EDITORIALI
IL NUOVISSIMO MANUALE DI ANAPI AGGIORNATO ALLA LEGGE 220/2012 ITALIA DIDACTA
LA PIATTAFORMA E-LEARNING PER L’AGGIORNAMENTO CONTINUO ANAPI COMMUNICATION
LA MEDIAZIONE IN CONDOMINIO E L’ATTIVITA’ DELL’AMMINISTRATORE POST-RIFORMA
ANNO 2 NUMERO 1/2014 Bimestrale di informazione e aggiornamento professionale - Italia Didacta Editore
La piattaforma e-learning, che soddisfa la necessitĂ di aggiornamento, gestendo la didattica direttamente dal tuo computer, in ufficio o a casa, in viaggio, ovunque ci sia tempo e spazio di lavoro.
SOMMARIO Pag.
NUOVO MANUALE ANAPI 2013 AGGIORNATO ALLA LEGGE 220/2012.........................
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FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO.....................................................................................
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LA FISCALITÀ NEL CONDOMINIO...................................................................................... 9 MEDIAZIONE IN CONDOMINIO........................................................................................ 11 ARBITRATION AND CIVIL MEDIATION A TORINO SI INCONTRANO I CIVILISTI INTERNAZIONALI................................................. 12 NOMINATIVI IN ASSEMBLEA QUANDO, COME E PERCHÉ È INDISPENSABILE................................................................ 13 INAUGURATA LA NUOVA SEDE ANAPI EMILIA-ROMAGNA.............................................. 14 L’E-LEARNING DI ITALIA DIDACTA LA PIATTAFORMA PER L’AGGIORNAMENTO..................................................................... 15 ANAPI PUBBLICA IL SUO PRIMO E-BOOK......................................................................... 16
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Pag.
ECONETWORK: VIVERE LA CASA SECONDO NATURA...................................................... 17 L’ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRATORE POST-RIFORMA........................................................ 18 L’AUSER E LA RIFORMA DEL CONDOMINIO...................................................................... 20 L’IMPORTANZA E IL FONDAMENTALE RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA................................................................... 21
ANNO 2 NUMERO 1/2014
Anapi News
Organo Ufficiale di Anapi Anno 2 numero 1 - Gennaio 2014 Registrazione TRIBUNALE DI BARI Registro Periodici al numero 8307 Coordinatore Stampa e Redazione Maria Sancilio Avv. Maurizio Palmisano Hanno collaborato Maurizio Palmisano, Luca Damiani, Roberto Bonasia, Maria Sancilio, Alessandro Tarricone Giovanni, Giulia Berruti, Eco Network Editore Italia Didacta Stampa L’Impronta eventi&comunicazione Grafica: Marcello Brattoli www.improntaeventi.it Finito di stampare in Febbraio 2014. Segreteria Organizzativa e Ufficio Stampa Via Junipero Serra, 19 70100 Bari Tel. 080 5640867 Fax 080 2170109 info@anapi.it ufficiostampanapi@gmail.com www.anapi.it © Anapi – Tutti i diritti riservati Vietata la riproduzione anche parziale
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NUOVO MANUALE ANAPI 2013 AGGIORNATO ALLA LEGGE 220/2012 di Vittorio Fusco - Presidente Nazionale ANAPI
A
napi – Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d’ Immobili – da anni consegue ampiamente il suo obiettivo associativo e cioè quello di rilasciare conoscenza, informazione e formazione circa la figura dell’amministratore di condominio sia del passato sia di quello contemporaneo. Anapi, ed i “pilastri” della medesima associazione, sin dalla sua fondazione ha sempre ricercato valide collaborazioni affinchè non si creasse un disservizio per quello che è lo scopo associativo. La formazione e la fiducia dei suoi associati. Purtroppo come tutte le migliori realtà imprenditoriali, e soprattutto come quella di Anapi, estesa su tutto il territorio nazionale, ha affrontato nell’ultimo tempo casi e persone che hanno tentato di sabotare letteralmente il percorso formativo Anapi, dei suoi docenti, collaboratori e di quelle figure definite “insormontabili” per genere. Ma del resto non possiamo che essere orgogliosi, perché una realtà associativa nazionale come Anapi che con dedizione ed impegno e rispetto per quanti ripongono giornalmente la proprio fiducia, è ad oggi un grande onore professionale. Anapi, il 12 Novembre 2013 pubblica il suo nuovo manuale teorico-pratico, con edizione 2013 intitolato “ IL CONDOMINIO E L’AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA” aggiornato alla Riforma del Condominio Legge 220/2012 – Italia Didacta Editore. Il tempo purtroppo indispensabile alla riproduzione e pubblicazione del manuale, è stato piuttosto lungo perché in una realtà associativa come la nostra, la validità e la corrispondenza professionale delle collaborazioni e delle persone che offrono i loro contributo, la si riscontra solo con il tempo e l’impegno che ci mettono tutti i giorni nel credere sempre nel proprio lavoro. Grazie a loro, e grazie a tutti noi che ci spingiamo sempre oltre ogni aspettativa, ci ritroviamo ad esultare dei nostri successi. Anapi oggi promuove il suo nuovo manuale, che il pochissimi giorni è stato messo su carta e in stampa da validissime persone di onerosa professionalità e competenza. A loro un sincero ringraziamento.
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FORMAZIONE SCUOLA-LAVORO a cura della Redazione - Avv. Maurizio Palmisano
L’
Istituto Tecnico Economico “Romanazzi” di Bari ha inaugurato l’inizio del corso di formazione per amministratori di condominio, in collaborazione con ANAPI. I docenti dell’Istituto, hanno introdotto il corso di formazione descrivendo in cosa consista la disciplina dell’ amministratore di condominio e di quanto sia contigua con le materie scolastiche. Il Dott.Fusco - Presidente Nazionale Anapi - ricollegandosi alla presentazione fatta in ottobre presso il medesimo istituto, ha accennato a quali sono i criteri ed i requisiti indispensabili affinché si formi il nuovo amministratore di condominio. Il ragioniere, l’avvocato, il fiscalista possono svolgere l’attività di amministratore di condominio; una figura contemporanea che rende il lavoro del tutto autonomo ed indipendente. I ragazzi, oggi, rappresentano le nuove leve per il futuro mercato del lavoro, affrontando le attuali problematiche del nuovo mercato del lavoro e dell’imprenditorialità’ giovanile.
