APINFORMA
numero 19 31 ottobre 2024
IN PRIMO PIANO
APINFORMA
numero 19
31 ottobre 2024
Split payment e note di credito
Imposte, seconda rata di acconto
Secondo acconto imposte soggetti aderenti al concordato
Bilancio in forma abbreviata
Codice della crisi d’impresa
Delega unica per intermediari
Bando Marchi+ 2024
ISI Inail 2023. Incentivi alle imprese
Incentivi alle imprese della filiera bosco-legno
Riduzione contributiva per il settore dell’edilizia
Nuove tariffe per i servizi del Corpo nazionale VVF
Albo Gestori ambientali e Responsabile Tecnico
Albo Gestori ambientali: Responsabile Tecnico SOA: rinnovo con incremento per la Progetto Friuli Srl
ORGANIZZAZIONE
Nuova sede per il gruppo Eucos di Pavia di Udine
Aperto bando FAPI 5-2024
La delega: crescita dell’azienda e crescita delle persone
Albo autotrasporto c/t. Quota d’iscrizione 2025
Scadenze aziendali del mese di novembre 2024
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Split payment e note di credito
una riSpoSta delle entrate elimina ogni limite di tempo
Lo split payment è una modalità di liquidazione dell’Iva previsto dalle regole comunitarie ed è riservato a particolari categorie di clienti. Si tratta di una procedura che prevede la scissione dei pagamenti nel momento dell’emissione della fattura, più precisamente la fattura deve indicare l’ammontare dell’Iva dovuta che però non viene incassata dal fornitore. Il soggetto tenuto al versamento dell’imposta è il cliente destinatario della fattura. I soggetti destinatari delle fatture in regime di split payment sono:
- le pubbliche amministrazioni inserite nell’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle PA;
- le società controllate, anche solo di fatto, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri e dai ministeri;
- gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le fondazioni partecipate da PA con una percentuale almeno del 70%;
- società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali e società controllate da queste ultime;
- società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa Italiana o nel diverso indice pubblicato dal Dipartimento delle Finanze.
Su questo meccanismo l’Agenzia delle Entrate ha
recentemente fornito la risposta ad una richiesta di interpello, la n. 210 del 25 ottobre 2024, in merito al termine di emissione della nota di credito in presenza di insolvenza della controparte. È stato precisato che la variazione in diminuzione in caso di mancato incasso della fattura emessa in regime di split payment, non deve rispettare alcun limite temporale.
Le Entrate hanno chiarito che le disposizioni relative alle rettifiche dell’imponibile e dell’imposta previste dall’art. 26 del DPR 633/72, devono essere coordinate che le specifiche disposizione relative allo split payment, in base alle quali l’imposta indicata in fattura dal cedente o dal prestatore di servizio deve essere versata direttamente dal cessionario/committente al momento del pagamento del corrispettivo, a meno che, su base volontaria, questi ultimi non optino per anticipare l’esigibilità al momento della ricezione della fattura. La disciplina speciale lega l’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento del corrispettivo, ciò comporta che in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, l’imposta non diviene in tutto o in parte esigibile, ancorché l’imposta sia stata fatturata. In caso di mancato pagamento e qualora non sia stata fatta l’opzione per il versamento anticipato al momento della fatturazione, il cedente o prestatore potrà operare una variazione in diminuzione ai soli fini contabili, emettendo la relativa nota di credito, indipendentemente dal tempo trascorso dall’emissione della fattura. Allo stesso modo il cessionario/ committente si limiterà a stornare contabilmente l’operazione, senza effetti sulla liquidazione dell’imposta che, non essendo diventata esigibile, non ha formato oggetto di detrazione.
(pZ)
Imposte, seconda rata di acconto
cavi dell’anno precedente non superiori a 170.000 euro.
regole modifiCate Solo per le perSone fiSiChe
premessa
Il 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda rata di acconto delle imposte relative al 2024. Poiché la scadenza cade si sabato tale termine viene posticipato a lunedì 2 dicembre 2024. Le imposte interessate al versamento sono: Irpef, Ires, Irap, cedolare secca, IVIE, IVAFE, maggiorazione Ires società di comodo e imposta sostitutiva dei contribuenti minimi e forfetari.
L’articolo 58 del Collegato alla Finanziaria 2020 ha ridefinito le modalità di versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, prevedendo il versamento di due rate di pari importo (50% ciascuna).
Questa disposizione è applicabile anche ai soci, associati, collaboratori familiari e società trasparenti ex artt. 115 e 116 del TUIR.
La percentuale del 50% riguarda esclusivamente i soggetti interessati all’applicazione degli ISA mentre per tutti gli altri contribuenti, compresi i soggetti privati, l’acconto rimane ancorato alle storiche percentuali del 40% e 60%.
La base di calcolo dell’acconto è il 100% delle imposte dovute per l’anno precedente e tale percentuale vale per l’Irpef, l’Ires, l’Irap e cedolare secca. È consentito utilizzare oltre al metodo storico, parametrato alle imposte dell’anno precedente, anche il metodo previsionale, basato sulla presunzione di reddito dell’anno in corso. Si evi-denzia che in caso di previsione errata saranno applicabili le sanzioni per insufficiente versamento.
Non è stata riproposta la possibilità dello scorso anno, di rateizzare il versamento del secondo acconto in 5 rate mensili di pari importo per le sole persone fisiche titolari di partita Iva con ri-
irpeF
L’acconto è pari al 100% del tributo relativo al periodo d’imposta precedente al netto di detrazioni, crediti d’imposta, ritenute alla fonte.
Il dato da considerare al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto, è l’importo di rigo RN 34, campo 4 “Differenza” del modello Redditi 2024. Nell’ipotesi in cui si sia provveduto al ricalcolo dell’acconto, il dato da considerare sarà il campo 4 di rigo RN61.
Qualora l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente:
- non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto;
- supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del suo ammontare.
L’acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione entro il 2 dicembre 2024, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52;
- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52.
A questo punto entrano in campo le regole secondo le quali per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2024, la seconda entro il 2 dicembre 2024 nella restante misura del 60%.
Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2024, la seconda entro il 2 dicembre 2024 nella restante misura del 50%.
Il versamento deve essere effettuato con il modello F24 utilizzando il codice tributo 4034 - Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2024.
ires
Anche l’acconto relativo all’Ires, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, deve essere determinato nella misura del 100% dell’imposta relativa al periodo d’imposta precedente, al netto dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte.
Qualora l’ammontare d’imposta complessivamente dovuta per il periodo d’imposta precedente risulti:
- pari o inferiore a € 20,66 l’acconto per il periodo d’imposta 2024 non è dovuto;
- superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 2 dicembre 2024 oppure entro l’undicesimo mese dell’esercizio.
- superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate.
Anche per questi contribuenti le nuove regole modificano le percentuali di versamento a seconda si tratti di soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, in questi casi la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2024, la seconda entro il 2 dicembre 2024 nella restante misura del 60%.
Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2024, la seconda entro il 2 dicembre 2024 nella restante misura del 50%.
Il rigo da considerate al fine di verificare se è dovuto o meno l’acconto è l’RN 17 del modello Redditi 2024 SC o l’RN 28 di Redditi 2024 ENC. Il versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite modello F24 telematico indicando il codice tributo 2002 - Ires acconto seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2024.
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono barrare l’apposita casella, posta in alto a destra del modello F24, e indicare nella colonna “anno di riferimento” il primo dei due anni solari interessati.
irap
L’acconto Irap deve essere effettuato seguendo le stesse regole previste per le imposte sui redditi. Per i contribuenti che utilizzano il metodo storico l’acconto sarà determinato secondo le modalità di seguito indicate.
- Persone fisiche, si ricorda che l’art. 1 comma 8 della legge 234/2021 ha esonerato le persone fisiche dal versamento dell’Irap. L’esonero opera sia per gli esercenti attività d’impresa sia per i lavoratori autonomi. Con riferimento all’Irap quindi, questi soggetti non sono tenuti al versamento di acconti e saldi.
- Società personali e soggetti equiparati, se
l’ammontare d’imposta dovuta per l’anno 2023 risultava:
* pari o inferiore a € 51,65 l’acconto non è dovuto;
* superiore a € 51,65 ma inferiore a € 257,52, l’acconto è dovuto in unica soluzione entro il 2 dicembre 2024;
* superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate.
Per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2023, la seconda entro il 2 dicembre 2024 nella restante misura del 60%.
Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2024, la seconda entro il 2 dicembre 2024 nella restante misura del 50%.
Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2024.
- Società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali, in questo caso il periodo d’imposta può anche non coincidere con l’anno solare, se l’ammontare dell’imposta dovuta per il periodo precedente è:
* pari o inferiore a € 20,66 l’acconto non è dovuto;
* superiore a € 20,66 ma inferiore a € 257,52 l’acconto per il periodo d’imposta è dovuto in unica rata da versare entro il 2 dicembre 2024;
* superiore a € 257,52 l’acconto è dovuto in due rate.
Per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA, la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2024, la seconda entro il 2 dicembre 2024 nella restante misura del 60%.
Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello IRAP 2024, la seconda entro il 2 dicembre 2024 nella restante misura del 50%.
Il dato da considerare al fine della determinazione dell’acconto è il rigo IR21 del modello IRAP 2024.
Il versamento in tutti i casi deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 3813 - Irap acconto - seconda rata o
acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2024.
rideterminaZione
deGli acconti
In particolari casi specificatamente previsti dalla norma, si rende necessario ricalcolare gli acconti qualora si utilizzi il metodo storico. In pratica si deve considerare quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe ottenuta senza considerare specifiche disposizioni.
I casi in cui si deve procedere al ricalcolo dell’imposta dell’anno precedente riguardano:
- i distributori carburanti, la deduzione forfettaria riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti non deve essere considerata per il calcolo dell’acconto con il metodo storico;
- i noleggiatori occasionali di imbarcazioni in questi casi l’acconto deve essere calcolato includendo gli imponibili che nell’esercizio precedente sono stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 20%
- le imprese che hanno ricevuto liberalità da imprese in crisi o in procedura concorsuale le quali non concorrono alla formazione del reddito come sopravvenienze attive;
- se nel 2023 è stata applicata la Flat tax incrementale, l’acconto Irpef 2024 andrà calcolato assumendo, come base imponibile di calcolo, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie.
calcolo dell’acconto con il metodo previsionale
Oltre al criterio del metodo storico sopra descritto, è possibile determinare l’acconto in base all’ammontare del tributo presumibilmente dovuto per l’anno in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute alla fonte. In questo caso il contribuente, qualora ritenga che l’imposta dovuta per il periodo in corso sia inferiore rispetto all’anno precedente, può:
- eseguire un versamento d’acconto inferiore a quello dovuto, calcolandone l’importo in funzione della minore imposta dovuta;
- non effettuare alcun versamento, qualora ritenga di non dover versare alcuna imposta per il periodo d’imposta in corso.
La scelta del metodo riguarda la singola imposta, pertanto lo stesso contribuente potrà utilizzare il metodo storico per l’Irap e quello previsionale per l’Ires o viceversa.
