Apinforma 17-2024

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numero 17 30 settembre 2024

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Cumulabilità credito d’imposta 5.0

Ravvedimento operoso

Concordato Preventivo Biennale

Domicilio digitale

Contributi nell’area delle tecnologie marittime

Autotrasporto c/t. Investimenti ed. XI

INAIL. Nuova classificazione delle professioni

La figura del preposto nel cantiere

ANAC: rifiuti nel socioassistenziale

SOA: rinnovo dell’attestazione

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ORGANIZZAZIONE

Dichiarazione sommaria per esportare in UK

Business News

CleanPro Servizi: l’evoluzione del cleaning professionale

Conformità normativa EUTR

Scadenze aziendali del mese di ottobre 2024

Dateci il vostro indirizzo di posta elettronica per comunicare più facilmente, per fornirvi informazioni in tempo reale e per realizzare economie di scala. info@confapifvg.it

Editore Redazione

Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia - Confapi FVG Viale Ungheria, 28 33100 Udine Tel. 0432 507377 www.confapifvg.it

Direttore Responsabile Lucia Cristina Piu

Registrazione presso il Tribunale di Udine n. 404 del 27.08.1977

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Cumulabilità credito d’imposta 5.0

divieto eSteSo

alle altre agevolazioni

finanziate Con riSorSe europee

Il GSE ha recentemente pubblicato sul proprio portale una FAQ riguardante il cumulo del contributo relativo alla Transizione 5.0 con altri contributi riconosciuti a livello nazionale o regionale che ha destato particolare incredulità da parte degli imprenditori.

Come noto (Apinforma n. 11 e 16 del 2024) il credito Transizione 5.0 è stato riconosciuto dal D.L. 19/2024 a favore delle imprese che avviano progetti di innovazione aventi ad oggetto nuovi investimenti in beni strumentali materiali e immateriali da cui derivi una riduzione dei consumi energetici.

Il MIMIT con i decreti del:

- 24 luglio 2024 ha definito le modalità attuative dell’agevolazione in esame;

- 6 agosto 2024 ha aperto la piattaforma per la presentazione della comunicazione preventiva, di conferma e conclusiva.

La natura del credito aveva indotto gli operatori a riconoscere il cumulo del credito con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini Ires, Irpef e Irap, non comportasse il superamento del costo sostenuto.

In realtà oltre a questo vincolo sono previste anche altre due esclusioni:

- il credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;

- il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall’art. 13 del DL 60/2024. Nella sua versione definitiva il decreto del 24 lu-

glio 2024, all’articolo 11, nel definire le regole generali di cumulo prevede la cumulabilità con altre agevolazioni, solo se finanziate con risorse nazionali relative agli stessi costi, fino al valore della spesa sostenuta.

Su questo tema è intervenuta la risposta del GSE che sostanzialmente conferma il testo normativo contenuto nel citato art. 11, vietando il cumulo con altre agevolazioni finanziate con risorse comunitarie. Il GSE sottolinea come questa interpretazione sia coerente con le disposizioni comunitarie volte ad evitare che singoli progetti beneficino, utilizzando diversi strumenti agevolativi, di fondi che comunque provengono dalla cassa europea. Questa precisazione richiede quindi da parte delle imprese una verifica delle fonti di finanziamento delle eventuali altre agevolazioni alle quali intendono accedere.

Le risposta del GSE preclude sostanzialmente la possibilità di cumulo con agevolazioni finanziate da risorse non nazionali, più precisamente evidenzia che:

“Il DM “Transizione 5.0”, in coerenza con la Guidance on Recovery and Resilience Plans adottata dalla Commissione il 31.5.2024, esclude la cumulabilità con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione europea.”

Alla luce di tale precisazione non è quindi possibile cumulare il bonus Transizione 5.0 con agevolazioni coperte da fondi UE e, a titolo di esempio, restano fuori gli incentivi finanziati o cofinanziati con:

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

- Fondo sociale europeo + (FSE);

- Fondo per la transizione giusta (JTF);

- Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le imprese sono quindi chiamate a valutare nel dettaglio le agevolazioni che sarà possibile sommare, fino a copertura dei costi, per massimizzare i benefici derivanti dagli investimenti in programma.

(PZ)

Ravvedimento operoso

da Settembre operative le nuove regole

Il Dlgs 87/2024 attuativo della riforma del sistema sanzionatorio tributario ha modificato, tra le altre, le disposizioni in materia di ravvedimento operoso. In particolare è stata recepita la specifica previsione contenuta nell’articolo 20, comma 1, lett. c), n. 2) della L. 111/2023, laddove, per le sanzioni amministrative, è chiesto di rivedere la disciplina del ravvedimento mediante una graduazione della riduzione delle sanzioni. È stata così modificata la disciplina del ravvedimento operoso contenuta nell’ articolo 13 Dlgs 472/1997. Come è noto, si tratta di un istituto che consente al contribuente di sanare eventuali irregolarità tributarie:

- dichiarando redditi ulteriori rispetto a quelli già dichiarati;

- eseguendo pagamenti omessi o eseguiti in misura insufficiente;

- assolvendo altri adempimenti che avrebbe dovuto porre in essere.

Il ravvedimento richiede il pagamento spontaneo dell’imposta dovuta, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte in base al tempo intercorso tra la violazione fiscale e la sua successiva regolarizzazione.

Tra le principali novità apportate dal Dlgs 87/2024 si segnala la rimodulazione delle sanzioni e la previsione di nuove ipotesi di ravvedimento coerentemente con l’introduzione del contraddittorio preventivo ex articolo 6-bis L. 212/2000. Altra inedita novità è rappresentata dalla possibilità per il contribuente di applicare in sede di ravvedimento il cumulo giuridico che consente, a fronte di più violazioni, di scontare una sanzione unica debitamente aumentata mediante le regole dettate dal novellato articolo 12 Dlgs 472/1997. Si tratta di una apertura di assoluto rilievo in quanto il contribuente, per calcolare le somme dovute, potrà applicare un meccanismo finora riservato

alla sola amministrazione finanziaria al momento dell’accertamento.

Il nuovo articolo 13 Dlgs 472/1997, nel lasciare inalterate le previsioni sulle regolarizzazioni effettuate al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, contiene diverse novità soprattutto alla luce della recente riforma che ha interessato la legge 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente).

Le principali modifiche possono essere individuate come segue:

- la lettera b-bis), come modificata, prevede la riduzione della sanzione a 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene “oltre” (non più “entro”, come precedentemente previsto) il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, “oltre un anno” (non più “entro due anni”) dall’omissione o dall’errore;

- la lettera b-ter), come modificata, prevede la riduzione della sanzione a 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, Dlgs 218/1997;

- la lettera b-quater), come modificata, prevede che la riduzione della sanzione a 1/5 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema d’atto strumentale al contraddittorio preventivo;

- la nuova lettera b-quinquies) prevede la riduzione della sanzione a 1/4 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata con verbale, senza che sia stata presentata istanza

di accertamento con adesione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, Dlgs 218/1997;

- la lettera c), come modificata, prevede la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. È stata, invece, eliminata l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione

lett. a)

lett. a-bis)

lett. b)

lett. b-bis)

lett. b-ter)

lett. b-quater)

lett. b-quinquies)

lett. c)

entro 30 giorni dalla violazione

entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione

entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione

oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione

dopo lo schema d’atto, non preceduto da PVC e senza istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente

dopo PVC, senza istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente e prima dello schema d’atto

dopo lo schema d’atto, preceduto da PVC e senza istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente

entro 90 giorni dalla violazione

In pratica sarà possibile beneficiare della riduzione della sanzione a 1/7 senza limiti di tempo, salva l’ipotesi in cui il contribuente abbia ricevuto un atto di controllo. In tal caso, la riduzione, come visto sopra, varierà in base allo stato di avanzamento della procedura avviata dagli Uffici tributari con le seguenti percentuali:

- 1/6 in caso di ricezione di uno schema d’atto non preceduto da PVC;

periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a 30 giorni;

- il nuovo comma 2-bis individua le modalità di applicazione dell’istituto in parola quando la sanzione dovuta sia calcolata applicando la disciplina del cumulo giuridico;

- il nuovo comma 2-ter prevede che la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni.

1/10 del minimo Solo tardivi versamenti

1/9 del minimo Tutte le violazioni

1/8 del minimo Tutte le violazioni

1/7 del minimo Tutte le violazioni

1/6 del minimo Tutte le violazioni

1/5 del minimo

1/4 del minimo

Tutte le violazioni su tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, doganali e accise (eccetto memorizzazioni dei corrispettivi)

Tutte le violazioni su tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate, doganali e accise (eccetto memorizzazioni dei corrispettivi)

1/10 del minimo Solo tardiva dichiarazione

- 1/5 in caso di ricezione di un PVC senza schema d’atto;

- 1/4 in caso di ricezione di uno schema d’atto preceduto da PVC.

