IL GEOMETRA - N. 02 2012

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Il geometra

Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Toselli 1 - 10129 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail segreteria@collegiogeometri. to.it Hanno collaborato a questo numero: VANNI BERTINETTI, PIERO CONROTTO, LORENZO DESTEFANIS, STUDIO OSELLA, SERGIO VINCIGUERRA, Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

A pag. 8 di questa rivista pubblichiamo l’articolo riguardante l’abolizione delle tariffe professionali del Prof. Sergio Vinciguerra, già docente di diritto nelle Università di Trieste e di Genova e professore ordinario di questa materia nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino, di cui è stato anche preside, nonché redattore e autore di numerose collane e raccolte giuridiche. Il suo parere sull’abolizione delle tariffe, recentemente introdotta dal Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012, ha una particolare valenza per la vasta esperienza e competenza del prof. Vinciguerra e pertanto può essere spunto di riflessione per tutti noi. Ma al di là di cosa ne pensiamo noi professionisti di tutte le categorie, diretti interessati, rimane il dubbio di come comportarsi ora. E’ certo che diventa oggi determinante redigere il preventivo e la relativa lettera di incarico: come afferma il prof. Vinciguerra, la pattuizione in forma scritta del preventivo (redatto secondo il principio di proporzione del compenso all’importanza e complessità dell’incarico) è utile per la chiarezza dei rapporti con il cliente ed indispensabile in caso di contenzioso. In questi giorni sul sito Internet del Collegio verrà resa disponibile la lettera d’incarico tipo che si potrà utilizzare per i singoli casi, predisposta dalla Commissione Tariffa del Collegio sulla base della modulistica già in uso. Ricordiamo infatti che già dalla legge Bersani del 2006 erano state non abolite le tariffe ma la loro obbligatorietà di riferimento fisso e minimo. Di fatto già da allora la determinazione degli onorari è rimessa alla pattuizione preventiva tra committente e professionista. Ora il principio, con l’abrogazione espressa delle tariffe, è ulteriormente ribadito e diventa indispensabile la pattuizione al momento del conferimento dell’incarico, stabilendo un vero e proprio contratto con i nostri committenti. Il Consiglio Nazionale sta predisponendo un documento unitario, che sarà reso disponibile a breve, nel quale siano dettagliate tutte le prestazioni del geometra, alle quali il preventivo potrà fare riferimento. Per la redazione di questo elenco, è stato determinante l’imponente progetto che il Consiglio Nazionale ha impostato in collaborazione con UNI, predisponendo una serie di procedure e modalità di svolgimento delle prestazioni professionali tipiche delle attività dei geometri. Le varie discipline sono descritte nelle relative specifiche tecniche da parte di un gruppo di esperti nominati dal Consiglio e sono state rese disponibili per una fase di pubblica consultazione. Ogni interessato, geometra o operatore del settore, ha potuto scaricare i testi e sottoporre per via telematica le proprie osservazioni. Anche le Commissioni del nostro Collegio hanno collaborato attivamente, presentando un corposo ed approfondito elenco di osservazioni ed integrazioni che senz’altro saranno utili. Attendiamo quindi l’emanazione del disciplinare d’incarico da parte del Consiglio Nazionale e, nel frattempo, invitiamo ad utilizzare il fac-simile proposto dalla nostra Commissione Tariffa. Ilario Tesio


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Sommario Editoriale

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Le fatture emesse nel 2012 da “minimi” ed “ex minimi”

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3

L’usufrutto di adegua agli interessi legali

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Non più obbligatorio il Documento Programmatico della Sicurezza

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6

Il punto sull’abolizione delle tariffe professionali

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8

La Mediazione diventa obbligatoria anche per le liti condominiali e per i sinistri

pag. 10

Il Direttore Lavori deve garantire la regolare realizzazione degli interventi

pag. 14

Sentenze in breve per la professione

pag. 15

Nuova normativa UNI sulla posa del cartongesso

pag. 19

RNDT - Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali

pag. 21

Argomenti legislativi Studio Osella Dottori Commercialisti

Il punto sull’abolizione delle tariffe professionali pag. 8

L’estenzione all’obbligatorietà della Mediazione, pag. 10

Professione di Sergio Vinciguerra

Commissione Agricoltura Fasce tampone per i corsi d’acqua

pag. 24

PSR Regione Piemonte - Misura 216

pag. 26

Commissione Sicurezza Piano straordinario di adeguamento antincendio per gli alberghi

di Piero Conrotto

pag. 27

Cassa di Previdenza Fasce tampone per i corsi d’acqua, pag. 24

Approvazione ministeriale modifiche regolamentari

pag. 29

Consiglio Nazionale Notizie dalle Associazioni del Consiglio Nazionale

pag. 33

Atti del Collegio 46° Trofeo “Il Geometra”

di Vanni Bertinetti

pag. 36

Convegni Convegni in breve

pag. 39

Manifestazione nazionale “Dai professionisti una proposta per il rilancio del Paese”

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Cultura 2

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Gnomonica - Proposta di nuovi strumenti

di Lorenzo Destefanis

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Argomenti legislativi

Le fatture emesse nel 2012 da “minimi” ed “ex minimi” a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti

Uscita dal regime dei minimi

L’uscita obbligatoria dal regime dei minimi si riscontra in capo ai soggetti che, pur rispettando i requisiti previsti dall’art. 1, commi 96-117, Legge n. 244/2007, non hanno i nuovi requisiti richiesti dall’art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 in quanto hanno iniziato l’attività prima del 2008 oppure, avendola iniziata dal 2008 non soddisfa il requisito della “novità”. Tali soggetti possono adottare: 1. il regime contabile “semplificato” degli “ex minimi”, regolato dal comma 3 del citato art. 27, in base al quale il reddito è determinato ordinariamente, sono previsti l’assoggettamento ad IVA, nonché talune semplificazioni connesse agli adempimenti contabili e di versamento; 2. il regime ordinario di determinazione dell’IVA e del reddito (contabilità semplificata/ordinaria). In entrambi i casi si verifica il passaggio da un regime di esclusione dall’IVA (regime dei minimi) ad un regime IVA ordinario (IVA a debitoIVA a credito). Tali soggetti hanno pertanto l’obbligo di emettere la fattura con le ordinarie regole. In particolare, ad esempio: • per le operazioni con IVA “normale” devono addebitare in fattura l’IVA secondo l’aliquota propria dei beni o dei servizi prestati; • per le operazioni in regime di reverse-charge, pur non addebitando l’IVA, indicano in fattura che l’IVA è dovuta dall’acquirente/committente; • per le cessioni a soggetti passivi

Riferimenti • Art. 27, DL n. 98/2011 • Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2011, prot. 185820 La modifica del regime dei minimi a partire dall’1.1.2012 comporta la fuoriuscita obbligatoria dal medesimo per la maggioranza dei soggetti che adottavano tale regime nel 2011. La principale immediata conseguenza è che tali soggetti dall’inizio dell’anno devono emettere le fatture con IVA. Coloro i quali invece possono continuare ad adottare il regime dei minimi in quanto possiedono anche i nuovi requisiti introdotti dalla c.d. “Manovra correttiva”, dal 2012 non subiscono la ritenuta a titolo d’acconto. A tal fine devono comunicare al sostituto d’imposta che si avvalgono del regime dei “nuovi” minimi

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Argomenti legislativi

UE indicano che si tratta di operazioni non imponibili ex art. 41, DL n. 331/93.

Ingresso nel regime dei nuovi minimi

Coloro che erano minimi nel 2011 e adottano dal 2012 il regime dei “nuovi” minimi continuano ad emettere fatture senza addebito dell’IVA, come stabilito dall’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Si ritiene opportuno aggiungere alla dicitura sinora utilizzata in fattura il riferimento al “nuovo” regime introdotto dal citato art. 27, commi 1 e 2. Pertanto la stessa può essere così formulata: Operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge n. 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011. La medesima modalità di fatturazione senza IVA è adottata dall’1.1.2012 da coloro che nel 2011 hanno applicato il regime ordinario o quello delle nuove iniziative i quali

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fino alla fine del 2011 hanno emesso le fatture con IVA.

Prestazioni soggette a ritenute alla fonte

Per le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto, in considerazione della riduzione al 5% dell’imposta sostitutiva, il punto 5.1 del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011 prevede che dal 2012 i ”nuovi” minimi non subiscono la ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i ricavi/ compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. La dichiarazione da produrre, senza particolari formalità, può essere riportata direttamente in fattura; pertanto sulle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2012, va aggiunta la seguente dicitura: Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 22.12.2011, prot. 185820. Nell’ipotesi in cui un contribuente

minimo abbia già emesso la fattura nel 2011 indicando la ritenuta alla fonte e la stessa non sia stata incassata entro il 31.12.2011, potrà evitare di subire la ritenuta consegnando al sostituto una specifica dichiarazione in cui evidenziare l’adozione del regime dei “nuovi” minimi dal 2012. Così facendo, il sostituto d’imposta, in possesso della dichiarazione o delle fatture in cui è attestata l’adozione del regime dei “nuovi” minimi, per i pagamenti effettuati dall’1.1.2012 non trattiene la ritenuta d’acconto. Quanto sopra vale in relazione a tutti i tipi di ritenuta che il sostituto d’imposta deve operare (lavoro autonomo, provvigioni, prestazioni nei confronti del condominio, ecc.). Nella pagina si propone un facsimile di tale dichiarazione. Una problematica particolare si pone con riferimento alle ritenute che la banca o la posta deve effettuare in relazione ai bonifici disposti per le agevolazioni del 36%-55%. La questione è collegata con la procedura informatica utilizzata dalla banca/posta. Infatti è verosimile ipotizzare che all’atto della disposizione allo sportello non sia possibile escludere l’applicazione della ritenuta. Si attendono in proposito gli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.


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Argomenti legislativi

L’usufrutto si adegua agli interessi legali Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dell’2,5 per cento (dal 1/1/2012) Età dell’usufruttuario da 0 a 20 da 21 a 30 da 31 a 40 da 41 a 45 da 46 a 50 da 51 a 53 da 54 a 56 da 57 a 60 da 61 a 63 da 64 a 66 da 67 a 69 da 70 a 72 da 73 a 75 da 76 a 78 da 79 a 82 da 83 a 86 da 87 a 92 da 93 a 99

Coefficiente finanziario (al saggio dell’2,5%) 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4

Valore percentuale dell’usufrutto 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Valore percentuale della nuda proprietà 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

L’usufrutto (artt. 978 e segg. codice civile) è il diritto reale di godere della cosa (bene mobile o immobile) con obbligo di rispettarne la destinazione economica. La proprietà di un bene, disgiunta dall’usufrutto, viene denominata nuda proprietà. L’usufrutto deve sempre essere costituito per un tempo determinato: se il titolo costitutivo non dispone al riguardo, l’usufrutto si intende costituito per la durata della vita dell’usufruttuario. In ogni caso, la morte dell’usufruttuario determina l’estinzione dell’usufrutto nel caso in cui non sia ancora scaduto il termine finale previsto al momento della costituzione del rapporto. La tabella ha la funzione di facilitare, ai fini del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, la determinazione dei valori dell’usufrutto stabilito per tutta la vita del beneficiario e della relativa nuda proprietà nei casi di separazione dei due diritti e precisamente: vendita/donazione con riserva di usufrutto - costituzione di usufrutto a titolo oneroso o gratuito – rinuncia al diritto di usufrutto. Il valore dell’usufrutto concesso per la vita intera di una persona, infatti, varia a seconda dell’età del beneficiario o, nel caso di più usufruttuari, di quella del più giovane di essi. Il valore dell’usufrutto viene calcolato moltiplicando la rendita annua per il coefficiente stabilito in relazione all’età dell’usufruttuario. Per rendita annua si intende il valore della piena proprietà del bene in questione per l’interesse legale, attualmente del 2,5% . Il valore della piena proprietà può essere determinato moltiplicando la Rendita Catastale per il coefficiente relativo alla categoria di immobile cui appartiene quello in esame. Per coefficiente si intende il coefficiente stabilito dalla tabella allegata al D.P.R. n. 131/86 (T.U. Imposte di Registro) in relazione all’età dell’usufruttuario. il geometra n. 2/12

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Argomenti legislativi

Non più obbigatorio il Documento Programmatico della Sicurezza L’articolo 45 del D.L. n. 5/12, c.d. Decreto “semplificazioni” (convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35) ha abrogato l’art. 34, comma 1, lett. g) e il comma 1-bis del D.Lgs. n. 196/03, sopprimendo l’obbligo di redazione o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza, a decorrere già dalla prossima scadenza del 31 marzo 2012. È stata eliminata anche la necessità di indicare nella relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio l’adozione o l’aggiornamento del citato D.P.S.. Tale novità non impatta sull’obbligo di adozione delle misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy (che rimangono in vigore) ma solamente sugli obblighi di rendicontazione annuale dell’adozione delle medesime misure di sicurezza. Imprese, professionisti, enti privati e pubblici ed in generale chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono rispettare le misure minime di sicurezza previste dall’art. 34, co.1 del D.Lgs. n. 196/03. L’adempimento principale della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 196/03 era costituito dalla tenuta e dall’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza, che implicava per imprese e professionisti il sostenimento di costi gestionali per predisporre la stesura del rendiconto annuale delle misure di sicurezza adottate. Tutti coloro che trattano dati personali devono predisporre adeguati

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Con la pubblicazione sul S.O. n. 53/L alla G.U. 24.03.2012, n. 71 si è intervenuti anche in materia di di privacy e di trattamento dati personali abrogando la lettera g), comma 1, articolo 34 del DLgs n. 196/2003. Tale articolo riguarda l’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza controlli in materia di sicurezza, sulla base di uno specifico protocollo previsto dal c.d. Disciplinare Tecnico della norma (allegato B del citato D.Lgs. n. 196/03). La norma obbliga alla realizzazione di diversi adempimenti, tra cui: - la nomina del titolare del trattamento dei dati, che generalmente coincide con la Società, nella persona del suo Legale rappresentante; - la nomina dei responsabili del trattamento dei dati; - la nomina degli incaricati al trattamento dei dati; - la nomina dell’amministratore di sistema; - il rilascio di apposita informativa; - la preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati; - la notificazione al Garante della Privacy, quando ricorra l’obbligo;

