Il geometra
Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO
Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Toselli 1 - 10129 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail segreteria@collegiogeometri. to.it Hanno collaborato a questo numero: MIRKO AGOSTINI E MASSIMILIANO DEBIASI, RENATO PITTALIS, STUDIO MIRANO, STUDIO OSELLA Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Quando cambia l’anno solare è inevitabilmente tempo di bilanci: come è stato questo anno finito, quale obiettivi prefissarci per il 2012? Come Categoria, l’obiettivo da perseguire per primo è quello di aumentare la nostra professionalità, perseguendo la formazione continua, organizzando meglio il lavoro, aumentando il prestigio della nostra immagine e della nostra capacità di offrire giuste soluzioni al nostro cliente. Proprio su questo concetto dovremmo puntare: il lavoro professionale deve essere legato alla capacità di offrire soluzioni e non prodotti, cosicché il cliente non ci interpelli come quello che fa il prezzo più basso, bensì come colui che lo aiuta a trovare la soluzione più adeguata alle sue esigenze Su un noto sito Internet che propone quotidianamente occasioni da cogliere al volo via web, insieme a coupon per cene al ristorante, per massaggi alla spa, alla batteria di pentole da 7 pezzi, alla trapunta in piumetta d’oca 100% singola o matrimoniale, è ora proposto anche un certificato energetico a meno di 50 euro! E’ ovvio a tutti noi professionisti che la certificazione energetica non può essere proposta come se fosse un trattamento estetico, una cena etnica o il divertimento di un giro in go kart a metà prezzo. Si deve trovare il modo di evidenziare il valore della prestazione intellettuale, con particolare riferimento al sistema delle responsabilità che il professionista assume apponendo il proprio timbro e firma su un elaborato. Se un tale tipo di pubblicità bene può sposarsi con le leggi del libero mercato in ambito commerciale, diverso è il caso della pubblicità da parte di iscritti all’Albo professionale. Per quanto riguarda la possibilità di effettuare pubblicità dell’attività professionale, come è noto, la normativa recente ha ampiamente allargato la possibilità anche per i professionisti di proporsi sul mercato con messaggi che reclamizzino la propria attività, abolendo la maggior parte dei limiti previsti dalle norme previgenti; resta tuttavia il fatto che la pubblicità professionale consentita è, al momento, solo quella informativa, come si evince anche dalla lettura dei Codici Deontologici dei professionisti. Codice Deontologico del Geometra Sezione III Art. 12. Nell’esercizio della professione è consentita al geometra - con mezzi idonei e nell’interesse collettivo - la pubblicità informativa improntata sulle caratteristiche, sui risultati e sul compenso della prestazione professionale, nonché sulle specializzazioni conseguite dal professionista. L’informativa circa il compenso e i costi complessivi delle prestazioni deve rispondere ai criteri di trasparenza e veridicità specificando analiticamente i contenuti della prestazione, le spese, le anticipazioni e gli onorari. E’ vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata. Certamente la dinamica dei messaggi citati sui siti Internet è difficilmente tale da potersi definire informativa, quanto piuttosto persuasiva in relazione, soprattutto, alla previsione di un breve termine di scadenza per l’offerta di prestazioni a prezzi straordinariamente bassi rispetto alla tariffa professionale. Attraverso detti siti si incita, si persuade il potenziale acquirente del coupon a non farsi sfuggire l’occasione; pare difficile sostenere di essere di fronte ad una mera pubblicità a carattere informativo dell’attività professionale offerta! Nel biasimare fortemente chi si presta a tale svendita del nostro lavoro, contemporaneamente procediamo con serenità nella via corretta di individuare nuovi clienti e mantenerci quelli che abbiamo dimostrando con fatti la nostra serietà e competenza, e cioè con il lavoro che sappiamo fare bene e con impegno costante e qualificato. Ilario Tesio
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Sommario Editoriale
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La Legge di stabilità 2012 Novità di natura tributaria e contabile
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Come interrompere l’usucapione
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Argomenti legislativi Studio Osella Dottori Commercialisti
di Mirko Agostini e Massimiliano Debiasi
Come interrompere l’usucapione, pag. 7
Professione Impugnabilità delle delibere condominiali anche con citazione
pag. 10
La circolare dell’Agenzia del Territorio sulle modalità di aggiornamento e notifica degli atti catastali per gli “immobili fantasma”
pag. 13
L’Agenzia delle Entrate fornisce l’elenco della documentazione da conservare ed esibire per le detrazioni 36%
pag. 15
Automazione “rossi e gialli” in ambiente CAD
pag. 17
Giurisprudenza in edilizia e urbanistica
pag. 21
Esami di abilitazione alla libera professione
pag. 26
Studio Mirano
Automazione “rossi e gialli” in ambiente CAD, pag. 17
Consiglio Nazionale Federazione Internazionale Geometri
Working Week 6 - 10 maggio 2012
pag. 30
Atti del Collegio 21 ottobre: inaugurazione della nuova sede del Collegio Geometri di Via Toselli
pag. 31
Riunioni di Zona
pag. 36
di Renato Pittalis
Inaugurazione della nuova sede del Collegio pag. 31
Convegni Everyday solutions, i servizi per i cittadini e le imprese del CSI Piemonte
pag. 38
Restructura 2011
pag. 42
Cultura I neutrini superveloci del Cern
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Argomenti legislativi
La Legge di stabilità 2012 Novità di natura tributaria e contabile a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti COMPENSI SPETTANTI A CAF E PROFESSIONISTI – Art. 4, commi da 30 a 35 È disposta la riduzione / abolizione dei compensi spettanti a CAF e professionisti abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni e dei modd. F24. In particolare, a decorrere dalle attività svolte dal 2012: • modificando l’art. 38, D.Lgs. n. 241/97, ai CAF e professionisti abilitati spetta l’importo di € 14 per ciascun mod. 730 elaborato e trasmesso, elevato a € 26 per le dichiarazioni congiunte. In attuazione di tale previsione è altresì modificato l’art. 18, comma 1, DM n. 164/99 che, in base alla nuova formulazione, prevede la corresponsione del compenso in misura doppia (€ 13,03 x 2) per le dichiarazioni congiunte soltanto per i sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale e non più anche per i CAF / professionisti abilitati; • con l’abrogazione dell’art. 3, comma 3-ter, DPR n. 322/98, non è più previsto alcun compenso per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi (mod. UNICO), IRAP e IVA; • con l’abrogazione dei commi da 4-ter a 4-quinquies dell’art. 39, DL n. 159/2007 non è più previsto alcun compenso agli intermediari abilitati per l’invio telematico dei modd. F24, né alle banche / poste per la trasmissione delle dichiarazioni. È infine disposto che per le attività svolte nel 2011, 2012 e 2013 non si procederà ad alcun adeguamento sulla base delle variazioni ISTAT dei compensi spettanti.
È stata pubblicata sul S.O. n. 234 della G.U. 14.11.2011, n. 265 la Finanziaria 2012 (Legge 12.11.2011, n. 183), cosiddetta “Legge di stabilità 2012”. La Legge, che si compone di 36 articoli, contiene alcune novità di natura tributaria e contabile, in vigore dal 2012, qui illustrate SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI – Art. 10 Confermando l’intento di “liberalizzare” l’esercizio delle professioni con la previsione di riformare gli ordinamenti professionali con un apposito DPR, è introdotta la possibilità di esercitare l’attività professionale in forma societaria, ferma restando l’attuale modalità dell’esercizio in forma associata. In particolare, l’atto costitutivo della società deve prevedere: - l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci, che sono in ogni caso tenuti al rispetto del codice deontologico del proprio Ordine. Dette società possono comunque essere costituite per l’esercizio di più attività professionali; - l’ammissione in qualità di soci soltanto di professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi nonché di cittadini comunitari in possesso di un titolo di studio abilitante. I soci non professionisti potranno essere ammessi solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e lo stesso soggetto non potrà partecipare a più società tra professionisti; - i criteri e le modalità di esecuzione
degli incarichi conferiti alla società, tali da garantire: - l’esecuzione da parte dei soci abilitati all’esercizio della professione; - la possibilità per il cliente di scegliere il professionista che eseguirà la prestazione ovvero l’identificazione preventiva dello stesso, da comunicare per iscritto al cliente; - le modalità di esclusione dalla società del socio in caso di cancellazione dal rispettivo Albo. Dette società dovranno contenere nella denominazione sociale la dicitura “società tra professionisti” e rispettare il regime disciplinare dell’Ordine di appartenenza. Gli aspetti relativi alle modalità di esecuzione degli incarichi e ai comportamenti “ammessi” saranno disciplinati più dettagliatamente con un apposito regolamento. Sempre nell’ottica della liberalizzazione dell’esercizio delle professioni, modificando l’art. 3, comma 5, lett. d), DL n. 138/2011 è disposto che il compenso spettante al professionista va pattuito liberamente tra le parti, per iscritto, all’atto del conferimento dell’incarico professionale. In altre parole non è più necessario di fare riferimento alle tariffe professionali. il geometra n. 6/11
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Argomenti legislativi Dal 2012, le imprese (ditte individuali, società di persone, enti non commerciali) in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi, se effettuano incassi e pagamenti “interamente tracciabili” (ad esempio, tramite assegni, ricevute bancarie, bonifici, carte di credito, ecc.), possono sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari.
TRASFERIMENTO DI QUOTE DI SRL – Art. 14, comma 8 Come noto, l’art. 36, comma 1-bis, DL n. 112/2008 prevede che il trasferimento di quote di srl può essere effettuato con atto sottoscritto con firma digitale, da depositare entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese a cura di un intermediario abilitato di cui all’art. 31, comma 2- quater, Legge n. 340/2000, ossia da un soggetto iscritto nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, munito della firma digitale. Ora, l’art. 14 della Legge in esame, con una norma di natura interpretativa, sancisce che il citato comma 1-bis “deve intendersi nel senso che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata … è in deroga al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile”. Pertanto, l’atto di trasferimento quote può essere depositato presso il Registro delle Imprese anche da un
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soggetto iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. BILANCIO SEMPLIFICATO PER SRL PRIVE DI COLLEGIO SINDACALE – Art. 14, c. 9 Dal 2012 le srl prive del Collegio sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato la cui struttura e le cui voci saranno individuate con un apposito Decreto da adottare entro il 30.3.2012 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in esame). Per tali società, quindi, il bilancio oltre che in forma ordinaria ovvero, al ricorrere dei requisiti ex art. 2435bis, C.c., abbreviata, potrà essere redatto utilizzando uno schema “semplificato”. Poiché la formulazione normativa fa riferimento allo “schema di bilancio” non è chiaro se tale semplificazione riguarderà anche la Nota integrativa.
ESTRATTI BANCARI IN LUOGO DELLE SCRITTURE CONTABILI – Art. 14, c. 10 Dal 2012, le imprese (ditte individuali, società di persone, enti non commerciali) in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi, se effettuano incassi e pagamenti “interamente tracciabili” (ad esempio, tramite assegni, ricevute bancarie, bonifici, carte di credito, ecc.), possono sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari. Per effetto di tale disposizione, quindi, se gli incassi/pagamenti dell’impresa/professionista sono effettuati esclusivamente con strumenti diversi dal contante, l’estratto conto bancario sostituisce i registri contabili. Considerato che per i soggetti in esame è prevista la tenuta dei registri IVA e, per i professionisti anche del registro degli incassi/pagamenti o del registro delle movimentazioni finanziarie, la “semplificazione” si traduce nell’eliminazione di tali registri. Dovrà essere comunque chiarito se la stessa si estende anche al registro dei beni ammortizzabili. Va infine evidenziato che ancorché quanto sopra esaminato potrebbe “apparire” una semplificazione, a carico dei predetti soggetti permangono gli ordinari obblighi previsti in relazione, ad esempio, agli elenchi clienti/fornitori, agli elenchi “black list”, alla liquidazione e versamento dell’IVA, alla determinazione del reddito per competenza (per le imprese), il cui assolvimento diverrebbe piuttosto difficoltoso in mancanza della registrazione dei documenti da cui discendono i movimenti bancari. INNALZAMENTO LIMITI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI IVA – Art. 14, comma 11 Dal 2012 sono innalzati i limiti del volume d’affari dell’anno precedente il cui mancato superamento consente alle imprese/lavoratori autonomi l’accesso alle liquidazioni IVA trimestrali.
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Argomenti legislativi LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTRALI (PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI) TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (PER IMPRESE) VOLUME D’AFFARI / RICAVI ANNO PRECEDENTE ATTIVITÀ
VECCHIO LIMITE
NUOVO LIMITE
Prestazioni di servizi
€ 309.874,14
€ 400.000
Altre attività
€ 516.456,90
€ 700.000
Di conseguenza viene meno il disallineamento tra le soglie di ricavi ai fini II.DD. (per la tenuta della contabilità) e quelle del volume d’affari ai fini IVA (per la periodicità di liquidazione) prodottosi dal 14.5.2011 per effetto dell’art. 7, comma 2, lett. m), DL n. 70/2011 che ha aumentato esclusivamente i limiti per la tenuta della contabilità semplificata. Dal 2012 si avrà la situazione riportata in tabella. ORGANO DI CONTROLLO DI SRL E SPA – Art. 14, commi da 12 a 14 La Legge in esame introduce importanti disposizioni, a decorrere dal 2012, relativamente all’organo di controllo di spa ed srl, con riguardo sia alle funzioni attribuibili ai relativi membri, sia alla possibilità (nelle spa solo a determinate condizioni) che lo stesso possa essere rappresentato da un sindaco unico. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ PER REATI AMMINISTRATIVI È modificato il D.Lgs. n. 231/2001 che disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica e delle società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ossia per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a). In particolare, per effetto dell’introduzione nell’art. 6 del citato Decreto del nuovo comma 4-bis, nelle società di capitali è estesa la possibilità di affidare al Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza o Comitato per il controllo delle gestione la funzione di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di organizzazione della società nonché di curare il loro aggiornamento. L’affidamento di tale funzione ai nuovi soggetti ovvero al già previsto “organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” consente alla società di non rispondere dei suddetti reati qualora dimostri che gli stessi sono stati commessi dalle persone indicate nella predetta lett. a). SRL E SPA: INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO/POSSIBILITÀ DEL SINDACO UNICO Come accennato, per le srl e le spa è ora prevista la nomina di un Sindaco unico in luogo del Collegio
sindacale; tuttavia, mentre per le srl ciò costituisce un obbligo, per le spa rappresenta una facoltà, peraltro subordinata alla sussistenza di una particolare condizione. Società a responsabilità limitata Nelle srl, per effetto della riformulazione dell’art. 2477, C.c., è prevista la nomina di un Sindaco unico in luogo del Collegio sindacale, ferma restando la possibilità di nominare un revisore a cui affidare il controllo contabile. Pertanto, le funzioni precedentemente attribuite ad un organo collegiale sono ora riservate ad un unico soggetto. Infatti, i riferimenti contenuti nella previgente versione del citato art. 2477 al “collegio sindacale” sono stati sostituiti da quelli al “sindaco”. Va evidenziato che rimangono confermate le disposizioni relative alla facoltà / obbligo di nomina dell’organo di controllo, in base alle quali: - l’atto costitutivo può (facoltà) prevedere la nomina di un sindaco ovvero di un revisore; - la nomina del sindaco è obbligatoria se: 1. il capitale sociale è pari o superiore a € 120.000; 2. per 2 esercizi consecutivi sono stati superati 2 dei limiti di cui all’art. 2435-bis, C.c. (attivo di Stato patrimoniale non superiore a € 4.400.000, il geometra n. 6/11
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Argomenti legislativi
L’art. 12 (Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante) della manovra Monti provvede a fissare nuove norme per l’uso del denaro contante. E’ ora stabilita in 1.000 Euro la soglia al di sopra della quale non si potranno effettuare pagamenti in contanti.
ricavi delle vendite e prestazioni non superiori a € 8.800.000 e numero di dipendenti occupati in media non superiori a 50 unità); 3. la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 4. la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti. Inoltre, è confermato che se la nomina è obbligatoria, si applicano le norme in materia di spa e se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale è esercitata dal sindaco. È inoltre previsto che l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti di cui ai predetti numeri 1 e 2 deve provvedere alla nomina del sindaco entro 30 giorni; in mancanza, la nomina sarà effettuata dal Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. In merito alle novità in esame, una delicata questione riguarda l’operatività delle stesse. Considerata la natura “imperativa” della nuova disposizione e l’assenza di una disciplina transitoria, si può ritenere che la sostituzione del Collegio sindacale con il Sindaco unico troverà applicazione alla naturale scadenza del Collegio in carica (salvo le dimissioni volontarie dei relativi componenti). Società per azioni La Legge in esame integra l’art. 2397, C.c. con il nuovo comma 3 in base al quale, per le spa con ricavi o patrimonio netto inferiori a € 1.000.000, l’organo di controllo,
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se previsto dallo statuto, può essere rappresentato da un Sindaco unico, scelto tra i Revisori legali iscritti nel relativo Registro. Rispetto a quanto sopra esaminato per le srl, nelle spa l’operatività della nuova disposizione, oltre al verificarsi della suddetta condizione, richiede comunque la modifica dello statuto. COOPERATIVE E MODIFICHE STATUTARIE – Art. 14, comma 15 Dal 2012 alle società cooperative le cui azioni non sono quotare in mercati regolamentati è consentito provvedere alle modifiche statutarie “imposte” da norme o leggi regolamentari che incidono direttamente o indirettamente sulle materie regolate dallo statuto, con le maggioranze individuate, in generale, dallo statuto stesso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo preveda maggioranze più elevate per la modifica di determinati articoli. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA INPS – Art. 22, comma 1 A decorrere dal 2012 è disposto l’aumento dell’1% dell’aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata INPS. Dal 2012, quindi, la stessa sarà pari: • al 27,72% per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie; • al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione.
DEDUZIONE IRAP SOMME INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ – Art. 22, c. 7 È previsto che, per il 2012, ciascuna Regione può riconoscere una deduzione ai fini IRAP alle imprese del settore privato per le somme erogate ai dipendenti per l’incremento della produttività in attuazione degli accordi collettivi aziendali / territoriali di cui all’art. 26, DL n. 98/2011. CINQUE PER MILLE 2012 – Art. 33, comma 11 È previsto anche per il 2012, in base alle scelte espresse nelle dichiarazioni dei redditi 2011, il riparto della quota del 5‰. DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ – Art. 33, c. da 12 a 14 È confermata anche per il 2012 la detassazione delle somme erogate per l’incremento della produttività ai dipendenti del settore privato, in attuazione degli accordi collettivi aziendali / territoriali di cui all’art. 26, DL n. 98/2011. È demandata ad un prossimo Decreto l’individuazione dell’importo massimo agevolabile nonché del limite massimo di reddito oltre il quale non è possibile fruire dell’agevolazione. Infine, anche per il 2012: • è previsto, “nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012”, lo sgravio dei contributi dovuti, sia per il lavoratore che per il datore di lavoro, sempre con riferimento alle somme erogate a titolo di “premi di produttività”; • è prorogata la detassazione, ai fini IRPEF e relative addizionali, del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che nel 2011 ha conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 35.000.
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Come interrompere l’usucapione avv. Mirko Agostini - avv. Massimiliano Debiasi
In questo numero proviamo ad affrontare uno degli aspetti più “oscuri” e mistificati relativi all’usucapione, ossia quali soluzioni, nel concreto, può porre in essere il proprietario intavolato per interrompere il decorrere del possesso che porta all’istituto acquisitivo della proprietà e quali invece non lo fanno, permettendo così il proseguo del possesso indisturbato e la successiva usucapione. Prima di parlare di interruzione però, vanno delineati a grandi linee i due requisiti dell’usucapione, ossia il possesso corpus e animus di un bene immobile o di un diritto di servitù, essendo su di essi che poi verranno a ricondursi le varie massime della Cassazione sotto commentate. Relativamente al corpus poco c’è da discutere essendo requisito principale proprio l’avere il possesso materiale del bene in questione e quindi un rapporto fisico con lo stesso. Relativamente all’animus, invece, fondamentale è l’intento psicologico, quindi appunto l’ “animo” di chi possiede di tenere la cosa come propria mediante l’attività corrispondente all’esercizio delle proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dall’effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui. Il solo corpus quindi nulla può, dato che - ovviamente - un bene immobile di terzi si può detenere per molti altri motivi ed intenzioni (locazione, affitto, comodato, tolleranza ecc. ecc.). Proprio di ciò parla la recente Cassazione 27 maggio 2010 n. 13002 quando dice, tra il resto, che “Chi
agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell’ “animus”. Quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale.” E sempre la stessa Cassazione si esprime in questi toni sul come possa valere l’animus anche nel caso in cui il possessore sappia di non avere alcun valido titolo per legittimarne il possesso viene sottolineato: “L’ “animus possidendi” che, ai sensi dell’art. 1141 cc., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l’ “animus possidendi” consiste unicamente nell’intento di tenere la cosa come propria mediante l’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall’effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui. L’ “animus rem sibi habendi” - infatti - non deve necessariamente consistere nel-
la convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece questo appartiene ad altri.” Riassumendo quindi si può affermare che il possesso pacifico ed ininterrotto per più di venti anni di un immobile (oppure 15 nell’usucapione breve), manifestando quindi sia il requisito del corpus, sia quello dell’animus, comporta per usucapione l’acquisto della proprietà a titolo originale. Finita la breve descrizione di cosa si necessita e di quali siano le caratteristiche del possesso che porta all’usucapione, iniziamo ora ad analizzare l’altro lato della medaglia, ossia di come interrompere il decorrere di tale istituto se il ventennio (o quindicennio) non s’è ancora compiuto. A prima vista potrebbe sembrare molto facile l’interrompere un’usucapione e spesso si sente dire che “basta spedire una lettera raccomandata per interrompere o addirittura azzerare il termine temporale”, ma nella pratica risulta essere invece molto più complicato ed infatti la stessa sentenza vista sopra, ovvero la Cassazione 27 maggio 2010 n. 13002, spiega quali atti ben precisi ed unici pongono in essere tale interruzione: “In tema di usucapione, il rinvio dell’art. 1165 cc. alle norme sulla prescrizione in generale e, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione e interruzione, incontra il geometra n. 6/11
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Argomenti legislativi
Molte sono le sentenze di Cassazione che chiariscono i casi più comuni di interruzione dell’usucapione il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell’usucapione. Deriva da quanto precede, pertanto, che non è con attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere materiale di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti a ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente. Non sono, invece, idonei atti interruttivi del termine utile per l’usucapione la diffida o la messa in mora in quanto può esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare.” E dello stesso parere risulta essere la precedente Cassazione 9025/1998 che proprio riguardo allo scrivere “privatamente” per ottenere detta interruzione, specifica che atti di diffida e messa in mora sono idonei ad interrompere la prescrizione dei diritti di obbligazione, e non anche il termine utile per l’usucapione potendo il relativo possesso esercitarsi anche in aperto e dichiarato contrasto con la volontà del titolare del diritto reale. Quindi è la legge che elenca tassativamente gli atti interruttivi e precisamente tale elenco lo si trova all’articolo 2943 c.c.: “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto
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con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio”. Proviamo quindi ad elencare, analizzando tramite sentenze della Corte di Cassazione, alcuni dei casi più comuni di interruzione dell’usucapione. 1. La notifica dell’atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanti un diritto dominicale, come si può trovare in Cassazione 9845/2003; e quindi si tratta, per dirla volgarmente, di “fare causa” alla controparte con notifica entro i vent’anni. 2. L’azione di rivendica esperita da chi assuma di essere proprietario, nei confronti di chi possegga o detenga il bene. Tale azione interrompe l’usucapione in quanto diretta a privare il possessore del potere di fatto sul bene come indicato in Cassazione 9845/2003: quindi come sopra. 3. L’azione petitoria anche se irritualmente esperita nel corso del giudizio possessorio (ricordando che l’articolo 705 c.p.c. recita “Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.”), sul piano sostanziale è idonea ad interrompere
l’usucapione essendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione come detto nella Cassazione 379/1995: 4. L’azione possessoria intentata dal proprietario di un terreno essendo atto conservativo idoneo a interrompere la prescrizione acquisitiva, come detto nella Cassazione 5801/1992 salvo ovviamente il fatto che detta azione di prescrive a sua volta in un solo anno dal primo atto di spoglio o molestia. Si sappia però che azioni possessorie e quelle cautelari hanno efficacia interruttiva della durata dell’altrui possesso “ad usucapente” anche nel caso di rigetto delle domande, quando siano proposte nella qualità di titolare di un diritto contrapposto ed incompatibile con la situazione possessoria dell’usucapiente. 5. L’occupazione materiale del bene immobile come indicato ad esempio dalla Cassazione 5647/1992 “L’occupazione temporanea di un bene immobile per la esecuzione di progetti di sistemazione di bacini montani ai sensi del r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, che sia seguita dalla materiale apprensione del fondo da parte dell’Ente occupante, comporta la privazione del possesso del bene per tutto il tempo per il quale di fatto si protragga, e quindi l’interruzione della relativa usucapione nel ricorso delle condizioni previste dall’art. 1167 cc..” 6. L’apposizione di picchetti nel terreno, essendo ciò un atto materiale che non rientra tra gli atti formali previsti dall’art. 2943 cc. e quindi non può operare se non come causa di interruzione, però non tanto e non solo per l’infissione in se dei picchetti ma solo quando abbia per effetto anche la contestuale privazione del possesso dell’usucapiente e questa privazione si protragga per oltre un anno, come sancito dalla Cassazione n. 539/1964. 7. Le trattative per l’acquisto del bene tra il proprietario e chi lo possiede,
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Argomenti legislativi ovviamente interrompono l’usucapione, come da Sentenza 30/06/2008 n. 17858: “Le trattative volte all’acquisto di un bene, tra il proprietario dello stesso e chi materialmente lo possiede comportano da parte di quest’ultimo un implicito riconoscimento dell’altruità del diritto, incompatibile con la volontà di ulteriore godimento “uti dominus”, con conseguente interruzione del possesso ai sensi dell’art. 1165 c.c. in relazione all’art. 2944 c.c.” ma qui non è tanto o solo questione di interruzione per volontà del proprietario intavolato, ma vero e proprio “autogoal” dell’usucapente che con tale atteggiamento dimostra di NON avere l’animus richiesto dall’istituto. 8. E così, quindi, è causa generale di interruzione dell’usucapione il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, come da Cassazione 10/09/2004 n. 18207. 9. Vi è interruzione poi, ogni qual volta il possessore stesso venga posto nell’obiettiva impossibilità di continuare ad esercitare il possesso sia per fatto del terzo, che per eventi naturali come per esempio smottamento del terreno e conseguente restringimento della strada sulla quale veniva esercitato il passaggio, come da Cassazione 1025/1976. Stesso discorso relativo alle servitù, come descritto dalla Cassazione civile, sez. II, 08/06/1984, n. 3452: “Costituisce causa interruttiva dell’usucapione di una servitù di passaggio la perdita del possesso per oltre un anno che si verifica ogni qualvolta il possessore venga posto nell’impossibilità di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo che per eventi naturali.” 10. Particolarità che vale la pena sottolineare è la possibilità di rilievo d’ufficio da parte del Giudice dell’intervenuta interruzione come da Cassazione 25/09/2002 n. 13921: “Proposta eccezione di usucapione, il giudice può rilevare d’ufficio il difetto di continuità del possesso
risultante “ex actis” anche se l’interruzione non sia stata dedotta dall’attore “, come a dire che se il legale avversario si dimentica di eccepire un tanto… ci pensa il Giudice se lo rileva dagli atti. 11. Non vale invece ad interrompere la usucapione neppure la disposizione testamentaria di un bene da altri posseduto, come da Cassazione 2344/1976: “l’avere, il proprietario, disposto con testamento di un bene da altri posseduto, non costituisce causa di interruzione dell’altrui possesso ad usucapionem del bene stesso.” 12. Continuando la lista si deve sottolineare come non interrompe l’usucapione neppure una procedura di espropriazione per pubblica utilità che non manifesta conseguenze materiali sulla continuità del possesso, come indicato dalla Cassazione civile, sez. 11, 06/06/1983, n. 3836: “Nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l’usucapione da parte del possessore una procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l’intestatario dell’immobile e da quest’ultimo contestata poiché la interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l’esercizio, e non da vicende giudiziali tra l’intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso.” Sullo stesso solco, normalmente non è interruttivo neppure il pagamento dell’ICI od altre tasse sull’immobile. 13. Nel caso di volontario abbandono la Cassazione civile, sez. II, 28/11/1981, n. 6349, detta precise regole: “L’art. 1167 c.c., secondo cui l’usucapione è interrotta quando il possessore sia privato del possesso della cosa per oltre un anno, si riferisce al caso di perdita del possesso per fatto del terzo o per cause natura-
li e, pertanto, non è applicabile nella diversa ipotesi di abbandono della cosa posseduta per atto volontario del possessore” in quanto anche abbandonare il bene è una delle facoltà del proprietario e quindi vale come animus ai fini del possesso ad usucapionem ed infatti: “In tema di interruzione dell’usucapione - poiché il possesso non richiede, per il suo permanere, il costante, materiale rapporto con la cosa che ne costituisce l’oggetto, essendo sufficiente la disponibilità del godimento della cosa stessa da parte del possessore, non contrastata da terzi, la semplice assenza di manifestazioni del predetto rapporto materiale per un dato periodo, anche se provata, non è di per sè idonea a dimostrare la volontaria dismissione del possessore, la quale deve essere assolutamente univoca per produrre l’indicata interruzione.” Giunti a questo punto concludiamo con una ulteriore precisazione relativamente ai casi di pluralità di titolari intavolati (lato attivo) o di compossessori (lato passivo). Nel primo caso - lato attivo - gli effetti dell’interruzione si estendono automaticamente anche agli altri comproprietari pro indiviso, anche se compia l’evento interruttivo uno solo di loro, non essendo ammissibile un possesso ad usucapione esercitato in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene come lo si può testualmente trovare nella Cassazione 1514/1999. Nel secondo caso passivo, invece, gli atti interruttivi dell’usucapione eseguiti nei confronti di uno solo dei compossessori non hanno effetto interruttivo verso gli altri, come descritto nella Cassazione 6942/1999 e quindi proseguiranno nel loro percorso temporale verso la usucapione. Da “Prospettive Geometri” di Trento e Bolzano
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Impugnabilità delle delibere condominiali anche con citazione Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8491/2011 del 14 Aprile 2011 si sono pronunciate sul tipo di atto introduttivo di impugnazione di delibera assembleare condominiale per chiederne l’annullamento. È stato chiarito che la citazione è la forma ordinaria di impugnazione delle delibere condominiali e non il ricorso, come si legge all’articolo 1137 del codice civile. Infatti, il termine “ricorso” viene utilizzato dal legislatore in modo “atecnico” e non va dunque inteso in senso letterale. Ad ogni modo, la domanda è valida anche in questo caso, e anche se nei trenta giorni previsti l’atto è stato presentato solo al giudice e non notificato. Per la Suprema Corte si trattava di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, potesse essere ritenuta valida e se a questo fine fosse sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 1137 c.c. l’atto venisse presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti ha dato risposta affermativa, in quanto l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava sull’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.
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Corte di Cassazione – Sentenza n. 8491/2011 Aprile 14, 2011 · Categoria Leggi e Sentenze Circolari Impugnazione delle delibere condominiali - L’atto va impugnato con citazione ma è valida anche la forma del ricorso purché presentato al giudice entro trenta giorni Corte di Cassazione Sez. Unite Civ. - Sent. del 14.04.2011, n. 8491 Svolgimento del processo Con sentenza n. 1658/2000 il Tribunale di Bergamo dichiarò inammissibile, per tardività, la domanda proposta da L. A. e A. Z. nei confronti del condominio (…): domanda intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità o l’annullamento della deliberazione assembleare del 12 febbraio 1998, adottata in merito alla ripartizione delle spese di rifacimento della copertura di autorimesse interrate. Con sentenza n. 1450/2000 lo stesso Tribunale respinse l’opposizione, ugualmente proposta da A. L. e Z. A., avverso il decreto ingiuntivo n. 1216/1998, avente per oggetto il pagamento al condominio della quota di loro pertinenza delle spese suddette. Impugnate dai soccombenti, le due decisioni, previa riunione delle cause, sono state confermate dalla Corte d’appello di Brescia, che con sentenza n. 859/2003 ha rigettato i gravami, rilevando che il primo dei suddetti giudizi era stato promosso con citazione, mentre avrebbe dovuto esserlo con ricorso, né la conseguente in-
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Professione validità dell’atto era rimasta sanata, poiché esso era stato bensì notificato, ma non anche depositato in cancelleria, entro il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 1137 c.c. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione L. A. e A. Z., in base a due motivi. Il condominio si è costituito con controricorso e ha presentato due memorie. Motivi della decisione Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso L. A. e A. Z. rivolgono alla sentenza impugnata essenzialmente una stessa censura, articolata rispettivamente sotto i profili dei vizi della motivazione e della violazione di norme di diritto: lamentano che ingiustificatamente ed erroneamente la Corte d’appello ha escluso che la notificazione della citazione per il giudizio di primo grado, avvenuta entro il termine stabilito dall’art. 1137 c.c., fosse idonea ad evitare la decadenza comminata da tale norma. Il resistente ha contestato la rilevanza di queste deduzioni, osservando che la deliberazione oggetto della causa è priva di una propria autonoma valenza, in quanto meramente confermativa di un’altra precedente, la quale non era stata a suo tempo impugnata ed era pertanto divenuta intangibile. L’eccezione va disattesa, poiché l’assunto del controricorrente era già stato prospettato nel giudizio di secondo grado, ma la Corte d’appello espressamente ha affermato di poterne prescindere, lasciando quindi impregiudicata la questione; né essa può avere ingresso in questa sede, in quanto implica la necessità di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito non consentiti nel giudizio di legittimità. La tesi sostenuta da A. L. e A. Z. attiene a un tema che ha dato luogo, nella giurisprudenza di legittimità, a divergenze e contrasti, per la cui composizione il ricorso è stato as-
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oiché la norma in considerazione si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall’assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell’art. 163 c.p.c., secondo cui “la domanda si propone mediante citazione”
segnato alle sezioni unite. La prima decisione in materia, per quanto consta, è costituita da Cass. 5 maggio 1975 n. 1716, con la quale si è ritenuto che il giudizio deve essere introdotto con ricorso, poiché l’art. 1137 c.c. impiega appunto tale termine, nel disporre che “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa” e che “il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data della comunicazione per gli assenti”. Questo principio è stato poi ribadito nelle pronunce successive, che hanno ravvisato la ratio della norma, così intesa, nell’”esigenza della sollecita soluzione delle questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione del condominio” (Cass. 9 luglio 1997 n. 6205). Si è tuttavia ammesso, in applicazione del principio di conservazione, che l’impugnazione delle deliberazioni condominiali possa avvenire efficacemente, pur se irritualmente, anche con citazione, a condizione però che nel termine di trenta giorni l’atto non sia soltanto notificato, ma anche depositato in cancelleria, poi-
ché unicamente in tal caso può essere equiparato a un ricorso (Cass. 27 febbraio 1988 n. 2081). Questa affermazione è coerente con la costante giurisprudenza di questa Corte, relativa ai limiti della sanabilità della instaurazione con citazione dei giudizi per i quali è stabilita la forma del ricorso, come nelle materie del lavoro dipendente, della separazione personale tra coniugi, della cessazione degli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio, delle locazioni (v., da ultimo, Cass. 27 maggio 2010 n. 12990). A proposito delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, invece, è stato seguito anche un diverso orientamento, secondo cui è sufficiente la tempestiva notificazione della citazione, non occorrendo anche il suo deposito in cancelleria, che avviene successivamente, al momento della iscrizione a ruolo della causa: Cass. 16 febbraio 1988 n. 1662, 30 luglio 2004 n. 14560, 11 aprile 2006 n. 8440, 27 luglio 2006 n. 17101, 28 maggio 2008 n. 14007. Questa conclusione è stata giustificata, essenzialmente, in base alla considerazione che la notificazione esaurisce gli adempimenti di immediato interesse per la parte convenuta, mentre darebbe luogo a una incongrua contaminazione normativa imporre per la citazione gli adempimenti che sono richiesti per il ricorso. Ritiene il collegio che l’art. 1137 c.c. non disciplina la forma che deve il geometra n. 6/11
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Professione assumere l’atto introduttivo dei giudizi di cui si tratta. Depone in questo senso, in primo luogo, la sedes materiae della disposizione, la quale è inserita in un contesto normativo - il codice civile - destinato alla configurazione dei diritti e all’apprestamento delle relative azioni sotto il profilo sostanziale e non anche sotto quello procedurale del quomodo: contesto normativo nel quale il termine “ricorso” è spesso utilizzato per indicare l’atto con cui si reagisce, eventualmente anche in sede stragiudiziale, alla lesione di un diritto. Proprio nell’ambito della disciplina del condominio, infatti, l’art. 1133 c.c. prevede la possibilità del “ricorso all’assemblea” contro i provvedimenti dell’amministratore, mentre la parola “citazione”, nell’art. 1131 c.c., indica tutti gli atti con cui il condominio è “convenuto in giudizio”, atti che ben possono avere la forma del ricorso, quando si verte in materie per le quali così è disposto. Non è quindi significativo l’argomento lessicale, che viene ricavato dal testo dell’art. 1137 c.c., nel quale il termine “ricorso” è impiegato nel senso generico di istanza giudiziale, che si ha facoltà di proporre per ottenere l’annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio. Infatti la prescrizione del ricorso, come veste dell’atto introduttivo dei giudizi in determinate materie, è sempre accompagnata dalla fissazione di varie altre regole, intese in genere a delineare procedimenti caratterizzati da particolare snellezza e rapidità: regole che mancano del tutto con riguardo alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, per le quali non si dubita che siano soggette alle norme comuni di procedura. Ciò non solo corrobora la tesi del significato generico del termine “ricorso”, come compare nell’art. 1137 c.c., ma fa cadere anche l’argomento relativo alle esigenze di celerità che la norma avrebbe inteso soddisfare:
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a questo fine risulta ininfluente che la causa sia promossa nell’una forma o nell’altra, se poi deve seguire il suo iter con il rito ordinario; né rileva la diversità - sulla quale pure è stato posto l’accento - del sistema di fissazione della prima udienza, da parte del giudice invece che dell’attore, poiché eventuali manovre dilatorie di quest’ultimo possono essere efficacemente contrastate con il rimedio dell’anticipazione di cui all’art. 163 bis c.p.c., ma sono comunque già frustrate dalla prevista immediata esecutività delle deliberazioni condominiali, anche se impugnate. Poiché dunque la norma in considerazione si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall’assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell’art. 163 c.p.c., secondo cui “la domanda si propone mediante citazione”. Si evita così anche la discrasia, cui la contraria opinione da luogo, tra le azioni di annullamento e quelle di nullità delle deliberazioni condominiali, in quanto unanimemente soltanto alle prime si ritiene applicabile l’art. 1137 c.c. (v., tra le altre, Cass. 19 marzo 2010 n. 6714), sicché nei due casi le domande dovrebbero essere proposte in forme diverse, anche quando si impugna una stessa deliberazione e si deduce che è affetta da vizi che ne comportano sia la nullità sia l’annullamento. Si evita altresì la divergenza, sopra evidenziata, tra le soluzioni adottate a proposito delle condizioni richieste per la sanabilità dell’atto, quando si verte nella materia del condominio o nelle altre per le quali è prescritto il ricorso. Ciò stante, la questione della conversione si pone in termini inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: si tratta di stabilire se la
domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 1137 c.c. l’atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice (che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Brescia, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità) che si uniformerà al seguente principio di diritto: “L’art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall’art. 163 c.p.c.”. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Depositata in Cancelleria il 14.04.2011
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La circolare dell’Agenzia del Territorio sulle modalità di aggiornamento e notifica degli atti catastali per gli “immobili fantasma” L’Agenzia del Territorio ha pubblicato il 18 novembre, sul sito www. agenziaterritorio.gov.it, la Circolare n. 7/2011, che definisce le modalità di aggiornamento delle banche dati catastali, in seguito all’attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati al Catasto. La Circolare specifica anche le modalità di trattazione degli atti e la loro notifica ai proprietari dei cosiddetti “immobili fantasma”. La determinazione della rendita presunta riguarda le particelle sulle quali, grazie alle operazioni di fotoidentificazione, sono stati rilevati manufatti non dichiarati in Catasto. Per questi immobili, i proprietari avrebbero dovuto provvedere all’accatastamento entro il termine del 30 aprile 2011, come stabilito dalla legge del 26 febbraio 2011, n. 10. In assenza dell’adempimento spontaneo, i tecnici catastali e i professionisti iscritti agli Ordini che hanno aderito ai Protocolli d’intesa con l’Agenzia, hanno svolto le attività di sopralluogo, individuando le unità immobiliari oggetto di accertamento e predisponendo le relative proposte di aggiornamento catastale. Gli esiti degli accertamenti sono registrati nelle banche dati catastali, con la conseguente attribuzione della categoria, della classe corrispondente a quella media della zona censuaria di appartenenza e della rendita catastale presunta. Le particelle interessate da fabbricati non dichiarati e le corrispondenti unità immobiliari urbane sono evidenziate con specifiche annotazioni.
A questo proposito, la Circolare n. 7/2011 definisce le modalità tramite le quali sono effettuati gli aggiornamenti dei diversi database e descrive le operazioni che i tecnici dell’Agenzia devono eseguire al fine di rendere coerenti i documenti catastali con la situazione attuale degli immobili regolarizzati. Sono inoltre illustrate le regole per la predisposizione degli atti di aggiornamento catastale, relativi agli immobili oggetto di attribuzione della rendita presunta, che verranno presentati, successivamente, da parte dei tecnici professionisti. I dettagli operativi, relativi alla registrazione nelle banche dati delle rendite presunte, l’aggiornamento delle variazioni oggettive e soggettive degli immobili, la notifica degli atti e l’attività di contenzioso e autotutela, possono essere conosciuti consultando il sito dell’Agenzia alla pagina http://www.agenziaterritorio. gov.it/?id=6029. Per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari, la circolare ricorda che tali atti di trasferimento devono contenere oltre alla identificazione catastale anche una particolare dichiarazione del possessore che stabilisce che le planimetrie catastali corrispondono allo stato attuale dell’immobile e l’identificazione dei reali proprietari da parte del notaio. Se non si effettuano tali tipi di adem-
L’Agenzia del Territorio sta completando il censimento delle case fantasma, due milioni di “particelle” con fabbricati rilevati dalle foto aeree negli anni scorsi e sino a quel momento completamente sconosciuti al Catasto. I risultati a fine novembre parlano di altre 663mila particelle esaminate, che aggiungendosi al 1.065mila accertate entro lo scorso aprile, porta a 1.728mila quelle regolarizzate, su un totale 2.228mila. L’obiettivo di 760mila particelle entro fine anno sta diventando raggiungibile: con un’ipotesi di almeno 600 milioni di rendite catastali e, grazie alla nuova versione dell’Imu, circa 700 di tasse già nel 2012
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Case fantasma L’espressione indica gli edifici che non risultavano a Catasto: sono stati scoperti sovrapponendo le fotografie aeree alle mappe catastali. E’ stato quindi reso pubblico l’elenco delle particelle con fabbricati fuori mappa ed è stato concesso di dichiararli entro il 2 maggio, pagando tasse e sanzioni relative. E’ stato poi dato corso al rilevamento di quanto non ancora dichiarato. pimenti l’atto di trasferimento non è valido ed è considerato nullo. Gli accertamenti mirano ad individuare per ogni immobile il numero dei fabbricati, la categoria ed una rendita pre-
sunta derivante da un valore medio applicato ad un immobile simile. Gli allegati della circolare 7/2011 stabiliscono quali siano i costi da sostenere per regolarizzare un immobile per l’attribuzione della rendita presunta. Si va da una spesa di circa 530 euro per regolarizzare una villetta o appartamento sino ai circa 600 euro necessari per regolarizzare un capannone. Tali costi includono spese generali di istruttoria, oneri per classamento, spese di notifica e sanzioni per l’inadempienza. Una volta che l’Agenzia del Territorio ha provveduto al calcolo della rendita presunta occorre portarla a conoscenza del diretto interessato. Ai fini della notifica occorre effettuare l’affissione all’albo pretorio dei
comuni di appartenenza previa preventiva pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell’avviso di affissione. Ai comuni verranno inoltre dati l’elenco dei possessori, il numero degli immobili, gli avvisi di accertamento relativi a tali immobili ( contenenti le sanzioni, gli oneri di accertamento ed i tributi speciali). Per la segnalazione di eventuali errori od omissioni è possibile fare reclamo direttamente all’Agenzia del Territorio. Nei casi in cui occorre fare ricorso è possibile impugnare la decisione dell’Agenzia del Territorio direttamente presso la commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla data di comunicazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Crediti formativi La Formazione Continua per i Geometri è una realtà già dal 2009, come da disposizioni del Consiglio Nazionale Geometri, ed è obbligatoria dal 2010.
A norma della recente Legge 148/2011, che ha convertito la Manovra bis di Ferragosto (DL 138/2011) la violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare
TESSERA DI RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI
Ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi per gli eventi organizzati dal Collegio è d’obbligo avere la tessera di riconoscimento e pertanto, chi non ha ancora provveduto, deve richiedere il nuovo tesserino fornito di badge con chip di prossimità, che permette il controllo automatico della partecipazione ad eventi e corsi, nonché la gestione dei crediti formativi. Per la richiesta, è necessario consegnare al Collegio: - una foto-tessera recente - un modulo di richiesta compilato (scaricabile dalla Home Page del sito del Collegio) - copia di un documento d’identità con le seguenti modalità: - Consegna a mano o spedizione postale - Invio tramite PEC all’indirizzo collegio.torino@geopec.it. In tal caso, la foto deve avere le seguenti caratteristiche: formato file: jpg larghezza: 240 pixel altezza: 320 pixel dimensione massima: 120 Kb 14
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L’Agenzia delle Entrate fornisce l’elenco della documentazione da conservare ed esibire per le detrazioni 36% Dopo le norme che hanno abolito gli obblighi di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara e di indicare separatamente nella fattura il costo della manodopera (Dl 70/2011), semplificando, quindi, notevolmente gli adempimenti per i contribuenti che intendono avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute), il nuovo provvedimento fornisce l’elenco della documentazione che i contribuenti devono tenere a disposizione e, a richiesta, esibire agli uffici fiscali.
Agenzia delle Entrate: Prot. n. 2011/149646 Direzione Centrale Accertamento Documentazione da conservare ed esibire a richiesta degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41 come sostituito dall’art. 7, comma 2, lett. q) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70. IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone: I soggetti che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, intendono avvalersi della detrazione di imposta di cui all’art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i sottoindicati documenti: 1. Le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente. 2. Per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento. 3. Ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta. 4. Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella mille-
simale di ripartizione delle spese. 5. In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori. 6. Comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri. 7. Fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute. 8. Ricevute dei bonifici di pagamento. Motivazioni Al fine di semplificare gli adempimenti gravanti sui contribuenti per godere del beneficio fiscale di cui al novellato art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2, lett. q), sostituisce l’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41. Con la nuova previsione normativa viene soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara e, nel contempo, viene disposto l’obbligo di: I. inserire nella dichiarazione dei redditi i dati indicati dalla lett. a) del citato Decreto Interministeriale n. 41, così come sostituita; II. conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i documenti stabiliti in il geometra n. 6/11
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Professione apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il presente provvedimento recepisce il disposto di cui al precedente punto II. ed individua i documenti che i contribuenti devono tenere a disposizione e, a richiesta, esibire. Si specifica che la comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale (punto 6), prevista dalla lett. b) dell’art. 1, comma 1, del richiamato Decreto Interministeriale n. 41, è inserita nell’elenco al fine di prevederne l’obbligo di conservazione e di esibizione agli Uffici. Le fatture e le ricevute fiscali (punto 7) e le ricevute dei bonifici di pagamento (punto 8), il cui obbligo di conservazione ed esibizione agli Uffici è già stabilito dalla lett. c) dell’art. 1, comma 1, del medesimo Decreto Interministeriale n. 41, sono inserite nell’elenco a fini di completezza espositiva, tenuto anche conto della particolare rilevanza di detto tipo di documentazione. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); - Statuto dell’Agenzia delle Entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); - Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997- supplemento ordinario; - Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998; - Decreto Ministeriale 9 maggio 2002, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002; - Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 2 novembre 2011 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA Attilio Befera
GUIDA AGGIORNATA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN EDILIZIA Agenzia delle Entrate Guida aggiornata su “Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali” Per le nuove costruzioni è stata pubblicata la guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate Nelle opere di riqualificazione edilizia è possibile usufruire di una serie di agevolazioni, quali: - IVA agevolata al 10% per interventi di recupero degli immobili; - detrazione IRPEF del 19% sugli interessi passivi pagati per mutui stipulati per la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale; - IVA agevolata al 4% sui beni finiti acquistati per la costruzione di abitazioni non di lusso. Ma chi può fruire di queste detrazioni? A quali tipologie di lavori spettano queste agevolazioni? Cosa occorre fare per ottenere queste detrazioni? A tutte queste domande vengono fornite risposte chiare e precise dall’Agenzia delle Entrate, con la nuova versione, aggiornata a novembre 2011, della guida “Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali”. Il documento contiene in dettaglio le istruzioni operative per utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali ed è corredato da una serie di esempi pratici.
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Automazione “rossi e gialli” in ambiente CAD a cura di www.studiomirano.it
Come ottenere in automatico lo stato attuale e di fine lavori disegnando la sola tavola di sovrapposizione Nel presente tutorial vedremo come ottenere in automatico le tavole dello stato attuale e dello stato previsto a fine lavori disegnando la sola tavola di sovrapposizione. Sono necessarie una conoscenza base dello spazio carta ed una versione aggiornata del software Autocad� di Autodesk.
I due più evidenti vantaggi del metodo esposto sono i seguenti: - ogni modifica eseguita nella situazione di sovrapposizione verrà riportata in automatico anche nella situazione dello stato attuale e nella situazione dello stato previsto a fine lavori, con riduzione della possibilità di errori
- riduzione dei tempi di disegno in quanto occorre disegnare una sola situazione (quella di sovrapposizione) anziché le 3 situazioni classiche (esistente, sovrapposizione e fine lavori) Prenderemo ad esempio il semplice caso rappresentato in figura 1, nel quale è prevista la realizzazione di un locale chiamato “locale 3” in
luogo del locale chiamato “locale 2” . L’esempio comprende alcune quote e testi e l’apertura di un vano porta. La regola principale da seguire è quella di disegnare nello spazio modello la situazione di sovrapposizione (visibile in figura 1) e nello spazio carta una tavola contenente tre finestre le quali, come vedremo
Figura 1
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Figura 2
più avanti, andranno a contenere le tre situazioni pronte per la stampa (esistente, sovrapposizione e fine lavori). Per semplicità disegniamo tutti gli elementi del disegno su tre soli layer (figura 2): - layer “non_oggetto_di_lavori”, su cui sono disegnate le entità che dovranno essere presenti su tutte e tre le situazioni (attuale, sovrapposizione e fine lavori). Colore 250, linea continua - layer “demolizioni”, su cui sono disegnate le entità che dovranno essere presenti solo nella tavola dello stato attuale e nella tavola di sovrapposi-
zione. Colore 40, linea tratteggiata (o ACAD_ISO02W100). - layer “nuove_costruzioni”, su cui sono disegnate le entità che dovranno essere presenti solo nella tavola di sovrapposizione e nella tavola della situazione prevista a fine lavori. Colore 10, linea continua Passiamo ora allo spazio carta. Si è utilizzato un layout formato A4 su cui , col comando _-VPORts, sono state disegnate 3 finestre che non appena create sono tutte uguali, in particolare rappresentano tutte e 3 la situazione di sovrapposizione (come visibile in figura 3). Il nostro obiettivo a far sì che la
finestra in alto contenga lo stato di fatto e quella in basso contenga la situazione prevista a fine lavori. Per la finestra in alto procediamo quindi in questo modo: - click dentro la finestra - click sull’icona “gestione proprietà layer” a questo punto, all’interno della sola finestra corrente procediamo al seguente settaggio dei layer: - il layer “nuove_costruzioni” viene congelato - al layer “demolizioni“ assegniamo il colore 250 e la linea continua. Da notare che rimarranno evidenziate in azzurro le differenze di impostazione che questo layer presen-
Figura 3
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Figura 4
ta tra lo spazio modello e la finestra dello spazio carta appena modificata (come visibile in figura 4) Per la finestra in basso procediamo invece in questo modo: - click dentro la finestra - click sull’icona “gestione proprietà layer” a questo punto, all’interno della sola finestra corrente procediamo al seguente settaggio dei layer: - il layer “demolizioni” viene congelato
- al layer “nuove_costruzioni” viene assegniamo il colore 250. Da notare che anche in questo caso rimarranno evidenziate in azzurro le differenze di impostazione che questo layer presenterà tra lo spazio modello e la finestra dello spazio carta appena modificata (come visibile in figura 5) Il risultato finale sarà quello visibile in figura 6. Si noti che l’effetto voluto viene applicato in automatico anche a quote e testi.
I concetti sopra esposti possono ovviamente essere utilizzati in situazioni ben più complesse, quali sono in genere la comuni situazioni di progettazione. In particolare il sistema può essere applicato anche a tratteggi, riempimenti, entità e layer che prevedono diversi spessori di linea e a più tavole contenenti ciascuna una o più finestre, come di solito avviene nei casi reali di progettazione. Le indicazioni date sono valide con qualsiasi sistema di configura-
Figura 5
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Professione zione di stampa, si consiglia tuttavia l’utilizzo di file di configurazione di stampa dipendenti da nome. Secondo gli stessi principi è anche possibile la totale eliminazione dei file di configurazione di stampa come è stato fatto per l’esempio qui trattato.
CAD Computer-Aided Design Indica il settore dell’informatica volto all’utilizzo di tecnologie software e in particolare della computer grafica per supportare l’attività di progettazione di manufatti sia virtuali che reali. I sistemi di Computer Aided Design hanno come obiettivo la creazione di modelli, soprattutto 3D, del manufatto. Ad esempio, un sistema Computer Aided Design può essere impiegato da un progettista meccanico nella creazione di un modello 3D di un motore.
Centrale Termoelettrica di Chivasso Dichiarazione Ambientale 2011 La Dichiarazione Ambientale permette di far conoscere in modo esaustivo l’attività di ogni singola centrale Edipower e il suo impatto ambientale. Nel documento sono contenuti i principi e gli obiettivi che muovono la Società di gestione, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile quali il miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni ambientali, lo sviluppo di energie da fonti rinnovabili, il contenuto al benessere della comunità. E’ sottoposta a convalida da un verificatore accreditato e successivamente approvata dal Comitato Ecolabel Ecoaudit. La Dichiarazione Ambientale viene pubblicata soltanto per le Unità Produttive già registrate EMAS. Per tali centrali ogni anno si procede ad un aggiornamento della Dichiarazione Ambientale; l’aggiunta di nuovi elementi permette, infatti, un confronto con i dati già forniti e un’analisi delle variazioni intervenute. Nel 2010 la Centrale di Chivasso ha partecipato ad
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Figura 6
importanti progetti messi in atto dalla Società Edipower con il fine di ottimizzare l’utilizzo dell’energia, sfruttare la sinergia con le fonti rinnovabili, sviluppare metodi di lavoro ancora più attenti nei confronti dell’ambiente, della salute e della sicurezza. In questo contesto è stato installato all’interno dell’impianto un campo fotovoltaico da circa 1MW di potenza che verrà messo in esercizio nei primi mesi del 2011. Inoltre, la Centrale si vede impegnata in un progetto di efficentamento energetico avente l’obiettivo di ridurre i consumi interni di energia per l’alimentazione dei sistemi ausiliari.
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Giurisprudenza in edilizia e urbanistica Demolizione di un manufatto con la semplice denuncia di inizio attività Per la demolizione di un manufatto non è necessario il permesso a costruire, ma è sufficiente la semplice denuncia di inizio attività, la cui mancanza costituisce illecito amministrativo . Essa infatti non integra la fattispecie di cui all’art. 44, primo comma, lett. b) del Testo Unico Edilizia. E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. III penale, con la sentenza 17 giugno 2011, n. 24423 in merito ad una questione rilevante relativa alla individuazione della natura dei titoli abilitativi necessari per la demolizione di opere. Nel caso di specie si è trattato di un ricorso promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze contro un’ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale in funzione di giudice del riesame. In particolare, il provvedimento aveva disposto la revoca del decreto di sequestro preventivo di un immobile sul quale erano stati effettuati interventi di demolizione in assenza del necessario titolo abilitativo. La decisione dei giudici risolve ancora una volta la questione escludendo la sussistenza del reato richiamato, che di per sé avrebbe comportato la sanzione dell’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30.986 a 103.290 euro, in quanto nel caso specifico per i lavori di cui alle DIA risultava essere stata rilasciata apposita autorizzazione paesaggistica.
Il divieto di edificazione lungo le strade è correlato anche all’esigenza di assicurare una fascia di rispetto per l’esecuzione di lavori, per cantieri, per depositi ecc.
Resta tuttavia un margine di incertezza di carattere generale che ad oggi non trova una vera e propria linea di confine tra le ipotesi in cui risulti necessario il permesso a costruire. Fasce di rispetto stradale e divieto di edificazione Il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dall’art. 9 della L. 729/1961 e dal D.M. 01/04/1968, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, rende inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale. La Sentenza del Consiglio di Sta-
to 08/06/2011, n. 3498 si è espressa con questo principio. La Corte ha chiarito che il divieto in oggetto non può essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l’esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all’occorrenza, dal concessionario per l’esecuzione dei lavori, per l’impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni. il geometra n. 6/11
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Professione Sentenza 4 agosto 2011 della sesta sezione civile della Cassazione
“Nascondendo le contrarietà affrontate nell’espletamento del compito affidatogli il progettista mostra scarsa attenzione nei confronti del cliente, assumendo un comportamento riprovevole sul piano professionale”.
Articolo 22 del Codice Deontologico del Geometra
“Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza. Nell’ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l’espletamento di una prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la formazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria.” Servitù di passaggio - Per l’usucapione conta anche il possesso dei precedenti proprietari Ai fini dell’acquisto per usucapione di una servitù di passaggio che consente l’accesso al proprio appartamento rileva anche il possesso dei precedenti proprietari. È il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 19100 del 19 settembre. Fattispecie I proprietari di un immobile convenivano in giudizio il conduttore di un appartamento attiguo, responsabile per aver chiuso la porta che consentiva l’unico accesso al loro immobile, sul quale essi esercitavano il diritto di passaggio. Ciò che viene contestato è la validità del possesso ad usucapione: secondo i ricorrenti, gli attori originari avrebbero potuto esercitare il possesso soltanto dalla data in cui erano
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diventati proprietari dell’immobile de quo, mentre prima erano soltanto conduttori di tale bene. Con la conseguenza che alla data di proposizione della domanda il tempo necessario ad usucapire non era decorso. Ai fini dell’usucapione conta anche il possesso dei precedenti proprietari. La censura viene rigettata dalla Suprema Corte la quale osserva che il possesso della servitù di passaggio era già stato esercitato dai danti causa degli attuali proprietari: quella servitù, infatti, risulta esistente «fin da epoca antecedente all’entrata in vigore dell’attuale codice civile». Essendo pacifico che i conduttori, al momento dell’acquisto dell’immobile, hanno potuto unire il possesso dei loro danti causa al loro, il diritto di passaggio risulta pertanto acquisito per usucapione, in virtù del possesso ultraventennale.
Esente da Iva la vendita di terreni agricoli – edificabili. La Corte di giustizia europea ha deciso che il beneficio vale se la cessione rientra nella gestione del patrimonio privato del proprietario Non è soggetta a Iva la vendita di un terreno agricolo che diventa successivamente edificabile per un cambio del piano regolatore indipendente dalla volontà del proprietario del fondo. Lo ha spiegato la Corte di Giustizia Europea con apposita Sentenza: per non essere soggetta ad Iva, la vendita deve potersi inserire nell’ambito della gestione del patrimonio privato del proprietario del terreno. La Corte ha affermato che la cessione di un terreno destinato alla costruzione deve essere soggetta all’imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale dello Stato membro. Non ha rilevanza il
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Professione carattere stabile dell’operazione o il fatto che il proprietario eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi. Al contrario, se per realizzare la vendita il proprietario del terreno intraprende iniziative di commercializzazione fondiaria, mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, il soggetto deve essere considerato come esercente un’attività economica e sarà soggetto all’imposta sul valore aggiunto. La Corte di Giustizia Europea è arrivata a questa conclusione analizzando due casi di vendita di un fondo agricolo, diventato edificabile in un secondo momento, che era stato considerato soggetto ad Iva. Sentenza di Cassazione sulla condotta di un professionista sanzionato dal Collegio per non aver avvisato il committente per l’incarico complesso Quando il professionista si trova in difficoltà nell’incarico ricevuto dal cliente, ha il dovere morale di avvertire chi gli ha affidato il mandato. Altrimenti rischia la sanzione disciplinare. È quanto emerge da una sentenza pubblicata il 4 agosto 2011 dalla sesta sezione civile della Cassazione. Nascondendo le contrarietà affrontate nell’espletamento del compito affidatogli il progettista mostra scarsa attenzione nei confronti del cliente, assumendo un comportamento riprovevole sul piano professionale. Per spiegare quanto sia valido l’addebito mosso al geometra la Suprema corte ha preso a prestito ciò che avviene nel mondo degli avvocati, ove la sostanza finisce per prevalere sulla forma in fatto di deontologia. Le previsioni del codice deontologico forense, infatti, hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirar-
si legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. È dunque inutile, di fronte al giudice della deontologia, invocare meri formalismi da parte del professionista incolpato: al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare è necessario che all’incolpato sia contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica. Non contano, tuttavia, il “nomen juris” o la rubrica della ritenuta infrazione: il giudice disciplinare è libero di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali che richiamano il dovere di astensione da contegni che ledono del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche. E soprattutto chi è chiamato a decidere sull’addebito può ben ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste dalle norme deontologiche. Insomma: al geometra non resta che pagare le spese processuali. Cassazione: l’omessa trasmissione del Durc sospende il titolo edilizio. Sono escluse però le sanzioni penali Con la Sentenza 21780/2011 la Corte Suprema di Cassazione si è espressa sulle sanzioni irrogabili per omissione della trasmissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC è un certificato che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Esso, ai sensi dello stesso art. 90, comma 9 - lettera c), del D. Leg.vo 81/2008, deve essere trasmesso dal committente o dal responsabile dei lavori «all’ammini-
strazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività». La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori). Il DURC rappresenta, dunque, un utile strumento per l’osservazione delle dinamiche del lavoro ed una forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti. Tutto ciò non ha nulla in comune con il governo del territorio (anche nella sua accezione più ampia) e la previsione dell’art. 90, comma 10, del D. Leg.vo 81/2008 - secondo la quale «in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo» - ha carattere di sanzione amministrativa ulteriore rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria comminata, per la violazione dell’art. 90, comma 9 - lett. e), dall’art. 157, lett. e), del medesimo D. Leg.vo 81/2008. Il legislatore, dunque, non ha inteso prevedere sanzioni penali per le omissioni riferite alla trasmissione del DURC e sanzioni siffatte non possono essere surrettiziamente introdotte facendo ricorso alla previsione dell’art. 44, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001. Titoli edilizi e legittimazione all’impugnazione La legittimazione a gravare i titoli che assentono un nuovo intervento sul territorio può essere riconosciuta solamente a coloro che possano vantare un interesse qualificato ad opporvisi, in forza di uno stabile collegamento tra di essi e la zona incisa il geometra n. 6/11
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Professione dalle rilasciate autorizzazioni (cd. vicinitas). La vicinitas può essere desunta non solo dalla mera contiguità spaziale degli immobili detenuti dal ricorrente con quelli oggetto dell’intervento altrui, bensì dallo stabile ed effettivo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente stesso con la zona di cui si vogliano preservare i valori urbanistico-edilizio-ambientali. Pertanto, non occorre che l’interesse tutelato sia tipicamente urbanistico, essendo del pari riconosciuta la tutelabilità di interessi di natura non prettamente immobiliare, ma comunque integranti un titolo di frequentazione del contesto interessato; in tale ottica, è legittimato all’impugnazione anche chi si ritenga leso, in relazione ad un interesse commerciale, dalla realizzazione dell’opera, allorché egli risulti stabilmente insediato nella zona. Un operatore economico può ritenersi, in quanto tale, legittimato ad impugnare la concessione edilizia assentita ad un suo concorrente, ma perché il suo interesse processuale possa qualificarsi personale, attuale e diretto, deve potersi ravvisare la coincidenza, totale o parziale, del prevedibile bacino di clientela, idonea a determinare un apprezzabile calo del proprio volume di affari. In sostanza, l’insediamento commerciale realizzato ex novo nella zona può essere pregiudizievole e radicare un interesse tutelabile quando serve, in tutto o in parte, il medesimo bacino di clientela del ricorrente. Con tali presupposti, il TAR dell’Aquila ravvisa, nel caso di specie, la legittimazione ad agire del ricorrente e, pur tuttavia, respinge il ricorso perché inammissibile, con il rilievo che la concessione avversata era da ritenersi consolidata, attesa l’intempestività dell’impugnazione, in effetti, rivolta a titoli edilizi meramente ampliativi dell’iniziativa già autorizzata.
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Le notizie sono tratte da “Professione Geometra” Associazione Nazionale Donne Geometra
Il contratto di locazione non è sempre “legato” al certificato di abitabilità. Sentenza 7 giugno 2011, n. 12286 della Suprema Corte di Cassazione I giudici della Corte hanno precisato che il locatore ha senz’altro diritto all’ottenimento del certificato di abitabilità; ma non è così “pacifico” che la mancanza di tale documentazione possa essere di ostacolo alla valida costituzione del rapporto di locazione, nel caso in cui il conduttore ne fosse stato a conoscenza o, comunque, se lo stesso abbia utilizzato il bene secondo la destinazione d’uso convenuta. Un cenno al documento di cui trattasi appare d’obbligo; il certificato (o licenza) di abitabilità, che viene rilasciato dal comune in base al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, ha una duplice funzione: da un lato attestare l’idoneità dell’immobile ad essere adibito ad uso abitativo, previa valutazione della sua conformità agli standards minimi di stabilità, sicurezza ed igiene degli edifici (sul punto cfr. Cass. pen., 13 dicembre 1996, n. 4311, in Dir. pen. e processo, 1998, 215 e ss.); dall’altro quella di garantire l’idoneità dell’immobile ad assolvere una determinata funzione economico sociale e quindi a soddisfare in concreto i bisogni che hanno indotto l’acquirente ad effettuare l’acquisto (cfr. Cass., 10 giugno 1991, n. 6576,
in Giust. civ., 1992, I, 1333 e ss.). In linea di principio, secondo il pensiero dei giudici di legittimità nella decisione in oggetto, in tema di locazione di immobili, la mancanza delle concessioni amministrative o delle autorizzazioni (che condizionano la regolarità dello stesso immobile sotto il profilo edilizio) costituisce inadempimento del locatore; un simile comportamento giustifica, quindi, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1578 del codice civile, a meno che il conduttore, come sopra evidenziato, non sia a conoscenza della situazione e non l’abbia, pertanto, conseguentemente accettata. In base a quanto precisato dalla Corte nella sentenza che qui si commenta, è irrilevante la circostanza secondo cui il conduttore abbia proposto, poi, domanda di concessione in sanatoria; la domanda di risoluzione del contratto può essere proposta solo dopo che il provvedimento autorizzatorio sia stato definitivamente negato solo quando il conduttore sia a conoscenza della situazione dell’immobile alla data della conclusione del contratto oppure ne abbia accettato il rischio, non dichiarando l’uso al quale intende destinare i locali o, ancora, manifestando l’intenzione di voler accettare l’immobile nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova. Le eccezioni da parte del conduttore possono concernere vizi che portano alla diminuzione, in modo apprezzabile, della idoneità del bene all’uso protetto, salvo che si tratti di vizi a lui noti o, comunque, facilmente conoscibili. In definitiva, la mancanza del rilascio delle concessioni relative alla destinazione d’uso di un bene non può, quindi, essere di ostacolo alla valida costituzione del rapporto locatizio purché vi sia stata concreta utilizzazione del bene, da parte del conduttore, secondo la destinazione d’uso convenuta.
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Professione
Notizie dal sito www.vigilfuoco.it La sezione “Prevenzione incendi”, dedica ampio spazio al “Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 – regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”, entrato in vigore il 7 ottobre 2011. Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 in materia di snellimento dell’attività amministrativa, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi e introduce il principio di proporzionalità in base al quale gli adempimenti amministrativi saranno diversificati sulla base della complessità del rischio. Per questo le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state distinte in tre categorie: categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate; Categoria “B”, attività a medio rischio; Categoria “C”, attività a elevato rischio. E’ stato inoltre predisposto un utile vademecum che, attraverso esempi ed illustrazioni, presenta
le principali novità introdotte dal DPR 151/2011 e fornisce le istruzioni, per i cittadini e le imprese, per essere in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi. Nella sezione “Amministrazione On Line” è stato messo a disposizione degli utenti un nuovo servizio che permette la compilazione guidata “on line” delle relazioni tecniche da allegare ad alcune delle domande di prevenzione incendi. L’applicativo permette di seguire lo schema elaborato dagli uffici centrali dei Vigili del Fuoco per l’immissione dei dati relativi ad alcune tra le più diffuse attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed è stato concepito per semplificare il lavoro dei professionisti attraverso l’eliminazione degli errori formali o delle omissioni di informazioni. L’uso della procedura non è obbligatorio, ma è una facoltà di cui si possono avvalere i professionisti incaricati della redazione delle relazioni tecniche da allegare alle domande di parere di conformità antincendio.
Prezzi di San Martino 2011 La Commissione Agricoltura del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con la collaborazione del Collegio dei Periti Agrari, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e delle organizzazioni sindacali di Categoria ha proposto i prezzi medi indicativi per affittanze agrarie, per i contraenti che intendono regolare gli affitti secondo i vigenti patti contrattuali:
Carne di bue grasso Latte Fieno maggengo Fieno ricetta Fieno terzuolo Granoturco ibrido nazionale Grano tenero nazionale Orzo nazionale Risone
al q al kg al Mg al Mg al Mg
€ 175.00 € 0.35 € 1.25 € 1.15 € 1.00
al q
€ 18.00
al q al q al q
€ 18.00 € 16.00 € 28.00
Erba quartirola di prato irriguo Granoturco a maturazione cerosa in silos Paglia pressata Letame maturo di paglia Letame fresco di paglia Paglia pressata in rotoballe
la g.ta € 35.00 al q al Mg al q al q al Mg
€ € € € €
5.50 1.00 1.80 1.00 1.00
Torino, 14 novembre 2011
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Esami di abilitazione alla libera professione di Geometra 2011 Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca Dipartimento per lo sviluppo dell’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA - SESSIONE 2011 Prima prova scrittografica Un Comune vuole costruire, in una zona non sismica, un edificio polifunzionale. Il manufatto, di un sol piano, comprende una sala comune di circa 500 m2, uffici di direzione con segreteria, angolo bar con un locale ad uso esclusivo del barista, un locale per la vendita dei giornali con locali accessori e servizi igienici. Il candidato, esegua il progetto dell’edificio con pianta, prospetti e una sezione in scala 1:50. Infine, il candidato in una breve relazione illustri i criteri adottati nella progettazione e svolga uno dei seguenti argomenti: - il computo metrico di una parte dell’opera - la presumibile parcella del progettista - un particolare esecutivo o decorativo Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: ore 8 Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate
Seconda prova scrittografica Un fabbricato residenziale di tre piani fuori terra comprende: - al primo piano f.t.: 2 unità da 90 m2 e 110 m2 - al secondo piano f.t.: 2 unità da 100 m2 - al terzo piano f.t.: un’unica unità da 200 m2. Il proprietario dell’ultimo piano ha ottenuto dal condominio il consenso per sopraelevare di un piano il fabbricato, acquistando dal proprietario del terreno confinante la cubatura edificabile. La sopraelevazione avverrebbe nel rispetto di tutti i parametri urbanistici previsti per l’area e consentirebbe la realizzazione di due nuove abitazioni di 100 m2 ciascuna. Il proprietario incarica un professionista di: 1. valutare il prezzo di acquisto della cubatura edificabile tenendo conto che il proprietario del terreno confinante, cedendo la cubatura, non potrà più costruire e si ritroverà con un terreno agricolo;
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Professione 2. valutare l’indennità che il sopraelevante dovrà corrispondere a ciascuno dei proprietari dei piani sottostanti a norma dell’art. 1127 c.c.; 3. rideterminare i millesimi di proprietà generale del condominio; 4. stimare l’indennità per l’occupazione temporanea della durata di 12 mesi di una superficie di 300 m2 di terreno agricolo adiacente, da destinare ad area di cantiere; al momento dell’occupazione è in corso una coltivazione di mais a metà del suo ciclo, a cui seguirebbe una coltura di frumento. Il candidato, assumendo opportunamente tutti i dati mancanti, compresi i criteri con i quali sono stati determinati in origine i millesimi di proprietà generale del condominio, dia risposta ai quesiti estimativi assegnati al professionista. Infine, indichi la procedura da seguire per la denuncia al Catasto dei fabbricati delle due nuove unità e ne calcoli la rendita presunta. Durata massima della prova: 8 ore Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.
L’Istituto Tecnico, settore tecnologico: costruzioni, ambiente e territorio.
450 cm
futuro.exe
260 cm
40 cm 220 cm
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LA SCELTA DEL SAPER FARE, UNA SCELTA DI CARATTERE!
Riforma degli Istituti tecnici “Costruzioni, Ambiente e Territorio” ed articolazione “Geotecnico” L’identità degli istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, per l’accesso all’università ed all’istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).
MATERIALE STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA
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Professione
Benvenuti ai nuovi Colleghi abilitati COMMISSIONE VII - GUARINI
COMMISSIONE VIII - GUARINI
AGLI’ DAVIDE ALESSO MARCO ALICINO VINCENZO ANTONACCIO GIANMARCO BALAN VASILE BALLESIO SIMONE BALLI’ FRANCESCA BALLOR DAVIDE BARBETTA MORENO BARBINI STEFANO BERTETTO MATTEO BIANCO LAURA BIANCO DOLINO FEDERICA BICHIRI FRANCESCO BINATI STEFANO BORGIATTINO STEFANO BOSCARATO ANDREA BRUNASSO CATTARELLO ALBERTO BRUNENGO DAVIDE BRUNO RICCARDO CACAMO MICHELE CAFAGNA MAXIM CAGLIERIS MASSIMILIANO CARDECCIA CHIARA CARDILE MANUELA CARE’ ILENIA CARENA SABRINA CASTAGNERI MASSIMILIANO CAVAGLIA’ CLAUDIO CAVALLO CARLO CHIABODO FABIO CHIARAPPA GABRIELE CHIAVAZZA GIANLUCA CHIUMENTO DANIELE CIGNA GIANLUCA CLOT VARIZIA GENNY COPPOLA SONIA CORBO ANTONELLO COSTA ALESSIO
CURCI ANDREA CUTTAIA CHRISTIAN DAGNESE FELICE DEFACIS LORENZO DELLACASA FEDERICO DI COSTE DAVIDE DOLCAN SILVIA DONVITO ANTONIO DOVIS FEDERICO ELIA ELISABETTA FALCO FABRIZIO FAZIO ERIK FERRAGATTA ALESSIA FERRERO DANIELE FERRERO DAVIDE FINOTELLO LUCA FIORE LUCA FORMIA MARTINA FORMICOLA ELISA FORTINA DAVIDE FOTIA MARCO FUMERO FABIO FURIOSO DANIELE GALLINO LUCIANO GALLO FRANCESCO GAROFALO STEFANO GASCA MASSIMO GATTO ALESSANDRO GEA ADRIANO GENNERO ERIKA GERBI JESSICA GERBI LUCA GERVASI ENRICO GIANOLA ALDO GOBETTI ALESSANDRO GRANDE STEFANO GRANITO THIERRY GRIMALDI SALVATORE GUADAGNO GIOVANNI INGAZZATI DARIO INGROSSO MARCO IZZO ANTONIO LAFORE’ NICOLAS LAMPIS FABIO
Commissari Geometri: Biagio Bianco, Andrea Esposito, Fabio Pagani
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Commissari Geometri: Ottavio Cavalli, Anna Rita Cucinelli, Tiziano Da Col COMMISSIONE IX - GUARINI LAMPUGNANI SIMONE LEONARDO ALFREDO LEONE CHIARA LISA BARTOLOMEO LISI DAVIDE LOMARTIRE ADRIANO LOMBARDO FABRIZIO LOMBARDO MARCO LUPO ANDREA MALARA PAOLO MAMANT VICTOR MANCINI ANDREA MANDOLESI GIORGIO MARCHIANDO MASSIMO MARTINA STEFANO MASIERI VITTORIO MAURICI DARIO MAZZA FRANCESCO MAZZUCHETTI MAGNANI GIANLUCA MIAN TIZIANA MICCI ADOLFO MICCICHE’ ANDREA MICHELOTTI ERICK MILLA PAOLO MONTELEONE FABIO MORCIANO MAURIZIO MORRA ALESSANDRO MULAS VALENTINA MURGIA VALENTINA MUSSETTA FABIO NUEL SERGIO ODETTI ROBERTA PACIOLLA MARCO Complimenti ai neo abilitati che hanno ottenuto la votazione più alta (92/100): il geom. Simone Ballesio ed il geom. Fabio Monteleone
Il geometra
Professione PERRONE GESSICA PIANOTTI LUCA PISCIONERI MASSIMILIANO POMERO CARLO ALBERTO PRAT BENEDETTA PRATO MAURIZIO Commissari Geometri: Veronica Gaeta, Carlo Laziosi, Michele Serravalle COMMISSIONE X - VITTORINI RABBIA ETTORE RACHID MOUHCINE RICCO ALESSIO ROMEO FRANCESCO RONCHETTO ALESSANDRO ROSA ANDREA ROSA CARDINAL RICCARDO GIUSEPPE RULLO MASSIMILIANO RUSSO CHRISTIAN SAGGIO ANDREA GIUSEPPE SANINO ELISABETTA SANTATO LUCA SANTISE DALILA SARGIOTTO MATTIA SATTA FRANCESCA SCERMINO VALENTINA SENA SIMONE SIBILLE STEFANO STELLIN FABIO SUPPO ALDO LUIGI TALONI FABRIZIO TIBALDO STEFANO TINIVELLINI PIERO TOMMEI MATTEO TONINO PATRIZIA TORCHIA GABRIELE VARALLI ALBERTO VASSALLO ANDREA VENTICINQUE SIMONE VERGNANO WALTER VISCITO SARA VUERICH SIMONE ZANELLATO SACHA ZORZI GESSICA ZUCCALA’ ALESSANDRO
ESITI ESAMI DI ABILITAZIONE 2007 2008 2009 2010 CANDIDATI ABILITATI %
310 212 68,06
293 179 61,09
249 175 70,28
2011
231 133 65,51
266 157 59
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE INTRODUZIONE DELLA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO NEL PROCESSO TRIBUTARIO La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte informa che: Visto l’art. 22, c. 1, del D.Lgs. 31/12/1992 n. 546 come modificato dall’art. 1 bis, c. 35-quater, lett. c) del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla L. 14/09/2011 n. 148, in vigore dal 17/09/2011, che dispone (si cita testualmente): “All’atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione a ruolo, contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso”; Viste le disposizioni di cui alla nota prot. n. 14744 del 16/09/2011 della Direzione della Giustizia Tributaria Dalla data odierna (ottobre 2011) sarà necessario per la parte ricorrente, al fine di consentire alla Segreteria della Commissione Tributaria di iscrivere il ricorso in appello nel registro generale degli appelli ed attribuire il corrispondente numero di ruolo (RGA), depositare, contestualmente all’atto di costituzione in giudizio, la nota di iscrizione a ruolo redatta esclusivamente su modello predisposto dalla DGT (scaricabile dal sito Internet del Dipartimento delle Finanze e dal sito del Collegio). Si precisa, altresì, che le citate disposizioni della DGT prevedono in assenza di detta nota di iscrizione a ruolo: 1) il rilascio, da parte delle Segreterie delle Commissioni Tributarie della sola ricevuta dell’avvenuto deposito dell’Appello privo di nota di iscrizione; 2) l’iscrizione a ruolo solo nel momento in cui il ricorrente avrà depositato la nota di iscrizione a ruolo in argomento. Sarà cura della Segreteria della Commissione Tributaria fornire ogni eventuale ed ulteriore aggiornamento proveniente dalla Direzione della Giustizia Tributaria.
Commissari Geometri: Denis Cibin, Sergio Devià, Elio Giovine il geometra n. 6/11
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Consiglio Nazionale
Federazione Internazionale Geometri (FIG) Working Week 6 - 10 maggio 2012, Roma Dal 6 al 10 maggio 2012 si riuniranno a Roma i rappresentanti di tutte le Associazioni Membri della Federazione Internazionale Geometri per celebrare l’annuale Assemblea e per la settimana di lavoro delle 10 Commissioni permanenti FIG. Dopo oltre 46 anni – l’ultima Assemblea generale FIG in Italia fu nel 1965 – quale sede dell’evento è stata scelta l’Italia ed il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati intende dare alla manifestazione la massima risonanza, anche in vista delle importanti innovazioni che subirà entro l’agosto 2012 il regolamento della nostra professione. I Collegi provinciali, le associazioni di categoria ed i singoli iscritti possono proporre alle varie Commissioni FIG permanenti una propria relazione (progetti, studi, ricerche e proposte) coerente con il tema generale della manifestazione “Knowing to Manage the Territory – Protect the Environment – Evaluate the Cultural Heritage”. Nel 2010 l’Assemblea FIG si è tenuta a Sydney ad aprile. Nel 2011 l’Assemblea FIG si è svolta a maggio a Marrakech e vi ha partecipato come relatore anche il collega di Perrero geom. Alessandro Dalmasso. Tutte le relazioni della delegazione italiana hanno avuto successo e sono state seguite con molta attenzione. Molti sono state le domande di approfondimento da parte dei presenti e altrettanti sono stati i complimenti che l’Italia ha ricevuto per il contenuto scientifico delle proprie relazioni.
