Prontuario dei Consumatori a cura di Autori Vari
CESVOL EDITORE
Quaderni del volontariato
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Quaderni del Volontariato
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Edizione 2013
Cesvol Centro Servizi Volontariato della Provicia di Perugia Via Campo di Marte, 9 06124 Perugia tel. 075.527.19.76 Sito Iternet: www.pgcesvol.net Visita anche la nostra pagina
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Edizione: Novembre 2013 Progetto grafico e videoimpaginazione: Stampa: Digital Point (Ponte Felcino)
Tutti i diritti sono riservati Ogni riproduzione, anche parziale è vietata
ISBN: 978-88-96649-26-8
I QUADERNI DEL VOLONTARIATO, UN VIAGGIO ATTRAVERSO UN LIBRO NEL MONDO DEL SOCIALE
Il CESVOL, centro servizi volontariato per la Provincia di Perugia, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ha definito un piano specifico nell’area della pubblicistica del volontariato. L’obiettivo è quello di fornire proposte ed idee coerenti rispetto ai temi di interesse e di competenza del settore, di valorizzare il patrimonio di esperienze e di contenuti già esistenti nell’ambito del volontariato organizzato ed inoltre di favorire e promuovere la circolazione e diffusione di argomenti e questioni che possono ritenersi coerenti rispetto a quelli presenti al centro della riflessione regionale o nazionale sulle tematiche sociali. La collana presenta una serie di produzioni pubblicistiche selezionate attraverso un invito periodico rivolto alle associazioni, al fine di realizzare con il tempo una vera e propria collana editoriale dedicata alle tematiche sociali, ma anche ai contenuti ed alle azioni portate avanti dall’associazionismo provinciale. I Quaderni del volontariato, inoltre, rappresentano un utile supporto per chiunque volesse approfondire i temi inerenti il sociale per motivi di studio ed approfondimento
a cura di
Prontuario dei Consumatori
Prontuario dei consumatori
PREMESSA
L’Unione Nazionale Consumatori è una associazione di cittadini e consumatori, riconosciuta dal Codice del Consumo (d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) ed iscritta nell’Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale e legittimata ad agire a tutela collettiva di consumatori e utenti. Membro del CNCU, di Consumers’ International, di Consumers’ Forum e del Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori. È la più antica associazione sorta a tutela dei consumatori/utenti: l’anno di fondazione è il 1955, e nasce da una brillante intuizione del suo fondatore:Vincenzo Dona, riconosciuto padre del movimento consumerista italiano. Le finalità dell’associazione sono, in via esclusiva, la tutela e la rappresentanza dei consumatori, perseguite attraverso proposte di norme legislative e regolamentari ed attività di assistenza, consulenza, informazione, educazione e orientamento. Lo Statuto prevede, altresì, che l’Unione promuova la qualità e la sicurezza dei prodotti e degli impianti, il rispetto del territorio e delle risorse naturali, l’efficienza dei servizi e l’equità delle relative tariffe.
Nei primi anni ’50 dilagavano sofistificazioni e frodi nel campo alimentare, favorite da una legislazione tra le più arretrate; i prezzi erano praticati ad arbitrio di produttori e venditori, senza alcuna relazione con i costi; le lacune legislative e regolamentari riguardavano ogni settore della produzione e della distribuzione, per non parlare dei servizi di interesse collettivo, gestiti in regime di monopolio e senza alcun riguardo per gli utenti. L’osservazione e la valutazione di questi fatti sono stati all’origine della decisione di fondare
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l’Unione Nazionale Consumatori, ufficialmente costituita il 25 novembre 1955, grazie all’iniziativa di Vincenzo Dona, scomparso nel 2006. Da allora molto è cambiato grazie all’opera dell’Unione, anche se è un merito non sempre percepito dall’opinione pubblica. D’altronde, nel suo campo, la funzione di un’organizzazione di consumatori è, grosso modo, quella dell’opposizione nel campo politico. Molti provvedimenti nascono per le pressioni, gli stimoli, le proposte di essa, ma difficilmente la maggioranza lo ammetterà pubblicamente. Eppure, denunce, segnalazioni e proposte dell’Unione hanno originato numerose norme di legge e regolamentari che oggi rendono meno indifeso il consumatore. Qualche esempio: la prima campagna contro le frodi olearie, condotta tenacemente dall’Unione, portò alla legge 13 novembre 1960 n. 1407 e successive modificazioni, con cui furono emanate le “Norme per la classificazione e la vendita degli oli d’oliva”. Si devono all’impegno dell’Unione anche le norme con cui si è stabilita una lista positiva dei coloranti e degli additivi chimici, in luogo delle liste negative che consentivano l’impiego di ogni colorante o additivo – anche nocivo – che non vi fosse compreso. Grazie alle nostre battaglie sono state approvate norme sulla tutela delle denominazioni d’origine dei vini, sulla disciplina dell’igiene degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari; la biodegradabilità dei detergenti sintetici; sulla data di scadenza degli alimenti; sulla produzione, la vendita, il confezionamento e l’etichettatura dei surgelati; sulla sicurezza degli impianti elettrici e a gas; sull’etichettatura in lingua italiana, sui prodotti tessili, grazie alla quale il consumatore può conoscere la composizione del capo che acquista. Talvolta sono stati necessari molti anni e molta fatica: per la legge sull’etichettatura dei tessili ne sono occorsi undici e, per molto tempo, industriali e commercianti – ma anche qualche funzionario pubblico – si ostinarono a sostenere che non sarebbe stata mai approvata. Diciotto anni sono occorsi perché fosse emanato il Regolamento d’attuazione della Legge 283 del 31 aprile 1962, la
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cosiddetta “legge quadro dell’alimentazione”, nel frattempo più volte emendata ed integrata. L’elenco potrebbe continuare, anche perché assai più si dovrebbe dire di controlli e sequestri seguiti alla pubblicazione di indagini e prove comparative effettuate dall’Unione e delle denunce fatte all’Amministrazione pubblica, ai NAS e alla Magistratura. Numerosi nodi, comunque, sono venuti al pettine, come dimostrano i molti decreti di espulsione dal mercato di prodotti fabbricati senza l’osservanza delle norme di sicurezza. Molto ancora deve essere fatto anche perché oltre gli ambiti tradizionali del suo impegno (alimentazione, abbigliamento, salute, abitazione, sicurezza, servizi d’interesse collettivo, ecc.) l’Unione è continuamente costretta a confrontarsi anche su numerosi nuovi fronti: clausole vessatorie, giustizia alternativa per la risoluzione delle controversie, politiche di liberalizzazione, informazione, pubblicità comparativa, commercio elettronico... . Tra le attività più impegnative dell’Unione figura l’opera di assistenza e di consulenza ai consumatori, che risponde ad una crescente domanda sociale. Tutti i Comitati locali dell’Unione, sparsi sul territorio, dedicano a tale attività la maggior parte del loro tempo e delle loro risorse. La crescita di tale domanda sociale si è andata accentuando via via che le Istituzioni hanno mostrato attenzione per i problemi del consumo, accogliendo e traducendo in strumenti legislativi molte istanze del movimento consumerista, ma non sempre offrendo ai consumatori luoghi e procedure per manifestare le loro opinioni, i loro dissensi, i loro bisogni e i loro reclami, mentre quasi mezzo secolo di esperienza nel rapporto diretto con i consumatori e gli utenti consente all’Unione Nazionale Consumatori di mettere al servizio dei cittadini un grande patrimonio di servizi moderni ed efficienti, di provata serietà e qualità. Grazie all’impegno dell’Unione, il legislatore italiano ha introdotto nel Codice l’azione di classe (art. 140-bis Codice del Consumo) e proprio a noi si deve la storica sentenza del Tribunale di Napoli che nel 2013 ha accolto (per la prima volta in Italia) la class-action di una associazione di consumatori.
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Correva l’anno 1955 quando, per impulso di Vincenzo Dona, fece la sua apparizione sulle scene italiane l’Unione Nazionale Consumatori. I consumatori di allora se la passavano male, non solo perché l’Italia era ancora alle prese con notevoli difficoltà economiche, ma perché i loro diritti erano pochi e spesso calpestati. Frodi ed inganni erano sempre in agguato certamente più di quanto non accada oggi. Tra le prime conquiste dell’Unione vi sono proprio alcune importanti norme sull’etichettatura dei tessili, la classificazione degli oli d’oliva e il peso netto. L’Unione Nazionale Consumatori ha cominciato a farsi largo con l’obiettivo di rappresentare la voce dei consumatori, allora costretti al silenzio perché privi di rappresentanza: il “cittadino-lavoratore” cominciava ad avere diritti sempre più forti che culmineranno nello Statuto dei lavoratori, mentre il “cittadino-consumatore” era alla mercé di lestofanti e truffatori. La difesa del consumatore, dunque, è da sempre la nostra missione: tra mille difficoltà e con poche risorse ogni giorno siamo impegnati nell’affrontare una moltitudine di problemi che riguardano i consumatori. È una continua lotta contro il tempo perché ad un problema se ne aggiunge sempre un altro. Siamo pochi, maledettamente pochi. Ma anche se dovremmo e vorremmo essere molti di più, abbiamo ottenuto importanti risultati: la legge quadro sui consumatori nel 1998, il Codice del Consumo nel 2005, l’azione di classe in vigore dal 2010 per far ottenere a gruppi di consumatori danneggiati risarcimenti collettivi. Oltre cinquant’anni di storia (e di storie) dalla parte dei consumatori, ci hanno fatto maturare una visione del consumerismo non ideologica, né tanto meno manichea: per noi il mercato non è un luogo in
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cui ci sono buoni e cattivi, lupi e agnelli, ma attori ognuno dei quali deve svolgere il proprio compito nel rispetto delle regole, pena l’espulsione. Una delle attività cui teniamo particolarmente è la formazione del consumatore: educazione ad un consumo consapevole, ad una spesa oculata, ad un’alimentazione sana e corretta, alla difesa del proprio reddito, al risparmio. Perciò ogni anno coinvolgiamo tutte le scuole medie italiane in programmi educativi finalizzati ad accrescere la sensibilità dei ragazzi a temi che sono fondamentali per il loro sviluppo e per la loro salute. È un lavoro faticoso, non facile, che però è ripagato dalla soddisfazione e dall’entusiasmo dimostrati ogni volta dagli studenti. Il nostro Paese sta attraversando un periodo di grande difficoltà, in uno scenario internazionale tormentato da due gravi emergenze, quella ambientale e quella energetica. A noi non è mai piaciuto il ruolo di contabili degli aumenti di prezzi e tariffe: a cosa serve lamentare – spesso e in modo maldestro ed affrettato – che una famiglia spenderà 100 euro in più l’anno per l’energia elettrica? Si otterrà, al più, di finire sui giornali ingenerando spesso sfiducia e disperazione che sono l’anticamera di ogni recessione economica. Ma l’aumento resta e le famiglie vere (non quelle teoriche) sopporteranno, in varia misura, gli aumenti annunciati. Preferiamo, invece, con le nostre idee e le nostre azioni cercare di migliorare il mercato, tutelando gli interessi dei consumatori opponendoci alle prepotenze dei prevaricatori di turno. Vorremmo conoscervi tutti, soci e simpatizzanti, quelli che hanno aderito alla nostra Unione e poi l’hanno abbandonata, quelli che vorrebbero farlo, ma pensano che 50 euro ogni due anni siano troppi, quelli che ci chiedono “che ci state a fare”, quelli che non chiamano, ma pensano “meno male che c’è l’Unione Consumatori”, quelli che non ci pensano e non ci chiamano. 11
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Vorremo conoscervi tutti perché siamo certi che ciascuno di voi ha qualche cosa non solo da chiedere, ma anche da dare: per il vostro futuro, per il futuro dei vostri figli, per un mercato più giusto e più equo, per combattere furbi e furbetti e non cedere alla rassegnazione. Qualcuno, ogni tanto, ci chiede “se ne vale davvero la pena”; secondo altri sarebbe inutile dedicarsi ai consumatori e faremmo meglio ad occuparci d’altro. Ma non ci rassegniamo, convinti che senza sognatori il mondo sarebbe fermo ancora all’età della pietra.
La sede centrale si trova in Roma, via Duilio 13. Vi operano, tra dipendenti e collaboratori, oltre 30 unità e può contare su oltre 50 consulenti ed esperti, nella maggior parte delle Università. Inoltre l’associazione si articola in oltre 150 Comitati e Delegazioni locali in altrettante città e in tutte le Regioni, costituiti su base volontaristica. Alla data del 31 dicembre 2010 il numero complessivo dei soci era 101.320. Ogni anno, alla sola sede centrale dell’Unione pervengono oltre 600.000 reclami e quesiti da parte dei consumatori iscritti e non iscritti. In molti casi i reclami vanno a buon fine, in ogni caso è data adeguata informazione ed orientamento. I soci ricevono informazioni gratuitamente. Inoltre l’Unione Nazionale Consumatori svolge molti test comparativi: dalla sua fondazione, l’Unione ha svolto quasi 500 test comparativi riguardanti prevalentemente alimentari, elettrodomestici e materiale elettrico, tessili e abbigliamento, apparecchi domestici, cosmetici, detersivi, servizi bancari, eccetera. Inoltre l’UNC è attiva nel campo della formazione: convegni, seminari e corsi di formazione destinati agli operatori giuridici ed economici sono organizzati attraverso una struttura permanente di formatori esperti (anche con soggetti esterni, come, il Centro Ricerca L.E. Lab - www.lelab.it). Il sito istituzionale: è ospitato all’indirizzo: www.consumatori.it - www.consumatoriumbra.it. 12
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Tra le battaglie condotte con successo dall’Unione vi sono la legge sull’etichettatura dei tessili, la classificazione degli oli d’oliva, l’obbligo di vendita in involucri chiusi di latte, pasta, riso, oli, eccetera, l’etichettatura dei prodotti alimentari, la validità giuridica delle norme nel Comitato elettrotecnico italiano, la legislazione sul peso netto, l’obbligo di impiego di involucri di plastica privi di composti tossici migrabili, l’obbligo di usare la lingua italiana nelle etichette e numerosi altri provvedimenti. Più recentemente l’Unione si è battuta per l’approvazione della c.d. “class-action” nel nostro ordinamento, inizialmente approvata con legge 244 del 24 dicembre 2007 e poi entrata in vigore nel 2010. Proprio al nostro impegno si deve la prima storica sentenza del Tribunale di Napoli che nel 2013 ha accolto una class-action per la prima volta in Italia.
