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Comunicazione dei crediti energetici

rIAPerto Il CAnAle teleMAtICo e reMISSIone In bonIS

Lo scorso anno sono stati adottati diversi interventi agevolativo, sottoforma di credito d’imposta, per mitigare il forte incremento dei prezzi dell’energia. Le agevolazioni hanno interessato i consumi di gas ed energia elettrica delle imprese riferiti al secondo, terzo e quarto trimestre 2022 e il primo e secondo del 2023.

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La norma (decreti Aiuti ter e quater) prevedeva che entro il 16 giugno 2023, i beneficiari presentassero un’apposita comunicazione contenente l’importo del credito maturato nel 2022 attraverso l’apposito modello approvato con provvedimento del 16 febbraio 2023.

In particolare il modello richiedeva l’indicazione:

- dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022;

- dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;

- dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di dicembre 2022.

Il mancato invio della comunicazione entro il 16 marzo 2023 ha determinato l’impossibilità di uti- lizzare il credito residuo in compensazione nel modello F24 a decorrere dal 17 marzo 2023. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023 ha riconosciuto l’utilizzo della “remissione in bonis” (art. 2 comma 1 del D.L. n. 16/2012) ai soggetti che non hanno inviato la comunicazione entro il 16 giugno 2023 perché tale omissione non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti in argomento. Tale omissione non può far perdere il diritto a beneficiare del credito d’imposta ma ne inficia esclusivamente l’utilizzo in compensazione, per la sola parte non compensata entro il 16 giugno 2023.

Con l’avviso del 26 giugno 2023 la stessa Agenzia delle entrate ha comunicato la riapertura del canale telematico per l’invio della comunicazione. La remissione in bonus richiede la trasmissione della citata comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. Considerato anche il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti in argomento deve necessariamente precedere l’utilizzo del credito, l’invio del modello deve essere eseguita entro il 30 settembre e deve essere posta in essere prima dell’utilizzo in compensazione del credito.

Qualora invece s’intenda correggere una dichiarazione inviata nei termini perché errata, si dovrà annullare la dichiarazione inviata e procedere con un nuovo invio.

Per entrambe le ipotesi è necessario versare una sanzione di 250 euro utilizzando il modello F24 ELIDE e il codice tributo 8114.

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