IL GEOMETRA – N° 6-2010

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Il geometra

Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO Grafica CHIARA CAMPONI Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Toselli 1 - 10129 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail rivista@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: BRUNO RAZZA, FEDERICA CAPRIOLO, RODOLFO MEAGLIA Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

La Formazione Continua, grazie all’ampia pubblicizzazione ma soprattutto grazie alla sensibilità e responsabilità della maggior parte dei professionisti geometri (almeno nella nostra Provincia) è entrata nel vivo ed oggi il numero dei crediti conseguiti è molto elevato, cosicché quasi tutti gli iscritti all’Albo di Torino e Provincia sono in regola in tal senso. Da più parti viene richiesto quali provvedimenti siano previsti per gli inadempienti, cioè per chi non si è adeguato al conseguimento dei crediti minimi 2010. Il Regolamento prevede infatti l’adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti. La tendenza dei Presidenti dei Collegi, che hanno affrontato l’argomento più volte nelle Assemblee a Roma, è di monitorare la situazione, sollecitando chi non ha assolto all’obbligo formativo ad adeguarsi. Ciò non significa che si “lasci correre”, anche perché non sarebbe giusto nei confronti dei professionisti che invece hanno speso tempo e denaro per aggiornarsi, ma che per il momento non si prevede di adotare provvedimenti specifici, consci che la normativa è di prima applicazione e non tutti hanno recepito l’importanza dell’aggiornamento professionale non solo per se stessi, ma anche per qualificare la Categoria a cui si appartiene. Per il nostro Collegio, le occasioni di aggiornamento sono molte: nei primi mesi dell’anno la sala conferenze della nuova sede, che può ospitare fino a 140 persone, ha cominciato ad essere operativa, con l’organizzazione di alcuni seminari tecnici gratuiti per i professionisti. L’affluenza è stata molto elevata e alcuni eventi sono stati programmati in una seconda edizione, viste le numerose richieste di partecipazione inevase per superata disponibilità dei posti. Oggi prenotarsi per questi incontri, con la successiva attribuzione automatica dei crediti, è reso facile dal programma “Riconosco” inserito sul sito Internet del Collegio. L’altra faccia di questa facilità di iscrizione agli eventi formativi gratuiti è che si verifica la “corsa all’iscrizione”, senza che poi si abbia effettivo interesse all’argomento ed alla partecipazione e quindi non ci si presenti all’appuntamento. Ricordiamo che, sempre tramite il programma “Riconosco” è possibile anche disdire la prenotazione; ciò permetterebbe agli altri colleghi che sono rimasti esclusi per raggiungimento del numero massimo (nonostante l’overbooking) di inserirsi ed eviterebbe le “sedie vuote” che molte volte rimangono. Grazie per la collaborazione. Ilario Tesio


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Sommario Editoriale

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Il valore di stima dell’UTE nei ricorsi tributari

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Illegittima la richiesta di oneri di urbanizzazione aggiuntivi da parte dei Comuni

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Il condominio può porre un cancello sulle scale comuni

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Argomenti legislativi

Qualificazione e calcolo della consistenza di unità immobiliari di tipo A, B, C e D pag. 21

Professione Competenze. Gli interventi a favore della Categoria

pag. 13

Qualificazione e calcolo della consistenza di unità immobiliari tipo A, B, C e D

pag. 21

Corpo sano in casa sana La sindrome dell’edificio malato

pag. 24

Il mediatore civile

pag. 27

Giurisprudenza in edilizia ed urbanistica

pag. 29

L’usufrutto si adegua agli interessi legali

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Esami di abilitazione

pag. 32

di Bruno Razza

Esami di abilitazione 2010, pag. 32

Cassa di Previdenza L’analisi del Censis sulla professione di Geometra

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Consiglio Nazionale Decennale Geo. Val. Esperti

di Federica Capriolo

Asita e Musica nei cortili 2010, pag. 46

pag. 37

Atti del Collegio Nuova pubblicazione “Il Geometra Risponde”

pag. 40

Convegni Restructura 2010

pag. 41

14° Conferenza nazionale Asita

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Il lavoro premiato degli studenti del 25 Aprile di Cuorgné

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Musica nei Cortili 2010

pag. 46

di Rodolfo Meaglia di Rodolfo Meaglia

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Argomenti legislativi

Il valore della stima dell’UTE nei ricorsi tributari REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA sul ricorso proposto da: xxx rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Antonino Nocito, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Antonio Rizzo in Roma, via Toscana n. 10. Ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Controricorrente avverso la sentenza n. 47/24/05 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata l’11 ottobre 2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2010 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi; Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto notificato il 24 novembre 2006, xxx ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 47/24/05 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata l’11 ottobre 2005, che aveva confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento che, sulla base di una stima dell’UTE, aveva rettificato in aumento, a fini invim, il valore del bene oggetto di un atto

notarile di trasferimento registrato in Palermo in data 24 gennaio 1991. In particolare, il giudice di appello motivò la propria decisione affermando che il contribuente non aveva offerto alcun elemento probatorio contrario alla stima dell’UTE e che, nel merito, l’atto impugnato doveva considerarsi legittimo “tenuto conto che gli immobili trasferiti fanno parte di una villa plurifamiliare, composta di tre appartamenti in località Addaura, zona di pregio ed in forte espansione abitativa”. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. Motivi della decisione Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del d.p.r. n.643 del 1972 e degli artt. 51 e 52 del d.p.r. n. 131 del 1986, nonché vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per non avere considerato e valutato gli elementi di prova offerti dal ricorrente per contestare la stima dell’UTE, in particolare l’ordinanza n. 12379 del 20.8. 1996 con cui la Sovrintendenza dei beni culturali ed ambientali di Palermo aveva disposto l’ordine di demolizione del bene, documento allegato al ricorso in appello. Il mezzo appare inammissibile. Il motivo, per come formulato, non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone al ricorrente di riprodurre, a sostegno delle censure, i documenti e gli atti del processo su cui esse si fondano. Costituisce diritto vivente di questa Corte infatti il principio che il ricorso per cassazione deve

contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni da parte della Corte, che non ha accesso diretto agli atti del giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. N. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006). Nella specie il motivo è inammissibile in quanto non riproduce il testo né dell’ordinanza di demolizione che si assume colpevolmente trascurata dal giudice di merito né dell’avviso di accertamento opposto, documenti entrambi indispensabili per valutare l’effettiva porta dell’ordine con riferimento all’estensione dell’immobile oggetto di trasferimento e se effettivamente tale provvedimento non era stato considerato dall’Amministrazione ai fini della stima del bene. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 del d.p.r. n. 643 del 1972 e degli artt. 51 e 52 del d.p.r. n.131 del 1986, nonché dell’art. 2697 cod. civ., lamentando che la Commissione tributaria regionale abbia attribuito efficacia probatoria alla stima dell’UTE, nonostante la sua contestazione da parte del contribuente, ponendo così l’onere della prova a suo carico, in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che nega alla suddetta valutazione, in quanto proveniente da un ufficio della stessa pubblica Amministrazione, valore di prova nella fase contenziosa. Il motivo non appare fondato. La tesi del ricorrente secondo cui il geometra n. 6/10

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la stima dell’UTE sarebbe priva di qualsiasi efficacia probatoria per essere la stessa un atto proveniente dalla stessa Amministrazione non merita di essere condivisa ed appare, invero, smentita dalla stessa giurisprudenza di questa Corte citata nel ricorso. In particolare, con la sentenza n. 7935 del 2002, citata dal ricorrente a sostegno della propria tesi, questo giudice ha testualmente precisato che: “nel procedimento tributario anche l’Amministrazione è una parte come il contribuente “sicché” le relazioni redatte dall’Ufficio Tecnico Erariale per conto dell’amministrazione stessa hanno valore di semplici documenti di parte e non di atti pubblici; o, esattamente, hanno valore di atti pubblici soltanto per quel che concerne la loro provenienza da un pubblico ufficio, ma non hanno uno specifico valore probatorio per quanto concerne il loro contenuto. La stima dell’UTE processualmente costituisce un semplice atto di parte, una perizia di parte e non di ufficio. Ciò non toglie che – tanto più quando, come nel caso di specie, non sia stata disposta una consulenza di ufficio – il giudice possa avvalersi di una consulenza di parte che ritenga correttamente impostata e motivata, ed esatta nelle argomentazioni tecniche e nelle risultanze”. In questo senso si è espressa anche la sentenza n. 5645 del 2006 (pure citata dal ricorrente), seguita dalla pronuncia n. 21759 del

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2009, ove si trova affermato il principio che “la stima dell’UTE, provenendo da un ente che non è al di sopra delle parti, ma è un ufficio della stessa Amministrazione Finanziaria dello stato, non può costituire di per sé sola, e se non fondata su oggettivi e certi elementi di riscontro, elemento di prova a sostegno del maggior valore accertato (v. Cass. 30.5.2002. n. 7935; Cass. 14.2.2002. n. 2124, Cass. 26.10.2001 n. 13213)”. Una attenta lettura delle sentenze di questa Corte in tema di efficacia probatoria della stima dell’UTE porta quindi ad escludere che tale documento abbia valenza, quanto al suo contenuto, di atto pubblico, ma non anche, come suggerisce il ricorso, che allo stesso debba negarsi qualsiasi valore ed efficacia probatori: al contrario un tale effetto le viene comunemente riconosciuto nei casi in cui la valutazione in essa contenuta risulti fondata, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, su oggettivi e certi elementi di riscontro. Che del resto la stima dell’UTE non sia priva di qualsiasi idoneità a fondare e provare la pretesa dell’ufficio finanziario nella dialettica del processo è principio che questa Corte ha già affermato, anche di recente, laddove ha avvertito che “qualora la rettifica del valore di immobili di fondi sulla stima effettuata dall’UTE, il giudice investito dalla relativa impugnazione non può ritenere la suddetta stima “istituzio-

nalmente” inattendibile, limitandosi a considerare l’UTE quale articolazione tecnica dell’Amministrazione, ontologicamente legata all’ente impositore, ma è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicando le ragioni del proprio convincimento”. Tanto precisato in punto di diritto, si osserva che nel caso di specie la valutazione del giudice non si è fermata a dare atto della stima dell’UTE e ad affermare che il ricorrente non aveva provato elementi ad essa contrari, ma è passata a valutare nel merito le ragioni poste a fondamento del maggior valore indicato nella stima medesima, assumendo che esso era giustificata in quanto “gli immobili trasferiti fanno parte di una villa plurifamiliare, composta di tre appartamenti in località Addaura, zona di pregio ed in forte espansione abitativa”. La valutazione posta a base dell’accertamento trova pertanto ragione, ad avviso del giudice territoriale, nella consistenza dell’immobile trasferito e nella sua ubicazione in zona di pregio. Ne deriva che la ratio decidendi non riposa nella mera affermazione che il ricorrente non ha offerto prova contraria alla stima dell’UTE – la stessa Commissione tributaria regionale, invero, si premura di precisare che essa non comporta minimamente inversione dell’onere della prova nei confronti del contribuente – ma in una valutazione di fatto, non censurata e nemmeno censurabile in sede di giudizio di legittimità. Il ricorso va pertanto respinto. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 1.400, di cui € 100 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.


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Illegittima la richiesta di oneri di urbanizzazione aggiuntivi da parte dei Comuni FATTO Con ricorso notificato il 14.4.2008 e depositato presso la Segreteria della Sezione il successivo giorno 17, D. SRL - proprietaria di un fabbricato industriale sito in Comune di Ciserano alla Località Cascina Malpaga - propone alla Sezione azione di accertamento volta, in via principale, a fare dichiarare la nullità - per difetto di causa (pubblica) e per violazione dei principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti- dell’accordo amministrativo, intervenuto fra il Comune di Ciserano ed il Comune di Arcene, in data 31 marzo 2004, nella parte in cui impone alla società ricorrente l’accollo di parte delle spese di urbanizzazione dell’area, a destinazione produttiva, sita in Comune di Ciserano sul prolungamento della via A. Gramsci del Comune di Arcene. La ricorrente, in via subordinata, chiede l’accertamento del diritto ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di contributo concessorio con riferimento alle concessioni edilizie nn. 40 del 29 maggio 2006, 57 del 3 luglio 1997 e 69 del 9 ottobre 1997. Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Ciserano, chiedendo il rigetto del gravame. In via preliminare, il predetto Comune ha contestato: - la legittimazione al ricorso della D., evidenziando che il contributo di urbanizzazione fu versato da altro soggetto (il dante causa P. F.); - l’inammissibilità dell’impugnativa del verbale della conferenza dei servizi in data 31.3.2004 e, comunque, la tardività della stessa, in quanto avvenuta a distanza di anni dalla sua sottoscrizione.

Il Comune non può imporre oneri di urbanizzazione aggiuntivi al privato che ha già pagato il contributo di costruzione relativo a un edificio per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire. Lo ha affermato il Tar Lombardia con la sentenza 4026/2010 del 12 ottobre 2010. Il ricorso è stato presentato da una società proprietaria di un fabbricato industriale per far annullare un accordo intercomunale che imponeva l’accollo delle spese di urbanizzazione dell’area. In questa occasione la società aveva anche chiesto la restituzione del contributo versato a titolo concessorio. La sentenza assume particolare rilevanza in quanto si pone in contrasto con la decisione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4545/2010 del 13 luglio 2010 in relazione al Prg di Roma, ove, al contrario, era stata riconosciuta la legittimità di ricorrere agli strumenti convenzionali e di prevedere contributi straordinari per finalità perequative Alla pubblica udienza del 24.2.2010 il ricorso è stato, una prima volta, trattenuto per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 1362/2010, depositata il 23.3.2010, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Arcene ed ha richiesto, in via istruttoria, una relazione di chiarimenti sui fatti di causa ai Comuni di Ciserano e di Arcene, rinviando per l’ulteriore trattazione all’udienza del 14.7.2010. In data 6.4.2010 la ricorrente ha depositato in Segreteria l’atto di notificazione del ricorso al Comune di Arcene, che è stato effettuato in data 1.4.2010. In data 13.4.2010 il Comune di Arcene – che non si è costituito in giudizio - ha provveduto, in esecuzione della sentenza n. 1362/10, a depositare in giudizio, copia conforme del verbale della conferenza dei

servizi del 31.3.2004 prot. N. 2794. In data 10.6.2010 il Comune di Ciserano ha depositato relazione di chiarimenti con allegata la relativa documentazione. Il 28.6.2010 la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha insistito, anche alla luce delle risultanze istruttorie, per l’accoglimento delle proposte domande. Alla pubblica udienza del 14.7.2010 il ricorso è stato definitivamente trattenuto per la decisione. DIRITTO Con il ricorso all’esame, D. SRL propone azione di accertamento volta, in via principale, a fare dichiarare (cfr. il ricorso: epigrafe e PQM conclusivo) “la nullità ex artt. 1325 e 1418 del Codice civile, dell’accordo intervenuto, tra gli altri, tra la società ricorrente ed il Comune di Ciserano in data 31.03.2004, nella parte in cui il geometra n. 6/10

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Argomenti legislativi quest’ultimo ente ha inteso addebitare – per la seconda volta – alla società D. Srl il pagamento della somma di Euro 45.024,34 a titolo di compartecipazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione” con conseguente condanna “dell’Amministrazione comunale di Ciserano alla restituzione dell’importo di Euro 45.024,34, versato dalla società D. SRL in favore dell’ente comunale per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, in virtù di un accordo amministrativo nullo, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;”. La ricorrente, in via subordinata, chiede di accertare il diritto di ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato a titolo di contributo concessorio con riferimento alle concessioni edilizie nn. 40 del 29 maggio 2006, 57 del 3 luglio 1997 e 69 del 9 ottobre 1997. Con sentenza non definitiva 23.3.2010 n. 1362/10 la Sezione: a) ha ordinato alla ricorrente di proce-

dere all’integrazione del contraddittorio, ex art. 107 c.p.c., nei confronti del Comune di Arcene, all’uopo assegnando il termine di giorni 30 per la notifica del ricorso e l’ulteriore termine di giorni 15 per il deposito della copia notificata in Segreteria. b) ha ordinato ai Sindaci dei Comuni di Ciserano e di Arcene di depositare presso la Segreteria della Sezione, nel termine di giorni 60 una relazione di chiarimenti nonché copia (certificata conforme agli originali da essi custoditi) di tutti gli atti relativi alla conferenza del 31.3.2004; c) ha rinviato per l’ulteriore trattazione alla pubblica udienza del 14.7.2010. Come premesso nell’esposizione in punto di fatto che precede. In data 6.4.2010 la ricorrente ha depositato in segreteria l’atto di notificazione del ricorso al Comune di Arcene, effettuato in data 1.4.2010. In data 13.4.2010 il Comune di Arcene ha depositato in giudizio confor-

me del verbale della conferenza dei servizi del 31.3.2004 prot. N. 2794. In data 10.6.2010 il Comune di Ciserano ha depositato relazione di chiarimenti con allegata la relativa documentazione. In esito alla disposta istruttoria è ora possibile compiutamente descrivere la fattispecie all’esame. In particolare, dall’atto prot. N. 2794 del 31.3.20004 del Comune di Arcene – denominato “verbale della conferenza di servizi terza riunione” – emerge che: “I) in territorio comunale di Ciserano (a sud –est), sul prolungamento della via A. Gramsci (in territorio di Arcene, a nord-ovest), esiste una zona produttiva composta da alcuni edifici produttivi; II) in tale zona produttiva (avente estensione territoriale pari a circa 15.000 mq.) sono già edificati alcuni edifici produttivi (aventi superficie coperta pari a circa 7.000 mq.); III) tale zona produttiva, come si legge nel ricorso avanti al TAR Brescia avverso il Comune di Arcene proposto – in

Secondo il Tar le prestazioni patrimoniali possono essere imposte solo per legge. I Comuni non hanno la potestà di imporne altre rispetto a quelle stabilite dal legislatore

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Argomenti legislativi data 7 ottobre 2003 – dall’Immobiliare L. Spa,” … trova la sua lontana origine nell’assurda scelta dell’Amministrazione comunale di Ciserano di individuare un’area industriale di nuovo impianto all’interno di un vasto podere agricolo, privo di ogni opera di urbanizzazione, consentendo, per di più, che gli interventi edificatori fossero realizzati con semplice concessione edilizia, anziché – come di consueto in ambiti di questo tipo - attraverso un piano attuativo…”; IV) questa zona produttiva, essendo raggiungibile unicamente dalla via A. Gramsci in territorio comunale di Arcene, comporta, attualmente, notevoli disagi dovuti sia al consistente traffico veicolare che alla difficoltà di allacciamento alle reti tecnologiche dei pubblici servizi; V) con il citato ricorso proposto al TAR Brescia in data 7 ottobre 2003, l’Immobiliare L. Spa chiedeva al suddetto TAR di accertare la presunta illiceità (del comportamento) dell’Amministrazione comunale di Arcene che, a detta dell’Immobiliare LARA Spa, avrebbe negato la possibilità di collegare l’insediamento produttivo sito nel territorio del Comune di Ciserano alle reti tecnologiche site in territorio di Arcene (elettrica ed idrica) nonché alla rete stradale di via Gramsci in territorio di Arcene messa in atto tramite il posizionamento di divieto di transito agli automezzi pesanti su detta via; VI) il TAR Brescia, con propria ordinanza n. 1200/2003 del 16 dicembre 2003, invitava il Sindaco di Arcene ad indire una “CONFERENZA DEI SERVIZI” per trattare l’argomento sopra indicato in quanto coinvolgente interessi del Comune di Ciserano nonché dei soggetti erogatori dei servizi pubblici; VII) il medesimo TAR assegna il termine del 31 marzo 2004 per l’espletamento della “CONFERENZA DEI SERVIZI”; omissis.” Nel corso della terza seduta della conferenza di servizio si è pervenuti alle seguenti determinazioni: “Il Sindaco del Comune di

