IL GEOMETRA - Gennaio 2008

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Il geometra

Editoriale Le prestazioni professionali on line e la concorrenza sleale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO Grafica CHIARA CAMPONI Comitato di redazione: FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, RODOLFO MEAGLIA, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, VITTORIO VIZZINI Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Cernaia 18 - 10122 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail rivista@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: ENRICO ASTUNI, PAOLO CUSELLI, DANIELA DE SALVIA, LORENZO DESTEFANIS, FRANCO MANASSERO, TOMMASO MONGIOVÌ, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, ILARIO TESIO, VITTORIO VIZZINI

Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

I siti Internet propongono spesso prestazioni professionali in rete, con richiami accattivanti, con largo uso delle tecniche pubblicitarie e con consulenze anche on line. Su uno dei siti più diffusi di compravendite su Internet, troviamo “Ingegnere relazione 10/91 certificazione energetica…prezzi irrisori rispetto ai vs professionisti, grazie alla trasmissione della documentazione on line (a partire da 249,00 Euro)” Ma anche “Libero professionista geometra per far conoscere la propria persona intende proporre al cliente una valutazione senza impegno tramite un preventivo delle opere che si intendono eseguire anche tramite fax e-mail o colloquio di persona. Per i primi 10 clienti che si presenteranno con questo inserzione alla firma d’incarico professionale avranno un ulteriore sconto sulla prestazione professionale.” Non si contano le offerte in materia di sicurezza sul lavoro, di regolamentazione per la somministrazione di alimenti, di prestazioni sanitarie (!) ecc. Il Presidente Nazionale dell’Assoconsumatori ha recentemente espresso la propria opinione in merito all’offerta di servizi professionali su siti Internet, denunciando il pericolo per i committenti di essere raggirati da messaggi ingannevoli. Questo ci stupisce favorevolmente: le categorie professionali, rappresentate dai Collegi e dagli Ordini professionali, non sono d’accordo con l’abolizione delle tariffe professionali e con l’abolizione del divieto della pubblicità di un prestazione che non è un prodotto commerciale. L’attività professionale comporta l’assunzione da parte del professionista di numerose funzioni pubbliche, poichè varie funzioni già appartenenti allo Stato passano alla sfera dei liberi professionisti per essere velocizzate e rese più precise ed efficienti. La “concorrenza” nella libera professione, anzichè produrre garanzia, tutela e qualità della prestazione, produce inevitabilmente diseguaglianza, in funzione della differenza di talento, di spirito imprenditoriale e di fortuna. Ci fa piacere che oggi, a distanza di tempo, le Associazioni dei consumatori si avvedano sul fatto che la pubblicità concorrenziale ed il libero mercato sono concetti che non si possono applicare alle prestazioni intellettuali. In attesa che questo argomento venga affrontato a livello legislativo, anche grazie proprio alle Associazioni dei consumatori, che ovviamente si accorgono ora che a prezzi bassi quasi sempre corrisponde una prestazione bassa o – peggio – una “fregatura”, richiamiamo qui il principio deontologico che alla prestazione professionale deve corrispondere un giusto compenso ed invitiamo i professionisti ad evitare la concorrenza sleale che, per quanto le leggi in evoluzione sembrino prevedere in senso contrario, è sempre un concetto da tenere presente – volontariamente – per tutelare la dignità della libera professione. Ilario Tesio


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Sommario Editoriale

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Argomenti legislativi Novità in materia di indennizzo da espropriazione

di Franco Manassero

Professione

L’espropriazione immobiliare e l’esperto estimatore, pag. 9

L’espropriazione immobiliare e l’esperto estimatore

pag. 9

Le stime immobliari secondo gli standard internazionali

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Nuove funzioni processuali del perito

pag. 11

Resoconto dell’Assemblea del Comitato Unitario delle Professioni

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Prezzi di San Martino 2007

pag. 18

Cocktail dell’informazione

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Il baculo mensorio

pag. 23

di Ilario Tesio

di Enrico Astuni

di Daniela De Salvia

di Tommaso Mongiovì di Lorenzo Destefanis

Commissione Sicurezza 17° corso sulla Sicurezza nei cantieri

Il baculo mensorio, pag. 23

di Luca Perricone

pag. 28

Cassa di Previdenza Un po’ di scuola in materia di previdenza

pag. 32

Atti del Collegio Esami di abilitazione 2007

pag. 34

Riunioni di zona

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di Renato Pittalis e Vittorio Vizzini Riunioni di zona, pag. 37

Convegni Restructura 2007

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Terrae cognitae - La cartografia nelle collezioni sabaude

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On line Il furto di identità

di Paolo Cuselli

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Argomenti legislativi

Novità in materia di indennizzo da espropriazione in merito alle Sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349 del 31/10/2001 a cura dell’Avv. Franco Manassero del Foro di Pinerolo Prima di addentrarci nelle tematiche di cui alle sentenze della Corte Costituzionale di cui sopra, pare opportuno, per chiarezza espositiva, focalizzare tre concetti in tema di espropriazioni 1) Vi è una procedura espropriativa “secundum legem”, consistente nel decreto di occupazione d’urgenza, cui segue, tempestivamente (entro 5 anni) il decreto di esproprio. E’ l’ipotesi normale. 2) Vi è l’espropriazione acquisitiva o appropriativa che inizia con il decreto di occupazione d’urgenza, cui non segue, nei termini di legge, il Decreto di esproprio (in tal senso, C. Cost. 11/05/2006 n. 191) oppure, allorquando il Decreto di esproprio è tardivo - caso più comune - o esso è annullato. In tal senso si è di recente espressa l’Ad. Plen. del Consiglio di Stato con decisione del 30/07/2007 n. 9. Qualora l’opera pubblica sia già stata costruita, la Giurisprudenza della Cassazione è ricorsa (all’evidente fine di sanare una situazione di fatto gravida di conseguenze per le opere pubbliche) all’istituto privatistico dell’occupazione acquisitiva. Trattasi di una fonte giurisprudenziale che è, da un lato, in contrasto con gli artt. 934 e segg. C.C., nel senso che è il proprietario dell’opera ad “assorbire” la proprietà del suolo e non viceversa come previsto dal succitato articolo del C.C., e, dall’altro, deriva da un’interpretazione estensiva dell’art. 623 C.C. estendendo agli immobili il concetto di acquisto della proprietà per occupazione riservata dal Codice Civile ai soli beni mobili.

3) Vi è, infine, la terza fattispecie di espropriazione, quella contra legem ed è l’acquisizione usurpativa che si verifica allorquando la Pubblica Amministrazione occupa e dispone senza percorrere alcuna delle tappe di cui sopra è detto le proprietà altrui. In altre parole, le occupazioni senza atti prodromici rappresentano u n comportamento materiale della P.A., e cioè il c.d. “mero comportamento”. A tali fattispecie la Giurisprudenza della S.C. parifica la dichiarazione di pubblica utilità mancante dei termini di inizio ed ultimazione lavori (Cass. 01 /02/2007 n. 2207) trattandosi di provvedimento radicalmente nullo, e cioè inesistente ab origine giuridicamente (ancora di recente ord.. S.C. a Sez. Unite 07/02/ 2007 n. 2688 e Sez. Un. sent. 26/04/2007 n. 10024 e, prima ancora, Cass. 7643/2003). E così dicasi per l’ipotesi dell’atto d’obbligo dei proprietari alla cessione delle aree, non seguita da alcun provvedimento successivo da parte della P.A. (Cass. 09/06/2005 n. 13477). Le distinzioni qui sinteticamente esposte ci paiono indispensabili per comprendere a fondo il contenuto delle decisioni della C.C.

Breve excursus delle vicende relative all’indennizzo ed al risarcimento del danno da espropriazioni a) “Indennizzo” e “danno” sono concetti diversi Il primo consegue ad una procedura di espropriazione legittimamente

esercitata, ed è, quindi, per la P.A. un debito di valuta; il secondo consegue ad una procedura illegittima o, peggio ancora, inesistente, ed è, quindi, debito di valore, soggetto in quanto tale, alla svalutazione monetaria, oltrechè, ovviamente agli interessi sulla somma annualmente rivalutata (Cass. 29/02/2007 n. 4700). b) La prima norma che ha regolato la materia degli espropri è la legge fondamentale 25/06/1865 n. 2359, che, come meglio specificheremo, è mai stata abrogata nella sua interezza. Il Legislatore del tempo pose alla base di essa un principio cardine; l’indennizzo deve rappresentare il valore venale (art. 39 L. cit.) del bene espropriato, valore venale che deve comprendere altresì la diminuzione di valore dell’eventuale residua proprietà dello stesso titolare non espropriata. c) Tale principio venne sovvertito dalle leggi (cito le principali 18/11/1962 n. 157 e 22/10/1971 n. 865) in base alle quali sia si trattasse di fondi agricoli che di fondi edificabili, l’indennizzo doveva essere sempre commisurato al valore dei fondi agricoli, rappresentando a giudizio del Legislatore dell’epoca, un ristoro “non irrisorio” nel rispetto della funzione “sociale” della proprietà. La nota sentenza n. 5/80 della C. Cost. (relatore il non mai dimenticato mio professore di Storia del Diritto Italiano all’Università di Torino, Prof. Guido Astuti) dichiarò anticostituzionali dette norme e per un ragionamento molto semplice: le norme dichiarate anticostituzionali scambiano - si direbbe in logica - il il geometra n. 1/08

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Argomenti legislativi “genere” con la “specie”. Ferro ed oro sono entrambi metalli ma hanno valori e, quindi, prezzi diversi perchè diversa è la specie. Il terreno edificabile può essere costituito da una pietraia del Carso, ma esso ha un valore più elevato del più fertile terreno agricolo. Sono concetti, se si vuole, banali, eppure negletti dal Legislatore del tempo. d) Questi, nulla interposita mora, preso alla sprovvista anche per intuibili ragioni di bilancio, escogitò un’altra iniziativa (con tre “leggi” susseguitesi nel tempo: la n. 10/77; 457/78 e la n. 25/80) statuì che, per le aree fabbricabili, l’indennizzo ex L. 865/71 sarebbe stato versato a titolo di acconto, in attesa di una riforma organica della materie. Anche qui altra sentenza della C. Cost. (la n. 223/83) che dichiarò illegittime dette norme dacchè non era ammissibile indennizzare mediante il pagamento di un solo acconto, essendo esso incerto sia in termini di ammontare, sia in termini di scadenza del saldo. e) Queste due sentenze della Corte Cost. (n. 5/80 e n. 223/83) fecero conseguire la reviviscenza della Legge del 1865 n. 2359 che - come detto - non abrogata, era “quiescente”. Infatti, le leggi del 1962 e del 1971 erano state emanate in via eccezionale per favorire l’edilizia economicopopolare, vale a dire per risolvere il problema abitativo e soltanto la L. 03/1/78 n. 1 estese a tutte le fattispecie espropriative le norme eccezionali del 1962 e del 1971. Eliminata la norma eccezionale, riprendeva vigore quella generale del 1865. Conseguenza: le Corti d’Appello, competenti in unico grado a decidere in punto indennizzo, condannarono senza tregua le P.A. a pagare il dovuto, dovendosi interpretare la funzione “sociale” della proprietà come possibilità di sottrazione coattiva al

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privato dei suoi terreni per esigenze pubblicistiche, concetto ben diverso dalla violazione del principio di dover pagare un indennizzo quale giusto (e non irrisorio) ristoro. Vale a dire, non confondere l’ultimo comma dell’art. 42 della Costituzione (che permette l’esproprio) con la violazione del 7° Comandamento, previa violazione del 10°. f) Pareva raggiunto un traguardo, ma non era così. Anzi, fu mera ed effimera speranza quella contenuta all’art.3 L. 27/10/1988 n. 458 che recitava: “Il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene. Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all’art. 1224, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal giorno dell’occupazione”. Infatti, purtroppo, si ricominciò da capo con l’emanazione del D.L. n. 333/92, convertito nella L. 359/92, il cui art. 5 bis statuiva che le aree edificabili dovevano essere risarcite metà in base al loro valore venale e metà in base al reddito dominicale rivalutato. In altri termini, una malcelata rivisitazione della legge n. 2892 del 1865, per il risanamento della Città di Napoli, approfittando del fatto che pochi sanno come la c.d. “legge di Napoli” era ben più premiante per gli espropriati dacchè in un contesto urbanistico degradato ed affollato, scarso era il valore di immobili fatiscenti ed alto il reddito conseguente al sempre noto fenomeno della natalità nella zona, cioè della domanda elevata. Ancora: il danno per illegittima occupazione non seguito da decreto di esproprio sarebbe stato risarcito in base all’indennità come determi-

nata ex art. 5 bis cit., aumentata del 5% e poi (ritenuto dalla Corte Cost. indennizzo irrisorio il 5% - sent. 02/11/1996 n. 369) esso fu aumentato al 10%. Detti principi, statuiti in via provvisoria in attesa di una regolamentazione completa della materia, furono però integralmente riconfermati nel D.P.R. n. 327/01 che contiene - come è noto - il Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazioni. g) La norma così come formulata, resistette - in un primo tempo - al vaglio della Corte Costituzionale che - con sentenza n. 283/93 invitò il Governo al riesame della tematica, al fine di statuire, a favore dell’espropriato, un ristoro non irrisorio (trattasi delle sentenze c.d. “monitorie” con cui la Corte ammonisce, e cioè esorta, avverte il Legislatore che la decisione, permanendo le violazione dell’equità, e cioè dell’eguaglianza, potrebbe mutare significato; cosi accadde per la c.d. “tassa sulla salute” e per il c.d. “equo canone” dei fondi agricoli affittati). Ma, nel frattempo la Corte Europea con una serie di sentenze riguardanti vicende espropriative della Grecia e del Regno Unito, fino alla celebre sentenza Sciortino (dal nome del ricorrente) del 29/07/2004, relativa ad una vicenda espropriativa avvenuta in Reggio Calabria, statuiva che l’unico serio ristoro indennitario era quello del valore venale dell’immobile espropriato Conseguenze: il mancato pagamento del valore venale, avrebbe fatto conseguire la condanna dello Stato resistente (conte è accaduto a favore del battipista Sign. Sciortino) a pagare il danno quale differenze tra il dovuto ed il versato. La vicenda non sfuggì alla Suprema Corte di Cassazione che con ordinanza 19/10/2006 n. 22357 ebbe a dubitare della legittimità costituzionale del cit. art. 5 bis D.L. 11/07/1992 n. 333 convertito in L. 08/03/1992 n. 359, e cioè della


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Argomenti legislativi La prima norma che ha regolato la materia degli espropri è la legge fondamentale 25/06/1865 n. 2359, che, come ben specifica l’avv. Manassero, è mai stata abrogata nella sua interezza.

legittimità del criterio indennitario, casi come con precedente ordinanza del 20/05/2006 n. 11887 sempre la S.C. aveva dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 5 bis e 7 bis D.L. 333/92, vale a dire quello concernente non il pagamento dell’indennizzo, ma per il computo del risarcimento del danno, relativo alle espropriazioni illegittime. La Corte Costituzionale ha fatto proprie, nelle sostanza, le argomentazioni della Cassazione, così dichiarando con la sentenza n. 348 l’illegittimità dell’art. 5 bis D.L. 333/92 commi 1° e 2°, e l’illegittimità conseguenziale dell’art. 37 co. 1 e 2 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, che riproponeva i medesimi criteri di valutazione di cui all’art. 5 bis cit. cui, in buona sostanza, era adeguato ristoro l’indennizzo del mal capitato con somma di poco superiore al 50%, con la riduzione del 40% per gli opponenti (il risultato fa il 20%), salvo i casi di opposizione ad offerta irrisoria della P.A. (Cass. 31/05/2007 n. 12771). Così come con la sentenza n.

349/2007 la C.C. ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 bis, co. 7 bis D.L. 333/92, che prevedeva la liquidazione del danno in misura superiore del 10% all’indennizzo calcolato in base al criterio dichiarato illegittimo con la sentenza n. 348/07.

Motivazione delle sentenze n. 348 e 349/2007 Ci si limita a rilevare le problematiche principali delle predette decisioni: Primo problema: la normativa comunitaria è gerarchicamente superiore a quella italiana? In che termini le decisioni della Corte Europee possono influire sui diritti dei singoli Cittadini Europei? Può la Corte Costituzionale giudicare sulla legittimità di norme interne in relazione a norme “interposte”, cioè emanate dalla Comunità Europea? Nella fattispecie il problema si pone con riferimento alla c.d.

C.E.D.U. (Convenzione Europea per le salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), firmata a Roma il 04/11/1950 e ratificata con legge interna dell’ Italia il 04/08/1955 n. 848 che all’art. 6 prevede il diritto del cittadino ad un processo equo, e cioè all’indennizzo equo e rapido, norma su cui sono state fondate le sentenze sovra citate della Corte di Giustizia Europea, in termini di equazione indennizzo=valore venale. La Corte Costituzionale ha così motivato: l) Alla Corte Europea è il potere di interpretare le norme dell’ordinamento interno dei singoli Stati, stigmatizzando e censurando il loro contrasto con le norme della C.E.D.U.. L’art. 32, par. 10, demanda espressamente detta interpretazione alla Corte Europea. 2) Sulla base di tale interpretazione, la Corte Costituzionale può dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme interne che contrastano con la predetta interpretazione.

