I diritti del consumatore al tempo del Virus La fase 2 e il Decreto Rilancio a cura di: avv. Damiano Marinelli
StruMenti sociale Centro Servizi per il Volontariato Umbria
CESVOL EDITORE - 2020
Collana
StruMenti
Edizione Maggio 2020
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Edizione maggio 2020 Coordinamento editoriale di Stefania Iacono
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I diritti del consumatore al tempo del Virus La Fase 2 e il Decreto Rilancio
a cura di: avv. Damiano Marinelli
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CORONAVIRUS: vademecum su disdette contrattuali e spese rimborsabili Ecco il vademecum sui diritti del consumatore con l’elenco delle “spese rimborsabili” dopo il varo dei provvedimenti del Governo che hanno cancellato le vacanze, le manifestazioni sportive, eventi culturali, spettacoli e concerti, la frequentazione di palestre, corsi, scuole, università. Come spiega l’Avv. Damiano Marinelli, presidente dell’UNC Umbria, le domande sono sicuramente frequenti, ed è più che necessario avere un vademecum di riferimento come il nostro in questo momento!! Questi provvedimenti, pur doverosi per la salute pubblica, hanno generato numerosi contenziosi tra consumatori e fornitori di servizi: i più frequenti riguardano senz’altro tutti coloro che hanno dovuto disdire dei viaggi (aerei, ferroviari o marittimi) oppure soggiorni presso strutture alberghiere o interi pacchetti turistici. Su alcune di queste situazioni, come vedremo più avanti, le regole per i rimborsi sono stabilite dagli stessi Decreti del Governo, mentre per altre fattispecie dobbiamo far riferimento alle regole generali contenute nel Codice Civile e nel Codice del Consumo. 4
In generale, infatti, i consumatori, non potendo usufruire di un determinato servizio, ci chiedono come comportarsi nei confronti dei fornitori con i quali hanno sottoscritto contratti per abbonamenti o corsi. Qui la disciplina è data dal Codice civile che, in materia di obbligazioni, prevede la fattispecie dell’“impossibilità sopravvenuta” della prestazione (art. 1463 cc: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”). Insomma, in linea generale, chi paga per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (neppure il fornitore, ovviamente, è responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato). E’ bene ricordare, però, che nell’attuale situazione di emergenza, al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere indennizzi o risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla: insomma, sì alla restituzione di quanto versato dal consumatore ma senza risarcimento di ulteriori danni. Vediamo quindi nel dettaglio i rimborsi previsti per le diverse tipologie di servizio. 5
VACANZE E HOTEL In caso di trasferimenti aerei, ferroviari o marittimi ma anche di soggiorni in hotel o pacchetti turistici, il legislatore dell’emergenza è intervenuto con alcuni provvedimenti (dl 2 marzo 2020, n. 9 e DL 17 marzo 2020, n.18 poi convertiti con legge 27 aprile 2020 n.27) precisando che i divieti dell’Autorità integrano il caso di “impossibilità sopravvenuta” con la conseguenza che sussiste il diritto del viaggiatore di vedersi rimborsato l’intero costo del viaggio (se questo deve svolgersi entro il periodo dell’emergenza). I consumatori interessati devono richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta (ad esempio il titolo di viaggio). Suggeriamo, quindi, ai viaggiatori, anche se hanno già presentato al vettore una richiesta di rimborso, di ripresentarla, così da fare riferimento alla legge 27/2020 e specificare in quale situazione rientrano. Il vettore, entro 30 giorni dalla richiesta, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione (art.88 BIS). Sulla controversa questione voucher, la Commissione Ue ha recentemente chiarito che, nel caso di cancellazione, i viaggiatori hanno diritto al rimborso, mentre l’eventuale 6