Occorrerà dunque prestare la massima attenzione ai vari step di verifica in cui si inseriscono gli atti ricevuti in modo da poter calcolare correttamente la sanzione dovuta. Prima della novella, il contribuente che si trovava ad aver commesso una

pluralità di violazioni, poteva scegliere di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso ma senza l’applicazione del cumulo giuridico, prerogativa dei soli enti impositori. Ora anche il contribuente, in sede di regolarizzazione spontanea, potrà applicare autonomamente il cumulo giuridico, anche se nella forma “ristretta” e quindi limitatamente alla singola imposta e al singolo anno (ai sensi dell’articolo 12, comma 8, Dlgs 472/1997). In particolare, applicando i principi del cumulo giuridico al ravvedimento operoso, sarà possibile scontare un’unica sanzione, calcolata partendo dalla violazione più grave incrementata nella misura minima prevista. Sulla sanzione così determinata si applicheranno le riduzioni del ravvedimento contemplate dal nuovo articolo 13 Dlgs 472/1997. Come stabilito dal nuovo comma 2-bis, ai fini della corretta individuazione della riduzione applicabile, occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. Inoltre, considerata la complessità dei calcoli da effettuare, la sanzione su cui applicare la percentuale di riduzione potrà essere determinata anche mediante l’utilizzo di appositi software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In sostanza, si tratta di una novità da accogliere con favore dato che in passato, in caso di violazione di più disposizioni tributarie, il contribuente, intenzionato a correggere i propri errori, doveva regolarizzare ogni singola violazione con pagamento di ogni sanzione. Difficoltà che spingevano il contribuente ad attendere l’applicazione di una sanzione unica ad opera degli stessi Uffici tributari ed avvalersi di uno degli istituti

contemplati dall’ordinamento tributario al fine di beneficiare di ulteriori riduzioni. Adesso, invece, l’effetto premiale è maggiore.

A titolo esemplificativo, si pensi al contribuente che nel 2025 abbia omesso di fatturare 200 operazioni da 200 euro ciascuna (per un totale di 40.000 euro di maggiore imponibile e 8.800 euro di maggiore IVA) e nel 2026 voglia avvalersi dell’istituto del ravvedimento. In tale ipotesi, la violazione più grave è quella di infedele dichiarazione Iva (ex articolo 5, comma 4, Dlgs 471/1997) con sanzione del 70% pari a 6.160 euro (8.800 x 70%) che viene aumentata di un quarto, per un totale di 7.700 euro (6.160 + 1.540 (6.160/4)). Su detto importo occorre poi applicare la riduzione determinata in relazione alla prima violazione e cioè quella sulla fatturazione commessa nel 2025. Pertanto, beneficiando della riduzione di 1/7, si arriva all’importo “finale” di 1.100 euro. Senza l’applicazione del cumulo giuridico, le sanzioni da applicare per le diverse violazioni configurabili restano invece distinte con conseguente aggravio di costi per il contribuente.

Attenzione alle tempistiche di regolarizzazione: il decreto in questione è entrato in vigore il 29 giugno 2024, ma la nuova disciplina si applica solamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Pertanto, per il contribuente che intendesse regolarizzare, dopo tale data, una violazione commessa in precedenza, restano valide le vecchie regole.

(PZ)

Concordato Preventivo Biennale

iStituiti i CodiCi per i verSamenti

Con la Risoluzione n. 48/E del 19 settembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, tramite il modello F24, le somme dovute per l’adesione al “Concordato preventivo biennale”, il nuovo istituto previsto dalla Delega fiscale, che consente ai contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo di minori dimensioni di fissare preventivamente con l’Agenzia, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e la produzione ai fini Irap da dichiarare nel periodo interessato. I codici tributo istituiti sono sei, i primi quattro, dal “4068” al “4071”, dovranno essere utilizzati dai contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità, gli ultimi due, “4072” e “4073”, da coloro che aderiscono al regime forfetario. In particolare, per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in oggetto, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- “4068” denominato “CPB - Soggetti ISA persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- “4069” denominato “CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- “4070” denominato “CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- “4071” denominato “CPB - Soggetti ISA - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis, comma 1, del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- “4072” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Maggiorazione acconto imposte sui redditiArt. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

- “4073” denominato “CPB - Soggetti forfetari - Imposta sostitutiva di cui all’articolo 31-bis del d.lgs. n. 13 del 2024”.

In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4068”, “4069”, “4071”, “4072” e “4073” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Il codice tributo “4070” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Per i codici tributo “4071” e “4073”, relativi all’imposta sostitutiva, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./ mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

(C)

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Domicilio digitale

adeguamento differito al 20 novembre 2024

Facciamo seguito all’articolo pubblicato su Apinforma n. 16/2024 sul domicilio digitale per informare che la Camera di Commercio di Pordenone-Udine ha differito il termine per l’adeguamento al 20 novembre 2024 in luogo del 31 ottobre 2024.

(PZ)

Contributi nell’area delle tecnologie marittime

pr feSr 2021-2027.

modifiChe al bando a1.1.2

riCerCa, Sviluppo, innovazione e SCorrimento graduatoria

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 320/MM del 30 settembre 2024 per segnalare che con Decreto del Direttore Unità operativa specialistica ricerca, innovazione, Fondo sociale europeo Plus e altri fondi comunitari del 5 settembre 2024, n. 42122/GRFVG (di seguito “Decreto n. 42122/ GRFVG del 2024”), il Bando A1.1.2 “Sovvenzioni finalizzate a sviluppare progetti negoziali di ricerca, sviluppo e innovazione” (di seguito “Bando”), di cui alla nostra circolare associativa n. 188/AdT dell’1 giugno 2023, è stato modificato come segue. Le spese ammissibili a finanziamento sono state estese a quelle sostenute per la costituzione dell’ATS anche prima dell’avvio del progetto. Per completezza, si riportano le modifiche dell’art. 8 e dell’allegato D del Bando.

ART. 8 C. 1 DEL BANDO

“Sono ammissibili a finanziamento le spese strettamente legate alla realizzazione dei progetti finanziabili sostenute nell’arco di durata del progetto, come previsto dall’art. 11, fatte salve le spese per la certificazione di cui all’art. 27 che possono essere sostenute successivamente alla conclusione del progetto e le spese per la costituzione dell’ATS, che possono essere sostenute prima dell’avvio del progetto.”.

ALL. D DEL BANDO, PUNTO 1.1 LETT. B)

“b) essere riferite all’arco temporale di realizzazione del progetto (data di avvio e data di conclusione) e documentate da giustificativi di spesa di data ricompresa in tale periodo, fatta eccezione per la prestazione del revisore legale relativa alla certificazione della spesa, che può essere fatturata entro la data la rendicontazione e le spese relative alla costituzione dell’ATS, che possono essere sostenute anche prima della data di avvio del

progetto. Non sono ammissibili spese rientranti nell’arco temporale di realizzazione del progetto qualora riferite a ordini o documenti di trasporto di data antecedente a quella di avvio del progetto o a contratti aventi attuazione in data antecedente a quella di avvio del progetto. Sono ammissibili fatture di data successiva a quella di conclusione del progetto, ma comunque antecedenti alla rendicontazione, purché riferite ad avvisi di parcella o fatture proforma di data ricompresa nel periodo di realizzazione del progetto, che vanno in ogni caso allegati alla rendicontazione.”.

Il Decreto n. 42122/GRFVG del 2024 ha inoltre abrogato il c. 8 dell’art. 25 del Bando, in materia di subentri a seguito di operazioni societarie, che prevedeva, per mero refuso, la rideterminazione del contributo a seguito di variazione della dimensione aziendale solo in caso di subentro. È, infatti, espressamente esclusa detta rideterminazione in relazione alle variazioni dimensionali in assenza di subentro.

Con Decreto n. 44179/GRFVG del 18 settembre 2024 del Direttore centrale dell’Unità operativa specialistica Ricerca, Innovazione, Fondo sociale europeo plus e altri fondi comunitari è stata recepita l’assegnazione al medesimo Bando di ulteriori risorse pari a euro 1.341.180,00, portando l’attuale dotazione finanziaria a complessivi euro 5.341.180,00, per permettere il finanziamento di un maggior numero di progetti e lo scorrimento della graduatoria già approvata di cui al decreto n. 29795/GRFVG/2024.

Sono così ammessi a contributo, per la quota parte non già finanziata, il progetto collocato in graduatoria al n. 5 e, totalmente, il progetto collocato in graduatoria al n. 6.

Di seguito si riporta il link per la consultazione dell’allegato A) del Decreto n. 44179/GRFVG/2024

“Scorrimento graduatoria delle domande ammissibili a contributo”:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/ default/RAFVG/ricerca/fare-ricerca/FOGLIA11/ allegati/ALLEGATO_A_I_scorrimento_graduatoria_a1.1.2_.pdf

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento. (MM)

Autotrasporto c/t. Investimenti ed. XI

Contributi agli inveStimenti per il rinnovo del parCo veiColare per l’annualità 2024

Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 332/MM del 7 ottobre 2024 per comunicare che con decreto 6 agosto 2024, pubblicato sulla G.U. n. 215 del 13 settembre 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato le modalità di erogazione dei contributi agli investimenti per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori. Il decreto è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, ossia il 13 settembre 2024. I contributi sono concessi a norma del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni. Le risorse complessivamente stanziate per gli investimenti di cui trattasi ammontano ad euro 25.000.000,00 per l’annualità 2024.

