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Autonomi, arriva per la prima volta l'assegno per i figli

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SPAZIO EPASA-ITACO Cittadini e Imprese

ANTONIO LICCHETTA, Responsabile Area Normativa Patronato Epasa-Itaco

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Con il Decreto-Legge n. 79/2021, è stato introdotto nell’ordinamento l’Assegno temporaneo per figli minori, quale misura transitoria in attesa degli interventi strutturali previsti dalla Legge n. 46/2021, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale” .

È opportuno precisare che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la misura si affianca, e non sostituisce, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) di cui all’all’art. 2 del DecretoLegge n. 69/1988, il quale ultimo continuerà a trovare normale applicazione fino a quando non sarà anch’esso sostituito e fatto confluire, nelle intenzioni del Legislatore, nella futura misura universale dell’ “Assegno unico”, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2022.

Pertanto, nella volontà di dotare il sistema, sin da subito, di una tutela universale e complessiva, dal 1° luglio 2021 per i nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF trova applicazione la nuova tutela dell’assegno temporaneo in oggetto. Da ciò ne deriva che la nuova misura trova

applicazione nei confronti dei nuclei familiari il cui reddito viene prodotto, anche in via esclusiva, da attività lavorativa autonoma (artigiani, commercianti, CD/CM), da attività svolta con partita IVA, ecc.

Inoltre, dalla formulazione letterale della norma, la misura dovrebbe trovare applicazione anche per i disoccupati non indennizzati, mentre alcuni dubbi permangono rispetto ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, percettori degli assegni familiari.

Il nuovo assegno temporaneo, a parere di chi scrive, non spetta invece ai “parasubordinati” iscritti presso la Gestione separata INPS, poiché ad essi, ai sensi dell’art. 5 del D.M. 4 aprile 2020, a decorrere dall’anno 1998 è stata estesa la disciplina per l’ANF di cui al più volte citato art. 2 del D.L. n. 69/1988. L’assegno temporaneo, riconosciuto a domanda e su base mensile, viene erogato nel rispetto di particolari requisiti di residenza e soggiorno e, in ossequio al principio di progressività, sulla base del possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

Si precisa in ultimo che l’assegno temporaneo, compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019, può essere richiesto “presso gli istituti di patronato secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 giugno 2021” (art. 3 del D.L. n. 79/2021).

A chi spetta

Il nuovo assegno temporaneo spetta ai nuclei familiari che non hanno diritto all’ANF, e quindi, ad esempio, nei confronti dei nuclei familiari il cui reddito viene prodotto, anche in via esclusiva, da attività lavorativa autonoma, come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, partite IVA, ecc. Inoltre la misura spetta anche ai disoccupati non indennizzati.

I requisiti

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, l’interessato deve congiuntamente:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o non appartenente all’UE, in possesso dei relativi titoli di soggiorno; 2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia; 3. essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età; 4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

Le compatibilità

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. L’assegno è inoltre compatibile con: 1. il particolare assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 2. l’assegno di natalità; 3. il premio alla nascita; 4. il fondo di sostegno alla natalità.

Quanto spetta

L'assegno temporaneo è determinato in base al rapporto tra l’ISEE del nucleo familiare e il numero di figli minori presenti all’interno di esso. Gli importi mensili sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità. Non hanno diritto all’assegno temporaneo i nuclei familiari con ISEE superiore a 50.000 euro.

Maggiorazione ANF

Anche per i percettori di ANF c’è una novità. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, infatti, è riconosciuta una maggiorazione dell’ANF percepito di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

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