Arcene premette che: 1) l’accordo tra i due comuni è intervenuto con la previsione che tutte le opere di urbanizzazione al servizio dei capannoni siano realizzate gravando il territorio di Arcene secondo i progetti predisposti e da predisporre da parte delle società erogatrici; 2) i costi delle opere di urbanizzazione di cui al punto 1 e cioè: A) rete metano; B) rete pubblica illuminazione (in Ciserano); C) rete idrica; D) rete fognaria; E) rete elettrica; F) sede stradale di via Gramsci; G) sede stradale in comune di Ciserano ; saranno sopportate interamente dal comune di Ciserano per ciò che riguarda le lettere B) e G) e dai proprietari dei capannoni per quelli indicati alle restanti lettere; 3) a garanzia della corretta realizzazione delle opere il Comune di Arcene riceverà alternativamente: - la lettera liberatoria delle società erogatrici dei servizi che attesti l’avvenuto pagamento dei costi previsti; -idonee fideiussioni bancarie o da assicurative assunte solidalmente dai proprietari dei capannoni; -pagamento in contanti da parte dei proprietari dei capannoni del costo previsto per la realizzazione delle opere; -gli uffici tecnici dei due comuni cureranno la progettazione dell’insieme delle opere da realizzare ed il relativo coordinamento; 4) il Comune di Ciserano si obbliga a corrispondere al comune di Arcene un corrispettivo economico annuale equivalente ai tributi comunali che verranno introitati in relazione ai capannoni o comunque alle proprietà sui terreni serviti dalle opere di urbanizzazione quali ad esempio, l’ICI, la TARSU ecc. fino alla data del totale scollegamento della zona produttiva dai servizi del comune di Arcene; 5) il Comune di Arcene si impegna da parte sua, una volta adempiuti gli obblighi di cui al punto 3) da parte dei proprietari dei terreni, a rimuovere gli eventuali ostacoli che si frappongono all’allaccio dei capannoni

alle reti dei servizi pubblici; 6) i Comuni di Arcene e Ciserano assicurano l’impegno a sottoporre ai privati proprietari dei capannoni e delle aree da allacciare servizi, una proposta di accordo negoziato per la realizzazione degli interventi sensi degli effetti dell’art. 11 della L. n. 241/1990 entro la data del 30 aprile 2004. Tale accordo potrà prevedere che per accelerare l’esecuzione delle opere, in parziale o totale, quanto previsto al precedente punto 3), la progettazione di una o più delle opere sia assunta direttamente a carico dei proprietari di capannoni per il tramite di professionisti dagli stessi incaricati. Gli uffici tecnici dei due comuni mantengono comunque l’onere del coordinamento”. Il documento risulta sottoscritto dal Sindaco di Arcene (dr. Michele Luccisano) e da quello di Ciserano (Natale Zucchetti). Dalla relazione prodotta dal Comune di Ciserano in esecuzione di quanto richiesto con la sentenza non definitiva n. 1362/10, emerge che: “successivamente al verbale di conferenza di servizi del 31 marzo 2003 (recte 2004) la soc. D.. srl, E.SRL, C. srl, Sigg. F., con incarico al geom. F. di Morengo (BG) hanno presentato la progettazione delle opere di urbanizzazione, progetto che è servito alla loro realizzazione”. La stessa relazione precisa che “con determinazioni n. 627 del 18.10.2006 – n. 642 del 26.10.2006 – n. 709 del 4.12.2006 – n. 713 del 4.12.2006 –n. 725 del 11.12.2006- n. 132 del 8.3.2007 nelle quali si fa riferimento all’iter del procedimento di cui in oggetto si è proceduto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona D0 a confine dei Comuni di Arcene e Ciserano ove sono presenti gli immobili della soc. D. srl.”. Da quanto precede, discende che, nonostante il verbale della conferenza dei servizi avesse espressamente previsto l’impegno delle due Amministrazioni comunali a sottoporre alle parti private la “proposta di accordo negoziato il geometra n. 6/10

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Argomenti legislativi per la realizzazione degli interventi sensi degli effetti dell’art. 11 della L. n. 241/1990 entro la data del 30 aprile 2004”, tale accordo sostitutivo di provvedimento non è stato redatto. Le parti private, peraltro, in esecuzione di quanto previsto nel verbale della conferenza di servizio, hanno provveduto ad attribuire al geom. Facchetti l’incarico di procedere alla redazione del progetto delle opere che, con le determinazioni comunali dianzi citate, sono poi state oggetto di approvazione da parte del Comune di Ciserano. Una volta intervenuta la realizzazione delle opere, il Sindaco di Ciserano ha inviato - con nota prot. n. 3263 in data 27.4.2006 (cfr. doc. n. 6 della ricorrente) - alla società Diatec S.r.l. il prospetto dei costi sostenuti e la determinazione della quota ad essa imputabile, con invito a provvedere al pagamento. Il pagamento è stato poi effettuato dalla Società in data 27.7.2006 (cfr. il doc. n. 10 della ric.). Così esposti gli antefatti ed il contenuto della conferenza dei servizi è possibile procedere alla disamina del ricorso all’esame. Da quanto sovra esposto discende, innanzi tutto, l’infondatezza della tesi, svolta dalla difesa del Comune di Ciserano, secondo la quale non si verterebbe in tema di realizzazione di opere di urbanizzazione, bensì di richiesta di pagamento dei costi relativi all’ allacciamento dei fabbricati alle reti tecnologiche (Sulla differenza tra oneri di urbanizzazione e costi di allacciamento cfr. Cons. St., Sez. V, 23 gennaio 2006 n. 159). In via preliminare, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione esclusiva del GA. Invero, l’art. 11 della L.7.8.1990 n. 2149 (recante la rubrica “ Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”) prevede (al primo comma) che: “In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e

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in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. Tali accordi (cfr. il secondo comma) debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Il quinto comma di tale articolo dispone, infine, che “Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. Al riguardo, le Sez. un. della Cassazione civile (sentenza13 novembre 2000 n. 1174) hanno avuto modo di rilevare che: “Una volta stabilito che l’accordo in questione, in quanto predeterminante il contenuto di un successivo provvedimento amministrativo, è riconducibile al modello di cui all’art. 11 della legge 241/90, ogni questione sulla dedotta nullità di tale atto o di sue singole parti deve ritenersi devoluta allo giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’ampiezza della formula usata dall’art. 11 (“controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi”), la quale investe il fenomeno fin dal suo momento genetico, è tale da ricomprendere anche i casi in cui si dibatte sulla validità e/ o efficacia degli stessi. Le stesse Sez. Un. hanno rilevato (sentenza 1 febbraio 1999 n. 8) hanno posto in luce che la nullità della clausola di un accordo (nella specie, una convenzione accessiva ad una concessione urbanistica) non comportava alcuna conseguenza sul riparto di giurisdizione disciplinato dall’art. 11: “L’indagine sulla validità dell’atto comprende quindi, oltre alla dedotta nullità per l’asserita invasione di sfere riservate esclusivamente all’attività ammini-

strativa autoritativa o per violazione del principio di legalità in tema di sanzioni amministrative, anche le conseguenze della dedotta, mancata persecuzione di un pubblico interesse”. Nella fattispecie all’esame della Sezione si configura la particolarità che l’accordo, in forza del quale il Comune ha poi preteso il pagamento di € 45.024,34 a titolo di compartecipazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione non è stato stipulato per iscritto, ma per facta concludentia, ma tale peculiarità non può valere ad escludere sulla materia la sussistenza della giurisdizione esclusiva. Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione al ricorso della Diatec, dovendosi porre in luce che la stessa ha interesse a fare dichiarare la nullità dell’accordo, essendo stata destinataria degli effetti dello stesso. Una volta riconosciuta la sussistenza della giurisdizione esclusiva – il che fa conseguentemente venir meno le eccezioni di inammissibilità e di tardività dell’impugnazione sollevate dalla difesa comunale, che configura il gravame come diretto all’annullamento del verbale delle conferenza dei servizi – può passarsi alla disamina del merito del gravame. La ricorrente sostiene che sono state violate, per un verso, la norma imperativa di cui all’art. 23 della Costituzione che dispone che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in forza di una legge, per altro verso, l’art. 11, comma 2, della legge n. 241 del 1990, secondo cui gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto. Il ricorso va accolto. La società D. S.r.l., nonostante fosse già stato assolto il pagamento del contributo concessorio all’atto del rilascio delle concessioni edilizie nn. 40 del 29 maggio 2006, 57 del 3 luglio 1997 e 69 del 9 ottobre 1997 (cfr. doc. n. 8 della ric.), ha dovuto versare al Comune l’importo di € 45.024,34 a titolo di comparte-


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Argomenti legislativi cipazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ancorché con l’espressa “riserva di ripetere quanto versato, là dove l’autorità giudiziaria che essa intende adire avrà a dichiarare che la richiesta di compartecipazione alle spese di urbanizzazione dell’area è destituita di giuridico fondamento” (cfr. doc n. 7 della ric.). Peraltro, tale richiesta non trova alcun fondamento normativo. Invero, la Cass. Civ. (cfr. Sez. Un. 13.6.2008 n. 15914) ha rilevato che: “non v’è dubbio che i Comuni non hanno alcuna potestà di imporre prestazioni patrimoniali diverse o ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dal legislatore, essendo all’uopo necessaria una norma che, in relazione al disposto dell’art 23 Cost., attribuisca agli stessi tale potere”. Una volta acclarato che non vi è alcuna legge che consente di richiedere al privato il concorso all’approntamento di infrastrutture, in relazione a un edificio che ha già assolto il contributo agli oneri di urbanizzazione in sede di rilascio del permesso di costruire, non vi è, quindi, spazio per una diversa scelta di autonomia negoziale delle parti coinvolte nell’accordo amministrativo. In relazione alla tematica sulla portata degli accordi amministrativi di cui alla l. 241/1990 vanno condivise le conclusioni cui è giunta la Sez. I del T.A.R. Milano, con la sentenza 12 febbraio 2009 n. 1253. In detta sentenza, si è rilevato che sull’ inquadramento generale e natura giuridica da riconoscere a tali atti, si confrontano due tesi opposte: quella privatistica che riconosce loro natura di contratti; e quella pubblicistica, che ne sottolinea invece l’afferenza al potere autoritativo e la funzione integrativa o sostitutiva rispetto al provvedimento amministrativo (in questo senso è sembrata orientarsi anche la Corte cost., nella nota sent. 204/2004) . Peraltro, in ogni caso, è stato osservato, sussistono comunque limiti insuperabili dagli accordi: “nella

NOTIZIE DAL CATASTO L’Agenzia del Territorio di Torino comunica che dal 1° febbraio 2011 i servizi catastali saranno resi nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 12,30

prospettiva pubblicistica, infatti, se è vero che l’oggetto dell’accordo è dato essenzialmente dalle modalità di esercizio del potere; si comprende come ciò presupponga pur sempre che il soggetto pubblico sia titolare di tale potere, dovendosi altrimenti affermare la radicale nullità dell’atto, per difetto assoluto di attribuzione (ovvero carenza di potere in astratto), a norma dell’art. 21-septies l. 241/1990”. “Ma anche nella prospettiva privatistica, che considera l’accordo alla stregua di un contratto” – ha osservato Tar Milano, permane “comunque in capo all’amministrazione pubblica il vincolo al perseguimento dell’interesse pubblico attribuito (dalla norma di azione) alla sua cura”, sottolineando che “l’utilizzo degli strumenti di diritto privato, quale espressione della capacità generale dell’ente pubblico, debba tuttavia essere giustificato in ragione della loro attinenza alle finalità curate dall’ente; e come il principio della capacità generale delle pubbliche amministrazioni (ex art. 11 c.c.) debba coordinarsi con il necessario rispetto del principio di legalità cui, secondo un’autorevole e persuasiva dottrina, è soggetta anche l’attività di diritto privato della p.a. e che si traduce in un “vincolo di scopo” interno all’atto negoziale”. Una volta acclarata la duplice nullità dell’accordo, la ricorrente ha diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato

ex art. 2033 c.c. Pertanto, il Comune di Ciserano è tenuto a corrispondere alla D. srl l’importo di € 45.024,34 a suo tempo corrisposto, nonché gli interessi relativi decorrenti dalla data della domanda. L’accoglimento della domanda proposta in via principale determina l’assorbimento della domanda proposta in via meramente subordinata. Attesa la novità della questione e la peculiarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere compensate. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia I Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe, accertando la nullità, nei sensi di cui in motivazione, dell’accordo amministrativo, intervenuto fra il Comune di Ciserano ed il Comune di Arcene, in data 31 marzo 2004, nella parte in cui accolla alla società ricorrente parte delle spese di urbanizzazione dell’area, a destinazione produttiva, sita in Comune di Ciserano sul prolungamento della via A. Gramsci del Comune di Arcene. Condanna il Comune di Ciserano alla restituzione alla ricorrente dell’importo di Euro 45.024,34, con interessi dalla data della domanda al saldo. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010. il geometra n. 6/10

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Il condomino può porre un cancello sulle scale comuni La Corte di Cassazione, Sez. II civ, con sentenza 12 agosto 2010, n. 18627, ha affermato che l’apposizione di un cancello sulle scale in un’area condominiale non è vietata, se agli altri condomini sono state consegnate le chiavi; ciò – a parere della Corte – non sopprime o limita la facoltà di godimento dei condomini e non incorre pertanto nel divieto stabilito dall’art. 1120 cc, comma 2.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato in data 28.04.1997 P.G.M.G., proprietaria un appartamento con annessa porzione di terrazzo ubicato al 6° piano dell’edifico condominiale di c.so (OMISSIS), evocava in giudizio avanti al tribunale di Milano i Sigg. ri B. G. e Ge.Vi., proprietari di altra unità immobiliare attigua alla propria, collocata sullo stesso 6° piano unitamente alla restante parte di terrazzo, nonchè di alcune unità immobiliari site a sottostante 5° piano. Deduceva l’attrice che i convenuti avevano realizzato diverse opere illegittime o comunque in violazione del regolamento condominiali, quali: la costruzione di un muro divisorio tra le porzioni dei due terrazzi che provocava infiltrazioni; una verandaserra che ostruiva i fori di aerazione e tiraggio dei camini; una struttura abusiva in policarbonato attigua al cavedio condominiale che ne limitata la luce e l’aerazione; la chiusura di una finestra mediante l’apposizione di un vetro smerigliato fisso; l’occupazione del pianerottolo comune con zerbino, portaombrelli e oggetti vari; e infine la collocazione di un cancello in ferro sulle scali comuni

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portanti al 6° piano. Ciò premesso chiedeva l’attrice che il tribunale accertasse l’illegittimità di tali opere, con condanna dei convenuti alla loro rimozione o rimessa in pristino, oltre che al risarcimento dei danni. Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto della domanda attrice, assumendo la legittimità delle opere in questione. Istruita la causa a mezzo prove orali e documentali e disposta la CTU, l’adito tribunale di Milano, con sentenza n. 11968/2001 depos. in data 5.11.2001, accoglieva interamente la domanda attrice, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite. Avverso la predetta sentenza ricorrevano in appello i soccombenti chiedendo la riforma integrale della stessa; si costituiva l’appellata proponendo appello incidentale per la totale rimozione della veranda in vetro e alluminio, ovvero, in via subordinata la sua riduzione in modo che i camini non fossero più occlusi, nonchè un aumento della somma liquidata a titolo di risarcimento danni. Con sentenza n. 3057/04 depos. in data 26.11.2004 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma del-

l’impugnata decisione, disponeva, fra l’altro: a) la modifica della pendenza del lastrico solare del terrazzo sito al 6° piano confinante con il muro divisorio di proprietà Ge. - B. in modo da garantire il naturale flusso delle acque a cura e spese della P.G.; b) l’impermeabilizzazione dello stesso muro dal lato dei coniugi Ge. - B., a cura e a loro spese, fini all’altezza delle fioriere; d) l’innalzamento, a spese degli appellanti, dei camini sopra il colmo della veranda e del muro; e) la rimozione dei portombrelli ed altri oggetti diversi dagli zerbini dal pianerottolo del 5° piano e alloggiati all’interno dell’appartamento della Ge.; Infine la Corte milanese rigettava le ulteriori domande proposte dalla P.G., nonchè la domanda formulata dai B. - Ge. ex art. 96 c.p.c., regolando variamente le spese del giudizio. Avverso la suddetta decisione la sig.ra P.G. propone ricorso per cassazione articolato sulla base di 6 mezzi; resistono con controricorso i B. - Ge., che propongono a loro volta ricorso incidentale, a cui replica con controricorso la ricorrente principale. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi. Con il primo motivo del ricorso, l’esponente P.G. denunzia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.


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Argomenti legislativi Osserva per quanto riguarda la questione del muro divisorio sul terrazzo, che la Corte milanese, modificando la decisione del tribunale che ne aveva disposto la demolizione, andando ultra petita aveva disposto la modifica della pendenza del relativo lastrico solare a cura e spese della stessa P.G.. In realtà nessuna parte aveva mai chiesto di modificare le pendenze di tale terrazzo, “per avere erroneamente ed inopinatamente ripreso pedissequamente un passo della relazione peritale sul punto...”; in realtà il CTU aveva assunto ...” erronee ed inidonee conclusioni, che non gli competevano e non gli erano state richieste e formulando considerazioni del tutto fuorvianti rispetto all’oggetto delle domande ed allo stato quo ante dei luoghi”. La doglianza è fondata. Non v’è dubbio che tale capo della pronuncia sia viziato da ultrapetizione, in quanto è pacifico che non venne mai avanzata, nè nel primo nè nel secondo grado del giudizio, alcuna domanda tesa ad ottenere la modifica della pendenza del lastrico solare del terrazzo in esame, nè d’altra parte il giudice a quo ha motivato in qualche modo tale sua singolare scelta, modificando la sentenza impugnata che invece aveva disposto la demolizione del muro divisorio, in accoglimento della domanda attrice. Passando all’esame del 2° motivo, con esso si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117 e 1122 c.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione. La Corte territoriale aveva disposto l’innalzamento, a spese degli appellanti, dei camini condominiali sopra il colmo della veranda e del muro, laddove il tribunale aveva imposto ai convenuti le aperture dei camini occlusi al fine di consentirne funzionamento. La Corte inoltre aveva inspiegabilmente dichiarata cessata la materia del contendere avendo i B. - Ge.

manifestato la loro disponibilità ad alzare i camini. La censura non ha pregio; l’innalzamento dei camini non incideva sulla sostanza e struttura del bene comune e realizzava, in difetto di ulteriori doglianze, l’interesse del condominio al ripristino della funzionalità dei camini stessi occlusi dall’opera eseguita dal condomino sul terrazzo. Con il 3° motivo l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1122 c.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione. Secondo la Corte la struttura in policarbonato non comportava alcun pregiudizio al cavedio condominiale per quanto riguarda la presa d’aria; il manufatto occupa uno dei lati della chiostrina e quindi sicuramente ha ridotto considerevolmente l’apporto d’aria; i convenuti non potevano invero in alcun modo modificare o ridurre il cavedio condominiale. Anche tale doglianza appare infondata: la questione della rilevanza o meno della modifica dell’apporto d’aria del cavedio conseguente alla costruzione del manufatto, è una questione di merito, che non può essere denunciata in questa sede di legittimità. Con il 4° motivo si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli

artt. 838 e 2043 c.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione. Si censura la decisione nel punto in cui ha negato l’attribuzione di tale fatto lesivo ai B. - Ge., assumendo di non averne trovata traccia nella relazione del CTU; peraltro è pacifico che la ricorrente non sarebbe “nelle condizioni di rimuovere detto vetro in quanto esso è collocato al di là di un’inferriata prospiciente la proprietà dei B. - Ge.. La doglianza appare fondata, atteso che il vetro smerigliato apposto in corrispondenza della finestra della P.G. impedisce la veduta e l’aerazione e quindi viola il diritto di proprietà di quest’ultima, a prescindere da chi abbia disposto la sua collocazione se gli attuali controricorrenti ovvero il loro dante causa. Ne discende che il vetro dev’essere tolto da questi ultimi, stante la natura reale dell’azione a tal fine esercitata. Con il 5° motivo la ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 1122 e 2043 c.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione, in relazione a quanto disposto dalla Corte territoriale circa l’istallazione del cancello di ferro, di cui il primo giudice aveva disposto l’eliminazione in quanto costituente limitazione del diritto di essa esponente. il geometra n. 6/10

