Il geometra
Editoriale
Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO
Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Toselli 1 - 10129 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50%
Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Il decreto sulle Liberalizzazioni è in questi mesi nelle prime pagine di tutti i giornali e quindi anche noi, sulla nostra rivista di Categoria, non possiamo esimerci dal trattare brevemente questi importantissimi argomenti che coinvolgono il nostro futuro. Brevemente, perché la continua evoluzione dell’iter parlamentare non ci permette di avere ancora dei punti fermi e quindi di poterci esprimere definitivamente. Il testo votato dal Senato con la fiducia a fine febbraio dà però un quadro più chiaro: viene riscritta la disciplina relativa alle tariffe professionali, al rapporto tra professionista e cliente per quel che riguarda la pattuizione del compenso, al tirocinio professionale e al nuovo istituto delle Società tra professionisti È così confermata l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Nel caso di liquidazioni giudiziali, il compenso del professionista sarà determinato sulla base di nuovi parametri fissati con un decreto che il Ministero della Giustizia emanerà entro 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Il compenso professionale sarà pattuito al momento del conferimento dell’incarico. Il professionista dovrà rendere nota al cliente la complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili e dovrà fornire gli estremi della polizza assicurativa. Non sarà tenuto a redigere un preventivo scritto (come previsto nel testo del precedente DL) ma un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, che dovrà essere adeguato all’importanza dell’incarico e pattuito indicando tutte le voci di costo delle prestazioni, comprensive di spese, oneri e contributi. La durata del tirocinio professionale non potrà superare i 18 mesi e, per i primi 6 mesi, potrà essere svolto in concomitanza con il corso di studi universitari oppure presso pubbliche amministrazioni, ma solo dopo la laurea. L’emendamento del Governo ha aggiunto la norma per cui ai praticanti sarà riconosciuto un rimborso spese, ma solo dopo i primi sei mesi di tirocinio e in misura forfettaria. Nelle Società tra professionisti, introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 - 183/2011, il numero dei soci professionisti o la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni dei soci. La violazione di questa norma è causa di scioglimento della Società e di cancellazione della stessa dall’Albo professionale presso il quale è iscritta. Viene previsto anche per le Società tra professionisti l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni causati dai singoli soci professionisti. Il Collegio di Torino, oltre a partecipare a tutte le Assemblee dei Presidenti ed incontri promossi dal Consiglio Nazionale allo scopo di esaminare a fondo l’argomento e soprattutto di proporre il testo dei regolamenti applicativi che dovranno essere emanati entro agosto, ha organizzato incontri con i colleghi nelle diverse zone della Provincia che sono in svolgimento in questi giorni. Invitiamo tutti i colleghi a tenersi informati costantemente sull’argomento di così vitale importanza e ad approfittare di ogni occasione per esprimere il proprio parere e confrontarsi su questi temi che ci coinvolgono in prima persona. La riforma delle professioni è infatti un’importante occasione per un confronto pubblico sulle prospettive di crescita del Paese e sul ruolo che i 2.100.000 iscritti agli ordini professionali italiani svolgono a supporto dei cittadini e della pubblica amministrazione. Ilario Tesio
Il geometra
Sommario Editoriale
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1
La conferma della cedolare secca nel 2012 per i contratti in corso nel 2011
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3
Vietati i pagamenti in contanti di importi pari o superiori a 1.000 euro artificiosamente frazionati
pag.
7
La prestazione energetica obbligatoria negli annunci immobiliari dal 1° gennaio 2012
pag.
8
Fasce di rispetto tra impianti elettrici e fabbricati Linee guida
pag. 10
Nozione di parcheggio pertinenziale
pag. 11
Il concetto di ristrutturazione per usufruire delle detrazioni 36% e 55%
pag. 13
Spazi confinati
pag. 17
Guida dei Vigili del Fuoco per l’installazione degli impianti fotovoltaici
pag. 19
Accatastamento dei fabbricati rurali
pag. 21
Giurisprudenza in edilizia e urbanistica
pag. 22
Argomenti legislativi Studio Osella Dottori Commercialisti
La conferma della cedolare secca, pag. 3
Il nuovo contratto degli studi professionali, pag. 26
Direzione Ambiente
LINEE GUIDA REGIONALI per l’attuazione dei
CONTRATTI di FIUME e di LAGO DGR n°16 -2610 del 19 settembre 2011
Professione
Il nuovo contratto dei dipendenti degli studi professionali pag. 26 La pubblicazione “Il Geometra Risponde”
pag. 27
Dallo sportello per l’edilizia e l’urbanistica del Comune di Torino
pag. 28
Commissione Tributaria Provinciale di Torino
pag. 30
Cassa di Previdenza Notizie dalla Cassa di Previdenza
I Contratti di Fiume, pag. 45
pag. 32
Consiglio Nazionale Federazione Internazionale Geometri Working Week 6 - 10 maggio 2012
pag. 35
Atti del Collegio Scambio degli auguri con i componenti le Commissioni Lo spettacolo Drum Theatre
pag. 37
Convegni
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Convegni e mostre
pag. 40
I Contratti di Fiume: un percorso per lo sviluppo sostenibile del territorio
pag. 45
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Argomenti legislativi
La conferma della cedolare secca nel 2012 per i contratti in corso nel 2011 a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti * Il Legislatore, con l’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto, come noto, con decorrenza dal 2011, la c.d. “cedolare secca” a favore dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. La cedolare secca rappresenta un regime di tassazione alternativo a quello ordinario IRPEF in base al quale il locatore (persona fisica) può assoggettare i redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo “ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca”. La disciplina può essere così sintetizzata.
Come noto, dal 2011 è stata introdotta la cosiddetta “cedolare secca” applicabile ai redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo. Per i contratti di locazione in corso nel 2011 (primo anno di applicazione della nuova disciplina) l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’esercizio dell’opzione in dichiarazione dei redditi. Al fine di “continuare” ad usufruire della cedolare secca anche per le annualità decorrenti dal 2012 è richiesto di esercitare (nuovamente) l’opzione utilizzando il mod. 69
Persone fisiche in possesso di redditi immobiliari, ossia titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività d’impresa, arti o professioni. Reddito fondiario da locazione di immobili ad uso abitativo (categorie catastali da TIPOLOGIA REDDITO A/1 a A/11, escluso A/10) e relative pertinenze. Canone di locazione (100%). Il reddito derivante dalla locazione immobiliare (ad BASE IMPONIBILE uso abitativo) non può comunque essere inferiore alla rendita catastale rivalutata del 5%
SOGGETTI INTERESSATI
MISURA DELLA CEDOLARE
IMPOSTE “SOSTITUITE”
OPZIONE AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE
• •
21%; 19% in caso di contratti c.d. “concordati” ex artt. 2, comma 3 e 8, Legge n. 431/98
• IRPEF; • addizionali IRPEF (regionale e comunale); • imposta di registro; • imposta di bollo. Permane l’obbligo di registrazione del contratto, che assorbe anche la comunicazione alla P.S. Il locatore è tenuto a: • comunicare preventivamente all’inquilino la volontà di optare per la tassazione sostitutiva tramite lettera raccomandata, a pena di inefficacia dell’opzione; • esercitare la specifica opzione. Per la durata di validità dell’opzione è sospesa, in via inderogabile, la possibilità di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione. il geometra n. 1/12
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Argomenti legislativi Riferimenti • Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 • Circolare Agenzia Entrate 1.6.2011, n. 26/E • Provvedimento Agenzia Entrate 7.4.2011 L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1.6.2011, n. 26/E ha fornito una serie di precisazioni in merito all’applicazione della cedolare secca per il 2011, con specifico riferimento alle modalità di esercizio dell’opzione. Al riguardo è necessario distinguere tra contratti di locazione: - per i quali la (prima) registrazione oppure la registrazione della relativa proroga è avvenuta a partire dal 7.4.2011; - in corso all’1.1.2011, anche se scaduti o oggetto di risoluzione prima del 7.4.2011. CONTRATTI DI LOCAZIONE REGISTRATI A PARTIRE DAL 7.4.2011 Nella citata Circolare n. 26/E l’Agenzia ha precisato che per i contratti registrati dal 7.4.2011 l’opzione va esercitata, come a regime, in sede di registrazione del contratto di locazione utilizzando il mod. SIRIA (in presenza dei presupposti richiesti) o il mod. 69. L’opzione, in tal caso, ha effetto, salvo revoca, per l’intera durata del contratto di locazione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 7.4.2011 aveva previsto, al fine di agevolare la
Contratti già scaduti al 7.4.2011
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scelta per la cedolare secca da parte dei contribuenti, il differimento del termine per l’esercizio dell’opzione al 6.6.2011 per i contratti di locazione i cui termini di (prima) registrazione scadevano nel periodo 7.4 – 6.6.2011. Si rammenta che, a regime: • in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione, l’opzione per la cedolare secca va esercitata tramite il mod. 69 da presentare entro il termine fissato per il versamento dell’imposta di registro, ossia entro 30 giorni dalla proroga; • nel caso in cui l’opzione non sia stata esercitata in sede di registrazione o di proroga l’opzione può essere esercitata per le annualità successive, tramite il mod. 69 da presentare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente e quindi entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO ALL’1.1.2011 Il contribuente poteva applicare la cedolare secca già ai contratti di locazione in corso all’1.1.2011, anche se scaduti o oggetto di risoluzione o prorogati prima del 7.4.2011, ossia per le seguenti fattispecie:
Contratti in corso al 7.4.2011 e già registrati a atle data, per l’annualità che termina nel 2011 e/o per quella successiva
Proroga del contratto intervenuta prima del 7.4.2011 per la quale a tale data è già stata versata l’imposta di registro
Per tali contratti la scelta per l’applicazione della cedolare secca: • ha comportato: − il versamento dell’acconto (per il 2011) per la cedolare secca; − l’invio all’inquilino, tramite lettera raccomandata, della comunicazione di rinuncia agli aggiornamenti dei canoni di locazione. Sul punto si rammenta, infatti, che la citata Circolare n. 26/E ha precisato che la suddetta rinuncia è: “comunicata al conduttore, con lettera raccomandata, nel termine stabilito per il versamento del primo acconto dovuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l’acconto è dovuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l’acconto è dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Per i contratti di locazione nei quali è espressamente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del canone … si ritiene che non sia necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione”; • comporta l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativi al 2011 (mod. UNICO 2012 PF, mod. 730/2012). L’Agenzia delle Entrate nella ciRisoluzione del contratto intervenuta prima del 7.4.2011 per la quale è già stata versata l’imposta di registra ovvero intervenuta dopo tale data per la quale non è stata esercitata l’opzione con il mod. 69
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Argomenti legislativi tata Circolare n. 26/E in merito ai contratti in esame ha precisato che l’applicazione della cedolare secca in dichiarazione dei redditi può riguardare: • sia l’annualità contrattuale che scade sia quella che decorre dal 2011; oppure • soltanto una delle due suddette annualità contrattuali. L’opzione espressa in dichiarazione dei redditi ha, quindi, effetto solo per l’annualità contrattuale che: - termina nel 2011; e/o - per quella successiva, che inizia dal 2011 e termina nel 2012. L’opzione non ha effetto per l’intera durata del contratto a differenza di quanto previsto “a regime”. “CONFERMA” DELL’OPZIONE PER LE ANNUALITÀ CONTRATTUALI DECORRENTI DAL 2012 Come sopra analizzato, “a regime”, l’opzione per la cedolare secca ha effetto, salvo revoca, per l’intera durata del contratto. Diversamente, l’opzione esercitata per i contratti di locazione in corso all’1.1.2011 ha, in base alla specifica disciplina prevista per il primo anno di applicazione, un effetto “temporalmente limitato”. Il contribuente che ha optato per la cedolare secca per i contratti di locazione in esame se intende continuare ad usufruire della tassazione sostitutiva dovrà rinnovare l’opzione per le annualità contrattuali decorrenti dal 2012. L’Agenzia, infatti, ha specificato che per l’annualità contrattuale che decorre dal 2012 l’eventuale opzione per la cedolare secca dovrà avvenire, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di registro (30 giorni dalla scadenza dell’annualità), utilizzando il mod. 69. L’opzione, in tal caso, ha effetto, salvo revoca, per l’intera durata residua del contratto di locazione.
Esempio 1 Il sig. Aldo Pini proprietario di un appartamento ha stipulato nel 2010 un contratto di locazione di durata quadriennale 1.4.2010 - 31.3.2014. Le annualità contrattuali sono, quindi, le seguenti: 1° annualità contrattuale 1.4.2010 - 31.3.2011 2° annualità contrattuale 1.4.2011 - 31.3.2012 3° annualità contrattuale 1.4.2012 - 31.3.2013 4° annualità contrattuale 1.4.2013 - 31.3.2014 In merito il sig. Pini ha potuto decidere di applicare la cedolare secca: -- ai canoni del periodo: - 31.3.2011 (1° annualità contrattuale scaduta il 31.3.2011); - 1.4 - 31.12.2011 (2° annualità contrattuale che decorre dall’1.4.2011). oppure -- a una sola delle suddette 2 annualità contrattuali.
Nella citata Circolare n. 26/E l’Agenzia ha precisato che se l’opzione espressa in sede di dichiarazione dei redditi è riferita anche ai canoni relativi alla 2° annualità contrattuale dovranno essere assoggettati a cedolare secca anche i canoni 1.1 - 31.3.2012 in quanto l’opzione espressa in dichiarazione riguarda l’intera annualità contrattuale (1.4.2011 - 31.3.2012) “compresa quindi la parte dell’annualità ricadente nel successivo periodo d’imposta”.
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Argomenti legislativi
Esempio 2 Con riferimento all’esempio n. 1 il sig. Pini, se intende continuare ad applicare la cedolare secca dovrà esercitare l’opzione entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di registro dovuta per la 3° annualità contrattuale decorrente dal 2012 (1.4.2012 - 31.3.2013). In tal caso, quindi, il sig. Pini, entro il 30.4.2012 utilizzando esclusivamente il mod. 69, confermerà l’opzione per la cedolare secca per le annualità successive. L’opzione avrà effetto per la durata residua del contratto quindi fino al 31.3.2014, salvo revoca.
L’opzione avrà effetto per la durata residua del contratto quindi fino al 31.3.2014, salvo revoca. Compilazione del mod. 69 (questione operativa) Una questione operativa connessa alla presentazione del mod. 69 riguarda la compilazione del campo “Adempimento”. Considerato che sono presenti le seguenti caselle: • “Reg” registrazione; • “Pro” proroga; • “Ces” cessione; • “Ris” risoluzione. quale casella va barrata? La fattispecie in esame non rientra, infatti, in alcuna delle suddette casistiche. Quindi tale campo dovrebbe essere lasciato “in bianco”. In alternativa si potrebbe ipotizzare di barrare la casella “Reg”. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto l’Agenzia nella citata Circolare n. 26/E così si è espressa: “Per l’annualità decorrente dal … 2012 … l’opzione per la applicazione della cedolare secca deve … essere espressa con il modello 69, entro il termine di pagamento dell’imposta di registro che sarebbe dovuta per tale annualità ed esplica effetti per la residua durata del contratto”.
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(RE)INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI RINUNCIA AGLI AGGIORNAMENTI DEI CANONI DI LOCAZIONE Come sopra evidenziato l’efficacia dell’opzione per la cedolare secca è subordinata all’invio all’inquilino, tramite lettera raccomandata, della comunicazione relativa alla rinuncia agli aggiornamenti dei canoni di locazione a qualsiasi titolo, anche se contrattualmente previsto, compreso quello derivante dalla variazione ISTAT. Tale rinuncia è valida per la durata dell’opzione. Come desumibile dalla citata Circolare n. 26/E: “la comunicazione deve essere inviata al conduttore prima di esercitare l’opzione per la cedolare secca, e, pertanto, in linea generale, prima di procedere alla registrazione del contratto ovvero prima del termine di versamento dell’imposta di registro per le annualità successive”. È opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenga a chiarire se, nel caso di “conferma” dell’opzione per la cedolare secca per le annualità contrattuali decorrenti dal 2012, il contribuente dovrà entro la presentazione del mod. 69 (re)inviare, tramite raccomandata, la citata comunicazione all’inquilino. * Silvia Osella - Maria Gatti Dottori Commercialisti in Torino
La cedolare secca è un’imposta sostitutiva, che tassa in maniera “secca” appunto un determinato reddito, quello derivante da locazioni ad uso abitativo. Ciò sta a significare che la tassazione su questi redditi avviene in una maniera prefissata, prescindendo dal possesso di altri eventuali redditi (ad esempio pensione, stipendio, redditi di lavoro autonomo ecc.)
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Vietati i pagamenti in contanti di importi pari o superiori a 1.000 euro artificiosamente frazionati Una circolare dell’ABI sull’argomento
In riferimento alla disposizione prevista dal “Decreto Monti” (art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) riguardo l’abbassamento dell’utilizzo del contante da 2.500 a 1.000 euro, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha emanato la Circolare 11 gennaio 2012, n. 46 recante “Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201). Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Art 12 del D.L. 201 del 2011 - Prelievi e versamenti di contante”. In particolare, il Decreto Monti vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. La circolare dell’ABI precisa che “il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.”. Dunque, il limite di importo di 1.000 euro, avendo a riferimento i soli trasferimenti, non può trovare applicazione ad operazioni di versamento e di prelievo in contanti su conti correnti e libretti di deposito. In altri termini non può opporsi diniego alle predette operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal cliente.