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Presidente Unione Nazionale Consumatori Umbria Consigliere Nazionale Unione Nazionale Consumatori Rappresentante UNC presso il Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori (UniversitĂ degli Studi di Perugia) Via XX Settembre, n. 27 - 06121 Perugia Tel. e fax 0755736035 - Cell. 3402878053 - www.consumatoriumbria.it /pages/Unione-Nazionale-ConsumatoriUmbria/685689244791660 : unionenazionaleconsumatori@consumatoriumbria.it Si ringrazia per il supporto scientifico:
www.lelab.it
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RESPONSABILITÀ MEDICA
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: Essendo il rapporto Ospedale-ricoverato (dove per Ospedale s’intendono tutti gli operatori sanitari lavoranti nella struttura ospedaliera), un rapporto in tutto e per tutto assimilabile ad un vero e proprio rapporto di natura contrattuale, la possibilità di chiedere il risarcimento del danno, imputabile a responsabilità medica, è soggetta al termine ordinario di prescrizione, che è pari a dieci anni. Quando però, la prestazione è fornita in via occasionale, cioè in virtù di un turno di lavoro o in situazioni di urgenza, e in seguito a tale intervento viene provocata la morte o una lesione al paziente, si incorre in una vera e propria responsabilità extracontrattuale e il termine di prescrizione per la proposizione della domanda risarcitoria, scende a cinque anni dalla verificazione dell’evento. .
: La risposta è NO. Infatti, secondo un orientamento consolidato della Cassazione, le obbligazioni relative l’esercizio della professione sanitaria, sono di comportamento e non di risultato.
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Ciò significa che il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale e scientifica, per raggiungere il risultato sperato, ma non per conseguirlo. Da ciò, consegue che l’inadempimento del sanitario è costituito, non già dall’esito sfortunato della terapia e dal mancato conseguimento della guarigione del paziente, ma dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale. Pertanto, il medico è responsabile dei danni cagionati al paziente, anche per la colpa lieve, soltanto quando è dimostrabile che, di fronte ad un caso ordinario, non abbia osservato le regole della comune preparazione professionale e della media diligenza. Al contrario, di fronte a casi straordinari o eccezionali, egli, risponde solo per dolo o colpa grave. .
: La responsabilità penale del medico, sorge quando la violazione dei doveri professionali costituisce un reato previsto dal codice penale, o sia punita dalle disposizioni contenute nel T.U.L.S., o in altre leggi quali le norme in materia di sostanze stupefacenti, di vivisezione o di interruzione volontaria di gravidanza. Si distingue tra Responsabilità dolosa, consistente in trasgressioni volontarie e coscienti, tali da presupporre il dolo, collegate con l’esercizio della professione sanitaria, e la Responsabilità colposa, che si realizza, ai sensi dell’art. 43 del c.p., quando un medico, per negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica), cagiona, senza volerlo, la morte o una lesione personale del paziente. Nell’ipotesi di colpa specifica, la violazione di norme imposte per legge, comporta la presunzione di colpa nei riguardi dei danni conseguenti, senza possibilità da parte dell’incolpato, di fornire la prova del contrario (errore inescusabile).
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In entrambi i casi comunque, la denuncia deve essere presentata entro novanta giorni da quando si ha conoscenza del fatto costituente reato. .
: Si, la legge prevede che il professionista utilizzi nel proprio lavoro una diligenza commisurata alla natura dell’attività svolta e, nel caso di un sanitario, si richiede che lo stesso adoperi nel proprio agire prudenza, diligenza e perizia particolari, in considerazione dei beni fondamentali che vengono sottoposti alla sua attenzione. Tra l’altro, in caso di affermata imprudenza, nemmeno si applica l’art. 2236 cod. civ. che prevede una forma di limitazione – anche se sui generis – della severità di giudizio. .
: Purtroppo SI. Una volta inoltrata la domanda d’indennizzo alla compagnia assicurativa, il tempo della lavorazione della pratica dipende esclusivamente dal livello e dalla qualità del modello organizzativo interno, predisposto dalla singola compagnia. Ad ogni modo, in maniera analoga a quanto accade nel campo delle assicurazioni r.c.a., il consumatore, in casi di particolare inerzia da parte della compagnia assicuratrice, può sempre presentare un esposto presso l’I.S.V.A.P. (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private), il quale, qualora ne riscontri i presupposti, provvederà a sanzionare la compagnia inadempiente.
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. : SI. Anche in questa materia, infatti, valgono le regole generali in materia di onere della prova, in base alle quali, colui che muove accuse nei confronti di una data persona, deve poi essere in grado di dimostrare la veridicità di ciò che afferma. Nel caso specifico della responsabilità medica poi, il paziente, non solo deve essere in grado di provare l’esistenza del danno subito, ma deve anche essere capace di dimostrare che tale danno, è diretta conseguenza dell’agire del medico, il quale lo ha causato, agendo in violazione di regole di prudenza, diligenza e perizia. . : Naturalmente SI. Anzi, una preventiva valutazione medico-legale, che certifichi l’esistenza del danno presunto, magari legandola ad una possibile mancanza del medico, nell’espletamento del suo dovere, è sicuramente uno strumento fondamentale per compiere una corretta valutazione in merito alla opportunità, o meno, di esperire una azione risarcitoria. Inoltre, sarebbe un’ottima base sulla quale impiantare la richiesta risarcitoria. . : Nel nostro ordinamento, vige la regola secondo la quale, l’onere della prova spetta in capo a colui il quale muove accuse nei confronti di altre persone. In questa logica dunque, diviene di fondamentale importanza, essere in grado di produrre tutta quella documentazione, comprensiva di prescrizioni, certificazioni, cartelle cliniche, fatture di pagamento, etc.., in grado di suffragare la veridicità delle accuse mosse; anche perché, è sulla valutazione di tali elementi che poi si compirà l’esame della condotta tenuta dal medico e, se del caso, si determinerà l’entità dei danni subiti dal paziente.
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. : Assolutamente no. Ogni medico è libero di prescrivere il medicinale che ritiene più opportuno e funzionale allo scopo prefissato. . : È tutta una questione di brevetti, il generico costa di meno, semplicemente perché è un medicinale il cui brevetto è scaduto e per il quale il produttore non deve pagare i diritti brevettuali. .
: Si, il medico è tenuto ad informare correttamente il paziente di ogni iniziativa, con riferimento ai benefici possibili, alle modalità di intervento, alle possibilità di scelta fra diverse tecniche operatorie, ai rischi prevedibili in sede post-operatoria. .È : Tendenzialmente, è preferibile esperire l’azione civile in virtù del più favorevole nesso causale ai fini della affermazione di responsabilità, rispetto al processo penale. A volte però, tale scelta non può essere effettuata, in quanto in relazione a taluni fatti, l’azione penale può essere esperita d’ufficio in presenza della notitia criminis. Inoltre è preferibile esperire l’azione penale nel caso in cui vi siano esigenze di acquisizione di documenti che potrebbero essere contraffatti o alterati (es: cartella clinica), oppure nel caso in cui sia necessario accertare le condizioni di apparecchiature o strutture che hanno avuto efficienza causale nel prodursi dell’evento dannoso.
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: Ai fini penalistici si imputa al reo il fatto-reato (condottanesso causale-evento), mentre ai fini civilistici si imputa il danno, sia come evento lesivo, sia come conseguenze risarcibili o evento dannoso. Sotto il criterio civilistico, vengono ascritti al danneggiante, anche i danni indiretti e mediati, se si dimostra che essi sono effetto normale della condotta tenuta dal medico, in forza del principio di cui all’art. 2055 c.c. che statuisce, in tema di responsabilità contrattuale, la risarcibilità dei soli danni prevedibili. Con riguardo, poi, alla sussistenza del nesso di causalità fra lesione personale e condotta del medico, occorre in primo luogo verificare se esista una legge scientifica in base alla quale un dato evento è conseguenza di un determinato antecedente; la percentuale probabilistica di tale evenienza è irrilevante, in quanto, una volta accertato che si tratta di un rischio frequente, il medico deve comunque porre in essere tutti gli accorgimenti diagnostici necessari per prevenirlo, fondando la relativa omissione l’addebito di colpa nei suoi confronti. Nel settore penale invece, in ordine al nesso causale, per condannare è richiesta la percentuale massima (100%) o, comunque, una percentuale di poco inferiore, accompagnata dalla certezza morale che sia stata proprio la condotta colposa del sanitario a provocare l’evento. Trattasi, quindi, di probabilità scientifica che deve essere “qualificata” da ulteriori elementi, idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici. Pertanto, la tutela fornita dalla responsabilità civile, è più ampia rispetto a quella offerta dalla responsabilità penale.
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. : La condanna penale del responsabile, apre la strada al risarcimento del danno che può essere liquidato dallo stesso giudice penale o, come avviene più frequentemente, dal giudice civile, cui il giudice penale, rimette solitamente il giudizio, dopo avere concesso una provvisionale. . : Per i danni cagionati nell’esercizio di prestazioni sanitarie da un medico dipendente di una struttura pubblica o privata, anche nel caso in cui operi in detta struttura come esterno e non quale dipendente, è, comunque, configurabile una responsabilità contrattuale tanto del singolo medico, quanto direttamente dell’ente in proprio. Al danneggiato, quindi, è consentito scegliere se evocare in giudizio soltanto l’ente, in relazione a condotte colpevoli di medici dipendenti che restano estranei a quell’accertamento giudiziale, oppure se convenire in giudizio il medico ritenuto responsabile. Di solito però, è preferibile citare la sola struttura sanitaria, la quale risponde in solido delle medesime obbligazioni del personale medico o sanitario, evitando così, difese strenue ed oltranziste da parte del medico che è portato a tutelare, fino all’estremo, il proprio operato. Altre volte invece, è preferibile citarli entrambi, ad esempio quando vi siano problemi di capienza del massimale assicurato, oppure quando alcuno dei soggetti responsabili citati, non sia coperto da assicurazione r.c..
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: Nei confronti del paziente entrambi. Nei rapporti interni tra operatore sanitario e struttura la responsabilità è ripartita in funzione dell’incidenza causale del fatto rispetto all’evento.
: L’intervento sanitario è finalizzato alla miglior terapia a soccorso dello stato di malattia del paziente. Una situazione pregressa ovvero la presenza di condizioni oggettive di difficile soluzione, pur non escludendo la possibilità di responsabilità del medico, ne impongono l’accertamento con speciale attenzione. L’esecuzione corretta dei protocolli, delle migliori prassi e l’assenza di ipotesi di negligenza, imprudenza ed imperizia escludono la responsabilità.
: Si ha interruzione della prescrizione quando il titolare compie un atto con il quale esercita il diritto (domanda giudiziale o arbitrale, qualsiasi atto che costituisca in mora il debitore) o quando il diritto viene riconosciuto dal soggetto passivo del rapporto (il riconoscimento può anche essere implicito). Dal fatto interruttivo della prescrizione comincia, poi, a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
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: Anche al diritto degli eredi si applica il regime prescrizionale ordinario e, quindi, il termine decennale. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, la responsabilità del medico nei confronti del paziente è qualificata come contrattuale, ancorché non fondata sul contratto, ma sul contatto sociale, con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione.
: In questo caso, si delineano due errori del medico, da una parte, infatti, avremo l’errore di diagnosi per cui è possibile richiedere il relativo risarcimento del danno, dall’altra avremo la circostanza che il paziente ha subito un intervento non dovuto e, soprattutto, non necessario che aggraverà la posizione del sanitario e che determinerà sicuramente una responsabilità dello stesso sia in campo penale che civile. .
Risposta: Prima di tutto potrà chiedere copia della cartella clinica rivolgendosi all’ufficio addetto presso l’ospedale, facendo richiesta scritta accompagnata da documento d’identità valido. In merito alla faccenda dell’anestesista, nel corso del tempo la giurisprudenza ha potuto enucleare una serie di requisiti essenziali costituenti il minimis dell’informazione corretta all’infuori del quale il consenso si intende viziato.
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Tali requisiti sono stati individuati esaustivamente dalla Suprema Corte nella sentenza 15.1.97 n. 364 e sono: • le informazioni che devono precedere il consenso non possono che provenire dallo stesso sanitario cui è richiesta la prestazione; • il dovere di informazione concerne la portata dell’intervento; • le inevitabili difficoltà, gli effetti conseguibili e gli eventuali rischi prevedibili e non • gli esiti anomali al limite del fortuito; • rischi specifici rispetto a determinate scelte alternative così da concedere al paziente • la possibilità di scegliere tra diversi tipi di intervento. Nella stessa sentenza si ribadisce l’importanza di rendere edotto il paziente non in modo generico ma specifico a seconda del particolare trattamento a cui si sottopone. Se successivamente insorgessero delle complicazioni legate all’anestesia (dimostrando il vizio nella formazione del consenso), potrebbe aver diritto al risarcimento dei danni. (Ovviamente bisognerà considerare il caso nello specifico).
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MULTE
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: No, in caso di ricorso al prefetto sarà sufficiente spedire una raccomandata a.r. che dovrà essere sottoscritta dallo stesso ricorrente. Neppure davanti al Giudice di Pace è necessario il patrocinio di un legale, secondo quanto previsto dall’art. 23, IV comma, della legge 689 del 1981. Pertanto è necessario precisare che la persona legittimata a fare ricorso è quella a cui è intestato il verbale, sia esso proprietario od utilizzatore del mezzo. .
: Si, secondo il disposto dell’art. 23, V comma, della legge 689 del 1981, se alla prima udienza, l’opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il Giudice convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell’opponente anche ogni ulteriore spesa.
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: Si, secondo l’art. 204 C.d.S., il prefetto, dopo aver esaminato il verbale, gli atti prodotti dell’organo accertatore, ed il ricorso dell’interessato, se ritiene fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale previsto per ogni violazione. . : Si, In materia di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada la condizione di validità dell’ordinanza-ingiunzione è il rispetto del termine di 210 giorni complessivamente previsto per l’emissione del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 c.d.s. (gg. 30+180). . : Si, sussistendone i presupposti si potrà ricorrere al Giudice di Pace nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione. 6. : Si, la sentenza del Giudice di Pace è appellabile in Tribunale. . : No, ai sensi dell’art. 203 C.d.S. è possibile fare ricorso soltanto qualora non sia già stato effettuato il pagamento in misura ridotta. 26
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: No, ai sensi dell’art. 201 C.d.S., qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento. .