offerta dei voucher di viaggio può essere utile nell’attuale situazione di forte crisi di liquidità per le compagnie, ma a patto che i buoni siano “volontari, affidabili e attraenti” per i consumatori. Inoltre, i voucher, sottolinea Bruxelles, “dovrebbero essere protetti contro l’insolvenza dell’emittente” (con un sistema di protezione in caso d’insolvenza “istituito a livello nazionale” dagli Stati o da assicuratori privati). Ed ancora, da Bruxelles si chiarisce che i buoni dovrebbero “avere un periodo di validità minimo di 12 mesi e, se non riscattati, essere rimborsabili automaticamente al più tardi 14 giorni dopo la fine del periodo di validità”. La raccomandazione Ue stabilisce anche caratteristiche chiave di flessibilità: i buoni “dovrebbero consentire ai passeggeri di viaggiare sulla stessa rotta alle stesse condizioni”, così come permettere “ai viaggiatori di prenotare un pacchetto turistico di qualità equivalente o che comprenda lo stesso tipo di servizi”. Inoltre, le compagnie “dovrebbero considerare di estendere la possibilità di utilizzare i voucher con altri enti che fanno parte dello stesso gruppo societario” e i voucher dovrebbero essere “trasferibili a un altro passeggero senza alcun costo aggiuntivo”. A questo punto non resta che verificare se l’Italia deciderà di riformare il recente art. 88-bis per evitare una possibile procedura di infrazione. Qualora il viaggio sia attualmente ancora confermato, 7
il consiglio è quello di attendere l’evolversi della situazione perché bisognerà comprendere in quale situazione ci troveremo alla data prevista per la partenza per determinare il diritto del consumatore a recedere dal contratto: in simili casi, infatti (ad esempio viaggi estivi), pur comprendendo l’ansia di chi attualmente è preoccupato per gli sviluppi dell’emergenza, dobbiamo invitare i consumatori alla calma anche perché attualmente la normativa non consente di disdire questo tipo di viaggi. PACCHETTI TUTTO-COMPRESO Secondo la legge 27/2020 (art.88 BIS) per i pacchetti turistici “tutto compreso” permanendo il divieto degli spostamenti decisi dal Governo, si applica l’art. 41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal contratto: l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore oppure può procedere al rimborso (nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del Codice), ma può anche emettere (nel termine massimo per i pacchetti di 60 giorni) un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione. Purtroppo, come per trasporti e hotel, la scelta spetta al fornitore e, pur comprendendo che la legge comprime i diritti dei consumatori allo stato attuale il consumatore non può opporsi. 8
Come detto, proprio riguardo i voucher, è notizia di questi giorni che la Commissione Ue sta studiando la questione chiarendo la natura dei buoni. VIAGGI SCOLASTICI E D’ISTRUZIONE I provvedimenti del Governo hanno sospeso anche i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. In questo caso, quindi, si può ancora considerare applicabile la legge 27/2020 (art. 88 bis, 8 comma) che nel riconoscere il diritto di recesso dei viaggiatori, ha precisato che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione (anche qui il consumatore deve accettare la scelta dell’organizzatore). I consumatori interessati devono comunicare richiedendo entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta (ad esempio il titolo di viaggio). Il fornitore (al massimo entro 60 giorni) procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.
