Il geometra
Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO Grafica CHIARA CAMPONI Comitato di redazione: FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, RODOLFO MEAGLIA, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, VITTORIO VIZZINI Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Cernaia 18 - 10122 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail rivista@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: VANNI BERTINETTI, PIERO CONROTTO, PAOLO CUSELLI, FRANCO RIGAZIO, STUDIO OSELLA-PICCATO-PALETTO, Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Su questo numero della nostra rivista dedichiamo ampio spazio a tutta una serie di nuovi “marchingegni” di cui ci possiamo/dobbiamo dotare: Posta Elettronica Certificata, firma digitale e tesserino di riconoscimento magnetico. Mentre molti di noi sono già abituati ad usare con dimestichezza password varie, pin, codici di accesso e modalità telematiche di comunicazione più o meno complesse, alcuni potranno essere disorientati tra questi nuovi sistemi che di primo acchito possono sembrare solo complicazioni in più. In realtà tutti ci rendiamo conto, dopo poco tempo che li usiamo, che i nuovi mezzi informatici e telematici sono una vera e propria comodità e costituiscono una grande facilitazione nella gestione di tutte le complesse pratiche del nostro lavoro. Ne è dimostrazione che in pochi mesi, dei 3.600 iscritti all’Albo di Torino e Provincia, oltre 2.600 hanno attivato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e quasi 200 la firma legalizzata tramite la convenzione con Aruba. I nuovi tesserini di attribuzione automatica dei crediti sono in distribuzione in questi giorni e saranno certamente molto sfruttati: nel 2009 il Collegio ha registrato un numero altissimo di crediti sull’apposito sito del Consiglio Nazionale e, da quest’anno, la rilevazione delle presenze, che prima era un po’ “artigianale” e talvolta imprecisa, avverrà in forma automatica e quindi certamente più corretta. Rivolgiamo inoltre un ulteriore invito a tutti i professionisti che presentano pratiche catastali ad utilizzare l’invio telematico. Si ricorda infatti che la nuova versione PREGEO 10 sarà obbligatoria a decorrere dal 1° giugno 2010. Tale procedura consentirà un’ulteriore riduzione dei tempi di approvazione attraverso l’introduzione di automatismi di controllo relativamente alla tipologia di atti geometrici più semplice (peraltro rappresentante la stragrande maggioranza degli atti presentati), ove redatti mediante estratti di mappa autentici rilasciati dall’Ufficio. Ne consegue che a partire dal l° giugno 2010, gli atti di aggiornamento dovranno essere predisposti esclusivamente su estratti di mappa autentici rilasciati dall’ufficio, e non sarà più possibile presentare atti di aggiornamento sulla base di estratti di mappa “autoallestiti”. Invitiamo pertanto anche chi è più restio ad accogliere queste innovazioni come positive a considerare i nuovi mezzi un aiuto e non un intralcio; gli uffici del Collegio e le Commissioni sono come di consueto a disposizione per fornire ogni informazione ed istruzione necessaria. Anche il sito Internet del Collegio riporta tutte le circolari informative in materia. Buon lavoro a tutti Ilario Tesio
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Sommario Editoriale
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Scheda di raccolta dati “redditometro”
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Il trattamento fiscale dei tirocinanti
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Le aree fabbricabili sono sempre soggette ad Ici
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Argomenti legislativi Studio Osella - Piccato - Paletto
Il trattamento fiscale dei tirocinanti, pag. 5
Professione Il ricorso tributario - Lo svolgimento del processo
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Tutta un’altra aria
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La Banca Dati Territoriale
pag. 16
Osservatorio regionale sulla Riforma Amministrativa
pag. 18
Regolamento per la Formazione Professionale Continua
pag. 19
Tessera di riconoscimento Iscritti all’Albo
pag. 23
Cassa di Previdenza Informativa
La banca dati territoriale, pag. 16
pag. 25
Commissione Sicurezza Il DUVRI - Valutazione dei rischi interferenziali
pag. 27
Amianto: nuova Direttiva Europea per la protezione dei lavoratori
pag. 31
di Piero Conrotto
Atti del Collegio Gara sciistica Trofeo “Il Geometra”
di Vanni Bertinetti
pag. 33
Convegni La Brenta di Piemonte pag. 42
Un tesoro ritrovato - Dal rilievo alla rappresentazione
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La proposta regionale sulle professioni intellettuali
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di Franco Rigazio
Recensioni In copertina: La nuova centrale termica del teleriscaldamento alle spalle del raddoppio del Politecnico in corso Peschiera.
Cultura Viaggio nell’affascinante mondo della metrologia La Brenta di Piemonte
di Giancarlo Baggi
di Paolo Cuselli il geometra n. 2/10
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On line @ La chiocciolina
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Argomenti legislativi
Scheda di raccolta dati “redditometro” a cura dello Studio Osella - Piccato - Paletto, Dottori Commercialisti
In estrema sintesi, il metodo di calcolo del redditometro prevede che, una volta individuati gli elementi sensibili, gli stessi vengano “tradotti” in un reddito presunto sulla base di precisi coefficienti previsti dalla Legge
Nel 2009, rispetto all’anno precedente, gli accertamenti sintetici sono aumentati dell’81%, facendo registrare una maggiore imposta accertata pari a 460 milioni di euro. Questo dato, diramato dall’Agenzia delle Entrate, testimonia efficacemente quanto questo accertamento “a tavolino” possa essere pericoloso per i contribuenti. La campagna di rafforzamento del redditometro proseguirà anche nel corso del 2010. Come anticipato dalle Entrate (C.M. n. 12/E del 12 marzo 2010), il redditometro sarà utilizzato anche a supporto dell’attività di accertamento basata sugli Studi di settore al fine di acquisire gli ulteriori elementi necessari per validare la ricostruzione presuntiva di Ge.ri.co.. A ciò si aggiunga che è in corso una capillare azione di acquisizione di informazioni utili da parte del Fisco, come ad esempio, spese per viaggi, noleggi e leasing, centri benessere, auto, circoli sportivi ed altri dati che possano segnalare una significativa capacità di spesa in capo alle persone individuate. Laddove tali spese non trovassero copertura nel reddito dichiarato, è possibile che scatti la verifica da parte del Fisco. Per il 2010 sono stati preventivati dalla Legge almeno 25mila controlli ma è opinione diffusa che, in pratica, questo numero possa decisamente lievitare (si parla, in via informale, di almeno 40.000 controlli). Il redditometro, come noto, è uno strumento attraverso il quale l’Amil geometra n. 2/10
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Argomenti legislativi ministrazione Finanziaria può determinare il reddito complessivo sinteticamente attribuibile alle persone fisiche, utilizzando l’elaborazione derivante da una serie di indici di spesa e patrimoniali. Il possesso di immobili, auto, barche e di altri beni o il sostenimento di significative spese, può quindi determinare l’attribuzione presuntiva di un maggior reddito a carico del contribuente, qualora quello indicato nella dichiarazione dei redditi non sia in linea con quello determinato sinteticamente in via presuntiva.
In estrema sintesi, il metodo di calcolo del redditometro prevede che, una volta individuati gli elementi sensibili, gli stessi vengano “tradotti” in un reddito presunto sulla base di precisi coefficienti previsti dalla Legge, avendo cura di operare i seguenti passaggi: - il valore di riferimento si ottiene moltiplicando l’importo determinato nel provvedimento ministeriale attuativo per un coefficiente specificatamente individuato; - è tollerato un minimo scostamento tra il reddito ufficiale dichiarato e quello determinato sinteticamente;
- l’importo, come sopra determinato, può essere proporzionalmente ridotto se il contribuente dimostra che il bene o il servizio è nella disponibilità (anche parziale) di altri soggetti (che quindi ne sostengono le spese); - l’importo è calcolato su base annua e, quindi, va proporzionalmente ridotto se la disponibilità del bene o del servizio non si è protratta per tutto l’anno (ad es., un bene acquistato a giugno va considerato per solo 6 mesi). Per dare l’idea dei risultati del redditometro ecco alcuni esempi.
Esempio 1 Persona fisica proprietaria di un immobile a Verona di 90 metri quadri e che possiede un’autovettura a gasolio immatricolata nel 2007 (hp 19). L’applicazione dei coefficienti del redditometro produce il seguente risultato:
Bene
Importo
Coefficiente
Ammontare
Autovettura 4.589,33 6 27.535,98 immatricolata nel 2007 Abitazione principale mq 90 2.468,70 4 9.874,80 Totale reddito attribuibile da redditometro Soglia di reddito minimo da dichiarare per evitare l’accertamento pari al 75% di 33.460,86
% 100 60
Reddito lordo attribuibile 27.535,98 5.924,88 33.460,86 25.095,64
Esempio 2 Persona fisica proprietaria di un immobile a Verona di 90 metri quadri sul quale paga un mutuo con una rata mensile di € 600 e a marzo 2009 ha acquistato un’autovettura a gasolio (hp 19) al prezzo di € 20.000. L’applicazione dei coefficienti del redditometro produce il seguente risultato:
Bene
Importo
Coefficiente
Ammontare
Abitazione principale con mutuo 9.668,70 3 29.006,10 Autovettura 3.824,44 6 22.946,64 immatricolata a marzo 2009 Incremento patrimoniale 4.000,00 dell’anno (1/5 di 20.000) Totale reddito attribuibile da redditometro Soglia di reddito minimo da dichiarare per evitare l’accertamento pari al 75% di 46.774,08
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% 100 60
Reddito lordo attribuibile 29.006,10 13.767,98 4.000,00 46.774,08 35.080,56
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Argomenti legislativi
Il trattamento fiscale dei tirocinanti AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione 21 marzo 2002, n. 95/E Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articoli 48, commi 2, lett. d) e comma 5, del TUIR - Articolo 50, comma 6, del TUIR. Con istanza di interpello del 29 ottobre 2001, inoltrata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e indirizzata alla Direzione regionale ..., la A & B Associati, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. ..., ha chiesto un parere in merito all’applicazione dell’articolo 48, comma 2, lett. d), dell’articolo 48, comma 5, e dell’articolo 50, comma 6, del TUIR, con riferimento alle somme corrisposte ai tirocinanti di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, concernente “norme in materia di promozione dell’occupazione”. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Esposizione del quesito Il contribuente, avendo stipulato, a norma dell’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e del successivo D.I. del 25 marzo 1998, n. 142, una convenzione per tirocini formativi e di orientamento con la Provincia di ... - Centro per l’impiego - Area ... e con l’Istituto professionale statale per i servizi commerciali e turistici ... di ... chiede di conoscere se:
Le somme percepite dai tirocinanti per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In particolare, si ritiene che tali somme rientrino nell’ipotesi prevista dall’art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986 che assimila ai redditi di lavoro dipendente le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. 1. siano deducibili dal reddito del soggetto erogante i rimborsi di cui all’art. 50, comma 6, del TUIR nelle misure previste dal comma 1-ter dell’art. 62, del TUIR, erogati ai tirocinanti o stagisti, se idoneamente documentati; 2. sia applicabile l’articolo 48, comma 2, lettera d), del TUIR, ai rimborsi delle spese sostenute dai tirocinanti per il servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto ospitante; 3. sia applicabile l’articolo 48, comma 5, del TUIR, alle somme percepite quale rimborso per spese sostenute per eseguire gli incarichi
ricevuti dal soggetto ospitante fuori del Comune di domicilio del soggetto ospitante stesso; 4. sia applicabile l’articolo 48, comma 5, del TUIR, alle somme percepite quale rimborso per spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel Comune di domicilio del soggetto ospitante. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente L’istante ritiene applicabili le seguenti soluzioni interpretative: 1. i rimborsi erogati ai tirocinanti o stagisti, se idoneamente documentati, sono deducibili dal reddito del soggetto erogante ai sensi dell’art. 50, comma 6, del TUIR, nelle misure previste dal successivo comma 1-ter dell’art. 62; 2. sono irrilevanti ai fini reddituali le somme percepite dai tirocinanti quali rimborsi per spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico per recarsi presso il soggetto ospitante, in quanto erogate ad un’intera categoria di soggetti (art. 48, comma 2, lett. d), del TUIR - circ. n. 326 del 23 dicembre 1997), senza quindi nessun obbligo, quale sostituto d’imposta, per il soggetto ospitante; 3. alle somme percepite quale rimborso delle spese sostenute per eseguire incarichi ricevuti dal soggetto ospitante fuori dal comune di domicilio dello stesso sono applicabili le norme di cui all’art. 48, comma 5, del TUIR (circ. n. 326 del 23 dicembre 1997), senza quindi nessun obbligo, quale sostituto d’imposta, per il soggetto ospitante se non si eccedono i il geometra n. 2/10
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Argomenti legislativi Codice di Deontologia professionale dei Geometri Sezione VI Rapporti con i praticanti Articolo 17. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della professione, nonché dei principi di deontologia professionale. limiti posti dalla norma citata; 4. le somme percepite quale rimborso delle spese sostenute per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel comune di domicilio dello stesso, nonchè la parte che eccede i limiti posti dell’art. 48, comma 5, del TUIR, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con tutti gli obblighi, quale sostituto di imposta, per il soggetto ospitante. Risposta dell’Agenzia delle Entrate al contribuente istante L’art. 1, comma 2, del D.L. 25 marzo 1998, n. 142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, enuncia espressamente che “i rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati” per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento “non costituiscono rapporti di lavoro”. Tenuto conto del disposto della suddetta norma, questa Agenzia ritiene che le somme percepite dai “tirocinanti”, per i rapporti intrattenuti con i soggetti ospitanti, siano fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed in
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particolare che rientrino nell’ipotesi prevista dall’art. 47, comma 1, lett. c), del TUIR. Il comma 1, lett. c), dell’art. 47 del TUIR stabilisce, infatti, che sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”. In virtù di queste considerazioni, in relazione al primo quesito, si fa presente che l’art. 50, comma 6, del TUIR, nel quadro delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, stabilisce che “le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti o professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell’art. 62” del TUIR. Da una lettura in combinato disposto degli articoli 50, comma 6, e 62, comma 1-ter, del TUIR emerge che la deducibilità delle suddette somme è limitata ad un ammontare massimo giornaliero di € 180,76 (lire 350.000) per le trasferte fuori dal territorio comunale, elevato a € 258,23 (lire 500.000) per le trasferte all’estero,
effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa degli esercenti arti e professioni. Tanto l’art. 50, comma 6, quanto l’art. 62, comma 1-ter, del TUIR, si riferiscono espressamente ai lavoratori dipendenti, e non anche ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Si fa presente, peraltro, che la deducibilità dei compensi pagati dagli artisti e dai professionisti e riconducibili, per il percettore, ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, deve essere in generale ammessa in presenza del requisito dell’inerenza. D’altra parte, le limitazioni alla deducibilità previste in relazione a taluni emolumenti, individuati specificamente dal TUIR, corrisposti ai lavoratori dipendenti, devono, in linea di massima, ritenersi operanti anche nelle ipotesi in cui i medesimi emolumenti siano erogati a percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Pertanto, questa Agenzia ritiene che l’esercente l’arte o la professione possa dedurre dal proprio reddito le somme per le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai propri “tirocinanti”, nei limiti di cui
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Argomenti legislativi Direttive sul Praticantato Articolo 10. Il periodo di praticantato presso studi professionali deve essere effettivo e continuativo. Il professionista presso cui viene svolta la pratica ha anche il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione. Articolo 16. Il Presidente del Collegio, o suo delegato, vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale, al fine di verificare che la stessa venga svolta in maniera effettiva e continuativa nel rispetto delle finalità indicate nella L. 75/85, nonché delle presenti Direttive. Nel caso in cui, da eventuali verifiche che il Presidente ritenesse di effettuare o far effettuare da un suo delegato, emergessero delle gravi irregolarità o dichiarazioni mendaci, viene disposta l’apertura di procedimento disciplinare a carico del praticante e del professionista.
all’art. 62, comma 1-ter, del TUIR. Ovviamente, la deduzione è ammessa se la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto ospitante, ipotesi che non ricorre qualora tale soggetto ottenga il rimborso delle somme corrisposte ai “tirocinanti”. Riguardo al secondo quesito proposto, relativo alle somme percepite dai “tirocinanti” quali rimborsi per spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico utilizzato per recarsi presso il soggetto erogante, non si concorda con la soluzione interpretativa prospettata dall’istante. Ciò in quanto l’art. 48, comma 2, lett. d), del TUIR, applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in virtù del disposto dell’art. 48-bis del TUIR, dichiara che non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente “le prestazioni di servizi di trasporto collettivo erogate alla generalità o a categorie di dipendenti”. Oggetto del quesito sono, invece, “le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio di trasporto pubblico”. In tale caso, come chiarito, dalla circolare n. 326 del 23 dicembre 1997, mancando il requisito dell’affidamento a terzo del servizio di tra-
sporto da parte del datore di lavoro, le “eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono assoggettate interamente a tassazione così come è assoggettato a tassazione l’eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto”. Relativamente ai quesiti di cui ai numeri 3 e 4, con i quali l’istante chiede quale sia il trattamento da riservare alle somme percepite quale rimborso delle spese sostenute dai “tirocinanti” per eseguire gli incarichi ricevuti dal soggetto ospitante nel Comune e fuori del Comune di domicilio del soggetto ospitante stesso, si fa presente che, trattandosi, come sopra chiarito, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in base al richiamo operato dall’art. 48-bis del TUIR, a tali somme si rende applicabile l’art. 48, comma 5, del TUIR. Il citato articolo individua il trattamento fiscale da applicare alle indennità di trasferta erogate al lavoratore dipendente per la prestazione dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro e dei rimborsi di spese sostenute in occasione di dette trasferte. In particolare, le indennità ed i rimborsi di spese per le trasferte effettuate nell’ambito del Comune in
cui si trova la sede di lavoro, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono integralmente a formare il reddito del lavoratore dipendente. Invece, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori dal Comune in cui si trova la sede di lavoro sono soggette a tassazione per la parte eccedente € 46,48 (lire 90.000) al giorno, elevate a € 77,47 (lire 150.000) per le trasferte effettuate all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Tale limite è ridotto di un terzo in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. Naturalmente, l’applicazione al caso di specie del richiamato art. 48, comma 5, del TUIR, presuppone che il rimborso corrisposto al tirocinante vada effettivamente a compensare le spese sostenute nel quadro di uno spostamento tecnicamente riconducibile al concetto di trasferta, già oggetto di chiarimenti ad opera della circolare n. 326 del 1997 (par. 2.4.1).
