IL GEOMETRA – N° 5-2010

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Il geometra

Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO Grafica CHIARA CAMPONI

Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Toselli 1 - 10129 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail rivista@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: FEDERICA CAPRIOLO, STUDIO OSELLA PICCATO - PALETTO, RENATO PITTALIS, BRUNO RAZZA Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Su questo numero della rivista diamo ampia cronaca delle Riunioni di Zona che si sono svolte in autunno, a completamento di quelle della primavera-estate. Come possiamo vedere, i Priori organizzatori fanno a gara tra chi... ne inventa di più: convegni, visite, conferenze, per finire con giochi, balli, intrattenimenti e competizioni varie. Al di là dell’interesse di chi vi ha partecipato, che si cercherà nelle fotografie e “controllerà” la cronaca raccolta dal bravo collega Renato Pittalis, riteniamo che le Riunioni di Zona siano importanti per la nostra Categoria perché testimoniano come i Geometri siano anche dei buoni organizzatori di eventi (molti di loro sono amministratori pubblici o comunque sono impegnati in prima persona in organizzazioni culturali, benefiche o sportive) e soprattutto come sappiano amalgamare i colleghi, attraendoli con motivazioni sempre rinnovate di anno in anno. Ma per la professione sono utili queste Riunioni di Zona? Il Consiglio ritiene di sì, perché il conoscersi meglio tra colleghi significa condividere le esperienze ed accrescere la propria professionalità con lo scambio di opinioni, conoscenze e riflessioni. E cosa c’è di meglio che farlo durante una mezza giornata dedicata proprio ai Geometri che vivono e lavorano nello stesso territorio? Complimenti quindi ai Priori di quest’anno, ma anche a tutti quelli degli anni scorsi, per quanto tempo hanno dedicato alla Categoria e per il successo che tutte le riunioni hanno avuto. Un’altra occasione per incontrarsi con i colleghi della medesima Zona è quella dei corsi in Provincia, che il Collegio ha promosso anche nel 2010 in sedi decentrate e che proseguiranno senz’altro. Sarà un’altra opportunità di rafforzare i contatti, oltre che naturalmente di formarsi ed aggiornarsi insieme. Un altro argomento trattato su questo numero riguarda la collocazione della nuova sede del Collegio: invitiamo gli iscritti a visionare i nuovi locali, anche solo per una visita, in attesa dell’inaugurazione ufficiale che avverrà non appena completato l’adeguamento anche delle sale corsi. Ilario Tesio


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Sommario Editoriale

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Sono assoggettate a ritenuta d’acconto le compensazioni per mancato introito professionale e le spese processuali

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Riorganizzazione Agenzia delle Entrate

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Il nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici Cosa cambia per i Geometri?

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Regione Piemonte: il nuovo Regolamento Forestale

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Notizie per la professione

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Argomenti legislativi La ritenuta del 10% sui bonifici per spese relative alla detrazione 36% e 55%

di Studio Osella, Piccato, Paletto

Professione

Cosa cambia per i Geometri con la riforma della Scuola?, pag. 12

di Federica Capriolo

Consiglio Nazionale Assemblea dei Presidenti, pag. 20

Assemblea dei Presidenti Geometra certificatore: una grande occasione

di Bruno Razza

pag. 20 pag. 21

Cassa di Previdenza Notizie

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Commissione Immobiliare

La nuova sede del Collegio Geometri, pag. 28

Il Catasto Energetico dei Consumi

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Linee Guida per l’Amministratore

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Atti del Collegio La nuova sede del Collegio Geometri

pag. 28

Il Geometra Risponde

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Riunioni di Zona

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di Renato Pittalis

Convegni Riunioni di zona, pag. 33

Le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2010 per gli atti relativi ai fabbricati

Recensioni 2

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Argomenti legislativi

La ritenuta del 10% sui bonifici per spese relative alla detrazione 36% e 55% a cura dello Studio Osella - Piccato - Paletto, Dottori Commercialisti Il DL n. 78/2010 (c.d. “Manovra correttiva 2010”), all’art. 25 dispone che: “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta…”. Ciò comporta che, dall’1.7.2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale da parte di soggetti che per la spesa sostenuta intendono beneficiare di una deduzione o una detrazione d’imposta, la banca / Posta è tenuta ad operare una ritenuta d’acconto del 10% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accreditamento al beneficiario. Come disposto dal citato art. 25, con il Provvedimento 30.6.2010 l’Agenzia delle Entrate ha individuato “le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate” In merito, la disciplina in esame può essere schematizzata come da tabella della pagina seguente.

Come noto dall’1.7.2010 la c.d. “Manovra correttiva 2010”, ha previsto che sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per le quali sono riconosciute detrazioni d’imposta ovvero deduzioni, le banche / Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, una ritenuta d’acconto del 10%. A seguito dei successivi interventi dell’Agenzia delle Entrate erano sorti dubbi interpretativi circa la definizione della base imponibile di detta ritenuta d’acconto. In merito, l’Agenzia delle Entrate, con un recente chiarimento, “coniugando” l’esigenza di non alterare “le caratteristiche di neutralità” dell’IVA con l’esigenza di semplificazione degli adempimenti sussistenti in capo al sostituto d’imposta (banche / Poste), ha definito che la base imponibile della citata ritenuta d’acconto del 10% va individuata nell’importo “del bonifico decurtato dell’IVA del 20 per cento”.

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Argomenti legislativi

Bonifici disposti per spese relative a

• Interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%; • Interventi di risparmio energetico per i quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

non è interessato dalla nuova disposizione e pertanto lo stesso dovrà effettuare il bonifico alla banca / Posta con le consuete modalità, riporSoggetto che commissiona l’interventando la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiato / lavoro beneficiario della detraziorio dell’agevolazione nonché il codice fiscale ovvero la partita IVA del ne 36% - 55% beneficiario del bonifico.

Soggetto che effettua l’intervento / lavoro

riceve l’accredito della somma fatturata e corrisposta dal committente tramite bonifico al netto della ritenuta d’acconto del 10% operata dalla banca / Posta. Tale ritenuta d’acconto, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla banca / Posta, potrà essere scomputata dalle imposte sul reddito.

• operano le ritenute d’acconto, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accreditamento dei pagamenti; • versano la ritenuta d’acconto, con entro il giorno 16 del mese successivo, Banche / Poste in qualità di sostituto riportando nel mod. F24 l’apposito codice tributo “1039”; d’imposta • rilasciano al beneficiario del pagamento, entro il 28.2 dell’anno successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, è recentemente intervenuta al fine di fornire una serie di chiarimenti “fortemente” attesi dai soggetti interessati, ossia dalle banche / Poste che operano la ritenuta in qualità di sostituti d’imposta e dai soggetti che effettuano gli interventi / lavori oggetto delle citate detrazioni. La base imponibile su cui operare la ritenuta d’acconto del 10% L’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che: • l’importo dei bonifici, effettuati dai soggetti committenti a favore dei soggetti che hanno effettuato l’intervento / lavoro (che consente la detrazione del 36% - 55%), è comprensivo anche dell’IVA addebitata in via di rivalsa; • “la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l’IVA, in quanto altrimenti ver-

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rebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta”; • la misura dell’aliquota IVA applicata alle prestazioni di servizi / cessioni di beni, in esame, varia a seconda della tipologia di spesa sostenuta; • alle banche / Poste non è noto l’ammontare dell’IVA ricompreso nel bonifico, “informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione”; giunge alla conclusione che: “per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20 per cento”.

Ciò comporta, quindi, che la ritenuta d’acconto nella misura del 10%, da parte delle banche / Poste, va operata sull’ammontare del bonifico decurtato dell’IVA “forfetizzata” nella misura del 20%. Esempio La ditta Gianni Verdi fattura al sig. Paolo Rossi un intervento di ristrutturazione eseguito sull’abitazione dello stesso. Per il suddetto intervento / lavoro il sig. Rossi intende beneficiare della detrazione del 36%. In data 2.8.2010 il sig. Rossi, secondo le modalità normativamente previste, effettua il bonifico a favore della ditta Gianni Verdi per l’importo di € 7.000. La banca, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta ad operare, sull’importo bonificato di € 7.000, la ritenuta d’acconto del 10% pari a € 583,33 in quanto calcolata sulla “base imponibile” di € 5.833,33 pari all’ammontare di € 7.000 “de-


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Argomenti legislativi La ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per: • spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; • spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. curtato” del 20% (7.000 : 1,2). La ditta Gianni Verdi “incasserà” quindi € 6.416,67 (7.000 – 583,33). Somme già assoggettate a ritenuta Come noto in alcuni casi il corrispettivo relativo ai citati interventi / lavori potrebbe già essere assoggettato ad una ritenuta d’acconto. Ciò capita, ad esempio, ai professionisti che forniscono prestazioni nell’ambito dei citati interventi “agevolabili” oppure ai condomini che, nella veste di sostituti d’imposta, operano la ritenuta d’acconto, nella misura del 4%, sui corrispettivi dovuti per prestazioni ricevute relative a contratti di opere o servizi. L’Agenzia delle Entrate precisa che in tali circostanze, al fine di evitare l’applicazione di una doppia ritenuta d’acconto, va operata la sola ritenuta del 10%. Sul punto, infatti, l’Agenzia delle Entrate così si esprime: “in considerazione del carattere speciale della disciplina, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10%.

I sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste.” Regimi speciali assoggettati ad imposta sostitutiva L’Agenzia delle Entrate precisa altresì che, se i soggetti che effettuano i citati interventi / lavori che danno diritto, in capo al committente, alle detrazioni (36% - 55%) “usufruiscono di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF” (ad esempio, regime dei minimi) possono scomputare detta ritenuta d’acconto dall’imposta sostitutiva. Decorrenza dei termini e irrogazione sanzioni Dopo aver evidenziato che la disciplina in commento è entrata in vigore a decorrere dall’1.7.2010 nella Circolare in esame l’Agenzia precisa che: “in considerazione dell’immediatezza dell’entrata in vigore del provvedimento, della complessità degli adempimenti che i sostituti devono porre in essere per garantire la corretta applicazione della ritenuta e

delle obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma, si ritiene che in sede di prima applicazione della disposizione sussistano le condizioni per escludere l’irrogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell’applicazione della norma, ai sensi dello Statuto del contribuente. Quesiti specifici La circolare emanata dall’Agenzia fornisce, tra l’altro, i seguenti chiarimenti relativi a particolari circostanze, oggetto di “specifici quesiti”: Pagamenti in valuta estera Per i pagamenti effettuati in valuta estera la ritenuta d’acconto va operata sugli importi convertiti in Euro sulla base del cambio giornaliero. Per i pagamenti effettuati in Euro da convertire in valuta estera, la ritenuta d’acconto va operata sugli importi in Euro prima della conversione in moneta estera. Bonifici a favore di non residenti La ritenuta d’acconto va operata dalle banche / Poste anche sulle somme accreditate sui c/c in Italia intestati a soggetti non residenti. Questi ultimi, come di consueto, potranno scomputare la ritenuta subita dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o chiederla a rimborso. il geometra n. 5/10

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Professione

Sono assoggettate a ritenuta d’acconto le compensazioni per mancato introito professionale e le spese processuali Le somme riconosciute al professionista in conseguenza di un provvedimento giudiziale favorevole sono reddito imponibile, sia che esse vengano attribuite a titolo di mancato guadagno professionale, sia che vengano attribuite a titolo di rimborso spese legali e processuali. In questo modo si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 13/10/2010. Di conseguenza, in quanto reddito imponibile, dette somme devono essere assoggettate a ritenuta d’acconto qualora erogate al professionista per il tramite di un sostituto d’imposta. Quanto alle spese, deducibili dal reddito in quanto considerate inerenti all’attività professionale, il relativo rimborso rileva come componente positivo del reddito, e deve quindi essere assoggettato ad imposizioni ed a ritenuta. Ferma la necessità di applicare la ritenuta, il professionista che non abbia dedotto le spese nel periodo d’imposta in cui le ha sostenute può chiedere il rimborso della maggiore imposta versata presentando dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.

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RISOLUZIONE N. 106/E Roma, 13 ottobre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Tassazione proventi sostitutivi di redditi e spese processuali Art. 6, comma 2, TUIR e art. 25 DPR n. 600 del 1973 QUESITO ALFA S.p.A., nella qualità di sostituto d’imposta, ha applicato nel gennaio 2010 la ritenuta a titolo di acconto IRPEF, ai sensi dell’articolo 25 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sull’importo liquidato in sentenza dal giudice civile a favore del professionista suo cliente (notaio) che aveva agito per danni da inadempimento contrattuale e ne era risultato vittorioso. Poiché il professionista le ha ingiunto con atto di precetto di aprile 2010 il pagamento delle ritenute

subite, ha chiesto se il prelievo alla fonte sia possibile, in via di principio, a fronte di somme liquidate dal giudice a carico del sostituto d’imposta e, nel merito, se la ritenuta debba riguardare l’intera somma stabilita in sentenza pari a euro 15.570, di cui euro 9.000 per mancati guadagni professionali (oltre gli interessi legali), ed euro 6.570 a rifusione delle spese processuali (oltre accessori), di cui euro 770,00 per spese, euro 2.300 per diritti ed euro 3.500 per onorari. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L’interpellante ritiene che, in presenza di sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro determinate nel loro ammontare, non venga meno l’obbligo per il sostituto d’imposta di operare le ritenute di legge, derivante, nella fattispecie, dal combinato disposto degli articoli 6, comma 2, del TUIR e 25 del DPR


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Professione 29 settembre 1973, n. 600. E’ inoltre dell’avviso, sulla base di un precedente parere reso alla stessa società istante con nota 2005 e della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 356 del 7 dicembre 2007, che l’intera somma liquidata dal giudice abbia natura di reddito di lavoro autonomo soggetto alla ritenuta IRPEF di cui all’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, in quanto reddito della stessa categoria di quello sostituito o perduto in capo al professionista suo cliente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Il parere dell’interpellante è condivisibile. Si rileva, preliminarmente, che in ordine all’obbligatorietà in capo al sostituto d’imposta di operare le ritenute di legge su somme aventi natura di reddito, anche se corrisposte a seguito di provvedimento giudiziale, si è affermato un indirizzo amministrativo risalente alla risoluzione del Ministero delle Finanze n. 10/927 del 25.7.1974, il quale, oramai, può dirsi consolidato avendo trovato conferma nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, parte della quale è stata richiamata dall’istante (cfr. circ. Min. Fin.ze n. 203 del 6.12.1994; ris. n. 106/E del 19.9.2006), e nella giurisprudenza (Cass. civ. SS.UU. n. 9332 del 25.10.1996). La decurtazione delle somme liquidate dal giudice, per effetto delle ritenute, non configura un comportamento elusivo del provvedimento giudiziale trattandosi di prelievo imposto al sostituto d’imposta, in via generale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 64 e 23 e ss. del DPR n. 600 del 1973. La prima delle citate norme prevede, infatti, che “Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto,

NOTIZIE DAL CATASTO L’Agenzia del Territorio ha emesso due comunicati, riguardanti “Atti di aggiornamento catasto terreni – Acque esenti da estimo – Strade pubbliche – Sottoscrizione atti titolari diritti reali – Necessità” (prot. 14311 del 1/9/2010) e “Assistenza tecnica Utenza professionale – Attivazione nuova modalità di erogazione – Prenotazione on-line del servizio” (prot. 14546 del 6/9/2010). I documenti sono consultabili sul sito del Collegio www.collegiogeometri.to.it

deve esercitare la rivalsa (effettuando la ritenuta) se non è diversamente stabilito in modo espresso”. A tal fine, le disposizioni contenute nell’articolo 23 e ss. del richiamato DPR stabiliscono che i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR (sostituti d’imposta), tra i quali rientra l’interpellante, hanno l’obbligo di effettuare le ritenute quando erogano i redditi ivi previsti, tra cui quelli di lavoro autonomo (art. 25). Riguardo all’applicabilità della ritenuta nell’ipotesi in esame, si evidenzia che la stessa si applica se le somme erogate costituiscono un provento sostitutivo di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 6 del TUIR. In base agli articoli 53 e 54 del TUIR, concorrono alla determinazione di tale tipologia di reddito: a) i compensi; b) gli altri componenti rilevanti sotto forma di costi deducibili. Pertanto, costituiscono reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenuta ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 600 del 1973, non solo gli emolumenti sostitutivi di compensi ma anche il rimborso di costi che hanno concorso alla formazione del reddito, in quanto deducibili. Nella fattispecie, costituiscono reddito di lavoro autonomo, da assoggettare a ritenuta, le somme dovute al

professionista a carico dell’interpellante (convenuto soccombente), pari ad euro 9.000 (oltre interessi legali), in quanto erogate a compensazione di mancati introiti professionali dell’attore vittorioso nella causa per danni (cfr., in tal senso, anche Cass. n. 9893 del 11.10.1997 e n. 10972 del 13.5.2009) . Per quanto riguarda le spese processuali, comprese quelle per onorari, sostenute per ottenere in giudizio un risarcimento danni a fronte di mancati guadagni professionali, si assume che le stesse siano inerenti all’attività professionale e, pertanto, deducibili dal reddito. Per ragioni di simmetria impositiva, pertanto, il rimborso delle predette spese, che hanno concorso alla formazione del reddito sotto forma di costi deducibili, deve ugualmente essere assoggettato ad imposizione e a ritenuta ai sensi del combinato disposto dei predetti articoli 6 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973. Resta fermo che il professionista che non abbia dedotto le spese processuali nel periodo d’imposta in cui le ha sostenute può recuperare la maggiore imposta versata presentando dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, o istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973. il geometra n. 5/10

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Riorganizzazione Agenzia delle Entrate Attivazione delle Direzioni Provinciali I e II di Torino Importanti novità nell’organizzazione dell’Agenzia delle Entrate nella Provincia di Torino Il 19 luglio sono state attivate le due nuove Direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale I di Torino e Direzione Provinciale II di Torino) che assorbiranno le competenze finora svolte dagli Uffici locali che, contestualmente all’istituzione delle Direzioni Provinciali, saranno soppressi. In sostanza, il territorio della provincia di Torino è stato idealmente suddiviso in due distinte macro-zone che individuano la giurisdizione di competenza di ciascuna Direzione Provinciale. L’altra importante novità è che in seno a ciascuna direzione Provinciale viene istituito un unico “Ufficio controlli” che svolgerà tutte le principali attività di accertamento fiscale e si occuperà del contenzioso tributario. Nelle medesime sedi degli attuali uffici locali saranno attivati gli “Uffici territoriali” dell’Agenzia delle Entrate – articolazioni interne della Direzione Provinciale – che cureranno in primo luogo tutte le attività di informazione ed assistenza, gestione atti, dichiarazioni e rimborsi, oltre ai controlli formali delle dichiarazioni e degli atti, agli accertamenti parziali automatizzati, al controllo degli obblighi strumentali e agli accertamenti di registro e di altri tributi diretti. Questa trasformazione rientra in un progetto generale di modifica dell’assetto organizzativo che l’Agenzia delle entrate sta realizzando in tutta Italia nell’arco del biennio 2009 – 2010 e che in Piemonte giunge a

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compimento proprio con l’attivazione delle due Direzioni provinciali di Torino. La riorganizzazione è finalizzata a potenziare l’azione di contrasto all’evasione, concentrandola in un’unica “cabina di regia” a livello provinciale, continuando allo stesso tempo a garantire i servizi all’utenza diffusi sul territorio. Nella Provincia di Torino (così come a Milano e Napoli) a causa della vastità del territorio e della complessità del tessuto economico, la circoscrizione delle nuove strutture non coinciderà con il territorio della Provincia, ma saranno attivate due Direzioni provinciali. In base al nuovo assetto organizzativo, l’Ufficio controlli è suddiviso in tre aree accertamento, che predispongono il piano dei controlli e ne curano l’attuazione, e in un’area legale, che segue l’attività di contenzioso. Gli uffici territoriali sono invece destinati alle attività di assistenza e informazione agli utenti, alla gestione degli atti, delle dichiarazioni e dei rimborsi e alla registrazione dei provvedimenti giudiziari; sono inoltre competenti in materia di: - controllo formale di dichiarazioni e atti; - accertamenti parziali su segnalazioni centralizzate; - attività di controllo esterno per l’emissione di ricevute e scontrini e per acquisire dati e informazioni, in particolare per l’applicazione degli studi di settore; - accertamenti su imposta di registro,

successioni e donazioni e tributi collegati. La nuova organizzazione prevede che gli atti privati e le dichiarazioni possano essere registrati presso qualsiasi ufficio territoriale della Direzione provinciale. In caso di successione, la relativa dichiarazione può essere presentata indifferentemente in uno qualsiasi degli uffici territoriali ricadenti nell’ambito della provincia in cui era fissata l’ultima residenza del deceduto. E’ comunque opportuno che eventuali integrazioni o modifiche di una precedente dichiarazione di successione siano presentate allo stesso ufficio a cui è stata consegnata la prima dichiarazione. Per i rimborsi Iva, compresi quelli relativi all’Iva auto, competenti sono gli uffici territoriali Torino 1 e Torino 2. Con l’istituzione delle nuove Direzioni provinciali di Torino, sale a 9 il numero delle nuove strutture provinciali dell’Agenzia delle Entrate che in Piemonte hanno gradualmente sostituito gli uffici locali preesistenti. Già attive le Direzioni provinciali di Alessandria, di Asti, di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbania e di Vercelli. Informazioni più dettagliate sulle modalità di fruizione di tutti i servizi ed eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Direzione Regionale del Piemonte http://piemonte.agenziaentrate.it


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I nuovi uffici della Direzione provinciale I di Torino Denominazione

Recapiti

Codice ufficio

Direzione provinciale I di Torino

corso Bolzano 30 – Torino Tel. 011.5523111

T7D

Ufficio Controlli

corso Bolzano 30 – Torino Tel. 011.5523111

T7E

corso Bolzano 30 – Torino Tel. 011.5523111

TTK

Ufficio territoriale di Torino 3

Via Sidoli 35 – Torino Tel. 011.3163611

TTM

Ufficio territoriale di Chieri

strada Valle Pasano 4 – Chieri Tel. 011.9472550

TSQ

Ufficio territoriale di Moncalieri

corso Savona 16 – Moncalieri Tel. 011.6824411

TS5

Ufficio territoriale di Pinerolo

via Martiri del XXI n. 106 – Pinerolo Tel. 0121.391911

TTB

Ufficio territoriale di Torino 1

Orari al pubblico lunedì, martedì e mercoledì 9 – 13.15/14.30 – 15.30 giovedì 9 – 13.15; venerdì 9 - 13 lunedì, martedì e mercoledì 9 – 13.15/14.30 – 15.30 giovedì 9 – 13.15; venerdì 9 - 13 lunedì, martedì e mercoledì 9 – 13.15/14.30 – 15.30 giovedì 9 – 13.15; venerdì 9 - 13 lunedì, martedì e mercoledì 9 – 13.15/14.30 – 15.30 giovedì 9 – 13.15; venerdì 9 - 13 lunedì, martedì e mercoledì 9 – 13/14 – 15.20 giovedì e venerdì 9 - 13 lunedì, martedì e mercoledì 9 – 13/14,10 – 15.30 giovedì e venerdì 9 - 13 lunedì e martedì 9 – 13/14,30 – 16.30 mercoledì, giovedì e venerdì 9 - 13

Nuovo orario di apertura al pubblico degli sportelli dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Ivrea L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Ivrea - in via S.Nazario, 10 - informa che a partire dal 7 giugno 2010 osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: Lunedì e Martedì: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.15 alle 16.15 Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00

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Professione

I nuovi uffici della Direzione provinciale II di Torino Denominazione

Recapiti

Codice ufficio

Direzione provinciale II di Torino

via P. Veronese 199/A – Torino Tel. 011.2297111

T7F

Ufficio Controlli

via P. Veronese 199/A – Torino Tel. 011.2297111

T7G

via P. Veronese 199/A – Torino Tel. 011.2297111

TTL

Ufficio territoriale di Torino 4

via Padova 78 – Torino Tel. 011.2873000

TTQ

Ufficio territoriale di Chivasso

piazza del Popolo 4 – Chivasso Tel. 011.9114781

TST

Ufficio territoriale di Ciriè

via Mazzini 4/7 – Ciriè Tel. 011.9210119

TSU

Ufficio territoriale di Cuorgné

corso Roma 15 - Cuorgnè Tel. 0124.605611

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via S. Nazario 10 – Ivrea Tel. 0125.40215

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via Gallo Pecca 18 – Rivarolo C.se Tel. 0124.25150

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via Dora Riparia 4/A – Rivoli Tel. 011.9549111

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strada Statale 24 n. 14 – Susa Tel. 0122.623611

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Ufficio territoriale di Torino 2

Ufficio territoriale di Ivrea Ufficio territoriale di Rivarolo Canavese Ufficio territoriale di Rivoli Ufficio territoriale di Susa

Orari al pubblico lunedì, martedì e mercoledì 9 – 13.15/14.30 – 15.30 giovedì 9 – 13.15; venerdì 9 – 13 lunedì, martedì e mercoledì 9 – 13.15/14.30 – 15.30 giovedì 9 – 13.15; venerdì 9 – 13 lunedì, martedì e mercoledì 9 – 13.15/14.30 – 15.30 giovedì 9 – 13.15; venerdì 9 – 13 lunedì, martedì e mercoledì 9 – 13/14.30 – 15.30 giovedì e venerdì 9 – 13 lunedì, mercoledì e venerdì 9 – 13 martedì e giovedì 9 -13/14 – 16 lunedì 9 – 13/14.30 – 16.30 martedì, giovedì e venerdì 9 – 13 mercoledì 9 -16 lunedì e mercoledì 9 – 13/14 – 16 martedì, giovedì e venerdì 9 – 13 lunedì e martedì 9 – 13/15 – 17 mercoledì, giovedì e venerdì 9 - 13 lunedì, mercoledì e venerdì 9 – 13 martedì e giovedì 9 – 15 lunedì e mercoledì 9 – 13/14 – 16 martedì, giovedì e venerdì 9 – 13 lunedì, mercoledì e venerdì 9 – 13 martedì e giovedì 9 – 13/15 – 17

Cumulabilità delle agevolazioni comunitarie, regionali, locali Con la risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la questione della cumulabilità delle agevolazioni comunitarie, regionali, locali. Il Ministero dello Sviluppo Economico - interpellato dall’Agenzia delle Entrate - ha chiarito che la detrazione del 55% è riconducibile tra gli strumenti di incentivazione per l’efficienza enrgetica attivati dallo Stato. E inoltre ha precisato che con ‘contributi comunitari, regionali o locali’ si intendono le “erogazioni di somme di ogni natura al beneficiario, in forma diretta o a copertura di una quota parte del capitale e degli interessi, da parte della comunità europea, delle regioni o degli enti locali”. L’Agenzia delle Entrate ha quindi concluso che le agevolazioni previste dalla L.R. 23/2002 della Regione Piemonte rientrano tra i contributi non cumulabili e che pertanto il contribuente deve scegliere se usufruire della detrazione del 55% o dei contributi regionali.

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CITTA’ DI TORINO - AGGIORNAMENTO PRATICHE EDILIZIE La Città di Torino – Sportello per l’Edilizia e l’Urbanistica – ha comunicato le nuove modalità per la presentazione di pratiche al protocollo edilizio e cassa. E’ previsto l’obbligo di prenotazione appuntamento per la presentazione di pratiche edilizie inerenti: - Permessi di costruire - Agibilità - Denunce di opere in cemento armato e a struttura metallica - Svolgimento di più di tre operazioni di protocollo, incluse le integrazioni a pratiche già protocollate. Tutte le informazioni inerenti le modalità sul nuovo obbligo di prenotazione sono riportate nella D.S. n. 2/10, a firma del dirigente dello Sportello per l’Edilizia e l’Urbanistica, Arch. Livio Mandrile. Si sottolinea l’aumento delle ore di apertura degli sportelli dedicati (mattino lun/ven 8.30/12.30, pomeriggio lun e gio 13.45/15.45) E’ attivo l’inoltro dichiarazioni di conformità degli impianti tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) E’ attivata la casella di posta elettronica certificata dello Sportello per l’Edilizia per l’inoltro delle certificazioni di conformità degli impianti. Sino al 31/10/10 verranno comunque accettati inoltri da caselle anche non certificate, purchè almeno gli allegati siano sottoscritti digitalmente (con firme validate da certificatori accreditati). Tutte le informazioni sulle nuove procedure di inoltro nella disposizione di servizio n. 2/10. (2 settembre 2010)

sportello.edilizia@cert.comune.torino.it http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/

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Il nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici Cosa cambia per i Geometri? di Federica Capriolo Innovazione e sostenibilità sono i fondamenti del progetto educativo della Riforma Gelmini che rinnova profondamente la carriera scolastica delle nuove generazioni. Il cambiamento è iniziato ufficialmente con le seguenti tappe: leggi n. 133/2008 e 169/2008, il cui obiettivo prefissato è di stabilire i criteri base del rinnovamento. Con il consueto inizio dell’anno scolastico il 1 settembre del 2008 è partita la modifica della scuola primaria, per la secondaria il 2010. Per quanto attiene gli Istituti Tecnici, con la direttiva del luglio 2010 furono stabilite le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento.

COME CAMBIANO GLI ISTITUTI TECNICI COME ERANO

2 settori e 11 indirizzi ° settore economico (2 indirizzi)

10 settori e 39 indirizzi

Il Riordino degli Istituti Tecnici

Il percorso di novità che esploriamo rapidamente inizia con la riduzione degli indirizzi di studio da 10 settori e 39 indirizzi di cui effettivi 750 a due settori ed 11 indirizzi. Ecco in dettaglio i due settori: ramo economico: amministrazione, finanza e marketing, e turismo, ramo tecnologico: meccanica ed energia; trasporti e logistica, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, grafica e comunicazione, chimica e biotecnologie, tessile, abbigliamento e moda; agraria ed agroindustrie; infine i Geometri a cui succederanno i diplomati in Costruzioni, Ambiente e Territorio. Anche le ore di scuola settimanali diminuiscono da 36 a 32. La semplificazione non si traduce nell’impoverimento della proposta didattica,

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COME SARANNO

perché il monte ore annuale sale dalle attuali 900 ore a 1056, con un incremento del 6,7%. Gli studi saranno modulati in due cicli formativi 2+2+1; il primo di base comune a tutti gli indirizzi, il secondo di orientamento allo specifico dell’indirizzo scelto e l’ultimo anno dedicato al perfezionamento delle materie con un approccio all’attività lavorativa. Ottenuto il diploma, si potrà continuare negli studi accademici. Nella big picture della formazione il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, in sintonia con la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, hanno stipulato nell’an-

° settore tecnologico (9 indirizzi) - meccanica, meccatronica ed energia - Trasporti e logistica - Elettronica ed elettrotecnica - Informatica e telecomunicazioni - Grafica e comunicazione - Chimica, materiali e biotecnologie - Sistema moda - Agraria, agroalimentare e agroindustria - Costruzioni, ambiente e territorio

no 2010, nel mese di febbraio con la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria Università Mediterranea e nel mese di maggio con l’Università degli Studi Guglielmo Marconi in Roma, le relative convenzioni per conseguire titoli di studio universitari. La tabella di confluenza dei percorsi sintetizza la situazione di nostro interesse.

Il titolo e la professione del Geometra

E veniamo ora alla domanda: ma ci saranno ancora i Geometri? La risposta è sì. Con il nuovo modello organizzati-


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Professione

NUOVO ORDINAMENTO Settore

TECNOLOGICO

Indirizzo

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

vo, il titolo di Geometra è sostituito da quello di “Diplomato tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio” e, come si è specificato, il relativo corso di studi afferisce al Settore Tecnologico.

PREVIGENTE ORDINAMENTO Articolazione

Indirizzo GEOMETRA

GEOTECNICO

EDILIZIA INDUSTRIA MINERARIA

Nello specchietto è riassunto il profilo. La qualifica di Geometra, che finora si ottiene tramite l’esame di maturità, ora scompare, e si otterrà solo con l’iscrizione all’Albo, dopo

Tipologia ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

aver svolto due anni di Praticantato, oppure in alternativa possedere la laurea triennale o aver frequentato un corso ITS, e comunque esclusivamente dopo aver superato l’esame di Stato di abilitazione per l’esercizio

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” Profilo Il Diplomato nell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio: – ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell’impiego degli strumenti per il rilievo, nell’uso dei mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse ambientali; – possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; – ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; – ha competenze relative all’amministrazione di immobili. È in grado di: • collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; • intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; • prevedere nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile le soluzioni opportune per il risparmio energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, redigere la valutazione di impatto ambientale; • pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; • collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le attività svolte.