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NIDO, ASILO, MENSE SCOLASTICHE Essendo sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche (frontali) nelle scuole di ogni ordine e grado, il consumatore potrebbe aver diritto di rimodulare i pagamenti (e anche di chiedere la restituzione delle somme versate, limitatamente al periodo in cui non ha usufruito del servizio) tutto dipende dalla valutazione della didattica a distanza messa a disposizione dalla scuola, ma anche dall’età dell’alunno (per bambini molto piccoli è difficile sostenere che la didattica a distanza sia sostitutiva). Discorso diverso, invece, per il servizio mensa e per le attività scolastiche integrative, per le quali si consiglia di formalizzare una richiesta di rimborso. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali, ivi comprese quelle che dovessero stabilire decadenze o interessi di mora. Se si è stipulato un contratto di finanziamento, il consiglio è di richiedere una sospensione, comunicando alla finanziaria per iscritto l’impossibilità di frequentare. Qualora la scuola dovesse proporre l’attivazione di corsi a distanza e il consumatore che non fosse in grado di usufruirne (mancanza di strumentazione adeguata) dovrà contestare tempestivamente eventuali difformità; nei casi più gravi è bene comunicare per iscritto il proprio “rifiuto” per i servizi a distanza. 10
CORSI VARI: LINGUA, MUSICA, CUCINA, ETC. Al momento è ancora limitata la circolazione su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone e sono vietati gli assembramenti e quindi non è consentito frequentare alcun genere di corso (lingua straniera, musica, cucina, scuola guida, etc.): ne deriva che il consumatore ha diritto di interrompere i pagamenti e, se avesse versato degli anticipi, può anche chiedere la restituzione delle somme versate limitatamente al periodo in cui non può fruire del servizio. Questa regola prevale su eventuali clausole contrattuali, ivi comprese quelle che dovessero stabilire decadenze o interessi di mora. Se si è stipulato un contratto di finanziamento si può interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l’impossibilità di frequentare. Qualora la scuola dovesse proporre l’attivazione di corsi a distanza, si può ritenere che il consumatore resti libero di accettare o meno la nuova offerta di servizi didattici, valutando la sua possibilità/interesse di usufruire di corsi online (in caso contrario, è bene comunicare per iscritto l’eventuale rifiuto di servizi a distanza). UNIVERSITA’ Qualora l’Università sia in grado di sostituire i corsi 11
frontali con iniziative a distanza, in questo caso (a differenza di altri corsi privati) il decreto cura-Italia e la legge di conversione hanno espressamente stabilito che le attività formative svolte a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell’apprendimento nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria. Dunque, se l’ente universitario fornisce servizi adeguati, il consumatore non può opporsi alla prosecuzione del contratto e quindi ai relativi oneri.
PALESTRE, PISCINE, CENTRI RICREATIVI E CULTURALI Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, terme (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, scuole di ballo. Conseguentemente, il consumatore ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento del quale non può usufruire (o del singolo titolo di ingresso). Osserviamo che in questi giorni alcuni operatori stanno proponendo ai consumatori di “congelare” gli abbonamenti per poi riprenderli a emergenza finita, ma questa è un’opzione che il consumatore è 12
libero di accettare o meno, visto che non è detto che abbia interesse a prolungare la frequentazione (anche per il rischio della chiusura definitiva del centro). Se si è stipulato un contratto di finanziamento per la palestra o la piscina si può interrompere il versamento delle rate comunicando alla finanziaria per iscritto l’impossibilità di frequentare. CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI, EVENTI VARI Sono sospese in tutta Italia le manifestazioni organizzate e gli eventi in ogni luogo, sia pubblico sia privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri. In questi casi, per espressa previsione del Cura-Italia, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. I consumatori hanno quindi diritto al rimborso presentando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, apposita istanza di rimborso, allegando il relativo titolo di acquisto. La richiesta, però, non va più fatta al venditore, come inizialmente previsto dal decreto. In fase di conversione del decreto, infatti, il legislatore ha peggiorato il testo e la domanda va 13