L’ABI ha ricordato che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49 del D.lgs. n. 231/2007 e, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. n. 231/2007. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così
da consentire all’Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell’articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.
Dal 6 dicembre 2011 il limite per il pagamento in contanti è stato ridotto dai precedenti 2.499,99 euro agli attuali 999,99 euro Dal 31 marzo devono essere “portati” sotto la soglia i libretti al portatore con saldo superiore ai 999,99 euro, oppure estinti Gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a 1.000 euro devono riportare il nome e la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità
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La prestazione energetica obbligatoria negli annunci immobiliari dal 1° gennaio 2012 Per vendere un edificio o una singola unità immobiliare è necessario far redigere l’attestato di certificazione energetica da un certificatore accreditato e poi riportare i dati negli annunci affissi all’edificio o pubblicati su riviste, siti web e altri mezzi di comunicazione. La disposizione è contenuta nell’articolo 13 del Dlgs 28/2011, di recepimento della Direttiva 2009/28/ CE sulla promozione delle energie rinnovabili, che ha aggiunto all’arti-
colo 6 del Dlgs 192/2005 il comma 2-quater che recita “Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica”. In pratica il legislatore obbliga a inserire su tutte le tipologie di annunci di vendita (carta stampata, internet, cartelli su strada e in vetrina) l’indi-
cazione anche dell’indice di prestazione energetica (IPE) L’indice di prestazione energetica - ricordiamo - misura il consumo totale di energia primaria per il riscaldamento invernale (in regime continuo per 24 ore) riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espressi rispettivamente in kWh/mq anno o kWh/hmc anno. Ad un indice più basso corrisponde un consumo di energia più basso e, quindi, una prestazione energetica migliore.
Risulta che in Italia circa il 70% del patrimonio edilizio esistente risalga a prima dell’entrata in vigore della legge 373/1976 “Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici” e della legge 10/1991 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”. Gli immobili situati nelle classi energetiche migliori, A, B e C, rappresentano attualmente solo la punta dell’iceberg, dal 2 al 5% a seconda delle rilevazioni. Secondo il Ministero dello Sviluppo Economico gli edifici sono responsabili del 33% del totale dei consumi energetici.
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SANZIONI CERTIFICAZIONE ENERGETICA La Regione Piemonte ha attivato i controlli previsti dalla l.r. 13/2007; infatti, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.), annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d’opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell’attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità.
Si raccomanda la massima attenzione nell’osservanza delle normative e procedure che devono essere rispettate nel rilascio del certificato energetico La legge nazionale richiede quindi di indicare l’indice di prestazione energetica e non la classe energetica, che può variare su una scala colorata da A a G di più immediata comprensione. La classe energetica è strettamente correlata all’indice di prestazione, ma quest’ultimo dà un’indicazione più diretta dei consumi reali. Il valore economico delle case potrà cambiare significativamente nel giro di poco tempo. Se fino ad oggi siamo stati abituati a valutarne il prezzo in funzione di parametri come la superficie, la posizione, le finiture adesso entrerà in gioco anche il consumo energetico della casa. Viene dunque valorizzato il dato relativo all’efficienza energetica in
Si ricorda che sempre la L.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni a carico del certificatore (articolo 20): - salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l’esclusione dall’elenco regionale dei certificatori. L’autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti; - il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale
fase anteriore alla predisposizione del rogito, quando cioè l’immobile è oggetto di commercializzazione sul mercato. Il provvedimento favorisce un notevole passo in avanti verso un modo d’abitare più sostenibile a livello economico ed ecologico e conferma l’importanza crescente che va assumendo la certificazione energetica all’interno del mercato immobiliare italiano. La classe energetica potrà diventare una variabile imprescindibile per stimare il reale valore degli immobili: gli edifici a bassa efficienza energetica perderanno di valore, mentre andranno a rialzo quelli che, ben coibentati e dotati di impianti di produzione di energia efficienti, consentiranno consumi ridotti.
Risulta perciò chiara l’importanza di disporre di una certificazione energetica di qualità, in grado di individuare con precisione la classe energetica della casa, garantire la valutazione economica dell’immobile, così da prevenire contestazioni di danni economici da parte di acquirenti e locatari. Purtroppo l’aumentata sensibilità in tal senso ha provocato un vero mercato di certificazioni energetiche “facili”, con il rilascio di certificazioni low cost a prezzi stracciati, senza alcuna garanzia di qualità. La Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia che è stata chiamata a garantire che i certificatori siano “esperti e indipendenti” il geometra n. 1/12
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Fasce di rispetto tra impianti elettrici e fabbricati Linee guida
La Distanza di Prima Approssimazione fornisce un indicazione di massima a cui possono riferirsi gli enti territoriali e i progettisti per definire l’edificabilità dei siti in presenza di impianti elettrici
Il D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” stabilisce che nella progettazione di nuovi insediamenti abitativi sia rispettato un obiettivo di qualità di esposizione ai campi elettrici e magnetici a 50 hz. Questo determina il calcolo di una fascia di rispetto tra gli insediamenti abitativi in progetto e gli impianti elettrici (linee aeree e cabine primarie e secondarie), che dipende dalle caratteristiche tecniche degli impianti stessi. Il DM Ministero Ambiente 29 maggio 2008 “Approvazione metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” introduce la definizione
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di “Distanza di Prima Approssimazione (DPA)” come proiezione al suolo della fascia di rispetto. Per la determinazione di tale DPA dagli elettrodotti è stata pubblicata sul sito internet di Enel la “Linea guida per l’applicazione del § 5.1.3 dell’Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche”. Detta Linea Guida ad uso pubblico riporta la DPA per la maggior parte delle configurazioni delle linee Alta Tensione e Media Tensione e Cabine Primarie e Secondarie degli impianti Enel. Le Linee guida sono reperibili sul sito: http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/ enel_distribuzione/Produttori_LieneaGuidaDPA Detta Linea Guida ad uso pubblico riporta la DPA per la maggior parte delle configurazioni delle linee AT e
MT e Cabine Primarie e Secondarie degli impianti. La Distanza di Prima Approssimazione fornisce un indicazione di massima a cui possono riferirsi gli enti territoriali e i progettisti per definire l’edificabilità dei siti in presenza di impianti elettrici; nei casi in cui gli edifici di nuova progettazione non rispettassero tale DPA, si deve calcolare con precisione la Fascia di Rispetto, per determinare l’avvicinamento minimo degli stessi dalle parti attive degli impianti elettrici nel caso specifico. Queste fasce di rispetto dagli impianti di proprietà dell’Enel possono essere richieste, fornendo i dati progettuali di massima delle nuove costruzioni, contattando l’Enel e fornendo i dati progettuali di massima delle nuove costruzioni.
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Nozione di parcheggio pertinenziale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45068 del 16 novembre 2011 della III Sezione penale, tramite un dettagliato e argomentato esame della giurisprudenza amministrativa e penale formatasi sull’attuazione delle procedure derogatorie per la realizzazione di parcheggi pertinenziali (previste dall’articolo 9 della legge 122/1989, c.d. “legge Tognoli”), dichiara illegittima la delibera n. 165 del 1997 del Consiglio comunale di Roma che, regolamentando l’applicazione della disposizione di legge, include il concetto di «prossimità» in quello di “pertinenzialità” in termini così estesi da rappresentare un ingiustificabile ampliamento dei margini fissati dalla giurisprudenza. Nell’occasione la Corte ricorda come la necessità che venga salvaguardato in concreto il rapporto di pertinenzialità sia già ribadita dalla precedente sentenza n. 14940/2009, la quale (richiamando a sua volta la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 12739/2005) fissa il principio che il vincolo di pertinenza deve essere ritenuto non esistente per i parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge n. 765 del 1967, ancorché costruiti dallo stesso proprietario dell’immobile; per cui occorre che venga sempre assicurata la «preventiva possibilità di identificazione, alla luce della documentazione depositata, degli immobili al cui asservimento potessero essere destinati i boxes in fase di realizzazione». Pertanto la Corte ritiene che la deliberazione comunale n. 165 del 1997, se non accompagnata
La Corte di Cassazione, nel giudicare illegittima la regolamentazione del Comune di Roma per l’attuazione delle disposizioni della “legge Tognoli”, si pronuncia sulla nozione di parcheggio pertinenziale
da specifiche garanzie, comporti un definito snaturamento della volontà della legge Tognoli, in quanto fondata su una interpretazione estensiva dell’art. 9 della L. 122/1989, non consentita in presenza di una norma di carattere derogatorio. L’ipotesi, alla base del regolamento comunale, di una relazione tra i parcheggi e una indistinta pluralità di soggetti che ricadono entro una vasta area di tessuto cittadino densamente edificato, presenta due caratteristiche non compatibili con le previsioni e la ratio della legge. In primo luogo, risulta trasformata la pertinenza tra
parcheggi e specifici immobili in un rapporto che finisce per porre in relazione i parcheggi in modo indifferenziato con l’intera area servita. In secondo luogo, viene sovvertita l’impostazione della legge, che muove dall’esistenza di un accordo tra proprietari o titolari di immobili finalizzato alla realizzazione di parcheggi destinati a servire le proprietà (e in quanto tali non trasferibili disgiuntamente dalla proprietà stessa), e si darebbe corso a un intervento d’iniziativa di terzi, rivolto ad una pluralità di persone non individuate, sollecitandone l’interesse il geometra n. 1/12
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Professione all’acquisto, con una impostazione tipica di una iniziativa speculativa, che si caratterizza per l’assunzione di rischio imprenditoriale e comporta l’eventualità che i parcheggi realizzati restino in tutto o in parte privi di destinazione. Più precisamente la Corte osserva che - in questa ultima ipotesi - il soggetto privato che intenda dare risposta all’esigenza di spazi destinati a parcheggio, rappresentata dalla collettività che grava su un’area cittadina, può avviare iniziative commerciali compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti e secondo l’ordinario regime del permesso di costruire, così sottoponendo l’opera ai controlli preventivi necessari anche in relazione alle dimensioni e all’impatto che questa riveste sul tessuto urbano. Sulla base delle considerazioni espresse la Corte afferma il principio secondo cui “la realizzazione di parcheggi in forza del regime agevolato previsto dall’art. 9 della legge n. 122 del 1989 può avvenire ad opera di terzi e in aree anche non limitrofe a quelle ove insistono gli immobili a condizione che detti immobili siano individuati al momento di presentazione della d.i.a. così da assicurare in concreto l’esistenza di una relazione pertinenziale tra i parcheggi e le singole unità e da escludere che si versi in ipotesi di iniziativa speculativa, ipotesi soggetta all’ordinaria disciplina urbanistica ed edilizia”.
Sul Supplemento ordinario n. 27 alla Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2012 è stato pubblicato il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. Il decreto-legge consta di 63 articoli e di un allegato; l’art 10 riguarda appunto i parcheggi pertinenziali. Parcheggi pertinenziali (art. 10) Con la decadenza del vincolo dell’invendibilità separata per i posti auto e i box realizzati negli edifici esistenti, gli stessi diventano liberamente vendibili, anche separatamente dall’appartamento di cui sono pertinenza, purché il nuovo proprietario li destini a pertinenza di un’unità immobiliare situata nello stesso Comune. La norma vale in deroga ai titoli edilizi e alle convenzioni firmate con il Comune. Il vincolo di invendibilità separata non decade per i parcheggi realizzati nel sottosuolo comunale e acquistati in diritto di superficie per un massimo di 90 anni.
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Il concetto di ristrutturazione per usufruire delle detrazioni 36% e 55% Nel pronunciarsi sugli incentivi riferiti agli gli interventi previsti dal Piano Casa, l’Agenzia delle Entrate indica le possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione in presenza di lavori di ampliamento, accennando anche al 55% Risoluzione n. 4/E del 04/01/2011 OGGETTO: Consulenza Giuridica – Art. 1 della legge n. 449 del 1997 Piano Casa – Possibilità di fruire della detrazione del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione in presenza di lavori di ampliamento Con la consulenza giuridica in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 1 della legge n. 449 del 1997, è stato esposto il seguente QUESITO L’istante chiede di sapere se, per gli interventi di ampliamento previsti dal c.d. Piano Casa - introdotto dall’art. 11 del decreto legge 112 del 2008 – è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, previste, rispettivamente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia (legge n. 449 del 1997, art. 1) e di riqualificazione energetica (legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 344 e seguenti), realizzati sul patrimonio edilizio esistente. La questione, a dire della Direzione istante, è sorta per effetto delle molteplici richieste di chiarimento che le sono pervenute, in considerazione del fatto che il Piano Casa prevede la possibilità di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici in deroga ai Piani Regolatori locali.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’istante premette che l’art. 3 del Testo Unico per l’edilizia, approvato con D.P.R. n. 380 del 6.6.2001, entrato in vigore il 30.6.2003, nel definire gli interventi edilizi precedentemente individuati dall’art. 31 della legge n. 457 del 5.8.1978, include, al comma 1, lett. d), tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”; mentre, alla lett. e), definisce gli “interventi di nuova costruzione” quelli di “costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”. Tanto premesso, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che non sono agevolabili, ai sensi dell’art. 1 della legge 449 del 1997, gli interventi di nuova costruzione (salvi i parcheggi pertinenziali) e ha indicato, fra gli interventi ammessi alla detrazione, quelli di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 31, lett. d), della legge n. 457 del 1978, che aumentino la superficie utile ma non il volume preesistente; unica eccezione è
rappresentata dai servizi igienici, per la costruzione dei quali è possibile aumentare sia le superfici che i volumi esistenti (cfr circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, p. 3.4 e circolare n. 121 dell’11 maggio 1998, p. 4). Possono, inoltre, essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di detti interventi alla categoria delle ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 31, lett. d) della legge 457 del 1978. Pertanto, secondo le previsioni del richiamato art. 3, lett. d), del D.P.R. 380 del 2001, gli interventi di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio, qualora al termine dei lavori si realizzi un edificio nel suo complesso diverso, per sagome e volumi, da quello originario, si configurano “interventi di nuova costruzione”. Conseguentemente, la Direzione istante, in presenza dei predetti interventi di ristrutturazione e ampliamento, ha negato la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali in esame, non ritenendo possibile scorporare le spese di ampliamento da quelle di ristrutturazione. Per le medesime considerazioni, la Direzione istante ritiene che non possano trovare applicazione le detrazioni del 55 per cento previste dall’art. 1, commi il geometra n. 1/12
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Professione Nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”
da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006, riferibili unicamente ad edifici esistenti e non alle nuove costruzioni. E’, infatti, vero che il Piano Casa può derogare alle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici comunali o dalle norme regolamentari locali, ma è altrettanto innegabile che la natura dell’intervento non muta e, in presenza di un intervento di ampliamento, quest’ultimo continua a configurarsi come “nuova costruzione”. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE L’art. 11 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, ha approvato il cd. Piano Casa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo. Il Piano consiste in un sistema di norme che consente di effettuare ampliamenti o ricostruzioni di edifici sulla base di leggi regionali, in deroga ai piani regolatori locali. In particolare, è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20 per cento del loro volume o della
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superficie coperta. Inoltre, è prevista la possibilità di abbattere e ricostruire - anche in zona differente - edifici antecedenti al 1989 che necessitino di essere adeguati agli standard qualitativi, energetici e di sicurezza, purché non soggetti a particolari vincoli. In tal caso, la ricostruzione potrà essere autorizzata con un aumento dei volumi del 30 per cento, elevabile sino al 35, se la stessa avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano l’installazione di impianti ad energie rinnovabili. Con riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali del 36 e 55 per cento sugli interventi di ampliamento previsti dal Piano Casa – si premette che l’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia) riconduce fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica; inoltre, definisce interventi
di “nuova costruzione” quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente. Sulla base di tali assunti, questa Amministrazione, con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36 e 55 per cento, ha chiarito che, nell’ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo in caso di fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente; conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”. Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione” (cfr Circ. n. 57/E del 1998, Circ. n. 36/E del 2007
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Professione Il Testo Unico per l’edilizia definisce tra gli interventi di ristrutturazione anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”, mentre gli interventi di nuova costruzione sono quelli riguardanti la “costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”.
e, da ultimo, Circ. n. 39/E del 2010). I criteri indicati si rendono applicabili anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del Piano Casa, posto che le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici locali, essendo introdotte da leggi regionali, non possono influire sulla applicazione di prescrizioni di carattere fiscale contenute nelle norme nazionali. Ne consegue che, ai fini fiscali, gli interventi di ampliamento, come definiti dall’art. 3 del richiamato Testo Unico dell’Edilizia, continuano a configurarsi come “nuova costruzione” e, pertanto, si considerano ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni del 36 e 55 per cento solo alle condizioni precisate nei richiamati provvedimenti di prassi. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità. IL DIRETTORE CENTRALE
Le circolari e risoluzioni precedenti Il Testo Unico per l’edilizia definisce tra gli interventi di ristrutturazione anche quelli “consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”, mentre gli interventi di nuova costruzione sono quelli riguardanti la “costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente”. Sulla base di queste definizioni l’Agenzia delle Entrate, con circolari e risoluzioni, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dei benefici fiscali del 36% e 55% per gli interventi di ristrutturazione edilizia nei casi di ampliamento dell’edificio esistente e di demolizione e ricostruzione dell’edificio.