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I Collegi dei Geometri sono stati invitati dal Consiglio Nazionale ad adottare forme pubblicitarie per incentivare gli studenti e le loro famiglie a scegliere il corso di studi di Geometra, oggi “Diplomato tecnico in Costruzioni, Ambiente e Territorio”

della libera professione. Il titolo di Geometra non sarà più assegnato come adesso a chi ha conseguito il diploma scolastico, ma soltanto a coloro che sapranno svolgere con capacità la professione. La ragione della novità è conseguente ai nuovi compiti che la società chiede ai nuovi diplomati, di svolgere con competenza professionale ed alta qualificazione, il lavoro polivalente che si deve affrontare nel nuovo quadro economico che si sta delineando. Pertanto l’istruzione tecnica non

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è più inquadrabile come segmento terminale per svolgere la professione del Geometra. Il nuovo diploma, quindi, è strumento che consente l’accesso a tutte le Università oppure ai nuovi Istituti Tecnici superiori – ITS pensati per immettere i giovani nel mondo del lavoro ed in settori specialistici. Una componente non secondaria alla base della riforma fu l’adesione del Governo alla Direttiva Europea del 21 dicembre 1988 che impone, per il riconoscimento del titolo pro-

fessionale a livello comunitario, il conseguimento di un titolo triennale di livello superiore appresso il ciclo di studi secondario. Con la nuova governance è incrementato il lavoro della categoria in quanto deve erogare la formazione professionale in aula e quella sul campo, come stabilito, per un massimo del 25% del monte ore annuale con l’attivazione di corsi, stage presso studi o aziende nell’ambito di un rinnovato rapporto scuola e professione.


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Regione Piemonte: il nuovo Regolamento Forestale Il nuovo Regolamento Forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale n. 4/2009, emanato il 15.02.2010 con Decreto della Presidente della Giunta Regionale n. 4/R, è in vigore dal 1° settembre 2010 e sostituisce le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, disciplinando gli interventi in tutti i boschi e le foreste del Piemonte (pubblici e privati, in pianura, collina e montagna); esso contiene alcuni cambiamenti importanti per i proprietari e gli utilizzatori del bosco Aggiornamenti al Regolamento

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 novembre 2010, n. 17/R (pubblicato sul BURP n. 45 del 11.11.2010) che approva il regolamento recante “Modifiche al regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 4” sono state apportate alcune modifiche al Regolamento forestale, che sospendono temporaneamente e parzialmente l’iter procedurale riferito in particolare agli articoli 4 e 8 del regolamento. In dettaglio: 1) fino al 31 agosto 2011 qualunque intervento selvicolturale inferiore ai 2.000 metri quadrati di superficie, per singolo richiedente, può essere eseguito in assenza di comunicazione semplice (al di fuori dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette); 2) nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree protette, gli interventi selvicolturali eseguiti nel rispetto delle misure di conservazione di cui all’art. 34 del regolamento forestale e riguardanti superfici inferiori ai 2.500 metri quadrati, per singolo richiedente e per anno, possono essere eseguiti previa comunicazione semplice (quindi senza relazione tecnica);

3) non è più obbligatorio presentare una comunicazione semplice gli impianti di arboricoltura da legno, di qualunque superficie; per attestare che gli impianti sono reversibili a fine ciclo colturale e non rientrano nella definizione di “bosco”, quindi a tutela del proprietario, lo stesso può presentare una comunicazione semplice (v. art. 1 del reg. di modifica); 4) gli interventi selvicolturali eseguiti nei boschi con funzioni di protezione diretta, nei boschi in stazioni vulnerabili e nei boschi da seme sono sottoposti alle ordinarie procedure previste dagli art. 4, 5 e 6 del regolamento forestale (non è più obbligatorio presentare un progetto). ATTENZIONE: le modifiche riguardano solo gli aspetti procedurali: tutte le altre norme del Regolamento forestale restano valide. Il nuovo Regolamento Forestale sostituisce le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, disciplinando gli interventi in tutti i boschi e le foreste del Piemonte pubblici e privati, in pianura, collina e montagna; esso contiene alcuni cambiamenti importanti per i proprietari e gli utilizzatori del bosco.

Le principali novità

Per tutti i boschi: • è sempre necessario segnalare prima l’intenzione di effettuare un taglio, con procedure differenziate a seconda del tipo di intervento (cap. “Cosa devo fare quando voglio tagliare un bosco?”); • è introdotta la possibilità di realizzare vie di esbosco temporanee senza necessità di autorizzazione (cap. “Viabilità forestale e vie di esbosco”); • sono previste norme generali finalizzate ad assicurare le funzioni pubbliche del bosco, oltre al prelievo di legno, ed accorgimenti specifici per i boschi in situazioni particolari. Per i cedui semplici, ora chiamati cedui : • vengono ampliati i periodi di taglio e modificate le tre fasce altimetriche (inferiori a 600 m, tra 600 e 1.000 m e sopra i 1.000 m). La stagione dei tagli si apre 15 giorni prima, a fine estate; tra i 1.000 ed i 1.200 m si può iniziare a tagliare un mese prima e si può terminare un mese dopo (cap. “Quando posso tagliare un bosco?”); • le attività di esbosco possono essere effettuate fino a 60 giorni dopo il taglio; il geometra n. 5/10

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La “Guida ai tagli boschivi secondo il nuovo regolamento forestale regionale” è in distribuzione presso gli sportelli forestali, insieme alla presentazione de “Il regolamento forestale e le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali” Sono anche reperibili sul sito www.regione.piemonte.it/foreste

• le matricine da rilasciare dopo il taglio sono calcolate in base alla copertura delle chiome (10-20% a seconda dei casi) e non più in numero fisso di piante per ettaro; • i cedui invecchiati oltre i 40 anni non possono più essere ceduati e devono essere trattati come fustaie, esclusi robinia, castagno, carpino nero, salici e pioppi. Per il ceduo composto, ora chiamato governo misto: • nello stesso bosco sono presenti piante a ceduo ed a fustaia: comprende molti boschi di pianura, collina e bassa montagna, ad esempio con

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Il Regolamento forestale: - sostituisce, per le province del Piemonte, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui al regio decreto 3267/1923; - dà una definizione di intervento selvicolturale, valorizzando la multifunzionalità del bosco; - aggiorna le norme che regolano l’esecuzione degli interventi selvicolturali; - rivede le epoche di taglio dei boschi cedui e definisce modalità specifiche per gli interventi in situazioni speciali (boschi di protezione, boschi in stazioni vulnerabili, boschi da seme, rimboschimenti, tartufaie controllate, aree di pertinenza dei corpi idrici, aree di pertinenza di reti tecnologiche); - innova fortemente le procedure di comunicazione e autorizzazione degli interventi selvicolturali valorizzando il ruolo della pianificazione; - detta le misure di conservazione della biodiversità in tutti i boschi; - stabilisce quali interventi selvicolturali sono soggetti a valutazione d’incidenza nei siti della rete Natura 2000; - qualifica il lavoro in bosco, definendo specifici requisiti professionali degli operatori del settore, valorizzandone il profilo professionale e incrementando le competenze a disposizione delle imprese forestali.

ceppaie di castagno, di robinia o di carpini insieme a riserve di querce e di altre specie ad alto fusto; • dopo il taglio deve essere lasciata una copertura delle chiome di matricine (della stessa specie del ceduo) e di riserve (di altre specie) complessivamente del 40%, e non più 140 piante per ettaro; • vengono ampliati i periodi di taglio e di esbosco come per i cedui. Per le fustaie: • per superfici fino a 5.000 m2 (o 2.500 m2 in pianura e collina) non è più necessaria l’autorizzazione per il taglio, è sufficiente una

comunicazione semplice; • aumentano le percentuali di prelievo ammesse con i diversi tagli di utilizzazione; • aumenta l’intensità di prelievo ammessa nei diradamenti. Il nuovo Regolamento riguarda inoltre: • i sistemi di esbosco e la viabilità; • la gestione degli alberi ed arbusti fuori dal bosco (filari, siepi campestri, alberi isolati); • l’arboricoltura da legno e gli “alberi di Natale”; • il pascolo.


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Professione Condono edilizio: ha diritto ai benefici “prima casa” anche chi ha la nuda proprietà di un’altra abitazione Chi richiede il condono edilizio di un suo immobile abusivo ha diritto a fruire dei benefici riservati alle prime case, anche se ha la nuda proprietà di un’altra abitazione. Lo ha stabilito il Tar della Puglia, sezione distaccata di Lecce, con la sentenza 2093 depositata il 15 ottobre scorso. Il Collegio amministrativo ha accolto il ricorso di un uomo che aveva richiesto la sanatoria di un immobile di sua proprietà, in virtù dei benefici garantiti alle prime case dalla normativa sul condono edilizio. Il comune di Brindisi negava che l’uomo potesse fruire di tali benefici, essendo nudo proprietario di un altro appartamento, nel quale vivevano i suoi genitori come usufruttuari. I giudici pugliesi hanno respinto la tesi dell’ente, e concluso che “la nuda proprietà di un’abitazione non preclude al soggetto di fruire, con riguardo a diverso immobile, dei benefici riservati dalla normativa sul condono alle “prime abitazioni”. Il Tar è giunto a questa conclusione richiamando la giurisprudenza della Cassazione in tema di agevolazione tributarie che, con riguardo ai benefici relativi alla “prima casa”, ha sempre specificato che “la non possidenza di altra abitazione si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso di ritenere sussistente il requisito richiesto per l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi della famiglia.”

Approvato dal CSLL l’allineamento alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni delle Linee Guida per le costruzioni in muratura Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha pubblicato il testo del Parere n. 92/2010 espresso il 23/07/2010 dall’Assemblea generale sullo schema di “Direttiva per l’allineamento delle linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale alle nuove Norme tecniche sulle costruzioni”. L’Assemblea ha espresso parere favorevole con osservazioni, prescrizioni e raccomandazioni alla Direttiva, che fornisce indicazioni metodologiche ed operative per la valutazione e le conseguenti azioni, per la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale tutelato in muratura portante, a seguito dell’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008 e della Circolare applicativa 617/2009. Come si legge al Paragrafo 1.1 Finalità e criteri della medesima Direttiva, “La presente Direttiva è stata redatta con l’intento di specificare un percorso di conoscenza, valutazione del livello di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche e progetto degli eventuali interventi, concettualmente analogo a quello previsto per le costruzioni non tutelate, ma opportunamente adattato alle esigenze e peculiarità del patrimonio culturale; la finalità è quella di formulare, nel modo più oggettivo possibile, il giudizio finale sulla sicurezza e sulla conservazione garantite dall’intervento di miglioramento sismico. In particolare, il documento è riferito alle sole costruzioni in muratura”.

Notizie per la professione

Mutamento della rendita catastale: decorrenza ai fini ICI - La Cassazione: applicazione dall’anno successivo, salvo il caso in cui sia denunciata dallo stesso contribuente La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 30/07/2010, n. 17863, ha ribadito come in tema di ICI, le risultanze catastali definitive sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali (cosiddetta “messa in atti”). Detto principio deriva dall’art. 5, comma 2, del D. Leg.vo 504/1992, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Tale regola ammette eccezione nella sola ipotesi in cui le variazioni costituiscono correzione di errori il geometra n. 5/10

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materiali (come tali riconosciuti dalla stessa Amministrazione) incorsi nel classamento che sostituiscano, ovvero costituiscano conseguenza a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente, dovendo in questi esse trovare applicazione dalla data della denuncia. Peraltro in questi casi il fatto che la situazione materiale risalga a data anteriore non ne giustifica un’applicazione retroattiva rispetto alla denuncia (nella fattispecie esaminata dalla Corte è stata respinta la richiesta di un contribuente di veder applicata l’ICI del 2001 in base alla minore rendita determinata da una denuncia del dicembre del 2001).

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Cassazione: il fabbricato che non è agibile paga l’Ici Poiché l’Ici colpisce il valore dell’immobile e non la sua rendita effettiva, l’imposta è applicabile anche agli edifici inagibili (salva la deduzione forfettaria prevista dalla legge) essendo irrilevante il fatto che tali edifici non sono produttivi di redditi. Questo l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza 28/07/2010, n. 17605. Non vale a giudizio della Corte assumere che l’immobile, in quanto inagibile, non sia produttivo di reddito, al punto che la relativa rendita dovrebbe essere praticamente pari a zero, dal momento che l’imposta di cui si tratta colpisce il valore che indubbiamente anche un fabbricato inservibile possiede.

Responsabilità del progettista per false dichiarazioni - Assumono rilevanza penale le false attestazioni contenute nella relazione iniziale che accompagna la denuncia d’inizio attività Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica utilità anche con riferimento alla relazione iniziale che accompagna la denuncia di inizio attività e quindi assumono rilevanza penale anche le false attestazioni contenute in questa relazione e non già la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità con le opere in concreto realizzate. Questo l’importante principio statuito dalla Corte di Cassazione, con


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Professione la sentenza 16/07/2010, n. 27699. La Corte ha chiarito che ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 29 del D.P.R. 380/2001 il progettiste ha un duplice obbligo: - redigere una relazione preventiva in cui si assume l’onere di asseverare tra l’altro la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e la mancanza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi; - rilasciare al termine dei lavori (ove non lo faccia un altro tecnico) un certificato di collaudo circa la conformità di quanto realizzato al progetto iniziale. Inoltre la responsabilità del direttore dei lavori per la difformità delle opere edificate rispetto a quelle contenute nel progetto iniziale allegato alla DIA rafforza il valore della relazione del progettista, che integra la dichiarazione stessa di inizio attività, come atto dotato di piena autonomia e di valore pubblicistico: solo un atto definitivo ed in sé compiuto può originare la responsabilità penale. Ne consegue che la costruzione della DIA (o SCIA) come atto a controllo successivo rafforza il concetto di delega di potestà pubblica al soggetto qualificato, con la dichiarazione del progettista che assume quindi valore sostitutivo e certificato.

La targa professionale non paga imposta sulla pubblicità L’art. 10, comma 1, lettera e), della L. 448/2001, che ha aggiunto il comma 1-bis dell’art. 17 del D. Leg. vo 507/1996 n. 507, in base al quale “l’imposta sulla pubblicità non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”, si applica anche alle attività professionali.

Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 16/07/2010, n. 16722. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Ne consegue che costituisce un’attività economica qualsiasi attività consistente nell’offrire beni o servizi su un mercato determinato. Si ricorda che in passato la legislazione vigente prevedeva un diverso regime. In proposito la sentenza 9577/1992 recitava: “è soggetta ad imposta sulla pubblicità, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, ogni insegna, iscrizione, o strumento di comunicazione, che, indipendentemente dalle ragioni o dalle finalità della sua adozione, e pur senza presentare connotati propagandistici e reclamistici, risulti oggettivamente idoneo a rendere noto al pubblico (cioè ad una massa indeterminata di possibili utenti od acquirenti) un nome, un prodotto, od una attività, in quanto sia apposto in luogo pubblico od aperto al pubblico, o comunque da tali luoghi sia percepibile, consentendo di acquistare la conoscenza del suddetto messaggio; perciò è soggetta ad imposta una targa contenente la indicazione di una attività professionale; nè si può affermare che tale insegna costituisca una “comunicazione inerente all’attività esercitata nei locali” perciò esente in base al n. 2 dell’art. 20 del D.P.R. 639/1972, in quanto costituiscono “comunicazioni inerenti alla attività svolta” in un locale solo i mezzi attraverso cui si rendono note talune particolarità o caratteristiche dei servizi prestati nel locale stesso quali la dizione “conti correnti”, mentre cosa ben diversa sono le pure e semplici indicazioni della attività commerciale o professionale”.

L’amministrazione può rivedere la classificazione catastale di un immobile che non ha subito variazioni edilizie senza dover effettuare una visita preventiva Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 3 novembre 2010, n. 22313 La revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, è regolata dalla Legge n. 662 del 1996, articolo 3, comma 58, e, ricorrendone i presupposti (ripartizione del territorio comunale in microzone), dalla Legge n. 311 del 2004, articolo 1, comma 335; essa, proprio per l’assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa visita sopralluogo dell’ufficio e non è condizionata ad alcun contraddittorio endoprocedimentale; la motivazione dell’atto di riclassamento - secondo i principi generali in materia di accertamento di maggior valore - mira a delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa; per questo, l’effettiva sussistenza dei dati necessari a giustificare la correttezza della categoria, della classe e della rendita (ri)attribuite all’immobile andrà verificata, nell’ambito dei parametri addotti, nella sede contenziosa, in contraddittorio con il contribuente; tale verifica attiene tuttavia non alla idoneità della motivazione dell’atto, ma al merito propriamente detto della controversia.