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Argomenti legislativi Conseguenze delle decisioni n. 348 e 349 Un primo rilievo di carattere generale: la valenza (o, meglio, e di fatto, la prevalenza) delle norme comunitarie e l’interpretazione data dalla Corte Europea alle norme interne dei singoli Stati, con riferimento alle norme comunitarie. Ma, venendo al caso particolare, sono di evidenza indiscussa due effetti o, se si vuole, deduzioni: - la prima è la reviviscenza della L. 2359/1865 quanto a ragguaglio dell’indennizzo al valore venale del bene quale principio di carattere generale. Infatti, la Corte Costituzionale ha sottolineato l’eccezionalità e la transitorietà sia dell’art. 5 bis D.L. 333/92 convertito in L.359/92 sia dell’art. 37 del D.P.R. 327/01, dovute ad evidenti questioni di bilancia. - la seconda è l’applicabilità automatica della svalutazione monetaria (fermi, in ogni caso, gli interessi) nel caso di espropriazione acquisitiva e, più ancora, usurpativa. Ma, a mio modesto avviso, le conseguenze chiare e nette sulle aree fabbricabili (conseguenze che implicano l’applicazione del principio del valore venale anche a tutte le cause in corso, comprese quelle avanti la Cassazione per “ius superveniens”, salvo unicamente per il caso di giudicato) delle sentenze della C.C., avranno eguale incidenza anche sulle aree agricole e comunque tali classificate. Infatti, la Giurisprudenza si dovrebbe evolvere in tal senso, sotto un duplice profilo: le tabelle delle Commissioni Provinciali sulle indennità di esproprio emanate dall’apposita Commissione regionale di cui all’art. 41 del T.U. 327/01 potranno essere poste alla base delle valutazioni della P.A. quale offerta d’indennizzo ma esse non dovrebbero più essere cogenti per l’espropriato che potrà invocare l’accertamento del valore venale agricolo delle sua proprietà,

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la quale - è fatto notorio - può variare (anche ferma la qualità e la classe) da luogo a luogo, per evidenti motivi di ordine non solo economico, ma anche sociale. L’attuale art. 40 D.P.R. 327/01 per le aree agricole, così come modificato dal D.Lgs. 302/02, parifica l’indennizzo al valore reale del bene. Pur vigente l’art. 5 bis D.L. 333/92 la S.C. (sentenza 12/12/2002 n. 17713 e, prima ancora, le Sez. Unite con sentenza 19/12/2003 n. 19551) ha statuito che il danno derivante da occupazione illegittima di fondo agricolo non va ragguagliato al valore tabellare aumentato del 10%, bensì al mercato del fondo stesso. La Corte d’Appello di Torino Sezione I Civile - con sentenza n. 493/99 ha sottolineato la “suscettibilità edificatoria” dell’area in situazioni di ordinarietà con riferimento non solo al terreno oggetto di stima, ma dalla situazione dei terreni limitrofi. Decisione preceduta dalla sentenza n. 440/99 della stessa Corte di Torino, e da quella n. 1636/99. In alcune decisioni (Cass. 27/02/2004 n. 3977) la S. C. ha altresì ribadito - per i terreni agricoli - la possibilità della c.d. “indennità aggiuntive di soprassuolo” (essenze arboree ecc...) che nelle tabelle regionali non è prevista. Ma, soprattutto, il problema della valutazione del valore reale del terreno agricolo si imporrà (anzi, si è già imposto) ed è quello dei terreni classificati agricoli, ma “lambiti” dallo sviluppo edilizio. Ritengo, infatti, che la dicotomia “terreno edificabile o agricolo” riferimento dirimente alla sola classificazione contenuta nei piani regolatori, sia così contraria alla realtà e, quindi, al valore reale di certi su agricoli, da poterla paragonare alla riluttante efferatezza di Procuste, mitico masnadiero dell’Attica, ucciso da Teseo, il quale aggrediva i viandanti che poi stendeva su un letto di ferro e torturava fino alla morte, troncando le

gambre degli sventurati se erano più lunghe del letto, o stirandole se erano più corte. Detto in altre parole, la legge che, anziché regolare il fatto, vuole crearlo. E’ di elementare intuizione che il valore dei terreni non attualmente edificabili potrebbero per la loro posizione in un futuro più o meno prossimo variare. Già la Suprema Corte (ex primis, sent. 25/01/2005 n. 1494; 05/03/2004 n. 4513; 25/02/2004 n. 3724; 06/08/2003 n. 11729; 21/12/2001 n. 15704) ha reintrodotto il concetto della c.d. “edificabilità di fatto” sia pure in via suppletiva e residuale, in assenza di una classificazione del suolo da parte degli strumenti urbanistici, ma con recente sentenze a Sezioni Unite del 30/11/2006 n. 25506, ha rimproverato il Legislatore a non mantenere questa distinzione artificiale, riconoscendo - in via interpretativa - la tesi per cui un terreno, anche senza attuale edificabilità può essere altrimenti influenzato, nel suo valore, e può esserlo anche di molto dalla sua posizione. Da ultimo, infine, con sentenza del 17/01/2007 n. 1043 la S.C. ha ritenuto che per la determinazione dell’indennità di espropriazione di suoli destinati al loro inserimento nei piani di edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) occorre (incidendo detti strumenti per il fatto stesso della loro destinazione sul piano regolatore) tener conto dell’indice medio di fabbricabilità del piano, compresi gli spazi non destinati ad edificazione (aree verdi, parcheggi ecc...).

E’ certo che le sentenze che qui si commentano incideranno ancor di più, proprio per il principio delle parificazione dell’indennizzo al valore reale, a vedere accolto anche per i terreni agricoli il principio del valore corrente di mercato.


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Argomenti legislativi

Tutto chiaro, dunque? Non pare sia cosi. La Corte Costituzionale non ha potuto tacere sulle sentenze con cui in antecedenza aveva rigettato (scrutinando le stesse norme ore dichiarate illegittime) l’eccezione di anticostituzionalità dell’art. 5 bis cit. (in particolare con la sentenza n. 283 del 1993) ma, sottolineando le circostanze che in un primo tempo l’avevano indotta a decidere per la loro costituzionalità, e cioè che l’art. 5 bis era stato approvato, come già detto sopra, causa la situazione di bilancio della P.A.. Non solo: detta normativa si riferiva ai c.d. “espropri isolati”, cioè all’eccezione, non alla regola. E qui, ad avviso di chi scrive, si cela il pericolo del c.d. “cavallo di Troia”. Il Legislatore sempre così propenso a prendere e così renitente nel dare, potrebbe sempre presupporre evenienze eccezionali per sottrarsi al pagamento del valore integrale. Lo dimostra la sentenza n. 5/80 della Corte Costituzionale che ha statuito principi nuovamente violati dall’art. 5 bis e dal T.U. 327/01. Il che, però, non toglie che “repetita iuvant”. Infatti la C.C. ha posto con le decisioni in oggetto, una pietra miliare che adegua la legislazione italiana ai principi della legge Europea, sicché la “cappa” comunitaria è tale da rafforzare notevolmente quello che è un principio di civiltà non solo giuridico.

Infine, sistema di calcolo dell’indennizzo analitico o sintetico? Dapprima, con riferimento all’accertamento del valore venale in relazione alla c.d. edificabilità di fatto, ma anche in presenza della dicotomia “o area fabbricabile o agricola” la S.C. si era per lo più espressa (Cass. 17/11/1999 n. 3839 e, ancora di re-

Le tabelle delle Commissioni Provinciali sulle indennità di esproprio sono emanate dall’apposita Commissione regionale di cui all’art. 41 del T.U. 327/01 cente, Cass. 29/11/2006 n. 25363 nel senso che: “il metodo sintetico-comparativo, che si avvale delle indicazioni rappresentate dal prezzo di mercato pagato per immobili omogenei, pur non essendo prescritto dallo legge e pur non dettando criteri vincolanti di valutazione, costituisce il metodo di stima “principale” del valore venale del suolo ai fini della determinazione dell’importo dovu-

to a titolo di indennità di esproprio, restando il metodo analitico-ricostruttivo meramente “sussidiario” e, come tale, utilizzabile in assenza di elementi idonei di raffronto”. Successivamente, però (sentenza 19/39/2003 n. 13390 e sentenza 07/03/2006 n. 4885) la S.C. ha mutato indirizzo, affermando che “il metodo sintetico aveva una sua giustificazione in un contesto in cui la il geometra n. 1/08

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Argomenti legislativi valutazione indennitaria dei fondi era governata dal principio dell’edificabilità di fatto, acquisito presso la giurisprudenza fino all’entrata in vigore dell’art. 5 bis L. 08/08/1992 n. 359, siccome idoneo a esprimere il valore di un determinato terreno nell’ambito della microzona da cui si desumevano indizi di sfruttabilità edilizia, a prescindere dalle indicazioni dello strumento urbanistico. Al contrario, il metodo analitico-ricostruttivo muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell’edificato dal costo di costruzione, per pervenire al valore dell’area, attesa la sua qualificazione urbanistica (edificabilità legale), comprensiva dell’entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione. Ne consegue che non si può stabilire tra i due criteri un rapporto di regola/eccezione, essendo rimessa al prudente apprezzamento del Giudice la scelta di un metodo di stima improntato per quanto possibile a criteri di effettività”. Il predetto indirizzo è stato ribadito con sentenza 19/1/07 n. 1161, la quale ha così affermato: “In tema di valutazione di aree edificabili, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, l’evoluzione del sistema normativo induce a negare valore preminente al metodo sintetico-comparativo, congeniale ad un sistema, oggi abbandonato alla luce dell’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, governato dal principio dell’edificabilità di fatto, mentre il metodo analitico-ricostruttivo, che muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell’edificato del costo di costruzione per pervenire al valore dell’area secondo l’entità volumetrica esprimibile dalla superficie e disposizione, dipende dalla qualificazione urbanistica dell’area, secondo il principio dell’edificabilità legale, conseguendone che il giudice che accolga le conclusioni del consulente tecnico secondo il metodo analitico,

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SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE L’Agenzia del Territorio di Torino ha inviato il seguente chiarimento: “Nell’ambito del servizio di presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (DOCFA e PREGEO) per via telematica, per tener conto delle aspettative rappresentate dall’utenza, sono state riviste le funzionalità di controllo che consentono di trattare documenti inviati anche nel caso vengano redatti da altro tecnico, diverso da colui che provvede all’invio telematico stesso. Nel confermare che l’invio telematico può essere effettuato esclusivamente da soggetti abilitati a tale servizio, si chiarisce che questi possono effettuare anche l’invio di documenti redatti da altri soggetti sempre che: - il tecnico redattore sia anch’egli regolarmente abilitato alla trasmissione degli atti di aggiornamento catastale; - il documento di aggiornamento da inviare sia stato preventivamente firmato digitalmente da parte del tecnico redattore. In tal caso, i tributi dovuti sono detratti dalle somme versate anticipatamente sul deposito a castelletto del tecnico che trasmette la pratica e che conferma la liquidazione proposta dal sistema.”

non è tenuto a motivare la mancata adozione del metodo sintetico”. Ritornando al concetto di valore venale, rispettivamente a terreni agricoli probabili oggetto di trasformazione in suoli edificabili, non si ritornerà a riaffermare il sistema del metodo sintetico-comparativo? Quanto al sistema analitico-ricostruttivo - per fare un esempio - come valutare 1’indennizzo di un terreno espropriato e destinato a pubblico parcheggio a pagamento? Al valore dei posti macchina? Pongo il problema, ma non intendo - risolvendo - invadere il campo di competenza dei Geometri, tecnici nella materia estimativa, e lascio loro la risposta al quesito, per mancanza personale dei presupposti culturali in argomento. Come si diceva un tempo, ognuno faccia il suo mestiere.

P.S.: Avevo da pochi giorni steso la nota di cui sopra, quando vengo ad apprendere che il paventato “Cavallo di Troia” non solo è ritornato, ma i guerrieri Achei, guidati da Ulisse, sono già usciti dal suo ventre dentro le mura della Città. Con zelo degno di miglior causa, gli Ulisse della presente effemeride si sono subito premurati di introdurre un emendamento, nella finanziaria 2008 con l’art. 37 bis del D.P.R. 327/01, che è così stato proposto all’approvazione: “l’indennità di esproprio di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25%”. Le opere pubbliche economico-sociali cui la norma fa riferimento non sono la totalità?


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Professione

L’ espropriazione immobiliare e l’esperto estimatore Torino, 12 dicembre 2007 Da un’iniziativa congiunta tra gli Ordini e Collegi professionali tecnici di Torino è stato promosso il convegno “L’Espropriazione Immobiliare e l’Esperto Stimatore – Come gestire la procedura dopo la riforma del marzo 2006”, presso l’Unione industriale di Torino. I relatori sono stati numerosi e qualificati: la dott.ssa Brunella Magnani, responsabile della Cancelleria Esecuzioni, ha parlato di “Il Perito Stimatore e la Cancelleria”; l’avv. Alberto Frasca di “La perizia, bussola per il Delegato”; l’ing. Andrea Bianchi di “L’Esperto, il fare e il sapere fare”; il notaio Roberto Barone di “Rilevanza della perizia nel sistema di circolazione degli immobili”; il geom. Andrea Mancini, dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Torino, delle “Problematiche relative all’accesso all’immobile ed il suo stato di occupazione”; il dott. Enrico Astuni, Giudice delle esecuzioni Immobiliari di Torino, di “L’attività del perito nella riforma delle esecuzioni”; il geom. Ilario Tesio, Presidente del Collegio Geometri, di “Le stime immobiliari secondo gli standard internazionali. Riportiamo una sintesi delle relazioni del dott. Astuni e del geom. Tesio.

LE STIME IMMOBILIARI SECONDO GLI STANDARD INTERNAZIONALI di Ilario Tesio I componenti di una Commissione Tecnica dei RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) ed i rappresentanti delle Organizzazioni statunitensi di valutazione diedero inizio, verso la fine degli anni ’70, ad un dialogo che portò alla creazione dell’IVSC (International Valuation Standards Commitee). Associazione che riunisce le associazioni di professionisti valutatori di tutto il mondo, legate da un unico statuto.

OBIETTIVI DELL’IVSC

(International Valuation Standards Commitee): - formulare e pubblicare standard di valutazione per la stima delle proprietà immobiliari; - promuovere l’accettazione degli Standard a livello mondiale; - armonizzare gli Standard di tutti gli Stati del mondo; - identificare e rilevare le eventuali discrepanze nelle formulazioni /o nelle applicazione di tali Standard.

LE STIME IN ITALIA

Il mercato Immobiliare Italiano, seppur notevolmente evolutosi negli ultimi 10 anni, presenta una serie di condizionamenti dovuti principalmente:

- alla mancanza di trasparenza dei prezzi immobiliari; - alla ridotta competitività di certe aree; - alla legislazione fiscale meno favorevole che in atri Paesi; - alla crescente ma ancora scarsa integrazione con il mercato mobiliare. Nel nostro Paese è largamente disattesa l’applicazione dei procedimenti di stima indicati negli standard internazionali. Alcuni procedimenti si stima in uso in Italia non superano l’esame degli Standard Internazionali oltre a essere intrinsecamente deboli sul piano scientifico e inaccettabili sul piano professionale.

I . V. S. 2003 – Standard 1 • 5.1.1 • Presentare

la valutazione in maniera completa e comprensibile, così che non risulti fuorviante; • 5.1.2. • Verificare che la stima del valore di mercato si basi su dati derivanti dal mercato; • 5.1.3. • Verificare che la stima del valore di mercato sia ottenuta utilizzando le tecniche e le metodologie appropriate; • 5.1.4. il geometra n. 1/08

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Professione Market Comparison Approach (MCA)

• Fornire

informazioni sufficienti per permettere a coloro che leggono e fanno affidamento sul rapporto di comprendere a pieno i dati, i ragionamenti, le analisi e le conclusioni.

Metodo del confronto di mercato

Il procedimento di stima più importante, più conosciuto e diffuso nel mondo è il Market Comparison Approach (MCA), procedimento del metodo di confronto che si basa sulla rilevazione dei dati reali di mercato e delle caratteristiche Immobiliari, quali termini di paragone del confronto estimativo. E’ un procedimento di stima del prezzo di mercato e del reddito degli immobili, che si svolge attraverso il confronto tra il bene oggetto di stima e un insieme di beni di confronto simili, contrattati di recente e di prezzo o di reddito noti e ricadenti nello stesso segmento di mercato.

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Le radici del MCA risalgono ai primi decenni del 900 negli Stati uniti quando la magistratura in tema di attribuzione di valori monetari agli immobili, richiedeva ai consulenti di fornire una prova documentale del valore di stima rassegnato. A tale fine erano considerate utili le compravendite di immobili simili a quello stimare. Il MCA si può applicare a tutti i tipi di immobili per i quali siano disponibili dati attendibili di transazioni recenti; si impiega nella stima di singoli immobili, di complessi immobiliari e nella stima su larga scala anche per fini fiscali. Si fonda su coerenti premesse estimative, su puntuali rilevazioni di mercato, su uno svolgimento metodologico condotto sistematicamente e sulla dimostrazione dei risultati.