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Argomenti legislativi La Corte sul punto avrebbe omessa “qualsiasi logica e congruente motivazione”. Sarebbe inaccertabile quanto asserito dalla corte milanese secondo cui era improbabile che ...”la P. si sia era resa improvvisamente conto del fastidio che tale cancello, già in opera dal 1992, poteva arrecare alla sua proprietà”. La doglianza è infondata. La ricorrente non ha spiegato invero in cosa consista l’eccepito vizio motivazionale, posto che è pacifico che l’installazione del cancello venne operata dai danti causa dei B. - G., con il consenso di essa P.. D’altra parte, la giurisprudenza di questa S.C. ha sempre ritenuto - contrariamente a quanto da lei sostenuto - che l’istallazione di un cancello in un’area condominiale, con consegna delle chiavi ai proprietari delle singole unità immobiliari non sopprime o limita la facoltà di godimento dei condomini e non incorre pertanto nel divieto stabilito nell’art. 1120 c.c., comma 2 (Cass. 22.8.1999, n. 9999; Cass. 20.06.2000, n. 8394; Cass. n. 1426 del 27.01.2004). Passando all’esame del ricorso incidentale con il 1° motivo gli esponenti denunciano l’omessa pronuncia sulla sollevata eccezione d’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dalla G., per genericità dei motivi d’impugnazione incidentale dalla medesima sollevata (appello incidentale per la totale rimozione della

veranda in vetro e alluminio, ovvero, in via subordinata la sua riduzione in modo che i camini non fossero più occlusi, nonchè un aumento della dei danni già liquidati). La doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo i ricorrenti incidentali precisato i rilievi da essi formulati a suo tempo sul tale specifico punto. Con il 2° motivo gli esponenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione. Deducono che la corte territoriale aveva disposta l’impermeabilizzazione dello stesso muro divisorio dal lato dei coniugi Ge. - B., a cura e loro spese, fino all’altezza delle fioriere, senza che fosse stata avanzata al riguardo alcuna domanda. La doglianza è fondata essendo presente il vizio di ultrapetizione denunciato in quanto la Corte milanese si è pronunciata senza che vi fosse stata la relativa domanda. Infine con il 3° motivo: ingombro del pianerottolo; violazione norme sulla competenza, trattandosi di materia di competenza esclusiva del giudice di Pace ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 3. Peraltro la questione è pure infondata nel merito per vizio di motivazione, avendo la Corte condannato gli esponenti a rimuovere dal pianerottolo tutti gli oggetti diversi dallo zerbino, mentre in realtà rientra tra

La sede del Collegio dei Geometri si è trasferita in Via Toselli 1, 10129 Torino Telefono 011 537756 Fax 011 533285 e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it sito internet: www.collegiogeometri.to.it Orario di apertura al pubblico: Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 lunedì e mercoledì anche dalle 14,00 alle 17,00

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le facoltà del condomino di normale utilizzo del bene comune, quella di lasciare sul pianerottolo stesso anche altri oggetti, come portaombrelli e simili. La doglianza è infondata per quanto riguarda il primo aspetto della censura. La causa, in realtà non rientra nella competenza esclusiva del G.d.P., atteso che in buona sostanza si finisce per contestare il diritto stesso del condominio di utilizzare il vano condominiale de quo (Cass. n. 6642 del 22.05.2000). Quanto al secondo aspetto della doglianza, concernente il merito, la stessa è invece fondata perchè rientra evidentemente nel normale utilizzo del bene condominiale in questione l’uso di lasciare sul pianerottolo anche altri oggetti diversi dallo zerbino, come portaombrelli e simili. In conclusione, va accolto il 1° ed il 4° motivo del ricorso principale, ed il 2° motivo del ricorso incidentale; in parte il 3° motivo del ricorso incidentale; dev’essere rigettato il 2°, il 3° ed il 5° motivo del ricorso principale ed il 1° del ricorso incidentale; assorbito il 6° motivo del ricorso principale. Conseguentemente cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano. P.Q.M. la Corte, riunisce i ricorsi; accoglie il 1° ed il 4° motivo del ricorso principale ed il 2° motivo del ricorso incidentale; accoglie in parte il 3° motivo del ricorso incidentale; rigetta il 2°, il 3° ed il 5° motivo del ricorso principale ed il 1° del ricorso incidentale; assorbito il 6° motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione i motivo accolti e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.


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Professione

Competenze Gli interventi a favore della Categoria Con la Sentenza 28/06/2010 n. 9772 del Tar Campania - Competenze di geometri e ingegneri nella progettazione della sopraelevazione di un fabbricato – si discute di cemento armato. Il Consiglio Nazionale Geometri è intervenuto prontamente in occasione di un commento interpretativo sul sito www.edilportale.com TAR CAMPANIA Consiglio Nazionale Geometri Roma, 25 ottobre 2010 Non risponde a vero quanto affermato nella nota di cui trattasi(*), che “è illegittimo il permesso di costruire assentito su un progetto redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato”. Le ripercussioni che le affermazioni di cui sopra comporterebbero nei confronti della categoria dei geometri - le cui competenze professionali verrebbero messe ingiustificatamente in discussione da notizie imprecise - e dei privati cittadini (richiedenti il provvedimento), costituirebbero un danno grave ed ingiusto, ove l’inopinata applicazione della sentenza dovesse determinare il ritardo o il rifiuto di atti dovuti d’ufficio. La sentenza di primo grado del TAR Campania, Sez. Salerno, n. 9772/10, riguarda la richiesta di annullamento, previa sospensione, di permesso per costruire relativo al progetto per la sopraelevazione di un fabbricato esistente, per danno panoramico temuto dal ricorrente contro interessato. La pronuncia di annullamento del permesso stesso è motivata, non dalla dichiarazione di incompetenza del geometra a progettare l’opera, ma dalla mancanza di

motivato accertamento da parte del Comune di San Marzano Sul Sarno della competenza a progettare (il che non la esclude affatto) da parte del geometra presentatore. Nella sentenza in oggetto, lungi dall’affermarsi l’incompetenza del geometra a progettare opere con strutture in cemento armato, si stabilisce semplicemente che l’Amministrazione Comunale, non si capisce perché, debba motivare adeguatamente (e quindi di volta in volta) la sussistenza di tale competenza. Ne consegue, comunque, che detta sentenza rappresenta indiscutibilmente un passo avanti (a favore dei geometri) rispetto a quei precedenti pronunciamenti giurisprudenziali che, invece, escludevano la competenza del geometra in ordine a costruzioni in cemento armato, ritenendo che la “modestia” dell’opera fosse ravvisabile solo in assenza di “calcestruzzo armato”. Statuire, per contro, come fa ora il TAR Campania sez. Salerno, l’obbligo di motivazione in questione, significa implicitamente ammettere che la “modesta costruzione civile” possa presentare (anche) delle strutture in cemento armato che rientrino nella competenza del geometra! Quindi, per scongiurare clamorosi

errori a cui gli amministratori e dirigenti potrebbero essere indotti dalle inesattezze contenute nell’articolo di cui sopra, occorre premettere, in modo non equivoco, che nessuna modificazione legislativa è intervenuta con l’effetto cogente di ristabilire o diversamente disciplinare le competenze professionali. Né tale effetto può averlo, in via mediata, l’intervenuta legislazione in materia di norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche che, per la sua portata innovativa, impone l’aggiornamento professionale da parte di tutti i professionisti. Le norme tecniche stesse, comunque, riaffermano, in materia di costruzioni civili, i limiti di competenza già stabiliti dalla pregressa normativa vigente, facendo specifico riferimento ad ingegneri, architetti e geometri. Allo stesso modo, è importante evidenziare che anche la giurisprudenza spesso richiamata per argomentare dubbi, ancorché non ancora passata in giudicato (con maggior ragione quella di primo grado del TAR Campania, Sez. Salerno, sentenza n. 9772/10), fa stato solo tra le parti in contenzioso ed esclusivamente per il caso giudicato e si risolve, al contrario dell’auspicata chiarezza, in il geometra n. 6/10

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Professione Una circolare interpretativa della Regione Puglia mette in dubbio la competenza dei Geometri in zona sismica. Pronta la risposta dei Geometri Pugliesi, che hanno presentato ricorso al TAR

REGIONE PUGLIA REGIONE PUGLIA Area Politiche per l’ambiente, le reti, la qualità urbana Servizio Lavori Pubblici CIRCOLARE INTERPRETATIVA

confusione e prevaricazione. Occorre, pertanto, non cadere nell’errore di trattare le questioni correlate al commento della sentenza come se si stesse interpretando una nuova norma che, entrata in vigore, disciplinasse diversamente la materia delle competenze e dovesse essere osservata obbligatoriamente. Infatti, per quanto riguarda le competenze professionali, dal punto di vista normativo, è appena il caso di ricordare che la legislazione vigente non vieta in modo aprioristico al geometra di operare con strutture in cemento armato nelle costruzioni. Se è vero che la lettera l), art. 16, del R.D. n. 274/1929, disciplina la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole costruzioni accessorie in c.a. di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole di limitata importanza, è altrettanto innegabile che la lettera m) assegna ai geometri il “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”, senza ulteriori precisazioni o limitazioni strutturali.” Geom. Fausto Savoldi - Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (*) articolo di commento dal sito www.edilportale.com

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Oggetto: Competenze professionali della categoria dei geometri. Chiarimenti Con riferimento alle precedenti note del 23.01.2006 ed alla successiva nota prot. n. 4762 del 28.04.2006, di questo Servizio LL.PP., afferenti la tematica in oggetto, con la presente, si ribadiscono e se ne approfondiscono i contenuti, alla luce della pervenuta richiesta di revisione degli indirizzi assunti a livello di Amministrazione regionale. A far data dal 01.07.2009 è entrato definitivamente in vigore il D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni) e la relativa Circolare ministeriale esplicativa, normativa questa ormai allineata agli Eurodici. Il D.M. in argomento completa un percorso normativo avviato nel maggio 2003 con l’O.P.C.M. n° 3274/2003, proseguito con il D.M. 14.09.2005, e conclusosi, appunto, con il D.M. 14.01.2008. Con tali disposizioni legislative ed alla luce della Deliberazione di Giunta regionale n. 1626/09, su tutto il territorio regionale si progetta e si eseguono verifiche sulle costruzioni seguendo la normativa sismica, verificando, successivamente, le strutture resistenti ai cosiddetti “stati limite”. Per assimilare le citate metodologie di calcolo e di verifica, in se complesse, le categorie degli ingegneri,

degli architetti, e, per quanto di competenza, dei geologi, hanno dovuto nel corso di questi anni, aggiornare le proprie conoscenze acquisite nei piani di studio dei corsi universitari; il piano di studio delle scuole medie superiori per geometri non prevede l’assunzione di conoscenze che possano ragionevolmente consentire agli stessi tecnici diplomati di progettare in zona sismica con metodi di verifica paragonabili a quelli ascritti alla competenza delle suddette categorie di tecnici laureati. Tali considerazioni, ragionevolmente, scaturiscono non certamente per considerazioni di tipo corporativo, cui questo Servizio è estraneo, bensì al fine del perseguimento del superiore interesse pubblico e della tutela della pubblica incolumità. Inoltre, l’impossibilità per i geometri di progettare opere in c.a. è altresì sancita da Sentenze dei vari livelli di giudizio, non ultima le Sentenze n. 320/2005 del 29.04.2005 del T.A.R. Lazio, e n. 19292 del 7.9.2009 della Suprema Corte di Cassazione. Per completezza d’informazione, le varie sentenze che sono state emesse e che hanno espresso giudizi di merito in ordine alle competenze dei geometri, hanno solo prefigurato la possibilità per i geometri di progettare opere rurali in c.a. di modesta entità, che non prevedono particolari e complesse metodologie di calcolo; tale possibilità, pur tuttavia, è venuta meno nel momento in cui a tutto il territorio regionale è stata estesa l’obbligatorietà di progettare utilizzando esclusivamente criteri di an-


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Professione tisismicità, che prevedono, appunto, anche per le suddette opere di modesta entità, concetti e metodologie di calcolo complessi (accelerogrammi, spettri di risposta, verifiche agli stati limite). La non esaustiva e richiesta competenza ascrivibile alla categoria dei geometri, per le attività di progettazione, è estesa anche alla parte architettonica, essendo la stessa strettamente connessa a quella strutturale. Per la medesima tipologia di costruzioni, sopra richiamate, tuttavia, non si ritiene poter escludere forme di cooperazione, mantenendo al solo tecnico laureato l’esclusiva responsabilità della calcolazione strutturale e della relativa direzione lavori. Le oggettive limitazioni previste per i geometri sono peraltro estese anche agli ingegneri con laurea triennale. In definitiva, è ragionevole ritenere che la competenza della categoria professionale dei geometri in zona sismica può essere consentita per la esclusiva zona classificata 4, alle attività di progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di riparazione delle costruzioni esistenti, nonché sugli interventi locali, così come esplicitati al punto C8.4.3 della Circolare 02 febbraio 2009 n. 617/C.S.LL.PP., al D.M. 14/01/2008, con esclusione in ogni caso di opere che prevedano l’impiego di strutture in c.a. e acciaio, a meno che trattasi di piccoli manufatti accessori, nell’ambito di fabbricati agricoli o destinati all’industria agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la pubblica incolumità. Potrà essere compito del legislatore nazionale prevedere percorsi che portino ad una diversa ulteriore connotazione delle attuali competenze professionali dei Geometri, in virtù degli attuali limiti imposti, laddove plausibili con le evidenti esigenze innanzi rappresentate, che dovranno necessariamente comprendere forme di aggiornamento dei programmi e dei

Purtroppo non cessano, anzi si acuiscono, gli attacchi alla Categoria dei Geometri per le competenze professionali

percorsi di studio degli Istituti professionali per Geometri. A.P. Referente rischio sismico (Ing. Angelo LOBEFARO) Il Dirigente Servizio LL.PP. e “ad interim” Dirigente dell’Ufficio Sismico e geologico (Ing. Francesco BITETTO) Contro la Circolare sono insorti i geometri pugliesi che, il 13 ottobre 2010, hanno presentato ricorso al Tar per chiederne l’annullamento, sottolineando come la Circolare vìoli una serie di norme relative alle competenze professionali dei geometri, sancite dal RD 274/1929 che indica le attività che i geometri possono svolgere. Anche la Legislazione successiva - spiegano i geometri - si è sempre espressa in tal senso, come il Dlgs 30 del 2 febbraio 2006 “Ricognizioni fondamentali in materia di professioni” in cui si recita che “le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione”.

I geometri richiamano la decisione del Tar Marche del 25/02/2010 e quella del Consiglio di Stato sul ricorso 4163/2010 avverso la Provincia di Ancona che aveva respinto i progetti di due professionisti esprimendo opinioni sulla competenza professionale dei Geometri: il Tar ha accolto il ricorso, basandosi sulla Legge 1086/1971 che consente ad un Geometra iscritto all’Albo di redigere il progetto esecutivo, nei limiti delle proprie competenze, di opere in conglomerato cementizio armato, e sul RD 274/1929 che prevede, quale oggetto dell’esercizio della professione di Geometra, la “redazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”. Il TAR Puglia, con sentenza n. 3920/2010, si è pronucniato definitivamente ed ha accolto il ricorso, annullando la Circolare del Dirigente dei Lavori Pubblici.

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Professione In Piemonte e Valle d’Aosta, la FIOPA ripropone alle Amministrazioni Pubbliche la medesima circolare già inviata l’anno precedente sulla questione del cemento armato. Rispondono il Consiglio Nazionale Geometri ed i Collegi dei Geometri del Piemonte e Valle d’Aosta FIOPA Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta Prot. 141/10 Torino, 30 luglio 2010 Oggetto: competenze professionali dei geometri alla luce della sentenza Corte di Cassazione n. 19292 del 7 settembre 2009 La Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. del Piemonte e della Valle d’Aosta e la Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta (F.I.O.P.A.), enti che hanno il fine istituzionale di tutela del profilo etico della professione e di salvaguardia dell’interesse pubblico e dei diritti dei cittadini, si permettono con la presente di ricordare che la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19292 del 07.09.2009 ha chiarito quale sia l’ambito delle competenze dei tecnici forniti di solo diploma di scuola media superiore (con riferimento specifico ai geometri) affermando esplicitamente che non rientrano fra le attività di competenza dei geometri - e rientrano invece nella competenza esclusiva dell’ingegnere e dell’architetto - il calcolo e la progettazione strutturale degli edifici con struttura in cemento armato nonché la progettazione edilizia e architettonica di costruzioni anche modeste comportanti l’impiego del cemento armato. La stessa sentenza ha inoltre sottolineato che: - l’integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica e

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non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l’impiego del cemento armato, rientra nella competenza esclusiva degli ingegneri e degli architetti; - la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità; - i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell’espletamento dell’attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma. La sopra richiamata sentenza porta a concludere che sono di competenza esclusiva degli ingegneri e degli architetti: - la progettazione di fabbricati con struttura portante in cemento armato, anche se di modeste dimensioni; - l’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 D.Lgs.163/2006 (posto che il comma 5 richiede un titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare); - l’assunzione di incarichi in commissioni di collaudo anche a dipendenti delle P.A. (posto che il comma 2 bis dell’art. 120 del D.Lgs.163/2006 richiede “elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo”). Ciò premesso queste Federazioni, considerata la recente giurisprudenza al riguardo, si permettono ancora di

ricordare che la legittimità dei titoli edilizi deve sempre essere valutata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione e che, sotto questo punto di vista, deve sempre essere verificato da parte delle Pubbliche Amministrazioni il corretto riparto delle competenze tra le diverse categorie di professionisti tecnici. Esiste quindi una specifica responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni ove le stesse, prima di rilasciare un titolo ad aedificandum, non abbiano provveduto ad assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista competente ex lege ed a verificare, quindi, se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale ed in particolare se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata. Si ricorda, infine, che la Suprema Corte ha censurato come illegittime tutte quelle prassi dirette ad eludere i limiti posti dall’ordinamento attraverso il sostanziale “subappalto” di parte della prestazione di progettazione (quella più complessa come ad esempio la progettazione strutturale) a professionisti con un livello di competenze superiore. Non vieta, invece, forme di sinergia fra professionisti anche di diversa formazione e livello di competenza, sempre a condizione che il professionista in possesso del titolo accademico più elevato assuma il coordinamento e la direzione dell’attività progettuale nonché la re-


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Professione sponsabilità con la sottoscrizione dell’intero progetto. Si fa presente che, in caso di mancato rispetto dei principi sopra evidenziati, gli Ordini provinciali competenti saranno costretti ad esperire, presso le sedi deputate, tutte le azioni necessarie a tutela dei valori della professore di architetto e di ingegnere nonché dei diritti e delle aspettative dei professionisti rappresentati. Si confida che quanto sopra sarà tenuto nella debita considerazione, anche al fine di evitare situazioni spiacevoli e inutili contenziosi. Con i migliori saluti. Il Presidente Il Presidente della Federazione Interregionale della Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta arch. Gianni Cavallero ing. Andrea Gianasso Consiglio Nazionale Geometri Roma, 13 settembre 2010 Questo Consiglio è venuto a conoscenza della circolare diramata presso codeste amministrazioni dalle Federazioni Interregionali degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta, avente ad oggetto, ancora una volta, la limitazione delle competenze professionali della categoria dei geometri. Ove l’inopinata applicazione della circolare dovesse determinare il ritardo o il rifiuto di atti dovuti d’ufficio, procurerebbe danni ingiusti a privati cittadini (richiedenti il provvedimento) con l’effetto di penalizzare gli appartenenti ad una categoria professionale a diretto vantaggio di quelle di cui al FIOPA portatrice di interessi palesemente corporativi di ingegneri ed architetti, spesso anche nella loro doppia qualità di iscritti e dipendenti delle medesime pubbliche amministrazioni invitate a rispettare le direttive da loro stessi impartite. La circolare, che richiama l’at-

tenzione delle pubbliche amministrazioni al controllo sulla effettiva legittimazione dei tecnici rispetto alle opere progettate, fonda le ragioni della malcelata esclusione della competenza dei geometri sul l’interpretazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 19292/2000. Le questioni vengono poste come si stesse commentando una nuova norma che, entrata in vi gore, disciplinasse diversamente la materia delle competenze e dovesse essere osservata obbligatoriamente. Per scongiurare clamorosi errori da parte degli amministra tori e dirigenti destinatari della circolare FIOPA (prot. n. 141/l0 e n. 516/10, del 30/07/2010), si deve evidenziare in modo non equivoco che nessuna modificazione legislativa è intervenuta con l’effetto cogente di ristabilire o diversa mente disciplinare le competenze professionali che, per tanto, rimangono identiche come sempre. Nè tale effetto può averlo, in via mediata, l’intervenuta legislazione in materia di norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche che, per la sua portata innovativa, non era nei programmi di studio di nessun tecnico (ingegnere, archi tetto, geometra, ecc.) e impone quindi un uguale necessità di aggiornamento professionale da parte di tuffi i professionisti. Le norme tecniche stesse, comunque, affermano, in materia di costruzioni civili, i limiti di competenza già stabiliti dalla pregressa normativa vigente, facendo specifico riferimento ad ingegneri, architetti e geometri. Ciò premesso, e nonostante il pregevole ma affannoso tentativo del FIOPA (gli ingegneri ed architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta) di confondere l’interpretazione di una sentenza con la legge cogente, è appena il caso di accordare il principio generale di diritto secondo il quale il giudicato, per quanto autorevole, fa stato solo ed esclusivamente per il caso giudicato. Mentre, estenderne erga omnes la faziosa interpretazione,

si risolve, al contrario dell’auspicata chiarezza, in una forte e malcelata pressione che, ben lungi dal dirimere dubbi, ingenera, invece, confusione e prevaricazione. La citata sentenza n. 19292/2000, il cui petitum alla base del contenzioso riguardava l’ammontare degli onorari e non il limite delle competenze o delle possibili collaborazioni fra geometri con altre categorie, costituisce solo un pretesto per sostenere una campagna di disinformazione orchestrata sul tema “competenze” al fine di ottimizzare il valore di un pronunciamento aderente ad una linea interpretativa da molto tempo nota, ma certamente non univoca e che registra anche il significativo ed autorevole segno opposto della Corte Costituzionale (sentenza n. 199/1993) Per quanto sopra, confermando a pieno quanto già rap presentato nell’ottobre 2008 con nota CNGeGL prot. n. 7762 (del 21 /1 0/08), che si allega in copia, si osserva che “per valutare la idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento” e a tal fine, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell’evoluzioil geometra n. 6/10