Le modalità di presentazione delle domande saranno definite con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, che dovrà essere adottato entro 30 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto 6 agosto 2024, ossia entro il 13 ottobre 2024. Per le attività istruttorie, il MIT - Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto - si avvale di Rete Autostradale Mediterranee per la logistica, le infrastrutture e i trasporti S.p.A. (R.A.M. S.p.A.), in qualità di soggetto gestore. Segue una sintetica illustrazione degli interventi agevolativi.

1. RIPARTIZIONE

DELLE RISORSE

Le risorse destinate per ogni tipologia di investimento sono così destinate: - euro 2.500.000,00 per l’acquisto di autoveicoli, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, adibiti

al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei a operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2024;

- euro 15.000.000,00 per la radiazione per rottamazione di veicoli commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E, nonché Euro 6 E di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton;

- euro 7.500.000,00 per

a) l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo muniti di ganci nave rispondenti alla normativa IMO e dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica (vedi § 5 della presente circolare);

b) l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 17 e 36 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;

c) le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank-20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relativi alle cisterne, nonché allo standard ADR (somma massima riservata euro 200.000,00).

I contributi saranno erogati fino a esaurimento

delle risorse disponibili per ciascun raggruppamento di tipologie di investimenti, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande a partire dalla data che verrà indicata con il successivo decreto direttoriale. Con quest’ultimo decreto potranno essere rimodulate le risorse sulla base delle richieste ammissibili per le singole tipologie di interventi.

2. CONDIZIONI

PER L’ACCESSO AI BENEFICI. DIvIETO DI CUMULO

E vINCOLI DI DISPONIBILITà

DEI BENI

Al fine di evitare il superamento delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per gli stessi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo degli aiuti di Stato, l’Amministrazione si avvale del Registro Nazionale sugli Aiuti di Stato (R.N.A.).

L’importo massimo ammissibile dei contributi per singola impresa non può superare euro 550.000,00 e, in caso di eccedenza, si procederà alla riduzione fino al raggiungimento della predetta soglia ammessa. L’importo massimo ammissibile include la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio.

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino al 30 giugno 2028, a pena di revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del beneficio anche in caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda a quella di pagamento del beneficio.

A pena di inammissibilità, i veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno prima dell’entrata in vigore del decreto 6 agosto 2024.

Gli investimenti finanziabili sono quelli avviati a partire dal 14 settembre 2024 (data successiva all’entrata in vigore del decreto in parola) e ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di prossima emissione. Con quest’ultimo decreto saranno definite anche le modalità di presentazione delle domande, di dimostrazione dei requisiti tecnici dei relativi investimenti e di rendicontazione.

3. MISURA DEL CONTRIBUTO PER TIPOLOGIA DI BENE

Per la determinazione dell’ammontare del contributo, si riportano le Tabelle 1, 2 e 3 del decreto 6 agosto 2024, dove sono riepilogati gli importi dei contributi per ciascuna categoria di beni incentivabili e relative maggiorazioni.

TABELLA 1

Risorse di cui all’art. 2, comma 1, lettera a)

Acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione da termica ad elettrica

- art. 5, commi 1 e 2 -

Alimentazione Massa complessiva

CNG

Contributo spettante per ciascun veicolo acquistato

Eventuale maggiorazione per veicolo rottamato

Classe inferiore a Euro VI step E o Euro 6-E.

Classe Euro IV, Euro 4 o inferiore

da 3,5 t a 7 t. 4.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro

oltre 7 t e fino a 16 t.

oltre 16 t.

LNG oltre 7 t e fino a 16 t.

IBRIDA (diesel/elettrico)

ELETTRICA

euro

euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro oltre 16 t.

da 3,5 a 7 t. 4.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro

oltre 7 t e fino a 16 t. 9.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro

oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro

da 3,5 a 7 t. 14.000,00 euro 1.000,00 euro 3.000,00 euro

oltre 7 t e fino a 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 7.000,00 euro

oltre 16 t. 24.000,00 euro 1.000,00 euro 15.000,00 euro

DISPOSITIVI PER LA RICONVERSIONE A TRAZIONE ELETTRICA fino a 3,5 t. 2.000,00 euro

TABELLA 2

Risorse di cui all’art. 2 comma 1 lettera b)

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E -art. 5 comma 4 lett. d.1) e d.2) -

Tipo veicolo

Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t.

Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t.

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica

7.000,00 euro

15.000,00 euro

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E - art. 5 comma 5, lett. e.1) -

Tipo veicolo

Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t.

Contributo spettante perciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica

3.000,00 euro

Per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di 5 milioni di euro di contributi erogati:

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva superiore a 7 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa antiinquinamento Euro VI step E -art. 5 comma 4 lett. d.3) e d.4) -

Tipo veicolo

Veicoli Euro 6 step E di massa oltre 7 e fino a 16 t.

Veicoli Euro 6 step E di massa superiore a 16 t.

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica

14.000,00 euro

30.000,00 euro

Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva uguale o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa Euro VI step E ed Euro 6-E -art. 5 comma 5, lett. e.2) -

Tipo veicolo

Veicoli euro VI step E ed euro 6 E di massa da 3,5 t. e fino a 7 t.

Contributo spettante per ciascun veicolo rottamato e contestuale acquisizione veicolo nuovo di fabbrica

6.000,00 euro

TABELLA 3

Risorse di cui all’art. 2 comma 1 lettera c)

Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato - art. 5 comma 7 lett. a) -

Rimorchi o semirimorchi UIC e IMO ciascuno dotato di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del D.M.317/2023

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione:

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I*.

Con rottamazione:

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

Rimorchi, semirimorchi e equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere

- art. 5, comma 7 lett. b) e c) -

Rimorchi, semirimorchi ed equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per veicoli superiori a 7 t.

Sostituzione equipaggiamenti, delle unità frigorifere/calorifere installate per rimorchi/semirimorchi superiori a 7 t.

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione:

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I.*

Con rottamazione:

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

Contributo massimo spettante

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I. *

Acquisizione di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi - art. 5 comma 7 lett. d) –

Con diritto di precedenza sulle tipologie di cui alle lettere a), b) e c) nel limite di complessivi euro 200.000,00

Contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Isotank – ft 20 o swap body 22-24 ft conformi alle norme ASME, ISO, CSC ed allo standard ADR.

Contributo massimo spettante

Senza rottamazione:

3.000,00 euro 5.000,00 euro se P.M.I*.

Con rottamazione:

5.000,00 euro 7.000,00 euro se P.M.I.

* in caso di piccola impresa il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo, iva esclusa fino ad un massimo di euro 5.000,00.

*In caso di piccola impresa il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

In caso di media impresa il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.

in caso di media impresa il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo, iva esclusa fino ad un massimo di euro 5.000,00.

in caso di grande impresa il contributo è stabilito in euro 3.000,00 a veicolo.

In caso di grande impresa il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.

24A04693

un funzionario con le funzioni di componenti della Commissione non è corriemolumento, indennità o rimborso spese.

4. MAGGIORAZIONE DEI CONTRIBUTI

verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.

Art. 7.

dimostrazione dei requisiti acquisizione dei beni di cui all’art. 1, hanno l’onere di fornire, nella fase pena di inammissibilità, la prova acquisiti possiedono le caratteridal presente decreto. Le somme ogni caso superare quelle accanprenotazione.

direttore generale per la sicurezza l’autotrasporto, da adottarsi entro trenta giordi entrata in vigore del presente le modalità di dimostrazione dei Con il medesimo decreto sono presentazione delle domande.

Art. 8.

I contributi sono maggiorati del 10% in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese, ove gli interessati ne facciano richiesta espressa, a determinate condizioni, quali, riassuntivamente: a) acquisizioni di veicoli commerciali a trazione alternativa; b) acquisizioni a fronte di radiazione per rottamazione di veicoli commerciali di massa complessiva superiore a 7 ton; c) acquisizione di veicoli commerciali leggeri Euro 6 ed Euro VI step E con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, ovvero di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton. Per maggiori dettagli sulle maggiorazioni dei contributi si rinvia al decreto 6 agosto 2024.

Cumulabilità degli aiuti

commi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis2014, in caso di identità di costi amoggetto degli incentivi, gli aiuti erogasummenzionato regolamento non possono aiuti di Stato.

esentati ai sensi del regolamento non possono essere cumulati con del regolamento (UE) 1407/2013 18 dicembre 2013 («de minimis») costi ammissibili se tale cumudi aiuto superiore ai livelli stabiregolamento generale di esenzione (UE)

rispetto delle norme sul cumulo l’amministrazione si avvale del registro Stato (R.N.A.) gestito dal Ministemade in Italy.

Art. 9.

Verifiche e controlli fatta salva la facoltà del Ministero trasporti di procedere con tutverifiche anche successivamente contributi e di procedere, in via di aul’annullamento del relativo provvedimento all’art. 6, comma 2, e disporre in restituzione al bilancio dello Staconcesso, anche quando in esito alle

Godono parimenti della maggiorazione contributiva del 10% anche le acquisizioni effettuate da imprese aderenti ad una rete di imprese.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2024

Le maggiorazioni sono cumulabili e si applicano sull’importo netto del contributo.