Metodo finanziario

• Il metodo finanziario (income ca-

pitalization approach) comprende il procedimento di stima per capitalizzazione del reddito, che giunge al valore di mercato considerando le capacità degli immobili di generare benefici monetari; si fonda sulla capitalizzazione del reddito di un definito immobile. • E’ anche utilizzato per stimare il valore di investimento di un immobile. L’income capitalization approach si articola in tre metodi: - LA DIRECT CAPITALIZATION, converte in modo diretto il reddito di un immobile nel valore di stima, dividendo il reddito annuo per un saggio di capitalizzazione, oppure mol-

tiplicandolo per un fattore (gross rent multiplier), che esprime il numero di volte per il quale il valore è maggiore del reddito Il metodo può prescindere dalle considerazioni finanziarie intorno alla serie dei redditi e alla durata dell’investimento. - YELD CAPITALIZATION converte i redditi futuri nel valore attuale dell’immobile con una procedura di sconto finanziario. Il metodo si riferisce alle annualità di reddito relative a un piano di investimento o a un contratto, generalmente con rate regolari. L’annualità può essere costante o variabile. La yeld capitalization è un metodo basato sulla redditività di un investimento finanziario - DISCOUNTED CASCH FLOW ANALYSIS (DCFA) considera il flusso di cassa di un completo investimento immobiliare, calcolando il valore attuale netto del flusso di cassa e del valore di recupero finale.

Metodo del costo

COST APPROACH è un procedimento di stima mirato a determinare il valore di un immobile attraverso la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione dell’edificio, eventualmente deprezzato. E’ detto anche metodo del costo di ricostruzione deprezzato.

RIESAME DELLA VALUTAZIONE

Consiste in una revisione di un Rapporto di valutazione eseguita da un valutatore diverso dal primo redattore. Il revisore può concordare con il risultato finale della valutazione o essere in disaccordo per una divergenza di opinioni, per errori nell’applicazione dei metodi e nella determinazione dei risultati, per superficialità nelle conclusioni. Nel riesame vi è l’imparzialità del valutatore nel giudicare l’operato di un altro valutatore. Il riesame delle valutazioni rappresenta un cardine del controllo della qualità delle stime.


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Professione

NUOVE FUNZIONI PROCESSUALI DEL PERITO VECCHIE E NUOVE QUESTIONI GIURIDICHE IN TEMA DI STIMA DEGLI IMMOBILI di Enrico Astuni

Introduzione A chiunque abbia avuto l’onore e l’onere di ricevere una perizia dopo il 1° marzo 2006 risulta evidente che i compiti del perito si sono - perlomeno nella prassi torinese - notevolmente dilatati rispetto al passato. Non solo. Ma anche tra il 1° marzo 2006 ed oggi, l’onere è cresciuto, man mano che gli stessi giudici della sezione facevano esperienza delle nuove questioni e divisavano nuovi strumenti per risolverle. Non a caso, il quesito s’è passo a passo ampliato ed è stato aggiornato fino alla sua attuale formulazione che - speriamo se non sarà definitiva, per lo meno ha la chance di resistere qualche mese più delle altre.

Ampliamento dei compiti del G.E.

poteva nominare al posto del debitore un custode giudiziale al fine di ricevere il rendiconto della gestione, riscuotere i canoni di locazione, provvedere all’amministrazione e conservazione dell’immobile; e tuttavia - almeno a Torino - ben pochi creditori si preoccupavano di richiedere la nomina del custode giudiziale, preferendo un’esecuzione poco efficiente ma senza il costo aggiuntivo della custodia alla eventualità di maggiori incassi. Quindi di fatto, le vicende dell’immobile - in particolare lo stato di occupazione - avevano un ruolo relativamente modesto. Per meglio dire, potevano assumere rilievo quante volte l’esistenza di un diritto reale (usufrutto, abitazione etc.) o personale (locazione, assegnazione della casa coniugale al coniuge af-

fidatario dei figli) potesse tradursi in una limitazione degli effetti della vendita e/o in un ostacolo all’azione di rilascio dell’immobile a seguito del trasferimento della proprietà. La “rivoluzione copernicana” della riforma del 2006 è stata la istituzionalizzazione della figura del custode giudiziale. a) Il G.E. deve sempre nominare un custode giudiziale in sostituzione del debitore, non appena venga a conoscenza del fatto che l’immobile non è occupato dal debitore. Specie se l’immobile è occupato da un conduttore, soltanto il custode giudiziale assicura alla procedura di acquisire i canoni di locazione. L’esperienza prova che non è proprio così, perché spesso il conduttore continua a pagare il debitore o non paga affatto (né il debitore, né la procedura), ma è chiaro che il custode giudiziale offre garanzie migliori di incassare i canoni. In ogni caso — con alcune ipotesi marginali — il G.E. deve sostituire il debitore nella custodia quando ordina la vendita dell’immobile oppure delega un professionista. b) La nomina del custode giudiziale non implica necessariamente lo sloggio del debitore o del terzo che occupa l’immobile. Il G.E. cioè, au-

Guardando allo stato dell’arte, prima della riforma, il G.E. limitava la sua attività alla vendita, senza assumere un ruolo attivo nella gestione del compendio immobiliare pignorato. È vero che, in linea teorica: a) il debitore era costituito custode dell’immobile; quindi doveva rendere il conto della gestione al G.E. e rimettere alla procedura i canoni di locazione incassati dopo il pignoramento; e tuttavia, nessun debitore s’è mai sognato di rendere il conto della gestione, tanto meno di privarsi dei canoni di locazione. È altrettanto vero che: b) su istanza di un creditore, il G.E. il geometra n. 1/08

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Professione torizzare il debitore a continuare ad abitare l’immobile e non può sloggiare un occupante di cui è provato che ha un titolo di godimento opponibile alla procedura esecutiva. Ma se non autorizza il debitore oppure revoca l’autorizzazione (ad es. perché il debitore ha tenuto un comportamento ostruzionistico, impedendo l’accesso al perito o al custode), il GE. emette un ordine di rilascio che ha valore di titolo esecutivo e viene messo in esecuzione dal custode. c) In ogni caso, poi, non appena l’immobile è stato aggiudicato — prima ancora che il decreto di trasferimento sia emesso — il G.E. ordina la liberazione imnmediata dell’immobile, anche in tal caso con un decreto che ha valore di titolo esecutivo e che deve essere messo in esecuzione dal custode. La riforma ha quindi scelto di anticipare — per quanto è possibile — la liberazione dell’immobile rispetto ai tempi del versamento del residuo prezzo e dell’emissione del decreto di trasferimento al fine di abbreviare (e al limite azzerare) i tempi della consegna dell’immobile “chiavi in mano” all’aggiudicatario. Contro questo decreto di liberazione, il debitore non ha difese; il terzo che occupa l’immobile può difendersi soltanto facendo opposizione al rilascio e dimostrando di avere un titolo di godimento opponibile alla procedura e quindi anche all’aggiudicatario. E pertanto, se risulta che l’immobile è occupato da un terzo con titolo opponibile, il G.E. si asterrò dall’ordinare il rilascio perché l’eventualità di un’opposizione fondata è più che probabile. Il nesso tra questi maggiori compiti del G.E. e i maggiori compiti del perito, mi sembra evidente. La perizia nell’esecuzione immobiliare è la principale e più ampia fonte di informazioni che il giudice ha a disposizione. E non è un caso che il primo atto che il G.E. compie - prima ancora di sentire le parti - è oggi proprio la nomina del perito.

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Una perizia ben impostata e completa consente quindi di gestire oggi con sicurezza non soltanto la vendita dell’immobile ma anche (prima ancora della vendita) l’amministrazione dell’immobile. Non è possibile per il G.E.: a) dare incarico al custode di riscuotere i canoni di locazione se dalla perizia non risulta l’esistenza di un contratto di locazione, se alla perizia non è allegata una copia di quel contratto e via dicendo; b) ordinare con sicurezza la liberazione dell’immobile — al momento dell’autorizzazione alla vendita oppure dell’aggiudicazione — se lo stato di occupazione dell’immobile non è stato verificato adeguatamente dal perito oppure non risulta se l’occupante ha o meno un titolo opponibile. Il tema quindi è quello della qualità delle informazioni che il perito è in grado di fornire sullo stato di occupazione dell’immobile. È onesto dire che, già prima della riforma, la verifica dello stato di occupazione avrebbe dovuto ricevere una considerazione più accurata di quella che eravamo soliti riservargli. Ciò in quanto l’esistenza di un diritto personale di godimento (locazione, assegnazione della casa coniugale) opponibile all’acquirente, limita la pienezza del godimento; pertanto la sua esistenza deve risultare o dalla perizia o (meglio ancora) dall’ordinanza di vendita. Diversamente l’aggiudicatario potrebbe agire in giudizio per ripetere almeno una parte del prezzo versato facendo valere l’evizione - sia pure limitata (art. 1489 c.c.) - che ha subito. E tuttavia, prima della riforma, l’aggiudicatario era ben felice di aver fatto un affare, acquistando a poco prezzo, e tendeva a disinteressarsi di questi modesti inconvenienti (magari pagando una ricca buonuscita al conduttore). Dopo la riforma, la questione dello stato di occupazione tocca diretta-

mente anche i giudici dell’esecuzione e i loro poteri processuali: ed è per questo motivo che abbiamo iniziato a riflettere sul quesito e a immaginare un insieme di soluzioni idonee a chiarire la questione.

Accesso forzoso all’interno dell’immobile

L’accesso all’interno dell’immobile è sempre stato uno dei nostri punti dolenti. Non sempre il perito riesce a prendere contatto con il debitore o con l’occupante. Magari lascia il proprio biglietto da visita e il decreto di nomina nella buca delle lettere, ma non viene richiamato. Quando riesce a prendere contatto, non è detto che il debitore o l’occupante lo faccia entrare nell’immobile: nonostante tutte le assicurazioni, c’è sempre il contrattempo dell’ultimo minuto (più o meno plausibile). E tuttavia — secondo la Sezione — l’accesso all’interno dell’immobile è uno snodo quasi obbligato, per tutta una serie di considerazioni, che voi stessi avete ben presenti. Stima dell’immobile e verifica di eventuali irregolarità Se il perito non può entrare nell’immobile, la perizia finisce per essere fatta “sulla carta” riscontrando la planimetria catastale (o quella depositata negli uffici comunali) e sul presupposto che il dato cartaceo sia conforme al dato reale. Ma è noto che non sempre è cosi. Tralasciando la possibile diversa distribuzione degli spazi interni (che interessa relativamente poco e non esige neppure una variazione catastale per poter vendere bene), l’esperienza dimostra che vi sono possibili abusi molto più gravi che il perito non può valutare ai fini della stima se non entrando nell’immobile: a) servizi igienico sanitari completamente fuori norma e tali perfino da pregiudicare la possibile conservazione dell’abitabilità; b) interni degradati e sventrati, con


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Professione costi di ristrutturazione nell’ordine delle migliaia di Euro; c) collegamenti interni tra l’immobile pignorato e una porzione di edificio che, invece, è fuori dal pignoramento e che pertanto l’acquirente dovrà chiudere (anche qui con spesa non lieve). Stato di occupazione Se il perito non riesce ad avere un contatto diretto con l’occupante, lo stato di occupazione finisce per essere ricavato tramite informazioni indirettamente ottenute, una volta dal vicino di casa, una volta dall’amministrazione del condominio, un’altra volta ancora verificando il nominativo sul campanello o sulla buca delle lettere. Il che consente di stabilire talvolta chi occupi l’alloggio, ma quasi mai quale sia il titolo dell’occupazione, quale la misura dell’eventuale canone, se il contratto sia opponibile o meno alla procedura. Per questi motivi, il quesito prevede oggi che il perito: a) spedisca al debitore e/o all’occupante una raccomandata preannunciando la data e ora dell’accesso all’immobile, invitandolo a concordare un’eventuale diversa data, se indisponibile; nella stessa racc. il perito avverte il debitore e/o occupante che, nel caso in cui non riesca ad entrare, farà rapporto al G.E. il quale potrà autorizzare l’accesso coattivo, con l’ausilio della forza pubblica, e al limite ordinare la liberazione immediata dell’immobile; b) se il perito non viene fatto entrare spontaneamente, fa istanza al G.E. di essere autorizzato all’accesso forzoso, con l’ausilio della forza pubblica e di un ausiliario (fabbro) per sostituire la serratura.

Le verifiche sul titolo di occupazione e sulla sua opponibilità

E riepiloghiamo allora - per sommi capi - quali sono gli accertamenti

peritali opportuni per rispondere al quesito. Diritti reali di godimento Sui diritti reali di godimento, credo non possano esserci dubbi di sorta (usufrutto, abitazione, servitù). Di norma, o il diritto è trascritto nei RR. II. prima del pignoramento oppure è inopponibile alla procedura. E il diritto resta inopponibile alla procedura se, pur trascritto prima, è tuttavia successivo all’iscrizione del creditore ipotecario che ha promosso l’esecuzione, il quale “può far substare la cosa come libera” (art. 2812 c.c.), ossia pignorare la piena proprietà ignorando il diritto del terzo. Questa stessa regola vale anche nel caso in cui — pignorata la nuda proprietà — l’ipotecario anteriore sia intervenuto nella procedura esecutiva (cfr. art. 2919 c.c.). Pone qualche insidia maggiore il diritto di abitazione che compete al coniuge superstite sulla casa di residenza familiare (art. 540 e 584 c.c.), trattandosi di un legato ex lege che si ritiene efficace ancorché non trascritto. Sta qui alla sensibilità del perito verificare se v’è una successione a causa di morte tra i titoli di provenienza, se il coniuge del defunto risiede nell’alloggio e vi risiedeva già prima dell’apertura della successione. Locazione. Locazione a canone vile Regole diverse - più insidiose - per la procedura valgono per la locazione. a) Il contratto scritto, con data certa anteriore al pignoramento (di norma tramite registrazione) è sufficiente per assicurare al conduttore l’opponibilità del suo diritto fino alla sua naturale scadenza. Questo vale però per il solo contratto di durata non superiore al novennio. Se il contratto ha durata superiore al novennio, per assicurarne l’opponibilità fino alla sua naturale scadenza, è necessaria

la trascrizione anteriore al pignoramento: altrimenti, il contratto resta opponibile per un novennio dall’inizio della locazione. Ora, il modo più semplice per verificare gli estremi di registrazione del contratto consiste nel verificare l’esemplare che il debitore o l’occupante consente ad esibire al perito. Si conferma, anche in tal caso, l’opportunità di un contatto diretto tra il perito e gli interessati. In caso contrario, se per qualsiasi motivo il debitore o l’occupante rifiutasse di esibire il contratto, è opportuno - ed oggi il quesito lo prevede - che il perito provveda a verificare presso l’Agenzia delle entrate se esistano contratti registrati a nome dell’esecutato (quale locatore). b) Il contratto di locazione, non disdettato per tempo (6 mesi per le locazioni abitative, 12 per quelle commerciali, 18 per quelle alberghiere), si rinnova automaticamente per una pari durata, perché la mancata disdetta equivale a un rinnovo tacito, per fatti concludenti. c) Una regola in parte diversa vale per il rinnovo alla prima scadenza: dalla legge sull’equo canone per le locazioni commerciali e alberghiere e dalla legge n. 431/1998 anche per quelle abitative. Infatti, il locatore non può disdire il contratto alla prima scadenza se non per motivi tassativi e ben determinati (si dice in gergo che le parti hanno concluso un 4+4, un 6+6 etc.). Quindi il sopravvenire del pignoramento non pregiudica il diritto del conduttore al primo rinnovo e l’immobile deve essere prudentemente stimato come occupato. d) L’aggiudicatario non è tuttavia tenuto a rispettare la locazione conclusa “a canone vile”, ossia per un canone inferiore di un terzo al giusto canone di mercato (art. 2923 comma 3 c.c.). La norma risale al codice del 1942 ed è un segno che già allora i cattivi pagatori, per frustrare le ragioni dei creditori, solevano ricorrere alla locazione come uno strumento il geometra n. 1/08

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Professione per abbattere - in misura notevole l’appetibilità dell’immobile ed evitarne la vendita. Assegnazione dell’alloggio al coniuge in sede di separazione o divorzio L’ipotesi è abbastanza ricorrente, anche in considerazione dell’elevato numero di separazioni e divorzi, ed è anche piuttosto insidiosa perché - almeno fino a poco tempo fa - la legge e la giurisprudenza assimilavano, ai fini dell’opponibilità, questo diritto di abitazione alla locazione. Proviamo a tracciare sinteticamente alcune regole operative — valide anche ai fini delle operazioni di estimo. a) Il diritto di abitazione riconosciuto al coniuge dura, di regola, fino al compimento della maggiore età dell’ultimo dei figli della coppia e/o fino a che l’ultimo dei figli raggiunge l’autosufficienza economica. Qui si innesta un errore piuttosto diffuso tra i periti, i quali trattano invece questo diritto come se fosse un diritto reale di abitazione vitalizio. b) Il diritto è opponibile fino alla sua scadenza naturale purché trascritto anteriormente al pignoramento. Se non è stato trascritto, la giurisprudenza ne ha riconosciuto comunque l’opponibilità nei limiti di un novennio, purché di data certa anteriore al pignoramento. Ma questo è un orientamento regressivo, destinato ad essere assorbito e superato per effetto della riforma dell’affidamento condiviso (art. I 55-quater c.c. introdotto dalla legge 8.2.2006 n. 54), la quale prevede che “il provvedimento di assegnazione è trascrivibile e opponibile a terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.”. Quindi, ai fini dell’opponibilità, sembrerebbe in ogni caso necessaria la trascrizione anteriore al pignoramento (lo dico con prudenza perché una giurisprudenza in materia non s’è ancora formata). c) Nel conflitto con il creditore ipo-

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tecario anteriore, il coniuge assegnatario soccombe. Pertanto l’immobile deve essere periziato come libero, a condizione che l’ipotecario abbia iniziato l’esecuzione o vi sia intervenuto: vale anche qui l’art. 2812 c.c. (e in tal senso la nostra Sezione s’è pronunciata in almeno 2/3 casi: un paio miei ed uno della dott. sa Mancinelli). d) In conclusione una stima accurata del diritto di abitazione opponibile dovrebbe: - prendere in esame l’età dei figli minori e assumere quale termine di durata del diritto l’approssimativa data di raggiungimento dell’autosufficienza economica - defalcare il valore di mercato dell’immobile di una percentuale pari a quella di un usufrutto (o di un diritto reale di abitazione) costituito a tempo.