- l’adozione di idonee misure di sicurezza, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre ad un ragionevole margine, il rischio di: • sottrazione, alterazione, perdita degli stessi, • di accesso non autorizzato da parte di terzi, • trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto. È quanto mai opportuno ricordare che chi non adempie a questi obblighi si espone al rischio di vedersi condannato, oltre che a pesanti sanzioni anche di natura penale, all’eventuale risarcimento dei danni che i terzi potrebbero lamentare come conseguenza dell’inefficiente controllo dell’attività di trattamento dei dati personali. Il Legislatore, in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali, ha previsto un livello minimo di sicurezza cui corrispondono le c.d. misure minime, tra le quali vi era anche la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza quando il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici e riguarda dati “sensibili” (ossia idonei a rivelare l’origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, l’appartenenza a partiti e sindacati, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), o “giudiziari”. Fino alla scadenza del 31 marzo 2011, le modalità per redigere il Documento Programmatico sulla Si-


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Argomenti legislativi curezza erano, alternativamente e a seconda delle tipologie di dati personali trattati, le seguenti: - la modalità ordinaria di tenuta del D.P.S., con la quale rendicontare l’elenco analitico di tutti i trattamenti di dati effettuati; - la modalità semplificata di tenuta del D.P.S., facoltà che era prevista per imprese e professionisti che trattano quali unici dati sensibili quelli relativi a dipendenti o collaboratori esclusivamente per finalità amministrative; - l’autocertificazione sostitutiva del D.P.S., se gli unici dati sensibili e giudiziari detenuti erano quelli relativi ai dipendenti, collaboratori o loro parenti. Già dalla prossima scadenza del 31 marzo 2012, pertanto, non vi è più alcun obbligo di rendicontare mediante l’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza la corretta adozione delle misure minime di sicurezza. Si ritiene, in ogni caso, consigliabile per imprese e professionisti che negli anni precedenti hanno già predisposto il D.P.S. in quanto assoggettati all’obbligo normativo, aggiornare tale documento con cadenza annuale, di modo da verificare la corretta adozione delle misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del Codice della privacy. Conseguentemente, non è più obbligatorio fare riferimento nella relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio dell’avvenuta redazione o aggiornamento del D.P.S., in quanto è stato abrogato anche il numero 26 dell’Allegato B al D.Lgs. n. 196/03. Tale obbligo riguardava le società di capitali tenute alla predisposizione della relazione annuale sulla gestione degli amministratori, allegata al bilancio di esercizio. Le società di capitali tenute al deposito annuale del bilancio d’esercizio presso il Registro delle Imprese, anche se non obbligate alla redazione della relazione sulla gestione, men-

I professionisti, e non solo loro, non sono più tenuti all’aggiornamento, entro il 31 marzo di ogni anno, del Documento Programmatico per la Sicurezza - Privacy e non avranno più né l’onere di redigere il documento e né preoccuparsi della fantomatica “data certa”. L’abrogazione del DPS comporta, inoltre, l’abolizione delle sanzioni previste dal DLgs n. 196/2003

DPS

zionavano l’avvenuta predisposizione o aggiornamento del D.P.S. nella nota integrativa al bilancio di esercizio. A decorrere dai bilanci approvati dalla data del 10 febbraio 2012, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 5/12, pertanto, tale indicazione non è più obbligatoria. Rimangono in vigore tutte le altre misure minime previste dal D.Lgs.

n. 196/03, tra le quali le principali riguardano l’individuazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali. Le principali figure da identificare sono: • gli incaricati del trattamento dei dati personali; • i responsabili del trattamento di dati personali; • l’amministratore di sistema.

AGGIORNAMENTO SOFTWARE ARUBA KEY Aruba informa che è disponibile un nuovo aggiornamento software per Aruba KEY, che invita a scaricare. E’ sufficiente collegare l’Aruba KEY alla porta USB del computer e seguire le semplici indicazioni della funziona di aggiornamento automatico. Tra le nuove funzionalità, segnaliamo: - Impostazione automatica del formato di firma CAdES (p7m), anche se il file da firmare è in formato .pdf - Possibilità di selezionare le informazioni che verranno inserite in caso di firma grafica (PAdES) di file .pdf - Inserimento, nel menu “Gestione Carta”, di un pulsante per la visualizzazione dei dettagli della sim (seriale, produttore, atr)

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Professione

Il punto sull’abolizione delle tariffe professionali avv. prof. Sergio Vinciguerra - Vinciguerra & Fiorini Avvocati Associati

La previsione da parte dello Stato delle tariffe professionali ha la funzione di stabilire criteri guida sia per il professionista sia per il cliente circa il valore della prestazione e di risparmiare controversie giudiziarie altrimenti inevitabili. Di ciò furono consapevoli anche i liberali, di vario orientamento, che portarono l’Italia all’unità politica, governandola fino al fascismo, e che avevano ben presente il potere contrattuale dei contraenti forti. Per esempio, furono i R.D. n. 2700 e n. 2701 del 1865 che stabilirono la prima stesura post-risorgimentale delle tariffe forensi, a cui seguirono nel corso degli anni modifiche e sostituzioni. Fino all’odierna soppressione (art. 9 comma 1 decreto legge n. 1/2012) (di seguito abbreviato in d.l.), che non ha, quindi, nulla a vedere con una politica economica liberale spesso richiamata in questi mesi. È soltanto un errore da rimediare. Se una tariffa professionale non soddisfa, va sostituita, non soppressa. Invece, la pattuizione delle parti stipulata a prestazione ancora da eseguire è fatta alla cieca e si presta a clausole di variabilità da svuotarla di qualsiasi funzione di tutela preventiva del cliente. Ma ormai occorre fare di necessità virtù e, a questo scopo, è utile conoscere come si atteggia l’odierna disciplina. Il testo originario dell’art. 9 d.l. n. 1/2012 è stato interamente ritrascritto nella legge di conversione (l. n. 27/2012), che ha riprodotto alcune parti e ne ha cambiato altre.

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L’efficacia di questo nuovo articolo è duplice. Nella parte in cui riproduce il testo del d.l. n. 1/2012 decorre dall’entrata in vigore di tale decreto (cioè, dal 24 gennaio 2012). Nella parte in cui innova tale testo, l’efficacia del nuovo art. 9 decorre “dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione” (art. 15.5 l. n. 400/1988) e cioè dal 25 marzo 2012. Nella parte riguardante i rapporti professionista-cliente la normativa è cambiata parzialmente. Resta l’abrogazione delle tariffe previgenti, sono venuti meno l’obbligo di presentare il preventivo in forma scritta a richiesta del cliente, il rilievo disciplinare della trasgressione a quanto l’art. 9 pone a carico del professionista e la nullità della clausola che richiama, nel preventivo, i parametri ministeriali, parametri da emanare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della l. n. 27/2012 (art. 9.2), cioè, entro il 22 luglio p.v. La pattuizione in forma scritta del preventivo (redatto secondo il principio di proporzione del compenso all’importanza e complessità dell’incarico: art. 9.5) può, tuttavia, essere utile per la chiarezza dei rapporti con il cliente. Secondo l’art. 9.2 tali parametri sono destinati a disciplinare la liquidazione delle spese giudiziali “da parte di un organo giurisdizionale”. Si deve supporre, perciò, che essi riguardino gli incarichi conferiti al professionista dall’Autorità Giudiziaria e le controversie fra profes-

sionista e cliente (inclusi in questo secondo caso, i compensi dovuti agli avvocati per i decreti ingiuntivi). Però, sembra ragionevole che questi parametri possano valere anche nella fase di stipulazione dell’accordo fra professionista e cliente dal momento che ad essi sarà fatto riferimento dal giudice in caso di controversia fra costoro e, quindi, dovremo riconsiderare la materia quando tali parametri saranno stati emanati. Infine, occorre riflettere su quanto previsto in apertura dell’art. 9.4 e cioè che la pattuizione del compenso per le prestazioni professionali deve avvenire «nelle forme previste dall’ordinamento» (frase assente nel testo del decreto legge e inserita dalla legge di conversione). Non è chiaro di quale ordinamento si tratta: l’ordinamento giuridico (ma allora la previsione sarebbe superflua) o l’ordinamento professionale? In tal caso gli ordini sarebbero autorizzati ad emanare una propria normativa. È auspicabile che nell’emanare i parametri di cui s’è detto il Ministero fornisca chiarimenti. L’art. 9.3 nel testo della legge di conversione (introducendo una norma assente anch’essa nel decreto legge) ha prorogato la vigenza delle tariffe abrogate stabilendo che quelle tra esse “vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali” sui parametri e le contribuzioni alle casse


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Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012 convertito con Legge n. 27 del 24 marzo 2012

professionali e comunque non oltre i 120 giorni dall’entrata in vigore della l. n. 27/2012 (art. 9.2), cioè non oltre il 22 luglio p.v. V’è da chiedersi se le tariffe previgenti possono essere applicate anche alle prestazioni stipulate, eseguite e pagate in questo intervallo di tempo. Con le cautele del caso ritengo che si debba rispondere negativamente, perché l’art. 9.3 è norma eccezionale e come tale di stretta interpretazione: perciò applicabile soltanto alla liquidazione delle spese giudiziali da parte dell’Autorità Giudiziaria. Infine, per quanto concerne le contribuzioni alla cassa professionale dovrà provvedere il decreto ministeriale da emanare entro i 120 giorni più sopra richiamati e nell’attesa non si può che continuare con il sistema in atto.

Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. 2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. 3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. 5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

Già dal 2012 si accede agli esami di abilitazione alla professione con 18 mesi di praticantato o di dipendenza Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate). 6. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

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La Mediazione diventa obbligatoria anche per le liti condominiali e per i sinistri La mediazione civile e commerciale La riforma della mediazione civile ha come obiettivo principale quello di ridurre il flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi. La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il mediatore Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzietà. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia. Il registro degli organismi di mediazione La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.

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Dal 21 marzo 2012 (art. 5 del D.Lgs. 28/2010) anche per le liti condominiali e per i sinistri la mediazione deve essere obbligatoriamente tentata prima di procedere dinnanzi al giudice ordinario. Per espletare il tentativo di mediazione occorre rivolgersi ad un organismo di mediazione. Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000. Qualora sia trascurato il tentativo di mediazione il giudice può condannare la parte costituita che non ha partecipato al procedimento, senza giustificato motivo, al pagamento di forti somme.


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Tipi di mediazione La mediazione può essere: - facoltativa, e cioé scelta dalle parti - demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione - obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione. Mediazione obbligatoria Dal 21 marzo 2012 la mediazione sarà obbligatoria nei casi di una controversia in materia di: - diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.) - divisione - successioni ereditarie - patti di famiglia - locazione - comodato - affitto di aziende - risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, - contratti assicurativi, bancari e finanziari L’obbligatorietà per le numerosissime controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti è stata differita al 20 marzo 2012 per consentire un avvio graduale del meccanismo. Provvedimenti giudiziali urgenti Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili. Procedimento di mediazione La mediazione si introduce con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia

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Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia ha presentato a febbraio 2012 domanda di costituzione di Organismo di Mediazione. Si invitano i professionisti: - ad iscriversi, se in possesso dei requisiti, all’Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia - a consigliare i propri committenti a ricorrere alla Mediazione ed in particolare a rivolgersi all’Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia Lo statuto, il regolamento e la modulistica dell’Organismo di Mediazione presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia sarà pubblicato sul sito Internet del Collegio non appena approvati. Gli interessati possono chiederne fin d’ora copia in visione.

Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda. Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Mediazione durante il processo Nel corso del processo le parti, anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione. Durata della mediazione Il tentativo i mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi. Ogni causa civile ha una pausa iniziale che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza di 90 giorni ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria. Esito della mediazione L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo. il geometra n. 2/12

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Tabella A rapporto Valore della lite - Spesa per ciascuna parte Fino a € 1.000: da €1.001 a € 5.000: da € 5.001 a € 10.000: da € 10.001 a € 25.000: da € 25.001 a € 50.000: da € 50.001 a € 250.000: da € 250.001 a € 500.000: da € 500.001 a € 2.500.000: da € 2.500.001 a € 5.000.000: oltre € 5.000.000: Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno. Proposta del mediatore Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono. Negli altri casi il mediatore può fare la proposta, se il regolamento dell’organismo lo prevede. Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa. Riservatezza Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo. Nessuna dichiarazione o informazione data da una parte solo al mediatore può essere rivelata alla controparte, e ogni violazione viene sanzionata. Tutte le informazioni riservate sono in ogni caso inutilizzabili in ogni successivo ed eventuale processo. Spese della mediazione Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari ad €

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€ € € € € € € € € €

65 130 240 360 600 1.000 2.000 3.800 5.200 9.200

40, e pagare le spese di mediazione. L’importo delle spese dovute agli organismi pubblici è indicato nella tabella A del decreto ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo 16, comma 4. Gli organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario, che deve sempre essere approvato dal Ministro della giustizia, dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti. La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del gratuito patrocinio (soggetti meno abbienti), in tal caso all’organismo non è dovuta alcuna indennità. Agevolazioni fiscali Alle parti che corrispondono l’indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000. Considerazioni sui costi della mediazione Le indennità dovute dalle parti all’organismo di conciliazione, da € 65 a € 9.200 per le cause con valore oltre i 5 milioni di euro, sono regolate

da una precisa disciplina che mette in corrispondenza valore della lite e costo della procedura. In particolare: - Costi e tempi della procedura sono certi e prestabiliti dalla legge. - Gli scaglioni più bassi sono allineati a quelli del Contributo Unificato e quelli più alti sono molto più contenuti rispetto ad altre modalità di composizione extragiudiziale delle controversie. - I minimi tariffari sono sempre derogabili dalle parti. - Riduzione di 1/3 da applicare alle indennità in caso di mediazione sottoposta a condizioni di procedibilità. - La legge stabilisce altre circostanze di riduzione dell’indennità (es. se una parte è contumaciale). Organismi di mediazione Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione ed iscritti nell’apposito registro degli organismi di mediazione. Il registro è istituito e tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile ovvero un suo delegato avente qualifica dirigenziale, che esercita poteri di vigilanza e controllo. I criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e nell’elenco degli enti di formazione sono fissati con D.M n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, che attua quanto previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. I mediatori, infatti, possono essere iscritti nel registro solo dopo aver frequentato un percorso formativo ad hoc tenuto da formatori accreditati, inseriti nell’elenco dei soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione istituito presso il Ministero. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio statistico dei dati che si riferiscono alla mediazione


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Professione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna tipologia di mediazione sono indicati i casi di successo della procedura ed i casi di esonero dal pagamento delle indennità per la concessione del gratuito patrocinio. Requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore I mediatori, che devono essere in numero non inferiore a cinque per ciascun organismo, devono possedere: - un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea triennale, oppure, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale - una specifica formazione ed un aggiornamento almeno biennale presso gli enti di formazione - alcuni requisiti di onorabilità (non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva

non sospesa, non essere interdetti dai pubblici uffici, non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento). I mediatori possono svolgere la loro attività al massimo per cinque organismi di mediazione. Notizie tratte da www.giustizia.it

Dal 21 marzo 2012 la mediazione è obbligatoria nei casi di controversia in materia di: - diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.) - divisione - successioni ereditarie - patti di famiglia - locazione - comodato - affitto di aziende - risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, - contratti assicurativi, bancari e finanziari

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Il Direttore Lavori deve garantire la regolare realizzazione degli interventi Cass., Sez. II Civ, sentenza del 27/01/2012 n. 1218 L’assemblea di un condominio delibera l’esecuzione d’interventi manutentivi sulla facciata dell’edificio. Contestualmente sceglie l’impresa esecutrice e il direttore dei lavori. Dopo di che sorgono contestazioni sulla regolare esecuzione degli interventi manutentivi cosicché il condominio decide di far causa all’impresa ed al direttore dei lavori. Ne segue una condanna in solido delle parti. La domanda, cui ha dato risposta la Cassazione con la sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2007, è la seguente: fino a che punto si estende la responsabilità del direttore dei lavori? Si legge nella sentenza che “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento delle conformità sia della

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Direttore dei lavori: quali sono le sue responsabilità nel caso di difetti dei lavori di manutenzione dell’edificio? progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera, e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera” (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218).

Il direttore dei lavori di una manutenzione di uno stabile condominiale, pur non essendo l’esecutore materiale dell’intervento, deve garantirne la regolare realizzazione

Insomma seppur il direttore dei lavori non può essere considerato l’esecutore materiale dell’opera, egli deve fare di tutto affinché essa sia eseguita correttamente. In considerazione di ciò, prosegue la Corte di legittimità, “il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore, di riferirne al committente: in particolare, l’attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell’opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l’alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi. Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell’opera (v. Cass. 24 aprile 2008 n. 10728)” (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218).


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Professione Certificato di agibilità: è documento su cui esercitare il diritto di accesso? Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 09.02.2012 n. 690

I documenti amministrativi, sui quali può essere esercitato il diritto di accesso ai sensi dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990, n. 241, sono indicati all’art. 22, dove alla lett. d) del comma 1, si precisa che per documento amministrativo deve intendersi “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 1 giugno 2011, n. 4958). Al riguardo, la definizione di documenti amministrativi deve intendersi nella sua più ampia accezione, costituendo documenti amministrativi tutti quegli atti formati o utilizzati dall’Amministrazione ai fini dello svolgimento della propria attività. Dovendosi conseguentemente ritenere ammissibile il diritto di accesso anche agli atti formati e provenienti da soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla p.a. per l’espletamento delle proprie attività istituzionali (così T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, sentenza 7 giugno 2011, n. 534). Da ciò si ricava che - a norma dell’art. 22 della L. 241/1990 - l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi è correlato alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Da qui la necessità, come nel caso

di specie, ribadito precedentemente in T.A.R. Lazio, Sez. II, 15 gennaio 1998, n. 70 che il proprietario dell’unità immobiliare ha il diritto di accesso previsto dall’art. 22 della L. 241/1990 ai fini della visione e/o estrazione di copia dei certificati di abitabilità o agibilità previsti dalle norme di sicurezza degli impianti elettrici e di gas, sia perchè tali normative sono poste a tutela di preminenti interessi pubblici, quali la salute e l’incolumità dei cittadini, sia perchè si tratta di un interesse qualificato diretto ad ottenere certificazioni di carattere pubblico e pertinente ad una situazione giuridicamente rilevante, alla cui tutela, in sede giudiziale o stragiudiziale, risulta strumentale l’esercizio del detto diritto di accesso.

Non vanno potati gli alberi dei vicini che impediscono la visuale se non si dimostra l’esistenza di una servitù di panorama Cass, sez. II Civile, sentenza 27 febbraio 2012, n. 2973

Il diritto di veduta costituisce una servitù altius non tollendi il cui modo di acquisto è quello tipico dei diritti reali. Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell’art. 892 cc, non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta (Cass. 1.8.2008 n. 21010) e che il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono

Sentenze in breve per la professione

sulla proprietà altrui, così come disciplinata dall’art. 896 cc, non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare dal vincolo posto dall’art. 146 del d.lgs. n. 490 del 1999, in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela della proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso (Cass. 10.7.2008 n. 19035). Un albero, sia pure posto a distanza legale, non può per l’eccessivo sviluppo e la frondosità della chioma invadere la sfera di altri soggetti. Nella fattispecie la sentenza ha riconosciuto un diritto di veduta che, siccome dalla stessa inteso come diritto a non vedere pregiudicata la visuale all’infinito dal terrazzo dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una servitù altius non tollendi, indicando la fonte del diritto nella preesistenza della visuale all’acquisto dell’immobile; orbene il riconoscimento del diritto in ragione della preesistenza della visuale all’acquisto dell’immobile viola il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti reali, giacché è vero che una servitù altius non tollendi può essere costituita oltre che negozialmente anche per destinazioil geometra n. 2/12

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art. 900 c.c. Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente. Il diritto di panorama è il diritto di ciascuno di godere dello spazio, della luce e, per quando possibile, del verde nella prossimità della propria abitazione. Questo diritto, non corrisponde a una specifica fattispecie normativa. La sua tutela è regolata dalle medesime norme sulle distanze fra le costruzioni, sulle luci e sulle vedute (artt. 900-907 c.c.) e, più in generale, dal diritto di proprietà (art. 832 c.c.). Secondo la Suprema Corte la panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell’ambiente e dalla visuale che si gode da un certo luogo che può trovare tutela nella servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino. A parità di condizioni generali, il panorama costituisce un vantaggio, una qualità positiva per un appartamento, di cui accresce il pregio e, di conseguenza, il valore economico. Allo stesso modo della posizione, dell’esposizione, dell’altezza del piano rispetto al suolo, il panorama raffigura una qualità, specifica e individuale, la cui esistenza accresce, in misura più o meno considerevole, il valore dell’unità abitativa anche rispetto alle altre unità immobiliari presenti nello stesso edificio.

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ne del padre di famiglia od usucapione, ma tali modi di costituzione necessitano, non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall’originario unico proprietario o dell’esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta” (cfr. Cass. sez. 2 n. 10.250 del 20.10.1997 a termini della quale “la cosiddetta servitù di panorama, consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una servitus altius non tollendi (sia costruzioni, sia alberi) che, per potersi acquistare per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e specificatamente destinate all’esercizio della servitù invocata.

L’apporto di nuove modifiche al progetto originario richiede un nuovo permesso

Cassazione penale, sez. III, sentenza 14.11.2011 n. 41451 La proroga del permesso di costruire – che può essere disposta per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesse ed esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive – riguarda la mera esecuzione dei lavori già approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio che non può essere modificato nel suo contenuto con l’atto di proroga. E’ il principio di diritto che la Suprema Corte di Cassazione individua e definisce, sulla base dell’articolo


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Professione 15, comma 2 del DPR n. 380/2001 (TUE), con la sentenza 14 novembre 2011, n. 41451. Infatti, tale circostanza è ben diversa da quella prevista nell’articolo 15, comma 3 del TUE relativo al permesso di costruire rilasciato per consentire il completamento delle opere nell’ipotesi di mancata ultimazione dell’intervento edilizio nei termini stabiliti dall’originario permesso di costruire ovvero nel termine eventualmente prorogato. È evidente, infatti, che, salva l’ipotesi di lavori realizzabili in base a denuncia di inizio attività, si tratta di un provvedimento adottato a seguito della integrale rivalutazione del progetto dell’opera e della sua conformità agli strumenti urbanistici, mentre è in re ipsa che il nuovo permesso di costruire può prevedere sia la mera assegnazione di un nuovo termine per la prosecuzione dei lavori, consentendo il completamento delle opere non ancora realizzate, sia apportare modifiche al progetto originario. Nel caso di specie, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo di un’area e manufatti emesso dal G.I.P. nei confronti dell’indagato dei reati di cui all’art. 44, lett. c) del TUE, oltre che di quelli di cui agli art. 110 c.p. e 181, commi 1 e 1 bis, del d.lgs. n. 42/2004; di cui all’art. 256, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e di cui all’art. 483 c.p. In buona sostanza, l’imputato aveva, tra l’altro, posto in essere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - ambientale, interventi in assenza di un valido permesso di costruire ovvero in difformità della concessione edilizia e successivi provvedimenti di proroga consistiti nel collocamento di baraccamenti, costituiti da tettoie e container destinati a ospitare cabine da spiaggia e attrezzature relative ad attività balneari, nella pavimentazione in rilevato cementizio di un’area di 500 mq., nella realizzazione di un

deposito di rifiuti propri e provenienti da terzi costituiti da residui di attività di demolizioni edilizie, nonché per avere effettuato l’abbancamento e lo spandimento sul suolo di tali rifiuti in assenza dei test di cessione. Il Tribunale del riesame ha affermato la sussistenza del fumus dei reati oggetto di indagine sulla base della illegittimità degli atti di proroga per carenza di motivazione e della totale difformità degli interventi rispetto agli stessi provvedimenti autorizzatori. In sede di ricorso, la Cassazione ha rilevato che la misura cautelare adottata - sequestro preventivo di tutta l’area e dei relativi manufatti – si fonda sulla considerazione della illegittimità globale dell’intervento, basato su un atto di proroga del permesso di costruire ritenuto illegittimo, mentre non è stata valutata la configurabilità del permesso di costruire quale autonomo provvedimento emesso dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 3, del DPR n. 380/2001. Pertanto, secondo gli ermellini, occorre un nuovo esame di tale provvedimento alla luce dei principi di diritto enunciati e mediante il controllo del procedimento seguito per la sua approvazione. Da qui, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale.

Il mancato inizio dei lavori entro i termini prestabiliti fa decadere il permesso di costruire

Tar Puglia, Sentenza 1582/2011

Secondo il Tribunale amministrativo, il soggetto a cui è stato rilasciato il titolo abilitativo non deve essere avvisato dell’avvio del procedimento di decadenza. Trattandosi di un atto decadenziale, che prevede cioè una scadenza, il permesso di costruire scade automaticamente. Prima di dichiarare la decadenza del titolo edilizio, l’Amministrazione competente non ha quindi l’obbligo di inviare comunicazioni all’interessato, che conoscendo i termini a disposizione per iniziare i lavori, può immaginare le conseguenze del ritardo. Il provvedimento con cui l’Amministrazione comunica la scadenza del titolo abilitativo ha infatti natura vincolata e presenta carattere ricognitivo di un effetto decadenziale che si verifica in modo automatico. Allo stesso tempo, le opere eventualmente presenti nell’area in cui si dovrebbe realizzare l’edificio autorizzato, per potersi qualificare come il geometra n. 2/12

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Professione inizio dei lavori devono essere finalizzate alla costruzione del manufatto. La valutazione deve basarsi sull’idoneità a dimostrare la volontà del concessionario di dare corso all’opera. Il caso concreto esaminato dal Tar Puglia riguarda il ricorso presentato da una società che era stata autorizzata dal Comune alla realizzazione di un edificio industriale, con l’obbligo di iniziare i lavori entro un anno. Decorsi i termini senza rilevare traccia di lavori edili, il settore pianificazione del territorio aveva comunicato la scadenza del titolo abilitativo. Provvedimento confermato anche dallo Sportello unico per le attività produttive. Il ricorso è stato respinto principalmente per due motivazioni. Da una parte, data la natura e i contenuti del titolo abilitativo, il settore pianificazione non era obbligato a comunicare all’interessato l’avvio del provvedimento di decadenza. In secondo luogo, dai rilievi effettuati, la costruzione presente sul suolo dove doveva essere realizzato l’impianto, non poteva essere classificata come inizio dei lavori.

Parcheggi in condominio, i posti auto eccedenti lo standard minimo possono essere venduti liberamente dal costruttore

Cass. sez. II Civile, sentenza del 3 febbraio 2012, n. 1664 I parcheggi realizzati in eccedenza rispetto allo spazio minimo richiesto dalla legge (nella specie dall’art. 2 legge n. 122 del 1989), non sono soggetti a vincolo pertinenziale a favore delle unità immobiliari del fabbricato, conseguentemente l’originario proprietario-costruttore dell’edificio può legittimamente riservarsi o cedere a terzi la proprietà di tali parcheggi, purché nel rispetto del vincolo di destinazione nascente da atto d’obbligo.

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inibire la prosecuzione dell’attività qualora in contrasto con le norme regolatorie. Dato che la Dia non è autonomamente impugnabile, il terzo danneggiato impugnerà il mancato esercizio da parte dell’Amministrazione del potere inibitorio dell’attività dichiarata. Le considerazioni in parola si applicano anche alla Scia (segnalazione certificata di inizio attività).

Sotto il profilo civilistico – si legge nella sentenza – i parcheggi realizzati non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, sotto pena di nullità. Situazione diversa è per i posti in auto in sovrannumero, i quali possono essere liberamente ceduti in quanto realizzati in eccedenza rispetto agli standard fissati dalla legge.

DIA e SCIA: natura giuridica e tutela del terzo

Consiglio di Stato, 29 luglio 2011, n. 15 La denuncia di inizio attività (DIA, sostituita dalla Scia) non è un provvedimento amministrativo a formazione tacita, ma un atto privato volto a comunicare l’intenzione di intraprendere un’attività direttamente ammessa dalla legge. Se la P.A. non esperisce gli accertamenti necessari per il controllo dei presupposti, il giudice può imporre l’adozione di provvedimenti inibitori all’esercizio dell’attività intrapresa, per tutelare il terzo. La DIA non è provvedimento amministrativo tacito formatosi con il decorso del tempo (silenzio-assenso) ma dichiarazione del privato all’amministrazione competente dell’inizio di un’attività libera consentita dalla legge. La Pa nei tempi previsti può

Non soggetta ad Iva la vendita di terreno agricolo diventato edificabile Sentenza 15/09/2011 n. C-180/10 e C-181/10 Corte di Giustizia Europea - Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Nozione di soggetto passivo – Vendita di terreni edificabili – Artt. 9, 12 e 16 – Assenza di detrazione dell’IVA a monte. Non è soggetta a Iva la vendita di un terreno agricolo che diventa successivamente edificabile per un cambio del piano regolatore indipendente dalla volontà del proprietario del fondo. Lo ha spiegato la Corte di Giustizia Europea. La Corte ha affermato che la cessione di un terreno destinato alla costruzione deve essere soggetta all’imposta sul valore aggiunto a norma della legislazione nazionale dello Stato membro. Non ha rilevanza il carattere stabile dell’operazione o il fatto che il proprietario eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi. Al contrario, se per realizzare la vendita il proprietario del terreno intraprende iniziative di commercializzazione fondiaria, mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, il soggetto deve essere considerato come esercente un’attività economica e sarà soggetto all’imposta sul valore aggiunto.


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Nuova norma UNI sulla posa del cartongesso

La recente pubblicazione della norma UNI 11424 riguarda la posa a regola d’arte dei sistemi in lastre di cartongessogesso rivestito per pareti, contropareti e controsoffitti, oggi ampiamente impiegati in edilizia residenziale e non A settembre 2011 è stata pubblicata l’attesa norma UNI 11424 “Gessi – Sistemi costruttivi non portanti di lastre di gesso rivestito (cartongesso) su orditure metalliche – Posa in opera”. La norma nasce dall’esigenza del comparto produttivo di riferimento di definire regole comuni per la corretta applicazione dei sistemi costruttivi in lastre di cartongesso, ampiamente utilizzati per la realizzazione di pareti divisorie interne (tramezzi), contropareti e controsoffitti. Dopo il tentativo avviato in sede europea CEN di predisporre un documento normativo che raccogliesse i principi condivisi della posa in opera, tentativo mancato in ragione della diversificazione delle modalità di approccio a livello comunitario, il mondo produttivo nazionale ha deciso di portare la tematica in ambito normativo UNI, finalizzandola con successo.

La norma, così come strutturata e grazie ai suoi contenuti, intende rappresentare uno strumento di riferimento per gli operatori del settore. Produttori, progettisti e prescrittori, tecnici, imprese di costruzioni, imprese di posa, installatori, committenti possono utilmente richiamare il documento in fase di stesura del capitolato, di trattativa, di offerta, in sede contrattuale, ecc., al fine di garantire da un lato la corretta posa in opera del sistema in lastre di cartongesso e dall’altro di tutelarsi da eventuali contenziosi. Il documento si applica all’installazione di sistemi realizzati con lastre e orditure metalliche, quali: - tramezzi, rivestimenti di pareti e controsoffitti realizzati all’interno di edifici residenziali e non residenziali - pareti e rivestimenti di pareti con orditura a tutta altezza. Restano invece esclusi dal campo di applicazione:

- pareti mobili realizzate con pannelli prefabbricati che impiegano le lastre di gesso rivestito come rivestimento - pareti realizzate con pannelli prefabbricati dotati di anima alveolare che impiegano le lastre di gesso rivestito come rivestimento - sistemi realizzati con orditure di legno. La norma si apre con un’accurata analisi dei prodotti e degli accessori richiesti per la realizzazione dei sistemi, richiama le norme armonizzate per la marcatura CE e gli altri riferimenti normativi di pertinenza, prosegue con una descrizione puntuale dei dettagli esecutivi di posa in opera di tramezzi, contropareti e controsoffitti, si sofferma sul trattamento dei giunti e sulla finitura delle superfici, fornisce i requisiti correlati ai livelli di qualità superficiale e termina con l’illustrazione delle verifiche finali e delle tolleranze ammesse sulla posa. In relazione ai prodotti e agli acil geometra n. 2/12

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Professione cessori, vengono presi in considerazione: - le lastre di gesso rivestito, che devono essere conformi alla UNI EN 520 e presentare idonea tipologia e adeguato spessore in funzione delle esigenze progettuali (comportamento al fuoco, isolamento acustico, resistenza all’umidità, caratteristiche meccaniche, ecc.) - le orditure metalliche, che devono essere conformi alla UNI EN 14195 e presentare idonea sezione e adeguato spessore in funzione del sistema da realizzare - gli elementi di fissaggio, che devono essere conformi alla UNI EN 14566 e presentare idonee caratteristiche in funzione del campo di applicazione - gli elementi di ancoraggio, gli elementi di sospensione per controsoffitti e i ganci - i materiali per la stuccatura, quali i nastri di armatura, i nastri paraspigoli e gli stucchi - i materiali per la finitura.

Le soluzioni applicative e le relative modalità di posa in opera costituiscono il “cuore” della UNI 11424. Nelle sezioni dedicate a queste tematiche vengono trattate approfonditamente le fasi realizzative di tramezzi, contropareti e controsoffitti, con dettagli relativi a tutte le operazioni di posa: dal tracciamento alla posa dei profili, che deve tener conto della tipologia delle strutture di interfaccia, della modularità di interasse e del senso di posa delle lastre, al posizionamento e al fissaggio delle lastre di gesso rivestito, in caso di paramento singolo o multiplo, nonché alla sospensione di eventuali carichi e alla predisposizione di attraversamenti impiantistici, porte, botole, ecc. Di particolare interesse il punto dedicato all’altezza massima delle pareti che riporta alcuni esempi pratici di configurazioni di pareti per carichi lineari di 1000 N/m, 2000 N/m e 3000 N/m, mantenendo comunque salvo il presupposto del corretto di-

mensionamento in fase progettuale, in termini di numero e spessore delle lastre e tipologia e interasse dei profili, in funzione della destinazione d’uso del locale e delle sollecitazioni meccaniche cui le pareti stesse sono assoggettate. Altro punto di interesse riguarda i livelli di qualità superficiale: la norma ne individua quattro, Q1, Q2, Q3 e Q4 in senso qualitativo crescente, in relazione alla soluzione decorativa finale da applicare, ai materiali impiegati, ai livelli di lavorazione, alla posizione del sistema all’interno dell’edificio e al tipo di illuminazione che colpisce la superficie. La norma è disponibile per l’acquisto consultando il sito www.uni.com Per approfondimenti e ulteriori informazioni: Assogesso (Associazione Produttori Italiani Gesso) www.assogesso.it info@assogesso.it

RivalutazioneTerreni Riaperti i termini per i beni posseduti alla data del 1° luglio 2011 Perizia entro giugno 2012 Il “decreto-legge sviluppo”, ha riaperto ancora una volta i termini per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati. Come negli anni precedenti i contribuenti che intendano usufruire di questa possibilità dovranno corrispondere una imposta sostitutiva, con aliquota pari al 4% per i terreni ed 4% o 2% per le partecipazioni, a seconda che siano o meno da considerarsi «qualificate», applicata sul valore dei beni da rivalutare stabilito attraverso una perizia giurata. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 01/07/2011, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato fissato al 30/06/2012. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30/06/2012, con il pagamento, sulle rate successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo. Altra opportunità interessante, non previste nelle precedenti occasioni in cui si era concessa la possibilità di rivalutare, è che i contribuenti che abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata, ovvero chiedere il rimborso, il cui importo non può ovviamente essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.

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RNDT Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali Già da qualche anno in Italia, come in Europa, si avverte la necessità di favorire l’interoperabilità nel campo dell’informazione geografica promuovendo l’armonizzazione, l’accesso e il riuso del vasto patrimonio di dati territoriali della pubblica amministrazione, anche in virtù del ruolo strategico che essi rivestono nella gestione e nel governo del territorio. Per rispondere a queste esigenze, il primo passo è rendere conoscibile e condivisibile tale consistente patrimonio di dati. L’art. 59 del Codice dell’Amministrazione Digitale ha istituito, presso DigitPA, il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) con la finalità di “agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale”. DigitPA è quindi direttamente investito nella gestione organizzativa e tecnologica del RNDT, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il Sistema pubblico di connettività e cooperazione (SPC). Il primo nucleo del Repertorio è stato oggetto di una fase di sperimentazione a cui hanno partecipato alcune Amministrazioni centrali, regionali e locali. Grazie anche alla fattiva collaborazione di tali amministrazioni, questa prima versione del portale consente di supportare in modo adeguato le funzionalità di base dei servizi di consultazione e popolamento del Repertorio, in attesa di procedere al suo previsto inserimento nell’ambito delle infrastrutture condivise di

Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali è lo strumento per ricercare, attraverso i metadati, i dati territoriali - e relativi servizi - disponibili presso le pubbliche amministrazioni, per valutarne l’idoneità allo scopo e ottenere le opportune indicazioni sulle loro condizioni di accesso e utilizzo. Il RNDT è basato sugli Standard ISO 19115, 19119 e TS 19139, prodotti dal Technical Committe ISO/TC211 che si occupa di standard per l’informazione geografica.

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Professione SPC e completare l’implementazione delle funzionalità previste. A conclusione di tale fase di sperimentazione, nel Catalogo risultano già inseriti i metadati relativi a circa 600 set di dati, che rappresentano il primo nucleo di dati disponibili. Le potenzialità di consultazione del Catalogo saranno evidentemente più ampie man mano che le Amministrazioni provvederanno alla sua alimentazione con i metadati relativi ai dati e ai servizi territoriali di propria competenza. Dopo l’avvio in esercizio del portale, il processo di evoluzione del Repertorio prevede i seguenti sviluppi: - erogazione dei servizi in modalità di cooperazione applicativa (SPC); - implementazione dei servizi di ricerca (discovery services) di cui all’art. 7 co. 1 lettera a) del D. Lgs. 32/2010; - interazioni con altre infrastrutture (Geoportale Inspire, Geoportale Nazionale, ecc.).

Che cos’è il RNDT

Il Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) è stato istituito con l’articolo 59 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) ed è stato individuato, dal successivo articolo 60, come base di dati di interesse nazionale. Come previsto dal citato articolo 59 del CAD, le specifiche tecniche con le quali viene individuato il contenuto del RNDT e le relative modalità di costituzione e aggiornamento sono state definite dal Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e adottate con il DM 10 novembre 2011 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 2012 – S.O. n. 37) del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sulla base di tale contesto normativo, il RNDT costituisce il catalogo nazionale dei metadati riguardanti

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I metadati sono definiti come “le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi” i dati territoriali e i servizi ad essi relativi disponibili presso le Pubbliche Amministrazioni e si configura, altresì, come registro pubblico di tali dati certificandone l’esistenza attraverso la pubblicazione dei relativi metadati. Il RNDT è basato sugli Standard ISO 19115, 19119 e TS 19139, prodotti dal Technical Committe ISO/ TC211 che si occupa di standard per l’informazione geografica. Il rispetto delle regole tecniche del RNDT in aderenza agli standard ISO di riferimento assicura la contestuale conformità, senza ulteriori adempimenti, al regolamento (CE) n. 1205/2008 recante attuazione della direttiva INSPIRE per quanto riguarda i metadati. Come previsto dall’art. 59 del CAD, DigitPA è direttamente investito nella gestione organizzativa e tecnologica del RNDT, in coerenza con le disposizioni che disciplinano il Sistema pubblico di connettività e

cooperazione. DigitPA ha quindi realizzato il portale RNDT - interamente con tecnologia open source - attraverso il quale sono fornite le due funzionalità tipiche di un servizio di catalogo: - la consultazione dei metadati, accessibile a tutti; - la gestione dei metadati, riservata alle Pubbliche Amministrazioni accreditate.

RNDT e INSPIRE

Il RNDT viene istituito nel 2005 con l’emanazione del Codice dell’Amministrazione Digitale; nello stesso periodo, a livello internazionale ed europeo, si consolida la standardizzazione dell’informazione geografica (ISO e CEN) attraverso gli Standard della serie 19100 che riguardano più direttamente i metadati di dati territoriali e servizi ad essi relativi (19115 prima e 19119, TS 19139 negli anni seguenti). Sulla base di tali Standard, del-


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Professione la letteratura e delle esperienze già condotte in tema di metadati sia in Italia che in Europa, viene definito il modello concettuale del Repertorio, elaborato da un apposito Gruppo di Lavoro istituito nell’ambito delle atività del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni. Negli stessi anni in cui in Italia si definisce il quadro normativo, organizzativo e tecnologico che avrebbe costituito il riferimento per il RNDT, anche in Europa si avverte la necessità di favorire l’interoperabilità nel settore promuovendo l’armonizzazione, l’accesso e il riuso dei dati prodotti e/o gestiti dalle amministrazioni pubbliche. La Direttiva 2007/2/CE, entrata in vigore il 15 maggio 2007, istituisce, infatti, nella Comunità Europea, un’infrastruttura per l’informazione territoriale (INSPIRE) per supportare le politiche ambientali e le politiche e le attività che hanno un impatto sull’ambiente. INSPIRE è basata sulle infrastrut-

ture per l’informazione territoriale create e gestite dagli Stati Membri. Una delle componenti fondamentali dell’infrastruttura sono, appunto, i metadati, definiti come “le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi”. In relazione a ciò, la Commissione Europea, con il Regolamento n. 1205/2008, ha stabilito i requisiti per la creazione e l’aggiornamento dei metadati per i dati territoriali e relativi servizi, al fine di renderli compatibili ed utilizzabili nel contesto comunitario e in quello transfrontaliero. Con l’introduzione della Direttiva INSPIRE e del Regolamento (CE) sui metadati, si è reso necessario un lavoro di adeguamento del profilo originario alle indicazioni europee per garantirne la piena conformità. In tale ambito, pertanto, il RNDT, catalogo nazionale dei metadati, costituisce parte integrante dell’infrastruttura nazionale per l’informa-

zione territoriale e del monitoraggio ambientale, istituita, in Italia, con il D. Lgs. 32/2010, norma di recepimento della Direttiva INSPIRE. In conseguenza di ciò, esso eroga i servizi di ricerca, definiti come quei servizi che consentono di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati. Per questo, come previsto all’art. 4 comma 1 del DM recante il Regolamento del RNDT, la pubblicazione dei metadati nel RNDT assicura il rispetto degli adempimenti di cui alle norme citate (Regolamento (CE) n. 1205/2008 e D. Lgs. 32/2010 in particolare). L’accesso all’infrastruttura è garantito attraverso un geoportale comunitario gestito dalla Commissione e attraverso il geoportale nazionale.