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Professione ne tecnica ed economica del settore edilizio” (in questi termini Consiglio di Stato sez. V, n. 348/2001). Inoltre, va rilevato che, con specifico riferimento all’obbligo della P.A. di motivare congruamente in ordine alla sufficienza della redazione di un progetto da parte di un geometra in sede di rilascio di una concessione edilizia, da oltre dieci anni la giurisprudenza amministrativa ha espressamente chiarito che la competenza di tale professionista per la realizzazione in cemento armato di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali o per uso di industrie agricole (ex art. 16, lett. I), del R.D. n. 274/29) deve essere riferita anche alle costruzioni civili di modesta entità (ai sensi della successiva lett. m) dello stesso articolo che non prevede alcuna limitazione nel tipo di struttura). Ciò in quanto “dal complesso normativo risultante dal r.d., 16 novembre 1939 n. 2229 e dalle I, 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio 1974 n. 64 e 2 marzo 1949 n. 144 si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non è preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato, anzi la stessa è specificamente prevista e consentita sempre che si mantenga nei limiti della competenza come determinata nella rispettiva disciplina professionale: ne consegue che la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione nella restrittiva struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica culture di tali professionisti accresciuta dall’evoluzione delle relative conoscenze tecniche” (così, esemplare in punto di motivazione Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784). Se non bastasse la giurisprudenza citata a sostegno delle competenze professionali del geometra, si fa esplicito riferimento a quanto affermato dal Centro Studi Ingegneri nella pubblicazione “Le competenze

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professionali degli ingegneri juniores” (luglio 2008) — con prefazione a firma del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri — che, trattando della definizione della modesta costruzione, alla nota 17, pag. 36, riporta testualmente: “Ad esempio, ipotesi non di rado verificatasi, oggetto della progettazione (di costruzioni non prefabbricate) una struttura pari a circa 5.050 m a fronte dei canonici 5.000 m con i quali la giurisprudenza individua generalmente le strutture di modesta entità”. In tale contesto, dunque, ogni decisione eventualmente adottata dalla P.A., che determini limitazioni agli ambiti di competenza ordinariamente ammessi, dovrà essere opportunamente e singolarmente motivata. Ciò anche al fine di evitare che il cambiamento di comportamento, conseguente a sollecitazioni esterne ed inopportune, configuri lesione di interessi legittimi e di diritti soggettivi per disparità di trattamento, eccesso di potere o violazione dì legge (se non abuso d’ufficio) conseguenti al mancato rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità (principi generali del diritto nazionale e comunitario e sanciti anche dal recente D. Lgs. n. 163/2006, art. 2, a cui la P.A. è tenuta ad uniformarsi). Da ultimo, si rileva che tale tipo di decisione espone a responsabilità, di carattere patrimoniale ed anche personale, il soggetto che adotti il provvedimento. Pertanto, alla luce di quanto premesso e nel riaffermare io spirito di collaborazione che contraddistingue, da sempre, i rapporti della categoria dei geometri con le amministrazioni locali, è dovere di questo Consiglio Nazionale difendere l’operato dei propri iscritti — laddove, ovviamente, esso sia rispettoso della disciplina che regola i limiti dell’esercizio dell’attività professionale nonché invitare le predette amministrazioni a non modificare le regole fino ad

oggi seguite per il trattamento delle pratiche edilizie, al fine di evitare comportamenti atti a ledere le legittime prerogative dei medesimi professionisti e l’insorgenza di contenziosi diffusi su tutto l’ambito territoriale (i geometri professionisti, nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, sono oltre 10.000). Distinti saluti Geom. Fausto Savoldi Presidente Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Vinciguerra e Fiorini Avvocati Associati Torino, 20 settembre 2010 Oggetto: Competenza professionale del geometra nella progettazione e nella direzione lavori di opere che presentano strutture in cemento armato. Sono stato richiesto dai Presidenti dei Collegi dei Geometri del Piemonte e della Valle d’Aosta di esprimere parere legale in ordine al contenuto della circolare del 30.7.2010, con la quale la Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti P.P.C. del Piemonte e della Valle d’Aosta (FIOPA), nel richiamare il contenuto della sentenza Cass. civ., Sez. II, 7.9.2009 n. 19292, contestava la competenza dei geometri nella progettazione e direzione lavori di opere in cemento armato. Tale circolare segue quella già emanata dalla FIOPA il 15.9.2008, che fu già oggetto del mio parere legale del 18.11.2008. Dopo aver attentamente riflettuto, ritengo di rispondere come segue. 1. La circolare Fiopa del 30.7.2010 non contiene alcun elemento di novità rispetto a quella diramata il 15.9.2008. Infatti, a fronte di un quadro normativo rimasto immutato, la circolare in esame si limita a sintetizzare i principi espressi da una sentenza della Corte di Cassazione civile (precisamente la sentenza del 7.9.2009


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Professione La FIOPA confonde la materia oggetto di giurisdizione del giudice ordinario (e cioè dei Tribunali, delle Corti d’Appello e della Corte di Cassazione) con quella oggetto di giurisdizione amministrativa (e cioè dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato). In particolare, in caso di progetti di manufatti con strutture in cemento armato redatti da geometri, la Corte di Cassazione non è legittimata a decidere sulla validità dei relativi permessi di costruire o denunce di inizio attività, bensì esclusivamente sulla validità del contratto di progettazione stipulato fra il committente e il geometra e, in particolare, sul diritto di quest’ultimo a percepire il compenso per le prestazioni professionali svolte

n. 19292) avente contenuto identico a quello di altre pronunce rese in passato dalla stessa Suprema Corte (e già menzionate nella precedente circolare). Così come è avvenuto con la circolare del 15.9.2008, anche con la presente circolare la FIOPA offre un quadro parziale della giurisprudenza, continuando a confondere la materia oggetto di giurisdizione del giudice ordinario (e cioè dei Tribunali, delle Corti d’Appello e della Corte di Cassazione) con quella oggetto di giurisdizione amministrativa (e cioè dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato). In particolare, in caso di progetti di manufatti con strutture in cemento armato redatti da geometri, la Corte di Cassazione non è legittimata a decidere sulla validità dei relativi permessi di costruire o denunce di inizio attività, bensì esclusivamente sulla validità del contratto di progettazione stipulato fra il committente e il geometra e, in particolare, sul diritto di quest’ultimo a percepire il compenso per le prestazioni professionali svolte. Si tratta, pertanto, di pronunce rese in questioni di natura privatistica, che non rivestono rilevanza alcuna ai fini del rilascio di

provvedimenti autorizzativi da parte delle Amministrazioni pubbliche. A conferma di quanto sopra, è sufficiente osservare che la questione su cui si è pronunciata Cass. Civ., Sez. II, 7.9.2009 n. 19292 (richiamata nella circolare FIOPA) riguarda il rapporto contrattuale fra il geometra, progettista di una villetta unifamiliare, ed il committente, che rifiutava di corrispondere al professionista il compenso per le sue prestazioni. Il giudizio sulla validità dei permessi di costruire e delle DIA spetta, invece ai Tribunali Amministrativi Regionali (in primo grado) ed al Consiglio di Stato (in grado di appello), i quali hanno ormai da tempo riconosciuto la competenza professionale del geometra nella progettazione e direzione lavori di costruzioni civili in cemento armato, purché esse presentino il requisito della «modestia» (v., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 13.6.2005, n. 3085; Cons. Stato, Sez. V, 16.09.2004, n. 6004; Cons. Stato., Sez. V, 1.12.2003, n. 7821; Cons. Stato Sez. V, 31.01.2001, n. 348; Cons. Stato, Sez. V, 8.6.1998, n. 779; Cons. Stato, 7.8.1997 n. 784; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 17.11.2004, n. 2016; TAR Piemonte, Sez. I, 10.12.2003, n. 1784; T.A.R.

Abruzzo, Pescara, 12.07.2002, n. 604; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 7.10.2002, n. 523). Ancora recentemente, il Consiglio di Stato, Sez. IV, 12.3.2010, n. 1457, nel pronunciarsi su una questione di giurisdizione, ha incidentalmente riconosciuto la competenza dei geometri nella progettazione di opere in cemento armato, richiamando i precedenti orientamenti giurisprudenziali dei giudici amministrativi, che individuano nella modestia del manufatto il requisito fondante la competenza del geometra. 2. Come già affermato nel mio parere del 18.11.2008, il carattere «modesto» della costruzione deve essere valutato secondo criteri tecnico qualitativi. Ciò è stato riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 19 27 aprile 1993 n. 199, nella quale si prende atto di «una nutrita elaborazione giurisprudenziale ormai concorde nel ritenere che, per accertare se una costruzione sia da considerare “modesta” e rientri nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell’art. 16 R.D. n. 274/1929, il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell’edificio e delle relative il geometra n. 6/10

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Professione modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell’opera». Il criterio quantitativo – il quale fa riferimento alla dimensione della costruzione in termini di volumetria o superficie – ha natura indicativa ed assume rilievo in quanto da esso possa desumersi che l’opera presenta particolari difficoltà sotto il profilo tecnico qualitativo. Sulla base di questi principi, la giurisprudenza ha ritenuto modeste costruzioni civili anche opere aventi una significativa volumetria: un capannone industriale con volumetria di circa 8200 mc, su tre piani fuori terra e con struttura in cemento armato (Cass. pen. 27 marzo 1995, Dolmen, cit.); un capannone ad uso commerciale di circa 10000 mc di volumetria, con annessa palazzina destinata ad uffici con volumetria di 1500 mc e struttura in cemento armato (Cass. pen., 13 marzo 1995, Bonan, in Il Geometra, 1997, n. 7, 107); una palazzina avente volumetria di 4000 mc circa (T.A.R. Puglia, Sez. II Bari, 21 giugno 1995, n. 522, cit.). Su queste cifre si attesta anche la giurispruden-

za di merito, che ha ritenuto modeste costruzioni civili un condominio a tre piani fuori terra e un piano seminterrato, con volumetria di circa 3804 mc. (Pret. Venezia, 24 ottobre 1995, Clementi, in Il Geometra, 1997, n. 7, 28); un edificio con volumetria di 2984 mc., un edificio costituito da tre corpi di fabbricati rispettivamente di 2400, 2400 e 1600 mc., nonché un fabbricato con volumetria di 3000 mc. (Pret. Perugia, 17 ottobre 1995, Giuglietti e altri, ivi, 20). Al riguardo TAR Campania, Sez. I, Salerno, 17.11.2004 n. 2016 ha individuato la «soglia discriminatoria» fra competenza del geometra e competenza dei tecnici laureati in 5.000 mc., precisando che si tratta di un «limite pratico che non ha carattere assoluto, che si combina con la valutazione dei menzionati elementi qualitativi dell’opera». 3. Va, peraltro, rilevato che nella più recente giurisprudenza amministrativa si riscontra la tendenza a ritenere valido il permesso di costruire relativo ad un progetto architettonico redatto da geometra, quando il progetto strutturale (con i calcoli relativi alle strutture in cemento armato) venga effettuato da un tecnico laureato. In questa prospettiva, la stessa giurisprudenza è giunta ad ammettere la competenza del geometra anche nella progettazione architettonica di opere prive del requisito della «modestia», purché, come detto, i calcoli struttu-

rali siano redatti da un ingegnere o da un architetto. In particolare, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 11.06.2008, n. 1164, ha affermato che: «quando la normativa riguardante la professione dei geometri parla di progettazione con riferimento alle modeste costruzioni civili, intende riferirsi alle strutture portanti, con la conseguenza che il limite professionale dei geometri per le costruzioni che non sono modeste attiene alla progettazione delle strutture portanti e non al disegno architettonico che, in quanto tale, non implica valutazioni statiche» (in senso similare, TAR Marche, Ancona, Sez. I, 13.03.2008 n. 194, che ha ritenuto legittimo il permesso di costruire in quanto il progetto era stato controfirmato da un ingegnere). 4. In conclusione, le argomentazioni sin qui esposte dimostrano che la circolare FIOPA del 30.7.2010 (così come la precedente circolare del 15.9.2008) fornisce un’analisi parziale della giurisprudenza, presentando erroneamente i principi espressi dalla Cassazione civile come inerenti alla validità dei titoli abilitativi edilizi ed omettendo di segnalare che, su tale materia, i giudici amministrativi (i quali sono gli unici legittimati a pronunciarsi) riconoscono la competenza del geometra. I migliori saluti. Avv. Giulio Vinciguerra

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Professione

Qualificazione e calcolo della consistenza di unità immobiliari tipo A, B, C e D di Bruno Razza Qualificazione La qualificazione viene distinta con riferimento alle U.I. esistenti nel Comune Amministrativo e nelle Zone Censuarie. Categorie Di categorie ne esistono tante e sono distinte secondo le differenti caratteristiche intrinseche che determinano le destinazioni d’uso ordinarie e permanenti delle U.I. stesse. Il relativo elenco è pubblico. Classificazione La classificazione è la suddivisione di ogni categoria delle unità immobiliari in tante classi di merito, secondo i gradi di notevole diversità di reddito delle unità, comprese nella stessa categoria. La classificazione non si esegue per le categorie comprese nei gruppi D ed E. Il numero delle classi, all’interno di ogni categoria, è determinato tenendo conto dello scarto qualitativo e di reddito esistente tra le varie unità immobiliari. Quindi si va da quelle più produttive a quelle meno produttive, considerando in linea di massima, che tra una classe e quella successiva, debba esserci (in termini di redditività unitaria) una differenza significativa che normalmente si aggira attorno al 20%. Unità tipo Le Unità Tipo sono scelte per ogni categoria e classe, per poter disporre di un termine reale di identificazione di ciò che rappresenta materialmente e fisicamente, una determinata

categoria e classe. Tali unità tipo rappresentano il merito medio delle unità immobiliari comprese in ogni categoria e classe. Le unità tipo sono servite anche come elemento di studio per la determinazione delle tariffe di reddito catastale e servono tuttora come termine di paragone per attribuire il classamento delle nuove costruzioni. Quindi l’attribuzione ad una unità immobiliare di una categoria piuttosto che un’altra è fondamentalmente originata dal confronto tra questa e le unità tipo che caratterizzano le diverse categorie e classi del gruppo cui l’unità stessa appartiene.

mobile in oggetto con beni di caratteristiche simili di valore noto, applicando poi un saggio di fruttuosità al valore fondiario così determinato. I valori stimati (dell’immobile e/o della locazione) debbono essere riferiti al biennio 1988/89 e devono comprendere l’edificato (secondo la destinazione d’uso), l’area di pertinenza e le impiantistiche fisse. Applicando al valore così ottenuto il saggio del 2°/à, si ottiene la rendita catastale degli immobili di categoria D. La rendita catastale delle unità immobiliari di categoria E, viene determinata applicando al valore di cui sopra il saggio del 3%.

Tariffe di reddito catastale delle U.I. urbane a destinazione ordinaria (gruppi A, B, e C) Le tariffe di reddito catastale sono state determinate (e sono conservate in ogni ufficio provinciale del Catasto urbano) per ogni categoria e classe delle unità immobiliari comprese nei gruppi A, B e C e sono riferite al vano utile (per il gruppo A), al metro cubo (per il gruppo B) ed al metro quadrato (per il gruppo C).

Gruppo A: abitazioni in genere Unità di misura: il vano Vano utile: stanza, cucina, camera da letto, studio e simili. Si tiene conto della categoria in cui è classificata l’unità immobiliare, per Comune amministrativo: mq massimi e minimi (ogni Ufficio ha la propria tabella). Quando la superficie di calpestio di una stanza più l’intero spessore delle murature interne e metà di quello delle murature esterne fino ad un massimo di 50 cm è inferiore alla superficie minima tabellare, si computa per quella 1/3 di vano utile (accessorio diretto). Se invece la superficie catastale di una stanza è superiore alla superficie massima tabellare, si calcola l’eccedenza rispetto a 1 vano, applicando la formula (Sr-SM) : SM in cui Sr sta per Superficie rilevata ed SM sta per Superficie Massima tabellare.

Rendita catastale delle U.I. urbane censibili nei gruppi B ed E Per le unità immobiliari a destinazione speciale o particolare, la rendita catastale si calcola a stima diretta, moltiplicando la consistenza per valori di locazione unitari di unità comparabilmente simili. In mancanza di questi elementi, la consistenza immobiliare si moltiplica per i valori di mercato identificati stimando per comparazione dell’im-

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Il geometra

Professione La cucina, purché sia funzionale e dotata di tutti gli impianti tipici della sua destinazione d’uso, è sempre considerata come un vano utile. Accessori diretti: (sono pari ad 1/3 di vano). Si tratta di quei locali strettamente

necessari alla funzionalità dell’alloggio quali bagno, dispensa, ingresso, disimpegno, veranda, ecc. Accessori complementari: (sono pari a 1/4 divano). Si tratta di quei locali che pur essendo necessari all’utilizzazione dei

Esempio di calcolo Si considera un appartamento composto da una cucina, tre camere da letto di cui una di mq 8 (superficie inferiore alla minima prevista), una sala da pranzo di 32 mq (superficie superiore alla massima prevista), un bagno, un gabinetto, un disimpegno, un ingresso ed un locale ad uso cantina. E necessario conoscere il Comune amministrativo e la zona censuaria, mentre il tecnico incaricato classifica l’immobile nella categoria e nella classe che ritiene più pertinente. Per l’esempio si sceglie la categoria A/3 di classe 4°. In quel Comune e per quella categoria sono previsti vani di superficie massima pari a 27 mq e di superficie minima pari a mq 9.

