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ITINERARI
ACCESSORI Le novità 2020 (Iª parte)
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TEST
83 del 11/2019
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Sommario Novembre
ATTUALITÀ 4 Editoriale 6 Lettere 8 Assicuratore
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10 News
COPERTINA DEL MESE Carthago chic e-line I 51 QB
TEST 34 Test – Carthago chic e-line I 51 QB 42 Test – Arca M699 GLG 50 Test – Rapido 686 F 58 Colpo d’occhio – Font Vendome Evasion 107 64 Colpo d’occhio – Challenger 380 GA Graphite 70 Colpo d’occhio – Dethleffs Pulse
50 64
58 70
GT T 7051 EBL 76 Colpo d’occhio – Hobby De Luxe 460 SFf
TECNICA
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82 Camper gas free 86 Novità accessori (Iª parte) 102 Impermeabilizzazione tetto
TURISMO 108 Arte di viaggiare
110
110 Alsazia, fascino d’Oltralpe 118 Toscana, mercatini dell’Avvento 126 Folletti d’Abruzzo 134 L’incantevole Perigord 142 Perugia è arte
118 126
148 Novara
134
154 Eventi, sagre e mercatini di Natale 166 Raduni di fine anno 168 Aree di sosta 170 Ricette a bordo 172 In camper con Fido 174 Il Club di CamperLife
CamperLife I
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Editoriale
DI
BRUNO ANDREA CIATTINI
Disintermediazione e “fai da te”
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acciamo subito chiarezza. Anche se è una parola che probabilmente non usiamo spesso, disintermediazione non è altro che il processo che sostiene il contatto diretto tra il cliente e il produttore, senza mediazioni. Tanto per intenderci, è quello che sta avvenendo con il commercio elettronico grazie all’enorme diffusione di Internet. Amazon è sicuramente l’esempio più calzante, ma l’eliminazione degli intermediari dalla catena distributiva o dal processo di acquisizione di beni o servizi, è una trasformazione già da tempo facilmente riscontrabile in molte altre attività. Indubbiamente questo cambiamento inarrestabile ha fatto sì che l’offerta e la domanda potessero incontrarsi direttamente - a tutto vantaggio della clientela - senza la mediazione di importatori, distributori, grossisti, dettaglianti, agenti commerciali e simili. Ed è quello che è successo al turismo con le prenotazioni, nella musica registrata, dove distributori e negozi di dischi sono stati travolti dallo tsunami delle canzoni prelevate direttamente sul web, o per la filiera commerciale del libro, con l’affermazione del libro elettronico. Ci sono poi aspetti più complessi, specie se ci addentriamo nel campo dell’informazione. Un esempio lampante è quello dei social network, dove “l’influencer” di turno in contatto diretto e costante con la collettività elargendo consigli di ogni genere, sembra aver scavalcato l’autorità degli esperti. È bene però fare dei distinguo. In un mensile come quello che state leggendo, per esempio, le notizie prima di essere raccolte in articoli sono scelte per priorità, sottoposte ad analisi critica e deciso il loro inserimento in un adeguato contesto. E soprattutto il commento e l’approfondimento con cognizione di causa del tema trattato, trovano il loro punto di forza nella competenza dei giornalisti di settore. Questa prassi è l’anello debole nella catena che unisce le migliaia di notizie diffuse dai social network, blog e portali dai quali sappiamo tutto di tutto, ma molto spesso non abbiamo una visione critica e completa dell’accaduto. La disintermediazione è estendibile infine anche al diffuso mondo del “fai da te”. Anche questa per l’appunto è una attività che elimina uno o più intermediari. Spesso ci addentriamo nel “bricolage” con la convinzione - non sempre esatta - che sia meno dispendioso in denaro e tempo, riparare, correggere gli errori, recuperare e sistemare. Un concetto questo bene espresso un po’ di tempo fa dal giornalista opinionista Carlo Sidoli su “Chi è chi”, il quotidiano online della Crisalide Press. Di sicuro, l’arte della riparazione non è alla portata di tutti. Si può anche avere il dono di allungare la vita alle cose, ma c’è sempre l’eventualità di rovinarle. In questo caso, appurato che non è vero che chiunque può fare tutto, non resta che rivolgersi agli specialisti. In conclusione, sia nel cercare notizie attendibili e di qualità, come nel riparare la stufa o la finestra del camper, meglio non eliminare gli intermediari. A patto però che siano esperti e competenti, ovvero con una collaudata e approfondita conoscenza dell’argomento. n
La disintermediazione è estendibile infine anche al diffuso mondo del “fai da te”. Anche questa per l’appunto è una attività che elimina uno o più intermediari
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Nuovi Ambienti
NUOVA COLLEZIONE 2020
Lettere
Problemi di parcheggio È SOSTA VIETATA?
Il giorno 14 settembre 2019 mi è stata elevata dai vigili della Polizia Locale di Rimini, una contravvenzione (che successivamente ho regolarmente pagato), per aver sostato, in assenza di alcun divieto specifico, con il mio autocaravan lungo 7,49 metri, occupando due stalli, su strisce bianche, contestandomi l’art 157 comma 5 e 8 del C.d.S. per sosta non conforme alla segnaletica. Mi sembra ovvio che un mezzo di tale lunghezza così come lo sono la maggior parte dei camper, superi quella di uno stallo. Alla luce di ciò ritengo che questa contravvenzione apre uno scenario ben più ampio del singolo episodio in quanto, vista la motivazione addotta dai vigili non sarà più possibile parcheggiare in qualsiasi città d’Italia se non in campeggi od aree di sosta, non sempre presenti in ogni luogo, pertanto tutti camperisti d’Italia sono e saranno discriminati non potendo usufruire dei parcheggi delle automobili a cui i loro mezzi sono equiparati, ed è per questo che sottopongo all’autorità competente tale questione affinché valuti ove ritenesse giusto farlo, se sia stato commesso un illecito da parte della Polizia locale. Distinti saluti, Alessandro Rosatelli Gentile lettore, purtroppo, applicando rigorosamente il comma 5 dell’articolo 157 del codice della Strada (articolo che regola tutte le disposizioni in materia di sosta, arresto e fermata, termini simili nell’uso comune ma che hanno valenze ben diverse per la Legge), il camper così parcheggiato viola tale comma (che recita testualmente: “Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica”). Que-
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I CamperLife
sto perché l’autocaravan, superando come ovvio e inevitabile gli stalli previsti per le auto e disegnati con le strisce della segnaletica orizzontale, configura una violazione alle disposizioni dell’art. 157, sanzionabili con ammenda che va da 41 a 168 euro. Che poi tale violazione, decisamente minore se non quasi insignificante, appaia grottesca è di tutta evidenza: non solo perché è di fatto impossibile trovare un camper che possa entrare in delimitazioni nate per le auto, ma anche perché i parcheggi in linea lungo il marciapiede privi di tali divisioni sono rarissimi, rendendo teoricamente impossibile il parcheggio dei nostri veicoli quasi ovunque. Che poi nelle nostre città - basta fare due passi in giro - ci siano anche tantissime auto che parcheggiano a cavallo delle strisce, sfruttando al centimetro gli spazi sempre più angusti, è sotto gli occhi di tutti. Generalmente, è assai raro essere multati per situazioni del genere, e i vigili urbani spesso chiudono un occhio: se il parcheggio non crea intralcio alla circolazione o ad altri veicoli in sosta, paradossalmente lo sfruttare ogni minimo spazio anche sulle strisce nei parcheggi in linea permette di parcheggiare correttamente una macchina in più e non una in meno, togliendone magari una dalla odiosa doppia fila. Gli stalli hanno una lunghezza media superiore a quella di una grande berlina, ma nello spazio ci vanno due Smart o una utilitaria e mezza. Ha senso lasciare vuoto tanto spazio nelle nostre affollate città? A tal proposito, una circolare del Ministero dei Trasporti (65235 del 25/6/2009), stabilisce di delimitare l’area di sosta solo per la larghezza, proprio per consentire il parcheggio indipendentemente dalla lunghezza del veicolo, oltre a ottimizzare la superficie disponibile senza spreco
di spazio utile. Certo, la regola del 5° comma dell’art. 157 C.d.S. esiste e deve essere rispettata una volta che gli stalli siano stati disegnati, ma un’applicazione più elastica della norma sarebbe sempre auspicabile per semplificare la nostra già tribolata vita nel traffico, specie con un occhio di riguardo ai camper che inevitabilmente soffrono delle loro dimensioni. Cosa che purtroppo spesso non succede: è cronaca quotidiana sentire delle tante discriminazioni verso gli autocaravan in tanti comuni, non sempre molto amichevoli verso i veicoli ricreazionali, ma questa è un’altra storia molto più ampia e complessa, che non trova soluzione da sempre, e che riguarda il comportamento poco civile, talvolta, di alcuni di noi camperisti. Pur comprendendo le sue motivate ragioni, e anche alla luce dell’interpretazione ministeriale sulla delimitazione dei parcheggi, le sconsigliamo però di intraprendere un’azione di opposizione lunga e dispendiosa verso il verbale ricevuto: la violazione, seppur minima, applicando in punta di diritto la norma, c’è stata, e la Procura non potrà che confermare l’ammenda, rigettando il ricorso, non avendo l’Amministrazione di Rimini compiuto alcun illecito. Certo, avendone tempo, voglia e soprattutto denaro da spendere, si potrebbe arrivare probabilmente fino alla Corte di Cassazione per far dirimere la questione sulla delimitazione dei parcheggi, ma ci sembra una azione sproporzionata al danno subito. Ben diversa potrebbe essere invece la valutazione di opportunità se elevare tale contravvenzione, ma questo è un giudizio che per la lettera della Legge è assolutamente irrilevante, lasciato eventualmente solo al tutore della Legge nella sua discrezionalità prima di procedere.