L’acconto da versare, a consuntivo dovrà corrispondere almeno alle percentuali di acconto previste per l’anno in corso. Se si utilizza il metodo previsionale, è necessario procedere con la massima cautela per evitare di incorrere in sanzioni.
consolidato e trasparenZa
L’articolo 6 del decreto 9 giugno 2004, relativo alle modalità attuative del consolidato nazionale, ha trasferito sul soggetto consolidante gli obblighi di versamento degli acconti. La disciplina transitoria contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 344/2003, prevede che in caso di versamento degli acconti con il metodo previsionale, ciascun partecipante alla tassazione di gruppo, deve determinare il dovuto senza considerare l’opzione per il consolidato.
In pratica se l’opzione è già stata esercitata, il versamento farà capo alla consolidante, la quale dovrà considerare come imposta del periodo precedente, la sommatoria di quella indicata nelle dichiarazioni dalle società stesse.
Per quanto riguarda il regime della trasparenza, per il primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata. Se si sceglie il metodo previsionale, si dovrà considerare l’imposta che si sarebbe determinata in assenza dell’opzione. Gli acconti versati dalla società trasparente saranno poi scomputati dai soci, in base alle rispettive percentuali di partecipazione agli utili.
Per quanto riguarda i soci della società trasparente, potranno prendere in considerazione gli effetti della trasparenza, come ad esempio l’imputazione delle perdite della società controllata.
cedolare secca
I contribuenti che nel 2023 hanno optato per il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di locazione di fabbricati ad uso abitativo “cedolare secca” sono tenuti al versamento del relativo acconto. L’acconto per la cedolare secca è unitario, vale a dire che si rende necessario sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione nel periodo di riferimento. Ricordiamo che la cedolare secca prevede due aliquote:
- 10% per i contratti a canone concordato;
- 21% per i contratti a canone libero.
Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell’immobile, non è dovuto acconto, considera-
to che il relativo reddito nel precedente periodo d’imposta non è stato assoggettato a tassazione. In questi casi è possibile ricorrere al metodo previsionale in considerazione del fatto che nell’anno successivo i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla formazione del reddito imponibile Irpef.
Qualora nel 2024 si utilizzi la cedolare secca solo per una parte dell’anno, per il calcolo dell’acconto Irpef non si deve considerare il reddito fondiario dei relativi immobili nella corrispondente parte del 2024.
In caso di fuoriuscita dalla cedolare secca nel 2024, non è richiesto il versamento dell’acconto Irpef, mentre l’acconto della cedolare può essere determinato con il metodo previsionale. La percentuale dell’acconto, se calcolata con il metodo storico, è del 100% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, allineandola in questo modo alle altre imposte. L’importo da prendere in considerazione è quello indicato nel rigo LC1 colonna 5 “Differenza”, utilizzando le regole previste per l’Irpef. Considerato che si applicano le stesse regole previste per gli acconti Irpef e che l’articolo 58 del Collegato alla Finanziaria 2020 ha ridefinito le modalità di versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, prevedendo il versamento di due rate di pari importo al 50% ciascuna, queste regole sono applicabili anche per la cedolare secca.
Conseguentemente se l’imposta complessivamente dovuta per il periodo precedente:
- non supera € 51,65 non è dovuto l’acconto;
- supera € 51,65 si rende dovuto l’acconto nella misura del 100% del rigo LC1, campo 5. L’acconto così determinato deve essere versato:
- in unica soluzione entro il 2 dicembre 2024, se l’importo dell’acconto da versare è inferiore a € 257,52;
- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52.
A questo punto entrano in campo le nuove regole secondo le quali per i soggetti non interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 40%, andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2024, la seconda entro il 2 dicembre 2024 nella restante misura del 60%.
Per i soggetti interessati all’applicazione degli ISA la prima rata, pari al 50% (50% x 100%), andava versata entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2024, la seconda entro il 2 dicembre 2024 nella restante misura sempre del 50% (50% x 100%).
Il versamento deve essere fatto tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1841 - Acconto cedolare secca - seconda rata o acconto in unica soluzione, indicando come periodo di riferimento il 2024.
acconto ivie e ivaFe
Il versamento dell’acconto dell’imposta IVIE e IVAFE deve essere effettuato se l’importo di rigo RW, campo 15, per l’IVAFE, ovvero, campo 17 per l’IVIE del modello Redditi 2024 è pari o superiore a € 51.65 ed il versamento deve essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 2 dicembre 2024 se detto importo non supera € 257,52;
- in due rate, la prima del 40% e la seconda entro il prossimo 2 dicembre 2024, se l’importo è superiore a € 257,52.
I codici tributo per IVIE e IVAFE sono rispettivamente:
- 4045 - Acconto imposta patrimoniale immobili all’estero - IVIE;
- 4048 - Acconto imposta patrimoniale attività finanziarie estere - IVAFE.
Anche per questi tributi vale quanto previsto dal Collegato alla Finanziaria 2020, conseguentemente il versamento degli acconti per i soggetti interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) con ricavi non superiori a 5.164569 euro, potranno versare il dovuto in due rate di pari importo.
addiZionali
irpeF
Per quanto riguarda l’addizionale regionale non è previsto il versamento degli acconti.
Per l’addizionale comunale l’acconto deve essere versato entro il termine per il saldo dell’Irpef è conseguentemente è stato versato entro i termini previsti per il versamento del saldo del modello Redditi 2024.
società di comodo
Con riferimento alle società di comodo per le quali è prevista una maggiorazione dell’Ires del 10,50%, sono tenute al versamento dell’acconto anche sulla stessa. Al fine della determinazione dell’acconto per il 2024 le imprese interessate dovranno tener conto anche di tale maggiorazione utilizzando il codice tributo 2019.
compensaZione
È possibile compensare gli importi dovuti come acconti, sia con crediti Irpef, Irap e Iva risultanti dalla
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Videosorveglianza
Progettazione Installazione Assistenza
Evoluzione tecnologica: il passaggio dai vecchi sistemi alle soluzioni innovative per la massima sicurezza.
dichiarazione unificata dell’anno precedente sia con crediti contributivi ammessi in compensazione. Nel caso di compensazione verticale, vale a dire utilizzando imposte e contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso ente impositore, non è richiesta la presentazione del modello F24. Qualora invece si proceda attraverso la compensazione orizzontale, sarà necessario presentare il modello F24 anche nel caso non sia dovuta, a seguito della compensazione, alcuna imposta.
Si ricorda che il limite massimo di compensazione di 2 milioni di euro.
Sono esclusi da tale limite le compensazioni verticali e i crediti d’imposta riconosciuti a seguito di specifiche agevolazioni.
Si ricorda che per compensare orizzontalmente crediti Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutiva e ritenute alla fonte di importi superiori a 5.000 euro, è necessaria l’applicazione del visto di conformità alla relativa dichiarazione e la sua trasmissione alle Entrate. Tale limite è elevato a 20.000 euro per i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio 2023 almeno pari a 8 oppure un punteggio medio 2022 e 2023 pari a 8,5.
La compensazione per i soggetti Iva richiede l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.
omesso e insUFFiciente versamento
La sanzione per l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto è stata ridotta, a far data dal 1° settembre 2024, dal D. Lgs. 87/2024 che ha apportato anche alcune modifiche all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 che regola l’istituto del cosiddetto “ravvedimento operoso”.
Le principali novità del decreto hanno riguardato: - la riduzione delle sanzioni a seguito dell’entra-
ta in vigore del D.Lgs. 219/2023 e del D.Lgs. 13/2024; - l’applicazione del cumulo giuridico ove più conveniente del cumulo materiale.
La sanzione per l’omesso o insufficiente versamento è stata ridotta dal 30% al 25% modificando in questo modo anche la griglia delle sanzioni ridotte in caso di applicazione del ravvedimento operoso. Qualora non si siano effettuati i versamenti nei termini, è possibile regolarizzare l’operazione, anche successivamente alla scadenza del termine ordinario utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. In questo caso la sanzione è ridotta, in vigore per le sanzioni commesse dal 1° settembre 2024, è pari allo 0,0833% per ogni giorno di ritardo e fino al 14° giorno dalla scadenza, dell’1,25% qualora il versamento sia eseguito dal 15° giorno successivo alla scadenza ed entro il termine di trenta giorni, nella misura dell’1,39% in caso di regolarizzazione entro novanta giorni e del 3,125% se la regolarizzazione avviene dopo i novanta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione concernente l’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. La regolarizzazione potrà avvenire anche successivamente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva o entro i termini dell’accertamento versando rispettivamente le sanzioni del 4,29% e del 5%. Naturalmente oltre al versamento dell’imposta e della sanzione, andranno pagati, anche gli interessi moratori fissati dal 1° gennaio 2024 nella misura del 2,5%.
rateiZZaZione
Si ricorda che l’acconto di novembre non è rateizzabile.
Secondo acconto imposte soggetti aderenti al concordato
previSta una maggiorazione del 10% per le dirette e del 3% per l’irap
la maGGioraZione del secondo acconto
Dopo aver analizzato nell’articolo che precede le regole previste per il secondo acconto delle imposte relative al 2024, vediamo ora le particolari regole previste per i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB). L’adesione al CBP ha richiesto la sottoscrizione dei righi P10/LM64 inseriti all’interno della dichiarazione dei redditi rispettivamente dei soggetti ISA e dei forfettari, inviata entro lo scorso 31 ottobre. Il D. Lgs. 13/2024 ha previsto, per il primo anno di adesione al CBP, una particolare modalità di determinazione dell’acconto di novembre. Più precisamente per chi ha optato per il calcolo dell’acconto con metodo storico (guardando quindi all’imposta relativa al periodo precedente), dovrà versare una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa dichiarato per il periodo precedente, (in genere il 2023) rettificato dalle componenti straordinarie. La maggiorazione sull’acconto IRAP calcolato con metodo storico sarà invece pari al 3%. Nessun impatto su questo fronte in caso di adozione del calcolo previsionale: la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Dopo molte resistenze il Governo ha annunciato un differimento del termine di adesione al CPB al 10 dicembre 2024, il relativo decreto sarà pubblicato in Gazzetta a breve.
secondo acconto soGGetti isa
Utilizzo del metodo storico
Per i soggetti ISA che hanno aderito al CPB e uti-
lizzano il metodo storico, il secondo acconto delle imposte relativo al 2024 deve essere calcolato secondo le regole ordinarie, prendendo a base l’imposta relativa al 2023, aggiungendo una maggiorazione pari al 10% della differenza tra il redito concordato e quello relativo al 2023, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del decreto n. 13/2024 (togliendo quindi le componenti straordinarie, plus e minusvalenze, sopravvenienze, perdite da partecipazione e quelle fiscali pregresse).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito a questo proposito che la maggiorazione è dovuta anche quando il contribuente nel 2023 non abbia fatto versamenti, mentre qualora il valore al rigo P04 fosse stato negativo a rigo P04, la maggiorazione deve essere calcolata sulla differenza tra P06 e zero.