Circolare n. 36/E del 31/05/2007 La Circolare n. 36/E del 31/05/2007, paragrafo 2, ha precisato, relativamente alla detrazione del 55%, che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all’agevolazione solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Circolari n. 57 del 24/02/1998, paragrafo 3.4 e n. 121 dell’11/05/1998, Nelle Circolari n. 57 del 24/02/1998, paragrafo 3.4 e n. 121 dell’11/05/1998, paragrafo 4, si precisa che: - non spetta l’agevolazione del 36% per gli interventi di nuova costruzione fatti salvi i parcheggi pertinenziali; - spetta, invece, la detrazione del 36% per gli interventi di fedele ricostruzione degli edifici demoliti e gli interventi di ristrutturazione che auil geometra n. 1/12
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Professione mentano la superficie utile ma non il volume preesistente, con l’unica eccezione dei servizi igienici per la cui costruzione è possibile aumentare sia la superficie che il volume esistenti. Circolare n. 39/E del 01/07/2010 La Circolare n. 39/E del 01/07/2010, risposta 4.1, relativamente alla detrazione del 55%, ha precisato che la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente in caso di ristrutturazione senza demolizione
dell’esistente e ampliamento; in tal caso l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, previsti dall’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. Sono, invece, agevolabili gli altri interventi (previsti dai commi 345, 346 e 347 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 2006), per i quali la detrazio-
ne è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell’intero edificio la detrazione del 55%, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente.
GUIDA AGGIORNATA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA Agenzia delle Entrate Guida aggiornata su “Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali” Per le nuove costruzioni è stata pubblicata la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate Nelle opere di riqualificazione edilizia è possibile usufruire di una serie di agevolazioni, quali: - IVA agevolata al 10% per interventi di recupero degli immobili; - detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale; - IVA agevolata al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso. Ma chi può fruire di queste detrazioni? A quali tipologie di lavori spettano queste agevolazioni? Cosa occorre fare per ottenere queste detrazioni? A tutte queste domande vengono fornite risposte chiare e precise dall’Agenzia delle Entrate, con la nuova versione, aggiornata a novembre 2011, della guida “Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali”. Il documento contiene in dettaglio le istruzioni operative per utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali ed è corredato da una serie di esempi pratici.
Posta elettronica certificata Si ricorda che tutti i professionisti hanno l’obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali. E’ possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza e Aruba, sul sito www.cassageometri.it
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Spazi confinati
Il 23 novembre 2011 è entrato in vigore il D.P.R. 177/2011 “Regolamento recante le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”. Il D.P.R. dispone che qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (fogne, fosse biologiche, silos, serbatoi, vasche, depuratori, locali non adeguatamente ventilati, ecc.), può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori qualificati ed in possesso dei seguenti requisiti: - presenza di personale, in misura del 30% della forza lavoro, con esperienza triennale in questo tipo di lavorazioni (condizione obbligatoria per coloro che svolgono la funzione di preposto); - personale (compreso il datore di lavoro qualora impegnato nelle attività) informato e formato sui fattori di rischio specifici, secondo contenuti e modalità che verranno individuati dal legislatore entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 177/2011; - possesso di DPI idonei ed avvenuto addestramento all’uso corretto degli stessi; - essere in regola con il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per tali attività non è ammesso il ricorso a subappalti se non espressamente autorizzati dal datore di lavoro committente. Il datore di lavoro deve informare tutto il personale impegnato, sui ri-
Alcune tipologie di spazio confinato sono facilmente identificabili per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di serbatoi, silos, recipienti adibiti a reattori, sistemi di drenaggio chiusi, reti fognarie. Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere le cisterne aperte. schi che potrebbero essere presenti nelle aree di lavoro e deve individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato ed addestrato, che vigili sulle attività lavorative. Il mancato rispetto delle previsioni previste dal presente Decreto, determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
La prima novità riguarda la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che possono operare in spazi confinati. In aggiunta a tutti gli obblighi già gravanti in materia, è prevista: - l’obbligatorietà di informazione, formazione e addestramento specifici, da rinnovare periodicamente e con particolare attenzione alla fase di addestramento circa l’uso degli struil geometra n. 1/12
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Professione menti di prevenzione (DPI, rilevatori ecc.) e delle procedure da adottare in caso di anomalia o emergenza; - il possesso di DPI specifici, strumentazioni ed attrezzature, idonei a prevenire i rischi propri dell’attività. Anche il committente, sulla base della propria valutazione dei rischi, dovrà avere la capacità di comprendere se le dotazioni del fornitore sono idonee dal punto di vista della sicurezza, altrimenti questo tipo di qualificazione perderebbe di effettività; - l’obbligo di presenza, durante tali attività, di personale esperto (non inferiore al 30% della forza lavoro destinata alla attività medesima) con contratti definiti; - l’integrale rispetto degli obblighi contributivi; - l’applicazione delle norme, non solo alla azienda che acquisisce il contratto o che esegue i lavori al proprio interno, ma anche a qualsiasi soggetto della filiera (subappalti, ecc). La seconda novità riguarda la specifica indicazione della necessità di una procedura per la esecuzione dei lavori in spazi confinati. Vi è la richiesta esplicita di una procedura scritta che sia adottata durante tutte le fasi, o altri criteri quali l’informazione prima dell’accesso (per un periodo non inferiore ad un giorno) e l’individuazione di un rappresentante del committente formato ed addestrato che vigili sulle attività.
Ambienti confinati: cosa sono Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. mancanza di ossigeno). Sono tutti i luoghi che sono abbastanza ampi da permettere ad una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, che non sono stati previsti perché ci si lavori all’interno e che hanno aperture di accesso e di uscita limitate o ristrette. Sono luoghi che possono diventare estremamente pericolosi se non sono rispettate tutte le procedure di sicurezza. Alcune tipologie di spazio confinato sono facilmente identificabili per la presenza di aperture di dimensioni ridotte, come nel caso di: serbatoi; silos; recipienti adibiti a reattori; sistemi di drenaggio chiusi; reti fognarie. Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, potrebbero essere: cisterne aperte; vasche; camere di combustione all’interno di forni; tubazioni; ambienti con ventilazione insufficiente o assente.
ASSOCIAZIONE GEOSICUR L’Associazione GEOSICUR – Associazione Geometri per la Sicurezza – con la consapevolezza che in materia di sicurezza è necessario essere formati ed informati, ha stabilito che da quest’anno i Collegi iscritti all’Associazione consentiranno ai propri iscritti di associarsi gratuitamente, previo invio del modulo di adesione reperibile sul sito www.geosicur.it Poiché il Collegio di Torino è iscritto a GEOSICUR, tutti i professionisti potranno usufruire dell’opportunità, che si invita a cogliere inviando appunto il modulo di iscrizione gratuita suddetto. 18
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Guida dei Vigili del Fuoco per l’installazione degli impianti fotovoltaici Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco
mono compartimento). L’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi richiede invece gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011.
Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici Edizione Anno 2012 E’ stato emanato un aggiornamento della guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, redatta da un apposito gruppo di lavoro costituito da esperti del settore elettrico ed approvata recentemente dal C.C.T.S. La guida recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica a seguito delle installazioni di impianti fotovoltaici. La guida sostituisce quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010. Premesse Nelle premesse della guida, si precisa che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del l agosto 2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
In via generale l’installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche elettriche/ costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. L’aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di: - interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori); - ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili; - rischio di propagazione delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato
Requisiti tecnici Ai fini della prevenzione incendi gli impianti FV dovranno essere progettati, realizzati e manutenuti a regola d’arte. Ove gli impianti siano eseguiti secondo i documenti tecnici emanati dal CEI (norme e guide) e/o dagli organismi di normazione internazionale, essi si intendono realizzati a regola d’arte. lnoltre tutti i componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili. ln particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2. L’installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/6/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/3/2005). Risulta, altresì, equivalente l’interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile il geometra n. 1/12
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Professione (Classe 0 secondo il DM 26/6/1984 oppure classe A1 secondo il DM 10/03/2005). In alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi estremi dei tetti e delle coperture di tetti (secondo UNI EN 13501-5:2009 classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all’art. 2 del DM 10 marzo 2005 recante “classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione” da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio. L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di
veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC. Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all’interno dell’attività sottostante al piano di appoggio dell’impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione ditali elementi. L’impianto FV dovrà, inoltre, avere le seguenti caratteristiche: - essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che determini il sezionamento dell’impianto elettrico, all’interno del compartimento/fabbricato nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso l’impianto fotovoltaico. - in caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare i pericoli determinati dall’innesco elettrico, è necessario installare la parte di impianto in corrente continua, compreso l’inverter, all’esterno delle
zone classificate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - allegato XLIX; - nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplodente, il generatore fotovoltaico e tutti gli atri componenti in corrente continua costituenti potenziali fonti di innesco, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili; - i componenti dell’impianto non dovranno essere installati in luoghi definiti “luoghi sicuri” ai sensi del DM 30/11/1983, nè essere di intralcio alle vie di esodo; - le strutture portanti, ai fini del soddisfacimento dei livelli di prestazione contro l’incendio di cui al DM 09/03/2007, dovranno essere verificate e documentate tenendo conto delle variate condizioni dei carichi strutturali sulla copertura, dovute alla presenza del generatore fotovoltaico, anche con riferimento al DM 14/1/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. Si precisa che per le pensiline in materiale incombustibile degli impianti di distribuzione carburanti non è richiesto alcun requisito di resistenza al fuoco.
DURC: non sono ammesse autocertificazioni! cazioni! Le valutazioni effettuate da un organismo tecnico per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) non possono essere sostituite da un’autocertificazione. E’ quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la Circolare del 16 gennaio 2012. Ricordiamo, brevemente, che la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) stabilisce che: - i certificati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni hanno validità solo nei rapporti tra i privati; - le Pubbliche Amministrazioni non possono più richiedere certificati o informazioni già in possesso di altre Amministrazioni. In pratica, gli uffici pubblici hanno soltanto due 20
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opzioni: acquisire d’ufficio dati e informazioni sui cittadini o accettare le auto-certificazioni. Al riguardo, gli operatori dell’edilizia hanno sollevato il quesito sulla possibilità di autocertificare il DURC. Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la certificazione di regolarità contributiva non consiste semplicemente nell’accertamento di aver effettuato un pagamento a titolo di contribuzione (come si intende dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000), ma è un’attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una azienda, effettuata dopo complesse valutazioni tecniche. Non è ammessa quindi l’autocertificazione della regolarità contributiva.
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Accatastamento dei fabbricati rurali Con la pubblicazione sul S.O. n. 276/L alla G.U. 27.12.2011, n. 300 è entrata in vigore la Legge 22.12.2011, n. 214 di conversione del DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”. Nell’iter di conversione è stata sostanzialmente confermata la maggior parte delle disposizioni di natura fiscale previste dalla versione originaria del citato Decreto e ne sono state introdotte di nuove, Per quanto riguarda l’accatastamento dei fabbricati rurali, è stata disposta l’abrogazione delle previsioni di cui all’art. 7, DL n. 70/2011, che subordinavano il riconoscimento della ruralità degli immobili all’attribuzione della categoria catastale A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale, da richiedere all’Agenzia del Territorio con un apposito modello. Le nuove disposizioni prevedono: • la conferma della validità delle domande di variazione catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini (30.9.2011) ma entro il 28.12.2011 al fine del riconoscimento della ruralità ma “fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”; • l’emanazione di un nuovo Decreto per stabilire le “modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”; • che i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni, esclusi quelli non oggetto di inventariazione ex art. 3, comma 3, DM n. 28/98, dovranno
essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Per tali immobili, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’IMU dovrà essere corrisposta a titolo di acconto, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Successivamente il Comune, a seguito dell’attribuzione della rendita catastale, determinerà il conguaglio tra quanto dovuto e quanto già versato. L’art. 13 della legge n. 214/2011 riguarda l’istituzione dell’IMU che è riferita a tutti gli immobili e deve essere calcolata in funzione delle rendite catastali in atti e sancisce univocamente la doverosità dell’accatastamento di tutto l’edificato, includendovi anche i fabbricati rurali, già inseriti soltanto in mappa al catasto terreni, per i quali il termine ultimo di presentazione è fissato al 30 novembre 2012. Le istanze per richiedere l’attribuzione della classificazione nelle categorie A/6 e D/10 per ottenere l’esenzione ICI per ruralità dei fabbricati abitativi e strumentali aventi titolo, possono essere presentate e saranno ritenute valide con le stesse modalità già previste dall’Agenzia del Territorio, anche dopo l’originaria scadenza di settembre 2011 e fino al 31 marzo 2012. Su sito del Collegio www.collegiogeometri.to.it è pubblicata la circolare del Consiglio Nazionale Geometri riguardante l’argomento.
L’IMU “sperimentale” Diversamente dalla vecchia ICI casa, l’IMU - Imposta Municipale Unica - colpisce anche le costruzioni rurali quindi abitazioni, fienili, stalle riportate in catasto come immobili rurali saranno assoggettate alla nuova tassazione. Nel Decreto “Salva Italia” non si fa infatti nessuna distinzione per il trattamento fiscale di questo tipo di fabbricati. Per quanto riguarda i fabbricati rurali che sono tuttora iscritti nel Catasto terreni occorre presentare, ai sensi dell’art. 13 co. 14-ter del DL 201/2011, entro il 30.11.2012 la domanda per l’attribuzione della rendita in quanto anche detti fabbricati sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall’1.1.2012. In assenza di rendita effettiva, è possibile, secondo la previsione del successivo co. 14-quater, procedere alla determinazione dell’l’IMU “sperimentale”, a titolo di acconto, con riferimento alla rendita “presunta” (rendita dei fabbricati similari già iscritti al catasto). I comuni in fase di accertamento saranno legittimati a recuperare la differenza d’imposta, eventualmente maggiorata di sanzioni ed interessi.