: No, la legge prevede che dell’avvenuta notifica nelle mani del portiere si debba dare necessariamente successivo avviso all’interessato tramite raccomandata a.r. Peraltro, ai sensi dell’art. 139, III comma, c.p.c., la consegna del documento al portiere è ammessa solo nell’ipotesi in cui né il destinatario stesso, né una persona di famiglia o addetta alla casa siano state reperite. Spesso, invece, i vigili urbani omettono di effettuare tale verifica limitandosi (per comodità) a lasciare gli atti nelle mani del portiere. Secondo pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, la mancata ricerca delle persone abilitate a ricevere l’atto deve essere indicata nella relata di notifica, al fine di giustificare la consegna dell’atto al portiere, altrimenti la notifica è nulla. .
: No, l’atto che l’accertatore lascia sul veicolo non è impugnabile, trattandosi di mero avviso di accertamento; si potrà eventualmente contestare il vero e proprio verbale che dovrà essere notificato entro 90 giorni presso la residenza del trasgressore.
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: No, il legislatore ha stabilito con specifica norma (art. 5, IV comma, del DPR 250/1999) che l’accertamento della violazione in questi casi, può essere fatto in un tempo successivo, con esonero della contestazione immediata. .
: Si, la mancata notificazione del verbale di accertamento invalida l’intero procedimento, giustificando l’annullamento della cartella. Inoltre se sono decorsi più di cinque anni dall’infrazione è prescritto il diritto dell’amministrazione al pagamento della sanzione. .
: Si, a norma dell’art. 28 della legge 689 del 1981, il diritto dell’amministrazione di esigere la sanzione si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, qualora non siano intervenuti atti interruttivi. . : No, l’obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.
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. : No, quando si riceve il verbale, si ha tempo 60 giorni (consecutivi, inclusi sabato e domenica) per pagare. Se si paga, anche con un solo giorno di ritardo, il versamento è inutile e l’automobilista riceve ugualmente la cartella con l’invito a pagare nuovamente la sanzione, oltre agli interessi e alle spese di notifica. . : Il termine entro cui è possibile fare ricorso, sia al Prefetto che al Giudice di Pace, è di 60 giorni. Nel caso di rigetto da parte del Prefetto, il successivo termine entro cui fare ricorso al Giudice di Pace è di 30 giorni. Nel caso di ricorso spedito per posta, l’ultimo giorno utile è quello della spedizione e non quello della ricezione. Il termine inizia a decorrere dal giorno dell’infrazione, nel caso di contestazione immediata, o dalla notifica del verbale, in caso di mancata contestazione immediata. Tali termini vanno computati giorno per giorno, compresi i giorni festivi, intendendosi per 30 e 60 giorni non un mese e due mesi, ma esattamente 30 e 60 giorni. .
: Il ricorso deve essere sottoscritto dal soggetto destinatario di contestazione immediata, o notificazione, del verbale di contestazione. Non è ammissibile un ricorso firmato unicamente da un soggetto estraneo al procedimento sanzionatorio.
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. : Si può andare all’ufficio dell’organo accertatore e richiedere la foto, oppure inviare una lettera di richiesta, contenente un francobollo per farsi rinviare il fotogramma. In ogni modo sarà bene sentire l’Ufficio di P.M. per conoscere le specifiche modalità di accesso al documento. .
: L’art. 204 (Provvedimenti del prefetto) dice chiaramente: il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione. L’art. Art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace) dice: – Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Quindi: 1) il prefetto è tenuto a raddoppiare; 2) il Giudice di Pace può applicare la sanzione che ritiene più adeguata, ma non può applicare una sanzione inferiore al minimo. Nella prassi, salvo rarissime eccezioni, il Giudice di Pace, in caso di rigetto, si limita a confermare la sanzione nel suo importo minimo. .
: In linea teorica, dal momento che la pendenza del ricorso interrompe il normale decorso dei termini per l’applicazione della
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sanzione, non dovrebbe essere necessario effettuare alcuna comunicazione, finchè il Giudice non avrà deciso se accogliere o rigettare il ricorso. Tuttavia, per non correre il rischio di ricevere ugualmente la sanzione per la mancata comunicazione dei dati, consigliamo comunque, di inviare il modulo al comando di polizia competente.
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ASSICURAZIONI
. : Nella maggior parte dei casi sì. Le tariffe, infatti, si basano sulla maggiore o minore probabilità che l’assicurato provochi un incidente. Chi possiede una autovettura diesel o gpl si presume essere una persona che utilizza molto la macchina e quindi maggiormente a rischio incidente. . : È il valore massimo complessivo risarcito dalla Compagnia in caso di sinistro. Se il danno è superiore al valore del massimale, la cifra residua resta a carico dell’assicurato che ha causato il danno. .
: Sì, i contratti di assicurazione prevedono oltre all’assicurato, altri due soggetti, l’intestatario al PRA, che è il proprietario del veicolo come risulta dal libretto di circolazione, ed il contraente,
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cioè chi stipula e paga la polizza. Quindi, si può stipulare una polizza con contraente ed intestatario del veicolo che non siano la stessa persona. Inoltre il contraente può essere diverso da una annualità all’altra e può utilizzare la classe di merito del proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato. .
: No, se l’auto non è di nuova proprietà, la classe non può passare da un soggetto ad un altro se non in particolari condizioni, ad esempio tra moglie e marito se in regime di comunione di beni. .
: Sì, se l’autovettura da assicurare è di nuova proprietà; se il familiare è stabilmente convivente; se la classe maturata è riferita anch’essa ad un’autovettura; in questo caso potrai beneficiare delle agevolazioni previste dall’applicazione della Legge Bersani. .
: Dipende da che tipo di guidatore sei. No se usi molto l’auto in città e tendi a violare spesso le regole della circolazione o se hai difficoltà di parcheggio. In questi casi infatti, il rischio di causare incidenti, anche se di modesta gravità è altissimo. Se scegliessi la franchigia dovresti perciò sempre pagare parte dei danni da te provocati. Diversamente se è difficile che provochi incidenti, troverai più convenienza ad inserire nella polizza una franchigia, che, a parità di tutte le altre condizioni, comporta tariffe inferiori a quelle di polizze senza di questa.
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.
: Sono 4: la polizza, che altro non è che il contratto che avete firmato; il certificato di assicurazione che attesta l’esistenza, la validità e la durata di una copertura; il contrassegno, documento che deve essere sempre esposto e ben visibile; la carta verde, documento necessario per andare all’estero. .
: Sì, se nel contratto è stato prevista la possibilità di avvalersi del diritto di ripensamento da parte dell’assicurato. Questo diritto permette di cancellare la polizza secondo la formula del “Soddisfatto o Rimborsato”, purché l’assicurato manifesti questa volontà entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi. . : È la comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro i termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare il tacito rinnovo di questo. Generalmente entro 15 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Dal 2013 il tacito rinnovo è stato abolito, le Compagnie assicurative non possono più introdurre la clausola del rinnovo automatico nei contratti per l’assicurazione auto e moto. . Risposta: È una condizione contrattuale cha dà la possibilità all’assicurato, si sospendere la propria polizza se si prevede di non utilizzare il veicolo assicurato per un periodo di tempo (generalmente
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non inferiore ai 3 mesi consecutivi e non superiore ai 12 mesi). Va fatta comunicazione direttamente alla compagnia di assicurazione riconsegnando i documenti di polizza. .
Risposta: Si, se le condizioni di polizza lo prevedono, allora sarà possibile rimborsare, al momento della scadenza del contratto, l’importo liquidato dal danneggiato, al fine di evitare l’applicazione del malus e quindi l’aumento della classe di merito. È importante in questi casi accertarsi che il sinistro rimborsato non sia riportato sull’attestato di rischio. . Quali sono i soggetti legittimati al ritiro dell’attestato di rischio? Risposta: Il contraente ed il proprietario del veicolo assicurato, nonché altra persona munita di delega su carta semplice ed identificabile con un documento di riconoscimento. 13. : Sì, è possibile riattivare una polizza sospesa in caso di variazione di veicolo. Fermo restando il proprietario. È necessario che il vecchio veicolo sia stato venduto, demolito o esportato definitivamente all’estero. .
: No, la copertura rimane sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo la scadenza concordata per il pagamento del premio (vedi la polizza) e riprende alle ore 24 del giorno di pagamento.
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Va comunque precisato che, se sono trascorsi meno di sei mesi dalla scadenza del premio o delle rate di premio, previo pagamento delle rate insolute, il contratto può tornare in vigore. Se invece sono trascorsi più di sei mesi dalla scadenza del premio o delle rate di premio il contratto non è più valido per legge. Quanto detto vale nel caso di polizza che preveda il tacito rinnovo. In assenza di tacito rinnovo se il cliente non paga il premio entro 15 giorni dalla scadenza il contratto è considerato risolto. . : Dipende se riesci a trovare una copertura RCA a un prezzo più conveniente di quella che avevi prima purché le condizioni della polizza offerta siano le stesse o migliori, devi sempre valutare la convenienza complessiva dell’operazione. Per esempio, alcune Compagnie includono in garanzia base determinate coperture che altre escludono (infortuni del conducente, rinuncia alla rivalsa, ecc...) inoltre è importante valutare bene se c’è la possibilità di acquistare anche le altre garanzie per rischi diversi, prima fra tutte l’incendio e furto. I tassi e le garanzie che applicano le Compagnie sono molto flessibili e sul costo totale della polizza alla fine incidono molto. Ci può essere una Compagnia con un’elevata RCA ma con coperture da furto e incendio molto vantaggiose e viceversa. Fatevi fare un preventivo completo in modo da poter valutare bene l’offerta. .
–
: Sì, ma a due condizioni: che il nome del proprietario del nuovo veicolo sia lo stesso di quello vecchio; che l’assicurato dimostri di essersi disfatto del proprio automezzo. Non ci sono norme di legge che disciplinino come quest’ultima dimostrazione debba
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essere data. Tuttavia, è ragionevole pensare che, in caso di vendita o di affidamento della vecchia vettura in permuta a un concessionario o a un commerciante di veicoli, sia richiesta una copia dell’atto di vendita; in caso di affidamento della vecchia auto in conto vendita, ci voglia la copia della procura a vendere; in caso di furto, sia sufficiente una copia della denuncia; in caso di demolizione, si deve presentare alla compagnia una copia del demolitore autorizzato. .
: Si, se presenti la richiesta di subentro della nuova autovettura entro 60 mesi ed a patto che sia intestata al medesimo proprietario. . : Comunicalo subito alla Compagnia fornendo copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui hai prestato denuncia all’autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all’Assicurato, il rateo di premio della garanzia RCA e delle eventuali garanzie Rischi Diversi, ad esclusione della garanzia furto (al netto di imposte ed oneri parafiscali) relativo al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di premio pagata. Qualora il furto avvenga nei quindici (15) giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), sei tenuto al pagamento del premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.
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.S : In caso di furto dell’autovettura devi sporgere regolare denuncia alle autorità competenti e fornirne copia alla tua compagnia assicurativa. Dalle ore 24 del giorno in cui è stata presentata la denuncia all’Autorità, sarà il Fondo vittime della strada che pagherà gli eventuali danni ai terzi senza rivalersi sull’assicurato. .I : I danni fisici subiti dai passeggeri dei veicoli danneggiati in un sinistro sono sempre risarciti. Rispetto ai danni materiali per prodotti o beni materiali, saranno risarciti solo quelli causati ai passeggeri del veicolo non responsabile dell’incidente. .
: Si dovrebbe dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra il massaggio incriminato e quanto ne è derivato. Ciò potrebbe essere possibile rivolgendosi ad un medico-legale che lo certifichi e lo
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metta “nero su bianco”, in una relazione. Questo da solo però, non è sufficiente. Se tu non sapevi di avere le ernie, ed il massaggiatore è intervenuto su tua richiesta in quella zona della schiena, senza che tu gli abbia segnalato (proprio perché non lo sapevi) di avere problematiche particolari, potrebbe rendere difficile se non impossibile attribuirgli qualche responsabilità. Il fatto poi che lui sia pronto ad assumersi “la colpa”, per l’assicurazione vale poco. Se il nesso esiste il tuo avvocato formerà una lettera di richiesta danni ed il massaggiatore, appena l’avrà ricevuta (se già non lo ha fatto) aprirà il sinistro con l’assicurazione. Poi la compagnia dirà la sua. È chiaro che se il danno c’è ed è riconducibile al massaggio il fatto che l’assicurazione neghi il risarcimento non vuol dire nulla. A te deve risarcirti il massaggiatore, poi se interviene l’assicurazione a garantirlo meglio per lui. .
: L’assicurato per legge deve denunciare il sinistro alla propria compagnia entro 3 giorni dall’accadimento dello stesso
. : Il danneggiato non ha alcuna preclusione per agire nei confronti della propria compagnia (in caso di risarcimento diretto) o contro quella del veicolo responsabile (azione ordinaria). Inoltre lo stesso danneggiato, qualora la compagnia non abbia provveduto nei termini di 30, 60 o 90 gg, ad assolvere ai vari obblighi di legge, può procedere nei confronti della stessa, citando in giudizio la compagnia assicuratrice laddove ritenga di aver piena o parziale ragione 39
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.
: Il danneggiato al quale viene formulata l’offerta reale può accettarla come totale soddisfo o come acconto sulla maggiore somma di risarcimento da accertare in sede giudiziale, mediante azione civile finalizzata a provare il maggior danno subito. L’assicuarto può rifiutare l’offerta fattagli dall’assicurazione e intentare un’azione giudiziaria per vedere meglio soddisfatta la sua pretesa risarcitoria; l’assicurazione dal canto suo ha l’obbligo di corrispondere al danneggiato la somma offerta entro il termine di 15 gg. .
