IL GEOMETRA - N. 04 2012

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Il geometra

Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO

Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Toselli, 1 - 10129 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 Hanno collaborato a questo numero: FEDERICA MARCHETTO, DARIO MIRANO, RENATO PITTALIS, STUDIO CASAPIERI Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Le prime pagine di questo numero sono dedicate all’importantissimo, per la tutti i professionisti, DPR 7 agosto 2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” che ha recepito quanto disposto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 138 dell’agosto 2011 che prevedeva, entro 12 mesi, la riforma delle professioni basata sui principi: libero accesso alle professioni; obbligo della formazione continua; disciplina del tirocinio; assicurazione obbligatoria; riforma degli organismi disciplinari; libertà di pubblicità. Commentiamo qui brevemente alcuni contenuti del DPR n. 137. L’art. 2 prevede che “l’accesso alle professioni regolamentate è libero”, fermo restando l’esame di Stato. Ciò avrà implicazioni sull’art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929, che prevedeva invece il divieto di iscrizione all’Albo dei Geometri dei dipendenti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, così come sull’Elenco speciale, al quale fin’ora potevano essere iscritti i dipendenti pubblici. L’art. 3, nell’istituire l’Albo unico nazionale, prevede che vi sia riportata l’annotazione dei provvedimenti disciplinari. Ciò significa che sarà più trasparente e pubblica la posizione di ogni professionista e la sua regolarità sia di iscrizione che di osservanza alle norme deontologiche. L’art. 5 proroga l’obbligo di assicurazione ad agosto 2013. Ricordiamo che per i Geometri l’obbligo è già previsto dal Codice Deontologico. Per il praticantato, le novità sono numerose: per prima cosa il periodo massimo di praticantato è ridotto a 18 mesi e può essere in parte sostituito da percorsi universitari, tirocini presso pubbliche amministrazioni, corsi istituzionalizzati. Il tirocinio può essere svolto anche contemporaneamente ad un rapporto di impiego pubblico o privato, purché con modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Una novità rilevante è che il superamento dell’esame di Stato deve avvenire entro cinque anni dal termine del praticantato, pena decadenza della validità. Infine l’art. 8 prevede la costituzione di un nuovo Consiglio di Disciplina territoriale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’Albo. Ciò ha comportato alcune perplessità: infatti se è da una parte comprensibile l’esigenza di rendere maggiormente autonomo il giudizio disciplinare, tuttavia la consistenza di tale nuovo organismo (numero uguale ai Consiglieri del Collegio, e quindi nel nostro caso 15 persone, che ovviamente non devono già appartenere al Consiglio) e la sua gestione non sarà semplice né economica. Dunque questo è il nuovo provvedimento che regolamenterà da oggi in poi la libera professione, non ancora definitivo, perché il medesimo rimanda a regolamenti ed ulteriori decreti a carico degli Ordini e Collegi e dei Ministeri competenti. Entro 90 giorni, cioè entro novembre 2012, i Consigli Nazionali dovranno emanare il regolamento di criteri di scelta dei componenti il Consiglio di Disciplina; entro un anno, cioè entro agosto 2012, dovranno essere definite le modalità della formazione dei praticanti e dei professionisti. L’argomento della riforma è oggetto del dibattito nelle Riunioni di Zona e vi saranno senz’altro occasioni per approfondire le tematiche. Nel frattempo invitiamo tutti i professionisti ed i praticanti a prenderne attenta visione. Ilario Tesio


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Sommario

Editoriale

Il nuovo regolamento delle professioni, pag. 3

pag.

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Il nuovo regolamento delle professioni

pag.

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La riforma del lavoro

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Argomenti legislativi

Studio Casapieri

Professione

Calcolo veloce e automatico di aree e perimetri in ambiente autocad , pag. 18

Parere n. 4/2009, Regione Piemonte Locali: certificato di agibilità, ex art. 24 DPR 380/01

pag. 10

MUDE, norme semplificative ed acustica: cosa cambia?

pag. 13

Calcolo veloce e automatico di aree e perimetri in ambiente Autocad

pag. 18

La SCIA supera lo scrutinio della legittimità costituzionale

pag. 21

Catasto: chiarimenti e disposizioni sulle aree cimiteriali e sugli impianti fotovoltaici a terra

pag. 23

SITAD e GEOvagando

pag. 25

Sentenze in breve per la professione

pag. 27

di Federica Marchetto

di Dario Mirano

Riunioni di Zona, pag. 32

Atti del Collegio Scuola e professione - Il catalogo CESEDI

pag. 30

Riunioni di Zona

pag. 32

Tavola Rotonda “La previdenza complementare”

pag. 36

Mostra sui rilievi topografici degli allievi Geometri Istituto Alvar Aalto

pag. 45

di Renato Pittalis Tavola Rotonda “La previdenza complementare”, pag. 36

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Argomenti legislativi

Il nuovo regolamento delle professioni DPR 7 agosto 2012 n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali

Novità in materia di assicurazioni, disciplina, tirocini

(G.U. 14 agosto 2012) Art. 4 – Libera concorrenza e pubblicità informativa 1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. 2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev’essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria. 3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145. Art. 5 – Obbligo di assicurazione 1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. 3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione

di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Art. 6 – Tirocinio per l’accesso 1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacita’ necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione. 2. Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l’ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario. 3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l’at-

tività professionale del richiedente e l’organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. 4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purchè le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio il geometra n. 4/12

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Argomenti legislativi

L’obbligo di assicurazione è prorogato ad agosto 2013

dell’ordine o collegio. 6. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 7. L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini dell’accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto. 8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. 9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 10. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento,

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Il tirocinio è di 18 mesi e l’abilitazione deve essere conseguita entro 5 anni dal termine

La formazione continua è confermata come obbligatoria

da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonchè quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza. 11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell’ordine o collegio, dell’idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio. 12. Il consiglio dell’ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il supe-

ramento dell’esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2. 13. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale. 14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

I procedimenti disciplinari sono affidati a organismi autonomi

Art. 7 – Formazione continua 1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. 2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autoriz-


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Argomenti legislativi zazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 3. Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unita’ di misura della formazione continua. 4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. 5. L’attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti. 6. Le regioni, nell’ambito delle potestà a esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale. 7. Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM). Art. 8 – Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie 1. Presso i consigli dell’ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo. 2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello

dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell’ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. 3. Ferma l’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell’ordine o collegio. L’elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. 4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo o, quando vi siano componenti non iscritti all’albo, dal componente con minore anzianità anagrafica. 5. All’immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili. 6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell’ordine o

collegio territoriale. 7. Presso i consigli nazionali dell’ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all’entrata in vigore del presente decreto. 8. I consiglieri dei consigli nazionali dell’ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell’ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante. 9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d’iscrizione all’albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d’iscrizione all’albo. 10. Fino all’insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti. 11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell’ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina. 12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell’organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell’esercizio delle funzioni predette. 13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente. 14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio. il geometra n. 4/12

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Professione Argomenti legislativi

La riforma del lavoro a cura dello Studio Casapieri

APPRENDISTATO LE NOVITA’ Limiti di 3 apprendisti per ogni 2 lavoratori; divieto di utilizzo di apprendisti con la somministrazione a termine; conferma di un numero minimo di apprendisti come condizione di assunzione di altri da parte del datore di lavoro. ENTRATA IN VIGORE Termine del 18 luglio 2012 per il numero minimo di apprendisti da confermare ai fini di nuove assunzioni, ma fino al 18 luglio 2015 la percentuale è fissata al 30%, mentre dal 19 luglio 2015 sale a quota 50%. Termine dell’1 gennaio 2013 tanto per i limiti di assunzione di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori, quanto per il divieto di utilizzo con la somministrazione a termine.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE LE NOVITA’ Fissazione di nuovi limiti al numero di associati, con soglia massima possibile di 3 per ciascuna attività. Sono, tuttavia, esclusi da questa limitazione gli associati legati all’associante da rapporto di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. La limitazione del numero degli associati è relativa alla stessa attività, indipendentemente dal luogo in cui

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La riforma del lavoro, introdotta dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, è in vigore dal 18 luglio. Lo Studio Casapieri, consulenti in Torino, ha riassunto i punti salienti della nuova normativa che possono riguardare più direttamente i professionisti; i temi “storici” della modifica dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori sui licenziamenti, degli ammortizzatori sociali e della cassa integrazione, sono stati già ampliamente commentati su tutti i giornali. la prestazione viene svolta. I rapporti di associazione con apporto di lavoro instaurati senza un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, o quando non vi è un rendiconto, si presumono – salvo prova contrario – rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. ENTRATA IN VIGORE Il termine del 18 luglio 2012 per tutti i contratti, ad eccezione di quelli certificati, che rimangono in vista fino alla loro scadenza.

LAVORO ACCESSORIO LE NOVITA’ Limitato l’uso di questo strumento contrattuale con l’introduzione di un tetto di utilizzo di 5 mila euro annui per singolo lavoratore indipendentemente da numero di committenti. Il contratto è applicabile a tutti i set-

tori produttivi, alle attività agricole stagionali e alle attività agricole in favore di piccoli imprenditori agricoli. Utilizzabili, fra gli altri, tutti i lavoratori con riferimento alla generalità dei settori produttivi eccetto quello produttivo; giovani con meno di 25 anni iscritti a un corso di studi di qualsiasi ordine e grado; pensionati, ad eccezione delle attività agricole stagionali. ENTRATA IN VIGORE 18 luglio 2012-07-17

LAVORO A PROGETTO LE NOVITA’ Il rapporto deve indicare un progetto specifico e non può più essere riferito a un programma di lavoro o a una fase dello stesso. Occorre, inoltre, che il progetto oltre ad essere determinato dal committente e gestito in autonomia dal


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Argomenti legislativi

Apprendistato, contratti a termine e voucher sono gli argomenti a cui sono state apportate modifiche in tutti i settori lavorativi

collaboratore sia funzionalmente indirizzato a un risultato finale indicato nel contratto, non consista in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente; non comporti lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale; non venga reso con modalità analoghe a quelle svolte dai dipendenti, salvo che per prestazioni di elevata professionalità. Aumento dell’aliquota contributiva ENTRATA IN VIGORE 18 luglio 2012 per i nuovi contratti.

LAVORO INTERMITTENTE LE NOVITA’ La riforma Fornero appronta vari correttivi allo scopo dichiarato di rendere più difficile l’utilizzo dei lavoratori “a disposizione” In particolare, si interviene sulla procedura di utilizzo del lavoratore con l’introduzione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di inviare una comunicazione preventiva alla direzione territoriale del lavoro competente. Inoltre viene ridotta la lista dei casi in cui si può utilizzare il contratto, limitandoli a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul

piano nazionale e territoriale. Unico caso di utilizzo previsto del contratto senza previsione collettiva quello in cui si utilizzino over 55 o under 24 ENTRATA IN VIGORE 18 luglio 2012 per i nuovi contratti e del 18 luglio 2013 per quelli in corso.

PARTITE IVA LE NOVITA’ Il rapporto viene trasformato sostanzialmente in collaborazione a progetto nel caso in cui si verifichino due di questi tre situazioni. a) la durata sia complessivamente superiore a 8 mesi nell’anno solare; il geometra n. 4/12

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Argomenti legislativi b) il corrispettivo costituisca più dell’80% del percepito complessivo nell’anno solare; c) si disponga di una postazione fissa in una delle sedi del committente. ENTRATA IN VIGORE Termine del 18 luglio 2012 per i nuovi contratti e del 18 luglio 2013 per i contratti in corso.

base alla durata del contratto inferiore o superiore ai 6 mesi). Tra un contratto e l’altro devono passare 60 giorni per rapporti fino a 6 mesi e 90 giorni per le durate superiori. Modificati i termini per l’impugnazione dei contratti ENTRATA IN VIGORE 18 luglio, eccetto per i termini di impugnazione, che scattano dal 1 gennaio 2013.

PART TIME LE NOVITA’ Con l’obbiettivo di ridurre gli abusi nell’utilizzo di questa formula è stato previsto che saranno i contratti collettivi a individuare condizioni e modalità con cui il lavoratore potrà richiedere l’eliminazione delle clausole elastiche (che consentono al datore di lavoro di variare in aumento l’orario di lavoro) o per modificare quelle flessibili (che consentono di modificare la distribuzione dell’orario). In pratica, i contatti potranno individuare situazioni in cui i lavoratori potranno recedere della clausola flessibile o elastiche, rendendo più rigido il rapporto con il datore. Inoltre viene introdotta una serie di casi in cui il lavoratore ha diritto di revocare il consenso già manifestato a una clausola elastica, senza alcuna specificazione da parte dei contratti collettivi. ENTRATA IN VIGORE 18 luglio 2012.

DIMISSIONI LE NOVITA’ Per le madri lavoratrici che si dimettono durante la gravidanza e per le madri e i padri che si dimettono durante i primi tre anni di vita del bambino le dimissioni devono essere sempre convalidate. Per tutti gli altri casi le dimissioni dovranno essere sempre convalidate presso le direzioni territoriali del lavoro, o i centri provinciali per l’impiego, o le sedi individuale dei contratti collettivi nazionali. In alternativa il lavoratore potrà sottoscrivere una dichiarazione in calce alla comunicazione di cessazione. Il datore di lavoro ha 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni per invitare il lavoratore a convalidare. Il dipendente, entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, può convalidare le dimissioni, sottoscrivere la dichiarazione, revocare la scelta fatta in precedenza ENTRATA IN VIGORE 18 luglio 2012.

TEMPO DETERMINATO LE NOVITA’ Previsto l’utilizzo del contratto senza causale solo se si tratta del primo rapporto a termine, nonprorogabile, e per un periodo massimo di 12 mesi. Il contratto può proseguire oltre la scadenza senza conversione in rapporto indeterminato per un periodo massimo di 30 o 50 giorni (in

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LICENZIAMENTI PROCESSO LE NOVITA’ Per quanto riguarda il contenzioso in tema di licenziamenti sono stati ridotti i tempi. passa da 270 a 180 giorni il tempo per prorogare la causa a fronte di impugnazione stra-

giudiziale. Inoltre entro 40 giorni dal deposito del ricorso d’urgenza viene fissata l’udienza di comparizione delle parti del ricorso davanti al Tribunale del lavoro. A questo punto il giudice assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza e un termine non inferiore a 5 giorni prima dell’udienza per la costituzione del convenuto. All’udienza il giudice provvede all’accoglimento o al rigetto della domanda con ordinanza immediatamente esecutiva. ENTRATA IN VIGORE Licenziamenti intimati dal 18 luglio e controversie instaurate dal 18 luglio.

LICENZIAMENTI ARTICOLO 18 LE NOVITA’ Le modifiche all’art. 18 si concentrano sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, definiti anche per motivi economici. Introdotto un tentativo di conciliazione preventivo. Al lavoratore spetta un’indennità risarcitoria omnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Se viene verificata la manifesta infondatezza del licenziamento il lavoratore ha diritto alla reintegra o in alternativa al pagamento di 15 mensilità che si aggiungono all’indennità risarcitoria. In aggiunta alla reintegra scatta il pagamento di un’indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità. Per i licenziamenti disciplinari è prevista la reintegra e un’indennità pari a massimo 12 mesi o solo un’indennità comprensiva tra 12 e 24 mesi. ENTRATA IN VIGORE Licenziamenti dal 18 luglio 2012.