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Argomenti legislativi
Le aree fabbricabili sono sempre soggette ad Ici Sentenza Corte di Cassazione 30 novembre 2009, n. 8439 L’imposta comunale sugli immobili (ICI) è un’imposta reale sul patrimonio immobiliare il cui presupposto è costituito dal possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio italiano, a qualsiasi uso siano essi destinati. Per tale motivo, affinché un’area edificabile perda il plusvalore, costituito appunto dalla sua edificabilità, occorre che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che elimini, concretamente e stabilmente, lo ius edificandi, modificazione che non può essere costituita da un mero collegamento materiale rimovibile (recinzione). Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8439 dello scorso 30 novembre, intervenuta su un ricorso presentato da un comune per l’annullamento di una precedente sentenza della CTR che aveva accettato la tesi di un contribuente che affermava la pertinenzialità di un’area edificabile in quanto il comune di riferimento aveva rilasciato una concessione edilizia per la realizzazione di una recinzione unica intorno ad un fabbricato e ai terreni oggetto della pretesa fiscale. Da questa assioma il contribuente aveva affermato, e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato, che l’area in questione era una semplice pertinenza del fabbricato e che dunque, ai fini del pagamento ICI, doveva essere inglobata nel fabbricato stesso. I giudici di terzo grado hanno af-
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Affinché un’area edificabile perda il plusvalore, costituito appunto dalla sua edificabilità, occorre che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che elimini, concretamente e stabilmente, lo ius edificandi, modificazione che non può essere costituita da un mero collegamento materiale rimovibile fermato che in questo modo, seguendo la tesi assunta dalla CTR, qualsiasi costruttore che voglia sfuggire al prelievo fiscale in attesa di edificare un’area, potrebbe recintare l’intera area assumendola a pertinenza di un fabbricato. I giudici della CTR hanno ritenuto sufficiente il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione della recinzione, benché il suolo contenuto all’interno della recinzione contenesse due aree inserite in due diversi piani di lottizzazione. Com’è evidente la deduzione della CTR risulta essere errata. Sul piano giuridico, infatti, si de-
finiscono pertinenze (art. 817 del codice civile): “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. In fatto che sia stata autorizzata la costruzione di una recinzione non prova nulla quanto ai rapporti tra fabbricato ed aree circostanti. Inoltre, il muro di cinta non è sintomatico del collegamento durevole richiesto dal codice civile, in quanto può essere abbattuto in qualsiasi momento. A cura di Ilenia Cicirello Fonte: Lavori Pubblici
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Professione
Il ricorso tributario Lo svolgimento del processo 1. La competenza delle Commissioni L’art.12, comma 2 della legge n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002) ha ampliato la competenza delle commissioni tributarie. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate dagli uffici finanziari , gli interessi ed ogni altro onere accessorio. Alle commissioni è attribuita, infine, la competenza a giudicare su varie controversie di natura catastale come quelle concernenti, ad esempio, l’intestazione, la delimitazione l’estensione, il classamento dei terreni e l’attribuzione della rendita. Restano escluse dalla giurisdizione delle commissioni soltanto le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione ad adempiere all’obbligo risultante dal ruolo. 2. Gli atti impugnabili Gli atti contro i quali è possibile ricorrere sono: - l’avviso di accertamento - l’avviso di liquidazione - il provvedimento che irroga le sanzioni - il ruolo e la cartella di pagamento
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- l’avviso di mora - gli atti relativi ad alcune operazioni catastali - il rifiuto, espresso o tacito, alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori non dovuti - i provvedimenti che negano la spettanza di agevolazioni nonché i provvedimenti di rigetto delle domande di definizione agevolata dei rapporti tributari - ogni altro atto espressamente indicato dalla legge come autonomamente impugnabile. Il termine per ricorrere è di 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se è stato notificato un avviso di accertamento e il contribuente presenta la domanda di concordato, i termini per ricorrere sono sospesi per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Per agevolare il contribuente, la legge prevede che tutti gli atti impugnabili debbano contenere le seguenti indicazioni: - termine entro il quale il ricorso va proposto - Commissione tributaria competente - procedure da seguire. 3. Assistenza tecnica Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 5 milioni è indispensabile l’assistenza di un difensore abilitato. Per valore si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni (se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste).
Attenzione: Qualunque sia il loro valore, l’assistenza tecnica non è richiesta per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio. Il presidente della commissione (o della sezione) o il collegio possono ordinare alla parte di munirsi dell’assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria. Per le cause già pendenti davanti alle vecchie Commissioni tributarie l’assistenza tecnica non è obbligatoria ma può essere disposta dalla Commissione. Anche quando non è obbligatoria l’assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla nuova procedura (con la quale il contenzioso tributario viene di fatto ad essere assimilato al giudizio civile), e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione. Chi è autorizzato a difendere i contribuenti Sono abilitati a prestare assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali: - gli avvocati, - i dottori commercialisti, - i ragionieri e periti commerciali. Sono inoltre abilitati, se iscritti nei rispettivi albi professionali: - i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte
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Professione sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta ad esse relativi; - gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti estensione, classamento dei terreni e ripartizione dell’estimo fra i possessori di una stessa particella, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale; - a certe condizioni, anche altre categorie tra cui i funzionari dell’amministrazione finanziaria e gli ufficiali della guardia di finanza a riposo dopo venti anni di servizio, i funzionari abilitati delle associazioni di categoria, i dipendenti delle imprese per le controversie che le riguardano. Assistenza gratuita Ai non abbienti è assicurata l’assistenza gratuita; alla Commissione per il gratuito patrocinio, istituita presso ogni Commissione tributaria, è affidata la verifica del possesso delle condizioni richieste (che potranno anche essere autocertificate). 4. Come si compila il ricorso Gli elementi essenziali Il ricorso deve essere redatto in carta da bollo e contenere una serie di indicazioni: - la Commissione tributaria (indirizzi) a cui ci si rivolge; - il nome, il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente (e, quando c’è, del suo legale rappresentante); - la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto); - il codice fiscale; - l’ufficio (o l’ente locale o il concessionario della riscossione) nei cui confronti è proposto; - gli estremi dell’atto impugnato (avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione sanzioni, ecc.); - l’oggetto della domanda (ad es., la richiesta di annullamento dell’atto);
- i motivi di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza; - la sottoscrizione del ricorrente; - la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione dell’incarico conferito. La mancata indicazione di uno o più degli elementi sopra indicati comporta l’inammissibilità del ricorso. Tuttavia, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso che manca dell’indicazione del solo codice fiscale. 5. Come si presenta il ricorso Il ricorso deve essere proposto direttamente alla controparte (Ufficio del ministero delle finanze, Ente locale, Concessionario della riscossione) utilizzando, alternativamente, una delle seguenti modalità: - notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario da effettuare osservando le disposizioni del codice di procedura civile; - invio a mezzo servizio postale con plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento; - consegna diretta all’ufficio finanziario (o all’Ente locale) che ha emesso l’atto contro il quale si ricorre. In tal caso l’impiegato addetto alla ricezione provvede al rilascio di ricevuta. Nel caso di consegna diretta all’Uf-
ficio o invio per posta, deve essere consegnato o spedito l’originale del ricorso in bollo, conservandone copia in carta semplice per la successiva costituzione in giudizio. Nel caso, invece, di notifica, devono essere consegnati all’ufficiale giudiziario 2 originali del ricorso, entrambi in bollo (uno rimarrà alla controparte, l’altro sarà restituito al ricorrente con apposta la “relata di notifica”). Centri di servizio È soggetta a regole particolari la procedura per i ricorsi contro le iscrizioni a ruolo effettuate a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi da parte dei Centri di Servizio. In questi casi il ricorso, in bollo, deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale “tramite il Centro di servizio” e inviato allo stesso Centro di servizio a mezzo posta, con plico raccomandato senza busta, entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. In caso di mancata risposta dopo almeno 6 mesi (e non oltre due anni) dalla presentazione del ricorso, il contribuente deve depositare presso la Segreteria della Commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Ufficio delle imposte dirette competente (o l’Ufficio delle entrate, (a il geometra n. 2/10
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Professione Gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, sono competenti a difendere i contribuenti per le materie concernenti estensione, classamento dei terreni e ripartizione dell’estimo fra i possessori di una stessa particella, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale. indirizzi ) se istituito) il fascicolo di parte contenente: - la copia del ricorso in carta libera, dichiarata conforme all’originale - la fotocopia della ricevuta della spedizione del ricorso - la fotocopia della cartella di pagamento; - altri eventuali documenti a sostegno del ricorso. È possibile chiedere - oltre alla sospensione amministrativa ai Centri di servizio - la sospensione alla Commissione provinciale anche prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso, depositando anticipatamente i documenti sopra indicati. 6. Quando proporre il ricorso Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto (avviso di liquidazione o di accertamento, cartella di pagamento, ecc.). Può accadere che l’atto di imposizione vero e proprio manchi (come, ad esempio, nel caso di una domanda di rimborso a cui l’Amministrazione non ha dato risposta). In questi casi occorre attendere che si formi il c.d. “silenzio-rifiuto”, e cioè che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda. A partire dal 91° giorno, e fino a quando il diritto non si prescrive (termine che può variare, secondo i casi, dai 48 mesi ai 10 anni) è possibile proporre il ricorso. I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre.
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7. La condanna alle spese Con la sentenza che definisce il giudizio la Commissione potrà anche condannare la parte perdente al pagamento delle spese (o, a seconda dei casi, dichiararle compensate in tutto o in parte). 8. Sospensione dell’atto impugnato Se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, il ricorrente può chiedere alla Commissione provinciale la sospensione della sua esecuzione. La richiesta motivata può essere inserita nel ricorso o proposta con atto separato (che va notificato alle altre parti e depositato presso la segreteria della Commissione). Quando la sospensione è richiesta in materia di sanzioni tributarie non penali: - il giudice deve necessariamente concederla se il contribuente produce un’idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa; - può essere proposta istanza anche dinanzi alla Commissione tributaria regionale. 9. Dopo la presentazione occorre la costituzione in giudizio Nei 30 giorni successivi alla proposizione del ricorso il ricorrente deve “costituirsi in giudizio”. Questo adempimento è di fondamentale importanza in quanto la sua omissione o, anche, la semplice tardività comporta l’inammissibilità del ricorso. Una inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del
giudizio e pronunciabile anche se la parte avversa si è costituita. La costituzione in giudizio si effettua depositando presso la segreteria della Commissione il fascicolo di parte contenente: - l’originale del ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario; se la presentazione è avvenuta per consegna diretta o a mezzo posta, si deposita una copia del ricorso dichiarata conforme all’originale insieme alla copia della ricevuta di consegna o di spedizione - l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato e dei documenti eventualmente prodotti, elencati nel ricorso. Se sorgono contestazioni, il giudice può ordinare l’esibizione in originale di tutti gli atti e documenti. Anche l’Ufficio deve costituirsi L’obbligo di costituzione in giudizio riguarda anche la parte nei cui confronti il ricorso è proposto, che deve depositare le proprie controdeduzioni. Tale adempimento è di estrema importanza in quanto tramite esso il ricorrente viene messo in condizioni di conoscere la strategia adottata dalla controparte. Nelle controdeduzioni la parte resistente è, infatti, tenuta ad esporre le sue difese e a prendere posizione sui motivi del ricorso, indicando le prove di cui intende avvalersi e proponendo eventuali eccezioni processuali e di merito. La parte resistente è tenuta a costituirsi in giudizio entro il termine (non perentorio) di 60 giorni dalla proposizione del ricorso. Unica eccezione è data dai ricorsi proposti ai Centri di Servizio per i quali la costituzione in giudizio avviene entro 60 giorni dalla richiesta di trasmissione del ricorso. Le regole per il deposito dei documenti Il processo tributario è un processo prevalentemente documentale: non
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Professione è quindi ammessa la possibilità di avvalersi degli altri mezzi di prova ordinariamente riconosciuti come, ad esempio, il giuramento e la prova testimoniale. Per essere utilizzati nel processo, i documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati. È comunque ammesso produrli anche separatamente; in tal caso è però necessario preparare una apposita nota (chiamata “Nota di deposito documenti”), firmarla e depositarla in segreteria (in originale e in tante copie in carta semplice per quante sono le altre parti). I “motivi” e il divieto delle “memorie integrative” Uno degli elementi essenziali del ricorso - prescritto a pena di inammissibilità - è costituito dai “motivi”, ossia dalla dettagliata esposizione delle proprie ragioni. L’esposizione dei motivi che sono a base del ricorso costituisce un elemento di estrema importanza in quanto i motivi non potranno essere integrati in atti successivi. Fa eccezione il caso in cui l’integrazione sia resa necessaria dal successivo deposito di documenti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. In questi casi l’integrazione è ammessa entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l’interessato ha notizia del deposito. Esempio: ricorro chiedendo l’annullamento dell’atto per violazione dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 42, comma 3°, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Se è stata già fissata l’udienza di trattazione l’interessato deve dichiarare a pena d’inammissibilità, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in udienza pubblica, che intende proporre motivi aggiunti. Dopo tale adempimento la trattazione o l’udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire il deposito della memoria. L’integrazione dei motivi si effettua mediante un atto che deve avere,
per quanto applicabili, i requisiti prescritti per il ricorso. È invece possibile depositare, anche successivamente al ricorso, documenti e memorie illustrative (atti che senza ampliare l’ambito della controversia si limitano ad illustrare in maniera più approfondita i motivi già esposti nel ricorso). Nel caso di trattazione della controversia in camera di consiglio è possibile anche la presentazione di “brevi repliche”, con le quali si propongono ulteriori contestazioni alle argomentazioni esposte nelle memorie. Il deposito delle memorie, dei documenti e delle repliche va effettuato entro precisi termini: fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione, per i documenti; fino a 10 giorni liberi prima della data di trattazione, per le memorie; fino a 5 giorni liberi prima della data di trattazione in camera di consiglio, per le brevi repliche. 10. Trattazione del ricorso e notifica della sentenza La controversia è trattata di norma in “Camera di consiglio” (senza la presenza delle parti); se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite. L’istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali. Alla segreteria della Commissione spetta il compito di comunicare alle parti costituite il dispositivo della sentenza. Alla notifica della sentenza possono invece provvedere le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre). La parte che ha provveduto alla notifica dovrà depositare nella segreteria della Commissione l’originale (o copia autentica) della sentenza notificata. 11. Pagamenti e rimborsi Le norme processuali prevedono meccanismi di pagamento dei tributi
e di rimborso delle somme non dovute più favorevoli al contribuente. Pertanto, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata i tributi devono essere pagati: - per due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; - per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; - per il residuo ammontare determinato dalla commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Le imposte suppletive devono essere corrisposte dopo l’ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. Nel caso di proposizione di un ricorso contro il rifiuto o il silenzio-rifiuto a provvedere ad un rimborso, se la Commissione condanna l’ufficio al pagamento di somme, e solo se la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria della Commissione che l’ha emessa, a richiesta dell’interessato, rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del C.p.c. La sentenza delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale spedita in forma esecutiva è titolo per le azioni esecutive previste dallo stesso C.p.c.. Fonte: Ministero delle Finanze - Ufficio per l’informazione del contribuente il geometra n. 2/10
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Tutta un’altra aria
Le polveri sottili causano da semplici fenomeni irritativi del tratto respiratorio superiore a vere e proprie malattie respiratorie croniche quali asma, bronchite, efisema e malattie cardiovascolari; inoltre possono ridurre le difese dell’organismo ed indurre neoplasie.