Per quanto riguarda l’Irap la maggiorazione da calcolare in caso di utilizzo del metodo storico è pari al 3% della differenza tra il valore della produzione netta concordata e quella dichiarata per il 2023, rettificata anche in questo caso dalle componenti straordinarie. Si deve quindi considerare la differenza tra il rigo P08 e P05 del modello CPB.
Volendo esemplificare si pensi ad un imprenditore soggetto agli ISA che ha aderito al CPB e che:
- ha dichiarato un reddito 2023 indicato al rigo P04 di 25.000; - ha concordato un reddito di 27.000 (rigo P06).
Il contribuente dopo aver calcolato con le consuete modalità l’acconto dovuto utilizzando il metodo storico per l’anno in corso, entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) dovrà versare l’acconto. Quest’ultimo dovrà essere incrementato della maggiorazione riservata a chi ha aderito al CPB, del seguente importo (27.000 – 25.000) X 10% = 200 euro.
Utilizzo del metodo previsionale
Se il contribuente decide di utilizzare il metodo previsionale, la seconda rata dell’acconto relativa al 2024 deve essere calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto già versato in sede di primo acconto.
secondo acconto
soGGetti ForFettari
Utilizzo del metodo storico
Per i soggetti forfettari che hanno aderito al CPB e utilizzando il metodo storico, il secondo acconto delle imposte relativo al 2024 deve essere calcolato secondo le regole ordinarie, prendendo a base l’imposta relativa al 2023, aggiungendo una maggiorazione pari al 10% della differenza tra il reddito concordato e quello relativo al 2023 (la maggiorazione è del 3% in caso di start up).
Si deve quindi considerare la differenza tra il rigo LM63 e l’LM34 del modello Redditi PF.
Si pensi ad un contribuente forfettario che ha aderito al CPB e che:
- aveva un reddito 2023 indicato al rigo LM34 di 15.000;
- ha concordato un reddito di 18.000 (rigo LM63).
Il contribuente dopo aver calcolato con le consuete modalità l’acconto dovuto utilizzando il metodo storico per l’anno in corso, entro il 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) dovrà versare l’acconto. Quest’ultimo dovrà essere incrementato della maggiorazione riservata a chi ha aderito al CPB, del seguente importo (18.000 – 15.000) X 10% = 300 euro.
Utilizzo del metodo previsionale
Se il contribuente decide di utilizzare il metodo previsionale, la seconda rata dell’acconto relativa al 2024 deve essere calcolata quale differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto già versato in sede di primo acconto.
il versamento
La maggiorazione deve essere versata sempre utilizzando il modello F24 entro i termini previsti per l’acconto, vale a dire entro il 2 dicembre 2024.
I codici tributo utilizzabili per il versamento della maggiorazione sono stati istituiti con la risoluzione n. 48 del 19 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate e sono:
- 4068 maggiorazione acconto Irpef soggetti ISA;
- 4069 maggiorazione acconto Ires soggetti ISA;
- 4070 maggiorazione acconto Irap soggetti ISA;
- 4072 maggiorazione acconto imposta sostitutiva soggetti forfettari.
Bilancio in forma abbreviata
per le micro imprese, tale condizione risulta soddisfatta quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non vengono superati due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro (in precedenza 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (in precedenza 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Il D. Lgs. n. 125/24 ha modificato, tra le altre cose, i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro. Il decreto ha quindi rivisto le soglie relative sia al totale dello stato patrimoniale sia ai ricavi delle vendite e delle prestazioni incrementandole rispetto a quelle previgenti, rimanendo invece invariate le soglie relative al numero dei dipendenti occupati.
Attraverso la modifica dell’art. 2435 – bis comma 1 del codice civile viene ora previsto che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro (in precedenza 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (in precedenza 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Lo stesso articolo prevede un adeguamento anche
L’incremento dei limiti dimensionali determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d’esercizio.
Per quanto riguarda la decorrenza, nel silenzio della norma, entrata in vigore il 25 settembre 2024, è possibile ricavare un’indicazione dall’art. 2 della direttiva 2023, in base al quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.
In sostanza, i nuovi (e più alti) limiti saranno operativi già dalla campagna bilanci del prossimo anno (2025 per il 2024, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare).
Si chiarisce che la modifica in commento non interessa i limiti per il sindaco/revisore unico, che restano dunque invariati.
La norma non modifica l’art. 2477, bensì, come detto, il 2435 bis e il 2435 ter.
(pZ)
Codice della crisi d’impresa
riviSti alCuni aSpetti della normativa
Lo scorso 27 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 136 del 13 settembre 2024 recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e ss. modifiche e integrazioni)
Si tratta del terzo correttivo, in ordine temporale, apportato al Codice e si inserisce nel quadro degli impegni assunti col PNRR. Infatti, il provvedimento corregge taluni difetti di coordinamento normativo emersi a seguito dei precedenti correttivi, a emendare alcuni errori materiali ed aggiornare i riferimenti normativi, nonché a fornire chiarimenti ad alcuni dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del codice.
Il decreto si compone di 57 articoli ed è suddiviso in due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 51) reca disposizioni modificative del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, mentre il Capo II (articoli da 52 a 57) contiene disposizioni di coordinamento e abrogative conseguenti alle modifiche apportate al codice, nonché disposizioni transitorie.
Tra le principali novità si segnalano, in particolare: - Nell’ambito della composizione negoziata delle crisi (art. 5):
* si chiarisce che l’impresa possa accedere alla composizione negoziata anche quando versi soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario;
* sono introdotte modifiche ai criteri di scelta dell’esperto per tener conto degli esiti delle precedenti esperienze di composizione;
* si specifica che l’accesso alla composizione negoziata non implichi di per sé una diversa classificazione del credito e che l’eventuale decisione di sospensione o revoca delle linee di credito, che può essere
adottata solo in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, deve essere specificamente motivata; si prevede che, al momento della presentazione dell’istanza, l’imprenditore dichiari che non sussistano, nei suoi confronti, ricorsi pendenti relativi ad una liquidazione giudiziale proposti da creditori;
* si prevede che le misure protettive e cautelari possono essere generalizzate o limitate ad alcune iniziative intraprese dai creditori o a determinate categorie di creditori o a singoli creditori;
* si prevedono ulteriori forme di pubblicità, stabilite dal tribunale, sul procedimento relativo alle misure protettive e cautelari;
* si introduce una specifica forma di accordo transattivo, specificamente rivolta alle Agenzie fiscali;
* si interviene sul compenso dovuto all’esperto, al fine di commisurarlo alle attività svolte e alla loro complessità; ulteriori modifiche (art. 6) riguardano l’accesso al concordato semplificato ad esito della suddetta composizione negoziata;
- l’attribuzione (art. 7) - oltre che all’organo di controllo societario come previsto a legislazione vigente - anche al soggetto incaricato della revisione legale dei compiti di segnalazione all’organo amministrativo per la anticipata emersione della crisi;
- l’estensione (art. 10) alla liquidazione controllata della regola che consente l’apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell’attività, con previsione di deroga al limite annuale per l’imprenditore individuale al fine di agevolarne l’esdebitazione;
- l’integrazione del contenuto minimo del piano attestato di risanamento con la precisazione, fra le altre, dell’obbligo di specificare anche l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi atti, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente;
- la modifica della disciplina della convenzione
di moratoria, attraverso la previsione di alcune regole processuali per il caso di opposizioni e con riguardo alla possibilità di riunione delle diverse opposizioni in un unico procedimento;
- il recepimento nel codice della disciplina del c.d. cram-down fiscale contenuta nel decretolegge n. 69 del 2023, che condiziona l’omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti;
- l’estensione della disciplina della transazione fiscale al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione con l’inserimento nell’art. 64bis del codice di un apposito comma 1 bis (artt. 14-17);
- la previsione che il giudice possa concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano di ristrutturazione del debito e produrre nuovi documenti, introducendo l’istituto del reclamo avverso la decisione adottata dal giudice (artt. 18-20);
- nell’ambito della disciplina sul concordato preventivo:
* si introduce una specifica nozione di valore della liquidazione in sede di liquidazione giudiziale;
* si interviene sul contenuto del piano di concordato, prevedendo esplicitamente, l’eventuale indicazione di fondi rischi e di finanziamenti garantiti da forme di sostegno pubblico;
* si riduce (dal 10 al 5 per cento) la percentuale minima dei creditori necessaria per la presentazione di proposte concorrenti; si opera una più netta distinzione tra la disciplina applicabile alla liquidazione nel concordato liquidatorio e quella applicabile nel concordato in continuità;
* si introducono modifiche alla disciplina sulle operazioni di trasformazione, scissione o fusione della società debitrice, prevendo, tra l’altro, la possibilità di opporsi a tali operazioni nel corso del procedimento di omologazione; viene introdotta una nuova disciplina concernente le modificazioni sostanziali del piano successive all’omologazione del concordato (art. 26);
* si propone di trasformare l’attuale sezione VI-bis del Titolo IV della Parte Prima del codice in un capo a sé stante, il nuovo Capo III-bis, rubricato “Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società”, apportando alcune modifiche alla disciplina ivi contenuta;
- nell’ambito della liquidazione giudiziale, l’in-
troduzione di una forma di silenzio assenso nel caso di pareri del comitato dei creditori non vincolanti che non siano stati resi nei termini previsti, prevedendo altresì che, al di fuori di tali casi, in situazioni di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato ovvero di urgenza, provveda il giudice delegato (art. 29);
- la modifica della disciplina relativa ai contratti preliminari per la vendita di immobili e ai rapporti di lavoro subordinato nell’ambito delle procedure di liquidazione giudiziale (art. 32);
- nell’ambito del procedimento di formazione e della resa esecutiva dello stato passivo, la previsione della facoltà per il debitore di intervenire e proporre impugnazione, secondo quanto disposto dall’art. 206, nei procedimenti aventi ad oggetto le domande di restituzione o di rivendicazione (art. 34);
- il riordino delle fasi di trasmissione e approvazione del programma di liquidazione predisposto dal curatore, prevedendo che il comitato dei creditori può proporre modifiche al programma presentato e modificando la disciplina concernente il rispetto dei termini della procedura e i relativi effetti (art. 35);
- con riferimento al concordato nell’ambito della liquidazione giudiziale la previsione della facoltà per il tribunale, a determinate condizioni, di omologare il concordato anche in mancanza di adesione da parte dei creditori pubblici (c.d. cram down) (art. 39);
- la possibilità, in caso di liquidazione giudiziale di imprese appartenenti ad un unico gruppo, di presentare una domanda unica o più domande tra loro coordinate ovvero una domanda autonoma (art. 39);
- la previsione della facoltà per la corte d’appello, per gravi motivi e su richiesta della parte o del curatore, di sospendere la liquidazione dell’attivo oppure inibire l’attuazione del piano o dei pagamenti; la salvezza degli atti legalmente compiuti in esecuzione del concordato in caso di riforma o cassazione del decreto di omologazione (art. 39);
- l’introduzione di alcune modifiche agli artt. 269-277 del codice, in materia di liquidazione controllata, prevedendo una specifica disciplina dei crediti prededucibili (art. 41);
- l’introduzione di un meccanismo di sospensione della decisione sull’esdebitazione per liquidazione giudiziale, nel caso in cui sia in corso un procedimento penale nei confronti dell’interessato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’indu-
stria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa; si modifica inoltre il procedimento per la concessione del beneficio (art. 42);
- l’individuazione delle condizioni impeditive per l’accesso al beneficio dell’esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 43);
- la previsione, nell’ambito della disciplina relativa ai gruppi di imprese, di una specifica disciplina in materia di separazione delle procedure (art. 45);
- le modifiche alla disciplina relativa all’elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in particolare in merito ai requisiti per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco, all’assolvimento di obblighi formativi e ai criteri di nomina da parte dell’autorità giudiziaria (art. 50).
Delega unica per intermediari
i Chiarimenti dell’agenzia delle entrate
Con il provvedimento del 2 ottobre 2024 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state fornite le disposizioni attuative concernente la delega unica agli intermediari per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il Provvedimento introduce, all’allegato 1, un modello fac simile di delega unica che contiene, tra le altre, le seguenti informazioni:
- il codice fiscale e i dati anagrafici del delegante (contribuente, eventuale rappresentante o erede) e dell’intermediario;
- i servizi on line oggetto di delega o revoca;
- la data di conferimento o di revoca della delega. Per quanto riguarda i servizi delegabili, viene previsto che il contribuente possa delegare i servizi on-line tra quelli di seguito elencati:
a) la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
b) uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
- consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, - registrazione dell’indirizzo telematico, - fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
- accreditamento e censimento dispositivi;
c) l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
d) i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
I servizi sopra indicati sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere de-
legati anche a soggetti diversi dagli intermediari. Il Provvedimento in esame dispone, altresì, che la delega possa essere conferita ad un massimo di due intermediari e scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.
Il Provvedimento indica anche le modalità di comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega in parola. Al riguardo, viene stabilito che ai fini dell’attivazione, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati all’Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente, attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia, oppure dall’intermediario delegato:
- mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente;
- mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web per il conferimento della delega, realizzato a seguito della stipula di apposita convenzione tra l’intermediario stesso e l’Agenzia delle Entrate.
Qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati esclusivamente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata dell’Agenzia delle Entrate, ovvero dall’intermediario delegato, mediante la trasmissione di un file xml sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale con firma digitale.
L’attivazione, il rinnovo, la revoca e la rinuncia ad una delega sono comunicate al delegante attraverso una notifica tramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del CaD (App IO).
Il Provvedimento prevede, inoltre, la possibilità di richiedere il rinnovo di una delega non ancora scaduta, in assenza di variazioni, che dovrà essere comunicata a decorrere dal novantesimo giorno antecedente la data di scadenza originaria della delega.
La revoca di una delega attiva, invece, può essere comunicata in qualunque momento dal contribuente o per il tramite di un intermediario.
La variazione di uno o più dati di una delega attiva
comporta la revoca di quest’ultima e, contestualmente, l’attivazione della nuova delega con i dati variati. In tal caso, la scadenza della nuova delega decorre dalla data di attivazione della stessa.
L’Agenzia delle Entrate effettua i controlli sulle deleghe acquisite, anche presso le sedi degli intermediari e, qualora siano riscontrate delle irregolarità, si procede anche alla revoca ferme restando la responsabilità civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
È, infine, previsto che, con un apposito avviso,
pubblicato sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega. Le deleghe attivate anteriormente a tale data, ai fini dell’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate e/o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Bando Marchi+ 2024
preSentazione delle domande
dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 26 novembre 2024
premessa
Si fa seguito alla nostra circolare prot. n. 362/ MM del 30 ottobre 2024 per rammentare che con Decreto direttoriale del 6 agosto 2024 (di seguito “Decreto 6.8.2024”), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato il bando “Marchi+”, con l’obiettivo di favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) e di marchi internazionali presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI) da parte di imprese di micro, piccola e media dimensione attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.
La gestione della misura agevolativa è stata affidata a Unioncamere, che curerà gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni, anche tramite Si. Camera S.c.r.l., sua struttura in house.
La dotazione finanziaria è di euro 2.000.000,00, di cui il 5% destinato alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in possesso del rating di legalità.
1. BeneFiciari
Possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni le PMI con sede legale e operativa in Italia, che, tra l’altro, sono titolari di:
- marchio europeo (id. Misura A), avendo effettuato il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO, ottemperato al pagamento delle relative tasse di deposito dopo l’1.1.2021 e ottenuto la registrazione del marchio presso EUIPO in data antecedente alla presentazione della domanda di contributo;
- marchio internazionale (id. Misura B), avendo effettuato, dopo l’1.1.2021, almeno una delle seguenti attività:
* depositato la domanda di registrazione presso OMPI di marchio registrato a livello nazionale presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) o di un marchio dell’Unione Europea registrato presso EUIPO e avere ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
* depositato la domanda di registrazione presso OMPI del marchio, per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o EUIPO, e aver ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione;
* depositato la domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI e avere ottemperato al pagamento delle relative tasse di registrazione, nonché
* avere ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione sul registro internazionale dell’OMPI del marchio antecedentemente alla presentazione della domanda di partecipazione.
2. spese
ammissiBili
Sono agevolabili i seguenti costi:
- le tasse di deposito del marchio europeo o di registrazione del marchio internazionale;
- l’acquisizione dei seguenti servizi specialistici esterni, quali:
a) progettazione della rappresentazione del marchio;
b) assistenza per la compilazione della domanda di marchio e le conseguenti attività di deposito presso EUIPO;
c) ricerca di anteriorità;
d) assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione.
Per il dettaglio delle prestazioni oggetto dei servizi ammissibili, di cui innanzi, previste rispettivamente per le Misure A e B, si rinvia ai commi 1
e 2 dell’art. 5 del Decreto 6.8.2024, visualizzabile al link.
Le tasse di deposito/registrazione e tutte le spese ammissibili devono risultare da fatture e devono essere state sostenute dopo l’1 gennaio 2021 e antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo.
3. reGime di aiUto
Le agevolazioni sono concesse in regime de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, e non sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili o parte di esse, con altri aiuti di Stato, anche concessi ai sensi del regolamento de minimis, o con altre agevolazioni finanziate da risorse dell’Unione Europea. Tuttavia, nel limite del 100% delle spese effettivamente sostenute, le agevolazioni sono fruibili unitamente a tutte le misure generali, anche di carattere fiscale, che non siano aiuti di Stato e non siano soggette alle regole del cumulo.
4. intensità
dell’aGevolaZione
Per la Misura A, le agevolazioni sono concesse nella misura dell’80% dei costi ammissibili (elevata all’85% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere), entro l’importo massimo di euro 6.000,00 e nel rispetto degli importi massimi agevolabili previsti per ciascuna voce di costo come segue:
- progettazione della rappresentazione: euro 1.500,00;
- assistenza per il deposito: euro 300,00;
- ricerche di anteriorità: a) tra marchi italiani, dell’Unione Europea e internazionali estesi all’Italia: euro 550,00; b) tra marchi italiani, dell’Unione Europea e internazionali estesi a tutti i Paesi dell’UE: euro 1.500,00. Per uno stesso marchio, i servizi di anteriorità delle lett. a) e b) sono alternativi, pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca;
- assistenza legale di azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni, indipendentemente dal loro numero: euro 1.500,00;
- tasse di deposito: 80% o, nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere, 85% del costo sostenuto e concorrono al raggiungimento dell’importo massimo di agevolazione per marchio.
Per la Misura B, le agevolazioni sono concesse nella misura del 90% dei costi ammissibili (elevata al 95% nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere), entro l’impor-
to massimo di euro 9.000,00 e nel rispetto degli importi massimi agevolabili previsti per ciascuna tipologia di voce di costo come segue:
- progettazione della rappresentazione: euro 1.650,00;
- assistenza per il deposito: euro 350,00;
- ricerche di anteriorità: a) tra marchi italiani, dell’Unione Europea e internazionali estesi all’Italia: euro 630,00; b) tra marchi italiani, dell’Unione Europea e internazionali estesi a tutti i Paesi dell’UE: euro 1.800,00; c) per ciascun Paese non UE: euro 700,00.
Per uno stesso marchio, i servizi di anteriorità delle lett. a) e b) sono alternativi, pertanto, non è possibile richiedere agevolazioni per entrambe le tipologie di ricerca;
- assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a: a) opposizioni, indipendentemente dal loro numero, seguenti al deposito della domanda di registrazione: euro 1.800,00; b) rilievi degli uffici nazionali, fino a un massimo di 3, seguenti al deposito della domanda di registrazione: euro 600,00 per singolo rilievo;
- tasse di registrazione: 90% o, nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere, 95% del costo sostenuto e concorrono al raggiungimento dell’importo massimo di agevolazione per marchio.
5. presentaZione della domanda
La domanda di partecipazione, a pena d’inammissibilità, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica, secondo le modalità indicate nel sito www.marchipiu2024.it e va presentata
dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 26 novembre 2024.
In caso di disponibilità finanziarie residue, le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 alle ore 18.00 dei giorni successivi dal lunedì al venerdì fino a esaurimento delle risorse.
La domanda di partecipazione, generata dalla piattaforma informatica, deve, a pena d’inammissibilità, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione ovvero dal procuratore speciale sulla base di apposita procura.
La documentazione da allegare alla domanda, prevista dall’art. 7 del Decreto 6.8.2024, è scaricabile dal link.
Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A che per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di euro 25.000,00.
Per uno stesso marchio è possibile cumulare, nella stessa domanda, le agevolazioni previste per le Misure A e B (sempre che nella Misura B non si indichi l’UE come Paese designato) nel rispetto degli importi massimi indicati per marchio e per impresa.
Più marchi non possono essere cumulati in un’unica domanda, ma deve essere presentata una domanda per ciascuno di essi, pena l’inammissibilità della domanda stessa.
6. istrUttoria, valUtaZione della domanda ed eroGaZione del contriBUto
Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica. In caso di insufficienza di fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
Le domande ricevute, non finanziabili per esaurimento della dotazione disponibile, verranno sospese e istruite qualora si liberino risorse a seguito di rinunce, revoche del contributo concesso o in caso di rifinanziamento della misura.
L’istruttoria delle domande prevede la verifica della regolarità formale e della completezza della domanda di partecipazione, oltre alla sussistenza dei requisiti, alle condizioni di ammissibilità previste dal bando, nonché, sulla base della documentazione prodotta, la coerenza e congruità delle spese sostenute per l’acquisizione dei servizi previsti dalle singole Misure.
L’istruttoria si conclude con l’adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell’agevolazione, entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di partecipazione.
L’erogazione dell’agevolazione sarà erogata direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato dalla impresa beneficiaria entro 90 giorni dalla comunicazione della concessione dell’agevolazione stessa.