La professione dell’amministratore di condominio è indubbio che offra un risvolto economico, di conoscenza, di marketing, di psicologia al mercato del futuro; ma è professione che necessita di una specializzazione in diverse materie tecniche, quindi, nel diritto (con le nuove leggi di riforma riviste dalle legge 220/2012), in materia tributaria/fiscale (occupandosi del pagamento dei contributi d’impresa al lavoro subordinato o al lavoro
d’opera), in materia di sicurezza in condominio e su questioni legate all’informatizzazione della professione. Il Dott. Fusco ha proposto un accostamento esplicito alla professione dell’avvocato, o del geometra, sottolineando l’importanza
dell’aggiornamento continuo e della formazione periodica del singolo professionista in tutte quelle materie necessarie all’esercizio della professione. Lo stesso, inoltre, ha rimarcato come la professione dell’amministratore immobiliare possa esser considerata una fattiva opportunità di lavoro in una situazione economica asfittica e che offre pochi sbocchi occupazionali per i giovani. Nel corso dell’incontro anche il Prof. Stragapede, docente di diritto presso il medesimo istituto, è intervenuto ribadendo il concetto che la nuova realtà immobiliare attraverso la quale le stesse agenzie o i consulenti immobiliari allargheranno le proprie competenze lavorative relative alla gestione condominiale, finiranno per inglobare tutta una serie di figure professionali. Un curriculum arricchito dal diploma, dalla patente europea, da certificazioni informatiche, unito al corso di amministratore di condominio – ha concluso il Prof. Stragapede - completerà la prospettiva lavorativa di ogni singolo studente ma anche di un vero e proprio professionista; difatti, il corso di formazione ANAPI, all’interno del progetto PON, è destinato ad essere una costante e continuativa offerta formativa scolastica.
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LA FISCALITÀ NEL CONDOMINIO di Luca Damiani - Responsabile Provinciale ANAPI Lazio
L
a nuova Riforma del Condominio, introdotto con la Legge 220/2012 ed entrata n vigore il 18 Giugno di quest’anno, è l’ultimo tassello di quel puzzle di obblighi ed adempimenti giuridici, burocratici, fiscali e contributivi che hanno trasformato, negli ultimi anni, il Condominio da un semplice insieme d persone ( Condomini ), facilmente amministrabile e soventemente amministrato da un condomino senza alcuna preparazione, ad un vero e proprio ente di gestione dotato di propria identità fiscale e necessariamente amministrato da un professionista con adeguata formazione in materia. L’anno che sancisce l’inizio di tale trasformazione è il 1998, quando vengono introdotti, da parte della Legge Finanziaria, degli obblighi e degli adempimenti fiscali spettanti a tutti i tipi di condominio ad iniziare dal Condominio Minimo, cioè formato da due soli condomini, per arrivare al Supercondominio. Da questo momento in avanti gli obblighi imposti al condominio sono: Richiedere il Codice Fiscale presentando domanda riportante i dati personali del soggetto rappresentativo e, in caso di presenza di Amministratore, del verbale d’assemblea dal quale risulti la nomina; Operare come Sostituto di Imposta effettuando il pagamento della Ritenuta di Acconto del 20% sulle buste paga o sulle fatture di chi presta un’attività lavorativa a favore del condominio, sia essa derivante da lavoro dipendente ( portiere, giardiniere, etc.) che da lavoro autonomo ( amministratore, avvocato, commercialista, etc.); Comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’ammontare dei beni e dei servizi acquistati dal condominio per gli importi superiori a Euro 258,23 ed i dati identificativi dei fornitori ( sono da considerare tra i fornitori del condominio, anche gli altri condominii, i supercondominii, consorzi ed enti di pari natura). Sono esclusi da tale obbligo i dati relativi alle forniture di gas, elettricità e luce; quelli relativi ai servizi per i quali il condominio deve operare la Ritenuta di Acconto; quelli inerenti le spese inferiori ad Euro 258,23 affrontate con un singolo fornitore. Tale comunicazione deve essere effettuata, esclusivamente nei condominii in cui è presente l’amministratore (anche se
non obbligatorio) tramite la compilazione del Quadro AC ( nel caso in cui l’amministratore sia in carica in più condominii, dovrà compilare un quadro distinto per ognuno di essi) elencando: • Il Codice Fiscale, la ragione o la denominazione sociale, l’indirizzo completo e lo specifico codice di natura giuridica di ciascun condominio • Il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita (se persona fisica), la ragione o denominazione sociale (se altro soggetto), il Codice Fiscale, il domicilio fiscale, relativamente a ciascun fornitore • L’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare da ciascun fornitore Altro passaggio fondamentale delle modifiche relative al condominio è rappresentato dall’introduzione, da parte della Legge Finanziaria del 2007, di una nuova Ritenuta del 4%. Essa viene applicata sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative ai Contratti d’Appalto di opere e servizi, anche se resi da terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio d’impresa. Tale obbligazione era originariamente imposta solo per i Contratti d’Appalto, cioè quei contratti stipulati con un imprenditore che, attraverso l’organizzazione di mezzi e con gestione a proprio rischio, si assume l’obbligo del compimento dell’opera o del servizio in cambio di un corrispettivo in denaro. (continua a pag. 10)
