Il geometra
Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO
Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Toselli 1 - 10129 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 segreteria@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: FRANCO MANASSERO, FEDERICA CAPRIOLO, DANIELE CARITÀ, PIERO CONROTTO, LORENZO DESTEFANIS, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, MASSIMO PIZZA, STUDIO OSELLA Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
La Riforma delle Professioni recentemente approvata (L. 148/2011, art. 3) contiene, tra l’altro, un importante principio e stabilisce testualmente che “La disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto”. E’ questo un concetto molto importante per la nostra professione, che ci auguriamo migliori l’attuale situazione in modo rilevante. Infatti purtroppo ad oggi il Praticantato non ha una regolamentazione pienamente corrispondente agli scopi formativi ed è determinante la fortuna reciproca del praticante e del professionista di “trovarsi” per un cammino comune che porti ad entrambi un vantaggio. Se infatti il praticante è nostro figlio, o nostro nipote o figlio di parenti o amici stretti, il nostro impegno verso di lui sarà sicuro. Ma se il praticante è un qualunque giovanotto che si rivolge a noi per caso, perché dovremmo spendere in prima persona tempo e fatica per introdurlo ed avviarlo alla nostra professione, facendone magari un concorrente da cui un domani difendersi? Quanti di noi riescono a recepire il vero significato di essere “tutor”? E qual’è questo significato? Dobbiamo convincerci che il neo diplomato ventenne e inesperto di oggi sarà veramente il nostro pilastro per il domani? Non è piuttosto che accogliamo in studio il praticante per fargli fare le fotocopie, rispondere al telefono, eseguire le operazioni più ripetitive e che fanno perdere tempo? E d’altra parte quanti neo diplomati iniziano il Praticantato in uno studio svogliatamente, con l’aspirazione invece di trovare un lavoro dipendente, sicuro e ben retribuito e nel frattempo si “accontentano”, scontenti, di venire nel nostro studio quasi per passare il tempo, lamentandosi anche perché non retribuiti come vorrebbero? Con una regolamentazione precisa del Praticantato, che la legge delega ai Consigli Nazionali, che dovranno definirla entro 12 mesi, questa situazione potrà trovare miglioramento, stabilendo con precisione non solo i doveri reciproci, ma anche la loro contrattazione, commisurata appunto al “concreto apporto”. Se il professionista insegna davvero la professione, il praticante dovrà per forza imparare qualcosa e così dare un apporto immediato a supporto del lavoro dello studio e soprattutto potrà davvero entrare nella mentalità indispensabile per svolgere la libera professione. Stabilire l’ “equo compenso di natura indennitaria” non sarà semplice, ma risolverà anche l’annosa questione che di fatto si verifica e cioè che comunque un rimborso spese viene già ora riconosciuto al praticante, ma senza regolamentazione né inquadramento precisi, perdurando così una situazione di incertezza e di poca trasparenza reciproca. Che poi “allevare” bene un futuro collega sia un dovere di tutti noi, come già è ora, certamente rimane demandato al dovere professionale ed alla buona coscienza individuale che ci auguriamo venga ulteriormente rafforzata delle nuove normative. Ilario Tesio
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Sommario Editoriale
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La manovra di Ferragosto dopo la conversione in legge Le disposizioni fiscali
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Appuntamento con l’obbligo della PEC anche per le Società
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Noterelle (e novità) in tema di esproprii
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Argomenti legislativi Studio Osella Dottori Commercialisti Studio Osella Dottori Commercialisti Novità in materia di esproprii, pag. 13
di Franco Manassero
Professione I reati ambientali diventano illeciti penali
pag. 19
Sulla revisione dei Rapporti di Valutazione
pag. 21
Il “Tutor” nella nostra cultura estimativa
pag. 24
Impianti fotovoltaici: due nuovi studi del notariato
pag. 26
di Massimo Pizza
di Federica Capriolo I reati ambientali diventano illeciti penali pag. 19
Cassa di Previdenza Portale dei pagamenti online
pag. 28
Requisiti per richiesta trattamento pensionistici
pag. 29
Commissione Sicurezza
Riunioni di Zona pag. 35
Novità nel settore della prevenzione incendi
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Note esplicative sul nuovo regolamento antincendio DPR n. 151/2011
pag. 31
Comunicati dal Comando Provinciale
pag. 33
di Piero Conrotto e Luca Perricone
Atti del Collegio Riunioni di Zona
pag. 35
Presentazione alle Scuole del catalogo CESEDI
pag. 40
di Renato Pittalis
Convegni Legninvalle
di Daniele Carità
pag. 41
Cultura Carlo Cattaneo e le riforme illuministiche in Lombardia
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di Lorenzo Destefanis
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Argomenti legislativi
La manovra di Ferragosto dopo la conversione in legge Le disposizioni fiscali a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI – Art. 1, comma 6 È stata confermata la modifica all’art. 40, DL n. 98/2011 con il conseguente “anticipo” della riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella misura del 5% già dal 2012 e del 20% dal 2013. In merito si rammenta che detta riduzione: • è applicabile alle agevolazioni contenute nell’Allegato C-bis del citato DL n. 98/2011 riportante le agevolazioni attualmente in vigore, riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.); • non sarà applicata in tale modalità “generalizzata” se entro il 30.9.2012 sarà adottata la c.d. “Riforma fiscale” finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti, con effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per il 2012 e a 16.000 milioni di euro per il 2013. In alternativa (anche parziale) alla riduzione delle agevolazioni fiscali potrà essere disposta, con apposito DPCM, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette (compresa l’accisa). ADDIZIONALI IRPEF – Art. 1, commi 10 e 11 È confermato che, a decorrere dal 2012, le Regioni a statuto ordinario potranno disporre l’aumento o la riduzione dell’aliquota dell’addizionale IRPEF di base. L’incremento graduale non potrà
Con la pubblicazione della Legge 14.9.2011, n. 148 sulla G.U. 16.9.2011, n. 216 è stato convertito il DL n. 138/2011, c.d. “Manovra di Ferragosto”, contenente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, le cui principali disposizioni di natura fiscale sono di seguito illustrate. Come annunciato, nell’iter di conversione sono state apportate diverse modifiche e implementazioni al testo originario del Decreto.
essere superiore: • allo 0,5% per il 2012 e 2013; • all’1,1% per il 2014; • al 2,1% per il 2015. Fino al 31.12.2011, rimangono ferme le aliquote dell’addizionale IRPEF delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011, sono superiori all’ali-
quota di base (0,9%). I Comuni possono deliberare aumenti dell’addizionale IRPEF fino al raggiungimento di un’aliquota complessiva pari allo 0,8%. Le variazioni in aumento potranno avere già effetto sull’acconto da versare dal mese di marzo 2012 qualora la delibera sia adottata entro il 31.12.2011. il geometra n. 5/11
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Argomenti legislativi In sede di conversione in legge è stata introdotta la disposizione in base alla quale: - differenziazioni di aliquota possono essere stabilite dai Comuni esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale; - la soglia di esenzione di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 360/98 è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali da intendersi come soglia di reddito al di sotto della quale l’addizionale non è dovuta e al superamento della quale l’imposta è dovuta sul reddito complessivo. RICORRENZA FESTIVITÀ – Art. 1, comma 24 È confermato che, a decorrere dal 2012 un apposito DPCM fisserà annualmente le date in cui ricorrono le c.d. “Festività laiche” nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che le stesse cadano il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. In sede di conversione in legge è stata introdotta l’esclusione da tale previsione della festa della Liberazione (25.4), della festa del Lavoro (1.5) e della festa nazionale della Repubblica (2.6), che non potranno quindi essere oggetto di “spostamento”. ALIQUOTA IVA ORDINARIA DEL 21% – Art. 2, commi da 2-bis a 2-quater Modificando l’art. 16, DPR n. 633/72 nell’iter di conversione in legge è stata modificata l’aliquota IVA ordinaria, fissandola nella misura del 21%. Per i corrispettivi certificati con scontrino/ricevuta fiscale, lo scorporo dell’imposta ai fini delle liquidazioni IVA dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il metodo matematico (divisione per 121) e non più anche il metodo “delle percentuali di scorporo”.
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Come specificamente previsto dal nuovo comma 2-ter dell’articolo in esame, la nuova aliquota si applica “alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” ossia dal 17.9.2011. Con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e altri enti per le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 5, DPR n. 633/72, è applicabile la c.d. “IVA ad esigibilità differita”, il comma 2-quater dispone che la nuova aliquota non si applica se, al 16.9.2011 (giorno precedente l’entrata in vigore della legge di conversione) è già stata emessa e registrata la relativa fattura. LIMITAZIONI USO DENARO CONTANTE – Art. 2, commi 4 e 4-bis È confermata la riduzione a € 2.500 del limite all’uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 5.000 fino al 12.8.2011), al fine di adeguarsi alle disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio. Si rammenta che da ciò consegue che: • il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 2.500; • gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 2.500 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; • il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 2.500 entro il 30.9.2011. In sede di conversione in legge è stata introdotta la previsione in base alla quale “è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 58, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni … commesse nel periodo dal 13 agosto
al 31 agosto 2011” relative all’uso del contante nel nuovo limite di € 2.500. OMESSA FATTURAZIONE PROFESSIONISTI E SOSPENSIONE ATTIVITÀ – Art. 2, comma 5 È confermata l’aggiunta del nuovo comma 2-sexies all’art. 12, D.Lgs. n. 471/97, con la quale è stata introdotta una specifica sanzione di natura amministrativa nei confronti dei lavoratori autonomi che omettono di emettere la fattura. In particolare, qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell’obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell’iscrizione all’Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidiva la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Per le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività professionale in forma associata la sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati. RECUPERO SOMME CONDONO 2002 E ALLUNGAMENTO TERMINI ACCERTAMENTO – Art. 2, commi 5-bis e 5-ter Nell’iter di conversione in legge è stata inserita una nuova disposizione per il recupero delle somme dichiarate e non versate dai soggetti che si sono avvalsi del condono 2002 di cui alla Legge n. 289/2002, anche dopo l’iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento. In particolare è previsto: - l’avvio di una “ricognizione” di detti contribuenti entro e non oltre il 17.10.2011 (30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione); - l’avvio, nei successivi 30 giorni, di “ogni azione coattiva necessaria
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Argomenti legislativi al fine dell’integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate degli interessi maturati … inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011”; - l’applicazione della sanzione pari al 50% di tali somme in caso di omesso pagamento entro il 31.12.2011. In tal caso, inoltre, la posizione di detti contribuenti relativa a tutti i periodi d’imposta successivi a quelli condonati e per i quali non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento sarà sottoposta a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della GdF. È infine disposto che per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla citata Legge n. 289/2002 i termini di accertamento ai fini IVA pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di 1 anno. DETRAZIONE IRPEF 36% – Art. 2, commi 12-bis e 12-ter Nell’iter di conversione in legge è stata disposta la modifica del trattamento della detrazione IRPEF del 36% in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, in base alla nuova formulazione della normativa di riferimento, la detrazione ancora spettante per i periodi d’imposta successivi alla cessione può essere utilizzata dal venditore ovvero trasferita all’acquirente. TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN – Art. 2, commi da 6 a 34 È confermata nella misura del 20% l’aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell’imposta sostitutiva da applicare, a decorrere dal 2012, alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia: • agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR; • ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.
In particolare, gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell’attuale 12,5% saranno assoggettate al 20% e la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall’attuale 27% alla nuova aliquota del 20%. È tuttavia prevista una serie di eccezioni tra le quali si evidenzia: • l’imposta sostitutiva dell’11% sui risultati derivanti dai fondi pensione italiani; • la ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5% sui titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, sui titoli di Stato esteri non “black list”, sui titoli di risparmio per l’economia meridionale nonché su determinate forme di previdenza complementare e specifici piani di risparmio appositamente istituiti. Tra le casistiche alle quali il Decreto in esame non apporta modifiche si evidenziano inoltre: - gli utili e le plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate; - gli interessi e i canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui al nuovo comma 8- bis, dell’art. 26, DPR n. 600/73, introdotto dall’art. 23, DL n. 98/2011; - gli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o dell’Accordo sullo spazio economico europeo “white list”, per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell’1,375%. Con riferimento alla decorrenza del nuovo regime di tassazione (1.1.2012), è necessario differenziare in base alla tipologia di reddito. In particolare, i commi da 9 a 12 dell’art. 2 in esame prevedono espressamente che la nuova aliquota del 20% è applicabile: - agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, TUIR divenuti esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dall’1.1.2012; - ai dividendi e proventi assimilati percepiti dall’1.1.2012; - in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs.
n. 239/96, agli interessi, premi e altro provento di cui al citato art. 44, TUIR maturati a decorrere dall’1.1.2012; - in caso di gestione individuale di portafoglio ex art. 7, D.Lgs. n. 461/97, ai risultati maturati a decorrere dall’1.1.2012. Il comma 27, con riferimento ai redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all’art. 44, comma 1, lett. gquater), TUIR, dispone che l’aliquota del 12,5% trova ancora applicazione per i contatti sottoscritti fino al 31.12.2011 ma solo per la parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra la sottoscrizione/acquisto della polizza ed il 31.12.2011. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater), TUIR realizzati entro il 31.12.2011 possono essere dedotti dalle plusvalenze e dai redditi diversi di cui alle lett. da c-bis) a c-quinquies) del citato comma 1 realizzati successivamente, ma solo per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. A decorrere dall’1.1.2012 per la determinazione delle plus/minusvalenze in esame (ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, TUIR), al ricorrere di specifiche condizioni, potrà essere assunto il valore dei titoli, delle quote, diritti, valute estere, strumenti finanziari, rapporti e crediti al 31.12.2011 in luogo del costo o valore di acquisto ovvero del valore ex art. 14, commi 6 e seguenti, D.Lgs. n. 461/97. Con un apposito DM saranno definite le specifiche modalità di attuazione di detta previsione per la quale dovrà essere esercitata un’apposita opzione. ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE – Art. 2, comma 35 È confermato che, al fine di poter beneficare del c.d. “premio di congruità” di cui all’art. 10, comma 4bis, Legge n. 146/98, in base al quale sono preclusi dall’accertamento bail geometra n. 5/11
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Argomenti legislativi sato su presunzioni semplici i soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, che abbiano indicato correttamente i dati nel modello studi, qualora i predetti accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a € 50.000, è necessario soddisfare un’ulteriore nuova condizione consistente nella congruità anche per l’anno precedente a quello interessato. Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall’analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici. È inoltre confermato che l’attività di revisione da parte dell’Amministrazione finanziaria degli studi di settore, che deve essere ultimata entro il 31.3 dell’anno successivo a quello cui gli stessi si riferiscono, ricomprende anche la possibilità di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica di cui all’art. 10-bis, Legge n. 146/98. Si rammenta che la revisione da parte dell’Amministrazione finanziaria degli studi di settore applicabili per il 2011 dovrà essere ultimata entro il 31.12.2011. CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI TRIBUTARI – Art. 2, comma 35-quinquies Con riferimento al nuovo comma 6quater dell’art. 13, DPR n. 115/2002, introdotto dall’art. 37, comma 6, DL n. 98/2011, in base al quale è dovuto il versamento del contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, è ora disposto che detto versamento trova applicazione a decorrere dai procedimenti iscritti a ruolo e i ricorsi notificati dopo il 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL n. 98/2011).