ora presentata all’organizzatore dell’evento (questo complica di molto le cose) che, invece di rimborsare il corrispettivo versato, potrà provvedere all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisito, da utilizzare entro un anno dall’emissione. PARTITE DI CALCIO Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. In questi casi, si applicano le regole dell’impossibilità sopravvenuta per cui il consumatore, in linea teorica, avrebbe diritto non solo al rimborso (da parte del vettore) dei costi di trasferta di aereo o treno, ma anche (da parte della società sportiva) al rimborso del prezzo del biglietto o, in caso di abbonamento, alla quota parte del servizio non usufruito (anche se le condizioni contrattuali lo escludono, perché in questo caso sarebbero vessatorie). ABBONAMENTO TRASPORTI PUBBLICI (BUS, TRENO) Per i possessori di un abbonamento di viaggio che non hanno potuto usufruire del servizio durante il periodo di lockdown infatti, nel Decreto Rilancio presentato il 13 maggio 2020, è previsto un rimborso per gli abbonati. Chi beneficerà del rimborso? 14
A poter richiedere il rimborso saranno i possessori di un abbonamento per servizi ferroviari o di trasporto pubblico locale (come metro, autobus e tram) che, per via delle restrizioni negli spostamenti imposte dal Governo, non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il loro titolo di viaggio. Sembrerebbe che le aziende di trasporti potrebbero quindi procedere al rimborso del titolo di viaggio in due modalità: • Attraverso il prolungamento della validità dell’abbonamento; • Tramite il riconoscimento di un voucher. Come richiedere il rimborso? Da quello che emerge per richiedere il rimborso sarà necessario inviare all’azienda che gestisce il servizio di trasporti a cui si è abbonati: • la documentazione necessaria a certificare il reale possesso dell’abbonamento e la sua validità durante la fase di lockdown; • un’autocertificazione nella quale il cliente dichiari di non aver potuto utilizzare il servizio in questione per via delle limitazioni agli spostamenti imposte nei mesi scorsi. I gestori dei servizi, una volta ricevuta la richiesta, dovrebbero quindi procedere entro 15 giorni 15
avviando la procedura di rimborso a favore dei pendolari. AFFITTO Bisogna distinguere tra locazioni commerciali (negozi, botteghe, etc.) e quelle ad uso abitativo. Per le prime, secondo quanto previsto dal decreto curaItalia (art. 65) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per gli altri contratti di locazione ad uso personale è più difficile giustificare l’interruzione dei pagamenti anche qualora non si fosse nelle condizioni materiali di usufruire dell’immobile (pensiamo allo studente fuori sede che è rientrato nella sua residenza lasciando l’appartamento vuoto). In entrambi i casi sarebbe comunque applicabile il recesso per gravi motivi, che però prevede un termine di preavviso di sei mesi. BOLLO AUTO Trattandosi di una tassa di possesso, non si può sospendere il pagamento, anche per il fatto che l’auto 16
potrebbe comunque circolare (per gli spostamenti consentiti). ASSICURAZIONE RCAUTO Per motivi analoghi a quelli del bollo auto, non sembra giustificata una sospensione dei pagamenti, anche perché l’auto deve essere coperta da assicurazione anche se parcheggiata sulla pubblica via. Esistono comunque formule contrattuali per sospendere le coperture se si è certi di non utilizzare un veicolo che si trova parcheggiato in aree private e non aperte al pubblico. PAYTV Per gli abbonamenti alla Tv satellitare bisogna distinguere se si tratta di abbonamenti privati o “business” (pub, ristoranti, sale scommesse, etc). In questi ultimi casi, i divieti dell’Autorità hanno generato una impossibilità sopravvenuta che potrebbe giustificare la sospensione dei pagamenti (o il recesso dal contratto). In questi giorni, grazie alle nostre richieste, Sky Italia ha sospeso la fatturazione del Servizio Business Bar Hotel. Per gli altri, la questione riguarda la rimodulazione di alcuni palinsesti. Per i canali sportivi, ad esempio, la sospensione dei match di serie A e Champions rende legittima sia una richiesta di rimodulazione dei 17