: Se l’assicurazione non provvede entro i termini di legge a far pervenire all’assicurato una offerta di risarcimento e quest’ultimo sia stato diligente da far periziare il veicolo e, in caso di lesioni personali, si sia sottoposto alla visita medico-legale presso il medico della compagnia assicuratrice, il danneggiato può adire l’autorità giudiziaria. Eventualmente il danneggiato può pure esporre reclamo formale all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, il quale sanzionerà l’assicurazione non adempiente. . : Il termine è di 60 gg., ma viene ridotto a 30 gg. se la denuncia è sottoscritta da tutti i conducenti coinvolti nel sinistro. Il termine decorre dalla ricezione dei documenti. L’assicurazione è tenuta a rivalere l’assicurato formulando congrua e motivata offerta oppure a motivare la mancata presentazione di alcuna offerta, anche nel caso in cui il sinistro abbia cagionato lesioni personali; in quest’ultimo caso il termine è di 90 gg. 40
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: La determinazione del premio assicurativo è disposta sulla scorta della condotta dell’assicurato. L’assicurato più diligente, che ha provocato meno incidenti, rientrerà in una classe di merito più bassa di quella di un’automobilista meno attento. È importante che la controparte responsabile del sinistro non abbia fornito alla propria compagnia assicuratrice dichiarazioni a sé favorevoli e sfavorevoli al non responsabile, in questo caso la compagnia assicuratrice potrebbe alzare la classe di merito, con conseguente penalizzazione. In questa situazione l’unico rimedio disponibile è esperire un’azione civile per il ripristino della classe di merito esatta e per il risarcimento danni che il declassamento ingiusto abbia comportato. .
: In Italia vi è un Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito dalla Concessionaria per i Servizi Assicurativi Pubblici che è stato predisposto per risarcire coloro che hanno subito un incidente con un veicolo non assicurato. La richiesta di risarcimento andrà presentata alla compagnia assicuratrice che gestisce i sinistri rientranti nella tipologia del fondo appena indicato.
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ENERGIA
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: La prima cosa da fare è provare a chiedere dei chiarimenti, di persona o per telefono, agli uffici commerciali dell’azienda interessata. Se le risposte ottenute non sono soddisfacenti, allora è opportuno inviare al gestore una lettera di reclamo per raccomandata. Essa dovrà contenere innanzitutto alcuni dati essenziali: le proprie generalità, il nome dell’intestatario dell’utenza, il codice utente associato alla bolletta, l’indirizzo servito dalla fornitura dell’energia elettrica. Dopodiché, si dovrà esprimere il reclamo vero e proprio: ad es., relativo agli importi che si intendono contestare, con l’eventuale dettaglio del calcolo effettuato per la rettifica, ovviamente, a seconda del motivo del reclamo. La lettera raccomandata potrà essere una lettera di “messa in mora” o una lettera di “diffida”, oppure potrà presentare in modo sempre formale e civile altri tipi di richieste o di contestazioni. In ogni caso occorre allegare alla lettera le fotocopie delle bollette e/o dell’eventuale documentazione a sup-
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porto del nostro reclamo. Va ricordato che al fine di evitare la sospensione del servizio, gli importi che si ritiene siano dovuti, devono essere pagati (nel loro totale comprensivo di IVA) entro la data di scadenza della fattura, con bollettino postale o bonifico, dandone comunicazione al gestore e trattenendo copia del versamento. Il gestore che riceve un reclamo scritto per raccomandata A/R è obbligato, per legge, a rispondere entro 40 giorni dalla sua ricezione. Se il gestore, effettuati gli accertamenti del caso, riconosce l’errore, dovrà restituire l’importo eccedente al dovuto entro 90 giorni con accredito in bolletta o bonifico su c/c o assegno circolare. In caso di ritardo nella restituzione della somma, l’ente gestore dell’energia dovrà risarcire il consumatore con un’ulteriore indennità che varia a seconda del ritardo accumulato a partire dal 90° giorno. Se, invece, il gestore non accoglie o non risponde al reclamo, si può segnalare il caso allo “Sportello per il Consumatore di Energia” dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. L’Autorità in questione può solo sanzionare il gestore per i comportamenti scorretti, pertanto, qualora il gestore non risponda al reclamo o risponda in modo non soddisfacente si può proseguire oltre e attivare la procedura di Conciliazione Paritetica. . Risposta: Sì, è possibile. L’utente interessato è obbligato a presentare una richiesta di rateizzazione, con le modalità indicate nella bolletta, prima della data di scadenza del pagamento indicato nella stessa, pena la perdita del diritto. Secondo la delibera n. 200/99 dell’Autorità per l’Energia la richiesta di rateizzazione deve essere accettata, per i clienti domestici, quando la bolletta di conguaglio “sia superiore al 150% dell’addebito medio delle bollette in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio” ad esempio se ricevete un media un addebito di 100 euro a fronte di una bolletta dai 150 euro in su potrete chiedere di pagarla a rate. Si
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può chiedere la rateizzazione anche quando a causa di un malfunzionamento del contatore, per cause non imputabili al cliente, viene chiesto un importo superiore a quanto addebitato in precedenza o per dei consumi non registrati dal contatore. L’importo sarà suddiviso in un numero di rate pari ad almeno il numero di bollette in acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, e comunque non inferiore a due. Come detto sugli importi rateizzati vengono conteggiati gli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento dell’1.25%. .
: Basta consultare il Trova Offerte sul sito dell’Autorità www.autorita.energia.it e seguendo le istruzioni presenti nella schermata si potranno visualizzare le offerte dei venditori della zona rispetto ai prezzi di riferimento fissati dall’Autorità.
.
: Sì, è sufficiente rivolgersi al fornitore prescelto o all’ente gestore dell’energia che opera nel Mercato Tutelato il quale provvederà a fare tutte le pratiche necessarie. L’iter burocratico richiede due o tre mesi.
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TELEFONIA
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: Il gestore del servizio di telefonia può cambiare il piano tariffario, purché ne dia comunicazione preventiva di almeno 30 giorni all’utente, il quale può accettare le modifiche, anche mediante il silenzio che vale assenso, o recedere dal contratto senza spese. Senza alcuna comunicazione preventiva, l’aumento delle tariffe potrà essere contestato con lettera raccomandata a/r di formale messa in mora. .
: È bene premettere che in questi casi al consumatore non può essere legittimamente addebitato alcun corrispettivo o alcun costo di attivazione, canone o traffico al consumo, visto che manca la volontà contrattuale del cliente. Tuttavia, qualora ci si trovi abbonati ad un servizio non richiesto, senza avere mai espresso la volontà di concludere il relativo contratto, è necessario opporsi alla fornitura contestando le somme eventualmente richieste in fattura,
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mediante l’invio di una lettera raccomandata a/r di reclamo, allegando copia del documento di identità e la fattura contestata e richiedendo l’immediata disattivazione del servizio non richiesto. Nel caso in cui il reclamo inoltrato non venga definito positivamente è possibile agire in giudizio nei confronti del gestore telefonico. Prima di poter adire il Giudice è necessario esperire il tentativo di conciliazione obbligatoria dinnanzi al CO.RE.COM. competente per Regione. Se entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza il CORECOM non fissa l’udienza per esperire il tentativo di conciliazione (o se non viene trovato un accordo in sede di tentativo di conciliazione), allora il consumatore potrà adire il Giudice competente. Per una maggiore tutela, il consumatore può informare del comportamento ritenuto abusivo la Autorità Garante delle Comunicazioni (AGCOM); la funzione di questa segnalazione all’Autorità è esclusivamente quella di consentire alla AGCOM stessa di accertare se effettivamente la Compagnia abbia posto in essere una pratica commerciale scorretta e procedere ad irrogare le conseguenti sanzioni al gestore telefonico. Inoltre, con deliberazione n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, dell’AGCOM è stato approvato il Regolamento in materia di indennizzi, applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico, prevedendo un indennizzo automatico per l’utente, nel caso in cui si accerti che la Compagnia telefonica abbia violato le norme in materia, adottando pratiche commerciali scorrette, con accredito diretto dell’indennizzo stesso nelle fatture, a partire dalla prima emessa dopo l’accertamento del disservizio da parte dell’utente. .
: Le norme del Codice del consumo consentono e non vietano questa pratica; l’operatore, tuttavia, deve fornire la prova della
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conclusione del contratto e, quindi, risulterà necessaria la registrazione della telefonata. Se il consumatore decide in seguito di recedere dal contratto lo può fare inviando una lettera raccomandata a/r di disdetta del contratto entro 10 giorni dalla registrazione della telefonata. Nel caso in cui non vi fosse alcun ripensamento, il gestore, a norma del Codice del consumo, ha l’obbligo di inviare prima o al massimo al momento dell’attivazione del servizio, un modulo di conferma del contratto o il contratto stesso contenente tutte le informazioni previste dalla legge. In caso di mancata ricezione del modulo o del contratto entro la data di attivazione del servizio, si può segnalare il comportamento scorretto della compagnia telefonica all’AGCOM affinché questa commini le sanzioni previste dalla legge. . : La Legge 40/2007 ha abolito le penali ma prevede che i gestori possano addebitare i costi di disattivazione se sono previsti nel contratto, purché siano giustificati. Pertanto, i costi non previsti dal contratto sono una pratica scorretta che come tale deve essere segnalata all’AGCOM, se, invece, si vuole ottenere la giustificazione dei costi previsti dal contratto è possibile farlo per il tramite di una lettera di messa in mora al gestore.
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COMMERCIO
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: Secondo la legge il responsabile risulta essere il venditore, se il difetto del bene si manifesta entro due anni dalla consegna dello stesso. L’azione, nei confronti del negoziante, deve essere esperita nel termine di due mesi dal momento che ci si accorge dell’anomalia del prodotto acquistato. . : Nel caso in cui vi sia un malfunzionamento di un bene nel periodo coperto dalla garanzia, il consumatore ha diritto di chiedere al venditore la riparazione del bene senza alcuna spesa aggiuntiva, il costo dei ricambi o della manodopera rientrano saranno coperti dalla garanzia. . : La garanzia dei beni di consumo è di due anni, se il difetto si presenta entro sei mesi dall’acquisto, si presume, per legge, che il
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difetto esistesse al momento della compravendita e pertanto sarà onere del venditore dimostrare che il bene al momento della vendita era integro e funzionante. L’acquirente, da parte sua, dovrà solo provare la data dell’acquisto.
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: Secondo la legge è valida qualsiasi certificazione, (ad es. ricevuta della carta di credito, testimonianza di terzi) che dimostri l’acquisto del bene in quel determinato punto vendita. .
: Come per tutti i beni di consumo, il venditore è responsabile del difetto del prodotto anche nel caso in cui questo sia stato venduto a saldo, dunque è tenuto ad eliminare il difetto o sostituire il prodotto o rimborsare la somma pagata se i primi due rimedi non sono possibili.
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ACQUISTO APPARECCHI ELETTRONICI
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: Si, l’acquirente ha il diritto di denunciare al venditore i vizi presenti nell’apparecchio mobile non appena avvedutosene. . : L’art. 130 del D. Lo 6 settembre 2005 n. 206, prevede opportune garanzie del consumatore, sancendo un obbligo di responsabilità del venditore finale, ultimo anello della catena distributiva (venditore all’ingrosso o produttore), nei confronti del consumatore per la presenza di eventuali difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene. . : Ai sensi dell’art. 130, comma 3 Codice del Consumo, il consumatore può chiedere a sua scelta al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso. 50
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: L’acquirente-consumatore deve denunciare i difetti di conformità riscontrati sul bene acquistato entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. .
: No, in tal caso la denuncia non è indispensabile. .
: Si, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, esistessero già a tale data, eccetto che, tale ipotesi, sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto. . : Si, il consumatore può avanzare al venditore sia l’una che l’altra richiesta, qualora: • la riparazione e/o la sostituzione dell’apparecchio mobile sia impossibile o eccessivamente onerosa; • il venditore non abbia provveduto alla riparazione del bene entro un termine congruo dalla denuncia del vizio da parte del compratore; 51
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• la sostituzione e/o la riparazione precedentemente effettuata abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. .
: Si, l’azione volta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore, ex art. 132 comma 4 Codice del consumo si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. .
: No, tale modalità di comportamento sarebbe palesemente scorretta ai sensi dell’art. 131 del Codice del Consumo. Invero, il venditore al dettaglio potrà a sua volta rivalersi, entro il termine di un anno, nei confronti del grossista o produttore (c.d. azione di regresso), ma solo dopo aver soddisfatto le legittime pretese del cliente. In altri termini, l’acquirente-consumatore non ha alcuna discrezionalità nella scelta del soggetto a cui rivolgersi, esulando da lui la facoltà di esercitare i diritti riconosciutigli nei confronti del produttore del bene mobile, rispetto al quale, peraltro, non ha avuto, sin dall’origine, alcun rapporto contrattuale. .
: L’unica accortezza richiesta al consumatore consiste nel rispetto della gerarchia dei quattro rimedi esplicitata dall’art. 131 del
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Codice del Consumo, dovendo, in via preventiva, invocare la riparazione o la sostituzione entro un congruo termine, da valutarsi in rapporto alla natura e allo scopo per il quale egli aveva acquistato il bene e, nella misura in cui i precedenti mezzi di tutela non siano risultati risolutivi, lo stesso potrà pretendere la riduzione del prezzo e/o la risoluzione del contratto. .
: No, anzi, il Codice del Consumo sancisce la nullità di qualsivoglia patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, che escluda o limiti, anche in modo indiretto, i diritti del consumatore. .
: Tale nullità potrà essere fatta valere personalmente soltanto dal consumatore e potrà altresì essere rilevata d’ufficio dall’Organo giudicante, in caso di vertenza giudiziaria. .
: Si, qualora il vizio di conformità concerne un bene “usato”, le parti possono decidere di limitare la durata della responsabilità del venditore ad un periodo di tempo ridotto, ma comunque non inferiore ad un anno.
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: No, tale previsione non è legittima laddove la normativa extracomunitaria preveda condizioni peggiorative dei diritti dell’acquirente-consumatore, riducendo o addirittura privandolo della tutela a lui riconosciutagli dall’Ordinamento italiano. .
: L’acquirente danneggiato, la cui tutela è sancita sia dalle norme del Codice del Consumo che da alcune disposizioni del Codice civile in tema di contratto di vendita, potrà chiedere al Giudice, oltre all’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, la restituzione dell’importo speso per l’acquisto dell’apparecchio mobile con i relativi interessi di mora, il pagamento delle spese di lite e la condanna al risarcimento dei danni che riuscisse a dimostrare di aver subito a causa della incresciosa vicenda.