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IMPOSTA DI BOLLO SU TRASFERIMENTI DI DENARO – Art. 2, comma 35-octies A seguito delle novità introdotte nell’iter di conversione in legge, ai trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, agenzie di “money transfer” ed altri agenti in attività finanziarie è applicata un’imposta di bollo del 2% dell’importo trasferito. Detta imposta non si applica ai trasferimenti effettuati: - da cittadini UE; - verso Stati UE; - da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale. TASSAZIONE UTILI COOPERATIVE – Art. 2, commi da 36bis a 36-quater Nell’iter di conversione in legge è stato modificato il trattamento degli utili conseguiti dalle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente iscritte nell’apposito Albo. In particolare, modificando l’art. 1, comma 460, Legge n. 311/2004 è disposto che gli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile concorrono alla formazione del reddito imponibile: - delle cooperative agricole e della piccola pesca nella misura del 20% (invariato); - delle altre cooperative nella nuova misura del 40% (anziché 30%); - delle cooperative di consumo nella nuova misura del 65% (anziché 55%). È altresì disposta la modifica dell’art. 6, comma 1, DL n. 63/2002, a seguito della quale anche gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 10%. Tali disposizioni si applicano “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno so-
lare, dal 2012. Inoltre, per la determinazione dell’acconto 2012 (primo anno di applicazione della nuova aliquota), si dovrà procedere al “ricalcolo” dell’imposta 2011 di riferimento, determinandone l’ammontare applicando le nuove percentuali. SOCIETÀ DI COMODO – Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies Nell’iter di conversione in legge è stato introdotto l’aumento della tassazione a carico delle c.d. “società di comodo” o “non operative” di cui all’art. 30, comma 1, Legge n. 724/94. In particolare per detti soggetti è disposta la maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, che passa quindi dal 27,50% al 38%. In merito è specificato che nel caso in cui detti soggetti abbiano optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime di trasparenza in qualità di partecipati o di partecipanti la maggiorazione si applica sul reddito autonomamente conseguito dagli stessi. La nuova aliquota trova applicazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2012. È infine previsto che per la determinazione dell’acconto 2012 (primo anno di applicazione della nuova aliquota) si dovrà procedere al “ricalcolo” dell’imposta 2011 di riferimento, determinandone l’ammontare applicando la nuova aliquota. SOCIETÀ IN PERDITA PER PIÙ PERIODI – Art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies Nell’iter di conversione in legge è stata altresì introdotta la presunzione in base alla quale, pur in assenza dei presupposti di cui all’art. 30, comma 1, Legge n. 724/94, la società che presenta la dichiarazione in perdita
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Argomenti legislativi per 3 anni consecutivi è considerata “non operativa” a decorrere dal successivo quarto periodo d’imposta. In presenza delle specifiche cause è comunque possibile “ricorrere” alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo. Detta presunzione opera anche nel caso in cui la società, nel triennio: - presenta la dichiarazione in perdita per 2 anni; - per l’anno restante dichiara un reddito inferiore al reddito minimo ai sensi dell’art. 30, comma 3, Legge n. 724/94. Anche tali disposizioni trovano applicazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2012. È infine previsto che per la determinazione dell’acconto del primo anno
di applicazione si dovrà procedere al “ricalcolo” dell’imposta di riferimento, determinandone l’ammontare applicando l’aliquota maggiorata. BENI D’IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL’IMPRENDITORE – Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies Nell’iter di conversione in legge è stato introdotto uno specifico trattamento fiscale per i beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore. In particolare per detti beni è disposto che: • costituisce “reddito diverso” in capo al socio/familiare utilizzatore ex art. 67, comma 1, nuova lett. hter), TUIR “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa …”; • se il corrispettivo annuo è inferiore
al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi a detti beni sono in ogni caso indeducibili dal reddito d’impresa; • per il calcolo dell’acconto 2012 (primo anno di applicazione delle nuove disposizioni), l’imposta 2011 di riferimento dovrà essere ricalcolata applicando le nuove disposizioni; • al fine di garantire l’attività di controllo, “l’impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento”. Con un apposito Provvedimento saranno individuati i termini e le modalità di tale adempimento. L’omessa presentazione della comunicazione sarà sanzionata con il 30% della “differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento” ovvero con la sanzione da € 258 a € 2.065 di cui all’art. 11, comma 1, lett. a),
Il varo di questa seconda manovra economica fa seguito all’eccezionalità della situazione economica internazionale e tiene conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
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Oltre agli aspetti fiscali, la legge 148 del 14 settembre 2011 rende definitive le disposizioni che disciplinano la riforma delle professioni, contenute nel comma 5 dell’art. 3 del d.l. 138/2011. Gli ordinamenti professionali dovranno, infatti, essere riformati entro 12 mesi dall’entrata in vigore della manovra Le principali novità - L’accesso all’esercizio della professione dovrà garantire i principi della libera concorrenza e non avere ostacoli in ingresso. - Obbligo della formazione continua. - Tirocinio. Su questo versante sono tre gli elementi di rottura con il passato: in primo luogo la formazione del tirocinante dovrà conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa. Al tirocinante dovrà essere riconosciuto un “equo compenso”, commisurato al reale apporto sul lavoro. Terzo, ma non ultimo per importanza, addio ai tirocinanti eterni: il periodo di pratica non potrà essere superiore ai tre anni e potrà essere iniziato anche durante l’università. - Sul piano assicurativo, la riforma stabilisce la necessità per tutti i professionisti, a tutela del cliente, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. - Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. - Tariffe. Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. - Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente e’ un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale e’ resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia. - Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. - La pubblicità, libera, deve rispondere a criteri di trasparenza, verità, correttezza, inoltre le informazioni non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
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Argomenti legislativi D.Lgs. n. 471/97 se il contribuente ha comunque osservato le predette nuove disposizioni. È infine disposto che l’Agenzia delle Entrate procederà al controllo sistematico delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento “ai fini della ricostruzione sintetica del reddito” tenendo conto di “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società”. LISTE SELETTIVE DA DATI DEGLI OPERATORI FINANZIARI – Art. 2, comma 36-undevicies Nell’iter di conversione in legge è stata introdotta la previsione in base alla quale l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla “elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo” sulla base delle informazioni fornite dagli operatori finanziari ai sensi dell’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73. In altre parole, quindi, l’Agenzia delle Entrate potrà ora disporre di dette informazioni bancarie/finanziarie anche prima di iniziare un accertamento nei confronti del contribuente. SANZIONI PENALI VIOLAZIONI II.DD. E IVA – Art. 2, commi 36-vicies semel e 36-vicies bis Nell’iter di conversione in legge sono state abbassate le soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni tributarie. In particolare è previsto che dette soglie sono fissate a: • € 30.000 di imposta evasa e € 1.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante artifici (ex art. 3, D.Lgs. n. 74/2000); • € 50.000 di imposta evasa e € 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione infedele (ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000); • € 30.000 di imposta evasa, in caso di omessa dichiarazione (ex art. 5, D.Lgs. n. 74/2000).
È inoltre previsto che: - non è più possibile beneficiare della riduzione della pena sia in caso di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (è stato soppresso l’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 74/2000) sia in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (è stato soppresso l’art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 74/2000); - in caso di definizione della violazione fiscale con estinzione dei debiti tributati ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 74/2000, la sanzione penale potrà essere abbattuta al massimo fino ad 1/3 della pena (anziché fino ad 1/2); - i reati tributari di cui agli artt. da 2 a 10, D.Lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili) si prescrivono in 8 anni (anziché in 6). Per gli stessi, inoltre, non è possibile ricorrere all’istituto della sospensione condizionale della pena ex art. 163, C.p., qualora l’imposta evasa sia superiore al 30% del volume d’affari e superiore a € 3.000.000. Le predette disposizioni trovano applicazione con riferimento “ai fatti successivi” all’entrata in vigore della legge di conversione, ossia dal 17.9.2011. RIDUZIONE SANZIONI PER PAGAMENTI NON IN CONTANTI – Art. 2, comma 36vicies ter Nell’iter di conversione in legge è stata introdotta la disposizione in base alla quale le sanzioni di cui agli artt. 1, 5 e 6, D.Lgs. n. 471/97 (vio-
lazioni relative alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione IVA e agli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni IVA) sono ridotte alla metà per le imprese e i lavoratori autonomi: - con ricavi/compensi dichiarati non superiori a € 5 milioni; - che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività; - che indicano nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo d’imposta. ESTRAZIONE BENI DA UN DEPOSITO IVA – Art. 2, comma 36-vicies quater Nell’iter di conversione in legge, modificando l’art. 50-bis, comma 6, DL n. 331/93, è stato disposto che possono estrarre beni da un deposito IVA al fine della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione in Italia solo i soggetti passivi IVA che: - sono iscritti alla CCIAA da almeno 1 anno; - dimostrano una effettiva operatività; - attestino la regolarità dei versamenti IVA. il geometra n. 5/11
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Argomenti legislativi
Appuntamento con l’obbligo della PEC anche per le Società a cura dello Studio Osella Dottori Commercialisti
Come noto, l’art. 16, DL n. 185/2008, ha introdotto l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) per: - le imprese costituite in forma societaria; - i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.); - le Amministrazioni pubbliche. In luogo della PEC è consentito l’utilizzo di un analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che siano in grado di certificare: - la data e l’ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni; - l’integrità del contenuto delle comunicazioni; - l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L’indirizzo PEC va comunicato: - al Registro delle Imprese, da parte delle società. Tale comunicazione va effettuata entro termini differenziati a seconda che le stesse siano già costituite al 29.11.2008 ovvero costituite successivamente a tale data; - al rispettivo Ordine / Collegio di appartenenza, da parte dei professionisti. Per tali soggetti la comunicazione doveva essere effettuata entro il 29.11.2009; per quelli iscritti successivamente la PEC va comunicata contestualmente all’iscrizione. LA PEC PER LE SOCIETÀ SOGGETTI OBBLIGATI Il citato art. 16 impone la PEC alle “imprese costituite in forma societaria”. L’obbligo in esame riguarda tutti i soggetti costituiti in forma societaria iscritti alla CCIAA, ossia: • società di persone (sas, snc); • società di capitali (spa, sapa, srl); • società semplici; • società cooperative e mutue assicuratrici; • associazioni.
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Avendo riscontrato differenti interpretazioni in merito ai soggetti obbligati, è opportuno verificare le istruzioni disponibili presso la competente CCIAA. MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PEC Per l’attivazione della PEC le imprese devono scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all’utente una
casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti. L’elenco pubblico dei gestori abilitati è consultabile sul sito: www.digitpa.gov.it/ pec_elenco_gestori È possibile utilizzare anche un gestore comunitario purché, conformemente alla legislazione del proprio Stato di residenza, rivesta una forma giuridica equipollente alla spa e sod-
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Argomenti legislativi disfi requisiti e formalità equivalenti alla normativa italiana. Il gestore, oltre a garantire l’autenticità e l’integrità dei messaggi trasmessi: - si interpone tra mittente e destinatario; - comunica e registra l’avvenuto (o fallito) invio del messaggio da parte del mittente; - comunica e registra la consegna (o mancata consegna) del messaggio al destinatario. Se il mittente smarrisce le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse. TERMINI DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE Il termine per la comunicazione della PEC al Registro delle Imprese è differenziato a seconda che la società sia già esistente al 29.11.2008 (data di entrata in vigore del citato DL n. 185/2008) ovvero sia costituita successivamente. Infatti, per le società costituite dal 29.11.2008 la PEC va comunicata all’atto dell’iscrizione al Registro delle Imprese, mentre per quelle già costituite al 29.11.2008 la comunicazione va effettuata, per espressa previsione del comma 6 del citato art. 16, “entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del … decreto [n. 185/2008]”, ossia entro il 29.11.2011.
DATA COSTITUZIONE SOCIETA’ ante 29.11.2008 dal 29.11.2008
Per i professionisti l’obbligo già in vigore dal 2009 Come già comunicato sia dal Collegio che direttamente dalla Cassa di Previdenza, il Consiglio Nazionale e la Cassa di Previdenza hanno messo a disposizione di tutti gli iscritti all’Albo la possibilità di attivare e utilizzare in modo totalmente gratuito, una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), denominata “geopec.it”. Ciò permettere ai professionisti di adeguarsi alle nuove norme. Per l’attivazione l’iscritto, dalla sezione Area Riservata del sito della Cassa, sceglie “Servizi Previdenziali On-Line” e clicca sul pulsante “Posta Elettronica Certificata”; verranno visualizzate le condizioni di utilizzo (che potranno essere stampate). Il geometra, lette le condizioni di utilizzo, appone un segno di spunta nell’apposito check- box di accettazione e conferma l’operazione di attivazione della PEC inserendo il proprio codice PIN (16 caratteri); Il sistema informatico della Cassa Geometri, attraverso il gestore della PEC, provvede alla creazione della casella di posta elettronica certificata comunicandone immediatamente all’iscritto, l’indirizzo e la relativa password (modificabile) per l’accesso.
Il professionista ha poi l’obbligo di comunicare al proprio Collegio l’indirizzo PEC Qualora la società disponga di una casella PEC già comunicata al Registro delle Imprese ma prossima alla scadenza ovvero “scaduta”, dovrà attivarsi presso il gestore del servizio per il rinnovo del certificato. In tal caso non è richiesta alcuna comunicazione aggiuntiva alla CCIAA. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE La comunicazione della PEC entro il prossimo 29.11 va effettuata esclusivamente con modalità telematica utilizzando “ComUnica”. La distinta deve contenere il mod. S2 nel quale va compilato il riquadro “5”, relativamente ai campi destinati
COMUNICAZIONE DELL’INDIRIZZO PEC TERMINE entro il 29.11.2011 all’atto dell’iscrizione al Registro delle Imprese
DESTINATARIO Registro delle Imprese
all’indirizzo di posta elettronica. Per le società di nuova costituzione (dal 29.11.2008) l’indirizzo PEC va riportato nel riquadro “5” del mod. S1. L’adempimento in esame va effettuato: - dall’amministratore della società; ovvero - da un soggetto incaricato (professionista) munito di procura. Ai fini dell’invio della comunicazione è necessario disporre della firma digitale. La richiesta di iscrizione della PEC è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria. SANZIONI PER L’OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PEC Per l’omessa comunicazione della PEC al Registro delle Imprese entro il 29.11.2011, il citato DL n. 185/2008 non individua la sanzione applicabile. Le istruzioni fornite in merito alil geometra n. 5/11
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Argomenti legislativi l’adempimento dell’obbligo in esame dalle CCIAA, specificano che tale violazione comporta l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 2630, C.c., relativa all’omesso/tardivo deposito di atti, documenti, denunce e comunicazioni, ossia da € 206 a € 2.065 per ciascun responsabile (amministratore).
Si rammenta che entro 60 giorni dalla notifica è possibile effettuare un pagamento “liberatorio” ridotto pari a € 412 (doppio del minimo della sanzione), per ciascun responsabile. Per le società di nuova costituzione (dal 28.11.2008), secondo quanto precisato nella Nota Unioncamere 11.2.2009, prot. n. 2453, la mancata
indicazione dell’indirizzo PEC determina la sospensione del procedimento di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi. Decorso tale termine senza che la società abbia comunicato il predetto indirizzo, l’iscrizione potrà essere rifiutata.
CARATTERISTICHE DELLA PEC I vantaggi dell’utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all’utilizzo del mezzo postale tradizionale. Al messaggio (e-mail) è riconosciuto valore legale analogo alla raccomandata A/R qualora sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella di posta elettronica certificata (a prescindere dal fatto che il gestore del servizio sia o meno il medesimo per i 2 soggetti).
Valore legale della PEC
SE
Mittente e destinatario sono titolari di una casella PEC
Va evidenziato che la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dal gestore attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo. Come affermato dal CNIPA “«certificare» l’invio e la ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna con precisa indicazione temporale”. A tale proposito va considerato che la PEC può essere utilizzata anche: - dall’Amministrazione finanziaria per notificare al contribuente alcuni atti. In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 4, DL n. 78/2010 tale modalità di notifica può interessare, ad esempio, la cartella di pagamento; - nell’ambito del processo tributario. Infatti, per effetto di quanto previsto DL n. 98/2011 e dal DL n. 138/2011 è necessario che l’indirizzo PEC del difensore o delle parti sia indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Va inoltre evidenziato che la PEC consente, ad esempio: • alle società di capitali non quotate di convocare l’assemblea. Infatti, ai sensi dell’art. 2366, C.c., la convocazione può essere effettuata mediante avviso comunicato ai soci utilizzando mezzi idonei a garantire l’avvenuto ricevimento (ad esempio, tramite raccomandata A/R ovvero PEC), se ciò sia consentito dallo statuto; • di attribuire data certa al messaggio ed ai documenti ad esso allegati, analogamente all’apposizione sugli stessi del timbro postale. Così, ad esempio, la PEC può essere utilizzata al fine di dare data certa al DPS o all’autocertificazione redatti per il rispetto delle disposizioni in materia di Privacy. Poiché è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato, sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti, verificando con frequenza la propria casella al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.
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Noterelle (e novità) in tema di esproprii di Franco Manassero
L’avv. Franco Manassero commenta gli effetti delle due sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007 Il ritorno al criterio del valore venale L’occupazione senza titolo e l’acquisizione sanante Aree agricole ed aree edificabili Vincoli “conformativi” ed “espropriativi”
Sulla valutazione dei terreni agricoli espropriati si ritorna al criterio del valore venale di cui alla L. 25/06/1865 n. 2359
Sono note le due sentenze coeve (del 24/10/2007) nr. 348 e nr. 349 della Corte Costituzionale. Con la prima è stata dichiarata l’anticostituzionalità dell’art. 5 bis L. 359/1992 il quale, in buona sostanza, stabiliva che le aree fabbricabili ai fini espropriativi dovessero essere valutate la metà del valore venale o poco più, essendo ben poco rilevante il coacervato reddito dominicale, sia pur rivalutato. Con la seconda sentenza (nr. 349/2007) sempre la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 5bis co. 7bis del D.L. 11/07/1992 nr. 333 così come introdotto dall’art. 3 co. 65 L. 662/96, nella parte in cui non pre-
vedeva, per il caso di occupazione “acquisitiva” (e cioè illegittima) il ristoro integrale del danno subito dal proprietario dell’immobile. Occorre sottolineare che dalla lettura delle motivazioni delle due sentenze (= di massima importanza nell’interpretazione della Carta Costituzionale, specie dell’art. 42 Cost.) era agevolmente intuibile come la Corte aveva con esse segnato un punto di partenza, non quindi di arrivo, poiché erano il risultato applicativo e concreto dell’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione Europea della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificato — unitamente alla Convenzione con L. 848/55 — il quale statuisce che “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai
principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”. Ed è vero che la Corte Costituzionale nelle sentenze nr. 348 e nr. 349 del 2007 ha statuito che il Giudice ordinario non può procedere alla diretta disapplicazione della norma interna in contrasto con la norma CEDU, nel senso che quest’ultima non crea un ordinamento sovranazionale e non produce, quindi, norme applicabili ipso iure ed ipso facto negli stati contraenti, ma è pur vero che l’art. 117, I° co. Cost., condiziona però l’esercizio della podestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali il geometra n. 5/11
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Argomenti legislativi L’art. 1 del primo protocollo addizionale alla Convenzione Europea della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificato — unitamente alla Convenzione con L. 848/55 — statuisce che “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla CEDU, con conseguente dovere di rispettare gli obblighi internazionali i quali incidono univocamente sul contenuto della legge statale che, se non si adegua alle norme CEDU, provoca (o può provocare) la condanna al risarcimento del danno (anche) a favore dell’espropriato da parte della Corte Europea e ciò la Corte Costituzionale ha tenuto in considerazione nel momento in cui è stata sottoposta al suo scrutinio la norma che tali principi sovverte. Era, quindi, privo di ogni logica (non solo giuridica) non applicare lo stesso principio ai terreni agricoli, in caso di esproprii legittimamente effettuati, ricorrendo al criterio del c.d. “valore tabellare”, siccome periodicamente stabilito, per ogni Provincia, dall’apposita Commissione (avente sede presso l’U.T.E.) di cui all’art. 16 L. 22/10/1971 N. 865, essendo noto come i valori statuiti dal predetto Or-
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gano (= onerato di accertare il valore agricolo medio della zona omogenea, c.d. V.A.M.) difficilmente coincideva con il valore venale, spesso influenzato da una serie di fattori esterni indipendenti dalle caratteristiche organiche del suolo quali, ad esempio, l’essere il terreno in posizione tale da considerarsi “lambito” dallo sviluppo edilizio; l’essere particolarmente oggetto di domanda per l’insorgenza di allevamenti zootecnici quali i suini, necessitanti di suolo per l’impiego delle deiezioni animali e via dicendo. Per di più tali tabelle includevano anche il valore del soprassuolo (Cass. Sez. Unite 25/11/2009 nr. 24761) Eppure era d’obbligo a p p l i c a r e tale principio (Cass. 17672/09) Però dalla sentenza 27/04/1993 nr. 4919 era stato deciso dalla Cassazione che quando l’occupazione del fondo altrui avviene con procedura illegittima, non resta che applicare il disposto del 2043 C.C., che prevede
l’obbligo del risarcimento del danno (= in termini minimali pari al valore venale del terreno, maggiorato — trattandosi di debito di valore — da svalutazione ed interessi), mentre il valore del soprassuolo — quali frutti o raccolti non percepiti, o piantagioni — va addizionato quale ulteriore voce di danno e non incluso, come avviene per le procedure illegittime, con il valore medio tabellare (in tal senso Cass. 3/3/1999 nr. 1774 e Cass. Sez. Un. 24761/09). Anche la Magistratura Amministrativa ha condiviso detto indirizzo (Trib. Amm.vo della Lombardia, Brescia, sent. 2/10/2009 nr. 1732). Occorre specificare che il valore venale del suolo agricolo non è soltanto rapportabile alla qualitas del terreno, ma può essere oggetto di una valutazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria, avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini (= la posizione). In tal senso Cass. 13/1/2011 nr. 717.