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Assemblea dei Presidenti Roma, 27 e 28 settembre 2010 L’Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Geometri, tenutasi a Roma il 27 e 28 settembre 2010, presso la sede della Cassa Nazionale di Previdenza, ha avuto il titolo “Verso una nuova scuola per l’Accesso all’Albo – Formazione e Qualità”, con nomi di autorevolezza nazionale e internazionale che hanno trattato argomenti prestigiosi riguardo la formazione e la qualità. Davanti ad una sala gremita, il Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Fausto Savoldi ha dato il benvenuto ai rappresentanti di Categoria. Ospiti d’onore Paolo Crèpet e mons. Fabiano Longoni, che hanno trattato l’argomento della realizzazione e formazione dei giovani. In apertura dei lavori, è avvenuta la proiezione del video sul terremoto di Trapani ed il recupero del centro storico di Salemi, svolto dai Colleghi del Collegio di Trapani. Questo incontro – ha affermato Fausto Savoldi - è voluto per i Presidenti dei quasi 100.000 Geometri d’Italia per un approccio nuovo nei confronti della società, incontrando personaggi che diano indicazioni su cosa fare per aumentare l’”appetibilità” della professione nel mondo della scuola. E’ seguito l’intervento del Consigliere Nazionale geom. Bruno Razza su “Il Geometra protagonista delle innovazioni in atto – Aggiornamento catastale”, trattando delle novità introdotte dall’art. 19 del D.L. 78 e della circolare 16 settembre dell’Agenzia del Territorio sul rilascio delle planimetrie catastali.

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Nella seconda giornata, i Consiglieri Nazionali hanno riferito sulle norme UNI che daranno l’indicazione delle specializzazioni nelle macro aree di lavoro del Geometra Dopo l’intervento dei Presidenti dei Collegi sui diversi argomenti, le Associazioni di Categoria hanno riferito sul lavoro svolto.

L’Associazione Nazionale “Donne Geometra” ha presentato il Corso di formazione “Abitare e Vivere ( Sindrome dell’Edificio Malato)” tramite il dott. Nicola Fiotti, ricercatore della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste, con un trascorso negli Stati Uniti, che sarà docente del Corso stesso presso i Collegi provinciali.

2° CORSO INTERNAZIONALE DELLA TOPOGRAFIA Si è tenuto a Roma dal 20 settembre all’8 ottobre il 2° Corso Internazionale della Topografia La pregevole organizzazione, curata dal Consiglio Direttivo della Geoweb, composto dai geomm. Fausto Savoldi, Enrico Rispoli, ing. Aldo Ricci, dott. Giuseppe Simeone, presieduto dallo stimato geom. Piero Panunzi già Presidente del Consiglio Nazionale Geometri, ha consentito di aggregare diverse culture, che si sono integrate nello studio della materia della Topografia. Una comunità di giovani, che è stata guidata da celebrità del settore, ha tratto nozioni sostanziali dallo studio di metodi di misurazione all’avanguardia. I partecipanti al corso, tenuto in lingua inglese, sono giunti da diverse nazioni: Italia, Malta, Grecia, Turchia, Marocco, Israele e Montenegro. Tra gli ospiti, il Direttore dell’Agenzia del Territorio dott.ssa Gabriella Alemanno.


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Consiglio Nazionale

Geometra certificatore: una grande occasione Relazione del Consigliere Nazionale geom. Bruno Razza all’Assemblea dei Presidenti

Finalmente, a supporto dei contraenti e del notaio, siamo chiamati a certificare nell’atto di trasferimento di diritti degli immobili, la corrispondenza tra edificato e planimetria catastale. Potremo. inoltre, richiedere ed ottenere anche per via telematica dall’Agenzia del Territorio la planimetria catastale in atti. L’art. 19 (Aggiornamento del Catasto) della legge n. 122 del 30 luglio 2010 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 marggio 2010 n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) accogliendo una nostra antica proposta, prevede finalmente che in occasione di atti di trasferimento delle unità immobiliari urbane ci sia l’obbligatorietà di certificare la conformità tra quanto risulta in atti presso l’Agenzia del Territorio (catasto) e la situazione effettiva della consistenza dell’unità immobiliare (planimetria/stato di fatto). La prima versione della norma, approvata dal Senato alla fine del mese di maggio, prevedeva per tutti gli atti di trasferimento di diritti inerenti i fabbricati, che fosse la parte venditrice del bene, previa ammonizione del notaio, a certificare la corrispondenza di cui sopra. Nella seconda versione invece, quella approvata dalla Camera con voto di fiducia e convertita in legge, con gli emendamenti blindati del Governo, sono stati inseriti alcuni

emendamenti che, con grande soddisfazione, ci coinvolgono appieno in questa attività. Così come successo per il calcolo della rendita presunta dei fabbricati nascosti al catasto, ex rurali e modificati, anche per la certificazione di cui sopra, può adempiere a queste novità la figura del “tecnico abilitato”, che noi ovviamente definiamo “Geometra” (per la evidente incontestata ed incontestabile competenza), figura che avrà una funzione essenziale per la stessa rogabilità dell’atto. La nostra richiesta La nostra proposta prevedeva che questa attestazione venisse redatta esclusivamente da tecnico abilitato e non in surroga alla parte, mettendoci nella condizione di avere un ruolo significativo nella preordinazione dei documenti finalizzati al trasferimento della proprietà degli immobili, ufficializzando ciò che di fatto è gia oggi e da tempo prassi consolidata del nostro lavoro (poco riconosciuto e spesso mal pagato). La proposta di emendamento, condivisa anche dall’Agenzia del Territorio, ci identifica invece come possibili certificatori, ma si tratta comunque di un buon risultato. Detta proposta è stata approvata in Commissione e poi inserita nell’emendamento del Governo, migliorando così il testo della norma, eliminando un difficoltoso onere al cittadino venditore di un immobile.

Perché la certificazione Come noto, i soggetti intestatari normalmente non hanno le conoscenze per comprendere o essere in grado di dichiarare con certezza la corretta corrispondenza tra stato di fatto e planimetrie catastali dell’immobile, quindi non possono nemmeno certificarla a cuor leggero, mentre il tecnico abilitato, esperite le verifiche del caso, può svolgere gli accertamenti necessari ed asseverare con competenza, assumendo così un ruolo tecnico di responsabilità nell’atto notarile che tratta gli immobili. Difformità tra stato di fatto e planimetria Va appena ricordato che a seguito della legge 47/85 l’Agenzia del Territorio (temendo all’epoca che le troppe pratiche cartacee di aggiornamento per modifiche interne dei fabbricati intasassero irrimediabilmente gli uffici) aveva emanato una circolare (14 ottobre 1989, n. 3/3405) che il geometra n. 5/10

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Consiglio Nazionale esentava i proprietari dall’accatastare le modifiche interne non rilevanti. Dette modifiche invece sono oggi giustamente ritenute rilevanti dalla norma in oggetto (nel rispetto dell’art. 26 della legge 47/85 che imponeva l’accatastamento delle variazioni interne regolarizzate con il condono edilizio) anche nella consapevolezza che, per la variazione catastale delle stesse, le procedure informatiche e telematiche vigenti, non producono alcun danno all’Ufficio, ma anzi migliorano ed aggiornano compiutamente la banca dati catastale. Utilità della certificazione del tecnico abilitato Inoltre, la presenza del tecnico abilitato che assume questa responsabilità dichiarativa, non può che essere condivisa dal notaio, il quale dell’immobile oggetto dell’atto non conosce lo stato di fatto, ma solamente quanto risulta dai documenti. Per altro, il tecnico abilitato solleva la parte interessata ed intestataria da una gravosa incombenza, al fine di garantire la legittimità dell’atto, non solo nell’interesse del venditore, ma anche dell’acquirente. Le planimetrie ed il contributo dell’Agenzia del Territorio La circolare n. 2 dell’Agenzia del Territorio, emessa il 9 luglio 2010, ha fornito le prime indicazioni ed i primi chiarimenti rispetto alle norme contenute nel decreto, riferendosi però a quello del testo originario, privo degli emendamenti, poi approvati. Contiene tra l’altro le indicazioni necessarie per la corretta obbligatorietà della presentazione descrittiva dell’unità immobiliare, attraverso l’aggiornamento della planimetria catastale. Ulteriori chiarimenti sono stati sottolineati quindi dopo la conversione in legge, con la circolare n. 3 del 10 agosto 2010 che contiene, tra l’altro, indicazioni complementari per identificare la corrispondenza da certificare. Per evidenti motivazioni di recu-

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pero della fiscalità, il termine per le attività di accatastamento spontaneo sono stati spostati al 31.12.2010 per i fabbricati sconosciuti al Catasto, per quelli modificati non censiti correttamente e per gli ex rurali che hanno perso il requisito della ruralità. Come già previsto, dopo la scadenza interverrà l’accatastamento e, con la nuova norma, la determinazione della rendita catastale presunta. Sia l’uno che l’altra saranno eseguiti in surroga dall’Agenzia oppure in base ad apposita convenzione, dai tecnici professionisti esterni. Inoltre, oggi in questo contesto si colloca la possibilità (evidenziata ufficialmente nella stessa circolare 3/2010) di consultare ed ottenere il rilascio delle planimetrie catastali del catasto Urbano, anche per via telematica, da parte dei tecnici abilitati e dei notai. Questa possibilità, ottenuta ora (come si ricorderà) dopo anni di accorate (quanto vane) richieste ed incomprensibili dinieghi e rinvii, ci apre completamente un’ulteriore finestra di conoscenza e di accessibilità all’archivio catastale, ai fini di una migliore nostra operatività e nel particolare contingente ci mette sullo stesso piano dei notai, per ottemperare alla norma che prevede la certificazione di conformità tra edificato e rappresentato nella planimetria catastale. La nostra collaborazione Nel merito, su sollecitazione urgente dell’Agenzia, abbiamo indicato due colleghi disponibili e specializzati in catasto dei fabbricati, uno operante al nord e uno al sud, per una rapidissima sperimentazione della procedura di richiesta delle planimetrie, eseguita durante il mese di agosto. I colleghi sperimentatori hanno verificato la procedura appositamente indicata loro dall’Agenzia, sia con richieste eseguite attraverso Sister che con l’ausilio di Geoweb, riscontrandone la funzionalità e le criticità e proponendo alcuni suggerimenti, che sono stati puntualmente e tempestiva-

mente già comunicati alla Direzione dell’Agenzia del Territorio. Anche Geoweb ha partecipato alla sperimentazione con alcuni colleghi iscritti, scelti tra coloro che risultavano tra i maggiori fruitori dei servizi per la presentazione dei Docfa. Le novità sono chiarissime Il decreto in parola ci vede protagonisti negli accatastamenti, nel calcolo delle rendite presunte (per cui sono previste possibili convenzioni operative tra Agenzia e Ordini Professionali) e nelle dichiarazioni di conformità. A questo punto non ci resta che prepararci a lavorare con la solita competenza e con rinnovato equilibrio e professionalità, in modo che la fiducia che ci viene concessa possa essere ben riposta e costituisca il giusto riconoscimento del nostro impegno in ambito catastale. Specificazioni Va sottolineato per la precisione che il testo della norma non prevede esclusività in favore del tecnico, ma prevede che la dichiarazione dell’intestatario venditore “possa essere sostituita da apposita certificazione” redatta dal “tecnico abilitato”, ma nel principio e nella “ratio” della legge e nei risultati che ne derivano, prendiamo atto di essere entrati a pieno titolo nelle procedure relative ai trasferimenti immobiliari Speranze per il futuro Il prossimo passo dovrebbe essere quello che ci vedrà certificare anche la corrispondenza dell’edificato rispetto alle norme edilizie e urbanistiche, rendendoci indispensabili in ogni atto notarile che trasferirà i diritti reali sui fabbricati. Commento Queste opportunità, da noi tanto attese ed auspicate, arrivano in un momento cruciale per i trasferimenti immobiliari e per l’intero sistema


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Consiglio Nazionale catastale, mentre si sta cercando di ottenere una “nuova civiltà dell’edilizia e dell’immobile”, collegandola finalmente alla corretta inventariazione, alla puntuale rappresentazione, al rispetto delle leggi ed alla massima equità della fiscalità. A molti è parso che l’obbligatorietà di certificare la corrispondenza tra lo stato di fatto e la situazione catastale dell’immobile per il quale vengono trasferiti i diritti sia soltanto un appesantimento burocratico ed un aumento degli oneri per le parti contraenti. Naturalmente non è così e noi siamo convinti del contrario. Riteniamo infatti che la doverosità di detta certificazione costituisca un passo significativo in direzione del raggiungimento della agognata “civiltà dell’edilizia” ora inesistente, in quanto pare che da troppe parti l’edilizia sia ancora ritenuta una giungla inestricabile, sotto la quale prosperi il malaffare, l’illegalità e l’evasione fiscale. Evidentemente, il lavoro da fare è ancora lungo e le difficoltà si celano un po’ dappertutto, soprattutto nella mentalità di chi non vuole adeguarsi alle nuove realtà, restando abbarbicato alle vecchie abitudini e consuetudini che risultano ormai obsolete, se non addirittura illegali. Ma chi come noi conosce l’edilizia ed il catasto e vive di questo, non si può esimere dall’impegnarsi nella ricerca di migliorare questo settore, che ne ha un grandissimo bisogno, sotto tutti gli aspetti. Questa necessità è sempre più evidente in ogni trasferimento immobiliare dove molto spesso, pur di concludere l’affare, ognuno degli intervenuti è pronto a dichiarare ed a sottoscrivere qualunque cosa, anche se sconosciuta. Infatti il venditore non vede l’ora di realizzare il suo corrispettivo, l’acquirente intende procedere prima possibile con l’acquisto dell’abitazione tanto agognata e spesso anche l’agente immobiliare ha l’interesse a chiudere l’atto in tempi celeri e certi, senza ral-

lentamenti od intoppi procedurali. Questi legittimi interessi però si scontrano evidentemente con la civica necessità di trattare in quel momento (che potremo definire come il famoso “caso d’uso”) un bene correttamente edificato, puntualmente accatastato e certamente corrispondente alle prescrizioni ed autorizzazioni edilizie, con le effettive certificazioni impiantistiche, strutturali, energetiche, ipotecarie, di diritto e via dicendo. Quindi a causa di tutti questi adempimenti, la tempistica della stipula si rallenta, ma è indispensabile comprendere che si tratta di rispettare garanzie di legge, per le quali è necessario assumere informazioni, raccogliere documenti, atti, acquisire certezze ed elementi tecnici che debbono poi essere confrontati con le norme, accertati nella loro completezza e che devono poi accompagnare l’immobile. Come noto, il mancato rispetto di queste indicazioni di legge comporta una serie interminabile di problematiche costose, seccanti, che conducono direttamente ai contenziosi ed ora anche all’annullamento del contratto. Allora perché si deve lasciare questa responsabilità al notaio o, peggio ancora, all’ignara parte? Negli studi dei nostri geometri succede spesso di vedere il cliente convinto di essere perfettamente a posto, che esibisce l’autorizzazione edilizia (magari degli anni cinquanta), l’accatastamento (degli anni sessanta) e noi sappiamo bene che nessuna di queste due situazioni corrisponde allo stato di fatto. Con la stessa convinzione e magari con l’ambizione di essere un cittadino modello e rispettoso delle leggi, il medesimo cliente negli anni ottanta o anche dopo, non ha voluto fare il condono ritenendosi perfettamente in regola, perché glielo aveva assicurato il geometra Pinco Pallino oppure perché il sindaco in persona, passando in bicicletta davanti a casa sua, gli aveva concesso verbalmente il permesso di proseguire i lavori senza fastidi, o, ancora, per chissà quali rassicurazioni approssimative.