5. DISPOSITIvI INNOvATIvI

PER I RIMORChI

E SEMIRIMORChI

Il Ministro: SALVINI

PER IL TRASPORTO

INTERMODALE

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, n. 3328

Di seguito l’allegato 1 del decreto 6 agosto 2024 contenente l’elenco dei dispositivi innovativi per il riconoscimento del contributo a favore di rimorchi e semirimorchi per il trasporto intermodale.

Allegato 1

DISPOSITIVI INNOVATIVI (art. 5, comma 7, lettera a)

1. Spoiler laterali (ammessi dal Reg. UE n. 1230, masse e dimensioni).

2. Appendici aerodinamiche posteriori.

3. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per la distribuzione del carico sugli assali in caso di carichi parziali o non uniformemente distribuiti.

4. Sistema elettronico di ottimizzazione del consumo di aria dell’impianto pneumatico abbinato al Sistema di ausilio in sterzata determinando un minor lavoro del compressore del veicolo trainante con riduzione del consumo di carburante.

5. Telematica indipendente collegata all’EBS (Electronic Braking System) in grado di valutare l’efficienza di utilizzo di rimorchi e semirimorchi (tkm) e/o geolocalizzarli per ottimizzare le percorrenze e ridurre il consumo di carburante.

6. Dispositivi elettronici gestiti da centraline EBS (Electronic Braking System) per ausilio in sterzata.

7. Sistema elettronico di controllo dell’usura delle pastiglie freno.

8. Sistema elettronico di controllo dell’altezza del tetto veicolo, oppure Sistema elettronico automatico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) che ad una data velocità abbassa l’assetto di marcia del rimorchio e migliora il coefficiente di penetrazione aerodinamica del veicolo o del complesso veicolare.

9. Dispositivo elettronico gestito da centraline EBS (Electronic Braking System) per il monitoraggio dell’inclinazione laterale del rimorchio o semirimorchio ribaltabile durante le fasi di scarico e del relativo superamento dei valori limite di sicurezza.

ALLEGATI

6. NOvITà INTRODOTTE

DAL DECRETO 6 AGOSTO 2024

Di seguito le principali novità previste dal decreto

6 agosto 2024 rispetto alle edizioni precedenti:

a) le domande di incentivo alla rottamazione di veicoli di categoria Euro IV o Euro 4 o inferiore sono esaminate con priorità rispetto alle altre, entro il raggiungimento delle soglie limite dedicate;

b) i veicoli commerciali radiati per rottamazione di massa complessiva pari o superiore a 3,5 ton devono essere sostituiti con altri della stessa tipologia, intendendosi come tali i mezzi con massa compresa nell’intervallo definito dall’art. 5 del decreto 6 agosto 2024 (al quale si rinvia), o superiore, per la quantificazione del contributo massimo riconosciuto;

c) tra i beni agevolabili sono state previste anche le acquisizioni di contenitori per il trasporto

intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relativi alle cisterne, nonché allo standard ADR. Per questa tipologia di beni, sono stati riservati euro 200.000,00 dello stanziamento complessivo di euro 7.500.000,00 previsto per la categoria di rimorchi e semirimorchi utilizzabili nell’intermodale e per il trasporto in regime A.T.P. Inoltre, secondo quanto si evince dalla Tabella 3, le istanze verranno esaminate con diritto di precedenza sulle altre pervenute della predetta categoria di investimenti.

L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento.

(MM)

INAIL. Nuova classificazione delle professioni

operativa

dal 1° ottobre 2024

Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 317/ AG del 26 settembre 2024 per comunicare che l’INAIL, con avviso pubblicato il 25 settembre 2024, ha reso noto che è operativa dal 1° ottobre 2024 la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 relativa alla comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, certificati di malattia professionale.

La classificazione delle professioni è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza.

Rispetto alla precedente classificazione, della qua-

le si mantiene la stessa articolazione ad albero, l’ultima versione ha implementato principalmente i primi tre grandi gruppi di professioni; in particolare, è stata effettuata una revisione delle professioni svolte nella Pubblica Amministrazione e una più articolata suddivisione tra imprenditori e amministratori di grandi e piccole aziende (grande gruppo 1); è stato introdotto, inoltre, uno specifico gruppo per le professioni dell’ICT (grande gruppo 2), nonché nuove professioni (nelle classi del grande gruppo 3).

La nuova classificazione delle professioni CP2021 è stata introdotta a partire dal 1° ottobre 2024 e, per gli utenti che inviano tramite file la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio, le denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, è disponibile in formato excel nella sezione “Tabelle di decodifica dei dati” dedicata a ciascun servizio online della “Denuncia infortunio”, “Denuncia malattia professionale” o “Comunicazione di infortunio”.

(AG)

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La figura del preposto nel cantiere

comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.

riSpoSta a interpello

del miniStero del lavoro

Il Ministero del Lavoro, tramite la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, con risposta a interpello n. 4 del 30 settembre 2024, ha offerto alcuni chiarimenti relativamente alla figura del preposto nelle attività in appalto, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 26, D.Lgs. 81/2008, dal D.L. 146/2021. L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 definisce la figura del preposto come la persona “[...] che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Spetta al datore di lavoro individuare questa figura per le attività di vigilanza elencate dall’art. 19, fra le quali “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge” e intervenire “per modificare il

Nella risposta all’interpello viene spiegato che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro dev’essere considerata solo come “extrema ratio”, giustificata dall’analisi e dalla valutazione dall’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa e laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.

In particolare nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso.

In ambito di appalti invece diventa obbligatorio per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indicare al committente il nominativo del preposto. Sul punto l’interpello si sofferma sull’importanza della nomina, che deve essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti.

Infine viene evidenziato che proprio in considerazione del ruolo, il Legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

(AG)

ANAC: rifiuti

nel socioassistenziale

iSCrizione nelle white liSt obbligatoria

Gli operatori economici che svolgono le prestazioni elencate nel comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012, come le imprese di gestione rifiuti, devono possedere il requisito di iscrizione nelle white list, anche se non espressamente previsto nella legge di gara. Questo è valido anche con il nuovo Codice Appalti. Lo ha chiarito l’Anac con il Parere di precontenzioso 407, approvata dal Consiglio dell’11 settembre 2024, riguardante una procedura aperta per l’affidamento dei servizi presso una Residenza Sanitaria Assistita (RSA).

“Riguardo all’attività di ristorazione, scrive Anac, spetta alla Stazione appaltante verificare se il subappaltatore a cui la Società intende affidare tali prestazioni risulta iscritto nelle white list della Prefettura territorialmente competente. Come spetta alla Stazione appaltante verificare se le pre-

stazioni incombenti sull’aggiudicatario sono limitate al deposito temporaneo dei rifiuti prima della raccolta, oppure se viene richiesta anche la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella RSA. In quest’ultimo caso l’aggiudicatario dovrà possedere sia l’autorizzazione per espletare tali attività sia l’iscrizione nella white list, a pena di esclusione dalla gara”.

Il requisito di iscrizione nelle white list, per gli operatori economici che svolgono una delle prestazioni elencate nella Legge 190/2012, sottolinea l’Anac, rientra tra le cause di esclusione obbligatorie di carattere automatico.

“La ristorazione socioassistenziale, che include anche il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti all’interno di una casa di riposo comunale o di una RSA (residenza sanitaria assistita), rientra nell’alveo dei servizi di ristorazione stabiliti dalla legge 190/2012. In caso di ricorso al subappalto, è, pertanto, necessario il possesso dell’iscrizione nella white list per erogare tale servizio in capo al subappaltatore”. “Il contrasto tra il bando di gara e il capitolato speciale, con riferimento all’ammissibilità del subappalto, va risolto in favore del bando di gara”. (CS)

SOA: rinnovo dell’attestazione per la Strut-Fer S.a.s.

è QualifiCata

anChe per l’eSeCuzione di faCCiate Continue

La Strut-Fer S.a.s. di Arrigo del Forno & C., con sede nella Frazione di Colloredo di Prato nel Comune di Pasian di Prato in via Martignacco n. 27 è un’azienda consolidata nel settore dei serramenti: si occupa della costruzione e della vendita di strutture ed infissi in ferro, alluminio e affini per costruzioni in genere, sotto qualsiasi forma, sia al dettaglio che all’ingrosso.

L’impresa costruisce un’ampia gamma di prodotti: infissi di varia natura (ferro, alluminio), porte e portoni, basculanti, cancelli (scorrevoli, a battente, a scomparsa, di sicurezza), finestre (pvc, a taglio termico, antieffrazione, inglesi, blindate), lucernai, facciate in vetro e grate di sicurezza. Nel 2011 l’azienda era entrata nel settore dei Lavori pubblici attestandosi per la categoria OS6 per 516.457 euro.

Nel 2014, a questa qualificazione, con il rinnovo

triennale, si è aggiunta anche la categoria OS18-B sempre per la II classifica.

L’impresa così potrà eseguire fino ad un importo massimo di 619.748,40 Euro: componenti per facciate continue (OS18-B) categoria che riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

A questa categoria si aggiunge la OS6 che è relativa: alle finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; categoria che riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro. Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione.