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L’ultima Assemblea generale FIG in Italia fu nel 1965
Nell’area espositiva, numerosa è stata la presenza dei delegati internazionali agli stand italiani (CNGeGL e Geoweb). Numerosissimi delegati hanno richiesto informazioni e mostrato interesse per la partecipazione all’evento in Italia del 2012. Altrettanto interesse ha suscitato la dimostrazione dell’attività svolta da Geoweb. Ovviamente il livello di interesse era proporzionale al livello di computerizzazione raggiunto dai Paesi di cui i delegati FIG provengono. La collega Paola Ronzino, che faceva parte della delegazione italiana, ha presentato il progetto portato avanti a Mazara del Vallo cinque anni fa: “Il Catasto del Sottosuolo a Mazara del Vallo”
STANDARD DI QUALITA’ Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati in Accordo con UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha predisposto procedure e modalità di svolgimento delle prestazioni professionali specifiche delle attività dei geometri. Tali procedure mirano a raggiungere uno standard qualitativo per ogni prestazione. Le varie discipline sono inserite nel testo predisposto dalla commissione del CNG con UNI. Ogni interessato (geometra o operatore del settore) può commentare, integrare o proporre correzioni alla norma entro 5 mesi dalla data di pubblicazione indicata nell’elenco. Le norme sono pubblicate sul sito del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, http://www.cng.it/cng_new_site/ index.aspx#
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Atti del Collegio
21 ottobre: inaugurazione della nuova sede del Collegio Geometri di Via Toselli
Il 21 ottobre tutti gli iscritti all’Albo sono stati invitati all’inaugurazione della nuova sede del Collegio, alla presenza delle principali Autorità cittadine
I
locali della nuova sede del Collegio, ristrutturati per la gran parte nel 2010 e completati nel 2011, sono stati adattati alle esigenze di funzionalità degli uffici, mantenendo nelle sale di rappresentanza il prestigio del complesso dell’Educatorio della Provvidenza e realizzando strutture didattiche di avanguardia. Le aule e la sala conferenze sono infatti un fiore all’occhiello della struttura e vengono utilizzate a tempo pieno, anche con la cessione dell’uso ad organismi esterni. I Geometri di Torino e Provincia possono essere orgogliosi della loro sede, che è segno tangibile di organico ed efficiente funzionamento dell’ente di rappresentanza di una categoria professionale sempre solida ed in continua evoluzione ed aggiornamento. L’Educatorio della Provvidenza aggiunge oggi alla propria storia la valenza di ospitare la prestigiosa sede degli oltre 3.600 professionisti iscritti all’Albo dei Geometri, una categoria professionale di orgini storiche ma che ha saputo adeguarsi con intelligenza e capacità all’evolversi dei tempi e delle tecnologie. Il Collegio di Torino è pronto oggi ad accogliere le novità della riforma delle professioni, come ha sempre fatto dalla sua fondazione del 1945, anche grazie alla sua struttura organizzata ed efficiente che trova nella nuova sede la collocazione ottimale, anche in vista di possibili ampliamenti o variazioni delle attività e dell’introduzione di nuove iniziative a favore della categoria, come l’istituzione dell’Organismo di Conciliazione. il geometra n. 6/11
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Il geometra
Atti del Collegio Discorso del Presidente all’inaugurazione Pregiatissimi ospiti, cari colleghi, è per me un onore porgervi il saluto per questa inaugurazione. Il trasferimento della sede di un ente così importante e significativo com’è il nostro Collegio, per l’imponenza di tutta la sua struttura ed anche per il significato simbolico che ha di rappresentanza di oltre 3.600 professionisti iscritti all’Albo, è un evento che non succede tutti i giorni. Sono pertanto orgoglioso che questo evento avvenga sotto la mia presidenza, e con me lo sono i Consiglieri in carica. Nel volume che abbiamo stampato per ricordare questo giorno, sono citate le precedenti sedi del nostro Collegio. Credo che molti di voi ricordino, oltre naturalmente la sede di Via Cernaia che abbiamo appena lasciato, la precedente sede di Corso Re Umberto. Non so quanti abbiano memoria dei locali occupati dal Collegio di Via Maria Vittoria fino al 1965 e qualcuno si ricorderà anche di Via Alfieri, dal 1945 al 1952. Le diverse sedi hanno certamente accompagnato l’evoluzione della struttura del Collegio: dall’attività quasi “da pionieri” degli anni della fondazione del Collegio, quando vi era una sola impiegata e gli iscritti all’Albo erano poche centinaia, si è passati alla sede di Corso Re Umberto, la prima forse ad avere una superficie ed una tipologia rappresentativa di un’attività in crescita esponenziale. In Via Cernaia, in cui siamo stati dal 1994 al 2010, i locali sono stati via via sede di attività sempre maggiori: formazione, consulenze, attività di promozione della categoria, coinvolgimento in convenzioni pubbliche, contatti con altri enti: insomma una partecipazione sempre crescente del Collegio – che, ricordiamo, significa una partecipazione
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della rappresentanza dei suoi oltre 3.600 iscritti – alla vita pubblica e quindi una visibilità ed inserimento sempre maggiori nell’ambito sociale ed economico. Ora, in questa nuova sede di Via Toselli, tutto quanto è stato impostato, si è sviluppato ed evoluto dal 1945 ad oggi vede un rinnovamento di immagine e di funzionalità. Ci auguriamo che le Autorità che oggi sono con noi possano vedere in questa nuova sede l’immagine positiva della nostra Categoria, di radicate origini storiche ma indubbiamente pronta ad essere protagonista ed utile alla società oggi come non mai. E ci auguriamo che i professionisti geometri, di cui questa è la “casa”, possano essere orgogliosi della struttura che li rappresenta anche “fisicamente”, e sentire come propria questa sede nuova e prestigiosa. Durante il convegno che si è svolto a giugno a Verona “Euclide 2020. I geometri del futuro” (forse varrebbe la pena di dedicare un’apposita giornata anche noi a Torino sull’argomento) sono stati presentati gli esiti della ricerca previsionale effettuata sul futuro della nostra categoria che ha evidenziato, tra le altre cose, che perché la nostra professione possa proseguire deve cambiare: occorreranno indubbiamente maggiore flessibilità, rapidità operativa e specializzazione ma soprattutto sarà determinante l’aggregazione tra professionisti.
Noi tutti dobbiamo superare l’individualità che ci caratterizza e renderci disponibili a partecipare al lavoro di altri specialisti, come già avviene in Europa: l’elemento vincente per tutti sarà il “gioco di squadra” nel quale i geometri potranno vedere confermata la loro professionalità come conoscitori del territorio, dell’ambiente, delle tecniche costruttive ed amministrative. Il Collegio dei Geometri vuole avere un ruolo importante per facilitare questa evoluzione, tramite l’informazione, la formazione, la certificazione della qualità della prestazione ed anche con il supporto della sua struttura per facilitare l’aggregazione e la collaborazione tra i colleghi. Con questo proposito concludo e vi invito a frequentare la nostra sede per qualsiasi esigenza, necessità e proposta, e vi troverete disponibilità e collaborazione. Agli ospiti ed alle autorità, porgo il saluto di tutti noi ed il ringraziamento per essere con noi oggi. Salutiamo, accumulandoli in un unico applauso finale: - il geom. Mario Carossa, che come sapete è un nostro collega e Consigliere Regionale ed è stato delegato dal Presidente Cota e dal Presidente del Consiglio Regionale Cattaneo a rappresentare la Regione Piemonte - l’ing. Giovanni Maria Ferraris, Presidente del Consiglio Comunale di Torino - il Colonnello Mauro Tornatore, in rappresentanza del Comandante Legione Carabinieri Piemonte Gen. Pasquale Lavacca - il geom. Renato Ferrari, Consigliere di Amministrazione della nostra Cassa di Previdenza Geometri (in rappresentanza del Presidente geom. Fausto Amadasi) - l’ing. Giovanni Griffa, Direttore Regionale, e l’ing. Giovanni Laganà, Direttore provinciale dell’Agenzia del Territorio - l’ing. Giovanni Mastropasqua, Dirigente Aggiunto al Comando dei Vi-
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Atti del Collegio
gili del Fuoco in rappresentanza del Comandante - e non ultimo ringraziamo il reverendo Piero Del Bosco, Provicario Generale della Diocesi di Torino Mi scuso se non cito tutti gli altri numerosi ospiti che ci onorano: abbiamo altri rappresentanti dell’Agen-
zia del Territorio, del Comune di Torino e di altri Comuni della Provincia, degli uffici pubblici e degli Assessorati, nonché i rappresentanti della altre categorie professionali. E poi tutti i collaboratori del Collegio, compresi i docenti dei nostri corsi, e quanti hanno lavorato con
noi per realizzare la nuova sede. Ringraziamo tutti per la preziosa collaborazione. Il Presidente ha quindi invitato gli ospiti ad un saluto. Il geom. Mario Carossa ringrazia per l’invito: è onorato – afferma il geometra n. 6/11
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Ai presenti all’inaugurazione è stato consegnato un volume di presentazione della sede, dedicato in gran parte all’edificio dell’Educatorio della Provvidenza, che ospita i locali del Collegio. Si tratta di un ente di rilevanza storica ed il palazzo, nel cuore della Crocetta, il quartiere più elegante ed esclusivo di Torino, possiede un alto valore urbanistico ed architettonico.
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come Consigliere e professionista Geometra, di portare il saluto di del Presidente Cota e del Consiglio Regionale tutto. Ribadisce che la sede del Collegio è la casa di tutti i Geometri ed è orgoglioso di essere geometra; di questa rappresentanza sempre positiva dà merito anche al Collegio, e per questo porge un ringraziamento. Accenna alle difficoltà dei tentativi, sempre costanti, di semplificare le problematiche amministrative collegate alla nostra professione; insieme all’Assessore Cavallera ci si sta adoperando in tal senso e tutti insieme si riuscirà ad ottenere buoni risultati. L’ing. Giovanni Maria Ferraris porge a sua volta i saluti del Sindaco e Consiglio Comunale. E’ di professione Ingegnere e pertanto conosce bene quanto i geometri siano preziosi ed indispensabili nelle sinergie in campo tecnico professionale. Porge calorosi auguri per la nuova sede. Il geom. Renato Ferrari, che è an-
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Atti del Collegio che Presidente del Collegio di Bergamo, porge il saluto del Presidente della Cassa geom. Amadasi e si complimenta con il Presidente del Collegio di Torino e con tutti gli iscritti per l’ottenimento e l’allestimento della prestigiosa nuova sede. L’ing. Giovanni Mastropasqua, rivolge il saluto e l’augurio del Comandante dei Vigili del Fuoco ed i complimenti per la sede che ha già ospitato un’edizione del corso di prevenzione incendi. L’ing. Giovanni Griffa sottolinea i buoni rapporti che intercorrono tra l’Agenzia del Territorio e i Geometri e ringrazia per la collaborazione fattiva prestata in occasione del rilevamento dei “fabbricati fantasma”, a seguito della convenzione con il Consiglio Nazionale, che a Torino ha avuto un ottimo successo, a differenza di altre località. L’ultimo intervento di saluto è stato quello del geom. Giuseppe Oberto, Presidente del Collegio prima del geom. Tesio, che ha ricordato che durante il suo mandato già si erano avviate le attività per la individuazione di una nuova sede, che ora si sono concretizzate con grande soddisfazione. Il geom. Oberto, emozionato, ha anche ricordato di aver già inaugurato come Presidente la sede precedente di Via Cernaia, ed in quegli anni il Collegio è diventato una struttura trainante impostata come un’azienda. E’ stato per 18 anni Consigliere del Collegio, di cui 17 da Presidente: augura al successore che abbia lo stesso ricordo positivo. Il Presidente geom. Tesio ha infine annunciato che la sala conferenze del Collegio, come già in Via Cernaia, è dedicata al Presidente Onorario geom. Ettore Bonfante, la cui figlia è presente in sala e che ringrazia e saluta. Ha concluso la cerimonia il Pro Vicario con la benedizione dei locali e quindi è avvenuto il taglio simbolico del nastro.
L’inaugurazione è stata allietata dal Duo DOS con Luca Allievi e Alessandro Brizio alle chitarre, che hanno eseguito un piacevole repertorio di musica swing. Anche Marta Defranceschi si è esibita con successo in alcune canzoni.
Nel medesimo pomeriggio del 21 ottobre, si è svolto presso il vicino Teatro Gioiello il convegno “RECENTI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE IN MATERIA EDILIZIA”, dedicato ai recenti provvedimenti legislativi di semplificazione delle procedure edilizie. Il sempre più ampio ricorso alla asseverazione postulata dalle nuove disposizioni se da un lato è senza dubbio positivo in nome della semplificazione, espone il professionista ai rischi conseguentemente connessi. Infatti a queste modifiche si accompagnano misure sanzionatorie di rilevante entità quale, tra le altre, la punibilità con reclusione da uno a tre anni per le fattispecie di falsa dichiarazione o attestazione di esistenza dei requisiti o dei presupposti per la realizzazione degli interventi soggetti a S.C.I.A. il geometra n. 6/11
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Riunioni di Zona di Renato Pittalis
Moncalieri, 11 Novembre
Con il convegno dei Geometri Professionisti del Carmagnolese, Chierese e Moncalierese 2011, giungono a conclusione le Riunioni di Zona annuali; occasioni di confronto sulle problematiche nelle quali – come ha ricordato nella sua introduzione il Priore geom. Marco Sciandra – ci troviamo ad operare giornalmente. Riunioni ed incontri che quest’anno, nell’ottica dell’evoluzione della professione, hanno inteso approfondire in modo particolare gli orizzonti tecnologici che ci vedono ormai costantemente operare in sintonia con le esigenze ambientali, del risparmio energetico e della razionalizzazione dei consumi, oltre che dell’innovazione, ormai patrimonio comune delle professioni tecniche. Con queste premesse il convegno collaterale alla riunione dell’11 novembre scorso ha sviluppato – ospitato presso il Centro Formazione Academy della soc. CEAN spa in Trofarello – il tema dell’acustica ed impiantistica elettrica, esplorando i nuovi orizzonti in edilizia (relatori Ing. Paolo Pineri e Geom. Roberto Valle della soc. ARES s.r.l.); la normativa di riferimento sugli interventi di efficienza energetica degli impianti solari e tecnici (relatore Ing. Juditta Andrus della soc. Metherm s.r.l.); la risposta termoacustica di “Ediltubi” al D.Lgs. 311/06 (relatore ing. Gian Luca Rodano della soc. Ediltubi s.p.a.). L’impegnativo e sostanzioso convegno formativo ha poi evidenziato ed analizzato l’applicazione dei si-
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stemi sull’Acustica relativi ai serramenti e la loro posa in opera, grazie all’intervento del capo area “Finstral spa” sig. Filippo Saccardi. Filippo Zappino, della Zappino Impianti Elettrici ha poi tracciato le linee guida della nuova normativa sugli impianti in ambienti residen-
ziali e prestazioni dell’impianto. Al termine del convegno, l’intervento del Presidente geom. Ilario Tesio ha aggiornato i convenuti, in particolare sugli sviluppi legati al momento economico e sociale ed alle relative implicazioni sulla professione, con una oggettiva analisi sugli
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Atti del Collegio scenari prospettabili circa il futuro della nostra categoria professionale. Preceduto dal saluto del Ten. Colonnello Mario Mettifogo, comandante del Battaglione Carabinieri di stanza al Castello di Moncalieri, dove i partecipanti al convegno si sono successivamente trasferiti per la cena, svoltasi presso le suggestive sale del Circolo Ufficiali. Il Colonnello Mauro Tornatore, comandante della Legione Carabinieri ha fatto gli onori di casa e ricevuto il gran numero di colleghi convenuti per la serata. Hanno preso parte alla serata, oltre ad un nutrito numero di Consiglieri in rappresentanza del Collegio Geometri di Torino, in rappresentanza delle maggiori istituzioni cittadine di Moncalieri, gli assessori Marcello Concas ed Elena Fissore, il Direttore della Agenzia del Territorio – ing. Laganà – e numerosi rappresentanti degli Uffici Tecnici di Moncalieri e Trofarello. Fra gli ospiti anche il Dr. Franco Ma-
ria Botta, figura costantemente presente e vicina alla nostra categoria. La cerimonia del passaggio di consegne fra il Priore uscente geom. Marco Sciandra ed il nuovo Priore per l’anno 2012 geom. Diego Canalis di Poirino, con i rispettivi calorosi ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro – nell’aspettativa generale di rinnovare la riuscita dell’evento odierno – hanno concluso l’elegante serata. Peraltro, l’ottima organizzazione condotta dal geom. Marco Sciandra – che ha potuto contare sulla preziosa collaborazione della Associazione “Famija Moncalereisa” – ha consentito, grazie alla grande partecipazione riscontrata, una significativa devoluzione a favore della “Casa Famiglia Pier Giorgio Frassati”, una Onlus con sede in Moncalieri, che è riuscita a realizzare una casa comunitaria per persone a ridotta capacità motoria e portatori di handicap invalidanti, completamente fruibile dagli ospiti
in forma autonoma per gli autosufficienti e con l’ausilio del personale – volontario – per quelli in condizioni meno agiate, creata con l’intento da parte delle famiglie di origine che i loro figli abbiano nel futuro un ambiente vivibile senza dover essere dirottati necessariamente in casa di cura. Tutto quello che riguarda la gestione ed il sostegno oggi avviene tramite le famiglie degli ospiti e tramite le donazioni di affiliati e conoscenti. E significativa è anche questa conclusione dei resoconti delle Riunioni di Zona 2011, un anno dove l’attenzione più volte dimostrata dai colleghi per ciò che ci circonda, al di là degli aspetti puramente tecnici, è stata rimarcata con ripetute iniziative e richiami alla solidarietà verso i componenti meno fortunati e più bisognosi della società; un importante segnale nei tempi difficili che ci troviamo ad affrontare.
Il Geometra Francesco Varetto E’ mancato, all’età di 90 anni, il geom. Francesco Varetto di Castiglione Torinese. Diplomato nel 1940, è stato iscritto all’Albo dei Geometri di Torino e Provincia dal 1940 alla fine del 1991, entrando così a far parte dell’Albo d’Onore degli professionisti iscritti da oltre cinquant’anni. La sua attività ha spaziato in tutti i campi della professione, come era consentito alla nostra Categoria fino ad alcuni anni orsono, soprattutto in un piccolo Comune, dove la polivalenza del geometra era effettiva e preziosa per i cittadini. Ha rivestito anche numerosi incarichi pubblici e sociali, apprezzato soprattutto per la capacità di comprensione e di risoluzione delle questioni tecniche che le amministrazioni devono affrontare. E’ stato infatti Amministratore Comunale di Castiglione, Presidente del Consorzio Irriguo di San Mauro e Castiglione e Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso, partecipando sempre alle riunioni ed assemblee del suo Comune e limitrofi. Capitano dell’Artiglieria Alpina, ha sempre seguito attivamente e partecipato alle attività degli Alpini, tant’è che al suo funerale era presente una grande rappresentanza dei gruppi di Alpini della zona. L’alto valore umano e professionale del geom. Varetto hanno reso la sua lunga carriera densa di soddisfazioni e di dimostrazioni di stima da parte dei suoi concittadini e di tutti quanti hanno avuto modo di conoscerlo. Ha saputo anche saggiamente ed amorevolmente tramandare la sua esperienza, affinché non terminasse con la sua persona: la tradizione della professione continua infatti nella figlia Anna Maria e nei nipoti, che senz’altro saranno orgogliosi e fieri di proseguire nel solco tracciato con tanta competenza e passione. il geometra n. 6/11
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Convegni
Everyday solutions, i servizi per i cittadini e le imprese del CSI-Piemonte Torino, 19 luglio 2011
Si è concluso con un’elevata partecipazione di pubblico l’incontro Everyday solutions, i servizi per i cittadini e le imprese del CSI-Piemonte che si è tenuto il 19 luglio presso la Sede di corso Unione Sovietica per presentare e far conoscere a mondo produttivo, Organizzazioni sindacali, Associazioni e Stampa, importanti progetti che rispondono alle esigenze di cittadini sempre più digitalizzati. Nell’attuale rivoluzione digitale, ciascuno di noi, infatti, desidera vivere il rapporto con le istituzioni utilizzando gli strumenti informatici con cui affronta e risolve quotidianamente i problemi nella vita professionale e personale. “Per questo il CSI continua ad impegnarsi quotidianamente, con una costante attenzione ai costi nello sviluppo dei servizi pubblici digitali, avendo alle spalle 35 anni di affidabilità e capacità industriale, come dimostrano i risultati conseguiti nel 2010 e la qualità dei sistemi gestiti”, ha illustrato durante l’evento Stefano De Capitani, Direttore Generale del CSI-Piemonte. “La nostra attività quotidiana, l’attività di 1.200 persone al servizio degli Enti e dei cittadini piemontesi, è infatti finalizzata ad anticipare le nuove esigenze ed essere al fianco della Pubblica Amministrazione nel cogliere le opportunità di sviluppo economico e sociale che la rivoluzione digitale offre. Con servizi accessibili per tutti, facili da usare, sempre disponibili, capaci di modernizzare la società e avvicinare le istituzioni ai cittadini”. Qualche esempio? I servizi di pre-
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L’incontro organizzato dal CSI e dedicato al Piemonte che produce ha visto un’elevata la partecipazione di addetti ai lavori e di professionisti notazione e pagamento on line di visite ed esami medici, quelli per ottenere certificati anagrafici comodamente da casa o che aiutano a scegliere tra diverse modalità di trasporto pubblico, quelli che contribuiscono a migliorare la sicurezza delle strade. A cui si aggiungono, per le imprese, la piattaforma per richiedere finanziamenti pubblici erogati dalla Regione Piemonte, per comunicare con i Centri per l’impiego, per gestire tutti gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato e per chiedere telematicamente le autorizzazioni necessarie se svolgono attività
produttive con impatto ambientale. E altri ancora, tutti accessibili 24 ore su 24 anche dal portale www.csipiemonte.it/servizi. “Il CSI è un protagonista riconosciuto anche a livello internazionale - ha concluso il Direttore - grazie alla sua capacità di esportare i modelli vincenti del Piemonte, soprattutto a favore dei Paesi emergenti e di creare in questo modo ricadute economiche sul territorio”. Mondo produttivo, Organizzazioni sindacali e Associazioni hanno richiesto incontri mirati per approfondire possibili future sinergie.
