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Additivi alimentari: Reg. 1333/2008 e sue modifiche
Inserto al numero di ottobre 2020
➜ segue da pag. 25 Al termine dell’attività analitica svolta nel corso del 2019 dall’IZLER e dalla SSICA, in base ai risultati ottenuti durante la comparazione tra le analisi svolte dagli Istituti, è emersa la necessità di correlare, attraverso la valutazione di campioni “incogniti”, i seguenti parametri oggettivi, potenzialmente utili per discriminare produzioni di carne e prodotti a base di carne:
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• pH, aw, % sale, analisi istologica (ISZLER); • solubilità delle proteine muscolari, elettroforesi delle frazioni proteiche, indice di proteolisi (SSICA).
La scelta fatta è di quantificare analiticamente le modifiche nell’integrità delle proteine muscolari, come indicatori dell’impatto dei processi tecnologici applicati sulla carne, da associare all’analisi istologica che descrive e quantifica la destrutturazione delle fibre muscolari.
Per il proseguimento delle attività sono state coinvolte alcune aziende del settore per la fornitura di tre tipologie di produzioni di carne (salsicce, pasta di salame e salame a breve stagionatura), con lo scopo di classificarle come “preparazioni di carne” e “prodotti a base di carne” sulla base dei parametri analitici indicati. A questi saranno aggiunti altri campioni scelti sul mercato, selezionati Per “additivo alimentare” si intende qualsiasi sostanza, abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico degli alimenti, con o senza valore nutritivo la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti. La normativa di riferimento del settore additivi alimentari è rappresentata principalmente dalle seguenti disposizioni: Regolamento CE n.1333/2008 (regolamento quadro), Regolamento UE n.1129/2011, Regolamento UE n.1130/2011 e Regolamento UE n. 231/2012. Il Regolamento (CE) n.1333/2008 ha riunito tutte le precedenti disposizioni specifiche (direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti, direttiva 94/36 sui coloranti e direttiva 95/2/CE sugli additivi vari) e stabilisce il principio degli elenchi comunitari degli additivi alimentari consentiti, le relative condizioni d’uso negli alimenti e le norme riguardanti l’etichettatura degli stessi additivi quando sono commercializzati come tali. Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell’elenco comunitario possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d’impiego ivi stabilite. Prima di essere inclusi nell’elenco comunitario gli additivi alimentari, secondo una procedura comunitaria di autorizzazione applicabile anche agli enzimi ed aromi, devono essere sottoposti alla valutazione del rischio da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Questa procedura è descritta nel regolamento (CE) n. 1331/2008 e successivamente dettagliata con le disposizioni di cui al regolamento UE n. 234/2011 ove sono stati precisati i dati specifici necessari per la valutazione del rischio degli additivi alimentari. Un additivo alimentare può essere autorizzato soltanto se non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori, se esiste una necessità tecnica che non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili e se il suo impiego non induce in errore i consumatori. come rappresentativi di produzioni di carne potenzialmente appartenenti alla cosiddetta “zona grigia”. ASSICA sta condividendo le proposte ed i risultati del progetto anche con le associazioni di categoria degli altri Stati membri – riunite in CLITRAVI - che in parte stanno lavorando sugli stessi temi. L’obiettivo comune sarebbe quello di rendere quantitativo il concetto espresso dalla normativa, attraverso l’individuazione di parametri oggettivi e misurabili e dei relativi valori di soglia, che singolarmente o in combinazione, permettano una classificazione dei derivati di carne in preparazioni e prodotti.
Gli altri gruppi di ricerca europei coinvolti nel progetto (il gruppo spagnolo dell’IRTA e il gruppo francese dell’INRAE), hanno associato le modifiche delle proteine muscolari indotte dagli ingredienti/additivi e dal processo alla possibile discriminazione tra preparazioni di carne e prodotti a base di carne, avvalendosi di tecniche spettroscopiche (VIS-NIR e IR).
Compito affidato agli Istituti di ricerca UE – tra cui la SSICA – è di proporre i valori limite di questi parametri che possono produrre variazioni al quadro istoloproteine. È previsto uno scambio di campioni selezionati tra gli istituti di ricerca.