(CS)

Dal 1° ottobre obbligo di patente a crediti nei cantieri

eSCluSione per le impreSe

Con Soa dalla iii ClaSSifiCa

Dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l’obbligo della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili. Questo strumento, introdotto dal Decreto-legge n. 19/2024, e regolamentato dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132 , demanda all’Ispettorato del lavoro la definizione di diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente già forniti con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024.

SOGGETTI

INTERESSATI

Sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.

Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente o riconosciuto

secondo la legge italiana nei termini innanzi descritti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

ESCLUSIONE

PER LE IMPRESE CON SOA

DALLA III CLASSIFICA

Il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III (1.032.000 euro), di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.

AUTOCERTIFICAZIONE

OBBLIGATORIA

Solo a decorrere dal 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi dallo scorso possono presentare la domanda per ottenere la patente tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, occorre presentare un’autocertificazione/ dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it secondo il modello allegato predisposto dal ITL e allegato di seguito all’articolo.

L’autodichiarazione, prevede il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132 che prevede il possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati, tant’è che il legislatore inserisce, alle lett. d), e) e f), la precisazione “nei casi previsti dalla normativa vigente”.

A titolo esemplificativo il DVR non è infatti richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

Con particolare riferimento alla regolarità contributiva e fiscale, di cui alle lettere c) ed e), la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

vALIDITà AUTOCERTIFICAZIONE

Nella circolare dell’INL si precisa che la trasmissione della Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

Infatti, a partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

RIChIESTA DI RILASCIO

DELLA PATENTE

TRAMITE IL PORTALE

Il processo della patente, prevede i seguenti passaggi:

- accesso al portale: il soggetto richiedente accede al portale in modalità digitale, utilizzando sistemi di autenticazione che garantiscono l’identità del richiedente (es. SPID, CNS, CIE);

- compilazione della domanda: durante la compilazione, il richiedente deve autocertificare il possesso dei requisiti sopra elencati. Alcuni requisiti (come il DURC e la certificazione di regolarità fiscale) devono essere autocertificati, mentre altri (come l’adempimento formati-

vo o il DVR) richiedono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

- patente digitale: una volta presentata e accettata la domanda, la patente viene rilasciata in formato digitale e resa disponibile nel portale con tutte le informazioni aggiornate, tra cui:

* Dati identificativi del titolare (persona giuridica o lavoratore autonomo).

* Punteggio di partenza (30 crediti).

* Aggiornamenti dei crediti (che possono aumentare o diminuire in base alle azioni e alle violazioni del titolare).

La patente ha una validità continuativa, ma il punteggio può essere modificato nel tempo.

La decurtazione dei crediti avviene in caso di violazioni delle normative sulla sicurezza, mentre i crediti possono essere incrementati attraverso investimenti in sicurezza, adempimenti formativi e certificazioni volontarie. Le informazioni contenute nella patente sono conservate per tutta la sua validità e per un periodo massimo di 5 anni in caso di sospensioni o decurtazioni.

CREDITI MASSIMI E ASSEGNAZIONE

Al momento del rilascio della patente, vengono attribuiti 30 crediti iniziali, comunque, questo punteggio potrà essere incrementato fino a un massimo di 100 crediti complessivi.

Le condizioni per l’aumento dei crediti sono:

- storico aziendale: fino a 10 crediti in base agli anni di iscrizione alla Camera di Commercio;

- mancanza di decurtazioni: 1 credito per ogni biennio senza provvedimenti di decurtazione, fino a un massimo di 20 crediti.

- investimenti e attività in materia di salute e sicurezza: fino a 30 crediti per l’adozione di modelli organizzativi conformi, investimenti nella formazione dei lavoratori, soluzioni tecnologiche avanzate per la sicurezza, ecc.

- altri criteri: fino a 10 crediti aggiuntivi per la formazione e le dimensioni dell’impresa.

ACCESSO AL PORTALE

DELLE PATENTI

L’accesso al portale per verificare se un’impresa ha ottenuto la patente a crediti è regolato da specifiche norme di trasparenza e protezione dei dati. Secondo le disposizioni generali previste dal decreto, possono accedere al portale per verificare lo stato della patente:

- enti pubblici e autorità di controllo: INAIL, INL, altri enti preposti alla vigilanza e al controllo (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza;

Stampa e grafica

...dal

“Mi avevano detto che la cooperativa aveva come scopo l’integrazione lavorativa e sociale di alcune persone diversamente abili, ma per quanto mi guardassi intorno non mi pareva di vederne; tutti mi parevano abili, anzi abilissimi. Se c’era qualcosa a distinguerli, ma lo scoprii a fatica, era forse qualcosa nel loro sguardo: quella luce di gioia di vivere che non si trova più nel mondo imbronciato in cui viviamo.”

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- committenti e stazioni appaltanti: le stazioni appaltanti pubbliche (come comuni, regioni e altri enti locali) e i committenti privati hanno accesso ai dati relativi alla patente quando devono verificare l’idoneità di un’impresa prima di assegnarle un contratto o farla partecipare a una gara d’appalto. Questi soggetti possono utilizzare il portale per controllare se l’impresa rispetta i requisiti di sicurezza e regolarità richiesti dalla normativa sugli appalti pubblici e privati;

- imprese e lavoratori autonomi titolari della patente: le imprese o i lavoratori autonomi possono accedere al proprio profilo sul portale per verificare il proprio punteggio di crediti, eventuali decurtazioni o sospensioni, e presentare richieste di recupero dei crediti; - organizzazioni sindacali e associazioni di categoria.

PERDITA

DI PUNTI

La patente serve ad assicurare che tutte le imprese operanti nel settore dell’edilizia rispettino le norme previste.

Ad esempio, verrà utilizzato il sistema a punti per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, ma anche per contrastare un fenomeno che è ancora troppo diffuso in Italia, specialmente in un settore come quello dell’edilizia: il lavoro nero.

Pertanto, viene previsto un sistema a punti: partendo da 30 punti (con la possibilità di incrementarli), alle imprese ne verranno decurtati per ogni violazione accertata, come appunto avviene per la patente auto. Nel dettaglio, le casistiche che comportano l’applicazione della sanzione sono indicate nella seguente tabella: N. FATTISPECIE

1

consistenza del terreno

9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2

13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1

14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28

15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche

16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101

17 Omessa valutazione del rischio di annegamento

18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi

20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177

21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73

N. FATTISPECIE

22 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 2

23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3

24

25

26

27

Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni

5

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8

Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15

28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20

29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10

Nel caso che la patente non sia dotata di almeno 15 punti i lavori in cantiere dovranno essere sospesi salvo il caso in cui serva completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione con lavori eseguiti superiori al 30% di quanto indicato nel contratto. La revoca della patente, invece, scatta nel caso in cui in caso di accertamenti dovesse risultare la mancata sussistenza di uno o più requisiti, come indicati nel momento di richiesta del documento. La perdita successiva dei requisiti, quindi, non comporta la revoca. In ogni caso, la domanda per una nuova patente si potrà presentare 12 mesi dopo dalla revoca.

SANZIONI

Lavorare senza la patente o con un punteggio inferiore ai 15 punti nella patente comporta sanzioni che partono da un minimo di 6.000 euro fino al 10% dell’importo del contratto affidato, e l’impossibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi. Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

CONCLUSIONI FINALI

In attuazione del Decreto n. 132/2024, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i di-

versi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

A decorrere dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente a crediti tramite il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/ Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

La circolare ricorda che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

In fase di prima applicazione è possibile presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/08, qualora richiesti dalla normativa vigente.

La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino la 31 ottobre 2024, l’operatore dovrà presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro il 31 ottobre 2024.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. (CS)

Confapi Aniem News

la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini

L’INCONTRO AL MINISTERO INFRASTRUTTURE

SUL CODICE APPALTI

Lo scorso 24 settembre si è svolto al Ministero Infrastrutture l’incontro per l’adozione del decreto correttivo del codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023). I lavori sono stati presieduti dal Ministro Matteo Salvini e vi ha partecipato anche il Presidente di Confapi Aniem Giorgio Delpiano. Nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte Anac, rappresentanti delle imprese, dei Sindacati, delle stazioni appaltanti e di altri enti e istituzioni interessate, Salvini ha illustrato i temi prioritari segnalati da enti e associazioni da affrontare nello schema di decreto legislativo che nelle prossime settimane sarà portato all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri e poi essere sottoposto al parere dal Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Camere. Le principali richieste di intervento hanno riguardato la disciplina della fase esecutiva, la garanzia di competitività nelle procedure di affidamento, le tutele del lavoro, la revisione prezzi, i consorzi stabili e la qualificazione. In questo ambito sono state segnalate, in particolare, le proposte sull’art. 11 per verificare l’equipollenza dei contratti, il ridimensionamento nell’utilizzo delle procedure negoziate, maggiori precisazioni sull’applicazione della revisione prezzi con l’introduzione di un allegato per indicare gli strumenti operativi per il calcolo revisionale (indici Istat, Tol, individuazione del tempo zero per l’avvio del calcolo, applicazione ai subappaltatori). Fra gli allegati al codice sarebbero inoltre emerse diverse proposte di correzione relative alla progettazione (allegato I.7) e al Codice sulla qualificazione degli operatori economici (allegato II,12). Quanto invece all’allegato riguardante la disciplina sulla finanza di progetto,

il MIT avrebbe annunciato la riscrittura dell’intero allegato. La bozza di decreto, ancora in fase di definizione presso gli uffici legislativi del MIT, dovrebbe essere oggetto di discussione in uno dei prossimi Consigli dei Ministri comunque entro la fine di ottobre. Ricordiamo che il testo dovrà comunque essere sottoposto al Consiglio di Stato e alla Conferenza Unificata che potranno esprimere pareri sul testo. Dopo l’approvazione preliminare del CdM, lo schema di decreto legislativo dovrà essere sottoposto anche al parere di Camera e Senato, che avranno 45 giorni di tempo per esprimere osservazioni e condizioni sul testo, che ricordiamo non essere vincolanti per il Governo. A seguito di ciò, il testo potrà essere approvato in via definitiva dal CdM e pubblicato in Gazzetta.