costi che la richiesta di recesso da parte degli utenti. Anche in questo caso Sky ha accettato di praticare uno sconto agli abbonati di Sky Sport e Sky Calcio. Purtroppo, è esiguo e non è automatico come da noi proposto, ma va esplicitamente chiesto dal cliente, andando nell’area “Fai da te” del sito internet www. sky.it. BOLLETTE ELETTRICHE L’Autorità per l’energia è intervenuta su alcuni termini che riguardano i contenziosi pendenti di luce, acqua e gas (allungando da 120 a 180 giorni il termine per le conciliazioni) e prevedendo che sospensioni e distacchi siano “congelati” fino al 4 maggio. Purtroppo però, da parte del Governo, nessun vantaggio è stato previsto per le famiglie sul pagamento delle bollette, neppure in termini di estensione dei bonus sociali. Da parte nostra avevamo richiesto la sospensione della tariffa bioraria e applicazione, anche nelle ore di punta, della tariffa della fascia più bassa (F3), visto che, essendo gli italiani costretti a restare a casa, i consumi diurni sono destinati a crescere. BOLLETTE TELEFONO/INTERNET Vale quanto detto per le bollette elettriche: il Governo non ha emanato provvedimenti a favore 18
delle famiglie eppure avevamo richiesto una riduzione dell’Iva dal 22% al 4%, per tutti i contratti telefonici a consumo (non quindi per le opzioni flat), che sono molto usati dalle persone anziane ed anche la cancellazione dei costi per lo scatto alla risposta. RATA DEL MUTUO Secondo il decreto “cura-Italia” (Articolo 54), possono sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo di 9 mesi (in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo previsto dall’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007) anche tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data), un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 come conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’Autorità. FINANZIAMENTI PRIVATI Su rate e finanziamenti privati il Governo non è intervenuto, quindi si tratta di verificare caso per caso se si può sospendere il pagamento su questo può essere d’aiuto la normativa proposta da Assofin. Inoltre 19
si consiglia di valutare il corretto adempimento del fornitore: per esempio, nel caso del finanziamento attivato per un’auto che non è stata consegnata, per degli arredi la cui consegna è stata posticipata dal venditore: in queste situazioni, dovrebbe sussistere il diritto del consumatore di sciogliersi dal contratto. REVISIONE AUTO In considerazione dello stato di emergenza, il decreto cura-Italia ha autorizzato fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo. SCADENZA DOCUMENTI/RINNOVI Il decreto cura-Italia ha prorogato al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. MATRIMONI/FUNERALI/CELEBRAZIONI/ COMPLEANNI Secondo i provvedimenti del Governo, sono vietati su tutto il territorio nazionale non solo 20
gli assembramenti, ma per esplicita previsione normativa anche le cerimonie religiose: non solo i funerali pubblici, ma anche i matrimoni. Per questi ultimi ne consegue che i relativi contratti (location, catering, fiori, fotografo, etc) possono essere risolti dal consumatore senza addebito di costi (salvo quelli già sostenuti e documentati da parte del fornitore) a condizione che la data dell’evento rientri nel periodo di emergenza. Anche in questi casi soccorre la disciplina civilistica dell’”impossibilità sopravvenuta” e il consumatore ha diritto al rimborso delle somme versate (anticipi, caparre), ma non al risarcimento di danni ulteriori non essendo l’annullamento ascrivibile al fornitore ORDINI PRESSO NEGOZI CHIUSI E CONTRATTI VARI L’emergenza potrebbe giustificare il recesso del consumatore da contratti di acquisto stipulati prima dell’emergenza (dal noleggio a lungo termine dell’auto all’acquisto di arredamento, dalle sedute di estetica alla fisioterapia). Si tratta di situazioni da valutare caso per caso, ma nelle quali non è da escludere a facoltà del consumatore di esercitare il recesso giustificato recuperando le somme versate.