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Argomenti legislativi

Le altre misure relative al settore delle costruzioni Regime per gli iscritti agli Ordini Professionali Sono escluse dalla presunzione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale, o a registri, albi, ruoli o elenchi e detta specifici requisiti e condizioni. La ricognizione di queste attività è demandata a un decreto del Ministero del Lavoro, da emanarsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge. La presunzione non opera per quanto riguarda le prestazioni lavorative connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, o da capacità tecnico-pratiche acquisite

attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto dell’attività. Ammortizzatori sociali Viene introdotta l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), che si concretizza nell’erogazione di un’indennità mensile ai lavoratori dipendenti del settore privato, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di lavoro, che sostituirà l’assegno di disoccupazione e gradualmente anche quello di mobilità. Decantierizzazione Viene cancellato il regime di decantierizzazione utilizzato per le grandi opere, che permette nel meridione di avere un periodo di disoccupazione della durata massima di 27 mesi.

Cassa in deroga Viene cancellata la cassa in deroga mentre per i contratti di lavoro non a tempo indeterminato è prevista una contribuzione extra dell’1,4%. I contributi per la cassa integrazione, che oggi arrivano al 5,2% per l’edilizia, rimangono invariati. Responsabilità solidale negli appalti In materia di trattamenti retributivi negli appalti, viene modificata la disciplina relativa alla responsabilità solidale, in base alla quale il committente imprenditore, l’appaltatore e il subappaltatore sono obbligati in solido verso i dipendenti entro due anni dalla cessazione dell’appalto.

Posta elettronica certificata Tutti i professionisti hanno l’obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali. E’ possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza e Aruba, sul sito www.cassageometri.it

Firma digitale Il Consiglio Nazionale Geometri ha convenzionato con Aruba la fornitura, agli iscritti all’Albo, di un Kit per la Firma Digitale al prezzo di € 38,50 oltre IVA , con validità di 5 anni. E’ possibile richiedere la firma digitale presso gli uffici del Collegio, consultando le modalità sul sito Internet www.collegiogeometri.to.it

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Professione

Parere n. 4/2009, Regione Piemonte - Settore Autonomie Locali: certificato di agibilità, ex art. 24 D.P.R. 380/01

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a Legge n. 47/85 sulla sanatoria degli abusi edilizi ha introdotto all’art. 5 comma 20 un criterio di automaticità del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità (ora solo più agibilità) a seguito del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria. La giurisprudenza originatasi a distanza di oltre un decennio dalla emanazione della legge condiziona il rilascio del certificato alla positiva verifica dei requisiti igienico-sanitari. La situazione è paradossale. Per “fare cassetta” lo Stato ha emanato una legge per la regolarizzazione degli abusi con il rilascio dei titoli edilizi di sanatoria e delle relative certificazioni di abilitazione all’uso in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari. A distanza di qualche anno la giurisprudenza non riconosce la deroga prevista dalla legge. Il negativo orientamento fa sì che una parte del patrimonio edilizio abusivo, benchè sanato, non sia agibile, mentre lo è quell’altra parte, definita prima delle sentenze negative, che ha ottenuto la certificazione in via automatica secondo quanto interpretato dal tenore dell’art. 35 comma 20 L. n. 47/85. Troppo semplice commentare come “il solito pasticcio all’italiana”; di fatto questo stato di cose può tradursi in un deprezzamento dell’immobile sanato ma non agibile. Fortunatamente si aprono spiragli di luce e di buon senso come deve valutarsi il parere reso dalla Regione Piemonte in risposta al quesito formulato da un comune, di seguito riprodotto. G. Pagliero

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Si chiede parere in merito al rilascio del certificato di agibilità, ex art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 - a seguito di rilascio di permesso di costruire in condono – relativamente ad un immobile privo del requisito dell’altezza minima interna di mt. 2,70, previsto dal D.M. 5.7.1975. Nella richiesta di parere formulata al Servizio di consulenza regionale, il Comune segnala che un determinato immobile, già fatto oggetto di permesso di costruire in condono, risulta dotato dei requisiti di cui al D.M. 5.7.1975, nonché di “tutti i restanti requisiti di idoneità edificatoria e salubrità prescritti per i locali di civile abitazione”, fatta eccezione per il requisito dell’altezza minima interna, pari – nel caso concreto – a mt. 2,67 anziché mt. 2,70. Il Comune richiede, dunque, se sia legittimo il rilascio del certificato di agibilità di un fabbricato, successivamente all’intervenuto condono edilizio del medesimo, in deroga al suddetto requisito minimo – o, più in generale, in deroga ai requisiti minimi di cui al D.M. 5.7.1975 (rapporto di superficie aeroilluminante, superfici minime dei locali, ecc…) – fatte salve “le verifiche di rispondenza alla statica dell’edificio e alle norme sulla prevenzione incendi, sicurezza, ecc.”: ciò, in considerazione del fatto che, a fronte del disposto di cui all’art. 35, comma 20, della L. n. 47/1985, successiva giurisprudenza – richiamata dall’Ente – ha statuito che “il rilascio del certificato di agibilità non è un atto dovuto, ma sca-


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Professione turisce dai controlli sulle condizioni igienicosanitarie che, in caso di bene condonato, possono avere esito negativo” (Cons. Stato Sez. V, 15.04.2004 n. 2140), e che “il rilascio del certificato di agibilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti le condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario” (T.A.R. Veneto 8.9.2006 n. 2899). Si ritiene di riferire allora quanto segue. Stabilisce l’art. 35, comma 20, della L. n. 47/1985 che “A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione incendi e degli infortuni”. La successiva giurisprudenza, in parte già menzionata dal Comune nel quesito posto, ha chiarito che il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di un fabbricato – conseguente all’intervenuto condono edilizio dello stesso – ai sensi dell’art. 35, comma 20, L. n. 47/1985 “può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale… il Comune, infatti, deve pur sempre verificare l’osservanza non solo delle disposizioni di cui all’art. 221 del Testo Unico delle Leggi sanitarie

(rectius, di cui all’art. 4 D.P.R. n. 425 del 1994), quanto anche quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali e rispettiva normativa tecnica: è pertanto legittimo il diniego di abitabilità opposto dall’amministrazione in considerazione delle deficienze igienico-sanitarie riscontrate nei locali (umidità diffusa, scarsa aerazione ed illuminazione), trattandosi di violazione di prescrizioni poste a tutela della salubrità degli ambienti adibiti ad abitazione da fonti normative di carattere primario, quali gli artt. 218 e 221 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265, come tali non derogabili” (Consiglio di Stato, Sez. V, 15.04.2004 n. 2140; Consiglio di Stato, Sez. V, 13.04.1999 n. 414; T.A.R. Valle d’Aosta, 20.05.2004 n. 53; T.A.R. Emilia Romagna, 8.6.2000 n. 231). Onde comprendere l’esatta portata dei principi espressi dalla giurisprudenza summenzionata, risulta, quindi, indispensabile individuare le “fonti normative di livello primario”, le cui prescrizioni in materia di salubrità degli edifici non sono in alcun modo derogabili ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Si deve allora rilevare che l’art. 1 (“Indicazione delle fonti”) delle “Disposizioni sulla legge in generale, approvate preliminarmente al codice civile con regio decreto 16.03.1942 n. 262” stabilisce che: “Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le norme corporative; 4) gli usi” Pertanto, la “legge” costituisce indubbiamente fonte primaria dell’ordinamento giuridico italiano – precisando, a scanso di equivoci, che il mancato inserimento della Costituzione nel suddetto ordine delle fonti non sta certamente a significare che la Carta Costituzionale non costituisca una fonte del diritto, ma, anzi, che la stessa sia da considerarsi sovraor-

dinata a tutte le altre fonti, essendo definita, in base ad un consolidato orientamento dottrinario, la “fonte delle fonti” (Martines, “Diritto Costituzionale”, Giuffrè Editore, 2000) - : nel novero delle fonti primarie dell’ordinamento giuridico italiano va dunque considerata, in primis, la legge costituzionale, quindi la legge “formale”, emanata dal Parlamento, e, altresì, gli atti aventi forza di legge (decreti legislativi e decreti legge); costituiscono, poi, fonti primarie - in base all’orientamento della più accreditata dottrina -, altresì le leggi regionali emanate nell’esercizio della potestà legislativa concorrente (art. 117 Cost.), in quanto “si è del parere che il rapporto tra legge statale e legge regionale vada posto, più che come rapporto di sovraordinazione, in termini di separazione fra le due fonti”. (T. Martines, “Diritto costituzionale, Giuffrè Editore, anno 2000). Per quanto concerne i “regolamenti” (governativi), essi costituiscono fonte secondaria dell’ordinamento, anche se “il rispetto del principio della supremazia della legge non vale ad escludere che esigenze pratiche giustifichino che una legge possa disporre l’abrogazione di norme vigenti con effetto dall’entrata in vigore di norme regolamentari con esse in contrasto (regolamenti autorizzati) o che un regolamento possa disciplinare una materia non disciplinata dalla legge ponendosi in tal caso – e fino a quando non interverrà la legge – come l’unica fonte regolatrice. Sia nell’una che nell’altra ipotesi, la misura dell’efficacia sostanziale del regolamento è pari a quella della legge, ma ad essa non corrisponde un’uguale efficacia formale, essendo, per questo aspetto, i regolamenti sempre considerati come fonti inferiori alla legge” (T. Martines, già citato). Subordinati, dunque, alle fonti primarie, nonchè ai medesimi regolamenti governativi, sono poi i regolamenti ministeriali (emanati da singoli ministri) ed i regolamenti interminiil geometra n. 4/12

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Professione steriali (emanati da più ministri). Alla luce di tali principi, deve ritenersi che il Decreto Ministeriale 5.7.1975 non possa essere annoverato tra le fonti primarie dell’Ordinamento giuridico italiano, ma, semmai, tra le fonti secondarie regolamentari: così stando le cose, i requisiti previsti dal predetto Decreto Ministeriale sono suscettibili, di per sé – trattandosi di “norme regolamentari” - di essere derogati ai sensi dell’art. 35, comma 20, della L. n. 47/1985, al fine del rilascio dell’agibilità ad un fabbricato oggetto di permesso di costruire in condono. Sul punto, deve ritenersi – alla luce dell’orientamento giurisprudenziale già menzionato dal Comune nel quesito posto – che ciò che non può costituire oggetto di deroga nel rilascio dell’agibilità ad un edificio già soggetto a condono edilizio, sia costituito dai “principi” stabiliti in materia di “salubrità degli ambienti” da disposizioni legislative, quali gli artt. 218 (“I regolamenti locali di igiene e sanità… devono contenere le norme dirette ad assicurare che nelle abitazioni: a) non vi sia difetto di aria e di luce; b) lo smaltimento delle acque immonde… e di altri rifiuti avvenga in modo da non inquinare il sottosuolo…”) e 221 del R.D. 27.07.1934 n. 1265 (quest’ultimo articolo abrogato e “sostituito” dall’art. 4 del D.P.R. n. 425/1994, a sua volta abrogato dal D.P.R. n. 380/2001), nonché gli artt. 24-25 del D.P.R. n. 380/2001 (“il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici;… dichiarazione… in ordine all’avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti…): tale normativa richiede, invero, per il rilascio del certificato di agibilità di un edificio, la sussistenza delle condizioni di salubrità, di igiene, di sicurezza degli edifici medesimi, condizioni, queste ultime, non derogabili dalla normativa sul condono edilizio. Concretamente, dunque, deve ri-

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tenersi che, a fronte del rilascio di permesso di costruire in condono di un edificio, il Comune debba verificare, esercitando la cosiddetta “discrezionalità tecnica” attribuita alla Pubblica Amministrazione, le singole situazioni caso per caso e valutare – al di là dei requisiti previsti dal D.M. 5.7.1975 – la sussistenza di quelle condizioni di salubrità degli ambienti indispensabili per il rilascio del certificato di agibilità. La medesima sentenza – già menzionata dal Comune - del T.A.R. Veneto 8.9.2006 n. 2899, dopo aver escluso l’automaticità assoluta nel rilascio del certificato di agibilità a seguito di permesso di costruire in condono, precisa che “… deve il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di agibilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art. 221 T.U. delle Leggi Sanitarie (rectius, di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 425/1994), ma altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica… permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l’abitabilità degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari”. Applicando tali principi nel caso concreto, deve ritenersi, quindi, che se l’edificio in questione presenta, per quanto riguarda gli altri aspetti, adeguate condizioni di salubrità, di igiene, di aerazione, come precisato dal Comune – tanto che le aperture risultano addirittura pari ad 1/6 della superficie interna – la sussistenza di un’altezza interna pari a mt. 2,67 anziché mt. 2,70 non possa condurre a denegare il rilascio del certificato di agibilità all’edificio medesimo, non risultando fondatamente sostenibile che tale lieve “deficit” nell’altezza costituisca, di per sé solo, causa di insalubrità degli ambienti. L’immobile può dunque essere dichiarato agibile.

Art. 24 - Certificato di agibilità

(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) 1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regio decretolegge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.


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MUDE, norme semplificative ed acustica: cosa cambia? di Federica Marchetto Ultimamente assistiamo, nel settore dell’acustica, all’emanazione di leggi cosiddette “semplificative”, di fatto poco chiare e soprattutto poco semplificative. Tali norme unite all’adesione di più di 100 Comuni della Regione Piemonte (Città di Torino compresa) al MUDE, modello unico digitale per l’edilizia, cosa cambiano di fatto nella tutela dell’inquinamento acustico richiesto dalla legge quadro 447/95 e dalla legge regionale 52/2000 e/o eventuali regolamenti comunali specifici? Vediamo prima nel dettaglio il MUDE: il decreto legge n 70/2011, convertito in legge (legge 12 luglio 2011 n. 106) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 160 del 12 luglio 2011),

concerne le “Prime disposizioni urgenti per l’economia”, nel articolo 5 tratta in modo specifico le “Costruzioni Private”. Al comma 2 lettera a) punto 2 introduce, per il rilascio del permesso di costruire, “...omissis...” una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia … “omissis” e precisa a quali norme “...omissis.., alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie … .. omissis..”. Molti Comuni, per aiutare il progettista, hanno preparato un elenco,

che ritengo abbastanza esaustivo, di tutte quelle che possono considerarsi le “altre norme del settore avente incidenza”, elenco che può essere compilato su modulo cartaceo o, se il Comune ha aderito al MUDE, sul portale telematico. Il progettista ha così una linea guida che gli permette di evitare di dimenticare le norme vigenti e deve solo selezionare l’applicabilità o meno al caso in oggetto. Sia per la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sia per la DIA (Denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire) sia per il CIL (Comunicazione di inizio lavori), nel MUDE telemetrico e nei modelli cartacei, si legge al punto 6. “ASSEVERAZIONI”:

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Professione E, se si prosegue sino alla lettera T) si trovano le normative relative all’acustica: “Regolamento comunale tutela inquinamento acustico”: Nel caso che il punto T) sia applicabile, ossia gli interventi rientrino nel relativo campo di applicazione della legge 447/95, occorre selezionare una o più voci ed allegare idonea documentazione. Vediamo nel dettaglio le quattro voci presenti. Le ultime tre sono già nostre vecchie conoscenze: -) Valutazione Previsionale di Impatto Acustico; -) Valutazione previsionale di Clima acustico; -) Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi; sono in vigore dal lontano 1995 quando è stata emessa la legge quadro 447/95 anche se sono state effettivamente introdotte nel sempre lontano 1998 quando sono entrati in vigore i due decreti attuativi: il DPCM 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” e il DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. E’ invece da chiarire la prima voce: “Autocertificazione di tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica per edifici adibiti a civile abitazione (Legge 447/95 art. 8 c. 3bis come modificata dall’art. 5 D.L. n. 70/2011)” per chiarire chi è il “tecnico abilitato”, cosa sono i “requisiti di protezione acustica” e cosa ha modificato di fatto l’articolo 8 comma 3 bis nella legge 447 del 95. Il già citato decreto legge n 70/2011, o legge 106/11 sempre al già citato articolo 5 ma al comma 1 alla lettera e) recita: “e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l’«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione «acustica»;”. Immediatamente dopo al comma