Descrizione

Vani catastali

Vani principali: cucina, due camere, sala: la cameretta con superficie inferiore alla minima non viene qui computata; per la sala si conteggia qui soltanto un vano

4,00

Ragguaglio per eccedenza di superficie nella sala: (32-27) : 27 =

0,18

Consistenza della cameretta con superficie inferiore alla minima prevista (1/3 di vano)

0,33

Accessori diretti: bagno, gabinetto, ingresso, disimpegno (4x1/3)

1,33

Accessori complementari: cantina (1x1/4)

0,25

Totale vani utili

6,09

Incidenza della disponibilità per l’unità immobiliare di una piccola corte (6,09x5%)

0,30

Totale

6,39

Consistenza arrotondata vani utili

6,50

La consistenza così determinata va moltiplicata per la tariffa d’estimo delle A/3 di classe 4° di quel Comune amministrativo e si ottiene la rendita

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vani principali, ne completano la funzionalità (cantine, soffitte, stenditoi, legnaie, locali di sgombero, ecc., anche esterni al fabbricato principale). Dipendenze comuni Sono le aree di pertinenza esclusiva dell’unità immobiliare (cortili, stenditoi, bucatoi, depositi, salette condominiali, ecc.). In questi casi è consentito aumentare la consistenza dell’unità immobiliare fino a un massimo del 10% di quella effettiva (fino a quando questi agiamenti non siano significativamente tali da influire in maniera determinante all’innalzamento di una classe). L’agiamento per un massimo del 10% può essere anche considerato negativamente qualora (ad esempio) l’unità immobiliare considerata abbia un affaccio su zona pericolosa o degradata rispetto ad altra unità immobiliare simile. La consistenza delle unità immobiliari comprese nel gruppo A si arrotonda al 1/2 vano. Gruppo “B” abitazioni collettive, uffici pubblici, scuole, musei, ecc. La consistenza delle u.i.u. è data dal volume dell’immobile. Qualora si tratti di fabbricato intero, il volume si calcola vuoto per pieno sopra e sotto il livello del suolo. Qualora si tratti di una parte di fabbricato, il volume si calcola moltiplicando la superficie coperta di ciascun vano per l’altezza media dello stesso, da pavimento a soffitto. Per eventuale presenza di agiamenti scoperti o dipendenze comuni, si possono computare incrementando la consistenza volumetrica fino ad un massimo del 10%. Gruppo “C”: locali ad uso commerciale o artigianale, magazzini, stalle, autorimesse, tettoie, ecc. La consistenza delle u.i.u. è data


Il geometra

Professione dalla superficie libera utile interna, cioè quella di calpestio. Per il locale principale o accessorio, si calcola la superficie di calpestio di ciascun locale facente parte dell’unità immobiliare. E’ possibile un incremento o decremento della consistenza per agiamenti fino al massimo del 10%. Per la categoria “C/l” (negozi e botteghe) vige un’eccezione alla regola di cui sopra. I locali accessori di queste u.i.u. (retro bottega, depositi, servizi, ecc.) vanno computati con una superficie ragguagliata alla loro minore redditività rispetto al locale principale, con riferimento al rapporto tra la superficie degli accessori e quella del locale principale. Il coefficiente di ragguaglio normalmente applicato è del 50%. Per le C/l è possibile un incremento o decremento della consistenza per agiamenti fino ad un massimo del 20%.

Esempio di calcolo Si prende in esame un negozio (C/l) composto da un vano principale (di m 4,5x6) e da un retro negozio con Wc (di complessivi mq 4,5x2) con un agiamento esterno scoperto esclusivo di mq 30.

Descrizione

Vani catastali

Vani accessori diretti: mq 9,00/27,00 = 0,33 per cui si può applicare un coefficiente di ragguaglio al 50% 9,00 x 50% = 4,5

4,50

Complessivamente mq Per la pertinenza esterna esclusiva: 31,50 x 10% = 3,15

31,50

Consistenza totale Consistenza arrotondata in mq catastali

34,65 35,00

3,15

La rendita catastale delle unità immobiliari urbane (Gruppi A, B e C) si calcola moltiplicando la consistenza calcolata come sopra per la tariffa d’estimo della categoria e classe che si attribuiscono alla stessa vigenti nello specifico Comune o zona censuaria.

Esempio di calcolo di una rendita catastale di unità immobiliare del gruppo “D” Si analizza un capannone uso officina (mq 850) con quattro presse fisse, una parte adibita ad ufficio (mq 200) e l’altra asfaltata (mq 1000) Tipologia

Destinazione

Consistenza

Valore unit.

Valore totale

Area

Giardino

mq 2.000

E

20

E

40.000

Area

Asfalto

mq 1.000

E

15

E

15.000

Edificio

Officina

mq

850

E

200

E

170.000

Edificio

Ufficio

mq

200

E

450

E

90.000

Impianti

Presse

n.

E 30.000

E

120.000

E

435.000

Totale valore stimato

4

E 435.000 x 2% = E 8.700 (rendita catastale) N.B. I valori devono essere riferiti al biennio 1988 - 89 il geometra n. 6/10

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Il geometra

Professione

Corpo sano in casa sana La sindrome dell’Edificio malato Il termine Sick Building Syndrome (SBS Sindrome dell’Edificio Malato) è usato per descrivere una situazione in cui molte persone lamentano diversi sintomi o un generico senso di malessere, senza un’apparente ragione, che aumenta in gravità quanto maggiore è il tempo che trascorrono all’interno dell’edificio. Sin dal 1983, l’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) ha riconosciuto la SBS ed ha descritto i principali sintomi tra cui: irritazioni delle mucose e delle prime vie aeree, secchezza oculare e irritazione e/o secchezza della cute; lacrimazione, rinorrea; cefalea, difficoltà di concentrazione, ridotta capacità lavorativa; reattività ad allergeni e sostanze chimiche. I Geometri sono una Categoria attenta a ogni aspetto della professione e hanno dato notevole risalto alla tematica tramite un Corso di Formazione proposto dall’Associazione Nazionale Donne Geometra, che ha ottenuto il patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste. 24

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Il geometra

Professione Nella seconda giornata dell’Assemblea dei Presidenti dei Collegi dei Geometri d’Italia di settembre 2010 è stato dato ampio spazio alle Associazioni di Categoria, che hanno svolto una relazione sul lavoro inerente la Formazione Continua e Obbligatoria. I Geometri sono una Categoria attenta a ogni aspetto della professione e hanno dato notevole risalto alla tematica studiata e proposta tramite un Corso di Formazione (validato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati - per il riconoscimento dei crediti formativi) dall’Associazione Nazionale Donne Geometra - Professione Geometra sulla sindrome dell’edificio malato SICK BUIlDING SYNDROME, che ha ottenuto il patrocinio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste. Ospite relatore il dott. Nicola Fiotti, ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste, autore di numerose pubblicazioni su prestigiose riviste scientifiche internazionali con un trascorso come “AssistantProfessor” presso il dipartimento di Chirurgia, della University of Nebraska Medical Center, a Omaha (USA). La platea ha dimostrato un notevole interesse all’intervento, che ha coniugato medicina e tecnica. È stato stimolante capire come i tecnici possono prevenire una miriade di patologie, in fase di progettazione e esecuzione lavori. lo studio del legame tra ambiente abitativo e salute è talmente complesso da essere divenuto una vera disciplina scientifica, ma rischia di restare teoria se non è conosciuto dai “protagonisti” (geometri, ingegneri, architetti, periti, ecc.) del processo di costruzione.

Stralcio dell’intervento del dott. Nicola Fiotti

I cittadini occidentali trascorrono il 90% del tempo all’interno di edifici. Alla fine di un’esistenza, stimata in

Vivere in un ambiente sano è fondamentale per mantenersi in buona salute

circa 80 anni, più di 70 sono trascorsi al chiuso di strutture costruite dall’uomo. Sugli effetti di questa permanenza si sa relativamente poco, ma è difficile credere che il materiale delle costruzioni, per quanto inerte, non interagisca e non influenzi l’esistenza della materia vivente che permane cosi a lungo all’interno di questi edifici. Il contatto e la vicinanza con materiali utilizzati nelle costruzioni non sono da considerarsi aspetto naturale perché, nell’evoluzione umana, l’abitazione è comparsa molto tardi e l’uomo non ha mai sperimentato la permanenza in ambienti chiusi, neppure se costruiti col materiale più naturale che possiamo considerare, il legno. Inoltre, questa “terza pelle”, la gamma cioè di materiali con cui sono costruiti gli edifici, è molto eterogenea ed è arrivata tardi nell’evoluzione dell’uomo con una conseguente ridotta capacità di sviluppare un’adeguata tolleranza nei lunghi periodi. la complessità di questi materiali e delle tecnologie costruttive, oltre che il design stesso, comporta una serie di problemi di adattamento che l’umanità ha pagato in passato con devastanti epidemie e oggigiorno con patologie più subdole ma comunque rilevanti per la qualità della vita o la sopravvivenza stessa. Per porre rimedio a questi difetti delle abitazioni forse non serve rivoluzionare un modo di costruire consolidato nei secoli, quasi certamente il primo passo è rendere cosciente chi concepisce un edificio dei potenziali rischi insiti in alcune fasi della sua costruzione. A volte basta poco per migliorare lo stato di salute

di chi fruisce d’un edificio. Da parte dell’utente di una costruzione, la comprensione del problema e l’adozione di piccoli accorgimenti per migliorare il proprio benessere sono sicuramente importanti; ma molto di più potrebbe essere fatto da tecnici esperti che limitino il rischio dell’insorgenza di patologie oche eliminino i fattori che le amplificano, riducendo il sempre più grave “problema dell’abitare”. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha formulato una serie di raccomandazioni sia per il miglioramento degli edifici difettosi già esistenti, sia per prevenirne la costruzione di nuovi. Tra queste ultime raccomandazioni: una specifica attenzione va riservata al rilevamento dei difetti celati nelle abitazioni. Nel i 982 l’Organizzazione Mondiale perla Sanità (OMS) ha coniato la definizione di “sick building syndrome”, — sindrome dell’edificio malato (5DM) — per definire una sindrome composta di disturbi in vari organi e apparati legata alla permanenza in certi ambienti. In dettaglio, la sindrome comprende sintomi che riguardano gli occhi (prurito, infaticabilità, rossore, bruciore, intolleranza alle lenti a contatto), il naso (chiuso, talora con epistassi, cioè sanguinante, pruriginoso), la gola (irritazione e difficoltà di deglutizione), la pelle (secca, pruriginosa o irritata) e sintomi meno specifici quali letargia, irritabilità e ridotta concentrazione. Il fatto che sia stata definita una sindrome e non una malattia aiuta a far chiarezza, Il termine sindrome, dal greco “concorso”, indica un insieme di sintomi che si riproducono nello stesso tempo in un certo numero di malattie. Nulla di specifico, quindi: sindrome è il termine di chi forza all’interno di un quadro unico malattie diverse accomunate dallo stesso responsabile apparente, in questo caso la costruzione (abitazione, luogo di lavoro, scuola, ospedale, luogo di riil geometra n. 6/10

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Il geometra

Professione trovo, ecc.) o dallo stesso sintomo. Il rapporto e la gerarchia, tra persona e edificio, che fanno nascere e definire l’edificio come malato, costituiscono argomento non ancora risolto e di grande importanza. Vale comunque la pena di ricordare che i meccanismi con cui gli agenti nocivi nell’edificio malato creano le patologia possono essere vari: dalla semplice azione meccanica, a quell’immunologia, a quell’irritante chimica o fisica, a quella psicologica.

Quanto costa alla società la Sindrome dell’Edificio Malato?

Stime prudenti indicano che l’1% del tempo totale di un dipendente è perso tra assenze sul lavoro e riduzione della produttività per problemi riguardanti le costruzioni, mentre in USA, le perdita è stimata tra 5 e diverse decine di miliardi dollari annualmente. Molto interessanti sono alcune determinazioni condotte da economisti sulle perdite economiche della SEM e sui benefici della sua correzione. Miglioramenti della qualità dell’aria sono ritenute responsabili di miglioramenti della produttività del 5% in media e una riduzione delle malattie respiratorie del 10%. Interventi sul controllo termico, come la sua individualizzazione, aumentano la produttività fino al 3% e riducono fino al 25% i costi del condizionamento. Interventi sull’illuminazione possono incrementare la produttività di + del 10%, riducendo deI 10-25% la prevalenza delle cefalee e permettendo un risparmio intorno al + 50% delle relative spese energetiche. l’accesso all’ambiente naturale aumenta la produttività del 10%, riduce significativamente l’assenteismo e la SEM, oltre la riduzione di un ulteriore 40% della spesa energetica per l’illuminazione. Di considerevole attenzione è anche l’aspetto legato alla presunta responsabilità del tecnico professioni-

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sta; è a tutti noto, che negli elaborati tecnici questo tra l’altro certifica la salubrità degli ambienti. Nel diritto italiano, sappiamo, che il cosiddetto danno biologico o della salute consiste nella lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità fisica della persona. Il rischio per la salute umana è rappresentato anche dalla tossicità chimica di materiali o difetti di costruzione, che possono causare problemi cImici nel breve o lungo periodo. Due recenti Sentenze, una sul caso Seveso, l’altra sui militari della missione Ibis in Somalia, dimostrano il consolidato orientamento giurisprudenziale, volto a riconoscere considerevoli risarcimenti economici per i danni connessi all’esposizione all’inquinamento ambientale. Mentre è fatta salva la responsabilità civile e penale di fronte ad atti professionali condotti con negligenza imprudenza e imperizia, giova ricordare che negli Stati Uniti, studi legali specializzati nel recupero di compensi per casi di malasanità si occupano regolarmente di casi di sick building syndrome. È ipotizzabile che nel breve periodo grosse catene di uffici legali internazionali, diffonderanno anche in Italia questo tipo di contenzioso, molto redditizio per i legali e per la parte eventualmente lesa,

Come ridurre la Sindrome dell’Edificio Malato?

Innanzitutto è importante avere una dimensione del problema. l’OMS ha stimato che nel mondo occidentale un edificio su 3 (nuovo o rinnovato), ha difetti che riconducono alla SEM e che questa è più frequente negli agglomerati condominiali rispetto alle case unifamiliari. D’altro canto, l’otto per cento della popolazione svedese soffre di sintomi riconducibili alla SEM, dato che concorda con il 10% di uno studio giapponese. Si è verificato che un miglioramento della qualità dell’aria, della luce,

dell’illuminazione, del riscaldamento, dell’umidità, l’ergonomia, l’accesso all’ambiente, scelta appropriata di materiali da costruzione, ecc, portano ad una significativa riduzione della prevalenza della sindrome. Quindi, un’attenta progettazione, un approfondito studio dei materiali, della disposizione degli ambienti, un controllo della ventilazione, dell’acqua, della luce, ecc, consentono di ridurre significativamente i costi sanitari della comunità è, nel contempo, e il rischio di incidenti, costituendo in definitiva operazioni di medicina preventiva tout court. I tecnici professionisti (geometri, periti edili, ingegneri, architetti), hanno già rivestito in passato questo ruolo, risultando determinanti nello sconfiggere importanti flagelli dell’umanità, basti pensare alla peste e alla tubercolosi.

Obiettivi del corso “Sindrome Casa Malata - Abitare e Vivere”

Il Corso di Formazione tenuto dal dott. Nicola Fiotti, patrocinato dall’Università di Trieste, ha come obiettivo di istruire un professionista e metterlo in grado di affrontare e risolvere i problemi derivanti dalla SEM sia in fase di progettazione, che di ristrutturazione. la sua opera dovrebbe contribuire a un efficace aumento della produttività all’interno delle strutture, a un miglioramento della qualità di vita, alla riduzione dell’assenteismo lavorativo, alla diminuzione di patologie generate dall’edificio malato, ecc. I Geometri possono svolgere un ruolo nuovo e importante di “medici della prevenzione”, di grande utilità per l’economia, la salute e, in definitiva, per la civiltà.

Per informazioni: corsi@donnegeometra.it


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Professione

Il mediatore civile

Il “mediatore civile” è la nuova figura introdotta dal D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010, al quale saranno affidate tutte quelle controversie civili e commerciali che affollano le aule dei tribunali: dalle liti di condominio a quelle con le banche e le assicurazioni, dai contratti tra aziende alle cause per l’eredità o per i danni provocati dal medico. Grazie a questo professionista della conciliazione, sarà più semplice per le parti trovare un accordo prima di arrivare davanti al giudice: sarà, infatti, obbligatorio tentare di trovare una mediazione. Se le parti accettano la proposta del mediatore, entro un massimo di 120 giorni, la lite si interrompe, altrimenti si va in Tribunale. Se il giudice fa propria la proposta del mediatore, la parte che l’aveva precedentemente rifiutata viene obbligata al pagamento delle spese processuali e legali anche della controparte, oltre a tasse aggiuntive. Il tentativo di mediazione presso gli organismi pubblici o privati accreditati costituirà condizione di procedibilità nelle seguenti materie: affitto di aziende, comodato, condominio, contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali, divisioni, locazione, patti di famiglia, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo idoneo di pubblicità, successioni ereditarie. La mediazione potrà essere di due tipi: facilitativa, nel caso in cui le parti siano aiutate a raggiungere un accordo anche amichevole sul loro

La nuova mediazione riguarda soprattutto cause relative a condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende rapporto in funzione dei rispettivi interessi e aggiudicativa, quando viene proposta una risoluzione delle controversie distribuendo torti o ragioni. Sarà poi suddivisa in tre modelli: mediazione obbligatoria, facoltativa e demandata dal giudice. Nel primo caso, la mediazione sarà condizione necessaria per poter avviare un processo e riguarderà un catalogo di situazioni in cui sono comprese le liti condominali, le locazioni, la responsabilità da colpa medica, i contratti bancari e assicurativi. Nella mediazione facoltativa, invece, le parti scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della lite. In quella demandata dal giudice, quest’ultimo può invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione, quando la natura dalla causa e le risultanze

dell’istruttoria lo suggeriscano. In questo caso il giudice darà 120 giorni di tempo alle parti per trovare una soluzione conciliativa. Per giungere a risolvere le controversie civili fuori dalle cancellerie e dai tribunali, in tempi infinitamente minori, il Governo ha previsto un largo uso di incentivi, come il decreto d’imposta sulle indennità versate agli organismi di conciliazione e riduzione delle tasse di registro per chi utilizza il mediatore. Con il D.M. 180 del 18 ottobre 2010, è stato emanato il “Regolamento sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle modalità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010”. il geometra n. 6/10

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Professione

E’ previsto maggiore spazio per l’opera di mediazione svolta dai professionisti privati. Ovviamente purché dotati di imparzialità, di determinati requisiti, nonché delle specifiche competenze richieste dalle singole questioni

Il provvedimento, entrato in vigore il 5 novembre, completa il quadro del nuovo sistema di conciliazione obbligatoria operativo dal prossimo 20 marzo 2011.

Il titolo di mediatore, riconosciuto dal Ministero della Giustizia, costituisce una prestigiosa qualifica per avvicinarsi a nuove opportunità di remunerazione e favorisce l’accesso agli enti di Conciliazione presso il

Ministero della Giustizia e alle più autorevoli strutture di Giustizia Civile A.D.R. d’Italia quali: Enti di Conciliazione al Ministero della Giustizia, Ordini professionali, Camere di Commercio, Camere di Conciliazione in ambito Bancario o presso studi professionali, Associazioni di categoria e Sindacati, ecc. Ogni Conciliatore potrà essere iscritto fino a 5 organismi diversi. I Geometri professionisti possono ottenere tale titolo frequentando con profitto l’apposito corso valido ai fini dell’iscrizione negli elenchi dei Conciliatori dei soggetti iscritti presso il Ministero della Giustizia nel registro negli Organismi di Conciliazione ex art. 38 D. Lgs 5/2003.

SANZIONI CERTIFICAZIONE ENERGETICA La Regione Piemonte ha attivato i controlli previsti dalla l.r. 13/2007; infatti, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.), annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d’opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell’attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità. Si ricorda che sempre la L.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni a carico del certificatore (articolo 20): - salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l’esclusione dall’elenco regionale dei certificatori. L’autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti; - il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale

Si raccomanda pertanto la massima attenzione nell’osservanza delle normative e procedure che devono essere rispettate nel rilascio del certificato energetico

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Professione

Giurisprudenza in edilizia e urbanistica concetto civilistico di costruzione le parti di edificio che, come scale, terrazzi e corpi avanzati, estendono e ampliano la consistenza del fabbricato pur non essendo idonei alla destinazione abitativa.