Dunque tutti dobbiamo prendere atto che questa è spesso la realtà e dobbiamo attivarci, nell’interesse dei nostri clienti e nel nostro interesse professionale. Il notaio poi conoscerà sicuramente tutti i documenti, ma sicuramente non lo stato di fatto del fabbricato che sta trasferendo. Alla stessa maniera si troveranno in difficoltà il proprietario, il venditore e probabilmente anche gli intermediari, i quali spesso non conoscendo la congruità e la consistenza della documentazione in loro possesso potrebbero essere tentati di certificare con superficialità, magari anche in buona fede, una falsa corrispondenza. In generale, il pericolo maggiore è insito nel trasferimento dei fabbricati costruiti prima degli anni novanta e negli anni ante condono edilizio, poiché sembra abbastanza scontato che gli immobili nuovi abbiano tutti o quasi gli atti a posto. Quindi, per ogni atto, conviene incaricare il Geometra, il quale se appurerà che tutto è corrispondente, certificherà con competenza la corrispondenza tra planimetria catastale e stato di fatto dell’immobile; se invece appurerà che la corrispondenza non c’è, potrà e dovrà regolarizzare la situazione, facendo gli atti tecnici necessari, con buona pace delle parti, del notaio e nel rispetto della norma. Coloro che (anche sui giornali) consigliano il contrario, cioè che la presenza del tecnico non è necessaria e nemmeno opportuna, farebbero meglio a ricredersi, valutando invece attentamente quanto poco incida il costo dell’intervento del Geometra nell’atto, rispetto ai vantaggi e soprattutto alla serenità ed alla certezza che questo comporta. Ci sono già alcune realtà locali nelle quali i Notai, prendendo accordi con i Geometri hanno definito intese reciprocamente convenienti, al fine di una certificazione corretta e di qualità, a tutela di tutti. Certamente questa è la strada da seguire. il geometra n. 5/10

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Cassa Previdenza

Notizie dalla Cassa di Previdenza Pensionati: rata mensile della pensione on line E’ stato attivato direttamente sul sito della Cassa, un nuovo servizio on line che offre la possibilità di controllare il prospetto della pensione mensile, senza muoversi di casa. La Cassa Geometri, tra i primi Enti di previdenza in Italia ad investire nell’informatizzazione dei servizi, è sicuramente il primo, tra i privati, ad aver avviato questo servizio che ha l’obiettivo di offrire al pensionato, con assoluta trasparenza, l’immediata conoscenza della propria posizione pensionistica. Per accedere al servizio è sufficiente entrare nell’Area Riservata del sito www.cassageometri.it muniti della password e cliccare sulla voce specifica “Pensione in Pagamento” e visualizzare l’ammontare annuo della pensione erogata e il dettaglio del pagamento mensile della pensione. I pensionati che ancora non fossero in possesso della password o che l’avessero smarrita, potranno contattare il Numero Verde 800.655.873 per richiederla ed ottenerla rapidamente. Inoltre il servizio consente di visualizzare anche le seguenti informazioni: - rivalutazione annua applicata; - importo delle ritenute IRPEF mensili operate; - detrazioni fiscali presenti sulla pensione; - importo delle addizionali regio-

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nali e comunali; - eventuali trattenute operate a titolo di recupero (ad esempio: cessione del quinto, pignoramento, recupero IRPEF). Anche i titolari di pensione ai superstiti (reversibilità e indiretta) potranno collegarsi all’Area Riservata cliccando direttamente nel riquadro specifico “AREA RISERVATA REVERSIBILITA’/INDIRETTE” e inserendo come parametri di autenticazione il codice fiscale e la password (Matricola Cassa).

Iscritti: al via la previdenza complementare La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri ha in progetto di costituire un fondo di previdenza complementare dedicato ai geometri. In questa direzione, la Cassa, atten-

ta al coinvolgimento di tutti gli interlocutori istituzionali di riferimento, ha avviato un proficuo dialogo con la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), alla quale ha sottoposto una serie di quesiti, che hanno già ottenuto risposta. Ritenendo fondamentale verificare l’interesse degli iscritti e per delineare una proposta che sia il più vicino possibile alle aspettative ed esigenze, ha compiuto un ulteriore passo avanti, con la predisposizione di una ricerca che si avvarrà di un questionario da sottoporre agli stessi. Attraverso il questionario la Cassa si pone l’obiettivo di capire qual è la conoscenza e l’effettiva percezione dell’esigenza di previdenza complementare tra gli iscritti, quanti siano i soggetti effettivamente interessati a sottoscrivere una forma di previdenza complementare e quali siano le attese di versamento a fronte del livello di prestazione. A tal proposito, tutti gli iscritti verranno preliminarmente informati


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Cassa Previdenza dell’avvio dell’indagine attraverso una lettera che sarà inviata a fine anno e, nei primi di gennaio, via posta elettronica, riceveranno il link per rispondere al questionario che

consentirà di fornire le proprie risposte in forma anonima, con facilità e velocità di compilazione. Si invitano pertanto gli iscritti a rispondere con interesse a questa

iniziativa così da consentire alla Cassa di costruire una proposta di previdenza complementare su misura e adeguata alle esigenze di ciascuno.

Contributi previdenziali obbligatori 2011 CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI OBBLIGATORI CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO La percentuale sul reddito rimane dell’ 11% per il reddito fino a € 140.300,00

€ 3.167,00 € 2.250,00

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2007, il Comitato dei Delegati aveva già stabilito un aumento graduale delle aliquote per il calcolo del contributo soggettivo, nonché l’innalzamento - ad anni alterni rispetto al detto aumento delle aliquote - dei contributi soggettivi ed integrativi minimi, secondo la tabella di seguito riportata: ANNO 2011 2012 2013 2014

Soggettivo minimo € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.500,00 € 2.500,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO

Percentuale 11% 11,50% 11,50% 12%

Integrativo minimo € 900,00 € 900,00 € 1.000,00 € 1.000,00

€ 900,00 € 17,00 (contributo di indennità maternità)

CONTRIBUZIONE PER I NEO-ISCRITTI entro il compimento del 30° anno di età e per un massimo di 5 anni

€ 579,50 oppure € 1.142,00

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO NEO-ISCRITTI € 562,50 (1/4 per i primi due anni di iscrizione) € 1.125,00 (1/2 per i successivi tre anni di iscrizione € 17,00 (contributo di indennità maternità) € 1.667,00 € 750,00 € 900,00 € 17,00 (contributo di indennità maternità)

CONTRIBUZIONE PER I PENSIONATI ANCORA ISCRITTI ALBO E CASSA CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO

CONTRIBUZIONE PER I PRATICANTI ISCRITTI CASSA CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO Inoltre:

€ 579,50 € 562,50 € 17,00 (contributo di indennità maternità)

l’importo della pensione minima annua lorda è rivalutata per l’anno 2011 in € 7.929,07 il limite di volume d’affari IVA è rivalutato 2010 ai fini dell’efficacia contributiva utile per la richiesta della pensione di anzianità in € 8.200,00 il limite di reddito è rivalutato per l’anno 2010 di cui all’art. 1 comma 1 lettera b) del Regolamento sulla Contribuzione nella misura di € 140.300,00

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Commissione Immobiliare

Il Catasto Energetico dei Consumi Le recenti disposizioni legislative, nazionali e regionali, sono state per lo più indirizzate, da un lato, alla caratterizzazione della prestazione energetica degli edifici (attraverso lo strumento della certificazione) e, dall’altro, all’impiego della contabilizzazione del calore. In questo contesto, dove assume sempre maggior importanza la riqualificazione energetica degli edifici esistenti è importante disporre di database organici che, oltre a fotografare lo stato energetico dei singoli edifici, consentano il confronto con una casistica ampia che permetta di individuare quelli maggiormente critici e per i quali è prioritario eseguire degli interventi di riqualificazione energetica. Il Catasto Energetico dei Consumi (C.E.C.) dei condomini con riscaldamento centralizzato è la risposta a queste necessità. Attraverso il C.E.C., un progetto avviato nel 2009 in collaborazione con il Collegio dei Geometri della Provincia di Torino sulla base delle procedure studiate e messe a punto dal Gruppo TEBE del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino, Onleco raccoglie i dati sul consumo reale negli edifici con riscaldamento centralizzato. Tali dati, forniti volontaristicamente dagli aderenti al progetto, vengono codificati in modo da garantirne l’anonimato, analizzati da un team di esperti secondo procedure messe a punto in collaborazione con il Politecnico di Torino ed infine elaborati in un Rapporto annuale consultabile

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dagli stessi aderenti. Nel Rapporto annuale, amministratori e gestori di patrimoni immobiliari, possono trovare uno strumento estremamente utile per: a. individuare gli edifici a maggiore consumo energetico per il riscaldamento; b. monitorare, per ogni edificio, l’andamento dei consumi nel corso degli anni; c. valutare la necessità di effettuare diagnosi energetiche al fine di individuare le cause che determinano i consumi elevati e gli interventi di riqualificazione consigliabili; d. valutare i risparmi energetici conseguiti grazie agli interventi di riqualificazione energetica eseguiti. Aderire al progetto C.E.C. è facile. Sarà sufficiente collegarsi al sito www.collegiogeometri.to.it e selezionare il link della pagina dedicata al progetto C.E.C. che si trova nella sezione “il collegio informa” Sulla sinistra dello schermo è disponibile il link per l’acceso al download dei file necessari per l’adesione al Progetto C.E.C. In alternativa si potrà accedere al download dei file collegandosi al sito www.onleco.com e selezionando il link della pagina del progetto C.E.C. Aprendo la pagina dedicata al progetto, sulla destra dello schermo sono disponibili i link per scaricare i seguenti file: afoglio di raccolta dati.xls bistruzioni compilazione del foglio di raccolta dati.doc

Sarà sufficiente seguire i passi indicati nelle istruzioni alla compilazione. Una volta completato l’inserimento dati nell’apposito foglio Excel®, dovrà essere effettuata la stampa del modulo riportato nel foglio dati amministrazione che, una volta firmato, dovrà essere inviato al numero di fax 011.50.30.54. Effettuato l’invio via fax del modulo di adesione, potrà essere inviato all’indirizzo mail CEC@onleco.com il file foglio di raccolta dati.xls compilato. Ricevuti il fax e l’e-mail con il file Excel® compilato e verificata la congruenza generale dei dati, ONLECO risponderà dando la conferma dell’iscrizione via e-mail dall’indirizzo CEC@onleco.com, fornendo inoltre l’ID amministratore (necessario ad ogni amministratore per individuare sul Rapporto Annuale del C.E.C. i propri edifici).

Con l’adesione a questa iniziativa l’amministratore del fabbricato è in condizioni di: 1) monitorare in modo sistematico la propria gestione, 2) rapportarla in ragione delle prospettive future di consumo dell’immobile, 3) verificare che gli interventi sul comparto della gestione del calore o della coibentazione hanno dato i risultati sperati ed allegare queste analisi ai rendiconti annuali del riscaldamento


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Commissione Immobiliare

Linee Guida “Funzioni e requisiti minimi per l’espletamento dell’attività di Amministratore Condominiale e Immobiliare” La Commissione Patrimonio Immobiliare ha predisposto le Linee Guida per la corretta gestione del condominio e dei patrimoni immobiliari, ad ausilio dei colleghi che svolgono o intendono svolgere questa attività professionale

Le carenze legislative e le modalità applicative delle molteplici disposizioni che ruotano intorno alla figura dell’Amministratore hanno indotto la Commissione Patrimonio Immobiliare del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia a predisporre le Linee Guida “Funzioni e requisiti minimi per l’espletamento dell’attività dell’Amministratore Condominiale e Immobiliare”, come utile supporto tecnico-giuridico per esple-

tare nel migliore dei modi l’attività di Amministratore Condominiale e Immobiliare. Una corretta gestione dell’ufficio, dotato di una necessaria struttura operativa organizzata e ben attrezzata, può infatti consentire all’Amministratore di far fronte alle numerose incombenze necessarie per un corretto espletamento del mandato affidatogli nell’ambito della conduzione degli immobili nonché nella gestione

dei patrimoni immobiliari nei quali operano figure diverse quali i proprietari, conduttori, fornitori ed enti. Esse sono state concepite e volute dalla Commissione Patrimonio Immobiliare del Collegio Geometri di Torino e Provincia per aiutare ed agevolare i colleghi che svolgono prevalentemente questa “vera e propria attività”. Le Linee Guida saranno anche strumento d’aiuto per i giovani colleghi che iniziano la loro carriera professionale nel settore delle Amministrazioni Condominiali e Immobiliari. Le Linee Guida sono state concepite come evolvibili, cioè aggiornabili ed integrabili con il passare del tempo con l’entrata in vigore di nuove leggi in materia, di nuovi indirizzi giurisprudenziali. I colleghi devono sentirsi “deontologicamente” coinvolti in questo progetto, segnalando alla Commissione Patrimonio Immobiliare eventuali nuove problematiche di cui siano o vengano a conoscenza. Il documento è a disposizione sul sito del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia www.collegiogeometri.to.it

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Atti del Collegio

La nuova sede del Collegio Geometri di Torino e Provincia La nuova sede del Collegio dei Geometri è collocata nel complesso dell’Educatorio della Provvidenza. Nel cuore di Torino, nell’elegante isola pedonale della Crocetta, l’Educatorio della Provvidenza, ristrutturato nel 2001, è protagonista della vita sociale e culturale della città. Fondato nel 1722, l’Educatorio è una delle più antiche istituzioni culturali di Torino e da sempre si caratterizza per lo spirito dì innovazione delle sue iniziative e per la capacità di essere, in stretto legame con il territorio, un punto di riferimento per i cittadini. Fedele a questo spirito e in linea con la sua “tradizione dell’innovazione”, l’Educatorio della Provvidenza offre oggi innumerevoli occasioni di socializzazione all’interno dei suo spazi interamente rinnovati, accoglienti e polifunzionali, disponendo di spazi e ambienti pensati per l’incontro, la convivialità e la promozione della cultura artistica. L’Educatorio della Provvidenza è un Ente Pubblico di Assistenza e Beneficenza, censito dalla Regione Piemonte nell’elenco delle I.P.A.B. pubbliche per la gestione di attività socio-educative senza scopo di lucro.

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Atti del Collegio La storia Agli inizi del 1700, Torino era la capitale del regno dei Savoia. Sua Eccellenza Reale Amedeo II era Re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme, Duca di Savoia, di Monferrato e Principe del Piemonte. La città di Torino, dopo tanti anni di guerra, incominciava ad ampliarsi e abbellirsi; Duchi, Marchesi, Conti e abili commercianti, seguendo l’esempio della famiglia reale, cominciarono a costruirsi abitazioni degne del loro rango e del loro censo. Avere a disposizione una moltitudine di personale di servizio, rinforzava il prestigio di una casa. Non era difficile trovare servi per svolgere i ruoli più umili. La città e le limitrofe campagne pullulavano di povera gente, disposta a svolgere qualsiasi mestiere pur di poter contare su di un piatto di minestra assicurato. Per far fronte a questa situazione di povertà estrema e di analfabetismo diffuso, a Torino, da sempre sensibile alle iniziative di carità, vi erano alcune opere meritorie, come l’ospedale di San Giovanni, la Compagnia di San Paolo, il Monte di Pietà, l’Albergo della Virtù, l’ospedale dei SS. Maurizio e Lazzaro, il Monastero delle povere orfane, la Compagnia della Misericordia, la Piccola Casa della Divina Provvidenza, che cercavano di arginare il degrado sociale provocato dalle povertà estreme e dalle malattie. Nel 1720, la Marchesa Gabriella Du Vache de Châteauncuf, consorte del marchese de La Pierre, spinta dal desiderio di far del bene a povere fanciulle, desiderose di apprendere e di lavorare, cominciò ad accoglierne qualcuna nel proprio palazzo, insegnando loro a ricamare. In rapporto all’utile che ricavava dal loro lavoro, la Marchesa dava alle ragazze che frequentavano la sua scuola qualche soccorso. Visto l’aumentare del numero delle fanciulle che chiedevano di essere ammesse a questa scuola,

la Marchesa nel luglio 1722 affittò due locali, nell’attuale Via Verdi, per creare un piccolo laboratorio scuola. Il 7 agosto 1722, la pia signorina Ludovica Ambrosia si sentì ispirata ad accettare il mandato di dedicarsi per tutta la vita al nascente Educatorio della Provvidenza ed alle sue figlie. L’8 agosto, Padre Gosso, senza alcuna solennità, ma con profonda pietà, inaugurò, benedicendola, la prima sede dell’Educatorio. Il successo dell’iniziativa fu immediato. Sempre più giovani chiesero di essere ospitate nel laboratorio-scuola, che nel frattempo era divenuto anche convitto per venire incontro alle esigenze di abitazione delle ragazze. Negli anni che si susseguirono, pur fra mille difficoltà economiche, l’Educatorio continuò a trasferirsi in case sempre più grandi per poter meglio soddisfare le esigenze di ospitalità e venire incontro alle mutate esigenze delle “poverine”. Le ragazze, grazie al loro impegno, si mantenevano e percepivano un quinto del ricavato dalla vendita dei lavori eseguiti. Questo stile innovativo di fare assistenza avvicinò all’opera diversi benefattori. Tra questi il banchiere torinese Bogetti, il canonico Giannazzo, il conte Birago ed il commerciante

Borbonese. Grazie a loro, e alle loro donazioni, il 4 maggio 1735, il Re Carlo Emanuele III decretò l’erezione in opera stabile e perpetua dell’Educatorio della Provvidenza. Da quel momento le ragazze, oltre a conoscere l’arte del ricamo, ebbero la possibilità di imparare anche a leggere e scrivere ed ad aver nozioni di economia domestica. Ciò amplio l’utenza in maniera esponenziale, sino ad arrivare negli anni 1900 ad oltre 85 convittrici e 834 studentesse. Fra queste, molte erano di ottima famiglia e potevano pagare delle rette necessarie a garantire il sostentamento delle meno fortunate. Nel 1930, l’Educatorio abbandonò la sede, nella quale era sistemato dal 1749, di via XX Settembre (ora sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino), per trasferirsi nella periferica ex Piazza d’Armi (ora isola pedonale della Crocetta). Si disse che sarebbe stata una scelta eccentrica e perdente. I pessimisti ebbero torto. Ragazze d’ogni d’onde iniziarono a frequentare, nella nuova sede, l’Educatorio, che nel frattempo si era adeguato ai cambiamenti della società, offrendo servizi che andavano dall’asilo infantile, ai corsi Magistrali, sino a quelli Liceali, mantenendo il geometra n. 5/10