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5, il legislatore cerca di chiarire cosa intende con “cosiddetta relazione acustica”, termine non corretto e, a detta di molti, dispregiativo: 5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, all’articolo 8, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e’ sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento» Passiamo quindi a presentare la “Legge n. 447/95” art. 8” come modificata “dall’art. 5 del D.L. n. 70/2011”: “Art. 8 (Disposizioni in materia di impatto acustico) 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate. 2. Nell’ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C

(strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285, e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 3. E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. 3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell’esercizio dell’attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica e’ sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento 4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. 5. La documentazione di cui ai com-


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Cosa cambia di fatto nella tutela dell’inquinamento acustico richiesto dalla legge quadro 447/95 e dalla legge regionale 52/2000 e/o eventuali regolamenti comunali specifici?

mi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 6. La domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del comune ai fini del rilascio dei relativo nullaosta.” Abbiamo ora tutti gli elementi necessari per iniziare a fare alcune considerazioni sia sul D.L. 70/11 che sulla prima voce del riquadro T) del MUDE. -) la “semplificazione” del comma 5 dell’articolo 5 del D.L. 70/11 vale solo per gli edifici adibiti a civile abitazione e solo per il rilascio del permesso di costruire, non vale quindi per il rilascio dell’agibilità. -) la “cosiddetta relazione acustica” della lettera e) del comma 1 dell’arti-

colo 5 del D.L. 70/11 è quindi la “valutazione previsionale di clima acustico”, poiché al comma 3 dell’art. della legge 445/95 si parla appunto di clima acustico. -) il comma 3 bis aggiunti all’art.8 della legge 447/95 dal D.L. 70/11 vale solo nei comuni che abbiano provveduto alla classificazione del territorio comunale, ossia la zonizzazione acustica ed abbiano provveduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, cioè almeno adottato un regolamento di attuazione della zonizzazione stessa. -) “l’autocertificazione” concerne “fatti, stati, qualità personali che siano a diretta conoscenza dell’interessato” ed è una “dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco … “ come definita art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n 15, era quindi già prevista al comma 5 dell’articolo 8 della Legge 447/95. Quindi, di fatto, nulla cambia con l’introduzione dell’articolo 3 bis da parte del D.L. 70/11, il quale aggiunge soltanto che l’autocertificazione deve essere fatta dal “tecnico abilitato”: chi è il tecnico abilitato?

Il “tecnico abilitato”, essendo il comma 3 bis un comma aggiunto alla 447/95 che definisce nell’articolo 2 comma 6 il tecnico competente in acustica ambientale come la “figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo”, potrebbe per l’appunto essere il suddetto tecnico competente. Ma se si volesse interpretare alla lettera il D.L. 70/2011, (nel quale comunque abbiamo già visto che il legislatore usa terminologia gravemente ambigua e smaccatamente errata) potrebbe essere un qualsiasi “tecnico abilitato” a una qualsiasi professione ed iscritto al proprio albo o ordine professionale: l’ingegnere, l’architetto, il geometra, il perito,.. ma nessuno precisa che deve essere abilitato nel settore dell’edilizia.... Non credo comunque però che il problema sia di fondamentale importanza perché indipendentemente da chi è il tecnico che può fare l’autocertificazione, questa continua a basarsi su “fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato”, e quindi che ad autocertificare sia il tecnico competente in acustica ambientale o il tecnico abilitato, ad esempio alla il geometra n. 4/12

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Professione progettazione, per sapere se il clima acustico è rispettato o meno e quindi se occorrono o meno opere di mitigazione al ricettore, occorre in ogni caso aver fatto una valutazione previsionale di clima acustico, che deve essere certamente redatta da un “tecnico competente in acustica ambientale” ai fini della Legge 447/95. In pratica non vi è quindi alcuna semplificazione, si precisa solo che non è necessario consegnare una relazione di valutazione previsionale di clima acustico al comune ma è sufficiente presentare l’autocertificazione che questa è stata fatta e che le conclusioni dimostrano il rispetto dei requisiti di protezione acustica per gli edifici adibiti a civile abitazione, come del resto era già previsto dalla legge 447/95. Ora per ingarbugliare ulteriormente le cose, … pardon per “semplificarle”… , aggiungo ancora l’ultima nata delle leggi di “semplificazione”, quella che riguarda la valutazione di impatto acustico: DPR 227/2011. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2011, n 227 è il “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”. Si rivolge alle Piccole e Medie Industrie (PMI), ossia a quelle industrie con meno di 250 occupati e con un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro, appartenere a tale categoria è attestato con autocertificazione da parte delle PMI stesse. Anche in questo troviamo un articolo dedicato all’acustica: Art. 4. Semplificazione della documentazione di impatto acustico 1. Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell’Allegato B, fatta eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di

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spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2. 2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica. Segue quindi, nell’allegato B, l’elenco di una cinquanta di attività escluse dalla presentazione della valutazione di impatto acustico. Anche qui sono importanti alcune

considerazioni: -) Le attività a bassa rumorosità che rientrano nel comma 1) non sono esentate dall’obbligo di rispettare la Legge 447/95, ma solo dall’obbligo di “presentare” la documentazione“. -) La Regione Piemonte nel supplemento ordinario n. 2 al B.U. n. 5 del 2 febbraio 2004, aveva già a sua volta fornito un elenco di attività produttive escluse dal campo di applicazione, alle quali chiede comunque di osservare i principi della legge 447/95. -) Se le attività che non rientrano nel comma 1) rispettano i limiti acustici pertinenti, possono fare l’autocertificazione che era peraltro già prevista dall’articolo 8 comma 5 della Legge 447/95, e per essa valgono le considerazioni fatte prima: senza una documentazione di impatto acustico il titolare dell’attività non può autocertificare “fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato”. -) Per le attività comunque rumorose e per le quali sono necessarie opere di mitigazione si fa rimando al già esistente comma 6 dell’art.8 della 447/95. In pratica anche in questo non vi è quindi alcuna semplificazione, si ribadisce solo cose già scritte nella legge 447/95 o nella legge regionale della Regione Piemonte. Passiamo ora all’ultimo problema: ma il DPCM 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” è ancora in vigore? E si perché, fra le cose malfatte o incompiute di questi ultimi anni legislativi, si può annoverare un’altra serie di provvedimenti approssimativi e adempimenti mancanti, dovuti alla gestione disattenta e superficiale delle problematiche riguardanti l’acustica: le “Leggi Comunitarie”. Anche qui le azioni del Governo hanno contribuito a generare confusione applicativa, perplessità e sconcerto fra i tecnici competenti in acustica ma soprattutto fra tutti i tecnici abilitati ad operare nel settore dell’edilizia.


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Professione Con la legge Comunitaria 2008 del 7/7/2009 veniva data al Governo con l’articolo 11, la delega di sei mesi per il riordino della disciplina in materia acustica, delega che riguardava la scrittura di uno o più decreti per la tutela dell’ambiente esterno e del ambiente abitativo dall’inquinamento acustico. In tale frangente (6 mesi) si rendeva non applicabile nei contenziosi tra privati (costruttori-venditori ed acquirenti) il DPCM del dicembre 1997 riguardante i requisiti acustici degli edifici (comma 5 dell’art 11) ma il DPCM non veniva affatto abrogato! I 6 mesi della delega si sono esauriti con un nulla di fatto e la legge Comunitaria 2009 del 4/6/2010 prorogava la delega di ulteriori 12 mesi, anche questa volta inserendo la non applicabilità tra privati del DPCM, e anche questa volta i tempi previsti sono scaduti senza la pubblicazione di alcun decreto. Il motivo di questa non applicabilità nei rapporti tra i privati è stata resa necessaria per interrompere la catena dei contenziosi creatasi a seguito della mancanza dei requisiti acustici che intasava la Giustizia Italiana per ottenere, in genere, riduzioni di costi di acquisto e indennizzi monetari per gli immobili non a norma. Il mancato esercizio della delega da parte del Governo ha determinato la piena riapplicabilità del DPCM 5/12/97 anche nei contenziosi tra privati, mentre l’applicabilità nei confronti della pubblica amministrazione non è mai stata messa in forse come sottolineano ad esempio le azioni del Comune di Torino che tra il 2010 e 2011 ha condotto una campagna di 16 controlli a campione tramite ARPA e non ha rilasciato l’abitabilità per quegli edifici ( … tutti!... ) che non sono risultati conformi, sino alla loro completa messa a norma. La situazione attuale quindi qual è? Il DPCM 05/12/97 è vigente e non è mai stato abrogato, è sempre stato

il punto di riferimento per la progettazione e la valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, si attende ancora un decreto sostitutivo, di cui sono girate infinite bozze, ma attualmente nulla è stato fatto. Per tornare quindi al MUDE e agli obblighi relativi al contenimento dell’inquinamento acustico poco o nulla è cambiato, semplicemente ora c’e’ un dichiarante in più che si fa implicitamente garante delle informazioni contenute nella documentazione tecnica e decide quale documentazione è o meno necessaria. La documentazione necessaria continua ad essere: -) valutazione previsionale di clima acustico sotto forma di autocertificazione per i nuovi insediamenti residenziali e per i cambi di destinazione d’uso a residenziale se i Comuni hanno provveduto al coordinamento degli strumenti urbanistici;

-) valutazione previsionale di clima acustico sotto forma di relazione o autocertificazione per scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e, se i comuni non hanno provveduto al coordinamento degli strumenti urbanistici, i nuovi insediamenti residenziali e i cambi di de-

stinazione d’uso a residenziale; -) valutazione di impatto acustico allegata o autocertificata, secondo l’appartenenza all’allegato B del DPR 227/11 e al superamento dei limiti del DPCM 14/11/97, per tutte le attività che possono produrre rumore; -) valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi per tutti gli ambienti abitativi, ossia dedicati alla permanenza di persone realizzati o ristrutturati, ma non destinati alla produzione e per tutti gli impianti continui o discontinui a servizio dell’immobile come: “gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria” o a servizio continuo come: “gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento” nuovi o ristrutturati. Ora aspetta all’asseveratore, “progettista incaricato, in qualità di tecnico abilitato alla progettazione che assume qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell art. 29 comma 3 del D.P.R. N 380/2001, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale” sapere se gli interventi rientrano nel campo di applicazione del punto T) e quale documentazione allegare per la correttezza dell’asseverazione stessa.

Docfa 4, rilasciata la nuova versione E’ disponibile dal 4 settembre nella sezione Software del sito www.agenziaterritorio.it la nuova versione della procedura Docfa 4.00.1 per la compilazione dei documenti tecnici catastali. La nuova versione è relativa alla disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell’art. 13, commi 14-bis, 14ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012. (Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/2012 del 7 agosto 2012. Vedasi circolare del Collegio n. 58 del 31 agosto 2012). il geometra n. 4/12

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Calcolo veloce e automatico di aree e perimetri in ambiente Autocad© a cura di Dario Mirano In ambiente AutoCAD© uno dei modi più comodi e veloci per ottenere il valore di un’ area o di un perimetro in automatico è quello di delimitare lo spazio del quale si vuole ottenere l’informazione con una polilinea e poi leggere area e perimetro di quest’ultima. Con questo tutorial vedremo come rendere più veloce e pratica tale operazione. Per brevità si parlerà solo di aree, ma per i perimetri valgono esattamente gli stessi principi e modalità. Di solito la polilinea viene disegnata col comando classico “_pline”. Innanzitutto si tenga presente che si può ottenere una polilinea anche dall’unione di oggetti preesistenti, tramite il comando “_pedit”. Digitando questo comando si può selezionare un oggetto che polilinea non è, tra-

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sformarlo in polilinea ed unirlo (con l’apposita opzione) a oggetti a lui adiacenti. In molti casi però per ottenere una polilinea che delimiti un’area, per esempio di una camera già disegnata, ci viene in aiuto il comando “contorni” o “_boundary” grazie al quale basta ciccare all’interno di una qualsiasi area per ottenere una polilinea che ne delimiti il contorno. Il funzionamento è molto simile a quello del comando “tratteggio”, per cui vi è la necessità che l’area all’interno della quale clicchiamo sia “chiusa” a meno della variabile HPGAPTOL. In caso di aree complesse da ricalcare, questo comando ci fa risparmiare parecchio tempo, in quanto crea la polilinea in automatico. Una volta disegnata la nostra polilinea esistono alcuni modi classici

per fare una lettura della sua area: - a seconda delle impostazioni attivate, selezionando la medesima e ciccando il tasto destro del mouse - usando il comando “_list” o “lista” - selezionandola e leggendone le proprietà nella tavolozza “proprietà” (menù strumenti – tavolozze – proprietà) che in questo caso sarebbe bene fosse disposta a scomparsa a fianco dello schermo Tra gli ulteriori metodi possibili ve ne sono due molto interessanti: - personalizzazione del menu in modo che al passaggio del mouse sulla polilinea si legga l’area della medesima – METODO PIU’ VELOCE - utilizzo dei campi dati – METODO PIU’ LENTO ma che scrive a schermo l’area e la aggiorna alla modifica della polilinea


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Fig. 1

Per procedere col primo metodo, con riferimento alla figura 1: - digitare il comando “_.QUICKCUI” (o ciccare col tasto destro su una barra degli strumenti e scegliere personalizza) in modo da fare comparire la finestra “personalizza interfaccia utente” (qualora la schermata sia diversa da quella della figura 1, si può agire sulle “freccette” evidenziate in rosso) - scegliere “descrizione comandi al passaggio del mouse”, poi “polilinea” e poi scegliere le proprietà che si intende vengano evidenziate al passaggio del mouse sopra una polilinea. Nel nostro caso ci sarà utile selezionare almeno “area”, “lunghezza” e “chiusa” (per verificare se la polilinea è chiusa o meno, verifica utilissima nel disegno dei poligoni per DOCFA)

Fig. 2 A questo punto passando col mouse sopra una polilinea e soffermandosi brevemente su di essa, si otterrà quanto visibile in figura 2.