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ACQUISTO AUTOVETTURE USATE
. Risposta: La garanzia legale di conformità non è rinunciabile né limitabile; anche se firmaste una furbesca clausola che esclude o limita la garanzia, si tratterebbe di una clausola vessatoria, quindi nulla e priva di efficacia. La garanzia legale è un fatto contrattuale, non solo tecnico; se modificate il veicolo, facendo installare impianti “invasivi” da officine diverse dal concessionario, e non fate eseguire la manutenzione ordinaria secondo le prescrizioni del costruttore, non potrete invocare la mancata conformità del veicolo e quindi il concessionario potrà rifiutarsi di intervenire in garanzia. . Risposta: No l’onere della prova è a carico del venditore; spetta a lui gestire il vostro reclamo e provare le circostanze che possono limitare il suo intervento in garanzia. La perizia può essere necessaria per contestare le conclusioni della controparte, ma una volta ottenuta ragione avrete pieno titolo a ottenere il rimborso del costo della perizia. Ricordate che la legge prevede che i difetti di conformità siano eliminati dal venditore senza spese per il consumatore.
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. : La garanzia legale NON può essere fatta pagare, perché è insita nell’acquisto da un professionista; state solo attenti a conservare copia del contratto e del pagamento. La garanzia convenzionale, spesso definita “garanzia” estende l’impegno a riparare il veicolo o per un tempo supplementare e/o per eventi che potrebbero non rientrare nella garanzia legale; se è “ulteriore” è concessa dal venditore, indipendentemente dal gestore e può essere fatta pagare solo per periodi di validità dopo il termine della garanzia legale. Se invece è proposta da un terzo, può essere a pagamento, ma in nessun caso può limitare i diritti di garanzia legale; in ogni caso, prima di pagare leggete bene cosa vi propongono; le condizioni di garanzia sono spesso fitte di paletti per limitare la responsabilità del gestore di garanzia. .
: Sì, lo stabilisce il Regolamento Europeo 1400/2002, noto come Direttiva Monti, aggiornato nel 2010 come Regolamento 461/2010, che si propone di permettere la concorrenza tra officine Autorizzate e officine indipendenti per la manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia. Attenti però alla necessità imprescindibile, ai fini della garanzia, che il tagliando sia eseguito in assoluta conformità alle prescrizioni della casa, sia per quanto riguarda la qualità dei materiali usati che le ispezioni prescritte a quella scadenza. Scegliete un’officina attrezzata, che disponga delle informazioni specifiche (non basta quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione, che è una sintesi puramente informativa a uso del cliente, non dell’officina) e che sia in grado di certificare seriamente la conformità del tagliando rispetto alle prescrizioni della casa.
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. : No questo no; solo le officine autorizzate possono intervenire in garanzia, anche per problemi di responsabilità. Se fate eseguire riparazioni, oltre il limite della manutenzione ordinaria, da un’officina non appartenente alla rete, non solo non avrete alcun rimborso, ma perderete ogni garanzia residua. Ovviamente a garanzia scaduta potrete affidarvi a chi vi pare, che dovrà però rispondere per 24 mesi della garanzia legale su pezzi e mano d’opera per la riparazione stessa, dalla data di fattura o ricevuta fiscale. . : L’installazione di un impianto come il GPL, altera sostanzialmente la conformità del veicolo rispetto al contratto originario. A meno che l’impianto sia stato installato dallo stesso concessionario, in caso di guasti non potrete più ricorrere alla garanzia contrattuale, ma dovrete applicare il Codice Civile, contestando un vizio nella parte che si è guastata, accollandovi l’onere della prova. Dovrete cioè provare che il guasto non è riconducibile all’installazione dell’impianto GPL. In ogni caso è il contratto di vendita che dovrebbe disciplinare con chiarezza queste circostanze. . Risposta: Sì certamente; tuttavia la vita della frizione dipende anche, più di ogni altro organo, da come si guida e da che uso si fa dell’auto. Il venditore dovrebbe informare il Consumatore, prima della vendita, dell’aspettativa di vita utile dei componenti principali, in un contesto di uso “normale” del veicolo.
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: I dati di consumo riportati nei leaflet sono parte integrante del contratto; spetta alla diligenza professionale del venditore spiegare, prima dell’acquisto, come tali consumi sono rilevati, e come questi non siano quindi, rappresentativi degli effettivi consumi d’uso, che dipendono da molteplici fattori. Non è che i dati del leaflet siano falsi, ma semplicemente sono rilevati in laboratorio, secondo una procedura fissata da una norma Europea, e servono sostanzialmente a confrontare modelli diversi tra loro. .S
: Il consumatore ha il diritto di aspettarsi prestazioni comparabili con altre vetture della stessa “classe”; qualora uno specifico veicolo abbia un comportamento dinamico caratteristico, e difforme da quello percepibile in veicoli comparabili, spetta al venditore informare compiutamente l’acquirente di tali specificità, prima della vendita. Se la specificità viene avvertita dal consumatore dopo l’acquisto, e ritiene che ciò non corrisponda alle sue aspettative, può contestare un difetto di conformità evidente; se la risposta del venditore al reclamo è “ma è normale, per questo veicolo”, allora ci sono tutti i presupposti per un reclamo all’Antitrust per pratica commerciale scorretta del concessionario, a causa dell’omissione di informazioni che lui stesso dichiara che conosceva al momento della vendita. In ogni caso si tratta di difetti non sanabili con mezzi ordinari. Se il difetto è tale da interferire con il normale uso del veicolo, si potrà solamente risolvere il contratto, mentre se è di natura più lieve si potrà negoziare una congrua riduzione del prezzo di vendita, in sostanza un rimborso di parte del prezzo, mentre per i casi più gravi si potrà sostituire il veicolo o risolvere il contratto (difetto di tipo). 58
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: Per la maggior parte delle riparazioni il tempo di riparazione giudicato congruo arriva a 30 giorni per la maggior parte dei casi; decorso tale termine le “Linee Guida” elaborate dal CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti) prevedono l’obbligo di fornire un veicolo sostitutivo, mentre trascorso tre volte il tempo congruo si deve ritenere il difetto non eliminabile, e quindi si deve ricorrere ad uno degli altri rimedi, come sopra descritti. Se la disponibilità dell’auto è critica per voi, inserite nel contratto d’acquisto il tempo massimo per eventuali interventi in garanzia, oltre il quale il disagio diventa “eccessivo”. Nel gestire questo aspetto, tuttavia bisogna tener conto della natura del problema; la pratica, sviluppata dalle Associazioni di Consumatori più qualificate, utilizza la seguente classificazione: • Guasto: è l’interruzione di una funzione definita nell’ambito dell’auto. • Grave, se determina il blocco della marcia del veicolo. • Localizzato: se interrompe una funzione definita del veicolo, ma non interrompe la marcia. • Degrado funzionale, se determina un’anomalia avvertibile nel funzionamento di specifici organi, o nel comportamento dinamico del veicolo, ma che non interrompa la marcia. • Caratteristica inadeguata: il modo di funzionamento di specifiche parti, che possono influenzare il comfort, o altre “attese” del Cliente, ma che non interrompono funzioni identificabili. Per capirsi il climatizzatore che smette di funzionare è un guasto localizzato, mentre un climatizzatore automatico che non riesce a mantenere la temperatura prefissata e richiede aggiustamenti manuali un degrado funzionale; l’insorgenza di un fruscio avvertibile in marcia è invece un degrado funzionale.
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: Se il tempo di riparazione si protrae senza giustificazioni valide, oppure lo stesso difetto si ripresenta per la terza volta, oppure si manifestano difetti in cascata, tenete accurata traccia delle date di consegna e ritiro dei singoli interventi, dopo di ché potrete esigere la sostituzione del veicolo, o la risoluzione del contratto. . : Sempre e solo il venditore, per 24 mesi dalla data di consegna. Se un’officina autorizzata rifiuta la garanzia perché disconosce il “libretto di garanzia”, sarà il venditore a dover risolvere il problema, salvo rivalersi su chi gli ha fornito l’auto che vi ha venduto. . : Il venditore originario non ha obblighi di sorta verso il secondo acquirente. Gli obblighi di garanzia sono di natura contrattuale, e non seguono automaticamente il veicolo, come comunemente si crede. Solo nel caso che la casa rilasciasse direttamente una garanzia convenzionale ulteriore, a supporto del concessionario, e fosse chiaramente stipulato che tale garanzia si applica al veicolo per il tempo stabilito, indipendentemente dal proprietario potreste essere certi che le Officine autorizzate riconosceranno gli obblighi di garanzia. In mancanza di tale garanzia convenzionale le officine potranno riconoscere la garanzia, ma non si tratta di un obbligo per loro ed un diritto per voi; se lo fanno, meglio, ma in caso di guai seri non avrete interlocutori.
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. : Il veicolo non è conforme al contratto, perché il dato riportato dal conta chilometri è un dato contrattuale; il venditore è obbligato a restituire parte del prezzo (0,4% del prezzo pagato per ogni scaglione di 1000 Km) fino ad una differenza di 50.000 Km; oltre questo limite potete esigere la risoluzione del contratto, se la scoperta avviene durante il periodo di garanzia legale. Oltre il termine della garanzia legale non potrete agire sul fronte della garanzia, ma potrete contestare un “vizio occulto”, per il quale il Codice Civile non prevede scadenza, dei termini e ricorrere all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha già severamente sanzionato professionisti per aver venduto un veicolo con il contachilometri taroccato, indipendentemente da chi materialmente lo ha fatto. Ricordate che la corretta manutenzione pregressa è un elemento critico per la futura affidabilità del veicolo; se non vi viene consegnato il libretto dei tagliandi, dal quale appaia che tutti i tagliandi previsti dalla casa sono stati regolarmente eseguiti, il veicolo è molto più logoro di quanto si possa presumere leggendo il conta chilometri.
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INTERNET
. : I virus sono la principale insidia che si può trovare durante la navigazione in internet. Sono programmi che possono autoinstallarsi nel vostro pc creando danni al vostro sistema operativo con il pericolo, anche, di cancellazione di alcuni dati. . : Per prima cosa dotandosi di un buon antivirus, installando dei software conosciuti, a pagamento o gratuiti, e diffidando, comunque, dai siti che vendono programmi con nomi e grafica generica, contenenti scarse informazioni sull’autore del software. . : Si, ma nei casi di scarsa esperienza è sempre preferibile farsi aiutare da una persona esperta nella scelta del programma, che farà, anche, attenzione a ciò che viene comunicato durante il processo di installazione, così da evitare di autorizzare cambiamenti o installazioni extra non desiderate. 62
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. : No. In realtà queste e-mail sono state preconfezionate con l’unico scopo di sottrarre informazioni private all’utente (indirizzo e mail o numero della carta di credito) passando per le proprie password, al fine di trarne un profitto personale. . : La cosa più importante è scegliere delle password sicure per proteggere l’accesso ai propri account, quali la posta elettronica, i siti visitati più spesso o i social network. . : Quando contiene almeno 7 caratteri, lettere maiuscole e minuscole o simboli speciali, evitando date di nascita o nomi di figli e nipoti.
: Quasi mai. Prima di accedervi è bene accertarsi della loro veridicità. Spesso i servizi offerti sono gratuiti solo in apparenza, mentre, in realtà, già con l’accesso al sito si aderisce, senza saperlo, ad un abbonamento con ripetuti addebiti mensili o annuali. Ciò senza aver firmato alcun contratto né aver prestato alcun consenso espresso. . : No. Servono solo ad intimidire l’utente che spesso, anche alla luce dell’irrisorietà della somma, si convince a pagare. 63
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In realtà questi siti sanno bene che la fornitura di beni e servizi non richiesta espressamente dal consumatore, esonera lo stesso da ogni pagamento. . Risposta: Certo. È bene, però, porre attenzione ai siti in cui si acquista (che siano affidabili e conosciuti) ed preferire i pagamenti mediante carte prepagate, ricaricate di volta in volta con l’importo necessario. 10. : Il consumatore ha un diritto di ripensamento sull’acquisto fatto, potendo sciogliere unilateralmente il contratto già concluso entro 10 giorni lavorativi da quando gli sono state fornite tutte le informazioni obbligatorie del contratto. . : Con una semplice raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al venditore. Non è necessario specificare le ragioni del ripensamento, è sufficiente dichiarare di avvalersi di tale diritto. . : Una volta ricevuta la raccomandata l’operatore deve immediatamente sospendere il servizio (o le eventuali attività previste per la sua attivazione) o la fornitura non voluta dal consumatore. Tutti i costi sostenuti per l’attivazione gravano sul venditore.
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SCONTRINI, FATTURE E RICEVUTE FISCALI
Gli scontrini che spariscono continuano a creare problemi per la garanzia dei prodotti. Ciò perché molti registratori di cassa rilasciano scontrini a carta chimica che dopo due o tre mesi sono letteralmente illeggibili, anzi l’inchiostro svanisce del tutto e praticamente rimane un pezzo di carta bianca: sparisce sia il nome dell’esercizio di vendita, sia l’importo pagato e la cosa venduta. È strano, che il ministero dell’economia e delle finanze tolleri questo andazzo, anche da un punto di vista fiscale, considerando che la guardia di finanza invia ai contribuenti questionari con l’invito ad allegare scontrini e ricevute delle spese fatte. Lo scontrino che sparisce dopo due o tre mesi sembra fatto apposta per impedire al consumatore di ricorrere al giudice di pace in caso di una controversia con il venditore per un prodotto difettoso o contraffatto: deve esibire al giudice la prova dell’acquisto, ma se lo scontrino non si legge per niente il venditore può benissimo affermare che il prodotto non è stato comprato nel suo negozio. Inoltre, in molti casi lo scontrino va conservato come prova d’acquisto per usufruire della garanzia, ma se è illeggibile non serve. Tanto è vero che alcuni negozianti avvertono i loro clienti di farne una fotocopia. Ogni persona (fisica o giuridica) che svolge un’attività d’impresa o lavoro autonomo deve emettere, per le somme che percepisce, un documento fiscale. La differenza principale tra la ricevuta fiscale e la fattura è che la prima si emette principalmente a soggetti privati (non titolari di partita IVA) ed è paritetica allo scontrino, la seconda si emette a soggetti con partita IVA, in genere professionisti e aziende. La ricevuta fiscale generalmente viene emessa per prestazione di servizi a soggetti privati, quindi con codice fiscale, ed è sostitutiva dello scontrino. Tipici esempi di ricevuta fiscale sono quelli emessi dalla lavanderie o dai parrucchieri.