Altri oneri e vincoli gravanti sull’immobile: opponibilità e questioni di stima

Secondo la riforma (art. 173-bis mt 4-5 disp. att. c.p.c.) l’esperto deve indicare nella perizia i vincoli “che resteranno a carico dell’acquirente” e quelli che “saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente”. Due le questioni che il perito deve affrontare. La prima è strettamente giuridica: se il vincolo sia o meno opponibile all’acquirente. La seconda è di estimo: quale riflesso abbia l’esistenza del vincolo opponibile sulla stima dell’immobile. a) Le formalità “pregiudizievoli” che devono essere cancellate non recano ovviamente pregiudizio e non comportano particolari problemi ai fini della stima: ipoteche, sequestri conservativi, sentenze di fallimento e pignoramento s’estinguono e vanno cancellati con il decreto di trasferimento. Nessuna norma prevede la cancellazione della sentenza che revoca un atto dispositivo per frode al creditore, ma anche questa formalità

è destinata a perdere effetto con la vendita forzata, poiché il creditore ha diritto a pignorare l’immobile (o ad essere chiamato a intervenire nell’esecuzione promossa da altri) e a soddisfarsi sul ricavato. b) Vi sono altre formalità che sono genuinamente di pregiudizio e possono tradursi in un’evizione totale. Se una domanda giudiziale di esecuzione del preliminare (o di risoluzione per inadempimento della vendita) è stata trascritta contro il debitore prima del pignoramento, la sentenza che accoglie la domanda è - in linea di massima - opponibile anche al ceto creditorio e all’aggiudicatario. Il pignoramento e la vendita perdono quindi efficacia. Non si pone una questione particolare di estimo poiché l’altemativa qui è secca: se la domanda è accolta, il valore del bene è vanificato; se la domanda per qualsiasi motivo non viene accolta, il bene conserva integro il suo valore. c) Un’autonoma questione di estimo ha quindi motivo di porsi soltanto per quei vincoli e oneri opponibili all’aggiudicatario che - senza determinare la perdita radicale del diritto pignorato e venduto - comportano limitazioni all’esercizio dei poteri tipici del proprietario oppure oneri ed obblighi a carico dell’immobile. Vi rientrano senz’altro vincoli di natura storico-artistica o diretti alla conservazione del territorio (di PRG, idrogeologico, paesaggistico), atti di obbligo o di asservimento ai fini edilizi, i contratti di cessione di volumetria etc. In conclusione, tutti i vincoli e oneri - opponibili oppure no - devono essere indicati nella perizia, perché chi è interessato all’immobile deve potersi determinare in modo consapevole all’acquisto ed essere al corrente dei rischi giuridici della vendita. Tra i vincoli, alcuni incidono anche sul valore dell’immobile.


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Professione Abusivismo edilizio

Tra i vincoli e oneri che il perito deve indicare, rientrano ovviamente anche le irregolarità edilizie. Il nostro modulo prevede - praticamente da sempre - questo quesito e chiede al perito di specificare se esse siano sanabili e quali siano i relativi costi. Abusi minori Mi occupo qui soltanto di sfuggita del caso tipico dell’alloggio o fabbricato che presenta uno o più abusi edilizi, poiché è una questione che non dà luogo a grosse perplessità nella prassi. Se la sanatoria è possibile, i costi a carico dell’acquirente corrispondono grosso modo all’entità degli oneri concessori e relative sanzioni per ottenere il permesso in sanatoria, oltre ai costi dell’assistenza professionale. Potrà esservi qualche dubbio - e normalmente questo si verifica, anche perché gli uffici dell’edilizia privata (almeno a quanto si legge nelle perizie) si tengono sempre estremamente sul vago circa la tipologia di abuso, l’entità degli oneri e sanzioni: ma è questione che tutto sommato attiene alla stima e finisce per risolversi in uno tra i molti elementi che possono influire sulla determinazione del prezzo base di acquisto. Se la sanatoria non è possibile, l’abuso potrà dar luogo a un ordine di demolizione o riduzione in pristino della parte abusiva: il che potrà implicare - oltre a un abbattimento di valore avuto riguardo alla probabilità (maggiore o minore) della futura demolizione - anche un’ulteriore riduzione che tenga conto dei presumibili costi di demolizione.

Abusi maggiori: incommerciabilità dell’immobile Mi interessa qui invece approfondire il caso limite del fabbricato incommerciabile ai sensi degli artt. 17 (oggi art. 46 T.U. edilizia) e 40 della legge 28.2.1985 n. 47. Premetto che — come a me sembra corretto — il campo di applicazione di queste norme è assai più stretto di quanto comunemente si tenda a ritenere. Non è sufficiente un qualsiasi abuso edilizio non condonabile o di fatto non condonato per determinare la nullità degli atti di vendita e rendere così de facto l’immobile non commerciabile. Per convincersi di questa conclusione è sufficiente considerare che gli artt. 17 e 40 devono regolare gli atti di vendita tra privati: il notaio è certamente più veloce del giudice ma, diversamente dal giudice, non può avvalersi per ogni singola compravendita di un C.T.U. che faccia una ricognizione dei luoghi e verifichi la regolarità edilizia dell’immobile. Quindi gli artt. 17 e 40 richiedono una verifica essenzialmente “sulla

carta” e colpiscono soltanto le forme di abuso più gravi e radicali: il titolo abilitativo (licenza, concessione, permesso di costruire, talora anche D.I.A.) non esiste o non riguarda l’immobile o porzione compravenduto (ad es. ho una licenza per costruire due piani, ne realizzo un terzo: il terzo piano è incommerciabile) oppure vi è una totale difformità tra il fabbricato assentito e quello realizzato (ad es. un fabbricato abitativo in luogo di un magazzino: l’intero fabbricato è qui incommerciabile). Ma è sicuro per tutti che - perlomeno in queste ipotesi radicali - l’immobile è giuridicamente incommerciabile, perché l’alienante non può indicare alcun titolo abilitativo che si riferisca a quel fabbricato nella sua individualità. E tuttavia l’immobile incommerciabile può essere oggetto di vendita forzata, perché gli artt. 17 e 40 della legge n. 47 dichiaratamente non si applicano alle procedure esecutive individuali o fallimentari (vedi oggi art. 46 comma 5 T.U. edilizia). E non è neppure necessario per il geometra n. 1/08

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Il geometra

Professione la vendibilità in sede esecutiva che l’abuso possa essere condonato, perché le norme stesse si limitano a prevedere che “l’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria”. Anche la sanatoria è quindi una mera eventualità. Ma allora viene da chiedersi quale può essere - ed è questo il problema di estimo su cui vorrei fermare la vostra attenzione - un attendibile valore di mercato per un fabbricato che, salvo un nuovo condono straordinario, non potrò avere alcuna circolazione giuridica successiva (pur potendo passare in proprietà agli eredi, essere concesso in ipoteca o essere oggetto di nuove procedure esecutive) e, al limite, potrà anche essere demolito se il Sindaco ritiene di trattarlo come un “eco-mostro”. Non è possibile dare una risposta definitiva alla domanda, poiché il campo è aperto a più soluzioni, egualmente plausibili. a) Una posizione molto rigorosa afferma che il valore di mercato di un immobile da demolire non può esse-

re diverso dal valore dell’area nuda al netto dei costi di demolizione e asporto dei materiali di risulta. E se, come a me è capitato in un caso, l’area è a destinazione agricola, ciò finisce per fornire un valore negativo o pari a zero. b) Una posizione più sfumata e più attenta alle dinamiche locali non a caso è stata sostenuta da alcuni G.E. del sud, dove l’abusivismo totale è così diffuso che il Sindaco non può ragionevolmente pensare di abbattere tutto e poi ripresentarsi alle elezioni segnala che, a dispetto dell’incommerciabilità scritta nelle leggi e del rischio di demolizione, questi fabbricati hanno un proprio commercio praeter legem e conservano un apprezzabile valore d’uso perché il rischio della demolizione è estremamente remoto. In quest’ottica, si può immaginare una stima pari al valore di uso del fabbricato (pari al valore di mercato di un immobile regolare di consimili caratteristiche) abbattuto di un’aliquota percentuale per tenere conto del maggiore o minore rischio di demolizione. Riapertura dei termini del condono straordinario a seguito

dell’aggiudicazione (art. 40) V’è però - pure in queste ipotesi estreme - una chance per l’aggiudicatario che è poco conosciuta (e ancor meno applicata), ma deve essere tenuta presente ai fini della stima. L’ultimo comma dell’art. 40 legge n. 47 prevede, in estrema sintesi, che se l’immobile abusivo rientra in una delle tipologie di abuso sanabili con il condono straordinario e le ragioni di credito (del procedente o di un creditore intervenuto) sono anteriori all’entrata in vigore della legge sul condono straordinario, allora l’aggiudicazione nella vendita forzata vale a riaprire - per il solo aggiudicatario - i termini del condono straordinario purché la domanda di sanatoria sia presentata entro 120 giorni dalla emissione del decreto di trasferimento. E poiché i condoni straordinari prevedono la sanabilità degli abusi in termini assai più ampi rispetto all’ordinario accertamento di conformità (art. 13 legge n. 47; art. 36 T.U. edilizia) e in genere prescindono dal requisito della “doppia conformità”, ecco che può ritornare attuale il criterio di stima basato sul valore di mercato al netto degli oneri e costi di sanatoria.

INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni) Dal

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Al

Interesse legale

disposizione

21.04.1942

15.12.1990

5,0%

16.12.1990

31.12.1996

10,0%

01.01.1997

31.12.1998

5,0%

01.01.1999

31.12.2000

2,5%

D.M. 10 dicembre 1998

01.01.2001

31.12.2001

3,5%

D.M. 11 dicembre 2000

01.01.2002

31.12.2003

3,0%

D.M. 11 dicembre 2001

01.01.2004

31.12.2007

2,5%

D.M. 1 dicembre 2003

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L. 26 novembre 1990, n. 353 L. 23 dicembre 1996, n. 662


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Resoconto dell’Assemblea del Comitato Unitario delle Professioni di Daniela De Salvia In data 6 gennaio presso la sede del Collegio Periti Industriali in Torino – C.so Vinzaglio n. 12 bis, si sono riuniti i rappresentanti delle categorie professionali del C.U.P. di Torino. L’incontro era coordinato dal Presidente del C.U.P. di Torino e Provincia p.i. Amos Giardino. I lavori si sono sviluppati sui temi dell’ordine del giorno comunicati in data 26 novembre c.a.: 1) Resoconto raccolta firme per il ddl di iniziativa popolare per la riforma delle Professioni Intellettuali 2) Resoconto Recepimento Direttiva 2005/36/CE 3) Resoconto della partecipazione Fiera Internazionale delle Pari Opportunità per tutti; 4) Interventi relativi alla Certificazione Energetica; 5) Orientamento nelle scuole superiori in base al protocollo d’intesa con SCUOLAV; 6) Definizione della quota associativa per l’anno 2008 7) Valutazione ed osservazioni relative al ddl Chicchi-Mantini per la riforma delle Professioni Intellettuali; 8) Varie ed eventuali 1) Le firme raccolte sono state 80.000 in tutta Italia di cui 15.000 raccolte nel nord Italia e ben 25.000 solo in Sicilia. Il quorum (50.000 firme) è stato raggiunto per presentare il disegno di legge ma non c’è piena soddisfazione da parte degli organizzatori. Questi si aspettavano infatti di avere un riscontro ben maggiore non tanto da parte del cittadino quanto da parte dei professionisti. Nell’oc-

casione molti dei rappresentanti degli ordini e collegi professionali hanno fatto rilevare che la procedura per la raccolta firme è stata penalizzata da un procedimento che ha visto incepparsi molti ingranaggi, primo fra tutti la scarsa pubblicità da parte degli stessi ordini per stimolare i propri iscritti ad aderire e poi sicuramente i tempi ridotti. 2) Sul recepimento della Direttiva 36/2006 Amos Giardino ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica dal significato prettamente simbolico ed altre due: al Ministro per l’Ambiente Pecoraro Scanio ed al Ministro per le Infrastrutture e dei trasporti Di Pietro. L’Arch. Alessia Guarnaccia (responsabile dei rapporti con i Verdi con le organizzazioni professionali) ha stilato un documento, firmato dal Ministro Pecoraro Scanio, grazie al quale le associazioni sono state riconosciute per le sole competenze non regolamentate. 3) La partecipazione alla Fiera Internazionale di P.O. ha ottenuto un riscontro decisamente positivo nei confronti dell’opinione pubblica. Nell’occasione sono state raccolte circa 100 firme del ddl di iniziativa popolare (punto 1). 4) Amos Giardino ha scritto al Presidente della Regione Piemonte Mercedes Bresso in merito alla questione sorta sulle competenze per il rilascio della Certificazione Energetica. Al momento la Bresso non ha ancora riscontrato la missiva. 5) Si è accennato al protocollo d’intesa con SCUOLAV (progetto del Comune di Torino per favorire i rapporti tra la scuola ed il mondo del la-

Il Presidente del C.U.P. di Torino e Provincia p.i. Amos Giardino. Le firme raccolte per il ddl di iniziativa popolare per la riforma delle Professioni Intellettuali sono state 80.000 in tutta Italia voro) per programmare degli incontri con gli studenti. 6) Per la quota associativa dell’anno 2008 viene proposto di eseguire un aumento. L’idea sarebbe quella di € 300,00 come quota base + € 200,00 come quota di accantonamento per finanziare eventuali manifestazioni, conferenze. 7) Sul testo Mantini – Chicchi si è dibattuto sul fatto che ribalta il sistema ordinistico e mette al centro un organismo di controllo nazionale. 8) Come rappresentante per l’Agenzia delle Entrate è stato nominato il p.i. Montanaro di Torino.

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Prezzi di San Martino 2007 La Commissione Agricoltura del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con la collaborazione del Collegio dei Periti Agrari e delle organizzazioni sindacali di Categoria ha proposto i prezzi medi indicativi per affittanze agrarie, per i contraenti che intendono regolare gli affitti secondo i vigenti patti contrattuali: Carne di bue grasso al ql Latte al Kg Fieno maggengo al Mg Fieno ricetta al Mg Fieno terzuolo al Mg Granoturco ibrido nazionale al ql Grano tenero nazionale al ql Orzo nazionale al ql Risone al ql Erba quartirola di prato irriguo la g.ta Granoturco a maturazione cerosa in silos al ql Paglia pressata al Mg Letame maturo di paglia al ql Letame fresco di paglia al ql Paglia pressata in rotoballe al Mg

Torino, 9 novembre 2007

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€ € € € € € € € € € € € € € €

180,00 0,35 1,30 1,20 1,05 15,00 17,00 16,00 24,00 35,00 3,50 0,80 2,10 1,15 0,75


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Cocktail dell’informazione a cura di Tommaso Mongiovì

Opinioni Scale: ripartizione delle spese per pulizia e illuminazione L’art. 1124 cc. tratta delle scale riguardo al criterio di ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione, stabilendo, com’è noto, che queste sono da ripartire tra i condomini per metà in ragione del valore millesimale dei singoli piani e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Nulla normativamente si dice, invece, circa l’ulteriore ricorrente problema del criterio di ripartizione delle spese per la pulizia e l’illuminazione, sempre delle scale, e, a tal fine, non può, per tanto, che farsi ricorso all’indirizzo giurisprudenziale in materia. In passato, la Cassazione ha seguito diversi indirizzi: giusta un primo (Cass. 25.3.1970 n. 801), si è ritenuto che anche per le spese di pulizia va applicato lo stesso criterio fissato dall’art. 1124, comma 1, per quelle di manutenzione e ricostruzione; giusta un secondo indirizzo (Cass. 3.10.1996 n. 8657) la norma di riferimento è, invece, quella dell’art. 1123, secondo comma, cc., per cui i condomini per tali spese sono tenuti a contribuire, non già in base ai millesimi di comproprietà, bensì secondo l’uso che ciascuno di essi può fare delle scale, senza peraltro la indicazione da parte della S.C. del cri-

terio in concreto da seguire per la relativa ripartizione; in base, infine, ad un terzo indirizzo (Cass, 14.1.2001 n. 97), premesso che l’art. 1124 riguarda spese attinenti la conservazione della cosa comune e non, quindi, le spese di pulizia delle scale (nè di quelle d’illuminazione), alle quali i condomini sono tenuti a contribuire in ragione dell’utilità che la cosa comune è destinata a dare a ciascuno, si attribuisce all’assemblea il potere di ripartire le stesse in virtù delle attribuzioni riconosciutale dall’ art. 1135 c.c., anche modificando i precedenti criteri con la maggioranza prescritta dall’art. 1136 c.c., trattandosi di criteri aventi natura solo regolamentare. Sull’argomento, di recente è nuovamente intervenuta la S.C. con la sentenza 12.1.2007 n. 432, pervenendo, a parere di chi scrive, ad una soluzione che si ravvisa più completa e soddisfacente, rispetto a quelle in passato adottate.