REvISIONE PREZZI: CONCLUSI I LAvORI

DEI TAvOLI TECNICI

Il 25 settembre, con una riunione plenaria tra tutte gli enti e organizzazioni imprenditoriali coinvolte (tra le quali Confapi Aniem), si sono conclusi i lavori dei tavoli tecnici avviati nel dicembre 2023 per la definizione della nuova disciplina in materia di revisione prezzi (art. 60 Codice Appalti).

Il Presidente del Consiglio Superiore lavori Pubblici, massimo Sessa e il Capo Ufficio Legislativo del Ministero Infrastrutture, Elena Griglio hanno fornito un resoconto sui lavori che hanno consentito di redigere un testo condiviso sottoposto ora all’esame del Ministero per l’adozione del relativo decreto. L’intenzione è quella di coordinare tale intervento con il prossimo decreto correttivo al Codice, inserendo un allegato con i nuovi indici sintetici Istat e le linee guida metodologiche; restano tuttavia da espletare alcuni approfondimenti giuridici a cominciare dal calcolo della revisione e sull’applicazione ai subappaltatori.

Per la concreta operatività occorrerà tuttavia circa un anno: questo il tempo approssimativo stimato da Istat per il completamento del sistema con l’implementazione degli indici sintetici.

ANAC: NEL FvOE

ANChE I CARIChI FISCALI

DELLE IMPRESE

L’Anac ha comunicato un’ulteriore implementa-

COLLABORAZIONI DI VALORE

Intelligenza Artificiale

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zione del Fascicolo Virtuale dell’operatore economico: anche i carichi fiscali delle imprese potranno essere verificati tramite il Fvoe 2.0.

Dopo un anno di stretta collaborazione tecnico-amministrativa con l’Agenzia delle Entrate, il fascicolo è stato infatti arricchito della documentazione relativa ai debiti fiscali non definitivamente accertati (cd carichi fiscali pendenti) valida ai fini appalti. La nuova documentazione va ad affiancarsi all’esito di regolarità fiscale per i gravi debiti fiscali definitivamente accertati, già oggetto di decennale collaborazione tra i due enti, per la quale i tempi di rilascio della documentazione variano da un minimo di due a un massimo di dieci giorni lavorativi in relazione alla complessità della posizione dell’impresa.

Anac ricorda a tutte le stazioni appaltanti che la verifica della regolarità fiscale per le violazioni non definitivamente accertate è prevista esclusivamente in assenza di gravi irregolarità fiscali definitivamente accertate. L’esito informativo è messo a disposizione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Le stazioni appaltanti, pertanto, hanno a disposizione direttamente all’interno del Fascicolo 2.0 gli strumenti necessari per l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici verificabili con l’Agenzia delle entrate. Il servizio fascicolo è fruibile, oltre che dal portale Anac, anche attraverso i servizi di interoperabilità erogati dall’Autorità alle piattaforme digitali di approvvigionamento certificate.

AFFIDAMENTO DIRETTO:

IL CONFRONTO

TRA PREvENTIvI

NON CONFIGURA UNA GARA

Con una recente deliberazione, l’Anac ha affermato che “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”.

Conseguentemente, secondo l’Autorità, in merito alla presunta violazione dei principi di pubblicità/trasparenza “l’istante non vanta un interesse …. tale da ritenersi leso da eventuali irregolarità della forma di pubblicità utilizzata per la determina, non essendo stata posta in essere una procedura negoziata, trattandosi di affidamento diretto”.

Medesimo riscontro è stato fornito dall’Anac relativamente alla carenza di motivazione nella scelta dell’operatore economico che può legittimamente risultare sintetica nella logica e nelle finalità dell’affidamento diretto.

TAR FRIULI: POSSIBILE

SANARE MANCATO vERSAMENTO TASSA

SULLE GARE

Il Tar del Friuli Venezia Giulia (Sent. n. 289 del 19 settembre u.s.), discostandosi da precedenti pronunce giurisprudenziali e dalla stessa previsione del bando tipo Anac, ha ritenuto legittimo il ricorso al soccorso istruttorio per sanare il mancato versamento della tassa sulle gare.

Il pagamento tardivo del contributo non costituisce, secondo i Giudici, motivo di esclusione automatica, in quanto la normativa non è chiara in merito alla tempestività del pagamento come condizione essenziale.

Il Tar ha precisato inoltre che “il riconoscimento della ammissibilità dell’offerta della ricorrente per effetto del pagamento del contributo a seguito del soccorso istruttorio risulta altresì coerente attuazione del principio del risultato sancito all’art. 1 del vigente codice dei contratti pubblici”.

TAR CALABRIA: ILLEGITTIMA

L’ESCLUSIONE

PER SOPRALLUOGO TARDIvO

Il Tar Calabria (Sent. n. 1365 del 26 settembre u.s.) ha dichiarato illegittima l’esclusione da una procedura di gara di un’impresa che aveva espletato il sopralluogo, seppure tardivo, presentando anche la relativa attestazione.

L’impresa, tramite inversione procedimentale, era stata individuata come migliore offerente; al momento dell’apertura e della verifica della documentazione amministrativa, era però risultata carente dell’attestazione dell’avvenuto sopralluogo; ammessa al soccorso istruttorio, aveva presentato entro i termini richiesti l’autodichiarazione di avvenuto sopralluogo, ma veniva comunque esclusa dalla procedura, perché l’attestazione del R.U.P. sull’autodichiarazione era pervenuta in ritardo rispetto ai termini richiesti per la conclusione del procedimento.

Il disciplinare specificava che “Il sopralluogo sui luoghi oggetto dell’appalto è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per permettere ai concorrenti partecipanti di acquisire una conoscenza appropriata dei luoghi presso cui dovrà svolgersi l’appalto, così da poter formulare un’of-

ferta più precisa e puntuale, nonché garantire l’Amministrazione, in fase di esecuzione contrattuale, da successive richieste di modifiche e varianti. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, anche in maniera autonoma”, con successiva attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del R.U.P.

Secondo i Giudici la mancata presentazione dell’ attestazione “comprovante di aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali o di avere eseguito il sopralluogo non determina l’obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente stesso qualora tale presentazione non sia prevista a pena di esclusione dalla disciplina della gara e ciò in applicazione del principio del favor partecipationis e di quello di tassatività delle fonti delle cause di esclusione dalla procedura…”

Nel caso specifico, peraltro, non è stata contestata la mancata effettuazione del sopralluogo ed il ricorrente ha espressamente dichiarato l’effettuazione dello stesso, peraltro in linea con i termini di presentazione delle offerte e l’attestazione del R.U.P. è avvenuta in ritardo; l’esclusione va pertanto ritenuta illegittima.

LE MODALITà

PER LE NUOvE COMUNICAZIONI

SUPERBONUS

Sul sito della Presidenza del Consiglio è stato pubblicato il DPCM del 17 settembre 2024 che illustra le modalità per adempiere al nuovo obbligo di comunicazione per gli interventi agevolati con il Superbonus, come previsto dall’art.3 del DL 39/2024 convertito con la legge 67/2024 In particolare, la comunicazione dovrà essere trasmessa, per il Super-Ecobonus, all’ENEA, per il Super-Sismabonus, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Si ricorda che obbligati alle comunicazioni sono tutti i soggetti che:

- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;

- dal 1° gennaio 2024 hanno presentato la CILAS o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;

- ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;

- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;

- percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.

Il DPCM precisa che le comunicazioni relative a interventi antisismici non conclusi al 31 dicembre 2023 o avviati nel corso del 2024 vanno trasmesse entro:

- il 31 ottobre 2024 per i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024;

- 30 giorni a partire dal giorno successivo a quello della approvazione dei SAL, in tutti gli altri casi.

Si ricorda che il mancato adempimento del nuovo obbligo comporta delle sanzioni: 10.000 euro per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024 (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abitativo in caso di demolizione e ricostruzione); per gli interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024, in caso di omessa presentazione delle comunicazioni si decade dal Superbonus. In questo caso non è, inoltre, consentito l’invio tardivo delle comunicazioni mediante la “remissione in bonis”.

(C)

Dichiarazione sommaria per esportare in UK

cui, le merci vengono introdotte nel territorio doganale britannico.

il nuovo obbligo

Sarà operativo da gennaio 2025

A partire dal 31 gennaio 2025, l’importazione delle merci dall’Unione Europea verso il Regno Unito necessiterà della dichiarazione sommaria di entrata (entry summary declaration), prima dell’arrivo delle merci in:

- Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles);

- Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna;

- Irlanda del Nord da fuori UE.