L’Ufficio Economico dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti ed esigenze di approfondimento. (mm)
ISI Inail 2023.
Incentivi alle imprese
upload doCumentazione per le domande Subentrate agli elenChi definitivi
Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sull’Avviso pubblico ISI Inail 2023 e, da ultimo, alle nostre circolari prot. n. 296/AdT del 17 settembre 2024 e prot. n. 373/MM del 7 novembre 2024, per segnalare che l’Inail, sul suo sito web
(www.inail.it), ha aggiornato il calendario delle scadenze della procedura informatica, pubblicando gli elenchi cronologici definitivi delle domande di contributo (compresi gli elenchi NCD). Ora, le imprese subentrate in posizione utile ai fini della contribuzione devono provvedere, a pena di decadenza, entro le ore 18.00 del 4 dicembre 2024 all’upload della documentazione.
Per comodità di consultazione si riporta il calendario completo relativo all’Avviso 2023.
Per altre informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione.
calendario scadenZe
Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda
Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda
Pubblicazione Regole tecniche per l’invio del codice domanda tramite sportello informatico - Click Day
Pubblicazione tabella temporale
Inizio periodo download codici identificativi per le domande partecipanti allo sportello informatico
Pubblicazione elenchi NCD (No Click day)
Upload della documentazione per le domande degli elenchi NCD
Pubblicazione elenchi cronologici provvisori
Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi a tutti gli elenchi cronologici provvisori pena la decadenza della domanda)
Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi (compresi gli elenchi NCD)
Upload della documentazione per le domande subentrate agli elenchi definitivi
15 aprile 2024
30 maggio 2024, ore 18.00
(mm)
Regole tecniche e modalità di svolgimento dello sportello informatico Isi 2023
Tabella temporale
3 giugno 2024
3 giugno 2024
Dal 5 luglio al 24 settembre 2024, ore 18.00
5 luglio 2024
Dal 5 luglio al 24 settembre 2024, ore 18.00
Entro il 29 ottobre 2024
Dal 29 ottobre 2024 al 4 dicembre 2024, ore 18.00
Incentivi alle imprese della filiera bosco-legno
preSentazione delle domande entro il 31 gennaio 2025, ore 16.00
Facciamo seguito alla nostra circolare prot. n. 358/MM del 24 ottobre 2024 per comunicare che, con delibera n. 1441 del 4 ottobre 2024 della Giunta Regionale, è stato approvato il bando A3.2.3 “Interventi a sostegno della filiera bosco-legno in Aree Interne” (di seguito “Bando”) finalizzato ad agevolare la realizzazione, nelle aree interne del territorio regionale (quali l’Alta Carnia, le Dolomiti Friulane, la Val Canale-Canal del Ferro e le Valli del Torre-Valli del Natisone), di progetti di investimento, nella filiera del bosco-legno, innovativi in un’ottica green e digitale. La dotazione finanziaria complessiva del Bando è pari a euro 5.249.957,00.
BeneFiciari
Possono accedere ai contributi le micro, piccole e medie imprese che realizzano un progetto di investimento nel settore della trasformazione del legno e dell’utilizzazione dei prodotti in legno, con esclusione dell’attività boschiva, aventi sede legale o unità operativa o sede secondaria attiva in una delle Aree Interne innanzi richiamate, come individuate nell’allegato A), al quale si rinvia (link). Le imprese richiedenti devono essere in possesso di una adeguata capacità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto, secondo i parametri indicati nell’allegato F) del Bando (consultabile al link di cui sopra).
iniZiative
FinanZiaBili
Sono finanziabili i progetti d’investimento nel settore della trasformazione del legno e dell’utilizzazione dei prodotti in legno finalizzati a: a) aumentare la capacità competitiva delle imprese e delle filiere di interesse regionale, anche con riferimento ai mercati esteri;
b) valorizzare l’adozione delle tecnologie, l’innovazione, l’internazionalizzazione e la transizione verso forme di produzione “green”; c) ampliare la capacità produttiva di uno stabilimento esistente e potenziare i livelli occupazionali;
d) comportare un’innovazione nel processo produttivo di uno stabilimento esistente e/o diversificare la produzione e/o i servizi di uno stabilimento.
spese ammissiBili
Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del progetto a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e comunque entro la data di conclusione indicata nel decreto di concessione, fatti salvi i pagamenti e le relative quietanze che devono essere effettuati entro il termine ultimo di rendicontazione.
Sono ammissibili le seguenti spese di investimento concernenti l’acquisto di attivi materiali e immateriali:
a) terreni, nel limite del 10% della somma ammissibile delle voci di cui alle lett. d), e), f) e g);
b) immobili nel limite del 20% della somma ammissibile delle voci di cui alle lett. d), e), f) e g);
c) costi per la realizzazione di opere edili nel limite del 40% della somma ammissibile delle voci di cui alle lett. d), e), f) e g);
d) macchinari, impianti, strumenti e attrezzature nuovi di fabbrica o ricondizionati;
e) sensoristica (studio, progettazione e realizzazione);
f) hardware;
g) beni immateriali quali software, brevetti, licenze d’uso e know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
h) servizi specialistici e di consultazione tecnologica e informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale nel limite complessivo del 20% della somma ammissibile delle voci di cui alle lett. d), e), f) e g).
Sono ammissibili altresì nel limite complessivo del 20% della spesa ammissibile delle sopracitate voci di cui alle lett. d), e), f) e g):
a) costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per effetto del progetto di investimento; b) costi di pubblicità e attività promozionali; c) canoni/spese per la locazione o per il noleggio calcolati per il periodo di durata del progetto.
Tutte le spese sostenute devono rispettare il principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” (DNSH) e gli obiettivi ambientali individuati dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2020/852, meglio specificati nell’allegato D del Bando.
dUrata e termini di realiZZaZione del proGetto
Il progetto deve avere una durata massima di 24 mesi decorrenti dalla data di avvio, che, in ogni caso, deve essere successiva alla presentazione della domanda.
Alla data di conclusione del progetto, gli investimenti oggetto del contributo devono essere attivi nella sede o nell’unità operativa o sede secondaria dell’impresa in cui è stato realizzato lo stesso. È prevista la facoltà per il beneficiario di presentare richiesta motivata di proroga del termine di conclusione del progetto per un periodo complessivamente non superiore a 6 mesi.
presentaZione della domanda di contriBUto
Termine ultimo per la presentazione della domanda è il
31 gennaio 2025, ore 16.00.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo relativa ad un unico progetto da realizzarsi in un’unica sede o unità locale
La domanda va presentata tramite il sistema online “IOL – SISTEMA DI INOLTRO DOMANDE” accessibile dal seguente link: https://loginfvg. regione.fvg.it/loginfvg/sp/login/index2.jsp, utilizzando la modulistica pubblicata nella sezione dedicata del sito Contestualmente alla domanda di contributo, l’impresa deve dichiarare se vuole beneficiare o meno dell’erogazione anticipata dello stesso. Il provvedimento di concessione è adottato dal Responsabile del procedimento entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo con procedimento valutativo a sportello
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 20 punti, secondo i criteri di cui all’allegato E) del Bando e che sono state oggetto di valutazione favorevole da parte del Comitato Tecnico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
limiti di spesa e di aiUto
Il limite minimo di spesa ammissibile è di euro 100.000,00.
Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa in regime de minimis è di euro 300.000,00.
È prevista la rideterminazione del contributo in fase di concessione al fine di evitare il superamento del massimale nel triennio di riferimento.
intensità del contriBUto
L’incentivo è concesso nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, maggiorato come di seguito specificato:
- 10% nel caso in cui l’impresa sottoscriva un accordo di foresta;
- 5% nel caso in cui il progetto di investimento venga realizzato in una zona omogenea di svantaggio socio-economico “B”, individuata nell’allegato G del Bando;
- 10% nel caso in cui il progetto di investimento venga realizzato in una zona omogenea di svantaggio socio-economico “C”, individuata nell’allegato G del Bando.
divieto
di cUmUlo
Gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis.
Gli aiuti di cui al presente Bando sono, tuttavia, cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili sotto forma di garanzia anche in regime de minimis, nel limite delle intensità e/o degli importi di aiuti stabiliti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.
L’Ufficio Economico rimane a disposizione per ogni esigenza di approfondimento.
(mm)
Riduzione contributiva per il settore dell’edilizia
pubbliCate
le iStruzioni operative per l’anno 2024
L’INPS, con circolare n. 93 dell’11 novembre 2024, ha fornito le istruzioni operative per applicare la riduzione contributiva a favore delle Imprese edili, prevista dall’art. 29 del D.L. 224/1995 e successive modificazioni, a seguito del Decreto del Ministero del Lavoro del 16 maggio 2024, che confermava la misura per l’anno in corso.
Il beneficio consiste in una riduzione dei contributi previdenziali a carico dell’azienda, nella misura dell’11,50%, per gli operai, occupati a tempo pieno, relativamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
L’agevolazione non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale e per i lavoratori ai quali si applicano specifiche agevolazioni contributive che non ammettono il cumulo con altre riduzioni, come per esempio l’incentivo per l’assunzione di under 36 (Legge 197/2022) e l’incentivo strutturale per l’assunzione di giovani under 30 (Legge 205/2017).
Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati:
- nel settore industria, con i codici statistici contributivi da 11.301 a 11.305;
- nel settore artigianato, con i codici statistici contributivi da 41.301 a 41.305;
- aventi codici ATECO 2007 da 412.000 a 439.909.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
- possesso del DURC in corso di validità;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali
o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- rispetto della normativa in materia di lavoro e degli altri obblighi di legge;
- i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.
I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva entro il 15 febbraio 2025, utilizzando il “Cassetto previdenziale del contribuente”, nella sezione “Comunicazioni on-line”/ “Invio nuova comunicazione”, selezionando il modulo “Rid-Edil”.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione (codice di autorizzazione “7N”) possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens utilizzando il codice causale “L206”, nell’elemento di <AltreACredito> di <DatiRetributivi>, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2024.
Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2024 deve essere utilizzato il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025, successivamente attraverso i flussi di variazione dati.
L’Ufficio Relazioni Industriali è a disposizione per ogni chiarimento.
Nuove tariffe per i servizi del Corpo nazionale VVF
Generale del 23 ottobre 2024, con decorrenza 24 ottobre 2024 sono state aggiornate le tariffe per i seguenti servizi resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a pagamento:
dal 24 ottobre 2024
1. servizi di prevenzione incendi;
2. servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso;
3. servizi resi dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine ci comunica che per effetto della pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 ottobre 2024 sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 Serie
La consultazione delle nuove tariffe per i servizi a pagamento resi dal corpo nazionale dei vigili del fuoco è possibile al link.
(cs) a partire
Albo Gestori ambientali e Responsabile Tecnico
il reSponSabile teCniCo
riSponderà dei reati CommeSSi e ConneSSi in riferimento alla (mala) geStione dei rifiuti in azienda
Si ritiene utile segnalare la sentenza della Corte di Cassazione del 18 aprile 2024, n. 16191 che nel rigettare il ricorso di un Responsabile Tecnico di un’impresa di gestione dei rifiuti, ne conferma la condanna penale per traffico illecito di rifiuti (ai sensi art. 452 quattordecies del codice penale) ecosa ben più grave secondo la scrivente - “la misura interdittiva del divieto di esercizio dell’attività di impresa nel settore ambientale per un periodo di 12 mesi”.