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informazioni utili schede semplificative
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MISURE SUL LAVORO Reddito di emergenza REM Valore mensile compreso fra 400 e 800 euro Erogabile per due mesi. La domanda deve essere presentata all’INPS entro Giugno 2020
Destinato a nuclei familiari che presentano questi requisiti : • Residenza italiana • Reddito familiare inferiore al Rem spettante • Patrimonio mobiliare sotto i 10mila euro (fino ad un. Massimo di 20mila euro, in base alla composizione del nucleo familiare e alla presenza o meno di persone con disabilità) • Isee sotto i 15mila euro
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MISURE SUL LAVORO Aiuti pubblici per i salari, stop ai licenziamenti
Sovvenzioni per il pagamento dei salari (comprese le quote contributive ed assistenziali delle imprese) anche per i lavoratori autonomi per evitare i licenziamenti causa pandemia Covid19
Sovvenzione per non piĂš di 12 mesi dalla domanda di aiuto per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a condizione che il personale che ne beneficia continui a lavorare in modo continuativo
La sovvezione mensile non potrà superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario
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MISURE SUL LAVORO Proroga CIG d’emergenza, blocco licenziamenti per 5 mesi
I datori di lavoro possono fruire della cassa integrazione per l’emergenza COVID-19, durata massima 9 settimane per i periodi compresi fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, con la possibilità di ottenere ulteriori 5 settimane (nello stesso periodo) per le sole aziende che abbiano interamente fruito di tutte e 9 le settimane precedentemente concesse.
Possibilità di chiedere un massimo di ulteriori 4 settimane di trattamento per i periodi che vanno dal 1’ Settembre al 31 ottobre 2020
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MISURE SUL LAVORO Bonus Autonomi
BONUS 1000 EURO APRILE E 600 EURO A MAGGIO
• Bonus 1000 euro partite IVA e autonomi, per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 • Bonus 1000 euro per i Co.co.co iscritti alla gestione separata che hanno cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto • Bonus 600 euro per i lavoratori in somministrazione impiegati presso le imprese utilizzatrici del settore del turismo e degli stabilimenti termali • Bonus 1000 euro per gli stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali
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• Bonus 600 euro per i lavoratori dipendenti e autonomi non coperti da altre tutele e che causa COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro (lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi privi di partita IVA, incaricati alle vendite a domicilio) • Bonus 600 euro per i lavoratori iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo
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MISURE PER LE FAMIGLIE Bonus
BONUS COLF E BADANTI di 500 euro per aprile e maggio, riservato ai lavoratori domestici con uno o piĂš contratti di lavoro alla data del 23 febbraio 2020, per un monte ore superiore alle 10 ore settimanali. I lavoratori non devono essere conviventi con le famiglie, e non destinatari di altre indennitĂ previste dal DL Cura Italia e non titolari di pensione BONUS BABY SITTER da 600 a 1200 euro esteso a servizi educativi territoriali, centri ricreativi e servizi per la prima infanzia (Aprile e maggio) BONUS BABY SITTER da 1000 a 2000 euro per medici, infermieri e operatori sanitari
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MISURE PER LE FAMIGLIE Detrazioni e Permessi
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO di 12 giorni di permessi retribuiti a maggio. Congedi speciali al 50% della retribuzione per genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli under 12 dal 5 marzo e fino al 30 settembre per un massimo di 30 giorni
DETRAZIONE PER IL 2020 di spese per i centri estivi relative agli under 16 (fino a 300 euro con un reddito sotto i 36mila euro)
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MISURE PER LE FAMIGLIE Smart Working per figli minori di 14 anni
Smartworking anche in assenza di accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di etĂ inferiore ai 14 anni e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19
PossibilitĂ uso strumenti informatici nella disponibilitĂ del dipendente se non forniti dal datore di lavoro
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MISURE PER LE FAMIGLIE Tax Credit Vacanze
Credito d’imposta a favore delle famiglie con un ISEE non superiore a 40mila euro per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico-ricettive Utilizzo permesso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 in favore di un solo componente per nucleo familiare nel limite massimo di 500 euro (300 euro per i nuclei familiari di due persone e 150 euro per una sola persona) Credito fruibile nella misura dell’80% come sconto e del 20% come detrazione