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Atti del Collegio comunque, per chi proveniva da famiglie meno abbienti il Convitto e le rette gratuite. Negli anni del boom economico, nella città conosciuta nel mondo per la produzione delle automobili Fiat, l’Educatorio continuò a ritagliarsi un suo spazio rilevante nell’ambito della cultura e dell’assistenza, ospitando nel suo convitto anche le giovani universitarie e continuando ad offrire i propri spazi al mondo scolastico cittadino, aprendoli anche agli studenti di sesso maschile. Negli ultimi anni del XX secolo, l’Educatorio, scosso dalla grave crisi delle istituzioni culturali private, decise di iniziare una lunga riflessione sul suo futuro, arrivando a modificare il suo statuto e le sue strutture per adeguarsi, ancora una volta, alle mutate esigenze della società. Senza grandi pretese scientifiche, ma con il desiderio di essere uno strumento utile alla società, prima di avviare una qualsiasi azione di rilancio, l’Educatorio decise di chiedere ad un campione di persone che frequentavano il territorio limitrofo alla

La nuova sede del Collegio Geometri si trova in Via Toselli 1, nell’isola pedonale della Crocetta, presso l’Educatorio della Provvidenza E’ raggiungibile con i mezzi pubblici: Linea 5 - 5/ - 10 - 12 - 15 - 16 - 33 - 33/ - 58 - 58/ - 64 Parcheggi: Gratuito oltre Corso Mediterraneo e Castelfidardo Tariffa 0,65 Euro/ora tra Corso Duca degli Abruzzi, Corso Castelfidardo, Corso Einaudi e Corso Vittorio, 1,30 altre vie sua sede, quali servizi avrebbero desiderato o considerato utile istituire nella struttura. Dall’analisi dei risultati ottenuti nacque un nuovo progetto operativo che a tutto oggi è l’ago della bussola per indirizzare iniziative e servizi. Non più gestione di scuole, ma ideazione e cura di un centro di ag-

gregazione intergenerazionale, interculturale ed interconfessionale, che sapesse essere anche un centro di servizi per la promozione della cultura, delle arti e delle scienze umane. Uno spazio funzionale, possibilmente bello, ma soprattutto, un centro di ascolto per chi ha delle difficoltà e per tutti coloro che sono i portatori di

Il quartiere della Crocetta cominciò a svilupparsi a partire dal XVII secolo intorno all’omonima chiesa della Beata Vergine delle Grazie. Tra l’Ottocento e il Novecento ha raggiunto il suo massimo sviluppo urbanistico mantenendo la fama di quartiere elegante. Quotidianamente si svolge il noto mercato all’aperto che è diventato meta di shopping per molti torinesi. Il vasto polo del Politecnico aggiunge alla zona la caratteristica di centro dell’alta formazione e innovazione tecnologica della città. 30

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Atti del Collegio quel disagio diffuso che sempre più pervade la nostra società, accelerata e meno attenta ai bisogni dell’uomo. Uno spazio pensato per prevenire i tanti disagi dell’uomo senza aspettare che si conclamino in improvvise o prevedibili patologie. Come tutte le favole che si rispettino, anche la storia di quello che è divenuto uno dei più antichi enti di Torino, contiene una morale: per operare è importante rendersi partecipi dei bisogni dell’uomo e informarsi su ciò che sta accadendo in quel dato momento, costruendo azioni profetiche, giuste per l’oggi, ma capaci di modificarsi per il domani. Le notizie sono tratte dal sito www.progettoedp.org

Oltre all’ingresso esclusivo di Via Toselli 1, la sede è accessibile anche dal cortile interno dell’Educatorio, particolarmente piacevole nella bella stagione per lo spazio verde e per il bar con un chiosco all’aperto

Nei prossimi mesi verranno completati i lavori di adattamento dei locali, che comprendono, oltre agli uffici, alle sale di rappresentanza e riunioni, una sala conferenze da 140 posti, un laboratorio informatico ed un’altra aula per lo svolgimento dei corsi da parte della Fondazione L’Istituto per Geometri “Alvar Aalto” L’Istituto per Geometri “Alvar Aalto” ha avuto la sua sede presso l’Educatorio della Provvidenza, proprio nei locali oggi occupati dal Collegio Geometri. L’Istituto ha le sue lontane origini dall’I. T.C. Sommeiller da cui si staccò, con tutto l’indirizzo per geometri, alla fine degli anni ‘60 diventando I.T.G. Castellamonte. La sede staccata torinese di questo, nel 1988, diventò autonoma con il nome che oggi porta. La storica sede di via Toselli, che ha ospitato l’Istituto fino all’agosto 1999, ha lasciato poi il posto all’attuale stabile di via Braccini 11.

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Il Geometra Risponde Prosegue con successo il servizio di consulenza presso le biblioteche della città “Il Geometra risponde” è un’iniziativa dei professionisti Geometri di Torino e Provincia che da inizio del 2009 sono a disposizione dei cittadini per le consulenze gratuite presso le biblioteche comunali. Si tratta di uno sportello di prima consulenza gratuita aperto a tutti per ottenere consigli e pareri informali e porre questioni di pronta soluzione, già attivo presso la sede del Collegio professionale ed oggi, grazie alla disponibilità della Città di Torino, presso le biblioteche dei quartieri della Città, luoghi di cultura ma anche di aggregazione e di fulcro territoriale. Fin’ora i Geometri hanno incontrato quasi 500 persone, dando ragguagli su risparmio energetico, catasto, stime immobiliari, agevolazioni fiscali in campo edile e questioni condominiali. Perché rivolgersi a un Geometra? Perché il Geometra è un professionista in grado di dare un importante supporto a chi si trova ad affrontare impegni importanti come comprare o ristrutturare una casa, decidere del futuro dei propri beni, richiedere agevolazioni fiscali per lavori edili. Ma il Geometra può essere anche un aiuto per affrontare con maggiore serenità una questione con i vicini confinanti o condomini, per tutelare i propri interessi, per risolvere un dubbio tecnico o amministrativo relativo ad un bene immobile. Gli incontri sono della durata media di 20 minuti circa e i cittadini possono prenotarli si può telefonare alle biblioteche o consultare il sito del Comune all’indirizzo www.co-

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CONSUNTIVO CONSULENZE “IL GEOMETRA RISPONDE” 2009 - 2010 GIORNATE DI CONSULENZA PROFESSIONISTI CONSULENTI CONSULENZE FORNITE

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ARGOMENTI TRATTATI: CONDOMINIO REGOLARITA’ EDILIZIA CATASTO ALTRO

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mune.torino.it/cultura/biblioteche. Il servizio di consulenza è fornito in forma gratuita dai Consiglieri e dai componenti le Commissioni del Collegio, che si rendono disponibili a turni nelle varie biblioteche dei quartieri.

In occasione di Restructura, dove il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia è tradizionalmente presente con uno stand, è possibile per i cittadini conoscere ed usufruire del servizio “Il Geometra risponde”.

Le consulenze possono essere prenotate telefonicamente presso le biblioteche o tramite il sito del Comune all’indirizzo www.comune.torino.it/cultura/biblioteche


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Riunioni di Zona

Castiglione Torinese, 10 Settembre 2010 … punta avanzata delle colline del Monferrato, che si protende al centro della Valle del Po, posizione ideale per dominare le terre circostanti e la piana fin dove si spinge lo sguardo nelle giornate terse. Tra la riva destra del Po e la Valle del Rio Maggiore, nei secoli è cresciuto il Paese di Castiglione Torinese, che prese il nome dal vasto Castello che dominava il borgo… E di giornata tersa si è trattata, quella iniziata con la visita guidata al depuratore del Gruppo Smat, sito nel territorio dei comuni di San Mauro, Settimo Torinese e Castiglione, occasione del Convegno annuale dei colleghi della zona di Chivasso e Settimo Torinese, organizzato dal Priore geom. Anna Maria Varetto. Il Gruppo Smat, leader nel campo del servizio idrico integrato, dove opera attraverso un sistema produttivo e gestionale tra i più avanzati e moderni, gestisce le fonti di approvvigionamento idrico, gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di raccolta depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino di utenza che supera i 2 milioni di abitanti serviti. La conduzione e la manutenzione di oltre 7.000 Km di reti fogna-

rie comunali nere, bianche e miste, consente la costante raccolta delle acque reflue urbane di origine civile, industriale e meteorica in tutta l’area servita. Il controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura , effettuato da Smat, garantisce il costante funzionamento degli oltre 400 impianti di depurazione piccoli, medi e grandi distribuiti su tutto il territorio servito. L’impianto di raccolta centralizzato al servizio dell’area metropolitana Torinese è stato realizzato nel 1984 dal Gruppo Smat che tuttora lo gestisce con una costante attenzione all’innovazione ed all’aggiornamento dei processi di depurazione, di recupero energetico e di riuso delle acque reflue; risulta essere il più grande impianto di trattamento chimico, fisico, biologico presente in Italia e rappresenta un punto di riferimento tecnologico per gli elevati standars di qualità raggiunti. Alla complessità delle sezioni di trattamento primario, secondario e terziario si associano sistemi di recupero energetico che, mediante la cogenerazione di energia termica ed elettrica per oltre 60 milioni di Kw/anno, consentono un notevole contenimento dei costi di gestione. L’impianto di depurazione si avvale di sofisticate attrezzature per ridurre l’impatto ambientale e dispone di un personale addetto alle operazioni di sorveglianza nei territori di pertinenza oltre che agli interventi di manutenzione e di controllo dell’efficienza dei macchinari, al monitoraggio delle sezioni di trattamento,

di Renato Pittalis

alla individuazione e sperimentazione in campo di nuove tecnologie di automazione. Ospitati presso i locali della Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Castiglione (benemerito ente di assistenza fondato il 4 ottobre 1868), i partecipanti al Convegno hanno potuto apprezzare le relazioni su temi tecnici quali la Disciplina sulle costruzioni in legno ai sensi del D.Lgs. 311/06 e del D.M. 14/01/2008 e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie sulle strutture in legno lamellare (relatore arch. Fabrizio Carosso, direttore tecnico della Nord Legnami s.r.l.) e gli aspetti tecnici e normativi sulle tecniche di recupero del calcestruzzo, tecniche di impermeabilizzazione, isolamento dell’edificio, con particolare attenzione agli aspetti ecocompatibili (relatore Ermanno Bellucci della soc. Kerakoll spa). Il saluto del Priore (il quale ha omaggiato i convenuti di una stampa artistica riproducente una delle meridiane presenti sulla facciata restaurata dell’antica cappella annessa al complesso del Cottolengo di Castiglione), ha introdotto la relazione del Presidente geom. Ilario Tesio, il quale, nel porgere il ringraziamento ai colleghi, anche a nome dei numerosi Consiglieri presenti, ha aggiornato i partecipanti circa gli ultimi sviluppi normativi e di interesse della Categoria, sia livello nazionale che a livello locale. La serata ha visto, durante la cena, il susseguirsi di momenti di spettacolo apprezzati dai presenti – quali una rappresentazione teatrale in moil geometra n. 5/10

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vimento, condotta dalla “Compagnia della Casa del Giallo”, che ha proposto – interagendo con il pubblico – una divertente sfida per la soluzione di un caso di cronaca “nera” la cui soluzione è stata affidata al Commissario Kasinskj ( il caso ha avuto

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soluzione,grazie alla bravura di qualche geometra-detective appassionato di gialli, forse, ma che sicuramente si è appassionato al premio per il caso risolto…) Momenti di grande spettacolo infine, anche quelli legati all’esibizione

dello staff della “Dance ABC Dance” che ha proposta una dimostrazione di bravura dei suoi artisti, con apprezzatissime evoluzioni sui ritmi latino americani e non solo. Il ringraziamento di tutti i partecipanti è andato al Priore Anna Maria


Il geometra

Atti del Collegio Varetto, per la riuscitissima organizzazione della manifestazione, così come gli auguri di ripetere il grande successo vanno ai nuovi Priori nominati geom. Giancarlo Vacca e geom. Ezio Pelizzi Fiolini, di Brandizzo, i quali hanno dato appuntamento per il 2011.

Buriasco, 24 Settembre 2010

Il Priore geom. Mauro Bordese ha organizzato l’incontro dei Geometri Liberi Professionisti del Pinerolese presso i locali della Tenuta “La Cascinetta”, in regione Rena a Buriasco, dove i partecipanti, dopo i saluti delle Autorità locali convenute, hanno potuto seguire l’interessante Convegno-Seminario con argomento “I reati informatici”. I relatori (Dr. Giuseppe Dezzani e i Sostituti Procuratori Dr. Destito e Dr. Santoriello) hanno sviscerato taluni aspetti della normativa vigente circa l’utilizzo di software informatici di provenienza non legittima e su aspetti legati alla applicazione della Legge 675/96, del Codice vigente in materia di tutela dei dati personali, e – in generale - di tutti gli aspetti attinenti lo svolgimento dell’attività professionale e degli obblighi derivanti dal possesso di dati sensibili. L’intervento del Presidente del Collegio geom. Ilario Tesio, preceduto dai saluti di rito, ha poi fornito ai partecipanti una trattazione dei principali argomenti all’ordine del giorno, di interesse della categoria e proiettati nel futuro prossimo. I complessi argomenti trattati sono stati la necessità della prosecuzione nell’attività di formazione continua, i nuovi ordinamenti costituiti dalla riforma della Scuola, i problemi connessi al trasferimento della sede del Collegio, le nuove opportunità di qualificazione professionale per i Geometri scaturite dalla formazione

dei “Conciliatori”, nel quadro dell’attuazione della riforma del processo civile. Nell’ambito dell’elegante cornice

della tenuta “La Cascinetta”, purtroppo in questa serata penalizzata dalle precipitazioni atmosferiche (che peraltro ci hanno confermato il geometra n. 5/10

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Atti del Collegio Il geom. Paolo Plavan di Villar Perosa è stato proclamato Priore per il 2011.

Ivrea, 1° Ottobre 2010

l’arrivo dell’autunno), si è tenuto anche l’elegante incontro conviviale, che ha confermato una ottima

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predisposizione alla partecipazione, da parte dei numerosi colleghi del Pinerolese.

Con il ritrovo dei partecipanti presso il Castello di Ivrea, ha avuto inizio la Riunione della Zona di Ivrea e Basso Canavese, organizzata dai Priori geom. Marco Fornero e Geom. Davide Padovani. Chi sale per le vie della Città vecchia ad Ivrea, superata la piazza del Duomo, entra nella piazza alberata dove, imponente, si erge la struttura del Castello del Conte Verde. La costruzione del Castello di Yporegia (Ivrea), voluta da Amedeo VI di Savoia come baluardo contro le invasioni dal nord attraverso la Val d’Aosta e come simbolo del potere sulle popolazioni del Canavese, inizia nel 1358 e viene ultimata tra il 1393 e il 1395. Il Castello di Ivrea sarà fortezza, residenza dei Signori di Savoia, carcere di Stato e poi carcere comune. Si dice che l’aspetto architettonico abbia una certa similitudine con la Bastiglia, attribuendo una certa rilevanza al fatto che il Conte Verde fosse cognato di quel Carlo V (entrambi avevano sposato due sorelle Bourbon). La costruzione del maniero era infatti iniziata sotto il regno di Carlo V per cui si ritiene che il Conte Verde si avvalesse dei suggerimenti di architetti parigini. Il fossato intorno al Castello venne fatto costruire dal 1384 al 1387 a protezione dell’ingresso. Il Castello venne adibito a carcere nel 1750 e mantenne questa funzione sino al 1970. La poderosa mole aveva agli angoli 4 torri cilindriche, le più imperiose ed elevate nell’antico Piemonte.La Torre Mastra, usata come polveriera, è mozzata per il fulmine che, nel 1676, la fece esplodere causando molte vittime (pare 280) e la distruzione di 187 case. Le torri, alte 34 mt e con murature spesse 0,80 mt, sono costruite a tronco di cono contro il quale piom-


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Atti del Collegio bavano gli oggetti gettati dall’alto dai difensori ed indirizzati alla scarpata verso gli assedianti. Sulla facciata si possono notare le caditoie attraverso le quali venivano buttati sul nemico liquido bollente o pietre, secondo lo schema difensivo classico medievale. I merli, mancanti su una torre, sono a forma di coda di rondine (“merli ghibellini” attestanti la fedeltà all’imperatore) mentre quelli a forma di rettangolo (“merli guelfi”) attestavano la fedeltà al Papa. Delle primitive strutture restano sulle facciate le eleganti finestre gotiche in pietra ed elementi decorativi che confermano l’utilizzo del maniero come residenza signorile oltre che come fortezza. Alcune finestre presentano ai lati due scudi con la croce sabauda. Significativi, a dimostrazione dei tre piani invece dei successivi quattro, i resti di due archi ogivali in cotto decorato con croci greche (1^ e 2^ piano) e con croci dei Cavalieri di Malta (piano terreno). L’impressione che si ha durante la visita, suscitata anche dalla notevole imponenza del maniero, è quella di trovarsi di fronte ad un grande patrimonio architettonico ed artistico, forse non adeguatamente considerato dai soggetti preposti alla valorizzazione turistica delle rosse torri di carducciana memoria. Successivamente i numerosi partecipanti si sono trasferiti presso l’Ostello Salesiano Eporediese, dove il Consigliere geom. De Marco ha illustrato le caratteristiche del nuovo software per la parcellazione, elaborato da una primaria software house con il determinante contributo dei componenti incaricati del Consiglio Direttivo, e che sarà reso disponibile prossimamente a tutti gli iscritti, una volta terminato il periodo di collaudo operativo. L’intervento di saluto da parte del Presidente geom. Tesio, con l’aggiornamento circa le novità ed i temi di interesse della categoria, è stato

come sempre seguito con grande attenzione dai colleghi, i quali hanno potuto avere ragguagli circa l’avvio dei corsi per la formazione dei conciliatori, in ossequio all’art. 60 della Legge 69/2009, attività professionale - quella del mediatore conciliatore – che può rappresentare una ulteriore prestigiosa competenza che andrà ad arricchire il nostro già invidiato bagaglio professionale. E, a tal proposito, è stata data informazione anche circa le azioni a tutela della professione, rivolte nei confronti delle iniziative della F.I.O.P.A.(Federazione Interregionale degli Ordine degli ingegneri del Piemonte e Valle d’Aosta), tendenti a contrastare e contestare, tanto per cambiare, le nostre consolidate competenze. Un accenno anche alla nuova stagione scolastica, che ha visto la nascita del corso di “Tecnico nelle costruzioni ambiente e territorio” in sostituzione del diploma di Geometra, titolo al quale si potrà accedere (per gli studenti che hanno iniziato il primo anno in questa stagione) attraverso l’iscrizione all’Albo presso il Collegio di competenza, con gli specifici requisiti previsti dalla Legge. Sempre nei locali dell’Ostello Salesiano, si è svolta la cena , con una grande partecipazione anche di molti Consiglieri, dei rappresentanti degli Uffici Finanziari e dell’Agenzia del

Territorio, sempre molto vicini e partecipi alle manifestazioni organizzate nelle varie zone della provincia. Preceduto da ringraziamento ai due giovani Priori, si è poi proceduto alla nomina della nuova coppia di Priori per l’anno 2011, individuata nei Geom. Marco Prevosto e geom. Paola Olmo di Settimo Rottaro.

Carignano, 15 Ottobre 2010

Se qualcuno volesse approfondire il suo bagaglio culturale circa la storia del Piemonte, non può prescindere da una visita al Museo Civico di Carignano “Giacomo Rodolfo”. Formatosi con la donazione da parte degli eredi della collezione del prof. Giacomo Rodolfo, il Museo si propone di raccogliere e conservare memorie, opere, oggetti che documentino ed illustrino nel tempo la storia locale, il patrimonio storico-artistico e culturale del territorio. La visita pone in evidenza un percorso storico di assoluto valore: la presenza di reperti paleontologici, preistorici e protostorici, l’età romana e l’età longobarda, il medioevo, la storia dei Savoia – fortemente intrecciata con la Città di Carignano –fino all’età moderna industriale e post-industriale. Per gli appassionati il geometra n. 5/10

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una vera fonte di approfondimento, situata nel palazzo comunale ristrutturato (per la verità forse in maniera

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“drastica”) e fornita di opere d’arte e raccolte di valore assoluto. E con una veloce visita al museo,

per motivi di tempo messo a disposizione nel programma della giornata, ma con grande interesse suscitato nei partecipanti, è iniziato il Convegno annuale dei Geometri Liberi Professionisti della Zona di Chieri, Moncalieri, Carmagnola e dintorni, sotto l’organizzazione dei Priori geomm. Orazio Ostino di Carignano e Marco Busso di Villastellone. Presso la sala consiliare del Municipio di Carignano, è proseguito l’incontro, con la presentazione del software – di prossima pubblicazione – sulla parcellazione professionale, e con il saluto e il consueto ragguaglio sulle novità attinenti la categoria da parte del Presidente geom. Ilario Tesio. A seguire, i partecipanti sono convenuti a cena dove la serata ha avuto prosecuzione nella elegante cornice del Ristorante “Il Canonico”, alla presenza delle massime autorità cittadine di Carignano - Sindaco dr. Marco Cossolo - e Villastellone – Sindaco Dr. Davide Nicco - del Dr. Franco Maria Botta, Vice Presidente della II° Commissione Pianificazione territoriale urbanistica edilizia residenziale della Regione Piemonte, sempre molto attento e disponibile a valutare le istanze provenienti dalla nostra categoria, oltre ai massimi rappresentanti dell’Agenzia del Territorio di Torino. Priore per il 2011 è stato nominato il geom. Marco Sciandra di Moncalieri. Foto di Renato Pittalis


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Convegni

Le nuove regole in vigore dal 1° luglio 2010 per gli atti relativi a fabbricati (D.L. 78/2010 - art. 19 comma 14 – convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122) Torino, 30 settembre 2010 Dopo il saluto del Presidente del Collegio geom. Ilario Tesio, il Notaio Giulio Biino ha porto il benvenuto anche al nome del Presidente del Consiglio Notarile dott. Roberto Martino. Il Notaio ha sottolineato come la collaborazione tra geometri e notai sia consolidata da sempre perché sono due categorie molto vicine: l’occasione del convegno è sicuramente positiva perché la materia di cui si sta trattando crea notevoli problemi sia ai notai sia ai geometri e oggi si potranno individuare spunti di riflessione e forse soluzioni in un’ottica che non blocchi il mercato ma lo migliori. L’ing. Giovanni Griffa, nuovo direttore regionale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia del Territorio ha a sua volta ringraziato e messo in evidenza i disposti del Dl 78, art. 19 comma 1, che ha lo scopo di istituire l’anagrafe immobiliare integrata, che attesti lo stato di aggiornamento delle banche dati ed individui il soggetto titolare. L’anagrafe immobiliare integrata – ha detto – ha infatti l’obiettivo di fare colloquiare le due banche dati gestite dall’Agenzia del Territorio: catasto e servizi di pubblicità immobiliare. Verrà realizzata man mano che l’allineamento tra le due banche saranno adeguati. E’ indispensabile per raggiungere questo obiettivo l’opera dei geometri e notai. L’ing. Griffa ha poi illustrato lo stato di fatto del sistema catastale,

In collaborazione con il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, il Collegio dei Geometri ha organizzato un convegno presso l’Unione Industriale per esaminare le recenti nuove disposizioni che prevedono l’accertamento della regolarità catastale negli atti di trasferimento di unità immobiliari

ove l’arretrato cartaceo è attualmente eliminato ma la banca dati deve essere aggiornata. La conservatoria aveva un sistema informatico arretrato ma dal 2002 è stata introdotta la nota informatica che permette il colloquio con la banca dati catastali e ora le due banche dati possono colloquiare. L’art. 19, stabilisce che gli elementi immessi in banca dati siano garantiti e corrispondenti. Nella realtà questi elementi erano già accertati, ma ora si aggiunge l’importante concetto che in difetto l’atto è dichiarato nullo: tutti i dati nella banca dati devono quindi essere giusti e la coerenza dei dati è un elemento essenziale. L’ing. Griffa ha poi fornito al pubblico tutti gli interessanti dati statistici inerenti i flussi dei processi fondamentali catastali Docfa, Pregeo e voltura automatica, del numero di visure e della percentuale di aggiornamento informatico dei registri immobiliari, su base nazionale e regionale. Ha quindi presentato la sua relazione il Notaio Michele Vaira, sulla

identificazione catastale delle unità immobiliari, sulla dichiarazione di conformità dello stato di fatto rispetto ai dati catastali ed alle planimetrie catastali e sulla verifica della corrispondenza fra gli intestatari catastali e le risultanze dell’ufficio della Pubblicità Immobiliare. Dopo aver porto il saluto anche dell’Associazione Giovani Notai, di cui è rappresentante, il Notaio Vaira ha inquadrato in generale la norma oggetto del convegno, soffermandosi in particolare sul comma 14. La disposizione si applica non su tutti gli atti notarili, ma solo sugli atti tra vivi pubblici e su scritture private autenticate; non si applica agli atti mortis causa, quindi di testamento, di accettazione e rinuncia di eredità, cioè agli atti che non comportano trasferimento di diritti nella nozione prevista dalla norma. Il decreto cita solo gli atti che vedono coinvolti i notai: pensiamo però anche agli atti rogati per esempio dal segretario comunale, cioè quelli che vedono coinvolto l’ente pubblico; anche per questi, si ritiene, deve esil geometra n. 5/10

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Convegni Obiettivo della legge 122/2010 è l’allineamento tra la banca dati catastale e la banca dati immobiliare

sere applicata la nuova disposizione. Meno scontata è la situazione riguardante i provvedimenti giudiziari, il cui caso più tipico sono i decreti di trasferimento per esecuzione immobiliare disposti dal giudice: parlare di nullità di un atto disposto dall’autorità giudiziaria sarebbe a rigore inaccettabile. Il professionista CTU sarà comunque chiamato a verificare la corrispondenza dei dati, come già d’altronde avviene solitamente nei quesiti del giudice. Le vicende negoziali oggetto dalla normativa sono ampie: trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali, con l’eccezione dei diritti reali di garanzia (le ipoteche). Quindi la norma non si applica ai mutui e all’apertura di credito ipotecario; tuttavia anche qui le banche chiederanno certamente di accertare in perizia la conformità catastale dell’immobile e le eventuali difformità incideranno sulla decisione di concedere o meno il credito. I diritti reali limitati sono anche compresi nella normativa: l’usufrutto, il diritto di abitazione, di superficie, la nuda proprietà, ma anche le eccezioni di una quota del diritto. In questi casi, il controllo deve essere limitato alle quote interessate all’atto. In tema di servitù, il Notaio ha osservato che l’interpretazione non è

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certa, soprattutto per quanto riguarda la cubatura, ma è sicuramente un caso compreso nelle disposizioni, quando interessi anche un fabbricato urbano. La disciplina si applica al fondo servente e non al fondo dominante. Il relatore ha poi illustrato i casi delle scissioni, della disciplina societaria, dei vincoli e delle convenzioni urbanistiche. Molto importante è evidenziare che la norma non si applica ai preliminari di vendita, però chiaramente la necessità di accertare la regolarità non può essere ignorata già in questa fase perché l’eventuale difformità può impedire l’esecuzione del preliminare stesso. Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, la norma usa la dicitura di fabbricato già esistente, il che esclude l’applicabilità della normativa ai terreni, cioè fabbricati già idonei a chiedere l’agibilità. L’altra nozione è quella di unità immobiliare urbana, intendendo fabbricati idonei ad avere una propria autonomia funzionale e reddituale; pertanto, la norma non si applica ai fabbricati in corso di costruzione né di ristrutturazione, perché per questi è in essere un titolo edilizio già efficace senza rilievo fiscale. Infine, la norma non si applica ai beni comuni non censibili quali le

parti comuni condominiali, ove non c’é la planimetria ma solo l’elaborato planimetrico. L’intervento successivo è stato quello del Notaio Giovanni Liotta, che ha trattato dei risvolti urbanistici derivanti dall’obbligo della corrispondenza fra lo stato di fatto delle unità immobiliari e le relative planimetrie catastali, premettendo che la nuova normativa offre certamente l’opportunità di una maggiore trasparenza e maggiore prudenza nella redazione degli atti. Dal punto di vista strettamente urbanistico, è importante che il bene sia conforme al provvedimento urbanistico relativo; abusi minori o variazioni fin’ora non incidevano sulla validità dell’atto. Oggi invece occorre prestare attenzione anche a tutte le variazioni intervenute e non corrispondenti agli atti depositati o alla normativa urbanistica. Alcune sentenze della Cassazione d’altronde precisano che spesso opere e varianti considerate minori dai notai stessi invece non lo sono, facendole rientrare nella previsione dell’art. 44, lettera b, del Testo Unico dell’Edilizia che prevede sanzioni penali per assenza o difformità dal permesso. Il relatore ha citato gli esempi riportati nelle sentenze ri-


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Convegni Lo spirito della norma è di far sì che tecnici e notai si attivino con diligenza affinché sia sotto il profilo catastale che sotto quello urbanistico l’immobile sia conforme.

guardanti il recupero di un sottotetto, una Dia non considerata sufficiente per l’importanza delle modifiche apportate, lavori rilevanti eseguiti dopo la scadenza del permesso di costruire e chiusura di verande di superficie estesa. In conclusione, lo spirito della norma è di far sì che tecnici e notai si attivino affinché sia sotto il profilo catastale che sotto quello urbanistico l’immobile sia conforme, effettuando tutte le indagini del caso specifico, sanando le posizioni sanabili e dando notizia nell’atto di eventuali problematiche che persistano. L’Ing. Giacomo Tarantino, responsabile Gestione Banche Dati Agenzia del Territorio di Torino, ha quindi illustrato le prime indicazioni dell’Agenzia sull’attuazione del D.L. 78/2010, approfondite dalla circolare n. 2/2010 del 9 luglio 2010 e circolare n. 3/2010 del 10 agosto 2010. L’introduzione dell’obbligo dell’accertamento della regolarità catastale negli atti di trasferimento di unità immobiliari è strettamente collegata alla situazione dell’aggiornamento catastale. L’ing. Tarantino, nel descrivere le modalità di rilevamento da parte dell’Agenzia e le statistiche relative ai fabbricati “fantasma”, ha affermato che la regolarizzazione di tutti i fabbricati, soprattutto in alcune Regioni italiane, sarà molto problematica,

proprio per l’alto numero di fabbricati non regolari (oltre 2 milioni). Gli strumenti normativi ora ci sono, bisognerà adattarne alla realtà l’applicazione. L’Agenzia da sola non potrà realizzare a tempi brevi gli obiettivi, ma richiederà la collaborazione dei Comuni e delle categorie professionali. Il relatore è poi entrato nel merito dei contenuti delle due circolari, inserite nel traguardo della realizzazione dell’anagrafe immobiliare, illustrando alcuni casi pratici esemplificativi. Quando manca la planimetria catastale (perché non obbligatoria, oppure non conforme, il tecnico accertatore ha rilevato la planimetria non corrispondente ecc.), occorre presentarla prima dell’atto, con il pagamento dei diritti catastali e le sanzioni. Nel caso la planimetria sia andata persa dagli uffici, ma il proprietario sia in possesso di copia conforme, lo si riporterà nelle annotazioni. Se invece il proprietario può dimostrare di aver richiesto la planimetria, ma non ne ha copia, l’ufficio deve intervenire per un nuovo rilascio, salvo l’iniziativa autonoma del dichiarante, in caso di urgenza. Se invece la planimetria catastale è regolarmente depositata e il classamento è regolare, la difformità si ha quando sono nel frattempo variate la consistenza, l’attribuzione della cate-

goria o della classe e quindi è necessaria la variazione catastale. L’ing. Tarantino ha concluso ricordando che l’Agenzia, per agevolare le operazioni, ha attivato il servizio di consultazione della banca dati ipotecaria, con un provvedimento pubblicato sul sito dell’Agenzia. Ha invitato inoltre a rivolgere quesiti specifici nell’apposita area del sito. Il Notaio Biino ha precisato che il ruolo del Notaio è di effettuare l’accertamento documentale e di rendere consapevoli le parti sulla responsabilità di dichiarazioni false; di fatto, raramente le parti hanno interesse a perseguire l’irregolarità, ma sono interessate ad affidare al geometra il compito di regolarizzare il bene prima della vendita. Il Presidente del Collegio geom. Ilario Tesio ha aggiunto alcune notizie sull’accordo che il Consiglio Nazionale Geometri sta stipulando con l’Agenzia del Territorio per l’affidamento di incarichi per l’accertamento delle rendite. Il Notaio Vaira ha ancora accennato ad alcune questioni di applicabilità della normativa per le portinerie, i posti auto e le aree scoperte, le aree urbane di competenza esclusiva del fabbricato, i fabbricati rurali ed i relativi requisiti di ruralità. I controlli di conformità che devono essere effettuati dal notaio ed il geometra n. 5/10