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Giurisprudenza in edilizia e urbanistica L’apporto di nuove modifiche al progetto originario richiede un nuovo permesso Cassazione penale, sez. III, sentenza 14.11.2011 n. 41451 La proroga del permesso di costruire – che può essere disposta per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesse ed esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive – riguarda la mera esecuzione dei lavori già approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio che non può essere modificato nel suo contenuto con l’atto di proroga. E’ questo il principio di diritto che la Suprema Corte di Cassazione individua e definisce, sulla base dell’articolo 15, comma 2 del DPR n. 380/2001 (TUE), con la sentenza 14 novembre 2011, n. 41451. Infatti, tale circostanza è ben diversa da quella prevista nell’articolo 15, comma 3 del TUE relativo al permesso di costruire rilasciato per consentire il completamento delle opere nell’ipotesi di mancata ultimazione dell’intervento edilizio nei termini stabiliti dall’originario permesso di costruire ovvero nel termine eventualmente prorogato. È evidente, infatti, che, salva l’ipotesi di lavori realizzabili in base a denuncia di inizio attività, si tratta di un provvedimento adottato a seguito della integrale rivalutazione del progetto dell’opera e della sua
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conformità agli strumenti urbanistici, mentre è in re ipsa che il nuovo permesso di costruire può prevedere sia la mera assegnazione di un nuovo termine per la prosecuzione dei lavori, consentendo il completamento delle opere non ancora realizzate, sia apportare modifiche al progetto originario. Nel caso di specie, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di un’area e manufatti emesso dal G.I.P. nei confronti dell’indagato dei reati di cui all’art. 44, lett. c) del TUE, oltre che di quelli di cui agli art. 110 c.p. e 181, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 42/2004; di cui all’art. 256, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e di cui all’art. 483 c.p. Nella realtà, l’imputato aveva, tra l’altro, posto in essere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale, interventi in assenza di un valido permesso di costruire ovvero in difformità della concessione edilizia e successivi provvedimenti di proroga consistiti nel collocamento di baraccamenti, costituiti da tettoie e container destinati a ospitare cabine da spiaggia e attrezzature relative ad attività balneari, nella pavimentazione in rilevato cementizio di un’area di 500 mq., nella realizzazione di un deposito di rifiuti propri e provenienti da terzi costituiti da residui di attività di demolizioni edilizie, nonché per avere effettuato l’abbancamento e lo spandimento sul suolo di tali rifiuti in assenza dei test di cessione. Il Tribunale del riesame ha affer-
mato la sussistenza del fumus dei reati oggetto di indagine sulla base della illegittimità degli atti di proroga per carenza di motivazione e della totale difformità degli interventi rispetto agli stessi provvedimenti autorizzatori. In sede di ricorso, la Cassazione ha rilevato che la misura cautelare adottata - sequestro preventivo di tutta l’area e dei relativi manufatti – si fonda sulla considerazione della illegittimità globale dell’intervento, basato su un atto di proroga del permesso di costruire ritenuto illegittimo, mentre non è stata valutata la configurabilità del permesso di costruire quale autonomo provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 3, del DPR n. 380/2001. Pertanto, secondo gli ermellini, occorre un nuovo esame di tale provvedimento alla luce dei principi di diritto enunciati e mediante il controllo del procedimento seguito per la sua approvazione. Da qui, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale. Consiglio di Stato, sez. IV, 5/1/2011 ordinanza n. 14 La dichiarazione di inizio attività (DIA) costituisce un provvedimento implicito oppure un atto meramente privato? Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla natura giuridica della denuncia di inizio attività, in una seduta durante le quali sono state prospetta-
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Professione te differenti modalità di azione per quanti si ritengono danneggiati dal titolo abilitativo. Si è discusso in particolare se l’istituto vada qualificato come un provvedimento piuttosto che un atto di natura privata, con il dubbio - con riguardo a quest’ultima soluzione se si tratti di un atto soggetto a azione di accertamento autonomo in ordine alla inesistenza dei presupposti per ritenere completata la fattispecie, piuttosto che a un evento che imporrebbe al terzo, che intenda opporsi all’intervento assentito, una volta decorsi i termini senza l’esercizio del potere inibitorio, di presentare istanza formale e eventualmente impugnare il successivo atto negativo dell’amministrazione o di agire avverso la successiva inerzia amministrativa (silenzio-rifiuto), sul modello del ri-
Con l’ordinanza 14/2011 del 5 gennaio 2011, il Consiglio di Stato ha ricordato che dal punto di vista normativo la Dia è stata introdotta con la Legge 241/1990. La stessa norma che, dopo le modifiche apportate dalla manovra estiva, disciplina oggi la Scia
medio previsto attualmente dall’art. 31 CPA. La Dia può essere infatti considerata un provvedimento amministrativo o un atto privato. Nel primo caso si può ricorrere al Giudice amministrativo. Nel secondo l’istanza deve essere presentata all’amministrazione, impugnando il suo eventuale silenzio – rifiuto. Il Consiglio di Stato si è pronunciato in entrambi i sensi: se da una parte ha appoggiato la natura privata del titolo abilitativo, dall’altra ha affermato che chi ritiene di essere danneggiato da una attività edilizia assentita in modo implicito, come accade con la Dia, può rivolgersi al giudice amministrativo per chiederne l’annullamento. Sottolinea il Consiglio di Stato il fatto che una decisione sulla natura della DIA coinvolgerebbe altri istituti, quali la SCIA, frutto di una evoluzione dell’ordinamento che, nel rapporto permanente tra autorità e libertà, sposta la soglia verso la seconda e prevede una accelerazione degli strumenti di liberalizzazione, ma di cui “non è ancora chiara allo stato la ampiezza di applicazione in materia edilizia” e che purtuttavia “enfatizza (in nome di una ulteriore liberalizzazione e semplificazione) ancora
di più la natura privatistica dell’atto, ma per converso non può smentire la permanenza della potestà pubblica, che è naturalmente fatta salva in via di autotutela e di divieto di prosecuzione della attività”. I moduli fotovoltaici integrati nella falda dei tetti possono essere installati anche in aree vincolate Tar del Veneto, Sentenza 25 gennaio 2012 n. 48 I pannelli fotovoltaici integrati non degradano l’ambiente circostante dal punto di vista architettonico. Lo ha sentenziato il Tar del Veneto con la sentenza 25 gennaio 2012 n. 48, stabilendo di fatto che gli impianti integrati sui tetti possono essere installati anche in aree soggette a vincolo architettonico o paesistico. Il tribunale amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi sul caso di una villetta situata in un’area vincolata, i proprietari avevano visto respingersi dalla Soprintendenza l’autorizzazione al montaggio di un impianto fotovoltaico integrato sul tetto. Ricorso che il Tar del Veneto ha accolto, giudicando il parere sfavorevole della Soprintendenza “evidentemente fondato…sul postulato che
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Professione la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l’ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni». Cosa che secondo il giudice amministrativo non è possibile affermare, dal momento che nell’impianto in questione «i pannelli fotovoltaici costituiscono l’omogenea copertura di una sola falda del tetto – con cui fanno dunque corpo – della costruzione”. Grazie all’integrazione architettonica, insomma, l’impianto non andrebbe ad alterare in alcun modo il panorama della zona, per cui il Tar ha annullato le due pronunce negative della Soprintendenza e il conseguente diniego comunale. “La presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso – si legge nella sentenza - è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l’ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di
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impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante”. Il reato di invasione di terreni o edifici e lo stato di necessità Cassazione penale, sez. II, sentenza 22.06.2011 n. 24987 L’ articolo 633 c.p., contenuto nel libro II titolo XIII del codice penale vigente e rientrante tra i c.d. delitti contro il patrimonio, sanziona penalmente “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne profitto”. Si tratta di un reato comune dal momento che per la piena integrazione della fattispecie delittuosa non è richiesto uno specifico status personale/professionale in capo al soggetto agente. Il concetto di invasione di cui al-
l’art. 633 c.p., come precisato dalla giurisprudenza (Cass. 25 settembre-9 ottobre 2007, n. 37139), non presuppone necessariamente il compimento di atti violenti e/o tumultuosi essendo sufficiente che il soggetto attivo, privo del diritto di accesso, ponga in essere un comportamento contra ius introducendosi arbitrariamente nell’edificio. Tuttavia, a differenza di quanto statuito dall’art. 637 c.p., la condotta ex art. 633 c.p. deve essere tale da generare una situazione di fatto idonea ad incidere sulla libera disponibilità del bene da parte del soggetto legittimato al pacifico godimento del bene stesso. Da un punto di vista soggettivo, il reato in esame, è punito a titolo di dolo; è richiesto, infatti, il dolo generico, integrato dalla coscienza e volontà di invadere i terreni o gli edifici altrui, ovvero il dolo specifico, che si concretizza nel fine ultimo del soggetto agente di occupare gli immobili
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Professione o trarne profitto. Particolarmente interessante è analizzare il rapporto intercorrente tra l’art. 633 c.p. e lo “stato di necessità”, esimente disciplinata dall’art. 54 c.p. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per una corretta qualificazione e conseguente applicazione della causa di giustificazione di cui all’art. 54 c.p., occorre il verificarsi di taluni presupposti: a) pericolo attuale di un danno grave alla persona; b) assenza di un nesso causale tra la condotta di chi invoca lo stato di necessità e il pericolo; c) inevitabilità in altro modo del pericolo; d) proporzione tra condotta antigiuridica e pericolo stesso. Per diversi anni gli orientamenti pretori prevalenti, sia di merito che di legittimità, tendevano a concretizzare il “danno grave alla persona” ex art. 54 c.p. solamente nel caso di una concreta violazione del diritto alla vita e all’incolumità fisica. Pertanto, la Suprema Corte categoricamente statuiva che “la necessità di ottenere un alloggio non può rientrare nella causa di giustificazione prevista dall’art. 54 c.p., il cui presupposto è la concreta imminenza di un grave pericolo alla “persona”, non altrimenti evitabile.”. Successivamente, i giudici di legittimità, effettuando una “lettura costituzionalmente orientata” degli istituti presenti nel codice penale e, in particolar modo, dell’art. 54 c.p., sono giunti a riconoscere lo “stato di necessità” anche nel caso di condotte finalizzate solo in via mediata alla tutela e salvaguardia dei diritti della personalità. Tra queste condotte rientrano quelle azioni poste in essere al fine di reperire un alloggio, un “tetto”, considerato bisogno primario della persona. Al riguardo, emblematico è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nel giugno 2007, secondo cui “ai fini della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità previsto dall’art. 54 c.p., rientrano nel concetto di “danno
Le notizie sono tratte da “Professione Geometra” Associazione Nazionale Donne Geometra
grave alla persona” non solo la lesione della vita o dell’integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell’art. 2 Cost.; e pertanto rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l’integrità fisica del soggetto in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali deve essere ricompreso il diritto all’abitazione in quanto l’esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona”. Tuttavia, pur riconoscendo e avallando l’ampliamento delle situazioni che rientrano nel concetto di “danno grave alla persona”, la Suprema Corte ha sottolineato che in tal caso “più attenta e penetrante deve essere l’indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell’esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa necessità e inevitabilità - non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate”. Il giudice di merito, chiamato a decidere sulla penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 633 c.p., dovrà, quindi, valutare attentamente i diversi profili oggettivi e soggettivi, emersi in sede dibattimentale, che caratterizzano la fattispecie concreta al fine di riconoscere, o non riconoscere, l’applicazione dell’esimente ex art. 54 c.p..
Strade pubbliche e private, nozione e differenza Differenze tra le strade private e di uso pubblico. Legittimità alla installazione di una sbarra automatizzata per uscita da una strada privata. Consiglio di Stato, Sentenza 728 del 14 febbraio 2012 Il Consiglio di Stato, con la sentenza 728 del 14 febbraio 2012, confermando la precedente pronuncia del TAR, ha annullato un provvedimento con cui un dirigente comunale ha negato l’assenso all’installazione di una sbarra automatizzata destinata a regolare il traffico in entrata e in uscita da una strada privata appartenente a un condominio, limitandosi ad affermare che si tratta di una strada pubblica, senza argomentare ulteriormente la natura pubblica della via, atteso peraltro che nella specie il terreno destinato a via consente l’accesso ed il recesso da alcuni condomini alla via pubblica, e non risulta provato che sia stato destinato all’uso pubblico indifferenziato da tempo immemore. Con l’occasione, il Consiglio di Stato ricorda come costituisca strada pubblica quel tratto viario che non sia cieco, ma assuma una esplicita finalità di collegamento, essendo destinato al transito di un numero indifferenziato di persone, mentre il connotato di interclusione dell’area servita esclude che vi possa sorgere un uso stradale in favore di una collettività indeterminata, e fa invece concludere per una strada privata con utilità limitata ai soli proprietari frontisti. il geometra n. 1/12
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Il nuovo contratto dei dipendenti degli studi professionali Le parti interessate (Confprofessioni e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) hanno siglato il 29 novembre 2011 il nuovo contratto dei dipendenti degli studi professionali, composto di oltre 120 pagine, che costituisce un vero e proprio contratto per il settore che occupa più di un milione di lavoratori, costituito per l’88% da donne e giovani. Il rinnovo del contratto vale dall’ottobre 2010 al settembre 2013. Le retribuzioni erano ferme al 30 settembre 2010. È prevista una progressione che comprende sei aumenti, di cui due riguardano periodi pregressi. A regime, per il terzo livello è fissato un aumento di 87,50 euro. Il rinnovo, raggiunto quindi a circa un anno dalla scadenza, recepisce integralmente la riforma del modello contrattuale avendo durata triennale, e avviando la contrattazione decentrata con l’introduzione di un elemento economico di garanzia. In caso di mancato avvio della contrattazione decentrata sarà, inoltre, riconosciuto al 3° livello un elemento economico di garanzia quantificato in 90 euro da riparametrare per gli altri livelli. Sulla parte normativa, è stata estesa la sfera di applicazione del contratto anche agli apprendisti e, per i praticanti/stagisti del settore, stimati in oltre 400mila, è stato definito il criterio del giusto compenso che verrà successivamente individuato. Sulla parte normativa, l’apprendistato entra a pieno titolo tra i profili riconosciuti, evidenziando che per quelli di alta formazione e professio-
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Disciplina del nuovo apprendistato; valorizzazione della contrattazione di secondo livello; possibilità di clausole compromissorie per affidare ad arbitri la risoluzione di controversie; tutele anche per i collaboratori; contratti a termine per gli universitari. Sono le principali novità del contratto di lavoro per gli studi professionali nalizzante gli importi del compenso sono calcolati in percentuale rispetto alle retribuzioni normali. Invece per i praticanti, per cui i sindacati chiedevano un equo compenso minimo, si è registrata la posizione intransigente negativa dei datori di lavoro, per cui se ne riparlerà nel prossimo futuro. Da evidenziare altresì che nell’ipotesi sottoscritta si estendono i così detti pacchetti welfare e famiglia anche ai professionisti collaboratori, iscritti all’Albo professionale, ma in rapporto di collaborazione e partita IVA e speso di monocommittenza. Pertanto sarà possibile il rimborso parziale, se documentato, di visite pediatriche specialistiche, spese di asilo nido o assistenza socio sanitaria a familiari anziani o disabili. Infine per i collaboratori è previsto anche un contributo per la formazione professionale continua, il riconoscimento delle norme per la sicurezza sul lavoro ed una modalità
Negli studi professionali (Notai, avvocati, geometri, ragionieri, dentisti, etc.) lavorano in Italia 1 milione e mezzo di lavoratori/ lavoratrici ai quali si aggiungono quattrocentomila tra praticanti e partite Iva di reciproco preavviso sul lavoro, da valere per il titolare e per il collaboratore, pur senza valenza contrattuale del predetto. Inoltre è stato adeguato il valore degli scatti di anzianità. Tra le principali novità: - disciplina del nuovo apprendistato - valorizzazione della contrattazione di secondo livello - possibilità di clausole compromissorie per affidare ad arbitri la risoluzione di controversie - possibilità per i collaboratori a partita iva di richiedere rimborsi per visite specialistiche, per spese relative ad asilo nido, assistenza socio-sanitaria a familiari anziani o disabili - possibilità di job on call - contratti a termine per universitari
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La pubblicazione “Il Geometra Risponde” La pubblicazione “Il Geometra Risponde” è di un progetto innovativo dei Collegi dei Geometri di Torino e Provincia, Consulta dei Geometri della Lombardia, Collegio dei Geometri di Padova e Provincia che ha proprio la finalità di presentare come si svolgono le attività durante gli interventi tecnici: • le esigenze del cliente, • come si valuta il caso tecnicamente, • la preparazione del preventivo, • le fasi di lavoro e l’assistenza tecnica. In ogni Dossier del Il Geometra Risponde si svilupperà un argomento specifico su Costruzioni, Ambiente e Territorio. La pubblicazione può essere molto utile per il committente e per il professionista consulente, ogni qual volta sia necessario disporre di illustrazioni tecniche, in forma semplice e chiara, per indirizzare la scelta delle molteplici soluzioni che si possono prospettare Per la realizzazione di ogni numero è prevista la collaborazione tecnica con aziende produttrici di materiali e prodotti utilizzati nei casi illustrati. Il Dossier viene reso disponibile in forma elettronica gratuitamente ai circa 26.000 iscritti ai Collegi dei Geometri di Torino e Provincia, delle Province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Como, Varese, Pavia, Bergamo, Brescia, Sondrio, Mantova, Lodi, Cremona, Padova e Provincia. Si compone di due parti principali L’INTRODUZIONE È una parte introduttiva di nar-
Il fascicolo può essere stampato da ogni professionista ed utilizzato come veicolo informativo e divulgativo sull’attività professionale E’ disponibile sul sito Internet del Collegio
razione e di fantasia che illustra un intervento tecnico del Geometra. Introduce l’argomento che viene sviluppato nella parte centrale. IL CASO TECNICO È la parte stampabile e personalizzabile del Dossier. Qui viene presentato in forma semplificata l’argomento tecnico fornendo così uno strumento con cui il progettista può illustrare al pubblico più ampio come si svolgono i lavori sull’argomento specifico.
COME UTILIZZARE IL GEOMETRA RISPONDE Il Geometra Risponde è nato con la finalità di essere strumento per facilitare il Geometra nel presentare e illustrare come si svolgono le attività nei vari casi di intervento professionale. Le pagine dove si sviluppa il caso tecnico sono state studiate proprio per essere stampate e personalizzate da ogni Geometra nella pagina finale al fine di essere fornite al Cittadino, all’Azienda, alla Pubblica Amministrazione. il geometra n. 1/12
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Dallo Sportello per l’Edilizia e l’Urbanistica del Comune di Torino
Edizione n. 55 del 16 dicembre 2011 MUDE PIEMONTE - DAL 2 GENNAIO 2012 A TORINO CIL PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON MUDE PIEMONTE Dal 2 gennaio 2012 le CIL – comunicazioni di inizio lavori di attività edilizia libera - saranno presentate a Torino esclusivamente con modalità telematica attraverso il MUDE Piemonte: questa la decisione assunta dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 2011 07531/020 del 13 dicembre 2011, in attuazione del Piano di e-gov della Città di Torino approvato con del. G.C. n. 2011 05597/27. Dalla data di apertura del sistema MUDE Piemonte, il 5 settembre 2011, sono state presentate a Torino più di 400 pratiche (altre 200 sono in “lavorazione”), e sono più di 800 i professionisti attualmente accreditati al sistema. Il MUDE Piemonte è quindi pienamente operativo e già intensamente utilizzato per la presentazione delle CIL ma anche delle SCIA: ciò grazie all’attiva partecipazione degli Ordini professionali al Progetto MUDE Piemonte e l’efficacia della formazione on-line realizzata in collaborazione con la Provincia di Torino.
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http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata L’Amministrazione di Torino ha quindi inteso dare un nuovo impulso all’informatizzazione e alla dematerializzazione: se si considera che le CIL presentate sono circa 6.000 all’anno sono evidenti i benefici per il cittadino / professionista in termini di riduzione di spostamenti, attese agli sportelli, copie cartacee, oltre alle nuove possibilità di conservazione digitale e consultazioni telematiche. La deliberazione prevede inoltre la progressiva introduzione dell’inoltro telematico con il sistema MUDE Piemonte anche delle altre tipologie di pratiche edilizie (DIA, Permessi di costruire, Agibilità), secondo la programmazione che sarà definita dalla Direzione Edilizia Privata. I Professionisti che non l’avessero ancora fatto sono quindi invitati ad accreditarsi utilizzando i servizi del portale www.mude.piemonte.it: da lunedì 2 gennaio per le CIL solo sportelli virtuali!
http://www.mude.piemonte.it/cms/home.html
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Professione Edizione n. 56 del 20 dicembre 2011 CASSA EDILIZIA - PAGAMENTI A seguito della riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante (art. 12, comma 1, “Decreto Monti”), non è più possibile effettuare presso la cassa edilizia pagamenti di importo pari o superiore a 1000 (mille) euro. Per tali importi è consentito il versamento con assegno circolare non trasferibile o con carta bancomat.