Il tema della qualità dell’aria è, oggi, di grande attualità, soprattutto per la nostra città che si appresta ad estendere la zona a traffico limitato, con opinioni discordi ma, per la maggior parte, dissenzienti per i forti disagi che la limitazione comporterà, a fronte di benefici a parere di alcuni limitati. A livello internazionale e europeo è stata posta una grande attenzione alla qualità dell’aria, con valutazioni e soluzioni a medio e lungo termine, che sicuramente incideranno sull’attuale modello di sviluppo socio-economico, nonché sul nostro modo di
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vivere, con l’obiettivo di garantire, per noi e per le generazioni future, un migliore livello di qualità dell’aria a salvaguardia della salute e dell’ambiente. Tra gli inquinanti dell’aria oggi più diffusi, anche nelle zone alpine, sono le polveri fini, le principali responsabili dell’opacità dell’aria (smog)
Le polveri fini
Le polveri atmosferiche sono definite con le sigle più diverse, tra le quali le più usate sono PTS (polveri totali sospese) e PM (dall’inglese “particulate matter”).
La classificazione più comune delle polveri è quella che distingue le diverse classi di polveri a seconda delle dimensioni del diametro delle particelle. Si definiscono: - grossolane le particelle con diametro compreso tra 2,5 e 30 µm (il capello umano ha diametro tra 50 e 100 µm) - fini le particelle con diametro inferiore a 2,5 µm Queste ultime hanno una dimensione così ridotta da poter eludere le difese naturali dell’apparato respiratorio e penetrare nei polmoni, possono rimanere sospese nell’aria per molto tempo. Le più note sono conosciute con il nome di PM10 (costituite per almeno il 60% da polveri con diametro inferiore a 2,5 µm). Le PM10 vengono prodotte per la maggior parte dalle attività umane ed in misura minore da sorgenti naturali. Le fonti più significative sono: - il traffico veicolare - il riscaldamento civile - l’industria, in particolare fonderie, cave e attività di costruzione - l’agricoltura, in particolare la combustione incontrollata dei residui vegetali Relativamente agli impianti di riscaldamento, possono emettere polveri in particolare quelli alimentati a gasolio, olio combustibile, carbone o legno mentre sono da ritenersi trascurabili le emissioni di impianti alimentati a metano. Atteso che, in generale, all’interno delle aree urbane sono sempre
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Nella convinzione che il problema delle PM10 non si possa risolvere a breve temine nè n con interventi singoli, tutti gli organismi tendono ad adottare azioni a mediolungo periodo con l’obiettivo di eliminare le fonti e rendere così cos duraturi nel tempo gli effetti. Tra questi: - promozione del risparmio energetico in edilizia - promozione della realizzazione di case ecologiche - incentivi per migliorare i rendimenti delle fonti di riscaldamento
meno presenti fonti di inquinamento industriali, va altresì ricordato che polveri emesse da camini di altezza elevata possono essere trasportati da agenti meteorologici anche a grandi distanze per cui un inquinamento di fondo riscontrato in una determinata area, può provenire da un’industria situata anche a diversi chilometri di distanza.
Emissioni zero
Oltre al problema delle polveri sottili, sussiste certamente la questione climatica e la riduzione della CO2, per rispettare la normativa di Kyoto. Se si considera che ci sono oltre 160 milioni di edifici in Europa, che in tutto assorbono il 40% dell’energia primaria, è facile dedurre che le nostre case sono responsabili di una buona parte delle emissioni di CO2, e contribuiscono alla nostra dipendenza energetica: basti pensare che l’Europa importa il 51% del suo fabbisogno di gas. Gli edifici possiedono un enorme
potenziale di risparmio energetico ancora inesplorato. Le direttive europee sull’efficienza energetica nel settore edilizio mirano a predisporre gli strumenti perché anche gli edifici facciano la loro parte nella lotta ai cambiamenti climatici ingaggiata dall’Unione europea. Dal 2018 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere “a emissioni zero”, ovvero dovranno produrre tanta energia quanta ne consumano. Le regole del Parlamento prevedono anche parametri di efficienza energetica per le ristrutturazioni, e obbligo di pubblicizzare il consumo delle installazioni domestiche. La nuova legislazione, che ne modifica una del 2002, dovrebbe portare a una riduzione del consumo energetico del 56% e un taglio nelle emissioni di CO2 del 5% entro il 2020. L’Europarlamento ha stabilito alcuni temi prioritari: una definizione europea comune di edifici a emissioni zero, specifici target nazionali di riduzione del consumo energetico nell’edilizia, l’obbligo per tutti i pae-
si europei di garantire che tutti i nuovi edifici siano completamente autosufficienti, cioè producano energia in proprio da fonti rinnovabili, entro il 2018. Ma soprattutto il Parlamento ha previsto che entro il 2011 vengano predisposti dei piani nazionali per l’efficienza energetica degli edifici che comprendano anche specifiche misure finanziarie: incentivi e facilitazioni oltre che contributi e stanziamenti. Ha inoltre raccomandato alla Commissione di darsi il termine del 2010 per aumentare la quota dei Fondi europei di sviluppo destinata a finanziare il risparmio e l’eco-edilizia. E infine ha dato il via libera a importanti incentivi europei, quali la creazione di un fondo per l’efficienza energetica, che sostenga progetti innovativi di bioedilizia, oltre a sconti fiscali e riduzione dell’Iva per tutti i prodotti che aumentino l’efficienza energetica degli edifici a livello regionale, come già accade in molti paesi europei. il geometra n. 2/10
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La Banca Dati Territoriale di Riferimento per la condivisione del territorio
La Regione Piemonte ha individuato la condivisione e la valorizzazione dell’informazione geografica quali obiettivi importanti su cui orientare il SIGr - Sistema Informativo Geografico regionale. E’ risultato determinante perciò individuare una Base Dati Territoriale di Riferimento per gli Enti piemontesi, BDTRE, condivisa da tutti gli enti e con contenuti soggetti a tempestivi aggiornamenti, effettuati dal detentore del dato, in genere l’ente locale. BDTRE, avviata nel 2007, cambia il modo di realizzare la cartografia, passando da un aggiornamento con cadenza pluriennale ad un aggiorna-
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mento continuo, ottimizza le risorse economiche sulle realizzazioni cartografiche, inizia a percorrere l’adeguamento alla Direttiva INSPIRE, sposa le indicazioni CNIPA–IntesaGIS. BDTRE ha implementato la propria architettura d’esercizio ed è popolata con dati territoriali di recente aggiornamento quali grafi, limiti amministrativi e DB Topografici locali realizzati da aggregazioni di comuni. Dopo tali realizzazioni è apparso evidente come sia difficile mantenere aggiornati i DB Topografici locali per carenza di risorse, difficoltà operative, elevato costo d’aggiornamento
In sintesi BDTRE significa: - individuare e condividere la fonte del dato - passare ad una cartografia aggiornata continuativamente e puntualmente - riferire i propri sistemi informativi ad un contesto cartografico condiviso - riferire i propri sistemi informativi ad un contesto cartografico di base sempre aggiornato - conseguire economie di scala nell’acquisizione e aggiornamento del dato cartografico di base - riferirsi a normative, standard, indirizzi, derivanti dai livelli internazionale, europeo e nazionale
per gli oggetti previsti dalle Specifiche IntesaGIS, complessità nell’individuare le responsabilità sugli oggetti, scarsa percezione dell’utilità dei DB Topografici. Per contenere tali difficoltà la Regione Piemonte ha predisposto un Capitolato di realizzazione dei DB Topografici con specifiche sia sul primo impianto, sia sugli aggiornamenti successivi e con individuazione di oggetti essenziali, suscettibili di continuativi e agevoli aggiornamenti, d’utilità gestionale per l’ente locale. Come altri capitolati ha l’intento di integrare i documenti IntesaGIS e specializzarli per le esigenze
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Obiettivi - i dati devono essere raccolti una sola volta e gestiti laddove ciò può essere fatto in maniera più efficiente - deve essere possibile combinare i dati provenienti da differenti fonti e condividerli tra più utenti ed applicazioni - deve essere possibile la condivisione di informazioni raccolte a differenti livelli - l’informazione territoriale necessaria per il buon governo deve esistere ed essere ampiamente accessibile - deve essere facile individuare quale informazione geografica è disponibile, valutare l’utilità per i propri scopi e le condizioni secondo cui è possibile ottenerla ed usarla - i dati geografici devono E’ possibile utilizzare in rete dati geografici, essere facili da comprendere carte e servizi messi a disposizione dagli Enti pubblici ed interpretare in maniera piemontesi all’indirizzo univoca www.regione.piemonte.it/geopiemonte locali, intende favorire l’affermarsi di un ciclo di vita di produzione del dato territoriale di base a rapido aggiornamento, d’indiscussa utilità per la comunità degli Enti della Pubblica Amministrazione. Esso potrebbe essere d’interesse per le iniziative nazionali, sarà a disposizione di tutti per migliorarlo e costruttivamente criticarlo. La Banca Dati è così costruita secondo specifiche funzionali precise,
definite nel Capitolato che la Regione ha predisposto con il supporto del CSI, in collaborazione con il Politecnico e l’Università di Torino, per stabilire in modo univoco la struttura dei dati, i formati dei file e le modalità di acquisizione e aggiornamento. Sulla base di queste indicazioni sono stati creati i primi data base topografici comunali, che alimentano BDTRE. L’obiettivo futuro è chiaro: realizzare altre basi dati locali, sensibilizzando sempre più gli Enti del Piemonte
all’utilizzo e alla creazione di informazioni geografiche unificate. Risulta naturale il passaggio da più sistemi informativi territoriali operanti in modo slegato ad una infrastruttura di dati territoriali (IDT) che si pone come riferimento continuamente aggiornato, utilizzabile a vari livelli a supporto delle attività di governo del territorio. La realizzazione dell’IDT in Piemonte trova supporto di conoscenza attraverso la BDTRE il geometra n. 2/10
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Osservatorio regionale sulla Riforma Amministrativa
Con decreto del Presidente della Regione è stato istituito l’ “Osservatorio sulla Riforma amministrativa” previsto dall’articolo 11 della legge regionale nr. 44/2000. L’istituzione dell’Osservatorio, frutto dell’attività di concertazione iniziata tra la Regione e le Autonomie Locali nell’ambito della Conferenza permanente, rappresenta un ulteriore passo nel percorso che ha l’obiettivo di migliorare l’azione di governo di tutti i soggetti interessati, introducendo un metodo di cooperazione allargato anche alle componenti più significative della società civile, in materia di decentramento. Infatti, l’organismo è costituito da un lato da una componente mista, Regione-Autonomie locali e funzionali, e dall’altro da rappresentanti della società civile (rappresentanti delle categorie economico-produttive, terzo settore, autonomia universitaria e scolastica). Attraverso un modello che valorizza i meccanismi tipici della governance, l’Osservatorio effettua un permanente monitoraggio sul processo di decentramento amministrativo avviato dalle leggi Bassanini e della semplificazione attuata, nonché i possibili correttivi per implementarla, per consentire a tutti gli attori le riflessioni sui processi di sviluppo locale e di adeguatezza della propria azione di governo. L’organismo consente ai soggetti istituzionali, insieme alle componen-
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ti più rappresentative della società civile, di verificare quali sono stati gli effetti dell’azione di governo di ciascuno in materia di conferimento delle funzioni amministrative e di semplificazione. L’acquisizione e la valutazione dei dati da parte di tutti i livelli istituzionali è utile soprattutto in questo momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema federale, per rivisitare il sistema e orientarlo al nuovo assetto dello Stato, introdotto dalla riforma del titolo V della Costituzione, cercando di individuare soluzioni applicative della riforma che siano il frutto della massima collaborazione tra istituzioni e società civile, e, pertanto, più adeguate alle realtà piemontesi in termini di efficacia. Tale modello di cooperazione tra istituzioni e società civile rappresenta un’applicazione al metodo di governo del principio di sussidiarietà orizzontale e consente di apportare tutti quei correttivi e aggiustamenti che man mano vengono individuati per migliorare l’erogazione del servizio finale. L’Osservatorio è affiancato da un Comitato tecnico ristretto costituito da otto dirigenti e funzionari (2 della Regione e 6 delle Autonomie locali e funzionali) che svolgono la loro attività in materia di decentramento
amministrativo, i quali danno attuazione al programma predisposto dall’Osservatorio, con il contributo di elevata specializzazione fornito da esperti, Istituti, Centri di ricerca, Università e Fondazioni culturali. Il segretario dell’Osservatorio svolge funzioni di referente e di coordinamento tra l’Osservatorio e il Comitato tecnico. In tale ambito, l’Assessorato alla Semplificazione Amministrativa ed ai rapporti con gli Enti Locali ha impostato un progetto di piano di miglioramento gestionale “Per una conferenza di servizi in partnership”, con la finalità di migliorare e semplificare l’utilizzo della conferenza di servizi, omogeneizzandone le modalità di applicazione. Tale percorso è iniziato già dal 2006 a seguito di incontri provinciali avuti con le associazioni di categoria economico-produttiva piemontesi e che avrà come ulteriore tappa l’aggiornamento delle “Linee interpretative per un più corretto funzionamento della conferenza di servizi in generale e nel procedimento di VIA” (approvate dalla Conferenza permanente Regione – Autonomie Locali nella seduta del 14.11.2007 e trasmesse a tutte le amministrazioni piemontesi nel corso del 2008) in relazione alle recenti modifiche apportate dalla Legge 69/2009 alla Legge 241/90 ed alle peculiarità evidenziate dalle amministrazioni comunali piemontesi in ordine alle loro esperienze di conferenze di servizi.
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Regolamento per la Formazione Professionale Continua Approvato nella seduta di Consiglio Nazionale del 10 novembre 2009 INTRODUZIONE Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati: - Visto l’articolo 23 lettera b) del Codice Deontologico della categoria il quale prevede che il Geometra deve “mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali e Circondariali”; - Vista la mozione approvata dall’assemblea dei Presidenti in data 23 giugno 2006; - Visto l’articolo 13 comma 4° del regolamento sulla Formazione Continua Professionale approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 novembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007 (estratti, sunti e comunicati) - Considerato quanto segue: 1) La vigente normativa riguardante gli Ordini e i Collegi professionali risponde all’esigenza di realizzare un rilevante interesse pubblico; 2) La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un’ “economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale; 3) La formazione continua è finalizzata a garantire un continuo aggior-
La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un’ “economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale. namento delle conoscenze scientifiche necessarie per corretto esercizio dell’attività professionale a tutela della collettività. 4) L’introduzione, a livello europeo, di tessere professionali impone la necessità di rendere pubblico il percorso formativo (curriculum) dei professionisti attraverso informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, relativi anche all’esperienza professionale e conseguentemente alla formazione svolta. 5) Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttiva sul riconosci-
mento delle qualifiche professionali e cioè il riconosci mento automatico delle professioni in tutta l’Unione Europea, meno burocrazia e procedure snelle per consentire ai professionisti degli Stati membri di circolare liberamente in tutto il territorio europeo. E stata introdotta la definizione di libera professione secondo il principio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè “professione esercitata da una persona che! sulla base delle qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell’interesse del il geometra n. 2/10
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Professione mandante e della collettività” per cui l’esercizio della professione “è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonoma mente nel quadro di quest’ultima dai rispettivi ordini professionali” che “garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con i mandante”. La formazione è un’attività che garantisce e perfeziona la professionalità. 6) Gli eventi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa. 7) La formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggia mento responsabile e attivo teso al miglioramento e all’aggiorna mento del “capitale umano” 8) E’ necessario dar luogo a eventi formativi quantomeno aggregati su base regionale capaci di coordinare ed integrare le diverse risorse anche pubbliche, di realizzare un’analisi dei fabbisogni formativi in raccordo con i fabbisogni professionali della società ed individuare le priorità, mettere in campo adeguate misure per la promozione e l’orientamento della domanda di formazione e, quindi, il monitoraggio da chi verifica i risultati. 9) La categoria dei Geometri è piena mente consapevole che esercitare la libera professione nella società in evoluzione significa essere in grado di fornire una prestazione intellettuale di assoluta competenza e qualità 10) La necessità di istituire un per corso di formazione professionale è una conseguenza del continuo evolversi delle normative e delle procedure applicative tecniche 11) Tutto il mondo delle scienze e delle tecniche è in continua evoluzione; la tecnologia esasperata ha radicalmente cambiato e sovvertito tutte
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le tradizionali tecniche lavorative, in ogni campo; la globalizzazione e la informatizzazione del “sistema lavoro” hanno cambiato e velocizzato in modo esponenziale le procedure e le modalità operative; le normative “quadro” e quelle applicative sono modificate e aggiornate con una frequenza quasi imbarazzante che mette a dura prova anche il professionista più attento; la formazione professionale continua non può essere volontaria e/o facoltativa; la formazione professionale continua è basilare e necessaria lungo tutto l’arco della vita professionale a garanzia dei servizi da prestare alla committenza. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo I Oggetto Il presente regolamento disciplina l’aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all’Albo. La “formazione professionale continua” è alla base delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all’Albo Articolo 2 Ambito di applicazione Il presente regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscritti all’Albo. Articolo 3 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «evento formativo»; evento finalizzato all’informazione, formazione e aggiornamento professionale ( o «corso di formazione»); b) «seminario;); acquisizione di conoscenze culturali e scientifiche finalizzate all’ aggiornamento dell’attività professionale; c) «corso di formazione»; acquisizione di conoscenze scientifiche fi-
nalizzate allo svolgimento dell’attività professionale consistente in una serie metodica di lezioni o trattazioni sistematica in una o più discipline inquadrate nell’ambito di una preparazione tecnica o di un programma di studio; d) «verifica finale»; valutazione delle conoscenze scientifiche acquisite al termine della partecipazione a un corso di formazione e) «credito formativo professionale (CFP)»; il credito formativo professionale è l’unità di misura dell’impegno richiesto al “geometra libero professionista” per il perseguimento della formazione professionale continua; f) «relatore»; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo curriculum vitae incaricato di presentare o svolgere una relazione in un seminario; g) «libero docente»; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo curriculum vitae incaricato di svolgere attività di insegnamento in un corso di formazione; h) «tutor»; esperto “libero docente” incaricato di seguire gruppi di professionisti iscritti ad un “corso di formazione”; i) «anno di iscrizione»; anno di competenza indipendentemente dalla data di iscrizione sulla cui base devono essere effettuati tutti i calcoli per la determinazione dei CEEFP TITOLO II SVOLGIMENTO FORMAZIONE Articolo 4 Ambito della formazione continua 1. La formazione continua riguarda le discipline della professione del Geometra. 2. Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnicoscientifiche inerenti all’attività professionale del «geometra nonché le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline comunque funzionali all’esercizio del
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Professione la libera professione quali, a titolo esemplificativo, le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l’organizzazione dello studio professionale 3. La formazione continua dovrà accompagnare l’iscritto lungo tutto il periodo dell’attività professionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati. Articolo 5 Credito Formativo Professionale (CFP) 1. Il credito formativo professionale (CFP) è l’unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del Geometra libero professionista. 2. Il CFP favorisce la razionalizzazione dell’apprendimento e dell’aggiorna mento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le discipline ed il rinnovamento delle metodologie professionali. 3. Il CFP per i seminari è generalmente riferito al tempo impiegato (ora credito) mentre nei corsi è in funzione dei contenuti scientifici ed innovativi dell’evento formativo; deve esse contraddistinto da un’elevata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l’orientamento formativo-professionale. Articolo 6 Attività formativa 1. Il Consiglio Nazionale predispone i temi e la durata dei “corsi di formazione” anche strutturati in singoli moduli e può valutare e accreditare i corsi (art. 3 lett. c) proposti da altri soggetti avvalendosi, se del caso, di un comitato tecnico scientifico. 2. I Collegi Provinciali e Circondariali predispongono i “seminari” (art. 3 lett. b) singolarmente o collegialmente, agli enti di Categoria: Comitati Regionali, Associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale, e dagli Istituti Universitari, Istituti
Tecnici ed enti equiparati; è facoltà del Consiglio Nazionale di predisporre i “seminari”. I “seminari” non possono avere una durata superiore alle quattro ore. 3. E facoltà dei Collegi Provinciali e Circondariali accreditare eventuali “seminari” (art. 3, lett, b) organizzati da altri soggetti. 4. Gli eventi formativi (art, 3 lett. a) sono organizzati dai Collegi Provinciali e Circondariali, singolarmente o collegialmente, agli enti di Categoria, Comitati Regionali, Associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale, e dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati. Alla conclusione dell’evento deve essere rilasciato all’iscritto, a cura dell’ente organizzatore, un attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi professionali attribuiti secondo le disposizioni indicate nell’articolo 8 comma l. Articolo 7 Altra attività formativa 1. Costituiscono, inoltre, CFP, nell’ambito di cui all’articolo 4 comma 20, le seguenti attività: a. relazioni in convegni, seminari ecc. b. pubblicazioni c. lezioni in corsi, master ecc; d. docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati; e. superamento dì esami in corsi universitari attenenti la professione. 2. La ripetizione del medesimo «evento formativo» di cui alle lettere a), b), c) e d), non produrrà alcun riconoscimento di CFP Su richiesta dell’iscritto corredata di idonea documentazione, il Consiglio Nazionale rilascia la certificazione dei crediti formativi professionali dell’evento formativo di cui al comma I ° del presente articolo. Articolo 8 Riconoscimento crediti formativi professionali 1. Ai “Seminari” sono attribuiti i
crediti professionali formativi nella misura di 1 CFP per ogni ora di seminario. 2. Ai “Corsi di Formazione” i crediti formativi professionali sono attribuiti dal Consiglio Nazionale anche per singoli moduli formativi valutando la durata, i temi trattati, la docenza e l’eventuale verifica finale. 3. Per le “Attività formative” di cui all’art. 7, i crediti formativi professionali saranno attribuiti dal Consiglio Nazionale. 4. Gli eventi formativi potranno essere svolti anche tramite Formazione a Distanza (FAD) secondo specifiche indicazioni del Consiglio Nazionale. 5. All’esercizio dell’attività svolta nell’ambito istituzionale (es. Presidente, Consigliere, partecipazione a Commissioni) e degli obblighi degli iscritti all’Albo, non è riconosciuto alcun CPF 6. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell’iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconosci mento dei CPF da parte del Consiglio Nazionale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono. Articolo 9 Applicazione 1. I Collegi Provinciali e Circondariali sono tenuti, ai fini statistici, ad aggiornare il registro della formazione professionale continua predisposto su supporto informatico dal Consiglio Nazionale (www.cng.it) con cadenza trimestrale e chiusura al 31 dicembre. 2. L’attività di formazione continua svolta dall’iscritto potrà essere oggetto di divulgazione a terzi (curriculum) in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico. Articolo 10 Periodo formativo 1. La formazione continua deve essere perseguita a far data dall’iscrizione all’Albo Professionale. il geometra n. 2/10
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Professione Articolo 11 Livello minimo di formazione 1. Il numero minimo dei crediti formativi professionali (CFP) è il seguente:
di impedimento dovuto a maternità, grave malattia o grave infortunio o altri casi documentati derivanti da causa di forza maggiore. 2. La sospensione, su istanza delEntrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2010 e sarà obbligatorio per ogni iscritto all’Albo secondo quanto prescritto dal codice deontologico. In relazione alle disposizioni dei presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgi mento delle attività e degli eventi alla formazione professionale continua. Articolo 14 Norma transitoria I crediti formativi maturati fino al 31 dicembre 2009 concorrono al raggiungimento del livello minimo complessivo (articolo 11, comma 1- tabella - colonna C) fermo restando l’obbligo di ottenere i minimi annuali.
2. Il professionista, dal 1° gennaio 2010, sarà tenuto al rispetto: i) dei minimi annuali riferibili alla frazione di periodo quinquennale in cui è compreso (colonna B); j) dei CFP minimi quinquennali (colonna C) in ragione della frazione del periodo interessato. 3. L’obbligo formativo è valutato dal Consiglio del Collegio al termine dei periodi quinquennali di cui al comma 1 (tabella - colonna C), per l’avvio delle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274. Articolo 12 Sospensione - Cancellazione 1. L’obbligo della formazione professionale continua è sospeso in caso
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l’iscritto, dovrà essere deliberata dal Consiglio del Collegio; in ipotesi positiva l’iscritto sarà sospeso dall’obbligo di ottenere i CFP minimi annuali (articolo 1 comma I - tabella - colonna B) ed i CFP minimi quinquennali (articolo 1 comma 1 - tabella -colonna C) in ragione della frazione del periodo interessato. 3. Nel caso di cancellazione e successiva nuova iscrizione si applica il comma 2 del presente articolo; nell’ipotesi, che il periodo di cancellazione risulti superiore di anni cinque, gli anni pregressi di iscrizione non saranno computati ai fini dell’applicazione della tabella di cui all’articolo 11, comma 1. Articolo 13
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Tessera di riconoscimento Iscritti all’Albo e attribuzione crediti La nuova tessera di riconoscimento
Il Consiglio del Collegio ha deliberato di adottare una nuova forma della tessera di riconoscimento per gli Iscritti all’Albo, fornita di badge con chip di prossimità, che permetterà il controllo automatico della partecipazione ad eventi e corsi, nonché la gestione crediti formativi. L’attività di formazione e aggiornamento degli Iscritti è uno dei settori che richiede impegno e organizzazione da parte del Collegio: indipendentemente dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà della Formazione Continua e dalla conseguente gestione dei crediti (rilevamento e caricamento presenze), sussistono i problemi della gestione della capienza dell’aula, delle prenotazioni, delle iscrizioni ai corsi, del rilascio degli attestati. Per tale motivo è stato predisposto un software per la gestione automatica di tutti gli eventi formativi che permette la prenotazione ed il pagamento on-line, nonché la registrazione automatica delle presenze tramite un lettore e una carta dotata di un particolare microchip inizializzato con un codice univoco personale non modificabile. Pertanto, ogni Iscritto sarà dotato della nuova tessera che servirà alla gestione automatica delle presenze a corsi, seminari e convegni. Per realizzare il progetto, è necessario acquisire le fotografie di tutti gli Iscritti all’Albo; per gli Iscritti degli ultimi 4 anni 2007, 2008, 2009
e 2010, verranno utilizzate le fotografie già allegate alla domanda di iscrizione. Si invitano di conseguenza tutti gli iscritti all’Albo iscritti precedentemente al 1/1/2007 ad inviare al Collegio: - una foto-tessera recente - il modulo di autentificazione foto debitamente compilato - copia di un documento d’identità con le seguenti modalità: - Consegna a mano o spedizione postale - Invio tramite PEC all’indirizzo collegio.torino@geopec.it In tal caso, la foto deve avere le seguenti caratteristiche: formato file: jpg larghezza: 240 pixel altezza: 320 pixel dimensione massima: 120 Kb La nuova tessera potrà essere ritirata presso gli uffici o inviata per posta (chi invia la foto per e-mail deve specificare se richiede l’invio postale), dopo 30 giorni dalla richiesta. Si raccomanda vivamente di provvedere in proposito, perché il possesso della nuova tessera permetterà l’ingresso facilitato ai prossimi eventi formativi e la registrazione automatica delle presenze.
Il programma per la gestione di eventi, presenze e crediti formativi
Si tratta di un semplice programma su piattaforma web, che possiede molte funzionalità.
Creare e gestire gli eventi: è previsto qualsiasi tipo di corso o evento, con ogni tipo di calendario. Gli eventi possono avere un numero illimitato di partecipanti e di unità didattiche. E’ possibile stabilire eventi con ripetizioni a giorni fissi oppure con calendari completamente personalizzati. Per ogni evento è possibile indicare, oltre al luogo di svolgimento, chi lo organizza e chi lo accredita. E’ possibile gestire il numero di posti in aula e facoltativamente limitare la partecipazione agli iscritti del proprio ente o in alternativa riservare parte dei posti agli iscritti presso Ordini o Collegi di altre città. Mediante un’apposita sezione dell’applicativo web è possibile raccogliere, da parte degli iscritti, preiscrizioni, con successiva conferma da parte dell’organizzatore, oppure direttamente iscrizioni agli eventi sia nel caso di eventi gratuiti che di eventi a pagamento con carta di credito. Gestire gli iscritti e le presenze: con importazione dalle anagrafiche Albo, per ogni evento è possibile stampare un registro per l’acquisizione manuale delle presenze in aula; in alternativa, mediante il modulo “Registrazione Presenze” è possibile effettuare la rilevazione presenza in aula e la successiva annotazione nel registro in modo completamente automatico. Gestire i crediti formativi: per tutti gli eventi legati alla Formazione Professionale Continua è possibile assegnare i crediti formativi previsti per ogni specifico evento; autoil geometra n. 2/10
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Professione
Attualmente il programma adottato “Riconosco” è predisposto per la gestione dei crediti di Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili e Geometri. Di base vengono forniti i parametri previsti dai Regolamenti pubblicati dai Consigli Nazionali. Attraverso una gestione parametrica dei crediti Riconosco può essere agevolmente adattato a nuove e diverse normative. maticamente il software assegnerà i crediti formativi a tutti i partecipanti che ne avranno diritto sulla base dei parametri stabiliti dal proprio Consiglio o Collegio. A questo proposito il software permette di personalizzare completamente il periodo di tirocinio formativo, il credito da conseguire nel periodo formativo e nel singolo anno solare, il periodo formativo come pure di indicare diverse specializzazioni, vedasi Attività Professionale Prevalente, oltre a quelle obbligato-
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rie sulla base delle specifiche normative tra le quali obbligatoriamente maturare dei crediti formativi. Per la valutazione del credito nel periodo formativo il software tiene conto di eventuali esoneri assegnati all’iscritto con conseguente diminuzione dei crediti formativi da maturare. Dettagliate statistiche, stampabili o esportabili nei principali prodotti office, permettono di evidenziare gli iscritti che ancora non hanno raggiunto un determinato punteggio,
verificare la situazione dei singoli iscritti, quali sono i corsi più frequentati, e così via. In particolare per ogni iscritto è disponibile un estratto conto per il monitoraggio del credito maturato nell’anno solare/periodo formativo. Visibilità dei dati per l’iscritto: via internet, gli iscritti potranno controllare in tutta riservatezza la loro situazione formativa così come iscriversi agli eventi formativi. A questa area riservata, ad accesso nominativo, si accede mediante username/password. Il programma integra un generatore di password spedibili automaticamente a mezzo e-mail all’iscritto o stampabili, per una consegna di persona per gli utenti sprovvisti di indirizzo e-mail. Per una maggiore sicurezza la password generata è una one time pas-
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Cassa Previdenza sword e quindi, al primo accesso da parte dell’utente, gli verrà richiesto di cambiarla. Nella stessa area l’iscritto potrà controllare i suoi principali dati anagrafici (nome cognome, codice fiscale, indirizzo studio, telefoni studio mail e cellulare); questi dati sono estratti dal programma di gestione Albi e Registri in uso presso la segreteria; per questo motivo la variazione di tali dati da parte dell’iscritto è volutamente inibita con invito allo stesso a comunicare eventuali variazioni alla segreteria del proprio ordine professionale. Vengono anche gestiti i dati per un’eventuale fatturazione; la gestione di tali dati è totalmente a carico dell’iscritto; l’obbligatorietà dell’inserimento di tali dati scatta solo al momento della prima iscrizione ad un corso a pagamento e dove l’ente organizzatore rilasci fattura.
