3 minute read

Al via al registro delle opposizioni anche per i cellulari

Next Article
PANTERE GRIGIE

PANTERE GRIGIE

IN PRIMO PIANO

AL VIA IL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI ANCHE PER I CELLULARI, STOP ALLE CHIAMATE PUBBLICITARIE

Advertisement

A.B.

C’è una data, ed è quella del prossimo 27 luglio, a partire dalla quale milioni di italiani bersagliati dal telemarketing selvaggio potranno finalmente dire basta alle telefonate indesiderate. Le chiamate insistenti non spariranno per magia, è certo, ma iscrivendo il proprio numero di cellulare al registro delle opposizioni gli operatori commerciali che effettuano servizi di vendita diretta, ricerche di mercato o campagne pubblicitarie, non potranno più contattare quell’utenza mobile, né cedere ad altri i dati personali di cui sono in possesso. Lo prevede il Decreto del Presidente della Repubblica che è entrato in vigore il 13 aprile dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale avvenuta il 29 marzo. Si tratta del regolamento attuativo che istituisce il

cosiddetto “Registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”, come prevede la legge numero 5 dell’11 gennaio 2018 (articolo 1, comma 15). Esercitando il proprio diritto all’opposizione, sancito anche nel regolamento europeo 679 del 2016 (noto come RGPD), i call center non potranno più contattare gli utenti sul telefono cellulare per proporre – in maniera ossessiva e a volte con modalità piuttosto discutibili - di cambiare il gestore della linea internet, oppure di luce e gas, proporre abbonamenti ai servizi più disparati e mai richiesti. Sarà vietato anche disturbare le persone attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza operatore. A patto, però, che ci si iscriva al Registro delle opposizioni. Finora la possibilità di opporsi alle telefonate indesiderate era riservata solo ai titolari di utenze fisse. Con le recenti disposizioni normative, indicando il proprio indirizzo, il blocco potrà essere esteso anche al materiale pubblicitario cartaceo inviato per posta. Sono escluse, tuttavia, le rilevazioni effettuate dagli enti appartenenti al sistema statistico nazionale. Il compito di istituire il registro è stato affidato al Ministero dello Sviluppo Economico, che potrà rivolgersi a un soggetto terzo al quale attribuire la realizzazione e la gestione del servizio. L’iscrizione è gratuita e avviene entro lo stesso giorno lavorativo della richiesta. I cittadini possono aderire in tre modi diversi. Il più semplice consiste in una semplice telefonata effettuata dal numero che si vuole iscrivere al registro. Il sistema prevede un risponditore automatico, con possibilità di ottenere assistenza telefonica da parte di un operatore “vero” in caso di difficoltà. Gli altri due metodi sono un po’ più complessi per chi non è avvezzo all’utilizzo di strumenti informatici. Il primo consiste nella compilazione - direttamente sul sito web del gestore del registro - di un modulo elettronico; in questo caso il cittadino-contraente oltre a specificare il numero telefonico dovrà dimostrare di averne la disponibilità, e dovrà indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec). Infine, è possibile iscriversi attraverso la propria casella di posta elettronica, dalla quale inviare il modulo contenente il numero sul quale non si vuole essere più disturbati. Anche in questo caso bisognerà dimostrare di avere la disponibilità dell’utenza mobile. Naturalmente, chi è titolare di più utenze può iscriverle tutte. L’opposizione è a tempo indeterminato, ma può essere revocata in qualsiasi momento nei confronti di uno o più operatori. Con l'iscrizione si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo. Attenzione, però, a non rilasciarne di nuovi. La norma prevede l’obbligo, in capo agli operatori che utilizzano sistemi di vendita telefonica, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali, di consultare mensilmente, e comunque prima dell'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. Le modalità di consultazione, va da sé, non dovranno consentire il trasferimento di dati personali. Gli operatori, inoltre, dovranno fornire criteri per identificare con precisione la linea chiamante. Le sanzioni per gli inadempienti definite “effettive, proporzionate e dissuasive” sono davvero pesanti, ma le autorità di controllo dovranno applicarle caso per caso tenendo conto “della natura, la gravità e la durata della violazione”, del numero di interessati e del livello di danno subito. In soldoni, potrebbero arrivare “fino a 20 milioni di euro, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente”.

This article is from: