IL GEOMETRA – N° 1-2010

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Il geometra

Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO Grafica CHIARA CAMPONI Comitato di redazione: FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, RODOLFO MEAGLIA, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, VITTORIO VIZZINI Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Cernaia 18 - 10122 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail rivista@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: DAVIDE CAMPAGNOLO, FEDERICA CAPRIOLO, PIERO CONROTTO, PAOLO CUSELLI, MASSIMILIANO DE BIASI, MASSIMO OTTOGALLI Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Sulla riforma della Scuola secondaria si parla da tempo, ma ora siamo giunti al dunque: da settembre, il titolo di Geometra come era fin’ora inteso non esisterà più, ma sarà sostituito da quello di “Diplomato tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio” ed il relativo corso di studi sarà quello organizzato dagli Istituti Settore Tecnologico “Costruzione, Ambiente, Territorio”. La qualifica di “Geometra” si otterrà con l’iscrizione all’Albo, dopo due anni di Praticantato o laurea triennale e superamento dell’esame di Stato di abilitazione. Sul lato psicologico, certo a noi attuali Geometri questo disturberà. Vediamone però il lato positivo: Geometra lo sarà solo chi è iscritto all’Albo e quindi chi esercita la professione, mentre oggi il titolo poteva essere usato da tutti i diplomati tali, indipendentemente da quale attività poi effettivamente svolgessero. Il Consiglio Nazionale Geometri ha promosso, in questi giorni in cui gli alunni delle medie e le loro famiglie devono scegliere un istituto superiore per il proseguimento degli studi, una buona campagna pubblicitaria sulla figura del Geometra, attuata tramite i Collegi. Ecco che il volantino pubblicitario è stato pubblicato a Torino su alcuni quotidiani a distribuzione gratuita e distribuito nelle scuole. Inoltre, ci si è rivolti al Presidente della Provincia per ottenerne l’inserimento sul sito provinciale dell’orientamento ai giovani, con risposta positiva. I Geometri non cambieranno nome né tanto meno scompariranno, nonostante questa evidente “rivoluzione” del percorso scolastico, che poi non è così drastica, considerato che già oggi non è possibile l’iscrizione all’Albo con il solo diploma ma occorre un percorso ulteriore. La Categoria intende anzi sfruttare bene questa opportunità, impostando collegamenti più stretti e diretti con la Scuola e quindi dare maggiore importanza allo sbocco lavorativo della libera professione, dopo il diploma. La riforma concede infatti una certa discrezionalità agli Istituti nell’individuare i programmi e soprattutto enfatizza la necessità di un maggiore collegamento con il mondo del lavoro. I Collegi professionali devono essere attivi proprio su questo fronte ed in tale direzione il nostro Collegio si sta muovendo già da tempo, in sintonia con le linee guida del Consiglio Nazionale. Ilario Tesio


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Sommario Editoriale

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Denuncia di inizio attività e tutela del terzo

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La trasmissione telematica degli atti catastali

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Più di 2 milioni gli immobili non dichiarati a catasto

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Professione di Massimiliano De Biasi

La trasmissione telematica degli atti catastali, pag. 7

Certificazione energetica: chiarimenti regionali sui requisiti dei certificatori pag. 13 Risparmio energetico: agevolazioni in Valle d’Aosta

pag. 16

Giurisprudenza in urbanistica

pag. 17

Capacità d’uso dei suoli

pag. 20

La firma digitale

pag. 24

Esami di abilitazione alla professione 2009

pag. 27

I Geometri abilitati 2009

pag. 28

Cassa di Previdenza La certificazione pag. 13 e 16

energetica,

Notizie dalla Cassa di Previdenza

pag. 30

Consiglio Nazionale Le Associazioni di Categoria

pag. 33

In breve

pag. 34

Commissione Immobiliare Spese personali in condominio

di Davide Campagnolo Gli esami di abilitazione alla professione 2009, pag. 27

pag. 35

Commissione Sicurezza Protocollo d’intesa sulla Sicurezza

pag. 39

Ponteggi metallici fissi. Il Pi.M.U.S.

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di Piero Conrotto

Convegni 13° Conferenza Nazionale ASITA

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L’Isituto XXV Aprile di Cuorgné premiato ad ASITA

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di Massimo Ottogalli di Federica Capriolo

On line I colori di Torino

di Paolo Cuselli

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Professione

Denuncia di inizio attività e tutela del terzo La natura giuridica della DIA di Massimiliano De Biasi - Avvocato Affrontiamo oggi il dibattuto e sempre attuale terna relativo alla natura giuridica della DIA ed in riferimento a questa verificheremo assieme le possibilità di tutela del terzo confinante dal punto di vista amministrativo, per poi esaminare l’istituto dal punto di vista della sua interazione con le norme civilistiche previste in tema di distanze legali. L’istituto della DIA presuppone che determinate attività private possano essere iniziate e svolte decorso un determinato tempo dalla presentazione da parte del privato all’amministrazione competente di una denuncia. In Trentino è l’art. 83 della L.P. 22/1 991 (in attesa dell’entrata in vigore delle più specifiche norme dettate dagli arti. 105 e segg. LE 1/2008) a stabilire quali sono gli interventi edilizi soggetti a DIA. Una volta presentata la DIA nei modi stabiliti dagli artt. 83 ss. L.P. la PA. avrà dunque a disposizione, conformemente a quanto dettato dall’art. 91 bis L.P. un determinato periodo di tempo stabilito dall’art. 91 bis della citata Legge Provinciale, differente a seconda degli interventi da porre in essere, per svolgere la propria attività di verifica e controllo ed eventualmente inibire l’attività del privato e ordinare la rimozione dei suoi effetti. Oltre a ciò i comuni effettuano controlli successivi sulle DIA anche mediante controlli su campioni che rappresentino almeno il 20% degli interventi incorso o realizzati. Ebbene se l’Amministrazione nulla oppone il “denunciante” può compiere il proprio intervento. Ora cosa succede se il Comune

L’istituto della DIA presuppone che determinate attività private possano essere iniziate e svolte decorso un determinato tempo dalla presentazione all’amministrazione competente di una denuncia. non interviene nei termini all’attività di verifica e controllo di cui all’art. 91 bis L.P., ma l’intervento posto in essere a mezzo DIA risulta difforme da quanto denunciato? Come potrà il terzo far valere i propri diritti davanti al giudice amministrativo? L’azione esperibile dal terzo confinante innanzi al Giudice amministrativo dipende - ahimè - dalla ancora controversa natura giuridica che si vuole attribuire alla denuncia di inizio attività, ed un tanto ha dei riflessi diretti soprattutto riguardo al momento ed il termine entro cui in cui il terzo confinante può decidere di agire. Rispetto alla natura dell’atto ci si limita in questa sede a riportare che vi è chi ritiene che la DIA sia un atto di

iniziativa privata facente parte della liberalizzazione amministrativa e volto esclusivamente a dichiarare ed informare la pubblica amministrazione della sussistenza delle condizioni previste e quindi della legittimazione allo svolgimento dell’attività da intraprendere. Secondo un diverso orientamento la DIA è, invece, una fattispecie complessa o a formazione successiva, facente parte della semplificazione procedimentale e configurabile come un atto amministrativo tacito che si forma in presenza di alcuni presupposti e per effetto del decorso di un determinato periodo di tempo (Cons. Stato, sez. IV, 25 novembre 2008, n. 5811; Cons. Stato, sez. IV, 29 luglio 2008). il geometra n. 1/10

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Professione L’istituto della DIA presuppone che determinate attività private possano essere iniziate e svolte decorso un determinato tempo dalla presentazione all’amministrazione competente di una denuncia.

Alle diverse ricostruzioni dell’istituto può corrispondere, quindi, una diversa giurisdizione (civile o amministrativa) e diverse azioni esperibili da parte del terzo confinante per qualche motivo contrario alla costruzione. Silenzio-inadempimento Se si considera la DIA come un atto privato, risulta, inammissibile la sua diretta impugnazione in sede amministrativa, considerando che il giudice amministrativo potrà decidere dell’annullamento dei soli provvedimenti amministrativi e non di quelli privati. Il terzo, di fronte al giudice amministrativo, una volta decorso il termine dei giorni stabiliti dall’art. 93 bis L.P. dalla presentazione della DIA senza che sia intervenuta l’inibizione dell’ufficio competente, sarebbe quindi legittimato non tanto all’impugnativa della DIA in sé ma esclusivamente a chiedere al Comune di porre in essere i provvedimenti di vigilanza e sanzionatori di autotutela previsti, facendo ricorso, in caso di inerzia, alla procedura del silenzio- inadempimento ai sensi dell’art. 21 bis L. 241/1 990. Occorre chiarire che, in linea generale, l’autotutela è un potere riconosciuto in capo alle PA. che ha emesso

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l’atto (o all’organo sovraordinato) che qualora ritenga un proprio provvedimento illegittimo perchè adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza e sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole (la legge nulla dispone ma si pensa che tale termine si possa ricavare dal combinato disposto dell’articolo 21 nonies 1. 241/1990 con la nonna di cui all’art. 1 comma 136 della finanziaria del 2005 che fissa tale termine in tre anni). E tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, può unilateralmente annullare tale provvedimento. Ciò significa che la PA. potrà agire in autotutela, se vi sono i presupposti, annullando (e quindi pure rimuovendo l’intervento) il provvedimento tacito formatosi in seguito alla presentazione della DIA, anche una volta trascorsi i termini di cui all’art. 93 bis L.P. Certo, come avevamo già detto affrontando l’argomento relativo all’annullamento delle concessioni, perché vi sia un annullamento da parte del Comune, soprattutto a distanza di tempo, deve farsi un concreto bilanciamento di interessi tra l’affidamento del privato formatosi

sulla stabilità dell’intervento e gli interessi pubblici allo stesso, ma si ricorda che in più occasioni la giurisprudenza ha chiarito che l’interesse è da considerarsi esistente in sé, se ad esempio l’assenso alla DIA è stato ottenuto sulla base di una rappresentazione dei fatti difforme dalla realtà e quindi sviante ed ingannevole da parte del “denunciante”. Nella pratica il terzo confinante leso dall’intervento realizzato mediante DIA chiede all’amministrazione competente di intervenire in autotutela per l’annullamento (e quindi rimozione) dell’intervento eseguito, sempre ovviamente che ve ne siano i presupposti, e solo qualora questa non si attivi i terzo potrà agire davanti al giudice amministrativo, che accerterà e sanzionerà l’amministrazione che aveva il dovere di attivarsi, cioè di rispondere, al terzo. Il ricorso, però, non avrà - come sarebbe invece con una concessione - il diritto di agire egli stesso in annullamento per la rimozione dell’opera (perché non è detto e non è compito né del terzo, nè del giudice stabilire se via siano i presupposti). Solo quando l’amministrazione è costretta dal Giudice a risponde-


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Professione re alle richieste del terzo e solo se ritenga che vi siano i presupposti per l’annullamento d’ufficio la p.a. potrà procedere all’eventuale rimozione dell’intervento. È evidente che tale procedura è lunga e del tutto antieconomica per il privato. In questo caso quindi la tutela è decisamente affievolita. Accertamento Recentemente si è fatta strada all’interno dei sostenitori della natura privatistica della DIA una ulteriore e diversa linea interpretativa, avallata .anche di recente dal Consiglio di Stato con la sentenza 717 del febbraio 2009. Secondo tale orientamento la DIA è un atto di un soggetto privato e non di una pubblica amministrazione, che ne è invece destinataria, e non costituisce, pertanto, esplicazione di una potestà pubblicistica. Con la DIA al principio autoritativo si sostituirebbe il principio dell’autoresponsabiltà dell’amministrato (e del suo geometra!) che è legittimato ad agire in via autonoma valutando l’esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in vigore. Secondo tale orientamento la tutela del terzo controinteressato confinante deve essere assicurata da un’azione di accertamento autonomo, da proporsi nel termine decadenziale di sessanta giorni (dieci anni secondo un’isolata sentenza del TRGA di Trento) decorrente dal momento in cui il terzo è venuto a conoscenza della DIA e della lesività dell’intervento realizzato sulla base della stessa. L’azione di accertamento prospettata in questa sede non scaturirebbe dalla mera esigenza di eliminare una incertezza sulla posizione giuridica sostanziale, ma dalla più pregnante esigenza di eliminare una lesione già in atto, determinata dalla difformità tra lo stato di fatto e la situazione di diritto, a causa della già intrapresa realizzazione di un intervento edilizio non consentito in base alla sem-

plice DIA. Tale azione è esperibile innanzi al giudice amministrativo e mira alla pronuncia della non sussistenza dei presupposti per svolgere l’attività sulla base di una semplice denuncia di inizio attività. Emanata la sentenza di accertamento graverà, quindi, sull’Amministrazione l’obbligo di ordinare la rimozione degli effetti della condotta posta in essere dal privato, sulla base dei presupposti che il giudice ha ritenuti mancanti. Bisogna però dire che giurisprudenza e dottrina maggioritaria, nonostante la posizione del Consiglio di Stato del febbraio 2009, non ritengono esperibile tale azione innanzi al giudice amministrativo, al di là che l’oggetto sia o meno la dichiarazione di inizio attività. Annullamento Una parte di dottrina e giurisprudenza ritengono invece che la DIA abbia natura provvedimentale amministrativa e che sia fondamentalmente uno strumento della semplificazione procedimentale il quale consente al privato di conseguire un titolo abilitativo, o autorizzazione implicita, all’attività a seguito del decorso di un termine dalla presentazione della denuncia. Se si considera la DIA come un provvedimento amministrativo, allora non vi sarebbero ostacoli per l’impugnazione da parte del terzo innanzi al giudice amministrativo con ricorso in annullamento dell’atto di assenso tacito dell’amministrazione, ovviamente nei termini decadenziali previsti (sessanta giorni dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della DIA o dell’avvenuta conoscenza del consenso implicito all’intervento oggetto di dia). Il tutto un po’ come nel caso della “vecchia” concessione edilizia. E’ di questa opinione anche la giurisprudenza maggioritaria (cfr. sentenze citate sopra) che propende per la qualificazione della DIA quale strumento di semplificazione proce-

dimentale e quindi per la sua natura provvedimentale, natura che la rende direttamente impugnabile in sede giurisdizionale nel termine ordinario di decadenza. Sul punto la giurisprudenza di legittimità richiama l’orientamento prevalente in tema di titoli edilizi e afferma che trattandosi di atto che costituisce l’assenso ad operare una trasformazione edilizia è dalla completa realizzazione di questa, ovvero dalla sua piena conoscenza anche in termini di efficacia che va fatto decorrere il relativo termine di impugnativa. Sicché il ricorso così delineato, proposto nei termini sopra descritti dinnanzi al giudice amministrativo, avrebbe ad oggetto direttamente l’assentibilità o meno dell’intervento dichiarato. Diversi sono gli argomenti invocati a sostegno di questa posizione. Oltre alla già citata previsione di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21quinquies e 21-nonies, ulteriori elementi a sostegno della natura provvedimentale si ricaverebbero con particolare riferimento alla DIA in materia edilizia. In particolare rilevante sarebbe l’art. 22 il quale stabilisce che il confine tra l’ambito di operatività della DIA e quello del possesso di costruire non sia fisso: le Regioni possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo dei due titoli abilitativi, per i sostenitori della natura pubblicistica della DIA una simile previsione dimostrerebbe che DIA e permesso di costruire sono titoli abilitativi di analoga natura, che si diversificano solo per il procedimento da seguire. Sarebbe, allora, irragionevole, oltre che lesivo dell’effettività della tutela giurisdizionale, pensare che il terzo controinteressato incontri limiti diversi a seconda del tipo di titolo abilitativo, che può dipendere dalla scelta della parte o da una diversa normativa regionale. Del resto, come da ultimo ha richiamato il TAR Liguria n. 43/2009, il geometra n. 1/10

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Professione è garantendo al terzo un’autonoma azione di impugnazione della DIA che viene rispettata l’effettività della tutela anche giurisdizionale dei terzi, mentre l’opposta opzione non apparirebbe conforme al dettato dell’art. 24 Cost. nella misura in cui scollega la possibilità di agire in sede giurisdizionale dal momento di avvio dei lavori e quindi dalla concreta lesione degli interessi coinvolti. Nella pratica oggi avviene che la scelta dell’azione da esperire è determinata dal fatto se siano o meno trascorsi i 60 giorni per l’esperimento dell’azione di annullamento e/o in subordine accertamento o meno e in quest’ultimo caso agire con il ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Cosa succede invece se un privato edifica conformemente a quanto previsto dalla concessione edilizia, ma senza che siano rispettate le norme, codicistiche ed integrative, sulle distanze edilizie, cioè i tre metri previsti dall’art. 873 c.c. o, più spesso, quella maggiore prevista dai P.R.G. che lo integrano. Se l’edificio è conforme alla concessione edilizia, ma viola comunque le norme stabilite sulle distanze legali tra costruzioni c’è lo stesso una lesione del proprietario della vicina costruzione? E se c’è chi sarà competente a decidere sulla stessa: il giudice amministrativo o il giudice ordinario? La Cassazione di recente con la sentenza n. 19985 del 18 luglio 2008 ha confermato che in tema di distanze nelle costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edi-

lizia (e quindi della DIA) si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra pubblica amministrazione e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, e quindi SEMPRE salvi diritti di terzi (che ci sia scritto importa se la costruzione è conforme alla relativa concessione edilizia, perché il conflitto tra proprietari in senso opposto deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell’opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste ultime riguardano solo l’aspetto formale dell’attività edilizia. E aver quindi eseguito la costruzione in conformità dell’ottenuta licenza o concessione non esclude di per sé la responsabilità del proprietario per la violazione delle prescrizioni civilistiche ed integrative delle norme sulle distanze legali e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni. Ciò si spiega in ragione del fatto che le norme di cui all’art. 873 c.c. sono inderogabili perché stabilite nell’interesse pubblico, si ricorda che la rado specifica dell’articolo citato è da rinvenire e nella tutela dell’interesse privato e collettivo finalizzato ad evitare che i bisogni di igiene e di sicurezza degli abitanti possano essere posti in pericolo, infatti intercapedini troppo vicine sono ritenute dannose in quanto si configurerebbe-

NOTIZIE DALLO SPORTELLO PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA DEL COMUNE DI TORINO AGENZIA ENERGIA AMBIENTE Il servizio di informazioni telefonico dell’A.E.A. è stato momentaneamente sospeso a causa del trasferimento degli uffici nelle nuove sedi di Via Corte d’Appello e Via Milano. Quanto prima saranno comunicate le nuove modalità per la consultazione.

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ro come pertugi in cui difficilmente si riuscirebbe a penetrare e laddove si potrebbero accumulare rifiuti non rimossi ove l’aria ristagnerebbe con effetti insalubri, ed anche all’interesse pubblico diffuso di soddisfare esigenze pubbliche e collettive riconducibili al mantenimento dell’assetto urbanistico ed ambientale e quindi relative all’incremento architettonico dello sviluppo del tessuto edilizio ed urbano (Cass. 11280/1998, Cass. 5831/1996). È evidente quindi che la conformità o meno dell’opera ad una licenza, concessione o permesso di costruire a nulla rileva quanto alla lesione dei diritti del proprietario finitimo in ambito civilistico. Di recente la Cassazione (Cass. 3031 del 6 febbraio 2009) ha altresì specificato, confermandolo per l’ennesima volta, che il principio sopra ricordato opera anche nel caso di condono edilizio, che esplica i suoi effetti solamente sul piano dei rapporti pubblicistici tra p.a. e privato costruttore, e non ha invece incidenza nei rapporti tra privati, i quali hanno ugualmente facoltà di chiedere idonea tutela ordinaria civile perle violazioni delle distanze previste dal codice e dalle norme regolamentari integratrici. Ciò significa che anche un abuso edilizio successivamente condonato, ben potrebbe comunque essere rimosso perché i vicini confinanti conservano il diritto al risarcimento del danno e nel caso d’inosservanza delle norme di cui all’art. 873 c.c. e ss. anche il diritto alla riduzione in pristino. In conclusione è evidente che la predisposizione di una dichiarazione di inizio attività implica il rigoroso rispetto delle norme dettate dalla legislazione edilizia, ma anche delle nonne codicistiche ed integrative vigenti, anche quando queste ultime non paiono incidere direttamente sulla dichiarazione stessa. Da “Prospettive Geometri” Collegi di Trento e Bolzano


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Professione

La trasmissione telematica degli atti catastali Presentazione

PREGEO (PREtrattamento atti GEOmetrici) è una procedura ad uso dei tecnici professionisti (Geometri, Architetti, Ingegneri, ecc) per la predisposizione su supporto informatico, e la presentazione agli uffici dell’Agenzia del Territorio degli Atti geometrici d’aggiornamento del Catasto. Questa procedura. limitatamente alla funzioni di calcolo e controllo formale dei dati, è identica alla versione utilizzata dagli Uffici per il trattamento e l’approvazione degli atti presentati. Gli Atti di aggiornamento catastali sono costituiti da: - tipo frazionamento - tipo mappale - tipo frazionamento + tipo mappale - tipo particellare. PREGEO elabora i dati di misura contenuti nel Libretto di Campagna e fornisce la posizione e la precisione dei punti rilevati. Comprende un insieme di funzioni tra le quali: - l’immissione dei dati di misura e della descrizione geometrica, per mezzo di poligoni, degli oggetti rilevati ; - la descrizione delle operazioni catastali associate all’aggiornamento geometrico (suddivisioni, fusioni variazioni di categoria e classe di particelle catastali); - la visualizzazione grafica dell’oggetto del rilievo; - la gestione degli estratti di Mappa rilasciati dall’Ufficio o autoallestiti; - la formazione della proposta di aggiornamento (estratto di mappa aggiornato);

Consiglio Nazionale Geometri Roma, 23 dicembre 2009 Prot. 1162 Ai Presidenti dei Collegi Loro Sedi Oggetto: Trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale e sperimentazione Pregeo 10 e DOCFA 4 Con la presente si sottolinea la necessità per tutti i nostri iscritti, operatori in ambito catastale, di aderire senza indugi all’opportunità della trasmissione degli atti di aggiornamento per via telematica, sia per DOCFA che per PREGEO. Come noto, detta procedura è di grande aiuto per lo snellimento delle pratiche e contribuisce in maniera determinante al miglioramento della qualità dei nostri elaborati e degli elementi tecnici che andiamo responsabilmente ad inserire nella banca dati catastale. Si suggerisce pertanto di inserire in tutti i corsi di Pregeo 10 che si stanno svolgendo localmente un apposito momento formativo per la sensibilizzazione dei partecipanti nei confronti della trasmissione telematica e di utilizzare ogni mezzo di comunicazione possibile per stimolarne la diffusione. Per quanto riguarda la sperimentazione in atto della procedura del catasto terreni PREGEO 10 e quella del Catasto Urbano DOCFA 4, si raccomanda di segnalare tutte le criticità significative riscontrate operativamente per una prima verifica e confronto, scrivendo indifferentemente ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: b.razza@cng.it, presidenza@cng.it, info.agit@cng.it. Cordiali saluti

Il Presidente (Geom. Fausto Savoldi)

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Professione

- la predisposizione dei modelli informatizzati per la presentazione in ufficio; - la predisposizione del supporto informatico per la presentazione dell’atto di aggiornamento; - la stampa di presentazione dell’atto di aggiornamento con relativo Codice di Riscontro.

Normativa

Con provvedimento -del direttore dell’Agenzia del Territorio del 23.02.2006, sono approvate le nuove specifiche tecniche, per la presentazione in tutto il territorio nazionale, con esclusione delle circoscrizioni territoriali per le quali la gestione del catasto terreni è attribuita alle Province autonome di Trento e Bolzano, degli atti di aggiornamento geometrico di cui all’art. 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. Con lo stesso provvedimento è stata approvata la procedura informatica Pregeo 9 per la predisposizione degli atti di aggiornamento catastali. I nuovi modelli e la procedura Pregeo 9 hanno efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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Gli atti di aggiornamento geometrico devono essere presentati in conformità alle nuove specifiche tecniche e alla procedura Pregeo 9 a far data dal 1° gennaio 2007. Novità Rispetto alla versione precedente della procedura (Pregeo 8.00) l’attuale versione costituisce un profondo rinnovamento, infatti recependo i dettami provvedimento emesso dall’Agenzia, la procedura consente la compilazione dei nuovi modelli informatizzati degli atti di aggiornamento catastali. Per una visione completa delle funzionalità indicate si rimanda alla Guida Operativa citata ed alla documentazione dell’applicazione, consultabili direttamente dopo aver eseguito l’istallazione del prodotto. Modifica dei tracciati record esistenti Tutte le righe previste nelle versioni precedenti hanno subito modifiche ed integrazioni, fatta salva la completa compatibilità con i tracciati della versione precedente. I nuovi tracciati sono documentati e specificati nell’allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia..

Nuove funzionalità Predisposizione dei modelli informatizzati per la presentazione in ufficio . Per una visione completa delle funzionalità indicate si rimanda alla Guida Operativa dell’applicazione, consultabili direttamente dopo aver eseguito l’istallazione del prodotto

Caratteristiche tecniche

La procedura Pregeo 9.00 è disponibile sia in rete che su CD; i requisiti per un suo corretto utilizzo sono i seguenti: Requisiti hardware - Personal Computer con processore pentium o superiore; - Scheda grafica con risoluzione 600x800 pixels o superiore; - Mouse; - Stampante con driver compatibile MS/Windows. Requisiti software - Sistema operativo Windows NT (service pack 5 o superiori – italiano) La procedura è stata utilizzata senza riscontrare particolari problemi


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Professione anche sui sistemi operativi: - Windows 98 (seconda edizione) - Windows 2000 (service pack 3 italiano) - Windows XP (versione 2002 service pack 1 italiano)

Installazione Informazioni preliminari Le informazioni seguenti sono propedeutiche all’installazione della procedura Pregeo 9.00 NOTA BENE: è possibile REINSTALLARE Pregeo su un PC sul quale esista una versione precedente. In questo caso l’installazione indichera’ il disco utilizzato da Pregeo e RACCOMANDERA’ di installare la nuova versione sullo stesso disco: in questo modo non si perderà il collegamento con gli archivi Pregeo. Modalità di installazione: - dal file Pregeo900.exe ottenuto dalla procedura di download software: fare doppio click con il tasto sinistro del mouse sull’eseguibile stesso; Al termine verrà creato il gruppo “Pregeo 9.00 Tecnico” sotto “Programmi” del menù “Avvio” e verranno create le voci “Pregeo Tecnico” e “Guida Pregeo Tecnico”.

Aggiornamento del programma Pregeo 9.00 Novità relative al SP 5 della procedura Pregeo 9: - fra le categorie abilitate è stata reintrodotta quella degli AGROTECNICI (D.L. 31/12/2007); - sono gestite le sedi extra provinciali degli Ordini e Collegi professionali. Novità relative al SP 4 della procedura Pregeo 9: Le ulteriori evoluzioni/correzioni rispetto al SP3 sono: - nel caso di atti di aggiornamento trasmessi in via telematica, per i

quali non viene dichiarato l’avvenuto deposito presso il Comune, nella pagina “Informazioni Generali” non viene stampato l’apposito riquadro per l’attestazione di avvenuto deposito; - nella pagina “Autodichiarazioni” è stata eliminata la data di deposito presso il Comune; - sono stati eliminati i problemi di stampa e visualizzazione della pagina “Schema del rilievo”; - è stata corretta la procedura di calcolo per i dati altimetrici nel caso di rilievi eseguiti con metodologia GPS e altezze di antenna negative; - è stato introdotto un controllo che inibisce la produzione dei modelli informatici in caso di errata compilazione del modello censuario; - è stata corretta la procedura di accesso agli archivi che determinava il messaggio “password scaduta”; - la procedura accetta anche il numero 1 nella casella “Numero d’iscrizione” dell’Ordine professionale. Novità relative al SP 3 della procedura Pregeo 9: Si informano gli utilizzatori della procedura che qualora nel trattamen-

to di un atto di aggiornamento già predisposto con le versioni precedenti di Pregeo e residente nell’archivio locale, si dovesse verificare un malfunzionamento nella fase di elaborazione o di compilazione dei modelli, sarà necessario esportare il file relativo all’atto di aggiornamento ed importarlo di nuovo con lo stesso protocollo; in tal caso verrà recuperata anche la eventuale proposta di aggiornamento, qualora già predisposta. Se il problema persiste è necessario scaricare di nuovo il SP3 dal sito ed eseguire nuovamente l’istallazione. Implementazione delle funzionalità per la trasmissione telematica degli atti Pregeo. Contiene le evoluzioni/correzioni relative al SP2: 1. la relazione tecnica dematerializzata non taglia il primo carattere di ogni riga 2. nel caso di frazionamento nel modello dematerializzato sono contenuti correttamente i puntini per la firma dei soggetti 3. lo schema del rilievo dematerializzato contiene i collegamenti trattegil geometra n. 1/10

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Professione Per scaricare il programma Pregeo 10 aggiornato al 15/10/2009 cliccare il seguente link: http://www.agenziaterritorio.it/?id=3683#SP_pregeo Per scaricare il programma Docfa 4 cliccare il seguente link: http://www.agenziaterritorio.it/?id=4021 vrappongono a geometrie dell’estratto di mappa con valore soglia di confronto pari ad una fascia di 10 cm di larghezza. - E’ stata aggiunta la clessidra alla pressione del pulsante ‘Proposta’. - I valori delle coordinate Est e Nord dei vertici vengono arrotondate a tre cifre significative.

giati rossi tra le stazioni. 4. i controlli delle superfici indicate nel modello censuario non vengono eseguiti se è stato associato un estratto autoallestito Novità relative al SP 2 della procedura Pregeo 9: - Gestione degli atti di aggiornamento privi di libretti delle misure. - Verifica di eventuali difformità di superficie tra le particelle originali contenute nell’estratto di mappa rilasciato dall’Ufficio e citate nei modelli censuari e le superfici delle stesse e delle derivate. - Doppia gestione della relazione tecnica. - Gestione dei lotti - variazione della lista delle particelle proposte nel caso di ditta non allineata, comprendendo al posto delle sole originali, tutte le costituite, variate e formanti lotti la cui qualità sia 282. - Gestione dei frazionamenti con doppia dimostrazione delle superfici delle particelle originali e delle derivate. - Inserimento nella procedura di dematerializzazione dell’atto di aggior-

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namento della tipologia “Dipendente Pubblico” per consentire anche ai professionisti dipendenti pubblici, nell’ambito delle loro funzioni d’ufficio, di poter sottoscrivere l’atto di aggiornamento con i nuovi modelli. - Modifica del codice di riscontro stampato nel documento dematerializzato tenendo conto, oltre che del libretto delle misure anche dei soggetti sottoscrittori. - Importazione e gestione delle mutue distanze tra punti fiduciali disponibili su sito dell’Agenzia del Territorio. - Inversione delle componenti della prima baseline nel caso di rilievo GPS eseguito con l’ausilio di una stazione permanente e calcolo delle successive componenti con riferimento al primo punto del rilievo. - Test di Fischer automatico con determinazione della misura planimetrica e di quella altimetrica che ha la maggiore probabilità di errore. - Inserimento di un valore soglia nel controllo di appartenenza di un fabbricato a una particella, pari a 1% (=0.01). - Nuova funzione per determinare se le linee del rilievo (ROSSE) si so-

Modalità di installazione: dal file Pregeo902SP.exe ottenuto dalla procedura di download software: fare doppio click con il tasto sinistro del mouse sull’eseguibile stesso. Novità relative al SP 1 della procedura Pregeo 9: - Correzione del calcolo altimetrico nel caso di riferimento altimetrico a punti fiduciali rilevati fuori del foglio. - Perfezionamento dell’allineamento delle versioni Ufficio e Tecnico esterno. - Preselezione automatica della scala catastale (500, 1000, 2000, 4000) più prossima al quadro di default nelle rappresentazioni grafiche. - Rimozione dei testi inutili e ricerca automatica del punto di emissione per gli identificativi di particella sulla rappresentazione grafica dell’estratto di mappa aggiornato, dello schema del rilievo e degli sviluppi. - Rimozione dei puntini inutili sulla rappresentazione grafica dell’estratto di mappa aggiornato. Fonte: Agenzia del Territorio


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Più di 2 milioni gli immobili non dichiarati a catasto È stata presentata il 16 dicembre scorso a Roma, l’indagine sugli immobili non dichiarati al catasto, condotta dall’Agenzia del Territorio. Il Direttore dell’Agenzia, dottoressa Gabriella Alemanno, ha presentato i risultati finali, riferiti a tutto il territorio nazionale, delle attività di identificazione dei fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto, realizzate in adempimento al DL 262/2006 (collegato alla “Finanziaria 2007”), convertito nella Legge 286/2006. L’indagine si è svolta attraverso un articolato processo partito dalla sovrapposizione delle ortofoto digitali ad alta risoluzione alla cartografia catastale gestita dall’Agenzia; successivamente sono state eseguite ulteriori verifiche negli archivi censuari, che hanno consentito l’individuazione delle particelle del Catasto Terreni, sulle quali sono risultati presenti immobili non dichiarati al Catasto. La verifica, condotta nel 2009 su 24 province, pari a circa il 25% della penisola, ha concluso una indagine conoscitiva che ha consentito l’individuazione di altri 570.000 immobili, che si aggiungono a 1.500.000 già identificati nel precedente biennio. L’attività di accertamento, già avviata nel 2008, tuttora in corso, è stata completata, ad oggi, per circa il 30% delle particelle e ha portato all’accatastamento di oltre 270.000 unità immobiliari, a cui corrisponde un incremento di rendita catastale di 145 milioni di euro. A tale risultato, se ne aggiungono altre 147.000, a seguito di adempimenti spontanei, che hanno reso possibile la determinazione di ulteriori 47 milioni di euro

di rendita catastale. Le tipologie di immobili accatastati sono prevalentemente rappresentate da abitazioni (33%) e da magazzini o garage (51%). Tali operazioni hanno permesso di aggiornare le banche dati catastali e di fornire la base imponibile relativa alle diverse tipologie di tributi che incidono sugli immobili. Per i Comuni catastali sottoposti a specifici accertamenti, sono state costituite liste di particelle iscritte al Catasto Terreni interessate da fabbricati presenti sul territorio ma che non risultano dichiarati al Catasto. Gli elenchi di tali particelle, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi dell’eventuale data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al Catasto, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato dell’Agenzia, presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it/. Tali fabbricati devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro 7 mesi dalla pubblicazione del comunicato. Qualora gli interessati non presentino le suddette dichiarazioni entro tale termine, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempien-

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L’Agenzia del Territorio ha scoperto altri 570.000 edifici, che si aggiungono a 1.500.000 già identificati dal 2007

te e con oneri a carico dello stesso, all’iscrizione in Catasto, mediante la predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e alla notifica dei relativi esiti. L’individuazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un’attività di identificazione da foto aeree, condotta in collaborazione con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive, si potrebbero essere verificate delle incoerenze nell’individuazione delle particelle riportate negli elenchi pubblicati, con inclusione - in qualche caso – di immobili già censiti in Catasto.

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Professione Fabbricati non dichiarati Che cos’è l’AGEA? L’Unione Europea sostiene la produzione agricola dei Paesi della Comunità attraverso l’erogazione, ai produttori, di aiuti, contributi e premi. Tali erogazioni, finanziate dal Feoga, vengono gestite dagli Stati Membri attraverso gli Organismi Pagatori, istituiti ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006 (Art. 18). Con il decreto legislativo n. 165/99 è stata istituita l’Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Coordinamento e di Organismo pagatore. All’art. 3, commi 2 e 3, dello stesso decreto è disciplinata l’istituzione, da parte delle regioni e province autonome, di servizi ed Organismi per lo svolgimento delle funzioni di Organismo pagatore. L’AGEA, quale Organismo di Coordinamento, è, tra l’altro, incaricata: - della vigilanza e del coordinamento degli Organismo Pagatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005; - di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie; - di promuovere l’applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli Organismi pagatori, monitorando le relative attività. In tale ambito l’AGEA supporta le attività svolte dagli Organismi pagatori e assicura la predisposizione - ai fini dell’armonizzazione delle procedure - di appositi manuali di indirizzo. L’AGEA è anche l’Organismo pagatore italiano ed ha competenza per l’erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi. I requisiti ed i vincoli cui deve corrispondere la struttura organizzativa dell’Organismo pagatore sono puntualmente individuati dal Reg. (CE) n. 885/2006. Nell’espletamento della sua missione istituzionale, Agea, Infine, si avvale anche di altri organismi a cui sono stati delegati particolari compiti. Tra questi figurano anche i CAA (Centri di Assistenza Agricola) i quali svolgono le attività di supporto nella predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli imprenditori interessati. I CAA rappresentano lo strumento con il quale l’Organismo Pagatore assicura il costante rapporto con i produttori ed una migliore e più diretta assistenza agli stessi ai fini della corretta predisposizione delle domande di aiuto.

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La recente normativa finalizzata al completo censimento dei fabbricati ha stabilito, tra l’altro, che l’Agenzia del Territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), proceda all’individuazione dei fabbricati non dichiarati in Catasto richiedendo “ai titolari di diritti reali la presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”. La suddetta normativa prevede, in particolare, che l’Agenzia pubblichi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, un comunicato con l’elenco dei Comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in catasto. Si specifica che l’identificazione dei fabbricati è avvenuta attraverso un’attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con AGEA, e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali. Trattandosi di elaborazioni massive è possibile che si presentino delle incoerenze nei risultati delle verifiche, con inclusione, in qualche caso, di immobili già censiti in catasto. Tali incoerenze vanno segnalate inviando l’apposito modulo di segnalazione. Le liste delle particelle di terreno sulle quali risultano fabbricati non dichiarati in catasto sono consultabili: - sul sito Internet www.agenziaterritorio.it attraverso un apposito sistema per la ricerca dei fabbricati non dichiarati ; - presso la sede di ciascun Comune interessato; - presso le sedi degli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio territorialmente competenti sui comuni interessati.


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Certificazione energetica: chiarimenti regionali sui requisiti dei certificatori REGIONE PIEMONTE BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 28/01/2010 Circolare della Presidente della Giunta Regionale 25 gennaio 2010, n. 1/AMB. Certificazione energetica degli edifici. Chiarimenti in merito ai requisiti dei certificatori. Agli Ordini ed ai Collegi professionali interessati e p.c. Al SICEE – Sistema Informativo per la Certificazione Energetica degli Edifici Al Comitato Notarile Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta L’articolo 4 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) demanda ad appositi decreti del Presidente della Repubblica la definizione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, decreti che ad oggi non sono stati ancora emanati. A sua volta l’articolo 18, ultimo comma del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) stabilisce che, nelle more dell’emanazione dei suddetti

decreti attuativi del d.lgs. 192/2005, “per le regioni (…) che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali”, si applicano le disposizioni dettate dall’allegato III. La stessa norma specifica che “le regioni (…) che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento di propri provvedimenti con i contenuti dell’allegato III”. Proprio con riguardo all’invocato ravvicinamento dei provvedimenti regionali con le disposizioni statali, l’articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 (Disposizioni

in materia di rendimento energetico nell’edilizia) dedicato ai professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione degli edifici è stato modificato dall’articolo 32 della successiva legge regionale 22/2009 e, in linea con le previsioni dell’Allegato III al d.lgs. 115/2008, prevede che all’Elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica istituito presso la Regione siano iscritti: a) i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco regionale, risultino iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla il geometra n. 1/10

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Professione legislazione vigente; b) i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera f) della stessa l.r. 13/2007 e che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco regionale, abbiano conseguito l’attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con la precitata deliberazione. Con la deliberazione del 4 agosto 2009, n. 43-11965 la Giunta regionale ha quindi dettato le disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere d), e) ed f) della l.r. 13/2007, dedicando il Paragrafo 3 della disciplina attuativa all’Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica. Nello specifico il punto 3.2 del suddetto Paragrafo, diretto a stabilire i requisiti di iscrizione all’Elenco dei certificatori e successivamente modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1-12374 del 20 ottobre 2009, prevede che siano ammessi all’iscrizione nell’Elenco regionale: a) ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; b) geometri, periti, agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell’attestato di certificazione energetica, operano all’interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con

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altri professionisti o soggetti iscritti nell’Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza; c) soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio tecnico-scientifici, purché abbiano conseguito l’attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione regionale: 1. laurea in Ingegneria o in Architettura; 2. diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico; 3. laurea in Scienze Ambientali; 4. laurea in Chimica o in Fisica; 5. laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali. In considerazione di quanto sopra esposto e delle richieste interpretative formulate in merito ai requisiti di iscrizione all’Elenco dei certificatori, va evidenziato come - nelle more delle disposizioni statali dirette a disciplinare i requisiti professionali ed i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei certificatori l’indicazione dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) della deliberazione sopra richiamata rivesta carattere meramente esemplificativo e non tassativo. In linea con le previsioni dell’Allegato III del d.lgs. 115/2008, l’articolo 6, comma 1, lettera a) della l.r. 13/2007 stabilisce, infatti, che possono essere iscritti all’Elenco dei certificatori i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco regionale, risultino iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. Ne consegue che l’elencazione contenuta alle lettere a) e b) del punto 3.2. della d.g.r. del 4 agosto 2009,

n. 43-11965, come modificata dalla d.g.r. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009, non può essere considerata esaustiva di tutti i tecnici che – in base all’ordinamento vigente - possono essere iscritti all’Elenco dei certificatori. A tal fine, infatti, anche soggetti diversi da quelli menzionati dalle citate lettere dell’atto deliberativo possono essere inseriti nell’Elenco dei certificatori purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle fonti di rango legislativo e precisamente sia l’iscrizione agli ordini o collegi professionali, sia l’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente. Alla luce di quanto sopra potranno pertanto essere ad esempio iscritti all’Elenco regionale dei certificatori anche i Dottori Agronomi e Dottori Forestali in quanto competenti – in base alla relativa legge professionale - alla progettazione e direzione lavori relativi a costruzioni rurali, nonché a modeste costruzioni civili e costruzioni accessorie in cemento armato nei limiti della competenza riconosciuta ai geometri. Diverso il caso di cui alla lettera c) del citato paragrafo 3.2 della deliberazione del 4 agosto 2009, n. 4311965 e s.m.i., in ordine alla quale va ricordato che la stessa individua in modo specifico e tassativo i soggetti che, in quanto privi dei requisiti dell’iscrizione a ordini o collegi professionali e dell’abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti, possono essere iscritti nell’Elenco dei certificatori unicamente previa partecipazione con esito positivo ad apposito corso di formazione regionale. p. Mercedes Bresso Il Vice Presidente Paolo Peveraro Visto L’Assessore Nicola De Ruggiero


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Professione Corsi di formazione per i certificatori Per i laureati ed i diplomati individuati al paragrafo 3.2, lettera c) delle disposizioni attuative regionali in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965), sono previsti appositi corsi di formazione , seguiti da una verifica finale. Il programma del corso, articolato in due moduli, è diretto a fornire richiami teorici di termodinamica, bilanci di energia del sistema edificio - impianto termico e elementi conoscitivi relativi alla procedura di certificazione energetica regionale. Il primo modulo è volto a fornire approfondimenti in merito: - alla figura del certificatore, con particolare riferimento ai relativi obblighi e responsabilità; - alla metodologia di valutazione e al calcolo del fabbisogno complessivo di energia termica dell’edificio secondo la normativa tecnica europea e nazionale; - alle caratteristiche dell’involucro edilizio e degli impianti ad esso asserviti (acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione, etc.); - al calcolo del rendimento degli impianti (riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e climatizzazione, illuminazione, etc.); - ai sistemi per l’uso di fonti rinnovabili; - alla valutazione economica di un investimento di riqualificazione energetica; - alla valutazione della qualità dell’ambiente interno; - all’analisi strumentale, con particolare riferimento a termografia, rendimenti impiantistici e misure della qualità dell’ambiente interno; - al quadro normativo nazionale. Il secondo modulo è volto a illustrare: - il quadro normativo regionale vigente in materia; - le procedure di raccolta, validazione e imputazione dei dati nel Sistema informativo di cui al paragrafo 7; - l’utilizzo degli strumenti informatici per lo svolgimento delle procedure. Tale modulo contempla altresì esercitazioni sulla valutazione energetica di un edificio nuovo e di un edificio esistente.

Chi intende iscriversi al corso, qualora in possesso delle conoscenze attinenti al primo modulo, attestate dall’ente di appartenenza o dall’ordine o collegio cui è iscritto oppure autocertificate dall’interessato, può richiedere alla Regione l’autorizzazione a partecipare direttamente al secondo modulo del corso. A tal fine alla richiesta sono allegati il curriculum professionale e le attestazioni o autocertificazioni che documentano il possesso delle predette conoscenze.

La Fondazione dei Geometri ha ottenuto l’approvazione regionale per l’organizzazione di 4 edizioni del corso per certificatori energetici (paragrafo 4.2 dell’allegato alla D.G.R. n. 4311965), presso la sede di Torino. Nel mese di febbraio-marzo verrà presentata la domanda per organizzare il corso in altre 4 edizioni a Ciriè, Rivarolo, Val Susa e Pinerolese

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Risparmio energetico: agevolazioni in Valle d’Aosta

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 47 del 27/11/2009 è stata pubblicata la Deliberazione 23 ottobre 2009, n. 2912, recante le nuove modalità per la concessione e la liquidazione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della L.R. 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia). Il provvedimento reca in allegato i parametri tecnico-economici da applicare per la valutazione delle richieste di agevolazione, oltre alla descrizione degli adempimenti. Prevede strumenti di programmazione e monitoraggio finalizzati a coordinare e migliorare l’efficacia degli interventi diretti alla diversificazione delle fonti energetiche e l’at-

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tuazione di iniziative volte a favorire l’uso razionale delle risorse energetiche. Gli obiettivi devono essere conseguiti attraverso la concessione di agevolazioni volte a promuovere gli investimenti realizzati da soggetti privati e da enti locali territoriali nel settore dell’edilizia residenziale, promuovendo la realizzazione di impianti dimostrativi ad elevato contenuto tecnologico, definendo Protocolli di intesa con altri enti per la diffusione e diffusione di iniziative nel settore energetico e prevedendo contributi per la predisposizione di diagnosi energetiche e analisi tecnico economiche di impianti di teleriscaldamento, produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore

derivante dalla cogenerazione In particolare la delibera stabilisce che il software applicativo denominato CA.S.E. (Calcul des Subventions pour les Economies d’énergie), i cui parametri di funzionamento sono specificati nell’allegato C, sia individuato quale strumento applicativo esclusivo per la richiesta di agevolazione per gli interi edifici di nuova costruzione, ovvero quelli oggetto di ricostruzione o di ampliamento volumetrico. Il software CA.S.E. fornisce una metodologia, univoca e contestualizzata sul territorio valdostano, per la formulazione delle relazioni tecniche relative alle prestazioni energetiche dell’involucro degli edifici, tale da evitare discrezionalità, consentire la replicabilità dei risultati ed un più agevole controllo in fase di istruttoria delle richieste di contributo di cui alla l.r. 3/06. Lo strumento CA.S.E. prende in considerazione il solo fabbisogno energetico specifico dell’involucro, cioè definisce le caratteristiche dell’involucro edilizio, tenendo conto delle dispersioni di calore ma anche degli eventuali apporti dovuti alla radiazione solare (pareti opache e trasparenti) ed apporti interni, senza tenere però conto della componente impiantistica. Si basa su metodologie standard che fanno riferimento alle norme UNI. Il software CA.S.E. è a disposizione sul sito web istituzionale della Regione e mediante eventuale distribuzione, a richiesta, su supporti informatici mobili.


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Giurisprudenza in urbanistica

La tettoia in tela plastificata e di piccole dimensioni va considerata quale pertinenza e non quale opera difforme dalla concessione edilizia T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, Sezione II, 29 giugno 2009, n. 1013 (Presidente Dott. Giancarlo Mozzarelli, Estensore Dott. Umberto Giovannini) La tettoia realizzata in tela plastificata e sostenuta da tubi metallici fissati nel terreno realizzata al fine di ricoverare attrezzature utili per l’attività, se di modeste dimensioni ed anche in riferimento alle concrete finalità assolte dalla stessa, deve essere considerata quale pertinenza dell’edificio principale, che, a sua volta, risulta strumentale rispetto all’attività del proprietario. Tale opera non può pertanto essere considerata realizzata in parziale difformità dalla concessione edilizia. FATTO E DIRITTO La presente controversia concerne la legittimità dell’ordinanza con la quale l’amministrazione comunale di ... ha ingiunto all’odierno ricorrente, svolgente l’attività di coltivatore diretto, la demolizione di una tettoia di tela plastificata, sostenuta da tubi metallici fissati nel terreno e dal medesimo realizzata al fine di ricoverarvi le macchine agricole. Il Comune di ... non si è costituito in giudizio. Alla pubblica udienza del 28/5/2009, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la de-

cisione come da verbale. Il Collegio osserva che il ricorso va accolto, risultando fondati entrambi i primi due mezzi d’impugnazione, mediante i quali, rispettivamente, si rilevano eccesso di potere per travisamento di fatti e violazione dell’art. 41 all’epoca vigente Regolamento Edilizio Comunale. In particolare, si ritiene che l’amministrazione comunale del tutto erroneamente non abbia qualificato la tettoia in questione quale pertinenza dell’edificio principale, che, a sua volta, risulta strumentale rispetto all’attività agricola svolta nel podere. La natura pertinenziale di tale struttura è rivelata, a giudizio del Collegio, oltre che dalle modeste dimensioni dell’opera e dai materiali con i quali è stata realizzata la copertura (tela), anche e soprattutto dalle concrete finalità assolte dalla stessa (ricovero di macchine agricole, in relazione all’attività di coltivatore diretto svolta dall’odierno ricorrente v. doc. n. 6 del ric.). Nella specie, pertanto, il Comune ha illegittimamente irrogato la sanzione demolitoria prevista dall’art. 12 L. n. 47 del 1985 per la ben diversa ipotesi di opere realizzate in parziale difformità dalla concessione edilizia e conseguentemente nemmeno ha applicato – come invece avrebbe dovuto, l’art. 41 del Regolamento edilizio comunale, che prevede l’assoggettamento a semplice autorizzazione edilizia delle opere aventi natura pertinenziale (v. doc. n. 9 del ric.). Per quanto sopra esposto, il ricorso

è accolto e, per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato. Sussistono, tuttavia, anche in relazione agli incerti e controversi confini che all’epoca delimitavano (ed anche tuttora delimitano) la definizione di opera pertinenziale in materia edilizia, giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza comunale impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2009 Depositata il 29/06/2009 Ristrutturazione edilizia con aumento di volume Corte di Cassazione, Sentenza n. 38088 del 28 settembre 2009 Con la Sentenza n. 38088 del 28/09/2009 la Corte di Cassazione ha fornito un importante chiarimento in materia ristrutturazione edilizia, utile per poter individuare la corretta tipologia di intervento edilizio realizzato, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. Il D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) riconduce alla tipologia delle ristrutturazioni edilizie anche il geometra n. 1/10

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Qualora l’opera abusiva consista in un piano (o in una porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell’intero edificio (come definite dall’art. 1117 c.c.). Se l’edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio.

interventi che ammettono integrazioni funzionali e strutturali dell’edificio esistente, pure con incrementi di superficie e di volume. Tuttavia la Corte ritiene che tali incrementi possano avere entità modesta, in quanto qualora si ammettesse un ampliamento sostanziale dell’edificio, verrebbe meno la linea di demarcazione tra «ristrutturazione edilizia» e «nuova opera». Con queste motivazioni è stato rigettato il ricorso in merito a lavori comportanti un aumento di volume del 20% rispetto a quello consentito e la realizzazione di due piani seminterrati non esistenti nel fabbricato preesistente. In tale contesto la Corte ha precisato che: «La ristrutturazione edilizia non è vincolata al rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell’edificio esistente e differisce sia dalla manutenzione straordinaria (che non può comportare aumento della superficie utile o del numero delle unità immobiliari, né modifica della sagoma o mutamento della destinazione d’uso), sia dal restauro e risanamento conservativo (che non può modificare in modo sostanziale l’assetto edilizio preesistente e consente soltanto variazioni d’uso compatibili con l’edificio conservato).

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La stessa attività di ristrutturazione, del resto, può attuarsi attraverso una serie di interventi che, singolarmente considerati, potrebbero ricondursi sia agli altri tipi sopra enunciati, sia alla nozione delle opere interne. L’elemento caratterizzante, però, è la connessione finalistica degli interventi eseguiti, che devono essere valutati nel loro complesso al fine di individuare se gli stessi siano o meno rivolti al recupero edilizio dello spazio attraverso la realizzazione di un edificio in tutto o in parte nuovo.». Piano o porzione di piano abusivi situati in un edificio composto da abitazioni regolari - Acquisizione al patrimonio comunale - Proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e comproprietà delle parti comuni TAR Lombardia, Brescia, Sez. I - 14 dicembre 2009, n. 2565 Piano o porzione di piano abusivi situati in un edificio composto da abitazioni regolari - Acquisizione al patrimonio comunale - Proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e comproprietà delle parti comuni Sedime e area pertinenziale - Acquisto pro quota. Qualora l’opera abusiva consista in un piano (o in una

porzione di piano) situato in un edificio composto anche da abitazioni regolari il Comune acquisisce non un diritto di superficie ma la proprietà esclusiva degli appartamenti abusivi e la comproprietà delle parti comuni dell’intero edificio (come definite dall’art. 1117 c.c.). Se l’edificio era in origine di un solo proprietario, con il provvedimento di acquisizione si forma un condominio. Tra le parti comuni rientra anche il sedime dell’edificio, che quindi viene acquisito pro quota, in proporzione ai millesimi dei piani oggetto del provvedimento di acquisizione. Per quanto riguarda l’area pertinenziale vale lo stesso principio dell’acquisto pro quota. Proprietario del fondo, danni, vicini, opere realizzate, responsabilità. Tribunale di Piacenza, sentenza 23 dicembre 2009, n. 891 Il proprietario di un fondo che faccia eseguire in questo escavazioni o opere, risponde direttamente, in quanto proprietario a mente dell’art. 840, comma 1, c.c., dei danni causati ai vicini dalle opere da lui intraprese, anche se abbia commesso i relativi lavori in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad otte-


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Mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze, non così il muro di contenimento che viene assimilato alla categoria delle costruzioni.

nere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla. L’appaltatore è esonerato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori progettuali non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso; ovvero che, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto l’esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato. Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell’interesse di parte, ma anche nell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall’eventuale accettazione del contraddittorio.

Muro di cinta e muro di contenimento - Differenza - Assimilabilità del muro di cinta alle pertinenze - Assimilabilità del muro di contenimento alle costruzioni - Necessità di titolo abilitativo edilizio - Rispetto delle distanze dai confini. TAR Liguria, Sez. I - 31 dicembre 2009, n. 4131 Muro di cinta e muro di contenimento - Differenza - Assimilabilità del muro di cinta alle pertinenze - Assimilabilità del muro di contenimento alle costruzioni - Necessità di titolo abilitativo edilizio - Rispetto delle distanze dai confini. Mentre il muro di cinta può essere ricondotto alla categoria delle pertinenze, non così il muro di contenimento che viene assimilato alla categoria delle costruzioni. Nel caso in cui lo scopo della realizzazione sia la delimitazione della proprietà si ricade infatti nell’ipotesi della pertinenza, per cui non è necessario il rilascio della concessione (TAR Emilia Romagna, Parma, 12 marzo 2001, n. 106; TAR Liguria, sez. I, 14 novembre 1996, n. 492; TAR Liguria, 19 ottobre 1994, n. 345). Diversa è la situazione, allorché il muro è destinato non solo a recingere un fondo, ma contiene o sostiene esso stesso dei volumi ulteriori (tar Emilia Romagna, Parma,

27 aprile 2001, n. 246; tar Lazio, sez. II, 4 novembre 2000, n. 8923); in tal caso il manufatto ha una funzione autonoma, dal punto di vista edilizio e da quello economico (TAR Piemonte 7 maggio 2003 n. 657). Avendo il muro di contenimento la natura di costruzione, deve, tendenzialmente, rispettare le distanze dai confini stabilite dalle n.t.a. del p.r.g. Manufatti precari T.A.R. Molise, 15 gennaio 2007, n. 29 Precarietà di manufatto edilizio: l’esenzione dalla necessità del titolo abilitativo non dipende dai materiali utilizzati o dal sistema di ancoraggio al suolo ma dall’uso cui esso è destinato; la precarietà va esclusa se l’opera è destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine in relazione all’obiettiva ed intrinseca destinazione naturale del manufatto. La sanzione dipende solo dalla constatazione dell’esistenza di opere abusive ed è sufficientemente motivata con l’accertamento dell’abuso; l’obbligo di motivazione sussiste solo se l’ordinanza intervenga a notevole distanza di tempo dall’ultimazione e l’inerzia dell’amministrazione abbia generato un qualche affidamento nel privato. il geometra n. 1/10

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Capacità d’uso dei suoli

La “Carta di capacità d’uso dei suoli” è uno strumento di classificazione che consente di differenziare le terre a seconda delle potenzialità produttive delle diverse tipologie pedologiche. La metodologia adottata, elaborata per gli Stati Uniti nel lontano 1961 da Klingebiel et al., considera esclusivamente i parametri fisici e chimici del suolo e non tiene esplicitamente in conto considerazioni di carattere economico-strategico, che vengono giustamente lasciate ad economisti e politici. A livello regionale la capacità d’uso dei suoli sta diventando uno strumento fondamentale per molti aspetti della pianificazione territoriale, con particolare riferimento ai progetti che impongono trasformazioni di uso del suolo; per tali progetti può diventare indispensabile una valutazione della capacità d’uso dei suoli a scala opportuna, ed utilizzando una metodologia conforme a quella seguita per la realizzazione e l’aggiornamento della cartografia pedologica regionale disponibile su questo stesso sito. Il “Manuale Operativo per la valutazione della Capacità d’uso a scala aziendale” è scaricabile dalla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/ suoli_terreni/documentazione/capacita.htm e descrive la metodologia e gli strumenti utili per la valutazione di tale qualità del suolo a scala di dettaglio, integrando le informazioni desumibili dalla cartografia pedologica regionale con quelle da rilevare direttamente sull’area di interesse.

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La carta tematica serve a mettere in evidenza fenomeni non rilevabili secondo misurazioni topografiche, come per esempio la quantità di popolazione e costituisce la base indispensabile per ogni ricerca a carattere regionale, in particolare quando si desideri conoscere gli aspetti evolutivi dei fenomeni e degli insiemi spaziali da essi originati. Le carte tematiche rappresentano infatti singoli fatti e fenomeni, fisici o antropici, di carattere qualitativo o quantitativo, riferiti alla superficie terrestre. Ciascuno di tali fatti costituisce un tema, messo in evidenza con particolari procedimenti e accorgimenti grafici, in modo che la carta permetta di coglierne la distribuzione, le differenziazioni e le correlazioni. Il primo passo per creare una mappa tematica è l’elaborazione grafica dei dati. Il dato può essere rappresentato secondo la sua posizione o come relativo ad un’area. Il dato può essere un numero assoluto, rappresentato così com’è, oppure può essere calcolato relativamente a qualche altro dato: ad esempio, nelle carte sulla densità territoriale, un qualunque indicatore è diviso per la superficie del territorio di riferimento. La “Carta di capacità d’uso dei suoli” è uno strumento di classificazione che consente di differenziare le terre a seconda delle potenzialità produttive delle diverse tipologie pedologiche. Il Manuale Operativo è completato dalla “Scheda per la descrizione delle osservazioni di campagna” e dal relativo “Manuale di campagna per il rilevamento e la descrizione dei suoli”. Il Manuale Operativo costituisce la metodologia ufficiale della Regio-

ne Piemonte per la valutazione della Capacità d’uso dei suoli ed è stato adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R n. 88-13271, in data 8 febbraio 2010. Fonte: Sito ufficiale della Regione Piemonte


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PUBBLICITA fresia alluminio

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Al via la riforma della Scuola Secondaria Superiore Dal 4 febbraio scorso è in vigore la riforma dei Licei e degli Istituti tecnici e professionali, che partirà dal 2010. Il Liceo artistico sarà articolato in 6 indirizzi distinti: arti figurative; architettura e ambiente; audiovisivo e multimedia; design; grafica; scenografia. Nel Liceo classico sarà introdotto l’insegnamento di una lingua straniera per l’intero quinquennio, e potenziata l’area scientifica e matematica. Nel Liceo scientifico sarà potenziato lo studio della matematica e delle discipline scientifiche. Il Liceo linguistico prevedrà, sin dal primo anno, l’insegnamento di 3 lingue straniere, mentre un primo insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua straniera dal terzo anno ed un secondo dal quarto anno. Il Liceo musicale e coreutica sarà articolato nelle due sezioni: musicale; coreutica. Il Liceo delle scienze umane avrà un piano di studi basato sull’approfondimento delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica. Quanto alla Riforma dell’Istruzione tecnica e professionale, questi, in breve, i punti salienti dei due regolamenti: A) Riordino degli istituti tecnici - che ha il fine di limitare la frammentazione degli indirizzi, rafforzando il riferimento ad ampie aree scientifiche e tecniche di rilevanza nazionale. B) Riordino istituti professionali - che ha il fine di riaffermare l’identità di questo tipo di scuola nell’ambito dell’istruzione superiore e far sì che i giovani acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per ricoprire ruoli tecnici operativi nei settori produttivi di riferimento.

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Collegio dei Geometri di Torino e Provincia Torino, 1° febbraio 2010 Prot. 652 Pregiatissimi Signori Presidente della Provincia di Torino Antonio Saitta Assessore all’Edilizia scolastica e patrimonio, Istruzione Umberto D’Ottavio Via Maria Vittoria n. 12 10123 Torino Oggetto: Campagna pubblicitaria sugli Istituti Tecnici Abbiamo appreso dagli organi di informazione la Vostra lodevole iniziativa di promuovere una campagna pubblicitaria per il rilancio degli Istituti Tecnici. Tuttavia, ci è parso rilevare che la campagna sia rivolta esclusivamente al settore tecnico industriale; in particolare ci riferiamo alla pagina de La Stampa del 31 dicembre 2009, in cui è riportata l’intervista al Vice Presidente di Piccola Industria dell’Unione Industriale, che certamente avrà avuto un buon effetto sui giovani e sulle loro famiglie nel descrivere e valorizzare, e quindi pubblicizzare, la figura professionale del diplomato tecnico intermedio. Anche sul sito della Provincia sull’orientamento, mentre si tratta di varie figure tecniche e professionali, non abbiamo trovato cenno alla figura del diplomato Geometra, titolo che verrà ora sostituito, nell’imminente riforma scolastica, da “diplomato tecnico in costruzioni, ambiente e territorio”. Ci permettiamo con la presente proporre un intervento che evidenzi maggiormente anche la possibilità di scegliere il corso di studi di Geometra, titolo che mantiene anch’esso un’indubbia valenza nel mondo del lavoro subordinato ma soprattutto nel campo della libera professione, costituendo una figura storica ma pienamente attuale e operativa nei campi dell’edilizia, dell’estimo, della sicurezza, della tutela del territorio e del diritto, nonché sbocco al proseguimento degli studi a livello universitario. Con l’augurio che la presente istanza sia accolta favorevolmente, ringraziamo, rimaniamo a disposizione per ogni forma collaborativa in tal senso e porgiamo i migliori saluti Il Presidente (Geom. Ilario Tesio)


Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio di Torino e Provincia “ALVAR AALTO” - Torino Tel. 011 3828181 www.itgalvaraalto.it

“ENRICO FERMI” - Ciriè Tel. 0119214575 www.istitutofermicirie.it

“CENA” - Ivrea Tel. 0125 641570 www.iiscena.it

“MICHELE BUNIVA” - Pinerolo Tel. 0121 322374 www.bunivaweb.it

“GUARINO GUARINI” - Torino - Tel. 011 4363377 www.itgguarini.it

“XXV APRILE”- Cuorgnè Tel. 0124 666763 www.istituto25aprile.it

“LEON BATTISTA ALBERTI” - Luserna San Giovanni Tel. 0121 90680

“GALILEO GALILEI”Avigliana - Tel. 011 9328042 www.itcgalilei.it

“ELIO VITTORINI – Grugliasco Tel. 011 3099136 http://eliovittorini.altervista.org

“ERASMO DA ROTTERDAM” - Nichelino Tel. 011 621968 www.erasmonichelino.it

“DON BOSCO” – scuola paritaria - Lombriasco Tel. 011 9790152 www.salesianilombriasco.it

“BERNARDO VITTONE” - Chieri Tel. 011 9472734 www.iispvittone.it

“ATHENAEUM BOLZANO” – scuola paritaria - Torino Tel. 011 6699660 www.athenaeum.it il geometra n. 9/06

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La firma digitale

La firma digitale costituisce uno dei cardini del processo di e-governement. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni. Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati: soggetti pubblici e privati che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere tale attività. L’elenco di tali soggetti è, per legge, pubblicato sul sito del CNIPA - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione . CNIPA opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’attuazione delle politiche formulate, a nome del Governo dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della Pubblica Amministrazione, fornendo a questa supporto nell’uso innovativo dell’informatica e, più in generale, dell’ICT (Information and Communication Technology). L’Italia è posta all’avanguardia nell’uso legale della firma digitale, essendo il primo paese ad avere at-

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tribuito piena validità giuridica ai documenti elettronici fin dal lontano 1997 ed essendo quello con maggiore diffusione in Europa. Il certificatore garantisce l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale ed è soggetto a attività di vigilanza da parte del CNIPA. Il CNIPA ha predisposto un documento dal titolo “Guida alla firma digitale” concepito per supportare gli utenti (cittadini, aziende, PA) sull’utilizzo della firma digitale, organizzata in modo tale che gli interessati possano effettuare la loro consultazione in modo mirato. Sarà possibile comprendere dove acquistare la firma digitale, come utilizzarla e soprattutto come verificare la sua validità legale mediante gli strumenti gratuiti segnalati dal CNIPA.

Cosa è

La Firma Digitale è l’equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce

di informazioni che ne attestano con certezza l’integrità, l’autenticità, la non ripudiabilità. L’elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano al titolare di una smart card. Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l’identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell’Ente Certificatore ArubaPEC SpA). Pertanto, l’impiego della Firma Digitale, permette di snellire significativamente i rapporti tra Pubbliche Amministrazioni, i cittadini o le imprese, riducendo drasticamente la gestione in forma cartacea dei documenti, proprio come indicato nelle Linee Guida per l’utilizzo della Firma Digitale, emanate dal CNIPA: Esempi tipici dell’utilizzo della firma digitale possono essere ricercati in tutti gli adempimenti da effettuarsi verso le amministrazioni che richiedono appunto la sottoscrizione di


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Professione una volontà: denunce, dichiarazioni di cambi di residenza, di domicilio, richieste di contributi, di esenzioni a pagamenti a causa del reddito o di altre condizioni particolari, ricorsi, ecc. Fra privati può trovare un interessante impiego nella sottoscrizione di contratti, verbali di riunioni, ordini di acquisto, risposte a bandi di gara, ecc. Ancora, la firma digitale trova già da tempo applicazione nel protocollo informatico, nella procedura di archiviazione documentale, nel mandato informatico di pagamento, nei servizi camerali, nelle procedure telematiche d’acquisto, ecc.” Inoltre, come indicato dall’art. 2 Capo II-Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, “l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”. Ciò rende lo strumento Firma Digitale indispensabile per molteplici categorie professionali.

Come funziona

Firmare un documento elettronico è un’attività assai semplice e veloce e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da: - dispositivo sicuro di generazione delle firme (smart card) - lettore di smart card - software di firma e verifica Installato il Kit sul proprio computer, attraverso il software di firma sarà possibile selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale e, previa attivazione di un account, alla marcatura temporale. Al momento della firma del documento, il software chiederà l’inserimento del codice di protezione del dispositivo (PIN) e, se correttamente inserito, procederà con la verifica della firma e con la creazione del file firmato digitalmente.

Il Consiglio Nazionale Geometri ha convenzionato con ARUBA la fornitura, agli iscritti all’Albo, di un Kit per la Firma Digitale al prezzo di € 38,50 oltre IVA e € 3,00 di spedizione, con validità di 5 anni. La convenzione con ARUBA (scaricabile dal sito del Consiglio Nazionale) prevede che la Firma Digitale per gli iscritti contenga anche i dati di iscrizione all’Albo: il cosiddetto “certificato di ruolo” affinché costituisca un vero e proprio attestato di iscrizione all’Albo. Pertanto, sono previste le seguenti operazioni: 1. Il singolo iscritto che intende dotarsi del Kit di Firma Digitale attraverso il sito della Cassa di Previdenza - Area Riservata – oppure direttamente dal sito di ARUBA www.pec.it/FirmaDigitale_Convenzioni.aspx troverà una pagina WEB dedicata dove dovrà registrarsi indicando il Codice Offerta FDGEO5167, scegliere il Collegio di appartenenza e poi, proseguendo, compilare il modulo di richiesta rispondendo al formulario. Successivamente l’iscritto procederà al pagamento secondo le formule previste da ARUBA. Al termine dell’operazione l’iscritto dovrà stampare il modulo e firmarlo. Una volta trascorso il periodo di tempo indicato nella richiesta, l’iscritto potrà recarsi al Collegio con la copia originale del suddetto modulo per il ritiro del Kit. 2. La Certification Authority (ARUBA), sulla base dei dati inseriti dal geometra, provvederà alla generazione del Kit di Firma Digitale ed alla spedizione al Collegio di appartenenza del richiedente. 3. Per la consegna del Kit, il Collegio dovrà preliminarmente procedere: - al riconoscimento de visu del geometra; - alla verifica della regolare iscrizione all’Albo. Sarà poi possibile al Collegio provvedere alla revoca, sospensione e riattivazione della firma digitale in caso di cancellazione, sospensione o reiscrizione all’Albo. Aruba Key è facile di usare, portabile ed è in grado di funzionare senza l’installazione di alcun driver e/o applicazione su qualsiasi PC ospite, ciò grazie all’interfaccia HID. I file da sottoscrivere digitalmente possono essere prelevati dalla memoria del PC ospite, oppure dalla memoria interna alla Aruba Key, pari a circa 1 GB. L’intero contenuto della memoria (pacchetto software e documenti personali) può essere sottoposto a backup, richiamando la relativa applicazione dalla barra degli strumenti. In caso di necessità, sarà quindi possibile ripristinare le funzionalità di Aruba Key. Collegando Aruba Key al PC, apparirà una barra di strumenti, dalla quale è possibile effettuare le operazioni di firma e verifica dei file firmati digitalmente, oppure richiamare le altre applicazioni presenti all’interno della memoria. Il pacchetto software standard comprende: - Software di firma digitale - Software di verifica dei file firmati digitalmente - FireFox e Thunderbird in versione portable - Un editor di testo per la creazione di documenti .doc - Un visualizzatore di file PDF - Un software per l’apertura di file compressi

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Codice di Deontologia professionale dei Geometri Sezione II Prestazione dell’opera intellettuale 4. Il geometra deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità dignità e decoro, ed esercita l’attività professionale secondo “scienza” ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente, “coscienza” ovvero onestà imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente, “diligenza” ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti.professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari.

Il file firmato assumerà l’estensione .p7m che si sommerà all’estensione del file originario. Pertanto se firmiamo un documento .txt, al termine del processo di firma digitale avremo un documento .txt.p7m che rappresenta una busta informatica (PKCS#7). Tale busta incorpora al suo interno il documento originario, il certificato del sottoscrittore, un hash del documento firmato con il certificato del sottoscrittore. Tali componenti consentiranno, in fase di verifica della firma da parte del destinatario del documento firmato, di accertare che: - il documento non sia stato modificato dopo la firma - il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell’Elenco Pubblico dei Certificatori - il certificato del sottoscrittore non sia scaduto - il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà essere considerato valido.

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Sono disponibili presso il Collegio i volumi “La nuova legislazione sull’efficienza energetica degli edifici – Requisiti e metodi di calcolo” di V.Corrado e S. Paduos (prezzo di copertina 33 Euro, scontato a 27,00 Euro per gli iscritti all’Albo) e “La procedura di certificazione energetica degli edifici in Piemonte – Guida pratica” di S. Corgnati (prezzo di copertina 15 Euro, scontato a 13,00 Euro per gli iscritti all’Albo), entrambi della Casa Editrice Celid.


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Esami di abilitazione alla professione 2009 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per lo sviluppo dell’Istruzione Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra Sessione 2009 Prima prova scrittografica Una Amministrazione Comunale vuole realizzare in un quartiere della città una sala da concerto per 160 posti a sedere ed un percorso mostre. Il lotto di terreno messo a disposizione è ampiamente sufficiente sia alla realizzazione del fabbricato che del parcheggio. La sala deve avere una copertura a capriate ed un volume non superiore a 3.000 mc, compresa la muratura esterna, alla linea di gronda.

sezione. In una breve relazione tecnica indicherà le principali provvidenza antinfortunistiche da predisporre per la corretta conduzione del cantiere ed i criteri adottati per la progettazione. Il candidato, infine, completi l’elaborato con almeno uno dei seguenti argomenti: computo metrico di una parte dell’edificio; sezione di una parte del manufatto in scala 1:20; calcolo di un elemento della struttura. Durata massima della prova: 8 ore Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di legge non commentate.

Seconda prova scrittografica

Per desiderio della committenza il fabbricato è composto da: Ingresso Guardaroba Bar Camerini per gli artisti Camerino per la direzione d’orchestra Uffici di direzione artistica Segreteria Servizi e locali accessori

Un fabbricato condominiale di 3 piani fuori terra, avente un fronte stradale della lunghezza di 24 m, una profondità di 11,5 m e un’altezza di 9 m misurati all’estradosso dell’ultimo solaio, è sopraelevabile di un piano, con un arretramento di 1,80 m dalla linea di facciata, purché non venga superata l’altezza massima 12 m.

Il candidato realizzi la sua proposta progettuale in scala 1:100 e la illustri con una pianta, due prospetti ed una

Il diritto di sopraelevazione spetta ai condòmini dell’ultimo piano, le cui proprietà sono desumibili dalle

quote E e F della tabella millesimale che segue; essa è stata realizzata applicando alla superficie lorda i soli coefficienti di altezza da terra. I condòmini che realizzeranno le due nuove unità immobiliari dovranno pagare ai proprietari sottostanti l’indennità come stabilito dall’art. 1127 del codice civile. TABELLA Il candidato, con riferimento ad una zona di sua conoscenza, assunti opportunamente i dati mancanti: 1. determini il valore del diritto di sopralzo spettante congiuntamente ai signori E ed F e la quota di valore che compete a ciascuno; 2. proceda al rifacimento della tabella millesimale di proprietà generale e rediga altresì la tabella dei millesimi per la ripartizione delle spese relative alla scala e all’ascensore, applicando la disposizione dell’art. 1124 del codice civile, fatta propria dal regolamento di condominio; 3. indichi le procedure da seguire per la denuncia al catasto dei fabbricati delle due nuove unità immobiliari. Durata massima della prova: 6 ore Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di legge non commentate.

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I Geometri abilitati 2009 Benvenuto ai nuovi Colleghi COMMISSIONE VII - GUARINI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

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AIRES RICCARDO ALASIA MANUEL ALBERTI ANDREA ALBRY MARCO ALESSANDRIA ALESSIO ALFONSO DAVIDE ALLEGRO FEDERICO ALORIA LUIGI AMATEIS BRUNO ANSELMO MATTEO ASEGLIO POLITRO GESSICA AZZARI ANDREA BAGNATO MARCELLO BAIMA ALESSIA BALLESIO EMILIANO BASTIA GIADA BAVA GIADA BELLAN MICHELA BENEDETTO ANGELO BERARDI ROBERTA BERTA ANDREA BERTA MATTEO BIANCULLI SIMONE BINANDO IVAN BIONDI DEBORAH BIONDO STEFANO BOMBONATO FEDERICO BONINO SHARON BORLOTTI ENRICO BOSCO ALESSANDRO BOTTIN GIULIO BRAGGION PAOLO BRIENZA PASQUALE BRUNASSO FRANCO BRUNO EDOARDO BRUZZESE SALVATORE BUDAU LUCIAN BUGGIA PAOLO MARIO BURBULIA IONUT CABRAS ANDREA il geometra n. 1/10

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

CALCIOGAUDINOGIOVANNI CAMARDO FRANCESCA CANDELA ROBERTO CAPPELLO ALEC CAPUTO ALESSANDRO CARAVELLI SIMONA CARBONE UMBERTO CAVALLO MANUELA CAVANA GIANMARCO CEDRO ADRIANO

COMMISSIONE VIII - GUARINI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

CENA FEDERICO CHIUMINATTO MARCO CIAMPOLILLO ENRICO CIRILLO RAFFAELE CIRINO FABIO COSTANZO DAVIDE CRAVOTTO GABRIELE CRISPONI ALEX CUCCU ANDREA DALLE DANIELE DANIELE ANDREA DE LUCA MARCO DE MARIA GABRIELE DE SALVIA ANDREA DE SANTIS MATTEO DELMASTRO FILIPPO DI MARINO DANIELE DI PAOLO SIMONE DI POTENZA SIMONE DI SALVO FABIO EPATTI DANILO FEIRACOTTINO EMANUELA FERRANTE DANIEL FERRARO AGOSTINO FERRERO ALBERTO FERRERO ANDREA FERRERO MARCO FINA FEDERICO

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FINOTTI CLAUDIO FIORE MIRCO FIORINI RICCARDO FRANZOSO CRISTINA FRUNCILLO FRANCESCO GABRIELE MASSIMO GAETANI LUIGI GALANTE CRISTIANO GALLO BALMA GIUSY GARIS ALBERTO GENOVESE CHRISTIAN GERBINO DAVIDE GHIONE ELEONORA GHIZZARDI MARIA LUISA

COMMISSIONE IX - GUARINI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

GIRARDI DARIO GRAZIANO SAMUELE GREMO MARCO GROSSO ELENA GUARNOTTA ANTONIO GUGLIA GIORGIO GUIDOCCIO LUCA JUSTESEN IVAN LATTANZI ALESSANDRO LAVAGNINI DANIELE LENA EMANUEL LEVO ERIC LISO DAVIDE LOSCALZO VITO LOVECCHIO NUNZIO LUBAN FABRIZIO MAGNETTO ALESSANDRO MALAGRINO’ GIANPAOLO MANCA MASSIMO MARANGON LORENA MARCON FEDERICO MARINELLI STEFANO MARSEGLIA GIUSEPPE MASTROPASQUA SILVIA


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MATTA GIORGIO MAZZON FEDERICO MELCHIORRE FEDERICO MENDIETTA ROBERTO MICHELOTTI FEDERICO MOLLO ANDREA MONACO MASSIMO MONZO MICHELE MORERO DANIELE MOSCA ALESSANDRO MUSSO EMANUELE NOCENTINI EZIO OLIVATO STEFANO ORTU CINZIA PACIFICO SALVATORE PAPI MAURIZIO PAVARINO MARCO

COMMISSIONE X - VITTORINI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

PERALDO STEFANO PERINO CHINCHIN OMAR PERSICHELLA ANDREA PESANDO MAURIZIO POMATTO ILARIA QUARANTA LAURA RACANO DONATO RACCA GABRIELE RAVAZZANI UMBERTO RE VIGLIETTI DENIS RIASSETTO MATTEO RIBETTO MARCO RIZZI MATTEO RIZZOLO CLAUDIO RODELLA GABRIELE ROMANO MARCO ROSSO FREDERIK RUBERTO FRANCESCO SAPIENZA ANDREA SARLO VINCENZO SAVANT ROS FABRIZIO SCABIN DAVIDE SCHEPIS CATERINA SENATORE ANDREA SEREN GAY MAURIZIO SGRO’ FABIO SIMONDI DAVIDE SPINARDI ALBERTO STOLFO ERICA SUPPO MARCO TALARICO SABRINA TOCCI STEFANO

Foto di Vittorio Vizzini

Codice di Deontologia professionale dei Geometri Sezione VI Rapporti con i praticanti Articolo 17. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della professione, nonché dei principi di deontologia professionale.

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TONIN ELENA TORRACO ROBERTA TOSCO MARTINO TROPEANO ANDREA TRUCANO GIOVANNI

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VALENTE FABRIZIO VIGATO MAURO VITTONE SARA VOTTERO EMANUELE ZURLO ANDREA il geometra n. 1/10

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Cassa Previdenza

Notizie dalla Cassa di Previdenza

VERIFICA FINANZE ANNI 1998-2006 Nel mese di dicembre 2009 la Verifica Finanze attuata dalla Cassa di Previdenza Geometri per il periodo 1998-2006, ha interessato ben più di 30.000 geometri in tutt’Italia, tra iscritti obbligatori, pensionati e cancellati. Le modalità di comunicazione agli interessati sono state in via preferenziale con posta elettronica certificata e in via residuale con raccomandata con avviso di ricevimento. L’iscritto consultando semplicemente sul web dell’area riservata la propria situazione, ha potuto aderire all’accertamento stampando il relativo MAV per il pagamento del dovuto e della sanzione ridotta o contestare la medesima inviando documentazione fiscale a supporto. La situazione delle posizioni dei nostri iscritti è risultata la seguente: Attualmente l’applicativo on-line, essendo scaduto ormai il termine del 31/12/2009 per effettuare l’adesione o la contestazione, è stato posto in modalità di sola lettura per gli iscritti con anni in verifica, consentendo agli interessati di consultare le difformità e di visualizzare le eventuali ricevute di adesione o contestazione. Come preannunciato nelle comunicazioni inviate agli iscritti, per tutti coloro che non hanno dato seguito alla comunicazione delle difformità, aderendo o contestando quanto dedotto dalla Cassa, si procederà all’allineamento d’ufficio degli imponibili

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Anno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale parziale

Dichiarazioni Reddito Aderite Contestate 30 3 34 6 57 12 48 8 61 11 60 11 55 10 62 9 53 5 460 75

Inevase 24 34 35 40 42 46 46 49 46 362

Anno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale parziale

Dichiarazioni Volume affari Aderite Contestate 39 18 44 6 41 3 49 4 43 4 61 5 53 12 60 5 43 4 433 61

Inevase 37 22 33 28 31 44 46 38 39 318

Totale generale

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previdenziali ai dati fiscali con successivo recupero dell’eventuale contribuzione dovuta e dei relativi oneri accessori. Le numerose osservazioni pervenute dagli iscritti e formulate dal nostro Collegio, sono state sottoposte al Consiglio di Amministrazione della Cassa che, in data 21/12/2009,

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ha deliberato l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni nelle ipotesi in cui le difformità reddituali rilevate non abbiano dato luogo a recupero contributivo. Infatti coloro i quali abbiano provveduto al versamento secondo le direttive previdenti, versando la sanzione ora non più dovuta, riceveranno una comunicazione


Il geometra

Cassa Previdenza

CONTRIBUZIONE MINIMA OBBLIGATORIA ANNO 2010 CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI OBBLIGATORI € 2.822,00 CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO € 2.000,00 La percentuale sul reddito è fissata nell’ 11% (aumento della percentuale dal 10,5% all’11) per il reddito fino a € 139.250,00 A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Comitato dei Delegati aveva già stabilito un aumento graduale delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo, nonché l’innalzamento - ad anni alterni rispetto al detto aumento delle aliquote - dei contributi soggettivi ed integrativi minimi, secondo la tabella di seguito riportata: ANNO 2010 2011 2012 2013 2014

Soggettivo minimo € 2.000,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.500,00 € 2.500,00

Percentuale 11% 11% 11,50% 11,50% 12%

CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO (contributo di indennità maternità)

Integrativo minimo € 800,00 € 900,00 € 900,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € €

800,00 22,00

CONTRIBUZIONE PER I NEO-ISCRITTI entro il compimento del 30° anno di età e per un massimo di 5 anni: € 522,00 oppure € 1.022,00 CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO NEO-ISCRITTI € 500,00 (1/4 per i primi due anni di iscrizione) € 1.000,00 (1/2 per i successivi tre anni di iscrizione) € 22,00 (contributo di indennità maternità) CONTRIBUZIONE PER I PENSIONATI ANCORA ISCRITTI ALBO E CASSA: CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO € 670,00 CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO € 800,00 (contributo di indennità maternità) € 22,00 CONTRIBUZIONE PER I PRATICANTI ISCRITTI CASSA: € CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO € 500,00 (contributo di indennità maternità) € 22,00 Importo della pensione minima rivalutata per l’anno 2010:

1.492,00

522,00

€ 7.870,04

Limite di volume d’affari IVA rivalutato 2010 ai fini dell’efficacia contributiva utile per la richiesta della pensione di anzianità: € 8.150,00 Limite di reddito rivalutato per l’anno 2010 di cui all’art. 1 comma 1 lettera b) del Regolamento sulla Contribuzione: € 139.250,00

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Il geometra

Cassa Previdenza scritta da parte del Collegio e le modalità di rimborso saranno effettuate d’ufficio dalla stessa Cassa. Si ricorda invece che coloro i quali, a seguito della dichiarazione di maggiori imponibili, hanno versato eccedenze contributive, per ottenere il rimborso di detti importi dovranno effettuare la domanda facendo perve-

nire al Collegio una richiesta di rimborso, intestata alla Cassa, con specificato il Codice Iban per l’accredito. La prossima verifica, che riguarderà un arco di tempo ristretto, solamente l’anno 2007 con dichiarazione 2008 già richiesta dal Ministero, sarà più gestibile sia per la Cassa che per gli interessati e senza alcun problema

La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia, accrediata presso la Regione Piemonte per la formazione, ha partecipato nel 2009, tra gli altri, al Bando per il Catalogo Provinciale dell’Offerta Formativa per la formazione continua individuale, ottenendo l’approvazione ed il finanziamento all’80% di 8 corsi, aperti ai professionisti.

di prescrizione, come la precedente. Ci preme soprattutto sottolineare che la finalità dell’attività di verifica da parte della Cassa Geometri è di accertare, incrociando i dati previdenziali con quelli fiscali, eventuali divergenze di reddito influenti sul piano contributivo e delle prestazioni pensionistiche.

I corsi “COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI”, “IL CONDOMINIO: ISTITUZIONE E GESTIONE” e “TECNICHE E STRUMENTI DI ESTIMO IN VALUTAZIONI IMMOBILIARI” saranno avviati nella prima edizione dal mese di marzo. I professionisti interessati possono richiedere informazioni agli uffici del Collegio per la procedura d’iscrizione che prevede il rilascio di un vaucher da parte della Provincia.

CORSO

DURATA

COSTO CORSO Euro

A CARICO DEL PARTECIPANTE

ADDETTO O RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP-RSPP)-MOD. A

30 ORE

330,00

66,00

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI

124 ORE

1.364,00

272,80

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

60 ORE

660,00

132,00

IL CONDOMINIO: ISTITUZIONE E GESTIONE

50 ORE

550,00

110,00

INQUINAMENTO ACUSTICO: TECNICHE E STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE

60 ORE

660,00

132,00

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

33 ORE

363,00

72,60

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - MODULO C

29 ORE

319,00

63,80

TECNICHE E STRUMENTI DI ESTIMO IN VALUTAZIONI IMMOBILIARI

50 ORE

550,00

110,00

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Il geometra

Consiglio Nazionale

Le Associazioni di Categoria Associazione Geometri Edilizia e Lavori Pubblici

L’Associazione ha carattere culturale e scientifico, è senza fini di lucro e di prefigge il conseguimento dei seguenti scopi: migliorare il livello culturale e professionale degli associati; valorizzare la professione del geometra attraverso opportune iniziative da intraprendere presso Enti pubblici e privati; aiutare il conseguimento degli standard professionali sul modello degli altri paesi Europei del geometra favorendone l’integrazione nel contesto internazionale; promuovere la crescita dell’Associazione stessa mediante proposte di collaborazione con Ministeri, Enti locali ed altri.

Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari

L’Associazione ha carattere culturale e senza fini di lucro ed ha come scopo fondamentale lo sviluppo della cultura degli amministratori in Italia e la valorizzazione della professione dell’Amministratore Immobiliare

Associazione Geometri Italiani Consulenti Ambiente e Territorio

L’A.G.I.C.A.T. è stata costituita per creare un supporto al nostro operare nel mondo delle costruzioni e degli interventi sul territorio in genere. Essa nasce dalla necessità di avere presente oltre all’oggetto della progettazione anche il contesto territoriale che si ha attorno e gli impatti ambientali che vi si possono creare, per evitarli o ridurli al minimo. L’A.G.I.C.A.T. risponde quindi ad una esigenza attualissima: quella di ricercare uno sviluppo sostenibile e condivisibile anche dalle generazioni future.

Associazione Geometri Italiani Topografi

L’Associazione ha carattere culturale e senza fini di lucro ed ha come scopo fondamentale lo sviluppo della cultura topografica in Italia e la valorizzazione della professione del Topografo

Associazione Geometri per la Sicurezza

L’associazione ha come scopo fondamentale l’accrescimento della cultura in materia di “sicurezza e salute sul lavoro e negli ambienti di vita” in Italia e in Europa, la valorizzazione delle attività professionali attinenti a tali aspetti; migliorare il livello culturale e professionale tramite corsi di formazione e informazione; sviluppare un centro servizi per la consultazione, anche telematica, degli atti normativi attinenti le attività per la sicurezza

Associazione Geometri Valutatori

L’Associazione professionale “Geometri Valutatori Esperti” è stata costituita allo scopo di condurre studi e ricerche su tutti gli argomenti concernenti la valutazione dei beni, dei terreni e delle costruzioni, pubblicizzando le metodologie di stima e le procedure poste in atto dai propri associati.

Associazione Sportiva dei Geometri Italiani

L’Associazione è basata sui principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha finalità speculative, né di lucro, né partitica e si propone quale scopo unico quello di offrire ai propri soci servizi idonei ed efficienti relativi alle loro esigenze motorie, sportive dilettantistiche, ricreative e culturali finalizzate alla valorizzazione dell`immagine professionale del geometra italiano

Consulta Nazionale Femminile “Donne Geometra”

Organismo nato allo scopo di collaborare, identificare, migliorare il ruolo sociale delle donne geometra, attraverso il pensiero della differenza, anche nel rispetto delle direttive europee riguardo alla parità di genere

GeoWeb Spa

La società nasce da un’iniziativa del Consiglio Nazionale Geometri e Sogei e rende disponibili un insieme di servizi mirati fondamentalmente a semplificare l’attività professionale della categoria e a migliorare il rapporto con al Pubblica Amministrazione

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Il geometra

Consiglio Nazionale I Presidenti della Cassa di Previdenza e del Consiglio Nazionale geom. Fausto Amadasi Accordo Uni e Consiglio Nazionale Geometri I codici deontologici rispondono alle finalità di indivi- e geom. Fausto Savoldi duare la condotta a cui i professionisti devono conformarsi per rispettare i principi generali di etica profes- libera professione. sionale. Per accedere al preIl Codice di deontologia professionale dei Geometri, stito è necessario essere approvato nel 2005, prevede tra l’altro che il geome- iscritti alla Cassa da almeno tra debba “svolgere la prestazione professionale, per il due anni, avere una posiziocui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto ne contributiva regolare ed dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazio- un’età inferiore o pari a 35 nale...”. anni. E proprio il tema degli standard qualitativi di riferimen- Attraverso l’accesso all’area to è stato oggetto di un accordo recentemente firmato riservata è possibile compida UNI e Consiglio Nazionale dei Geometri. Esso pre- lare direttamente l’apposito vede lo sviluppo e l’evoluzione del progetto “Standard form di richiesta, visualizzare il Regolamento e simuladi qualità ai fini della qualificazione professionale della re il calcolo della rata. categoria dei geometri”. Questa attività si inserisce nella sfera di un impegno che UNI ha assunto, a livello europeo, con il coordina- Il Consiglio Nazionale sui requisiti acustici mento del CEN/BT/WG 192 “Qualification of profes- degli edifici sions/personnel”, un gruppo di lavoro del Bureau Tec- Roma, 31/07/2009 - Prot. n. 6909 nique del CEN costituito allo scopo di definire principi, metodologia di approccio, struttura e contenuti delle Oggetto: Legge Comunitaria 2008 - Requisiti acustici norme sulla qualificazione delle professioni e delle per- degli edifici sone, coerentemente con la legislazione nazionale ed europea vigente. Con riferimento all’oggetto, si comunica che sulla Il progetto, al centro dell’accordo firmato da UNI e Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14/07/2009 - S.O. n. 110 Consiglio Nazionale dei Geometri, prevede nel tempo (www.gazzettaufficiale.it), è stata pubblicata la Legge la redazione di specifiche tecniche, la predisposizione n. 88 del 7 luglio c.a. - Legge Comunitaria 2008. di processi di valutazione e di certificazione e il relaNel precisare che, con l’art. 11 della legge succitata, tivo supporto ad attività di divulgazione, formazione e si conferisce “delega al Governo per il riordino della cultura. disciplina in materia di inquinamento acustico “, si eviIn particolare i documenti tecnici, alla cui predisposi- denzia che il comma 5 prevede: zione UNI presta le sue competenze e risorse quale Ente “In attesa del riordino della materia, la disciplina “sopra le parti”, definiranno i requisiti di qualificazione relativa ai requisiti acustici passivi degli edifìci e dei professionale, delineando compiti, competenze e moda- loro componenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera lità di valutazione del rispetto dei requisiti specificati. e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova apEntro la fine dell’anno sono previsti ulteriori incontri plicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei per la definizione più puntuale dei contenuti riguardanti rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi lo standard di qualità. sorti successivamente alla data di entrata in vigore della

In breve

Cassa di Previdenza: prestiti ai giovani geometri E’ attiva la procedura per la richiesta on-line dei prestiti riservati ai giovani iscritti. Si tratta dell’accordo stipulato dalla CIPAG con La Banca Popolare di Sondrio con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dell’attività professionale. Il finanziamento è diretto all’acquisto di attrezzature, strumenti e/o arredi, funzionali allo svolgimento della

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presente legge”. Naturalmente, la disciplina suddetta, ad esempio, non esime il progettista dal rispetto delle norme vigenti sui “requisiti acustici passivi degli edifici”, indicati nell’allegato A del DCPM 5 dicembre 1997, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Cordiali saluti

Il Presidente Geom. Fausto Savoldi


Il geometra

Commissione Immobiliare

Spese personali in condominio di Davide Campagnolo

L’assemblea di condominio non può addebitare unilateralmente spese a carico di un condomino, atteso che detto divieto rappresenta un principio informatore in materia di comunione e condominio; così si è espressa la Corte di Cassazione, II sezione, con la recente sentenza n. 24696 del 06/10/2008. Già in precedenza la Cassazione, II sezione, si era espressa in tal senso con la sentenza n. 3946 del 26/04/1994; in quell’occasione, la Corte di Cassazione già affermava il principio che “è affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell’art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione”. Queste due importanti sentenze rivoluzionano il “modus operandi” di molti Amministratori di Condominio. Nella pratica, infatti, l’Amministratore attribuisce d’ufficio e “ad personam” le spese del legale nominato (così come, peraltro, altre spese c.d. personali), seguendo il principio che l’azione di sollecito si era attiva-

ta e pertanto resa necessaria per fatto e colpa del Condòmino moroso e a tutela degli altri Condòmini. Attenzione: in generale, il concetto base che determinate spese vadano in capo a colui per il quale l’azione si è resa necessaria, non viene meno, ma tale determinazione è fuori dalla portata dell’Assemblea e pertanto deve essere sancito dall’organo istituzionalmente preposto e competente in tal senso (il Tribunale). L’importante concetto espresso dalla Cassazione, stabilisce di fatto che l’Assemblea di condominio (e pertanto l’Amministratore in fase di imputazione e successivo riparto delle spese) non può addebitare e/o ratificare unilateralmente e arbitrariamente spese a carico di un singolo condòmino. Nello specifico, la controversia di cui alla recente sentenza del 2008 trae origine da un’assemblea condominiale che, come peraltro normalmente accade e siamo in linea generale abituati, aveva posto interamente a carico di un condòmino la spesa relativa al compenso conferito al legale (a sua volta incaricato dall’Amministratore), il quale aveva sollecitato il Condòmino al pagamento della sua quota condominiale per il consumo di acqua e lo stesso Condòmino (moroso) aveva provveduto al pagamento solo al ricevimento del sollecito del legale stesso. I concetti espressi dalla Corte si ripercuotono e si estendono, per analogia, anche ad altre tipologie di spese c.d. personali, cioè di tutte quelle spese sostenute ed imputabili ad un

singolo Condòmino o ad un gruppo di Condòmini, come per esempio il compenso dello stesso Amministratore che, prima di trasmettere la pratica di recupero al Legale ha sicuramente attivato la propria richiesta a nome del condominio, sollecitando i/ il Condòmino moroso, così come gli eventuali onorari/spese per sessioni con il Legale, così come le relative spese postali per tutto quanto sopra e in genere quant’altro direttamente imputabile al contesto oggetto di sollecito. Nella sostanza, la Corte sancisce che è affetta da nullità la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza. Quanto sopra si collega direttamente al concetto che il principio violato (e quindi sanzionato dalla Corte) riguarda proprio la sfera del potere decisionale dell’Assemblea; nello specifico, il potere decisionale sulla ripartizione delle spese attuato dall’Assemblea non può andare oltre a quanto disposto dalla legge, per cui l’Assemblea che ripartisca le spese in base a criteri diversi da quello improntato sulle quote millesimali agisce al di fuori delle sue competenze e la delibera conseguente è, pertanto, nulla radicalmente. Come già accennato, la questione coinvolge tutte le possibili ipotesi di spesa rientranti nelle c.d. “spese peril geometra n. 1/10

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Il geometra

Commissione Immobiliare In applicazione del principio espresso dalla Corte, potrebbe venir meno quell’aspetto pratico e diretto di azione deterrente che l’Amministratore attua direttamente nei confronti di quei Condomini inadempienti a tutela di tutti gli altri che vedono (correttamente) in lui la figura di riferimento nel Condominio, colui dal quale ciascun Condomino si aspetta l’intervento risolutore o quanto meno una diretta partecipazione ai molteplici casi di pratica e quotidiana gestione.

sonali” (e l’elenco di dette spese, in un condominio, può essere tutt’altro che breve …), ovvero spese riconducibili, di fatto, al comportamento specifico di determinati condòmini o ad eventi che li coinvolgano direttamente. Corre l’obbligo di evidenziare che la Corte fa comunque un inciso (ultimo capoverso), relativamente all’assemblea chiamata ad approvare il riparto consuntivo delle spese (quindi anche le c.d. “spese personali”): “… detta nullità … può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione” (Cass. 1994 n. 3946). Proprio quest’ultimo capoverso, importantissimo a giudizio del sottoscritto, lascia aperta la classica “porta” per far si che non si vengano a creare malumori generalizzati in un contesto (l’Assemblea) che per sua

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natura è già di per sé un ambiente “caldo”. E qui entra in gioco proprio la puntuale e prudente precisione professionale dell’Amministratore per evitare l’ingenerarsi di corsi e ricorsi legali, con aggravio generalizzato di costi, confusioni interpretative, perdite di tempo e, dulcis in fundo, l’accusa nei confronti dell’Amministratore stesso per non aver correttamente informato i Condomini in modo chiaro e adeguato (già l’Amministratore ha colpe su tutto, figuriamo in siffatto contesto …). Secondo il parere del sottoscritto, l’Amministratore (e di conseguenza l’Assemblea dei Condòmini chiamata ad approvare il rendiconto consuntivo di una gestione), per “blindare” la delibera relativa all’approvazione del rendiconto consuntivo e quindi anche dei costi delle spese personali, dovrà diligentemente esporre e far trascrivere a verbale le chiare motivazioni che lo hanno portato ad av-

valersi della prestazione di un legale o che lo hanno portato ad addebitare una specifica spesa a titolo personale ad un Condòmino, concludendo la delibera con il riconoscimento esplicito dell’obbligazione di cui al capitolo di spesa riferito alle SPESE PERSONALI. La sensibilità dell’Amministratore e la conoscenza diretta e personale del contesto condominiale in cui opera, lo dovrà poi eventualmente portare ad una possibile più puntuale precisazione della delibera, riferendosi pertanto in modo chiaro ed esplicito, nel verbale d’assemblea, verso i singoli Condòmini cui le suddette spese personali sono state imputate, raccogliendo quindi il prescritto riconoscimento dell’obbligazione sorta in capo al/ai Condòmini richiamati nel rendiconto. Sicuramente il problema è maggiore se le spese personali sono imputate ad un Condòmino assente nel momento della delibera, che in quella sede non potrà riconoscere esplicitamente l’obbligazione su di lui sorta: trattandosi di delibera radicalmente nulla, l’interessato potrà far valere il proprio diritto di vedersi stornare le spese arbitrariamente accollate in qualunque momento. È altrettanto ovvio che ciò comporterà l’inizio di un’azione legale che il Condòmino interessato dovrà intentare nei confronti del condominio …. Con tutto quello che ne consegue … Si ribadisce: la Corte non dice che le c.d. spese personali debbano esse-


Il geometra

Commissione Immobiliare Corte Suprema di Cassazione - Civile Sezione II Civile Sentenza n. 24696/2008 Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. L’odierno ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare facente parte del condominio intimato, impugnava davanti al giudice di pace di Ascoli Piceno la Delib. assembleare 27 giugno 2005, che ha disposto di porre a suo carico il pagamento di Euro 382,87, quale spesa sostenuta dal condominio per la prestazione professionale fornita dal legale del predetto condominio per il recupero della somma di Euro 337,20, dovuta per il consumo di acqua a carico dell’odierno ricorrente, il quale ha provveduto al pagamento al ricevimento dell’invito del legale. Il Giudice di pace di Ascoli Piceno con la sentenza oggi impugnata respingeva il ricorso perchè inammissibile e infondato. Riteneva cioè il giudicante che la delibera condominiale impugnata non era nulla per non avere un oggetto impossibile o illecito e non avendo essa inciso su diritti inviolabili per legge. La delibera in questione non poteva ritenersi neanche annullabile perchè contraria alle norme disciplinanti il procedimento di convocazione o di informazione dell’assemblea. Riteneva ancora il Giudice che nel caso in questione l’assemblea condominiale disponeva di un titolo valido per far valere la sua richiesta di pagamento per l’acqua consumata dall’odierno ricorrente, che non aveva contestato il debito e che aveva provveduto al pagamento soltanto dopo aver ricevuto il sollecito da parte del legale. Le spese in questione quindi non potevano essere ripartite tra tutti i condomini proprio in conseguenza del ripetuto inadempimento dell’odierno ricorrente. 2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n.4, nonché contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, con violazione dei principi informatori della materia. Il Giudice di pace aveva errato per aver ritenuto ammissibile una deliberazione dell’assemblea condominiale che incidesse sui diritti individuali del condomino, ponendogli a carico totale una spesa sostenuta nell’interesse dell’intero condominio. A suo giudizio non esisteva alcun titolo in base al quale il condominio potesse procedere a tale ripartizione. Sempre a giudizio dell’odierno ricorrente la decisione sarebbe stata adottata in violazione della norma di cui all’art. 112 c.p.c., per extrapetizione, perchè fondata su causa petendi differente da quella posta a base della domanda. Inoltre sempre a giudizio del ricorrente la decisione impugnata violerebbe i principi informatori della materia in quanto “la regola equitativa da ritenersi applicata nella specie (il titolo per pretendere spese del legale del condominio dal solo condomino era costituito dall’inadempimento di quest’ultimo al pagamento

di quanto dovuto) non si attiene agli stessi”. 3. Resiste con controricorso l’intimata. 4. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. 5. Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce. Il Giudice di Pace ha, infatti, violato i principi informatori della materia (comunione e condominio), ritenendo legittima la delibera assembleare con la quale erano state poste esclusivamente a carico di un condomino le spese stragiudiziali relative al recupero di un credito del Condominio nei confronti del condomino debitore. Questa Corte ha, infatti, avuto occasione di affermare il principio che “È affetta da nullità - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art. 1137 c.c., la deliberazione dell’assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullità, a norma dell’art. 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all’assemblea ancorchè abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l’assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione” (Cass. 1994 n. 3946). La decisione con la quale l’assemblea ha posto a carico di un singolo condomino le spese sostenute per la procedura giudiziale del recupero delle somme dovute deve ritenersi assunta in violazione delle norme, che costituiscono principi informatori della materia, secondo le quali le spese fanno carico ai singoli condomini solo se a questi riferibili. Nel caso in questione è pacifico che non vi fu alcuna assunzione di tale obbligazione da parte del condomino, nè l’addebito della spesa può essere operato in mancanza di titolo e senza una decisione giudiziale sul punto. Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., l’opposizione originariamente proposta va accolta, e la delibera condominiale impugnata annullata. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie ricorso e cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione originariamente proposta e annulla la delibera condominiale impugnata. Condanna il Condominio intimato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate per il merito in Euro 600,00, per onorari e Euro 100,00, per spese e per il giudizio di legittimità in Euro 400,00, per onorari e Euro 100,00, per spese, oltre accessori di legge.

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Commissione Immobiliare re imputate al singolo inadempiente, ma ufficializza e sancisce la corretta metodologia di tale richiesta. Quanto suggerito dal sottoscritto non vuol essere la classica trovata all’italiana, ma vuole essere un equilibrato suggerimento da mettere in atto al fine di evitare maggiori successivi problemi o quanto meno che s’informino i Condòmini delle possibili conseguenze di una non precisa e puntuale delibera in tal senso. Per completare l’escursus delle possibili spese personali in capo ad un singolo Condòmino, vale la pena ricordare per esempio la spesa di un idraulico (ma può essere l’antennista piuttosto che la ditta che gestisce il riscaldamento, piuttosto che l’elettricista e quant’altri …) che, normalmente e nella prassi corrente, venga incaricato direttamente dall’amministratore (in quanto i Condòmini in lui vedono il factotum che deve intervenire e risolvere tutti i problemi della casa, anche quelli privati) ma che sono intervenuti, una volta verificata la causa del danno, su un impianto o comunque su una parte privata, e che per questo l’intervento eseguito viene addebitato a carico del condòmino. Mentre la regola comunque sempre valida sia quella di farsi sempre autorizzare per iscritto dall’interessato, con questa sentenza della Corte le cose dovrebbero andare diversamente da come siamo abituati sinora: la spesa deve essere ripartita tra tutti e, successivamente, richiesta dal condominio al responsabile, in via giudiziaria, con tutti i se e i ma del caso. Pertanto, in generale, qualora l’amministratore sostenga delle spese a qualunque titolo (legali, tecniche, di manutenzione) nell’interesse di un singolo condòminio, anche qualora detti costi siano imputabili a comportamenti illegittimi di singoli condòmini (si pensi ai richiami per comportamenti di disturbo, di violazione del Regolamento di Condominio, ecc.), esse devono permanere

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(ed essere quindi imputate) a carico della comunità condominiale che tali spese ha direttamente autorizzato, e la ripartizione deve seguire esclusivamente il principio millesimale (quindi a carico di tutti, proporzionalmente alle rispettive quote), fatta salva autonoma successiva azione giudiziaria diretta al risarcimento del danno. Cosa diversa, a giudizio del sottoscritto, è se l’ambito di applicazione delle possibili “spese personali” risulti definito dal Regolamento di Condominio [contrattuale], cui si ritiene non possa applicarsi il principio espresso dalla Corte di Cassazione e qui trattato. Un’altra fattispecie non del tutto rara, riguarda le spese di accertamento tecnico circa la legittimità o meno di una modifica operata da un condomino su una parte comune; secondo la Corte, anche nel caso di violazione di legge, la spesa relativa all’eventuale perito incaricato dall’amministratore non potrà essere posta, unilateralmente e arbitrariamente dall’assemblea, a carico del singolo condòmino responsabile senza una precisa pronuncia del giudice in tal senso. Pur non volendo, ovviamente, discutere nel merito la sentenza della Corte, vale la pena soffermarsi in generale sul possibile scenario che si apre davanti agli occhi dell’Amministratore, scenario che per certi versi può avere ripercussioni anche di un certo peso. Mi permetto innanzi tutto evidenziare che, in applicazione del principio espresso dalla Corte, potrebbe venir meno quell’aspetto pratico e diretto di azione deterrente che l’Amministratore attua direttamente nei confronti di quei Condomini inadempienti a tutela di tutti gli altri che vedono (correttamente) in lui la figura di riferimento nel Condominio, colui dal quale ciascun Condomino si aspetta l’intervento risolutore o quanto meno una diretta partecipazione ai molteplici casi di pratica e

quotidiana gestione. Il rischio potrebbe essere anche un effetto boomerang, non tanto sul principio di anticipare i necessari costi a carico dell’intero condominio, cosa che comunque avviene all’atto pratico, ma sul subordinare il recupero di tali anticipazioni ad una specifica azione legale che il condominio dovrebbe intentare per vedersi riconosciuto (si spera) quanto anticipato. Il rischio, specialmente in condomini di piccola entità, di veder sfumata quella “spada di Damocle” dell’azione legale diretta con costi imputati da subito all’inadempiente, potrebbe ingenerare un circolo vizioso arrivando ad un’esasperata gestione condominiale, con una sorta di lecita autorizzazione a non adempiere ai propri obblighi …. tanto anticipa il condominio, poi si vedrà se me li chiedono indietro … Altro effetto consequenziale dell’applicazione pratica delle richiamate sentenze potrebbe essere un distacco (pratico e morale) dell’Amministratore (e degli altri Condòmini) dai quotidiani problemi condominiali: per evitare maggiori problemi futuri, demanda d’ufficio la soluzione del problema direttamente al singolo che, magari poco interessato al problema perché per esempio l’unità interessata non è occupata da nessuno, non interviene o interviene tardivamente. E a “rimetterci” nell’immediato (anche se provvisoriamente …) sono proprio i Condòmini! Concludo affermando una volta di più che l’Amministratore dovrà, in questo contesto, attivarsi molto più che con la consolidata e normale diligenza del buon padre di famiglia, escogitando non tanto “percorsi alternativi” per far “digerire” le spese personali, ma rendendo direttamente partecipe l’interessato. Sicuramente non sarà cosa facile, soprattutto in presenza di addebiti per solleciti e/o spese legali, ma ritengo sia buona e corretta regola deontologica almeno provarci ….


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Protocollo d’intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino

Il 4 febbraio il Presidente del Collegio, insieme ai rappresentanti di Provincia, Città di Torino, Anci Piemonte, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, Collegio dei Costruttori Edili, altri Ordini professionali ed enti previdenziali, ha firmato in Prefettura il “Protocollo d’intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino”, predisposto dal Comitato Provinciale permanente di studio e coordinamento in materia di salute e sicurezza, a cui il Collegio Geometri appartiene. Il documento, elaborato nell’ambito delle attività poste in essere dal Comitato permanente di studio e coordinamento sulla sicurezza sul lavoro operante in Prefettura dal 26

Il Settore edile assume nella provincia di Torino centrale rilevanza per numero di addetti e imprese nel quadro generale della sicurezza sui luoghi di lavoro. Giugno 2007, è il risultato della azione sinergica degli Enti territoriali e istituzionali, titolari di competenze in materia, e delle rappresentanze sindacali e datoriali della provincia, finalizzata ad incrementare la generale sensibilità verso i temi della sicurezza sul lavoro e definire iniziative utili per migliorare sempre di più le condizioni di sicurezza nei cantieri edili ed incidere così sulla riduzione del fenomeno degli incidenti sul lavoro. Per i suoi contenuti il protocollo

costituisce un documento innovativo che affronta in maniera globale il tema della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili trattando oltre che istituti direttamente previsti dalla legge anche gli altri aspetti amministrativi, economici, contributivi, che, nella pratica applicazione, possono incidere sulla sicurezza dei lavoratori. Il testo si articola in cinque paragrafi: sicurezza sul lavoro in generale; regolarità tramite la comunicazione anticipata al Centro per il geometra n. 1/10

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Commissione Sicurezza

Il logo del Comitato provinciale permanente sulla sicurezza del lavoro

Il protocollo è stato indicato dalla Presidente Bresso e dagli enti sottoscrittori come un “punto di partenza e non di arrivo, per il raggiungimento dell’obiettivo della sicurezza e della regolarità dei cantieri”.

l’impiego dell’inizio del rapporto di lavoro; formazione degli operatori delle stazioni appaltanti; vigilanza nei cantieri; lavori pubblici (verifica delle offerte anomale e criteri per la valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa che tenga conto della sicurezza). È affrontata anche la problematica del contrasto ai fenomeni di natura criminale e connessi al lavoro sommerso. I lavori, protrattisi per oltre due anni, hanno visto l’incontro e la sinergica e propositiva partecipazione dei rappresentanti degli Enti sottoscrittori che, alla luce delle rispettive differenti competenze ed esperienze operative sviluppate negli anni, ha consentito di individuare azioni volte a rendere pienamente efficace la applicazione delle norme, nonché criteri e modalità attuative uniformi degli istituti previsti dalla legge.

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Il Logo sulla sicurezza del lavoro contraddistingue, dal 18 novembre 2009, le attività dal Comitato provinciale permanente di studio e coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro operante in Prefettura dal 26 Giugno 2007, a seguito della sottoscrizione di un protocollo di intesa sulla sicurezza del lavoro da parte delle Amministrazioni pubbliche, degli Enti, delle Associazioni datoriali e Sindacali della provincia. Il LOGO è stato elaborato dagli studenti dell’Istituto Professionale di Stato di Torino “Albe Steiner” che hanno aderito con grande entusiasmo e partecipazione (97 lavori presentati) al Concorso indetto dal Comitato, espletato nel corso dell’anno 2009 e conclusosi in Prefettura il 18 novembre 2009 con la cerimonia di premiazione. Lo stesso identificherà e renderà immediatamente riconoscibili le iniziative poste in essere dal Comitato, articolato in otto gruppi di lavoro, cui partecipano qualificati rappresentanti delle Istituzioni ed Enti sopraindicati, per promuovere, con azioni condivise, i temi della sicurezza sul lavoro sia all’interno del mondo produttivo, sia all’esterno, nei confronti della società civile e della scuola.

Si tratta dunque di un documento innovativo, che affronta in modo globale il tema della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili e che ha visto la sinergia e la propositiva partecipazione di tutti gli enti sottoscrittori. ‘’Ogni iniziativa che vada a integrare il lavoro del gruppo di sorveglianza per gli appalti è benvenuta’’, ha detto il prefetto Paolo Padoin, sottolineando che ‘’per i cantieri edili questo protocollo è molto importante perchè si dedica a vigilare sulla regolarità delle procedure e interviene sulla prevenzione e il controllo del lavoro nero, spesso associato agli infortuni. Il punto qualificante - ha aggiunto - è quello di avere la possi-

bilità di un collegamento fra banche dati per avere una fotografia precisa di tutti i cantieri’’. Un protocollo, come ha osservato il vicesindaco di Torino, Tom Dealessandri, ‘’che assume come dato fondante il tema della prevenzione. E’ uno strumento molto utile come modo di applicare le norme nella gestione quotidiana dei cantieri’’. Presso la Prefettura, ogni sei mesi, continueranno a svolgersi le riunioni del Comitato permanente di studio e coordinamento sulla sicurezza sul lavoro, operante dal giugno 2007, all’interno del quale è stato discusso ed elaborato il protocollo.


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Ponteggi metallici fissi Il Pi.M.U.S. di Piero Conrotto La costruzione e l’impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della “Sezione V” del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Per ciascun tipo di ponteggio il fabbricante deve richiedere al “Ministero del lavoro” l’autorizzazione alla costruzione e all’impiego del medesimo, corredando la domanda con una completa ed esaustiva “relazione tecnica”, così come indicato dall’art.132 del decreto, comprendente la descrizione degli elementi che lo costituiscono, la resistenza dei materiali impiegati, l’indicazione delle prove di carico, il calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di impiego, le istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio dello stesso, gli schemi-tipo con l’indicazione dei sovraccarichi ammessi, l’altezza complessiva e la larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo e del progetto per ogni singola applicazione. Nei cantieri in cui vengono usati dei ponteggi fissi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della seguente documentazione: • copia dell'autorizzazione del fabbricante del ponteggio contenete almeno il calcolo del ponteggio secondo le varie condizioni di impiego, le prove di carico del medesimo, le istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio dello stesso, gli schemi-tipo con l'indicazione dei sovraccarichi ammessi, l'altezza complessiva e la larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del cal-

colo e del progetto per ogni singola applicazione; • copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste (la formazione minima necessaria per i lavoratori addetti è riportata nell’Allegato XXI del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). I contenuti del Pi.M.U.S. sono riportati nell’Allegato XXII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Il Pi.M.U.S., redatto a cura del datore di lavoro a mezzo di “persona competente”, è costituito da un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti par-

ticolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori addetti. L’individuazione della “persona competente”, da parte del datore di lavoro, rientra nella sua ampia autonomia discrezionale e organizzativa, nei limiti della “culpa in eligendo”; certamente affidando l’incarico ad un geometra libero professionista il datore di lavoro può dimostrare di avere ben adempiuto ai suoi obblighi in merito alla redazione del Pi.M.U.S. Il Pi.M.U.S. costituisce un allegato obbligatorio del P.O.S. (piano operativo di sicurezza), che il datore di lavoro deve comunque sempre redigere per lo specifico cantiere (i cui contenuti sono quelli dell’Allegato XV, punto 3.2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Analizziamo adesso quali sono i il geometra n. 1/10

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Atti del Collegio contenuti minimi del Pi.M.U.S. 1-Dati identificativi del luogo di lavoro. (un’area privata con o senza servitù di passaggio, un’area pubblica, c’è transito di automezzi, passaggio pedonale pubblico, presenza di negozi, area di movimentazione dei cassonetti per rifiuti, fermata dei mezzi pubblici, …) 2-Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio. (sono i dati identificativi -ragione sociale e codice fiscale, sede legaledel datore di lavoro che procederà a fare effettuare materialmente le operazioni di cui sopra, non è il datore di lavoro dell’impresa affidataria dei lavori per cui è necessario l’uso del ponteggio) 3-Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio. (sono i dati identificativi dei lavoratori che saranno addetti alle operazioni di cui sopra, sia che siano dipendenti della ditta addetta oppure subappaltatori della stessa, è importante l’identificazione del “preposto” che è quella figura con poteri, compiti e responsabilità sia per la corretta esecuzione dell’opera che per la vigilanza dei sui sottoposti ai fini della sicurezza, i suoi compiti generali sono identificati all’art.19-D.lgs.81/2008. Gli addetti alle operazioni di cui sopra e il preposto, devono essere in possesso dell’attestato di formazione previsto dall’art.136- D.lgs.81/2008, i cui contenuti sono quelli riportati nell’Allegato XXI del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; si ricorda che nessun ponteggio di nessun tipo e dimensione non può più essere montato e/o trasformato e/o smontato da lavoratori che non abbiano conseguito l’attestato di formazione). 4-Identificazione del ponteggio.

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(devono essere indicati chiaramente i dati caratteristici del ponteggio quali ad es.: tipo tubi e giunti, cavalletti, elementi “H”, ditta costruttrice, omologazioni, ...) 5-Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino i dati seguenti: 5.1-Generalità e firma del progettista (soltanto quando è obbligatorio il progetto del ponteggio di cui si tratterà più avanti, se non sussiste l’obbligo del calcolo di progetto, sono sufficienti le generalità e la firma della “persona competente” di cui si è già accennato sopra); 5.2-Sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato (sono desunti dagli schemi-tipo del costruttore oppure dal progetto); 5.3-Indicazione degli appoggi e degli ancoraggi (sono desunti dagli schemi-tipo del costruttore oppure dal progetto) (NOTA: il “disegno esecutivo del ponteggio” non è una novità del Pi.M.U.S., era già reso obbligatorio dal DPR n.164/56 e doveva essere firmato dal preposto che sovrintendeva ai lavori, una prassi che purtroppo non sempre era rispettata integralmente; il disegno si compone di piante, prospetti e sezioni significative del ponteggio da cui si evince la modalità di esecuzione dello stesso in funzione del sito, con posizione degli ancoraggi, ingombri e viabilità, l’ultimo impalcato e protezioni, le mantovane, ...) 6-Progetto del ponteggio, quando previsto. (i casi in cui è necessario redigere un progetto per il ponteggio, a cura di un ingegnere o architetto, sono individuati all’art.133 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., sommariamente sono: altezza superiore ai 20 m, esecuzione difforme dagli schemi-tipo sia per tipologia costruttiva, forma, pendenza del piano di appoggio, sbalzi non previsti, varchi e passi carrai non previsti, promiscuità tra elementi -tubi e giunti con cavalletti, elementi “H”- elementi simili ma di costruttori diver-

si, opere di notevole complessità e importanza, maggiori sovraccarichi, cartelloni pubblicitari e teloni protettivi, … Per i “castelli carico” invece è sempre obbligatorio il progetto) 7-Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata” previsto dall’art.136- D.lgs.81/2008): 7.1-planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.: (il legislatore enfatizza l’importanza dei disegni che sono documenti facilmente leggibili in cantiere, in tutte le lingue, ben più e meglio di tante pagine scritte) 7.2-modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.): (sono le procedure operative che deve svolgere il preposto addetto alla sorveglianza del montaggio del ponteggio) 7.3-modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.: (sono le procedure operative che deve svolgere il preposto addetto alla sorveglianza del montaggio del ponteggio) 7.4-descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e la loro modalità d’uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio: (i DPI utilizzabili, con marcatura CE, sono i seguenti: scarpe di sicurezza, guanti per protezione meccanica, casco, imbracatura di sicurezza; per l’uso dei DPI è necessario che i lavoratori siano in possesso di un documento di avvenuta formazione,


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Convegni mentre per l’uso dell’imbracatura di sicurezza è necessario anche il possesso di un documento di avvenuto “addestramento”, poiché è un DPI di “3 CATEGORIA” di cui al D.lgs 475/92, che sono i DPI che proteggono dai rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente) 7.5-descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e la loro modalità di installazione ed uso: (le attrezzature vanno dai mezzi di trasporto e movimentazione -camion, gru, carrello semovente-, i contenitori di movimentazione, al paranco di sollevamento in quota degli elementi prefabbricati del ponteggio) 7.6-misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’art.117: (le linee elettriche aeree nude in tensione, ad esempio, sono le linee elettriche di media e alta tensione solitamente su tralicci-, le linee di alimentazione elettrica per la trazione ferro-tramviaria. La loro pericolosità deriva dal fatto che l’arco elettrico può scoccare anche senza toccare materialmente le linee elettriche, basta la vicinanza di un elemento conduttore -es.: il tubo del ponteggio movimentato a mano-, che può provocare la scarica elettrica verso terra attraverso il corpo del lavoratore che tiene in mano l’elemento metallico. Nell’Allegato IX si trovano le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche non protette) 7.7-tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi: (vi sono diversi tipi di impianti di ancoraggio, quelli riportati nei libretti di Autorizzazione Ministeriale dei ponteggi, redatti dalle aziende produttrici, sono principalmente costituiti da:

-Ancoraggio con tubi e giunti a cravatta. -Ancoraggio a tubi e giunti a contrasto. -Ancoraggio a barre filettanti passan-

ti dotate di piastre di contrasto. -Ancoraggio con barra munita di gancio. -Ancoraggio con barra munita di gancio. Gli ancoraggi del ponteggio possono essere realizzati con l’utilizzo di speciali “tasselli ancoranti” -tipo ficher e similari-. In commercio sono disponibili differenti tipologie di tasselli ancoranti: -meccanici ad espansione forzata, ideali per i materiali compatti ed uniformi; -meccanici a variazione di forma, ideali per i materiali compatti ed uniformi; -chimici a variazione di forma, ideali per i materiali forati, alleggeriti e porosi; -chimici per adesione, la resina costituisce un corpo unico con le pareti del foro, con il materiale di supporto trattenendo l’elemento metallico che normalmente è una barra filettata; -ancoraggi chimici a fiala; -ancoraggi chimici ad iniezione. Le modalità e le condizioni di impiego di ognuno di essi, e la portata teorica, vengono specificate sulle schede tecniche di ogni azienda produttrice; si parla di portata teorica, in quanto la stessa non tiene conto della resistenza del materiale in cui potrebbero essere infissi. Per stabilire l’effettiva portata della struttura sulla quale viene ancorato il ponteggio è necessario effettuare varie prove di resistenza nel seguente modo: -effettuare alcuni test infiggendo in vari punti del muro i tasselli scelti in funzione delle migliori caratteristiche di impiego desunte dalle rispettive schede tecniche e/o costruire gli impianti di ancoraggio più idonei alle caratteristiche proprie della struttura; -provare la resistenza degli stessi mediante l’ausilio di un dinamometro; -fornire i dati della resistenza accertata, risultate dalla prova, ad un tecnico qualificato affinché provveda a

verificarne l’idoneità, il numero e le collocazioni necessarie a garantire l’adeguata portata del ponteggio; -procedere al montaggio del ponteggio rispettando le procedure in sicurezza ed evitando di ancorarlo al muro nei punti in cui sono state effettuate le precedenti prove di tenuta. 7.8-misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori: (sono le procedure operative che devono adottare sia il datore di lavoro che utilizza il ponteggio (datore di lavoro dell’impresa che lo ha in carico) e quelle che devono essere adottare dal proprietario/noleggiatore/montatore del ponteggio; in questi casi è fondamentale il sistema di comunicazione reciproca sugli eventi) 7.9- misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti: (Fermo restando che è sempre vietato gettare volontariamente qualsiasi materiale dai ponteggi, devono essere prese le opportune precauzioni per evitare la caduta accidentale di materiali dall’alto. (art.129) “In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante”. La mantovana deve essere posizionata al piano calpestio e non al piano del mancorrente. L’uso dei teli di protezione (chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio), normalmente cambia le condizioni dello “schema tipo di montaggio” con conseguente necessità della progettazione del ponteggio). il geometra n. 1/10

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8-illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati” previsto dall’art.136- D.lgs.81/2008, con l’ausilio di elaborati esemplificativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto: (sono le procedure operative ed istruzioni di lavoro per gli operai ed il preposto addetto alla sorveglianza del montaggio del ponteggio; il legislatore enfatizza l’importanza dei disegni che sono documenti facilmente leggibili in cantiere, in tutte le lingue, ben più e meglio di tante pagine scritte; il legislatore enfatizza l’importanza dei disegni, schemi e foto, che sono documenti facilmente leggibili in cantiere, in tutte le lingue, ben più e meglio di tante pagine scritte) 9-descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio: (sono le procedure operative, destinate ai datori di lavoro che utilizzano il ponteggio, cui si devono attenere i propri lavoratori e che devono essere portate a conoscenza dei preposti

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addetti alla sorveglianza dei lavoratori loro sottoposti) 10-indicazione delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi l’Allegato XIX): (sono le procedure operative, destinate al proprietario/noleggiatore/ montatore del ponteggio; il riferimento alle procedure di cui all’Allegato XIX è esaustivo, l’importante è l’evidenza documentale e la tracciabilità dei documenti) Il Pi.M.U.S. è una documentazione tecnica importante e fondamentale per consentire l’installazione di un qualsiasi ponteggio fisso, il compito del coordinatore per l’esecuzione (CSE) è anche quello di verificarne la sua presenza in cantiere e la sua applicazione; la redazione di tutta questa documentazione non è difficile ma neppure banale. Il datore di lavoro che individua nella “persona competente” un geometra libero professionista, affidandogli l’incarico della redazione del Pi.M.U.S., può dimostrare di avere ben adempiuto ai suoi obblighi ed essere sollevato da una eventuale “culpa in eligendo” nel caso di ispezione, in cantiere, da parte degli enti di vigilanza. La ratio di tutto questo è di evitare l’accadimento di gravi infortuni sul lavoro per le cadute dall’alto, che sono la prima causa di infortunio nei cantieri edili. NON sono soggetti alla redazione del Pi.M.U.S. i c.d. Trabattelli o ponti movibili su ruote, i ponti su cavalletti con H<2,00m, le scale portatili di qualsiasi tipo, i ponti elevatori mobili, le macchine semoventi o mobili con elevatore a cestello per persone, in quanto sono già regolamentati da specifiche normative; queste attrezzature per lavori in quota potranno essere oggetto di un approfondimento in successivi articoli tecnici. Su questo argomento (redazione del Pi.M.U.S.), si trovano in commercio diversi software, che dovrebbero avere il solo e unico scopo

di aiutare il professionista o la “persona competente” nella redazione del Pi.M.U.S. Il “Piano” che, nella ratio della norma, è un fondamentale documento operativo-procedurale di prevenzione, ad uso dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio, nello specifico cantiere e non un modulo standard da compilare a “crocette“, buono per tutti i cantieri ed avulso da qualsiasi relazione con la realtà del sito di lavoro, quasi fosse una seconda “bolla di accompagnamento materiali”. Tutto questo non è solo carta, “inutile carta”, ma evidenze documentali delle “istruzioni operative” fornite agli addetti, facenti parte di un più ampio “progetto della sicurezza del cantiere” che si compone di numerosi “moduli”: PSC, POS, Pi.M.U.S., DVR, DUVRI, dichiarazioni di conformità, certificati di omologazione, marcature-CE, formazione-informazione-addestramento, fascicolo tecnico dell’opera, piano di manutenzione, tavola tecnica degli scavi, piano di demolizione, misure strumentali, elaborati grafici e relazioni tecniche specifiche, …). Il Pi.M.U.S., in quanto “istruzioni operative”, costituisce anche una parte del sistema operativo dell’organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro, implicitamente previsto nei “Modelli di organizzazione e gestione” (Modelli Organizzativi) di cui all’art.30-Dlgs. 81/2008 e s.m.i., che devono essere “...adottati ed efficacemente attuati, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi -alla gestione e controllo del rischio-, idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al D.lgs. 231/2001”. L’ISPESL, sul proprio sito istituzionale, ha pubblicato un’interessante “Linea Guida” per l’utilizzo dei ponteggi metallici fissi.


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13° Conferenza Nazionale ASITA Bari, 1 - 4 dicembre 2009 di Massimo Ottogalli

La conferenza ASITA rappresenta, nel panorama nazionale, un’occasione unica per gli addetti del settore per prendere conoscenza dei più importanti sviluppi nei campi delle materie che riguardano da vicino l’attività professionale dei geometri topografi e cartografi. In Puglia, nodo nevralgico del commercio e dei contatti politicoculturali con l’Est e il Mediterraneo, sede e crocevia di antiche civiltà, ASITA ha celebrato quest’anno la tredicesima Conferenza. Nessuna sede può, meglio di Bari, interpretare l’esigenza di internazionalizzare le attività scientifiche e culturali; da Bari parte la sfida per dare al nostro Paese il ruolo che gli compete nel Mediterraneo. La conferenza di Bari si è sviluppata attraverso quattro sessioni speciali, ventidue sessioni parallele, ventitré sessioni poster e cinque workshop, tra gli stand di una vasta esposizione tecnico-commerciale di “geomatica”; purtroppo, si è notata la crisi latente, infatti alcuni stand erano vuoti con scarsa affluenza di pubblico. Lungo i percorsi della Mostra Cartografica “Cartografia storica e moderna relativa alla Regione Puglia e al Mediterraneo”, dedicata alla Regione che ci ha ospitati, scienziati e neofiti, docenti e studenti, tecnici e operatori, aziende di produzione e di servizi hanno trovato spazi e momenti di crescita culturale, di opportunità comunicative, di scambio di esperienze, di domande e di risposte. I cultori delle scienze legate alle informazioni ambientali e territoria-

Il convegno della Federazione delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali - ASITA- si è svolto dal 1 al 4 Dicembre nella città di Bari; il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia è stato rappresentato dai Geometri Giuseppe De Marco, Massimo Ottogalli e nella giornata inaugurale dalla Collega Federica Capriolo. li, i produttori e gli utenti, pubblici e privati, hanno colto a Bari l’occasione di una visione aggiornata dell’universo della “geomatica” e delle sue articolazioni, dalla Topografia alla Cartografia, dalla Fotogrammetria al Telerilevamento, dai Sistemi Informativi Geografici e Territoriali alle Infrastrutture di dati spaziali, dalla Geodesia alle Geotecnologie, dalla Geografia all’Urbanistica. Per affrontare i problemi dello sviluppo sostenibile è necessaria una continua e costante sinergia tra le istituzioni, responsabili della formazione, produttori e utenti: la Conferenza ASITA costituisce il momento naturale di incontro tra questi mondi e la risposta alle domande di conoscenza scientifica organizzata ed efficace. Come di consueto, la mostra tecnico-commerciale allestita all’interno della manifestazione, ad accesso gratuito, ha realizzato l’obiettivo di mettere in contatto i diversi operatori del mondo della geomatica. Anche nell’edizione 2009 l’organizzazione

logistica ha posto l’espositore al centro dell’attenzione. L’area tecnico commerciale è stata il baricentro degli spazi dedicati alle sessioni scientifiche e nell’arco dei quattro giorni di manifestazione sono state previste numerose iniziative per dare maggiore visibilità agli sponsor ASITA (workshops, speaker’s corner, momenti di aggregazione ecc.). Nella giornata inaugurale della Conferenza sono stati proclamati e premiati i vincitori del premio nazionale “Licinio Ferretti” “La Fotogrammetria del XXI secolo: metodi, strumenti, applicazioni” ; in questo premio siamo stati degnamente rappresentati dal nostro istituto per Geometri XXV Aprile di Cuorgnè che con il “rilievo dei cortili” ha tenuto alto il nome del nostro Collegio. Nel 2010, la conferenza si svolgerà nel mese di novembre a Brescia.

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L’Istituto XXV Aprile di Cuorgné premiato ad ASITA di Federica Capriolo Con l’apertura della scuola ai soggetti del territorio, nello specifico il mondo delle professioni, e con riferimento all’innovazione ed alla formazione continua di cui alla riforma Gelmini, ha preso corpo la lodevole iniziativa della Congrega dei Geometri di Rivarolo Canavese in collaborazione con l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “XXV Aprile” di Cuorgnè (TO) , dal titolo affascinante Musica nei cortili... poesia e suggestioni d’Oriente, che comprendeva l’analisi architettonica del Palazzo Pistono. La documentazione e gli elaborati redatti dagli allievi della classe 5G sono stati coordinati dalla Congrega dei Geometri, dal Dirigente Scolastico Prof. Federico Morgando e dalle Professoresse Serena Toniolo e Maria Grazia Guglielmo e pubblicati sulla rivista Magazine Il Geometra numero 04/2009. La sperimentazione di lavoro professionale si è svolta sotto l’egida del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia ed ha ottenuto in sede di concorso scolastico nazionale l’ambito riconoscimento. La SIFET (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia) ed il MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ) hanno promosso un concorso riservato agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori che prevedono nel corso di studi l’insegnamento della Topografia e della Fotogrammetria. Il bando prevedeva l’invio di elaborati attinenti le discipline citate

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I rappresentanti del Collegio di Torino ad Asita Al concorso ha partecipato la classe 5G – corso Geometri - A.S. 2008/2009 dell’Istituto XXV Aprile ottenendo il lusinghiero riconoscimento nella graduatoria di merito del terzo posto ex equo. Il premio è stato consegnato martedì 1 dicembre 2009, presso la Sala Rossa del padiglione espositivo della Fiera di Levante in occasione della 13a Conferenza Nazionale ASITA che si è tenuta a Bari. Ecco i premiati: ANGIUS Roberta BAUDINO Stefano BERTOLINO Simone BONINO Daniele CARDECCIA Chiara CATALANO Salvatore COSCO Daniele COSTANZO Gabriele

FRIJIA Federico GIOLITTO Alessandro INFANTINO Giuseppina MACOCCO Alberto MARCHIANDO Massimo MATTIODA Valentina MIAN Tiziana MICHELOTTI Erick MILANO Mirco ORIA Silvia SCARCELLO Fabio TINIVELLINI Piero Hanno partecipato all’evento: il Presidente del Consiglio Nazionale Geom. Fausto Savoldi, i Consiglieri del Collegio di Torino, geometri Capriolo, De Marco, Ottogalli, in rappresentanza della Congrega di Rivarolo i geometri Benedetto e Meaglia e le professoresse Toniolo e Guglielmo per l’Istituto XXV Aprile.


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On line

I colori di Torino La prima città taggata al mondo

di Paolo Cuselli Turismo, tecnologia, tag, Torino. Sono le quattro T su cui si basa il progetto “I colori di Torino”, che da oggi permette ai turisti del capoluogo piemontese di visualizzare informazioni sui principali monumenti della città, semplicemente passando i propri telefonini su dei piccoli riquadri (i “tag”) posizionati in prossimità dei monumenti stessi. Si tratta dell’integrazione della nuova tecnologia Microsoft Tag grazie alla quale Torino diventa la prima città “taggata a colori” al mondo. Ma cosa vuol dire essere una città “taggata a colori”? Significa utilizzare il “tag mobile”, una tecnologia innovativa che trasforma le azioni quotidiane del mondo reale in collegamenti in diretta on-line con informazione e intrattenimento. Già utilizzata da diversi anni nella sua versione bianco e nero, priva di identità e di possibilità di personalizzazione a livello grafico, ora si presenta in versione cromatica e soprattutto abbinata al mondo del turismo. L’integrazione tra mondo fisico e mondo digitale è uno dei segmenti più dinamici dell’industria high tech, nonché uno dei settori che sta attirando il maggiore interesse da parte dei cittadini, soprattutto grazie alla diffusione dei telefonini di nuova generazione compatibili

con tecnologie di realtà aumentata (quelle cioè che “arricchiscono” la realtà fisica con informazioni di natura digitale). Il barcoding mobile 2D è essenzialmente una versione più aggior-

nata e potente dei vecchi codici a barre utilizzati per riconoscere i prezzi alle casse dei supermercati. In questo caso, però, a leggere i codici sono le fotocamere dei telefonini, che li interpretano e permetil geometra n. 1/10

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On line tono di accedere a video, contenuti multimediali e altre informazioni. Dal telefono cellulare, dopo aver installato gratuitamente un apposito programma, con un semplice scatto o la scansione di un tag, ovunque lo si veda, è possibile avere accesso immediato a siti web, filmati, approfondimenti, recensioni, ecc… E’ sufficiente quindi possedere un telefono cellulare di recente generazione, scaricare gratuitamente l’applicazione da http://gettag.mobi e poi cercare, scattare ed emozionarsi sul sito www. turismotorino.org. Tutto questo grazie alla tecnologia “Microsoft tag”, che a breve verrà lanciata sul mercato mondiale, ma che oggi permette a Torino, quale progetto pilota, di divenire una vera e propria case history. L’idea, nata e sviluppata da Mediaki.it (agenzia web e di comunicazione online di Torino) partner tecnologico di Microsoft, è stata prontamente sposata da “Turismo Torino e Provincia”, in sinergia con la Città di Torino. Non stupitevi quindi se nel vostro girovagare in città da oggi, la vostra attenzione sarà catturata da una piastrella colorata posizionata sulla pavimentazione davanti a diverse attrattive turistiche cittadine; soffermatevi a guardarla: un oggetto grafico, una sorta di simbolo criptato personalizzato, un “tag” appunto, vi permetterà di entrare in tempo reale in un mondo sino ad allora sconosciuto, ricco di informazioni e approfondimenti. con un semplice scatto sarete trasposti dalla vita reale nel mondo virtuale del web di “Turismo Torino e Provincia” con l’apertura di una pagina dedicata al tag fotografato. in una seconda fase, il tag potrà nascondere ulteriori informazioni, ovvero approfondimenti in formato testuale, video o mp3, viste in formato “virtual 3D” (vrml3d) o accessi ad aree riservate. Quali sono quindi le location “taggate”? I principali musei, dal Museo Egizio al Museo Nazionale del Cinema, da Palazzo Madama al Mao-

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Museo d’Arte Orientale, dalla Gam alla Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea al Borgo e Rocca Medioevale, il Duomo, il Teatro Carignano, lo storico Caffè al Bicerin, e infine Piazza Castello con il Capolinea del Citysightseeing Torino. Tale progetto, unico nel suo genere e con molteplici possibilità di sviluppo e applicazione anche per i

“partner” cittadini coinvolti, rappresenta per Turismo Torino e Provincia uno dei primi passi di un più ampio progetto di promozione e comunicazione che vede la città fortemente impegnata nell’utilizzo del web, al fine di rispondere prontamente ed esaustivamente alla domanda di un mercato sempre più concorrenziale e interattivo.

Posta elettronica certificata Si ricorda che tutti i professionisti hanno l’obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali. E’ possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza e Aruba, sul sito www.cassageometri.it.

collegio.torino@geopec.it


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