La registrazione automatica delle presenze
Il sistema utilizza un dispositivo hardware, detto “Lettore” (un piccolo strumento da posizionare nell’aula dove è necessario rilevare delle presenze) e una carta dotata di un particolare microchip inizializzato in fabbrica con un codice univoco non modificabile. Ogni volta che la carta viene avvicinata al lettore questo registra il codice univoco associato al microchip; in questo modo associando ad ogni iscritto una card è possibile effettuare qualsiasi attività di gestione presenze o controllo accessi in locali non presidiati. Successivamente, al termine del corso, è sufficiente collegare il lettore al computer della segreteria del Collegio per aggiornare automaticamente il registro presenza del corso interessato. Ciò consente di evitare ogni coda alla registrazione, offrendo un servizio in più agli iscritti.
Informativa Cassa di Previdenza
EMISSIONE M.Av. 2010 RISCOSSIONE CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI
Sono in corso di spedizione, a cura della Banca Popolare di Sondrio, i bollettini di pagamento dei contributi minimi obbligatori 2010 della Cassa di Previdenza, i cui termini di riscossione sono: 31 31
maggio luglio
2010 2010
1° rata 2° rata
con possibilità di dilazionare i suddetti pagamenti fino al 15/12/2010 con l’aggravio dei soli interessi nella misura del 6% su base annua, che saranno riscossi con le future emissioni. I bollettini M.Av. saranno accompagnati da una lettera sulla quale, saranno riassunti i dati anagrafici e contributivi allo scopo di verificarne la correttezza e renderne possibile la modifica, se errati, direttamente on line, tramite l’accesso all’Area Riservata della Cassa Geometri. Si precisa che qualora non siano intervenute variazioni di posizione giuridica dall’inizio dell’anno, l’importo dei M.Av. sarà correlato alla posizione giuridica rivestita all’atto dell’emissione stessa; in caso invece nel corso del 2010 vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione sarà ininterrottamente dovuta e sarà regolarizzata con gli eventuali conguagli. Per quanto riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai neo-diplomati il beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell’anno di compimento del 30° anno di età, senza far riferimento
al mese di compimento dell’età anagrafica e analogamente , il beneficio della riduzione spettante per il primo quinquennio di iscrizione, fino al 31 dicembre del termine dello stesso. Per gli iscritti che andranno in pensione nel corso dell’anno 2010, la riduzione della contribuzione ad un terzo, avrà decorrenza dall’anno successivo al pensionamento stesso.
MODELLI CUD 2010 PENSIONATI CASSA GEOMETRI
Si informano tutti i pensionati della Cassa Italiana Geometri, che, come ogni anno, è in corso di recapito il modello CUD 2010 ai fini della certificazione degli importi pensionistici corrisposti nell’anno 2009. Chi non lo ricevesse può chiederne un duplicato con richiesta in carta semplice indicando l’indirizzo per l’invio, presso gli uffici del Collegio.
ASSISTENZA FISCALE DICHIARAZIONE DEI REDDITI PENSIONATI CASSA GEOMETRI
Ai sensi della legge 413/91 e del DPR 395/92, a decorrere dal 1.1.1993, i pensionati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, avvalendosi dell’assistenza del proprio Ente previdenziale oppure di uno dei centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) mediante la presentazione del modello 730. Per avvalersi di tale assistenza presso la Cassa, il pensionato dovrà presentare la propria dichiarazione (MOD. 730 e 730/1) ad un CAAF, il geometra n. 2/10
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Cassa Previdenza
CONTRIBUZIONE MINIMA OBBLIGATORIA ANNO 2010 CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI OBBLIGATORI € 2.822,00 CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO € 2.000,00 La percentuale sul reddito è fissata nell’ 11% (aumento della percentuale dal 10,5% all’11) per il reddito fino a € 139.250,00 A decorrere dal 1° gennaio 2007, il Comitato dei Delegati aveva già stabilito un aumento graduale delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo, nonché l’innalzamento - ad anni alterni rispetto al detto aumento delle aliquote - dei contributi soggettivi ed integrativi minimi, secondo la tabella di seguito riportata: ANNO 2010 2011 2012 2013 2014
Soggettivo minimo € 2.000,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.500,00 € 2.500,00
Percentuale 11% 11% 11,50% 11,50% 12%
CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO (contributo di indennità maternità)
Integrativo minimo € 800,00 € 900,00 € 900,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € €
800,00 22,00
CONTRIBUZIONE PER I NEO-ISCRITTI entro il compimento del 30° anno di età e per un massimo di 5 anni: € 522,00 oppure € 1.022,00 CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO NEO-ISCRITTI € 500,00 (1/4 per i primi due anni di iscrizione) € 1.000,00 (1/2 per i successivi tre anni di iscrizione) € 22,00 (contributo di indennità maternità) CONTRIBUZIONE PER I PENSIONATI ANCORA ISCRITTI ALBO E CASSA: CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO € 670,00 CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO € 800,00 (contributo di indennità maternità) € 22,00 CONTRIBUZIONE PER I PRATICANTI ISCRITTI CASSA: € CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO € 500,00 (contributo di indennità maternità) € 22,00
generalmente entro il mese di maggio. Dopo aver verificato i dati della dichiarazione stessa, il CAAF, entro il successivo mese di giugno, invierà alla Cassa, in qualità di sostituto d’imposta, il MOD. 730/4 con il risultato contabile. Solitamente nel mese di agosto, con la rata di pensione, la Cassa effettuerà i rimborsi e/o le trattenute delle somme indicate nel modello suddetto. In caso di trattenute, qua-
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lora la rata di pensione non sia sufficiente, si proseguirà per i mesi successivi con l’aggiunta dell’interesse mensile. Con la rata di pensione di novembre, infine, la Cassa verserà gli eventuali acconti. Il contribuente ha facoltà di chiedere entro il 30 settembre un versamento inferiore agli acconti, ovvero che non venga effettuato alcun versamento.
522,00
€
1.492,00
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Commissione Sicurezza
Il DUVRI Valutazione dei rischi interferenziali di Piero Conrotto
Riferimento normativo: D.lgs.81/2008 e s.m.i. (Testo Unico pr la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) - art.26, comma 3 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) Il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, previsto dall’art. 26) è una integrazione temporanea del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dall’art. 17) che il datore di lavoro committente elabora in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. In tal caso “tutti i datori di lavoro coinvolti, ivi compresi i subappaltatori”, sono destinatari dei seguenti obblighi: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Al datore di lavoro committente, però, compete l’onere di promuovere
la cooperazione ed il coordinamento, di cui al punto precedente, elaborando un “unico documento di valutazione dei rischi” (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. La “ratio” di tutto questo è data dal fatto che durante l’esecuzione di lavori in appalto all’interno della propria azienda, per i lavoratori del datore di lavoro committente cambiano le condizioni di sicurezza precedentemente accertate e gestite nella sua “valutazione dei rischi” ed esplicitate nel relativo DVR aziendale con le conseguenti misure di prevenzione e protezione già adottate per eliminare o per ridurre al minimo i rischi presenti nell’ordinaria esecuzione delle varie attività aziendali. Ci sono casi particolari, però, in cui non è necessaria l’applicazione della procedura del DUVRI. Casi in cui NON si applica la procedura del DUVRI: - nei “lavori edili o di ingegneria civile” (es.: lavori di costruzione e ristrutturazione edile, lavori di manutenzione edile, nei cantieri edili in genere) (perchè i rischi interferenziali sono già valutati nel PSC del committente e nei POS delle imprese esecutrici) - ai servizi di natura intellettuale (es.: presenza di consulenti, attività di formazione, rappresentanti e dimo-
stratori commerciali all’interno dell’azienda); (perchè non si svolgono attività materiali, eccetto l’accesso al sito) - alle mere forniture di materiali o attrezzature; (perchè non si svolgono attività materiali, eccetto scarico mezzi) - ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni (es.: assistenza tecnica alle attrezzature di ufficio e alle macchine, controllo estintori e idranti, verifiche agli impianti tecnici, manutenzione serramenti,...), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI. (perchè la durata dei lavori è troppo breve, salvo i casi particolari) NOTA:
ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori opil geometra n. 2/10
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Il DUVRI è un documento che individua le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i vari lavoratori, appartenenti a ditte diverse, presenti nello stesso luogo di lavoro
pure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Senza DUVRI, IL COMMITTENTE dei lavori DEVE COMUNQUE FARE: a) verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di
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iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, di cui all’Allegato XVII; NOTA:
ALLEGATO XVII IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1,
lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 – D.lgs. 81/2008. 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno: a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei
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Commissione Sicurezza lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2 (L’autocertificazione e resa ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445) b) fornire, all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. c) tutti i datori di lavoro (committente e appaltatori, compresi eventuali subappaltatori): 1) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 2) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Casi in cui SI APPLICA la procedura del DUVRI - ai lavori o servizi (sempre esclusi i “lavori edili o di ingegneria civile”) di durata superiore ai due giorni (es.: assistenza tecnica e manutenzione alle attrezzature e alle macchine svolta presso la sede di un’azienda committente, la manutenzione estesa degli impianti antincendio e altri impianti tecnici, la manutenzione estesa di serramenti e infissi con lavori in quota con H>2,00m e ingombro nei locali e passaggi,...), oppure quando i lavori comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI. (perchè la durata dei lavori non è più troppo breve e/o ci
sono lavori pericolosi compresi nei casi particolari dell’Allegato XI) Con il DUVRI, IL COMMITTENTE dei lavori DEVE FARE: a) redigere un’esaustiva descrizione dei lavori da eseguire (es.: progettodisegni, capitolato, descrizione tecnica dei lavori …) in relazione alla complessità dell’opera da eseguire; b) fornire, all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. c) verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, di cui all’Allegato XVII; 3) elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridur-
re al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. La valutazione dei rischi del DUVRI riguarda soltanto ed esclusivamente i rischi interferenti tra le attività e non i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Allegato al -DUVRI- sono indicati i costi della sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. COSTI DELLA SICUREZZA NELLE ATTIVITA’ INTERFERENTI Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Da evidenziare che i “costi della sicurezza” non sono quelli individuati nell’Allegato XV – punto 4 (STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA) del D.lgs. 81/2008, perchè quelli sono specifici per i cantieri edili; eventualmente si può adottare quell’elenco il geometra n. 2/10
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Il geometra
Commissione Sicurezza come una linea guida di massima per la stima di costi della sicurezza, finalizzata però allo specifico appalto ed alle condizioni ambientali e organizzative proprie dell’azienda committente. CONSIDERAZIONI FINALI Il DUVRI, come già evidenziato all’inizio di questo articolo, è un documento che elabora un datore di lavoro (committente dei lavori presso la propria azienda) in accordo con un altro datore di lavoro (o lavoratore autonomo) per individuare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze tra i vari lavoratori, appartenenti a ditte diverse, presenti nello stesso luogo di lavoro (e che svolgono attività diverse). Da queste considerazioni è evidente che durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione e/o ristrutturazione in un edificio di civile (es. Il condominio) l’amministratore normalmente non deve redigere il DUVRI (salvo che ci siano dei dipendenti, ad esempio il custode), perchè i rischi che le lavorazioni del cantiere possono comportare con l’area circostante sono già stati valutati nel PSC, ove previsto, (ALLEGATO XV, punto 2.2.1/c) e nel POS delle singole imprese esecutrici (ALLEGATO XV, punto 3.2.1/g). I condomini residenti e/o i conduttori non sono assimilati ai lavoratori, la loro sicurezza, durante l’esecuzione dei lavori, viene valutata e garantita dai coordinatori (CSP e CSE) e dai datori di lavoro delle imprese appaltatrici (e/o lavoratori autonomi), quale loro obbligo imprescindibile e responsabilità per evitare l’accadimento di lesioni personali colpose a terzi; l’amministratore ha sempre l’onere di verificare PSC e POS, verificare e validare il possesso dell’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, anche mediante l’applicazione delle procedure di cui all’ALLEGATO XVII del decreto (IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE) per non incorrere nel reato di “culpa in eligendo e culpa in vigilando”.
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La Cassazione si pronuncia ancora sulle responsabilità in cantiere Corte di Cassazione, Sent. n. 36581 del 21 settembre 2009 La Corte di Cassazione con la sentenza 21 settembre 2009 n. 36581 ha sancito la colpa (in eligendo) del privato proprietario che si rivolge ad un’azienda non regolare e dotata dei mezzi per la sicurezza nei cantieri. Costui rimane in ogni caso garante della salvaguardia dell’incolumità di chi presta attività lavorativa nel suo interesse e deve vigilare affinché lo opere siano realizzate in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa antinfortunistica. Nell’ambito degli obblighi di attuazione e rispetto delle prescrizioni di prevenzione degli infortuni il committente è responsabile qualora manchi in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale necessaria per assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure antinfortunistiche. Ne deriva che se i lavori di ristrutturazione di un appartamento privato non sono affidati a una ditta idonea la responsabilità per la sicurezza e per eventuali infortuni ricade sul proprietario dell’immobile. Corte di Cassazione, Sent. n. 46747 del 4 dicembre 2009 In caso di infortunio in cantiere per mancato uso delle cinture di sicurezza, la presenza del capo cantiere non esclude il ruolo di garanzia del datore di lavoro, in mancanza di una delega espressa in tema di sicurezza. In tal modo, la giurisprudenza ha ribadito un importante e consolidato principio ossia che la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Tale responsabilità è esclusa solo in caso di dolo o rischio elettivo del lavoratore, ovvero di rischio generato da una attività che non abbia rapporti con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa, mentre l’eventuale colpa del lavoratore non è in sè idonea ad escludere il nesso causale tra il verificarsi del danno e la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno stesso (v. fra le altre Cass. civ., sez. lav., 19 aprile 2003, n. 6377, Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 2003, n. 12253, Cass. civ., sez. lav., 20 giugno 2003, n. 9909, Cass. civ., sez. lav., 6 luglio 2002, n. 9856, Cass. civ., sez. lav., 4 luglio 2000, n. 8944, Cass. civ., sez. lav., 17 novembre 1993, n. 11351).
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Commissione Sicurezza
Amianto: nuova Direttiva Europea per la protezione dei lavoratori Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 16 dicembre 2009 è pubblicata la Direttiva 2009/148/ CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. La Direttiva si propone di chiarire e razionalizzare la direttiva 83/477/ CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CE), oggetto di diverse e sostanziali modificazioni (Direttiva 91/382/CEE del Consiglio 1991, Direttiva 98/24/CE del Consiglio, Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). La direttiva 83/477/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato II, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale di cui all’allegato II, parte B. La nuova direttiva nasce dall’esigenza di chiarezza e razionalizzazione a seguito delle diverse e sostanziali modificazioni subite dalla direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto. La nuova direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall’esposizione al-
l’amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi e fissa i valori limite di tale esposizione. Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche e sottolinea la necessità di prevedere l’istituzione di misure specifiche armonizzate per la tutela dei lavoratori contro l’amianto; ribadisce, poi, che una limitazione delle attività che comportano un’esposizione all’amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione. L’amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro e, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto a un potenziale rischio per la salute.