Il geometra
Convegni
CSI-PIEMONTE: L’INFORMATICA PER I SERVIZI PUBBLICI Realizzare servizi pubblici innovativi, per semplificare la vita di cittadini e imprese e rendere più facile e veloce il loro rapporto con la pubblica amministrazione. È la missione del CSI-Piemonte (Consorzio per il Sistema Informativo), una grande azienda informatica collocata da anni fra le prime 20 aziende italiane del settore Information and Communication Technologies (ICT) e attiva in tutte le aree di intervento pubblico: dalla sanità alle attività produttive; dai beni culturali ai sistemi amministrativi; dal territorio alla formazione professionale e al lavoro.
IL CSI E LA PROFESSIONE TORINOFACILE Portale per cittadini e professionisti residenti a Torino che offre servizi on line per facilitare la loro vita nel rapporto con la Pubblica Amministrazione. Ai cittadini TorinoFacile offre: - CertificaTO per l’emissione e la stampa di certificati anagrafici e di stato civile; - l’autocertificazione guidata, per predisporre la propria autocertificazione on line; - il cambio di indirizzo on line, per inoltrare la dichiarazione senza presentarsi allo sportello; - il cambio titolo di studio, per presentare on line la dichiarazione; - la prenotazione di pubblicazioni di matrimonio per prenotare on line la pubblicazione. E anche: - il pagamento on line di tributi e multe; - la prenotazione di appuntamenti agli sportelli comunali per non fare code. Ai professionisti offre: - CompilaTO per la compilazione e l’invio di modulistica nei settori del commercio e dell’edilizia finalizzati all’avvio di un procedimento; - la prenotazione di appuntamenti presso gli sportelli del Comune.
A tutti, tra i servizi più rilevanti legati al Web 2.0, TorinoFacile rivolge: - MappaTO, il servizio di personalizzazione e condivisione delle mappe di Google, per creare le proprie mappe della Città; - TaggaTO per contrassegnare le pagine dei siti della Città con etichette personalizzate e condivisibili con gli altri utenti Torinofacile. Per chi Cittadini, professionisti, aziende. Vantaggi - disponibilità del servizio svincolato da orari di sportello; - semplificazione rapporto con la PA; - evitare le code; - trasparenza. Numeri - oltre 66.000 utenti registrati a TorinoFacile - più di 28.000 certificati stampati online nel primo semestre del 2011 ad oggi on line 1 certificato su 10
Consultazione dell’Archivio Edilizio EdificaTO - Ricerca e consultazione delle pratiche edilizie Consente di ricercare i dati essenziali delle pratiche di edilizia privata conservate dall’Archivio Storico e dall’Archivio Edilizio con possibilità di prenotare le consultazioni delle pratiche cartacee, di visualizzare con modalità telematica le pratiche digitalizzate in formato elettronico e di eseguire il pagamento dei diritti dovuti per la visura. Consultazione cartellini repertorio edilizio Consente di consultare le immagini digitalizzate dei “cartellini cartacei”, utilizzati fino al 1985 (anno di introduzione del registro informatico) per registrare l’elenco delle pratiche edilizie. il geometra n. 6/11
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Convegni MUDE - Modello Unico Digitale Un sistema unificato e condiviso per l’inoltro delle pratiche edilizia alla Pubblica Amministrazione, in un’ottica di: - semplificazione amministrativa; - uniformità e unificazione della modulistica a livello regionale; - dematerializzazione dei documenti; - condivisione delle informazioni e delle conoscenze fra le PA, i cittadini, i professionisti e le imprese; - attuazione del federalismo fiscale. Per chi Enti della Pubblica Amministrazione, professionisti, cittadini. Vantaggi Per i Comuni: - certezza dell’interpretazione normativa e, di conseguenza, minor lavoro di istruttoria.
Per la Regione: - controllo più semplice dell’attività edilizia e possibilità di includerne i dati nei sistemi a supporto del governo del territorio. Per i professionisti: - modulistica unificata, ridotta e semplificata; - compilazione assistita della modulistica sia a livello di controlli di congruenza informativa sia a livello di pre-compilazione con dati ricavati da fonti certificate (anagrafi soggetti fisici e giuridici, anagrafe oggetti Sigmater, toponomastica); - procedure semplificate e omogenee; - conservazione dei progetti; - utilizzo delle piattaforme DoQui (per l’archiviazione della documentazione digitale) e Adobe Live Cycle (per la produzione della modulistica); - controllo avanzamento stato pratiche; - canale diretto con il Comune per notifiche eventi. Numeri - 30 Comuni aderenti al progetto - 20.000 scarichi della modulistica off line
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI È un’applicazione web a supporto della certifi cazione energetica degli edifici della Regione Piemonte. Permette ai professionisti di: - iscriversi all’albo dei certificatori energetici ed effettuare i pagamenti degli oneri annuali; - prenotare e acquistare i codici ACE (Attestati di Certificazione Energetica); - compilare e trasmettere on line i certificati energetici firmati digitalmente. Ai cittadini di: - accedere all’elenco regionale dei certificatori. Inoltre consente ai notai di: - scaricare il certificato da allegare ai documenti di un rogito.
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Per chi Professionisti del settore energetico (ingegneri, architetti, geometri, periti iscritti ad Ordini e Collegi), cittadini, notai. Vantaggi - semplificazione dell’interazione dei professionisti con la Pubblica Amministrazione; - dematerializzazione dei processi della PA; - acquisizione di informazioni sul patrimonio edilizio piemontese per la costruzione, in prospettiva, del catasto energetico regionale finalizzato al risparmio energetico. Numeri - 5.910 certificatori iscritti - 180.144 attestati inviati
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Convegni AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI È un’applicazione web per la presentazione telematica di istanze sulle autorizzazioni ambientali, contestualmente o in sostituzione alle tradizionali comunicazioni cartacee firmate e spedite per posta. Supporta le imprese per: - la compilazione guidata di modulistica on line; - la georeferenziazione degli insediamenti produttivi; - l’invio all’ente competente, generalmente la Provincia, attraverso posta elettronica certificata. I moduli già disponibili sono: - autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera per attività di carrozzeria, falegnameria, lavorazione e trattamento di materiali metallici (sono previste estensioni ad altre attività produttive); - comunicazioni su recupero rifiuti in relazione all’art. 216 D.Lgs 105/2006.
Per chi Imprese che svolgono attività produttive con impatto sull’ambiente e che interagiscono con la Pubblica Amministrazione per ottenere autorizzazioni e permessi. Vantaggi - semplificazione nella presentazione dell’istanza; - contributo alla dematerializzazione dei processi della PA; - alimentazione e aggiornamento della conoscenza su attività produttive e fattori di pressione sull’ambiente. Numeri 185 utenti accreditati
Presentazione ai professionisti del Nuovo Sistema Informativo Territoriale di Ivrea La Città di Ivrea ha presentato - nella Sala del Consiglio Comunale - un nuovo importante servizio sul web, messo a disposizione di tutti i cittadini e, in particolare, di architetti, geometri e ingegneri e tutti i professionisti che si occupano di progettazione edilizia/urbanistica nel territorio eporediese. Si tratta del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) del Comune di Ivrea, realizzato su piattaforma ArcGis Server e in grado di fornire informazioni cartografiche, tra cui quelle del Piano Regolatore e del Catasto. Il sito si può consultare gratuitamente e liberamente attraverso il sito ufficiale del Comune di Ivrea, www.comune.ivrea.to.it, o collegandosi direttamente all’indirizzo https://sit.comune.ivrea.to.it, e non richiede l’installazione di software aggiuntivi per la visualizzazione. L’incontro del 23 novembre 2011 è stato voluto per illustrare l’uso e le potenzialità del sistema, sotto forma di incontro pubblico, dal carattere formativo/informativo, al quale sono stati invitati a partecipare, in particolare, tutti i professionisti del settore. Il nuovo sistema informativo consentirà a tutti i cittadini di accedere facilmente ad una cartografia digitale con la possibilità di visualizzare in rete le informazioni su carte e mappe certificate, ma soprattutto rappresenterà un prezioso strumento di supporto al lavoro dei professionisti. Il sistema consente la sovrapposizione delle foto aeree e di quelle dell’attuale catasto, evidenziando eventuali differenze. In tale modo col GPS si può riconfinare e correggere il piano regolatore in base ai rilievi effettivi e definitivi, e anche
tenere traccia delle trasformazioni sul territorio. Le funzionalità legate al Sistema Informativo Territoriale sono molteplici e permetteranno di illustrare informazioni e processi relativi a diversi ambiti: territorio, persone fisiche e giuridiche presenti sul territorio, servizi con relativi procedimenti ed atti amministrativi, ubicazione di zone coperte da particolari servizi, quali il wi-fi libero e la videosorveglianza. Grazie a questo sistema si velocizzeranno anche le procedure burocratiche e cittadini e professionisti avranno risposte più chiare e precise, e più rapidamente. Il Sistema fornirà agli uffici la possibilità di incrociare dati relativi alla gestione e pianificazione del territorio e ai procedimenti legati a questa (es. edilizia privata, tributi, espropri, ecc…), ma anche procedimenti legati alla gestione di servizi legati a persone e imprese (circoscrizioni elettorali, censimenti, piano del commercio ecc..). In definitiva, grazie al SIT sarà possibile trasformare la banca dati di informazioni inerenti a diversi oggetti del territorio in una rappresentazione grafica efficace e di immediata lettura. Il S.I.T del Comune di Ivrea è aperto alla cooperazione di amministrazioni pubbliche ed aziende private che intendano collaborare per mettere in comune e rendere disponibili a tutti la rappresentazione di reti, dati territoriali ed informazioni utili.
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Restructura 2011 Torino, 24 - 27 novembre 2011
Anche in un momento di crisi, la casa rimane per gli italiani una priorità di spesa. Lo dimostrano gli oltre ventottomila visitatori professionali e privati della XXIV edizione di Restructura, il salone-evento su edilizia e architettura che si è svolto dal 24 al 27 novembre al Lingotto Fiere di Torino
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al 24 al 27 novembre si è svolta al Lingotto Fiere Restructura 2011, giunta alla sua XXIV edizione. Al centro dell’attenzione sono stati efficienza energetica ed eco-sostenibilità, con tutte le soluzioni e le novità, dai mini-interventi ai grandi progetti architettonici. Oltre 450 espositori e 80 eventi in calendario, con un aumento del 30% rispetto al 2010. Se la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico sono oggi diventati una priorità e un dovere per l’edilizia, Restructura si è rivolta non solo ai professionisti del settore, ma anche ai visitatori, perché la cultura del “costruire sostenibile” si forma innanzitutto partendo dalla sensibilizzazione di chi decide per l’investimento, il privato, che nell’ambito della rassegna ha avuto modo di do-
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cumentarsi sulle modalità più adatte a costruire e abitare consapevolmente e a chiunque si appresti a comprare, ristrutturare o anche solo ad operare piccoli interventi sulla propria abitazione. Per entrambi è stata allestita un’ampia area espositiva da visitare, con oltre 450 espositori rappresentativi di ogni settore dell’edilizia e della ristrutturazione: energia, bio-edilizia, riscaldamento e isolamento termico, idraulica, infissi e falegnameria, sistemi di illuminazione, materiali, complementi per esterni. Professionisti e privati hanno trovato un repertorio completo e aggiornato di materiali e soluzioni adatti a garantire il risparmio energetico, il contenimento delle spese e insieme quel comfort abitativo a cui mira chiunque decida di investire sulla casa per migliorare la qualità della
propria vita. Gli oltre 450 espositori rappresentativi di ogni settore dell’edilizia e della ristrutturazione hanno proposto soluzioni eco sostenibili, tecnologie per l’efficienza energetica e novità su materiali, attrezzature e tecniche costruttive adatte ad ogni tipologia di intervento, dalle grandi ristrutturazioni alle piccole azioni a basso costo. Dai sistemi di isolamento termico e acustico alle case prefabbricate in legno, dai materiali costruttivi di derivazione naturale agli impianti per energie rinnovabili, fino al biodesign: l’offerta espositiva dimostra come tecnologie e soluzioni per diminuire l’impatto ambientale dell’edilizia stiano acquisendo sempre maggiore spazio e importanza, anche in vista della probabile proroga delle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica del patri-
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Convegni monio edilizio esistente. Condizione questa che, secondo i dati forniti da ENEA, è in grado di produrre quasi 250.000 interventi di riqualificazione all’anno. Aggiornamenti tecnici, utili suggerimenti pratici o idee per i propri progetti sono poi stati offerti dal fitto programma di workshop, seminari e convegni, rivolti sia ai professionisti che ai visitatori “non addetti”. Gli oltre 80 eventi in calendario - il 30% in più rispetto allo scorso anno – hanno trattato argomenti di interesse tecnico come sostenibilità edilizia, soluzioni per le case a basso consumo, casa Kyoto e le certificazioni energetiche, abitazioni in legno, barriere architettoniche, finanziamenti e incentivi, offrendo anche dimostrazioni pratiche di interventi flash per migliorare la classe energetica della propria abitazione. Infine, se eco-sostenibilità e risparmio energetico sono state le parole d’ordine di questa edizione di Restructura, la stessa organizzazione della fiera prosegue nel percorso di sostenibilità intrapreso lo scorso anno per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione con interventi mirati: un nuovo impianto di illuminazione ad alta efficienza che ha consentito una riduzione dei consumi elettrici del 60%, dispositivi di interruzione di flusso per i bagni, eliminazione degli asciugamani di carta, uso di carta igienica riciclata e di prodotti detergenti eco-compatibili e raccolta differenziata dei rifiuti al 70%.