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Nello stesso anno, dall’ Agenzia delle Entrate con circolare del 07 Febbraio 2007, l’obbligazione viene estesa anche nei confronti dei Contratti d’Opera, cioè quei contratti stipulati con ditte non imprenditoriali che si obbligano a compiere un’opera o un servizio in cambio di un corrispettivo in denaro, prevalentemente con il proprio lavoro o quello di un familiare. Tali obblighi, essendo il condominio paragonato ad un ente di gestione composto da più proprietari, devono essere assolti da uno qualsiasi dei condomini per quegli enti che, in virtù all’art. 1129 comma 1 c.c., non sono assoggettati all’obbligo di nomina del’Amministratore ( condominio composto da meno di 8 Condomini ), mentre sono a carico dell’amministratore per tutti quei condominii che lo posseggono. Infatti per il Fisco, anche se questi adempimenti sono a carico del condominio, ente astratto, i suddetti sono i soggetti naturalmente incaricati ad operare la Ritenuta. Le Ritenute devono essere versate tramite il Modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di competenza (termine che si proroga di uno o due giorni se scade nei giorni di Sabato o Domenica) riportando un determinato Codice Tributo. Per quanto attiene le Ritenute sottoposte all’aliquota del 20% i codici tributo da inserire sono: • 1001 – Dipendenti • 1040 – Professionisti con partite IVA • 1040 – Prestazioni Occasionali Per le Ritenute assoggettate all’aliquota del 4% i codici tributo da inserire sono: • 1019 – Soc.di persone sas, snc ( Contratti d’Opera) • 1020 – Soc. di capitali srl, spa( Contratti d’Appalto) Da ultimo, si citano altri due tipi di obblighi incombenti, il primo è quello di spedire alla persona o alla società soggetta alla Ritenuta una dichiarazione dei compensi assoggettati ed il pagamento eseguito. Tale Certificazione delle Ritenute, da effettuarsi cumulativamente, una volta l’anno, entro le scadenze fissate; deve indicare l’ammontare delle somme e dei valori corrisposti nell’anno precedente comprese quelle erogate per il lavoro dipendente, entro il 12 Gennaio dell’anno seguente e devono essere consegnate al soggetto interessato entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono stati corrisposti. L’altro, di compilare il Modello 770 del Condominio, al momento della presentazione della Dichiarazione dei Redditi. Il Modello 770 é la dichiarazione che è tenuto ad effettuare annualmente, il soggetto rappresentante che opera per nome e per conto del condominio, ivi riportando le ritenute operate nel corso dell’anno. Il modello si compone delle seguenti parti: • Frontespizio • Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assi-
milati ed assistenza fiscale Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi • Prospetto SS – dati riassuntivi relativi ai dati riportati nelle comunicazioni del modello di dichiarazione • Prospetto ST – Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutive • Prospetto SX – riepilogo dei crediti e delle compensazioni. Il termine di presentazione del Modello 770 è fissato per il 30 Luglio di ogni anno e deve essere presentato esclusivamente in via telematica, tramite servizio Etratel (percipienti superiori a 20) o tramite servizio Internet (percipienti inferiori a 20), direttamente o tramite intermediari abilitati, escludendosi così di fatto la possibilità di eseguire la presentazione tramite banche convenzionate od uffici postali. •
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MEDIAZIONE IN CONDOMINIO a cura di Vittorio Fusco - Presidente Nazionale ANAPI
C
on la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 09 agosto 2013, come stabilito in precedenza dalla stessa riforma, dal 20 Settembre 2013 sarà resa obbligatoria la mediazione civile e commerciale. Conoscendone gli auspici derivanti da questa stessa reintroduzione, la Corte di Cassazione comunica che obiettivo cardine è la riduzione del numero dei contenzioni, in ordine alla quantità di procedimenti giudiziari, che – aggiunge - in materia condominiale sono gli argomenti più di altri, oggetto di atti giudiziari a cui i condomini si rivolgono. La reintroduzione della mediazione mira a regolamentare e sezionare l’eccesso di deleghe in giudizio, e visto che le aule di Tribunali sono invase da condomini litigiosi, la riforma “del fare” - Legge 69/2013 - snocciola una serie di punti ben chiari e precisi: si passa dall’indicazione del luogo in cui si presenta l’ istanza (e cioè solo presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente), passando, poi, ai semplici conferimenti di incarichi a professionisti regolamentati nella lista degli organismi di mediazione che lo stesso Ministero delle Giustizia detiene senza ulteriori passaggi. L’obbligatorietà del ricorso alla mediazione riguarda tutti i contenziosi che afferenti alla gestione immobiliare, delle parti comuni, la morosità dei condomini, il regolamento contrattuale,
i diritti reali, le innovazioni, le maggioranze e le delibere oltre che la materia regolata dalle disposizioni di attuazione del codice civile, di cui agli articoli dal 61 al 72, la partecipazione alle assemblee, la ripartizione degli oneri venditore e acquirente, la revisione delle tabelle millesimali. Con La riforma del condominio – Legge 220/2012 - la mediazione civile inoltre limita i poteri di rappresentanza dell’amministratore ed il potere che l’assemblea ha nell’autorizzarlo. Quanto al procedimento, alla mediazione è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza prevista per le delibere in materia di conferimento del mandato alle liti, ossia, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e almeno 500 millesimi. Con la stessa maggioranza deve essere approvata l’eventuale proposta avanzata nel corso della mediazione. Diversamente, la si deve intendere come rigettata. Questo quanto reintrodotto a partire dal 20 settembre 2013. Per quel che compete la figura delle associazioni di categoria, che rappresentano forme di professionalità sul territorio, e riflettono la figura dell’amministratore di condominio, è vero che l’auspicio della reintroduzione alla riforma della mediazione è principalmente mirato al decremento dei costi in giudizio e alla riduzione del contenzioso dovrà dare il proprio contributo una adeguata formazione degli amministratori, improntata alla concreta metabolizzazione dell’istituto della mediazione. Onere che incombe, immancabilmente, sulle associazioni di categoria, che dovranno, quindi, supportare in maniera ancor più globale ed efficace i propri soci, facendosi carico anche di assistere gli amministratori condominiali come soggetti passivi di eventuali azioni giudiziarie.