Secondo quest’ultima pronunzia, invero, quanto alle spese di pulizia, poiché trattasi di una questione riguardante spese interessanti una parte dell’edificio (scala) destinata a servire in misura diversa i condomini dei diversi piani, la disciplina è quella in via esclusiva dettata dall’art. 1123, secondo comma, cc. per verificare “l’uso che ciascuno può fare” delle scale, la Cassazione ritiene che debba farsi applicazione, in via analogica, alla regola posta dall’art. 1124 comma 1, ultima parte, con la conseguenza che per tali il geometra n. 1/08

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Professione L’art. 1124 cc. tratta delle scale riguardo al criterio di ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione, stabilendo, com’è noto, che queste sono da ripartire tra i condomini per metà in ragione del valore millesimale dei singoli piani e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. spese la ripartizione va fatta “in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”. La S.C. spiega, poi, che la ripartizione in base all’art. 1124 c.c. “è conforme alla ratio di tale disposizione, la quale va individuata nel fatto che, a parità d’uso, i proprietari dei piani più alti logorano di più le scale rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui contribuiscono in misura maggiore alle spese di ricostruzione e manutenzione. Ugualmente, a parità di uso, i proprietari dei piani più alti sporcano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani più bassi, per cui devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia”. Tiene, tuttavia, a precisarsi nella sentenza n. 432/07 che la ripartizione delle spese per la pulizia “va fatta con applicazione integrale del criterio dell’altezza di piano; la disposizione contenuta nell’art. 1124 c.c., comma 1, secondo la quale la metà delle spese per la ricostruzione e manutenzione delle scale va effettuata in base ai millesimi, deroga, infatti, in parte a tale criterio (applicativo del principio generale di cui all’art.

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1123 cc., comma 2) e quindi non può trovare applicazione analogica con riferimento a spese diverse da quelle espressamente considerate”. La Cassazione affronta, poi, nella stessa sentenza il problema della ripartizione delle spese in parola con riferimento alla diversa destinazione (abitativa o meno) delle singole unità immobiliari o in base alla consistenza dei nuclei familiari che utilizzano nel condominio le unità immobiliari a destinazione abitativa. Secondo la S.C., è da escludere che in tale ipotesi la ripartizione delle spese potrebbe essere effettuata dall’assemblea condominiale sulla base della presunzione di un più o meno intenso godi mento delle scale, posto che il riconoscimento di un potere discrezionale dell’assemblea di ripartizione sulla base di detta presunzione “manca di qualsiasi fondamento normativo, a prescindere dal fatto che si dovrebbe procedere alla revisione delle tabelle millesimali ogni volta in cui muti la destinazione delle singole unità immobiliari o la consistenza dei nuclei familiari che utilizzano le unità immobiliari a destinazione abitativa”.

Naturalmente, sussiste la possibilità di una diversa convenzione, ma, si badi, convenzioni diverse sono esclusivamente quelle approvate alla unanimità dalla totalità dei condomini, nonché eventuali regolamenti contrattuali predisposti dall’originario proprietario di tutto l’edificio. Da ultimo, circa la questione della ripartizione delle spese per la illuminazione delle scale, anche in questo caso la S.C., nella sentenza 432/07, premesso che tali spese attengono ad un servizio, i cui i condomini godono in misura maggiore o minore a seconda dell’altezza di piano (basta considerare, in proposito, che il proprietario dell’ultimo piano utilizza l’illuminazione di tutta la tromba delle scale, mentre il proprietario del primo piano utilizza solo l’illuminazione della prima rampa) reputa che sussistono le condizioni per un’applicazione analogica dell’art. 1124 cc., data la identità di ratio. Nè, conclude sul punto la sentenza, sarebbe ipotizzabile dal punto di vista logico una ripartizione delle spese per illuminazione basata sulla diversa destinazione delle singole unità immobiliari o sulla consistenza dei nuclei familiari, in quanto il consumo di energia elettrica è lo stesso a prescindere dal numero delle persone che accedono alle singole unità immobiliari. Da “Universo Casa”

Giurisprudenza Amministratore in giudizio senza l’autorizzazione dell’assemblea dei condomini L’amministratore di un condominio può essere convenuto in giudizio per qualunque controversia concernente le parti comuni ed è legittimato a rappresentare in giudizio il condominio senza necessità di autorizzazione dell’assemblea con l’inerente legittimazione a proporre impugnazione.


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Professione (Corte di Cassazione, sez. III sentenza 13 febbraio 2007, n. 3064). Esclusa la ricerca degli eredi da parte dell’amministratore L’amministratore che è a conoscenza del decesso di un condomino, fino a quando gli eredi non gli manifestano la loro qualità, non avendo elementi utili di riferimento e non essendo obbligato a fare alcuna particolare ricerca, non è tenuto a inviare avviso di comunicazione. (Corte di Cassazione, sez. Il, sentenza 15 febbraio 2007, n. 6926) Patto di riscatto o di retrovendita Una vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo, ma l’adempimento di un mutuo, ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno, con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o non l’obbligo di restituire le somme ricevute, atteso che una siffatta vendita, pur non integrando direttamente un patto commissorio, costituisce un mezzo per eludere il divieto posto dell’articolo 2744 cod. civ., e la sua causa illecita ne determina l’invalidità ai sensi degli artt. 1343 e 141 8 cod. civ. (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza 8 febbraio 2007, n. 2725). Mancata integrale esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti Poiché, ai sensi dell’art, 1406 cod. civ., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, occorre che le prestazioni poste a carico delle parti non

siano state interamente eseguite, giacché in tal caso non è possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. (Corte di Cassazione, sez. II, sentenza 16 novembre 2007, n. 6157).

Quesiti Ripristino balconi e soglie delle finestre: come vanno ripartite le spese? Di Augusto Cirla (Avvocato in Milano) L’assemblea del condominio ha deliberato di fare eseguire la manutenzione della facciata dell’edificio. Gli interventi riguarderanno, oltre che il rifacimento delle parti ammalorate e la tinteggiatura totale, anche il ripristino in genere dei balconi e delle soglie delle finestre. E’ sorta contestazione sul criterio da applicare per il riparto delle spese per tale ultimo intervento, nel senso che alcuni condomini ritengono che, non rientrando le finestre e i balconi tra le parti comuni, debbano essere addebitate ai singolo proprietari e non già a tutti i partecipanti al condominio. Come va ripartita questa spesa ? Il proprietario del balcone può opporsi all’esecuzione dell’opera ? (Codice cliente 588511) La facciata è la parte più esterna dell’edificio, quella cioè che appare nel suo insieme ad un soggetto che si pone di fronte ad un caseggiato e che, in ultima analisi, caratterizza l’edificio condominiale e imprime allo stesso un certo decoro architettonico, inteso come l’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dello stabile e che gli attribuiscono una determinata fisionomia ed un particolare pregio artistico, dando ad esso una specifica identità. Il decoro architettonico riguarda tutto ciò che nell’edificio è visibile e ap-

prezzabile dall’esterno. E’ un bene comune che, una volta individuata anche la pur semplice linea armonica dell’edificio, ne caratterizza la fisionomia e trova tutela a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare, quand’anche nel loro complesso possano apparire a taluni gradevoli. Tutti gli edifici, non solo quindi gli stabili che rivestono un particolare interesse storico o artistico, hanno un proprio decoro architettonico che va rispettato: anche l’edificio popolare ha pur sempre caratteristiche strutturali tali da conferirgli una particolare fisionomia, sebbene priva di particolare pregio. Devono pertanto ritenersi vietati tutti quegli interventi sulla facciata che possano comportare una disarmonia dell’insieme e un deprezzamento dell’intero stabile. Trovano quindi giustificazione i limiti che necessariamente si pongono sia ai condomini che all’assemblea nel caso in cui, vuoi per un interesse particolare del singolo proprietario oppure dell’intera collettività, si decida di eseguire sulla facciata opere che in qualsiasi modo vadano ad interessare l’estetica del fabbricato: tutti gli interventi devono tenere conto, rispettandolo, del decoro architettonico dell’edificio. In tale contesto assumono primaria importanza i balconi e tutto ciò, stucchi e decorazioni comprese, che, quand’anche costituenti accessori dell’appartamento con funzione ornamentale, si rifletta anche sull’aspetto architettonico della facciata, così da non potersi modificare o eliminare senza il consenso della maggioranza dei condomini. I balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni ai sensi dell’art. 1117 cc., non essendo né necessari per l’esistenza del fabbricato e né destinati all’uso od al servizio di esso. Appartengono pertanto in via esclusiva, assieme alla colonna d’aria sovrastante, a ciascuno dei proprietari dei singoli appartamenti di riferiil geometra n. 1/08

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mento in qualità di pertinenze. Essi infatti, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi normalmente a funzioni strutturali riferibili all’edificio condominiale, devono considerarsi beni di proprietà esclusiva di coloro che ne fanno uso. Esula pertanto dalle attribuzioni dell’assemblea il potere di deliberare, con efficacia vincolante per tutti i condomini non espressamente consenzienti, interventi o opere riguardanti o coinvolgenti parti del balcone di proprietà esclusiva del singolo condomino. Tuttavia alcuni elementi dei balconi possono considerarsi comuni a tutti i condomini quando adempiano ad una funzione decorativa dell’intero edificio. Ci sono elementi del balcone, quali il rivestimento del parapetto e della soletta piuttosto che i listelli destinati ad ingrossare lo spessore della copertina dei parapetti in modo da renderlo omogeneo al marcapiano

Riflessioni Che cosa hanno di sbagliato le parole e i pensieri? Sono limitati.

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che corre lungo la facciata dell’edificio, che costituiscono elementi che devono ritenersi beni comuni perché svolgono una funzione estetica per l’edificio e diventano così parti decorative essenziali della facciata. Medesimo discorso vale per i cementi decorativi, viti di ottone, pilastrini e frontalini che, in quanto ornamenti dell’intero edificio, ne accrescono anche il pregio architettonico. Anche i contorni lapidei delle finestre e dei balconi sono destinati ad assicurare l’armonia architettonica della facciata esterna e conseguentemente, partecipando alla peculiare funzione della facciata stessa, costituiscono anch’essi parte comune. Resta invece di proprietà esclusiva del singolo condomino tutto ciò che è necessario per il diretto utilizzo e godimento del balcone, quali la pavimentazione, le soglie di accesso e, in genere, quello che è posizionato nella parte interna e che, come tale, non va ad interessare la facciata. Sulla base dei sopra indicati principi generali, peraltro consolidati dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, risulta più semplice intendere come ripartire le spese nel caso di rifacimento integrale della facciata, finestre e balconi compresi. Come si è detto, gli elementi decorativi del balcone di un edificio condominiale, svolgendo anche una funzione di ornamento per l’intero edificio, costituiscono parti comuni, con la conseguenza che le spese per le relative riparazioni ricadono su tutti i condomini in maniera proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Persino inutile sottolineare che in tal caso spetta all’assemblea condominiale il potere di assumere le delibere che riguardano la loro manutenzione, essendo il decoro estetico bene comune. Devono invece essere sostenute esclusivamente dal proprietario del piano cui il balcone si apre le opere di manutenzione che concernono parti costituenti proiezioni della pro-

prietà individuale, ossia quelle dirette a preservare e consentire l’utilizzazione della superficie praticabile del balcone, come gli interventi di manutenzione del pavimento, del piano di calpestio, della parte interna, delle soglie, dei davanzali e dei parapetti, del piano di appoggio delle finestre e delle imposte. Ebbene in ogni caso sempre valutare prudenzialmente caso per caso se le parti del balcone abbiano una funzione ornamentale limitata al singolo appartamento oppure se sia estesa al l’intero edificio. Attenzione, da ultimo alle responsabilità, perché se la causa del danno è da ravvisare nei balconi, essa si presume in capo al proprietario dell’unità immobiliare corrispondente. E’ onere di tale esclusivo proprietario dare la prova che il danno trova origine da elementi esteriori e decorativi da assimilarsi a parti comuni e non già da parti del balcone di proprietà esclusiva, con il conseguente spostamento di responsabilità in capo al condominio. E così, il danno provocato da un frammento staccatosi da un balcone è da attribuirsi al proprietario del balcone ex art. 2053 c.c., con rigetto della domanda di manleva che questo eventualmente proponga nei confronti del condominio. I balconi infatti sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato e non costituiscono parti comuni dell’edificio. Essi appartengono ai proprietari delle unità immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco e muratura che si siano da essi staccati, mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi che ad essi ineriscono, quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, sono condominiali se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solo al decoro della porzione immobiliare ad essi corrispondenti. Da Immobili & Proprietà


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Il baculo mensorio di Lorenzo Destefanis

In ricordo del geom. Piero Banchetti, sempre vicino nei momenti alterni della vita che, ferito, mi raccolse ed ospitò nella sua bella casa di Arezzo

Le notizie di quest’antico strumento non vanno oltre il XIII secolo quando fu oggetto di approfonditi studi condotti dal filosofo matematico Levi Ben Gerson, nato nel 1288 e morto nel 1344. Gerson è noto come matematico, astronomo, filosofo e commentatore della Bibbia; visse nella Francia del sud e fu vittima delle persecuzioni degli ebrei da parte del re Filippo il Bello; mantenne però buone relazioni con il papato e dedicò la traduzione di importanti opere conosciute come Sinibus Chordis et Arcobus ed il Tractatus instrumenti astronomie al papa Clemente VI. il geometra n. 1/08

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Professione Il baculo è formato da un regolo, munito da apposite tacche o scanalature, poste a distanze multiple che permettono l’inserimento di una traversa. Da stazioni diverse si collimano oggetti terrestri e con opportune manovre si ottengono le distanze dai luoghi d’osservazione.

Nella tabella in basso è riportata la possibile dimostrazione euclidea del funzionamento del baculo, anche se probabilmente il concetto su cui si basava il suo uso è stato frutto di un ingegnoso studioso sconosciuto.

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Nell’immagine è proposta la dimostrazione semplificata del concetto probabilmente usato dall’inventore dello strumento.

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Professione

Le intersezioni degli allineamenti che si vengono costituire con le collimazioni dalle stazioni, sono molto sciabolate (termine usato nella topograďŹ a militare) e pertanto causano errori non indifferenti nelle misure.

In ogni modo il baculo mensorio è stato il primo vero distanziometro usato dagli uomini in campo topograďŹ co ed il suo uso, anche se poco preciso, risolve il problema della misura indiretta delle distanze.

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Professione Descrivere in modo grafico la posizione dei manufatti e delle forme della natura era molto semplificato con l’uso di questo strumento; il suo impiego in campo balistico era anche utile per ottenere le distanze per le gittate delle armi da tiro. Di quest’attrezzo abbiamo ampia documentazione in testi rinascimentali, ma in tempi più recenti l’aspetto ed il suo uso sono mutati e spesso è confuso con il raggio astronomico.

L’astronomo Tolomeo tiene in mano la “croce astronomica”, strumento che deriva dal baculo mensorio

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Commissione Sicurezza

17° Corso sulla Sicurezza nei cantieri di Luca Perricone

In alto, un’immagine utilizzata nel “Laboratorio di auto valutazione su di un cantiere virtuale” Alcuni momenti del corso ed il saluto alla lezione conclusiva

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Con un’interessante lezione su “I profili di responsabilità” tenuta dal Dott. E. D. Basso (P. M. alla Procura di Mondovì, autore, tra l’altro, del “Codice della Sicurezza sul Lavoro”) e con un intervento sulle novità legislative in materia di costi della sicurezza del Dott. Mario Marchio, si è concluso il nostro 17° corso di “Sicurezza Cantieri” (considerando il decentramento territoriale di alcuni corsi e il cambiamneto di numerazione, il numero totale è di 28 corsi. n.d.r.). Questo corso, con il quale il nostro Collegio ha raggiunto l’imponente cifra di 2121 professionisti formati e abilitati in materia di sicurezza cantieri, ha avuto una struttura didattica innovativa: 120 ore, come da normativa, per la formazione base abilitante, seguite da un modulo di tre lezioni di 4 ore ciascuna di tipo seminariale. Con questo tipo di struttura didattica il Collegio (per tramite della Fondazione), ha voluto aumentare la qualità e la quantità della propria offerta formativa in tema di sicurezza cantieri. In particolare, si è pensato di creare questo modulo di sintesi per colmare, almeno in parte, il distacco che inevitabilmente esiste tra la formazione in aula e la pratica professionale. La lezione finale tenuta dal Dott. Basso è stata preceduta da un “Laboratorio di auto valutazione su di un cantiere virtuale” tenuto dal Geom. Luca Perricone e da una lezione sul difficile argomento di “Teoria e prassi” della sicurezza cantieri tenuta dall’Ing. Fulvio Giani responsabile della Commissione Sicurezza della


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Commissione Sicurezza Fondazione Ingegneri di Torino. Al termine del corso è stato distribuito a tutti i discenti un questionario per conoscere il livello di gradimento.