La dichiarazione sommaria di entrata contiene informazioni sulla sicurezza delle merci e deve essere predisposta in maniera completa ed accurata per la presentazione prima dell’arrivo al confine. Proprio ai fini della presentazione, è richiesta la registrazione dell’impresa presso:

- Servizio di sicurezza e protezione (S&S GB) per l’introduzione di merci in Gran Bretagna;

- Sistema di controllo delle importazioni dell’Irlanda del Nord (ICS NI) per l’introduzione di merci in Irlanda del Nord.

L’inclusione di qualsiasi numero di riferimento della dichiarazione di sicurezza e protezione nel Goods Vehicle Movement Service, è un passaggio facoltativo in questa fase. Tuttavia, sono possibili ulteriori sviluppi su questo punto, poiché le autorità britanniche dovrebbero fornire un aggiornamento il prima possibile sui piani per i requisiti di sicurezza e protezione.

Tra le informazioni più importanti su questo adempimento reperibili nella sezione dedicata presente sul sito del Governo britannico, segnaliamo le seguenti.

SOGGETTI TENUTI

ALLA PRESENTAZIONE

L’obbligo legale di presentare una dichiarazione spetta al trasportatore, intendendosi per tale l’operatore del mezzo di trasporto attivo su cui, o in

È responsabilità del vettore assicurarsi che la dichiarazione venga presentata nei termini e, con il consenso e sotto la responsabilità del vettore, tale presentazione può essere effettuata anche da un rappresentante o da un terzo.

- Merci che viaggiano su rotaia

Se le merci viaggiano su rotaia, il trasportatore sarà l’operatore del trasporto merci su rotaia autorizzato a trainare il treno attraverso il tunnel della Manica fino alla Gran Bretagna.

- Merci che viaggiano via aerea o via mare

Se le merci viaggiano via aerea o via mare, l’obbligo legale spetta alla parte che ha stipulato ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto delle merci in Gran Bretagna o Irlanda del Nord.

Per il trasporto via mare ciò significa che è responsabile la compagnia di navigazione, mentre per il trasporto aereo è la compagnia aerea.

- Merci che viaggiano con modalità roll-on roll-off (RoRo)

Se le merci viaggiano in modalità roll-on rolloff:

* l’impresa di trasporto è tenuta a presentare la dichiarazione per le merci accompagnate;

* l’operatore del traghetto è responsabile della presentazione della dichiarazione per le merci non accompagnate

- Merci che viaggiano con trasporto combinato Nel caso di trasporto combinato (ad esempio un camion trasportato su un traghetto), l’obbligo della dichiarazione sommaria di ingresso spetta all’operatore del mezzo di trasporto attivo (il vettore) all’arrivo nel Regno Unito. Più precisamente:

* in caso di trasporto accompagnato su un traghetto, poiché il camion prosegue la marcia nel Regno Unito una volta sbarcato, l’obbligo ricade sull’impresa di autotrasporto.

* Nel caso di trasporto di un rimorchio o un container non accompagnato, il mezzo di trasporto attivo è la nave anche quando, una volta giunti a destinazione, il rimorchio o il container potrebbero essere agganciati a un camion.

FORMALITà LEGATE

ALLA PRESENTAZIONE

DELLA DIChIARAZIONE

Sulle formalità legate alla presentazione della dichiarazione sommaria di entrata, si rimanda alla lettura della sezione dedicata del sito del Governo UK.

In questa sede, si evidenzia che:

- Previa registrazione dell’operatore al Servizio di sicurezza e protezione (S&S GB), l’invio delle dichiarazioni di ingresso è possibile tramite:

* acquisto di software compatibile prodotto da sviluppatori autorizzati;

* utilizzando i servizi di un fornitore di sistemi comunitari.

Per entrambe le modalità, la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata richiede la conoscenza del codice di ubicazione S&S GB del porto di ingresso

- nei trasporti in modalità roll-on roll-off, in caso di trasporto accompagnato, la dichiarazione va presentata almeno due ore prima dell’arrivo del traghetto;

- nei trasporti tutto strada, la dichiarazione va fatta almeno un’ora prima dell’arrivo in GB;

- in caso di variazione della quantità di merce trasportata o dell’orario della traversata via mare, è consentito modificare queste informazioni fino al punto di arrivo nel Regno Unito. In ogni caso, le dichiarazioni possono essere modificate ma non annullate;

- una volta accettata la dichiarazione sommaria di ingresso, all’operatore verrà rilasciato un numero di riferimento del movimento (Move reference number);

- la dichiarazione verrà sottoposta a valutazione del rischio e i risultati saranno utilizzati dalla UK border force per identificare:

* spedizioni che si desidera impedire via nave diretta in Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

* importazioni che potrebbero essere controllate all’ingresso in Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Se l’impresa dovesse ricevere il messaggio “Non caricare”, la UK border force fornirà istruzioni sul da farsi.

Segnaliamo che l’obbligo della dichiarazione sommaria avrebbe dovuto decorrere dal 31 ottobre 2024, ma le autorità britanniche lo hanno differito al 31 gennaio 2025 per motivi organizzativi interni.

(C)

Business News

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Riceviamo da Informest Consulting srl una serie di informazioni su iniziative e comunicazioni in materia di internazionalizzazione delle imprese. In calce ad ogni notizia sono indicati anche i referenti a cui rivolgersi per ogni utile approfondimento, fermo restando che gli interessati possono sempre fare capo all’ufficio internazionalizzazione dell’Associazione.

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Alle aziende italiane che offrono prodotti o soluzioni nel settore industriale, interessate ad entrare o espandersi nel mercato degli Stati Uniti, proponiamo l’inserimento in canali distributivi attualmente attivi e che stiamo gestendo direttamente; la struttura commerciale operativa in Nord America ha sede a Toronto e Washington D.C., e i commerciali locali hanno lunga e comprovata esperienza sia nell’inserimento nel mercato attraverso le relazioni in essere con distributori e agenzie tecnico commerciali ben inserite nei vari Stati, sia nella rappresentanza commerciale diretta di aziende italiane, anche di PMI di piccola dimensione. Il mercato nordamericano esprime una crescente domanda ed interesse verso le forniture Made in ITALY delle PMI italiane. Settori che interessano ai buyer americani: meccanica strumentale (macchine utensili e componenti, macchine e componenti per il confezionamento e imballaggio, macchine e componenti per la lavorazione di materie plastiche e gomma), automazione industriale, meccatronica, attrezzature, componentistica per

applicazioni in agricoltura, automotive, automazione industriale, packaging, macchinari tessili, forniture a Contractor. Gli incontri permetteranno di approfondire gli aspetti del business legati a specifiche esigenze commerciali di introduzione nel mercato (canali commerciali, profili clienti target, certificazioni, logistica). Per maggiori informazioni e richieste di incontro è possibile inviare un’email all’indirizzo: consulenza@informestconsulting.it.

SELEZIONE AGENTI COMMERCIALI

IN GERMANIA, REGNO UNITO, FRANCIA, SPAGNA, POLONIA, SLOvENIA-CROAZIA, REPUBBLICA CECA, UNGhERIA

Per le aziende interessate ad inserire agenti commerciali esteri che operano nei mercati europei, INFORMEST Consulting fornisce un servizio personalizzato di ricerca e selezione di agenti e venditori in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Polonia, Slovenia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria. La ricerca riguarda profili specializzati per settore merceologico e per canali di vendita e che hanno già maturato esperienze di vendita per aziende italiane. La selezione degli agenti commerciali avviene con la collaborazione degli esperti locali di INFORMEST Consulting che attivano il proprio network di relazioni, utilizzano portali e piattaforme digitali locali specializzate nella ricerca agenti ed impostano delle interviste mirate per verificare i profili ricevuti ed il concreto interesse al mandato proposto dall’azienda italiana fino alla selezione finale degli agenti ed al loro inserimento in azienda. Le aziende interessate a maggiori dettagli possono scrivere all’indirizzo consulenzapd@informestconsulting.it.

RIChIESTE

DI COLLABORAZIONE

DALL’EUROPA -

DA ENTERPRISE EUROPE NETWORK

- Azienda danese di interior design, attenta all’ambiente, cerca un produttore europeo di tessuti sostenibili per la casa.

- Start-up svedese ricerca un fornitore di custodie in pelle PU per i propri ausili per il golf.

- Azienda turca che produce dispositivi medici

tra cui copriscarpe e mascherine mediche ricerca un produttore di macchine per la produzione di copriscarpe.