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In pratica si utilizza la ricevuta fiscale quando si desidera dettagliare maggiormente le voci. Può accadere che la ricevuta fiscale venga emessa anche per soggetti possessori di partita IVA, ma nel caso sarebbe meglio farla seguire da una fattura. La ricevuta fiscale come lo scontrino è un importo unico, cioè contiene sia l’imponobile che l’IVA, cioè non c’è lo scorporo dei due importi. Lo scontrino è anonimo, nel senso che non sono riportati i dati della persona ma solo l’importo incassato. La ricevuta fiscale invece contiene i dati della persona. Tuttavia già da qualche tempo, con le nuove tecnologie, esistono anche i cosiddetti scontrini parlanti, ossia scontrini fiscali che contengono i dati relativi alla natura, quantità, qualità dell’operazione nonchè l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente. La fattura si emette sempre a favore di soggetti con partita IVA e, in alcuni casi (e solitamente su richiesta) per soggetti privati con solo codice fiscale, sia per l’erogazione di servizi che per la fornitura di beni. La funzionelità della fattura è quella di permettere il dettaglio delle voci e lo scorporo dei totali in base all’aliquota IVA; inoltre la fattura identifica la distinzione tra totale netto (senza IVA), imposta (cioè l’IVA) e il totale lordo (totale netto + IVA). Questo documento fiscale consente quindi di evidenziare così il soggetto che riceve il bene/servizio, quanto ha pagato di imponibile e di IVA, in un dato giorno, da un determinato fornitore. Facendo un esempio: lo scontrino viene emesso dal negozio di alimentari che vende il pane (bene), la ricevuta viene emessa in lavanderia alla consegna del capo lavato (servizio), la fattura viene emessa sia dall’alimentari che dalla lavanderia se la vendita del pane o il lavaggio dei vestiti viene fatto ad un soggetto IVA, professionista o azienda (titolare di partita IVA). Viene anche emessa dal fornitore sia del panettiere che del lavandaio quando gli fornisce beni o servizi. Infine ricordiamo che vi sono alcune attività che non richiedono l’emissione dello scontrino perchè esentati dalle norme vigenti (in quanto i controlli vengono effettuati in altro modo). Ad esempio
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i tabaccai per la sola vendita delle sigarette non sono obbligati ad emettere lo scontrino, così come i giornalai per la vendita dei quotidiani e settimanali, ecc.
Le cronache giornalistiche raccontano quasi quotidianamente notizie di risparmiatori che restano vittime delle attività fraudolente di “abili” promotori finanziari i quali carpendo la loro fiducia, promettono rendimenti astronomici in tempi brevi. Peccato, però, che i soldi consegnati a questi truffatori, anziché essere investiti, prendano rapidamente il largo verso intoccabili paradisi esotici. Ecco perché vale la pena di ricordare che eleganti uffici di rappresentanza e promotori finanziari dall’aspetto facoltoso non devono far abbassare l’attenzione dei consumatori che devono investire i propri risparmi. Da parte nostra alcuni consigli pratici da seguire per evitare le truffe in questo settore: • verificare sempre che il promotore finanziario sia regolarmente iscritto nell’apposito albo, consultabile sul sito www.albopf.it; • consegnare al promotore assegni bancari intestati esclusivamente alla banca per cui lavora muniti di clausola di non trasferibilità (lo stesso dicasi per gli ordini di bonifico e documenti similari che devono sempre avere quale beneficiario la banca); • non fidarsi di eventuali estratti conto cartacei consegnati dal promotore, ma fare riferimento esclusivamente a quelli ufficiali inviati dalla banca; • tenere presente che per legge il promotore non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o comunque allo stesso collegati. • È bene, infine, sapere che la banca è responsabile in solido con il promotore per i danni arrecati al cliente e, pertanto, nell’eventualità in cui si rimanesse vittima di una truffa finanziaria, si potrà
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chiedere all’istituto di credito il risarcimento del danno. In quanto soggetto finanziariamente capiente, esso sarà ovviamente in grado di risarcire adeguatamente il risparmiatore. I nostri esperti sono a disposizione di coloro che abbiano subito simili truffe.
Chi chiede un prestito a una banca o ad una società finanziaria deve distinguere fra TAN e TAEG. Il primo è il tasso annuo nominale ed è solo un tasso di riferimento. Il secondo è il tasso annuo effettivo globale ed è quello che effettivamente conta. Quando si chiede un prestito bisogna guardare il TAEG. La legge n. 262/2005 ha stabilito che per le operazioni di finanziamento comunque denominate, ogni operatore finanziario o bancario deve pubblicizzare il tasso annuo effettivo globale. Prima il tasso effettivo globale doveva essere pubblicizzato soltanto per il credito al consumo, ora per tutte le operazioni di finanziamento. La legge ha aggiunto che il tasso va computato secondo le modalità stabilite dal Comitato italiano per il credito e il risparmio (CICR) e deve contenere tutti gli interessi e gli oneri a carico del consumatore. Il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni esempi tipici del TAEG da utilizzare nelle offerte di credito al consumo ai consumatori, come prestiti e vendite a rate. Un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2000 ha dato infatti attuazione a una Direttiva CE del 1998 secondo la quale per l’indicazione del tasso annuo effettivo globale (TAEG) nelle operazioni di credito al consumo deve essere utilizzato un esempio tipico solo se non sia possibile avvalersi di altre modalità. L’esempio tipico dovrà essere usato anche negli annunci pubblicitari riguardanti il credito al consumo. Ecco uno degli esempi fatti dal Dipartimento del Tesoro.
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Prontuario dei consumatori CALCOLO DEL TAEG SULLA BASE DEL CALENDARIO
[1 anno=365 giorni (o 366 per gli anni bisestili)] Il credito è S=1000 euro Esso è rimborsato con una sola rata di 1200 euro pagata il 1° luglio dell’anno dopo, ossia 1 anno e ½ o 546 giorni (365+181) dopo la data del prestito. 1.200 L’equazione diventa: 1000= ———————(l+i) 546/365 ossia: (l+i) 546/365= 1,2 l+i= 1,1296204 i= 0,1296204 Questo importo è arrotondato al 12,96% (TAEG). Il calcolo può sembrare ostico, ma è così. In ogni caso, il prestito conviene chiederlo in banca. Non è un’opinione, è matematica. Ogni tre mesi, il Dipartimento del Tesoro rileva i TAEG medi praticati da banche e società finanziarie per tutte le operazioni, tra cui, appunto, i prestiti. I TAEG delle banche sono sempre più bassi di quelli delle società finanziarie (vedere tabella) e servono per vedere se vengono praticati tassi usurari, che sono quelli superiori del 50% a quelli medi. Fra l’altro, va ricordato che il maggiore responsabile dell’usura è il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, ovvero il decreto legislativo n. 385/1993. Contiene una disposizione che obbliga le banche e le società finanziarie a comunicare a un cervellone centrale i nomi dei cattivi pagatori. Tra questi rientrano tutti coloro che, dopo aver ottenuto un prestito, non hanno pagato qualche rata o l’hanno pagata con ritardo.
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Finiscono così sulla lavagna dei “cattivi” e quando hanno bisogno di un altro prestito gli viene negato perchè qualsiasi banca o finanziaria può collegarsi con il cervellone (ma ce ne sono anche altri) e verificare se il nome compare tra i cattivi pagatori. È chiaro che, poi, queste persone non hanno alternative e devono rivolgersi agli usurai, anche se per distrazione hanno semplicemente ritardato un pagamento.
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Le 10 cose da sapere sui mutui: . È un finanziamento a medio/lungo termine, (in genere da 5 a 30 anni) erogato da un istituto di credito e concesso per acquistare o ristrutturare un immobile (anche in costruzione), e che prevede l’assunzione dell’impegno da parte del debitore alla restituzione dello stesso con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi. Il finanziamento è garantito da ipoteca e viene stipulato con atto pubblico davanti ad un notaio. . Valuta sia le capacità economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente, ed in particolare il rapporto tra reddito e rata affinché la rata del mutuo sia sostenibile nel tempo, che il valore dell’immobile oggetto della richiesta del mutuo. . Quali sono gli elementi principali che il cliente deve valutare? Il cliente deve valutare: l’importo del finanziamento e della rata, il tasso offerto dalla banca (ossia il costo del finanziamento), la durata e le spese per la stipula del contratto (istruttoria della pratica, perizia dell’immobile, assicurazione obbligatoria incendio e scoppio). Al momento della richiesta delmutuo il cliente potrà inoltre richiedere: il Foglio Informativo del mutuo dove trova tutte le informazioni relative alle voci sopra indicate, il Foglio Comparativo con le informazioni generali sui tipi di mutuo, una copia del contratto in bianco, il documento di sintesi e la Guida gratuita “ ” di Banca d’Italia.
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Il tasso d’interesse che viene applicato ad un mutuo è composto dal parametro di riferimento e dallo spread. Il parametro di riferimento è un tasso interbancario utilizzato nei Paesi della UE ed esprime il costo del capitale finanziario all’ingrosso. Per i tassi variabili può essere l’Euribor o il BCE, mentreper i mutui a tasso fisso è l’IRS. Lo spread è la maggiorazione percentuale che si aggiunge al parametro di riferimento di un mutuo, varia da una banca all’altra ed esprime il margine applicato dalla banca rispetto al costo all’ingrosso. .
Il tasso d’interesse previsto per questo mutuo puòmodificare nel tempo in base all’andamento dell’indice del costo del denaro a breve termine cui è agganciato. Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il tasso d’interesse rimane fisso per tutta la durata del mutuo, come l’importo delle singole rate.
Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto indica se questo passaggio dipende omeno dalla scelta del consumatore e secondo quali modalità la scelta può essere effettuata.
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Il mutuo è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile. Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il e il , equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno. Tasso variabile entro limiti prefissati Formula che adotta una sorta di paracadute: in caso di forte salita dei tassi, l’importo da pagare non può superare un certo tetto prefissato, detto “cap”. . È il piano di rimborso delmutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi) da pagare e relative scadenze. Per il mutuo a tasso variabile è calcolato sul tasso al momento della stipula e quindi fornisce un’indicazione dimassima del valore delle rate che possono modificarsi ad ogni variazione del parametro di riferimento. 7. Oltre alle voci di spesa da sostenere nei confronti della banca, come i costi per la stipula del contratto (istruttoria della pratica, assicurazione obbligatoria incendio e scoppio), il consumatore deve sostenere alcuni oneri relativi ai servizi prestati da soggetti terzi come: i corrispettivi previsti per il perito che valuta l’immobile, per il notaio, per l’eventuale intermediario finanziario qualora esistente, ed il costo dell’imposta sostitutiva. Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è un indice che indica il costo totale delmutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di
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interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese, invece, quali ad esempio quelle notarili, non sono comprese. . No, dalla scelta del mutuo all’erogazione del finanziamento, in caso di valutazione positiva da parte della Banca, possono passare diversi giorni, nei quali si attivano le procedure necessarie per arrivare all’incontro con il notaio per la stipula del contratto. In questo periodo di tempo il cliente si occuperà di consegnare i documenti richiesti, la banca procederà con la valutazione della situazione del cliente e la perizia dell’immobile. Quando il cliente avrà scelto il notaio, la banca fornirà a quest’ultimo tutta la documentazione necessaria per le attività notarili al fine di arrivare alla data di stipula con il finanziamento pronto. . Il ritardato pagamento di una rata genera un costo (interessi di mora) che il mutuatario dovrà corrispondere alla Banca. Si tratta di una maggiorazione del tasso di interesse che è esplicitata dalle condizioni contrattuali e viene calcolata sull’importo delle rate non pagate per l’intero periodo di ritardo rispetto alle scadenze prestabilite. Oltre agli interessi di mora, quando la rata è pagata dopo il 30° giorno rispetto alla data di scadenza, la Banca è tenuta a segnalare tale inadempimento ad enti pubblici e privati costituiti per il controllo ed il rischio del credito, la segnalazione degli inadempimenti a questi enti può pregiudicare l’ottenimento di nuovi finanziamenti.
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. È la possibilità di poter spostare senza spese un mutuo (e la relativa ipoteca) da una banca ad un’altra, che offre condizioni più vantaggiose in termini di spread, durata o per tipologia di tasso. L’importo richiesto alla “nuova” banca sarà finalizzato esclusivamente all’estinzione del vecchio mutuo, di conseguenza non sarà possibile chiedere somme aggiuntive né modificare il contratto.