La Consigliera geom. Federica Capriolo è stata tutor del corso

I partecipanti abilitati

ALLAMANO MARCO APRILE FILIPPO ARNOLFO GIOVANNI BALSAMO ORSOLA BARALE ALEX BATTAGLIA ROBERTO BERTO MANUELA BORACCO STEFANO BOSIO GIANLUCA BRAZZOROTTO LUCA CALZA CRISTIAN CANAZZA MARCO CAPRIOLO FEDERICA CARABBA ALESSANDRO CARIDI SISSI CARLISI ALESSANDRO CARPINELLO MANUELA CATTANEO BARBARA CHIODIN ALBERTO CICERALE STEFANIA COLOTTI VITO CORBISIERO GIUSTINA CROCI RAFFAELLA CROCIONI STEFANO CUALA DIEGO CELESTINO DI CHIARA MAURIZIO

Il nuovo capitolo del Prezzario della CCIAA per la sicurezza dei cantieri Fin dal suo apparire nel quadro normativo, la definizione dei costi della sicurezza ha rappresentato argomento di dibattito e di studio per tutte le figure professionali coinvolte nel processo edilizio. Con l’arrivo della L. 123/07 la valutazione dei costi, già prevista dall’Art. 12 del D.LGS 494-528 e meglio definita dall’Art. 7 del DPR 222/03, è stata estesa a tutti i contratti di subappalto e somministrazione. Il calcolo dei costi della sicurezza è così diventato argomento (o problema) presente in tutti i passi del processo edilizio. In materia segnaliamo la recente pubblicazione (novembre 2007) del capitolo 51 “Sicurezza ed igiene del lavoro per cantieri temporanei e mobili” del “Prezzario delle Opere Edili ed Impiantistiche sulla piazza di Torino” ad opera della C.C. I. A. A. di Torino. Il capitolo è frutto del lavoro della Commissione Prezzi n. 11 composta dai rappresentanti di Ordini (Architetti e Ingegneri), Collegi (Geometri e Periti), Associazioni di Categoria e Impiegati e Funzionari della C.C. I. A. A.. Il capitolo è stato presentato in un convegno dedicato nell’ambito dell’esposizione Restruttura.

DI NATALE ENZO DI PASQUALE ENZO DONADELLO DAVIDE ENRICO ALBERTO FROVA ROBERTO FRUCI ALESSANDRO GHIANO MAURIZIO GIAVASSI ELENA HAGHIGI-II KEYVAN HOSQUETZ MORRITZ INGRASSIA FABIO LA PORTA SILVANO MANASSERO PAOLO MARUCCO FEDERICO MAULA’ ANTONELLA MINA CARLO MIOTTO ASHER MOTTA FABIO MULAS GIOVANNA MUSSO PIERGIUSEPPE ORLANDO TIZIANA ORTO MARCO

PERUCCA MARCO REGIS MARZIO RIENTE ALESSANDRO RINALDI ANDREA ROSA CLOT MARCO SANTA ALESSANDRO SASSO PIETRO SCRUCI GIUSEPPE SPANDREA ALESSANDRO STRAZZACAPPA SABINA TARABLE MARIO TAVAGLIONE ANGELO IVANO TEDESCO STEFANO TOSCANA ROBERTO USSEGLIO PAOLO VALENTE ANTONELLA VAUTERO RENATO VILLANI FRANCESCO ZANONE DIEGO ZULIAN ARTURO il geometra n. 1/08

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Commissione Sicurezza Convegno AGIAI “La contabilizzazione del calore negli stabili in condominio – Appalti e sicurezza: la nuova frontiera dell’Amministratore” Il 30 novembre 2007 si è tenuto, nell’ambito della manifestazione fieristica Restruttura presso il Lingotto, il convegno “La contabilizzazione del calore negli stabili in condominio – Appalti e sicurezza: la nuova frontiera dell’Amministratore”. Il convegno, organizzato congiuntamente da A.G.I.A.I. (Associazione Geometri Italiani Amministratori Immobiliari) e dal Collegio dei Geometri di Torino e Provincia per tramite della Commissione Immobiliare coordinata dal Geom. Giancarlo Carasso, ha avuto la piena partecipazione di un folto numero di colleghi che ha presto esaurito i posti a disposizione. Il Geom. Carasso ha svolto il ruolo di moderatore introducendo i vari relatori. Per la parte più strettamente connessa all’amministrazione hanno relazionato: il Presidente dell’ A.G.I.A.I., geom. Tommaso Minogiovì, l’Avv. Vincenzo Nasini per Confedilizia e il Dott. Luciano Caroli A.D. della “Caroli Giovanni Energy Service”. La sicurezza è stata trattata dal Dott. Michele Montrano dell’ASL 5 Spresal e, per il Collegio dei Geometri di Torino, dal geom. Luca Perricone responsabile della Commissione Sicurezza. Gli atti del convegno sono scaricabili dal sito del Collegio e dal sito dell’ A.G.I.A.I..

CORSI RSPP L’ASL 5 di Rivoli organizza una serie di corsi per RSPP e ASPP, ai sensi del D. L.vo n. 195/2003 Accordo Stato – Regioni - 26/01/2006 e 05/10/2006. Le locandine dei diversi moduli, con programmi e costi, sono consultabili sul sito Internet del Collegio. Maggiori informazioni: Dipartimento di Prevenzione ASL 5 - Servizio Prevenzione Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Via Balegno n. 6 - 10098 – Rivoli (TO) - tel. 0119551775 . fax 0119551776

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Il geometra

Commissione Sicurezza Il 2008 E’ “L’ANNO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”: LO HA DECISO IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO Il 2008 è stato proclamato “Anno della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Lo ha deciso il 14 gennaio il Consiglio comunale di Torino, approvando all’unanimità (44 voti favorevoli su 44 Consiglieri presenti) la mozione proposta dal presidente del Consiglio comunale Beppe Castronovo, dal vice presidente Michele Coppola e da tutti i capigruppo della Sala Rossa. Il documento aveva già ottenuto unanime assenso dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comu-

nale lo scorso venerdì. In seguito ai tragici fatti che hanno colpito Torino e che colpiscono l’Italia intera, la Sala Rossa ha voluto dare un segnale forte alla città, ai familiari delle vittime e a tutti lavoratori affinché migliorino le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. “Il tema della sicurezza sul lavoro” – recita il documento – “deve essere costantemente al centro dell’impegno di tutti i soggetti sociali, in modo tale da creare una cultura che, rafforzando il valore sociale dell’impresa, ai sensi della Costituzione, sappia coniugare il rispetto degli inalienabili diritti dei lavoratori, il primo dei quali deve sempre essere il diritto al lavoro in condizioni di assoluta sicurezza, con la ricerca del profitto”. Da oggi la presidenza del Consiglio comunale e la Giunta lavoreran-

no per rafforzare la cultura della sicurezza sul lavoro e sensibilizzare la cittadinanza e le parti sociali, affinché non accadano più episodi come il rogo alle Acciaierie ThyssenKrupp dello scorso 6 dicembre o l’esplosione del Molino Cordero di Fossano del 16 luglio, che causarono la morte rispettivamente di sette e di cinque operai. Tra le iniziative che la Città promuoverà nel corso dell’anno, è previsto l’allestimento di una mostra fotografica sulla tragedia avvenuta nello stabilimento ThyssenKrupp di corso Regina Margherita. Sono inoltre allo studio dibattiti e incontri sul tema della sicurezza e azioni in favore dei familiari delle vittime sul lavoro.

PUBBLICITA’ POLITECNICO

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Cassa di Previdenza

Un pò di scuola in materia di previdenza Si giunge spesso alla soglia della “fatidica” pensione senza avere le idee chiare sulle modalità di calcolo del trattamento da richiedere. E’ pur vero che le delibere della Cassa che si sono susseguite nei diversi anni, atte a modificare i regolamenti, sono state numerose e pertanto ci sembra opportuno fare una sintesi della normativa attuale di calcolo delle pensioni di vecchiaia e anzianità.

PENSIONE DI VECCHIAIA La pensione di vecchiaia sino al 31.12.2006 era corrisposta a coloro che avevano compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Dall’1.1.2007 il requisito minimo di contribuzione necessario ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia viene incrementato gradualmente di un anno ogni biennio sino a raggiungere i 35 anni dal 2015. Per coloro che al raggiungimento del 65° anno di età possano far valere un’anzianità contributiva almeno pari a 10 anni (5 anni per coloro che all’1.1.2003 risultavano avere un’età almeno pari a 55 anni) e non abbiano fatto richiesta di ricongiunzione né possano usufruire della totalizzazione, è ammessa la liquidazione della prestazione secondo il metodo contributivo. Il calcolo della pensione della Cassa al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, a seguito dell’applicazione del criterio del pro-rata, è determinato al momento della maturazione del diritto tenendo conto della normativa regolamentare al tempo vigente. Conseguentemente ogni trattamento pensionistico è il risultato di quattro distinte modalità di calcolo, articolate secondo il seguente schema: - per gli anni di anzianità maturata sino al 31.12.1997 l’importo della pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, al 2% di un reddito di riferimento calcolato come media dei migliori 10 redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini IRPEF nei 15 anni solari anteriori alla maturazione della pensione. L’aliquota del 2% si applica sui redditi di riferimento di importo sino a € 41.600,00 (valore 2007); se il reddito di riferimento è superiore a € 41.600,00, l’aliquota è ridotta secondo il seguente schema: -- reddito di riferimento compreso fra € 41.601,00 e € 62.300,00 = 1,71% -- reddito di riferimento compreso fra € 62.301,00 e € 72.800,00 = 1.43% -- reddito di riferimento compreso fra € 72.801,00 e € 83.100,00 = 1,14%

Il geom. Luciano Simonato, Segretario del Collegio dei Geometri di Torino, è anche componente della Giunta della Cassa di Previdenza. Gli altri Delegati Cassa di Torino sono i geometri Massimo Ottogalli, Gianluca Pautasso, Franco Rigazio e Ilario Tesio 32

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- per gli anni di anzianità maturata dall’1.1.1998 al 31.12.2002, l’importo della pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, al 2% di un reddito di riferimento calcolato come media dei migliori 25 redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall’iscritto ai fini IRPEF nei 30 anni solari anteriori alla maturazione della pensione (dal 2008 in poi). L’aliquota del 2% si applica sui redditi di riferimento sino a € 18.700,00 (valore 2007); se il reddito di riferimento è superiore a € 18.700,00, l’aliquota è ridotta secondo il seguente schema: -- reddito di riferimento compreso fra € 18.701,00 a € 41.600,00 = 1,75% -- reddito di riferimento compreso fra € 41.601,00 e € 62.300,00 = 1.50%


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Cassa di Previdenza -- reddito di riferimento compreso fra € 62.301,00 e € 72.800,00 = 1.10% -- reddito di riferimento compreso fra € 72.801,00 e € 83.100,00 = 0,70% - per gli anni di anzianità maturata dall’1.01.2003 al 31.12.2006 scompare l’aliquota del 2% e l’aliquota dell’1.75% trova applicazione anche sullo scaglione di reddito di riferimento compreso fra 0 e 41.600,00 euro. - per gli anni di anzianità maturata dall’1.1.2007 l’aliquota dell’1.75% si applica sui redditi di riferimento di importo sino a € 10.000,00, l’aliquota è ridotta secondo il seguente schema: -- reddito di riferimento compreso fra € 10.001,00 e € 30.000,00 = 1.50% -- reddito di riferimento compreso fra € 30.001,00 e € 60.000,00 = 1.20% -- reddito di riferimento compreso fra 60.001,00 e € 80.000,00 = 0.90% -- reddito di riferimento compreso fra 80.001,00 e € 100.000,00 = 0.60% -- reddito di riferimento compreso fra 100.001,00 e € 130.000,00 = 0.30% Per il calcolo della media dei redditi si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo soggettivo del 10%. La misura della pensione non può in ogni caso essere inferiore ad un importo minimo pari, nell’anno 2007, ad € 7.347,92.

PENSIONE DI ANZIANITA’ La pensione di anzianità è corrisposta : - indipendentemente dall’età, a coloro che abbiano maturato almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa; - a coloro che abbiano maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e abbiano almeno 58 anni di età. A decorrere dell’1.1.2003, in entrambi i casi risultano efficaci solo gli anni per i quali l’iscritto possa far valere un volume d’affari IVA professionale non inferiore ad un limite stabilito annualmente dalla Cassa (anno 2007 euro 7.600,00). Anche per il calcolo della pensione di anzianità l’applicazione del criterio pro-rata conduce a determinare il trattamento pensionistico come risultato di due distinte modalità di calcolo, secondo il seguente schema: - per gli anni di contribuzione fino al 31/12/2006, l’importo della pensione di anzianità è determinato secondo i medesimi criteri previsti per la pensione di vecchiaia, compresa l’applicazione della pensione minima. Peraltro, nei casi in cui il beneficiario possa far valere meno di 40 anni di contribuzione, alla pensione spettante si applica la sommatoria dei coefficienti di riduzione correlati all’età anagrafica e all’anzianità contributiva maturata, nella misura esposta nel prospetto seguente: COEFFICIENTI DI RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITA’ Età 58 59 60 61 62 63 64%

Coeff. di riduzione 25% 20% 15% 10% 5% 2% 0%

Anzianità contr. 35 36 37 38 39

Coeff. di riduzione 15% 12% 9% 6% 3%

- per gli anni di contribuzione dall’1.1.2007 il trattamento pensionistico di anzianità viene determinato secondo il sistema contributivo. il geometra n. 1/08

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Atti del Collegio

Esami di abilitazione 2007

Prima prova scrittografica Su un lotto di terreno di adeguate dimensioni si vuole costruire una villa bifamiliare con ingresso indi pendente ed un ampio giardino. Il manufatto, i cui appartamenti non devono superare la superficie di 160 mq devono essere costituiti da ingresso - salone, cucina, quattro camere da letto e adeguati servizi. In un piano semi-interrato dovrà essere previsto un garage per almeno due auto e una cantina. Il candidato, scelta una idonea scala di rappresentazione, esponga la sua proposta progettuale con due prospetti e una sezione significativa. Infine, il candidato completi il suo elaborato con una breve relazione illustrativa della metodologia di progetto adottata e aggiunga, in scala 1:20, due particolari costrut tivi scelti tra: - particolare della copertura - particolare della muratura - impianto elettrico - computo metrico di una parte del manufatto. Tempo assegnato per lo svolgi mento della prova: 8 ore. Durante la prova è consentita sol tanto la consultazione di manuali tecnici e l’uso i strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti.

Seconda prova scrittografica Nella periferia di una città è ubicato un vecchio complesso immobiliare ex rurale, in pessime condizioni di manutenzione, costituito da un fabbricato ad uso abitazione, da una stalla, da un magazzino e da un’ampia area di pertinenza. Dei fabbricati esistenti sono stati riscontrati i seguenti dati: superficie coperta dai fabbricati: - abitazione: 200 m (elevata su due piani fisori terra); - ex stalla 360 m/i - magazzino: 150 m La proprietà ha incaricato un tecnico di provvedere alla valuta zione del complesso calcolando la demolizione dell’esistente e procedendo poi alla divisione in due parti di ugual valore, tenendo presente che, il lotto su cui sorge il complesso, secondo il piano regolatore vigente, ricade in zona edificabile ad uso residenziale per la quale valgono i seguenti indici urbanistici: - indice di cubatura: 1,20 mc/mq - indice di utilizzazione (o rapporto di copertura): 0,25 - altezza massima realizzabile: 7 m

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Il geometra

Atti del Collegio Il tecnico ha proceduto al rilievo topografico del lotto per verificare la corrispondenza tra la superficie indicata negli atti catastali e la superficie reale. Esso è un quadrilatero di vertici A, B, C e D. Il rilievo ha permesso di calcolare le seguenti coordinate cartografiche planimetriche: XA= 67,10 m

XB= 67,10 m

XC = 152,70 m

XD = 137,10 m

YA= 95,40 m

YB= 185,70 m

YC = 185,70 m

YD = 65,80 m

Il candidato, assumendo opportunamente tutti i dati ritenuti utili o necessari: l. determini la superficie reale dell’area occupata dal complesso immobiliare e ne stimi il valore sul mercato locale; 2. proceda al frazionamento del terreno in due parti equivalenti; 3. indichi la procedura catastale necessaria per addivenire alla divisione del lotto. Durata massima della prova: 8 ore. Durante la prova sono consentiti l’uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti e la consultazione di manuali tecnici e di raccolte di leggi non commentate.