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MISURE PER LE FAMIGLIE Bonus Mobilità
Buono mobilità pari al 70% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di 500 euro, per l’acquisto di biciclette tradizionali, elettriche ed altri mezzi come hoverboard, segway o monowheel e per l’uso di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale, esclusi quelli con autovetture Richiedibile 1 sola volta da maggiorenni che risiedono in comuni e città metropolitane con più di 50mila abitanti, scadenza 31 dicembre 2020
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MISURE PER LE FAMIGLIE Rimborso abbonamenti Bus/Metro/Treno
Rimborso del corrispettivo versato per la parte di abbonamento non usufruita purchè il titolo sia stato acquistato entro il 10 marzo 2020 e in corso di validità nei mesi di stop per l’emergenza. Vale per i servizi di trasporto pubblico con qualsiasi modalità di trasporto (ferro/gomma o acqua)
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MISURE PER LE FAMIGLIE Fondo per le politiche della famiglia
150 MILIONI DI EURO per potenziare i centri estivi e contrastare la povertà educativa Le risorse andranno ai Comuni per rafforzare, anche in collaborazione con istituti privati, i centri estivi diurni, i servizi socio educativi territoriali durante il periodo estivo, per i bambini con età compresa fra i 3 ed i 14 anni
Il 10% dei fondi andrà al finanziamento di progetti mirati a contrastare la povertà educativa nel periodo di emergenza
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MISURE PER LE IMPRESE Eco e Sisma Bonus al 110%
Detrazioni per spese di riqualificazione energetica, per le misure antisismiche e l’installazione di impianti fotovoltaici, sostenute entro il 31 dicembre 2021 Sconto in fattura per i committenti pari al 100% del costo dei lavori Trasferimento all’impresa che ha effettuato i lavori di un credito di imposta pari al 110% del costo dei lavori
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MISURE PER LE IMPRESE Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali
Il fondo avrà una capienza di 150milioni di Euro Andrà a sostegno di librerie, filiera editoria, musei, istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni o ad altri enti territoriali Sarà destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli, fiere, congressi e mostre
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MISURE PER LE IMPRESE Editoria
500 euro di bonus una tantum per le edicole
8% di sgravio fiscale della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta 50% importo massimo di credito di imposta per le spese di investimento in campagne pubblicitarie
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MISURE PER LE IMPRESE Turismo
50 milioni di Euro per la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo di risparmio e fondi di investimento per l’acquisto e la valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive 50 milioni di Euro per concorso nelle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di adeguamento degli spazi in favore delle imprese turistico-ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari
30 milioni di Euro per tax credit vacanze alle famiglie, ristoro degli affitti, sconti sulle bollette e un credito di imposta per le imprese turistico ricettive
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MISURE PER LE IMPRESE Contributi a Fondo Perduto * Sostegno a favore dei soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA : 1. con ricavi non superiori a 5 milioni di Euro 2. con fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare dello stesso periodo dell’anno 2019 * L’entità del contributo sarà determinato applicando una percentuale alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi aprile 2020 con quelli riconducibili al mese di aprile 2019 * Le percentuali saranno calcolate controllando il periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto : 1. Il 20% per ricavi o compensi non superiori ai 400mila Euro 2. Il 15% per ricavi o compensi compresi fra i 400mila Euro e 1 milione di Euro 3. Il 10% per ricavi o compensi compresi fra 1 e 5milioni di Euro
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MISURE PER LE IMPRESE Credito di imposta al 60% per gli affitti delle PMI Credito di imposta fino al 60% dell’affitto pagato per i mesi di marzo/aprile e maggio per le imprese con ricavi o compensi non superiori a 5milioni di euro, che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi ad aprile 2020 di almeno il 50% Per le strutture alberghiere il credito è previsto indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo precedente PER TUTTE LE IMPRESE FINO A 250 MILIONI DI FATTURATO sarà eliminato il saldo e l’acconto dell’Irap dovuto a giugno