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Argomenti legislativi Ciononostante il problema del valore tabellare non corrispondente ad un serio ristoro rimaneva. Il concetto di valore agricolo medio può essere (nell’applicazione ai criteri d’indennizzo di beni espropriati di fronte alle differenze di valore anche indifferentemente dalla qualitas dei fondi) paragonato al celebre letto di Procuste, personaggio mitologico che allungava o accorciava le membra dei malcapitati per conformarle alla lunghezza del suo tavolo. Con ciò era talora offerta la possibilità di aggirare l’ostacolo richiedendo la disapplicazione delle tabelle (ai sensi artt. 4 e 5 L. 20/03/1865 n. 2248 all. E) siccome illegittime in quanto non motivate puntualmente, come ora espressamente richiede (per gli atti discrezionali e di quelli che possono ledere la situazione del privato l’art. 3, co. 1 L. 241/90 e che, in precedenza, era principio condiviso — sia pure in mancanza di espressa disposizione di legge - dalla Dottrina (cfr. per tutti, Casetta, Manuale di diritto Amm.vo, pag. 481; Sandulli, Manuale di Diritto Amm.vo, pag. 877; Virga, Dir. Amm.vo, vol. II, pag. 54) e dalla Giurisprudenza la quale ha altresì sottolineato come non sia possibile motivare l’atto in corso di giudizio (cfr. Cons. Stato 16/10/1989 n. 649; Cons. Stato 09/10/1989 n. 1312; Cons. Stato 5/07/1989; Cons. Stato 10/06/1989 n. 374) In ogni caso l’ostacolo frapposto permaneva. Ma siffatta discrasia tra l’indennizzo per le aree fabbricabili ed aree agricole non poteva durare a lungo. Con ordinanza del 19/05/2010, puntualmente motivata specie con riferimento alla precorsa Giurisprudenza della Corte Europea e della Corte Costituzionale, con particolare riferimento all’art. 117, co. I° Cost., nel testo introdotto dalla L. Cost. 18/10/2001 nr. 3, la Corte d’Appello di Napoli, Sezione l Civile, ha sottoposto a scrutinio della C. Cost. la normativa vigente in tema di valore
d’esproprio delle aree agricole in relazione alla legislazione dello Stato e delle Regioni anche ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La Corte Costituzionale con sentenza n. 181 del 10/06/201 ha fatto proprie le argomentazioni della Corte di Napoli dichiarando l’illegittimità costituzionale del cit. art. 5 bis D.L. 333/92, degli artt. 15 e 16 L. 865/71, ed, in via consequenziale, dell’art. 40 T.U. 08/06/2001 nr. 327 (legge organica delle espropriazioni) statuendo così che per gli esproprii di aree agricole deve essere applicato il principio del valore venale, cioè reale, in condizioni di libero mercato. Ci sono voluti quasi 150 anni per comprendere la fondatezza e la logicità del principio statuito dalla L. 20/03/1865 NR. 2359 (corresponsione del valore venale) Quel che può accadere — si licet parva componere magnis — a chi si dedica al c.d. giro dell’oca.
Sull’occupazione senza titolo e sulla c.d. acquisizione sanante
Accade che la procedura espropriativa non venga effettuata a sensi di legge; spesso il Decreto di d’urgenza non segue tempestivamente quello di esproprio. E, dunque, la proprietà all’Ente non espropriante non transita legittimamente. E’ la c.d. occupazione “acquisitiva”. Talora (ma i casi sono ben più rari, per fortuna) l’occupazione da parte della P.A. avviene “sine titulo”. E’ la c.d. occupazione “usurpativa”. Ciononostante l’opera pubblica viene eseguita e si sarebbe dovuto applicare l’art. 934 C.C. considerando cioè l’opera di proprietà del legittimo proprietario del terreno (art. 934 C.C.: quidquid inaedificatur solo cedit). Per evitare tale inconveniente la Giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis: Cass. Sez. Un. 04/11/1996
n. 952; Cass. 3723/95: non è più — per dette sentenze — che sia la costruzione ad accedere al terreno, ma è il terreno che accede all’opera pubblica) ha fatto ricorso alla c.d. “espropriazione indiretta” ricorrendo al disposto dell’art. 922 C.C., cioè all’occupazione, peraltro dal Codice limitata alle cose mobili (art. 923 C.C.), e cioè alla c.d. “accessione invertita”, in base al quale la proprietà era trasferita a titolo originario, assente essendo il provvedimento formalmente legittimo di trasferimento, con diritto dell’espropriato al solo risarcimento del danno pari al valore venale dell’immobile, e ciò per tutte le tipologie di aree, quelle agricole comprese. Ma detto principio contrasta con il citato art. l del Protocollo allegato alla Convenzione Europea di cui alla L. 848/55 che l’ha recepito nel nostro ordinamento. Nel mentre la Giurisprudenza della Corte Europea (in causa Sciarrotta e altri c. Italia, sentenza 12/1/2006 in ricorso 14793/02) aveva affermato come l’espropriazione indiretta non può costituire la procedura adottata “in buona e debita forma”. In parole povere, la proprietà non si trasferisce ricorrendo ad un istituto (accessione invertita) sostitutivo della norma positiva. Sicché l’art. 43 del T.U. nr. 327/01 (il quale recepiva il principio del risarcimento del danno di cui all’art. 5bis, co. 7bis del D.L. 333/92 e L. 359/92) è stato anch’esso dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 293/2010. Detta sentenza - è stato subito notato dalla Dottrina (Patroni-Griffi, Riv. Giurs. Ed. nr. 5/2010, I, pag. 1435) crea un vuoto legislativo che se non colmato (con opera ardua, visto il principio adottato dalla Corte Cost.) non può che far conseguire la restituzione dell’immobile al legittimo proprietario e non è difficile arguire le conseguenze risarcitorie che la Corte dei Conti potrà accertare nei il geometra n. 5/11
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Argomenti legislativi confronti e degli Enti e dei suoi legali rappresentanti e dei funzionari preposti alla procedura qualora essa sia illegittima o dichiarata tale, peggio ancora, nemmanco posta in essere. Infatti è già scaturita tutta una serie di sentenze del Giudice Amministrativo (T.A.R. Lazio, Sez. Il quater, 14/04/2011 n. 3260; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 11/02/2011 n. 886; Trib. Amm. Reg. Sicilia, Catania, III, 11/02/2011 nr. 299; Id. Palermo, 01/02/2011 n. 175) le quali hanno statuito la possibilità del privato di optare o per la restituzione del terreno con quanto ivi costruito, o per l’istituto amministrativo dell’accordo disciplinato dall’art. 11 L. 241/1990 della compravendita o del risarcimento del danno (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 14/1/2011 nr. 43). Dunque sia le sentenze della C.C. 348/07 e 349/07 che la sentenza n. 293/2010 che la sentenza 181/2011 poggiano tutte quante sul principio di cui al protocollo citato, tradotto in diritto vivente e, dunque, concreto. E che è estremamente importante non solo per chi subisce l’esproprio di immobili cui è legato da rapporti anche effettivi (eredità di persone care, lasciti in genere, immobili a lungo agognati e frutto di risparmi e sacrifici) ma per tutti i possibili soggetti passivi di esproprio, nati e non nati (diceva Luigi Einaudi), cioè titolari, in potenza, di divenire proprietari!
Aree agricole ed aree edificabili
La distinzione, quanto meno ai fini valutativi, oltreché al vincolo di destinazione, permane, nonostante le succitate sentenze. La dizione di cui al cit. art. 5 bis è netta: tertium non datur (Cass. 29/07/2009 nr. 17672;
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Cass. 06/08/2009 n. 17995; Cass. 1890/2010). Il principio che presiede alla distinzione è quello per cui si tratta di terreni edificabili allorquando lo strumento urbanistico prevede la facoltà del privato di sfruttare il terreno per scopi extra-agricoli. Non è scopo extra-agricolo la destinazione a “verde attrezzato” (in tal senso Cass. 12035/1991) , lo sono i suoli oltreché destinati all’edificazione sotto qualsiasi profilo (residenziale, commerciale, industriale) anche quelli destinati ad attività extra-agricola in genere. E’ il caso dei suoli destinati ad impianti sportavi che nulla hanno a che fare con la destinazione agricola anche perché essi sono, in genere, soggetti ad intervento sia sul suolo stesso per adattarlo allo sport cui è destinato (si pensi agli ostacoli necessari per chi si dedica all’equitazione, alle modalità con cui il suolo si modifica per poter essere adattato al gioco del tennis, tribune, spogliatoi, bagni, piscine, ecc..) In tal senso si è espressa di recente la Corte d’Appello di Torino, sezione I Civile, con sentenza nr. 1694 /2710 r. sent. la quale di fronte ad un’offerta di indennizzo di Euro 17/mq (il perito di parte del Comune espropriante condannato al pagamento lo aveva considerato agricolo, ma non era ... un Geometra) ha accertato un valore ragguagliato alle aree fabbricabili di Euro 34/mq. La stessa Corte, in diversa composizione, ha negato la sospensiva nonostante il ricorso proposto dal Comune avanti la Suprema Corte. La Corte d’Appello di Trento con sentenza del 09/07/2009 (in Giur. Merito, 2010, 1751) ha ritenuto fabbricabili le aree dei suoli destinate a piste sciabili e la S.C. con sentenza nr. 272/09 ha considerato suolo fabbrica-
bile quella di una cava coltivata. La Corte d’Appello di Trento ha escluso che l’attività sciistica rientrasse in quella agricola ex art. 2135 C.C. anche nella modifica introdotta dal D. Lgs. 18/05/2001 n. 228 ed ha sottolineato come detta attività sciistica includesse anche l’edificazione di attrezzature di servizio ed infrastrutture connesse con lo svolgimento degli sport invernali. E’ tutta un’ esemplificazione pratica che pone in luce come aree agricole siano unicamente quelle coltivate o in edificabili.
Vincoli “conformativi” e vincoli “espropriativi”
Per l’incidenza sulla distinzione tra aree edificabili e non ai fini della distinzione che ne occupa (e cioè tra aree fabbricabili e non) è fondamentale la distinzione su riportata tra i due diversi vincoli. Il vincolo “conformativo” è quello previsto dal piano regolatore, vale a dire consiste in una previsione sic et simpliciter. Sicché se un’area è prevista, ad esempio, quale area di sviluppo industriale o sportivo, su cui — come tale — i privati (o anche i privati) possono incidere, essa in caso dì vincolo espropriativo a favore di Ente pubblico o avente finalità pubblicistica, è da considerare fabbricabile ai fini dell’indennizzo. Qualora il vincolo espropriativo sia apposto, invece, su area agricola, a scopo di edificare, a scopi pubblicistici (es. parcheggi pubblici), ai fini indennitari l’area va considerata agricola. In ogni caso, come detto, le sentenze succitate della Corte Costituzionale hanno quantomeno eliminato le più vistose (ed irrazionali) differenze valutative tra i due tipi di aree.
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Argomenti legislativi
Nota Non appena terminato l’articolo suesteso è stato emanato il DL 6/7/2011 nr. 98 (convertito in L. 15/7/2011), il c . d . Decreto Sviluppo. Si è ritenuto opportuno, quindi, sottolineare che con l’art. 34 del predetto (che si inserisce come art. 42 bis nel T. U. sugli esproprii di cui al Dlgs 325/0lff è stato disposto che qualora l’Ente pubblico abbia utilizzato senza titolo un bene per scopi di interesse pubblico, ivi compresa l’ipotesi di annullamento di un atto preordinato all’esproprio (vincolo espropriativo), atto di dichiarazione di pubblica utilità, decreto di esproprio, l a P.A. può acquisire la titolarità dell’immobile pagando il valore venale maggiorato del 10% a titolo di danno non patrimoniale. Occorre, però, che il provvedimento di acquisizione sia ben specificato in relazione a ragioni eccezionali di ordine pubblico. Qualora si tratti di aree destinate ad edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata il pregiudizio non patrimoniale sarà liquidato in misura del 20% sul valore venale. La norma è retroattiva. Trattasi di una disposizione che supera la possibilità - in caso di comportamento illegittimo della P .A. - di ottenere la restituzione del terreno da parte del privato: il che contrasta con la Giurisprudenza della Corte Europea di Giustizia. Così come - in caso di ritardato pagamento sulle somme accertate (anche dall’Autorità Giudiziaria in caso di mutato accordo o adesione si ritiene decorrano e interessi e svalutazione, trattandosi di debito di valore, non di valuta. Ci troveremo nuovamente a calpestare sabbie mobili. Avv. Franco Manassero
Notizie dalla Città di Torino RICERCHE PRESSO L’ARCHIVIO EDILIZIO TRAMITE SPORTELLO RISERVATO A seguito dell’accordo tra il Collegio dei Geometri e la Città di Torino, gli iscritti hanno la possibilità di effettuare ricerche presso l’archivio edilizio usufruendo di maggiori funzionalità rispetto al passato. L’accesso avviene mediante il link: https://servizi.torinofacile.it/servizi/edificato.shtml Occorre accedere all’area riservata “ACCESSO GEOMETRI” ed immettere username e password di accreditamento a “Torino Facile”. Il sistema consente all’iscritto di eseguire le ricerche per indirizzo, per nominativo e per estremi di pratica o di provvedimento, scaricare il file delle pratiche già informatizzate previo pagamento dei diritti con carta di credito, prenotare le pratiche non ancora informatizzate. Il servizio è stato attivato soltanto da pochi giorni e pertanto si invitano gli iscritti a segnalare per iscritto eventuali anomalie e disservizi alla segreteria del Collegio dei Geometri. MUDE: TRASMISSIONE PRATICHE EDILIZIE ON LINE E’ stato attivato sul Portale MUDE Piemonte www.mude.piemonte.it il servizio per l’accreditamento dei Professionisti all’inoltro delle CIL on-line. Nel Portale è disponibile la Guida per la configurazione del servizio. Per l’accesso al servizio è necessario che il dispositivo di firma digitale sia inserito. MUDE: FORMAZIONE ON LINE E’ stato realizzato un percorso formativo MUDE Piemonte composto da 8 sezioni che coprono i temi di maggiore interesse, per complessivi 33 moduli formativi su argomenti specifici inerenti la dematerializzazione, le pratiche edilizie digitali, la normativa edilizia. La formazione è gratuita ed è fruibile previo accreditamento al portale e-LDe della Provincia di Torino. Per accedere al corso l’utente deve collegarsi alla seguente url: http://www.provincia.torino.it/e-LDe/ ed esegue la login come ospite. il geometra n. 5/11
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La Formazione Continua per i Geometri è una realtà già dal 2009, come da disposizioni del Consiglio Nazionale Geometri, ed è obbligatoria dal 2010. A norma della recente Legge 148/2011, che ha convertito la Manovra bis di Ferragosto (DL 138/2011) la violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare. I crediti formativi si conseguono: 1. partecipando a corsi, convegni, seminari e manifestazioni riconosciuti affini all’attività professionale 2. svolgendo relazioni in convegni, seminari ecc. 3. con pubblicazioni di carattere professionale 4. svolgendo lezioni in corsi, master ecc; 5. svolgendo docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati; 6. con il superamento dì esami in corsi universitari attenenti la professione. Ai seminari sono attribuiti i crediti in misura di 1 credito per ogni ora; gli altri eventi hanno l’attribuzione dei crediti variabile secondo la durata, i temi trattati, la docenza e l’eventuale verifica finale. L’iscritto può conoscere il numero dei crediti attribuiti all’evento se questi sono indicati sul programma o, per gli eventi già standardizzati dal Consiglio Nazionale, sul sito www.cng.it al link Formazione. Si evidenzia che i crediti si possono conseguire anche con corsi Fad (si veda in proposito anche il sito www.geoweb.it) Il regolamento completo sulla Formazione Continua è reperibile sul sito www.cng.it al link Formazione e come allegato al programma del Collegio di Torino RICONOSCO (sul sito Internet www.collegiogeometri.to.it).