A tal fine sono importati le misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all’amianto. Altrettanto importante è l’impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute dei lavoratori. La direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell’amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi. La direttiva 2009/148/CE entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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Commissione Sicurezza
La nuova sanità territoriale in Piemonte e nel Canavese L’Associazione culturale “Idee in movimento” ha organizzato il 26 febbraio a Cascinette d’Ivrea un incontro su “La nuova sanità territoriale in Piemonte e nel Canavese – Presidi sanitari, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Il coordinatore geom. Vincenzo Gurgone, Cancelliere del Tribunale d’Ivrea, ha aperto i lavori affermando che la nostra società necessita di assistenza sempre maggiore in termini di servizi e di strutture ospedaliere, per via dell’età media in crescita e per il continuo aumento degli infortuni sui luoghi di lavoro. Un gruppo di esperti del settore composto da medici, geometri e responsabili degli uffici giudiziari si è confrontato sui temi che spaziano dall’organizzazione delle Asl, agli investimenti in materia di sanità, fino a
giungere alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed in particolare nei cantieri Su quest’ultimo argomento, è stato relatore il Consigliere del Collegio coordinatore della Commissione Sicurezza che ha riassunto i contenuti dei provvedimenti legislativi che regolamentano la materia ed descritto alcune casistiche professionali dei coordinatori della sicurezza. In particolare, il geom. Perricone ha evidenziato l’importanza della “cultura della Sicurezza” e della necessaria attenzione da parte sia dei datori di lavoro che dei lavoratori stessi. L’intervento del Collegio al convegno rientra nell’ambito dello scambio dei rapporti tecnici e culturali con gli organismi che trattano di Sicurezza sul territorio provinciale.
La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia, accrediata presso la Regione Piemonte per la formazione, ha partecipato nel 2009, tra gli altri, al Bando per il Catalogo Provinciale dell’Offerta Formativa per la formazione continua individuale, ottenendo l’approvazione ed il finanziamento all’80% di 8 corsi, aperti ai professionisti. CORSO
DURATA
COSTO CORSO Euro
A CARICO DEL PARTECIPANTE
ADDETTO O RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP-RSPP)-MOD. A
30 ORE
330,00
66,00
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI
124 ORE
1.364,00
272,80
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
60 ORE
660,00
132,00
IL CONDOMINIO: ISTITUZIONE E GESTIONE
50 ORE
550,00
110,00
INQUINAMENTO ACUSTICO: TECNICHE E STRUMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RUMORE
60 ORE
660,00
132,00
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
33 ORE
363,00
72,60
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - MODULO C
29 ORE
319,00
63,80
TECNICHE E STRUMENTI DI ESTIMO IN VALUTAZIONI IMMOBILIARI
50 ORE
550,00
110,00
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Il geometra
Atti del Collegio
Gara sciistica Trofeo “Il Geometra” Sestriere, 18 marzo 2010 di Vanni Bertinetti
Siamo giunti alla 44° edizione della tradizionale gara di sci “Trofeo il Geometra,” ma soprattutto al consueto incontro con amici amanti della montagna che ogni anno aspettano con ansia questo giorno; due giornate con un bellissimo sole, anche se l’aria era un po’ fredda, che ha però mantenuto una neve farinosa che sembrava polvere caduta al giovedì: veramente stupenda per gli sciatori. Sulla pista Standar Cit Roc, partenza bassa, si è disputata la gara, con 52 partecipanti pronti a darsi battaglia con l’intento di dare la “pastina” all’amico rivale, però di vincitore ce n’è uno solo per categoria, e chi è arrivato secondo o terzo la rivincita dovrà rimandarla al prossimo anno. I vincitori delle singole categorie sono nomi già noti degli anni precedenti: nella categoria femminile geometri è stata la campionessa Italiana Geometri Cristina Piaser, già vincitrice da tre edizioni dei campionati Italiani di gigante, speciale e combinata e delle nostre edizioni Trofeo Il Geometra con il miglior tempo assoluto geometri; nelle quattro categorie Senior, Amatori, Veterani, Pionieri, si sono riconfermati campioni rispettivamente: Grasso Roberto, Jannon
Corrado, Plavan Paolo, Perino Luigi, mentre nella categoria Super Pionieri ha dominato Perron Cabus Giuseppe che l’anno scorso ha preso 26 centesimi da Ambrosiani Massimino, quest’anno infortunato. Sarà pronto a dare battaglia il prossimo anno, però con la sua gradita presenza al pranzo... Nella categorie familiari e simpatizzanti, incominciando dai “baby”, le piccolissime nipoti di Perron Cabus di 4 anni hanno fatto la loro prima gara dei geometri arrivando al traguardo con gli applausi del pubblico e dei nonni; cuccioli maschile, ragazze femminile, Juniores femminile con tempi eccezionali di Grisa Stefano, Jannon Silvia e Taliano Elena, mentre nella categoria Senior femminile Schierano Federica, già vincitrice dello scorso anno nella sua categoria, quest’anno ha fatto il miglior tempo assoluto battendo di 14 centesimi la nostra campionessa Cristina; bravissimi giovani! (speriamo sia una futura geometra). Vogliamo con questi giovani geometri e familiari aumentare la partecipazione ai prossimi campionati Italiani, per portare finalmente l’ambito trofeo nazionale al nostro Collegio. Una piccola delusione è stata la scarsa adesione dei partecipanti sia alla gara (52) che al pranzo con 79 presenze, malgrado l’eccellente servizio a buffet molto gradito dai presenti. Hanno ben figurato i graditi omaggi alle signore, scelti come sempre con gusto dall’amico geom. Robbiano, e la ricchissima lotteria
con premi eccezionali come un televisore Samsung 32” vinto dal geom. Grisa di Bardonecchia, una bicicletta super accessoriata con 18 cambi, un forno micro onde e così via con premi ricchi e di vario genere, dallo sportivo al “casalingo”. La coppa Geom. Giovanni Birocco è stata vinta da Perino Luigi; la coppa Geom. Luciano Roccati è stata vinta da Giuseppe Perron Cabus; le coppe Geom. Dante Geymonat, e Geom. Livio Obert, sono state vinte rispettivamente da Jannon Corrado e Plavan Paolo. Il trofeo biennale Ettore Bonfante è stato consegnato dalla figlia Graziella a Cristina Piaser per la terza volta, Un caloroso ringraziamento da parte del Comitato Organizzatore al Presidente del Collegio di Torino e Provincia Geom. Ilario Tesio, al Segretario Geom. Luciano Simonato e Signora, al Tesoriere Geom. Gian Luca Pautasso che con le loro presenze danno prestigio alla manifestazione, ed a tutto il Consiglio Direttivo, alla geom. Stefania Birocco, a Germana Roccati e a Graziella Bonfante per le coppe offerte in memoria dei loro cari; ed a tutti i collaboratori del Comitato Organizzatore per l’impegno per la buona riuscita della manifestazione e soprattutto un caro saluto agli affezionati partecipanti. Con l’augurio di ritrovarci sempre più numerosi e tutti in ottima salute ed in gran forma per i garisti, segnate fin d’ora sull’agenda questa data: il giorno 12 marzo 2011 a Bardonecchia. il geometra n. 2/10
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Atti del Collegio CLASSIFICA TROFEO IL GEOMETRA SESTRIERE 2010 SLALOM GIGANTE
CATEGORIE FAMILIARI E SIMPATIZZANTI
1 2
A Cat. Femminile Piaser Cristina Vietto Elisabetta
Tempo 0’32” 86
1 2 3
B Cat. Seniores Grasso Roberto Devietti Goggia Davide Labbate Francesco
Tempo 0’ 36” 91 0’ 41” 63 0’ 43” 71
1 2 3 4 5 6
C Cat. Amatori Jannon Corrado Biava Luca Roude Andrea Dalmasso Alessandro Garzon Roberto Uccheddu Marco
Tempo 0’ 33” 98 0’ 34” 00 0’ 36” 56 0’ 38” 48 0’ 40” 08
1 2 3 4 5
D Cat. Veterani Plavan Paolo Bianchin Marco Gillio Giorgio Ragazzoni Marco Pautasso Gian Luca
Tempo 0’ 34” 47 0’ 34” 68 0’ 36” 87 0’ 41” 43 0’ 41” 60 Tempo 0’ 33” 46 0’ 36” 78
4
E Cat. Pionieri Perino Luigi Boero Marco Messina Claudio Taliano Flavio
1 2
F Cat. Super Pionieri Perron Cabus Giuseppe Rege Gianasso Alessandro
Tempo 0’ 39” 73 0’ 47” 49
1 2 3
I Cat. Praticanti Geom. Musso Sunai Rege Gianasso Luca Ferrero Davide
Tempo
1 2 3
0’ 42” 49
0’ 51” 74
0’ 40” 47 0’ 42” 33
0’ 34” 76 0’ 39” 75 0’ 45” 71
2 Oberto Vittoria
1’ 06” 57
P Cat. Cuccioli Maschile 1 Priotti Daniele 2 Bianchin Giovanni 3 Schierano Alberto
Tempo 0’ 51” 95 0’ 59” 26 1’ 04” 42
Q Cat. Ragazze 1 Jannon Silvia 2 Butano Eugenia 3 Surra Francesca
Tempo 0’ 46” 69 0’ 59” 68 1’ 00” 12
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M Cat. Pulcini Femminile 1 Perron Cabus Chiara 2 Perron Cabus Silvia 3 Perron Cabus Giorgia
Tempo 0’ 52” 91 2’ 20” 54 2’ 40” 02
N Cat. Pulcini Maschile 1 Jannon Simone
Tempo 0’ 52” 23
O Cat. Cuccioli Femminile 1 Bianchin Francesca
Tempo 0’ 44” 21
P Cat. Cuccioli Maschile 1 Grisa Stefano 2 Bianchin Giovanni
Tempo 0’ 37” 55 0’ 38” 64
Q 1 Jannon Silvia
Cat. Ragazze
Tempo 0’ 34” 75
Q Cat. Ragazzi 1 Schierano Alberto
Tempo 0’ 46” 46
1 2 3 4
S Cat. Juniores Femminile Taliano Elena Surra Francesca Pautasso Francesca Butano Eugenia
T Cat: Juniores Maschile 1 Butano Lorenzo
1 2 3 4 5
U Cat. Seniores Femminile Schierano Federica Messina Isabella Dosi Samuela Surra Chiara Rege Gianasso Danila
Tempo 0’ 36” 29 0’ 42” 29 0’ 43” 39 0’ 44” 25 Tempo 0’ 51” 75 Tempo 0’ 32” 72 0’ 40” 44 0’ 52” 77 0’ 55” 34 1’ 05” 41
V Cat. Seniores Maschile 1 Perino Andrea
Tempo 0’ 35” 55
Z Cat. Dame 1 Guiffre Grisa Sylvie 1 Ciattino Elena 2 Ciattino Laura
Tempo 0’ 34”66 0’ 45”86 0’ 46” 86
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Atti del Collegio
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Convegni
Un tesoro ritrovato Dal rilievo alla rappresentazione L’esposizione “Un tesoro ritrovato. Dal rilievo alla rappresentazione” ha proposto ai visitatori un viaggio affascinante alla scoperta dei diversi saperi, professionalità e competenze dell’Agenzia del Territorio attraverso una narrazione che ripercorre le tappe della storia della cartografia e di
quell’insieme di conoscenze scientifiche, tecniche e artistiche a essa connesse che hanno accompagnato, e anche spesso stimolato, l’evoluzione economica e il progresso tecnologico delle società umane. In mostra è stata presentata una ricca selezione di mappe, che offre una
Giovedì 26 novembre 2009 alle ore 18.00, presso la Sala Zanardelli del Complesso Monumentale del Vittoriano in Roma è stata inaugurata la mostra “Un tesoro ritrovato. Dal rilievo alla rappresentazione”., che è rimasta aperta dal 27 novembre 2009 al 10 gennaio 2010. Promossa dalla Agenzia del Territorio, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e con il Patrocinio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Comune di Roma, la mostra è stata organizzata a cura di Antonio Catizzone e Sabatino Di Filippo e si è avvalsa di un prestigioso Comitato d’Onore composto da Giulio Tremonti, Ministro dell’Economia e delle Finanze; Roberto Calderoli, Ministro per la Semplificazione Normativa; Sandro Bondi, Ministro per i Beni e le Attività Culturali; Luigi Casero, Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze; Giovanni Alemanno, Sindaco di Roma. L’organizzazione e la realizzazione sono stati a cura di Comunicare Organizzando. Il catalogo è edito da Gangemi.
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corposa panoramica della produzione degli ultimi tre secoli, ma il pubblico ha trovato anche cabrei, atlanti, strumenti scientifici per il rilievo e la rappresentazione cui si uniscono filmati, documenti, registri, atti notarili, fotografie patrimonio dell’Agenzia del Territorio, che oltre a tessere una fitta trama di rimandi tra cultura arte e storia, conducono verso la conoscenza di un’istituzione poco nota eppure depositaria di uno straordinario patrimonio di saperi. Attraverso un percorso espositivo a carattere didattico-narrativo, suddiviso in quattro sezioni, si è dato conto dell’esistenza di un prezioso patrimonio noto solo parzialmente ai tecnici del settore e poco al grande pubblico. La mostra ha coperto l’arco temporale degli ultimi tre secoli, che hanno visto l’Italia giocare un ruolo fondamentale a livello mondiale nel progresso del settore geotopocartografico e nella realizzazione e organizzazione della documentazione catastale. Una breve introduzione storica ha aperto il percorso testimoniando come i primi tentativi di misurazione e definizione del territorio abbiano origine nella notte dei tempi, sin dall’epoca preistorica, passando per l’antico Egitto e proseguendo nell’antica Grecia e in epoca romana per arrivare, superando la parentesi medioevale, direttamente all’Epoca dei Lumi. Qui sono stati presentati alcuni pezzi storici che hanno consentito e facilitato le prime operazioni di rilevamento del terreno tra cui il
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Convegni Il geom. Carlo Trucco ha donato al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia il proprio Tecnigrafo che ora arricchisce la raccolta degli strumenti tecnici e topografici del Collegio.