Additivi alimentari: Reg. 1333/2008 e sue modifiche
a cura dell’area Giuridico-Sanitaria di ASSICA
gico e ai parametri analitici collegati alla struttura del muscolo, in particolare le degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso. Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. Nel corso di quest’anno sono stati pubblicati alcuni provvedimenti che hanno apportato piccole modifiche al regolamento in oggetto. In particolare: • Regolamento (UE) 2020/268 della Commissione del 26 febbraio per quanto riguarda l’uso dell’acido sorbico (E 200) nelle preparazioni liquide di coloranti per la colorazione decorativa dei gusci d’uovo (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.2.2020) • Regolamento (UE) 2020/279 della Commissione del 27 febbraio 2020 per quanto riguarda l’uso dell’emicellulosa di soia (E 426) - (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.2.2020) • Regolamento (UE) 2020/351 della Commissione del 28 febbraio 2020 per quanto riguarda l’uso dell’acido citrico (E 330) nei prodotti di cacao e di cioccolato (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.3.2020) • Regolamento (UE) 2020/356 della Commissione del 4 marzo 2020 per quanto riguarda l’uso dei polisorbati (E 432-436) nelle bevande gassate(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.3.2020) • Regolamento (UE) 2020/355 della Commissione del 26 febbraio 2020 per quanto riguarda l’uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) nelle emulsioni liquide di oli vegetali (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 5.3.2020) • Regolamento (UE) 2020/771 dell’11 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda l’uso di annatto, bissina, norbissina (E 160b) - (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 12.6.2020).
Inserto al numero di ottobre 2020
➜ segue da pag. 26 • Regolamento (UE) 2020/1419 della Commissione, del 7 ottobre 2020, per quanto riguarda l’uso dell’acido ascorbico (E 300) e dell’acido citrico (E 330) sugli ortaggi bianchi destinati a ulteriore trasformazione - (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.10.2020)
Solo il Regolamento (UE) 2020/771 relativo all’uso di annatto, bissina, norbissina (E 160b), che viene estratto dai semi di annatto (Bixa orellana L.) e conferisce al cibo un colore dal giallo al rosso, riguarda i prodotti a base di carne. Tale sostanza è autorizzata come colorante in vari alimenti in conformità all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
I pigmenti principali contenuti negli estratti di annatto sono bissina e norbissina. Nonostante la loro somiglianza nella struttura, bissina e norbissina hanno proprietà fisico-chimiche significativamente differenti e pertanto applicazioni diverse a seconda delle caratteristiche della matrice alimentare.
Il 13 marzo 2019 l’EFSA ha pubblicato un parere scientifico sulla sicurezza dell’annatto E e sull’esposizione a bissina e norbissina, nel quale ha concluso che il livello di esposizione non desta preoccupazioni per la salute in nessuno dei tre scenari di uso e livelli di uso per bissina e norbissina.
Dal momento che la bissina di annatto [E 160b(i)] e la norbissina di annatto [E 160b(ii)] hanno proprietà tossicologiche diverse e, di conseguenza, diverse DGA, i due additivi sono stati inseriti nel reg. 1333/2008 in sostituzione dell’additivo «annatto, bissina, norbissina (E 160b)», il quale è stato soppresso.
Gli usi e i livelli d’uso proposti per bissina e norbissina riguardano le categorie di alimenti nelle quali l’E 160b è attualmente autorizzato, come pure alcune ulteriori categorie di alimenti nelle quali l’E 160b attualmente non è autorizzato, mentre lo sono altri coloranti alimentari. Le modifiche intervenute per i prodotti a base di carne riguardano le seguenti categorie: • 08.3.2 (Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico) sono state inserite le seguenti nuove voci relative agli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) dopo la voce relativa all’additivo E 160a (Caroteni): ii) dopo la nota a piè di pagina (66), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94): «(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.» • 08.3.3 (Involucri e rivestimenti e decorazioni per carni) la voce relativa all’additivo E 160b (Annatto, bissina, norbissina) è sostituita dalla seguente: ii) dopo la nota a piè di pagina (89), è aggiunta la seguente nota a piè di pagina (94): «(94) Quando gli additivi E 160b(i) (Bissina di annatto) e E 160b(ii) (Norbissina di annatto) sono aggiunti in combinazione, il livello massimo individuale più alto si applica alla somma, ma i livelli massimi individuali non devono essere superati.
Nell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, le rispettive voci relative all’additivo E 160b Annatto, bissina, norbissina: i) bissina e norbissina estratte con solvente, ii) estratto alcalino di annatto e iii) annatto estratto in olio sono sostituite dalle seguenti:
• E 160 b (i) BISSINA DI ANNATTO e E 160 b (ii) NORBISSINA DI ANNATTO.
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ovvero il 2 luglio 2020.
Gli alimenti contenenti l’additivo alimentare “E 160b”, prodotti ed etichettati in conformità alle norme applicabili prima del 2 luglio 2020, possono continuare ad essere immessi sul mercato fino al 2 gennaio 2021. Dopo tale data, possono
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E160 (i) Bissina di annatto 20
E 169 (ii) Norbissina di annatto 20 (94) solo salsicce, paté, terrine, luncheon meat
(94) solo salsicce, paté, terrine, luncheon meat
rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
E160 (i) Bissina di annatto 50 (94)
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