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L’acquisto di una casa è sicuramente uno dei problemi più importanti di una famiglia, anche perchè talvolta non mancano forti delusioni e si rischia di perdere i soldi messi da parte dopo anni e anni di risparmi. A tale proposito, l’Unione Nazionale Consumatori fornisce alcuni consigli premettendo che i passaggi dell’acquisto possono essere diversi e più o meno articolati: agenzia, prenotazione, contratto preliminare (il cosiddetto “compromesso”), rogito notarile, sono tappe note a tutti. Rivolgersi ad un’agenzia immobiliare non è necessario, ma consente di “saltare” il passaggio della ricerca diretta della casa entrando direttamente nel vivo delle trattative, anche se con alcune cautele. Comunque, per acquistare senza sorprese, è bene tenere a mente alcune semplici indicazioni: • non aver fretta di concludere l’“affare”; • farsi assistere da un legale sin dal momento delle “trattative” tra le parti; • al momento di rivolgersi ad un’agenzia chiedere innanzi tutto l’importo della provvigione: se è più del 2% sarà sempre possibile “negoziarlo”; • chiedere, prima di firmare, tutta la documentazione riguardante l’immobile che si intende acquistare, a cominciare dall’atto di provenienza e dalla relativa nota di trascrizione; • leggere attentamente l’incarico di mediazione prima di sottoscriverlo ed eventualmente chiedere di farlo visionare da persona di fiducia per escludere la presenza di clausole vessatorie (ad esempio irrevocabilità della proposta, penali a carico del consumatore, ecc.); • pretendere di scegliere, sin dall’inizio, un notaio di propria fiducia per la stipula del contratto preliminare e del rogito definitivo; • stipulare anche il contratto preliminare davanti al notaio, facendo autenticare le firme: tale operazione comporterà un maggior
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costo, ma metterà al riparo da numerose insidie e da questioni che potrebbero sorgere in capo alla casa successivamente alla stipula dell’accordo preliminare (ad es. ipoteche, pignoramenti immobiliari, eccetera). È opportuno chiedere il preventivo dei costi di tali operazioni; • qualsiasi acconto o caparra in sede di compromesso dovrà essere corrisposto a mezzo assegno “non trasferibile” intestato esclusivamente al proprietario venditore (o ad ogni singolo proprietario pro quota). Meglio ancora se consegnato al notaio, che provvederà a corrisponderlo alla parte venditrice non appena effettuate le necessarie visure e la trascrizione del compromesso; • cercare di ottenere la consegna della casa qualche giorno prima della stipula del rogito definitivo di compravendita, previa consegna del saldo del prezzo nelle mani del notaio (a garanzia del pagamento): ciò consentirà di guadagnare tempo (ad esempio per le operazioni di allaccio delle utenze) e di diventare poi proprietari senza problemi. Perchè la valutazione della reale convenienza di un affare sia completa non si può trascurare di esaminare gli aspetti fiscali della transazione. Quindi: • prima di comprare è consigliabile esaminare se ricorrano o meno i presupposti (o, meglio, i requisiti soggettivi e oggettivi) per godere dell’agevolazione “prima casa”. Il risparmio di imposta è considerevole; • se si acquista come “prima casa” avendo venduto la precedente prima casa da meno di un anno, si ha la possibilità, in occasione del nuovo acquisto, di recuperare l’imposta di registro pagata originariamente; • se viene chiesto un mutuo ipotecario per acquistare l’abitazione principale potranno essere detratti, in sede di dichiarazione dei redditi, i relativi interessi passivi (e gli oneri accessori) pagati ogni anno, nella misura percentuale del 19 per cento di un massimo di euro 3.615,20 (per un risparmio annuo di imposta di massimo euro 686,89). 79
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È utile, infine: • chiedere che sia prevista una “penale” per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’appartamento rispetto alla data concordata, che potrà essere detratta dal prezzo finale; • farsi consegnare sin dall’inizio il regolamento di condominio e il recapito dell’amministratore del condominio per conoscere eventuali morosità del venditore, eventuali delibere assembleari pregiudizievoli (che potrebbero incidere sul prezzo dell’affare) e comunque per comunicare il proprio acquisto onde consentire una corretta ripartizione delle spese e l’effettuazione dei relativi conguagli.
. L’iscrizione si può effettuare in ogni momento, a qualsiasi ora (anche nei giorni festivi) in vari modi. 1: compilare il modulo elettronico presente sul sito www.registrodelleopposizioni.it/ (vanno indicati i propri dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e numero da iscrivere al Registro); 2: inviare gli stessi dati via mail all’indirizzo abbonati.rpo@fub.it; 3: comunicare gli stessi dati telefonando, dal numero che si vuole iscrivere, al numero verde 800.265.265; il sistema funziona mediante risponditore automatico, ma in caso di difficoltà si può ottenere comunque un’assistenza non automatizzata; 4: inviare una raccomandata a “Gestore del Registro pubblico delle opposizioni-Abbonati-Ufficio Roma Nomentano - c.p. 7211 - 00162 Roma”; 5: inviare un fax al numero 06.54224822. Nei casi 4 e 5, oltre ai dati personali e anagrafici, va allegata copia di un documento di riconoscimento.
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. L’iscrizione, riservata agli abbonati presenti negli elenchi telefonici (“ ”e“ ”), è gratuita, a tempo indeterminato (vale fino a quando si è assegnatari della linea iscritta), revocabile e reiterabile senza alcuna limitazione, con le stesse modalità con cui è stata effettuata. Se a suo tempo un abbonato si è opposto a ricevere telefonate da un determinato soggetto, tale opposizione continua a valere anche se non si iscrive nel Registro; se invece ha espresso un consenso specifico, esso continua a valere anche in caso di iscrizione. .
. Chi è intestatario di più numerazioni le può iscrivere contemporaneamente nel Registro secondo una delle modalità possibili, tranne la telefonata al numero verde. .
Se si ricevono telefonate malgrado il nostro nominativo non compaia negli elenchi, ciò può essere dovuto al fatto che il numero 81
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sia presente in “pubblici registri, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. albi professionali)”. In tale caso le telefonate promozionali sono consentite, ma solo se “risultino direttamente funzionali all’attività svolta dall’interessato”. Resta comunque salva la facoltà di opporsi dopo la prima telefonata, cioè di revocare il proprio consenso. Se a questo punto si riceve un’altra telefonata dallo stesso numero, si potrà inviare formale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali. –
.
–
. Nel caso di telefonate a contenuto commerciale ricevute su un telefono cellulare (quindi, verosimilmente, non riportato in elenchi telefonici), è possibile inviare una segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, indicando: il numero di telefono ricevente, la data, l’ora e possibilmente il mittente o il numero che compare sul display. Diverso è invece il caso delle chiamate senza risposta, che potrebbero essere effettuate per finalità di stalking (o di altro tipo), per le quali ci sembra opportuno il ricorso alla polizia postale, organo che dispone degli adeguati strumenti di indagine per il caso. Si tenga presente che gli operatori telefonici sono tenuti a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta per un massimo di trenta giorni.
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Si: l’art. 85 del Codice del Consumo prevede che il contratto di vendita di pacchetti turistici sia redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi e che al consumatore sia rilasciata copia sottoscritta o timbrata dall’organizzatore o dal venditore. .
Si: perché la legge prevede l’obbligo di fornire informazione scritta della possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia; pertanto tale omissione potrà essere fatta valere davanti al giudice per ottenere il risarcimento del danno derivato dalla mancata stipulazione dell’assicurazione.
Si: ai sensi dell’art. 88, comma 2, del Codice del Consumo le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore ed il venditore in relazione alle rispettive responsabilità. Il consumatore, quindi, ha diritto al risarcimento del danno per tutte le difformità rispetto a quanto illustrato nel catalogo (strutture, servizi, collocazione del villaggio, confort dell’alloggiamento, orari delle attività,
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distanze e percorrenze) e dovrà contestare sul posto ogni mancanza nell’esecuzione del contratto, in modo da consentire all’organizzatore di porvi tempestivo rimedio ed eventualmente richiedere il risarcimento dei danni. .
Si: il consumatore deve inoltrare reclamo mediante l’invio di lettera raccomandata AR, entro 10 giorni lavorativi dalla data del rientro, richiedendo il rimborso delle somme pagate sul posto e la restituzione degli importi versati al tour operator. .
Si: è ormai riconosciuto dalla giurisprudenza il danno morale da “vacanza rovinata” consistente nel minor godimento della vacanza a causa dei disagi sopportati dal consumatore in conseguenza dell’inadempimento del tour operator. .
Si: ma i tempi rischiano di essere molto lunghi e generalmente le compagnie che assicurano i tour operator rifiutano di risarcire il danno; in questi casi, conviene fare ricorso al giudice che riconoscerà anche il rimborso delle spese legali. .
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No: questa forma di rimborso “in natura” non è idonea a risarcire il disagio subito dal consumatore ed anzi lo “costringe” a programmare un nuovo viaggio con lo stesso organizzatore, spesso in periodi vincolati. E’ consigliabile rivolgersi al giudice il quale terrà conto della ammissione di responsabilità del tour operator. .
Si: in questi casi il consumatore può richiedere il risarcimento di ogni danno, sia quelli materiali sia quelli non patrimoniali connessi al danno biologico, che sono ormai pienamente riconosciuti dalla giurisprudenza italiana e da ultimo anche dalla Corte di Giustizia Europea. .
No: ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 3 anni dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza nel caso di danni alla persona; per i danni diversi, invece, il diritto si prescrive in 1 anno. .
Si: la revisione a rialzo non può, in ogni caso, essere superiore al 10% del prezzo originariamente stabilito; in tal caso l’acquirente può recedere dal contratto richiedendo il rimborso delle somme già versate. 85
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Si: ai sensi dell’art. 92 del Codice del Consumo la somma di denaro già corrisposta deve essere rimborsata al consumatore entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso. .
No: ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Codice del Consumo qualora il consumatore sia stato informato per iscritto almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza, il tour operator non è tenuto a risarcire ogni eventuale danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, ma solo a restituire le somme percepite. .
Si: tranne che per le cause di valore inferiore a euro 516,46 (1 milione di lire) così come previsto dall’art. 82 del codice di procedura civile.
No: i pacchetti acquistati nell’imminenza della partenza non soggiacciono a regole particolari in ordine al recesso se non a quelle connesse alle modalità di pagamento concordate con l’organizzatore: se il recesso è ingiustificato il consumatore perderà quanto 86
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versato, viceversa sussistendo un giusto motivo o una causa di forza maggiore avrà comunque diritto alla restituzione integrale. .
No: anche quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza il consumatore ha diritto di ricevere tutte le informazioni di carattere generale in materia di passaporto e visto, nonché quelle riguardanti gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio, contestualmente alla stipula.
Si: se si hanno dei dubbi sulla serietà dell’agenzia (non sono mancate truffe poste in essere da pseudo-agenzie improvvisate per una sola estate), si può telefonare all’Assessorato al turismo della Regione, Ufficio licenze agenzie di viaggio, oppure all’associazione di categoria. . Si: secondo l’art. 87 del Codice del Consumo, il consumatore, già prima di sottoscrivere il contratto, ha diritto a tutta una serie di informazioni scritte, quali, per esempio, notizie utili in materia di passaporto e visto, nonché quelle riguardanti gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio. 87
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No: il comma 2 dell’art. 87 del Codice del Consumo, prevede espressamente che l’agenzia ed il tour operator debbano comunicare per iscritto il dettagliato programma di viaggio (orari, coincidenze e località di sosta intermedia) oltre ai recapiti di emergenza dell’organizzatore da contattare in caso di necessità.
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No: il consumatore non solo non dovrà pagare l’intero importo previsto, ma avrà diritto alla restituzione della caparra, dovendosi considerare il grave incidente fatto sopraggiunto non imputabile ai sensi dell’art. 86, comma 1, lettera d, del Codice del Consumo. .T
è diritto dell’acquirente di sostituire a sé un terzo comunicandolo per iscritto all’organizzatore o al venditore, non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza.
Si: a condizione che la revisione del prezzo di vendita sia espressamente prevista nel contratto come conseguenza della variazione del costo del trasporto o del carburante o delle tasse o del cambio ap-
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plicato. La richiesta sarebbe illegittima se altrimenti motivata e comunque la legge fa divieto di maggiorazione negli ultimi 20 giorni prima della partenza, quindi il consumatore potrà rifiutarsi di pagare. .
Si: la revisione a rialzo non può, in ogni caso, essere superiore al 10% del prezzo originariamente stabilito; in tal caso l’acquirente può recedere dal contratto richiedendo il rimborso delle somme già versate. .
No: ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 92 del Codice del Consumo, il consumatore non è tenuto ad accettare la modifica delle condizioni contrattuali, potendo recedere dal contratto senza pagamento di alcuna penale, anzi pretendendo il risarcimento del danno. .
Si: ai sensi dell’art. 92 del Codice del Consumo la somma di denaro già corrisposta deve essere rimborsata al consumatore entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso.
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No: ai sensi dell’art. 92, comma 3, del Codice del Consumo qualora il consumatore sia stato informato per iscritto almeno 20 giorni prima della data prevista per la partenza, il tour operator non è tenuto a risarcire ogni eventuale danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, ma solo a restituire le somme percepite.
Si: ed inoltre, l’art. 87 del Codice del Consumo vieta di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengano comunicate al consumatore. .
Si: nessuna norma stabilisce termini per l’effettuazione dei pagamenti anticipati. Tuttavia, in considerazione del fatto che in caso di recesso giustificato sarà molto difficile ottenere la restituzione delle somme versate è bene ponderare con attenzione la prenotazione, facendosi spedire dettagliate specifiche dei servizi offerti e della eventuale possibilità di disdire la prenotazione.
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Si: in questo caso la responsabilità grava sul tour operator che risponderà del non corretto adempimento del vettore ai sensi dell’art. 93, comma 2, del Codice del Consumo.
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Si: ma è l’organizzatore che deve porvi rimedio. L’overbooking (letteralmente: prenotazione oltre il limite) è una prassi adottata da agenzie e compagnie aeree che vendono un numero maggiore di posti rispetto alla effettiva disponibilità sia negli alberghi sia sugli aerei, confidando nelle disdette dell’ultimo momento. Può, quindi, succedere che ad un consumatore venga negato l’imbarco nonostante si presenti all’aeroporto nei tempi stabiliti per l’accettazione e con prenotazione e biglietti validi. In questi casi, il Regolamento CE n. 261/2004 prevede che la compagnia offra al passeggero non imbarcato la scelta tra il rimborso pieno del biglietto, il primo volo alternativo possibile o un volo alternativo in data successiva, salvo comunque il risarcimento del danno. .
Si: nel caso di viaggi internazionali la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale, agli artt. 19 e 20 prevede la responsabilità del vettore per i danni cagionati dal ritardo ai viag-
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giatori. Le clausole tendenti ad escludere tale responsabilità sono da considerarsi nulle, ma sarà necessario fornire la prova del danno patrimoniale subito.
Si: ma il limite varia in relazione agli usi adottati nei diversi paesi e nei diversi aeroporti; di solito le compagnie conservano la prenotazione fino a 20 minuti prima del decollo per i voli nazionali e fino a 40 minuti prima per gli internazionali, dopodiché il consumatore verrà inserito nella lista di attesa. .
No: il Regolamento CE n. 889/2002 prevede un rimborso forfetario fino a 1000 DSP (circa Euro 1100,00) perché non sono ammesse prove per testimoni sul contenuto del bagaglio smarrito. Nel caso di trasporto di merce di valore, il passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento. .
Si: è necessario segnalare tempestivamente il danno in aeroporto non appena sbarcati presso l’ufficio reclami dove gli addetti provvederanno a verificare l’accaduto. Il reclamo deve comunque essere presentato entro 7 giorni.
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Si: se il ritardo è superiore a 25 minuti il viaggiatore ha diritto ad un “bonus” pari al 50% del prezzo del biglietto a condizione che sia stata fatta la prenotazione del posto e che il ritardo non si sia verificato per “cause di forza maggiore”. . No: il viaggiatore non ha diritto a rimborso per i biglietti smarriti, distrutti o rubati. .