Assicuratore di Eleonora Toninelli
Cinture di sicurezza per il passeggero Quando siamo tutelati e quando no. La responsabilità del conducente del veicolo
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llacciare la cintura di sicurezza è fondamentale per l’incolumità di chi guida e di chi è trasportato su un veicolo. Il Codice della strada (C.d.S.) sancisce l’obbligo di allacciare le cinture, senza effettuare nessuna distinzione tra conducente, passeggeri sui sedili anteriori e passeggeri sui sedili posteriori (o sedili dinette sui camper): quindi nessuno è esentato dall’obbligo! Chi guida deve chiedere ai passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza, anche se le sanzioni amministrative ricadono solo sui passeggeri privi di cintura di sicurezza, salvo che questi non siano minorenni: in questo caso risponde sempre e comunque il conducente. La multa per chi (maggiorenne) non allaccia le cinture va da 76 euro a 306 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente. Se i passeggeri senza cintura sono minorenni, il guidatore deve pagare una somma da 80 euro ad 323 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente e la stessa sanzione scatta se il bambino non è collocato sugli appositi seggiolini. Lo stesso Codice prevede delle eccezioni (esenzioni) all’obbligo di indossare le cinture per: forze di polizia anche locali; forze armate; addetti a servizi antincendio e sanitari; istruttori di guida; addetti a servizi di vigilanza; conducenti veicoli per raccolta e trasporto di rifiuti nei centri abitati; persone affette da determinate patologie o in possesso di idonea certificazione medica attestante la determinata e specifica patologia; le donne in stato di gravidanza con idonea e specifica certificazione rilasciata dal ginecologo; passeggeri degli autobus autorizzati al trasporto pubblico. Oltre all’aspetto, sicuramente primario e tutt’altro che trascurabile dell’incolumità, ne emerge anche un altro relativo alla richiesta risarcitoria in caso di sinistro. La sentenza n. 21991 della Corte di Cassazione del 04/09/2019 ha stravolto la responsabilità e indennizzabilità dell’evento. Infatti, la sentenza di Appello ha confermato il giudizio della Corte di merito, ricordando innanzitutto che l’art. 172 del C.d.S. impone l’uso delle cinture senza fare distinzioni fra seduta posteriore od anteriore del veicolo, aggiungendo che l’allacciamento consente di attenuare le conseguenze di un incidente proprio perché trattiene il corpo
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legato al sedile, evitando così l’impatto interno e/o la proiezione fuori dall’abitacolo: quindi chi non le usa assume automaticamente un comportamento colposo che influisce sulla causa e sulla portata del danno. La stessa Cassazione inoltre specifica, revisionando e ribaltando di fatto diverse pronunce precedenti, che non si può chiamare in causa il conducente dell’auto per non aver controllato che il terzo trasportato seduto dietro avesse messo la cintura, in quanto nessuna norma specifica lo impone: nella sentenza si legge testualmente che “in tal caso infatti l’obbligo del conducente di viaggiare in sicurezza non può spingersi fino al dovere di controllare costantemente che le persone sul sedile posteriore siano sempre in regola. [….] Non rientra nella diligenza richiesta al guidatore il controllo costante dei passeggeri sui sedili posti dietro che comporterebbe di dover distogliere lo sguardo dalla strada per girarsi di 180 gradi”. Quindi in caso di incidente stradale si configura concorso di colpa in capo al trasportato senza cintura di sicurezza per violazione del C.d.S., mentre nessuna colpa può ricadere sul conducente (questa si configurerebbe solamente se il passeggero è trasportato sul sedile anteriore). Sempre più rilevanza assumono pertanto le estensioni di garanzia (Rinunce di Rivalsa) anche in ambito di Responsabilità Civile Auto (la cosiddetta RCA obbligatoria Legge 990 e successive modificazioni) a tutela non solo del conducente e proprietario del veicolo ma anche di tutti i trasportati (maggiorenni o minorenni che siano). Involontariamente il credo popolare porta gli utenti a pensare che la copertura assicurativa obbligatoria sia uguale per tutti i prodotti sul mercato, concentrando l’attenzione solo sul costo. Attenzione: risparmiare sul prezzo può non esser sinonimo di tutela! Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattarmi tramite la redazione di CamperLife, oppure direttamente scrivendo a etoninelli@toninelli.srl. Ringrazio per la collaborazione alla realizzazione dell’articolo Giacomo Guasconi, collaboratore presso Toninelli Srl Agenzie di Assicurazioni
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