“Cubito di Imen-m-ipet” proveniente dal Museo delle Antichità Egizie di Torino e la “Groma” del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Tuttavia è con la I sezione che si è entrati nel vivo del patrimonio dell’Agenzia con il racconto della nascita dei catasti geometrico - particellari nel XVIII e XIX secolo con una panoramica su alcune cartografie formate in epoca anteriore alla promulgazione della legge istitutiva del Catasto Italiano del 1886. Punto di partenza è il “catasto teresiano” che esaudisce, con la sua attivazione nel 1760, l’antico sogno dell’Imperatore Carlo VI. Sono quindi stati presentati esempi di mappe dal catasto napoleonico, pontificio, franceschino e altri catasti ottocenteschi cui sono state affiancate straordinarie tavole di cabrei e atlanti caratterizzati da decorazioni minuziose e raffinatissime dove nel contempo è possibile distinguere nel tratto e nelle scelte cromatiche un’abilità artistica sottile, una mente creativa, e una “ratio” matematico- tecnica, il tutto in un perfetto equilibrio e connubio. A questi si aggiungono alcune raccolte della normativa e delle istruzioni tecniche, così precise, dettagliate e minuzio-
se, sul modo di procedere nei rilevamenti, nel disegno della mappa e nella predisposizione di tutti i registri e documenti amministrativi, da poter essere ancor oggi prese a esempio. La II sezione ha affrontato il periodo che va dal 1886 al 1956, dall’indomani dell’Unità d’Italia quando, con la Legge Messedaglia, venne disposta la formazione di un catasto unico. Percorrendo le varie tappe che caratterizzano quell’arco di tempo che giunge fino agli anni ’50, si è dato conto dell’impiego del metodo aerofotogrammetrico, introdotto per la prima volta al mondo, in Italia, per la formazione delle mappe catastali, nell’anno 1934. A corredo della narrazione, molti gli strumenti tecnici esposti, tavolette pretoriane, teodoliti, tacheometri, strumenti per il calcolo delle aree delle particelle quali reticole e planimetri, pantografi, strumenti di calcolo come regoli e aritmometri, oltre ai diversi volumi di istruzioni, riviste, manifesti e tanto altro ancora. Nella III sezione è stata affrontata la questione della Conservazione delle Mappe del nuovo Catasto Terreni attraverso la creazione di exhibit che ripropongono al visitatore le
postazioni di lavoro per l’aggiornamento della cartografia catastale in modalità tradizionale. Parallelamente è stata raccontata, attraverso una cospicua selezione di oggetti, l’evoluzione degli strumenti topografici moderni determinata dal progresso tecnologico, soprattutto nel settore dell’elettronica a cavallo degli anni Settanta, e la progressiva trasformazione degli strumenti di calcolo fino all’utilizzo dei moderni Personal Computer. La IV sezione ha concluso il percorso affrontando la questione della gestione moderna della cartografia catastale. Partendo dalla gestione informatizzata del processo di aggiornamento del catasto, si è proposto uno sguardo sull’attualità e il futuro dell’Agenzia attraverso la presentazione della procedura Pregeo fino alla versione 10 che rappresenta a tutt’oggi una soluzione di eccellenza e un motivo d’orgoglio per l’Agenzia. Un percorso espositivo che ha inteso dimostrare come lo studio del documento e della fonte storica può essere visto come scoperta di un mondo passato, radice del presente da proporre alle generazioni più giovani come fonte di scoperta dell’antico e del nuovo; un viaggio che vuole essere anche memoria partecipata, capace di creare uno spirito di appartenenza e di sapere condiviso. Sponsor della mostra: GEOWEB, BNP Paribas Real Estate, SIN, ACEA, ENI, Assilea, Assoimmobiliare Partner tecnico: SOGEI Catalogo: Gangemi Editore il geometra n. 2/10
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Convegni
La proposta regionale sulle professioni intellettuali Torino, 11 marzo 2010 di Franco Rigazio
Si è svolto a Torino l’11 marzo il convegno “Per il futuro delle professioni intellettuali - Proposta regionale e riforma nazionale: uscire dalla crisi economica sostenendo le professioni intellettuali” promosso dall’on. Avv. Maria Grazia Siliquini, estensore e relatore del provvedimento di riforma delle professioni in esame alla Camera dei Deputati, e Gian Luca Vitale, Consigliere Regione Piemonte e primo firmatario della proposta di legge regionale in materia di professioni intellettuali L’on. Siliquini ha aperto i lavori con l’ illustrazione del disegno di legge che in bozza era già stato inviato ai partecipanti. Oltre agli aspetti tecnici, la relatrice ha trattato di deontologia, delle varie forme di società stabilite dai vari ordinamenti, di tariffe minime ristabilite e correlate alla qualità per la tutela dei cittadini e di ammortizzatori sociali anche per le libere professioni. Gian Luca Vignale ha affermato che la legge regionale non intende porsi in contrasto con le leggi nazionali, come, invece, succede in altre Regioni; d’altra parte, in Piemonte non esiste una legge che riguardi la libera professione. La nuova legge pone al centro l’aggiornamento e la formazione continua, per avere dei professionisti qualitativamente elevati; Gli ammortizzatori sociali previsti per i professionisti così suddivisi: 1. fondi per nuovi studi con professionisti con meno di 40 anni; 2. prestiti d’onore per professionisti con meno di 30 anni; 3. finanziamenti a fondo perduto per nuovi studi associati. Tra i numerosi interventi, Pietro Antonio De Paola, Presidente del Con-
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siglio Nazionale Geologi, ha rivolto una critica all’Antitrust per l’azione promossa contro i Geologi che, attraverso il loro Consiglio Nazionale hanno diffidato 8 iscritti che si sono aggiudicati un importante appalto per la redazione di carte tematiche per la Regione Marche a prezzi indecorosi. La vicenda, che il dr. De Paola ha descritto nei particolari, ha condotto ad una vertenza con l’Antitrust e la morale che ne è derivata è che ancora una volta si è dimostrata evidente l’importanza del riferimento a tariffe minime per garanzia di qualità dell’operato e per combattere la distorsione del mercato che è diventato una continua rincorsa al ribasso. L’ing. Sergio Polese - coordinatore PAT – Professione Area Tecnica e consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri, ha anch’egli insistito sulla richiesta di ripristino dei minimi tariffari indispensabili per una prestazione di qualità: risultano assurdi ribassi effettuati da professionisti dell’area tecnica in appalti pubblici, anche nella misura del 100%, applicati con l’unico scopo di aggiudicarsi l’incarico ai soli fini di incrementare il proprio curriculum. Il risultato è la mancanza assoluta
di garanzia nella qualità dell’opera, contrariamente alle imprese che invece sono scartate per le offerte anomale oppure che non possono effettuare sconti sugli oneri della sicurezza per la tutela dei lavoratori dipendenti che sono tutelati anche per quanto riguarda i minimi salariali: ciò non si verifica invece per i liberi professionisti. Giuseppe Jogna, presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, ha affermato che per uscire dalla crisi che ha colpito l’80% dei liberi professionisti occorre dare un contributo alla collettività con interventi di sicurezza dell’energia, ad esempio rottamando gli impianti elettrici obsoleti di edifici di vecchia costruzione. E’ importante inoltre – ha detto - sfatare i preconcetti negativi dell’opinione pubblica verso i liberi professionisti cercando di far comprendere che quasi sempre il libero professionista onesto è un alleato che risolve i problemi quotidiani dei cittadini. Spesso esiste, ha proseguito il p.i. Jogna, confusione tra la funzione dello Stato e quella delle Regioni: vedasi un esempio recente in materia di Certificazione Energetica degli edifici dove molte Regioni non
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Convegni hanno legiferato, altre hanno approvato leggi, sotto alcuni aspetti anche molto diverse, così da far apparire due unità immobiliari, simili e poste a poca distanza l’una dall’altra, ma divise da un confine geografico, come se fossero del tutto diverse per quanto riguarda la loro prestazione energetica. Ha auspicato, infine, che le due leggi, quella nazionale e quella regionale proposta dal consigliere Vignale, possano finalmente essere rese efficaci, colmando un vuoto che ormai dura da troppi anni. E’ seguito l’intervento di Andrea Bonechi, Consigliere del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili, Consigliere delegato alla riforma delle professioni, il quale giudica il sistema duale (albi e collegi ordinistici da una parte e associazioni dall’altra) assurdo e non attuabile; inoltre – ha affermato - non bisogna confondere le professioni intellettuali, regolamentate dall’art. 2229 del Codice Civile, con l’attività libero professionale in genere. Ha espresso il parere che sia corretto mantenere l’esame di abilitazione promosso e controllato dallo Stato, sfatando la convinzione che l’esame sia esclusivamente gestito dalle “caste delle professioni” e che è indispensabile mantenere gli Albi, vigilare sul comportamento deontologico degli iscritti, verificare il rapporto del compenso con l’importanza dell’opera ed il decoro della professione e soprattutto con la qualità della prestazione. Per raggiungere questi obiettivi è senz’altro necessario ripristinare le tariffe minime. Il dr. Bonechi ha lamentato il fatto che mai i professionisti sono coinvolti nel dibattito sulla crisi, che chiaramente ed inevitabilmente colpisce anche questi lavoratori, infatti i vari convegni vedono protagoniste le forze di Governo e di opposizione, gli imprenditori dell’industria, del commercio, le forze sindacali ma mai i liberi professionisti, pur rappresen-
tando la terza forza di produzione del PIL in Italia; Sempre in merito alle tariffe ed alla libera concorrenza, il relatore si chiede cosa ci sia da liberalizzare in un settore dove, da una parte continua a trovare fertile terreno la convinzione dell’opinione comune che le libere professioni siano gestite da “caste” e che sia molto difficile accedervi e dall’altra, la realtà ci fa rilevare una grande eccedenza di soggetti che hanno frequentato studi specifici, hanno superato l’esame di abilitazione e si sono iscritti agli Albi Professionali, scoprendo di far parte di un gruppo molto numeroso, forse troppo. Sarebbe quindi ulteriormente negativo ufficializzare le “Associazioni” che darebbero la possibilità a chiunque non voglia sottoporsi ad un esame di Stato per l’abilitazione di esercitare una libera professione, sottraendosi alle regole attuali. Il prof. Pierangelo Sardi, Presidente CEPLIS – Conseil Europeen Des Professions Liberales, Consigliere CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro delegato alle professioni, ha sottolineato l’influenza dell’Europa sull’esistenza degli Ordini: la cosiddetta direttiva Zappalà ha fortunatamente espresso, a livello Europeo, la volontà di costituire la rete ufficiale delle professioni ordinistiche ed è auspicabile che in tale ambito si faccia chiarezza. Inoltre, il prof. Sardi si è detto del parere che le Regioni non debbano riconoscere nuove professioni, perché tale prerogativa deve spettare unicamente allo Stato. L’avv. Carlo Majorino, rappresentante del Governo nel Consiglio d’Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino, nell’ambito del suo ruolo, ha auspicato una stretta collaborazione tra l’Università e gli Organi responsabili delle Libere Professioni, soprattutto per la formazione. Essendo anche un libero professionista nel settore forense è fermamente convinto della necessità
del ripristino delle tariffe professionali, con particolare attenzione al decoro del professionista come sancito dall’art. 2233 C.C.. Amos Giardino, perito industriale Presidente della Consulta Permanente Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Torino e segretario del CUP Piemonte, ha seguito l’attività di coordinamento per la redazione del disegno di legge regionale, sviluppato sul testo emanato dalla Regione Toscana, corretto e modificato; Ha rivolto un richiamo alla politica perché promuova una consultazione delle Professioni, suddivise in tre grandi settori: economico-legale, sanitaria e tecnica, prima di emanare norme che costituiranno un riferimento per lungo tempo. In conclusione, l’estensore della proposta di legge Gian Luca Vitale ha affermato che il disegno di legge che sarà presentato con la prossima legislatura e che prima della formulazione definitiva proporrà ancora un’audizione di tutte le professioni. L’on. Siliquini ha affermato in conclusione che è necessario che il progetto sia condiviso responsabilmente sia dalle forze politiche che dal Governo con sollecitazione forte dei professionisti che sovente sono inerti. Ha ribadito che l’Europa riconosce la piena autonomia della legislazione degli Stati Membri in materia professionale, basta quindi avere coraggio e non trincerarsi dietro l’alibi del condizionamento delle Direttive Europee. il geometra n. 2/10
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Temi per il paesaggio Collana della Regione Piemonte dedicata alla cultura del paesaggio La Regione ha pubblicato due nuovi volumi appartenenti alla Collana “Temi per il paesaggio”, dal titolo “Il paesaggio dei sensi” e “Il paesaggio delle case in terra cruda” . “Il paesaggio dei sensi”, di Maria Chiara Zerbi, (2008, pagg. 109, Euro 14,00) affronta un tema affascinante e complesso: la relazione profonda tra il paesaggio, entità dinamica e risultato di interazioni variegate, e l’uomo. La reciproca influenza uomo-paesaggio è fondamentale nella qualità della vita: il volume conduce il lettore attraverso un percorso di lettura insolito del paesaggio, utilizzando come chiave di interpretazione i cinque sensi e portando esempi sia teorici sia pratici a supporto di esse. L’Autrice sottolinea l’importanza dell’educazione del paesaggio non solo nei confronti dei giovani ma anche di quanti non dimostrano sufficiente sensibilità verso queste tematiche. Tale problema è richiamato con forza anche dalla Convenzione Europea del Paesaggio là dove sottolinea la necessità della sensibilizzazione delle popolazioni sul valore e l’identità dei propri territori, affinché le politiche di valorizzazione e tutela del paesaggio ottengano i risultati auspicati. Il capitolo “I paesaggi della vista” ci parla di paesaggi nell’arte, nella fotografia, nelle immagini turisti-
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che, nella geografia. Il “paesaggio dell’udito e del tatto” tratta delle campane, dei percorsi naturalistici e mentali. Per l’olfatto, sono descritti i patrimoni enogastronomici e museali. Infine, per l’olfatto, vengono trattato gli approcci geografici agli ecomusei ed a realtà specifiche, quali la fragola profumata di Tortona. Il testo “Il paesaggio delle case in terra cruda” (2010, pagg. 115, Euro 14,00) ha come Autore Roberto Mattone e raccoglie scritti e fotografie per accompagnare il lettore in un itinerario fatto di sentimenti ed emozioni e per ricordare come il paesaggio sia un contenitore di bisogni ed aspettative più che mai attuale. La concezione odierna del paesaggio deve passare attraverso la comprensione del nesso fondamentale tra natura e storia, perché ogni ambiente è necessariamente influenzato dall’azione umana. La tutela non deve riguardare solo le porzioni di paesaggio necessariamente di pregio, ma anche le parti del quotidiano generalmente più vicine alla comune esperienza e all’interesse degli abitanti. Proprio le case e cascine in terra cruda, che in Piemonte sono ancora molto diffuse, sono capaci di integrarsi profondamente con il paesaggio, perché impastate della stessa materia dei campi e quindi in un continuo naturale. La pubblicazione si pone sul solco della legge regionale n. 2/2006, che fornisce contributi per la tutela e la valorizzazione di questi edifici, con particolare considerazione alla rile-
vanza dei manufatti rispetto al contenuto paesaggistico. Oltre alla parte dedicata al paesaggio agricolo ed urbano, l’Autore tratta delle tipologie costruttive e architettoniche delle costruzioni in terra cruda e descrive delle linee guida per la conservazione del patrimonio in terra. Terre colorate - Itinerari di viaggio tra Langhe e Roero Di Massimo Martinelli con foto di Ornella Paletto e Giuseppe Parola Edizioni del Capricorno, 2009, pagg. 151, Euro 8,90 nei “Libri di La Stampa”. L’enologo Massimo Martinelli, oltre ad occuparsi di vini, è profondo conoscitore del territorio piemontese, nonché bravo scrittore e narratore di storie ed ambienti delle Langhe e del Roero. Arricchito dalle fotografie di Ornella Paletto e Giuseppe Parola, il
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Recensioni Fa un sole su questi bricchi, un riverbero di grillaia e di tufi che mi ero dimenticato. ... E’ un caldo che mi piace, sa un odore: ci sono dentro anch’io a quest’odore, ci sono dentro tante vendemmie e fienagioni e sfogliature, tanti sapori e tante voglie che non sapevo più d’avere addosso. C. Pavese, La luna e i falò, 1950 volume traccia proposte di itinerari nelle “terre colorate” che troviamo nel paesaggio delle colline tra Langhe e Roero, nella piana di Alba e del suo territorio. Come dice l’Autore nella sua introduzione, il territorio descritto è straordinario: il fiume Tanaro, nel suo percorso sinuoso dalle Alpi Marittime fino al Po, crea ad un certo punto due anse speciali che corrispondono alle Langhe, sulla sponda orografica destra, ed al Roero, su quella sinistra. Un terreno geologico molto singolare, dove si mescolano marne calcaree e sabbie arenacee, testimonianza dei depositi marini dove oggi sorgono fertili terreni su cui si coltiva la vite nelle sue varietà più pregiate. Ma non solo paesaggio: nel testo si narra anche delle parlate che variano da bricco a bricco, di storie di partigiani, di scrittori e poeti, nonché degli uomini che vivono oggi nel contesto di queste particolari zone del Sud del Piemonte. E poi ovviamente di vini, di tartufi, di nocciole e di tome, insomma di tutta una cultura particolare ed affascinante, con il piacevole accompagnamento di belle fotografie della natura in tutte le sue stagioni, di panorami incredibili, di cittadine, di enoteche e di fiere.