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I reati ambientali diventano illeciti penali
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 121/2011 che recepisce due direttive dell’Ue, la 2008/99 e la 2009/123. Le direttive impongono sanzioni penali per le condotte illecite ai danni dell’ambiente. Le misure introdotte sono entrate in vigore il 16 agosto
In data 1° agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 riguardante l’attuazione della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente. Il decreto legislativo 121/2011 recepisce due direttive dell’Ue, la 2008/99 e la 2009/123, imponendo sanzioni penali per le condotte illecite ai danni dell’ambiente. Contiene un’importante novità: la responsabilità amministrativa delle imprese (prevista dal D.Lgs. 231/01) è estesa agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell’ambiente. La legislazione italiana a tutela dell’ambiente comprende il Testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006) e leggi speciali che reprimono specificatamente i fenomeni di inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo e paesaggio. Lo scorso giugno l’Ue ha
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chiesto e imposto all’Italia e ad altri undici Stati di recepire entro agosto le due direttive, introducendo misure di diritto penale finalizzate a perseguire chi viola le stesse e a precedere oltre alle sanzioni pecuniarie anche pene detentive. Il decreto ha introdotto modifiche al codice penale e al codice ambientale. Per il primo sono stati introdotti due articoli, il 727 bis e il 733 bis. Il 727 bis recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. L’articolo 733 bis stabilisce sanzioni e detenzioni
per “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro”. Il decreto ha anche introdotto sanzioni se i reati sono commessi da aziende o enti: per la violazione dell’articolo 727-bis la sanzione pecuniaria è moltiplicata per 250 volte; per la violazione dell’articolo 733bis la sanzione è moltiplicata da 150 a 250 volte e l’importo dovrà essere fissato di volta in volta dal giudice sulla base delle condizione economiche e patrimoniali di chi commette il reato. Il decreto apporta modifiche anche al codice ambientale (D.Lgs n. 152/2006) e sanziona i reati previsti dagli articoli 137, 256, 257, 259 e 260. Ai reati commessi in violazione il geometra n. 5/11
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Professione Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 inserisce i seguenti reati ambientali: SCARICHI IDRICI - Scarico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose, senza autorizzazione e mancato Rispetto delle prescrizioni dell’autorità competente; - Superamento dei valori limite stabiliti per le acque reflue industriali; RIFIUTI - Esercizio dell’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione/iscrizione; - Realizzazione o gestione non autorizzata di una discarica di rifiuti; - Violazione delle disposizioni relative al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi; - Falsificazione di certificati di analisi riportanti indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; - Traffico illecito di rifiuti e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. BONIFICA DEI SITI - Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee con mancato intervento di bonifica. EMISSIONI IN ATMOSFERA - Superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa. GAS LESIVI DELL’OZONO ATMOSFERICO - Violazione delle norme inerenti la produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive ed in particolare delle norme inerenti la progressiva eliminazione di tali sostanze.
all’articolo 137, cioè quello a difesa del suolo, scarichi di liquami, e violazioni su controlli, verrà comminata una sanzione pecuniaria da centocin-
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quanta a duecentocinquanta quote sulla base di quelle previste dal Codice ambientale (le sanzioni vanno da 600 a 60mila euro), quote che si raddoppiano ulteriormente se l’evento ha natura violenta e pericolosa. Per i reati previsti dall’articolo 256 (“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”), la sanzione va da cento a trecento quote nel caso di discarica abusiva o comunque non in regola,
gestione non autorizzata e corretta di rifiuti ordinari, pericolosi e speciali. In questo caso il codice ambientale già prevede multe che vanno da 2.600 a 40 mila euro, la confisca di aree destinate a discarica e prevede pene detentive fino a due anni per i casi più gravi. Per l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, così come previsto dall’articolo 257, la sanzione applicata va da 150 fino a 250 quote e proporzionale alla gravità della violazione. L’articolo 259 si occupa di “traffico illecito di rifiuti” e commina una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, mentre per i reati di violazione dell’articolo 260, la multa è moltiplicata da 300 a 500 quote nel caso previsto dal comma 1 (rifiuti non pericolosi) e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2, cioè nel caso di rifiuti radioattivi. In questo caso la detenzione prevista tra un minimo di 6 anni di reclusione e un massimo di 8. Oltre alla novità dell’introduzione di sanzioni pecuniarie e pene detentive c’è quella della “responsabilità per negligenza”. L’ordinamento giuridico italiano prevede la responsabilità penale delle persone fisiche e non delle persone giuridiche. Ora, recependo la direttiva 99/08, la responsabilità si estende anche all’ente, che risponderà penalmente dell’illecito commesso da un soggetto che rappresenta, individualmente o collettivamente un organo della persona giuridica. Il parole povere il primo cittadino sarà ritenuto responsabile se l’illecito viene commesso da una azienda municipalizzata o partecipata in cui ha nominato uno o più membri del consiglio di amministrazione. La sanzione prevede l’interdizione dalla funzione pubblica fino a sei mesi e la revoca delle autorizzazioni ad operare nel campo specifico che ha generato la violazione della normativa.
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Sulla revisione dei Rapporti di Valutazione di Massimo Pizza *
In un mercato immobiliare trasparente, verso cui tutti gli operatori, se pur con difficoltà, si stanno orientando, sono richieste valutazioni immobiliari trasparenti. Oggi, con l’applicazione delle metodologie scientifiche (Market Comparison Approach, Income Approach, Cost Approach), i valutatori sono in grado di rispondere egregiamente all’esigenza di trasparenza. Si è giunti a questo punto grazie alle attività promosse a tutti i livelli della filiera immobiliare dalle associazioni di categoria di valutatori (Geo.Val.Esperti - Geometri Valutatori Esperti, E-Valuations, IsIVI, RICS ecc….) che annoverano, tra i loro soci, professionisti del settore che utilizzano le nuove metodologie. Le stesse scuole superiori di secondo livello, fucina di futuri valutatori, hanno aderito ai percorsi formativi invitando i professori a frequentare i medesimi corsi affrontanti dai valutatori al fine di poter insegnare agli studenti le nuove metodologie e di fatto contribuire al processo di “evoluzione” socio-culturale in atto nel settore. I principali fruitori di rapporti di valutazioni conformi agli IVS, il sistema bancario, ne hanno sancito la validità, anche a livello istituzione con l’emissione in più edizioni della circolare ABI. Mi pare però che manchi ancora un anello per chiudere la “catena” della trasparenza. Spesso, nello svolgimento dell’attività professionale, ho potuto appurare come in realtà molti
fruitori non sono in grado di saper discernere tra un buon rapporto di valutazione, uno mediocre ed uno scarso. La GN11 degli ultimi IVS 2007 e il CDVI di Tecnoborsa (capitolo 10) ci indicano come è possibile chiudere la catena. L’anello mancante è rappresentato dalla facoltà che il richiedente del rapporto di valutazione, di assoggettare il Rapporto di Valutazione ad una REVISIONE. Ma chi può svolgere la revisione? A questa domanda l’ABI ha risposto descrivendo il soggetto come “…un altro perito che esercita un giudizio
imparziale” (CFR nota 6.1.1 cod. ABI). Il livello di conoscenza del revisore deve quindi essere rapportato al tipo di revisione che viene richiesta, deve essere in grado, in nome e per conto del richiedente la valutazione, di accertare se il documento presentato sia effettivamente conforme agli IVS. L’analisi della conformità agli IVS non vuole e non deve necessariamente attestare che il valore indicato sul rapporto di valutazione è corretto, spesso, a seconda della tipologia del riesame infatti, è possibile che il geometra n. 5/11
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Professione il riesame sia mirato semplicemente ad attestare la conformità, in termini formali, dei contenuti. In cosa consiste e quali sono le tipologie di REVISIONE? Le tipologie di revisione sono quattro (CDVI cap. 10): - Riesame contabile interno - Riesame tecnico - Riesame a tavolino - Riesame sul campo Riesame contabile interno Per questa tipologia di riesame possiamo affermare che sarà il fruitore stesso ad eseguirlo, ovviamente se in possesso di un minimo di conoscenze tecniche, esaminando essenzialmente, l’avvenuta esplicitazione del mandato conferito al valutatore ed il risultato finale. Questi due elementi sono la prima e fondamentale revisione che occorre eseguire. Un Rapporto di valutazione deve sempre contenere il riferimento scritto al mandato ricevuto (il tipo di valore da determinare, la richiesta di Due Diligence o meno ecc...), deve contenere una conclusione che riassuma i passaggi salienti dell’esecuzione del mandato e l’indicazione finale del valore. Il revisore ha dunque il compito di verificare se quanto è stato commissionato, le indicazioni anagrafiche, l’individuazione del bene e le conclusioni finali risultano congrue con quanto aveva richiesto e rispettano gli standard. Per chiarire il concetto con un esempio potremmo individuare un fruitore nella figura di un Responsabile mutui di una filiale, il quale ha commissionato un Rapporto di valutazione a supporto dell’erogazione di un mutuo e si trova dover verificare tutti i documenti inerenti tale operazione. Verificherà, tra l’altro, lo stato patrimoniale mobiliare del richiedente, il suo livello di reddito e non da ultimo il valore del bene concesso in garanzia così come determinato nel
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Rapporto di valutazione. Se il revisore è formato in materia di IVS, potrà esprimere attestare il superamento del riesame contabile interno. Riesame tecnico E’ una tipologia di riesame che richiede un livello conoscitivo dell’estimo leggermente più evoluto, per cui il revisore dovrà, quasi necessariamente, essere un soggetto diverso dal richiedente e dovrà aver sviluppato alcune conoscenze tecniche di Due Diligence oltre a fondamentali basi di estimo senza le quali non sarebbe in grado di poter analizzare la scelta delle metodologie utilizzate e le analisi eseguite. Questo tipo di revisione richiede la capacità di individuare, nel Rapporto di Valutazione, quegli elementi che identificano la posizione urbanistica, la situazione catastale e cartografica del bene. Il valutatore, in un rapporto di valutazione trasparente, deve indicare in modo chiaro le criticità oltre alle possibili soluzioni delle stesse, al fine di poter pervenire alla vendita dell’immobile, quindi alla stipula del contratto di mutuo. Il revisore che non trovasse nel Rapporto di valutazione lo sviluppo della Due Diligence è tenuto, qualora invece il mandato lo richieda, a sospendere la procedura e rinviare, al valutatore, il Rapporto di valutazione per l’adeguamento al mandato; il revisore dovrà richiedere chiarimenti al valutatore in merito ai contenuti riportati sul documento. Si tratta quindi, per il revisore, di acquisire quelle conoscenze di base che servono per leggere un Rapporto di valutazione dal punto di vista procedurale e logico-deduttivo. Ovviamente ciascun grado di riesame successivo al primo , sottintende anche i riesami precedenti. Riesame a tavolino E’ Il terzo tipo di revisione, richiede un livello conoscitivo decisamente elevato, in questo tipo di revisione
si entra nel merito: dei procedimenti estimativi scelti, dei calcoli e della bontà dei comparabili. Il revisore deve necessariamente essere un altro valutatore che abbia quanto meno le stesse capacità tecniche e conoscenze estimative del valutatore incaricato di redigere il Rapporto di valutazione. Si tratta di rivedere l’intero elaborato, verificare i calcoli e non solo, capire se il metodo utilizzato per l’espletamento del mandato è corretto, se i comparabili utilizzati rientrano nello stesso segmento di mercato, se sono state eseguite forzature contabili ecc…. Con il riesame a tavolino si passa da un riesame che entrava nel merito della forma (i primi due) a riesami (questo ed il prossimo) che entrano nel merito tecnico del documento. Un riesame a tavolino che avesse come risultato un esito negativo impone la sospensione del rapporto di valutazione che dovrà essere rinviato al valutatore comunicando al medesimo le criticità rilevate e, per gravi omissioni, potranno indurre il richiedente del Rapporto di valutazione, alla segnalazione agli organi professionali. Riesame sul campo E’ l’ultimo tipo di revisione richiede anch’esso un livello conoscitivo decisamente elevato, oltre ad entrare nel merito dei calcoli e delle procedure si tratta, praticamente di “rifare” il Rapporto di valutazione. Il revisore è tenuto ad effettuare il sopralluogo del bene oggetto di stima, verificare le caratteristiche e le informazioni dei comparabili, eventualmente chiedendo al valutatore le relative schede per poterne certificare la bontà ed ovviamente comprende tutte le operazioni previste per i precedenti tre gradi di riesame. La revisione, in generale, pone un dovuto accento sull’importanza e sulla responsabilità che ciascun valutatore o revisore, assume nel mo-
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Con l’applicazione delle metodologie scientifiche (Market Comparison Approach, Income Approach, Cost Approach), i valutatori sono in grado di rispondere egregiamente all’esigenza di trasparenza mento in cui svolge queste tipologie di attività; anche alla luce delle conseguenza in termini di risarcimento danni che una valutazione e/o una revisione errata può consentire di richiedere dai soggetti coinvolti (ad es. nella vendita di un immobile proprietario, acquirente, istituto di credito ecc….). Un valutatore esperto e professionale, a mio avviso, non deve temere il riesame del proprio Rapporto di valutazione in quanto egli è comunque sempre chiamato ad operare nel rispetto dei codici di condotta e deontologici e con la coscienza che il suo operato entra in un processo fondamentale per l’economia di un paese. Il riesame è inoltre uno strumento necessario, proprio per l’importanza economica, per il Paese, della filiera immobiliare, per mantenere alto il profilo professionale dei valutatori premiando chi opera, sotto tutti i punti di vista, in modo corretto. Qualcuno potrebbe pensare che, dopo tutto, il controllo perfetto del rapporto di valutazione si ha anche solo con il confronto tra Valore espresso sul documento e Prezzo di
vendita finale! In realtà così non è. La stima è svolta in un momento, solitamente antecedente alla vendita per cui secondo il principio fondamentale dell’ordinarietà. Nella trattativa che si può svolgere dopo la valutazione, subentrano logiche ed atteggiamenti, nei confronti del bene oggetto di stima, proprie dei soggetti interessati (acquirenti e venditori) che potrebbero anche non essere riconducibili al principio di ordinarietà e quindi originare divergenze tra valore stimato e prezzo di compravendita pattuito, senza che tali differenze possano indurre a considerare il Rapporto di valutazione errato. Ad oggi molte persone sono in grado di redigere le valutazioni secondo gli standard internazionali ma ancora troppo pochi sanno leggerle e valutarle correttamente. Quando tutti i soggetti della filiera immobiliare riusciranno, anche grazie ad un evoluzione culturale nel settore, ad apprezzare la bontà delle valutazioni scientifiche allora queste saranno richieste in modo costante. Invito quindi tutti i colleghi valutatori a non considerare il riesame come una mancanza di fiducia da parte del cliente, sarebbe
oltremodo grave se ciò avvenisse ad incarico conferito, ma bensì il RIESAME è e deve essere considerato, da tutti noi, un’ulteriore opportunità di sviluppo economico, professionale e culturale.
Massimo Pizza (1969) - geometra libero professionista iscritto al Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino dal 1993. Opera come valutatore per il settore privato, bancario e giudiziario. Dal 2009 è vice presidente di Varestate S.r.L. – Valuations Advisor Real Estate – società specializzata in valutazioni immobiliari e Due Diligence. Dal 2010 è docente in corsi di formazione e relatore in convegni in materia di Estimo. E socio nelle associazioni di categoria, Geo.Val Esperti. E-valuations ed IsIVI.
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Il “Tutor” nella nostra cultura estimativa di Federica Capriolo *
Il titolo di “Tutor”, per noi icona della stima immobiliare, viene assegnato ai colleghi professionisti che si occupano con cura e competenza delle stime immobiliari e fanno della formazione la loro “mission”. Per poter accedere a questa ambita qualificazione, è necessario che gli aspiranti “Tutor” abbiano cognizioni tecnico scientifiche significative, esperienza professionale nel settore dell’estimo ed abbiano frequentato, con esito positivo, l’apposito corso di preparazione. Grazie alla formazione specifica e
qualificata, nonché con le credenziali acquisite, il nostro “Tutor” acquisisce la capacità e la determinazione necessarie, per poter insegnare compiutamente ai colleghi professionisti che intendono indagare e migliorare le proprie conoscenze nell’estimo, ai fini di specializzarsi e poter essere sempre adeguati professionalmente, nel campo della stima immobiliare. Inoltre con il bagaglio formativo acquisito, fatto di idee, di competenze e di conoscenze, il “Tutor” può condurre seminari, convegni ed attività di studio, dove sono possibili
importanti dibattiti, chiarimenti, proposte nell’ambito delle attività formative professionali. Oggi essere “Tutor” cosa significa? Significa per uno di noi crescere, migliorare la propria capacità professionale e metterla a disposizione degli altri colleghi che ne hanno bisogno. Significa perciò poter dare un senso allargato alla professione, soprattutto in assenza di squarci di sereno all’orizzonte. Tutti vediamo quanto sia ancora difficile e complicata la situazione economica del paese, nostra, delle nostre famiglie,
Il “Tutor” può condurre seminari, convegni ed attività di studio, dove sono possibili importanti dibattiti, chiarimenti, proposte nell’ambito delle attività formative professionali 24
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Professione dei nostri clienti e di tutta la società; ci rendiamo conto di quanto sia, per ognuno di noi, difficile interpretare la rapida e continua evoluzione in atto, spesso caratterizzata dalla negazione dei comportamenti tradizionali, a noi comunemente noti. Il rapporto con questa realtà complessa e competitiva richiede, a noi Geometri, un diverso impatto con la professione, con i percorsi e le proposte formative che, oggi come non mai, debbono essere legate alla flessibilità dell’operare. Geo.Val lavora in questo senso e coltiva la formazione dei propri “Tutor” e la formazione di tutti i nostri colleghi estimatori. Stiamo organizzando una piattaforma d’innovazione, di studio ed operativa, un know how dell’Associazione, aperto a tutti gli aderenti che intendono offrire le loro perizie estimative immobiliari dell’ultimo triennio, inserite e contestualizzate in un territorio specifico. Cosicché il valutatore, attraverso il relativo software che sarà creato appositamente, potrà navigare sul web e consultare i beni reali già stimati, da utilizzare per la corretta comparazione, nella redazione delle future valutazioni. E’ noto che le stime redatte senza la puntuale identificazione dei beni comparabili rispetto al bene da valutare sono ritenute ovunque meno attendibili nel quadro complessivo delle valutazioni immobiliari ed anche ai sensi della normativa vigente, ormai a tutti nota e da tutti condivisa. La nostra impronta specialistica di valutatori competenti, viene esaltata per la ragguardevole esperienza acquisita nel settore, supportata dalla grande conoscenza del territorio. Con ciò possiamo e dobbiamo dare un segnale forte al mondo delle stime; portiamo con noi un approccio significativo nonostante il perdurare della crisi in atto, cercando di superare, a vantaggio dei nostri colleghi e della nostra attività, il divario an-
cora esistente tra il sistema formativo e quello produttivo. La nostra categoria anche all’interno di Geo.Val, grazie alla passione, l’impegno e la voglia di fare, trova la forza per evidenziare le proprie eccellenze. Il coinvolgimento di tutti tramite la rete e gli strumenti informatici poi, agevolerà sicuramente la comunicazione, ma senza dimenticare il fondamentale “visage au visage”. Tutti i “Tutor” hanno partecipato al focus a loro dedicato, che si è tenuto a Roma il 7 luglio scorso, con la nostra organizzazione. E’ stata una vera e propria finestra aperta sull’estimo, che ha fatto il punto nella situazione della stima dei beni immobiliari, un appuntamento gradito e partecipato. Lo scenario del convegno comprendeva la valorizzazione degli operatori del settore, la promozione e l’incentivazione della cultura della valutazione immobiliare, senza dimenticare le esigenze sempre più pressanti degli utilizzatori finali, gli stakeholders che pretendono maggior qualità e competenza dai valutatori immobiliari. In questa ottica gli intervenuti (una trentina), che sono stati ricevuti dal Presidente Pier Giuseppe Sera, hanno potuto esplorare alcuni percorsi di approfondimento connessi alle nuove Linee Guida della Valutazione Immobiliare redatte dall’ABI ed illustrate e commentate dal nostro esperto Consigliere Nazionale Antonio Benvenuti. Il momento dell’incontro è volato via scandito dagli ampi spazi di di-
scussione e dalla scelta di coinvolgere in maniera semplice e diretta i partecipanti con l’utilizzo di slide, come base di discussione, quasi un laboratorio di idee, che ha confermato e consolidato le peculiarità di questa nostra Associazione e della nostra consolidata figura professionale. Vale la pena di sottolineare qui anche il nostro sempre più profondo collegamento con le realtà internazionali della valutazione. Alla recente Assemblea Generale del TE.Go.VA. (The European Group of Valuer’s Association), che raggruppa tutte le associazioni europee degli estimatori, il collega Antonio Benvenuti è stato eletto membro del “Board” dell’associazione internazionale, quindi è entrato a rappresentare l’Italia dei valutatori nel Consiglio Direttivo di questa importante realtà internazionale. Questo è un gran bel successo per Geo.Val., per il grande lavoro del Consiglio Direttivo, del Presidente Sera e per l’intera categoria dei Geometri, che acquistano autorevolezza e riconoscimenti competenti all’estero, come del resto anche il Presidente del TE.Go.VA. Roger Messenger ha ampliamente dimostrato, complimentandosi con la delegazione italiana di Geo.Val. presente all’Assemblea di Londra.