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Professione procedere col secondo metodo (non presente nelle versioni LT), con riferimento alla figura 3: - digitare il comando “_field”. Si aprirà una finestra nella quale selezioneremo “oggetto” - click su “seleziona oggetto” - selezionare la polilinea - selezionare “area” (o perimetro a seconda delle necessità) - premere ok - inserire il campo nella posizione desiderata Si otterrà quanto visibile in figura 5 a sinistra.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Si tenga presente che un campo dati può essere inserito all’interno di un testo e può essere formattato anche con prefissi tipo “m²” e con coefficienti di moltiplicazione per l’unità di misura, utili ad esempio per trasformare un’area da cm² a m² (un esempio in figura 4). A questo punto modificando la polilinea, per esempio stirandola o aggiungendo ad essa dei vertici, vedremo aggiornarsi in automatico il valore del campo dati (nel caso non accadesse, utilizzare il comando “rigen”). Esempio in figura 5, dove un vertice della polilinea è stato stirato ed il campo dati si è aggiornato in automatico. Questi due metodi lasciano spazio a molte applicazioni, infatti sia nella personalizzazione dei menu, sia nei campi dati, si può notare che si possono attivare e ottenere decine di opzioni e dati differenti. www.studiomirano.it

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La SCIA supera lo scrutinio della legittimità costituzionale

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alle norme che hanno introdotto e definito la SCIA, anche nella sua applicazione in edilizia

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 164 del 27 giugno 2012, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale avanzate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta e dalle Regioni Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia, in riferimento alle norme che hanno introdotto e disciplinato la SCIA, nonché l’applicazione di questo istituto all’attività edilizia. Le ricorrenti contestavano la Scia sotto molteplici aspetti. In buona sostanza, la normativa contestata, contenuta nell’articolo 49 comma 4bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, qualificava la disciplina della SCIA

attinente alla tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., costituendo livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a norma dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. Inoltre le disposizioni oggetto di ricorso, stabilendo che la nuova disciplina della SCIA fosse diretta a sostituire quella già esistente in tema di DIA (art. 49, comma 4-ter), finivano per modificare non solo la previgente disciplina statale, ma anche quella regionale. Ciò che , secondo le Regioni ricorrenti, avrebbe interessato ambiti di legislazione regionale, ai sensi dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., come la tutela della salute, l’ordinamento degli uffici regionali, l’artigianato, il commercio, oltre alle materie riservate dallo statuto di autonomia alla potestà legislativa primaria della Regione autonoma Valle d’Aosta.

La Corte Costituzionale non ha condiviso le censure avanzate dalle Regioni, innanzitutto perché la SCIA sostituisce (e quindi si pone in rapporto di continuità con) l’istituto della DIA, introdotta nell’ordinamento italiano con l’art. 19 della legge n. 241 del 1990 (istituto diverso dalla DIA edilizia di cui all’articolo 23 del DPR 380/2001 TU edilizia) con lo scopo di rendere più semplici le procedure amministrative e alleggerire il carico degli adempimenti gravanti sul cittadino nei procedimenti di abilitazione all’esercizio di attività per le quali sia necessario un controllo della pubblica amministrazione; in attuazione del principio di semplificazione che, già radicato nell’ordinamento italiano fra i principi fondamentali dell’azione amministrativa, è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59). La SCIA innova la disciplina in questione prevedendo che gli interessati, in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, possano il geometra n. 4/12

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Professione Con la pubblicazione della sentenza 27 giugno 2012, n. 164 la Corte Costituzionale interviene in materia di SCIA dichiarando la legittimità costituzionale della sua applicazione a tutte le materie, tra cui quelle che spettano alla competenza concorrente delle regioni, ivi compresa l’edilizia.

dare immediato inizio ad una determinata attività previa segnalazione all’amministrazione competente, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione (trenta giorni nel caso di SCIA in materia edilizia), adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salva la possibilità che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione. La disciplina della SCIA, con il principio di semplificazione ad essa

sotteso, costituisce per la Corte un livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in quanto «l’attività amministrativa può assurgere alla qualifica di prestazione, della quale lo Stato è competente a fissare un livello essenziale a fronte di uno specifico diritto di individui, imprese, operatori economici e, in genere, soggetti privati», derivante dalla natura di «prestazione specifica, circoscritta all’inizio della fase procedimentale strutturata secondo un modello ad efficacia legittimante immediata, che attiene al principio di semplificazione dell’azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l’iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost.), tutelando il diritto dell’interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l’iniziativa medesima». Ne discende che la disciplina della SCIA trova legittima applicazione anche in edilizia, in quanto l’edilizia, come l’urbanistica, rientra nella ma-

teria «governo del territorio», appartenente alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, nella quale spetta allo Stato dettare i principi fondamentali, che comprendono anche la semplificazione amministrativa. Quindi la legittimazione dell’intervento statale nella specifica disciplina della SCIA in edilizia viene individuato nell’esigenza di determinare livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, compreso quello delle Regioni a statuto speciale. Dopo aver evidenziato che la normativa contestata riguarda soltanto il momento iniziale di un intervento di semplificazione procedimentale e precisato che la SCIA non si sostituisce al permesso di costruire - i cui ambiti applicativi restano disciplinati in via generale dal Testo Unico sull’Edilizia – la Corte ha concluso che le esigenze di semplificazione e di uniforme trattamento sull’intero territorio nazionale valgano anche per l’edilizia.

Direzione Edilizia privata Comune di Torino - Comunicati Ordine di servizio n. 8/12 “Criteri applicativi della normativa sovraordinata - Precisazioni in merito all’applicazione degli obblighi di coibentazione dei terrazzi a copertura di locali rie dell’Allegato Energetico-Ambientale al vigente Rescaldati con accesso diretto al piano; golamento Edilizio”. Impianti termici elettrici a pannelli radianti. Focus su: - Contenuti della relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del Aggiornamento 2012 tariffe sportello per l’Edilizia Sono state aggiornate le tariffe dei diritti su atti e proceconsumo energetico degli edifici - Ponti termici; - Requisiti incentivati previsti dall’Allegato Energetico- dure edilizie. Disponibili le tabelle in formato pdf pubAmbientale al Regolamento Edilizio - Precisazioni sui blicate nell’apposita sezione. criteri di accesso agli incentivi relativi alla riduzione - Delibera C.C. n. 2012 02637/24 - Indirizzi per l’esercidegli oneri concessori; isolamento ternico dell’involu- zio 2012 in tema di tributi locali, tariffe, rette, canoni ed cro edilizio; ombreggiamento estivo e irraggiamento altre materie simili invernale delle superfici trasparenti; impianto di ven- - Delibera G.C. n. 2012 03424/20 - Adeguamento delle tilazione meccanica controllata; adozione di impianto tariffe relative all’attività edilizia ed urbanistica; - D.S. n. 1/12 SSEU relativa all’adeguamento tariffe redi riscaldamento centralizzato a gestione autonoma; - Precisazioni in merito all’applicazione del DLGS 3 lative ai servizi erogati dagli uffici della Direzione Edimarzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/ lizia Privata CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, revante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”. www.comune.torino.it/ediliziaprivata/index.shtml

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Catasto: chiarimenti e disposizioni sulle aree cimiteriali e sugli impianti fotovoltaici a terra Accertamento degli immobili posti in aree cimiteriali o adiacenti ad esse La Direzione Centrale Cartografia e Catasto ha emanato la nota prot. 26279 del 25 maggio 2012 riguardante l’accertamento degli immobili posti in aree cimiteriali o adiacenti ad esse In via generale, la Direzione osserva che l’iscrizione di un immobile negli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, individuato autonomamente con numero di particella e, eventualmente, di subalterno, è possibile solo nel caso in cui il bene in questione sia dotato di autonomia funzionale e reddituale, ovvero per esigenze di carattere civilistico. L’art. 6 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con specifico riferimento alle aree cimiteriali, stabilisce che “Non sono soggetti a dichiarazione: ... c) i fabbricati destinati all’esercizio dei culti; d) i cimiteri e le foro dipendenze; ... “ Tuttavia ciò non esclude l’obbligo della dichiarazione al catasto edilizio urbano per alcune tipologie di fabbricati e costruzioni presenti nei cimiteri, secondo le vigenti disposizioni catastali. Al riguardo, nel caso in cui nell’area cimiteriale insistano costruzioni con destinazione connessa a quella cimiteriale, queste sono censite al ca-

tasto edilizio urbano nella categoria E/8 del vigente quadro generale di qualificazione, che prevede “Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia” tramite la presentazione dei necessari atti di aggiornamento di catasto terreni e di catasto edilizio urbano (utilizzando le procedure Pregeo e Docfa). In tale tipologia di costruzioni possono essere incluse quelle strettamente necessarie ai servizi cimiteriali, quali ad esempio, i depositi di osservazione, le camere mortuarie, i forni crematori, i locali ospitanti gli

impianti tecnici, ancorché adiacenti all’area cimiteriali. Per gli edifici destinati all’esercizio pubblico dei culti è prevista la facoltà della dichiarazione al catasto urbano in categoria “E/7- Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti”, finalizzata ad eventuali esigenze di natura civilistica, mentre riguardo ai colombari, ai sepolcri e alle tombe di famiglia, si deve far riferimento alle disposizioni già impartite con la nota prot. n. 41481 del 25/07/2001. Viene specificato ulteriormente che per le unita immobiliari destinate ad alloggio del custode, avendo autonomia di utilizzazione rispetto al contesto cimiteriale, è obbligatorio presentare la dichiarazione di accatastamento attribuendo la categoria del gruppo “A” con la relativa rendita.

Gli immobili posti nelle aree cimiteriali, o adiacenti ad esse, ed aventi destinazione connessa a quella cimiteriale, sono censiti in categoria E/8, previa presentazione del tipo mappale per l’aggiornamento del catasto terreni

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Professione In conclusione, gli immobili posti nelle aree cimiteriali, o adiacenti ad esse, ed aventi destinazione connessa a quella cimiteriale, sono censiti in categoria E/8, previa presentazione del tipo mappale per l’aggiornamento del catasto terreni. Per quanta riguarda, infine, gli immobili diversi da quelli con destinazione connessa a quella cimiteriale sopra esemplificati, sorge l’obbligo della dichiarazione in catasto, con censimento nella categoria catastale più consona, qualora dotati di autonomia funzionale e reddituale.

Ai sensi dell’art. 824 del codice civile, i cimiteri ed i mercati comunali sono assoggettati al regime demaniale. Per gli stessi non è ammessa, in ottemperanza all’art. 823, primo comma, dello stesso codice, l’alienabilità e la costituzione di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. L’attuale regolamento che disciplina, tra l’altro, il regime di concessione dei loculi e delle aree cimiteriali, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, all’art. 92 prevede per tali beni la sola costituzione di diritti di natura temporanea, mediante concessione demaniale, e per gli stessi vieta la possibilità di porre in essere atti di disposizione volontaria. Sembra peraltro potersi escludere la necessità di predisporre frazionamenti, finalizzati al trasferimento di diritti reali. Solo in presenza di detti atti di disposizione si rendono necessarie, ai fini della salvaguardia dei diritti di terzi, forme di pubblicità immobiliare. /Nota Agenzia del territorio prot. 7921 del 28 agosto 2000)

Impianti fotovoltaici a terra nell’esercizio dell’attività agricola: le indicazioni dell’Agenzia per l’accatastamento L’Agenzia del Territorio, con la nota prot. 31892 del 22 giugno 2012 ha specificato che l’impianto fotovoltaico costruito a terra deve essere accatastato e, quando rientra nell’esercizio di attività agricola, classificato catastalmente nella categoria D10. L’impianto può venire accatastato come rurale se la produzione di energia elettrica rientra tra le attività agricole ai sensi della legge 266/2005. La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici (Circolare Agenzia delle entrate del 6 luglio 2009) è subordinata alle condizioni che: - l’azienda agricola esista, ossia si riscontri la presenza di terreni e beni strumentali che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola; - l’energia sia prodotta dall’imprenditore agricolo, nell’ambito del-

l’azienda agricola; - l’impianto fotovoltaico sia posto nel comune dove sono ubicati i terreni agricoli, o in quelli limitrofi Se gli impianti sono invece integrati con fabbricati o unità immobiliari già censite a catasto, non vi è l’obbligo di accatastamento; occorre però richiedere la rideterminazione della rendita catastale, se l’incremento di valore è almeno del 15%. Se l’impianto fotovoltaico non ha una potenza nominale superiore a 3 Kw, non sussiste l’obbligo di dichiarazione al catasto. In altri due casi, non è obbligatorio l’accatastamento. Il primo è quello in cui “la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla

circostanza sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano”. Il secondo caso riguarda le installazioni ubicate al suolo, il cui volume “individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 metri 3. La nota del 22 giugno 2012 è suddivisa nei seguenti paragrafi: - Criteri generali per l’attribuzione della categoria e della rendita - Le installazioni fotovoltaiche per le quali sussiste l’obbligo di accatastamento - La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici Un allegato tecnico contiene alcuni esempi di rappresentazione in mappa, la rappresentazione planimetrica delle installazioni fotovoltaiche realizzate sulla copertura dei fabbricati e particolari casi di intestazione di immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici.

L’Agenzia del Territorio si è occupata dell’inquadramento, ai fini catastali, degli impianti fotovoltaici, con nota prot. 31892 del 22 giugno scorso, nella quale è presente un allegato tecnico con esempi di rappresentazione in mappe. 24

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SITAD e GEOvagando SITAD è il Sistema Informativo Territoriale Ambientale Diffuso degli Enti pubblici piemontesi. Attraverso queste sistema è possibile cercare e visualizzare le informazioni territoriali e ambientali raccolte, documentate e messe a disposizione da parte dei vari Enti che partecipano al progetto. Ricerca e consultazione Attraverso il motore di ricerca è possibile cercare le informazioni e visualizzare i risultati della ricerca suddivisi per tipologia: dati geografici e alfanumerici, prodotti cartografici, documenti, servizi informativi. Ogni risorsa è accompagnata da una descrizione (metadato). Per i dati geografici è disponibile anche un secondo livello di metadato, compatibile con lo standard ISO19915. Interoperabilità e Licenze d’uso Accedendo alla sezione Interopera-

Il Parlamento Europeo, nel luglio 2004, ha dato vita alla Proposta di Direttiva INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), che prevede l’istituzione di un’Infrastruttura europea per le informazioni territoriali e che include anche le specifiche e i requisiti che l’infrastruttura dovrebbe avere per garantire un elevato grado di armonizzazione e di interoperabilità a livello europeo. bilità e consultazione WMS presente nel portale regionale GEOvagando, è possibile visualizzare i link riferiti alle GetCapabilities dei principali Geo-servizi presenti nel Catalogo

SITAD, affinché tutti gli utenti dotati dei più diffusi strumenti di visualizzazione WMS possano caricare i dati di base della Regione Piemonte o degli altri Enti della Pubblica Amministrazione piemontese che ne concedono la visualizzazione, accanto a quelli già presenti sui server locali. GEOvagando è una guida per orientarsi nel patrimonio di conoscenza geografica piemontese attraverso cui trovare la propria meta o scoprirne una nuova. Si possono intraprendere percorsi tematici o per tipologie di utenti, oppure, avendo un po’ di esperienza, attraverso i cataloghi dati, ma soprattutto si può creare e navigare la propria mappa personalizzata. Promuovere la cultura geografica Le iniziative rivolte alla promozione della cultura geografica intendono

www.regione.piemonte.it/geopiemonte www.sistemapiemonte.it/serviziositad

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Professione favorire lo sviluppo di una ‘consapevolezza geomatica’ che consenta ai funzionari della PA, ai professionisti, agli studenti e ai cittadini interessati di costituire una comunità che permetta la crescita della qualità della conoscenza geografica, la sua circolazione ed il suo corretto utilizzo. Uno dei cardini di queste iniziative è uno strumento in fase di messa a punto, destinato innanzitutto alle scuole, nell’ambito del progetto Fare geografia, ma che in prospettiva potrà estendere il suo campo di utilizzo. L’idea è di sfruttare i GIS per rendere la geografia strumento trasversale di supporto a qualunque materia che possa giovarsi della “consapevolezza spaziale” dei fenomeni che tratta. Questo concetto di “geografia” applicata è valido per qualunque utilizzatore, anche professionale Servizi Servizi resi disponibili dal Geoportale GEOvagando: - Servizi di ricerca Cataloghi metadati - Servizi di consultazione Visualizzatore GEOvagando Repertori immagini Repertorio cartografico di base Interoperabilità – Consultazione WMS - Servizi di scarico Sono attualmente disponibili all’interno dei Cataloghi metadati e del Repertorio cartografico tematico - Servizi di conversione E’ disponibile il software VertoGIS* diffuso a titolo gratuito relativamente all’ambito geografico piemontese Atlante geografico L’Atlante geografico del Piemonte, giunto alla sua seconda edizione, si propone come strumento didattico tradizionale per la conoscenza geografica del Piemonte.