Per il calcolo della distanza legale tra gli edifici è necessario valutare la tipologia dei manufatti Consiglio di Stato, Ordinanza 424/2010 del 27 gennaio 2010 Il Consiglio di Stato è stato chiamato a valutare il ricorso presentato da un cittadino contro una pronuncia del Tar Lombardia per la demolizione di opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi. Il manufatto in questione era una rampa di scale esterna al fabbricato. Dagli atti il Consiglio di Stato ha dedotto che la rampa e tutti gli annessi erano stati realizzati a distanza non legale dal confine. La rampa esterna, inoltre, seppur non qualificabile come volume abitabile coperto, è stata considerata idonea a estendere ed ampliare la consistenza esterna del fabbricato. La Corte ha infatti chiarito che per la determinazione delle distanze non sono computabili le sporgenze esterne di entità limitata, aventi funzione ornamentale, di rifinitura o accessoria. Rientrano in questa tipologia mensole, cornicioni e grondaie. Al contrario, sono ricomprese nel

La ricostruzione su ruderi non costituisce “ristrutturazione” ma “nuova costruzione” Corte di Cassazione Penale, Sez. III, 30 settembre 2010 (Cc. 14/07/2010), Sentenza n. 35390 Ricostruzione su ruderi - Nuova costruzione - Ristrutturazione edilizia - Esclusione - Natura e presupposti della ristrutturazione edilizia - T.U.E. n. 380/2001. Il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l’esistenza e la consistenza dell’edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un’area non edificata: la ricostruzione su ruderi, pertanto, non costituisce “ristrutturazione” ma “nuova costruzione” (C. Stato, Sez, V: 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142; 1.12.1999, n. 2021; 4.8.1999, n. 398; 10.3.1997, n. 240; nello stesso senso Cass., Sez. III: 24.9.2008, n. 36542, Verdi; 23.1.2007, Meli; 13.1.2006, Polverino; 4.2.2003, Pellegrino; 20.2.2001, Perfetti). Sicché, per aversi “ristrutturazione”, le opere murarie ancora esistenti devono

consentire, in realtà, la sicura individuazione dei connotati essenziali del manufatto originario e, quindi, la sua fedele ricostruzione (C. Stato, sez. IV, 15.9.2006, n. 5375). (conferma ordinanza n. 29/2009 TRIB. LIBERTA’ di TERNI, del 27/07/2009) i. Ici: fa fede la rendita catastale anche se è errata Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 28 settembre 2010, n. 20399 In tema di Ici, qualora l’immobile risulti provvisto di attribuzione di rendita catastale, ancorché asseritamente errata, il contribuente ha l’obbligo di dichiararne il valore catastale e non quello contabile, dovendo la eventuale erroneità della classificazione essere fatta valere con le modalità di legge, in via incidentale davanti al giudice tributario, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 2, comma 3, ovvero mediante formale istanza di rimborso, dopo avere, comunque, dichiarato il valore del bene in base alle risultanze catastali. Valore dei terreni edificabili ai fini ICI - Se il Comune non ha emanato il regolamento sul valore delle aree fabbricabili, il contribuente può denunciare quello che vuole. Corte di Cassazione, Sentenza 6 ottobre 2010, n. 20876 Il regolamento previsto dall’art. 59 del D. Leg.vo 446/1997, con il quale i comuni hanno la facoltà (non l’obil geometra n. 6/10

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Professione bligo) di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento dei comuni stessi, non hanno natura propriamente imperativa, ma svolgono piuttosto una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore o dei redditometri, forniscono cioè al contribuente le uniche indicazioni predeterminate per individuare il valore al metro quadro delle aree fabbricabili. In mancanza delle stesse il cittadino opera dunque una mera previsione, e nell’ipotesi in cui tale previsione si riveli errata il contribuente sarà tenuto ad uniformarsi all’accertamento operato dall’ente impostore, ma, mancando - per l’assenza di una chiara e disattesa previsione normativa - qualsiasi volontarietà e colpevolezza della condotta, la stessa non potrà essere sanzionata. Può configurarsi come lottizzazione abusiva anche il cambio di destinazione d’uso Consiglio di Stato, Sentenza 7150/2010 Può configurarsi come lottizzazione abusiva anche il cambio di destinazione d’uso. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha condannato la trasformazione a residenza di un gruppo di edifici destinati a laboratorio in zona artigianale. Nel caso esaminato, l’amministrazione comunale aveva stipulato una convenzione con una società per la realizzazione di immobili in zona artigianale con destinazione laboratorio. In seguito l’amministrazione aveva accertato che gli edifici erano stati trasformati in unità residenziali e sottoposti a una serie di varianti per consentire alcuni ampliamenti volumetrici. Aveva quindi dichiarato inefficace la convenzione e disposto l’acquisizione degli immobili. In fase di giudizio sono state respinte le posizioni del proprietario,

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per il quale sarebbero stati realizzati solo alloggi per i custodi, compatibili quindi con la destinazione urbanistica della zona, già dotata di opere di urbanizzazione. Il Consiglio di Stato ha giudicato irrilevante la presenza delle opere di urbanizzazione al momento della costruzione degli edifici, che non limitano la violazione dello strumento urbanistico. I giudici hanno evidenziato che la destinazione incide sulla pianificazione del territorio perché può alterarne l’assetto complessivo. Nozione di Berceau TAR Lombardia, Brescia, Sez. I - 17 novembre 2010, n. 4638 Berceau - Nozione - Sostituzione della copertura - Intervento di manutenzione straordinaria - Copertura assimilabile ad un solaio - Locale coperto - Qualifica di berceau - Esclusione. Il berceau è definibile come un’opera edilizia consistente in un pergolato (solitamente in legno) coperto da piante rampicanti. L’aspetto caratteristico risiede nella mancanza di pareti e di una copertura impermeabile, in quanto si tratta di una struttura leggera nella quale deve essere garantito un rapporto di continuità con lo spazio esterno. Il filtro rispetto agli agenti atmosferici è costituito dalle foglie e dalle travi che forniscono appoggio ai rampicanti. È evidente che la maggiore o minore concentrazione di travi di sostegno e la maggiore o minore distanza tra le stesse sono fattori decisivi per stabilire se l’opera appartiene alla tipologia del berceau o ad altre categorie edilizie, come ad esempio i portici. La sostituzione della copertura del berceau costituisce un intervento di manutenzione straordinaria (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001). Naturalmente la condizione per rimanere nella categoria della manutenzione straordinaria è che la nuova coper-

tura non snaturi le caratteristiche del berceau. Se invece la nuova copertura risultasse assimilabile a un vero e proprio solaio e i rampicanti avessero una funzione puramente ornamentale saremmo di fronte a un’opera del tutto diversa, ossia a un nuovo locale coperto, come tale non più qualificabile né come berceau né come semplice pertinenza dell’edificio. Distinzione tra ristrutturazione pesante e ristrutturazione leggera TAR Piemonte Sez. I - 16 dicembre 2010, n. 4551 Ristrutturazione - Distinzione tra ristrutturazione pesante e ristrutturazione leggera - Artt. 10, c. 1, lett. c) e 22, c. 1 d.P.R. n. 380/2001 - Titolo abilitante - Sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. La distinzione tra le due tipologie di ristrutturazione edilizia (cd. pesante, disciplinata dall’art. 10, comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001 e cd. leggera, disciplinata dall’art. 22, comma 1 dello stesso D.P.R.) rileva sotto un duplice profilo: quanto al titolo abilitante all’edificazione e quanto alle sanzioni applicabili in caso di interventi abusivi. Sotto il primo profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia pesante sono subordinati a permesso di costruire, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività; sotto il secondo profilo, mentre gli interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” sono sanzionati (allorchè abusivi) con la rimozione o la demolizione dell’opera, ovvero, nel caso in cui il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.P.R. 380/2001, gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, invece, possono essere sanzionati (ove abusivi) soltanto con l’applicazione di una sanzione pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 37, comma 1 D.P.R. 380/2001.


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Professione

L’usufrutto si adegua agli interessi legali La tabella di calcolo del valore dell’usufrutto vitalizio si adegua (Decreto dell’Economia 23 dicembre 2010, in G.U. 31 dicembre 2010) all’incremento dall’1% al 1,5% del saggio degli interessi legali (Dm 17 dicembre 2010). Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse dell’1,5 per cento Età dell’usufruttuario da 0 a 20 da 21 a 30 da 31 a 40 da 41 a 45 da 46 a 50 da 51 a 53 da 54 a 56 da 57 a 60 da 61 a 63 da 64 a 66 da 67 a 69 da 70 a 72 da 73 a 75 da 76 a 78 da 79 a 82 da 83 a 86 da 87 a 92 da 93 a 99

Coefficiente finanziario (al saggio dell’1,5%) 63,50 60,00 56,50 53,00 49,50 46,00 42,50 39,00 35,50 32,00 28,50 25,00 21,50 18,00 14,50 11,00 7,00 4,00

Comunicato SMAT

Non applicabilità della detrazione IRPEF 36% sui lavori SMAT di costruzione o modifica di allacciamenti idrici Nell’ambito dell’informativa prevista dall’accordo di collaborazione siglato in data 30.4.2003, si ritiene utile specificare che gli interventi effettuati dalla SMAT S.p.A. per la costruzione o la modifica di allacciamenti idrici non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 1 della legge 449/97 e successive modificazioni (detrazione del 36% ai fini IRPEF delle spese di recupero del patrimonio edilizio), in quanto riguardano installazioni che esulano dal patrimonio dell’utente.

Valore percentuale dell’usufrutto 95,25 90,00 84,75 79,50 74,25 69,00 63,75 58,50 53,25 48,00 42,75 37,50 32,25 27,00 21,75 16,50 10,50 6,00

Valore percentuale della nuda proprietà 4,75 10,00 15,25 20,50 25,75 31,00 36,25 41,50 46,75 52,00 57,25 62,50 67,75 73,00 78,25 83,50 89,50 94,00

Infatti, anche come indicato all’art. 9 del regolamento del servizio idrico integrato (pubblicato sul sito Internet www.smattorino.it sezione Assistenza e modulistica, regolamento del servizio) tutte le opere di costruzione delle condutture e delle apparecchiature necessarie per l’adduzione dell’acqua sino al limite dello stabile, eseguite da SMAT S.p.A., in seguito al pagamento del contributo di allacciamento di cui all’art. 3 del sopra citato Regolamento, rimangono di proprietà esclusiva della SMAT stessa. Ritenendo che quanto sopra possa essere oggetto di utile informazione per i Vostri associati, si porgono con l’occasione i migliori saluti. L’Amministratore Delegato Ing. Paolo Romano Torino, 20 ottobre 2010 il geometra n. 6/10

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Professione

Esami di abilitazione alla libera professione di Geometra 2010 Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca Dipartimento per lo sviluppo dell’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI GEOMETRA - SESSIONE 2010 Prima prova scrittografica Un Comune deve realizzare in una zona non sismica una sala polifunzionale. L’edificio dovrà avere una copertura in parte a capriate e in parte a terrazza, non dovrà superare l’altezza di 6 m alla linea di gronda e non superare 400 m2 di superficie. Esso sarà composto da: • un ingresso-guardaroba; • un bar con saletta di ristoro; • un percorso mostre; • una saletta per riunioni e dibattiti; • una sala per biblioteca ed emeroteca con una superficie non superiore a 30 m2, per la custodia di 2000 volumi e il prestito di libri ai soci; • un ufficio di direzione e una segreteria; • locali accessori (bagni, locali di ripostiglio, deposito, CI, ecc). Il candidato, scelta la scala di rappresentazione e qualunque elemento ritenuto utile o necessario per la progettazione, esegua la planimetria del fabbricato corredata da due prospetti ed una sezione dell’edificio. Il geometra completi l’elaborato con l’esecuzione di un particolare costruttivo della capriata. Infine il candidato esponga in una breve relazione i criteri adottati per la progettazione e in riferimento alla regione di appartenenza, le caratteristiche dei materiali usati per la costruzione del fabbricato. Seconda prova scrittografica Un costruttore si rivolge ad un professionista per un duplice incarico. 1. Valutare un’area edificabile a

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Professione destinazione residenziale le cui norme di attuazione prevedono i seguenti parametri urbanistici: • indice di edificabilità: 1 m3/m2 • rapporto di copertura: 0,50 • altezza massima: 7 m • distanza minima dai confini di altre proprietà: 5 m • arretramento delle costruzioni dal filo stradale: 10 m L’area è di forma rettangolare, di dimensioni di 50 m x 60 m, formata da un’unica particella catastale. Sono demandati alla scelta del candidato, con riferimento ad una zona di sua conoscenza, l’assunzione dei dati necessari alla stima, adottando il procedimento che ritiene opportuno. Sarà inoltre necessario procedere allo spianamento dell’area per la quale sono state misurate le seguenti quote: QA = 120,07 m QB = 123,42 m QC = 125,00 m QD = 122,96 A-C= 78,103 m La quota di progetto sarà quella del punto E posto sul lato AD ad una distanza da A di 6,80 m. Calcolare i volumi di riporto e di sterro. 2. Redigere il regolamento di condominio con relative tabelle millesimali per il riparto delle spese comuni del Condominio EDELWEISS. Trattasi di un fabbricato di quattro piani fuori terra più un piano interrato, composto dalle seguenti unità condominiali: • un ufficio A al piano pilotis di 150 m2 di superficie reale con giardino di uso esclusivo e cantina di 12 m2 • n. 2 alloggi uguali per piano, B1, B2, C1 e C2, rispettivamente di 100 e 120 m2 di superficie reale, con balconi di 2 m2 e cantina di 10 m2 • n. 2 alloggi B3 e C3, uguali per composizione e grandezza a quelli sottostanti, ma collegati internamente con una mansarda di 70 m2: • n. 7 autorimesse uguali di 24 m2, al piano interrato. Il fabbricato è dotato di ascensore, le unità B hanno esposizione a Nord e prospicienza verso strada e le unità C son esposte a Sud e affaccio verso il cortile. Assumendo opportunamente i dati necessari al calcolo delle superfici virtuali, il candidato determini i millesimi di proprietà generale, di proprietà particolare e la tabella scale e ascensore secondo l’art. 1124 c.c. Durata massima della prova 8 ore

Benvenuti ai nuovi Colleghi abilitati COMMISSIONE VI - GUARINI Commissari: Giorgio Francioli, Roberto Martinetto, Rodolfo Meaglia ABBA’ FEDERICO ADAMANTE LUCA AGOSTO ANDREA ALAIMO DAVIDE ALLIAUD STEFANO ANTONACCI DANIELE ARICE RAFFAELE

ARMAND PILON MICHEL BADESSA ALESSANDRA BALLESIO MARCO BARBINI CRISTIAN BERGAMINO MATTEO BERTA FABRIZIO BIALE VALERIO BOCCARDO LUCA BOCCHIO VEGA NICOLO’ BOETTO NADIA BOLLERO ANDREA BONANSEA GIORGIO BONATO DEBORA

BONAVERO FABIO BONNIN DAVIDE MOSE’ BOURLOT FABRIZIO BROGLIA ANDREA BRUNO ALEX BURGIO ANGELO BUTERA SALVATORE CAMATA ROBERTA CAMMARANO MATTIA CANELLA GABRIELE CARNIELETTO GIORGIA CAROSSA RICCARDO CARUSO ANNA MARIA il geometra n. 6/10

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Professione CARUSOTTO SIMONE CASERTA GIUSEPPE CASTAGNERI CHIARA CASTAGNO DAVIDE CATALANO SALVATORE CHIERA MARCO CILLARIO SILVIA CIOFFI RICCARDO COCOLA ANGELO COFFARO STEFANIA

GIUSTETTO MICHELE GUGLIELMINOTTI FLAVIA IENCO CHRISTIAN IENCO VINCENZO ILLER LUIGI IRITANO EMMANUELE IVOL DAVIDE LAROSA GIUSEPPE

COMMISSIONE VII - GUARINI

Commissari: Domenico Lucà, Franco Vassalli, Isidoro Verna

Commissari: Deborah Bertocchi, Fabrizio Ferrarese, Cosimo Massara CONTRATTO ELENA CONVERSANO FABIOLA COPPOLA ILARIA CRAVERO VALENTINA DE GREGORIO MAURIZIO DI BARI LUIGI DI LAURO GIOELE DOMENINO DANILO EBACOLO PAOLO ELKHALKI M’HAMED ENRICI VAJON GIANNI FAISSINGHER ANDREA FASSIO SONIA FICI GIROLAMO FORESTO NICOLA FRASSA’ DEBORA FUSERO MATTEO GASCONE STEFANO GIACOMELLI FEDERICA

COMMISSIONE VIII - GUARINI

LEMOINE LUCA LIUNI MAURO LOPRESTI VALENTINA LUETTO GIULIA LUSSO ANNALISA MACCHIA DONATO MARANGON FEDERICA MARTINI MAURO MASERA MARCO MASSUCCO PIER ALEJANDRO MEINARDI STEFANO MEJNARDI LUCA MICELLI ALESSIA MINA ALBERTO MOLETTO VIVIANA MOLINARI GIUSEPPE MOSCARDINI GIANLUCA MOSSO ANDREA MUSSARI DAVIDE NAPOLANO PIETRO OBERTO ALEX

La Guida operativa Docfa 2010 è disponibile presso la Segreteria della Fondazione (prezzo di copertina 18 Euro; sconto per gli iscritti Albo: 15 Euro)

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ODDENINO STEFANO OLIVERO ANGELO PANERO LUCA PANETTA ALESSANDRO PARISI JESSICA PASQUAL ALESSANDRO PASSUELLO ANDREA PAUTASSO ALESSANDRO PAVAN NOEMI PEILA FEDERICA PERETTI STEFANO PEZZENDA GABRIELE PORTIGLIATTI LAURA COMMISSIONE IX - VITTORINI Commissari: Denis Cibin, Sergio Devià, Giorgio Nadalin PRIOLO ANNA MARIA RAMPADO FRANCESCA REMOGNA MARCO REY MICHELE RICCIARELLI PIERALBERTO RINALDI LUCA ROLFO JACOPO ROSSO MARCO 23/05/1987 ROSTAGNO MARCO RULLENT DEBORAH SABOLO ANDREA SAVARESE DANIELE SEDICI CHRISTIAN TEGHILLO SARA TETT SIMONE TINELLI SIMONE TARCISIO TORRES LUCERO CYNTHIA DENISSE TORTA TOMMASO TRICARICO MARCO TRUFFA AURA TUNINETTI EMANUELE USAI STEFANO VASSIA LUCA VENCO GIULIA VIETTI DAVIDE VITTONE ENRICO VOTTERO ROBERTA ZACCONE VITO IVAN ZANARDI GIANMARIA


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Cassa Previdenza

L’analisi del Censis sulla professione di Geometra Dai geometri un welfare di categoria innovativo

Gli iscritti alla Cassa dei geometri sono circa 94.500, concentrati per la metà nelle regioni del Nord (oltre il 15% nella sola Lombardia), mentre al Centro è la Toscana la regione in cui sono più presenti (il 9,5% del totale). Le donne costituiscono l’8,8% degli iscritti. Dal 1997 al 2008 i tassi di crescita della componente femminile (+138,2%) sono stati notevolmente più elevati di quelli degli uomini (in Puglia le donne geometra sono aumentate di quasi il 260%). Nell’ultimo decennio il reddito dei geometri è cresciuto del 75% (variazione in termini nominali dell’imponibile ai fini Irpef), con una dinamica anno per anno superiore all’andamento del Pil nazionale. Le pensioni erogate dalla Cassa dei geometri (comprese quelle ai cosiddetti «pensionati contribuenti») sono 26.500, con un incremento del 71,7% tra il 1997 e il 2008, a fronte di un aumento del 37,2% del numero degli iscritti all’ente previdenziale. Su questo dato pesa la modifica normativa introdotta nel 2003, che ha sostituito la restituzione dei contributi con una pensione contributiva per coloro che non raggiungevano l’anzianità minima, nonché l’attuazione dell’istituto della totalizzazione disciplinato dal d.lgs. 42/2006. Di fronte al rischio di un saldo previdenziale negativo, la Cassa ha adottato alcuni provvedimenti che nel tempo hanno portato al calmieramento del modello retributivo, tra cui: la riduzione delle ali-

Il rapporto Censis “Dal welfare professionale un modello per il Paese”, è stato presentato l’autunno scorso a Roma da Maria Pia Camusi, Responsabile del settore Lavoro, professioni e rappresentanza del Censis, e discussa tra gli altri da Fausto Amadasi, Presidente della Cassa dei Geometri, e Giuseppe De Rita, Presidente del Censis. Il documentato rapporto afferma che l’azione riformatrice messa a punto già alla fine degli anni 90 dai vertici della Cassa ha dato ottimi risultati, adottando alcuni provvedimenti che nel tempo hanno portato al calmieramento del modello retributivo, su cui si basava il sistema previdenziale fino a poco tempo fa. quote di rivalutazione dei redditi ai fini del calcolo della pensione, l’innalzamento delle aliquote contributive fino al 12% (da applicare entro il 2014), la maggiorazione dell’aliquota integrativa (passata dal 2% al 4%), l’iscrizione volontaria alla Cassa per i geometri praticanti, l’innalzamento graduale dell’età pensionabile da 65 a 67 anni.

I punti di forza dei geometri

Secondo l’indagine realizzata dal Censis su un ampio campione di geometri, fra gli elementi che certificano la qualità delle loro competenze i professionisti citano innanzitutto l’accumulazione di esperienza (65,3%) e l’aggiornamento continuo (54,1%). Per la maggior parte dei geometri, il loro ruolo è importante per lo sviluppo economico e sociale del Paese (41,1%). Il 29,4% ritiene che il geometra offra la sicurezza richiesta dal sistema, il 29,5% pensa che la tenuta della categoria derivi dalla capacità di adeguarsi al mutamento della domanda. La maggior parte dei geometri è dell’idea che vadano supportate le esclusive professionali (34,7%), che vada rafforzato il loro prestigio sociale (26,9%) e che occorra reintrodurre le tariffe minime (26,4%).

Un welfare di categoria innovativo

La Cassa dei geometri sta lavorando all’avvio della sperimentazione di un modello previdenziale innovativo, basato su un sistema di calcolo integrato che prevede la sostenibilità di lungo periodo dell’organismo previdenziale e, al tempo stesso, il rispetto delle esigenze reddituali dei professionisti. Il Censis ritiene che tale modello dovrà includere alcuni elementi fondamentali: la fidelizzazione del professionista (l’aumento dell’anzianità lavorativa dovrebbe essere premiato con meccanismi in grado di mitigare l’impatto del sistema il geometra n. 6/10

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Cassa Previdenza contributivo puro, che non potrebbe garantire il tenore reddituale precedente alla pensione), la segmentazione della categoria (il professionista che ha lavorato in forma libera senza discontinuità dovrebbe essere considerato un prime client), l’attenzione alla variabile generazionale in una logica di equità complessiva (non peso schiacciante sui giovani a favore degli anziani, ma neanche completa rinuncia degli anziani ai diritti acquisiti nel tempo), la definizione di una base contributiva solida, ma aperta a nuove fasi di ampliamento.

L’apertura al futuro

La professione del geometra è solida e tuttora ancorata alla decennale tradizione di insediamento nel territorio e nella società italiana. Ma si percepiscono anche segnali di cambiamento e di apertura alle nuove sfide competitive. Dal punto di vista della struttura professionale, l’88,9% dei geometri che svolgono in forma esclusiva la libera professione opera in studi di dimensioni sopra la media degli studi professionali italiani: il 26,9%, infatti, lavora in uno studio che occupa fino a tre persone, il 13,3% lavora in studi da quattro a più di dieci persone. Il 26,7% dei geometri individua nuove opportunità occupazionali nella necessità di informatizzare la conoscenza del territorio, il 26,5% le vede legate alla necessità di ristrutturazione continua degli spazi, sia dell’edilizia privata, sia del patrimonio pubblico. Il lavoro costituisce per molti geometri (43,1%) l’unica fonte di garanzia per la vecchiaia. Per quanto riguarda la «messa in sicurezza» del proprio futuro, il 52,9% si dimostra favorevole a stipulare polizze di previdenza integrative. Il 26,9% ha già sottoscritto una polizza vita e il 14,3% ha cominciato a investire in modo differenziato le proprie risorse. Alla Cassa di previdenza spetta il compito di sostenere la modernizzazione della categoria, che passa attraverso la via obbligata della

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Il modello previdenziale si rinnova: un esempio per gli altri professionisti formazione, magari attraverso la promozione di una Scuola Superiore per il Geometra - da frequentare all’uscita dalla scuola secondaria superiore

- in grado di offrire alla categoria una cultura omogenea e per preparare i giovani ad affrontare meglio l’attività autonoma.

La PEC: uno strumento strategico per i Professionisti La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), con l’obiettivo di ampliare i servizi in favore dei geometri liberi professionisti e di permettere loro di adeguarsi alle nuove norme dettate dal Decreto Anti-Crisi, convertito in Legge n. 2 del 28/01/2009, ha messo a disposizione, già da un anno, di tutti gli iscritti, la possibilità di attivare e utilizzare in modo totalmente gratuito, una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), denominata “@geopec.it”. La Cipag ricorda a tutti gli iscritti, che non l’avessero ancora fatto, l’importanza di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) non solo in quanto obbligo per i professionisti iscritti in albi o elenchi ma anche perché la PEC rappresenta uno strumento strategico per la propria professione. Le caratteristiche distintive della PEC dei Geometri ‘@geopec.it’: - E’ riservata solo ai Geometri e può essere attivata esclusivamente da un geometra regolarmente iscritto all’albo professionale; - L’estensione @geopec.it comunica in modo chiaro la categoria professionale di appartenenza e la distingue dall’anonimato delle sigle utilizzate dagli altri prodotti presenti sul mercato o forniti da altri Enti; - E’ un valido strumento di marketing per la semplicità dell’estensione personalizzata - nome.cognome@geopec.it - e da valore aggiunto al proprio indirizzo e-mail, consentendo a chiunque di memorizzarlo facilmente.


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Consiglio Nazionale

Decennale Geo.Val.Esperti di Federica Capriolo *

Il volto dell’associazione Geometri Valutatori Esperti – Geo.Val ed il nuovo orizzonte dell’estimo è stato il filo conduttore del Convegno Nazionale del 16 dicembre 2010 in Roma presso la Cassa Nazionale Geometri e Geometri laureati nel contesto del Decennale di fondazione del sodalizio. La giornata è stata occasione d’incontro per testimoniare il percorso culturale e comunicativo, iniziato il 13 dicembre 2000 dalla libera “Associazione Geometri Valutatori Esperti” GEO.VAL.ESPERTI riservata agli iscritti all’albo professionale, fondata, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri, da un gruppo di illuminati colleghi liberi professionisti che compresero con grande intuizione e sensibilità l’importanza dell’universo estimativo nel risvolto immobiliare. Tra i soci fondatori ricordo per il Collegio di Torino il collega Francesco Cerato, ora Probiviro dell’associazione. L’evento dai contenuti importanti - Linee Guida ABI, formazione e certificazione - metodologie operative - è risultato quasi un affresco del panorama odierno dell’estimo. Nel contesto della manifestazione sono stati nominati soci onorari: Geom. Fausto Savoldi, Geom. Fausto Amadasi, Geom. Antonio Benvenuti, Prof. Marco Simonotti. L’allargamento del campo operativo ed economico sul finire del secolo ha comportato la necessità di diffondere le nuove modalità di valutazione secondo la miglior pratica best practice unita alla rilevazione

dei dati immobiliari, in base a metodologie scientifiche, aventi valenza anche nell’ambito europeo. Fu un vero appeal di risultati con ampio seguito di adesioni dei colleghi da tutte le regioni italiane che si sono irrobustite con lo scorrere dell’attività associazionistica, anche in chiave stakeholders che richiedono sempre miglior qualità e competenza dei valutatori immobiliari. In effetti fu una tappa cardine che ha segnato la discontinuità dal pensiero tradizionale in ordine ai procedimenti economici di stima che hanno informato tutto il Novecento; con la crescita di tale consapevolezza e della conseguente necessità di modernizzazione dei criteri di valutazione. L’Associazione ha lavorato con caparbietà nel diffondere le conoscenze e gli indirizzi a livello internazionale. Ha partecipato al TEGOVA “Gruppo Europeo delle Associazioni dei Valutatori”, ed ha pubblicato importanti testi, ad esempio gli International valuation standards. Fu una svolta nella comunicazione, la cui centralità culturale ha trovato significato ed esemplarità nell’opera del consulente scientifico dell’Associazione Prof. Marco Simonotti nel cui Manuale delle Stime Immobiliari, è nitidamente cristallizzato il fiore del pensiero estimativo moderno italiano. L’idea fu coraggiosa e come affermava Ernesto Balbo di Sambuy Sindaco di Torino sul finire dell’Ottocento “le idee ardite hanno sempre quattro fasi: il ridicolo, la discussio-

ne, lo studio e l’attuazione”. Orbene l’idea ardita si è realizzata in uno scenario difficile e la meta raggiunta è di tutto rilievo. Fedeli a questa ispirazione che ha contraddistinto il diuturno impegno, oggi celebriamo il genetliaco convinti che il progetto avviato con grande chiarezza ha avuto una ricaduta costante e positiva per i colleghi professionisti e le Istituzioni. Questo incontro non vuole essere la commemorazione di un passaggio felice, ma un momento di riflessione sulla presente situazione economica del mercato immobiliare e sul nostro futuro contributo tenuto conto del segno forte che in questi anni è stato trasmesso e potenziato dai risultati fin qui ottenuti. Festeggiamo, con gioia, l’adesione dei colleghi, oserei dire il loro affetto, ringraziandoli per la costanza e la tenacia nel seguire gli indirizzi e gli obiettivi prefissati dall’Associazione. La generosità e la convinzione del Management, impegnati senza risparmio di tempo e di energie che ha consentito di mettere a disposizione le conoscenze per costruire insieme la figura qualificata del Geometra Valutatore Esperto nel campo immobiliare. Figura unica, un’icona di riferimento anche per altre categorie professionali. Un segnale estremamente importante e molto positivo di partecipazione attiva a vantaggio della collettività. e quindi dell’intero Paese. Vale la pena di osservare che la crescita economica è correlata anche alla qualità della classe dirigente ed il geometra n. 6/10

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Consiglio Nazionale

alla formazione e l’educazione dei giovani. In questo scenario approfittiamo del Decennale dell’Associazione per illustrare il duplice obiettivo che ci siamo prefissati: rendere pubblico il lavoro finora svolto e presentare il nuovo progetto culturale da vivere giorno dopo giorno.

Tra passato e futuro vogliamo agire per reagire alle attuali incertezze e stasi del mercato immobiliare ed avviare una policy strategica per creare un nuovo orizzonte professionale, con il concorso dei giovani Geometri, risorse preziose che sono la speranza ed il domani. Occorre camminare as-

sieme, condividere per sperimentare nuove potenzialità, affinché la nostra mission si possa realizzare con grinta nell’essere e nel fare. E’ appena il caso di ricordare le prime esperienze già avviate in questa direzione, l’istituzione dei Tutor, figura emblematica della formazione. La configurazione e determinazione delle norme UNI in campo estimativo in corso di attuazione nell’ambito del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. Ribadiamo che ricerca ed innovazione è il binomio che guiderà l’azione in futuro e sarà la carta vincente dell’Associazione. Consapevoli che la forza maggiore è data dal know-how costruito nel corso del decennio, patrimonio culturale che ci permette di superare l’attuale difficile periodo economico. L’Europa ancora una volta ci offre uno stimolo, nel campo del Green Life ove il fattore umano e specifi-

Il Consiglio Direttivo Geo.Val. Esperti da sinistra il Vicepresidente Luigi Arnesano, il Presidente Pier Giuseppe Sera, il Segretario Federica Capriolo, il Tesoriere Antonio Cabras, il Consigliere Eros Nencini, il Consigliere Mario Gigliucci

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Il geometra

Consiglio Nazionale catamente la nostra professionalità è indispensabile per la valorizzazione dei territori, nel rispetto dell’ambiente creando sinergie e sistema con persone di alto livello di motivazione, passione e competenza in consonanza con gli attori che partecipano alla filiera. Prosegue la campagna associativa, la cui modulistica è reperibile sul sito www.geoval.it * Segretario Geo.Val. Esperti

Le Associazioni di Categoria Associazione Geometri Edilizia e Lavori Pubblici Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari Associazione Geometri Italiani Consulenti Ambiente e Territorio Associazione Geometri Italiani Topografi Associazione Geometri per la Sicurezza Associazione Geometri Valutatori Associazione Sportiva dei Geometri Italiani Consulta Nazionale Femminile “Donne Geometra” GeoWeb Spa

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Atti del Collegio

Nuova pubblicazione “Il Geometra Risponde” IL CASO TECNICO È la parte stampabile e personalizzabile del Dossier. Qui viene presentato in forma semplificata l’argomento tecnico fornendo così uno strumento con cui il progettista può illustrare al pubblico più ampio come si svolgono i lavori sull’argomento specifico.

Nel mese di dicembre è stato inviato a tutti gli iscritti all’Albo via e-mail il primo numero della nuova pubblicazione “Il Geometra Risponde”. Si tratta di un progetto innovativo dei Collegi dei Geometri di Torino e Provincia, Consulta dei Geometri della Lombardia, Collegio dei Geometri di Padova e Provincia, che ha proprio la finalità di presentare come si svolgono le attività durante gli interventi tecnici: • le esigenze del cliente, • come si valuta il caso tecnicamente, • la preparazione del preventivo, • le fasi di lavoro e l’assistenza tecnica. In ogni Dossier del Il Geometra Risponde si svilupperà un argomento specifico su Costruzioni, Ambiente e Territorio.

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Per la realizzazione di ogni numero è prevista la collaborazione tecnica con aziende produttrici di materiali e prodotti utilizzati nei casi illustrati. Il Dossier viene inviato gratuitamente via e-mail a circa 26.000 iscritti ai Collegi dei Geometri di Torino e Provincia, delle Province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Como, Varese, Pavia, Bergamo, Brescia, Sondrio, Mantova, Lodi, Cremona, Padova e Provincia. Si compone di due parti principali L’INTRODUZIONE È una parte introduttiva di narrazione e di fantasia che illustra un intervento tecnico del Geometra. Introduce l’argomento che viene sviluppato nella parte centrale.

COME UTILIZZARE IL GEOMETRA RISPONDE

Il Geometra Risponde è nato con la finalità di essere strumento per facilitare il Geometra nel presentare e illustrare come si svolgono le attività nei vari casi di intervento professionale. Le pagine dove si sviluppa il caso tecnico sono state studiate proprio per essere stampate e personalizzate da ogni Geometra nella pagina finale al fine di essere fornite al Cittadino, all’Azienda, alla Pubblica Amministrazione. Il fascicolo potrà dunque essere stampato da ogni professionista ed utilizzato come veicolo informativo e divulgativo sull’attività professionale. E’ disponibile anche sul sito Internet del Collegio, area riservata.


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Convegni

Restructura 2010 Torino, 25 - 28 novembre 2010

A fine novembre si è svolta anche nel 2010 a Lingotto Fiere la tradizionale rassegna dedicata al tema specifico dell’eco-sostenibilità, dell’energia e della sicurezza. Oltre alla presenza degli espositori con prodotti e servizi sia per i cittadini che per i professionisti, sono stati particolarmente interessanti i workshop dedicati ai professionisti. Gestiti con una nuova formula, sono stati un momento concreto in cui i progettisti hanno avuto modo di ricevere le prime indicazioni per dimensionare e pre-valutare gli impatti nella progettazione delle nuove tecnologie legate al risparmio energetico, prevedendo anche visite “sul campo” a opere realizzate. I tre workshop dell’edizione 2010 sono stati dedicati alla sostenibilità e al risparmio energetico, affrontando il tema da tre punti di vista differenti: l’impiantistica termica basata sulle biomasse, le costruzioni in legno e la domotica applicata alla gestione degli impianti energetici negli edifici. I RestrucTour Professional, dedicati ai progettisti, hanno dato l’opportunità di visitare i cantieri di una casa in legno e di un edificio a emissioni zero, vedere una centrale termica a biomassa in funzione e assistere all’utilizzo in tempo reale di programmi domotici per la gestione energetica degli edifici. Il calendario di incontri e seminari ha proposto i temi più importanti per l’aggiornamento tecnico: normative, sicurezza, incentivi fiscali, dimostrazioni di tecnologie e materiali innovativi.

In quattro giorni oltre 500 aziende espositrici, più di 60 convegni ed eventi ANCHE RESTRUCTURA RIDUCE L’IMPATTO AMBIENTALE All’interno del percorso di sostenibilità che Lingotto Fiere-GL events Italia sta implementando per ridurre l’impatto ambientale delle manifestazioni fieristiche, si sono applicate anche all’organizzazione di Restructura le norme già utilizzate nel corso del Salone Internazionale del Gusto e Artissima per la limitazione dei consumi energetici, con l’impiego di una illuminazione ad alta efficienza dei padiglioni che aumenta l’illuminamento a terra di un 25% circa, a fronte di riduzioni sui consumi elettrici diretti superiore al 60%. Un’altra importante azione riguarda l’impiego di materiali di allestimento eco-compatibili e la riduzione dello smaltimento dei rifiuti. Per le parti comuni dei padiglioni, infatti, non è stata utilizzata moquette, evitando così il conferimento in discarica di materiale non facilmente riciclabile per un peso complessivo di almeno 7,44 tonnellate ed evitando l’emissione in atmosfera di quasi 1 tonnellata di CO2.

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Convegni

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Il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia è stato presente a Restructura con un proprio stand per presentare ai cittadini l’attività del Geometra libero professionista che spazia, in generale, dall’edilizia, alle amministrazioni, alla topografia e all’estimo immobiliare. Il professionista Geometra è infatti sempre presente al fianco del cittadino per la soluzione delle problematiche connesse alla casa, ai patrimoni, all’ambiente ed al territorio e quindi il Collegio non poteva mancare nella vetrina torinese dedicata all’edilizia, all’ambiente ed al territorio. La recente introduzione dei principi di risparmio energetico in edilizia ha visto i Geometri in prima linea: ben 1.400 Geometri sono iscritti all’elenco regionale dei certificatori e pertanto sono autorizzati alla compilazione e rilascio del certificato energetico, oggi obbligatorio per tutti gli immobili in compravendita e locazione. La formazione in questa materia è stata intensa: la Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia ha organizzato nel 2009 e 2010 otto edizioni del corso regionale di 80 ore, a cui vi hanno partecipato 336 professionisti Geometri. Il Collegio dei Geometri ha organizza a Restructura su questo argo-

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mento un convegno venerdì 26 dal titolo “Catasto Energetico dei Consumi: uno strumento per la gestione e l’amministrazione degli edifici”, presentando un’applicazione delle esperienze del Gruppo di Ricerca TEBE del Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino. Infatti le recenti disposizioni legislative, nazionali e regionali, sono state per lo più indirizzate, da un lato, alla caratterizzazione della prestazione energetica degli edifici (attraverso lo strumento della certificazione) e, dall’altro, all’impiego della contabilizzazione del calore. In questo contesto, dove assume sempre maggior importanza la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, è importante disporre di database organici che, oltre a fotografare lo stato energetico dei singoli edifici, consentano il confronto con una casistica ampia, utile a individuare all’interno di un grande patrimonio edilizio gli edifici maggiormente critici e gli interventi di riqualificazione energetica più efficaci. Il Catasto Energetico dei Consumi (C.E.C.) dei condomini con riscaldamento centralizzato è la risposta a queste necessità. Strumento indispensabile di supporto per l’amministrazione e la gestione immobiliare, fornisce banche dati preziose anche

ai fini delle valutazioni di estimo in campo immobiliare. Presso lo stand di Restructura i cittadini hanno potuto ottenere informazioni sul certificato energetico ed in particolare sulla gestione condominiale e sulle agevolazioni fiscali, nonché su tutti gli altri ambiti di competenza del Geometra. La consulenza in occasione della manifestazione annuale al Lingotto rispecchia il servizio permanente “Il Geometra risponde”, sportello di prima consulenza gratuita aperto a tutti per ottenere consigli e pareri informali e porre questioni di pronta soluzione, già attivo presso la sede del Collegio professionale ed oggi, grazie alla disponibilità della Città di Torino, presso le biblioteche dei quartieri della Città. La maggior parte si rivolge al Geometra per avere un supporto quando ci si trova ad affrontare impegni importanti come comprare o ristrutturare una casa, decidere del futuro dei propri beni, richiedere agevolazioni fiscali per lavori edili. Ma il Geometra può essere anche un aiuto per affrontare con maggiore serenità una questione con i vicini confinanti o condomini, per tutelare i propri interessi, per risolvere un dubbio tecnico o amministrativo relativo ad un bene immobile.