Segretario Geo. Val. e Consigliere del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia
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Professione
Impianti fotovoltaici: due nuovi studi del notariato
Gli ultimi due lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato riguardano i profili civilistici e fiscali della realizzazione di impianti fotovoltaici. Gli studi riguardano: • questioni civilistiche connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: • Profili fiscali degli atti relativi agli impianti fotovoltaici CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 221-2011/C Alcune questioni civilistiche connesse alla realizzazione di un impianto fotovoltaico: prime note Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 14 luglio 2011 Sulla base dei criteri ermeneuti emersi in ambito dottrinale e giurisprudenziale in ordine alla distinzione tra beni mobili e immobili ai sensi dell’art. 812 c.c., appare corretto classificare le centrali fotovoltaiche (ovvero gli impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente superiori ai 20 kW) nella categoria dei beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo funzionale. La messa in opera di un impianto di apprezzabili dimensioni, ivi compresa l’integrazione tra i diversi elementi e il loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infat-
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ti, presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantato funzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinato posto. Alla luce di tali considerazioni non residuano, pertanto, dubbi circa la configurabilità della costituzione del diritto di superficie di cui all’art. 952 c.c. quale strumento contrattuale “privilegiato” ai fini dell’acquisizione della disponibilità delle aree necessarie per la loro costruzione; ciò non escludendo, peraltro, la possibilità per di servirsi di strumenti contrattuali diversi (quali la locazione, il comodato, ed altre fattispecie obbligatorie anche atipiche), i quali in prima analisi appaio, tuttavia, più idonei alla realizzazione di interessi diversi rispetto a quello dell’acquisizione della disponibilità delle aree per la costruzione, ed essenzialmente legati al godimento statico di impianti già esistenti. Ciò premesso, dunque, quella di stabilire se un determinato atto abbia ad oggetto la costituzione di un dirit-
to di superficie ovvero una locazione (o altro atto a contenuto meramente obbligatorio) rappresenta una questione interpretativa, la cui soluzione richiede una valutazione analitica del complesso delle clausole e delle condizioni contrattuali da svolgersi sulla base dei canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 35-2011/T Profili fiscali degli atti relativi agli impianti fotovoltaici Approvato dalla Commissione studi tributari il 15 luglio 2011 Il Notariato esamina i vari profili fiscali della contrattazione relativa agli impianti fotovoltaici ed affronta la questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti dando rilevanza alle regole catastali che influenzano la formazione degli atti autentici, ma che, di riflesso, incidono anche sui rapporti di leasing. Riguardo ai terreni, la disamina valorizza il discrimine tra affitto e locazione per individuare il regime delle concessioni di diritti personali di godimento mentre per la costituzione ed il trasferimento di diritti di superficie e proprietà superficiarie utilizza le disposizioni tributarie che qualificano la natura “edificabile” del suolo. Riguardo ai fabbricati, sceglie di attribuire ai lastrici solari la stessa natura dell’edificio cui appartengano, respingendo la tesi dell’assimilabilità alle “aree urbane”.
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Professione
L’incentivazione al ricorso e alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce uno dei temi in materia di protezione dell’ambiente ed un settore nel quale i Geometri stanno trovando un grande inserimento
In materia di plusvalenze tassabili, equipara la negoziazione di diritti di superficie alla cessione di proprietà, piuttosto che a quella di usufrutto e non ritiene possibile assimilarla all’assunzione di obbligazioni di permettere (così avversando la tesi che vorrebbe applicare le regole del TUIR proprie di queste due fattispecie particolari). Quanto all’imposta ICI, segnala la possibile assimilazione degli impianti a quelli di interesse pubblico, per i quali vale l’esenzione da detta imposta. Tra l’altro, si procede all’esame dei profili tributari degli atti con i quali si programma l’installazione di impianti di produzione di energia fotovoltaica su bene altrui che presuppone, oltre all’analisi dei profili civilistici, l’individuazione delle varie tecniche contrattuali utilizzate (diritto personale e del diritto reale, diritti di superficie, servitù. Il testo completo delle interpretazioni è consultabile sul sito www.notariato.it sezione “Studi e Materiali”
Dallo Sportello per l’Edilizia e l’Urbanistica del Comune di Torino SPORTELLO PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA NEWSLETTER N. 38 DEL 2 SETTEMBRE 2011 AGIBILITA’ - Modifica alla modulistica Si segnala la modifica del modello di istanza del certificato di agibilità denominato SE-AGI, nella sezione “Documentazione relativa alla prestazione energetica dell’edificio”, come concordato con l’Agenzia Energia e Ambiente di Torino. Modificato inoltre il foglio di calcolo dei relativi diritti di segreteria ed il prospetto della consistenza immobiliare denominato SE-AGI-NUI-CI. NEWSLETTER N. 40 DEL 10 OTTOBRE 2011 IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI - INVCENTIVAZIONE Pubblicato l’OdS 15/2011 a firma del Direttore dell’Edilizia Privata Arch. Mauro Cortese, relativo a indicazioni operative in merito alle richieste di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici. Il DM Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, nell’All. 3A, si esprime in merito all’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, demandando ai Comuni il compito di attestare che DIA, SCIA e CIL costituiscono titolo idoneo alla realizzazione di tale impianto. Pertanto, si comunica che la prenotazione dell’attestazione dovrà essere effettuata telematicamente con le modalità descritte alla pagina http:// www.comune.torino.it/ediliziaprivata/semplificazione/sempl_6.shtml presente sul sito dello Sportello per l’Edilizia. http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata il geometra n. 5/11
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Cassa Previdenza
Cassa di Previdenza Istituzione servizio “PORTALE DEI PAGAMENTI ONLINE” E’ stato realizzato dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri un nuovo servizio on-line “Portale dei pagamenti” al fine di interagire con gli associati in modo sempre più efficiente, trasparente ed economico. Tale progetto consente di velocizzare ed automatizzare le operazioni di pagamento delle pendenze senza necessariamente recarsi fisicamente presso uno sportello bancario e quindi agevolare l’iscritto all’accesso ai servizi che hanno come presupposto la regolarità contributiva. Il nuovo servizio, presente nell’Area Riservata della Cassa di Previdenza, consente di: visualizzare gli eventuali debiti contributivi relativi agli ultimi 5 anni con esclusione della contribuzione dell’anno in corso (minimi e autoliquidazioni) e selezionare quelli che si desiderano sanare; avviare il calcolo degli eventuali oneri ed accessori dovuti per ritardato pagamento per le pendenze ormai scadute ma non prescritte e già accertate a mezzo ruolo esattoriale da regolarizzare esclusivamente pagando le relative cartelle all’Equitalia; visualizzare il documento di pagamento elaborato dal sistema con il dettaglio di tutti gli importi da pagare e optare tra la completa estinzione del debito indicato, o solo di una parte di esso purché riguardi l’intero anno, non essendo consentito sanare parzialmente l’annualità; selezionare ed attivare uno tra i metodi di pagamento previsti per il sistema: M.Av., Rid, Carta di Credito (circuiti Visa e MasterCard), Carta di Credito Speciale Geometri e a fine anno sarà anche attivo il Circuito postale. Infine attraverso il Portale l’iscritto potrà visualizzare tutti i pagamenti effettuati e per ogni singolo pagamento controllare lo stato di lavorazione, il dettaglio dei tributi e l’identificativo della transazione.
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Cassa Previdenza REQUISITI PER RICHIESTA TRATTAMENTI PENSIONISTICI CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI PENSIONE DI VECCHIAIA RETRIBUTIVA Artt. 2 e 34, comma 1 (calcolo retributivo fino alla 40° annualità e le successive con calcolo contributivo)
PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA CON PRO-RATA (fino al 31/12/2009 calcolo retributivo e dal 01/01/2010 calcolo contributivo) PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA CON PRO-RATA (norma transitoria in vigore fino al 2014) (calcolo misto: retributivo fino al 31/12/2006 e dal 01/01/2007 contributivo) PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA Art. 33, comma 1
66 anni fino al 2011 66 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2012 67 anni di età a regime nel 2013 + 33 anni per il biennio 2011-2012 34 anni per il biennio 2013-2014 35 anni di anzianità contributiva a regime nel 2015 65 anni di età + 33 anni per il biennio 2011-2012 34 anni per il biennio 2013-2014 35 anni di anzianità contributiva a regime nel 2015
65 anni di età + 30 anni di anzianità contributiva
65 anni di età + almeno 5 anni di anzianità contributiva
PENSIONE DI ANZIANITA’ (fino al 31/12/2006 calcolo A partire dai 58 anni si età + 35 anni di retributivo e dal 01/01/2007 contributivo) “regolare” anzianità contributiva Per “regolare” contribuzione occorre che per ogni anno dal con applicazione della somma dei seguenti 2003 sia stato dichiarato un volume d’affari Iva minimo coefficienti di riduzione per età e contributi: stabilito annualmente dalla Cassa (comma 8 art. 3 del Reg. 58 anni 25% 35 anni contributi 15% Contr.): 59 anni 20% 36 anni contributi 12% 2003 € 7.000,00 60 anni 15% 37 anni contributi 9% 2004 € 7.150,00 61 anni 10% 38 anni contributi 6% 2005 € 7.350,00 62 anni 5% 39 anni contributi 3% 2006 € 7.500,00 63 anni 2% 2007 € 7.600,00 64 anni 0% 2008 € 7.750,00 2009 € 7.900,00 oppure con i 40 anni di regolare contribuzione, si prescinde 2010 € 8.150,00 dall’età e non si applica alcuna penalizzazione 2011 € 8.200,00 2012 € 8.350,00 PENSIONI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (d.Lgs. n. 42 del 2/2/2006) Pensioni di Vecchiaia e di Anzianità Il calcolo del pro quota a carico della Cassa viene effettuato con il sistema contributivo. Viene, invece, utilizzato il sistema di calcolo reddituale nel caso in cui il richiedente abbia maturato il requisito d’anzianità contributiva e di iscrizione prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria. Sulla quota di pensione di anzianità da totalizzazione vengono applicati i coefficienti di riduzione legati all’età anagrafica ed all’anzianità contributiva, ogniqualvolta il relativo calcolo venga effettuato con il criterio retributivo. Tali riduzioni non vengono applicate solo ove la quota pensionistica sia liquidata in presenza di almeno 40 anni di anzianità contributiva maturata presso la Cassa. Non si applica invece il requisito del raggiungimento del limite del volume d’affari minimo previsto dal comma 8 dell’art. 3 del Reg. Contr.
La facoltà di totalizzare è riconosciuta alle seguenti condizioni: 1) I richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico; 2) Il cumulo dei periodi assicurativi presenti in gestioni diverse purché non coincidenti temporalmente; 3) L’anzianità contributiva minima non deve essere inferiore a 3 anni in ciascuna Gestione (tale limite riguarda solo le pensioni di anzianità e di vecchiaia) 4) Può essere chiesta la totalizzazione anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in una gestione 5) Non è possibile effettuare una totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi della singola gestione. La prestazione è conseguibile a domanda e va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero, è stato iscritto e il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’INPS. I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione dal 1° gennaio 2011, conseguono la pensione trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti. il geometra n. 5/11
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Commissione Sicurezza
Novità nel settore della prevenzione incendi Il D.M. 5/8/2011 E’ questo un periodo che registra numerose novità nel settore della prevenzione incendi. Si è recentemente provveduto, con pubblicazione di apposito decreto ministeriale (D.M. 05.08.2011, G.U. n. 198 del 26.08.2011), alla revisione delle procedure di iscrizione dei tecnici agli elenchi del Ministero dell’Interno, ai fini della abilitazione degli stessi alla sottoscrizione delle certificazioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi ed anche, ora, alla predisposizione dei progetti elaborati col metodo dell’”approccio ingegneristico”. Si tratta dei cosiddetti “certificatori antincendio”, cio cioè di quei tecnici abilitati per legge a sottoscrivere, nell’ambito della richiesta del certificato di prevenzione incendi, la verifica della classe di resistenza di una parete tagliafuoco, la corretta installazione di un impianto antincendio, e cosi via. Non si registrano, per la verità, pesanti scostamenti da quello che era il regime normativo precedente, ma vi sono alcune importanti novit novità. Innanzitutto occorre notare che con il nuovo decreto l’iscrizione agli elenchi del ministero dell’interno è riferita alle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti-pianificatoripaesaggisti e conservatori, dei chimici, dei dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari laureati. Un aspetto molto importante consiste nella eliminazione della possibilità di rilasciare, in futuro, certificazioni nel settore antincendio, a coloro che possono vantare il solo requisito dei dieci anni di iscrizione all’albo. In precedenza, come noto, con una certa “anzianità di servizio” era possibile automaticamente diventare esperti anche di antincendio. Decade quindi definitivamente la possibilità di iscriversi agli elenchi del Ministero dell’Interno dei “certificatori” con 10 anni di iscrizione all’albo professionale. Il divieto vale ovviamente per le iscrizioni future, essendo salve le iscrizioni in essere. Diversamente d’ora in avanti, per diventare “certificatori antincendio”, occorre non solo essere iscritti ad albo professionale, ma occorre anche aver frequentato con esito positivo un corso base di prevenzione incendi di 120 ore, con esame finale. Inoltre col nuovo decreto, la prevenzione incendi entra a pieno titolo (era ora) nelle università: potranno essere infatti previsti corsi di insegnamento in materia di prevenzione incendi, sempre della durata minima di 120 ore, che costituiranno titolo abilitativo al pari del corso base sopra menzionato. Le Autorità scolastiche ed universitarie potranno organizzare i corsi base di prevenzione incendi, d’intesa con gli Ordini e Collegi professionali. Ma la vera novità è costituita dall’introduzione dell’obbligo dell’aggiornamento periodico per i certificatori. I tecnici della prevenzione incendi dovranno frequentare corsi/seminari di aggiornamento, pari ad almeno 40 ore complessive entro cinque anni dalla data di iscrizione dell’elenco, per i nuovi iscritti, o entro 5 anni da oggi per coloro che iscritti sono già. Chi non si aggiorna viene sospeso dagli elenchi dei “certificatori antincendio” fino all’adempimento dell’obbligo. Concludendo, le nuove procedure costituiscono un importante e necessario aggiornamento delle modalità di formazione dei “certificatori antincendio”. Non si può non rilevare però, come rimanga molto meno regolamentato il settore della progettazione antincendio: mentre è rigorosamente verificata la competenza di chi deve certificare una struttura tagliafuoco o la corretta posa in opera di una porta antincendio, la possibilità di redigere il progetto antincendio di un grande centro commerciale, di un ospedale o di una industria chimica è di fatto consentita a qualsiasi tecnico.
Mario Abate Direttore Vice Dirigente Comando provinciale VV.F. Milano
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Commissione Sicurezza
Note esplicative sul nuovo regolamento antincendio DPR n. 151/2011 di Piero Conrotto e Luca Perricone Parti salienti del Nuovo Regolamento • Nuovo elenco di attività soggette alle visite e ai controlli antincendio, le attività sono state rinumerate e scendono da 97 ad 80, con abrogazioni e nuovi inserimenti. • Cambia la metodologia per la presentazione delle pratiche antincendio, tutte le attività soggette alle visite e ai controlli antincendio sono suddivise in tre categorie (A-B-C) in relazione al rischio. • Rinnovo periodico di “conformità antincendio”, per tutte le attività, ogni 5 anni. (salvo alcune attività speciali con cadenza decennale)
• Nuovi obblighi per il gestore dell‘attività connessi con l’esercizio della medesima. (informazione e formazione, procedure di sicurezza, manutenzione programmata, registro dei controlli antincendio).
Categorie delle attività soggette - Tipo “A”: Attività semplici a BASSO rischio (attività dotate di “Regola tecnica”) Per queste attività: - viene eliminato il “parere di conformità-VVF” sul progetto; - avvio della attività tramite SCIA (firmata dal gestore e dal professionista abilitato), completa di tutta la docu-
mentazione necessaria, da presentare esclusivamente al SUAP del Comune di appartenenza; - controlli dei VVF con sopralluogo a campione e rilascio del “Verbale di Visita Tecnica”.
Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il DPR n.151/2011 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione incendi), che modifica ampiamente la vecchia normativa antincendio -Tipo “B”: Attività a MEDIO rischio (sia le attività dotate di “Regola tecnica” ma caratterizzate da maggiore complessità, nonchè tutte le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento) Per queste attività: - viene mantenuto il “parere di conformità-VVF” sul progetto; - è possibile, in caso di particolare complessità, chiedere ai VVF il “nulla osta di fattibilità” sul progetto; - avvio dell’attività tramite SCIA (firmata dal gestore e dal professionista abilitato), completa di tutta la docu-
mentazione necessaria, da presentare esclusivamente al SUAP del Comune di appartenenza; - controlli dei VVF, con sopralluogo a campione, e rilascio del “Verbale di Visita Tecnica”. -Tipo “C”: Attività ad ELEVATO rischio (attività con un alto livello di com-
plessità e di rischio incendio, indipendentemente dalla presenza della specifica “Regola tecnica”) Per queste attività: - viene mantenuto il “parere di conformità-VVF” sul progetto; - è possibile, in caso di particolare complessità, chiedere ai VVF il “nulla osta di fattibilità” sul progetto; -avvio dell’attività tramite SCIA (firmata dal gestore e dal professionista abilitato), completa di tutta la documentazione necessaria, da presentare esclusivamente al SUAP del Comune di appartenenza; - controlli dei VVF, con sopralluogo obbligatorio, e rilascio del CPI (“Certificato di Prevenzione Incendi”). Contenuto dei progetti antincendio Fino all’adozione del nuovo D. M., di cui all’art.2-comma7, le procedure progettuali sono quelle previste dal D.M. 04/05/1998. Richieste di deroga Fino all’adozione del nuovo D. M., di cui all’art.2-comma7, le procedure per le “richieste di deroga” sono quelle attuali. Verifiche in corso d’opera Per tutte le attività, nel caso di particolare complessità, si possono richiedere al Comando Provinciale delle visite tecniche da effettuarsi in corso d’opera. Abilitazioni professionali Da evidenziare che la SCIA, proil geometra n. 5/11
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Commissione Sicurezza cedimento conclusivo che permette l’inizio ai fini antincendio dell’attività, prevede la completezza documentale antincendio per cui alcune certificazioni devono essere redatte a firma di professionisti iscritti negli elenchi speciali di cui alla ex L. 818/84 e non tutti i progettisti sono abilitati a redigere tali certificazioni. I professionisti già inseriti nel citato elenco mantengono l’abilitazione. I professionisti che vogliono essere inseriti nell’elenco devono frequentare un corso di 120 ore con esame finale. Per mantenere l’abilitazione, tutti i professionisti abilitati ante e post entrata in vigore del Decreto, devono conseguire un minimo di 40 ore di aggiornamento nel quinquennio. Per i professionisti già abilitati il quinquennio decorre dalla data di entrata in vigore del Decreto, per gli altri dal momento dell’abilitazione. Nuove attività soggette I responsabili delle nuove attività soggette, introdotte nell’Allegato I al DPR n. 151/2011, entro un anno dall’entrata in vigore del suddetto regolamento (entro il: 07/10/2012), devono espletare tutti i prescritti adempimenti. Modelli antincendio e “convertitore” Sul sito www.vigilfuoco.to.it sono disponibili i nuovi modelli da allegare alle pratiche antincendio.
Il servizio Prevenzione Incendi ON-LINE, erogato attraverso il portale WEB dei Vigili del Fuoco, consente di avviare, consultare e gestire on-line procedimenti di prevenzione incendi
L’utilizzo di questo servizio è coadiuvato da una area pubblica con News (Novità) & FAQ (Domande poste frequentemente), le Indicazioni sull’espletamento dei procedimenti prevenzione incendi, la Guida ai servizi di prevenzione incendi on-line e dalla possibilità di effettuare parte del procedimento in modo off-line. La parte off-line consiste nella compilazione delle informazioni necessarie al procedimento attraverso un applicativo scaricabile dall’apposito link. L’utente viene guidato attraverso maschere sequenziali nel download ed installazione dell’applicativo. L’utilizzo di questo servizio, al fine di garantire la validità dei dati scambiati, si avvale dell’utilizzo della firma digitale elettronica. Sullo stesso sito è anche disponibile un pratico “convertitore” tra la vecchia numerazione delle attività soggette (ex D.M. 16/02/1982) e la nuova numerazione (D.P.R n. 151/2011). Rinnovo CPI “a vista” Il rinnovo del CPI “a vista” è stato annullato. Circolare esplicativa La Lettera-Circolare Prot. n. 0013061 del 06/10/2011 del Ministero dell’Interno chiarisce le nuove procedure antincendio, anche per il periodo transitorio, fino alla messa a regime del nuovo sistema (es.: pra-
tiche giacenti presso il Com. Prov. VVF, lavori in corso, rinnovi-CPI, nuove attività soggette...). Abrogazioni Sono state abrogate alcune norme antincendio: - D.P.R. n. 689/1959 (elenco di alcune tipologie di aziende soggette ai controlli antincendio); - D.P.R. n. 37/98 (disciplina dei provvedimenti antincendio e CPI); - D.P.R. n. 214/2006 (procedimenti antincedio per serbatoi di gas g.p.l. con capacità <5 mc); - D.M. 16/02/81982 (elenco delle attività soggette all’ottenimento del CPI).
Il Comando Provinciale dei VVF è a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito alla nuova normativa (sito: www.vigilfuoco.it)
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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Torino AVVISO AGLI UTENTI SERVIZIO DI RINNOVO A VISTA DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI EX ART. 4 DEL D.P.R. N. 37/1998 Negli intenti di migliorare la qualità del servizio agli utenti dei procedimenti di prevenzione incendi il Comando ha attivato una sperimentazione pilota per un’ulteriore modalità di rinnovo dei certificati di prevenzione incendi ex art. 4 del D.P.R. n. 37/1998. Oltre alla produzione ordinaria delle istanze, gli utenti potranno avvalersi del servizio di rinnovo a vista dei certificati di prevenzione incendi con le modalità indicate a seguire. Due giorni a settimana, in via ordinaria il martedì ed il giovedì, con calendario aggiornato e pubblicizzato, sarà possibile il rinnovo a vista dei certificati presso l’area di front office dell’ufficio prevenzione del Comando. Per accedere alle modalità di rinnovo a vista dei certificati, le stesse istanze dovranno essere prodotte brevi manu dall’utenza, con le modalità ex art. 4 del D.P.R. n. 37/1998 e del D.M. 04.05.1998, a mezzo della modulistica ex Lettera Circolare M.I. - DCPST – Area Prevenzione Incendi prot. n. P 559/4101 sott. 72/E.6 del 22.03.2004, con l’ulteriore produzione dell’originale del certificato in scadenza e della marca da bollo da € 14,62. Esaminata la regolarità tecnico amministrativa dell’istanza rispetto agli atti del fascicolo il Funzionario istruttore rinnoverà la validità del certificato. Materialmente lo stesso certificato in scadenza, prodotto in originale, verrà restituito vidimato con il rinnovo di validità.
f.to IL COMANDANTE PROVINCIALE (Dott. Ing. Claudio DE ANGELIS) revisione 1 del 12.02.2011 SERVIZIO AGENDA ON LINEAVVISO AGLI UTENTI N. 2/2011 Negli intenti di migliorare la qualità del servizio agli utenti dei procedimenti di prevenzione incendi il Comando ha attivato il sistema informatico agenda on line del Dipartimento VV.F.. I Sigg. professionisti delegati per la trattazione delle pratiche, accedendo al sito http://www. vigilfuoco.it/agendaonline/loginp. aspx e compilando i campi richiesti, potranno visionare i giorni e gli orari di disponibilità dei Funzionari istruttori degli stessi procedimenti di prevenzione incendi e fissare direttamente l’appuntamento. Si precisa che
a fronte di superiori e sopraggiunte esigenze di Comando potrebbe verificarsi la disdetta delle disponibilità e dei relativi appuntamenti da parte dei Funzionari, con avviso degli utenti tramite sms o mail. Per temporanee problematiche in corso di soluzione quest’ultima funzionalità del sistema non è garantita. Al fine di evitare disguidi si consiglia quindi di verificare gli eventuali aggiornamenti delle disponibilità dei Funzionari accedendo al sito col più breve margine possibile. Il servizio di ricevimento pubblico su appuntamento, a mezzo del sistema agenda on line, è previsto per la trattazione di tematiche di prevenzione incendi inerenti specifici procedimenti istruiti dai Funzionari contattati. Le richieste di appuntamento saranno quindi valutate dai Funzionari ed accettate di conseguenza, rimanendo comunque possibile fruire del servizio di ricevimento libero, come indicato a seguire. Il servizio di ricevimento libero è previsto per la trattazione di tematiche di prevenzione incendi a carattere generale, indipendentemente dal Funzionario istruttore dei procedimenti. Fatte salve esigenze di carattere straordinario legate alle attività istituzionali di soccorso, il servizio di ricevimento libero è previsto dal lunedì al venerdì, con orario dalle 9,00 alle 12,00, presso la sede centrale del Comando di corso Regina Margherita n. 330 a Torino. f.to IL COMANDANTE PROVINCIALE (Dott. Ing. Silvio SAFFIOTI) revisione 1 del 01.04.2011
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L’ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO A SEGUITO DEL D.M. 5/8/11
Il D.M. 5 agosto 2011 ridetermina, anche a seguito dell’abrogazione del decreto del Ministro dell’Interno 25 marzo 1985, i requisiti che i professionisti devono possedere per essere iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell’Interno. In sintesi, le principali novità: - i professionisti iscritti negli elenchi sono autorizzati a rilasciare le certificazioni e le dichiarazioni di cui al comma 4 dell’art. 16 del D. Lgs. n. 139 deli’S/3/2006, a redigere progetti elaborati con l’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al D.M. 9 maggio 2007, a redigere il documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA- D.M. 9 maggio 2007); - per l’iscrizione negli elenchi, i professionisti devono essere in possesso, alla data della presentazione della domanda, dell’iscrizione all’albo professionale (abrogato l’obbligo dei due anni) e dell’attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi, così come previsto dall’art. 4 del presente decreto (abrogato il requisito relativo all’anzianità di almeno 10 anni di iscrizione all’albo professionale). In pratica, diventa requisito unico e indispensabile, per i liberi professionisti, la frequenza con esito positivo ai corsi; - i corsi base contengono almeno le materie indicate nell’art. 4 del decreto in argomento e prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a centoventi; - a conclusione di ogni corso base, è previsto un esame teso ad accertare l’idoneità dei partecipanti. Qualora non superi l’esame, al candidato è consentito ripeterlo; in caso di ulteriore esito negativo, il candidato dovrà frequentare un nuovo corso; - per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data. In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sentiti i Consigli nazionali delle professioni elencate nell’art. 3 del D.M. 5/8/2011; - restano valide le iscrizioni dei professionisti già iscritti negli elenchi alla data di entrata in vigore del decreto. Sono fatti salvi i corsi autorizzati e i relativi effetti giuridici prodotti fino alla data di entrata in vigore del decreto.
NOTIZIE DAL CATASTO L’Agenzia del Territorio - Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - comunica che dal 19 ottobre sarà attivo il servizio telefonico VoiP. La nuova numerazione telefonica conseguente all’attivazione è la seguente: - Centralino Direzione Regionale: 011/5114711 - Fax Direzione Regionale: 011/5114700 - Fax Direzione Centrale Audit (sede periferica di Torino): 011/5114732. Le ulteriori numerazioni verranno a breve disabilitate
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Atti del Collegio
Riunioni di Zona di Renato Pittalis
Castellamonte, 18 Giugno
Il Convegno annuale dei Geometri Liberi Professionisti dell’Alto Canavese ha avuto quest’anno sede in Castellamonte, dove il Priore Geom. Dario Allabatre ha riunito i colleghi di zona. Il saluto introduttivo della giornata, portato dal Sindaco di Castellamonte Geom. Paolo Mascheroni, il quale non ha voluto far mancare gli onori di casa, ha preceduto l’intervento e la relazione dettagliata da parte del Dr. Vincenzo Bruno, notaio in Castellamonte, che ha trattato – con la solita riconosciuta chiarezza espositiva – le principali novità introdotte dal D.L. 78/2010 ed in particolare i risvolti collegati alla disposizione dell’ultimo periodo del comma 14 dell’art. 19 del citato D.L. e gli aspetti di compatibilità con la stipula di atti dispositivi di beni di provenienza possessoria non accertata giudizialmente. Il Dr. Bruno ha, anche quest’anno, analizzato un tema di particolare interesse per i professionisti tecnici, contribuendo in maniera importante ad un ulteriore approfondimento formativo, apprezzato dall’uditorio composto anche da numerosi giovani colleghi. Il saluto del Presidente Geom. Ilario Tesio, completato da una vasta panoramica sugli aggiornamenti e sulle prospettive della professione, ha concluso la prima parte del convegno svoltasi presso il Centro Congressi “Piero Martinetti” di Castellamonte. La giornata di incontro è quindi proseguita presso il Ristorante “Il
Valentino” di frazione Filia, dove i numerosissimi colleghi partecipanti al pranzo hanno successivamente assistito alla nomina del Priore per l’anno 2012. Toccherà al Geometra Roberto Perino di Rivarolo ricevere le consegne del Priorato dell’Alto Canavese. A lui va il non facile compito di ripetere il successo di partecipanti e trasmettere la stessa grande simpatia di Dario Allabatre.
Brandizzo, 16 Settembre
Con il ritrovo presso la sala consiliare del Comune di Brandizzo, introdotta dal saluto delle Autorità Locali, ha avuto inizio la riunione dei Geometri della Zona di Settimo Torinese e Chivasso, organizzata dai Priori Geometri Giancarlo Vacca ed Ezio Pelizzi Fiolini Il convegno ha incentrato l’aspetto il geometra n. 5/11
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formativo su un argomento di assoluta attualità, quale quello dello sviluppo ed incentivazione delle così dette “energie alternative” affrontando i principali richiami di fonti normative e le applicazioni pratiche, le soluzioni progettuali e le innovazioni tecnologiche. Sull’interessante argomento, i relatori intervenuti hanno sviluppato le tematiche tecniche, con un esaustivo riepilogo del quadro attuale di riferimento alla luce delle diverse normative succedutesi a partire dal D. Lgs 311/06. Grande attenzione è stata riservata anche agli aspetti finanziari ed assicurativi, risvolti assolutamente rilevanti nella costruzione di una consulenza professionale al cliente, su una materia che – nel suo complesso – assume la necessità di collaborazione di una pluralità di competenze. Il saluto del Presidente Geom. Tesio ha, come di consueto, concluso i lavori del Convegno e preceduto il momento conviviale. La serata è stata allietata dalla esibizione di allievi e da provetti ballerini di scuola di ballo, esibizione che i presenti hanno visibilmente dimostrato di apprezzare. Supportato dalla partecipazione del
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Direttore dell’Agenzia del Territorio di Torino, presente alla serata unitamente ad altri importanti funzionari dell’Agenzia stessa, il Presidente Ilario Tesio ha proceduto alla ratifica del passaggio di consegne fra i Priori 2011, ai quali è andato il ringraziamento per l’organizzazione della serata, ed il Priore nominato per l’anno 2012 Geom. Waldemar Buttazzi di San Mauro, il quale ha promesso di impegnarsi a fondo, nell’intento di ribadire il consueto successo della Riunione Annuale dei Geometri Professionisti della Zona di SettimoChivasso.
San Germano Chisone, 23 Settembre Quest’anno è toccato alla Val Chisone ospitare il tradizionale Convegno Annuale dei Geometri Liberi Professionisti del Pinerolese. Il Priore Geom. Paolo Plavan ha riunito i suoi colleghi di zona presso il Parco del Municipio di San Germano Chisone, dove la giornata di incontro è stata introdotta da una suggestiva visita al Museo SKI Rochon, ove i partecipanti hanno potuto ammirare la storia di uno dei primi laboratori
per la costruzione degli sci, presente sin dagli albori dell’introduzione di questo sport e fino alla sua diffusione in “forma moderna”. A seguire, i relatori Dott. Federico Magrì ed il Geom. Giovanni Polliotti, hanno intrattenuto i colleghi partecipanti, affrontando l’importante tema della redazione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, dei Piani Operativi di Sicurezza e dell’attività di Vigilanza svolta dalla locale Azienda Sanitaria, presso i cantieri edili. L’intervento conclusivo del Presidente del Collegio, geom. Ilario Tesio, ha affrontato i temi di interesse della categoria, toccando nello specifico, e con la collaborazione dei funzionari dell’Agenzia del Territorio presenti
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(dall’ing. Laganà ai geomm. Alaimo e Rampino), la ravvicinata scadenza e le relative modalità di trasmissione delle richieste di riconoscimento requisiti di ruralità dei fabbricati. I partecipanti al convegno si sono poi trasferiti presso il Ristorante “Gran Truc” di Pramollo, dove ha avuto luogo l’aspetto più conviviale della giornata di incontro. Il geom. Valter Bogino di None ha preso in consegna la fascia di Priore per l’anno 2012, dalle mani di Paolo Plavan, che può – a buon diritto - ritenersi soddisfatto per il successo ottenuto dalla giornata da lui ben organizzata.