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Formazione a distanza: - Corso sulla contabilizzazione del calore su Geoweb - Seminari di Acustica e sulla Sicurezza La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia si è dotata di una procedura per erogare corsi on-line, con una propria piattaforma web in grado di gestire i corsi e seminari a distanza. Con la nuova procedura, i professionisti possono collegarsi on-line e seguire le lezioni, con tutta al documentazione relativa. Il sistema informatico permette il controllo e la gestione degli accessi e dei test di verifica, per far sì che la formazione a distanza possa essere equiparata ed avere la stessa valenza di quella in aula.

CORSO SULLA CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE IN FAD SU GEOWEB Il corso è erogato tramite il portale nazionale della categoria Geoweb ed in tal modo sono visibili e fruibili da tutti i colleghi d’Italia. Il corso è finalizzato a: - inquadrare, dal punto di vista normativo e legislativo nel panorama nazionale e europeo, il problema della contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento - fornire gli strumenti teorici necessari per capire il funzionamento dei dispositivi per la contabilizzazione del calore e per la ripartizione delle spese di riscaldamento - descrivere in quali tipologie di impianti si possano installare i dispositivi di contabilizzazione/ripartizione del calore, e come possano interagire con sistemi di termoregolazione - illustrare la norma UNI 10200/2005, paradigma attuale per la ripartizione delle spese di riscaldamento negli impianti centralizzati per l’edilizia residenziale Durata del corso 8 ore Crediti 6 Costo € 68,00 iva esclusa Per visualizzare ed accedere al corso occorre collegarsi su http://ex.geoweb. it/elearning/public.aspx. E’ necessaria la registrazione (gratuita)

SEMINARI DI ACUSTICA E SULLA SICUREZZA IN FAD GRATUITI PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO Sul sito www.fondazionegeometri.to.it della Fondazione sono disponibili il seminari “Classificazione acustica” (durata: 4 ore; crediti: 4) e “Sicurezza sul lavoro: condominio, cantiere, agricoltura” (durata: 3 ore; crediti: 3), entrambi con test finale, che possono essere usufruiti gratuitamente dagli iscritti all’Albo e assegnano quattro crediti formativi. L’iscrizione deve essere effettuata tramite il programma web “RICONOSCO” accessibile dalla Home Page del sito del Collegio www.collegiogeometri.to.it tramite Username e Password.


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Professione La disciplina sanzionatoria in materia edilizia penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento Corte di Cassazione, sentenza n. 19440 del 23 maggio 2012, III Sezione penale

La Corte di Cassazione, nel ricordare la differenza fra interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, precisa che la disciplina sanzionatoria in materia edilizia penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19440 del 23 maggio 2012 della III Sezione penale, nel dichiarare che la disciplina sanzionatoria in materia edilizia penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento, ricorda che la nozione di «ristrutturazione edilizia» ricomprende gli interventi di demolizione e ricostruzione nei quali la volumetria e sagoma debbono rimanere identiche, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione. Nella fattispecie, al contrario, il risultato finale dell’attività demolitorio-ricostruttiva non si prospetta coincidente, nella volumetria e nella sagoma, con il manufatto precedente, sicché l’intervento eseguito è stato ineccepibilmente qualificato come «nuova costruzione», assoggettata esclusivamente al permesso di costruire (richiama: Cass., Sez. III, 18/03/2004, Calzoni, C. Stato: Sez. V, 29/05/2006, n. 3229; Sez. IV, 22/05/2006, n. 3006; Sez. II, 1/3/2006, n. 2687/04).

Condominio: l’assemblea si limita a ripartire le spese? Delibera solo annullabile

Sentenze in breve per la professione

Cassazione civile, sez. II, sentenza 21.05.2012 n. 8010 L’art. 1123 c.c. prevede espressamente che i criteri legali stabiliti per la ripartizione delle spese possono essere derogati solo da una “diversa convenzione”, ossia da un regolamento condominiale di carattere contrattuale (predisposto cioè dall’originario costruttore-venditore ed accettato per adesione dai singoli acquirenti delle unità immobiliari o da un accordo tra tutti i condomini). In materia di criteri di ripartizione spese condominiali occorre aderire all’orientamento della Suprema Corte - Cass. civ., 16793/2006 - secondo cui in mancanza del consenso unanime dei condomini sono nulle le delibere con le quali tali criteri sono stabiliti o sono modificati quelli fissati in precedenza, mentre si devono considerare annullabili quelle che in concreto ripartiscono le spese violando i validi criteri già stabiliti. E’ pertanto inficiata da nullità la delibera assembleare che introduca un criterio di riparto diverso da quello legale in quanto pretende di regolamentare con carattere di generalità ed astrattezza la suddivisione delle spese per il futuro. E’ invece annullabile la delibera che per singole spese e per un determinato esercizio, di conseguenza in via limitata ed eccezionale, provveda ad un riparto in contrasto con il valido criterio vigente. La ratio del citato principio, cui si aderisce la presente pronuncia si fonda sul fatto che le attribuzioni dell’assemblea sono circoscritte alla verifica ed alla applicazione in concreto dei criteri fissati dalla legge ma

non comprendono il potere di introdurre deroghe, atteso che queste incidendo direttamente e per il futuro sui diritti individuali dei singoli condomini possono conseguire solo ad una convenzione cui essi aderiscano. La maggioranza dei condomini non ha il potere di disporre dei diritti individuali, potere che è riservato ai singoli che lo esercitano con il negozio. Quindi se è nulla la delibera di modifica del criterio di riparto spese sono conseguentemente nulle e non annullabili le successive delibere che ripartendo costantemente e volontariamente le spese sulla base di quest’ultimo risultano attuative di tale illegittima modifica (Cass. civ. n. 126 del 2000).

Distanza tra edifici, nessuna deroga anche per l’isolamento a cappotto

Corte Costituzionale, sentenza n. 114 dell’11 maggio 2012 La distanza di 10 metri tra edifici è inderogabile anche nel caso in cui siano presenti isolamenti a cappotto. A dichiararlo è la Corte Costituzionale con la sentenza n. 114 dell’11 maggio 2012(allegata alla presente per i Collegi associati) , intervenuta in merito ad alcuni articoli della Proil geometra n. 4/12

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Professione La disciplina sanzionatoria in materia edilizia penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento

vincia autonoma di Bolzano, che davano la possibilità di accorciare al di sotto dei 10 metri la distanza tra due pareti finestrate di differenti edifici, in contrasto con le disposizioni precettive di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444. “Tali disposizioni, che prevedono, ai fini dell’isolamento termico degli edifici e dell’utilizzo dell’energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste dal d.m. n. 1444 del 1968, si collocano in un articolato nel quale si precisa che la deroga opera in riferimento agli strumenti di pianificazione comunali ed ai relativi piani attuativi, con contestuale conferma della inderogabilità delle distanze imposte dal codice civile – spiegano i giudici – . In altri termini, osserva la resistente, le norme impugnate prevedono una sola ipotesi derogatoria e la riconducono unicamente alle distanze previste dagli strumenti urbanistici, in armonia con quanto riconosciuto dalla Corte costituzionale, che, nella sentenza n. 173 del 2011, dopo aver affermato che la disciplina della materia urbanistica rientra pacificamente nelle competenze legislative provinciali primarie, ha ritenuto legittima la deroga dei parametri e indici urbanistici ed edilizi di cui al regola-

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mento locale ovvero al piano regolatore comunale, «fatto salvo il rispetto della disciplina sulle distanze tra fabbricati», rispetto che sarebbe garantito dalle norme censurate dal richiamo esplicito alle disposizioni del codice civile, che si integrano con le previsioni di cui al d.m. n. 1444 del 1968, assoggettati al medesimo regime di inderogabilità”. I giudici sottolineano che la distanza fra gli edifici è competenza esclusiva dello Stato e non può essere derogata, nemmeno nel caso in cui sia utile ad incentivare gli interventi di riqualificazione energetica come l’applicazione di cappotti isolanti. A seguito della sentenza la Provincia di Bolzano ha infatti la circolare del 13 giugno in cui si chiarisce che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale sono immediati. “Con la sentenza n. 114 del 7 maggio 2012 la Corte Costituzionale ha dichiaralo l’illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell’articolo 127 della legge urbanistica provinciale nella parte in cui viene consentito nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, di derogare alle distanze Ira edifici come previste nel piano urbanistico comunale. La Corte Costituzionale ha ritenuto che il mero richiamo – nelle citate disposizioni – alle prescrizioni del codice civile è “suscettibile di con-

sentire l’introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all’articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444”, avente, per giurisprudenza consolidata “efficacia precettiva ed inderogabile”. Gli effetti di questa decisione sono immediati. Questa decisione ovviamente riverbera i propri effetti su tutte le disposizioni – sempre in tema di distanze tra edifici – contenute nella legge urbanistica provinciale e nei relativi regolamenti di esecuzione che vanno, conseguentemente, applicate con interpretazione orientata nei termini del decisum costituzionale e quindi nel rispetto della disciplina sulle distanze di cui al sopraindicato decreto. I Comuni, nell’esercizio dell’attività regolamentare, pianificatoria e autorizzatoria, dovranno pertanto attenersi alle disposizioni, in punto distanze, di cui all’articolo 9 del D.M. n. 144411 968. Per quanto concerne il comma 7 dell’articolo 127 della LUP (verande), devono essere rispettate le distanze tra edifici di cui all’articolo 9 del D.M. 1444/1968. Per quanto riguarda invece il comma 6 dell’articolo 127 della LUP (isolamento termico) la citata norma del decreto ministeriale sulle distanze incontra un’espressa deroga con l’art. 11 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, applicabile nella provincia di Bolzano per il richiamo contenuto nell’articolo 127, comma 6, della legge urbanistica provinciale che fa “salvo quanto disposto dalla normativa d’attuazione della direttiva 2006132/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006””.


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Professione Acquirenti d’immobili in lottizzazione abusiva: sì al sequestro dell’immobile Cassazione penale , sez. III, sentenza 28.01.2010 n. 3910

L’acquirente di un terreno lottizzato abusivamente o di un’opera abusivamente costruita non può essere considerato estraneo al reato di lottizzazione abusiva. Il suesposto orientamento della Cassazione penale, confermato dalla decisione 28 gennaio 2010, n. 3910 (allegata alla presente) , si fonda sul fatto che il reato di lottizzazione abusiva cosiddetta “negoziale”, pur nella molteplicità di forme che esso può assumere in concreto, ha una struttura unitaria caratterizzata dall’intimo nesso causale che lega le condotte dei vari partecipi, compresi gli acquirenti, quando siano consapevoli dell’abusività della lottizzazione operata dalla parte venditrice. Nel caso di specie, “soggetti che si definivano acquirenti in buona fede di singole unità abitative del complesso immobiliare sequestrato”, avevano presentato istanza di dissequestro che il GIP aveva respinto e, sull’impugnazione dell’ordinanza del GIP, il Tribunale si era pronunciato per il mantenimento del sequestro. Nei ricorsi davanti ai giudici di le-

gittimità, i ricorrenti hanno tra l’altro sostenuto come l’orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale fosse stato superato dalla sentenza di Cassazione n. 42741/2008, secondo cui l’interpretazione costituzionalmente compatibile dell’art. 44, 2° comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, esclude dall’ambito d’operatività della norma sulla lottizzazione abusiva la possibilità di confiscare beni appartenenti a soggetti estranei alla commissione del reato che possano dimostrare la loro buona fede. Per la cooperazione dell’acquirente nel reato, quindi “non sono necessari un previo concerto o un’azione concordata con il venditore, essendo sufficiente, al contrario, una semplice adesione al disegno criminoso da quegli concepito, posta in essere anche attraverso la violazione (deliberatamente o per trascuratezza) di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost..” L’acquirente, tuttavia, aggiunge la Corte, benché compartecipe all’accadimento materiale abusivo, può dimostrare di avere agito in buona fede, per non essersi reso conto di partecipare ad un’operazione d’illecita lottizzazione, purché dimostri di aver adoperato la necessaria diligenza nell’adempimento dei doveri d’in-

formazione e conoscenza. Quando invece l’acquirente “sia consapevole dell’abusività dell’intervento - o avrebbe potuto esserlo spiegando la normale diligenza - la sua condotta si lega con intimo nesso causale a quella del venditore ed in tal modo le rispettive azioni, apparentemente distinte, si collegano tra loro e determinano la formazione di una fattispecie unitaria ed indivisibile, diretta in modo convergente al conseguimento del risultato lottizzatorio”. Neppure l’acquisto del sub-acquirente può essere considerato legittimo con valutazione teorica limitata alla sussistenza di tale sola qualità, “allorché si consideri che l’utilizzazione delle modalità dell’acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale”. La Cassazione con una recente Sentenza del 28 Giugno 2012, seguendo i criteri conosciuti ha confermato la correttezza dell’avvenuto sequestro di una villetta realizzata in una lottizzazione abusiva, dimostrando che la mancata buona fede dell’acquirente, dimostrabile dal prezzo non congruo, è la conferma di una connivenza, infatti il basso prezzo avrebbe dovuto far sorgere i giusti sospetti.

TESTO UNICO SICUREZZA 81/08 - 106/09 AGGIORNAMENTO DI 40 ORE NEL QUINQUENNIO Il T. U. sulla Sicurezza impone l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la decadenza dell’abilitazione già conseguita con il corso di 120 ore. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima del 15/5/2008 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008) l’obbligo di aggiornamento decorre da tale data e quindi l’aggiornamento di 40 ore deve essere effettuato entro il 15/5/2013. Si invitano pertanto i professionisti interessati a quanto sopra a verificare la propria posizione ed a completare la formazione obbligatoria per mantenere l’abilitazione a Coordinatore della Sicurezza entro maggio 2013.

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Atti del Collegio

Scuola e professione Il Catalogo CESEDI 2010 24.000 studenti hanno partecipato alle attività. La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia ha pubblicato nel 2011 sul catalogo quattro percorsi: L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL GEOMETRA Conferenze rivolte agli studenti degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio SICUREZZA NEI CANTIERI Seminario di 8 ore con illustrazione dei principi della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili, con esercitazione pratica per facilitare l’apprendimento didattico. GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Seminario di 8 ore con illustrazione dei principi di gestione del patrimonio immobiliare e della consulenza condominiale, con particolare riferimento all’attività del geometra libero professionista. Il Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino predispone annualmente il piano delle proposte formative, rivolto a tutti gli Istituti Scolastici del territorio provinciale, pubblicato sul sito www.provincia. torino.it/istruzione/cesedi e in un volume inviato a tutte le scuole e serve come base per le scelte del Consiglio Docenti. Le iniziative formative degli scorsi anni hanno avuto molto successo: nel

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VALUTAZIONI IMMOBILIARI SECONDO GLI STANDARD ESTIMATIVI Corso di 50 ore per diffondere presso i docenti e gli studenti degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio i nuovi principi delle Valutazioni Immobiliari secondo gli Standard Valutativi.