Informazioni:office@informestconsulting.it

CleanPro Servizi: l’evoluzione del cleaning professionale

“le tue regole, il tuo pulito”

Il progetto imprenditoriale della nostra Associata CleanPro Servizi Snc, che è attiva nel settore del Cleaning Professionale rivolto alle aziende, nasce nel 2020 dalla volontà di un gruppo di persone, tra le quali gli attuali proprietari dell’Impresa, Stefano Di Benedetto e Valentina Peres. I due soci provengono da esperienze professionali diverse ma in qualche modo complementari: lui si è occupato a lungo di trasporto internazionale presso un importante player della logistica sviluppando capacità relazionali e commerciali e ha un background formativo orientato all’amministrazione e gestione dell’impresa. Lei ha maturato competenze amministrative contabili che derivano dal suo percorso di laurea e dalle precedenti esperienze lavorative, nelle quali ha inoltre potuto affinare le sue doti organizzative nella gestione operativa del lavoro e del personale

Inizialmente, l’Impresa voleva dare continuità e un volto nuovo ad un’azienda familiare che per moltissimi anni aveva operato in un’area ristretta del Cervignanese. Come in tutte le belle storie, però, le difficoltà erano dietro l’angolo, assieme alla pandemia: gli inizi sono stati così costellati da tensioni, incertezze e sgomento.

I due soci non si sono fatti scoraggiare, anzi, si sono fatti guidare dalla propria vision iniziale: innovare il mondo del Cleaning professionale, cercando le soluzioni più avanzate in ambito tecnologico, sia per la gestione dell’operatività del lavoro, che per la scelta dei prodotti detergenti e delle attrezzature.

A volte accade infatti che siano proprio le difficoltà a fungere da propulsore; l’avvento del periodo pandemico ha portato ad una sensibilizzazione molto più elevata della necessità di vivere e lavorare in ambienti igienicamente sicuri. L’introduzione della sanificazione ambientale certificata e ottenuta attraverso l’utilizzo di macchinari e decontaminanti brevettati e utilizzati anche in campo medico è stata la spinta che probabilmente ha indicato quale fosse la direzione da seguire.

Grazie alla tenacia e alla volontà, a pochissimi anni dalla sua fondazione, la CleanPro Servizi è riuscita a trasformarsi in una solida e ambiziosa realtà: partendo da pochi addetti e da un numero ristretto di cantieri nella bassa friulana, nel 2024 questa nostra Associata quadruplicherà sia il fatturato di partenza che il numero dei dipendenti; le persone attualmente sono impiegate su tutta la provincia di Udine e non solo nel basso Friuli.

L’obiettivo è conquistare una nicchia di mercato formata da clienti che non vogliono compromessi quando si tratta della qualità dello stato igienico dei propri spazi. Partendo da questo presupposto l’azienda punta su due punti di fondamentale importanza:

1. La formazione, sia a livello di direzione sia a livello di addetti.

2. Un approccio molto tecnico del lavoro, che consiste di diverse fasi: si parte dall’analisi ambientale (tipologia di sporco, stato di sedimentazione, stato igienico generale) per effettuare poi un progetto tecnico dettagliato, che tenga conto degli orari di servizio, delle mansioni da svolgere, dell’attività del committente. All’avvio del cantiere, poi, viene messo a disposizione un personale tecnico qualificato per affiancare in maniera personalizzata gli operatori, con una consulenza che consente di individuare la soluzione migliore sia per il processo di pulizia che per il detergente e le attrezzature. L’assistenza continua anche nel post vendita, con un piano di controllo che calendarizza verifiche periodiche, con l’obiettivo di mantenere sempre alto il livello di qualità del servizio, valutando anche eventuali azioni correttive da intraprendere.

“Crediamo fortemente che il nostro primo compito sia quello di pulire” - dichiara Stefano Di Benedetto - “ma allo stesso tempo ci sentiamo anche in dovere di diffondere più consapevolezza sul mondo

del Cleaning, un settore influenzato da dinamiche socio-economiche e culturali, in cui riteniamo ci sia un evidente ritardo a livello di diffusione delle informazioni e di approccio alle varie soluzioni.” “Vogliamo ispirare professionalità e competenza, ma anche fiducia e serietà” – aggiunge Valentina Peres – “L’ambiente in cui viviamo e lavoriamo ci definisce e rappresenta, per questo vogliamo tener fede alla promessa di un ambiente pulito, igienizzato ma soprattutto salubre, che permetta di lavorare con assoluta serenità. Nel rispetto delle esigenze del cliente, seguendo il nostro motto “Le Tue Regole, Il Tuo Pulito” vogliamo metterlo in grado di dedicarsi al suo business o ai suoi interessi, mentre noi ci occupiamo del suo ambiente”. Innovazione e avanguardia sono il cardine che orienta in senso più ampio il modo di fare impresa della CleanPro Servizi Snc, anche grazie a una particolare attenzione al green, che si traduce non solo in rispetto per l’ambiente, ma anche in massima tutela dei committenti e dei collaboratori. (SF)

Conformità normativa EUTR

la riSpoSta

alle riChieSte improprie

A causa dell’imminente attuazione del regolamento UE 2023/1115 (EUDR) - contro la deforestazione e il degrado forestale -, le imprese stanno ricevendo richieste circa l’osservanza aziendale degli obblighi introdotti dalla suddetta norma comunitaria. A riguardo, si ritiene opportuno precisare che, salvo proroghe o provvedimenti sospensivi invocati da molti portatori d’interesse, la fase operativa dell’EUDR inizierà il 30 dicembre 2024. Pertanto, ancora nessuna azienda è di fatto conforme ai requisiti EUDR, anche perché non è ancora possibile avanzare dichiarazioni di dovuta diligenza sul preposto Sistema informativo della Commissione europea. Tale condizione, insieme alla valutazione del rischio di deforestazione, rappresenta uno degli obblighi fondamentali dell’operatore, come ben esplicitato all’articolo 3 del regolamento.

Si evidenzia che, in base alla tabella di marcia della Commissione europea, il Sistema d’informazione consentirà l’iscrizione e i primi test individuali degli operatori, soltanto a partire dal prossimo novembre.

Nel frattempo, si ricorda che il Regolamento (UE) 995/2013 (EUTR) continuerà ad applicarsi, per tre anni, a legno e derivati prodotti prima del 29

giugno 2023 o immessi sul mercato entro il 30 dicembre di quest’anno. In altri termini, fino a tutto il 2027, alcuni prodotti continueranno ad essere regolamentati soltanto dall’EUTR.

Con l’occasione, si ritiene anche opportuno ricordare che i prodotti interamente ottenuti da materiali che hanno concluso il proprio ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti (ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE), quali pallet usati e pannelli costituiti dal 100% da legno riciclato, restano esclusi dall’applicazione sia dell’EUDR sia dell’EUTR, anche se sarà sempre necessario comprovare tali prerogative produttive.

Per il momento, alle continue richieste d’informazione EUDR, si consiglia di rispondere come segue:

In relazione alla vostra richiesta, vi comunichiamo che fino al 30 dicembre - non è possibile per nessuno dichiarare e comprovare la conformità al regolamento EUDR, non ancora attuato. A partire da tale data, sarà nostra cura comprovare la regolarità dei nostri prodotti e fornire ogni necessaria informazione utile per i seguiti di competenza dei nostri clienti. Per il momento, assicuriamo la conformità aziendale ai requisiti del vigente Regolamento UE 995/2010 (EUTR). Inoltre, garantiamo la regolarità dei nostri prodotti a base di legno che dovessero essere estranei al campo d’applicazione dei citati regolamenti (EUTR e EUDR) in quanto ricavati da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e che altrimenti verrebbero smaltiti come rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE).

(C)

Scadenze aziendali del mese di ottobre 2024

- provvigioni;

- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;

il Calendario delle SCadenze per il meSe di ottobre 2024

MARTEDì 15

FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di settembre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.

MERCOLEDì 16

IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di settembre. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 100 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento dell’8^ rata dell’Iva, relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2024 utilizzando il codice tributo 6099.

IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:

- redditi di lavoro autonomo;

- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;

- obbligazioni e titoli similari;

- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;

- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;

- redditi di lavoro dipendente e assimilati.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:

- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;

- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.

Il contributo così calcolato è posto:

- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,

- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.

I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.

vENERDì 25

MODELLO 730 - INTEGRATIVO - Scade il termine per consegnare al CAF il modello 730-integrativo da parte del lavoratore dipendente o pensionato che ha già presentato il modello 730/2024.

IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e acquisti di beni e servizi relativi al mese di settembre.

I modelli da presentare sono:

- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;

- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.

La presentazione deve essere effettuata in via telematica.

GIOvEDì 31

CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine

per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° ottobre 2024 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 30 settembre 2024.

RIMBORSO IVA INFRANNUALE - Scade il termine per la presentazione telematica dell’istanza di rimborso/compensazione del credito Iva maturato nel terzo trimestre.

MODELLO 770/2024 - Scade il termine per la trasmissione del modello 770/2024 ordinario e semplificato relativo al periodo d’imposta 2023.

LIQUIDAZIONE OSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva OSS del mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni OSS.

MODELLO REDDITI 2024 - TELEMATICO - Scade il termine per la trasmissione telematica del

modello Redditi 2024 delle persone fisiche, dei soggetti titolari di partita Iva, delle società di persone e delle società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare.

DICHIARAZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Irap.

OPZIONE TRASPARENZA - Scade il termine per la trasmissione telematica dell’opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2024 che vogliono scegliere tale regime per il triennio 2024 - 2026.

OPZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica da parte delle ditte individuali e società di persone, costituite nel 2024, per esercitare l’opzione per il regime “di bilancio” previsto per le società di capitali con riferimento al triennio 2024 - 2026.

(PZ)

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