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Beni in comodato

trAttAMento

ContAbIle e fISCAle

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Il contratto di comodato non viene utilizzato solo nei rapporti tra privati ma un ampio utilizzo viene registrato anche nel mondo delle imprese. Il contratto di comodato è essenzialmente gratuito, nel senso che per il godimento di un determinato bene mobile o immobile non è previsto alcun corrispettivo anche se può essere previsto un determinato utilizzo (comodato modale). È reale in quanto si perfeziona con la consegna del bene ed inoltre ad effetti obbligatori in quanto fa nascere diritti e obbligazioni ma non produce effetti traslativi.

Il comodatario acquista quindi un diritto personale di godimento sul bene ottenendo la mera detenzione.

Come dicevamo l’utilizzo di questo contrato è molto diffuso anche nell’ambito imprenditoriale, basti pensare ai distributori di bevande o alle macchine di caffè concesse a bar e ristoranti in cambio di una fidelizzazione nella fornitura del caffè per un congruo periodo. Spesso viene utilizzato per avviare una start up da parte di imprese che concedendo impianti e macchinari a soggetti che diventeranno terzisti che, diversamente non avrebbero la capacità di acquisirli in proprio.

Sotto il profilo contabile si deve distinguere la posizione del comodante da quella del comodatario. Per il comodante i beni concessi in comodato sono contabilizzati secondo le regole ordinarie previste peri beni in proprietà e classificati in base alla loro destinazione che normalmente rientra nelle immobilizzazioni materiali.

Queste immobilizzazioni devono essere ammortizzate secondo le regole ordinarie previste dall’art. 2426, comma 1 n. 2 del codice civile. Per quanto riguarda l’individuazione dei coefficienti di ammortamento la risoluzione n. 133/2010 ha stabilito che si deve fare riferimento al tipo di at- tività esercitata dal comodante e non quello del comodatario che utilizza il bene.

Il comodatario non assoggetta ad ammortamento i beni ricevuti in uso, ma può rilevare eventuali spese di manutenzione sostenute qualora sia previsto nel contratto di comodato che queste rimangono a suo carico. In questo caso devono essere contabilizzate secondo le regole previste per le migliorie sui beni di terzi distinguendo tra quelle:

- ordinarie deducibili interamente nell’esercizio di competenza;

- straordinarie deducibili in più anni in base alla quota imputabile a conto economico in base al minore tra vita utile e durata residua contrattuale.

I principi contabili riconoscono anche la possibilità di una capitalizzazione iscrivibile nelle immobilizzazioni materiali se si estrinsecano in beni che hanno una loro individualità ed autonoma funzionalità che, al termine del comodato, possono essere rimossi dall’utilizzatore ed avere una autonoma possibilità di utilizzo.

Di particolare importanza assumono poi i concetti di strumentalità e inerenza per quanto riguarda i profili fiscali.

Per il comodante il bene deve essere strumentale all’attività esercitata ed inerente alla stessa. Il concetto di inerenza, come noto, non è espressamente previsto dal TUIR ma si presume immanente all’interno dell’art. 109 comma 5 del TUIR. In base a tale principio le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Il principio è quindi legato al tipo di attività esercitata e conseguentemente la deducibilità riguarda tutti i costi riferiti all’attività.

Per la strumentalità la circolare n. 90/E/2001 paragrafo 3 chiarisce che tale caratteristica è strettamente funzionale alle esigenze di produzione del comodante. Ne consegue che le quote di ammortamento dei beni concessi in comodato sono fiscalmente deducibili dal comodante in presenza dei requisiti di inerenza e strumentalità.

In caso di risoluzione anticipata o di cessazione naturale del contratto, la risoluzione delle Entrate n. 41/2002, ha stabilito che la quota di ammorta-

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