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Convegni Nell’atto notarile devono essere riportati comune, sessione, foglio e particella ed eventuale subalterno, con riferimento alla planimetria catastale

indicati nell’atto sono l’identificazione del bene, con i riferimenti alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione di conformità. Non è obbligatorio allegare la planimetria, ma se questo viene fatto diventa parte integrante dell’atto; possono essere in alternativa citati gli estremi della planimetria, mentre non è sufficiente una dicitura generale che afferma che la planimetria è depositata in catasto. La dichiarazione di conformità deve essere effettuata dall’intestatario (che non sempre è l’intestatario catastale, perché deve essere resa da colui che dispone del diritto), ma è

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opportuno che venga resa anche dall’acquirente. La dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione del tecnico abilitato e non ci sono requisiti particolari per la forma nè deve essere asseverata. Nel caso ci siano errori di toponomastica (indirizzo, numero civico e piano) sulla visura o planimetria, questi non rilevano, tuttavia è consigliabile regolarizzarli. Se mancano questi dati o se sono errati, l’atto è nullo; è tuttavia possibile un successivo atto di rettifica, certificato dal notaio. La nullità dell’atto vizia l’atto pubblico notarile, però il negozio non viene cancellato

ma avrà valore di scrittura privata con la permanenza del vincolo civilistico. Il Geom. Claudio Monticone – Coordinatore Commissione Catasto Collegio dei Geometri – ha quindi parlato del nuovo “ruolo” delle planimetrie catastali alla luce delle recenti disposizioni di legge e dei risvolti pratici dell’attestazione di conformità. Le operazioni che il professionista deve svolgere per la redazione dell’attestazione di conformità iniziano con il reperimento della planimetria catastale depositata. Nel caso la planimetria non sia inserita in atti meccanizzati, occorre reperire l’originale cartaceo e chiedere che venga inserito. La vasta casistica delle cause per cui la planimetria non sia reperibile è già stata illustrata dall’ing. Tarantino – ha affermato il geom. Monticone – ed è importante conoscerla per i passi successivi degli adempimenti che il professionista dovrà svolgere. Sarebbe opportuno che l’Agenzia rilasciasse una dichiarazione scritta e datata di assenza della planimetria, anziché, come ora, una dichiarazione verbale, con possibilmente la motivazione (mai presentata o smarrita). Una volta individuata la planimetria, il professionista deve accertarsi che sia corrispondente allo stato di fatto e alla normativa catastale vigente, nonché verificare la legittimità urbanistico-edilizia delle eventuali


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Convegni modifiche, al fine di valutarne le implicazioni rilevanti o meno. Per quanto riguarda i casi di esclusione della norma, la Circolare 2/2010 fa riferimento ai “fabbricati già esistenti” ed alle “unità immobiliari urbane”, escludendo di fatto: 1 - le particelle censite al Catasto terreni; 2 - i fabbricati rurali che alla data dell’atto non abbiano perso i requisiti oggettivi e soggettivi di ruralità; 3 - i fabbricati iscritti in catasto come unità collabenti, in quanto non più abitabili o servibili (vedasi circolare dell’ex Direzione Centrale del Catasto n° C 3/951/98 del 22/10/98); 4 - i fabbricati iscritti in catasto come “in corso di costruzione” o “in corso di definizione”, sempre che non siano stati ultimati o definiti (vedasi Circolare n° 9/2001 e Circolare n° 4/2009); 5 - i lastrici solari e le aree urbane, iscritti al catasto edilizio urbano con l’indicazione della sola superficie (vedasi Circolare 2/84 e Circolare 9/2001). La Circolare 3/2010 indica quali ulteriori esclusioni dall’applicazione della norma i “beni comuni non censibili” ed i “beni comuni censibili” quali l’alloggio del portiere poiché le relative quote vengono trasferite unitamente all’unità immobiliare oggetto di compravendita. L’art. 3 del Decreto n. 28 del 02/01/1998 contempla alcuni manufatti che, a meno di un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto d’inventariazione: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili di altezza utile inferiore a 1,80 m., purché di volumetria inferiore a 150 mc;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI PLANIMETRIE NON INFORMATIZZATE Planimetrie mancanti Per le u.i. classate ed inserite in atti con accertamento d’ufficio per le quali la parte ha omesso la dichiarazione prevista dalla legge oppure la planimetria presentata, ma non conforme alle prescrizioni previste, è dovuto il tributo; trattasi dei casi per i quali non sono state presentate le planimetrie poiché rientranti nella esenzione dall’obbligo di dichiarazione prevista dall’art. 58 del regolamento per la formazione del NCEU, approvato con il DPR 1° dicembre 1949 n. 1142 (“sono esentati dall’obbligo della presentazione della planimetria i proprietari di unità immobiliari urbane i quali, alla data del 1° gennaio 1939, erano titolari di un reddito imponibile accertato ai fini dell’imposta fabbricati non maggiore di L. 50, sempre che alla data di presentazione della dichiarazione, non siano proprietari di altri immobili urbani, anche se non censiti o in godimento di esenzione dall’imposta fabbricati”). Come previsto dalla circolare 26/11/2001 n. 9, punto 4, la causale 6 “presentazione di planimetria mancante” deve essere usata esclusivamente qualora ci si trovi nel caso di “accertamenti d’ufficio” ed agli atti non sia conservata l’immagine della planimetria (lettere circolari 08/04/2002 n. C/26719 e 3/10/2002 n. 69885 della Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare). Planimetrie non reperibili in ufficio Per la ripresentazione di planimetrie “momentaneamente irreperibili” e “non più reperibili”, è possibile farlo in esenzione dal tributo allegando copia cartacea della vecchia planimetria in possesso dell’intestatario sempre che nel frattempo non siano mutate caratteristiche e consistenza. Serve dichiarazione di conformità allo stato di fatto. Vedasi lettera circolare 22.12.2005 n. 89770 e circ. 3 gennaio 2006 n. 1 della Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE VARIAZIONI CHE NON RICHIEDONO LA PRESENTAZIONE DI UNA NUOVA PLANIMETRIA CATASTALE La circolare 2/2010 dell’Agenzia del Territorio ha chiarito che non hanno rilevanza catastale: 1 - variazione dei toponimi; 2 - lievi modifiche interne (che non incidano nel numero dei vani e nella loro fruibilità); Circolare n. 3/3405 del 14/10/1989 “…….. in particolare per conseguire un idoneo ed uniforme comportamento operativo, si chiarisce che non costituiscono oggetto di denuncia in catasto tutte quelle modifiche interne all’unità immobiliare, comprese nell’art. 26 della Legge 47/85”. Circolare n. 1/2006 prot. 326 del 03.01.2006 tipologie di intervento edilizio di norma ininfluenti sul classamento e sulla rendita catastale: • Gli interventi edilizi che riguardano opere conservative di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a reintegrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; • le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso; • gli interventi di restauro e risanamento conservativo; • gli interventi di adeguamento degli impianti tecnologici alle normative tecniche e di sicurezza, di riparazione e rinnovo di impianti esistenti, di consolidamento e conservazione degli elementi edilizi strutturali. Con la Determinazione Direttoriale 16.02.2005 è stato inoltre individuato, quale indicatore sintetico e parametro di riferimento, una soglia incrementale del valore (e quindi anche della redditività) dell’unità immobiliare, eventualmente derivante dall’intervenuta variazione, in misura non inferiore al 15% che, come è noto, corrisponde alla soglia di variazione di una classe catastale.

NORMATIVA CATASTALE DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA PLANIMETRIA CATASTALE • • • • • • •

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ART. 57 DPR 1142 DEL 01.12.1949 (regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano); Circolare n° 15 del 29 luglio 1985; Circolare n. 9 del 26/11/2001; Decreto Direttoriale 7/11/2001; Circolare n° 1 del 13 febbraio 2004; Circolare n° 4 del 29 ottobre 2009; Nota 31 marzo 2010 n. 17471 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia.

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PRESCRIZIONI INERENTI LA REDAZIONE DELLA PLANIMETRIA CATASTALE • • • • • • • • •

Indicazione dell’orientamento; indicazione di almeno tre coerenze, identificate con la dicitura “altra u.i.u.” oppure con gli estremi catastali; Indicazione dell’altezza in metri e, qualora non sia costante, indicazione delle altezze massima e minima; linea tratteggiata in corrispondenza di h= m 1,50; per murature perimetrali di spessore superiore a 50 cm: linea tratteggiata in corrispondenza dei 50 cm di spessore; per muri in comunione di spessore superiore a 25 cm: linea tratteggiata in corrispondenza dei 25 cm di spessore; attribuzione dei subalterni a partire dal piano terreno, salendo in senso orario ai piani superiori per poi continuare ai piani interrati, dal 1° interrato a scendere; denominazione dei locali al fine di individuare i vani utili e gli accessori diretti ed indiretti; corretta rappresentazione delle pertinenze scoperte esclusive.

f) manufatti precari,privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonché quelle di cui alla lettera c) rivestite con parametro murario, qualora accessori a servizio di una o più unità immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unità. Il relatore ha poi citato i disposti della Circolare n. 3/3405 del 14/10/1989 e della Circolare n. 1/2006 prot. 326 del 03.01.2006 sulle tipologie di intervento edilizio di norma ininfluenti sul classamento e sulla rendita catastale, che possono ingenerare equivoci interpretativi. Le altre informazioni ed argomenti trattati dal geom. Monticone sono riportati nei riquadri. In conclusione, ha riportato alcune casistiche di modifiche che possono ingenerare diverse interpretazioni sulla conformità. Il Presidente geom. Ilario Tesio ha distribuito tra i relatori i numerosi quesiti pervenuti da parte del pubblico, a cui è stata data risposta per le casistiche di interesse generale.

Settimana della conciliazione Torino, 16 ottobre 2010 La Camera di Commercio di Torino ha ripetuto anche quest’anno l’iniziativa della simulazione di una procedura di mediazione, in collaborazione con l’ISDACI (Istituto Scientifico per l’Arbitrato e il Diritto Commerciale) con il proposito di illustrare, tramite un approccio pratico, la nuova procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. L’evento si colloca nell’ambito della settimana nazionale della conciliazione delle Camere di Commercio, ormai giunta alla settima edizione, che consente ad imprese, utenti e professionisti di conoscere sempre più da vicino la realtà ed il valore aggiunto della mediazione presso le Camere di Commercio. Il pubblico ha potuto assistere ad una procedura di mediazione, conoscerne le fasi, le dinamiche, gli obiettivi, i ruoli delle parti, dei loro legali e del mediatore. Una voce fuori campo è intervenuta per spiegare ed approfondire gli aspetti più importanti e comprendere i vantaggi di questa procedura alternativa, in cui il mediatore riapre la comunicazione e agevola la negoziazione tra le parti, permettendo loro di raggiungere una soluzione soddisfacente, efficace e condivisa. il geometra n. 5/10

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Recensioni

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domestici con la speranza che possa costituire un utile riferimento per quanti, a vario titolo, si interessano di questo argomento. Il libro si fregia di una presentazione a firma del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, per conto del Presidente della repubblica Giorgio Napolitano, che esprime “vivo apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana”, descritta come “un importante ed efficace strumento di educazione alla consapevole valutazione dei rischi, sicuramente utile al fine di salvaguardare l’integrità fisica e la salute di chi vive e lavora in casa” Fondamenti di prevenzione degli infortuni domestici – Regione Toscana – 2010, pagg. 355 – s.i.p. L’opera “Fondamenti di prevenzione degli infortuni domestici. Dai fattori di rischio ai suggerimenti per la progettazione” conduce a sintesi i risultati di una ricerca interdisciplinare sul tema della prevenzione del rischio domestico promossa e finanziata dalla Regione Toscana e svolta in collaborazione con il Dipartimento di Tecnologie dell’Architettura e Design Pierluigi Spadolini – Centro TESIS. Alla stesura del testo hanno partecipato ricercatori dell’Università di Firenze, esperti della prevenzione del Sistema Sanitario Toscano e personale del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco. Si tratta di un importante e organico lavoro a livello nazionale in tema della prevenzione degli infortuni

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Luca Raimondo, Guglielmina Mutani, Chiara Massaia – La procedura di certificazione energetica: dal sopralluogo all’attestato – Maggioli Editore, 2010, pagg. 268, Euro 36,00 Il volume esamina nei dettagli tutte le componenti necessarie per la redazione di una certificazione energetica in Italia, dedicando i capitoli al sistema edifici-impianto, alle prestazioni energetiche, agli interventi di riqualificazione. Vengono anche dettagliati gli onorari per le prestazioni e riportate schede, esempi e modulistica. A corredo, un cd contenente esempi di certificazione energetica ed i moduli di raccolta dati. Un testo che sarà senz’altro un importante contributo per i tecnici del settore che devono occuparsi di certificazione energetica, oggi così

in primo piano ed urgente. La certificazione energetica infatti sta ormai diventando una pratica professionale diffusa e richiede un chiaro approccio metodologico. E’ fondamentale che la procedura venga effettuata correttamente alla raccolta dei dati in loco, all’individuazione degli interventi necessari alla riqualificazione, fino alla determinazione della classe energetica. Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti – Regione Piemonte – 2010, 2 volumi La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 30-13616 del 22 marzo 2010 (BUR n. 15 del 15.4.2010), ha approvato le “Buone pratiche per la pianificazione locale”, che configurano gli “Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti”.


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Si tratta di strumenti di sostegno alle azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio che integrano il percorso – originato dalla Convenzione europea sul paesaggio e formalizzato a livello nazionale dal Codice dei beni culturali e del paesaggio – avviato in Piemonte anche con l’adozione del Piano paesaggistico regionale ora in fase di controdeduzione. Questi strumenti possono costituire un ausilio per i professionisti e per gli enti Locali nell’ambito delle attività di progettazione e di gestione delle procedure connesse al controllo delle trasformazioni territoriali e contengono criteri e modalità per promuovere la qualità paesaggistica degli interventi edilizi, in accompagnamento alle politiche regionali di salvaguardia e di valorizzazione del paesaggio. Giuseppe Chiarelli – La Topografia nell’attività di un Geometra dal 1952 al 2005 – Collegio dei Geometri di Bologna, 2009, pagg.335, s.i.p. Decano dei topografi bolognesi, il geom. Giuseppe Chiarelli è stato iscritto all’Albo dei Geometri per 50 anni, svolgendo la professione nell’ambito della topografia e insegnando ai giovani la scienza topografica e trasmettendo loro il senso vero della professione e la passione per la propria attività, in un contesto di alta specializzazione. Nei decenni che racchiudono il lavoro professionale descritto nel te-

Il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, unitamente all’Ufficio Provinciale dell’Agenzia del Territorio, ha predisposto la guida operativa Docfa 2010, ad uso dei tecnici interni ed esterni, con lo scopo di uniformare le procedure per l’accatastamento e le variazioni dei fabbricati, garantendo così trasparenza ed equità, eliminando il più possibile la discrezionalità del singolo operatore. La pubblicazione è giunta alla quarta edizione, a seguito dell’emanazione di nuove disposizioni da parte dell’Agenzia del Territorio, tra le quali le circolari nn. 3/2006, 4/2006, 4/2007, 7/2007 3/2009 e 4/2009, il Provvedimento 9/2007 sui fabbricati rurali, la Procedura Operativa 123/2008, nonché il pacchetto Docfa 4.0 che introducono rilevanti innovazioni e nuove disposizioni in materia catastale. La nuova edizione comprende inoltre argomenti innovativi e varianti rispetto alle precedenti, oltre ad una dettagliata esposizione sull’invio telematico degli atti di aggiornamento catastali, pagamento on-line dei tributi, prenotazione online dei subalterni e richiesta dell’Estratto di Mappa meccanizzato. La pubblicazione è disponibile presso la Segreteria della Fondazione (prezzo di copertina 18 Euro; sconto per gli iscritti Albo: 15 Euro) il geometra n. 5/10

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Recensioni sto, pubblicato dal Collegio dei geometri di Bologna, le metodologie e le tecnologie a disposizione hanno avuto una evoluzione straordinaria, accentuata negli ultimi tempi sia nella strumentazione utilizzata, sia nella

elaborazione del calcolo, sia nella restituzione grafica. L’autore, che ha vissuto personalmente tali trasformazioni, ha saputo appieno, oltre che recepirle, coglierne l’essenza grazie alla sua notevole

duttilità concettuale e culturale, derivante dallo studio e dall’applicazione scientifica della topografia classica, applicata con intelligenza e modernità; un esempio per tutti i giovani e meno professionisti di oggi.

Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia per la Formazione Agenzia Accreditata per la Formazione Regione Piemonte cert. 694/001 Via Toselli 1 - 101229Torino Tel. 011 537756 - fax 011 533285 - e-mail segreteria@collegiogeometri.to.it

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