No: nel caso di acquisto di biglietti ferroviari o aerei, i relativi regolamenti impongono al cliente di verificare la correttezza dei dati indicati sul biglietto al momento dell’emissione. . Si: l’obliterazione va fatta prima di salire sul treno nelle apposite apparecchiature. Se le macchine obliteratrici sono guaste, bisogna avvertire il capotreno quando si sale. L’apposizione a penna della data e della firma non è considerata più valida. .
Si: a condizione di segnalare immediatamente l’accaduto al personale presente sul treno o in stazione e di farsi rilasciare un certificato
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al pronto soccorso che attesti il danno e i giorni di invalidità conseguenti all’infortunio. .
Si: perchĂŠ nel caso di interruzione temporanea dei trasporti, le persone che si trovano in viaggio hanno diritto ad essere trasportate per altra via rimasta libera senza aumento del prezzo, ma a questa regola fanno eccezione le carrozze cuccette e vagoni letto. .
Si: a condizione che sussista la prova del danno e del suo ammontare; il consumatore avrĂ in ogni caso diritto al rimborso del prezzo del biglietto.
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No: gli articoli 82-100 del Codice del Consumo si applicano esclusivamente ai pacchetti risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio. Sarà comunque possibile ricorrere al giudice valendosi degli ordinari strumenti previsti dal codice civile. .A
Si: sarà esperibile l’azione di risarcimento contrattuale a norma del codice civile, fornendo la prova della “gravità” dell’inadempimento e del danno patrimoniale subito. .
Si: è una ipotesi di danno “da vacanza rovinata” pienamente risarcibile. . Si: tranne che per le cause di valore inferiore a euro 516,46 (1 milione di lire) così come previsto dall’art. 82 del codice di procedura civile. 95
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Si: il consumatore ha diritto ad essere risarcito se dirottato presso albergo di categoria inferiore o comunque non dotato dei servizi e delle caratteristiche dell’originario; il risarcimento del danno da overbooking comprende sia la differenza tra il prezzo effettivamente sborsato dal viaggiatore ed il prezzo della nuova sistemazione sia il risarcimento del danno da vacanza rovinata. .
Si: la qualifica degli alberghi con le relative stelle è assegnata dalla Regione pertanto il consumatore potrà inviare una lettera di segnalazione all’Assessorato al Turismo della Regione. Diverso è il caso in cui la qualifica sia abusiva: il consumatore dovrà rivolgersi al giudice per ottenere il rimborso del prezzo e il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. . Si: ai sensi dell’art. 1783 del c.c., gli albergatori sono responsabili della sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Tuttavia, tale responsabilità è limitata al valore di quanto sia stato sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo giornaliero della stanza.
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No: la responsabilità dell’albergatore è illimitata quando le cose gli sono date in custodia oppure quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.
Si: se l’albergo è assicurato la compagnia assicuratrice dovrà provvedere a risarcire il danno subito. In caso contrario, il consumatore dovrà sporgere denuncia alle competenti autorità documentando con idonea certificazione medica l’accaduto. .
Si: a condizione di essere in grado di dimostrare quale fosse il prezzo effettivamente pattuito. Per questo è consigliabile di farsi anticipatamente trasmettere un preventivo dettagliato anche in ordine alle spese accessorie.
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È necessario innanzitutto ricordare alcune regole dell’etichettatura alimentare che sono indispensabili e che sono date come suggerimenti ai consumatori. • Nella scelta di un prodotto alimentare la prima regola è leggere l’elenco degli ingredienti riportato in etichetta o su cartelli esposti al pubblico. In base alle norme comunitarie e nazionali, l’elenco deve essere in ordine decrescente di quantità degli ingredienti impiegati e ciò significa che il primo nominato è più del secondo, il secondo più del terzo e così via. Tale regola permette spesso di capire la qualità o la convenienza di un prodotto rispetto ad un altro di prezzo diverso o analogo, controllando il posto che occupano gli ingredienti più costosi o pregiati. Per esempio, il ragù di carne in un “sugo al ragù”, le uova e il burro in un panettone o in altri dolciumi, il pesce in un surgelato ricettato con contorno, eccetera. • In etichetta, però, bisogna controllare anche il tipo di ingredienti. Una salsa sarà probabilmente più qualitativa se è stato adoperato olio extra vergine d’oliva anziché olio di semi e lo stesso può valere per i biscotti fatti con il burro anziché con la margarina (che costa meno) o per una maionese che dichiara “uova fresche” o uova categoria “A”, anziché semplicemente “uova” (che possono essere in polvere o congelate). • Contano anche le informazioni complementari riportate in etichetta, che sono facoltative (come l’avvertenza che le uova sono fresche), ma che devono essere veritiere, perché altrimenti potrebbe configurarsi il reato di frode in commercio. Ogni informazione complementare va valutata caso per caso e secondo il tipo di alimento, purchè non sia generica o a carattere pubblicitario (come “prima scelta”, “dalle migliori selezioni”, eccetera). • Attenzione anche alla denominazione commerciale del prodotto, che sembra banale ma può essere importante. Accade che sulla
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confezione di un prodotto in etichetta ci sia una raffigurazione che sembra una panna, ma invece non ha nulla a che fare con il latte ed essere a base di grassi idrogenati, ma in tal caso non può chiamarsi “panna” e avrà una denominazione di fantasia. • La denominazione commerciale è doppiamente importante quando vi è una classificazione normativa perché, in diversi casi, rivela immediatamente la qualità del prodotto alimentare. Così, l’olio extra vergine d’oliva è meglio dell’olio d’oliva, il latte fresco pastorizzato è meglio del latte pastorizzato, le uova extra sono più fresche delle uova di categoria A, il succo di frutta contiene più frutta del nettare, eccetera. • Anche le denominazioni d’origine riconosciute dall’Unione europea, ovvero DOP (denominazione d’origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), sono una garanzia di qualità sia perché i prodotti con tali qualifiche devono provenire da una determinata zona, sia perché devono essere fatti rispettando un preciso disciplinare di produzione. Quest’ultimo deve essere rispettato anche dai prodotti STG (specialità tradizionali garantite). • Tra le denominazioni tutelate rientrano pure i prodotti biologici, sia agricoli sia zootecnici, che devono essere ottenuti rispettando precise regole di produzione tradizionale e che sono riconoscibili dalla dizione in etichetta “Agricoltura biologica”. • In molti casi la data di scadenza è importante perché più è lontana e più sta a significare una maggiore freschezza del prodotto. In altri casi è vero invece il contrario. In uno yogurt, per esempio, una data di scadenza più lontana significa probabilmente una maggiore presenza di bacilli lattici benefici per l’organismo, ma un tonno all’olio, un salame, un prosciutto o un formaggio duro guadagnano in sapidità con il trascorrere del tempo (entro certi limiti). • Se in etichetta la data di scadenza è espressa con la dicitura “da consumarsi entro il...” il prodotto non può essere più venduto
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dopo la scadenza stessa. Se invece è espressa con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il...” si chiama termine minimo di conservazione e il prodotto può essere venduto anche dopo, ma sotto la responsabilità del venditore. • Nei prodotti alimentari possono essere usati soltanto gli additivi permessi (secondo una lista valida in tutta l’Unione europea) e considerati senza rischi per la salute, dopo prove e studi molto rigorosi. In qualche caso, gli additivi svolgono una funzione utile per la salute, come i nitrati nei salumi, che neutralizzano il letale botulino o i conservanti per bloccare la proliferazione di germi nocivi. In altri casi, la presenza di additivi è un indice di scarsa qualità.
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Modulo di ricorso al Prefetto competente per territorio (luogo dell’infrazione) da trasmettere con raccomandata a.r. entro 60 gg dalla notifica del verbale. Comando VV.UU. ............................. ............................. (La raccomandata a.r. deve essere spedita all’ufficio o comando che dal verbale risulta aver operato l’accertamento dell’infrazione) Raccomandata A.R RICORSO AL PREFETTO DI __________ avverso il verbale di accertamento di violazione n..........(notificato in data.........) Il sottoscritto........................residente in...............ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell’autovettura...........targata.......... avverso il menzionato verbale, notificato in data ................. e relativo alla violazione dell’art......... rilevata il giorno................. in Via ..................., Comune di......................................... *****
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Tale atto d’accertamento si appalesa illegittimo per i seguenti motivi (vengono elencati a titolo esemplificativo alcuni motivi di opposizione: riprodurre soltanto quelli che si adattano alle specifiche esigenze del caso concreto). Come risulta dal verbale che si allega, l’infrazione ascritta all’opponente fu commessa in data......................e non venne immediatamente contestata. Il verbale di accertamento è stato successivamente notificato in data ...................... e quindi ben oltre il termine di giorni 150 previsto dall’art. 201 comma primo del C.d.S., con conseguente nullità del verbale impugnato. ***** (Indicare il seguente motivo di opposizione solo per multe con autovelox elevati in strade diverse da autostrade e superstrade ed in mancanza di indicazioni del decreto prefettizio che consente, per legge, la mancata contestazione immediata). L’infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104-C, ma non immediatamente contestata dagli operanti. Tale circostanza si pone in contrasto con quanto prescritto dall’art. 200 del codice della strada la contestazione dell’infrazione “deve” essere immediata e solo qualora sia materialmente “impossibile”, essa può avvenire per mezzo della successiva notifica del verbale. I casi di impossibilità vengono a titolo esemplificativo indicati dall’art. 384 del regolamento, al quale fa riferimento il verbale di accertamento indicando che la violazione non è stata immediatamente contestata perché: ................................ (usare le stesse parole riportate nel verbale di accertamento notificato, così come fatto nella premessa, lasciandole in corsivo rispetto al carattere usato per l’intero testo) (allegato 1). 102
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In considerazione della nuova formulazione dell’art. 200 CdS la giurisprudenza ha più volte riaffermato la necessità della contestazione immediata, alla quale non si può rinunciare se non in via di assoluta eccezionalità. La stessa Corte di Cassazione con la ben nota sentenza n. 4010 del 3 aprile 2000 ha sostenuto -inoltre- la necessità della immediata contestazione della violazione stradale se questa viene accertata con modelli di autovelox idonei a consentire l’accertamento contestuale dell’infrazione (quali ad esempio il mod. 104-C) a garanzia del generale principio di tutela del diritto di difesa del cittadino. Per tali ragioni, quindi, l’omessa immediata contestazione dell’infrazione rende illegittimo l’accertamento, con conseguente nullità dell’impugnata sanzione. ***** (Indicare il seguente motivo di opposizione solo qualora nel verbale notificato non vengano menzionate né l’autorità né i termini per l’opposizione) Si eccepisce la violazione del dettato normativo dell’art. 3 comma 4 della legge 241/90 il quale impone che “in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere”. Nel caso specifico al sottoscritto veniva notificato un verbale di accertamento nel quale non veniva indicato..................(continuare indicando le informazioni che non sono state fornite ai fini dell’opposizione) *****
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Si richiede infine che l’ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l’intero rapporto giuridico, voglia rilevare d’ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente Tutto ciò premesso e considerato chiede all’Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia: - annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte; - annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d’ufficio. Si allega: 1) Copia verbale notificato. (indicare la data) (Firma del ricorrente)
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Modulo di reclamo per i disservizi subiti in vacanza e di richiesta di risarcimento da trasmettere con raccomandata a.r. entro 10 gg dal rientro delle vacanze Spett.le TOUR OPERATOR ................................ ................................ e. p.c.
AGENZIA VIAGGI ..................................... ....................................
. e. p.c. Spett.le Unione Nazionale Consumatori Umbria Via XX Settembre, n. 27 06121 Perugia Raccomandata a.r. OGGETTO: consumatore / Tour Operator Il sottoscritto lamenta l’inadempimento dell’obbligazione da Voi assunta con la vendita del pacchetto turistico dal ___ al ___, comprendente un soggiorno presso il villaggio/l’hotel _____ in località ______________________ Infatti,______________________________________________ ____________________________________________________ ____________ .
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Ancor più grave si appalesa il giudizio sulla responsabilità contrattuale del Tour Operator in considerazione del fatto che a fronte di queste gravi inadempienze, ometteva di predisporre soluzioni alternative in loco tali da rendere almeno parzialmente meno gravoso ed oneroso il proseguimento del soggiorno. Restavano, infatti, senza riscontro i reclami ritualmente inoltrati sul posto ed al rientro in Italia. Per tali ragioni deve ritenersi il grave inadempimento di codesta Società, in aperta violazione della normativa in materia dei servizi turistici prevista dal Codice del Consumo. Con la presente, pertanto, Vi invito formalmente ai sensi dell’art. 93 del Codice del Consumo a rimborsare le spese aggiuntive e non preventivate da me sostenute nonché risarcire l’ulteriore danno subito, con avvertimento che non provvedendo nel perentorio termine di giorni 15 dal ricevimento, sarà mia cura tutelarmi nelle più opportune sedi.
Distinti saluti
Data e firma ______________________
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Modulo di denuncia della difettosità e di richiesta dell’intervento in garanzia da trasmettere con raccomandata a.r. entro 60 gg dalla scoperta del difetto. Spett.le Venditore Sede legale e p. c. Spett.le Unione Nazionale Consumatori Umbria Via XX Settembre, n. 27 06121 Perugia Raccomandata a.r . OGGETTO: Denuncia difettosità del prodotto ________________________ Scrivo in relazione all’oggetto per denunciare la difettosità del bene acquistato presso il Vostro punto vendita in data ____________, come da scontrino fiscale/ricevuta che si allega alla presente. Infatti, da qualche giorno (ovvero, indicare una data non oltre 60 giorni), il prodotto manifesta la seguente difettosità: ___________________________________________________. Con la presente, pertanto, sono a richiederVi la riparazione (ovvero la sostituzione con altro nuovo di pari modello, valore e caratteristiche) del bene acquistato, come previsto dall’art. 130, comma 3, Codice del Consumo. Vi invito a provvedere alla suddetta sostituzione al più presto possibile e, comunque, entro il termine di giorni 15 dal ricevimento della presente (termine da ritenersi “congruo” ai sensi dell’art. 130, comma 5, Codice del Consumo), in considerazione dei gravi disagi
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derivanti dalla mancata utilizzabilità del bene. Con avvertimento che, in mancanza di adempimento nel termine intimato, agirò per la risoluzione del contratto e per il risarcimento dei danni subiti e subendi con notevole aggravio di costi a Vostro esclusivo carico. Copia della presente è inviata all’Unione Nazionale Consumatori per la verifica della descritta situazione e l’avvio delle eventuali procedure di legge.
Distinti saluti
Data e firma ______________________
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