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ARBITRATION AND CIVIL MEDIATION A TORINO SI INCONTRANO I CIVILISTI INTERNAZIONALI a cura della Redazione
I
l 31 Ottobre 2013 presso il Teatro Regio di Torino si è tenuta la Conferenza Internazionale sulla Mediazione in ambito condominiale. Vi ha partecipato anche anche l’ANAPI con l’intervento del Presidente Fusco Vittorio, seguito dalla platea presente oltre che in diretta in streaming, ponendo alcune brevi ma efficaci considerazioni. L’introduzione della mediazione nella materia condominiale – ha esordito il Dott. Vittorio Fusco - il potere di rappresentanza dell’amministratore si sostanzia soprattutto nel potere che l’assemblea gli conferisce nell’autorizzare le delibere. Con l’art. 71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile “Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni ”; quindi, tutti i contenziosi che riguardano l’errata applicazione degli articolo 1117-1118-1119 sino al 1139 oppure dall’art. 61 al 72 delle stesse disposizioni attuative e cioè riguardanti la gestione immobiliare del condominio, le parti comuni, le morosità, i regolamenti contrattuali, i diritti reali, maggioranze, delibere e così via. Il Dott. Fusco, infatti, ha evidenziato come tutte le controversie condominiali, con la novella legislativa, passano ora attraverso la mediazione obbligatoria, e l’amministratore è legittimato a partecipare al procedimento, ma solo previa apposita autorizzazione di una delibera assembleare, da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice Civile. Con la precisazione che qualora il termine per comparire dinanzi al mediatore non consenta all’assemblea di pronunciarsi, risulterebbe doverosa la richiesta di una congrua proroga, su istanza dello stesso amministratore. Il presidente dell’ANAPI non
ha mancato di esporre la sua considerazione riguardo al ruolo delle associazioni di categoria, sottolineando l’importanza che l’argomento riveste. La figura delle associazioni di categoria, che rappresentano forme di professionalità sul territorio e riflettono la figura stessa dell’amministratore di condominio, è determinante in quanto la reintroduzione della mediazione in condominio - che mira al decremento dei costi di giudizio e che tende alla riduzione del contenzioso in via stragiudiziale – pone in maggiore evidenza il loro ruolo di formazione/informazione. Ruolo che l’Anapi svolge sia per i suoi associati che verso terzi, in occasione di seminari ed incontri di studio. Ciò in quanto l’ANAPI è una associazione riconosciuta tra le “associazioni non regolamentate” redatto dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto stabilito dalla nuova Legge 4 del 2013 ed in linea con le normative della Comunità Economica Europee, che con professionalità si dedica a formare professionisti con aggiornamenti costanti riconosciuti e certificati per competenza. Il Dott. Fusco, concludendo, ha sottolineato come sia fondamentale che gli stessi amministratori vengano tutelati riguardo le iniziative giudiziarie che possano coinvolgerli, attraverso una vera e propria supervisione gestionale; una linea sottile fra associazioni, professionisti e organismi di mediazione. Al termine del suo intervento il presidente dell’ANAPI ha ringraziato gli organizzatori ed, in particolar modo, il dott. Mario Lalicata.
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NOMINATIVI IN ASSEMBLEA QUANDO, COME E PERCHÉ È INDISPENSABILE... a cura di Dott. Tarricone Giovanni Alessandro - G. A.
È
sempre necessario indicare i nominativi dei condomini in assemblea per le sue diverse fasi? Per mettersi al riparo da qualsiasi velleità di impugnativa da parte del singolo condomino, è consigliabile perdere qualche minuto in più nel redigere il verbale assembleare. E’ opportuno ricordare che il verbale di assemblea contiene la manifestazione della volontà del condominio e dei singoli condomini partecipanti, quindi, deve essere considerato alla stregua di una scrittura privata, a forma libera. Tali considerazioni, risultano ancor più evidenti dopo la consultazione della giurisprudenza maggioritaria sull’argomento, sia di merito che di legittimità. In qualche caso, infatti, si riscontrano giudicati contrastanti. Veniamo alle sentenze: 1. Tribunale di Genova, sentenza n. 864/2013. Il verbale dell’assemblea è nullo se non contiene l’elenco nominativo dei condomini intervenuti, di quelli assenzienti e dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, al fine di verificare il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge (Ex art. 1136 cod. civ.). 2. Tribunale di Napoli sentenza del 12/05/1989. Il verbale dovrà anche contenere l’esatta individuazione dei partecipanti all’assemblea in modo tale da permettere il riscontro della valida costituzione della stessa. 3. Cassazione sentenza del 13/11/2009, n. 24132. Il verbale dovrebbe contenere l’elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione di chi ha votato a favore ed anche dei dissenzienti e degli astenuti, ciò permetterà agli stessi di impugnare la delibera. 4. Tribunale di Bari, 23/5/2005; Tribunale di Verona, 22/6/2004. La mancata indicazione dei condomini favorevoli e sfavorevoli (con le quote millesimali dagli stessi rappresentati) e l’omessa indicazione del quorum che sia
stato raggiunto non pregiudica in alcun modo la validità della delibera assembleare, nel momento in cui dalla semplice disamina della delibera assembleare sia possibile trarre informazioni per verificare il raggiungimento della maggioranza richiesta facendo ricorso alla semplice sottrazione aritmetica dei millesimi che fanno capo ai condomini che abbiano espresso il proprio dissenso o si siano astenuti dal voto. 5. Tribunale di Treviso sentenza n. 1299 del 10/07/2013. Non è necessario che una delibera riporti l’indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia deve recare l’indicazione dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e il valore delle loro quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire, comunque, per differenza quanti e quali condomini hanno espresso parere favorevole. Da tale assunto si conclude che la delibera dell’assemblea può considerarsi valida anche se non indica i condomini che hanno votato a favore; mentre è necessario per garantire la massima trasparenza l’indicazione degli astenuti, i contrari e le relative quote millesimali. In conclusione: l’indicazione dei nominativi dei condomini, per ogni fase della delibera, costituisce un argine che può scongiurare una eventuale impugnativa assembleare.