L’ing. Giovanni Griffa lascia la Direzione Regionale del Piemonte e Valle D’Aosta dell’Agenzia del Territorio
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato: decreto-legge:2011-12-06;201 Edizione n. 57 del 29 dicembre 2011 REGOLAMENTO EDILIZIO N. 302 - INDICE Pubblicato il nuovo indice del regolamento edilizio. Costituito da una tabella (che annovera gli argomenti trattati nei singoli articoli, implementati dai richiami alle recenti leggi), sarà oggetto di successive modifiche ed integrazioni, secondo l’andamento legislativo in campo urbanistico ed edilizio. http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/normativa/ pdf/reg_ed_302/INDICE%20ANALITICO%20RE_ Incipit.pdf Edizione n. 1 del 17 gennaio 2012 MODELLI DI DENUNCIA LAVORI COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA In relazione all’introduzione della nuova normativa per il controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico “Deliberazione Giunta Regionale 12 dicembre 2011, n. 4-3084”, i nuovi modelli regionali sostituiscono dal 1° gennaio 2012 i precedenti modelli della sezione “Cemento Armato” del Comune di Torino. Tutte le denunce dovranno pertanto essere predisposte sulla modulistica regionale. - Modulistica Sportello: http://www.comune.torino.it/ ediliziaprivata/moduli/#cemento-armato - Modulistica regionale: http://www.regione.piemonte. it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm - DGR n. 4-3084 del 12/12/11: http://www.regione. piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2011/50/attach/dgr_03084_790_12122011.pdf
Edizione n. 3 del 23 gennaio 2012 ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTI DI COSTRUZIONE Pubblicato l’OdS 1/2011, a firme congiunte del Direttore di Divisione dott.ssa P. Virano, del Direttore dell’Edilizia Privata Arch. M. Cortese e del Dirigente del Settore PdC Arch. C. Demetri, relativo agli adeguamenti annuali dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione (PDF 77Kb). - Sezione tariffe del sito: http://www.comune.torino.it/ ediliziaprivata/atti/tariffe.shtml - Ordine di Servizio 1/12 DEP: http://www.comune. torino.it/ediliziaprivata/atti/ordini_servizio/2012/OdS1-2012_DEP-oneri.pdf - Tabelle adeguamento oneri e costi 2012: http://www. comune.torino.it/ediliziaprivata/atti/oneri/2012/tabelle_oneri_2012.pdf il geometra n. 1/12
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Professione
Commissione Tributaria Provinciale di Torino Composizione sezioni 1° sem. 2012 Strada Antica di Collegno, 259 - 10146 - Torino Prot. n. 17/2012 Sezione n. 1 Presidente Giudici
Sezione n. 2 Presidente Vice Presidente Giudici
Sezione n. 3 Presidente Giudici
Sezione n. 5 Presidente Vice Presidente Giudici
Sezione n. 6 Presidente Giudici
Sezione n. 8 Presidente Vice Presidente Giudici
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Roggero Paolo Collu Luisella Marini Alessandro Nicodano Michele Premoselli Pier Carlo Bertotto Marinella Alessandria Silvio Picco Augusta Roccella Giuseppe Salvatico Giovanni Caprioglio Piera Lepore Patrizia Nicodano Michele Oreglia Giancarlo Strazzuso Giuseppe Calvo Giuseppe Arnone Domenico Martini Mario Manni Pia Ronchetta Anna Maria Cogno Catterina Monastra Vincenzo Toto Mario Bianconi Cristina Enipeo Luigi Derro Antonio Rossotto Vittoria Salvatico Giovanni
Sezione n. 9 Presidente Vice Presidente Giudici
Sezione n. 10 Presidente Giudici
Sezione n. 11 Presidente Vice Presidente Giudici
Sezione n. 12 Presidente Vice Presidente Giudici
Sezione n. 13 Presidente Giudici
Sezione n. 15 Presidente Vice Presidente Giudici
Sezione n. 16 Presidente
Denaro Edoardo Calvo Giuseppe Gratteri Carmelo Nicodano Michele Ossola Giovanni Cocilovo Giuseppe Calì Stefano Cipolla Federico Giobellina Giuseppe Gratteri Carmelo Villa Fulvio Cutellè Guido Monacis Lucia Roccella Giuseppe Viano Giuseppe Burdino Gianfranco Bertotto Marinella Chiaraviglio Lorenzo Cipolla Federico Gurgone Vincenzo Nicodano Michele Scisciot Francesco Albezzano Michelina Arnone Domenico Ducco Vittorio Fassio Francesco Cutellé Guido Forneron Elio Steinleitner Corrado Pugno Luigi Quaini Marco
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Professione Giudici
Sezione n. 17 Presidente Vice Presidente Giudici
Sezione n. 18 Presidente Giudici
Alessandria Silvio Bolla Mauro Cogno Catterina Collu Luisella
Sezione n. 19 Presidente Giudici
Cervetti Fernanda Enipeo Luigi Bolla Mauro Monacis Lucia Borgaro Lorenzo
Sezione n. 20 Presidente Giudici
Luda Carlo Fracchioli Gianluigi Grimaldi Gianfranco Pugno Luigi
Sezione n. 21 Presidente Giudici
Spagnoli Teodora Cuomo Bruno Guglielmino Elio Vellucci Pasquale Marciante Giuseppe Ferraris Laura Matta Maria Morelli Gianfranco Zuccarello Sebastiano Donato Francesco Boggio Ennio Giuseppe Cuomo Bruno Zuccarello Sebastiano
Tavola rotonda “Professioni intellettuali: tra Riforma e Controriforma” Le nuove opportunità della L.R. 19/2011 e l’ombra delle liberalizzazioni Torino, 2 dicembre 2011 Hotel Holiday Inn Sala Plenaria Piazza Massaua 21, Torino Dopo anni di continue proposte alla Regione Piemonte da parte degli Ordini e Collegi Professionali attraverso i CUP, viene finalmente approvata la prima legge regionale in tema di professioni intellettuali, l’articolato di cui primo firmatario è il Consigliere Gianluca Vignale. Per la prima volta in Italia le professioni avranno pari dignità di aziende e imprese e verranno di diritto inserite tra i soggetti destinatari di incentivi e sostegni Regionali. Inoltre verrà previsto uno stanziamento annuo di 500.000 euro da destinare a prestiti di onore per facilitare l’accesso alla libera professione ai più giovani e ad agevolazioni alle attività che intendono associarsi e a finanziamenti con una parte a fondo perduto per tutte le professioni intellettuali, come già accade per imprese e industrie. La Legge prevede anche l’istituzione di una Commissione regionale delle professioni al servizio dei professionisti con il compito di collegare tra loro Giunta, Consiglio Regionale e attività professionali, al fine di elaborare strategie, programmazioni e atti di governo condivise utili ed efficienti. Infine, si riconosce agli Ordini e Collegi la competenza esclusiva nell’organizzazione e controllo della formazione continua e l’aggiornamento professionale dei Professionisti, con il finanziamento da parte della Regione, fino ad oggi a carico di ogni professionista, con costi non indifferenti. Il testo è stato condiviso nelle proposte e nelle audizioni da tutte le professioni intellettuali ordinistiche. Riconosciuto a livello Nazionale come testo innovativo, riconosce pienamente il ruolo costituzionale di tutela della collettività e degli interessi generali delle professioni regolamentate, estendendone i diritti, di cui già godono tutte le altre categorie, anche alle Professioni ordinistiche
Piemonte L.R. n. 19/2011, Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche B.U.R. Piemonte - n. 41 del 13/10/2011
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Cassa Previdenza
Notizie dalla Cassa di Previdenza Riscossione contributi minimi anno 2012 Il C.d.A. della Cassa di Previdenza per la riscossione dei minimi 2012, ha verificato il buon gradimento degli iscritti verso l’innovazione dell’utilizzo di Unico e del F24 accise, così utile per la semplificazione degli adempimenti ordinari verso la Cassa, oltre che per l’opportunità della compensazione con i crediti fiscali, ha ritenuto di estendere le stesse scadenze e modalità di saldo, anche ai minimi annuali 2012 che, pertanto, non verranno più riscossi tramite M.Av. Pertanto le nuove modalità di versamento dei contributi minimi 2012 comporteranno uno slittamento in avanti delle scadenze previste di norma, che si adotteranno esattamente come quelle fiscali in unica soluzione o in un massimo di 6 rate da versare con il modello F24 accise. La Cassa fornirà ulteriori indicazioni riguardo quest’importante novità non appena l’Agenzia delle Entrate avrà predisposto il Modello Unico 2012 con la terza sezione del quadro RR, adattata per indicare i contributi minimi da versare, ed avrà approntato le istruzioni specifiche per il nuovo adempimento nonché le indicazioni tecniche necessarie all’adeguamento dei software ufficiali. Per i seguenti casi: - iscritti che non siano tenuti all’inoltro di Unico alla Agenzia delle Entrate - nuovi iscritti e reiscritti Cassa anno 2012
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sarà a disposizione sul sito della Cassa un’apposita sezione del “Portale dei Pagamenti” per poter effettuare i versamenti dei minimi contributivi previsti per l’anno in corso con le medesime scadenze fiscali di Unico. A tal proposito si ricordano gli importi dei contributi minimi obbligatori 2012.
Contributi minimi obbligatori anno 2012
(suddivisi per posizione giuridica) CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI OBBLIGATORI (€ 3.167,00) Contributo Soggettivo Minimo € 2.250,00 Contributo Integrativo Minimo € 900,00 € 17,00 (contributo di indennità maternità) CONTRIBUZIONE PER I NEO-ISCRITTI entro il compimento del 30° anno di età e per un massimo di 5 anni: (€ 579,50) oppure (€ 1.142,00) Contributo Soggettivo Minimo € 562,50 (1/4 per i primi due anni di iscrizione)
€ 17,00 (contributo di indennità maternità) Contributo Soggettivo Minimo € 1.125,00 (1/2 per i successivi tre anni di iscrizione) € 17,00 (contributo di indennità maternità) CONTRIBUZIONE PER I PENSIONATI ANCORA ISCRITTI ALBO E CASSA (€ 2.042,00) Contributo Soggettivo Minimo € 1.125,00 Contributo Integrativo Minimo € 900,00 € 17,00 (contributo di indennità maternità) CONTRIBUZIONE PER I PRATICANTI ISCRITTI CASSA (€ 579,50) Contributo Soggettivo Minimo € 562,50 € 17,00 (contributo di indennità maternità) Per quanto riguarda gli importi dei minimi contributivi si ricorda che: - Sulla contribuzione ridotta dovuta dai neo-diplomati il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell’anno di compimento del 30° anno di età, senza far riferimento al mese di compimento dell’età anagrafica e analogamente, il beneficio della riduzione spettante per il primo quin-
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Cassa Previdenza quennio di iscrizione, fino al 31 dicembre del termine dello stesso. - Per gli iscritti che andranno in pensione nel corso dell’anno 2012, la riduzione della contribuzione ad 1/2, avrà decorrenza dall’anno successivo al pensionamento stesso. - Il contributo di indennità di maternità è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa per la copertura degli oneri relativi all’erogazione dell’indennità di maternità alle geometre iscritte alla Cassa (D.lgs.n. 151/2001).
Portale dei Pagamenti Cassa di Previdenza: attivazione strumenti di pagamento tramite circuito postale
Il servizio “Portale dei pagamenti” si è ampliato di un’ulteriore modalità di versamento: quella del circuito postale. Poste SPA, infatti, ha messo a disposizione della Cassa, la possibilità di pagare, tramite il “Portale” della Cassa, a mezzo: � BancoPostaOnline � Pagamento Domiciliato � Poste Pay � Carta di Credito In particolare il pagamento domiciliato consente di stampare una sorta di “bollettino postale” con la quantificazione del proprio debito, recante un codice identificativo dell’operazione e della relativa scadenza, con il quale poter effettuare il versamento presso qualsiasi ufficio postale. Su sito web della Cassa, accedendo al “Portale” tramite l’Area Riservata, si trovano le istruzioni aggiornate con le relative modalità di utilizzo dei nuovi istrumenti. La Cassa di Previdenza nella certezza che, nell’ambito delle molteplici iniziative volte ad agevolare il rapporto con gli iscritti, anche quest’ultimo importante strumento troverà un ampio consenso, invita gli iscritti a segnalare al Collegio
eventuali disguidi che, trattandosi di un nuovo servizio, potrebbero verificarsi fino all’assestamento definitivo dello stesso.
Modalità di pagamento della pensione
Si avvisano i pensionati Cassa che il D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 22/12/2011 (Decreto Salva Italia), ha previsto all’art. 12, la riduzione ad € 1.000,00 del limite per l’uso dei contanti o assegni nelle transazioni e nella corresponsione delle pensioni. Pertanto il termine del 7 marzo è slittato al 1° maggio p.v. (rata di aprile) data dalla quale non sarà più possibile pagare le rate di pensione di importo superiore ad € 1.000,00 mediante assegno postale vidimato. La Cassa di Previdenza ha già provveduto ad avvisare i pensionati interessati con apposito lettera che dovranno comunicare entro il mese di marzo, con il modello predisposto, una modalità di versamento alternativa all’assegno postale, scegliendo tra l’accredito su un conto corrente bancario, su carta di pagamento prepagata o su conto bancoposta. Si ricorda che l’Ufficio Previdenza del Collegio è a disposizione per l’invio dei nuovi modelli AV/PENS alla Cassa.
Ricognizione dei principi in materia iscrittiva alla Cassa di Previdenza Geometri
Come è noto, nel tempo sono stati necessari numerosi interventi a chiarimento dei fondamenti del regime iscrittivo introdotto nel 2003, soprattutto per puntualizzare che laddove vi sia svolgimento di attività riconducibili alla professione di geometra, quale che siano la forma e le modali-
tà di svolgimento di tale attività, sorge l’obbligo di iscrizione alla Cassa e non può, quindi, essere mantenuta l’iscrizione al solo Albo. In concomitanza con l’avvio delle nuove modalità dichiarative tramite Modello Unico, il Comitato dei Delegati per assicurare l’effettività del richiamato regime iscrittivo e contrastare in modo ancor più efficace il fenomeno dell’evasione contributiva, ha deliberato una modifica al Regolamento sulla Contribuzione, con la quale è stata esplicitamente prevista la possibilità di attivare con l’Agenzia delle Entrate apposite convenzioni per il controllo sugli atti professionali. Ciò in linea con le previsioni contenute nella manovra di stabilizzazione finanziaria, in ordine alle misure volte al contrasto del fenomeno dell’omissione ed evasione contributiva mediante l’incrocio dei dati. Si ritiene quindi necessario fornire ogni indicazione utile per individuare le fattispecie che danno luogo all’obbligatoria iscrizione alla Cassa, evitando così agli interessati di incorrere nei riferiti controlli. Al riguardo, appare innanzitutto opportuno ribadire il contenuto della delibera consiliare n. 2/2003, così come modificata dalla successiva delibera n. 123/2009, laddove è espressamente previsto che non sono soggetti all’obbligatoria iscrizione alla Cassa solo coloro i quali attestino con apposita autocertificazione: “ Di non esercitare l’attività professionale, senza vincolo di subordinazione, in forma singola, societaria o associata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consulenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle competenze tecniche di geometra; 2. di non essere titolare di partita IVA per l’esercizio della professione di geometra”. Le chiare prescrizioni sopra riportate, che già da sole forniscono ogni esauriente indicazione, sono state nel il geometra n. 1/12
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Cassa Previdenza tempo integrate con ulteriori informazioni ed in tal senso appare opportuno richiamare, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune ipotesi in cui ricorre l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa in presenza di iscrizione all’Albo: • geometra possessore di partita iva professionale o similari; • geometra amministratore di condomini; • geometra che utilizza il timbro occasionalmente anche a titolo gratuito; • geometra titolare o amministratore di agenzie immobiliare; • pensionato di altro Ente se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività; • assessore comunale, consigliere e sindaco se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività; • consulente aziendale se esercita la professione di geometra anche senza carattere di continuità ed esclusività; • geometra socio di società cooperativa che firma e/o appone il timbro; • geometra socio di studio o associazione professionale; • geometra dipendente part-time di amministrazione pubblica che svolge occasionalmente la libera professione; • geometra perito (di assicurazioneinfortunistica, eventi alluvionali ecc. – di tribunale); • geometra addetto alla sicurezza. Ulteriori direttive discendono dalla normativa fiscale e professionale e agevolano l’individuazione del perimetro della professione e della conseguente obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa.