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MISURE PER LE IMPRESE Spese per la messa in sicurezza
Credito di imposta dell’80% per un massimo di 80mila Euro, per le spese si investimento necessarie per la riapertura in sicurezza delle attività economiche Tipologia interventi necessari per garantire le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento: - Interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni - Arredi di sicurezza, acquisto di tecnologie per l’attività lavorativa e per le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti
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MISURE PER LE IMPRESE Sconto sulle bollette
SCONTO SULLE BOLLETTE ELETTRICHE PER 3 MESI A PARTIRE DAL MESE DI APRILE ARERA ridetermina le tariffe per azzerare le quote fisse indipendenti dalla potenza per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 3,3KW le tariffe saranno rideterminate per ridurre ulteriormente la spesa applicando una potenza ÂŤvirtualeÂť fissata convenzionalmente ( 3 kw ), senza limitazione ai prelievi dei clienti
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MISURE PER LE IMPRESE Scadenza fiscale del 16 settembre
Al 16 settembre tutti i pagamenti dovuti per le ritenute, per l’IVA, per i contributi previdenziali e a favore dell’Inail, gli atti di accertamento, le cartelle esattoriali, gli avvisi bonari e le rate di rottamazione-ter e del saldo a stralcio, per le imprese con i requisiti dell’art.18 del DL liquidità
I pagamenti possono essere effettuati in un’unica soluzione oppure in quattro rate di pari importo
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MISURE PER LE IMPRESE Prima rata IMU e TOSAP
Cancellazione dell’acconto IMU di giugno per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che proprietario e gestore coincidano
Esentati fino al 31 ottobre gli spazi aggiuntivi di occupazione del suolo pubblico necessari agli esercenti di pubblico servizio per rispettare il distanziamento sociale
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MISURE PER IL TERZO SETTORE
CREDITO DI IMPOSTA del 50%, fino ad un massimo di 20mila euro, per le spese di sanificazione degli immobili e sospensione del canone di affitto fino al 31 maggio RISORSE PER DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALE : i contributi Inail e Invitalia per i dispositivi impiegati nelle imprese vengono allargati anche a quelle del Terzo Settore
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MISURE PER LA SCUOLA Sicurezza Istituti Scolastici
331milioni di Euro per il 2020, per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, per la sicurezza e la protezione delle istituzioni scolastiche ed educative Le risorse saranno destinate alle istituzioni scolastiche ed educative statali per realizzare entro il 30 settembre 2020, interventi di acquisto di servizi professionali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l’assistenza medico sanitaria e psicologica, per l’acquisto di materiale di protezione e igiene e servizi di lavanderia, per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti 39,2 milioni di Euro da destinare agli interventi di pulizia per le attività in presenza connesse allo svolgimento degli esami di stato per l’anno scolastico 2019/2020 46
MISURE PER GLI ENTI LOCALI Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali Destinazione al Fondo di 3,5 miliardi di Euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane entro il 10 luglio 2020, sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali Modalità di erogazione: il 30% del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui ai titoli I e III, come risultato dal SIOPE
Verifica del riparto operato entro il 30 giugno 2021 ed eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite
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MISURE PER GLI ENTI LOCALI Rinegoziazione mutui
Possibilità per gli enti locali per il 2020 di rinegoziare mutuo e altre forme di prestito anche nel corso dell’esercizio provvisorio attraverso deliberazione dell’organo esecutivo fermo restando l’obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione
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MISURE PER GLI ENTI LOCALI Fondo di liquidità
12 milioni di Euro per il fondo di liquidità per il 2020, destinato a concedere anticipazioni a Regioni, Province Autonome ed Enti Locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. ALLINEAMENTO TERMINI ALIQUOTE TARI E IMU CON BILANCIO PREVISIONE Sono uniformati i termini per l’approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione
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Indicazioni più dettagliate puoi trovarle: “Misure fiscali del Decreto Rilancio” Illustrate dall’Agenzia delle Entrate https://www.cesvolumbria.org/news/le-misure-fiscalidel-decreto-rilancio/
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sociale Centro Servizi per il Volontariato Umbria
CESVOL EDITORE - 2020