Maggiori notizie su: www.rndt.gov.it

Posta elettronica certificata Tutti i professionisti hanno l’obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali. E’ possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio Nazionale-Cassa di Previdenza e Aruba, sul sito www.cassageometri.it

Firma digitale Il Consiglio Nazionale Geometri ha convenzionato con Aruba la fornitura, agli iscritti all’Albo, di un Kit per la Firma Digitale al prezzo di € 38,50 oltre IVA , con validità di 5 anni. E’ possibile richiedere la firma digitale presso gli uffici del Collegio, consultando le modalità sul sito Internet www.collegiogeometri.to.it il geometra n. 2/12

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Commissione Agricoltura

Fasce tampone per i corsi d’acqua Nuovo obbligo della condizionalità La “condizionalità” è l’insieme dei requisiti di base che devono essere osservati su tutti i terreni agricoli affinché gli aiuti comunitari possano essere erogati integralmente. Infatti, i beneficiari di aiuti diretti e di alcune misure dell’asse 2 del Programma di Sviluppo Rurale sono tenuti a rispettare alcuni vincoli in materia di ambiente, sicurezza alimentare, igiene e benessere animale e determinate prescrizioni per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali. Dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il decreto ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011, che ha ap-

portato alcune modifiche al precedente decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009. Le variazioni introdotte sono: - per l’atto A4 (direttiva nitrati) si è tenuto contro della deroga concessa dalla Commissione Europea alle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto; - per gli atti C16 e C17 (igiene e benessere degli animali) è stata aggiornata la normativa di riferimento - è stato modificato lo standard 2.2 (avvicendamento colturale) Ma la principale novità è l’introduzione della nuova norma 5.2, peraltro prevista dalla normativa comunitaria,

L’obiettivo principale è quello della tutela qualitativa e di protezione delle acque sotterranee e superficiali che si trovano all’interno dei terreni agricoli

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“Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” FASCE TAMPONE Il decreto ministeriale prescrive, a partire dal 1° gennaio 2012, la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. Per fascia tampone si intende una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri. L’ampiezza della fascia tampone


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Commissione Agricoltura viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda (vedi definizione); i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse. L’obbligo delle fasce tampone riguarda tutte le superfici agricole, ad esclusione dei terreni investiti ad oliveti e a pascolo permanente. Sono esclusi dall’obbligo delle fasce tampone i seguenti corsi d’acqua: – scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente; – adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati; – pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato; – corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua. OSSERVANZE NELLE FASCE TAMPONE Nelle fasce tampone: – è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente; – è vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d’acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d’acqua.

La funzione delle fasce tampone riguarda in generale la riduzione del ruscellamento superficiale (run off) e del deflusso subsuperficiale dei componenti azotati, dei fitofarmaci, la ritenzione del fosforo totale a livello di sedimento, la conservazione del materiale solido a fini antierosivi nonché la riduzione della lisciviazione dei nitrati da fonti agricole; questi ultimi in particolare, data l’elevata solubilità, influiscono negativamente sulla qualità delle acque provocando rilevantiproblemi di eutrofizzazione. In tal senso le fasce vegetali opportunamente costituite e le popolazioni microbiche del suolo contribuiscono all’assorbimento.

28 aprile 1975 e s.m.i.; – terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare. L’impegno di divieto di lavorazione lungo le fasce tampone non viene applicato altresì, nel 2012, per le colture autunno-vernine già seminate antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto ministeriale, ovvero

già seminate prima del 31 dicembre 2011. DISPOSIZIONI REGIONALI Le Regioni possono adottare specifici provvedimenti regionali, compatibili con la normativa nazionale, per tener conto della diversità delle condizioni ambientali locali.

DEROGHE Sono previste per: – particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva Cee 268/75 del il geometra n. 2/12

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Commissione Agricoltura

PSR Regione Piemonte Misura 216 - Sostegno agli investimenti non produttivi Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti gli imprenditori agricoli singoli e associati. L’azione è applicabile all’intero territorio regionale, con priorità per la pianura e la collina e in particolare, entro tali fasce altimetriche, per le aree preferenziali elencate per la misura 214. Saranno inoltre considerate prioritarie le domande coinvolte in progetti collettivi approvati.

Interventi ammissibili

- Impianto di formazioni arbustive e arboree, con funzione di zone rifugio inframmezzate alle coltivazioni, di fasce tampone lungo fossi, scoline, corsi d’acqua, ecc., di miglioramento paesaggistico anche mediante la schermatura di elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale; - realizzazione di aree umide, anche con funzione di ecosistemi filtro in corrispondenza di scarichi puntuali; - installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori e/o chirotteri all’interno di vigneti e frutteti o nelle loro vicinanze. L’intervento deve essere condotto in attuazione di un progetto redatto da un esperto ornitologo o naturalista, che ne segua l’attuazione durante il periodo di impegno. Le formazioni arbustive e arboree e le zone umide possono essere opportunamente accostate nella creazione di biotopi atti a fornire alla fauna selvatica rifugio, nutrimento e siti di riproduzione, con particolare riferimento alle specie più significative dal punto di vista naturalistico.

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La misura 216 del PSR 2007 – 2013 tende a salvaguardare il paesaggio agrario, a favorire la diversità biologica, a tutelare la qualità delle acque e a limitare l’erosione del suolo, contribuendo a contrastare i mutamenti climatici in atto. Prevede l’erogazione di aiuti fino al 100% delle spese sostenute Progetti collettivi

Le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da soggetti pub-

blici o privati in conformità con le istruzioni applicative regionali. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare: - alla creazione o al ripristino, su scala territoriale più ampia di quella aziendale, di aspetti tradizionali del paesaggio agrario, di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche, di corridoi ecologici; - alla creazione di fasce tampone per la tutela delle acque superficiali; - alla mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico di infrastrutture pubbliche, di strade e insediamenti produttivi, commerciali o residenziali; - alla fruizione ecocompatibile degli ambienti oggetto dell’intervento.

Ulteriori indicazioni sulla 216: www.biopsr.polito.it/psrbiodiv/216.htm


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Commissione Sicurezza

Piano straordinario di adeguamento antincendio per gli alberghi di Piero Conrotto

Le strutture ricettive turistico-alberghiere, che intendono usufruire della proroga biennale per la messa a norma antincendio, devono presentare una specifica istanza al Comando Provinciale dei V.V.F. corredata da un “piano straordinario di adeguamento antincendio”

La legge n.14 del 24/2/2012 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative), all‘art.15, comma 7 ha previsto un‘ulteriore proroga di due anni per il “completo adeguamento alle norme antincendio” delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto; solo per le struture ricettive esistenti alla data del 4/6/1994, data di entrata in vigore del D.M. 9/4/1994 (Regola tecnica di prevenzione incendi per strutture ricettive turistico-alberghiere, come integrata dal D.M. 6/10/2003). Le strutture ricettive turistico-alberghiere, che intendono usufruire della “proroga biennale” per la messa a norma antincendio, devono presentare una specifica istanza al Comando Provinciale dei V.V.F. corredata da un “piano straordinario di adegua-

mento antincendio”, da realizzarsi entro il termine del 31/12/2013, così come previsto nei dettagli dal D.M. 16/03/2012 (Piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto). Per l‘ammissione al “piano straordinario di adeguamento antincendio” le strutture ricettive devono già essere in possesso delle seguenti misure di sicurezza antincendio: 1- Le misure integrative di “gestione della sicurezza” indicate al comma 3 del D.M. 16/3/2012, in particolare: - servizio interno, permanente, di sicurezza antincendio e ricompreso nel “piano di emergenza” aziendale, che tiene conto della “valutazione dei rischi d‘incendio” e deve essere costituito da un numero

minimo di addetti pari alle seguenti proporzioni: fino a 100 posti letto almeno un addetto, da 100 a 300 posti letto due addetti più un addetto per ogni incremento di 150 posti letto ulteriori. Gli addetti antincendio devono avere conseguito un “attestato di idoneità tecnica antincendio” di cui all‘ALLEGATO IX del D.M. 10/03/1998 (Contenuti dei corsi di formazione per addetti antincendio e gestione dell‘emergenza). 2 - Il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dai seguenti “punti” del -Titolo II- dell’Allegato al D.M. 9/4/1994, in particolare: -“punto 9” (impianti elettrici conformi alla Legge n. 186/1968 “impianti elettrici a regola d‘arte” e relative Norme CEI applicabili); -“punto 10” (sistema di allarme otil geometra n. 2/12

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Commissione Sicurezza tico-acustico in grado di avvertire sia gli ospiti che il personale delle condizioni di pericolo in caso di incendio); -“punto 11.2” (adeguato numero di estintori portatili, con adatta capacità estinguente e loro corretta distribuzione); -“punto 12” (impianti di rivelazione incendio distrubuiti, collegati al sistema di allarme automatico, per le sole strutture con oltre 100 posti letto, nelle altre solo nei locali a deposito con elevato carico di incendio); -“punto 13” (segnaletica di sicurezza ed indicazione degli “spazi calmi per disabili”); -“punto 14” (sistema di “gestione della sicurezza” con procedure operative e di controllo per s t r u t t u r e , impianti, misure comportamentali); -“punto 15” (sistema procedurale per il corretto “addestramento del personale”); -“punto 17” (“istruzioni di sicurezza” da esporre all‘ingresso, ai piani, nelle camere); -“punto 20.2” (limitazioni alla larghezza delle vie di uscita, possibili restringimenti, barriere architettoniche); -“punto 20.3” (calcolo della “larghezza totale delle uscite” e capacità di deflusso). -“punto 20.5” (vie di uscita ad “uso promiscuo”, per strutture ricettive ubicate in “edifici a destinazione mista”). Il Comando Provinciale dei V.V.F., entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di ammissione al “piano straordinario di adeguamento antincendio”, effettua i controlli volti ad accertare la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio di cui sopra. L’omessa presentazione dell‘istanza di proroga, la mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui alla data del 31/12/2013 non risulti ancora completato l‘adeguamento antincendio della struttura

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Regione Piemonte - Sicuri di essere sicuri Sicuri di essere sicuri è un progetto di comunicazione compreso negli interventi di sanità pubblica della Regione Piemonte, rivolto a tutti i cittadini, con l’obiettivo di offrire tutte le informazioni utili per sviluppare una maggiore consapevolezza su un argomento della massima importanza: la sicurezza negli ambienti di lavoro. Sicuri di essere sicuri è una sezione tematica curata dalla Regione Piemonte, Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Direzione Sanità, Settore Promozione delle salute e interventi di prevenzione individuale e collettiva. Newsletter Io scelgo la sicurezza La newsletter Io scelgo la sicurezza (ISLS) è nata nel 2004 come strumento di comunicazione dedicato ai temi di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzato alla condivisione di informazioni ed esperienze maturate e alla riflessione su tematiche di particolare interesse. L’obiettivo è quello di migliorare la comunicazione tra gli operatori della prevenzione, favorendo la circolazione delle informazioni utili per lo svolgimento delle attività prevenzionali. La newsletter è anche un mezzo di diffusione e approfondimento delle disposizioni, delle misure e delle iniziative assunte a livello nazionale e regionale nei confronti dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia e delle parti sociali. Si può consultare anche l’area tematica sulla sicurezza sul lavoro. È disponibile l’archivio degli anni precedenti

ricettiva, al responsabile dell’attività verranno applicate le sanzioni di cui all‘art.4 del D.P.R. n. 151 del 1/8/2011. Nel caso di particolari complessità tecniche nelle fasi di adeguamento, i responsabili delle attività possono richedere al Comando l‘effettuazione delle “visite tecniche”, di cui all’art. 9 del D.P.R. n.151/2011, nel corso di

realizzazione delle opere. Al termine dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi previste nel “piano” i responsabili delle attività presentano al Comando l‘istanza per il controllo dell‘avvenuto adempimento. Entro 60 giorni il Comando effettua i controlli previsti dall’art.4 del D.P.R. n. 151 del 1/8/2011.


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Cassa Previdenza

Approvazione ministeriale modifiche regolamentari: Regolamento di Previdenza Regolamento sulla contribuzione

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Con nota del 7 marzo, il Ministero del Lavoro ha approvato le importanti modifiche regolamentari deliberate dal Comitato dei Delegati Cassa nelle sedute di novembre 2010, maggio 2011 e novembre 2011. Trattandosi di un complesso articolato di interventi, per facilitarne la lettura, si riportano di seguito le modifiche apportate rispettivamente al Regolamento di Previdenza ed al Regolamento sulla Contribuzione

Introduzione di una clausola di salvaguardia per i trattamenti di vecchiaia o di anzianità liquidati in sostituzione della pensione di invalidità (art. 5, comma 5)

La disciplina regolamentare prevede che il pensionato di invalidità, che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, possa richiedere la liquidazione di queste ultime, in sostituzione della pensione di invalidità. La misura del nuovo trattamento, liquidato con il calcolo previsto per le pensioni di vecchiaia ed anzianità, potrebbe essere inferiore a quella della pensione di invalidità in godimento. Per evitare tale eventualità, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale nella specifica materia, è stata integrata la disposizione regolamentare con l’esplicita previsione che la misura della pensione erogata in sostituzione di quella di invalidità non potrà essere inferiore al trattamento in godimento.

Aumento arco contributivo di riferimento per il calcolo retributivo della pensione di vecchiaia (art. 2, comma 2)

A decorrere dal 1° gennaio 2015, l’arco contributivo di riferimento per il calcolo pensionistico sarà ampliato e passerà dagli attuali migliori 25 anni sugli ultimi 30 ai migliori 30 anni sugli ultimi 35.

