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Flat tax incrementale

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PrIMI ChIArIMentI dell’AgenzIA delle entrAte

pREMESSA

L’art. 1 commi da 55 a 57 della legge 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) ha introdotto un meccanismo di riduzione delle imposte a favore dei contribuenti che dichiarato un reddito maggiore rispetto al triennio precedente. La norma è riservata esclusivamente ai lavoratori autonomi e ditte individuali che non aderiscono al regime forfettario. Il meccanismo prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% alla differenza tra il reddito del 2023 e quello più elevato dichiarato nel triennio 2020 - 2022, decurtato del 5% (franchigia), fino ad un limite di 40.000 euro.

La flat tax sostituisce Irpef e addizionali. Con la circolare n. 18 del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardanti l’ambito soggettivo e oggettivo del nuovo regime che, salvo proroghe, opererà solo per il periodo d’imposta 2023.

Soggetti Interessati

Sotto il profilo soggettivo è stato confermato che possono accedere al regime premiale:

- le ditte individuale e i lavoratori autonomi a prescindere dal regime contabile adottato;

- gli imprenditori agricoli individuali di cui agli artt. 56, comma 5 e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa da indicare nel quadro RD;

- imprese familiari e aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa stessa.

Soggetti Esclusi

Non possono beneficiare del regime in argomento:

- i soggetti che iniziano l’attività nel 2023, con- siderata l’impossibilità di individuare il l’incremento reddituale;

- i redditi di lavoro autonomo esercitato in forma associata;

- i contribuenti forfettari, a meno che nel 2023 non superino i 100.000 di ricavi e escano da tale regime;

- i redditi prodotti dalle società di persone o SRL trasparenti. A questo proposito si deve evidenziare che in caso di lavoratori autonomi o imprenditori individuali con partecipazioni in dette società, il regime è applicabile limitatamente al reddito prodotto in forma individuale. L’esclusione non opera nel particolare caso in cui la partecipazione nella società di persone o di capitali trasparente, sia inserita nell’attività d’impresa attraverso la sua iscrizione nell’inventario o registro acquisti. In questi casi, infatti la quota di reddito o il dividendo confluiscono nel reddito d’impresa o di lavoro autonomo e come tali possono accedere alla Flat tax incrementale.

L’accesso all’agevolazione richiede l’esercizio dell’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di confronto. La circolare in argomento a questo proposito precisa in caso di esercizio dell’attività successivamente al 1° gennaio 2020, il raffronto deve essere fatto ragguagliando all’anno intero il reddito della frazione d’anno e confrontarlo con i redditi del triennio.

Così ad esempio se un contribuente ha iniziato l’attività il 1° ottobre 2021 conseguendo un reddito di 17.000 e nel 2022 il reddito annuale è stato di 58.000 euro.

Per individuare il reddito maggiore del triennio precedente si dovrà fare il ragguaglio del reddito conseguito nel 2021 come segue 92 : 365 = 17.000 : X da cui X = 67.445,65 che rappresenta il reddito maggiore del triennio di riferimento e da mettere a confronto con quello che sarà realizzato nel 2023.

È comunque riconosciuto l’accesso a questo regime nel caso in cui in uno o più anni del triennio 2020 – 2022 si sia adottato il regime forfettario. In questi casi il relativo reddito del triennio da considerare sarà quello indicato nel quadro LM.

Il Reddito Incrementale

Per determinare la quota agevolata è necessario:

- disporre dei redditi dichiarati nel triennio 2020 – 2022;

- individuando quello più elevato del triennio;

- calcolare la differenza tra il reddito 2023 e quello del triennio più elevato, decurtato di una franchigia del 5%.

Volendo esemplificare si pensi ad un imprenditore individuale che nel 2023 realizza un reddito di 210.000 euro.

Nel triennio precedente ha dichiarato i seguenti redditi:

2020 145.000 euro;

2021 163.000 euro;

2022 158.000 euro.

La flat tax sarà calcolata come segue:

40.000 euro della base imponibile della flat tax e conseguentemente questa deve essere calcolata sul limite massimo (40.000) con un’imposta di 6.000 euro.

LE ULTERIORI pRECISAZIONI

La circolare 18/2023 in merito alla verifica del maggior reddito del triennio e della comparazione con quello dell’anno in corso ha precisato che deve essere considerato al netto delle perdite pregresse, considerando esclusivamente il reddito d’impresa o lavoro autonomo, senza alcuna rilevanza quindi del reddito complessivo.

In caso di reddito negativo, la perdita è irrilevante e pertanto nel caso in cui il parametrato di confronto rispetto al 2023 sia negativo, l’intero reddito 2023 potrà essere agevolato, sempre nel limite dei 40.000 euro.

La quota di reddito non soggetta ad imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo al fine della determinazione dell’Irpef ordinaria, senza considerare la franchigia.

Per determinare gli acconti Irpef e addizionali riferiti al 2024, si dovrà assumere quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza di flat tax.

Come si può vedere il contribuente invece di pagare l’aliquota Irpef del 43% sulla quota incrementale pari a (210.000 – 163.000) x 43% = 20.210 pagherà solo 5.827,5, cui dovrà essere aggiunto quello relativo alle addizionali realizzando così un buon risparmio d’imposta.

Esempio 2

Se ipotizziamo che nel 2023 il reddito sarà di 220.000, mantenendo inalterati gli altri dati

È stato anche chiarito che la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza di deduzioni, detrazioni e benefici di ogni tipologia.

L’IMpRESA FAMILIARE

Per le imprese familiari e coniugali la circolare in argomento ha precisato che:

- l’incremento di reddito deve essere calcolato considerando l’intero reddito 2023 conseguito dall’impresa rispetto al triennio, quindi anche la quota imputata al collaboratore familiare;

- la flat tax trova applicazione solo con riferimento alla quota attribuita all’imprenditore.

Si pensi al caso in cui il maggior reddito del triennio sia di 50.000 e che nel 2023 si realizzi un reddito di 70.000 euro, ipotizzando che la ripartizione delle quote dell’impresa familiare sia 51% e 49%, la base imponibile ai fini della flat tax sarà:

70.000 - 50.000 - (5% di 50.000) x 51% = 8.925

In questo secondo caso viene superato il limite di

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