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In quest’ottica, si deve richiamare l’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, che esclude i professionisti intellettuali con iscrizione ad apposito Albo dal regime delle prestazioni occasionali, per cui in tali casi, l’attività è senz’altro professionale e, seppur svolta in maniera occasionale, deve essere fiscalmente dichiarata nel quadro RR, dando luogo sotto il profilo previdenziale all’iscrizione alla Cassa di categoria. Ulteriore indicazione nella medesima direzione dell’obbligatoria iscrizione alla Cassa deriva dalla disciplina del pubblico impiego per coloro che scelgono la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time per potersi legittimamente iscrivere all’Albo ed esercitare la professione. Nella ricostruzione del quadro normativo in cui si Inserisce il regime iscrittivo della previdenza di categoria, precise indicazioni discendono ancora dalla disciplina della Gestione Separata, il cui ambito è stato recentemente riconfermato nella manovra di stabilizzazione finanziaria, laddove è espressamente prevista l’iscrizione a tale Gestione esclusivamente per chi non sia iscritto in un Albo professionale. Ne consegue che l’iscrizione alla Gestione Separata è da escludere in tutte quelle ipotesi in cui l’esercizio dell’attività sia riconducibile direttamente o indirettamente alle attività professionali del geometra. Al riguardo, la giurisprudenza della Cassazione è più volte tornata a confermare questo orientamento, chiarendo che gli iscritti all’Albo devono essere iscritti alla Cassa qualora compiano attività di natura pro-
fessionale, sussistendo l’obbligo contributivo in favore della Cassa tutte le volte in cui sia presente un’attività comunque collegata, direttamente o indirettamente, a quelle riferibili alla libera professione (Cass. 26 marzo 1999 n. 2910; con specifico riferimento alla Cassa Geometri Cass. 20 ottobre 2010 n. 24364 per i redditi derivanti dall’attività di consulente finanziario); tutte le volte, cioè, in cui vi sia un rapporto di connessione fra l’attività svolta e le conoscenze professionali (Cass. 24 ottobre 2004 n. 20670). Rimanendo escluse soltanto quelle attività che con la professione non hanno nulla in comune (Cass. 15 dicembre 2000 n. 15816; Cass. 25 ottobre 2004 n. 20670): in tali ipotesi, laddove l’iscritto all’Albo dimostri l’assoluta estraneità dell’attività svolta dall’ambito professionale e dalla sua sfera attrattiva, lo stesso dovrà comunque dimostrare, producendo apposita documentazione, l’iscrizione alla Gestione Separata. Per quanto poi riguarda la posizione dei geometri iscritti all’Albo che siano dipendenti di società o enti, si ribadisce l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa qualora siano compiuti atti professionali. La mera sussistenza di un rapporto di dipendenza non può, infatti, escludere la riconducibilità di tali atti alla professione, anche se detti atti siano svolti nell’interesse esclusivo dell’impresa datore di lavoro. Nel rispetto del principio della concorrenza, il compimento di atti professionali non può che dar luogo per tutti ai medesimi obblighi, anche per i dipendenti iscritti all’Albo.
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Consiglio Nazionale
Federazione Internazionale Geometri (FIG) FIG Working Week 6 - 10 maggio 2012 Sono pervenuti al Consiglio Nazionale 62 abstract le cui relazioni saranno presentate, nel corso della manifestazione FIG Working Week del 6-10 maggio 2012 Roma , da colleghi provenienti da tutta Italia. Le manifestazioni sono organizzate direttamente dalla Federazione Internazionale Geometri.
Programma Young Surveyors Conference – Roma 4-5 maggio 2012 Roma è stata scelta quale sede per lo svolgimento della PRIMA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI GIOVANI GEOMETRI – FIRST FIG YOUNG SURVEYOR CONFERENCE, per la quale è attesa la partecipazione di circa 150 giovani geometri provenienti da tutto il mondo; La manifestazione avrà luogo presso la sede della Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri che è lo sponsor principale della stessa. La conferenza avrà per oggetto lo svolgimento di un mirato e formativo programma scientifico; La partecipazione è riservata a geometri iscritti all’albo aventi età non superiore ai 35 anni e che abbiano una minima conoscenza della lingua inglese; La partecipazione alla Conferenza dei Giovani da luogo alla possibilità di ottenere un congruo risparmio sulla quota di iscrizione alla FIG Working Week (quota di iscrizione € 250,00 ai 2 eventi);
“Conoscere per gestire il territorio, tutelare l’ambiente, valutare il patrimonio culturale”, questo il titolo della trentacinquesima settimana di lavoro della FIG (Federazione internazionale dei Geometri) che si terrà a Roma, dal 6 al 10 maggio del 2012. L’evento è organizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGGL) e la FAO FIG Working Week, Roma 6-10 maggio 2012 La FIG - FEDERAZIONE INTERNAZIONALE GEOMETRI - SETTIMANA DI LAVORO è il massimo consesso mondiale a cui sono associate Istituzioni e Categorie Tecniche rappresentanti oltre l 00 Nazioni. E’ prevista la partecipazione di oltre 1000 colleghi. Si tratta di un’autorevole organizzazione del tipo “ONU Tecnico” che ha per scopo quello di rappresentare tutte le discipline di competenza del geometra nel mondo (vedi allegato come da precedente circolare con elenco delle materie trattate in l O commissioni). Quale Associazione non governativa riconosciuta dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, ha come obiettivo la ricerca e le proposte per la gestione del territorio e lo sviluppo sostenibile per un futuro rispettoso dell’ambiente. Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati per l’Italia ne è socio fondatore dal 1878, insieme alla Germania, Francia, Gran Breta-
gna, Spagna, Svizzera e Belgio. Il corposo programma di presentazione e discussione dei lavori scientifici, che costituisce anche una preziosa occasione per lo scambio di conoscenze ed opinioni, sarà svolto in tutti i giorni dal 6 all’8 maggio 2012 mediante la riunione delle commissioni, sessioni plenarie a tema specifico, riassunto nel titolo della manifestazione: “Knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage”; Partner internazionali della FIG e del CNGeGL per la manifestazione di Roma saranno la FAO, che ha sede in Roma, e l’Un-Habitat, con lo stretto coinvolgimento di 2 partner nazionali costituiti dall’ Agenzia del Territorio e dal Dipartimento della Protezione Civile; Durante la manifestazione, probabilmente in data 9 maggio, è previsto lo svolgimento dell’Assemblea dei Presidenti dei Collegi Le occasioni per le quali è prevista più direttamente la partecipazione dei Dirigenti di Categoria sono il 7 maggio ore 11,00-12,30 Sessione Plenail geometra n. 1/12
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Consiglio Nazionale FIG Working Week 2012
Rome, Italy, 6-10 May 2012 GENERAL TOPIC: Knowing to Manage the Territory - Protect the Environment Evaluate the Cultural Heritage Commissione 1: Esercizio professionale Principi etici e codice di condotta professionale, gestione e struttura della professione, legislazione internazionale relativa alla professione, ruolo del geometra nel pubblico servizio. Commissione 2. Formazione Professionale Metodi di formazione e di insegnamento, tirocinio, interazione tra formazione, ricerca ed esercizio della professione. Commissione 3: Gestione delle informazioni spaziali Gestione delle informazioni relative alla proprietà, al territorio ed alla idrografia; infrastrutture dei dati spaziali e loro gestione per supportare lo sviluppo sostenibile. Commissione 4: Idrografia L’ambiente marino, il rilievo idrografico; mappe nautiche e batimetriche, analoghe, digitali ed elettroniche. Commissione 5: Posizionamento e misurazione La scienza della misurazione; acquisizione accurata, precisa ed attendibile delle dimensioni e della forma degli aspetti naturali ed artificiali della terra e dell’ambiente. Commissione 6: Rilievi di ingegneria Acquisizione, gestione ed elaborazione delle informazioni topografiche, metodi nei progetti di ingegneria; controllo delle deformazioni, loro analisi, interpretazione e predizione; miniere ed aree geologiche. Commissione 7 : Catasto e gestione del territorio Amministrazione e gestione del territorio. Riforma catastale e catasti con diverse finalità; sistemi informativi, rilievo catastale; leggi del diritto e del possesso terriero; consolidamento del territorio urbano e rurale; gestione delle risorse marittime. Commissione 8: Progettazione e sviluppo spaziale Progettazione delle strutture locali ed urbane, progettazione dell’utilizzo del territorio urbano e rurale; politiche di progettazione e miglioramento ambientale; sviluppo sostenibile; urbanizzazione dei paesi in via di sviluppo; valutazione dell’impatto ambientale. Commissione 9 - Valutazione e gestione dei beni immobiliari Stima del valore dei beni immobili per diversi scopi; investimenti al valore di mercato; sviluppo delle finanze; gestione della proprietà privata e pubblica. Commissione l0- Gestione ed economia dell’edilizia Industria edilizia, preventivazione, gestione delle quantità e del costo, leggi sulle costruzioni e contratti amministrativi e di appalti.
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ria dal tema “Conoscere per gestire il territorio”; ore 19.30 Opening Ceremony, alla quale saranno invitate Autorità di Governo ecc, presso l’Auditorium Parco della Musica; martedì ore 11,00-12,30 Sessione Plenaria dal tema “Proteggere l’Ambiente”; ore 17,00 Incontro con i Dirigenti Generali dei Catasti di tutto il mondo (accessibile ad un limitato numero di partecipanti); ore 20,00 Cena della Fondazione FIG con intrattenimento italiano; 9 maggio 11,00-12,30 sessione Plenaria dal titolo “Valorizzare il Patrimonio Culturale”; dalle 16,00 alle 18,00 Assemblea dei Presidenti dei Collegi Italiani all’inizio della quale si prevede il saluto del Presidente FIG; ore 20,00 Cena di Gala; il tutto corollato dalle normali sessioni delle 10 Commissioni. Considerata l’importanza professionale della manifestazione, che costituisce anche la “vetrina” del sistema italiano rispetto a quello di tutti gli altri Stati nel mondo, il Consiglio Nazionale confida molto sulla più ampia partecipazione.
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Atti del Collegio
Scambio degli Auguri di fine anno con i componenti le Commissioni del Collegio Lo spettacolo Drum Theatre Quest’anno l’incontro di fine anno per la Festa degli Auguri tra i componenti le Commissioni del Collegio, avvenuto il 16 dicembre, ha avuto una veste nuova: è stata infatti allietato dallo spettacolo “DRUM THEATRE”. Si tratta di un “laboratorio del ritmo” coordinato dal collega geom. Sergio Cherubin: da un’idea semplice di musica in gruppo, ora coinvolge parecchi ragazzi dai sei ai diciotto anni, diversamente abili. Con costanza e impegno nelle prove, capitanati appunto dal geom. Cherubin, il gruppo ha trasformato con gioia il semplice approccio alla musica in uno spettacolo professionale nel quale si intersecano fantasia ed emozioni. Ai componenti le Commissioni, che il Collegio ringrazia per la preziosa collaborazione, è stata donata una confezione di prodotti di “Libera Terra”, un marchio che unisce il valore etico sociale del progetto condotto dal Gruppo Abele al valore qualitativo del prodotto. “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” è nata con l’intento di coordinare e sollecitare, a livello nazionale ed internazionale, l’impegno della società civile contro tutte le mafie. Coordina 1600 associazioni e gruppi, segue progetti in migliaia di scuole italiane, produce pasta e olio sui terreni confiscati alla mafia. La scelta è inserita anche nell’ambito della convenzione che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Questi ragazzi calcano i palcoscenici, i teatri, le strade del torinese, del veronese, dell’alessandrino, riscuotendo notevole successo, partecipando alle feste cittadine, a manifestazioni musicali e a concorsi di musica ed in palchi importanti. Il Collegio, ospitando questo spettacolo, ha voluto condividere con i colleghi componenti delle Commissioni, accompa-
Laureati ha stipulato con l’Associazione “Libera”. Don Luigi Ciotti, al convegno nazionale dei Geometri di giugno a Verona, ha affermato “Libera è presente in tutta Europa, è il noi che vince contro corruzione e mafia, è la cultura della libertà che dà la sveglia alle coscienze e solo la libertà è il termometro dello stato della salu-
gnati anche dalle famiglie e dai bambini, un momento di grande impatto emotivo. te di un Paese. Lo schiaffo alla mafia è la confisca dei beni, dove far nascere asili, strutture recettive, complessi per la collettività. Perché una convenzione con i Geometri ? Perché la lotta alla mafia, la gestione dei beni ad essa confiscati, l’esigenza di riportare a reddito legale, pulito, molte delle attività che vengono sottratte alla gestione mafiosa, necessitano di grandi professionalità, professionalità giuridiche, professionalità economiche, professionalità tecniche. Ecco, i geometri hanno le capacità tecnico - professionali che occorrono al recupero di quel patrimonio edilizio, rurale, paesaggistico, ambientale di quelle terre, case, giardini sequestrati alla gente mafiosa per essere risorsa della gente comune.” il geometra n. 1/12
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Atti del Collegio
“DRUM THEATRE” il “laboratorio del ritmo” coordinato dal collega geom. Sergio Cherubin Un’insolita attività dei Geometri, tecnici a contatto con i luoghi e con le persone ovunque, a dimostrazione che la nostra Categoria è vicina alla gente ed anche al mondo variegato della disabilità, che più di altri ha bisogno di vicinanza e condivisione. Geom. Cherubin, come è nata l’iniziativa del “Drum Theatre”? Drum Theatre è nato per caso nel 2002 dall’associazione culturale Steam Project, composto da dieci ragazzi abili e diversamente abili che, attraverso il ritmo, intende diffondere la cultura e lo spirito dell’arte dei tamburi come preghiera, integrando i suoni tribali tradizionali all’attua-
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le paesaggio sonoro (e viceversa!), mimo e teatro. Io sono il presidente dell’ associazione Steam Project di Chieri e promotore del gruppo di percussionisti Drum Theatre. Mi occupo di tutta l’organizzazione, porto avanti le lezioni e programmo ogni evento. Le idee non mi mancano mai! Chi sono i ragazzi nel gruppo e come li inserite nello spettacolo? Il gruppo coinvolge ragazzi dai sei ai diciotto anni, diversamente uguali, non vedenti, autistici, normodotati adulti ed adolescenti. La maggior parte di loro entrano nel gruppo perché entusiasti dello spettacolo che hanno visto nelle
Street Fest e nei teatri. Non c’è alcuni tipo di selezione ma è richiesto impegno e disciplina nelle prove e nelle lezioni. E poi educazione e amore... tanto! Quale ruolo ha la musica nel gruppo? E’ l’essenza. Il ritmo diventa un momento di assoluta aggregazione, si annullano le diversità e si arriva all’unione fisica e spirituale. Stimolati da sempre nuove avventure ritmiche, i ragazzi sembrano assorbiti dai suoni e dai suoi strascichi colorati, si propongono in danze, movimenti sincronizzati, originando continue immagini particolarmente suggestionanti. Ogni pezzo è propo-
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Atti del Collegio
sto con oggetti di tutti i giorni, (pentole, bidoni, tubi, pennelli, raschietti), arricchito da vere percussioni, una o più batterie e, con l’inserimento di danze, movimenti sincronizzati, scenografie e costumi, esplode in una amalgama di armoniosa teatralità. Il cuore si emoziona ed inizia a viaggiare ed è impossibile ignorare le vibrazioni provocate ed il contatto fisico che ne nasce, fino ad arrivare al pubblico ormai coinvolto ed estasiato. Quali sono le difficoltà maggiori che incontrate? Con i ragazzi nessuna. Il problema
maggiore è quello economico (spostamenti, attrezzature ecc.) e la solita burocrazia.
E le soddisfazioni? I ragazzi sono per me purezza ed energia. Durante lo spettacolo avvengono sinergie miracolose che emanano energia pura e preghiera Avrei tante esperienze straordinarie da raccontare che mi hanno fatto risvegliare ogni volta la coscienza. L’ultima rappresentazione di “Tamburi come preghiera” in una chiesa di Chieri è stato uno dei momenti più belli della mia vita, unico forse al mondo! Durante le lezioni nascono spontaneamente vibrazioni sottili che legano tutti i partecipanti in una sorta di unico corpo evolvendosi successivamente e spontaneamente nello spirito di un gruppo unito e forte. Grazie alla spontaneità dei ragazzi Down l’approccio sia su dei veri tamburi o su dei semplici bidoni di plastica o con altro materiale che fa rumore è quasi immediato a prescindere dalla loro timidezza. Il fraseggio improvvisato che ne viene fuori già al primo impatto è pronto per essere arrangiato; io, emozionandomi ogni volta, utilizzando cuore e tecnica, lo riproduco immediatamente perché così possa spontaneamente evolversi in un nuovo pezzo, unico, irripetibile; il passo successivo è la realizzazione e una rivisitazione dello stesso pezzo in gruppo. Aggiungendo poi colori alla scenografia e a volte molta grinta e un pizzico di teatralità.