Calcolo pensionistico per le professioniste madri (art. 2, comma 2)

A tutela e sostegno della maternità, fermo rimanendo l’arco contributivo di riferimento, per le professioniste madri è stata apportata una riduzione del numero dei più elevati redditi da utilizzare per il calcolo della media reddituale annuale di due annualità per ogni figlio, fino al limite massimo di 25 annualità. il geometra n. 2/12

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Il geometra

REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Cassa Previdenza

Riduzione della percentuale di liquidazione dei trattamenti ai superstiti in ipotesi particolari (art. 18, comma 9)

E’ stata recepita nell’ordinamento della Cassa la norma introdotta dalla Manovra finanziaria dello scorso luglio (art. 18, comma 5, del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, nella L. 111/2011), che ha introdotto un sistema di riduzioni per le pensioni di reversibilità ed indirette, quando il matrimonio sia stato contratto con iscritto di età superiore a 70 anni e tra i coniugi vi sia una differenza di età maggiore di 20 anni. In tale ipotesi, l’aliquota percentuale per il calcolo della pensione in favore dei superstiti è ridotta del 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. La disposizione non trova applicazione nel caso in cui siano presenti figli del de cuius minorenni o equiparati, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Integrazione della tabella dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo da 65 a 80 anni per il calcolo contributivo (art. 2, comma 8 e 33, comma 2)

Atteso che nella tabella dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, allegata oggi alla L. 247/2007 e precedentemente alla L. 335/1995, l’età massima individuata è quella di 65 anni, il Comitato dei Delegati ha ritenuto opportuno introdurre una tabella che individui i coefficienti di trasformazione fino all’età anagrafica di 80 anni. Ne consegue che l’importo annuo della pensione contributiva sarà determinato moltiplicando il montante contributivo per il coefficiente relativo all’età dell’iscritto al momento della domanda.

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

Introduzione dell’istituto del riscatto dei corsi universitari e del servizio militare

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(Regolamento di Attuazione delle Norme Statutarie art. 3, comma 3 e Regolamento sulla Contribuzione art. 36 bis)

Al fine di ampliare la tutela previdenziale, si è provveduto ad introdurre nel regime di categoria l’istituto del riscatto degli anni di laurea e del servizio militare. In particolare, l’esercizio di tale facoltà viene riconosciuta agli iscritti in relazione al periodo legale dei corsi universitari di laurea o equiparati utile ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di geometra, nonché in relazione al periodo del servizio militare, anche prestato in guerra, nonché ai servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di 2 anni. Tale riscatto è utile esclusivamente ai fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità e della relativa misura e si perfeziona con il pagamento dell’onere di riserva matematica, di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. La facoltà di riscatto può essere esercitata fino alla data di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia o di anzianità e, qualora l’iscritto richieda il pagamento rateizzato, il pagamento deve avvenire entro la data di erogazione del trattamento previdenziale.

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Il geometra

Cassa Previdenza

Previsioni relative alle comunicazioni reddituali rese nell’Area Riservata del Modello Unico

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

(art. 6, commi 8 e 9, art. 7, commi 1 e 7, art. 33, comma 2, art. 36 bis, art. 37, comma 2, art. 43, comma 7, art. 44, comma 6)

In relazione all’importante progetto “Modello Unico e F24”, realizzato dalla Cassa allo scopo di rendere più agile il rapporto assicurativo con gli iscritti, sono state apportate al Regolamento modifiche ed integrazioni per armonizzare le disposizioni alla nuova modalità di comunicazione. Sono state così armonizzate le norme relative alle scadenze di pagamento, ai termini di decorrenza del regime di prescrizione, ai limiti di applicazione del vigente regime sanzionatorio, agli effetti della mancata dichiarazione, dichiarando inapplicabili tutte le norme incompatibili con tale modalità di dichiarazione e sistema di pagamento. In particolare, da segnalare l’esclusione, nell’ipotesi di dichiarazione resa con il Modello Unico, dell’applicazione delle sanzioni relative agli inadempimenti connessi alla comunicazione reddituale (tardiva, omessa, irregolare ed infedele comunicazione), fermo rimanendo il regime sanzionatorio connesso con il versamento della contribuzione (tardivo, omesso ed incompleto versamento), anch’esso modificato così come di seguito illustrato. Quanto agli effetti della mancata dichiarazione, è stato espressamente previsto che per coloro che non presentano detta dichiarazione, si assume, a tutti gli effetti, reddito zero.

Modifica per il tardivo e l’omesso versamento della contribuzione (art. 43, commi 6 e 7, art. 44, comma 2, ed art. 49, comma 1)

Atteso l’avvio delle nuove modalità di dichiarazione e di pagamento della contribuzione tramite l’Agenzia delle Entrate (Modello Unico e Mod. F24) e tenuto conto della conseguente esclusione delle sanzioni connesse con la dichiarazione è stato ridisegnato il sistema sanzionatorio per il tardivo e l’omesso versamento della contribuzione. Ne risulta un sistema così strutturato: - pagamento fino al 30° giorno dalla scadenza, sanzione pari al 2%; - pagamento spontaneo, anche tramite il portale dei pagamenti, dal 31° giorno e fino all’iscrizione a ruolo, sanzione pari al 10%; - pagamento dopo l’iscrizione a ruolo, sanzione pari al 25%. Ulteriori interventi sono stati effettuati sulla disciplina della riduzione delle sanzioni. Quanto alla decorrenza, le nuove sanzioni si applicano alle violazioni per le quali la relativa sanzione non sia stata iscritta a ruolo oppure richiesta mediante altra forma di riscossione coattiva.

Miglior calcolo pensionistico per le professioniste madri

Riscatto dei corsi universitari e del servizio militare

Sistema sanzionatorio più leggero

Innalzamento graduale delle aliquote del contributo integrativo e del contributo soggettivo e dei relativi minimi il geometra n. 2/12

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Il geometra

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

Cassa Previdenza

Aumento delle aliquote del contributo integrativo e del contributo soggettivo, unitamente ad un innalzamento - sempre graduale - dei relativi minimi (art. 1, commi 1 e 2 ed art. 2, comma 5)

A decorrere dal 1° gennaio 2015 vi sarà l’innalzamento dell’aliquota per il calcolo del contributo integrativo dal 4% al 5%. Su richiesta dei Ministeri Vigilanti è stato specificato che la misura di detto aumento non si applica ai geometri iscritti alla Cassa che prestano attività professionale in favore delle Amministrazioni Pubbliche, per i quali rimane in vigore la precedente misura. Parallelamente a tale aumento e con la medesima decorrenza, è stato approvato il graduale innalzamento dell’aliquota per il soggettivo, nonché dei contributi soggettivi ed integrativi minimi. CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO

PERCENTUALE SOGGETTIVO

€ 2.750,00

13%

2016

€ 3.000,00

14%

2017

€ 3.250,00

15%

ANNO 2015 (aumento del contributo integrativo)

CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO € 1.375,00 € 1.500,00 € 1.625,00

Aumento del contributo soggettivo minimo dovuto dai pensionati (art. 1, comma 4)

L’art. 18, comma 11, del D.L. 98/2011, prescrive agli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 di adeguare la propria disciplina, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, prevedendo l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico dei pensionati che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento di attività professionale. Per tali soggetti deve essere previsto il versamento di un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella dovuta in via ordinaria dagli iscritti a ciascun Ente. In ossequio a tale obbligo normativo, è stato deliberato l’aumento della quota del contributo soggettivo minimo dovuto dai pensionati da un terzo alla metà.

INFORMAZIONI PRESSO IL COLLEGIO L’ufficio decentrato della Cassa di Previdenza presso il Collegio fornisce tutte le informazioni dettagiate in materia di contribuzione, assistenza, pensioni e su tutti i servizi della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri. Incaricate: Marta Defranceschi m.defranceschi@collegiogeometri.to.it Chiara Camponi c.camponi@collegiogeometri.to.it 011 537756 Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 32

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Consiglio Nazionale

Notizie dalle Associazioni del Consiglio Nazionale

Associazione Geometri Edilizia e Lavori Pubblici Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari Associazione Geometri Italiani Consulenti Ambiente e Territorio Associazione Geometri Italiani Topografi Associazione Geometri per la Sicurezza

Associazione Geometri Valutatori Associazione Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori Associazione Geometri Volontari per la Protezione Civile Associazione Sportiva dei Geometri Italiani Associazione Nazionale “Donne Geometra” GeoWeb Spa

1° Convegno Nazionale GEO.SICUR. “Salute e sicurezza in edilizia” Aspetti peculiari, compiti e responsabilità A Roma il 23 marzo 2012 - presso la Fiera di Roma “EXPO EDILIZIA” la manifestazione di riferimento per il Centro Sud Italia dedicata all’edilizia e all’architettura - si è svolto il primo convegno nazionale di GEOSICUR, Associazione Geometri per la Sicurezza. Durante il convegno è stato presentato il manuale “Il Testo Unico e le misure di salute e sicurezza in

edilizia” - edizione 2012 - del Prof. Francesco Bacchini, redatto sulle specifiche esigenze dei Geometri. La partecipazione è stata a titolo gratuito ed era comprensiva del materiale didattico e di una copia della pubblicazione: “TUS e misure di salute e sicurezza edilizia” edizione 2012 di F. Bacchini. L’Associazione GEOSICUR – Associazione Geometri per la Sicurezza – con la consapevolezza che in materia di sicurezza è necessario essere formati ed informati, ha stabilito che da quest’anno i Collegi iscritti all’Associazione consentiranno ai propri iscritti di associarsi gratuitamente, previo invio del modulo di adesione reperibile sul sito www.geosicur.it. Poiché il Collegio di Torino è iscritto a GEOSICUR, tutti i professionisti potranno usufruire dell’opportunità, che si invita a cogliere inviando appunto il modulo di iscrizione gratuita suddetto. il geometra n. 2/12

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Consiglio Nazionale

AGICAT: campagna Soci - Ai Presidenti dei Collegi dei Geometri e G.L. d’Italia Loro Sedi - Ai Soci dell’AGICAT Loro Sedi - Al Presidente del C.N.G. e G.L. Geom. FAUSTO SAVOLDI P.zza Colonna, 371 00187 ROMA - Al Presidente della CIPAG Geom. FAUSTO AMADASI Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 00196 ROMA - Alla Fondazione Geometri Italiani Via Barberini, 68 00187 ROMA Prot. n° 72/R – 14/2012 Oggetto: Proposta di Collaborazione e Campagna Soci 2012 Egregi, La nostra Associazione si è messa a disposizione della Categoria per la formazione dei Geometri, per far acquisire conoscenze nel campo ambientale, perché i Colleghi possano adeguarsi alle mutate necessità della Società, “Professionisti” partecipi allo sviluppo sostenibile in grado di

mantenere e valorizzare il loro ruolo di tecnici del territorio, attenti anche alle nuove opportunità di lavoro. Oggi siamo in grado di organizzare Corsi e Seminari su diverse materie ambientali, tra questi: Ingegneria Naturalistica, Contenimenti Energetici, Energie Alternative e Rinnovabili, Bioedilizia, Acustica, Fitodepurazione, Parchi, Valutazione Impatto Ambientale, Sicurezza Idraulica del Territorio, Sdemanializzazione. Molti Corsi sono già oggi disponibili (v. sito AGICAT), alcuni seminari sono stati realizzati (v. bonus interventi sostenibili sul Piano Casa della Regione Veneto, sul Fotovoltaico, sulla Fitodepurazione). Interessanti sono poi due Seminari che presto proporremo a livello nazionale, uno sulla Sicurezza Idraulica del Territorio (in collaborazione con l’Associazione per la Protezione Civile), l’altro sulla Sdemanializzazione e Riqualificazione del Territorio, questi ultimi promossi con l’intento di individuare anche nuove opportunità di lavoro. Oltre a proporre la nostra collaborazione ai Collegi, siamo a caldeggiare l’adesione alla nostra Associazione e a chiedere la vostra collaborazio-

ne segnalandoci i nominativi di quei Colleghi che già operano nel settore, sperando di poterli annoverare come Soci e addirittura, verificate le specifiche professionalità, averli come docenti. Per il raggiungimento dei fini che ci prefiggiamo abbiamo bisogno di crescere come Associazione e pertanto confidiamo nel rinnovo delle adesioni e nell’arrivo di nuove. Per tutti i Soci sono in fase di definizione sconti sulla partecipazione ai Corsi e benefit sull’acquisto di libri, riviste e partecipazione a mostre. L’AGICAT, per i temi che tratta, riteniamo abbia un ruolo importante per la Categoria e per le sfide del futuro che, di fatto, è già iniziato. Per contattarci potete consultare il nostro sito internet all’indirizzo www.agicat.cng.it o inviare una email all’indirizzo di posta elettronica info@agicat.cng.it, riceverete notizie sugli scopi dell’Associazione, sui Corsi di Formazione disponibili oggi e su quelli in fase di definizione, indicazioni per l’organizzazione di Seminari e Convegni sulle tematiche ambientali, indicazioni per le adesioni all’AGICAT. Colgo l’occasione per rivolgervi a nome personale e del C. D. l’augurio di Buona Pasqua. Cordiali saluti. Roma, lì 06 Aprile 2012 F.to Il Presidente Geom. Ruben Sagredin

TESTO UNICO SICUREZZA 81/08-106/09 AGGIORNAMENTO DI 40 ORE NEL QUINQUENNIO Il T. U. sulla Sicurezza impone l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la decadenza dell’abilitazione già conseguita con il corso di 120 ore. Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima del 15/5/2008 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008) l’obbligo di aggiornamento decorre da tale data e quindi l’aggiornamento di 40 ore deve essere effettuato entro il 15/5/2013. 34

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Consiglio Nazionale

1° Corso sulla contabilizzazione del calore in Fad su Geoweb La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia si è dotata di una procedura per erogare corsi on-line, con una propria piattaforma web in grado di gestire i corsi e seminari a distanza. Con la nuova procedura, i professionisti possono collegarsi on-line e seguire le lezioni, con tutta al documentazione relativa. Il sistema informatico permette il controllo e la gestione degli accessi e dei test di verifica, per far sì che la formazione a distanza possa essere equiparata ed avere la stessa valenza di quella in aula. I corsi prodotti dalla Fondazione vengono erogati tramite il portale nazionale della categoria Geoweb ed in tal modo sono visibili e fruibili da tutti i colleghi d’Italia. Il titolo del primo corso erogato è “La contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento per l’edilizia residenziale” ed è finalizzato a: - inquadrare, dal punto di vista normativo e legislativo nel panorama nazionale e europeo, il problema della contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento - fornire gli strumenti teorici necessari per capire il funzionamento dei dispositivi per la contabilizzazione del calore e per la ripartizione delle spese di riscaldamento - descrivere in quali tipologie di impianti si possano installare i dispositivi di contabilizzazione/ripartizione del calore, e come possano interagire con sistemi di termoregolazione - illustrare la norma UNI 10200/2005, paradigma attuale per la ripartizione delle spese di riscaldamento negli impianti centralizzati per l’edilizia residenziale Durata del corso Crediti Costo