Viverone, 1 Ottobre
Italia), sia per la programmata escursione in battello sul lago di Viverone, escursione che ha peraltro goduto dei favori di una splendida giornata, ancora lontana dai presupposti autunnali possibili ad inizio ottobre. Preceduta dal saluto delle autorità presenti al convegno (l’Assessore Prov.le Alberto Avetta, il geom. Gurgone – cancelliere del Tribunale di Ivrea -, il Sindaco di Viverone Sig. Antonino Rosa ed il Sindaco di Settimo Rottaro geom. Massimo Ottogalli), i relatori rappresentanti della soc. “THERMOGRUP Prodotti e Servizi Termotecnici” con i suoi soggetti operativi TERMOTECH srl e THERMOASSIST srl, hanno svi-
luppato il tema della riqualificazione e gestione energetica. L’intervento di saluto del Presidente Tesio, è stato anche occasione di aggiornamento dei colleghi sulle vicende di interesse circa lo sviluppo della professione: la sostenibilità della categoria alla luce delle varie manovre economiche in corso e le relative ricadute conseguenti (riforme delle professioni, liberalizzazioni, formazione continua), la gestione del praticantato e della disciplina, l’obbligo di adozione di idonee garanzie assicurative sull’attività professionale, la progressiva introduzione della pubblicità professionale, con in ultimo un accenno ai temi
Paola Olmo e Marco Prevosto, da Settimo Rottaro, avevano quest’anno una gran voglia di organizzare qualcosa di originale per il Convegno Annuale dei Geometri Liberi Professionisti di Ivrea e del Basso Canavese. E, dato il plauso finale tributato dai numerosi partecipanti, pare proprio che abbiano riscosso un meritato successo. Sia per i temi posti quale argomento di approfondimento per i partecipanti al Convegno (tema la riqualificazione e certificazione energetica negli edifici ed il fotovoltaico in il geometra n. 5/11
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delle tariffe professionali. Ospitati presso il Ristorante “La Palafitta” – storico locale del lido di Viverone, i convenuti hanno partecipato al pranzo che si è concluso con la nomina dei Priori subentranti per l’anno 2012, nelle persone del geom. Davide Rossetto e del geom. Claudio Canova. Il geom. Pier Angelo Fornelli ha poi presentato una sua preziosa iniziativa letteraria, ovvero la pubblicazione del “Diario di un ex internato in Germania”, opera autobiografica, sul periodo di restrizione da lui pa-
tito sul finire della seconda guerra mondiale, presso un campo di lavoro tedesco ove era stato tradotto dal suo paese di origine, Drusacco Canavese. Un’opera pubblicata per una finalità nobile: il ricavato delle offerte libere raccolte andrà a finanziare un intervento umanitario presso le popolazioni colpite dal recente sisma di Haiti (il volume è in vendita anche presso gli uffici del Collegio dei Geometri). La gita sul lago di Viverone ha poi concluso la giornata di incontro, ottimamente organizzata dai Priori geom. Paola Olmo e geom. Marco Prevosto, che si sono indubbiamente molto impegnati nella cura di tutti i particolari.
Lanzo, 7 Ottobre
Il geom. Valter Olivetti ha convocato i suoi colleghi della zona di Ciriè, Valli di Lanzo, Val Ceronda e Casternone per il Convegno annuale, edizione 2011, in quel di Lanzo. La visita guidata della Città ha introdotto il successivo saluto delle autorità presenti, il Sindaco Ernestina Assalto ed il Vice Sindaco Giuseppe Vianzone. Il tema tecnico del successivo intervento, a cura dell’ing. Guido Casaddio (coordinatore della commissione acustica dell’ordine degli ingegneri
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di Torino e Provincia) ha affrontato gli aspetti relativi alla “Certificazione Acustica degli Edifici”. Un tema, questo, di grande rilevanza nel processo progettuale – sia preliminare che esecutivo – oggetto tra l’altro di recenti (e non sempre coordinati ) interventi legislativi a vari livelli. L’ing. Casaddio ha cercato, con notevole impegno, di mettere un po’ di ordine nella sequenza normativa che appare alquanto “movimentata” sino ad evidenziarsi – allo stato attuale – non perfettamente comprensibile in ordine ai livelli di competenza ed alla documentazione necessaria a corredo del prodotto edilizio. Sicuramente l’intervento e la relazione dell’ing. Casaddio hanno contribuito, nella parte puramente tecnica, al miglioramento della comprensione delle problematiche connesse alla buona esecuzione delle opere edili, fornendo spunti di riflessione e puntualizzazione sulla base di quesiti posti dai colleghi presenti. Il geom. Ilario Tesio, nel salutare i convenuti, ha rinnovato l’esortazione a tutti i colleghi circa la necessità di lavorare, oggi più che mai, in difesa della categoria, utilizzando gli strumenti più appropriati, ovvero il ricorso alla formazione continua, l’attenzione alla qualità del lavoro
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Atti del Collegio
prodotto ed il rispetto per la dignità ed il decoro della professione. I colleghi si sono poi trasferiti presso l’Hotel Italia di Coassolo, dove l’aperitivo e la cena a seguire hanno completato piacevolmente la serata. Ha raccolto il testimone per il 2012 il geom. Dario Lisa di Givoletto, località sede quindi della prossima edizione del Convegno annuale. Il geom. Valter Olivetti ha, da parte sua, raccolto il ringraziamento dei colleghi partecipanti, per la riuscita edizione di quest’anno.
L’U.G.I. - Unione Genitori Italiani ringrazia i Geometri Liberi Professionisti di Torino per la generosa donazione a favore dell’Associazione, che assiste e sostiene le famiglie dei bambini ricoverati al Regina Margherita il geometra n. 5/11
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Convegni
Presentazione alle Scuole del Catalogo CESEDI Torino, 15 settembre 2011 Il Centro Servizi Didattici della Provincia di Torino ha predisposto il piano delle proposte formative, rivolto a tutti gli Istituti Scolastici del territorio provinciale. Il nuovo catalogo delle Proposte “IL CESEDI PER LA SCUOLA 2011-2012” è stato presentato ai dirigenti scolastici e ai docenti dall’Assessore Umberto D’Ottavio, nel corso di una conferenza stampa il 15 settembre alle ore 11 presso la sala consiglieri della Provincia di Torino, in via Maria Vittoria n. 12 a Torino. Ha aperto i lavori l’Assessore D’Ottavio che ha esordito ribadendo l’importanza dell’opera della Provincia nel settore del coordinamento delle scuole. Il volume verrà inviato a tutte le scuole e servirà come base per le scelte del Consiglio Docenti. Le iniziative formative degli scorsi anni hanno avuto molto successo: nel 2010 24.000 studenti hanno partecipato alle attività. La Provincia intende privilegiare le attività legate al territorio. Ricorda in particolare la collaborazione con il Comitato Italia 150 nelle Officine OGR “Esperienza Italia”; ne parla Margherita Ghiglia del Comitato che descrive l’esperienza dei laboratori didattici alle OGR. Da marzo a maggio vi hanno partecipato 72.000 studenti, a giugno e luglio 4.000; 104.000 si sono recati a Venaria. Le manifestazioni sono state quindi occasione non solo di celebrazioni ma anche occasione di riflessione e di didattica per gli studenti, con laboratori e visite. Pertanto il 150° DI
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La Fondazione dei Geometri di Torino è presente sul catalogo per le scuole con quattro percorsi formativi Torino – ha affermato l’Assessore - ha avvantaggiato molto non solo il turismo e l’economia ma anche la Scuola. Sono seguiti gli interventi di alcuni insegnanti per illustrare le loro proposte contenute nel catalogo. Il catalogo è consultabile sul sito www.provincia.torino.it/istruzione/cesedi Il CESEDI contribuisce anche a far conoscere alle Scuole le strutture qualificate che altrimenti le Scuole non avrebbero modo di contattare. La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia ha pubblicato sul catalogo quattro percorsi: - L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DEL GEOMETRA Conferenze rivolte agli studenti degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio - SICUREZZA NEI CANTIERI Seminario di 8 ore con illustrazione dei principi della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili, con esercitazione pratica per facilitare l’apprendimento didattico.
- GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE Seminario di 8 ore con illustrazione dei principi di gestione del patrimonio immobiliare e della consulenza condominiale, con particolare riferimento all’attività del geometra libero professionista. - VALUTAZIONI IMMOBILIARI SECONDO GLI STANDARD ESTIMATIVI Corso di 50 ore per diffondere presso i docenti e gli studenti degli Istituti Tecnici Settore Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio i nuovi principi delle Valutazioni Immobiliari secondo gli Standard Valutativi.
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Convegni
Legninvalle Un appuntamento nuovo per il mondo delle foreste e del legno Usseaux, 17 e 18 settembre 2011 di Daniele Carità Sabato 17 e Domenica 18 settembre, nel territorio del Comune di Usseaux (Valli Pinerolesi), e precisamente nel pianoro di Fraisse, si è aperta ufficialmente alla presenza dell’Assessore Provinciale Marco Balagna, del Presidente della Comunità Montana Andrea Coucorde e del Sindaco Elvio Rostagno, la due giorni di LEGNINVALLE, la prima edizione della manifestazione dedicata alla filiera di produzione e trasformazione del legno locale, organizzata in collaborazione fra Provincia di Torino, Comunità Montana del Pinerolese e Comune di Usseaux. L’evento, appuntamento conclusivo del progetto di cooperazione transfrontaliera “Bois-Lab” SAVOIE Conseil General, si è snodata in due intense giornate, con momenti dedicati agli operatori del settore del legno ed altri specificamente pensati per la divulgazione al grande pubblico. La mattina di sabato 17 è stata interamente dedicata al convegno dal titolo “Esperienze a Km 0” e ha visto la partecipazione e l’intervento di relatori della Provincia di Torino, del mondo universitario, degli uffici forestali, del settore consortile regionale ed extraregionale. Il convegno era rivolto soprattutto alle aziende della filiera foresta-legno, ma sicuramente contributi come quello portato dal Friuli tramite l’Ing. Samuele Giacometti con il progetto “SaDiLegno” (realizzazione di abitazioni con legname e maestranze reperiti in un raggio di meno di 15 Km
dal luogo di posa), hanno fatto sì che l’incontro di Fraisse abbia avuto un risultato interessante anche per un pubblico di non addetti ai lavori, curioso di meglio comprendere un mercato in crescita come quello dei prodotti e servizi ad elevata prestazione ambientale. Perché non fare nostro questo sistema di utilizzo del legno nostrano e utilizzarlo non solo per l’arredo urbano ma anche nella costruzione delle case? Questa è stata la domanda che si è posto il Sindaco di Usseaux Elvio Rostagno, rivolto alle autorità Provinciali e Comunali presenti; ne gioverebbe l’ambiente e si darebbe opportunità di lavoro ai valligiani. Durante la mattinata, la Provincia di Torino ha illustrato le proprie strategie per lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere del legno locale ed è stato presentato il logo del marchio “Legno della Provincia di Torino” di cui potranno fregiarsi le imprese che saranno in grado di assicurare la tracciabilità della propria filiera, a garanzia della provenienza locale della materia prima utilizzata. Interessante anche la tavola rotonda dedicata ad un confronto tra proprietari, gestori forestali, amministrazioni locali, tecnici forestali e il geometra n. 5/11
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Da destra: l’Assessore Provinciale all’Agricoltura Marco Balagna, il Consigliere del Collegio Geometri Coordinatore della Commissione Agricoltura geom. Daniele Carità ed il Sindaco di Usseaux Elvio Rostagno imprese sui problemi e le prospettive della certificazione di gestione forestale sostenibile in Italia. Nell’ambito dell’Anno Internazionale delle Foreste, è stato discusso ed approvato un appello per lo sviluppo ed il rafforzamento della gestione forestale sostenibile certificata. Domenica 18 è proseguita la ma-
nifestazione con la presenza di una serie di stand dedicati all’esposizione dei migliori esempi di imprese di lavorazione del legno in ambito locale (falegnamerie e segherie del pinerolese e delle valli Pellice, Chisone e Germanasca). Si è proceduto anche alla visita guidata nel lariceto certificato di Us-
seaux, dopo di che grazie alla presenza di un cantiere forestale dimostrativo realizzato dalle imprese boschive di valle, è stato possibile vedere da vicino tutte le fasi di lavorazione del legno, dal bosco alla prima trasformazione. Non sono mancati gli “ARTISTI IN AZIONE”, la prima edizione del simposio internazionale di scultura (con la presenza di artisti italiani, francesi e tedeschi) nel quale, seguendo la filosofia generale dell’intera manifestazione, è stato messo a disposizione degli artisti, per la realizzazione delle opere, esclusivamente legname certificato PEFC proveniente dai boschi locali. E’ stato riconosciuto dai tecnici forestali presenti, che il Comune di Usseaux, assieme a diversi comuni del territorio montano della Provincia di Torino, gestiscono le proprie foreste rispettando rigorosi standard di sostenibilità ambientale e sociale, conformi al Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC). LEGNINVALLE ha messo dunque al centro dell’attenzione la valorizzazione, attraverso la trasformazione in “filiera corta”, del legno proveniente da foreste a gestione forestale sostenibile certificata.
IN BREVE DALLA COMMISSIONE COMMISSIONE AGRICOLTURA ASSESSORATO AGRICOLTURA - BANDI Scade il 29 gennaio 2012 il termine per la presentazione delle domande per le Misure del PSR 112 (Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori) e per la Misura 121 (Ammodernamento delle aziende agricole). Tutte le informazioni su: http://www.provincia.torino.it/agrimont/bandi_scadenze/index NUOVO REGOLAMENTO FORESTALE Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5/R del 3 agosto 2011 (pubblicato sul BURP n. 32 del 11.08.2011) è stato emanato il regolamento regionale che apporta ulteriori modifiche al Regolamento forestale, entrate in vigore il 26.08.2011. E’ disponibile e liberamente scaricabile una nuova versione del testo “Vorrei tagliare il mio bosco... Cosa devo fare? - Guida ai tagli boschivi secondo il nuovo regolamento forestale regionale”, aggiornata secondo le ultime modifiche apportate al testo del regolamento dal Decreto.
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Cultura
Carlo Cattaneo e le riforme illuministiche in Lombardia
a cura di Lorenzo Destefanis
L’anno 2011 è dedicato, in Italia, a manifestazioni pubbliche che ricordano i cento cinquant’anni dell’Unità d’Italia; numerose sono le cerimonie e gli articoli sui giornali nazionali, scritti qualche volta con generiche frasi fatte e ripetute con la solita retorica nazionale. I geometri torinesi vogliono partecipare alla memoria della nostra Patria ricordando la figura di Carlo Cattaneo, notissimo personaggio dell’epoca risorgimentale italiana. Nacque a Milano nel 1801 da famiglia borghese, allievo di Gian Domenico Romagnoli, si laureò nel 1824 a Pavia; insegnante nelle scuole ginnasiali, si formò culturalmente attraverso i suoi studi di linguistica, storia, letteratura, etnologia, geografia ed economia. I suoi studi erano orientati alla comprensione e alla soluzione dei Carlo Cattaneo, figura nota del problemi concreti della società pubblicando articoli sul giornale “Il Politecnico” fondato da lui nel 1839. Risorgimento, ci parla delle Eletto membro del Comitato di guerra, partecipò alla rivoluzioriforme che fecero grande la ne milanese del ‘48 diventando una figura preminente per il suo Lombardia del ‘700 tra cui quella forte carattere e per la chiara visione della realtà politica del momento. dell’imposizione fiscale e della Combatté fino all’estrema difesa contro gli austriaci e dopo la realizzazione di un nuovo Catasto sconfitta si rifugiò nella vicina Svizzera dove partecipò alla vita pubblica insegnando filosofia in un liceo locale. Politicamente fu un repubblicano federalista, ostile all’idea unitaria di Mazzini, giudicato troppo mistico ed idealista, perciò contrario alle sue idee di concretezza e di praticità. Le opere più belle del Cattaneo sono “La Conquista dell’Inghilterra”, i frammenti d’Istoria Universale, dell’India antica e moderna e le Notizie naturali e civili su la Lombardia di cui è qui pubblicato un articolo scelto per i lettori di questa rivista. In quest’articolo sono descritte le riforme che, nel secolo XVIII, fecero della Lombardia una della regioni più progredite d’Europa ed in particolare della formazione del catasto adottato nelle terre del Regno d’Austria ed Ungheria. Due considerazioni sono utili ricordare per i nostri lettori geometri; la prima riguarda il sistema del rilievo topografico del territorio fatto con l’uso della tavoletta pretoriana e la determinazione del reddito delle singole particelle; la seconda, molto importante, quella di mantenere lo stesso prelievo fiscale sui terreni bonificati dopo il primo accertamento. “Questo premio universale e perpetuo”, dice l’articolo, “stimolò le famiglie a continui miglioramenti… Quale sapienza e fecondità in questo principio, al paragone di quelle barbare tasse che presso culte nazioni si commisurano ai frutti della terra ed agli affitti delle case epperò riescono vere multe proporzionali inflitte alle attività del possessore”. Si raccomanda la lettura di quest’articolo dove si mostra la natura di una vera riforma strutturale che può cambiare l’intera economia di un Paese. Buona lettura.