Pur riconoscendo che il Responsabile Tecnico non è destinatario diretto del precetto penale, la Cassazione sostiene che lo stesso viene investito dalla legge (o meglio dal Regolamento dell’Albo gestori) di una vera e propria “posizione di garanzia” relativa al rispetto della normativa di gestione dei rifiuti e “quindi, al pari del legale rappresentante, risponderà dei reati commessi e connessi in riferimento alla (mala) gestione dei rifiuti in azienda”.
Affermato quanto sopra, la Cassazione esprimeper quanto ci consta per la prima volta nel panorama giudiziario - un importane principio di diritto che vale la pena trascrivere in maniera pedissequa: “L’articolo 12 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (Regolamento relativo all’istituzione dell’Albo dei gestori ambientali), a norma del
quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria “posizione di garanzia” relativa al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti di cui al D. Lgs. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione di tale normativa”.
Tale principio equivale sancire d’ora in poi ed in maniera definitiva la responsabilità penale del RT per gli illeciti aziendali di gestione dei rifiuti, di cui si ritiene le imprese specializzate nel trasporto dei rifiuti debbano tener conto nell’organizzazione della loro attività.
Altra conseguenza derivante dalla pronuncia in esame è il divieto, fatto al RT condannato, di esercitare la sua funzione per 12 mesi. Ciò implica che lo stesso non può svolgere il suo ruolo non solo nella impresa coinvolta nel reato, ma anche in tutte quelle (eventuali) dove effettua la sua attività, posto che la normativa ambientale non pone alcun limite al numero degli incarchi e delle imprese presso le quali lo stesso può esercitare.
Questa conseguenza, che va quindi a svantaggio di altre imprese innocenti ed estranee al reato, deve far riflettere le aziende di trasporto di rifiuti nell’affidare l’incarico di RT a soggetti che annoverano già un numero elevato di imprese dove svolgono la stessa funzione (giacché più sono le imprese che si affidano ad uno stesso RT, più elevato è il rischio sopra illustrato).
Albo Gestori ambientali: Responsabile Tecnico
poSSibilità per il legale
rappreSentante di Svolgere
la funzione di reSponSabile
teCniCo per la Sua impreSa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153 in materia ambientale, il cui articolo 4 prevede la possibilità per il Legale rappresentante di un’impresa di assumere il ruolo di responsabile tecnico (RT) della stessa, a condizione di aver svolto il ruolo di RT presso la medesima azienda per almeno cinque anni consecutivi.
Tale possibilità viene attuata con una disposizione che modifica l’articolo 212 del testo unico ambientale (D.Lgv. 152/2006) dedicato all’Albo nazionale dei gestori ambientali, ove aggiunge il nuovo comma 16-bis ai precedenti.
La portata di questa norma, sulla quale occorre
verificare non solo la conversione in legge del decreto (prevista entro il 16 dicembre prossimo), ma anche eventuali pronunce attuative da parte del Comitato Nazionale Albo Gestori, è quella di favorire le imprese, in particolare quelle minori, prive di RT (avente attestato valido e pienamente operativo) assicurando loro una continuità di esercizio, nel caso in cui il legale rappresentante abbia svolto la funzione di RT per almeno cinque anni. Nel fare riserva di illustrare gli sviluppi di tale disposizione, giova aggiungere che lo stesso articolo 4 del DL rafforza la composizione e l’operatività del Comitato Nazionale albo gestori ambientali, aumentandone il numero da 19 a 21 componenti. Gli ulteriori due membri saranno in rappresentanza degli autotrasportatori, che in tal modo passano da 2 a 3 componenti, nonché quella dei gestori ambientali (che allo stesso modo vanno dai 2 ai 3 rappresentati). Questi nuovi componenti resteranno in carica sino al termine del mandato quinquennali dei primi 19 componenti: cioè sino a novembre 2028.
SOA: rinnovo con incremento per la Progetto Friuli Srl
offre al cliente un pacchetto di servizi “chiavi in mano”.
Con l’aSSiStenza di Confapi fvg ha ottenuto
la CertifiCazione iSo 9001
Rinnovo con incremento di categorie per la Progetto Friuli Srl, rappresentata dal perito Maurizio Peres, con sede legale in via Passons n. 2/ b a Pasian di Prato e sede operativa a Tavagnacco in via Paderno n. 9, che ha ottenuto il rinnovo dell’attestazione incrementando la categoria OG1 portandola a un importo pari a 2.582.000 euro (IV classifica) e contestualmente ha incrementato l’attestazione per la categoria OG2 portandola a un importo pari a 1.500.000 euro (III bis classifica).
La PROGETTO FRIULI SRL è stata costituita nel 2003 ed è una impresa di costruzioni generali che
L’operatività dell’azienda inizia con alcuni contratti di manutenzione per privati e industrie, ma ha anche operato nella ricostruzione dell’Abruzzo e dell’Emilia, in seguito al sisma del 2009 e del 2012. Le ristrutturazioni ed i restauri conservativi sono il settore in cui l’azienda si è distinta nel corso degli anni, grazie alla continua ricerca di materiali innovativi e soprattutto alla professionalità dei propri collaboratori, che rendono possibile il recupero di quelle situazioni architettoniche ed artistiche che caratterizzano i fabbricati storici e tutelati dalle belle arti.
Dal 2018 ha acquisito l’attestazione per la categoria OG1 relativa agli Edifici civili e industriali, con questo rinnovo e con il conseguimento della certificazione ISO 9001, potrà eseguire lavori fino ad un importo di 3.098.400 Euro relativi alla costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indi-
retta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.
L’impresa, nell’ottobre 2021, si è qualificata per il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (OG2), con il rinnovo e con il conseguimento della certificazione ISO 9001 potrà eseguire lavori fino ad un importo massimo di 1.800.000 euro. La categoria riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione
gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Nell’ottobre del 2024 Progetto Friuli, con l’assistenza della CONFAPI FVG, ha ottenuto la certificazione ISO 9001.
Ricordiamo che per l’ottenimento di una SOA di Classifica III o superiore il possesso di una certificazione ISO 9001 è un requisito obbligatorio, in particolare deve essere una certificazione rilasciata per l’edilizia che corrisponde al settore “EA28”. Ricordiamo che l’attestazione SOA costituisce condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure d’aggiudicazione dei lavori d’importo superiore ai 150.000 euro.
Al fine d’assistere gli imprenditori, l’Associazione ha predisposto un servizio d’informazione ed assistenza alle proprie imprese sui requisiti e sulla documentazione richiesti per la qualificazione. (cs)
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Confapi Aniem News
la newSletter dell’unione nazionale delle impreSe edili manifatturiere e Settori affini
prima approvaZione del c.d.m. al correttivo codice appalti
Il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 21 ottobre 2024, ha approvato in via preliminare lo schema di decreto correttivo al Codice Appalti. Il provvedimento (89 articoli e 171 pagine) modifica aspetti sostanziali della normativa, intervenendo anche su diversi allegati. Il testo sarà ora sottoposto ad ulteriori passaggi istituzionali (parere Conferenza regioni, commissioni parlamentari, Consiglio di Stato e successivo passaggio in Consiglio dei Ministri).
Di seguito si evidenziano alcuni contenuti del testo: Artt. 1 - 65 (Contratti Collettivi applicabili): si prevede un allegato (All. I.01 Contratti collettivi) che introduce criteri identificativi e parametri valutativi che, invece di semplificare richiamando la possibilità di applicare i contratti comparativamente più rappresentativi, esaspera dinamiche discrezionali, appesantisce l’attività delle stazioni appaltanti e degli operatori economici che intendono dichiarare contratti diversi da quelli previsti nel bando, rischia di generare incertezze e contenziosi.
Art. 18 (Revisione prezzi): si limita l’applicazione del meccanismo revisionale alla sola misura eccedente l’80 per cento, non ricomprendendo la variazione dell’alea del 5 per cento.
Art. 22 (Consorzi stabili): si stravolge la qualificazione dei consorzi eliminando la possibilità del cumulo delle qualificazioni possedute dalle consorziate e prevedendo i seguenti criteri: “per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi attraverso le seguenti modalità: 1) sulla base dei requisiti posseduti in proprio dal consorzio;
2) sulla base dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni;
3) sulla base dei requisiti posseduti delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto, mediante avvalimento ai sensi dell’articolo 104.”
Art. 35 (Subappalto): i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al venti per cento, con piccole e medie imprese (come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato I.1); si prevede inoltre l’inserimento obbligatorio delle clausole di revisione prezzi.
Non sono previste limitazioni di soglie all’utilizzo delle procedure negoziate.
Sull’equo compenso si introducono specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che i corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili. Inoltre, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
report anac:
Gli appalti nei comUni con oltre 15.000 aBitanti
L’Anac ha comunicato i dati, relativi al 2023, sulla spesa per appalti nei comuni con più di 15.000 abitanti: le procedure espletate dai 745 Comuni sono più di 34.600 per un valore complessivo di 26 miliardi. In testa a tutte le regioni, come valore degli appalti, si pone il Lazio. Il 37% del totale complessivo è rappresentato da appalti avviati dai comuni laziali, fra cui spicca l’appalto appalto assai significativo di Roma Capitale per la ‘Progettazione, costruzione e gestione dell’impianto di termovalorizzazione con relativa concessione (stimata in circa 33,5 anni)’.
Sempre in termini di importo, i comuni del Lazio
sono seguiti da quelli della Lombardia, con l’11,3% del valore, e dai comuni della Puglia e della Campania con, rispettivamente, il 6,2% e il 6,1%.
Per quanto riguarda il numero di appalti, i comuni della Lombardia risultano essere quelli che hanno espletato più appalti, con il 13,3% del totale. A seguire, quelli del Lazio con il 9,3% e subito dopo quelli della Sicilia e della Campania, con una quota del numero degli appalti pari al 9,2% per la prima e l’8,6% per la seconda.
A livello nazionale, gli appalti di lavori rappresentano il 63,8% del valore complessivo degli appalti. Se in termini di numero di procedure, l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando sono state quelle principalmente utilizzate (rispettivamente per il 60,1% e per il 25,3% del totale degli appalti relativi ai 745 Comuni esaminati), in termini di importo, la procedura aperta, utilizzata per gli appalti di maggiore importo, rappresenta il 69,7% del valore complessivamente affidato, seguita dalla procedura negoziata senza bando, con il 18,9% del valore complessivo degli appalti esaminati.
mit sU svincolo
GaranZia deFinitiva
Il Supporto Giuridico del MIT ha fornito un parere (n. 2780 del 26 settembre 2024) relativo allo svincolo della garanzia definitiva all’ultimazione dei lavori.