Quindi un libro bello da leggere e da guardare, nonché una guida preziosa per conoscere meglio e più a fondo un territorio che noi piemontesi forse abbiamo già visto molte volte (magari nelle scorribande per vino o trattorie) ma che ci apparirà sotto un’altra luce, come un vero e proprio “Itinerario di viaggio” tra scoperte e scorci inaspettati. Quintino Sella. Uomo di cultura Di Piera Condulmer Edizioni Immagine per il Piemonte, 2009, pagg. 111, s.i.p. Con il sottotitolo “Attualità di un grande statista italiano”, il volume appartiene alla collana “150° Unità d’Italia - 1861 - 2011 Torino-Roma”, diretta da Vittorio Cardinali. Maria Loretta Tordini, Preside L’Istituto per Geometri “Quintino Sella”, sottolinea nella presentazione del libro come il grande uomo che ha segnato di sè la storia e i tempi del Risorgimento abbia lasciato nelle generazioni seguenti un forte senso dello Stato. In suo onore, gli allievi dell’istituto si sono riuniti in un’Associazione che ha tra gli scopi quello di mettere insieme le risorse per riordinare e dare vita all’Archivio del “Quintino Sella”. Così dal lontano 1867, anno di fondazione della
Scuola, i documenti sono stati salvati dall’oblio perché i posteri possano leggere direttamente il passato e capirlo ed integrarlo nella vita d’oggi. Il testo mette in evidenza lo spessore storico e culturale di Quintino Sella, da statista ad ispiratore di processi culturali. Infatti Quintino Sella nell’intero arco della sua vita professionale e politica si è occupato molto di cultura ed istruzione: gli anni in cui egli visse da protagonista erano anni di svolta per l’Italia e di questo travaglio l’Istruzione non poteva non risentire. Nascono proprio allora gli studi tecnici, necessari per il futuro economico del Paese e che si rivolgono ad un più vasto panorama sociale. Pur parteggiando apertamente per chi sosteneva che la cutura classica fosse la base dell’istruzione, Sella fu uno dei fautori della nascita proprio degli istituti tecnici. Prima di iniziare la carriera politica vera e propria, è investito di vari incarichi riguardanti la riforma della Pubblica Istruzione, l’aggiornamento dei tecnici e dei geologi; in particolare cura il passaggio dell’Istituto Tecnico di Torino ad Università per Ingegneri e progetta altri tipi di Università per Ingegneri, anche tenendo conto della vocazione del territorio, principio che terrà altresì presente per quanto riguarda la pianificazione dell’istruzione tecnica.
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Viaggio nell’affascinante mondo della metrologia La Brenta di Piemonte di Giancarlo Baggi
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ecandomi in visita alla Fondazione ACCORSI di via Po 55 a Torino, nella grande cucina ottocentesca, ai lati di una credenzina del XVII secolo, notavo due grandi recipienti in bronzo con due manici poggianti su 3 piedini di fattura a me conosciuta. Chiedevo informazioni alla mia gentile guida la quale mi confermava che sì, si trattava di due vecchie misure non meglio identificate. Il mio sospetto pareva confermato ed infatti, osservando più attentamente, potei chiaramente distinguere i simboli caratteristici di due rari campioni ufficiali in bronzo di misure di capacità per liquidi (MEZZA BRENTA) costruiti secondo le disposizioni contenute nell’editto emanato da Carlo Emanuele I di Savoia il 5 giugno 1612 che costituisce il primo importante tentativo di unificazione dei pesi e delle misure in Piemonte. In detto editto si stabilisce, tra l’altro, che “tutti li pesi, e misure siano all’avvenire nelli Stati nostri di qua’ da Monti uniformi, secondo che qua’ a basso è notato. Inibendo, come inibiamo, sotto pena di falso ad ognuno di usare altri pesi e misure”
Le misure campione ai lati della credenzina del XVII secolo
Ed in particolare per le misure di capacità per liquidi, che ”Per il VINO, acqua e simili il Carro si faccia di brente dodici, e la Brenta quale si partirà in mezze, quarte e ottave contenga pinte trentasei, e che la pinta, o stagnata, si partisca in due boccali, e il boccale in due quartini….” Ed inoltre si ordina: “Vogliamo per tanto, e commandiamo, che tutte le Città, e luoghi di detti nostri Stati, qui sotto nominati, fra tutto il mese di Giugno dell’anno prossimo Mille seicento tredici, debbano essersi prouisti delli campioni di bronzo di tutte le misure, e pesi sudetti da chi sarà nella presente città per tal effetto deputato, qual gli li darà alli prezzi, che dalla Camera nostra sudetta gli saranno stabiliti; li quali campioni de pesi, e misure, esse Città, e luoghi saranno tenuti di farli conseruar in luogo publico, affinche ogn’uno ue gli possi hauer raccorso, in modo però tale, che non possino esser guasti ne alterati.”
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Cultura Due misure campione in bronzo della mezza brenta in Piemonte nel 1613
In basso: Particolare interno delle tacche di livello posizionate ad un quarto di brenta ed a mezza brenta
Ed ecco quindi che, come ben si evidenzia nelle fotografie, sulle misure figurano: • il tipo di misura (mezza brenta) • lo stemma dei casa Savoia (scudo crociato con corona) • l’anno di fabbricazione 1613
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ome si può notare a tutti i 100 Comuni che figurano nell’elenco allegato in calce all’editto venivano concessi 13 mesi di tempo (dal 5 giugno 1612 al 30 giugno 1613) per dotarsi dei campioni in bronzo di tutte le misure, ma poiché non tutti i Comuni erano riusciti ad ottemperare al Decreto, due giorni prima della scadenza dei termini, e precisamente il 28 Giugno 1613, veniva emanato un ulteriore editto che disponeva la proroga per giorni 35 e cioè fino al 1° Agosto 1613 “del termine ad ubbidir agli ordini di cui all’editto del 5 Giugno 1612”
E’ naturalmente curioso notare come le tempistiche legislative si siano modificate nei tempi, passando da una unica proroga di 35 giorni ai vari decreti mille proroghe dei giorni nostri. il geometra n. 2/10
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Cultura
Due mezze brente dei giorni nostri (mezzi ettolitri per trasporto di uvaggi e vino - 50 litri)
Particolare interno delle tacche di livello ogni 10 litri
Particolare esterno con il marchio del veriďŹ catore (B*F) e l’indicazione del tipo di misura (MEZZO ETTOLITRO)
Nel Museo Accorsi di Torino troviamo importanti testimonianze sulle misure in Piemonte dei liquidi, tra cui la brenta 44
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Cultura
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er meglio entrare nell’argomento è opportuno ora descrivere la capacità della vecchia brenta piemontese unificata con l’editto del 1612 e già in uso anche in tempi precedenti. Detta capacità veniva chiaramente descritta nell’ “ISTRUZIONE per li fabbricatori ed aggiustatori delle bilancie, stadere e misure” edita dalla stamperia reale di Torino il 20 Febbraio 1750 dove si disponeva che la capacità della brenta nel circondario della provincia di Torino dovesse essere misurata considerando le dimensioni del recipiente, che doveva contenere 628 once cube di trabucco (Il trabucco si divide in sei piedi liprandi, il piede liprando in 12 once). Pertanto, poichè il piede liprando di metri 0,513766 si divideva in 12 once di trabucco, ognuna delle quali pari a metri 0,042813, ne consegue che la capacità della brenta di Torino è pari a litri 49,2846 ossia: once cube 628 x metri 0,0428133 = mc 0,0492846 pari a litri 49,2846 In seguito, con un leggero aggiustamento entrato in vigore dopo il 1818, a seguito del parere della Reale Accademia delle Scienze di Torino presieduta dal Conte Prospero Balbo datato 28 luglio 1816, la capacità della brenta di Torino, fu definitivamente fissata in litri 49,30 Tuttavia, nonostante le ordinanze ed i decreti di cui sopra nelle varie città e luoghi continuavano a coesistere misure diverse tra le quali, come indicato nelle tavole di ragguaglio dei pesi e della misure edite dalla Stamperia Reale di Roma il 20 Maggio 1877, le più diffuse erano: − la brenta di Torino di litri 49,30 divisa in 36 pinte di litri 1,369 in uso anche nei circondari di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Biella, Vercelli, Ivrea, Pinerolo e Susa − la brenta di Alessandria di litri 57,84 divisa in 34 pinte di litri 1,701 − la brenta di Acqui di litri 74,60 divisa in 45 pinte di litri 1,658 − la brenta di Casale di litri 73,21 divisa in 45 pinte di litri 1,627 − la brenta di Novi Ligure di litri 53,00 divisa in 53 pinte di litri 1,000 − la brenta di Tortona di litri 84,86 divisa in 48 pinte di litri 1,768 − la brenta di Novara di litri 54,67 divisa in 36 pinte di litri 1,519 − la brenta dell’ Ossola di litri 53,99 divisa in 48 pinte di litri 1,125 − la brenta di Pallanza di litri 56,68 divisa in 36 pinte di litri 1,574 − la brenta di Valsesia di litri 60,27 divisa in 30 pinte di litri 2,009
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ncora oggi, dopo 400 anni, la brenta resiste nelle campagne piemontesi, dove viene utilizzata in particolare per le misure da vino, e riferita non più alla vecchia misura piemontese da litri 49,30 ma al mezzo ettolitro da 50 litri.
Il Museo di Arti Decorative della Fondazione Pietro Accorsi ha sede nello storico palazzo di Via Po 55, costruito intorno al 1684 sotto la guida dell’Architetto Ducale Amedeo di Castellamonte. Tutto il complesso di edifici che concludono sulla sinistra il tracciato di Via Po apparteneva in origine all’Ordine dei padri Antoniani di S. Antonio di Ranverso, da cui il nome popolare dello stabile di “Casa di Sant’Antonio”. Nel 1776 il palazzo fu acquistato dall’Ordine Mauriziano, l’antica istituzione torinese creata nel XVI secolo per volere del Duca Emanuele Filiberto di Savoia. Dal 15 aprile 1901, quando il padre di Pietro Accorsi fu nominato dall’Ordine portinaio dello stabile, tutta la famiglia si trasferì in un modesto alloggio affacciato sul cortile del palazzo. Da allora Pietro Accorsi non lasciò più il palazzo e, grazie all’accresciuto prestigio nell’attività di antiquario, pochi anni dopo poté prenderne in affitto alcune aree adibendole ad alloggio personale e a sede della galleria espositiva. Nel 1956 l’intero stabile divenne proprietà dell’antiquario, dopo la sua morte sede della Fondazione e oggi del Museo di Arti Decorative. Offre un’intelligente interpretazione del gusto settecentesco, in cui i mobili d’epoca venivano sistemati in un contesto ricostruito e ridisegnato. Il Museo, che ospita l’intera collezione dell’antiquario, può definirsi dunque come una casa-museo arredata secondo il gusto del Fondatore in un susseguirsi di ambienti di straordinaria ricchezza, da cui il proprietario sembra appena uscito e dove mobili, tappeti, arazzi, oggetti e quadri sono messi in relazione tra loro per ricreare le atmosfere del Settecento.
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On line La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ispettorato per la Funzione Pubblica ha inviato il 18 marzo 2010 una lettera ai Presidenti dei Consigli Nazionali delle Professioni che richiede, tra l’altro, di conoscere l’assolvimento degli adempimenti previsti dall’art. 16, comma 7, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni in Legge 28 gennaio 2009 n. 2, che impongono a tutti i professionisti l’obbligo di adozione della Posta Elettronica Certificata e di comunicazione della medesima al proprio Collegio di iscrizione. Nella medesima lettera si richiede quali provvedimenti intendano adottare i Collegi nei confronti degli inadempienti.
Posta elettronica certificata Si ricorda che tutti i professionisti hanno l’obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicandolo ai rispettivi Collegi professionali. E’ possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione con il Consiglio NazionaleCassa di Previdenza e Aruba, sul sito www.cassageometri.it.
collegio.torino@geopec.it
Orario degli uffici del Collegio Dal lunedì al venerdì: dalle 8,30 alle 13,30 lunedì e mercoledi: anche dalle 14,00 alle 17,00
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On line
@ La chiocciolina di Paolo Cuselli E’ notizia di questi giorni che il Dipartimento di Architettura e Design del MoMA di New York ha acquisito il simbolo @ nella sua collezione artistica. L’annuncio arriva da Paola Antonelli, l’italiana curatrice del dipartimento di architettura e design, che spiega cosi’ l’importanza dell’iniziativa: “si abbandona il principio che il possesso fisico di un oggetto sia il requisito necessario per la sua acquisizione”. Ma cosa significa sia in termini concettualisia in termini pratici? L’arte contemporanea, l’architettura ed il design possono assumere manifestazioni nuove quale segno dei tempi, dai codici digitali agli indirizzi Internet che sono considerati, oggi, creazioni dell’uomo al pari di un quadro o di una penna prestigiosa. Tale importante evoluzione dimostra come i curatori del Museo abbiamo voluto inglobare nella propria sterminata raccolta un qualcosa che rappresenta non propriamente un oggetto fisico ma
solo un’idea, un segno che caratterizza la comunicazione odierna. Al fine di capire perché abbiano scelto di annoverare il simbolo @ nella collezione, è necessario comprenderne da dove proviene e perché sia diventata un’icona onnipresente nel mondo attuale.
@ Un po ‘di storia
Alcuni linguisti ritengono che @ risalga al sesto/settimo secolo d.C., una legatura utile a fondere la preposizione latina ad che significa “a” o “verso”, con un sol tratto di penna. Il simbolo si ritrova poi anche nel XVI secolo nel mondo mercantile di Venezia, dove era usato per indicare l’anfora, un vaso di terracotta di dimensioni standard impiegato dai commercianti, sulle navi, quale unità di misura: risale al 1536 una riepilogo riferito ad un trasporto su tre navi, da Siviglia a Roma, proveniente dalle Americhe, dove si descrive “ci sono una @ di vino, che corrisponde ad un
@ utilizzata in una lettera del 1536 di un mercante italiano
terzo di un barile, del valore di 70 o 80 ducati” È interessante notare che ai giorni nostri gli spagnoli usano il simbolo @, arroba, per indicare anche loro un’unità di misura. Il simbolo @ era conosciuto quale “a commerciale” quando è apparso sulla tastiera della macchina da scrivere americana Underwood nel 1885 ed è stato codificato come tale, per la prima volta, nell’American Dictionary of Printing & Bookmaking nel 1894. Da questo momento in poi il simbolo stesso è stato standardizzato, sia stilisticamente sia nella sua applicazione, sino ad essere inserito nel 1963 nell’elenco dei codici informatici ASCII (American Standard Code per Information Interchange). La chiocciolina @ è stata anche impiegata nel mondo anglosassone come abbreviazione per la parola “at” o per la frase “al prezzo di” (at a price of) nelle notazioni in materia contabile e commerciale.
L’arroba spagnola in un documento castigliano del 1400 il geometra n. 2/10
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On line
@ Ray Tomlinson
L’ingegnere informatico americano Ray Tomlinson nel 1971 sviluppò la posta elettronica elaborando un programma che permetteva a tutti coloro che frequentavano le università americane, collegate tra loro tramite la rete ARPANET, di potersi scambiare messaggi scritti. Lo stesso Tomlison nel 1972 usò il simbolo @ come separazione tra il nome del destinatario ed il server che svolgeva le funzioni di cassetta della posta. Egli fu anche il primo a codificare il messaggio di posta elettronica e la @ rappresentava una comoda abbreviazione per la composizione degli indirizzi di posta essendo un simbolo poco utilizzato ma di facile fruibilità sulle tastiere di qualsiasi macchina per scrivere.
@ Nel mondo
Il simbolo @ è ormai parte del parlare comune in ogni angolo del mondo. Ogni cultura ha battezzato @ con affettuosi sinonimi: per i tedeschi, i polacchi ed i sudafricani è un “coda di scimmia”, per i cinesi un topolino, per gli italiani ed i francesi una chiocciola, per i russi simboleggia un cane, mentre per i finlandesi
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è detta miukumauku, che significa “segno del miao”, perchè ricorda un gatto addormentato. Il simbolo @ è diventato così importante che le persone sentono il bisogno di dare un senso ad essa, da qui si sono ispirate in ulteriori declinazioni linguistiche dove la chiocciola sostituisce la lettera per rafforzare un diverso senso comunicativo come per esempio “ci@o @mici” od altre simili allocuzioni che solo la fantasia può porre limiti. Sull’altare di un linguaggio no sessista e politically correct recentemente in Spagna la @ è stata usata per indicare ambo i sessi quando si utilizzano sostantivi od aggettivi animati: “los alumnos y las alumnas de esta clase ganaron el concurso de belleza”. Con l’obbiettivo di economizzare anche il linguaggio l’aberrazione è stata così deformata in “l@s alumn@s de esta clase ganaron el concurso de belleza” ; esperimenti
simili di modificazione del linguaggio per attirare le giovani generazioni sono stati fatti nelle ultime campagne elettorali in Spagna, Portogallo e Regno Unito. Inutile dire che le corrispondenti Accademie Nazionali che vigilano all’ortodossia della lingua abbiano, giustamente, cassato questi neologismi come spazzatura.
@ per i tedeschi, i polacchi ed i sudafricani è un “coda di scimmia”, per i cinesi un topolino, per gli italiani ed i francesi una chiocciola