I Geometri abilitati COMMISSIONE VII - GUARINI AIMONE CHIORAT ELOISA AIMONE GIGIO ANDREA ALAIMO LUIGI ALLASINO JESSICA AMATO ANGELO AMBROGIO PIERCARLO (MONDOVI’) ANDREONI DAVIDE ARDUSSO ALESSANDRO ARNEODO MARGARET ASSOM CARLOTTA AVICO TIZIANO BACCHIN MARCO BADINO FEDERICO BADINO VALENTINO BAESSO ENRICO BAGOLIN STEFANO BAJETTO ALESSIA BALDINI BARBARA BARBARO ALBERTO BASSO LUCA (MONDOVI’) BATTAGLIA ANNA BATTAGLIA FRANCESCO BECCARIA DIANA BENASCIUTTI DANIELE BENETTI ALBERTO BERA ALESSANDRO BERGAMINO MICHELA BERNELLO CHIARA (MONDOVI’)

BERT MANUELE BERTOLDO RICCARDO BERTOLOTTI ELENA (MONDOVI’) BERTOTTI ROBERTA BIANCO DAVIDE BLANGERO FABIO (MONDOVI’) BOCCHINO ALESSANDRO BOFFA PEDRO ANDREA BOLATTO PAOLO ALDO BONETTO OLVIN BORDUNALE FABRIZIO BORLA FRANCESCO BOSIO CHIARA BOSIO FRANCO (MONDOVI’) BOSSO OSCAR BRIA BARET ALESSANDRO BROGLIO DAVIDE

COMMISSIONE VIII GUARINI BRUNO VINCENZO CAFFARO GIANLUCA CALLIGARO ANDREA CALO’ ALFREDO CAMMARERI ANDREA CAMUSSO ALESSANDRO CAPRA ANDREA CARBOTTA ANTONIETTA CARDONE ALESSANDRO CARERI GIUSEPPE

CAVARERO MAURIZIO (MONDOVI’) CHIABODO VALTER CHIADO’ FIORIO ANDREA CIRILLO CARLO CIUCCI PAOLO COCHIS ALESSIA COPPOLA GABRIELE CORAGLIA MARCO CRISAPULLI ELISABETH CRIVELLARI DAVIDE D’AGOSTINO DOMENICO D’AGOSTINO SARA DAMIANO LAURA ELISABETTA DEANDREA FABIO DE BARTOLOMEO FABRIZIO DE CARO FEDERICO DEGAN GIULIO DEL VECCHIO FRANCESCO DESTEFANIS LUCA DEVIETTI GOGGIA DAVIDE DI BIASE VALERIO DILILLO VITO GALLO ANDREA (MONDOVI’) GHIGO MONICA (MONDOVI’) MATTALIA ERICA (MONDOVI’)

COMMISSIONE IX - GUARINI DI LORENZO AGOSTINO DI MICELI LUCIA il geometra n. 1/08

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Atti del Collegio ROSSI FAUSTO (MONDOVI’) ZAVATTERI ELIANA (MONDOVI’) FALZONE ANDREA RICCARDO

DI PINTO FEDERICA D’ITALIA ALESSANDRO DOMANIN ERMES DOMINICI DAVIDE DOSIO ANDREA DURANDETTO STEFANO ESPOSITO CRISTIAN ESPOSITO MATTEO FABBRIS ANDREA FACCIPONTE LINDA FARINETTO ALESSANDRO FERRERO MICHELE FIORENZA EDOARDO FLORIO CLAUDIO FORMENTO MAURIZIO FRANCESIA ROBERTO FRANCHI DARIO FRANCISCO STEFANO FRANCO DANIEL FURGATO ROBERTO FURNO DANIELE GAGLIARDI DIEGO GAGNOR LUCA GAI FRANCESCO GAIDANO ALBERTO GAIOLA ALESSIO GALATI NICOLA GIACOLETTO NADIA DOMENICA GIRARDI BARBARA GOGLIO FEDERICO GONTERO ANDREA GRANIERO DAVIDE GRASSO GERMANO GUZZETTI FABRIZIO HASSANALI ZADEH HAGHIGHI KEIVAN IANNOTTA MARIA NOEMI IERINO ANTONIO IMPARATO MICHELE IMPIERI MARCO LANA CLARA NASI GIACOMO (MONDOVI’) NEGRO DAVIDE (MONDOVI’)

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COMMISSIONE X - VITTORINI NEGRO CAMUSIN MARIA NICOLA DEMETRIO NOLFO FRANCESCO PALUMBO LORENZO PAPANDREA VALENTINA PAPARELLA MANUEL PELLERITO FRANCESCA PENNAZIO EMANUELE PERETTI ERICA PERRICONE FRANCESCO PERRONE ALESSANDRO PERTUSIO KATIUSCIA PICARELLA DANIELE PICOTTO VALENTINO PIERRI FRANCESCO PIRA FRANCESCO PISANI SIMONE PITERA’ LUIGI PORTO BONACCI LUCA POZZO PAOLA LANTANO GIUSEPPE LANTERI PAOLO LANZILLOTTA PIETRO LEONE CARLO LISTELLO MARCO LO CICERO FABIO LONGO VASCHETTI DAVIDE LO SARDO SEBASTIEN LOVERA ALBERTO LUCENTE DANIELE MADIOTTO STEFANO MALARA DIEGO MANISCALCO SIMONA MAROCCO PAOLO MARTELLO FABIO MARTINATTO ANDREA MARTUFI CARLO MASCARELLO LUCA MASSA MARA MASSACESI SIMONE PATRIZIO MATTEA MAURIZIO MEROLA UMBERTO MICELLINO ANDREA MILAN ANDREA MINARDI ROBERTO MINISSALE DAVIDE MO BETTETO MARCO MOLINO ANDREA MORERO WALTER MUSCU LUCA

MUSSINO ELIANA ELISABETTA

COMMISSIONE XI VITTORINI PRIZZON ALEX PUORRO ANDREA QUACCHIO GIANMARCO RIBECHINI SIMONE ROBIOLA MICAELA ROCCA SARA ROMAN EMANUELE ROMANIELLO PAOLO RONCO ANDREA ROSA BRUSIN PIERO ROSSI LORENZO ROSSI MARGHERITA ROSSI SIMONA ROSSO LUCA GIUSEPPE RUBATTO FABIO RUBIANO STEFANO SARDONE ROBERTO SATTA STEFANO SCIANCALEPORE DANIELE SCIARPA MAURO SCICHILONE MICHELANGELO SECCI FABIO SERENA MARCELLO SERGI DANIELE SORTINO MARCEL STRAZZERA EMANUELE STRINGARI LUCA TARAMINO ELISA TAVERNA ENRICO TEMPERINO GIOACCHINO TESTA EMANUELE TIBALDI DALILA TINELLI FRANCESCO DOMENICO TOMASIELLO CRISTIAN TORCHIO SILVIO TOTINO FRANCESCO TROMBINI MASSIMO USSEGLIO PAOLO VALENZISI FORTUNATO VALLA ALBERTO VALLARELLI ANTONIO VERGNANO CHIARA VERNETTI ROSINA ROBERTA VILLANI FRANCESCO VINCENTI ALBERTO VOTTERO AIRA VALENTINA ZAMBRANO ANTONELLA ZAMBURLIN SERGIO


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Atti del Collegio

Riunioni di zona di Renato Pittalis e Vittorio Vizzini

Fenestrelle, 20 luglio

Nella maestosità della Fortezza di Fenestrelle si è svolto il 20 luglio scorso il Convegno annuale dei geometri professionisti della zona del Pinerolese, Val Pellice e Val Chisone, ospitati dal Priore in carica, la geom. Simona Tron, che ha ben coorinato le varie fasi della intensa giornata. La stupenda fortezza che è stata da cornice a tutto lo svolgersi della manifestazione ha accolto numerosi professionisti e ospiti d’onore, tra gli altri il Vice Presidente del Collegio Geom. Franco Rigazio, alcuni Consiglieri del Collegio, il Geom. Gerlando Alaimo e il Geom. Gaspare D’Auria dell’Agenzia del Territorio di Torino, il Sindaco di Fenestrelle Michele Chiappero, il Sindaco di Roure Bruno Lazzarini, il Vice Sindaco di Pragelato Daniele Ronchail, il Sindaco di Pinasca Igor Alessandro Bonino ed il Comandante di Pragelato del Corpo Forestale dello Stato. La Riunione si è aperta con i Saluti del Vice Presidente del Collegio Geom. Franco Rigazio che ha introdotto il Convegno “La trasmissione telematica degli atti catastali” , con ampie relazioni dei tecnici dell’Agenzia del Territorio di Torino. La serata è terminata con una piacevole cena che si è svolta presso le suggestive sale della “Porta Reale”. Al termine si è brindato al nuovo Priore, il Geom. Mario Donzino di Cavour.

“Uno dei più straordinari edifici che possa aver mai immaginato un pittore di paesaggi fantastici: una sorta di gradinata titanica, con una cascata enorme di muraglie a scaglioni... Una cosa strana, grande, bella davvero. Era la fortezza di Fenestrelle” Edmondo De Amicis

Mercenasco, 26 ottobre

Il convegno annuale dei colleghi della zona di Ivrea e Basso Canavese si è svolto a Mercenasco presso il Castello Benso, organizzato dai Priori in carica geometri Adriano Ceresa e Fabrizio Ferrarese. Alle 17,00 si è aperto il convegno con la trattazione del tema relativo alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, tema affrontato a livello legislativo e pratico nei cantieri alla luce delle nuove normative di legge di cui i coordinatori devono affrontare. I relatori sono stati l’avv. Luca Fiore e l’avv. Alberto Avetta, il dr. Milli dell’Ecolav ed il geom. Franco Rigazio, Vice Presidente del Collegio Geometri di Torino. Graditi ospiti i rappresentanti dell’Agenzia del Territorio di Torino, i funzionari della Conservatoria di

Ivrea, nella persona del Direttore ed i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate di Ivrea. Il convegno ha avuto l’avvio con l’apertura e saluto da parte del Geom. Rigazio, introducendo il tema della sicurezza nei cantieri ed evidenziando l’assenza da parte dei tecnici Asl per problemi di organizzazione relativi all’accorpamento a cui verranno coinvolti. Ha proseguito l’avv. Fiore, sviscerando i contenuti della L. 494 ed i relativi articoli, illustrando i relativi temi di maggiore interesse. Il dr. Milli ha affrontato il tema della sicurezza e le relative operatività necessarie da espletare il coordinamento della sicurezza nei cantieri, mentre l’avv. Avetta ha affrontato il tema della sicurezza attraverso la L. 626, soffermandosi in particolare sulla direttiva macchine e sulla sicuil geometra n. 1/08

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Atti del Collegio rezza nelle aziende. Il Presidente Geom. Tesio ha concluso la serata con una panoramica ed un commento sulle notizie di interesse della categoria ed ha rivolto ai Geometri presenti ed agli ospiti un saluto finale. La programmazione è proseguita con la cena finale nel salone del castello, con tutti i convenuti e familiari. Al termine sono stati nominati i nuovi Priori geometri Giancarlo Gamerro e Domenico Gilaudo. La serata si è conclusa con i brindisi e con il saluto finale ed un arrivederci al convegno del 2008.

Givoletto, 9 novembre2007

Grazie al Priore in carica, geom. Idale Gherra, che ne ha curato l’organizzazione, i colleghi partecipanti alla annuale riunione di zona dei liberi professionisti di Ciriè, Valli di Lanzo, Val Ceronda e Casternone hanno potuto ammirare la qualità dei restauri di uno dei monumenti più importanti della nostra Provincia, recentemente aperto al grande pubblico, la Reggia di Venaria. L’allestimento della Reggia è destinato ad illustrare la storia dei Savoia, l’antica dinastia europea che regnò sul Piemonte per quasi mille anni, alla quale si deve la costruzione di Venaria e del circuito di residenze che circonda Torino. In occasione della riapertura della Reggia, in collaborazione con alcuni dei principali musei italiani ed europei, l’allestimento è stato potenziato da una serie di prestiti, dando così vita alla mostra “La Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnificenza e storia di una corte europea”. Al termine della mostra l’allestimento sarà riposizionato nelle sale della Reggia, con l’aggiunta di nuove opere, provenienti dalle principali residenze sabaude. In tal modo, la Reggia di Venaria ed il suo allestimento permanente sulla storia dei Savoia

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Il Castello Benso è una costruzione distrutta e ricostruita più volte durante le lotte tra i Guelfi e i Gibellini che insanguinarono la regione. Le attuali fondamenta risalgono al XV secolo, mentre la parte superiore è stata completamente rimodernata agli inizi del ‘900 dall’architetto Jean Chevallej

si configureranno come una sorta di portale storico, artistico ed architettonico dell’intero sistema delle residenze sabaude. La mostra racconta al visitatore la storia dei Savoia fra Cinque e Settecento, quando la dinastia conobbe il suo massimo splendore. Fu allora, infatti, che i Savoia grazie all’abilità politica, alle vittorie militari ed al prestigio personale inserirono lo Stato sabaudo fra le potenze europee. La mostra è divisa in un’ ouverture ed in 18 sezioni. Fra esse si inseriscono il Salone di Diana, la Galleria Grande e la Cappella di Sant’Uberto, che ne sono parte integrante. Al termine della visita guidata alla Reggia, il gruppo dei partecipanti alla giornata di incontro si è trasferito presso il Municipio di Givolet-

to, dove - con gli onori di casa del Primo Cittadino - il Presidente geom. Ilario Tesio si è prodotto in una articolata relazione circa gli sviluppi nel trasferimento delle competenze catastali agli Enti Locali Comunali. E’ seguito un rinfresco offerto dall’Amministrazione Comunale di Givoletto, occasione utile sia per un primo scambio di pareri sulla giornata fra i partecipanti alla Riunione di Zona sia per un gradito incontro e valutazione fra colleghi dell’attuale momento vissuto dalla nostra categoria professionale. La serata si è conclusa con la Cena presso il “Ristorante dei Cacciatori”, locale caratteristico sostanzialmente per la sua vista panoramica, particolarmente suggestiva in notturna. Al geometra Idale Gherra è an-


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Atti del Collegio

I Restauri della Reggia Dopo anni di abbandono in cui fu anche oggetto di atti di vandalismo (1945-1960) il complesso di Venaria Reale - uno dei più grandi “contenitori” europei avente una superficie calpestabile di circa 80.000 mq. ed un volume di circa 480.000 mc, è stato dato nel 1960 in consegna alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte che ha iniziato un primo cantiere di restauro nel 1961. I lavori hanno interessato il completamento di 24.000 mq di coperture, il restauro statico per circa 120.000 mc, il rifacimento di solai e murature, stucchi, infissi e impianti tecnologici, sia con fondi ordinari sia con fondi FIO, eliminando in tal modo il pericolo di crollo. In dettaglio sono stati ripristinati solai e coperture di: • Reggia di Diana, Galleria Grande e Padiglioni Garoviani di testata alla stessa galleria • Torrione Alfieri e suoi raccordi con chiesa di S.Uberto e Galleria Diana • Chiesa di S.Uberto, Citroniera e scuderia Juvarriane • Galleria Alfieri e parte delle scuderie alfieriane Nel contempo si è realizzata la posa del riscaldamento a pavimento nella Galleria Grande e a termoconvettori nel Padiglione garoviano Ovest, nonchè i relativi servizi e l’impianto fognario del complesso. Dal 1995, con la nuova direzione dell’ing. Francesco Pernice, i lavori sono stati finalizzati al restauro e riuso funzionale del complesso onde fornire al visitatore-ospite ampi spazi da utilizzare per manifestazioni, in un’ottica di una più ampia fruizione pubblica anche a livello internazionale. A tal fine sono stati complessivamente recuperati per una superficie di circa 5.000 mq.

dato il ringraziamento del Presidente del Collegio oltre che di tutti i colleghi partecipanti alla giornata, per l’ottimo lavoro svolto nell’organizzazione di un programma che ha avuto un grandissimo riscontro nell’adesione e partecipazione. Al geom. Giuseppe Capecchio, nominato nuovo Priore, il compito - per il prossimo convegno – di organizzare e ripetere il successo dell’iniziativa di quest’anno. Renato Pittalis

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La storia della Reggia di Venaria G.F. Baroncello su progetto di A. di Castellamonte, disegno in prospettiva della Villa e Reggia della Venaria Reale La “Venaria Reale” di Amedeo di Castellamonte. Nel 1659 si concretò il grandioso progetto del duca Carlo Emanuele II di edificare una sede stabile per la pratica venatoria per celebrare attraverso la ritualità della caccia la “magnificenza del Duca, ponendo un fondamentale tassello a quel disegno di “delitie” seicentesche a corona di Torino Capitale. L’impianto castellamontiano, iniziato nel 1659 e ultimato nel 1675 ca., realizzava un “unicum”, rappresentato da Borgo-Reggia-Giardini che si sviluppava lungo un asse di ben 2 Km. Il Borgo, riproducente la forma del Collare dell’Annunziata, proponeva al centro una piazza quadrovale. La Reggia propriamente detta comprendeva due corti e aveva come nucleo centrale il “Salone di Diana”. A sud ovest erano le scuderie, i canili, la citroniera, il “Parco alto dei cervi” e, in affaccio al Borgo, la cappella di S. Rocco. Il nuovo progetto per il “Palazzo” di Michelangelo Garove. La distruzione di alcune parti dell’impianto operata dalle truppe francesi del Catinat nel 1693 fu occasione dell’avvio del progetto di rinnovamento del complesso (1699-1713). L’ideazione di Michelangelo Garove esprimeva il nuovo riferimento culturale per la Corte di Vittorio Amedeo II: Versailles. Del progetto garoviano fu realizzata solamente la parte a sud ovest mentre la manica a nord non fu costruita per la morte prematura del Garove nel 1713. La “grande dimensione” di Filippo Juvarra. Nel 1716 il cantiere fu affidato a Filippo Juvarra. Egli operò su alcuni elementi nodali dell’impianto: la collocazione a sud est delle zone di servizio alla caccia, l’edificazione della cappella regia e la ricomposizione formale della corte unica in affaccio al borgo. Per definire questo grande spazio, Juvarra sopraelevò la galleria, aprendola verso l’esterno con una scansione di ampie finestre. L’opera dello Juvarra alla Reggia proseguì, tra il 1717 e il 1722, con la realizzazione della cappella dedicata a S.Uberto, edificio a croce greca smussata e cappelle circolari sulle diagonali (edificio analogo, ma più ricco e articolato di quello di Superga). L’edificio detto “Scuderia grande” o “Citroniera”, ma che in realtà comprendeva entrambe le funzioni, fu costruito su progetto di Filippo Juvarra tra il 1721 e il 1727 all’estremo sud orientale del complesso. Le scuderie e le opere di completamento di Benedetto Alfieri. Benedetto Alfieri fu incaricato, dopo la morte dello Juvarra, di proseguire i lavori alla reggia. Nel 1751 fu avviata la costruzione della manica ad “L”, tra la chiesa e il padiglione garoviano verso il borgo, e furono iniziati il nuovo Belvedere e lo scalone delle tribune della chiesa. Tra il 1754 e il 1755 venne costruita la piccola galleria dell’Alfieri che collega la chiesa alla citroniera. Al 1757 risalgono le fabbriche dietro S.Uberto con funzioni di rimesse delle carrozze.

