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ANAC: le SOA verificano i CEL presentati dalle imprese

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Il Controllo è PrevISto AnChe Con Il nuovo CodICe deI ContrAttI

Con il comunicato del Presidente ANAC del 24 maggio 2023 sono state forniti chiarimenti in merito alle verifiche da compiere sulla documentazione esibita a corredo dei certificati di esecuzione lavori (CEL) privati.

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I chiarimenti sono stati inviati a tutte le SOA autorizzate in relazione alle verifiche da compiere sulla documentazione presentata dalle imprese ai fini della qualificazione a corredo dei certificati di esecuzione lavori (CEL) privati.

Viene richiamato quanto stabilito dal d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, il cui art. 86, comma 5, prevede che nel caso di lavori eseguiti per committenti privati, le imprese debbano corredare la domanda di qualificazione con la seguente documentazione relativa ai lavori eseguiti: a) permesso a costruire, ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato; b) contratto stipulato; c) fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti; d) certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

La disposizione è stata riprodotta negli stessi termini nel nuovo Codice dei Contratti nell’art. 24, comma 5, dell’allegato II.12 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L’Autorità, nel “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” ha ulteriormente specificato le verifiche che l’organismo di attestazione deve compiere in tale circostanza, precisando in via generale che: “per quanto concerne le certificazioni inerenti le lavorazioni affidate da committenti non soggetti alla normativa del Codice, la SOA, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dall’impresa, è tenuta ad effettuare il riscontro di veridicità presso i soggetti indicati come rispettivi firmatari o depositari (committente e/o direttore dei lavori) del CEL, del contratto e delle fatture, con l’acquisizione di una dichiarazione sostitutiva resa dagli stessi ai sensi del d.p.r. 445/2000 volta a confermare l’autenticità dei documenti e la veridicità dei dati in essi contenuti.

Per l’ANAC le SOA dovranno provvedere anche al riscontro di veridicità del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, presentati dall’impresa, presso l’ente che ha rilasciato il permesso o che risulta depositario della citata denuncia. In assenza del riscontro di veridicità da parte del suddetto ente amministrativo interessato, i CEL relativi a lavori affidati da committenti non soggetti alla normativa del Codice non sono utilizzabili in sede di attestazione”.

Per l’Autorità risultano chiare le indicazioni contenute nell’art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (art. 24, comma 5, all. II.12) in merito alla documentazione da esibire in sede di qualificazione a corredo dei CEL privati, così come le precisazioni del Manuale in merito alle verifiche cui è tenuta la SOA ai fini della valorizzazione di detti lavori nel certificato.

L’Autorità ha, tuttavia, rilevato che le SOA non sempre procedono ad una esaustiva azione di conferma della veridicità di tutti i documenti presentati, risultando, per alcuni CEL, talvolta mancante la documentazione di conferma della veridicità ad opera del committente oppure non svolta la verifica degli atti autorizzativi dei lavori eseguiti emessi dalle amministrazioni competenti. A tale proposito le SOA interessate hanno giustificato l’asserita incompletezza dei controlli dichiarando di essersi attenute alle disposizioni del suindicato Manuale sull’attività di qualificazione, secondo le quali sarebbe sufficiente che il riscontro di veridicità provenga da almeno uno dei due soggetti interessati (committente o direttore dei lavori).

Nel Manuale, ad integrazione della regola generale afferente la documentazione da acquisire e le verifiche da effettuare, l’Autorità ha previsto che “per quanto concerne le contestuali verifiche da effettuarsi presso i soggetti indicati come rispettivi firmatari o depositari committente e direttore dei lavori del CEL, del contratto e delle fatture, in caso di mancata acquisizione di uno dei due riscontri di veridicità della suddetta documentazione, si dà atto che il certificato relativo risulta utilizzabile, sempre che la SOA dimostri di aver acquisito i restanti richiesti riscontri e la loro esaustività e congruenza atta a comprovare la veridicità e sostanza della documentazione esibita”

In caso di acquisizione di uno solo dei due riscontri prescritti, le altre diverse conferme, come ad esempio quelle relative agli atti autorizzativi, per l’Autorità dovranno essere sempre assicurate.

Per quanto attiene invece all’assenza, nella documentazione a corredo di alcuni lavori privati, degli atti autorizzativi, i rappresentanti delle SOA hanno specificato di aver ritenuto che le verifiche da svolgere su CEL relativi a lavori eseguiti prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 207/2010, fossero quelle indicate dall’art. 25 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale non prevedeva l’obbligo da parte dell’impresa di esibire tali atti di autorizzazione.

L’Autorità, invece, ritiene che una tale impostazione non possa essere condivisa, in quanto ciò che rileva, ai fini del procedimento istruttorio di competenza delle SOA, non è la norma vigente all’epoca della realizzazione dei lavori, bensì quella vigente all’atto delle verifiche sulla documentazione esibita dall’impresa.

Al riguardo, quindi, l’ANAC evidenzia che le previsioni di cui all’art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (art. 24, comma 5, all. II.12) e le indicazioni contenute nel Manuale sull’attività di qualificazione si applicano anche ai CEL privati rilasciati e già valutati in vigenza del d.P.R. n. 34/2000. Inoltre, le attuali disposizioni normative prevedono che i lavori utilizzabili per la qualificazione sono quelli realizzati nei quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, tra i quali possono ragionevolmente figurare anche quelli eseguiti sotto il vigore del d.P.R. n. 34/2000. In questi casi le SOA, che conservano in atti la documentazione esibita a corredo di CEL privati, ritenuta idonea e completa secondo le previsioni del d.P.R. n. 34/2000, saranno tenute a richiedere le necessarie integrazioni alle imprese interessate, se la stessa risulti non conforme rispetto alle attuali disposizioni di cui al richiamato art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (art. 24, comma 5, all. II.12).