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INAUGURATA LA NUOVA SEDE ANAPI EMILIA-ROMAGNA a cura della Redazione
A
rendere grande l’instancabile lavoro del nostro Presidente, venerdì 13 Dicembre 2013, si è inaugurato il presidio regionale Anapi Emilia-Romagna con sede a Bologna in CORSO MATTEOTTI 31 (nei pressi della stazione centrale). A perpetuare il grande lavoro di Associazionismo portato avanti negli anni con grandi successi la sede per la seconda volta in Italia, sarà gestita direttamente dagli organi che fanno capo alla sede Nazionale di Bari e principalmente dal nostro Presidente che assumerà a pieno titolo, le molteplici iniziative che già ci vedranno partecipi attivamente a partire dal nuovo anno. La nuova “costola” bolognese è già operativa così come negli obiettivi fissati dalla stessa Anapi - Associazione Nazionale Amministratori di Condominio è immediatamente operativa. Pertanto, per iscriversi al nuovo corso in partenza il 10 Febbraio 2014 si può già contattare il numero verde 800 032 155 o rivolgersi presso la stessa sede di Corso Matteotti 31 BOLOGNA. A presiedere la nuova sede bolognese, a capoluogo di tutta la regione Emilia Romagna e breve colonizzata con la prossima sede a Ravenna, l’inarrestabile lavoro del nostro Presidente ha fatto sì che si desse nuova linfa alla neonata dislocazione di Anapi Nazionale. Decisione del Direttivo Nazionale, è stato quello di acquisire direttamente le redini della gestione ufficiale della stessa sede al fine di non disperdere le energie e le forze per acquisire indiscussi successi; evitando così delegazioni a gestioni precarie che non accomunano i principi morali della medesima associazione, così come a GRANDI PASSI, è riuscita a collezionare sedi in tutta Italia di rinomata espansione.
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L’E-LEARNING DI ITALIA DIDACTA LA PIATTAFORMA PER L’AGGIORNAMENTO a cura di Maria Sancilio - Redazione Anapi News
A
napi stringe un accordo con la società Italia Didacta la quale eroga corsi di formazione on-line, in virtù del nuovo testo di Riforma - Legge 220/2012, sancito dall’articolo del codice n° 71-bis delle disposizioni di attuazione - Requisiti per l’incarico di amministratore di condominio -. Difatti il testo riportato di seguito integralmente evidenzia, tra gli obblighi dell’amministratore di condominio, quello che è un ulteriore aspetto determinante ai fini della professione stessa dell’amministratore: “ ...omissis...g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale...omissis..” Lieti di collaborare a questa iniziativa, si invitano tutti gli associati a prendere visione di quanto suddetto, in quanto la partecipazione ai corsi di formazione continua, rilascerà per gli associati ANAPI, n° 4 crediti formativi così come richiesto dalla nuova legge di riforma. Italia Didacta è un’azienda presente in tutto il territorio nazionale, che ha come scopo principale la formazione e l’aggiornamento dei professionisti. Si rivolge sia a chi si affaccia all’attività professionale sia a chi, già con ampie conoscenze, aspiri ad approfondire il proprio sapere e ad acquisire ulteriori informazioni ed essere sempre aggiornato rispetto alle nuove normative e tematiche che ruotano intorno alla gestione immobiliare. L’obiettivo è quello di fornire conoscenze nuove e sempre aggiornate, approfondimenti, informazioni, nuove normative, e sopratutto metodi e modalità pratiche per lo svolgimento della professione, completando anche il
curriculum vitae dei professionisti, delle aziende e degli ordini professionali. Italia Didacta risponde efficacemente alla continua e impellente necessità da parte del professionista di conoscere e aggiornarsi sul settore in cui opera, anche riguardo alle innovazioni apportate dalle nuove tecnologie e rispetto alle nuove modalità con cui poter operare direttamente sul campo, così da poter ottenere una metodologia del tutto innovativa, professionale ed autonoma. (continua a pag. 19)
15 ANNO 2 NUMERO 1/2014
La piattaforma e-learning, meccanismo con il quale l’ azienda produce formazione, soddisfa la necessità di aggiornamento, gestendo la didattica direttamente dal proprio computer, in ufficio o a casa, in viaggio, ovunque ci sia tempo e spazio di lavoro. Italia Didacta assicura la massima efficienza dei suoi corsi che, grazie alla collaborazione di validi docenti professionisti coadiuvati ad ottimi contenuti, assicurano l’apprendimento professionale necessario per fronteggiare il nuovo mercato del lavoro.
E’ una garanzia su ogni prodotto acquistato marchiato Italia Didacta; per ogni utente la propria formazione professionale in e-learning segue una metodologia d’insegnamento e apprendimento che coinvolge sia il processo formativo sia il mercato immobiliare del futuro. Italia Didacta è il riferimento di professionisti e aziende che vogliono formarsi a distanza. Entrare nel network Italia Didacta è un investimento nel proprio futuro.
Cos’è l’e-learning? L’e-learning è un complesso di metodologie che utilizzano le ICT - Information and Communication Technology - per far parte di percorsi di formazione liberi da ogni vincoli di spazio e tempo, nonché dispositivi e ambienti di apprendimento studiati e predisposti appositamente per favorirne la semplificazione del processo. In una epoca in continua trasformazione come quella attuale, spesso la conoscenza considerata come “resource-based” e “knowledge-based” (basata su risorse umane e conoscenza) è ormai necessaria ed obbligatoria in tutti i settori lavorativi e professionali per poter disporre poi di informazioni aggiornate e di strumenti per elaborare, organizzare, cercare e mettere in relazione le competenze, per poi personalizzarne i contenuti secondo i propri bisogni. L’e-learning, oramai è uno strumento consolidato ed efficace perché offre: - formazione continua per fronteggiare le sfide del mercato concorrenziale della gestione immobiliare; - personalizzazione dei propri percorsi di apprendimento per migliorare le proprie competenze personali e lavorative; - aggiornamento costante dei contenuti e sviluppo di comunità di apprendimento; - contestualizzazione dell’apprendimento professionale incrementando il senso di responsabilità ed efficienza; - attivazione e incoraggiamento di processi formativi basati su un approccio di tipo “problem solving”.
