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Etichettatura d’origine della carne fresca: valutazione del Reg. UE n. 1337/2013

Segue da pag. 7

presso lo stabilimento di produzione, (PROT.: 001386102/04/2021-DG/SAN-MDS-P).

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• la temperatura per il magazzinaggio dei ciccioli destinati al consumo umano (Sezione XII) L’allegato III, sezione XII, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti specifici in materia di temperatura per il magazzinaggio dei ciccioli destinati al consumo umano.

I ciccioli destinati al consumo umano devono essere immagazzinati conformemente ai requisiti di temperatura seguenti: a) se i ciccioli sono fusi a una temperatura non superiore a 70°C, devono essere immagazzinati a una temperatura non superiore a 7°C per un periodo non superiore a 24 ore oppure ad una temperatura non superiore a –18°C; b) se i ciccioli sono fusi a una temperatura superiore a 70°C, e se hanno un tenore di umidità pari o superiore al 10% (m/m), devono essere immagazzinati: i) a una temperatura non superiore a 7°C per un periodo non superiore a 48 ore, o a qualsiasi rapporto tempo/ temperatura che dia una garanzia equivalente; o ii) a una temperatura non superiore a –18°C; c) se i ciccioli sono fusi a una temperatura superiore a 70°C e se hanno un tenore di umidità inferiore al 10% (m/m), non vi è nessuna prescrizione specifica. Gli sviluppi tecnologici hanno reso possibili alcune tecniche di imballaggio, come l’imballaggio sottovuoto, per le quali non sono necessari i suddetti requisiti specifici in materia di temperatura finalizzati a garantire la sicurezza degli alimenti derivati dai ciccioli. Pertanto, è stato soppresso alla sezione XII, capitolo II, il punto 5 recante le condizioni di temperatura di immagazzinaggio dei ciccioli destinati al consumo umano.

L’operatore del settore alimentare dovrà garantire la sicurezza degli alimenti derivati dai ciccioli mediante l’applicazione di una corretta prassi igienica e di procedure basate sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

La Commissione europea valuta l’applicazione del Regolamento UE 1337/2013 che stabilisce le modalità di indicazione Paese di origine o luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate e congelate di suino

Lo scorso 10 agosto la Commissione europea ha presentato una relazione che si concentra sull’attuazione e sull’impatto del regolamento UE 1337/2013, relativo all’indicazione Paese di origine o luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate e congelate di suino - in applicazione dal 1° aprile 2015 - in relazione alla sua efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e al valore aggiunto dell’UE .

La relazione non affronta altre considerazioni sulla questione generale dell’etichettatura d’origine e la possibile estensione ad altre categorie di prodotti (carne non preconfezionata o carne usata come ingrediente in preparazioni e prodotti trasformati), poiché esse saranno trattate da specifiche valutazioni d’impatto che la Commissione effettuerà nel quadro della strategia “Dal produttore al consumatore”.

La relazione si basa in gran parte sullo studio preparato da due consulenti esterni su richiesta della Commissione Europea (DG AGRI) e presentato nel 2020 (si veda ns. Circ. n° 20/574/MI del 16 novembre 2020).

La valutazione della Commissione conclude che i sistemi di tracciabilità sviluppati nell’ambito della legislazione alimentare generale hanno dimostrato la loro efficacia nel garantire il rispetto del regolamento e si sono rese necessarie solo modifiche minime (concernenti principalmente la fase di trasformazione) per garantire la corretta trasmissione delle informazioni. Non sono state individuate prove del fatto che le informazioni specifiche per una corretta etichettatura d’origine sono sistematicamente di difficile accesso. Di conseguenza si conclude che i settori interessati sono in grado di far fronte ai requisiti senza eccessivi oneri amministrativi e costi, grazie in particolare alle deroghe per la carne macinata e le rifilature.

La relazione afferma inoltre che i costi minimi sostenuti dagli operatori non sono stati trasferiti lungo la catena di approvvigionamento e non hanno avuto alcun impatto sui prezzi finali al consumatore. Il regolamento ha avuto un impatto minimo sul commercio all’interno del mercato unico dell’UE Stabilendo norme armonizzate in materia di origine delle carni di suino fresche, il regolamento ha contribuito al funzionamento del mercato unico, fornendo pari condizioni agli operatori dell’UE. In tal senso, e considerando che la Commissione europea ritiene che gli obiettivi del regolamento sono ancora attuali, il valore aggiunto del provvedimento UE era e rimane quello di fornire ai consumatori europei lo stesso livello di informazione, senza mettere in pericolo il mercato unico dell’UE e il commercio intra-UE. Nel testo si legge che le informazioni fornite si sono dimostrate affidabili e in linea con le definizioni dell’etichettatura nonché pienamente verificabili da parte delle autorità competenti senza grandi sforzi o oneri. Tuttavia, la comprensione di tali definizioni da parte dei consumatori è scarsa. In particolare, la relazione evidenzia che sussiste una scarsa comprensione da parte del consumatore dell’espressione “Allevato in” quale definita all’articolo 5 del regolamento, che è spesso intesa come il luogo in cui l’animale è nato e ha trascorso tutta la sua vita. Di conseguenza, il testo conclude che le informazioni non sono pienamente chiare e utili per i consumatori. Tuttavia, si evidenzia che questo problema non è legato all’attuazione del regolamento, ma potrebbe essere affrontato attraverso una migliore comunicazione, in particolare a livello di vendita al dettaglio. L’analisi dimostra che il regolamento è coerente con gli altri atti normativi dell’UE sull’indicazione d’origine, nonostante le differenze con la legislazione sull’etichettatura delle carni bovine, peraltro giustificate dai diversi contesti e periodi in cui i due atti legislativi sono stati elaborati.

Il regolamento è stato concepito per avere un impatto minimo sul settore e allo stesso tempo fornire ai consumatori informazioni adeguate per le loro decisioni di acquisto. La valutazione della Commissione europea dimostra che i dati disponibili indicano che tali obiettivi sono stati conseguiti; pertanto, in questa fase non si ritiene necessario rivedere le disposizioni vigenti.

Si specifica tuttavia che tali conclusioni non pregiudicano una eventuale revisione generale delle informazioni ai consumatori nell’ambito della strategia “Dal produttore al consumatore”.

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