Durante lo spettacolo al Collegio del 16 dicembre, molti colleghi hanno manifestato l’interesse ad ospitare lo spettacolo in occasioni di manifestazioni di zona Gli interessati possono rivolgersi a: sergio.cherubin@tiscali.it www.steamprojectband.com – digitare DRUM THEATRE info@steamprojectband.com Video e foto: drum theatre su facebook e youtube
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Convegni
Convegni e mostre
Territorio, maneggiare con cura Torino, 7 novembre 2011 “Nelle aree libere non si costruirà più: le vicende di questi giorni dimostrano che è indispensabile fermarsi. Non possiamo continuare a governare il territorio con le vecchie regole o peggio con la negligenza” con queste parole il Presidente della Provincia Saitta ha aperto l’incontro “Territorio: maneggiare con cura”, organizzato dalla Provincia di Torino per presentare il piano territoriale provinciale di coordinamento (Ptcp), diventato il luglio scorso legge regionale. “Il Ptcp mette un freno al consumo di suolo: d’ora in avanti i comuni, nel modificare i piani regolatori, dovranno adeguarli a regole precise. Certo, viene stabilito un principio sicuramente forte; ma non vogliamo imporre nulla, saranno gli enti territoriali a decidere quali sono le aree libere” ha continuato Saitta, fornendo alcune cifre sul consumo di suolo nel territorio provinciale: “Dal 1990 al 2006 la popolazione in provincia è rimasta praticamente immutata, ma sono stati consumati 7479 ettari: una quantità pari a tre nuove città delle dimensioni di Rivoli, Ivrea, Grugliasco”. “Non do giudizio negativo su amministrazioni comunali, conosco la loro disperazione per far quadrare i bilanci, ho fatto anch’io il sindaco” ha concluso Saitta. “Dobbiamo garantire lo sviluppo edilizio, ma non
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sulle aree libere. Gli oneri di urbanizzazione non devono essere utilizzati per finanziare mense scolastiche o illuminazione. Ora cominciamo a introdurre qualche elemento di qualità dal punto di vista territoriale”. A margine del convegno “Territorio: maneggiare con cura”, si è svolto il primo incontro del gruppo di lavoro nazionale costituito nell’ambito del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali sul tema “Consumo di suolo, governo sostenibile del territorio e accessibilità” coordinato dalla Provincia di Torino. Obiettivo: contribuire a una riflessione politica, a livello nazionale e locale, sul tema del consumo di suolo, inteso come una risorsa naturale finita su cui si sono concentrati negli
ultimi decenni fattori di pressione insostenibili. Tale riflessione intende poi tradursi operativamente nella creazione di strumenti culturali e tecnico-giuridici capaci di segnare un punto di svolta nell’uso del territorio. “C’è bisogno di dotarsi di strumenti innovativi di pianificazione urbanistica” ha commentato l’assessore all’Ambiente della Provincia di Torino Roberto Ronco, “di un nuovo modello di sviluppo per il nostro territorio orientato al risparmio del suolo, in particolare quello agricolo di pregio, salvaguardandolo da un uso indiscriminato. Parlerei di una vera e propria nuova etica del territorio” ha proseguito Ronco, “grazie alla quale razionalizzare il consumo delle risor-
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Convegni se primarie per evitare sprechi che, in una situazione di crisi strutturale, rappresenterebbero un enorme costo sociale tutto sulle spalle delle generazioni future”.
A PROVA DI FUTURO giornali, libri e archivi 3.0 Torino 1° dicembre 2011 Centro Congressi Torino Incontra Via Nino Costa 8
A prova di futuro: giornali, libri e archivi 3.0 Torino, 1° dicembre 2011 Presso il Centro Congressi Torino Incontra si è svolto il Convegno PROGETTO E REALIZZAZIONE Soggetti prestatori e dal promosso dal CSI-Piemonte DELLA MOSTRA ACI - Automobile Club Torino, Archivio Storico FIAT, Comitato per la Biblioteca Digitale Cura della mostra Archivio Storico de La Stampa, Stefano Camanni (Arnica Associazione Irrigazione Progettazione Ambientale S.c.), Ovest Sesia, BasicNet S.p.A., dell’Informazione “A Enrico Camanni (Associazione Giornalistica Camillo Vellano, Castello Dislivelli), Elena Giacobino di Rivoli - Museo d’Arte Regionale di Scienzegiornali, Contemporanea, CeDrap -e arprova(Museo di futuro: libri Naturali), Giorgio Quaglio Archivio Piemonte Parchi, Centro Museo Documentazione Storica del Politecnico di Torino, chivi (Seacoop), 3.0” Torino Progetto museografico Ente Parco Nazionale Gran Maurizio Buffa, Architetto in Paradiso,Federazione Italiana L’evento esplorato idee e procollaborazione ha con Jens Seidel Associazioni Fotografiche, Fondazione Nuto Revelli, Cura delle sezioni Fondazione Centro Culturale posteCome per lo sviluppo dei Gabriella programmi è cambiato l’ambiente in Valdese, Ballesio, Piemonte: Regione Piemonte GAM – Galleria d’Arte Moderna e Direzione Ambiente, Direzione e Contemporanea, GTT – Gruppo di digitalizzazione per la condiviOpere Pubbliche, Difesa del Torinese Trasporti, Liceo Classico Suolo, Economia Montane e Vincenzo Gioberti, Foreste, Prevenzione territoriale Museo Nazionale della Montagna, sionedeldi patrimoni culturali diversi: rischio geologico; Arpa Priuli & Verlucca Editori, Piemonte; Società Meteorologica Valerio Marchesi. archivi pubblici e privati, beni archiItaliana.; Istituto IPLA S.p.A. Collezioni del Museo Regionale Fotografie Scienze Naturali: Franco Massimo Bertoncini, visticidiAndreone, e librari, fondi giornalistici Massimo Calafiore, Franco Borrelli, Stefano Camanni,e Bruno Cambi, Rosa Camoletto, Elisabetta Codello, Angelo Di Mariano Gallo, Alberto Chiarle Lorenzo Mariano Gallo, specialistici, a partireTommaso, dall’Archivio Marinella Garzena, Elena Massimo Gea, Cesare Giulio, Dario Gavetti, Luca Ghiraldi, Elena Lanzardo, Gianfranco Marzetti, Giacobino, Federica Pietra, Migliore, Bruno Ricci, La Stampa onLa line e Piergiorgio dai progetti di Daniele Ormezzano, Marco Francesco Tomasinelli Pavia, Luca Picciau, Annalaura valorizzazione delle risorse culturaPistarino. Autori opere d’arte Arte: Giorgio Quaglio. Vittorio Avendo, Maurizio Briatta, Culture: Piercarlo Grimaldi, Caretto & Spagna, Lorenzo li piemontesi, che stanno suscitanRettore dell’Università degli Delleani, Fortunato Depero, Pinot Studi di Scienze Gastronomiche Gallizio, Mattia Moreni, Giovanni di Pollenzo, Bra (Cuneo); Battista Quadrone, Giuseppe do l’interesse degli specialisti e del Luciano Nattino, Casa degli Pellizza, Giuseppe Penone, Alfieri Soc. Coop, A.r.l. Francesco Tabusso Didattica: Elena Giacobino e grande pubblico. Stefano Camanni. Organizzazione e stampa: Enrico Direzione Ambiente – Ufficio di La Letteratura scansione del documento è solo Camanni. Direzione, Agostina Garazzino, Musica: Stefano Camanni. Elena Porro – Ufficio Stampa, Pubblicità: Massimo Melotti; Susanna De Palma. l’inizio del percorso: occorrono Castello di Rivoli, Museo d’Arte Presidenza della Giunta struContemporanea, Rivoli (Torino). Regionale – Ufficio Stampa, Roberto Dini, Donatella Actis. mentiTerritorio: “intelligenti” per trovare facilDipartimento di Progettazione e Disegno Industriale, Politecnico di Torino. menteArchitettonica le informazioni e confrontare Responsabile, Ermanno De Biaggi – Segreteria generale, Francesca cinematografico fonti Progetto diverse, alla riscoperta die Museologia, evenOnofrio – Didattica Associazione CinemAmbiente, Torino Elena Giacobino – Ufficio Stampa e Relazioni esterne, Giuseppe ti, personaggi e grafica luoghi della storia e Progetto ed esecuzione Misuraca, Elvira Radeschi – Comunicazione web, Patrizia E20Progetti Srl, Biella Scandurra, Emanuela Celona – dell’attualità. Allestimenti e impianti Servizi al pubblico, Laura Marasso Servizi tecnici, Elio Pulzoni. Editore, Torino ChiHapax utilizza il web –per fare ricerca ha bisogno di strumenti “intelligenti” per trovare facilmente le informazioni e confrontare fonti diverse, alla riscoperta di eventi, personaggi e luoghi della storia e dell’attualità. Ma la scansione dei documenti è solo l’inizio del percorso. Le tecnologie informatiche offrono nuove possibilità non solo per la conservazione ma soprattutto per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale. L’esperienza, unica in Italia, dell’Archivio La Stampa on line e la digitalizzazione delle risorse cultura-
CBDIG Chi utilizza il web per fare ricerca ha bisogno di strumenti
Comitato per la Biblioteca Digitale dell’Informazione Giornalistica
Per rispondere alla necessità di rendere facilmente ricercabili
i contenuti e per integrare gli strumenti di consultazione “intelligenti” per trovare facilmente le informazioni e confrontare li piemontesi stanno suscitando l’ingià disponibili occorrono nuovi investimenti: nella ricerca fonti diverse, alla riscoperta di eventi, personaggi e luoghi teresse degli specialisti e del grande e nell’innovazione tecnologica, per creare una filiera della storia e dell’attualità. Ma la scansione dei documenti è solo di competenze che coinvolge professionalità diverse. l’inizio del percorso. Le tecnologie offrono anpubblico, svelando il informatiche potenziale nuove possibilità non solo per la conservazione ma soprattutto cheASSESSORATO economico di questi progetti. Il convegno vuole esplorare idee e proposte per lo sviluppo CULTURA, del patrimonio ASSESSORATO per la valorizzazione artisticoAMBIENTE, e culturale. PATRIMONIO LINGUISTICO, DIFESA DEL SUOLO, dei programmi di digitalizzazione e per la condivisione Per rispondere alla necessità di POLITICHE GIOVANILI PROTEZIONE CIVILE di patrimoni culturali diversi: archivi pubblici e privati, L’esperienza, unica in Italia, dell’Archivio La Stampa on line Assessore Assessore rendere facilmente ricercabili i conMichele Coppola Roberto Ravello beni archivistici e librari, fondi giornalistici e specialistici. e la digitalizzazione delle risorse culturali piemontesi stanno DIREZIONE CULTURA TURISMO DIREZIONE AMBIENTE suscitando l’interesse degli specialisti e del grande pubblico,di tenuti e per integrare gli strumenti E SPORT L’incontro, organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico svelando il potenziale anche economico di questi progetti. Direttore Direttore consultazione già disponibili occordel CSI-Piemonte con la collaborazione del Comitato Maria Virginia Tiraboschi Salvatore De Giorgio per la Biblioteca Digitale dell’Informazione Giornalistica, rono nuovi investimenti: nella ricerca è rivolto a operatori culturali e istituzioni, studiosi e appassionati, e nell’innovazione tecnologica, per insegnanti e studenti, imprese e mondo industriale. In collaborazione con 150 anni di ambiente in Piemonte una collaborazione tra gli Assessorati creare una filiera di competenze che all’Ambiente e alla Cultura della Regione Piemonte coinvolge professionalità diverse. Il convegno ha voluto esplorare idee e proposte per lo sviluppo dei programmi di digitalizzazione e per la condivisione diSponsor patrimoni culturali diversi: archivi pubblici e privati, beni archivistici e librari, fondi giornalistici e specialistici. L’incontro, organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico del CSIRegionale di Scienze Naturali PiemonteMuseo con la 36,collaborazione del Via Giolitti 10123 Torino n° verde 800 329 329 tel. +39 011.4326354 fax +39 011.4326320 Comitato per la Biblioteca Digitale www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali www.mrsntorino.it dell’Informazione Giornalistica, era Orari mostra: 10.00-19.00 apertura tutti i giorni escluso il martedì Visite guidate per gruppi e scolaresche e laboratori didattici su prenotazione rivolto a operatori culturali e istitutel. +39 011.4326307/6334/6337 - didattica.mrsn@regione.piemonte.it 30 Novembre 2011 - 6 Luglio 2012 Museo Regionale di Scienze Naturali - Torino zioni, studiosi e appassionati, insegnanti e studenti, imprese e mondo industriale. “Bulloni e farfalle” 150 anni di Ambiente in Piemonte All’inaugurazione del 29 novem“Bulloni e farfalle” 150 bre, insieme all’Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte Roanni di Ambiente in berto Ravello, erano presenti Aldo Piemonte Fasolo - Presidente del Comitato Torino, dal 29 novembre Scientifico del MRSN in rappre2011 al 6 luglio 2012 sentanza anche dell’Università degli Studi di Torino, Salvatore De Il Museo di Scienze Naturali di ToGiorgio - Direttore della Direzione rino, via Giolitti 36 ospita la Mostra Ambiente della Regione Piemonte,
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Convegni
I parchi del Piemonte Dal 1975 sono state istituite con legge regionale 63 Aree protette per una superficie complessiva di 160.000 ettari gestiti da 35 Enti. Cinque Aree protette sono gestite dalla Provincia di Torino: Lago di Candia, Tre Denti di Cumiana e Freidour, Monte San Giorgio, Conca Cialancia, Lago Borello, Colle del Lys. Oltre alle Aree protette regionali, la Regione Piemonte conta due Parchi Nazionali: il Gran Paradiso istituito nel 1922 e la Val Grande istituito nel 1992 che interessano complessivamente una superficie di 48.500 ettari. Tra le Aree tutelate, particolare importanza riveste il Sistema della Fascia fluviale di Po istituito nel 1990 che interessa tutto il tratto piemontese del Fiume lungo 235 km su una superficie di 35.515 ettari. Del Sistema regionale delle Aree protette sono parte integrante sette Sacri Monti piemontesi (Crea, Varallo, Orta, Ghiffa, Belmonte, Domodossola e Oropa) inseriti nel 2003 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. La conservazione del patrimonio naturale si esplica anche attraverso la costituzione della Rete Natura 2000, così come previsto dalle Direttive della Comunità europea in materia di conservazione della biodiversità: in Piemonte vi sono 123 Siti di Importanza Comunitaria e 51 Zone di Protezione Speciale per l’avifauna, parte delle quali sono anche classificate come SIC. Più della metà del territorio classificato come Siti d’Importanza Comunitaria è compreso nelle Aree Protette regionali. Il territorio interessato da Rete Natura 2000 è il 15,62% del totale regionale. Nell’ambito delle attività di ricerca del Settore Pianificazione Aree protette sono state inoltre censite 51 aree di pregio naturalistico e classificate come “Siti di Importanza Regionale”.
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Maria Virginia Tiraboschi - Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport, Carlo Cerrato e Beppe Rovera – curatori della trasmissione “Ambiente Italia” del TGR. Durante l’inaugurazione è stato presentato il cortometraggio “We want a future” prodotto da Luca Argentero e diretto da Myriam Catania recentemente presentato al Festival del Cinema di Roma. Perché la Mostra? In 150 anni di turbinoso sviluppo economico sono cambiati il territorio e l’ambiente del Piemonte, ma più ancora è mutata l’idea di natura e ambiente nella testa dei piemontesi. Da terreno di gioco per pochi privilegiati l’ambiente naturale si è trasformato in preziosa risorsa di molti, da proteggere e tramandare ai figli. Il Piemonte rappresenta un tassello fondamentale del processo di trasformazione nazionale: a Torino nasce il Regno d’Italia, Torino è il centro propulsore del grande sviluppo industriale novecentesco e poi il Piemonte è la prima Regione, in Italia, a concepire e realizzare un’organica politica di parchi naturali. Un modello da divulgare e sostenere come laboratorio di buone pratiche e germoglio di futuro.