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Cultura Il passo è tratto dal saggio storico che doveva servire da introduzione ai due volumi di Notizie naturali e civili sulla Lombardia di cui fu pubblicato solo il primo. E’ un saggio rapido e denso, nel quale, attraverso la descrizione della terra lombarda, il Cattaneo ne fa rivivere l’anima e la civiltà. Questa descrizione delle riforme che, nel secolo XVIII, fecero della Lombardia una delle regioni più progredite d’Europa, si fonda su una lunga esposizione di fatti; e tuttavia, nel ritmo del discorso, nell’aggettivazione pregnante senti che l’animo dello storico aderisce profondamente a quell’epoca, rivive quell’ardore di vita nuova che si dischiude e scopre il suo messaggio di autentica civiltà, ancor valida nel presente. Al principio del secolo XVIII era mirabile il fermento che si vedeva nelle nazioni. La Russia si era desta dal sonno dei secoli; la Prussia era un regno; la stirpe britannica surgeva a inaspettata potenza, fondava un imperio nelle Indie, e un altro e più glorioso in America. Il ducato di Milano si era finalmente distaccato dal cadavere spagnolo, e ricongiunto all’Europa vivente¹. I domini austriaci, vari di lingua, e dissociati di civiltà, cominciarono ad essere uno Stato, e possedere un principio d’amministrazione e d’unità. Ma se lo spirito del secolo e l’animo della Regnante² additavano le grandi vie del ben pubblico e della prosperità, gli esperimenti erano ardui³. Nelle provincie germaniche, slave e ungariche rara la popolazione, rare le città, poche tracce o nessuna d’incivilimento più antico, isolata la posizione su le frontiere di nazioni barbare. In Fiandra v’erano città lavoratrici e ubertose campagne, e vicinanza di nazioni progressive; ma lo spirito dei popoli era provinciale, tenace, diffidente. La Lombardia, che già sentiva l’aura del tempo che veniva, e nella sua miseria era pur sempre una terra di promissione4, e aveva un popolo di mente aperta e d’animo caldo e sensitivo5, parve ai zelatori del bene comune uno di quei campi eletti, in cui l’agricultore fa prova di qualche novella semente. E’ un fatto ignoto all’Europa, ma è pur vero: mentre la Francia s’inebriava indarno dei nuovi pensieri, e annunciava all’Europa un’era nuova, che poi non riusciva a compiere se non attraverso al più sanguinoso sovvertimento6, l’umile
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Milano cominciava un quarto stadio di progresso, confidata7 a un consesso di magistrati, ch’erano al tempo stesso una scuola di pensatori. Pompeo Neri, Rinaldo Carli, Cesare Beccaria, Pietro Verri8 non sono nomi egualmente noti all’Europa, ma tutti egualmente sacri nella memoria dei cittadini. La filosofia9 era stata legislatrice nei giureconsulti romani; ma fu quella la prima volta che sedeva amministratrice di finanze e d’annona e d’aziende communali; e quell’unica volta degnamente corrispose a una nobile fiducia. Tutte quelle riforme che Turgot¹° abbracciava nelle sue visioni di ben publico, e che indarno si affaticò a conseguire fra l’ignoranza dei popoli e l’astuzia dei privilegiati, si trovano registrate nei libri delle nostre leggi, nei decreti dei nostri governanti, nel fatto della publica e privata proprietà. S’intraprese il censo¹¹ di tutti i beni dietro un principio che poche nazioni finora hanno compreso. Si estimò in una moneta ideale, chiamata scudo, il valor comparativo di ogni proprietà. Gli ulteriori aumenti di valore che l’industria¹² del proprietario venisse operando, non dovevano più considerarsi nell’imposta; la quale era sempre a ripartirsi sulla cifra invariabile dello scudato. Ora, la famiglia che duplica il frutto de’ suoi beni, pagando tuttavia la stessa proporzione d’imposte, alleggerisce di una metà il peso, in paragone alla famiglia inoperosa, che paga lo stesso carico, e ricava tuttora il minor frutto. Questo premio universale e perpetuo, concesso all’industria, stimolò le famiglie a continui miglioramenti. Tornò
più lucroso raddoppiare colle fatiche e coi risparmi l’ubertà d’un campo, che posseder due campi, e coltivarli debolmente. Quindi il continuo interesse ad aumentare il pregio dei beni fece sì che col corso del tempo e coll’assidua cura il piccolo podere pareggiò in frutto il più grande; finchè a poco a poco tutto il paese si rese capace di alimentare due famiglie su quello spazio che in altri paesi ne alimenta una sola. Qual sapienza e fecondità in questo principio, al paragone di quelle barbare tasse che presso culte nazioni si commisurano ai frutti della terra e agli affitti delle case, epperò riescono vere multe proporzionali inflitte all’attività del possessore! Il censo eliminò per sua natura tutte quelle immunit๳, per le quali sotto il regime spagnolo un terzo dei beni, come posseduto dal clero, non partecipava ai pubblici carichi¹4, e li faceva pesare in misura insopportabile sulle altre proprietà. Il censo divenne fondamento anche al regime communale; i communi nostri divennero tanti piccoli Stati minorenni, che sotto la tutela dei magistrati, decretano opere pubbliche, e ne levano15 sopra se medesimi l’imposta. Non si videro più quelle stentate prestazioni d’opere, di bestiami, di materiali, ch’erano spavento dei contadini, e strumento d’oppressione e di corrutela16. Si preparò un mirabile sviluppo di strade, con un principio di manutenzione17 che interessò il costruttore alla massima solidità e semplicità di lavoro. Ma non è questo il luogo di annoverare tutte le riforme che s’introdussero da quei filosofi: il riparto
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Cultura territoriale, il riscatto delle regalie18, l’abolizione dei fermieri, la tutela dei beni ecclesiastici, la riforma delle monete. Dalla metà del secolo in poi si attivò un’immensa divisione e suddivisione di beni; il numero dei possidenti e degli agiati crebbe nella proporzione stessa in cui crebbero i frutti. Si cominciò a sciogliere i fedecommessi¹9, che univano nelle famiglie la noncurante opulenza dei primogeniti con la povertà, l’umiliazione, la forzata carriera dei cadetti e delle figlie. Si abolirono le mani morte²°; si rimisero nella libera contrattazione i loro sterminati beni; si alienarono i pascoli communali; si riordinarono le amministrazioni de’ municipi; si rivocò l’educazione publica a mani docili e animate dallo spirito del secolo e del governo; si abolirono i vinvoli del commercio, la schiavitù dei grani²¹, quasi tutte le mete dei commestibili, e i regolamenti che inceppavano le arti²². La subitanea apparizione delle novelle merci inglesi e francesi scosse il nostro torpore, fomentato²³ dalle proibizioni spagnole, e risuscitò per noi la vita industriale. Si apersero strade; si soppressero barriere e pedaggi; si ridussero a tre o quattro ore le distanze tra città città, che prima si varcavano a forza di buoi e a misura di giornate. Si abolirono le preture feudali24, in cui per conto di privati si mercava la giustizia; si abolì un Senato25, sul quale pesava la memoria di supplizi iniqui e crudeli; si abolirono gli asili²6 che i ladroni godevano sui sacrati dei tempi, e dietro le colonnette dei palazzi signorili; non si videro più assassini nelle chiese; le sezioni anatomiche fecero sparire l’aqua tofana²7; si abolì la tortura, che puniva nell’innocente i delitti dell’ignoto; sparvero le fruste, le tenaglie infocate, le orribili rote, l’inquisizione; in luogo di sotterranei fetenti e di scelerate galere, si fondarono laboriose case di correzione. Fin dal 1766, sei anni prima che si aprisse il carcere di Gand, si era ap-
plicato il principio della segregazione dei prigionieri; un giorno di cella scontava du giorni di carcere; si era dunque scoperto che la cella segregante non era strumento di lieve correzione, qual erasi creduto fin allora, ma una pena poderosa, applicabile ai più gravi delitti, e capace di far più terrore che la morte. Ma qual meraviglia che questi sagaci pensieri nascessero prima che altrove in quel paese dove Beccaria non solo era scrittore, non solo porgeva publico insegnamento di scienze sociali, ma sedeva autorevole nei consigli dello Stato? I bastioni solitari e paurosi, ove si seppellivano i giu- La tavoletta pretoriana, il cui nome deristiziati, divennero ombrosi va dal matematico ed astronomo tedesco passeggi; si tolse il lezzo alle Johann Richter detto Praetorius (1537strade; e l’orrida abitazione 1616). dei cadaveri si rimosse dalle chiese28; si sgombrarono dagli acces- Soave³¹ rifece tutti i libri elementari; si dei santuari i mendicanti, ostenta- Parini, Mascheroni, Arici³² ricondustori d’ulceri e di mutilazioni; a poco a sero l’eleganza letteraria, indirizzanpoco non si videro più nelle città pie- dola ad alti fini scientifici e morali; di nudi o abiti censiosi. Si apersero Beccaria lesse economia politica; teatri, ove le famiglie, inselvatichite surse a poco a poco quella costellada sette generazioni, impararono a zione di nomi splendidi alle scienze conoscersi, e gustarono le dolcezze e alle arti, Volta, Piazzi, Oriani, Apdel vivere civile, della musica, del- piani³³, cogli altri che la continuarola poesia. Il genio musicale rispetta no fino ai viventi. Gli allievi di tanto e ambisce il giudizio del nostro po- senno si sparsero in tutte le provinpolo; un solo carnevale in uno dei cie, e propagarono in tutte le classi minori nostri teatri diede al diletto quel fausto movimento di cose e di dell’Europa la Sonnambula e l’Anna idee che ci attornia d’ogni parte, e ci Bolena29. Regnò la tolleranza di tutti arride all’immaginazione. i culti; e si aperse ospite soggiorno agli stranieri che apportavano esempi di capacità e d’intraprendenza. Note S’introdussero le scienze vive nella 1. Nel 1713 terminò il dominio della morta Università; si fondarono aca- Spagna sulla Lombardia e cominciò demie di belle arti; rifiorì l’architet- quello dell’Austria, di gran lunga mitura, l’ornato riprese greca eleganza; gliore, almeno nel Settecento. Il C. s’inalzarono osservatori astronomici; chiama cadavere la Spagna, ormai in si costrusse la carta fondamentale del pieno declino. paese³°, si apersero nuove bibliote- 2. Lo spirito del secolo è l’ansia riche; le madri tolsero ai cuochi e agli formistica dell’Illuminismo; la Restaffieri la prima educazione dei figli. gnante è Maria Teresa d’Austria. il geometra n. 5/11
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Cultura Dalla collezione del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia: Tubo ottico in ottone verniciato a brasolina oscillante in un perno avente l’indice di misurazione dell’angolo in altezza, rispetto all’orizzonte, in una scala graduata da 0 a 50°, per misurare le altezze angolari direttamente nei punti di campagna. Riga in ottone, solidale con il puntamento, per tracciare direttamente sulla carta catastale piazzata sulla tavola le linee di riferimento. Italia, seconda metà XIX secolo. Riga con cannocchiale firmato “Secretan a Paris” da tavola pretoriana, in ottone con vernice a brasolina; usata assieme ad una bussola per l’orientamento della carta topografica per misurare le altezze angolari direttamente nei punti di campagna. Riga in ottone, solidale con il puntamento, per tracciare direttamente sulla carta catastale piazzata sulla tavola le linee di riferimento.Francia, 1850 circa.
3. gli esperimenti … ardui: era difficile tradurre in pratica le buone intenzioni, data l’arretratezza dei singoli Stati componenti l’impero Asburgico. 4. di promissione: ricca di promesse, di effettive possibilità. 5. sensitivo: sensibile 6. s’inebriava … sovvertimento: la Francia, centro del nuovo pensiero illuministico, non riuscì a dare pratica applicazione alle nuove idee se non per mezzo d’una rivoluzione sanguinosa.
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7. un quarto … confidata: conosceva un quarto stadio di progresso ( i tre precedenti erano stati: l’età romana, quella dei Comuni, quella degli Sforza), affidata, ecc… 8. Pompeo Neri (1706-76), fiorentino, fu un grande politico ed economista, che operò prima in Toscana, poi a Milano, dove procedette alla riforma del censimento delle ricchezze e riordinò i comuni e le finanze; Gian Rinaldo Carli (1720-95) di Capodistria, fu storico, economista, letterato, presidente del supremo consiglio
di economia a Milano e collaboratore del giornale Il Caffè, dove scrisse il celebre articolo Della patria degli Italiani, nel quale avvertiva possibile l’unità nazionale italiana. Cesare Beccaria è l’autore del celebre Dei delitti e delle pene e Pietro Verri fu il principale animatore del Caffè. 9. La filosofia è, per il C. non pura ricerca astratta del pensiero, ma deve risolversi in esperienza, in senso concreto dei problemi che la realtà sociale presenta. Di qui nasce
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Cultura la sua simpatia per l’Illuminismo, che si sente in questo periodo. 10. Turgot: Robert Turgot (1727-81) fu un politico ed economista francese, che si sforzò di modernizzare l’economia dello Stato; ma le classi privilegiate, colpite nei loro interessi, ne ottennero il licenziamento. 11. S’intraprese il censo, ecc… Si intraprese il censimento generale. Lo attuò il Neri, fra il 1749 e il ‘59. Attribuì a ogni proprietà un valore espresso in scudi. A ogni scudo corrispondeva una certa tassazione, indipendentemente dall’aumento di valore che il proprietario potesse fare conseguire al suo fondo mediante migliorie e forme di coltura più razionale. In tal modo, oltre a perseguire un’effettiva perequazione tributaria fra i cittadini, s’incoraggiarono le bonifiche, le colture intensive e, in genere, l’operosità e il conseguente aumento delle ricchezze. La tassazione spagnuola, gravando invece sulla produzione, ne provocava il ristagno. 12. l’industria: l’operosità 13. immunità: esenzioni fiscali 14. come … carichi: poiché era posseduto dal clero non era soggetto a imposte 15. ne levano: ne stabiliscono 16. Allude alle corvèes, di origine feudale, che consistevano in prestazioni d’opera imposte e non retribuite a favore dello Stato, soprattutto per la manutenzione delle strade. 17. la manutenzione venne affidata al costruttore stesso 18. il catasto, il riscatto delle regalie o privilegi esclusivi del signore feudale (riserve di caccia, pesca, ecc…) 19. fedecommessi: era una disposizione testamentaria in nome della quale certi beni (chiamati anch’essi fidecommessi) non potevano essere alienati, ma dovevano passare intatti ai successivi eredi. In genere serviva a mantenere i beni nelle mani dei primogeniti (maggiorascato) ed escludeva dalla ricchezza gli altri figli: i cadetti erano così destinati alla car-
Lorenzo Destefanis, è stato iscritto all’Albo dei Geometri di Torino e Provincia dal 1952 al 1993 ed è stato componente attivo e animatore della Commissione Topografia, nonché promotore e docente dei corsi di topografia per professionisti e praticanti. Oggi si occupa di studi storici, geografici e matematici collegati alla topografia, particolarmente sugli strumenti storici e sulle meridiane, svolgendo lezioni per l’Università della Terza Età e seguendo iniziative scientifiche e culturali. La rivista IL GEOMETRA ha ospitato numerosi articoli dell’Autore. Tra i più rilevanti, “Il progetto di archeologia sperimentale. Le linee di Nazca riprodotte a Rivoli con le tecniche topografiche presumibilmente usate dagli antichi abitanti del Perù” (n. 3/2006), progetto in collaborazione con gli studenti geometri di Avigliana e “La Tavoletta Pretoriana” (n. 6/1997)
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Cultura riera militare o al sacerdozio, le figlie alla monacazione. 20. mani morte: beni inalienabili, in genere quelli appartenenti a enti ecclesiastici, esenti da tasse di successione e non negoziabili. 21. la schiavitù dei grani: le barriere doganali interne, che impedivano il libero commercio dei cereali.
22. mete … arti: i calmieri, regole e vincoli delle corporazioni d’arti e mestieri 23. fomentato: favorito 24. preture feudali: tribunali soggetti all’antico signore feudale 25. Senato: il senato di Milano aveva anche attribuzioni giudiziarie 26. asili: il luogo dove un individuo
trovava rifugio e impunità e non poteva essere perseguito dalla giustizia 27. le sezioni … tofana: le autopsie permisero di accertare i casi di veneficio. L’acqua (il C. adopera la forma latina aqua) tofana era un veleno a base d’arsenico.
Si concludono a novembre le celebrazioni a Torino per i 150 anni dell’Unità d’Italia - Lo stupore delle OGR Le manifestazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia hanno visto rivivere le Officine Grandi Riparazioni di vita nuova, quale sede di importanti mostre e di eventi continui che hanno condotto i visitatori in percorsi culturali di alto valore Le Officine Grandi Riparazioni sono una delle più interessanti testimonianze del passato industriale di Torino. Il complesso, di circa 200.000 metri quadrati, fu edificato tra il 1885 e il 1895 e destinato alla costruzione e manutenzione delle locomotive e dei vagoni. Le Officine sono state utilizzate per la riparazione dei treni fino agli anni Settanta del ‘900 e, in seguito, adibite in parte a magazzino per le macchine utensili; sono poi state definitivamente dismesse nei primi anni Novanta. La maggioranza degli spazi e dei fabbricati, restaurata e riconvertita, ospita la Cittadella del Politecnico di Torino, dove trovano sede attività di ricerca, didattica, laboratori, imprese del settore tecnologico. L’edificio più settentrionale delle OGR occupa un’area di oltre 20.000 metri quadrati, nelle immediate vicinanze della nuova stazione di Porta Susa, a pochi passi dal centro di Torino; è chiamato “ad H” in quanto la sua pianta è costituita da due lunghi edifici paralleli lunghi quasi 200 metri collegati trasversalmente da un terzo edificio più basso. All’interno, le Officine sono percorse da file di grandi pilastri di ghisa, che creano il suggestivo effetto di un susseguirsi di imponenti navate. L’edificio, di proprietà delle Ferrovie dello Stato e concesso nel 2007 alla Città di Torino in comodato d’uso, è stato oggetto di un primo parziale intervento di restauro; un secondo intervento infrastrutturale porta al completamento della sistemazione e dell’adeguamento generale dell’edificio per ospitare le mostre, le attività e i servizi ai visitatori di Esperienza Italia. Fare gli Italiani. 150 anni di storia nazionale La mostra racconta la storia dell’Italia dall’Unità nazionale a oggi: non una successione di avvenimenti, ma una storia di persone. I protagonisti sono gli Italiani, considerati nella loro diversità e raccontati in tutte quelle fasi che li hanno visti unirsi in un sentimento di comune appartenenza. Queste tappe fanno parte di un percorso lungo 150 anni durante il quale “siamo diventati italiani”. Per raccontare questo secolo e mezzo di storia unitaria in modo critico, la mostra mette in scena i principali elementi che hanno tenuto insieme gli Italiani e i fattori che, viceversa, hanno mantenuto o alimentato divisioni, rappresentandoli attraverso una pluralità di narrazioni e di linguaggi. L’allestimento multimediale, creativo e tecnologico invita il visitatore a scegliere i propri percorsi e ad esplorarli in modo interattivo, lungo due direttrici che corrono parallele.
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Le officine nel 2007, prima dei restauri Stazione Futuro. Qui si rifà l’Italia La mostra è un viaggio che prende avvio nel presente e che conduce a guardare l’Italia di domani, quella che saremo, e anche quella che vorremmo, attraverso le idee che già oggi sono sul territorio e che entreranno a far parte della nostra vita nei prossimi dieci anni. Il cuore della mostra è costituito dalle idee, dai prototipi, dai prodotti, dai processi che rappresentano la migliore espressione della creatività e dell’innovazione italiana. Provengono da istituzioni pubbliche, dai centri di ricerca privati, delle grandi aziende e dai singoli inventori. Raccontati attraverso l’uso di linguaggi multimediali e sofisticati come video 3D, ologrammi e realtà aumentata, gli items sono raccolti in aree tematiche individuate sulla base di una valutazione dei perni attorno ai quali girerà il cambiamento locale e globale nei prossimi dieci anni: energia, protezione del territorio, rifiuti, chimica, tessile, mobilità, casa, cibo e salute, comunicazione, lavoro, robotica e spazio. L’allestimento, che ricostruisce lo spaccato di una ideale Città delle Idee, fa corrispondere, a ogni tema, un’isola espositiva costituita da blocchi di elementi cubici comunicanti tra loro entro i quali il visitatore può entrare e uscire. Il percorso così costituito prevede una narrazione fluida e non lineare che lascia libertà al visitatore di conoscere, sperimentare, condividere e dunque partecipare in modo attivo e creativo a quello che non intende essere un lavoro autoriale, ma un’officina-laboratorio per la costruzione aperta e collettiva del futuro che attende l’Italia.