ANAPI PUBBLICA IL SUO PRIMO E-BOOK
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n versione elettronica “IL CONDOMINIO E L’AMMINISTRATORE PROFESSIONISTA - Aggiornato alla Riforma del Condominio - LEGGE 220/2012”. Una guida completa, scritta in maniera chiara e puntuale, per avere un quadro esauriente e pratico della vastissima materia condominiale. Rispetto ad altre opere già in commercio, il libro offre un taglio più pratico e di facile apprendimento, studiato anche per coloro che si avvicinano per la prima volta alla disciplina. Ma non basta. Il manuale affronta i dubbi di prima applicazione fornendo una linea interpretativa con soluzioni ad hoc. Ogni argomento
viene trattato prima in generale per poi essere affrontato con specifico riferimento alle molteplici casistiche condominiali. L’opera sarà sicuramente di valido aiuto anche alle professionalità avanzate per un approccio manageriale alle gestioni immobiliari e condominiali e per la risoluzione delle innumerevoli problematiche. Infine e soprattutto, il manuale è aggiornato alla nuova disciplina normativa sulla Legge 220/2012, - Riforma del Condominio - e pone in evidenza, con grande chiarezza, i nuovi adempimenti ed obblighi per il professionista.
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ECONETWORK: VIVERE LA CASA SECONDO NATURA a cura della Sig. Giulia Berruti - EcoNetwork
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co Network, fondata da Giulia Berruti, nasce in Brianza nel 1995 per promuovere le aziende che avevano avviato un processo migliorativo sostenibile sui prodotti e servizi offerti: infatti la sostenibilità ambientale dalla costruzione all’arredo è il tema che Eco Network propone attraverso i suoi eventi. In questo contesto non poteva mancare l’attenzione verso il condominio sostenibile. In questi anni infatti, sono stati realizzati molti incontri ed
fonte immagine: http://ec2.it/eroscolzaniarchitetto
fonte immagine: Prof. Almerico Ribera
eventi per sensibilizzare gli amministratori di condominio sull’importanza del vivere sano e della social housing, tema quest’ultimo trattato durante il Fuorisalone 2012 (evento collaterale alla manifestazione fieristica I SALONI, di Milano), proponendo un nuovo modo di costruire attraverso sistemi innovativi, aspetti concettuali del progetto, nuove tecnologie e materiali utilizzabili, cercando di mettere in luce il condominio come luogo per riscoprire la socialità, per condividere nuove attività e nuove relazioni, con un ruolo di socializzazione e condivisione di esperienze, per permettere il nascere di attività di scambio culturale, di relax e di aggregazione. Un altro aspetto che abbiamo trattato del condominio sono state le sopraelevazioni in legno, molto pratiche e diffuse in Europa, che consentono di costruire edifici sopra altri edifici senza problemi statici o di natura strutturale. fonte immagine: Prof. Almerico Ribera Un altro discorso che ci sta molto a cuore è il tema della sicurezza, oltre naturalmente a quello del risparmio energetico. Ma il mondo cambia velocemente, e oggi si parla sempre più di smart city; quindi anche il condominio dovrà adeguarsi alle nuove esigenze. E il tema del condominio smart sarà il nostro prossimo obiettivo. Nel convegno che realizzeremo a Bari con ANAPI questi temi, saranno affrontati dai collaboratori di Eco Network nella speranza di portare nuovi e costruttivi argomenti.
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in collaborazione con
presenta
CONDOMINIO LA SOSTENIBILITA’ E’ IN CORSO AMMINISTRATORI - TECNICI - IMPRESE - CONDOMINI, RELAZIONI EVOLUTE CHE CAMBIANO LE VITE IN CONDOMINI
CONDOMINIO TRA RIFORMA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E SICUREZZA SABATO, 15 FEBBRAIO 2014 - ORE 09.00/13.00 Cittadella Mediterranea della Scienza BARI, Viale Biagio Accolti Gil, 2 Z.I. | Ingresso Libero ore 9.00 Registrazione dei partecipanti ore 9.30 Inizio del convegno Presenta e modera il Dott. Roberto Bonasia - Anapi Communication Relatori: ore 10.00 Dott. Fusco Vittorio - Presidente Anapi Le modifiche alla Riforma del Condominio - Legge 220-2012 - Il nuovo disegno di legge ore 11.00 Dott. in Scienze Ambientali Maiello Edoardo Ambiente e condominio: le nuove sfide tra Radon, Qualità dell’Acqua e Termografie ore 11.30 Volpe Roberto, Faraone Le balaustre sicure e a norma per i vostri condomini ore 12.00 Ing. Di Biase Roberto, Servizio Tecnico Volteco S.p.A. Come difendere il patrimonio immobiliare. La manutenzione come occasione di valorizzazione dell’immobile ore 12.30 Dott. Emanuele Plata, Plef Il condominio smart A tutti gli Associati Anapi, saranno riconosciuti n. 4 crediti formativi. A tutti i partecipanti sarà riconosciuto l’attestato di partecipazione.