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Lo Sportello Unico Attività Produttive presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone si è dotato di una nuova struttura organizzativa e informatica in grado di ottimizzare il flusso di dati telematici e semplificare il lavoro di tutti coloro che a diverso titolo si rivolgono allo Sportello
Suap delle valli: stato dell’arte, innovazione e progresso Bussoleno, 20 dicembre 2011 Il 20 dicembre presso la sede della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone in Bussoleno si è tenuto un incontro sul tema “ Suap delle valli: stato dell’arte, innovazione e progresso”: con l’occasione è stato presentato, rinnovato nella forma, servizi e struttura, anche il nuovo Sportello Unico Attività Produttive della Comunità Montana, a servizio dei comuni associati. Lo Sportello Unico Attività Produttive presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone è il punto di accesso unico per chi vuole avviare una nuova attività produttiva in valle: è un mediatore tra le istanze dei cittadini e gli uffici degli enti destinatari di tali richieste (Comuni, Provincia, Regione, Asl, Vigili del Fuoco, Anas, etc..). Nell’ambito delle politiche per la
nascita dell’“impresa in un giorno”, con l’entrata in vigore del D.p.r. 160/2010 è stato sancito che la modalità di accesso ed erogazione del servizio debbano essere telematiche, con particolare riguardo alla Posta elettronica certificata (PEC) e alla firma digitale. Si tratta di un genere di innovazione che avrà sicuramente benefici nel lungo periodo, ma che nell’immediato crea non pochi imbarazzi, per non dire veri e propri disagi, tanto nei cittadini quanto nelle pubbliche amministrazioni coinvolte. Per far fronte a questa esigenza il Suap presso la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone si è dotato di una nuova struttura organizzativa e informatica in grado di ottimizzare il flusso di dati telematici e semplificare il lavoro di tutti coloro che a diverso titolo si rivolgono allo Sportello. Dal primo gennaio 2012 il cittadino infatti avrà a disposizione un nuovo sito di riferimento www.suapdellevalli.it che in modo snello e semplice lo guiderà attraverso il reperimento
della modulistica e delle informazioni necessarie: è previsto inoltre, a fianco ai canali più tradizionali come telefono, fax ed email, anche una “live chat” per interloquire in diretta con i referenti dello Sportello Unico. E per chi non ha ancora le idee abbastanza chiare da prendere l’iniziativa, oppure vorrebbe più un parere, un consiglio o l’esperienza di chi ha già fatto, il Suap delle valli si spende anche tramite Facebook, in uno spazio che punta a essere un canale di incontro e orientamento per le realtà produttive della Valle. “Un programma ambizioso, certo” commenta Diego Favro - responsabile del Suap da quasi un decennio - “ma utile e fattibile con l’impegno e l’entusiasmo di tutti gli internauti valligiani”. Nel corso dell’incontro del 20, aperto a tutti gli interessati, il Suap delle valli è stato presentato alle autorità e agli operatori professionali del territorio, con l’obiettivo di scambiare suggestioni e sinergie che arricchiscano nel breve il lavoro di tutti e quindi nel tempo valorizzino le risorse del territorio. il geometra n. 1/12
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Convegni L’invenzione di un paesaggio novecentesco sulle Alpi Torino, 18 gennaio 2012 Nella Sala delle Cacce - Castello del Valentino - Viale Mattioli 39, Torino, con il patrocinio delle Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano e nell’ambito del Corso di Laurea interateneo in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio, si è tenuta la III edizione di “Incontri con il paesaggio”. Il “Villaggio Sanatoriale Eugenio Morelli”, costruito tra il 1932 e il 1939 a Sondalo (Sondrio) come il più grande sanatorio d’Europa, è un capolavoro dell’urbanistica “razionalista”, i cui valori di eccezionale interesse risiedono nel disegno e nella qualità estetica complessiva della cittadella; nelle soluzioni tecniche innovative, studiate ad hoc per rispondere alle condizioni climatiche; nell’integrazione delle diverse funzionalità (comprese quelle esteticoricreative, incarnate nel grande e bellissimo Parco) in un’armonizzazione volumetrica e scenografica di grande impatto visivo. Quella che a buon diritto si può riconoscere come l’unicità di questo Villaggio Sanatoriale, rispetto ai numerosi altri comprensori sanatoriali italiani ed europei costruiti dalla fine del XIX secolo fino agli anni ‘40 del XX, consiste nella sua struttura organica di città e non di semplice assemblaggio di edifici sulle pendici di un monte: struttura complessa, fatta di padiglioni sanatoriali, di edifici amministrativi, di servizi, di apparati tecnici molto progrediti, di strutture di approvvigionamento energetico, di zone di svago (piscina, tennis, bocce, cinema, emittente radiofonica interna), di un curatissi-
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Nell’ambito del Corso di Laurea interateneo in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio, si è tenuta la III edizione di “Incontri con il paesaggio”. mo dedalo di viali alberati, di muraglioni, di arcate e viadotti, oltre che di un esteso e sofisticato parco. Una cittadella con “temi collettivi” da città europea (chiesa, piazza, viali, parco, edifici di rappresentanza, parco — stazione dei carabinieri, podii con pennoni, amministrazione — bar, cinema-teatro, negozi ecc.). Ma la singolarità del “Morelli” deriva anche dall’aspetto paesaggistico, che lo impronta con grande forza espressiva. Configurazione artificiale del volto della montagna, il sanatorio dà vita a un sorprendente paesaggio alpino che la connota con la sua forte identità: un’apparizione “metafisica”, una visione “fiabesca” o futurista, ma ancora perfettamente in grado di coniugare ad altissimi livelli progettuali, compositivi e tecnici le ragioni costruttive, le esigenze della vastità e dei numeri e le ragioni millenarie e ancestrali di uno scabro e verticale luogo di montagna, in un dialogo affascinante di masse, forme, colori, prospettive, da cui lo stesso paesaggio naturale che lo circonda riceve a sua volta nuove illuminazioni, percepibilità, significati e prospettive inconsuete. Questa titanica “città di fondazione” alpina offre la visione di un inedi-
to e spettacolare “teatro sanatoriale” che sostituisce all’assetto agricolo e boschivo della montagna un paesaggio moderno inedito e sorprendente, ancor oggi esempio insuperato di alta qualità edilizia e di efficace e moderna interpretazione del genius loci. Il complesso – attualmente parzialmente in uso come ospedale regionale – è da qualche anno oggetto di una strategia di conoscenza e valorizzazione da parte dell’Associazione culturale Terraceleste (http://terraceleste.wordpress.com) e degli enti territoriali della Provincia di Sondrio (convegno internazionale sull’architettura e il paesaggio del complesso, pubblicazione del volume Villaggio Morelli: identità paesaggistica e patrimonio monumentale (Diabasis 2011), conferenze, mostre fotografiche, visite guidate da esperti di architettura, paesaggio, storia dell’arte, scienze forestali e fotografia, al fine di proporre percorsi di conoscenza e di esperienza diretta di questo grande patrimonio storico, architettonico e paesaggistico, sullo sfondo delle forme razionaliste dell’epoca, come tappa irrinunciabile nel percorso di conoscenza dell’architettura e del paesaggio novecentesco.
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I Contratti di Fiume: un percorso per lo sviluppo sostenibile del territorio Torino, 3 febbraio 2012 Il 3 febbraio 2012 si è svolto a Torino, presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, un convegno dal titolo “I Contratti di Fiume: un percorso per lo sviluppo sostenibile del territorio”. Il convegno è stato organizzato dalla Regione Piemonte, Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia e Direzione Ambiente, ed è stato l’occasione per condividere le principali esperienze sui Contratti di Fiume fin qui realizzate o in corso di realizzazione in Italia. E’ inoltre stato presentato il rapporto di ricerca sui Contratti di Fiume curato da IRES Piemonte e nato dalla collaborazione tra la Regione Piemonte e il Ministero per lo Sviluppo Economico. La giornata di lavoro ha rappresentato un’occasione di confronto tra i sempre più numerosi soggetti interessati a questi strumenti di programmazione negoziata. E’ infatti emerso chiaramente che, accanto alle consolidate esperienze di Lombardia e Piemonte, i Contratti di Fiume si vanno ormai diffondendo in molte altre aree del Paese, coinvolgendo Toscana, Basilicata, Campania e Umbria. Si tratta ovviamente di processi a diversi stadi di sviluppo e attuazione, ma tutti accomunati dal perseguire l’integrazione delle politiche per una gestione corretta e sostenibile delle risorse idriche. La validità delle molteplici esperienze dei Contratti di Fiume in atto è stata discussa e analizzata a fondo, in particolare dalla Regione Piemonte,
che ha di recente steso un documento di “Linee Guida per l’attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago”. Il fenomeno dei Contratti di Fiume è ora così diffuso da raccogliere l’attenzione dei Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, quale esempio di strategia di successo per l’attuazione delle Direttive Europee
in tema di acque, tanto che il prossimo obiettivo, dichiarato all’interno di questa giornata di dibattiti, è portare la Carta Nazionale dei Contratti di Fiume, in cui sono sinteticamente declinati principi, obiettivi e metodo dei Contratti, ad un riconoscimento nella normativa nazionale. Il testo, lo ricordiamo, è già stato presentato
All’articolo 10 delle Norme del PTA - Piano di Tutela delle Acque - si afferma che il Piano è attuato attraverso l’azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia mediante il ricorso agli strumenti delle procedure negoziate e agli accordi ambientali; sono pertanto promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, che perseguano la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. Questi strumenti sono denominati Contratto di fiume o Contratto di lago.
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Direzione Ambiente
LINEE GUIDA REGIONALI per l’attuazione dei
CONTRATTI di FIUME e di LAGO DGR n°16 -2610 del 19 settembre 2011
alla Conferenza Stato-Regioni. A Torino è stata posta l’attenzione anche sull’interesse che la Commissione Europea ripone sui Contratti di Fiume, considerando come essi rispondano con successo alle esigenze di protezione delle risorse idriche e a quelle più ampie di governance del territorio, temi che saranno nuovamente centrali nelle politiche di sviluppo Europa 2020. La finalità primaria del Contratto di fiume e di lago si delinea nel riconoscere il ruolo centrale del sistema acqua nelle politiche e nelle programmazioni inerenti il governo del territorio. E’ ormai evidente che il degrado delle risorse idriche e dell’ecosistema ad esse connesso è imputabile a problematiche afferenti a tutti i settori coinvolti nella gestione del territorio e dell’ambiente e pertanto deve essere affrontato concertando le diverse politiche regionali, provinciali e comunali. Per migliorare lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici è, infatti, necessario intervenire coinvolgendo una molteplicità di strategie, in coerenza con i rispettivi piani di settore, tra cui quelle afferenti ai comparti agro-zootecnico, energetico, di difesa idraulica, pesca, aree protette, escavazioni in alveo, cave, gestione invasi, senza dimenticare gli atti di pianificazione locale quali i piani regolatori comunali. Analoga importanza riveste inoltre il confron-
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to con le realtà produttive, associative e della società civile, senza il cui coinvolgimento non è possibile attuare una reale gestione delle acque. La frammentazione delle competenze e delle risorse da un lato e interessi a volte difficilmente conciliabili dall’altro, la non sempre efficace cooperazione infra e interistituzionale, la scarsa diffusione di una cultura della partecipazione pubblica, rappresentano gli elementi di un quadro che ha spinto la Regione Piemonte ad individuare, anche investendo risorse economiche ed umane, nuovi strumenti di approccio alla politica di gestione delle risorse idriche piemontesi. Il Piano di Tutela delle Acque – PTA – redatto in conformità ai dettami della direttiva europea quadro sulle acque (2000/60/CE) e del d.lgs. 152/2006, ha introdotto in Piemonte il principio di acqua come “un diritto e un patrimonio comune appartenente all’umanità e a tutte le specie viventi, bene pubblico essenziale per l’ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in quanto tale.” Per raggiungere tali obiettivi “tutte le istituzioni competenti in materia improntano il loro operato ai principi di reciproca leale collaborazione e di partecipazione effettiva dei cittadini sin dalla fase di elaborazione delle azioni attuative del Piano …” All’articolo 10 delle Norme del PTA si afferma che il Piano è attuato attraverso l’azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia mediante il ricorso agli strumenti delle procedure negoziate e agli accordi ambientali; sono pertanto promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, che perseguano la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. Questi strumenti sono denominati Contratto di fiume o Contratto di lago.
La Regione ha rafforzato, inoltre, la valenza istituzionale dei Contratti richiamandoli espressamente nelle Norme tecniche attuative del Piano Territoriale Regionale (PTR) ove si riconosce il loro ruolo nello sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale al fine di favorire l’integrazione delle diverse politiche regionali. In questo ulteriore passo, trova conferma il fatto che il Contratto, pur continuando a rappresentare uno strumento per l’applicazione di una disciplina settoriale diventa, in un bacino fluviale, la sede privilegiata di concertazione per l’applicazione armonica a scala locale delle molteplici politiche del territorio. Il concetto di “Contratto di fiume”, quale strumento per il raggiungimento di obiettivi di qualità anche attraverso forme di partecipazione pubblica e privata, anziché unicamente mediante l’adozione di provvedimenti centralistici, ricorre in numerose iniziative adottate negli ultimi decenni da alcuni Stati europei. In particolare in Francia fin dagli anni ‘80, ma anche in Inghilterra, Germania e Belgio, si è fatto ricorso a questo strumento per affrontare gravi criticità idrologiche e ambientali in alcuni bacini idrografici. Le esperienze internazionali, così come i primi Contratti avviati in Italia (Regione Lombardia oltre che Piemonte) hanno evidenziato come tale strumento, pur condividendo alcuni caratteri distintivi generali, è applicato ed interpretato in modo diverso a seconda del territorio in cui ci si trova ad agire. Questo, principalmente perché ogni iniziativa è partita in modo indipendente senza un riferimento metodologico standardizzato e perché realtà territoriali di riferimento molto diverse tra loro hanno richiesto un approccio locale specifico. In Piemonte il Contratto rappresenta una metodologia di lavoro che coinvolge le politiche e le attività di
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Convegni soggetti pubblici e privati, per la condivisione di decisioni sul territorio, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali. Ha natura volontaria ed è un processo “democratico” che si affianca all’approccio del “command and control”; quest’ultimo, pur se già ben rappresentato nel nostro ordinamento, ha dimostrato la propria fragilità, ad esempio nell’aspetto dei controlli sul territorio. Al contrario, il Contratto di Fiume e di Lago, attraverso la presa in carico di un impegno condiviso, mira ad ottenere un reale comportamento virtuoso di tutti coloro che vivono intorno al fiume (dalle istituzioni ai singoli cittadini): ciò può e deve rappresentare il punto di forza di questo strumento. Va sottolineato inoltre che l’adesione al Contratto, seppur volontaria, impegna i sottoscrittori a tener conto di quanto condiviso in tutta l’ordinaria attività istituzionale. Sebbene la prospettiva per il futuro sia l’estensione di questa metodologia di azione a tutte le 34 aree idrografiche in cui il PTA ha suddiviso il territorio regionale, con l’obiettivo di renderla una prassi di lavoro ordinaria e uscire dall’attuale livello sperimentale, l’attivazione di nuovi Contratti sarà promossa dando valore alle spinte locali proprio perché non si può prescindere dalla volontà del territorio di cooperare per la propria tutela e il proprio sviluppo. La Regione Piemonte vede nei Contratti lo strumento in grado di dare un indirizzo strategico alle politiche ordinarie di ciascuno degli attori interessati. In tale accezione rappresenta anche il mezzo attraverso cui integrare e orientare le risorse e le programmazioni economiche. In Piemonte già da tempo alcune istituzioni locali hanno individuato forme di collaborazione superando l’approccio individuale delle proprie attività e sviluppando veri e propri processi partecipati attraverso cui gestire in modo comune e condiviso le
azioni utili e necessarie per lo sviluppo del proprio territorio mettendo al centro del proprio operato il bacino fluviale. Le prime esperienze di Contratto, attivate in Piemonte (Sangone, Belbo, Orba e Agogna), sono partite proprio in quei territori dove un approccio innovativo alla gestione delle problematiche ambientali locali stava già portando allo sviluppo di un metodo di lavoro fattibile ed operativo per armonizzare le politiche di un intero territorio ed agire in modo partecipato e condiviso.
Da “progetto” a “processo”, da “government” a “governance”: in questo si sintetizza il percorso evolutivo che ha caratterizzato il lavoro delle istituzioni piemontesi nello sviluppare lo strumento del Contratto di Fiume e di lago. Tratto da “Linee Guida per l’attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago” disponibili sul sito: http://www.regione.piemonte.it/acqua/dwd/contratti/LINEE_GUIDA_ Contratti_Fiume.pdf
I contratti di fiume costituiscono un esempio concreto di co-pianificazione, di implementazione di approcci partecipati, di gestione del conflitto tra interessi concorrenti e di governo di situazioni ad elevata complessità Il Contratto di Fiume è uno strumento per il miglioramento della pianificazione e gestione strategica e sostenibile delle acque e del territorio fluviale. Per migliorare lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici è necessario intervenire coinvolgendo una molteplicità di strategie, in coerenza con i rispettivi piani di settore, tra cui quelle afferenti ai comparti agro-zootecnico, energetico, di difesa idraulica, pesca, aree protette, escavazioni in alveo, cave, gestione invasi, senza dimenticare gli atti di pianificazione locale quali i piani regolatori comunali.
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PUBBLICITA’ DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE Come è noto, la normativa recente ha abolito il divieto di effettuare pubblicità dell’attività professionale allargando così la possibilità anche per i professionisti di proporsi sul mercato con messaggi che reclamizzino la propria attività. Inoltre, essendo di fatto abolite le tariffe, le prestazioni possono essere offerte a prezzo libero. Resta tuttavia il fatto che la pubblicità professionale consentita è, al momento, solo quella informativa, come si evince anche dalla lettura dei Codici Deontologici dei professionisti che prevedono che le forme di pubblicità che gli studi professionali possono fare per incrementare la clientela siano solo informative, e “improntate sulle caratteristiche, sui risultati e sul compenso della prestazione professionale, nonché sulle specializzazioni conseguite dal professionista.”. Il Collegio ha preso visione (e riceve vive proteste da parte di molti iscritti in proposito) degli annunci che appaiono su un noto sito Internet che propone quotidianamente occasioni da cogliere al volo via web, tra cui un certificato energetico a meno di 50 euro. La dinamica dei messaggi citati sui siti Internet è difficilmente tale da potersi definire informativa, quanto piuttosto persuasiva in relazione, soprattutto, alla previsione di un breve termine di scadenza per l’offerta di prestazioni a prezzi straordinariamente bassi. Attraverso detti siti si incita, si persuade il potenziale acquirente del coupon a non farsi sfuggire l’occasione; pare difficile sostenere di essere di fronte ad una mera pubblicità a carattere informativo dell’attività professionale offerta! Nel biasimare chi si presta a tale svendita del nostro lavoro, il Collegio, conformemente agli altri Collegi ed Ordini professionali, ritiene che questo possa essere occasione per rilanciare la discussione sul tema dei compensi professionali non solo per i casi in questione ma soprattutto per le opere progettuali. L’ipotesi deve essere quella di definire e dimostrare quali siano i parametri di sostenibilità economica di una prestazione professionale, affinché siano riconoscibili per chiunque e chiunque possa, di fronte ad una offerta esageratamente bassa, dubitare che quella prestazione sia stata adeguatamente valutata, o che sarà resa in modo completo ed adeguato. 48
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