In particolare, il Ministero ha precisato che, in base all’art. 117, co. 3, secondo cpv, d.lgs. 36/2023, la garanzia definitiva “cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8”. Il successivo comma 8 stabilisce, poi, che “la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”. Inoltre, aggiunge il MIT, l’art. 27 dell’All. II.14 al Codice recita che “alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo”. L’art. 38, co.
3, dell’All. II.14 al Codice, inoltre, prevede che “a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede a norma dell’articolo 27…”. Non occorre, pertanto, attendere il decorso dei 12 mesi per svincolare l’ammontare residuo della garanzia definitiva.
Secondo il MIT è altresì possibile procedere allo svincolo della garanzia definitiva in un’unica soluzione successivamente all’ultimazione delle prestazioni nei casi di appalti nei quali risulta previsto il pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione.
Così come è possibile lo svincolo in unica soluzione qualora l’emissione del certificato di ultimazione dei lavori o di analogo documento non risulti preceduta dall’emissione degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento.
consiGlio di stato: valoriZZare principi di risUltato e FidUcia
Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n.7875 del 1° ottobre 2024) non può essere escluso un concorrente che in sede di gara non abbia ancora acquisito certificazioni richieste nel bando, dichiarando di essere “in attesa” del loro rilascio; ciò anche in coerenza con i principi di risultato e di fiducia introdotti nel nuovo Codice Appalti. Nella procedura oggetto del contenzioso, un’impresa aveva denunciato la mancata esclusione della società aggiudicataria, in quanto la stessa aveva prodotto una certificazione (UNI EN ISO 14001: 2015) rilasciata soltanto in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.
Il modello di autocertificazione predisposto dall’Amministrazione appaltante imponeva, a pena di esclusione, di dichiarare che l’impresa era in possesso delle certificazioni del sistema di garanzia della qualità e di gestione ambientale con la dicitura “in corso di validità” o “in attesa di rilascio”. Per il Consiglio di Stato “la legge di gara ha previsto espressamente che le predette certificazioni UNI EN ISO potevano, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, essere ‘in attesa di rilascio’, senza, altresì, prevedere che le stesse dovessero essere in corso di rilascio, ossia che al momento della presentazione della domanda di partecipazione fosse stato avviato l’iter di conseguimento della certificazione. Come precisato dal Collegio di prima istanza, il possesso delle suddette certificazioni va qualificato come requisito di ‘esecuzione’, ossia una condizione che doveva essere presente al momento dell’esecuzione del servizio”.
In sostanza trattandosi di un requisito di ‘esecuzione’ ben poteva la società aggiudicataria “conseguire i requisiti nella fase della concreta esecuzione delle prestazioni”.
Non solo. La questione deve essere disciplinata anche sulla base dei principi espressamente indicati nel nuovo Codice Appalti. Secondo i Giudici, infatti, “un altro argomento appare decisivo. L’esame delle criticità sollevate con il ricorso non può non tenere conto dei principi declinati dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), e tra questi va considerato il ‘principio della fiducia’ e ‘il principio del risultato’. Il ‘principio del risultato’ ‘costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto’ (art. 1, comma 4), traducendosi nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare. Il ‘principio della fiducia’, introdotto dall’art. 2 d.lgs. n. 36 del 2023, porta a valorizzare l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici, ampliando i poteri valutativi e la discrezionalità dell’amministrazione, in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile.”
consorZi staBili e aGGiornamento veriFica triennale attestaZione soa Secondo il Tar Sicilia (Sent. n.3343 del 10 ottobre 2024), ai fini di una valida partecipazione alla gara, è sufficiente che il Consorzio stabile abbia presentato l’istanza di aggiornamento della propria attestazione entro il termine di presentazione delle offerte.
La giurisprudenza, con riferimento alla scadenza intermedia dell’attestato rilasciato al Consorzio stabile - nel sottolineare la differenza tra scadenza intermedia della SOA dei Consorzi e scadenza triennale relativa alla verifica della permanenza della validità dell’attestazione SOA delle singole imprese consorziate - ha osservato che “il Consorzio stabile si qualifica sulla base delle quali-
ficazioni possedute dalle imprese consorziate: quindi, se è vero che il Consorzio stabile è tenuto ad adeguare la sua attestazione, per far sì che la sua qualificazione corrisponda alle qualificazioni delle consorziate, è altrettanto vero che, in caso di scadenza intermedia, l’adeguamento dell’attestazione può essere chiesto dal Consorzio solo dopo che l’impresa consorziata, interessata dalla scadenza, abbia ottenuto la verifica positiva dei requisiti o il rinnovo della qualificazione stessa e, perciò, senza l’osservanza di un termine determinato (salvo, come detto, il termine di presentazione delle offerte), essendo incerto il giorno dell’ottenimento della suddetta verifica positiva o rinnovo da parte dell’impresa consorziata”.
Gara sUddivisa in lotti: annUllamento del Bando coinvolGe tUtti i lotti
Il Consiglio di Stato (Sent. n.8171 dell’11 ottobre 2024) ha precisato che l’annullamento del bando di gara in relazione a uno dei lotti produce effetti per tutti i lotti presenti nella procedura.
Il bando oggetto della sentenza era stato annullato per la mancanza dei CAM, da cui scaturisce, secondo i Giudici, un effetto automaticamente caducante con riguardo a tutti i lotti in gara, perché tutti dipendenti dal bando “unico” nel senso precisato.
La circostanza che la legge di gara “imponesse la compilazione dei documenti dell’offerta secondo la specificità di ogni singolo lotto non esclude infatti che proprio l’offerta fosse comunque condizionata, a monte, e per ciascun lotto in pari misura e con medesimi effetti, dal recepimento o meno dei criteri ambientali in sede di lex specialis”.
La suddivisione in lotti non esclude la natura unitaria della procedura di gara, avendo tale suddivisione solo una funzione pro concorrenziale, estranea con l’interesse al risultato, fondamentale interesse che la stazione appaltante deve perseguire.
Nuova sede per il gruppo Eucos di Pavia di Udine
ampi Spazi e nuova organizzazione per SoStenere la CreSCita
Nel contesto della sua continua espansione, la nostra Associata EUCOS Srl ha recentemente acquisito una nuova sede operativa a Pavia di Udine, all’interno del consorzio COSEF nella Zona Industriale Udinese. Questo nuovo lotto di 5.000 metri quadrati è stato progettato per sostenere la crescita dell’Impresa con una palazzina uffici dal design moderno, un magazzino completamente digitalizzato e ampie aree esterne dedicate alla movimentazione di merci, mezzi e attrezzature, riflettendo l’approccio all’avanguardia dell’azienda nella gestione delle sue operazioni. Per celebrare il nuovo insediamento, il Presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine
Giovanni Da Pozzo ha donato ai due soci Marco Saltarini Modotti e Guido Casarin la medaglia di Jacopo Linussio, importante riconoscimento
dell’Ente camerale e simbolo dello spirito creativo e innovativo dell’imprenditoria del territorio. All’evento sono intervenuti anche l’Assessore regionale alle Attività Produttive Sergio Emidio Bini, il Presidente del Consorzio COSEF Marco Bruseschi, il Direttore di Confapi FVG Lucia Cristina Piu, il Sindaco di Pavia di Udine Beppino Govetto e il parroco don Valerio Dalla Costa. EUCOS opera nel campo delle installazioni e manutenzioni impiantistiche del settore civile, terziario e industriale, di impianti di riscaldamento, condizionamento, idraulici, elettrici e antincendio e noleggio operativo di apparecchiature Hvac. Negli ultimi anni ha registrato un’importante crescita, con ricavi che si sono attestati a 3,4 milioni di euro nel 2023 (+25% rispetto all’anno precedente) e che la proprietà stima si chiuderanno con un nuovo aumento del 26% nel 2024. L’aumento del volume di affari ha comportato infatti anche un ampliamento in termini di personale: nel 2019 i dipendenti erano 11, oggi sono 30 e diventeranno 34 entro il 2025. La nuova sede conclude simbolicamente anche la riorganizzazione societaria avviata oltre un anno fa, che ha portato alla nascita di un gruppo di cui fanno parte anche EUCOS Servizi Srl, specializzata in manutenzioni, e l’immobiliare Alpinvest Srl. Vi è inoltre la nuova unità di business “EUCOS RENT - Cooling as a Service”, uno spin-off dedicato ai servizi di noleggio, che rappresentano il nuovo sviluppo dell’azienda.
“Con i noleggi operativi di EUCOS abbiamo abbracciato un cambio di paradigma epocale.
Dall’offerta del prodotto, siamo passati all’offerta della performance: servitizziamo i nostri impianti, concedendoli in uso a fronte di un canone mensile, mentre installazione, manutenzione e garanzia del risultato restano a carico nostro. Si tratta di una formula vantaggiosa sia per le imprese, in termini finanziari e di gestione, sia per l’ambiente, perché consente di ridurre gli sprechi. È una scelta etica, una soluzione in linea con i valori delle nuove generazioni e con i principi dell’Industria 5.0”, ha spiegato Guido Casarin. Una visione manageriale lungimirante, che è forte anche di oltre 120 anni di esperienza nel settore: il marchio EUCOS nasce infatti dall’evoluzione della storica ditta Saltarini, fondata a Udine nel 1903 da Libero Saltarini Modotti, lattoniere e impiantista idraulico, nonché trisnonno di Marco.
Aperto bando FAPI
5-2024(*)
diSponibilità per il fvg:
€ 131.000.
CorSi aziendali totalmente finanziati
da sempre CONFAPI FVG al fianco delle Imprese per OTTENERE e GESTIRE i finanziamenti
FAPI è il fondo interprofessionale vicino alle Imprese attraverso il quale si può finanziare la formazione dei lavoratori per far crescere la competitività dell’Azienda.
La nostra Associazione CONFAPI FVG da sempre, in qualità di ente formativo accreditato dalla nostra Regione, in collaborazione con ENAIP FVG, ENFAP FVG, IAL FVG ed IRES FVG, segue con
professionalità, dedizione, trasparenza, correttezza e impegno le aziende che vogliono migliorare la propria Impresa con la formazione. Sgraviamo le imprese da tutti gli oneri (di gestione della pratica, organizzativi ed economici) senza richiedere alcun costo: anche i docenti vengono direttamente pagati da noi. Utilizzate i fondi a disposizione dell’impresa. Ci sono diverse opportunità per finanziare la formazione dei dipendenti, inviateci quanto prima, la scheda allegata e contattate la nostra dott.ssa Emanuela De Faccio, che è per tutti questi aspetti a Vostra disposizione, telefono 0432507377 - mail formazione@confapifvg.it.