8 ore 6 € 68,00 iva esclusa

Per visualizzare ed accedere al corso occorre collegarsi su http://ex.geoweb.it/elearning/public.aspx E’ necessaria la registrazione (gratuita) Si sottolinea l’opportunità per i professionisti di usufruire del corso che, al di là dell’attribuzione dei crediti con la comoda modalità della formazione a distanza, ha particolare valenza professionale perché riguarda un argomento di grande attualità e le lezioni sono tenute da docenti del Politecnico di Torino altamente qualificati

La contabilizzazione del calore persegue lo scopo di avvicinare l’interesse dell’utente all’interesse di tutelare l’ambiente in cui tutti noi viviamo. E’ ovviamente particolarmente rilevante in ambito condominiale

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Il geometra

Atti del Collegio

46° Trofeo “Il Geometra” Sauze d’Oulx, 10 marzo 2012 di Vanni Bertinetti La tradizionale gara di sci Trofeo “Il Geometra”, giunta alla 46° edizione, si è disputata sulle nevi di Sportinia sulla pista denominata “Geometri”. Anni addietro la partenza avveniva dalla parte alta del Triplex con il famoso Olimpionico Piero Gros da apripista; in fondo al muro c’erano le famose gobbe di cammello che se prese bene in velocità si saltava dalla prima alla seconda e poi giù nel bosco. Erano i tempi d’oro di questa gara con 120 - 130 concorrenti; ora, con molto rammarico, devo constatare che alla partenza hanno preso il via 44 concorrenti, un po’ per qualche infortunio un po’ per altri problemi sono venuti a mancare nomi famosi come Cristina Piaser, Viviana Moletto, Luciano Bechis, Bocca Rossella e la simpatica “cricca” dei Ciattino. Auguriamo a tutti una buona guarigione e l’augurio di vederli in piena forma per il prossimo anno al Sestriere. Illustri Ospiti d’Onore hanno reso tangibile e prestigiosa questa manifestazione caldamente voluta ed istituita dal nostro indimenticabile Presidente Onorario geom. Ettore Bonfante: il Sindaco di Sauze ha delegato l’Assessore all’Edilizia, il nostro Vice Presidente Geom. Massimo Ottogalli ha sostituito il nostro Presidente Geom. Ilario Tesio impegnato in riunione della Categoria. Al pranzo, con un ottimo servizio a buffet, erano presenti 74 convitati: anche questo dovrebbe essere una occasione per vederci e rinsaldare sempre più la nostra amicizia con

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lo spirito della montagna e della nostra categoria, non è indispensabile essere equipaggiati da montagna, al pranzo possono partecipare tutti per trascorrere una giornata in spensierata allegria. Forse al sabato molti hanno ancora impegni di lavoro, vedremo per il prossimo anno se programmarlo per la domenica, sarà il Comitato Organizzatore a decidere in merito sentendo le vostre opinioni che vi prego di trasmettere sia tramite il Collegio che personalmente al Comitato nei nominativi dei componenti. Il campione di questa edizione, con il miglior tempo assoluto, è stato Paolo Plavan sempre nelle prime posizioni degli anni passati e quest’anno è stato il suo exploit con un tempo di 49,66, ma ci sono quattro familiari di cui sentiremo parlare in futuro dalle cronache dello sport, la Juniores Silvia Jannon con 49,87

ed il giovanissimo cucciolo Stefano Grisa con 50,57, oltre ai due fratelli Senior Perino Andrea e Davide rispettivamente con 50,51 e 50,71; la campionessa geometra femminile è risultata Elisabetta Vietto, sempre nelle prime posizioni e quest’anno medaglia d’oro. Complimenti e bravi tutti. Dopo i primi delle categorie premiati con medaglie d’oro sono seguite le consegne delle coppe e dei memorial dei Geom. Birocco, Geymonat, Obert, Roccati ed il Biennale Geom. Ettore Bonfante rappresentato dalla figlia Sig.ra. Graziella e della nipote Vera. Come ormai noto da qualche anno è promossa la ricchissima lotteria con vendita biglietti, TV, biciclette ecc. che ha concluso la giornata, (una nota: la dea bendata ha donato per il secondo anno consecutivo il televisore 32” al Geom. Ernesto


Il geometra

Atti del Collegio La gara di sci “Trofeo Il Geometra” si svolge da ben 46 anni, alternando le tre località di Bardonecchia, Sauze d’Oulz e Sestriere. E’ un piacevole momento di aggregazione tra i colleghi sportivi

Grisa di Bardonecchia!) Un caloroso ringraziamento da parte del Comitato Organizzatore al Presidente del Collegio di Torino e Provincia Geom. Ilario Tesio, al Tesoriere Geom. Gian Luca Pautasso al Vice Presidente Geom. Massimo Ottogalli, ed a tutto il Consiglio Direttivo. A Stefania Birocco, a Graziella Bonfante, a Germana Roccati per le coppe offerte in memoria dei loro cari; al Geom. Giuseppe Perron Cabus per averci ospitato tutto il giorno mettendo a soqquadro tutto l’ufficio ed a tut-

ti i collaboratori del Comitato Organizzatore: alle mogli Signore Marvy, Marina, Ivana Maria, sia per l’ottima scelta dei regali alle signore, che per la vendita dei giornalieri e biglietti della lotteria, per l’impegno impiegato con le proprie risorse per la buona riuscita della manifestazione e so-

prattutto un caro saluto a tutti gli amici, colleghi, ai loro familiari ed affezionati partecipanti. Con l’augurio di ritrovarci sempre più numerosi e tutti in ottima salute ed in gran forma per i garisti, segnate fin d’ora sull’agenda questa data: il giorno domenica (?) 10 marzo 2013 a Sestriere.

1° Torneo di Tennis del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia dal 25 al 30 Giugno al Tennis Club Nisten a San Raffaele Cimena. La manifestazione oltre a rappresentare momento di aggregazione e convivialità, sarà utile per poter individuare i colleghi che potranno in futuro comporre la squadra che rappresenterà il nostro Collegio ai Campionati Nazionali di Categoria che si terranno a Pesaro-Urbino dal 5 al 9 Settembre 2012 il geometra n. 2/12

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Atti del Collegio CLASSIFICA TROFEO IL GEOMETRA SAUZE D’OULX 2012 CATEGORIE GEOMETRI

CATEGORIE FAMILIARI E SIMPATIZZANTI

1

A Cat. Femminile Vietto Elisabetta

Tempo 0’58” 68

1 2 3

B Cat. Seniores Grasso Roberto Caglieris Massimiliano Ferrero Davide

Tempo 0’ 53” 91 0’ 57’’ 94 1’ 04’’ 02

1

C Cat. Amatori Garzon Roberto

Tempo 1’ 02” 23

1 2 3 4 5

D Cat. Veterani Plavan Paolo Jannon Corrado Bianchin Marco Roude Andrea Ragazzoni Marco

Tempo 0’ 49” 66 0’ 50” 33 0’ 51” 03 0’ 53” 81 1’ 00” 13

E Cat. Pionieri Perino Luigi Bocca Luigi Taliano Flavio Giangrasso Daniele

Tempo 0’ 51”14

F Cat. Super Pionieri Perron Cabus Giuseppe Ambrosiani Massimino Rigazio Franco

Tempo 0’ 57” 53 0’ 58” 86 1’ 25” 37

1 2

3 4 1

2 3

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0’ 55” 29 0’ 58” 25

1’14’’65

1 2

L Cat. Mogli Geometri Selvo Pautasso Marina Rigazio Marvì

1’ 22” 94 1’ 48” 10

1

L Cat. Unione Collegi Maschile Ballario Giuseppe

Tempo 0’ 56” 54

1 2 3

M Cat. Pulcini Femminile Perron Cabus Giorgia Perron Cabus Silvia Perron Cabus Anna

Tempo 1’ 07” 45 1’ 21” 86 3’17’’ 99

1

N Cat. Pulcini Maschile Ambrosiani Alberto

Tempo 1’ 50” 05

1 2

O Cat. Cuccioli Femminile Ballario Alessia Perron Cabus Chiara

Tempo 1’ 03” 53 1’ 13” 73

P Cat. Cuccioli Maschile 1 Grisa Stefano 2 Jannon Simone

Tempo

Tempo 0’ 50” 57 1’ 08” 04

1

Q Cat. Ragazzi Femminile Ballario Marina

Tempo 0’ 52” 57

1 2

S Cat. Juniores Femminile Jannon Silvia Taliano Elena

Tempo 0’ 49” 87 0’ 53” 01

1 2

V Cat. Seniores Maschile Perino Andrea Perino Davide

Tempo 0’ 50” 51 0’ 50” 71

1

Z Cat. Dame Grisa Sylvie

Tempo 0’ 51” 48


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Convegni

Convegni in breve

Progettare e costruire meglio si deve e si può Torino, 2 febbraio 2012 Il Focus “Progettare e costruire meglio si deve e si può”, articolato in un’intera giornata, ha previsto un confronto fra le istituzioni e gli operatori pubblici e privati sulle strategie e sulle soluzioni che si stanno affermando a livello europeo, nazionale e regionale in tema di efficienza energetica e confort acustico e sicurezza. Il moderno svolgimento dell’attività professionale nel campo del progetto architettonico ed impiantistico non può prescindere, da un lato, dal corpus normativo e, dall’altro, dalla sempre più vasta disponibilità di soluzioni offerte da materiali innovativi e da impianti e tecnologie d’avanguardia. Le normative emanate, in campo nazionale che regionale, sollecitano le diverse figure professionali del processo edilizio, imprese costruttrici, produttori e fornitori di materiali, di attrezzature ed impianti ad una profonda revisione del loro modo di pensare, di agire e di proporsi attraverso l’individuazione di nuovi modelli tecnici e culturali. La giornata di formazione ha voluto proporre un focus sulle strategie progettuali, gli strumenti e le buone pratiche sviluppate sul territorio attraverso un punto di incontro tra il mondo della professione e le istituzioni. Il Focus è stato caratterizzato da sessioni dedicate ai soggetti che promuovono la conoscenza tecnica delle problematiche attinenti le diverse

gneria Meccanica e Strutturale. Sono stati illustrati i principi del calcolo per il dimensionamento degli elementi strutturali, effettuati esempi di calcolo ed illustrate tipologie ed applicazioni. I relatori hanno inoltre trattato della fisica degli edifici in legno (coibentazione, trasmissione, vapore, impiantistica), dei principi della sismica applicati agli edifici in legno e del comportamento al fuoco delle strutture in legno.

componenti dell’edificio e degli impianti ed alla definizione di soluzioni coerenti con le normative vigenti. Edifici in legno. Costruire con pannelli XLAM Caselle Torinese, 25 marzo 2012 Sotto forma di seminario-corso, l’evento ha inteso approfondire il tema delle costruzioni in legno, in particolare l’utilizzo dei pannelli di legno massiccio a strati incrociati XLAM, rivolgendosi ad un pubblico tecnicamente qualificato. L’organizzazione dell’evento è stata curata in collaborazione con l’Università di Graz (A), istituto per la costruzione, le strutture e la tecnologia del legno, e l’Università di Trento DIMS, dipartimento di Inge-

“Everything is going green”: Territorio, design e gusto. Pollenzo, 20 maggio 2011 L’incontro, moderato dal giornalista RAI Luca Ponzi , ha approfondito i temi connessi alla Costruzione Sostenibile Certificata, attraverso il lancio di un nuovo Network Regionale, ossia la sezione piemontese di GBC (Green Building Council Italia), associazione nazionale no profit per la promozione della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, basata sul protocollo di origine americana LEED®, Leadership in Energy and Environmental Design, recentemente introdotto in Italia. Il convegno è stato promosso da Fresia Alluminio S.p.A che ha presentato il primo serramento LEED® compliant, utile al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti nel sistema di valutazione degli edifici.

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Convegni

Manifestazione Nazionale “Dai professionisti italiani una proposta per il rilancio del Paese” Roma, 1° marzo 2012

Il 1° marzo a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione con collegamenti in diretta televisiva con le sedi distribuite su tutto il territorio nazionale, si è tenuto il “Professional day”, con la partecipazione delle rappresentanze delle Categorie professionali. La Giornata delle Professioni, promossa dal Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi profes-

sionali (CUP), dal Pat (Professioni di area tecnica) e da Adepp (Associazioni enti di previdenza privati), in collaborazione con la Conferenza dei CUP territoriali e con le altre componenti del mondo ordinistico, ha avuto l’obiettivo di attirare l’attenzione sul vasto e poliedrico mondo dei liberi professionisti, interessato in questi periodi dagli importanti interventi legislativi che stanno modificando

Dai professionisti italiani una proposta per il rilancio del Paese

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profondamente il sistema delle professioni. Per Marina Calderone, presidente del CUP e presidente dell’associazione nazionale dei consulenti del lavoro, i professionisti “stanno risentendo della crisi generale” e sono tutt’altro che una “casta”. “Nel 2011 - prosegue - c’è stata una sensibile contrazione del fatturato, pari al 30%, in tutti i comparti”. E anche il numero degli iscritti ha subìto per la prima volta una contrazione dopo anni di crescita. “Il totale degli iscritti agli ordini professionali - ha ricordato poi - è di circa 2,3 milioni, e compreso l’indotto, i lavoratori coinvolti sono circa 4 milioni. Il giro d’affari è stato lo scorso anno di 196 miliardi. Siamo lavoratori autonomi senza gli aiuti di cui godono le imprese”. Quanto all’allentamento delle norme relative agli ordini professionali nel decreto liberalizzazioni, commenta: “Non cantiamo vittoria anche se il governo ha mostrato senso di responsabilità e il nuovo testo è un passo in avanti perché recepisce molte nostre indicazioni. La canteremo - ha sottolineato - quando non saremo più considerati una casta ma si riconoscerà che siamo una necessità in tutti i campi vitali del Paese. Le liberalizzazioni non devono diventare uno slogan”. A Torino, la manifestazione è stata partecipata e seguita in diretta presso il palazzo di Giustizia, con una discreta affluenza di pubblico di professionisti rappresentanti dei diversi Ordini territoriali.