Il successo delle iniziative è stato notevole e l’elenco dei seminari è riportato nelle tabelle a fianco. Hanno partecipato come relatori i componenti del Consiglio del Collegio e delle Commissioni: Consiglieri geometri: Massimo Ottogalli – Rodolfo Meaglia – Gian Luca Pautasso – Ilario Tesio – Luisa Roccia – Paolo Cuselli – Luca Perricone Commissione Scuola e Formazione geometri: Isidoro Verna – Guido Benedetto – Maurizio Pannoni – Carlo Laziosi – Pia Margherita De Valle – Flavio Taliano – Elio Giovine Commissione Gestione Patrimonio Immobiliare geometri: Guido Benedetto – Ivano Bonanno – Davide Campagnolo – Silvio Cinque Commissione Tariffa geometri: Franco Rigazio Commissione Catasto e Banche Dati geometri: Daniele Brunengo Commissione Edilizia ed Urbanistica geometri: Daniele Brunengo – Giovanni Genero Commissione Sicurezza ed Impiantistica geometri: Luca Giorda – Carlo Laziosi – Elio Giovine Commissione Estimo geometri: Luca Giorda – Giovanni Genero – Ivano Bonanno Commissione Consulenti Tecnici e Conciliazione geometri: Ivano Bonanno – Denis Guido Cibin Commissione Topografia e Cartografia geometri: Maurizio Pannoni


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Atti del Collegio SICUREZZA NEI CANTIERI Sede Data Presso Lezioni 2012 01/03-08/03 Ivrea Istituto Esercitazioni 2012 19/03-28/03 Lezioni+esercitazioni Lombriasco Istituto 12/03-16/03/2012 Torino Lezioni+esercitazioni Istituto

Istituto Cena Don Bosco Athenaeum

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Sede Data Presso

Istituto Don Bosco

Lombriasco

17/04-20/04/2012

Istituto

Vittone

Chieri

18/04-03/05/2012

Istituto

Fermi

Ciriè

17/05-25/05/2012

Istituto

Athenaeum

Torino

04/05-11/05/2012

Istituto

Istituto Cena

L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL GEOMETRA Sede Data Presso Ivrea 18/11/2011 Istituto

XXV Aprile

Cuorgnè

22/11/2011

Istituto

Galilei

Avigliana

09/02/2012

Collegio

Don Bosco

Lombriasco

05/03/2012

Collegio

Erasmo da Rotterdam Guarini

Nichelino Torino

29/02/2012 23/02/2012

Istituto Istituto

Fermi

Ciriè

11/04/2012

Collegio

Vittone

Chieri

22/03/2012

Istituto

Alvar Aalto

Torino

06/06/2012

Istituto

Professionisti Perricone Perricone Perricone Professionisti Campagnolo Cinque Campagnolo Cinque Campagnolo Cinque Campagnolo Cinque

Professionisti Ottogalli - Verna Meaglia Benedetto Rigazio Pautasso Brunengo Giorda Tesio - Roccia Genero Brunengo Bonanno Cibin – Pannoni Cuselli Roccia-Ottogalli Laziosi-Bonanno De Valle Taliano F. Cibin-Giovine E.

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Atti del Collegio

Riunioni di Zona di Renato Pittalis

Favria, 16 giugno 2012

La cornice della “Villa Soave” di Favria ha ospitato il Convegno annuale dei Geometri Professionisti dell’Alto Canavese, sotto l’attenta organizzazione del Priore geom. Roberto Perino. Una splendida giornata soleggiata di inizio estate ha posto in risalto le caratteristiche dello scenario che ha accolto i numerosi partecipanti; gli stessi hanno potuto apprezzare l’ampio e curato parco, con piante ultracentenarie, nonché gli spazi utilizzati per ospitare le relazioni tecniche del convegno. Il saluto del Priore ed il ringraziamento rivolto a tutti i partecipanti, ha introdotto lo sviluppo di argomenti tecnici di interesse professionale. In particolare, la ditta RIWEGA, attraverso il suo rappresentante Paolo Montanari, ha relazionato sulla fisica tecnica del tetto e della casa in legno, esprimendo concetti applicabili sia alla costruzione delle coperture, sia alla realizzazione dell’intero fabbricato. Gli obiettivi quali il risparmio energetico, la riduzione dell’inquinamento, sono ormai universalmente recepiti nelle fasi legate alla progettazione e le interessanti prospettive sulle quali fondare il lavoro di ideazione e realizzazione sono state brevemente, ma accuratamente, descritte anche attraverso l’individuazione di specifici prodotti e tecniche di lavorazione. Fabrizio Serena, successivamente, in qualità di rappresentante della ditta PAVER, ed in particolare della divisione BIOPLUS, ha evidenziato le soluzioni per la qualità urbana; il si-

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stema BIOPLUS e la sua rispondenza ai requisiti normativi sia in termini di Legge 311/06, sia in termini di norme antisismiche, sia in materia di isolamento acustico, risultando un ottimo supporto per la progettazione in ambito di riqualificazioni con esigenze legate alla riproduzione fedele

dei supporti lapidei più largamente usati nell’edilizia tradizionale dei centri storici. Il saluto ai partecipanti da parte del Presidente del Collegio Geometri di Torino, geom. Ilario Tesio, ha concluso i lavori, con i dovuti complimenti al Priore per la scelta degli argomenti


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del convegno e per la chiarezza espositiva e la competenza dei relatori. A seguire, il pranzo servito nell’elegante cornice del Parco, le immancabili “attività a sorpresa” (che generalmente caratterizzano le Riunioni di Zona dell’Alto Canavese: quest’anno gli arcieri in tenuta storica) e la nomina del Priore per la prossima edizione. Il geom. Danilo Semeraro di Cuorgnè, assume quindi i compito di organizzare, per il prossimo anno, un evento a cui augurare ed auspicare il meritato successo raggiunto dal geom. Roberto Perino.

Torino, 22 giugno 2012

Quest’anno l’incontro annuale di Torino ha visto la partecipazione di un buon numero di colleghi, grazie anche ai due Priori geom. Tiziana Pulga e Piero Grosso che hanno saputo invogliare i colleghi ad intervenire; in Città infatti i colleghi sono solitamente più isolati ed individualisti che nelle zone della Provincia, ma quest’anno invece hanno partecipato numerosi anche i “torinesi”. La prestigiosa cornice di Villa Sassi è stata la collocazione ideale per la serata di festa, in un piacevole clima estivo non ancora troppo afoso.

Già dall’aperitivo l’incontro è stato una sorpresa: gli artisti della Scuola di Cirko Vertigo hanno intrattenuto gli ospiti con acrobazie su un’alta struttura posta nello splendido parco di Villa Sassi; anche durante la cena i prestigiatori sono passati tra i tavoli divertendo i partecipanti con giochi e sorprese. Gli ospiti intervenuti sono stati numerosi, sia in rappresentanza della Città che degli Uffici Pubblici che degli altri Ordini professionali. Il Presidente geom. Ilario Tesio li ha presentati e porto loro il saluto e benvenuto a nome di tutti i professionisti della Città, accennando brevemente il geometra n. 4/12

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alla riforma delle professioni che sarebbe stata varata a breve. La riunione di zona di Torino è anche stata occasione, come di consueto, per festeggiare la nostra squadra di calcio, che si è fatta onore al recente campionato italiano per Geometri di Cesenatico, classificandosi seconda dopo la squadra del Collegio di Arezzo. Al termine della cena, i Priori uscenti sono stati applauditi e ringraziati per l’ottima organizzazione ed hanno ceduto la carica al nuovo Priore geom. Mauro Dalpasso.

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Givoletto, 29 giugno 2012

Con il ritrovo dei partecipanti presso l’ingresso del sito “Barricalla S.P.A.” di Collegno, ha preso avvio il programma della intensa giornata dedicata al Convegno annuale dei Geometri Liberi Professionisti di Ciriè e Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. La visita guidata, curata dal Direttore Tecnico dei sito “Barricalla”, ing. Luciani, ha posto in risalto l’obiettivo del raggiungimento dell’eccellenza

in ogni fase del processo industriale, di un modello nel trattamento e nella gestione dei rifiuti. Barricalla S.p.A. è, infatti, il gestore della principale discarica italiana di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. Barricalla, sin dalla sua costituzione, ha voluto essere un punto di riferimento e un laboratorio per la tutela ambientale. A tal fine ha dedicato, negli anni, ampie risorse economiche e capacità tecniche imponendosi standard di sicurezza strutturale e gestionale sempre superiori ai limiti di legge. Fin dal 1995, infatti, ha aderito al progetto LIFE, che è lo strumento con cui la Comunità Europea finanzia e supporta progetti diretti a preservare e proteggere l’ambiente. Barricalla ha partecipato a questa iniziativa con due diverse attività: il sistema di monitoraggio integrato ed il progetto FALL, svolto in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Grazie a queste attività, Barricalla è in grado di fornire approfonditi dati analitici e statistici sulla qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo del territorio che la ospita, oltre che la registrazione dei principali fenomeni meteorologici (velocità e direzione


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Atti del Collegio del vento, quantità delle precipitazioni, etc.) E’ poi avvenuto il trasferimento presso la Sala Consiliare del Comune di Givoletto, dove a fare gli onori di casa sono stati il Vice Sindaco sig. ra Maria Grazia Gallio ed il Priore geom. Dario Lisa, che hanno cordialmente accolto e salutato i convenuti. La prosecuzione dei lavori del convegno è stata affidata all’ing. Luca Lionetti dell’Agenzia “Casa Clima srl” di Bolzano, una struttura pubblica che si occupa della certificazione energetica degli edifici, ma non solo, con la relazione dell’ing. Lionetti stesso sul “Risparmio Energetico e Certificazioni”, argomento di notevole importanza e rilievo nel quadro di una prestazione progettuale di qualità. Con l’intervento del Presidente del nostro Collegio geom. Ilario Tesio, che ha ringraziato i partecipanti ed il Priore geom. Lisa per l’impegno e l’attenzione riservata al convegno, si è conclusa la prima parte del convegno; il successivo trasferimento è stato per l’incontro convi-

viale, presso il piacevole “Ristorante Cacciatori” di Givoletto. Al termine della serata, il passaggio di consegne ha visto la nomina del Priore 2013, in persona del Geom. Doriano Poma di Ceres. Le Valli di Lanzo saranno dunque le scenario che ospiterà il Convegno 2013. Al Geometra Dario Lisa è andato il caloroso ringraziamento da parte dei colleghi e delle autorità presenti alla

giornata di incontro. L’organizzazione di eventi professionali formativi e culturali legati alle Riunioni di Zona assume ormai aspetti legati a vera “formazione” a volte comparabili – nei contenuti altamente qualificati – ai veri e propri seminari di aggiornamento. Un grande merito va quindi riconosciuto ai Priori, ai relatori ed ai sempre numerosi colleghi presenti e partecipi.

XV Campionato di Calcio per Geometri A Cesenatico dal 2 al 9 Giugno 2012 si è svolto il XV Campionato di Calcio per Geometri, dove la squadra del Collegio di Torino si è fatta onore, piazzandosi al secondo posto dopo il Collegio di Arezzo.

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Tavola Rotonda

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La previdenza pubblica e complementare dopo la “Riforma Fornero” Le proposte per la Categoria dei Geometri

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri ha introdotto, a sostegno del reddito previdenziale delle generazioni presenti e future, una nuova formula di previdenza complementare in grado di compensare le aspettative finora attese dalla previdenza obbligatoria. E’ il primo Ente previdenziale ad offrire ai propri iscritti la possibilità di ottenere una pensione complementare rivolgendosi direttamente

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alla propria Cassa di previdenza obbligatoria. Tutto il percorso previdenziale complementare, è coordinato con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), per garantirne correttezza e certezza di diritto a legislazione vigente. Prima di avviare il progetto, la Cassa di Previdenza Geometri ha effettuato un’indagine presso i propri iscritti che ha dimostrato un buon in-

teresse verso il prodotto. Durante il convegno a Torino, presso l’aula magna del Politecnico, il fondo è stato presentato ai Presidenti e Delegati Cassa dei Collegi d’Italia, oltre che ai professionisti di Torino, durante una tavola rotonda coordinata da Federica Micardi, giornalista de Il Sole24 Ore. Ha aperto i lavori il geom. Fausto Amadasi, Presidente Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geome-


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Atti del Collegio tri, che ha riassunto i principi del sistema previdenziale dei Geometri e la “sfida della sostenibilità”, iniziata dalla Cassa ormai da anni, mantenendo fermo il principio solidaristico di categoria. Ha quindi ricordato le numerose riforme avviate per garantire la sostenibilità negli ultimi 14 anni, sia come contributi che come prestazioni, nonché i nuovi provvedimenti al varo per garantire la sostenibilità a 50 anni. Il primo relatore è stato il Prof. Francesco Vallacqua, Direttore Master M.a.p.a. Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza, che ha esordito con un quadro generale sulla previdenza, con particolare riferimento alle recenti riforme, per garantire l’equilibrio del sistema previdenziale, che hanno comportato una progressiva riduzione delle prestazioni pensionistiche. In particolare i giovani non potranno più disporre in vecchiaia di un assegno pensionistico adeguato al tenore di vita odirno. Per garantire prestazioni previdenziali equivalenti è necessario pertanto attivare strategie previdenziali compensative: le forme di previdenza complementare. Ha proseguito citando che il decreto legislativo n. 252 del 2005, l’attuale normativa di riferimento della previdenza complementare, assegna un importante ruolo alla tutela pensionistica complementare ed estende anche agli Enti di diritto privato la possibilità di istituire direttamente forme di previdenza complementare. Per questo la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri ha valutato l’opportunità di istituire un fondo previdenziale di Categoria, realizzando un ambizioso progetto suddiviso in diverse tappe: inizialmente ha condotto tra gli associati un’indagine conoscitiva per verificare il grado di interesse e la propensione a sottoscrivere una previdenza complementare, poi ha avviato proficue relazioni con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (CO-

VIP) ai fini della definizione delle forma del fondo e della procedura da seguire per la sua istituzione. Infine ha misurato le disponibilità a versare il contributo e il valore dei versamenti in relazione al livello delle prestazioni offerte, individuando attraverso l’indagine la base associativa minima per l’avvio del fondo. A conclusione il Comitato dei Delegati della CIPAG ha deliberato, con delibera n. 14/2011, di istituire per gli iscritti una forma pensionistica complementare, gestita direttamente dall’Ente, con un patrimonio autonomo e separato all’interno della Cassa. Nasce così il Fondo Pensione Futura, un fondo pensione complementare riservato ai Geometri Liberi

Professionisti, senza scopo di lucro che ha come fine esclusivo la possibilità di offrire agli aderenti all’atto del pensionamento una prestazione pensionistica complementare. I vantaggi del Fondo Futura sono molteplici: ridotti costi di gestione, rilevanti vantaggi fiscali come la deducibilità e la minore tassazione delle prestazioni per una migliore tutela del tenore di vita futuro. A tutela e garanzia degli associati il fondo Futura è soggetto al controllo della COVIP che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione, a tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare. Le caratteristiche tecniche del Fondo saranno inizialmente caratterizzail geometra n. 4/12

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Atti del Collegio te da una strutturazione secondo una gestione monocomparto bilanciato con un grado di rischio medio – basso; cioè permetterà di rispondere alle esigenze del soggetto con una ricerca graduale della crescita del capitale contro una moderata esposizione al rischio. Le caratteristiche principali del Fondo Futura sono la possibilità di anticipare la posizione maturata per spese sanitarie, per l’acquisto o ristrutturazione della prima casa, per altre esigenze oppure al momento del pensionamento l’aderente potrà scegliere se percepire una rendita. E’ seguito l’intervento della Prof. ssa Giovanna Nicodano, Professore di Economia Università di Torino e Membro del Comitato Scientifico del CeRP, che ha descritto il ruolo delle Casse come Investitori Istituzionali e ne ha approfondito i ruoli, soffermandosi poi sui prodotti, le competenze e i costi, nonché sulla valutazione dei risultati L’ Avv. Leonardo Tais - Direttore centrale della COVIP, agganciandosi alle relazioni precedenti, è ritornato sul tema dell’importanza dello sviluppo della previdenza complementare con un interessante relazione, che pubblichiamo integralmente qui di seguito.