Sponsor
Partner
Per informazioni sul convegno: ufficiostampanapi@gmail.com | info@eco-network.it
L’ATTIVITÀ DELL’AMMINISTRATORE POST-RIFORMA a cura del Dott. Roberto Bonasia - Direttore Generale di ANAPI Communication
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opo settant’anni dall’entrata in vigore del codice civile del 1942, il legislatore ha intuito con la Riforma del Condominio ( Legge n.220 dell’11.12.2012) la necessità di cristallizzare in un dettato normativo gli indici di professionalità richiesti per esercitare l’attività di amministratore di Condominio: criteri diretti ad individuare poteri, doveri e responsabilità del professionista amministratore al fine di tutelare diritti ed interessi dei condomini. In questi anni, a qualificare la professionalità dell’amministratore di Condominio ci hanno pensato gli apporti giurisprudenziali e dottrinali,
alla stregua di supporti tecnici legislativi diretti. Una prima novità della riforma riguarda i requisiti di onorabilità e formazione richiesti all’amministratore di condominio. La disciplina tecnico–giuridica in materia condominiale richiede dunque professionalità, formazione specializzata e sapere pratico, diretto a cogliere le esigenze di trasformazione del panorama immobiliare. Il Legislatore del 2012 ha – a parere dello scrivente - perso l’occasione di attribuire al condominio capacità giuridica autonoma, quale entità distinta dai singoli condomini. Il Condominio, infatti, come affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, rappresenta un ente di gestione, titolare di diritti e doveri, ma privo di personalità giuridica. Pertanto, il rapporto tra l’amministratore professionista e il condomino è regolamentato dal diritto privato, essendo assimilabile al contratto di mandato con rappresentanza per ciò che concerne l’orientamento alla tutela degli interessi dei condomini. L’attività dell’amministratore del condominio ha assunto, negli ultimi anni, contenuti di natura tecnico-giuridica ed il Legislatore ha colto questo cambiamen-
to, introducendo il nuovo art. 71bis delle disposizioni attuative al codice civile, il quale individua specifici requisiti per lo svolgimento dell’incarico di amministratore professionista. Pertanto, possono svolgere tale attività tutti coloro i quali godono dei diritti civili; che non hanno subìto condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni; che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione e che non sono interdetti o inabilitati. E’ evidente, già da questi primi richiami normativi, come il legislatore abbia inteso porre l’attività di amministratore condominiale sullo stesso piano di altre categorie professionali. La norma continua, inoltre, confermando la tassatività di alcuni obblighi richiesti per l’attività di amministratore, come nel caso in cui il nome del potenziale professionista non risulti annotato nell’ elenco dei protesti cambiari, o non abbia conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure non abbia frequentato un corso di formazione iniziale pur svolgendo attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. Gli ultimi due richiami normativi, aventi carattere formativo, rappresentano i veri capisaldi di tutta la Riforma del Condominio e rimarcano il carattere tecnico della materia condominiale tale da richiedere figure professionali in grado di essere all’altezza del mercato immobiliare, nonchè l’importanza del costante aggiornamento professionale. Infine, v’è da rilevare come, in relazione a tali ultimi due requisiti la riforma ha introdotto una disciplina transitoria, al comma V dell’art. 71 bis disp att c.c., prevedendo che, chi ha già svolto l’attività di amministratore per almeno un anno, nei tre anni precedenti l’entrata in vigore della riforma, non dovrà seguire alcun corso iniziale, fermo restando l’obbligo della formazione periodica. La perdita dei requisiti di onorabilità di cui I comma dell’art.71 bis, disp. att.c.c. comporta la cessazione dall’incarico.
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L’AUSER E LA RIFORMA DEL CONDOMINIO a cura di Monica Notarnicola - Giornalista TuriWeb
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l 10 gennaio scorso, presso la Biblioteca Comunale, si è tenuto il ‘Convegno sulla Riforma del condominio’ a cura dell’Auser, in collaborazione con l’Anapi, in cui si è discusso sugli argomenti fiscali e giuridici relativi alla riforma condominiale, in vigore dal 18 giugno 2013. Dopo l’introduzione del presidente Auser, il dott. Antonio Conte, sono intervenuti anche l’amministratrice condominiale Anapi, Gabriella Macina e il dott. Vittorio Fusco, presidente nazionale Anapi. Nel nuovo testo della riforma sono chiariti gli oneri, gli obblighi e i diritti dell’amministratore, che rappresenta la tutela del condominio e dei condomini. La legge ha stabilito quali devono essere le parti comuni, la libera possibilità d’accesso ai documenti ed una serie di obblighi. Con la riforma, tale amministrazione è diventata una professione a tutti gli effetti perché le responsabilità sono tante. Chi amministra ha incombenze, ad esempio, in ambito elettrico o in caso di incidentali crolli di cornicioniwe; egli è il primo ad essere indagato (a 6 euro al mese, a condomino) per omicidio colposo. L’assicurazione dell’amministratore, però, paga solo in caso di mancato pagamento delle ritenute d’acconto o danni derivati dalla sua incuria. Fusco ha evidenziato la necessità di formare gli amministratori. “Il condominio, istituzione del dopoguerra, era dal ’48, da ben 70 anni, che non veniva riformato. I condomini hanno difficoltà a interagire. Quanti di voi hanno compilato la scheda anagrafica nel condominio? Essa è compilata per certificare a chi è intestata la proprietà. Ciò permette di comunicare direttamente con gli interessati. A volte vanno altri. L’amministratore deve essere indispensabile nell’impugnazione delle delibere assembleari. Molti fanno il buono e cattivo tempo. L’assemblea può deliberare una polizza assicurativa di pari importo alla spesa annuale del condominio per evitare eventuale fuga con la cassa, da parte di cattivi amministratori.” Secondo l’ art. 1117 c.c., le parti comuni, anche in caso di multiproprietà immobiliare sono: suolo , fondazioni, muri, pilastri,
travi portanti, tetti, lastrici, solari, scale, portoni d’ingresso, cortili, facciate, ascensori, porte, cisterne, sottotetti, alloggi del portiere, impianti idrici, fognari, sistemi centralizzati perdiffusione di gas e reti elettriche. L’articolo 71 bis, invece, qualifica la figura dell’amministratore che deve essere in possesso del diploma di scuola media secondaria; non deve essere stato mai protestato; deve avere la fedina penale pulita; aver frequentato corsi di formazione in materia ed essere dedito a formazione continua. Dura in carica un anno e può essere revocato per mancata presentazione del rendiconto gestionale, se non apre il c/c; se è negligente nella riscossione della quota condominiale. E’ importante che esponga in bacheca i propri dati anagrafici insieme alle bollette. In conclusione è stato citato l’art. 1129 c.c., che sancisce l’obbligatorietà di nominare un amministratore quando in un edificio vi sono più di 8 condomini e da parte dello stesso ‘buon padre di famiglia’ di aprire un c/c bancario o postale intestato al condominio dove far confluire tutte le somme di denaro, per garantire trasparenza e tracciabilità ai condomini. Utili anche alcuni consigli. Ancheli lava le scale deve essere regolarizzato. Non può farlo la signora che può scivolare con le proprie pantofole. L’impresa di pulizia è fondamentale e ad essa, e a chiunque faccia lavori di manutenzione per il condominio deve essere consegnato il DUVRI , documento unico di valutazione dei rischi, opportunamente compilato.