Il convegno “SICUREZZA SUL LAVORO: CONDOMINIO, CANTIERE, AGRICOLTURA - Un giro d’orizzonte e tre approfondimenti tecnici sulla sicurezza che c’è, sulla sicurezza che ci deve essere, sulla sicurezza che vogliamo”, organizzato congiuntamente dalle Commissioni Agricoltura, Gestione Immobiliare e Sicurezza del Collegio, ha avuto importanti relatori. Tra gli altri. il Consigliere Nazionale Referente per la Sicurezza geom. Marco Nardini, il Geom. Carlo Papi Presidente Associazione Nazionale GEOSICUR Geometri per la Sicurezza
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l Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino è stato presente anche quest’anno a Restructura con il proprio stand per presentare ai cittadini l’attività del Geometra libero professionista che spazia, in generale, dall’edilizia, alle amministrazioni, alla topografia e all’estimo immobiliare. La consulenza in occasione della manifestazione annuale al Lingotto rispecchia anche il servizio perma-
L’altro convegno nell’ambito di Restructura è stato dedicato a “PROCEDURE EDILIZIE: LE IMPORTANTI NOVITA’” con l’intervento, tra gli altri del dr. Antonio Trifirò della Direzione programmazione strategica della Regione , e dell’arch. Livio Mandrile, Dirigente Settore Sistema Informativo Territoriale e Settore Servizi per l’Edilizia e l’Urbanistica del Comune di Torino il geometra n. 6/11
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Convegni nente “Il Geometra risponde”, sportello di prima consulenza gratuita aperto a tutti per ottenere consigli e pareri informali e porre questioni di pronta soluzione, già attivo presso la sede del Collegio professionale ed oggi, grazie alla disponibilità della Città di Torino, presso le biblioteche dei quartieri della Città. Il Collegio dei Geometri ha quindi organizzato tre importanti convegni che, tra i tanti ospitati a Lingotto Fiere, sono stati caratterizzati proprio dall’essere dedicati alla figura nuova del Geometra che non si occupa solo più di costruzioni, ma anche di tutto il complesso mondo che ruota intorno al settore. Durante il primo convegno di giovedì 24 si è trattato di Sicurezza sul lavoro. E’ questo un tema di grandissima attualità che, collegato in un primo tempo solo ai cantieri edili, oggi riveste ogni aspetto del vivere quotidiano. Ecco dunque che il Geometra diventa un protagonista non solo più quando si tratta di costruzioni e ristrutturazioni, quale coordinatore della Sicurezza nei cantieri, ma anche in molti altri aspetti che coinvolgono i cittadini, quale la gestione dei condomini. Tutti gli amministratori condominiali infatti, e la maggior parte sono geometri liberi professionisti, sono chiamati ad applicare severamente le norme sulla sicurezza, predisponendo tutte le pratiche amministrative e vigilando sulla loro applicazione. Anche in agricoltura, e questo è forse meno noto, oggi le norme sulla Sicurezza hanno giustamente molta importanza: anche qui il Geometra, che un tempo si occupava di misurazioni di terreni e di gestioni di aziende agricole, oggi affianca a questi compiti la gestione della Sicurezza nel comparto agricolo. Tutto ciò significa che al professionista sono assegnate nuove responsabilità, che richiedono competenza e preparazione. Il convegno del 24
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novembre a Restructura, con l’intervento di autorevoli relatori, ha offerto certamente un contributo in tal senso sia per i cittadini che per i professionisti. L’incontro di sabato 26 è stato invece dedicato alla semplificazione delle procedure edilizie che, come sappiamo, hanno apportato una vera rivoluzione nelle procedure di autorizzazione alle nuove costruzioni e ristrutturazioni L’attività professionale del geometra in campo edilizio è dunque coinvolta strettamente dai recenti provvedimenti legislativi inerenti le procedure da utilizzare per i vari interventi. Oltre agli aspetti tecnici e legislativi, i Geometri avranno occasione di aggiornarsi e confrontarsi anche con i profili di responsabilità penale connessi alle procedure di asseverazione. Un altro campo in evoluzione è quello della fiscalità, su cui si è incentrato l’altro convegno a Restructura del 26 novembre: la gestione dei patrimoni immobiliari è sempre stata alla base dell’attività del Geometra ma oggi più che mai la profonda conoscenza delle caratteristiche dei beni immobili diventa indispensabile per l’imposizione fiscale. Il Geometra è pronto ad essere individuato come la figura che meglio conosce l’applicazione delle tassazioni, proprio grazie alla sua specifica competenza delle caratteristiche dei nostri beni. Il convegno ha avuto lo scopo anche di presentare al pubblico queste potenzialità e di far conoscere questa figura spesso ingiustamente sconosciuta a molti cittadini.
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a novità dell’intervento del Collegio Geometri a Restructura 2011 è stato però il programma di orientamento per le scuole, con una serie di incontri dedicati specificatamente agli studenti Geometri: nei giorni di giovedì 24 novembre, venerdì 24 novembre e sabato 24 novembre i componenti la Commissione Scuola del Collegio hanno incontrato gli studenti degli Istituti per Geometri della Provincia ed anche alcuni della Regione, per illustrare loro le caratteristiche della libera professione. In tal modo il Collegio desidera proseguire ed intensificare le iniziative per incentivare la figura dei Geometri liberi professionisti presso gli studenti, proponendo alle Scuole questi incontri con gli studenti del 5° anno per presentare, anche con la distribuzione di documentazione e materiale illustrativo, le attività del Geometra, le caratteristiche della professione, le casistiche e le opportunità che la scelta di questa attività può offrire per il futuro lavorativo. I professionisti sono poi rimasti a disposizione per domande e chiarimenti più approfonditi. Lo svolgimento di questi incontri a Restructura si è quindi aggiunto quest’anno alle tradizionali visite che il Collegio effettua negli Istituti ed hanno ambito la “vetrina” della nostra professione verso i potenziali futuri colleghi.
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Cultura
I neutrini superveloci del CERN Negli ultimi tempi leggiamo spesso articoli sull’esperimento “Opera”, condotto tra il CERN di Ginevra ed i laboratori del Gran Sasso, che sembra abbia evidenziato risultati sorprendenti, in contraddizione addirittura con la Teoria della Relatività di Einstein. Cerchiamo di capire che cos’è il Cern, parlandone con due insegnanti di matematica e fisica del liceo Porporato di Pinerolo, il prof. Franco Vaio e la prof.ssa Marina Penna. Questi due insegnanti hanno partecipato ad un corso articolato in numerose conferenze, visite e attività pratiche, denominato “Italian School Teachers Programme”, presso il CERN di Ginevra, dal 28 agosto al 2 settembre 2011. Il corso è stato organizzato dal CERN in collaborazione con alcuni insegnanti italiani, e per il gruppo piemontese il referente è stato il prof. Vaio, che frequenta stabilmente il CERN fin dalla metà dagli anni ’70, quando vi aveva soggiornato vari mesi per la preparazione della propria tesi di laurea. Il gruppo piemontese era costituito da 13 insegnanti dei Licei di Pinerolo, da altri insegnanti dei licei di Orbassano, Torino, Novara e Arona, oltre a 3 studenti universitari del pinerolese. La prof.ssa Penna ci racconta la loro voglia di venire a contatto con i luoghi in cui si fa ricerca scientifica ai livelli più alti, per poter trasferire anche ai propri allievi le conoscenze così acquisite. Questo per mostrare loro che studiando fisica, matematica,
Cerchiamo di capire che cos’è il CERN, parlandone con due insegnanti di matematica e fisica del liceo Porporato di Pinerolo
e le scienze in generale si acquisiscono gli strumenti soprattutto per poter meglio comprendere il mondo che ci circonda, oltre che per avere accesso alle nuove scoperte della scienza. Infatti per poter appassionare gli allievi occorre prima che gli insegnanti si appassionino e si aggiornino costantemente ; solo in questo modo essi potranno suscitare negli allievi la curiosità e la voglia di sapere. Chiediamo al prof. Vaio di spiegarci cos’è il CERN. Il CERN è l’Oganizzazione Euro-
pea per la Ricerca Nucleare. Il nome CERN deriva dall’acronimo francese Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, che era l’istituzione temporanea fondata nel 1952 avente per mandato quello di creare l’organizzazione europea di livello mondiale nel settore della fisica delle particelle elementari. Quando l’Organizzazione fu fondata, il 29 settembre 1954, il Consiglio fu sciolto, ma il nome CERN, entrato nell’uso, fu mantenuto. A quell’epoca la ricerca nella fisica fondamentale si occupava per lo più della comprensione delil geometra n. 6/11
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Cultura
L’acceleratore LHC con il disegno dei fasci di particelle (invisibili!) che vengono fatte passare all’interno per accelerarle. L’LHC, l’acceleratore di particelle più moderno e più potente al mondo, è la “star” del CERN l’atomo e della sua struttura, da cui la presenza nel nome dell’aggettivo ‘nucleare’. In realtà da molti anni la fisica nucleare vera e propria è un’attività marginale nella ricerca del CERN, la quale è rivolta principalmente allo studio sperimentale e, in parte, teorico delle particelle subatomiche e delle forze che agiscono fra essi: i costituenti del nucleo, dunque, le cosiddette particelle elementari, i mattoni fondamentali della materia. Lo scopo principale del CERN è quello di fornire ai ricercatori gli strumenti necessari per la ricerca nella cosiddetta fisica delle alte energie. Questi sono principalmente gli acceleratori di particelle, che fanno raggiungere alle particelle subnucleari velocità (più propriamente: energie cinetiche) molto elevate, e i rivelatori che permettono di osservare i prodotti delle collisioni tra fasci di queste particelle che si urtano frontalmente o di fasci contro bersagli fissi. Ad
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energie sufficientemente elevate, i prodotti di queste reazioni possono essere radicalmente differenti dai costituenti originali dei fasci, e molte volte sono state prodotte e scoperte in questa maniera particelle fino a quel momento ignote. L’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, il CERN, è attualmente il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Si trova al confine tra Svizzera e Francia alla periferia ovest della città di Ginevra. La convenzione che istituiva il CERN fu firmata nel 1954 dal primo gruppo di 12 stati membri, fra i quali era già presente l’Italia. Oggi fanno parte del CERN 20 stati europei, membri a pieno titolo, più alcuni osservatori, fra i quali stati extraeuropei. Gli stati attualmente membri del CERN sono venti: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Attualmente la Romania è candidata a diventare il ventunesimo stato membro. Il CERN è finanziato dagli stati membri. I principali contributi provengono da Germania (circa il 20%), Francia (15%), Gran Bretagna (14%). L’Italia è al quarto posto fra gli stati contributori con il 12% circa del bilancio totale del CERN, per un ammontare di poco più di 80 milioni di euro l’anno, cioè meno di un euro e mezzo a testa all’anno per ciascun cittadino italiano, meno del costo di un caffè al bar. Organizzazioni esterne e Stati osservatori che attualmente sono attivi nei programmi del CERN sono: la Commissione Europea, l’UNESCO e India, Israele, Giappone, Federazione Russa, Turchia, USA. Stati non membri con accordi di collaborazione con il CERN sono: Algeria, Arabia Saudita, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Corea Croazia, Cipro, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Georgia, Giordania, Iran, Islanda, Lituania, Macedonia, Malta, Marocco, Messico, Montenegro, Nuova Zelanda, Pakistan, Perù, Repubblica Popolare Cinese, Serbia, Slovenia, Sudafrica, Ucraina e Vietnam. Il CERN mantiene inoltre vari contatti di forme differenti con: l’Autorità Palestinese, Cuba, Ghana, Irlanda, Lettonia, Libano, Madagascar, Malesia, Mozambico, Filippine, Qatar, Ruanda, Singapore, Sri Lanka, Tailandia, Taiwan, Tunisia, Uzbekistan e Venezuela. Il CERN impiega stabilmente poco meno di 2400 persone: per lo più personale tecnico e scientifico che si occupa prevalentemente del progetto, della costruzione e del funzionamento degli acceleratori e dei rivelatori. Oltre ad essi, oltre 10000
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Cultura scienziati esterni, una metà circa del mondo dei fisici delle particelle elementari, si muovono regolarmente fra le istituzioni di appartenenza e il CERN, con soggiorni in loco più o meno lunghi per le ricerche in corso o in progetto. Essi provengono da più di 600 università sparse nel mondo e rappresentano più di 110 nazionalità differenti. Praticamente il CERN è un gran-
dissimo e variegato laboratorio, in cui si svolgono molte ricerche diverse, accomunate da alcuni punti: le finalità di tutte le ricerche sono assolutamente a fini pacifici, e tutti i risultati vengono resi pubblici e messi a disposizione di tutta la comunità scientifica internazionale. Le ricerche sulle particelle elementari hanno poi importanti ricadute in vari campi scientifici , che ven-
gono però approfonditi all’esterno del CERN: nella ricerca medica, per esempio le più moderne tecniche per combattere i tumori si basano su queste conoscenze e utilizzano gli acceleratori di particelle. Inoltre, in cosmologia per comprendere l’universo, la sua nascita (il cosiddetto Big Bang) e la sua evoluzione, cioè il mondo dell’ “infinitamente grande”, ci si deve basare
L’Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, il CERN, è attualmente il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Si trova al confine tra Svizzera e Francia alla periferia ovest della città di Ginevra. E’ un grandissimo e variegato laboratorio, in cui si svolgono molte ricerche diverse, accomunate da alcuni punti: le finalità di tutte le ricerche sono assolutamente a fini pacifici, e tutti i risultati vengono resi pubblici e messi a disposizione di tutta la comunità scientifica internazionale.
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Cultura sulle scoperte della fisica delle particelle, cioè il mondo dell’ “infinitamente piccolo”. Si sono fatti passi enormi, in questi ultimi anni, nel descrivere i primi istanti di vita dell’universo, arrivando a ricostruire negli esperimenti ciò che, secondo le teorie attuali, sarebbe avvenuto qualche milionesimo di secondo circa dopo il big bang. Nonostante tutte queste scoperte, compresa l’antimateria, che «misteriosa» ormai non è più da oltre settant’anni, gli scienziati stimano di conoscere solo il 4% dei componenti dell’universo. Il restante 96% sarebbe composto dalla cosiddetta massa oscura, che si manifesta attraverso la forza gravitazionale che esercita sulle galassie visibili, ma che non riusciamo a vedere, pur costituendo, pare, il 23% circa della massa dell’universo, e dall’ancor più misteriosa energia oscura che costituirebbe il 73% dell’universo nella sua totalità e sarebbe forse all’origine dell’accelerazione dell’espansione dell’universo. La maggior parte degli esperimenti condotti al CERN si realizza accelerando enormemente delle particelle subatomiche, (per esempio in LHC si utilizzano i protoni), e facendole poi scontrare fra loro. Durante queste collisioni si producono un gran numero di altre particelle, che vengono quindi studiate. La “star” del CERN è LHC: l’acceleratore di particelle più moderno e più potente al mondo, che riceve le particelle già accelerate da quelli meno moderni e potenti, i quali attualmente funzionano collegati in successione fra loro, in una specie di catena di acceleratori, e le accelera ancora moltissimo. Esso si trova ad una profondità tra i 100 e i 150 metri sotto il suolo, in una galleria a forma di anello lunga 27 km, parte in territorio svizzero e parte in quello francese. Al CERN ci sono poi numerosi apparati rivelatori, che sono enormi macchinari situati a varie profondi-
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tà sotto la superficie del suolo, che hanno lo scopo, diciamo così, di “fotografare” ciò che accade durante e subito dopo ogni singolo scontro fra le particelle che l’acceleratore ha portato a velocità prossime a quelle della luce; nel grande acceleratore sotterraneo LHC ve ne sono quattro: Atlas, Alice, CMS e LHCb. Nella settimana in cui noi eravamo lì - racconta la prof.ssa Penna - CMS e LHC erano spenti per manutenzione: in via eccezionale siamo stati accompagnati giù a visitare la caverna in cui si trova CMS, ed è stata una grande fortuna cogliere questa occasione che negli ultimi anni è stata concessa eccezionalmente solo a importanti personalità in visita. Anche se le attività erano sospese e quindi non c’era radioattività, tuttavia il campo magnetico estremamente intenso che viene creato per consentire il normale funzionamento del rivelatore non era stato annullato: in quell’occasione le operazioni di manutenzione non avevano richiesto di spegnere del tutto l’apparato, per cui accadeva che tutti gli oggetti metallici che portavamo con noi ne risentivano fortemente, con effetti sorprendenti perché tendevano a ruotare allineandosi con le linee di forza del campo magnetico. Ma veniamo ai protagonisti della cronaca di questi giorni: i neutrini, particelle prive di carica elettrica e con una massa prossima o forse uguale a zero, le quali, come i «familiari» elettroni ma diversamente dagli altrettanto “familiari” protoni e neutroni si comportano come se fossero puntiformi. Durante le collisioni tra particelle si producono anche neutrini in gran numero, che attraversano la materia senza quasi interagire con essa e senza rallentare (noi siamo costantemente attraversati dai neutrini prodotti dalle reazioni nucleari che avvengono nel sole). Nell’esperimento denominato “Opera”, si producono fasci di neu-
trini orientati verso il laboratorio del Gran Sasso, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, situato in una vasta camera laterale della galleria autostradale del Gran Sasso, a 730 Km di distanza dal CERN. I neutrini seguono una traiettoria rettilinea che, per raggiungere il Gran Sasso, a causa della sfericità della Terra, li porta ad entrare sotto la superficie terrestre in prossimità del CERN e ad uscirne vicino al Gran Sasso. Essi possono attraversare le rocce terrestri quasi senza interagire con esse, come se queste fossero trasparenti: è noto da molti decenni infatti che i neutrini interagiscono con la materia pochissimo, quasi per nulla, per cui non è necessario scavare alcun tunnel dal CERN al Gran Sasso per permettere il loro arrivo, basta, diciamo così, “prendere bene la mira”. Naturalmente anche nel Laboratorio del Gran Sasso essi ci passano con pochissime interazioni: solo una parte ridottissima di essi si ferma in un gigantesco rivelatore ed è così osservata. Pare, e questa è una comunicazione di pochi giorni fa, che in tre anni circa di osservazioni siano state rilevate tracce che proverebbero… che essi viaggiano ad una velocità maggiore di quella della luce! Per gli scienziati questa affermazione ha avuto un effetto sensazionale: infatti secondo la teoria della relatività di Einstein, risalente ai primi anni del Novecento e ampiamente confermata da innumerevoli osservazioni e misure, nessun corpo dotato di massa può raggiungere né tantomeno superare la velocità della luce. Da quando questa teoria fu formulata da Einstein, fra il 1905 e il 1920, dopo decenni di studi e di esperimenti effettuati da numerosi scienziati, non era mai accaduto che fosse contraddetta né da un esperimento in laboratorio né da un’osservazione astronomica. Se questi risultati saranno confermati bisognerà dunque rivedere un bel po’ di cose …