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Aosta In memoria del Geometra Umberto Acerbi Il giorno 28 febbraio 2012 si è spento ad Aosta il Geometra Umberto Acerbi. Diplomatosi Geometra nel 1953, si è iscritto al Collegio di Aosta il 18/09/1954 operando come professionista sino al 30/12/1999. In questo lungo periodo è stato eletto membro del Consiglio Direttivo dal 1967 al 1975, ricoprendo anche la carica di “Segretario” per quattro anni. Nel 1975 ha lasciato l’organismo regionale in quanto eletto “Delegato” presso la Cassa di Previdenza ed Assistenza dei Geometri a Roma. Ha ricoperto tale carica con impegno e serietà professionale dal 1975 al 1998. Figura di spicco nel mondo della professione Tecnica, ha contribuito attivamente, fino al raggiungimento della meritata pensione, alla crescita della categoria professionale, risultando sempre presente alle iniziative promosse dalla categoria. Figura di valore anche al di là della professione, è stato eletto Consigliere al Comune di Aosta dal 1975 al 1985, ricoprendo la carica di Assessore con delega ai Lavori Pubblici dal gennaio 1976 al gennaio 1980 e con delega al Commercio dal 1980 al 1985. Tante sono state le persone che lo hanno ricordato partecipando al funerale nella chiesa di Santo Stefano ad Aosta, tra le quali personalità del mondo politico ed imprenditoriale locale, sia attuale che del passato. Il Presidente, l’intero Consiglio del Collegio di Aosta ed i Delegati Cassa, che si sono avvicendati al suo posto a Roma, ne danno il doloroso annuncio, porgendo alla Consorte ed al Figlio sentite condoglianze.

Delibera della Giunta Regionale Valle D’Aosta sul Piano Casa Con la delibera 514/2012 la Giunta Regionale della Valle d’Aosta ha approvato nuove disposizioni di attuazione del Piano Casa (Lr 24/2009). Il Piano Casa contiene misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio regionale e disciplina ulteriori incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, quali l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili. Le modificazioni introdotte dalla delibera prevedono, tra l’altro, la definizione dei fabbricati denominati “ex rurali” e l’individuazione del loro volume, quindi l’estensione dell’applicazione dei benefici volumetrici agli edifici “ex rurali” destinati ad attività agro-silvo-pastorali, non più strumentali allo svolgimento delle attività medesime. Altra novità è quella relativa alla cosiddetta “frazionabilità ”, ovvero la possibilità di frazionare gli interventi di ampliamento nel limite del 20%, per ogni unità immobiliare, del volume esistente all’atto del primo intervento, al fine di dare la facoltà al cittadino di agire in momenti diversi sulla propria unità immobiliare. La nuova disciplina relativa agli edifici ex rurali destinati ad attività agro-silvo-pastorali consentirà di incentivare il recupero e la riqualificazione di una parte rilevante del patrimonio edilizio regionale ad oggi non interessata dagli interventi di ampliamento volumetrico. La legge sollecita inoltre la sensibilità e l’attenzione in tema di sostenibilità ambientale fornendo l’opportunità di effettuare interventi eco-compatibili. il geometra n. 2/12

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Cultura

Gnomonica Proposta di nuovi strumenti di Lorenzo Destefanis

La gnomonica è diventata di moda, anche se gli orologi solari non sono più necessari per conoscere le ore del giorno; il nostro interesse è qui limitato soltanto all’aspetto estetico, al fascino delle rette orarie, ai simboli dello zodiaco ed alle iscrizioni che figurano sulle pareti. Molti di questi orologi antichi, che vediamo sui campanili e sulle facciate delle chiese, sono stati restaurati con somma cura e diligenza da abili cultori di questa arte così affascinante e misteriosa, frutto molto spesso di meticolose ricerche storiche. Molti ignorano però, che sotto questi dipinti si celano gli aspetti culturali dell’astronomia. Interessare i giovani verso lo studio della gnomonica può essere utile per accostare gli studenti delle scuole medie e superiori verso quelle discipline scientifiche in modo invitante ed anche divertente. Per esempio fare vedere, su una meridiana orizzontale, dove è pos-

Figura 1

sibile toccare con la mano il movimento delle ombre dello gnomone, favorisce il compito degli insegnanti e stimola l’interesse degli studenti. Su questa rivista è presentata una meridiana ricavata da un pezzo di tubo usato nella costruzione d’impianti fognari; come si può osservare dalle foto e dai disegni qui riportati, è di facile costruzione, richiede pochi euro di

spesa e può essere costruita dagli stessi insegnanti con l’aiuto dei loro allievi (figura 1). Il tubo è tagliato in modo che l’angolo formato dal piano d’appoggio (orizzonte) e l’asse dello gnomone sia uguale al valore del parallelo del luogo; una volta che lo strumento è orientato verso il sud, l’asse gnomonico si dispone parallelo a quello della terra ed è rivolto verso la stella polare. La figura numero 2 dimostra come si ottiene il valore dell’angolo in funzione della posizione terrestre dello strumento, al polo, all’equatore o in

L’Università della Terza Età di Rivoli ha costruito, per gli studenti della cittadina pedemontana, numerose meridiane didattiche, ora usate dagli Astrofili di Torino durante le loro lezioni. 42

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Cultura un parallelo intermedio. E’ facile mostrare, con un cartoncino, il piano dell’equatore, che risulta perpendicolare allo gnomone, la direzione del meridiano, il cerchio del coluro equinoziale e di quello solstiziale. L’inizio della lezione è così avviato e si può passare alla lettura delle ore sul cartoncino circolare incollato sulla parete interna del tubo; il disegno

Figura 2

delle ore, delle mezze ore e dei quarti d’ora è facile da eseguire con modesto computer e una stampante. Le ore disegnate sono state spostate di una mezz’ora per fare coincidere le ore del territorio torinese (long. est 7° 30 ‘) con quelle nazionali (long. est 15°). Lo gnomone deve essere fatto con materiale robusto per non essere facilmente danneggiato durante l’uso, ma anche con un diametro in grado di consentire la formazione di un’ombra netta e sottile sulla graduazione delle ore. Per ottenere questo risultato occorre sapere che il sole è una fonte luminosa che ha una sua estensione ed una sua distanza, perciò occorre fare un preciso calcolo per ottenere il diametro dell’asse dello gnomone. La figura numero 3 contiene la dimostrazione di come è possibile ottenere i risultati richiesti con una dimostrazione empirica, ottenuta con semplici esperimenti, che confermano la validità delle formule ottenute. Fatte queste premesse siamo già entrati in pieno argomento astronomico e l ‘insegnante, che con l ‘aiuto di questo modesto strumento ha attirato la curiosità e l’attenzione degli studenti, può continuare le sue lezioni.

Figura 3

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Cultura Lo gnomone è costituito da un angolare in ottone che viene appoggiato al foglio delle ore. Il foglio e lo gnomone inseguono il sole e l’ora cercata viene letta come nell’esempio di fig. 5

La concisione degli argomenti è obbligata dagli spazi editoriali. Chi desiderasse approfondire l’argomento o chiedere chiarimenti può contattare l’Autore tramite la redazione 44

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Cultura

Il merket degli Egiziani Tra i reperti venuti alla luce durante gli scavi presso i siti archeologici egiziani è stato notato un oggetto, che per la forma e per le iscrizioni ha attratto l’ interesse degli studiosi. Questo reperto porta il nome di “mercket”, che pare significhi “tempo”; ha la forma di una impugnatura sulla quale è innestata una base perpendicolare; il tutto è meglio descritto nelle tavole allegate. Si è pensato che il mercket fosse usato come orologio solare per conoscere le ore del giorno, ma poiché la lunghezza delle ombre generate dal sole può variare durante le stagioni, non è possibile segnare in modo univoco le ore del giorno. Consapevoli di questa incertezza, è stato costruito un modello, simile

come forma al mercket, che può essere usato per conoscere i mesi e le stagioni del calendario civile dell’antico Egitto. Questo strumento è stato costruito ad uso didattico per le lezioni d’archeologia svolte dalla dott. Donatella Avanzo presso la sede dell’Università della Terza Età di Rivoli; in seguito questo oggetto è stato collaudato dalla stessa docente, con ottimi risultati, presso le piramidi di Giza, dove teneva le sue lezioni agli

allievi che la accompagnavano. Come si può osservare (figura n. 4) sulla parte orizzontale dello strumento è stato disegnato il vecchio calendario con i geroglifici indicanti i mesi e le stagioni. Il calendario civile del vecchio Egitto è il risultato delle necessità di collegare certi fenomeni astronomici

Figura 5

Figura 4

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Cultura alle date delle pratiche agricole e delle cerimonie civili e religiose. I primi osservatori del cielo, privi di strumenti di misura, facevano corrispondere i fenomeni celesti con le date dei calendari; l’apparizione di una stella o di una costellazione con il sorgere del sole era chiamata levata eliaca. I primi calendari dei popoli del Medio Oriente facevano iniziare i mesi, che erano di solito di trenta giorni, con l’entrata del sole in una costellazione. Il calendario egiziano del periodo ellenistico iniziava con la levata eliaca di Sirio, diciannove luglio del nostro calendario, che coincideva con il periodo delle inondazioni del Nilo ed era seguito da cinque giorni epagomeni (festivi). In seguito, quando si notò che l’anno tropico era più lungo di 365 giorni, i giorni epagomeni diventarono sei ogni quattro anni; Giulio Cesare stabilì, nella trasformazione del nuovo calendario romano, di aggiungere un giorno ogni quattro anni raddoppiando il sesto giorno che anticipava le calende del mese di marzo, creando l’anno bisestile, come si può osservare sul calendario romano riportato qui accanto. E’ evidente la correlazione tra il sesto giorno epagomeno ed il sesto giorno che anticipava le calende di marzo; nel nostro calendario questo giorno diventa il 29 febbraio. In seguito a questi studi, nell’ambito dell’U.N.I. Tre, è stato costruito un nuovo strumento che misura il tempo come il vecchio mercket; ma adattato al nostro calendario. Indirizzando l’orologio verso il sole si ottengono delle ombre proiettate su delle curve che indicano le ore del il nostro fuso orario e corrette dell’errore dell’equazione del tempo. Le curve sono state calcolate in modo che le ombre generate dal sole in quel dato momento coincidessero con il valore delle ore, come riportato nell’esempio di fig. 5.

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Cultura

Una legge regionale ad hoc per la valorizzazione delle meridiane Legge regionale n. 33 del 3 dicembre 2008 Valorizzazione dei quadranti solari (B.U. 11 Dicembre 2008, n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto e dell’articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), persegue la valorizzazione dei quadranti solari aventi interesse paesaggistico, storico-culturale, scientifico ed artistico, attraverso la promozione dell’attività di censimento degli esemplari di particolare rilievo, nonché delle attività volte alla loro conservazione. Art. 2 (Ambito di applicazione) 1. La presente legge si applica ai quadranti solari: a) che per età o dimensioni possono essere considerati patrimonio paesaggistico; b) che hanno importanza dal punto di vista storico-culturale e scientifico; c) di pregio artistico. 2. La presente legge si applica anche ai quadranti solari già sottoposti a vincolo di tutela ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 3 (Censimento ed elenco regionale dei quadranti solari) 1. I comuni avviano il censimento dei quadranti solari esistenti di particolare rilievo entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. 2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione contenente la metodologia di rilevazione e le caratteristiche di una scheda di identificazione allo scopo di predisporre il censimento di cui al comma 1. 3. Le schede di identificazione del censimento sono raccolte in un elenco regionale dei quadranti solari. 4. Il censimento raccoglie dati e informazioni relativi a: a) localizzazione; b) proprietà; c) caratteristiche; d) autore e datazione del quadrante solare; e) descrizione dei motivi di inclusione nel censimento; f) condizione al momento del censimento ed eventuali opere di restauro eseguite o da eseguire. 5. Chiunque può segnalare ai comuni l’esistenza di quadranti solari aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1. Art. 4 (Commissione tecnica regionale per la conservazione e la valorizzazione dei quadranti solari) 1. È istituita la Commissione tecnica regionale per la conservazione e la valorizzazione dei quadranti solari di

seguito denominata Commissione. 2. La Commissione è composta da: a) l’assessore regionale ai beni culturali o suo delegato; b) l’assessore regionale ai beni ambientali e paesaggistici o suo delegato; c) un rappresentante designato dalle associazioni di gnomonica. 3. Possono altresì far parte della Commissione due esperti in materia designati, rispettivamente, dalla competente soprintendenza regionale e dalle Accademie delle belle arti operanti in Piemonte. 4. La Commissione esprime parere alla Giunta regionale in merito all’inclusione nell’elenco regionale, di cui all’articolo 3, comma 3, dei quadranti solari censiti. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione, predispone ed aggiorna periodicamente l’elenco regionale dei quadranti solari, che viene pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione. 5. La Commissione esprime parere in ordine al finanziamento di interventi di conservazione e di valorizzazione di cui agli articoli 5 e 6. 6. In deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale), ai componenti della Commissione non sono riconosciuti compensi per la partecipazione alle sedute. Art. 5 (Contributi per interventi di conservazione) 1. La Regione eroga contributi per il restauro e per la manutenzione oril geometra n. 2/12

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Cultura

dinaria e straordinaria dei quadranti solari inclusi nell’elenco regionale di cui all’articolo 3, comma 3. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in conto capitale nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti dai proprietari degli immobili sulle cui facciate sono ubicati i quadranti solari a seguito di parere vincolante sul progetto espresso dalla Commissione. 4. La Giunta regionale con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, disciplina le modalità e le procedure per la concessione dei contributi ai proprietari che ne abbiano fatto richiesta. 5. I proprietari beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono tenuti a mantenere in buono stato i quadranti solari oggetto di interventi di conservazione per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dalla concessione del contributo. Art. 6 (Iniziative di valorizzazione) 1. La Giunta regionale, anche su istanza dei proprietari degli immobili sulle cui facciate sono ubicati i qua-

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La legge si applica ai quadranti solari: a) che per età o dimensioni possono essere considerati patrimonio paesaggistico; b) che hanno importanza dal punto di vista storicoculturale e scientifico; c) di pregio artistico dranti solari, può promuovere iniziative volte alla valorizzazione dei quadranti solari inclusi nell’elenco regionale di cui all’articolo 3, comma 3, al fine di divulgare la conoscenza ed il significato della conservazione dei quadranti solari. Art. 7 (Norma finanziaria) 1. Gli oneri per il censimento di cui all’articolo 3 sono iscritti e trovano copertura finanziaria nell’esercizio finanziario 2008 nella misura di euro 200.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell’unità previsionale di base (UPB) DA18032 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, che presenta la necessaria capienza. 2. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 3, 5 e 6 per il biennio 2009-2010, pari a euro

500.000,00 annui ricompresi nell’ambito dell’UPB DA18032, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 3 dicembre 2008 Mercedes Bresso


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