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L’IMPORTANZA E IL FONDAMENTALE RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA a cura di Vittorio Fusco - Presidente Nazionale ANAPI
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n Italia, la libertà di associazione è riconosciuta dall’art. 18 della Costituzione, che stabilisce che “i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”. A tal proposito esistono diverse forme associative addirittura riconosciute legalmente dallo stato Italiano e che hanno un ruolo decisivo ed importante soprattutto nell’emanazione delle leggi. I tavoli di confronto per queste realtà associative e di aggregazione, sono dirette a migliorare i rapporti tra le istituzioni, gli associati e gli utenti finali. Anche nel frastagliato mondo condominiale, esistono realtà associative che contribuiscono a rappresentare la categoria degli amministratori di condominio al fine di rendere sempre più operativa e professionale l’ormai figura del nuovo manager immobiliare e adattarla a realtà europee più evolute. E’ noto che la figura professionale dell’Amministratore di Condominio, non è avvallata da alcun albo associativo così come accade per altri professionisti come Geometri, Ingegneri, Architetti e questo nel corso di circa settanta anni di legislazione e di sentenze di cassazione ha generato una confusione senza precedenti che ha visto un piccolo inquadramento soltanto con la legge di “Riforma del Condominio”; la legge 220/2012. Da sempre le associazioni di Categoria si sono adoperate per migliorare, informare e soprattutto formare gli Amministratori sia che svolgono o non l’attività con momenti di incontro, con convegni, seminari e percorsi di aggiornamento. A tal fine, è intervenuta una legge dello stato e precisamente la legge 4/2013 entrata in vigore a Febbraio del 2013 che delinea le nuove norme che definiscono “professione non organizzata in ordini o collegi” l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 c.c., e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
Così facendo, si introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Si consente inoltre al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l’esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. Come appare evidente, nella medesima legge, il Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con l’Autorità Garante, ha identificato i criteri per i quali le Associazioni e nella fattispecie quelle rappresentative del mondo Condominiale, quali l’ANAPI, possono accedere a tale elenco. Si va dalla data di iscrizione nonchè fondazione della forma associativa, che non debba essere inferiore ai cinque anni, alla possibilità di possedere la certificazione ISO 9001:2008 come sistema di qualità relative alla erogazione dei servizi principali che correlati oltre alla necessità di svolgere attività prevalente di formazione e informazione ai propri associati fino a garantire la professionalità dei propri formatori e la democraticità degli organi direttivi. L’ANAPI si è adeguata a queste indicazioni legislative ancor prima della presentazione ufficiale della domanda al Ministero dello Sviluppo Economico. Lo stesso direttivo ANAPI ha accolto questa legge sugli ordinamenti professionali, in modo positivo al fine di garantire soprattutto all’utente finale una certificazione della competenza in termini formativi erogata da strutture qualificate. In questo quadro legislativo, operativo già da un anno, è stato tratto beneficio formalizzando e legalizzando tutto ciò che, già in altre realtà europee, è operativo da anni proprio a garanzia di tutto il comparto immobiliare che necessità di una costante ripresa economica partendo proprio dai principi saldi della formazione alla quale ANAPI ci lavora dalla sua costituzione, migliorando e professionalizzando sempre di più gli standard di erogazione dei corsi sia in aula che con gli innovativi sistemi on line e più precisamente con la “formazione e-learning”.
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ANAPI FORMA IL NUOVO MANAGER IMMOBILIARE L’Anapi, Associazione Nazionale Amministratori Professionisti d’Immobili, dal 2005 - anno della sua fondazione organizza in tutta Italia corsi per Amministratori di Condominio. È una realtà in espansione, riconosciuta a livello nazionale, specializzata in assistenza legale, tecnica, fiscale e amministrativa. La sede legale e la Segreteria Nazionale hanno sede a Bari. L’Associazione di categoria, dotata di ''Certificazione di Qualità ISO 9001-2008'' rilasciata da Bureau Veritas Italia s.p.a., prepara i suoi iscritti alla collocazione nel mondo del lavoro immobiliare e condominiale in linea con tutte le normative della Comunità Economica Europea. La formazione Anapi è anche on line. I vantaggi: costi contenuti e possibilità di scegliere orari, sedi e giorni per fruire comodamente dell’apprendimento a distanza. Sono inclusi servizi di tutor personalizzati con docenti altamente qualificati e al termine di un esame finale, l’iscrizione all’albo associativo nazionale ANAPI. Il corso è rivolto a: • neo-diplomati, neo-laureati, giovani e adulti in cerca di occupazione; • persone occupate o disoccupate desiderose di riqualificarsi professionalmente; • professionisti: geometri, agenti immobiliari, periti, ragionieri, commercialisti, architetti, tecnici in genere, consulenti; • personale della pubblica amministrazione. Requisiti: diploma di scuola media superiore e certificato del casellario generale nullo.
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LE NOSTRE SEDI ANCONA (An) - Piazza Don Minzoni, 4 ASCOLI PICENO (Ap) - Viale Kennedy, 22 BARI (Ba) - Via Junipero Serra, 19 BERGAMO (Bg) - Via Palma Il Vecchio, 45 BOLOGNA (Bo) - Via G. Matteotti, 31 CALTANISSETTA (Cl) - Viale della Regione, 6 CATANIA (Ct) - Via Guglielmino Francesco, 31 CHIETI (Ch) - Via Mater Domini, 2 FIRENZE (Fi) - Via Odorico da Pordenone, 36/6 GENOVA (Ge) - Via Roccatagliata Ceccardi, 2 LECCE (Le) - Via Costa Dura, 41 MILANO (Mi) - Piazza IV Novembre, 4 NAPOLI (Na) - Via Tino da Camaino, 9 ROMA (Rm) - Via delle Medaglie d’oro, 399 TARANTO (Ta) - Via Ugo De Carolis, 144 TORINO (To) - Via Corso Vittorio Emanuele II, 170
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