Intervento dell’ Avv. Leonardo Tais Direttore centrale COVIP Per prima cosa desidero ringraziare gli organizzatori di questo incontro ed esprimere la considerazione della COVIP per un’iniziativa innovativa, come quella della Cassa Geometri, che ha l’obiettivo di dare sviluppo alla previdenza complementare anche nel settore dei liberi professionisti. Prima di svolgere alcune brevi considerazioni sul ruolo di garanzia della COVIP, vorrei mettere l’accen-

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to, nel solco degli interventi che mi hanno preceduto, sull’utilità dell’iniziativa e sul quadro di regole in cui essa si inserisce. Il tema è il futuro della previdenza complementare e le sfide che vengono imposte al settore, anche ad esito della riforma del sistema pensionistico. In primo luogo, si può partire da una considerazione: la riforma del sistema pensionistico di recente attuata induce - da subito e tanto più in prospettiva - ad un allungamento dell’età di pensionamento. Conosciamo le ragioni della riforma e sappiamo che esse si collegano in primo luogo a problemi di sostenibilità finanziaria, di riduzione della spesa pubblica. Nei fatti il nuovo meccanismo può consentire, in determinate situazioni, un incremento del tasso di sostituzione offerto dalla pensione pubblica, anche se poi, sulla quantificazione di tale tasso, sono state prospettate aliquote assai diverse tra loro. Si potrebbe pertanto essere portati a ritenere che le esigenze alla base della previdenza complementare siano, se non venute meno, affievolite. Ritengo, invece, che resti impregiudicato il ruolo essenziale della previdenza complementare che, senza meccanismi di protezione a carico della collettività, renda socialmente più sostenibile il sistema pensionistico. Ciò per vari ordini di motivi. Intanto, l’ipotesi di un ampliamento del tasso di sostituzione sconta una

serie di fattori che sono quanto meno dubbi: un ingresso se non precoce, quanto meno non eccessivamente ritardato nel mondo del lavoro; la continuità dell’attività lavorativa nel tempo, senza eccessive scoperture contributive, un’adeguata rivalutazione dei contributi in rapporto all’evoluzione del PIL. Sono fattori tutt’altro che scontati. Poi, ritengo che non ci si debba fermare alla valutazione del tasso di sostituzione, ossia del rapporto tra pensione iniziale e ultima retribuzione. Bisogna anche valutare come evolverà nell’arco di vita successivo al pensionamento - tempo che, per fortuna, risulterà in linea generale non breve - il potere di acquisto del pensionato. Sotto tale profilo è facile ipotizzare che il reddito in termini reali decrescerà in misura anche significativa nel corso del tempo. L’esigenza della previdenza complementare dunque non viene meno e risulta anzi, per certi aspetti, rafforzata. Ma al di là della sostanziale esigen-


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Atti del Collegio za di garantire, tramite la previdenza complementare, una maggiore adeguatezza del complessivo assegno pensionistico, è ormai acquisita la consapevolezza che esiste un ventaglio di rischi e di incertezze intrinseco nei sistemi pensionistici, sia nella componente obbligatoria, sia in quella complementare. Nei mesi scorsi, la Commissione Europea ha diffuso il Libro Bianco - che fa seguito alla consultazione attuata con il Libro Verde pubblicato nel luglio del 2010- che ha come titolo “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili”. In tale Libro Bianco si evidenzia che entro il 2060 la speranza di vita alla nascita dovrebbe aumentare, rispetto al 2010, di 7,9 anni nei maschi e di 6,5 anni nelle femmine. Tale evento, certamente positivo, ha logicamente delle conseguenze rilevanti sugli assetti pensionistici. E non è un problema lontano: è incombente, in quanto i figli del baby boom iniziano ad andare in pensione e la popolazione attiva europea si sta riducendo. E’ stato stimato che le persone di età superiore a 60 anni, nell’Unione europea, aumentano ogni anno di circa 2 milioni, quasi il doppio rispetto alla fine degli anni novanta. Al contrario, il numero di persone in età lavorativa primaria (convenzionalmente indicata tra i 20 e i 60 anni) si ridurrà ogni anno nei prossimi decenni. L’effetto sommato dell’aumento della longevità e del raggiungimento dell’età pensionabile dei protagonisti del baby boom avrà profonde conseguenze economiche e finanziarie nell’Unione Europea, ridurrà il potenziale di crescita economica e aumenterà la pressione sulle finanze pubbliche. In tale quadro, il Libro Bianco, nell’individuare gli strumenti atti a sostenere la sfida per una pensione adeguata e sostenibile, pone grande enfasi, tra i fattori principali, sull’esigenza di sostenere lo sviluppo del risparmio a fini pensionistici com-

plementari. Ciò significa che, nelle agende nazionali, i Paesi dovranno porre con forza e con urgenza l’accrescimento del ruolo della previdenza complementare, cercando di risolvere i problemi legati alla redditività, alla sicurezza e alla più equa accessibilità a tale regime pensionistico. Se questo è, in estrema sintesi, il quadro di insieme, qual è la situazione della previdenza complementare in Italia ? Credo che su questo punto occorra essere chiari. A distanza ormai di oltre 15 anni dalla sua costituzione in termini di ordinamento, la previdenza complementare vive indubbiamente un momento di forte stasi. Il livello delle adesioni alla previdenza complementare non è soddisfacente. Ne abbiamo parlato in molte occasioni. Da ultimo nella relazione annuale della COVIP sullo stato della previdenza complementare, che si è svolta un paio di settimane fa. I dati aggiornati al 31 dicembre 2011 mostrano un leggero incremento del livello delle adesioni e, in un conte-

sto congiunturale estremamente difficile, una sostanziale tenuta dei rendimenti dei fondi pensione. Il totale degli iscritti supera i 5.500.000, in larga misura (circa 4 milioni) lavoratori dipendenti del settore privato. Rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente si registra un incremento del 5% circa. Tale aumento è concentrato nelle adesioni ai PIP (+25%), a fronte del leggero aumento (+3,8%) delle iscrizioni a fondi pensione aperti e della lieve riduzione (-0,8%) di quelle a fondi pensione negoziali. In varie occasioni ci siamo soffermati sui motivi di questa stagnazione, sulle cause di uno sviluppo solo parziale della previdenza complementare, che sono certamente in larga misura esogene, ma in parte riconducibili anche al sistema stesso. Occorre che tutte le parti interessate compiano uno sforzo per avviare iniziative nuove e, soprattutto, per far comprendere ai potenziali destinatari l’utilità di pensare, per tempo, all’attuazione di un piano di previdenza complementare.

Al convegno sulla previdenza integrativa hanno partecipato i rappresentanti dei Collegi dei Geometri d’Italia, che hanno il ruolo di informare e sensibilizzare i professionisti sull’argomento

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Atti del Collegio E’ per questo che ritengo particolarmente utile l’iniziativa di cui oggi stiamo parlando, che è stata preceduta da un sondaggio tra gli appartenenti alla categoria e mi auguro sia seguita da una intensa e concreta campagna promozionale, volta a far comprendere le ragioni e le utilità alla base dell’adesione. Ciò è tanto più rilevante in un settore, come quello dei liberi professionisti, in cui oggi vi è una carenza di iniziative di previdenza complementare di carattere collettivo. Oggi, in effetti, esiste un solo fondo di carattere collettivo rivolto ai lavoratori autonomi. Si tratta del Fondosanità, che vede come destinatari medici e dentisti. Secondo gli ultimi dati disponibili, l’adesione dei lavoratori autonomi a forme pensionistiche complementari si attesta, più in generale, a circa 1.400.000 iscritti pari al 24% degli occupati del settore. Data la carenza di iniziative di carattere collettivo, le adesioni sono

evidentemente concentrate in forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti, circa 400.000, e PIP, circa l milione). I flussi contributivi medi sono nell’ordine di circa 2.000 euro annui, largamente inferiori, quindi, alla soglia di deducibilità fissata in 5.165 euro. Da questi pochi dati si comprende come vi sia, anche con riguardo al comparto dei liberi professionisti, l’esigenza di una spinta nuova nella direzione dell’adesione alla previdenza complementare. Il decreto legislativo n. 252 del 2005 ha in certo senso responsabilizzato in tale ambito anche gli enti di previdenza privati, ascrivendoli al novero delle possibili fonti istitutive. Certo, qui si pone il tema centrale del libero convincimento dei potenziali aderenti, in un sistema su base prettamente volontaria, che fa leva sul meccanismo della responsabilità individuale, dell’adeguata informa-

zione e della conseguente consapevolezza delle scelte. La sfida è dunque questa. Convincere un libero professionista che non ha ritenuto sin qui di aderire alla previdenza complementare a farlo con riguardo ad un’iniziativa di carattere collettivo promossa dalla Cassa di riferimento. Qui, tra l’altro, il piano competitivo è assolutamente paritario, in quanto, a differenza di ciò che avviene per i lavoratori dipendenti, non c’è alcun datore di lavoro che versa un contributivo aggiuntivo. Credo che le ragioni che possono indurre a tale scelta siano state in buona misura illustrate negli interventi che mi hanno preceduto. Ovviamente a tali ragioni occorrerà dare un’adeguata concretezza attraverso gli strumenti opportuni: contenimento dei costi, in primo luogo, utilizzando anche le sinergie derivanti dal comune bacino di operatività con la gestione di primo pilastro; scelte gestionali oculate e ispirate alla logica dell’investimento di lun-

Nel Libro Bianco della Commissione Europea “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili” si evidenzia che entro il 2060 la speranza di vita alla nascita dovrebbe aumentare, rispetto al 2010, di 7,9 anni nei maschi e di 6,5 anni nelle femmine. Tale evento ha logicamente delle conseguenze rilevanti sugli assetti pensionistici. E non è un problema lontano: è incombente, in quanto i figli del baby boom iniziano ad andare in pensione e la popolazione attiva europea si sta riducendo. E’ stato stimato che le persone di età superiore a 60 anni, nell’Unione europea, aumentano ogni anno di circa 2 milioni, quasi il doppio rispetto alla fine degli anni novanta. Al contrario, il numero di persone in età lavorativa primaria (convenzionalmente indicata tra i 20 e i 60 anni) si ridurrà ogni anno nei prossimi decenni.

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Atti del Collegio go termine con finalità previdenziali (e, quindi, con un’adeguata e coerente valutazione dei profili di rischio rendimento); inoltre rafforzando i meccanismi di partecipazione degli iscritti e curando attentamente il rapporto informativo con gli stessi ed il riscontro alle relative richieste. Quest’ultimo è un profilo di grande rilievo per accrescere, in linea generale, la fiducia dei potenziali aderenti e degli iscritti. Mi auguro, con queste premesse, che l’iniziativa possa avere un significativo sviluppo e costituire anzi un modello da seguire anche da parte di altre casse professionali. La COVIP cercherà di dare il proprio contributo, come ha fatto nella fase genetica dell’iniziativa, attraverso l’ausilio nelle varie fasi della vita del fondo e una costante interlocuzione con gli organi dello stesso. D’altronde lo scopo istituzionale della COVIP è proprio quello di contribuire a rafforzare la trasparenza e correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione di tutte le forme pensionistiche complementari. Come si estrinseca questo ruolo? Intanto dobbiamo dire che, a seguito della riforma attuata nel 2005, ormai la COVIP si pone come Autorità di vigilanza unica su tutto il settore, con ampi poteri e prerogative, non dissimili da quelli che hanno altre Autorità di vigilanza sugli intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Volendo sintetizzare, si può dire che la complessiva attività di vigilanza si articola su tre filoni principali: - la definizione del complessivo quadro regolatorio (attività tipicamente di regolazione), integrando la normativa primaria e secondaria di competenza ministeriale; - la concreta attività di controllo sulla gestione dei fondi pensione (importanza, in tale ambito, dei flussi informativi standardizzati e della metodologia di vigilanza- sviluppo del cosiddetto risk based approach);

- gli interventi di vigilanza, finalizzati ad evidenziare eventuali anomalie o comportamenti non giudicati corretti, sino all’eventuale adozione di provvedimenti di tipo sanzionatorio nei confronti dei componenti gli organi dei fondi o proporre provvedimenti di rigore, come l’adozione di commissariamenti o, nei casi più gravi, la liquidazione coatta amministrativa. Come si vede, un ambito di azione piuttosto ampio e variegato. In concreto l’attività della COVIP è andata evolvendo nel tempo. Nella prima fase, se si considera che la COVIP è nata, sostanzialmente, in contestualità con la costituzione della previdenza complementare in termini di ordinamento, l’attività è stata volta soprattutto a favorire la fase, per così dire, genetica delle iniziative di previdenza complementare, con particolare attenzione ai profili, non solo amministrativi ma anche sostanziali, necessari per poter dar corso alle iniziative stesse (ad esempio in termini di sostenibilità rispetto alla platea dei potenziali aderenti). Con il passare del tempo, la Commissione è andata semplificando i procedimenti amministrativi di propria competenza, con un largo uso dell’istituto del silenzio-assenso, concentrando le proprie iniziative sul versante del controllo degli assetti organizzativi, dei profili gestionali e della trasparenza e regolarità nei rapporti con gli aderenti. Sarebbe ora molto lungo ripercorrere le varie iniziative adottate in tale ambito. Sotto il profilo della governance, i nuovi scenari previdenziali impongono una gestione ancor più attenta alle esigenze degli aderenti. I responsabili dei fondi pensione devono individuare azioni efficaci per assicurare un efficiente governo dei rischi cui i fondi si espongono, individuandone per tempo l’origine e le possibili dinamiche e predisponendo gli oppor-

tuni presidi. Proprio in considerazione di ciò, nello scorso mese di marzo la COVIP ha emanato un provvedimento recante Linee guida sul processo di attuazione della politica di investimento. Si tratta di un provvedimento al quale attribuiamo notevole importanza: è il frutto di un lungo percorso, partito dal confronto con gli operatori del settore, sviluppatosi poi attraverso un primo schema di provvedimento diffuso in pubblica consultazione nel luglio 2011 e poi realizzatosi il marzo scorso con la deliberazione conclusiva adottata tenendo conto, per quanto possibile, delle osservazioni nel frattempo pervenute dai soggetti interessati (osservazioni che peraltro sono state rese disponibili e quindi conoscibili sul sito della COVIP). La finalità del provvedimento è quella di razionalizzare e semplificare il processo di programmazione e di attuazione della politica di investimento da parte dei fondi pensione, consentendo ampia libertà di scelta dei mezzi più opportuni per raggiungere le finalità perseguite, ma, nel contempo, sottolineando l’esigenza di rendere trasparente e leggibile il percorso organizzativo e decisionale che si intende seguire. Viene quindi delineato un processo articolato in quattro fasi: - la programmazione degli obiettivi: - l’attuazione della politica di investimento; - la misurazione e la valutazione dei risultati; - la revisione periodica del piano originario. Le fasi configurano un ciclo continuo di attività che consente di modificare nel tempo i programmi iniziali per tenere conto delle difficoltà e dei cambiamenti che possono intervenire durante la fase di attuazione. Ad esempio, lo scostamento dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, l’effettivo andamento dei il geometra n. 4/12