(edF)
(*) Non possono partecipare a questo Bando le Imprese che hanno aderito ai precedenti avvisi: FAPI 3-2024 (richieste di giugno 2024), FAPI 2-2024 (richieste di aprile 2024 dedicate alle medie e grandi imprese) e FAPI 4-2024.
da restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it aperto Bando Fapi 5-2024 - corsi aZiendali FinanZiati
Impresa
Settore _________________________________ N° Addetti ________ Indirizzo ________________________________________ E-mail _________________________________________________ Referente __________________________________________
impresa iscritta al Fapi - versamento dello 0,30 denuncia aziendale flusso Uniemens:
sì q no q indicare a quale Fondo aderisce _________________________
titolo del corso o area di interesse per la FormaZione n. ore corso n. dipendenti corso inqUadramento: qUadri, impieGati, operai
La delega: crescita dell’azienda e crescita delle persone
- Seminario gratuitovenerdì 29 novembre 2024, dalle ore 9 alle ore 13 nella sede di conFapi FvG in viale Ungheria n. 28 a Udine
Nell’ambito del progetto “PercoRSIC FVG” finanziato dal Fondo Sociale Europeo che ci vede impegnati in qualità di partner, abbiamo organizzato un seminario sul tema delle opportunità di crescita che possono emergere da una gestione efficace della delega.
La delega è molto più di un semplice trasferimento di compiti: è un atto di fiducia e chiarezza che imparare a delegare effiCaCemente per il beneSSere dell’imprenditore e dei Suoi Collaboratori
consente ai collaboratori di crescere professionalmente, assumendo responsabilità definite e sviluppando competenze fondamentali per il successo dell’azienda.
Attraverso questo percorso esploreremo come definire chiaramente i confini delle responsabilità e i ruoli di ciascun collaboratore, valorizzando i loro talenti per creare squadre di lavoro realmente autonome e responsabili
Relatore del seminario il dottor Filippo Causero –Fondatore e CEO Foxwin Srl. In allegato la scheda del seminario con i dettagli.
Al seminario possono partecipare imprenditori, responsabili di gruppi di lavoro, dipendenti, tutti residenti in Friuli Venezia Giulia o impegnati lavorativamente presso un’impresa avente sede nella nostra Regione.
La partecipazione è libera, ma è richiesta la registrazione che potrà essere fatta compilando la sottostante scheda di adesione. La dott.ssa Emanuela De Faccio è a disposizione per eventuali informazioni al n. 0432/507377.
(edF)
- SCHEDA DI ADESIONEda restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it la deleGa: crescita dell’azienda e crescita delle persone, un tema chiave imparare a delegare efficacemente per il benessere dell’imprenditore e dei suoi collaboratori venerdì 29 novembre 2024, dalle ore 9 alle 13, nella sede di conFapi FvG
Cognome
di residenza
Indirizzo Azienda
LA DELEGA: crescita dell’azienda e crescita delle persone, un tema chiave.
Imparare a delegare efficacemente per il benessere dell'imprenditore e dei suoi collaboratori.
È vitale per le aziende bilanciare la spinta visionaria con la sostenibilità e l'affidabilità della propria forma organizzativa Molti imprenditori o responsabili di funzione sono costantemente impegnati nelle attività operative delle aziende, imparare a delegare è fondamentale non solo per lo sviluppo di un’azienda. Dietro alla delega c’è formazione e assistenza continua, la delega permette la crescita delle persone all’interno delle imprese contribuendo alla fidelizzazione dei dipendenti, favorisce lo spirito di gruppo, il senso di appartenenza e la carriera delle persone.
Programma e relatore
* dottor Filippo Causero – Fondatore e CEO Foxwin Srl
Attraverso questo percorso, vedremo come delineare i confini delle responsabilità dei collaboratori e definire i ruoli di ciascuno valorizzandone i talenti. Si imparerà a delegare in modo efficace, creando squadre di lavoro autonome e responsabili. Inoltre, affronteremo le tecniche comunicative essenziali per assicurarsi di aver delegato nel modo corretto.
Modalità di partecipazione
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi, è richiesta la registrazione attraverso la restituzione della scheda di iscrizione allegata. In caso di un numero di partecipanti superiore alla capienza dell’aula, verrà data priorità all’ordine di arrivo delle iscrizioni.
Il seminario sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 persone.
Verrà rilasciato a conclusione un attestato di partecipazione
Per informazioni
Sede e data
CONFAPI FVG
Viale Ungheria, 28 - Udine Venerdì 29 novembre 2024
Dalle 9.00 alle 13.00
CONFAPI FVG
Emanuela De Faccio
Tel. 0432.507377
Email: formazione@confapifvg.it
L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto PercoRSIC che beneficia del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europe o Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito dell’attuazione del PR FSE+.
Albo autotrasporto c/t.
Quota d’iscrizione
2025
verSamento entro il 31 diCembre 2024
Con deliberazione n. 4/2024 del 9 ottobre 2024, pubblicata sulla G.U. n. 244 del 17 ottobre 2024, il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi ha fissato la quota d’iscrizione dovuta dalle imprese di autotrasporto di cose in conto terzi per il 2025 e le relative modalità di versamento telematico, confermandone l’effettuazione, attraverso la piattaforma PagoPA con le modalità attivabili nella apposita sezione “Pagamento quote” presente sul sito “www.alboautotrasporto.it”.
Gli importi che concorrono a determinare la quota d’iscrizione 2025 sono rimasti invariati rispetto al contributo 2024.
Il versamento della quota d’iscrizione 2025, e delle eventuali quote pregresse non corrisposte, va eseguito entro il 31 dicembre 2024
Si ricorda che il mancato pagamento della quota comporta la sospensione dell’impresa dall’Albo con la procedura di cui all’art. 19 della Legge n. 298/74.
importi delle qUote
L’importo della quota 2025, determinato d’ufficio, è visualizzabile sul sito di cui innanzi, ed è articolato come segue:
1. una quota fissa d’iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: euro 30,00;
2. una quota aggiuntiva alla precedente (quota fissa) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui è esercitata l’attività di autotrasporto: nUmero veicoli importi in eUro
da 2 a 5 5,16
da 6 a 10 10,33
da 11 a 50 25,82
da 51 a 100 103,29
da 101 a 200 258,23
Oltre 200 516,46
3. una ulteriore quota aggiuntiva alle precedenti (quota fissa e quota variabile in ragione della dimensione numerica del parco veicolare) dovuta per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6 ton di cui l’impresa è titolare, secondo la sottostante tabella:
tipo di veicolo importo in eUro
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, e per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg
5,16
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico con massa complessiva da 11.501 a 26.000 Kg, e per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg 7,75
Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, e per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg
modalità di versamento della qUota
Il versamento della quota deve essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalità alternative entrambe attivabili nella apposita sezione “Pagamento quote” presente sul sito al link, già richiamato, www.alboautotrasporto.it: - pagamento online con reindirizzamento alle pagine web di PagoPA, che consente di scegliere il Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) e di pagare in tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto; - pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) con modalità differita. L’utente visualizza e stampa il pdf dell’avviso di pagamento e procede a pagare con una delle moda-
lità presentate da uno dei PSP, sia tramite canale fisico (es. bollettino postale), che virtuale (home banking).
La ricevuta di pagamento dovrà essere conservata dall’impresa per le eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti.
Per il testo integrale della deliberazione e ogni altra informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Economico dell’Associazione. (mm)
Scadenze aziendali del mese di novembre 2024
il
Calendario delle SCadenze per il meSe di novembre 2024
domenica 10
(posticipa a lUnedì 11)
MODELLO 730/2024 INTEGRATIVO – Scade il termine per la consegna da parte del CAF al dipendente/collaboratore/pensionato della copia del modello 730/2024 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione.
venerdì 15
FATTURAZIONE DIFFERITA - Scade il termine per la trasmissione telematica delle fatture riferite a cessioni di beni consegnati o spediti, previa emissione di un documento di trasporto, nel mese di ottobre. Le stesse fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIO-
NI AL 1° GENNAIO 2022 - Scade il termine per il versamento della terza rata dell’imposta sostitutiva dell’14% dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2022 non in regime d’impresa.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIO-
NI AL 1° GENNAIO 2023 - Scade il termine per il versamento della seconda rata dell’imposta sostitutiva dell’16% dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2023 non in regime d’impresa.
saBato 16
(posticipa a lUnedì 18)
IVA - LIQUIDAZIONE MENSILE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al mese di ottobre.
Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella riportata dai periodi precedenti, non dovesse es-
sere superiore a € 100 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo mese unitamente a quello dell’imposta relativa al mese in corso. I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IVA - LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE - Scade il termine per la liquidazione ed il versamento dell’Iva relativa al 3° trimestre 2024. Sull’ammontare del tributo dovuto si devono aggiungere gli interessi del 1%. Qualora l’imposta a debito, pur sommata a quella eventualmente riportata dai periodi precedenti, non dovesse essere superiore a € 100 il relativo versamento dovrà essere effettuato il prossimo trimestre unitamente a quello dell’imposta relativa al trimestre in corso.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
IVA ANNUALE - RATEIZZAZIONE - Scade il termine per il versamento della 9^ rata dell’Iva, relativa al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33% mensile a decorrere dal 16 marzo 2024 utilizzando il codice tributo 6099.
IRPEF - Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente su:
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno e contratti di associazione in partecipazione;
- obbligazioni e titoli similari;
- dividendi corrisposti nel trimestre precedente;
- redditi di capitale diversi da dividendi e interessi, premi o altri frutti di obbligazioni e titoli similari;
- provvigioni;
- bonifici relativi ad interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
INPS - CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATAScade il termine per il versamento del contributo
INPS della gestione separata secondo le seguenti aliquote:
- 26,07% per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva;
- 35,03 % (prima fascia) per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- 24% per i soggetti già iscritti ad altra gestione obbligatoria.
Il contributo così calcolato è posto:
- per un terzo a carico dei percettori dei compensi,
- per due terzi a carico del soggetto che eroga i compensi.
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
lUnedì 25
IVA INTRACOMUNITARIA MENSILI - Scade il termine per la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese di ottobre.
I modelli da presentare sono:
- l’INTRA 1, l’INTRA 1-bis, l’INTRA 1-ter, l’INTRA 1 - quater e l’INTRA 1 - quinquies per le cessioni;
- l’INTRA 2, l’INTRA 2-bis, l’INTRA 2-ter, l’INTRA 2 - quater e l’INTRA 2 - quinquies per gli acquisti.
La presentazione deve essere fatta in via telematica.
saBato 30
(posticipa a lUnedì 2)
SECONDA RATA D’ACCONTO IRPEF, IRES, IRAP - Scade il termine per il versamento della
seconda rata degli acconti per l’anno 2024 pari al 60% dell’acconto complessivo dovuto (50% per i soggetti ISA).
I versamenti vanno effettuati utilizzando il modello F24.
CONTRATTO DI LOCAZIONE - Scade il termine per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° novembre 2024 e versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione con annualità scaduta il 31 ottobre 2024.
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA - Scade il termine per la trasmissione telematica dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva relative al III trimestre sia per i contribuenti mensili che trimestrali.
DICHIARAZIONE IRAP - Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione Irap.
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - Scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche nel terzo trimestre 2024. Se l’importo dovuto per il primo e secondo trimestre è inferiore a 5.000 euro il versamento può essere effettuato entro oggi.
LIQUIDAZIONE IOSS - Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati da parte di soggetti iscritti al nuovo Sportello unico per le importazioni IOSS.
(pZ)