Diversamente, laddove le verifiche documentali condotte nel corso di precedenti procedimenti istruttori di attestazione dovessero risultare non in linea con le indicazioni fornite dal Manuale sull’attività di qualificazione, le SOA dovranno provvedere ad integrare o ripetere, se necessario, gli accertamenti già svolti.

In altri casi l’Autorità ha rilevato che le SOA, in luogo del riscontro di veridicità fornito dai soggetti emittenti e depositari dei necessari atti, hanno considerato idonee le copie documentali autenticate da un notaio o dall’ufficiale dell’anagrafe di un ente diverso da quello emittente. Secondo l’Autorità il valore probatorio di tali atti, tuttavia, si limita alla constatazione di conformità degli stessi rispetto ad un documento prodotto dall’impresa e non, invece, rispetto a quello depositato agli atti del soggetto preposto alla conservazione del documento originale. Il ricorso a copie di atti, autenticate da soggetti diversi dagli emittenti dei documenti originali e non preposti a conservare copia degli stessi, indebolisce il livello di comprova della veridicità che deve scaturire dall’esito della verifica istruttoria di competenza delle SOA.

L’ANAC chiarisce, che qualsivoglia documento esibito in copia autentica non necessita di essere verificato presso il soggetto emittente o tenuto alla conservazione dell’originale solo laddove si possa evincere, con assoluta certezza, che tale atto sia la copia del documento originale a suo tempo esibito al pubblico ufficiale (funzionario comunale o notaio).

In sostanza deve essere chiaro, ribadisce l’Autorità che colui che ha attestato la copia autentica lo ha fatto dopo aver accertato che l’originale esibito fosse l’atto effettivamente rilasciato/emesso dal soggetto emittente ovvero la documentazione conservata agli atti dei soggetti depositari.

Da ultimo l’Autorità ravvisa la necessità di ribadire alle SOA che le stesse, nello svolgere i riscontri di veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate dall’impresa, sono tenute a prestare la massima attenzione nell’inserimento del corretto indirizzo di posta elettronica certificata dei destinatari, al fine di assicurare che le richieste pervengano direttamente e tempestivamente ai soggetti interessati, a garanzia dell’effettività delle dovute verifiche.

Si fa seguito alla circolare associativa prot. n. 202/ AdT del 16 giugno 2023 per rammentare che con il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, pubblicato sulla G.U. n. 136 di pari data e recante Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea, all’art. 24 è data attuazione alle modifiche apportate alla direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2022/738 del 6 aprile 2022, sul noleggio senza conducente di veicoli per il trasporto di merci su strada. Il d.l. 69/2023 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U. In forza dell’art. 24 vengono introdotte una serie di modifiche all’art. 84, rubricato Locazione senza conducente, del codice della strada (c.d.s.) e che ora è significativamente riscritto, fra le quali si segnalano le seguenti.

Noleggio Ue

pER TRASpORTI NAZIONALI

Viene consentito all’impresa iscritta all’Albo nazionale delle imprese di trasporto di cose su strada per conto di terzi (di seguito Albo) e al Registro elettronico nazionale delle medesime (REN) di noleggiare veicoli in qualsiasi Stato comunitario e di utilizzarli anche per i trasporti nazionali. Di conseguenza viene a cadere il vincolo del noleggio UE per effettuare esclusivamente trasporti internazionali, prima prescritto dal vecchio co. 2 dell’art. 84 del c.d.s.

LIbERALIZZAZIONE

DEL NOLEGGIO DEI vEICOLI

DI MASSA SUpERIORE A 6 T

Con il nuovo co. 3 dello stesso art. 84 del c.d.s. cade il precedente vincolo per il quale il noleggio di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t era consentito solo fra imprese iscritte all’Albo. Pertanto, l’impresa di autotrasporto di cose in conto terzi potrà noleggiare veicoli anche da società che svolgono l’attività professionale del noleggio dei veicoli senza conducente, anche se straniere.

CONFERMA DEL LIMITE

DELLE 6 T pER IL NOLEGGIO DELLE IMpRESE DI AUTOTRASpORTO IN CONTO pROpRIO

Con la modifica al co. 4, lett. a) del medesimo art. 84 del c.d.s. viene confermato che le imprese che effettuano l’autotrasporto di cose in conto proprio non possono noleggiare veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t.

L’art. 24 del d.l. 69/2023 dispone, inoltre, che il Centro elaborazione dati (CED) della Motorizzazione civile iscriva il numero di targa del veicolo preso in locazione all’interno del REN. A tal riguardo si fa, peraltro, presente che al momento detta possibilità appare ancora teorica, in quanto il REN non è stato implementato per tale funzione e che per la sua realizzazione sarà necessario prevedere l’obbligo dell’invio del contratto di noleggio alla stessa Motorizzazione.

Si evidenzia infine che per i noleggi sopra descritti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito Ministero) può stabilire di concerto con il Ministero dell’Interno ulteriori criteri limitativi fra quelli indicati nella direttiva (UE) 2022/738 nonché modalità specifiche per il rilascio della carta di circolazione e per l’utilizzo dei veicoli (nuovo co. 6 dell’art. 84).

Si fa, quindi, riserva di ritornare sull’argomento in sede di conversione in legge del d.l. 69/2023 o a seguito della prevedibile emanazione di circolari esplicative da parte del Ministero.

Copia del decreto in esame può essere richiesta unitamente ad altre informazioni all’ufficio trasporti dell’Associazione.

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