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Atti del Collegio mercati finanziari, i cambiamenti intervenuti nelle condizioni economiche generali e nelle caratteristiche della platea degli aderenti. E’ inoltre previsto che le scelte compiute siano esplicitate dai fondi attraverso un apposito documento sulla politica di investimento di cui abbiamo definito i contenuti essenziali, in coerenza con il processo delineato. Voglio sottolineare quindi che accanto alla finalità di schematizzare

e formalizzare un processo cruciale per i fondi pensione, quello appunto della definizione della politica di investimento e attuazione della stessa, le disposizioni della COVIP hanno anche la finalità di assicurare un adeguato livello di trasparenza alle decisioni assunte. E’ infatti previsto che il documento deliberato dall’organo di amministrazione, e da sottoporre a revisione almeno ogni tre anni, oltre ad essere trasmesso agli organi di controllo e

al responsabile del fondo, ai soggetti incaricati della gestione finanziaria e alla banca depositaria e alla stessa COVIP, sia reso disponibile agli aderenti del fondo. In sintesi, gli elementi che devono essere esplicitati nel documento sono: a) gli obiettivi e le linee di indirizzo della gestione; tenendo presente che l’obiettivo finale della politica di investimento è quello di perseguire combinazioni rischio-rendimento efficienti in un determinato arco temporale, coerente con quello delle prestazioni da erogare; b) i criteri di attuazione della poPROFESSIONISTA NEL PROGETTARE litica di investimento e le scelte OPPORTUNITÀ ESCLUSIVE, in merito allo stile di gestione; PROPRIO COME TE! c) i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento (breve discorso sulle differenze struttuGeometri card può essere richiesta rali dei vari fondi pensione e, in anche dai tuoi Familiari, semplicemente conseguenza della diversa strutinserendo nel modulo di richiesta, il tuo turazione delle indicazioni della numero di matricola di riferimento. COVIP); in ogni caso è necessario che la struttura organizzativa sia coerente con la complessità SICUREZZA della politica di investimento - PIN richiesto anche per le transazioni di acquisto PoS - Ideale per acquisti on line che si intende attuare; particola- Servizio di SMS Alert e Contact Center dedicato re attenzione è inoltre dedicata - Dotata di Codice IBAN personale slegato alla strutturazione del sistema da conto corrente di controllo della gestione fi- Saldo ed estratto conto su http://geometricard.qnfs.it nanziaria. LIBERTÀ Per ciascuno di questi ele- Utilizzabile in tutto il mondo perché è MasterCard menti nelle disposizioni della - Senza conto corrente, senza spese di attivazione COVIP sono contenute indica- Prelievi di contante presso ogni sportello automatico - Saldo e trasferimenti fondi via SMS zioni circa gli specifici aspetti - Pedaggio dei percorsi autostradali che, nel quadro delle rispettive scelte gestionali, i fondi sono tePRIVILEGI nuti a mettere in evidenza. - Circuito TornaQUI! Sconti - Ricarica del cellulare Ritengo che, con particolare - Pagamento delle Utenze riguardo, alle indicazioni relative ai compiti e alle responsabilità dei soggetti coinvolti 1- COMPILA in tutte le sue parti il modulo richiesta carta nel processo di investimento, 2- FIRMA il modulo di richiesta e il contratto di adesione il provvedimento della COVIP 3- ALLEGA la fotocopia di un documento di riconoscimento possa costituire uno stimolo ad (per i minorenni documento identità genitore o tutore legale) una ulteriore “professionalizza4- CONSEGNASPEDISCI a: QN FINANCIAL SERVICES SPA – UFF. EMISSIONE CARTE – VIA BARTOLOMEO BOSCO 15/10 – 16121 GENOVA zione” dei fondi pensione. Le 5- RICEVI la carta con le indicazioni per attivarla scelte in ordine alla costituzio-

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Atti del Collegio Il prof. Francesco Vallacqua - relatore al convegno di Torino - è professore di economia e gestione delle assicurazioni Vita e dei Fondi Pensione presso l’Università Bocconi e di Diritto dell’Economia dell’Università Ecampus, nonché direttore del Master MAPA presso l’Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Ha scritto un interessante libro, alla seconda edizione, che si propone come manuale completo ed aggiornato, indispensabile alla comprensione delle caratteristiche delle forme di previdenza complementare. Francesco Vallacqua - La previdenza complementare per i lavoratori pubblici e privati. Aggiornato alla riforma Fornero ed al decreto Milleproroghe 2012 - Egea, 2012, pagg. 479, E. 58,00

ne in house della funzione finanza o l’avvalimento a tali fini di servizi in outsourcing sono ovviamente rimesse ai singoli fondi, che dovranno valutarie anche in funzione dei costi correlati e, quindi, anche in considerazione dell’assetto dimensionale. Si è cercato anche di evidenziare i profili relativi ai rapporti che devono intercorrere tra i diversi soggetti coinvolti nel processo di investimento, nel quadro delle rispettive competenze. In definitiva, alcune regole, spero chiare, che mi auguro possano servire da ausilio per i fondi pensione nella costruzione del proprio percorso decisionale in materia di investimenti e, quindi, anche dare un contributo alla crescita e allo sviluppo dell’attività dei fondi pensione. Fondamentali sono, in ogni caso, la chiarezza e, arrivo a dire, la semplicità, rispetto agli aderenti. Quanto al profilo della trasparenza e della comunicazione agli iscritti, anche questo è stato ed è un profilo sul quale la COVIP ha posto fortemente l’attenzione. Per la raccolta delle adesioni è stato strutturato un sistema che prevede, accanto a una

nota informativa piuttosto ampia e dettagliata, una scheda sintetica che consente di dar conto al potenziale aderente dei principali profili che attengono alla scelta di adesione (livelli di contribuzione, opzioni di investimento, rendimenti storici, costi). Grande attenzione è stata posta alle comunicazioni che i fondi devono trasmettere periodicamente agli iscritti. Tali comunicazioni, oltre a contenere il dettaglio della posizione contributiva maturata e l’andamento della gestione, sono corredate da un documento, denominato “progetto esemplificativo” che contiene una stima della rendita che potrà essere percepita al momento del pensionamento (una sorta di “busta arancione” della previdenza complementare). Sempre sotto il profilo della informativa agli iscritti, voglio sottolineare due iniziative che la COVIP ha posto in essere. Sono stati pubblicati sul sito della Commissione (www.covip. it) i dati relativi ai rendimenti e ai costi di ciascuna forma pensionistica complementare (fondi negoziali, fondi pensione aperti, piani individuali pensionistici). In particolare, per

quanto riguarda i costi, si è proceduto alla determinazione di un indicatore sintetico di costo (ISC), calcolato secondo una metodologia analoga per tutte le forme pensionistiche, che consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea di quanto i costi complessivi praticati dalla forma pensionistica complementare incidono percentualmente ogni anno sulla posizione individuale. L’indicatore sintetico dei costi è calcolato per differenti periodi di partecipazione (2, 5, 10 e 35 anni) perché alcuni costi (costo di iscrizione, spesa annua in cifra fissa o in percentuale sui versamenti) hanno un impatto che diminuisce nel tempo al crescere della posizione individuale maturata. L’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Spero di aver fornito un quadro complessivo sufficientemente chiaro dell’assetto e delle possibili prospettive della previdenza complementare nel nostro Paese. il geometra n. 4/12

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8 giugno 2012 Presentazione della nuova sede del Collegio di Torino ai Presidenti d’Italia

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Atti del Collegio 8 giu Mostra sui rilievi topografici gno 2 012 Mos tra s degli allievi Geometri degli ui rilievi alliev topo dell’Istituto Alvar Aalto grafi i de

Biblioteca Civica, Museo del

Risorgimento e Ponte della Gran Madre

ll’ ci r Aa Istituto lto

Alva

Musica nei Cortili

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, in collaborazione con l’IIS SellaAalto di Torino, ha organizzato l’8 giugno, presso la propria sede di Torino di Via Toselli 1, la Manifestazione “Musica nei cortili” Nata per iniziativa dell’Associazione Congrega dei Geometri di Rivarolo Canavese, sotto l’egida del Collegio dei Geometri, “Musica nei Cortili” ha lo scopo di favorire la colleganza tra il mondo scolastico e la realtà del lavoro, ed in particolare con l’attività professionale del Geometra. L’iniziativa, già realizzata negli anni scorsi a Rivarolo, consiste in un percorso formativo legato al rilievo plano-altimetrico, con apposita strumentazione topografica e fotografica, e alla conseguente restituzione grafica di edifici particolarmente significativi dal punto di vista storico, artistico e architettonico. Quest’anno, oltre al proseguimento dei rilievi dei cortili storici di Rivarolo, il rilievo ha interessato anche gli allievi Geometri dell’Istituto Alvar Aalto - sezione associata dell’IIS Sella-Aalto i quali, sotto la guida dei loro insegnanti e di alcuni Geometri professionisti topografi, hanno rilevato le facciate della Biblioteca Civica e del Museo del Risorgimento, nonchè una parte del Ponte della Gran Madre sperimentando, accanto alle tecniche tradizionali, il rilievo e la restituzione con gli strumenti ed i software più moderni. Venerdì 8 giugno si è svolta una manifestazione per presentare i lavori degli allievi presso sede del Collegio, a cui hanno partecipato gli allievi e le loro famiglie, la Preside dell’istituto Alvar Aalto, gli insegnanti ed i professionisti che hanno assistito i ragazzi nei rilievi. Era presente alla presentazione l’Assessore al Lavoro e Formazione Professionale della Regione Piemonte Claudia Porchietto. il geometra n. 4/12

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L’esperienza della Scuola La partecipazione anche quest’anno al progetto “Musica nei Cortili”, in collaborazione con il Collegio Geometri di Torino e la Congrega dei Geometri di Rivarolo ai quali va il nostro più sentito ringraziamento, ha permesso al nostro Istituto di perseguire uno degli obiettivi fondamentali dell’istruzione, che è il raggiungimento dell’interdisciplinarietà. Il rilievo della facciata posteriore di palazzo Carignano con il laser scanner e quello della facciata della Biblioteca Civica, tramite raddrizzamento, sono stati accompagnati da ricerche che hanno coinvolto più discipline, come la Storia, Storia dell’Arte e dell’Architettura e Diritto. Nella restituzione grafica, fatta con grande impegno dagli studenti, ogni linea e ogni curva tracciate con Autocad venivano a perdere quella primaria freddezza che a volte il computer lascia trasparire, per acquisire, nell’unione degli elementi, una ricchezza particolare fatta di bellezza architettonica e storica: ed ecco che dietro una colonna, dietro una finestra di palazzo Carignano si ritrova l’interno con la sala ovale, sede politica ed istituzionale del Primo Parlamento italiano, già allora luogo di liti tra personaggi di spicco quali Cavour

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e Garibaldi, si ritrova il luogo in cui venne promulgato lo Statuto Albertino, base giuridica ragguagliabile alla nostra Costituzione, e ove ebbe i natali Vittorio Emanuele II. Si viene a scoprire che piazza Carlo Alberto, rilevata con TS mediante una poligonale chiusa, era il giardino di palazzo Carignano delimitato lateralmente da mura e chiuso dal fabbricato delle scuderie Savoia-Carignano, la cui magnifica facciata in stile neoclassico fu progettata da Filippo Castelli nel 1790. Infine il rilevamento con il sistema GPS dei Murazzi, oggi luogo di ritrovo per molti giovani e quindi a loro ben familiare, ha suscitato la curiosità circa l’epoca storica relativa alla realizzazione del ponte della Gran Madre e ha prodotto la ricerca delle informazioni riguardanti questa opera ingegneristica, la cui gara d’appalto vide prevalere il progetto di ingegneri francesi su quello dei concorrenti italiani. Il lavoro svolto con i tecnici del Collegio Geometri ha permesso di seguire l’obiettivo generale del mandato ministeriale sulle nuove prospettive dell’istruzione tecnica, basato su un rilancio culturale di questo tipo di formazione e sulla possibilità di programmare gli apprendimenti

trasversalmente alle diverse discipline; ricordando che nella scuola non si insisterà mai abbastanza sul fatto che l’homo sapiens è tale perché homo faber e viceversa, in questa esperienza si è insegnata la Topografia ai ragazzi lavorando sul serio con “le mani” in lavori non puramente scolastici: da piantare i chiodi, a collimare e misurare con una TS, da fare una stazione fissa con il GPS e a spostarsi sui punti significativi con l’antenna ricevente e a memorizzare i dati, dallo scoprire che alcune informazioni non sufficienti per la restituzione obbligano a tornare per un nuovo sopralluogo per completare il rilievo. Significativi e ricchi di entusiasmo sono stati i momenti in cui le “stampe” dei lavori svolti sono state appese per realizzare l’esposizione, quando finalmente i ragazzi hanno potuto vedere e toccare i loro lavori, quando i genitori osservavano quanto esposto e ponevano domande, quando i geometri si complimentavano con loro… Da tutto questo la conferma per noi insegnanti che: “i giovani non sono vasi da riempire, ma fiaccole da accendere” (Marco Fabio Quintiliano – maestro di retorica) Emanuela Camurati, insegnante di Topografia


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Atti del Collegio Hanno partecipato al lavoro del rilievo e della restituzione:

Coro Polifonico Città di Rivarolo Canavese Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

Marco GIANVITO Simone BALDAN Davide BIAVATI Andrea MARTORANA Stefano IERARDI Andrea COZZA Alberto SOLARO Chiara PORPORATO Simone DI OTTAVIO Arnold PANTA Marco TETRAO Jurgen ASCURRA Federico ANGIONO Dario D’AGOSTINO Roberto BOSSO El Mahdi BELAZRI Gianfranco PIERINI Andrea ROFFIN Mattia CIRIGLIANO Maurizio RAPALLI Adrian PAUN

Concerto “Oltre lo schermo” A conclusione della giornata dell’8 giugno, per la IV edizione di Musica nei Cortili, il Coro Polifonico di Rivarolo, in collaborazione con il Collegio dei Geometri e con l’accompagnamento dell’Ensemble Città di Rivarolo Canavese, ha proposto un concerto di musiche tratte dai più famosi film della storia quali Eyes Wide Shut, Psycho, Lezioni di piano, Amarcord, Il te nel deserto e molti altri. Il concerto si è svolto presso l’Auditorium Orpheus dell’Educatorio della Provvidenza

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Atti del Collegio

Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia n. 851

La mediazione si introduce con una semplice domanda all’Organismo, contenente l’indicazione dell’Organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Rivolgersi all’ Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia significa: usufruire di uno strumento semplice e veloce con tempi e costi certi affidarsi a mediatori professionisti geometri, qualificati in materia di Conciliazione e particolarmente esperti nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria: - diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.) - divisione - successioni ereditarie - patti di famiglia - locazione - comodato - affitto di aziende - contratti assicurativi, bancari e finanziari

Si invitano i professionisti Geometri ad inserire in tutte le scritture private e contratti la dicitura “Le parti concordano fin d’ora, in caso di controversia, di proporre istanza di mediazione presso l’Organismo di Mediazione del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino (n. 851), nei casi previsti dal D.Lgs. 28/2010.” 48

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