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Protocollo d’intesa progetto JPE 2010 Integrazione tra efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili I temi dell’efficienza e del risparmio energetico suscitano un sempre maggiore interesse da parte di tutti gli attori della filiera: da un lato governo e istituzioni locali impegnati a ridurre le emissioni di CO2, dall’altro imprenditori e cittadini interessati ad abbattere i costi energetici riducendo il consumo di combustibili di qualsiasi natura anche attraverso l’uso di tecnologie mirate e rinnovabili. Dopo il trattato di Kyoto e l’attenzione mondiale e della comunità europea, anche il Piemonte è da tempo fortemente indirizzato verso una strategia di sviluppo nell’ambito di tecnologie innovative che permettano di accrescere la sostenibilità ambientale senza rinunciare al comfort abitativo. Il convegno, organizzato da API Torino e dal Consorzio JPE2010, in collaborazione con i Settori Innovazione tecnologica e d’Informazione ambientale della Camera di Commercio Torino e con l’Associazione Nazionale Termotecnici ed Aerotecnici, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, ha l’obiettivo di informare i partecipanti sulle normative, sui sistemi e le opportunità di valorizzazione del patrimonio edilizio piemontese attraverso interventi mirati, supportati da una attenta progettazione, una puntuale regolazione dei livelli di temperatura, l’utilizzo delle fonti rinnovabili, dei materiali e delle tecnologie indispensabili per il raggiungimento della massima efficienza energetica degli edifici.

Durante i lavori del Convegno il Consorzio JPE 2010 (rappresentato dal Presidente Fulvio Faletti) ed il Collegio dei Geometri della Provincia di Torino (circa 3.600 professionisti - rappresentato dal Presidente Ilario Tesio) hanno firmato un protocollo d’intesa, volto alla: informazione, diffusione e sviluppo dei sistemi per l’efficienza ed il risparmio energetico; sviluppo delle attività industriali sulle innovazioni di prodotti edilizi eco-compatibili legate all’efficienza energetica; miglioramento dell’offerta dei servizi attraverso la formazione sull’impiego dei nuovi

Presso il Lingotto, all’interno della Fiera di Restructura 2010, nella giornata del 25 Novembre, il Consorzio JPE 2010 ha organizzato un convegno su Integrazione tra efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili

prodotti (involucri, impianti, domotica, ecc); con il coinvolgimento della comunità dei liberi professionisti, installatori, produttori, imprese edili, enti di formazione. Un altro passo importante, dunque, nella direzione di una concreta politica di sviluppo attenta all’esigenza del territorio, orientata all’innovazione di prodotto e di processo e alla salvaguardia dell’Ambiente.

JPE 2010 è una Società Consortile a Responsabilità Limitata, costituita dagli imprenditori, promossa e sostenuta dalla Regione Piemonte, per la costituzione di una vera filiera delle energie rinnovabili attraverso l’aggregazione locale delle Micro, Piccole e Medie imprese Piemontesi. È per queste ragioni che in data 16 febbraio 2010 la Regione Piemonte e il Consorzio JPE2010 hanno firmato un Protocollo d’intesa diretto a promuovere e sviluppare nuove iniziative economiche produttive nel mercato delle fonti rinnovabili, che – oltre a contribuire al consolidamento e al recupero delle attività esistenti – favoriscano il reimpiego dei lavoratori interessati da processi di dismissione dell’apparato produttivo. Gli obiettivi del Piano Industriale di JPE2010 sono connessi alla promozione ed al sostegno alle PMI, attraverso la riconversione del tessuto industriale locale, per la produzione e l’impiego di beni strumentali e tecnologie nel campo delle Fonti Rinnovabili, riducendo inoltre la forte dipendenza tecnologica dall’estero in questa filiera e convertendo produzione e installazione di impianti per lo sfruttamento e la valorizzazione delle fonti locali quali: il solare Fotovoltaico; il solare Termico; le biomasse; la geotermia a bassa entalpia; l’eolico; l’idroelettrico; la cogenerazione. Un passo importante, dunque, nella direzione di una concreta politica di sviluppo attenta all’esigenza del territorio, orientata allo sviluppo e all’innovazione di prodotto e di processo e alla salvaguardia dell’Ambiente. il geometra n. 6/10

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14° Conferenza nazionale ASITA Brescia, 9 - 12 novembre 2010

A tredici anni dalla fondazione, ASITA è approdata in Lombardia, nel cuore dell’economia pulsante e ricca di innovazioni. Nell’anno in cui iniziano le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Brescia, “leonessa d’Italia” di Carducciana memoria, ha ospitato dal 9 al 12 novembre la quattordicesima Conferenza nazionale, con il Patrocinio delle più importanti Istituzioni nazionali e locali. Da Brescia riparte la sfida per ritrovare lo slancio culturale, tecnico e scientifico che ci porti fuori dalla pervasiva crisi economica globale. Ambiente e Territorio, Informazione geografica e governo del territorio possono essere le parole chiave della crescita e dello sviluppo. Attraverso le sessioni speciali, le sessioni parallele e le sessioni poster, tra gli stand della più vasta esposizione tecnico-commerciale di “geomatica” mai organizzata in Italia, lungo i percorsi della Mostra Cartografica, scienziati e neofiti, docenti e studenti, tecnici e operatori, aziende di produzione e di servizi hanno trovato spazi e momenti di crescita culturale, di opportunità comunicative, di scambio di esperienze, di domande e di risposte. I cultori delle scienze legate alle informazioni ambientali e territoriali, i produttori e gli utenti, pubblici e privati, hanno potuto cogliere a Brescia l’occasione, unica ed irrinunciabile, di una visione aggiornata dell’universo della “geomatica” e delle sue articolazioni, dalla Topografia alla Cartografia, dalla Fotogrammetria al Telerilevamento,

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dai Sistemi Informativi Geografici e Territoriali alle Infrastrutture di dati spaziali, dalla Geodesia alle Geotecnologie, dalla Geografia all’Urbanistica. I temi della Conferenza hanno investito tutti gli aspetti legati alla conoscenza del territorio, ponendo l’accento sui Sistemi Informativi Territoriali e sull’integrazione con il Sistema Informativo Catastale, sulle prospettive europee delle Informazioni Geografiche nel quadro della Direttiva INSPIRE, sulla crescente diffusione delle tecniche spaziali come aspetto positivo della globalizzazione e su tanto altro ancora. L’opportunità di integrazione, di confronto e di proiezione internazionale che la Conferenza offre, anche attraverso speciali eventi culturali e momenti di aggregazione tra i partecipanti, è il migliore stimolo per accrescere la consapevolezza che le informazioni ambientali e territoriali sono il nodo centrale delle politiche pubbliche, che la green economy è la nuova frontiera dell’economia globale. Per affrontare i problemi dello sviluppo sostenibile è necessaria una continua e costante sinergia tra mondo delle istituzioni, responsabili della formazione, produttori e utenti: la Conferenza ASITA costituisce il momento naturale di incontro tra questi mondi e la risposta alle domande di conoscenza scientifica. Nella giornata inaugurale della Conferenza saranno proclamati e premiati i vincitori del premio nazionale “Licinio Ferretti” e dei premi delle Associazioni federate, segnaliamo la

partecipazione ed il successo anche quest’anno dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “25 Aprile” (Allievi classe 5G) di Cuorgnè.

Concorso SIFET-MIUR per gli Istituti di Istruzione Secondaria Ed. 2008 1° classificato Istituto Tecnico Statale di Istruzione Superiore “G.Quarenghi” Bergamo 2° classificato Istituto Tecnico Statale di Istruzione Superiore “Casagrande” Pieve di Soligo (Tv) 3° classificato ex aequo Istituto Tecnico Statale Commerciale e per geometri “25 Aprile” (Allievi classe 5 G) Cuorgnè (To) 3° classificato ex aequo Istituto Statale d’Istruzione Superiore “A. Palladio” Treviso 4° classificato ex aequo Istituto Tecnico Statale per Geometri “G.G. Marinoni” Udine 4° classificato ex aequo Istituto d’Istruzione Superiore “F. Cucuzza” Caltagirone (Ct)


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Convegni

Il lavoro premiato degli studenti Geometri del 25 Aprile di Cuorgné Per il secondo anno consecutivo gli studenti geometri dell’ultimo anno, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “25 Aprile”, si piazzano sul terzo gradino del concorso nazionale indetto da SIFET (Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia) e MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca). Il concorso, riservato agli studenti degli ultimi anni degli istituti d’istruzione superiore, prevede la presentazione di un lavoro o una ricerca nel campo del rilievo topografico. La classe 5G, coordinata dalle proff. Guglielmo e Toniolo, ha sviluppato un lavoro di rilievo e ricerca storico-architettonica su palazzo Palma di Borgofranco, collocato nella centrale via Ivrea a Rivarolo. L’attività di rilievo quest’anno è stata ampliata, rispetto alla precedente esperienza, grazie alla preziosa collaborazione del Politecnico di Torino nelle persone dell’ing Lingua e del geom Maschio del DITAG; la loro professionalità ha permesso agli allievi del 25 Aprile di sperimentare, accanto alle tecniche tradizionali di rilievo, il rilievo con laser scanner. Accanto al lavoro più propriamente tecnica è stata sviluppata l’attività di analisi architettonica e la ricerca storica sulla famiglia Palma. Il lavoro è stato presentato a giugno 2010, all’interno di Palazzo Palma, nell’ambito della seconda edizione di “Musica nei cortili”, manifestazione culturale e musicale organizzata dalla Congrega dei Geometri della città di Rivarolo, con la collaborazione del Coro Polifonico “Città di Rivarolo C.se”, Istituto d’Istruzione Superiore “25 Aprile” di Cuorgnè, Istituto “S.S. Annunziata” di Rivarolo C.se , Associazione Nazionale Carabinieri

di Rodolfo Meaglia

Sezione “A. Battuello” di Rivarolo Canavese. In rappresentanza della classe Albanese Mariano, Gamarra Giuseppe, Pinzi Erika e Sciacca Davide hanno presentato il lavoro svolto il 9 novembre a Brescia all’interno della 14a Conferenza Nazionale ASITA (Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali), conferenza che vede ogni anno a confronto il mondo della ricerca e del lavoro in tutti gli ambiti del rilievo e della rappresentazione del territorio. Hanno partecipato al lavoro ALBANESE Mariano BELTRAMO Stefano BERTOT Andrea BERTOTTI Umberto CITARELLI Andrea CIURLEO Daniele CORRADO Ramon D’ALESIO Andrea GAMARRA Giuseppe GARDETTO Diego GIURCA Flavia

LETO Gianluca MORRA Patrick ORIA Federico PINZI Erika PROLA Giada RUSSO Alessandro RUSSO Simone SCIACCA Davide SQUILLACE Felice TARRICONE Sara il geometra n. 6/10

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“Musica nei Cortili” 2010 di Rodolfo Meaglia Nata per far collaborare il Mondo del Lavoro con quello scolastico, “Musica nei Cortili” ha assunto, col tempo, un ruolo sempre più preciso e puntuale, mirando ad esplorare le peculiarità dei Palazzi Rivarolesi che avessero particolari significati storico-culturali e, in tal senso, è ormai consolidata e sinergica la collaborazione con l’I.S.S. 25 Aprile di Cuorgnè. L’edizione 2010, a differenza di quella dell’anno precedente, ha sviluppato un progetto più complesso ed articolato, sia perché più intricate erano le vicende storiche del Palazzo a cui si faceva riferimento, (Palazzo Palma di Borgofranco), sia perché si è cercato di rendere più poliedrica e avvolgente l’offerta al numeroso pubblico che si è avvicendato nelle complessive tre serate che hanno caratterizzato l’evento. L’ormai prossimo 150° anniversario dell’Unità d’Italia ha dato impulso e vigore all’edizione di quest’anno e grazie allo splendido Palazzo Palma di Borgofranco (sotto i portici della centrale via Ivrea), esempio di nobilità decadute, retaggi risorgimentali e massonici, è stato ritrovato il filo conduttore ideale. La serata dell’inaugurazione ha visto la presenza di diversi relatori, docenti e storici torinesi tra cui il Dottor Marco Albera, Direttore dell’Accademia Albertina, il Dott. Vittorio Cardinale, Presidente dell’Associazione Immagine per il Piemonte ed il Dott. Andrew Garvey, insegnante presso la Scuola di Applicazione Militare di Torino con la partecipazione

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del Dott. Riccardo Paletto, moderatore, insegnante e autore di testi sulla storia di Rivarolo C. La Conferenza che ne è seguita lunedì 5 giugno, ospitata nel Salone principale del Palazzo Palma di Borgofranco, alla quale, in rappresentanza del Collegio hanno partecipato i Consiglieri Capriolo, Cuselli e Perricone, oltre al sottoscritto, ha affrontato il tema dell’importanza, o meno, della Massoneria in àmbito risorgimentale, evocando suggestioni ormai passate ma rese vive grazie anche al lavoro storico-artistico svolto dalla Classe 5 di dell’IIS 25 Aprile e presentato per l’occasione nella stessa serata. Notevole è stata la collaborazione con il Politecnico di Torino, grazie al quale si è potuto rilevare il Cortile del Palazzo con strumentazione all’avanguardia, servita addirittura per rilievi della Polizia scientifica in delitti divenuti tristemente famosi, come quello di Cogne e di Erba. Ed ora qualche notizia sul Rilievo Topografico. Il cortile di palazzo Palma, è stato rilevato in maniera tradizionale con due stazioni totali, (nikon C100), collegate in modo diretto, con le quali sono stati rilevati elementi significativi del cortile, oltre ad elementi architettonici e strutturali dell’edificio. Dall’elaborazione dei dati di rilievo si è ricavata una planimetria dell’intero cortile. Le facciate interne e esterna su via Ivrea sono state anche rilevate con la tecnica del raddrizzamento, operando con una camera fortografica digitale di tipo amatoriale (Nikon D40),

un stazione totale SOKKIA SET 630R con la quale sono stati rilevati una media di nove punti per ogni facciata e un software didattico per il raddrizzamento (RDF). In fase di elaborazione sono stati poi utilizzati una media di sei punti a facciata ottenendo scarti residui massimi inferiori al centimetro. Terza tecnica applicata è stata quella del rilievo mediante laser scanner, tecnica applicata grazie alla collaborazione del ing Andrea Lingua e del geom Paolo Maschio, del DITAG del Politecnico di Torino. Per il rilievo del cortile interno di Palazzo Palma sono state realizzate con il laser scanner RIEGL LMSZ420i tre scansioni. La prima posizionando lo strumento a metà del cortile e con un tempo di scansione di circa mezz’ora acquisendo circa 7 milioni di punti, la seconda a sinistra dell’ingresso al cortile da via Ivrea, con analogo tempo di acquisizione e circa 8 milioni di punti rilevati e la terza posta sotto il porticato interno con una acquisizione di 15 minuti per 36 milioni di punti rilevati. Per ogni scansione oltre all’acquisizione di distanze e misure angolari dei punti è seguita l’acquisizione delle immagini digitali mediante la fotocamera montata sul laser scanner. Prima di iniziare le scansioni sono stati posizionati una ventina di marker riflettenti, rilevati mediante stazione totali e utilizzati il collegamento automatico di diverse scansioni e il posizionamento del modello ottenuto in un sistema di riferimento cartesia-


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Convegni

Alla manifestazione a Palazzo Palma di Borgofranco, in rappresentanza del Collegio, hanno partecipato i Consiglieri Federica Capriolo, coordinatrice della Commissione Scuola e Formazione, ed i Consiglieri Paolo Cuselli, Rodolfo Meaglia e Luca Perricone

no. Presso il Politecnico di Torino gli allievi del “25 Aprile” sono stati guidati nella fase di pre trattamento dei dati acquisiti ottenendo le tre scansioni colorate e georiferite sulle quali hanno poi lavorato ottenendo alcuni prodotti bi e tri dimensionali. Come detto precedentemente, i lavori dei ragazzi sono stati esposti, ed hanno fatto bella mostra di sé, per tutta la settimana di apertura della Mostra, (5-12 giugno), grazie anche alla disponibilità della Famiglia Rossi-Sebastiano, proprietaria dell’Immobile. Nell’arco della settimana in

questione hanno avuto corso due appuntamenti da ricordare, il Concerto della Fanfara dei Carabinieri appositamente giunta da Milano, artefice, per la gioia del pubblico presente, di un magnifico Concerto svoltosi nella Piazza Garibaldi, frontistante Palazzo Palma ed il Concerto da Camera, nella serata conclusiva, con la partecipazione del Coro Polifonico Città di Rivarolo accompagnato dalla prestigiosa Orchestra Pressenda di Alba. L’evento, oltre al Patrocinio del Collegio dei Geometri di Torino e del Comune di Rivarolo ha ottenuto an-

che quello della Provincia di Torino e si sta confermando appuntamento di riferimento nel circuito degli appuntamenti culturali di Rivarolo e, forse, dalla prossima edizione potrebbe essere pronto a vibrare le ali verso la Capitale Sabauda, cercando ulteriori cooperazioni con Istituti Tecnici cittadini particolarmente sensibili, soprattutto nell’ottica di recuperare, anche con queste iniziative culturali, il terreno giocoforza perso per “colpa” della vigente riforma scolastica che ha ormai cancellato, a livello di Diploma, la denominazione di “Geometra”. il geometra n. 6/10

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Convegni

CREDITI FORMATIVI COME SI CONSEGUONO I CREDITI

I crediti formativi si conseguono: 1. partecipando a corsi, convegni, seminari e manifestazioni riconosciuti affini all’attività professionale 2. svolgendo relazioni in convegni, seminari ecc. 3. con pubblicazioni di carattere professionale 4. svolgendo lezioni in corsi, master ecc; 5. svolgendo docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati; 6. con il superamento dì esami in corsi universitari attenenti la professione. Ai seminari sono attribuiti i crediti in misura di 1 credito per ogni ora; gli altri eventi hanno l’attribuzione dei crediti variabile secondo la durata, i temi trattati, la docenza e l’eventuale verifica finale. L’iscritto può conoscere il numero dei crediti attribuiti all’evento se questi sono indicati sul programma o, per gli eventi già standardizzati dal Consiglio Nazionale, sul sito www.cng.it al link Formazione.

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

- Partecipazione ad eventi (corso, convegno, conferenza o altro) organizzati dal Collegio o patrocinati con riconoscimento crediti: la firma sul foglio presenze (sia l’entrata che l’uscita) o il rilevamento tramite il tesserino di riconoscimento certificano la presenza dell’iscritto e l’attribuzione automatica dei crediti. - Partecipazione ad eventi (corso, convegno, conferenza o altro) organizzati da altri: --- caso A: corsi già riconosciuti e validati dal Consiglio Nazionale (esempio Sicurezza nei cantieri, acustica, certificazione energetica ecc.). L’iscritto deve comunicare al Collegio, entro un mese, la partecipazione all’evento, allegando il programma dettagliato ed attestato di partecipazione. --- caso B: corsi non riconosciuti e validati dal Consiglio Nazionale. L’iscritto deve comunicare al Collegio, entro un mese, la partecipazione all’evento, allegando il programma dettagliato ed attestato di partecipazione. Il Collegio riconoscerà i crediti in funzione dell’affinità dell’evento con l’attività professionale e in base alla tipologia dell’ente organizzatore - Altri requisiti (docenze, pubblicazioni, laurea ecc.): l’iscritto deve richiedere il riconoscimento al Collegio, allegando la documentazione relativa

NUMERO DI CREDITI DA CONSEGUIRE

A

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3

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10

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10

30

10

31

10

32

10

C

160

120

100

80

50

50

33 10 50 Il numero minimo dei CFP obbligatori per ogni iscritto all’albo è (così come mostrato in tabella) suddiviso a seconda degli anni di iscrizione (Colonna A): 34 10 l’iscritto sarà tenuto a rispettare un minino annuale di CFP (Colonna B) con 35 10 un raggiungimento di un minimo quinquennale (Colonna C). Nel caso in cui, l’iscritto Geometra si trovi in un anno intermedio di un quinquennio, dovrà dividere per cinque il totale quinquennale dei minimi CFP (Colonna C) e moltiplicarlo per gli anni che restano per arrivare alla fine del periodo formativo (es. all’anno 2010, 18° anno di iscrizione all’albo: 80 CFP / 5 anni = 16 CFP x 3 anni = 48 CFP minimi per concludere il periodo formativo (quinquennio) con un minimo di 10 CFP all’anno)

I crediti formativi maturati fino al 31 dicembre 2009 concorrono al raggiungimento del livello minimo complessivo (colonna C) fermo restando l’obbligo di ottenere i minimi annuali.

Il regolamento completo sulla Formazione Continua è reperibile sul sito www.cng.it al link Formazione e come allegato al programma del Collegio di Torino RICONOSCO (sul sito www.collegiogeometri.to.it) 48

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