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Il ritrovamento del Tempio di Diana Sono stati di recente riportate alla luce le fondamenta del Tempio di Diana, una splendida architettura castellamontiana, che un tempo sorgeva al termine del parco della Reggia e che le celebrative fonti dell’epoca definivano come “da annoverarsi fra la meraviglie dell’arte”. In questo tempietto spesso si recavano i cortigiani, per trovare riposo e quiete o per consumare amori furtivi. Le fondamenta sono tornate alla luce durante gli scavi in corso, finalizzati al ritracciamento dei percorsi dei giardini che un tempo ornavano la Reggia. Questa scoperta è molto interessante per ovvi motivi storico-archeologici, ma ha destato anche grande curiosità, e sono stati tanti i curiosi che si sono recati a vedere i resti, soprattutto durante la Giornata dei Parchi, svoltasi a giugno del 2001. L’antico Tempio di Diana fu smantellato nel 1700 secondo il volere di Vittorio Amedeo II in vista di un ripristino dei giardini che prevedeva articolati percorsi d’acqua e prospettive all’infinito. I preziosi marmi che rivestivano il tempio vennero riutilizzati (otto colonne vennero usate per la Cappella di S. Uberto ed altre otto per la Chiesa di S. Maria), mentre i marmi ebbero diversi riusi all’interno della Reggia.

San Sebastiano da Po, 16 novembre

Venerdì 16 novembre 2007 a San Sebastiano da Po si è svolta l’annuale riunione del Geometri della zona di Chivasso e Settimo. La dedizione del Priore geom. Franco Dughera ha fatto sì che la partecipazione dei colleghi sia stata nutrita. Il ritrovo è avvenuto presso il Centro Pastorale in frazione Caserma: dopo il saluto ed il ringraziamento del Priore, il saluto del Sindaco di San Sebastiano da Po, dott.ssa Paola Cunetta, ha aperto i lavori l’ing. Luca Rollino del Politecnico di Torino effettuando un ampio excursus sulla novità, se così possiamo dire, di una fonte energetica alternativa eco compatibile, con un’ampia e approfondita relazione sull’argomento. Ha descritto la normativa sul risparmio energetico, recentemente entrata a pieno regime, ed ha illustrato le procedure e gli adempimenti per i professionisti. Il dott. Riccardo Migliori, coadiuvato da Liliana Boasso, ci ha fatto conoscere il progetto ENEL.SI - Fotovolaico, fiore all’occhiello della rete di distribuzione nazionale elettrica, descrivendo nei dettagli tecnici

ed amministrativi i principi e le procedure del nuovo progetto fotovoltaico. Appassionata la relazione dell’Assessore Regionale all’Istruzione dott.ssa Gianna Pentenero che ha dissertato sulle opportunità regionali di fruire, da parte della Fondazione del Collegio, di fondi dedicati alla formazione professionale; per il momento infatti i liberi professionisti non possono usufruire in pieno delle possibilità di formazione regionali, ma vi sono buone opportunità che vengano apportate modifiche migliorative in tal senso. Il rituale momento conviviale si è poi svolto presso l’agriturismo “Il Ciabot” di Casalborgone, con ricco menù stagionale. Al termine viene eletta come nuovo Priore la collega geom. Pia Ponzetto di Chivasso che a caldo ci ha detto: “Era ora, dovevo già essere Priore l’anno scorso!”. Vittorio Vizzini il geometra n. 1/08

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COMITATO ORGANIZZATORE GARA SCIISTICA “IL GEOMETRA” presso COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA Via Cernaia 18 tel. 011 537 756 10122 Torino

Trofeo “IL GEOMETRA” 2008 GARA DI SLALOM GIGANTE PER I GEOMETRI ISCRITTI AL COLLEGIO DI TORINO E PROVINCIA BARDONECCHIA – 08 Marzo 2008 PISTA FISI 50 COLOMION ( Pian Del Sole ) CONDIZIONI PER I PARTECIPANTI ALLA GARA Art. 1. – Apposito Comitato indice per Sabato 08 Marzo 2008 a Bardonecchia una gara di slalom gigante riservata a tutti i Geometri iscritti all’Albo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, ai Collegi Dell’Unione del Piemonte e Valle D’Aosta, nonché ai Geometri iscritti al Registro dei praticanti per le seguenti Categorie: a) femminile (Geometri); b) seniores (nati dal 1978 in poi); c) amatori (nati dal 1968 al 1977); d) veterani (nati dal 1958 al 1967); e) pionieri (nati dal 1948 al 1957): f) superpionieri (nati dal 1943 al 1947); g) intramontabili (nati dal 1942 e precedenti); h) mogli dei Geometri; i) praticanti Geometri; j) alla Gara potranno partecipare, con classifica a parte, anche i Geometri iscritti ai Collegi dell’Unione Piemonte e Valle d’Aosta. Art. 2 – Sulla stessa pista si svolgerà una gara riservata ai familiari dei Geometri iscritti al Collegio di Torino e Provincia e dei Collegi del Piemonte e della Valle d’Aosta (mogli, figli e nipoti) per le seguenti categorie femminile e maschile: MN) Pulcini – f / m nati 2000 e successivi; OP) Cuccioli – f / m nati 1999 – 1997; QR) Ragazzi – f / m nati 1996 – 1994; ST) Juniores – f / m nati 1993 – 1990; UV) Seniores – f / m nati 1989 – 1968; ZX) Veterani – f / m nati 1967 e precedenti. Art. 3 – Il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia patrocinerà l’intero onere della manifestazione, pista gara, coppe, ciondoli, omaggi per signore, mentre sarà allestita una ricca lotteria con vendita biglietti. Sarà quindi a carico di tutti i partecipanti solo la quota pranzo di Euro 25,00 inclusi i minori. Possono partecipare alla gara solo gli iscritti al pranzo. Per motivi organizzativi le iscrizioni sia per la gara che per il pranzo, dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE ED INDEROGABILMENTE PRESSO LA SEDE DEL COLLEGIO ENTRO MARTEDI’ 4 MARZO ACCOMPAGNATE DALLA QUOTA DI EURO 25,00 Non saranno accettate le iscrizioni pervenute dopo tale data. Il pranzo avrà luogo, alle ore 13,15, A BUFFET, presso l’HOTEL RIVE’, ingresso lato piste Campo Smit al RISTOBAR 1° piano.

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Art. 4 – L’estrazione degli ordini di partenza dei concorrenti verrà effettuata presso la Direzione Sportiva Bardonecchia . Venerdì 07 Marzo alle ore 15.30. Il Comitato sceglierà 15 concorrenti tra i primi classificati nelle precedenti gare, il cui ordine di partenza sarà stabilito con sorteggio. Successivamente verrà sorteggiato l’ordine di partenza per tutti gli altri concorrenti.

VI ATTENDIAMO NUMEROSI! IL COMITATO

Art. 5 – I concorrenti potranno usufruire delle riduzioni dei giornalieri per gli impianti di risalita, iscritti sull’elenco di partenza della gara , depositato alla cassa. Art. 6 – La partenza avrà luogo alle ore 10 45. sulla pista Fisi 50 Colomion dove saranno distribuiti i pettorali che dovranno essere riconsegnati al traguardo. Art. 7 – La premiazione avrà luogo presso l’hotel Rive’ al RISTOBAR dopo il pranzo. Art. 8 – Sono a carico dei partecipanti alla gara le spese di trasporto. Art. 9 – Il tracciato della gara sarà privo di difficoltà allo scopo di consentire la massima partecipazione. Art. 10 – Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali incidenti a concorrenti e spettatori, prima, durante e dopo la gara (per i partecipanti alla gara e consigliato l’uso del casco, obbligatorio per ragazzi fino a 14 anni), pertanto la partecipazione alla gara stessa ed alla gita è da ritenersi effettuata di spontanea volontà ed a completo eventuale rischio del partecipante stesso. PREMI Il TROFEO “IL GEOMETRA” 2008 verrà assegnato al concorrente che avrà realizzato il miglior tempo assoluto, tra i Geometri iscritti al Collegio di Torino e Provincia. Il TROFEO BIENNALE 6° MEMORIAL Geom. ETTORE BONFANTE, Presidente Onorario del Collegio di Torino, Provincia e Valle d’Aosta, verrà assegnato al vincitore, per due anni, anche non consecutivi , tra i Geometri iscritti al Collegio di Torino e Provincia. Ai primi classificati di ogni categoria verrà assegnata un’artistica coppa. A tutti i partecipanti verrà offerto un ciondolo ricordo ed alle gentili Signore un omaggio. La mani�

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Attività dell’Associazione Famiglia Polesana Il geom. Sergio Uljanic, Presidente dell’Associazione Famiglia Polesana, ci comunica le recenti attività dell’Associazione “Incanto d’Autunno” Al Teatro Murialdo di Torino, l’Associazione Famiglia Dignanese e l’Associazione Istriani-Fiumani-Dalmati del Piemonte hanno organizzato un concerto ed una mostra di pittura di Giusy Uljanic, in memoria del 60° anniversario del “Giorno del ricordo” delle vittime delle foibe e dell’esodo Giuliano Dalmata. Il programma del concerto per voce sola eseguito dal Coro Misto della Comunità degli Italiani di Sissano (Pola) ha presentato un’esecuzione di melodie istro-venete, a corollario del quale si potevano ammirare le belle opere di Giusy Uljanic, torinese di nascita e polesana di origine. Incontro interregionale per i santi Patroni Il 2 dicembre si è svolto nella parrocchia Santa Famiglia di Nazaret un incontro interregionale, in collaborazione con il “Libero Comune di Pola in esilio” per celebrare la festa dei Santi Patroni San Tommaso, San Nicolò e Santa Lucia. Alla presenza di numerosissimi intervenuti, si è svolta la messa solenne, seguita dai saluti delle autorità; in particolare la dott.ssa Brunilde Tafuri, in rappresentanza del Prefetto Vicario di Torino, ha ricordato le figure della Comunità degli Esuli che, dopo 60 anni dall’esodo, non hanno mai creato problematiche sociali ma si sono inseriti con dignità e civiltà nel tessuto sociale della città ospite, distinguendosi per amor patrio, operosità e laboriosità. Durante la cerimonia religiosa sono stati eseguiti di brani sacri e toccanti intenzioni di preghiera in ricordo degli esuli ma anche dedicate alle missioni di pace oggi nel mondo. Giusy Uljanic Un’arte compiuta, ma sempre in evoluzione. Aneliti di libertà in una pittura vigorosa. Giusy Uljanic, nata a Torino, fin da giovane si appassiona alle arti figurative, frequentando corsi di pittura e di disegno. Inizia il suo percorso di pittura nel 1994 sotto la guida del prof. Enzo Papa ed approfondisce le esperienze con la pittrice Mirella Ribaudo; attualmente opera sotto la guida del pittore Vinicio Perugia. Dagli anni ’90 ad oggi le sue opere sono esposte in numerose mostre collettive e personali. Ha ottenuto la segnalazione con menzione dalla giuria del “Concorso Nazionale Città di Castelfranco Veneto” ed il 2° posto al “Premio Nazionale di Pittura Cesare Pavese 2007” a Santo Stefano Belbo.

Orario degli uffici del Collegio dei Geometri dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 lunedì e mercoledì anche dalle 14,00 alle 17,00 44

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Il geometra

Convegni

RESTRUCTURA 2007

La tradizionale rassegna torinese dedicata al mondo dell’edilizia – svoltasi al Lingotto Fiere dal 29 novembre al 2 dicembre – ha confermato le attese degli organizzatori: operatori professionali e pubblico non hanno mancato l’appuntamento con quella che da tempo è una delle manifestazioni del settore più importanti. Al traguardo della ventesima edizione, Restructura Extra si è presentata in una veste aggiornata, diventando appunto Extra per la nuova attenzione ai temi più attuali segnalati dal mercato: architettura sostenibile ed efficienza energetica. Lo si è ben visto nel nutrito numero di espositori raccolti nella sezione specifica Energia & Ambiente, che ha proposto le soluzioni più all’avanguardia in tema di miglioramento dell’ambiente costruito, in chiave appunto energetica e ambientale. Le classiche sezioni espositive, dedicate a prodotti e servizi più tradizionali sono state ridisegnate in aree omogenee: Cantiere & Macchine, Edilizia & Finiture, Impianti & Sicurezza, Esterni & Giardino, Servizi & Gestione. Le 421 aziende partecipanti, da tutte le regioni italiane, hanno occupato una superficie di quasi 39.000 metri quadri, nei padiglioni 2, 3 e 5, mentre il padiglione 1 ha visto lo svolgimento - da giovedì 29 novembre a sabato 1° dicembre – della seconda Biennale Internazionale delle Infrastrutture. Molto buono il riscontro dei convegni, 43 in tutto, che hanno proposto momenti di approfondimento e ag-

giornamento professionale in tema di edilizia sostenibile, risparmio energetico, sicurezza, fiscalità e legislazione. Il Collegio dei Geometri è stato presente a Restructura con un proprio stand, predisposto e presidiato dalla “Commissione Incentivazione della Professione”; anche la Commissione Immobiliare ha partecipato alla rassegna con la presenza allo stand dei propri componenti, come pure l’AGIAI - Associazione Italiana Geometri Amministratori Immobiliari.

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Convegni

Terrae cognitae La cartografia nelle collezioni sabaude Nella prestigiosa cornice della Biblioteca Reale di Torino è stata allestita da novembre la mostra “Terrae Cognitae - La cartografia nelle collezioni sabaude”, con il sostegno e la collaborazione della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino che ha finanziato il restauro di una parte della cartografia sabauda. La Biblioteca Reale di Torino è una sorta di “luogo delle meraviglie”: non solo una collezione libraria di notevole importanza per pregio e rarità, ma una collezione di interesse variegato che comprende documenti, codici, statuti, incunaboli, incisioni e disegni di eccezionale rarità ed interesse storico, nonché carte geografiche e portolani. La mostra ha presentato al pubblico una rara selezione di opere di cartografia appartenenti alle collezioni della Biblioteca Reale, all’Archivio di Stato di Torino ed alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. Nelle opere presentate, si va dal celebre Teatrum orbis terrarum, eseguito da Juan Baptista Lavanda e Luis Teixeira per la Duchessa Caterina d’Austria, terminato nel 1612, alla tavola arrotolata riproducente solo il bacino del Mediterraneo, il Mar Nero, l’Inghilterra e la Scozia (rappresentata come un’isola) e l’Irlanda del secolo XVI, al bellissimo atlante attribuito al genovese Battista Agnese composto da 29 tavole dalla stupenda legatura dell’epoca decorata con motivi architettonici rinascimentali. Accanto ai grandi atlanti sono

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La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, in occasione dei venti anni di attività, ha finanziato il restauro di una parte rilevante della cartografia sabauda. poste le prime rappresentazioni del modo, quali l’Imago mundi situata all’interno del manoscritto medioevale del monaco Beato di Liebana e il globo terrestre del Basso, stupendo esemplare cinquecentesco dell’arte dell’ageminatura. Inoltre importanti edizioni di trattati geografici quali il Trattato di Claudio Tolomeo e la Geographia di Beringheri. Il cuore della mostra è stata la Geocarta nautica universale, conosciuta come il Planisferio di Torino, databile all’anno 1523 e attribuita a Giovanni Vespucci, nipote del grande navigatore Amerigo, di grande valore storico e scientifico. Per il Planisferio è stato predisposto un apposito tavolo per la sua esposizione permanente

nella Sala Leonardo dell’Istituto. Sarà così possibile d’ora in avanti a Torino ammirare nel caveau della Biblioteca Reale, accanto ai già importati tesori, tra i quali i tredici fogli autentici di Leonardo, l’importante Geocarta di Vespucci in ideale collegamento con il Salone palagiano nella cui campata, con sorprendente effetto di illusione ottica, spiccano nei medaglioni centrali le allegorie delle Arti e delle Scienze, tra cui la Geografia, contornata dai ritratti di famosi esploratori.


Il geometra

On line

Il furto di identità di Paolo Cuselli Il furto di identità si verifica quando le tue informazioni personali vengono rubate e usate illegalmente per aprire, illegalmente, conti a proprio nome. Secondo gli analisti il furto di identità è uno dei crimini in più rapida crescita nel mondo.

Tecniche utilizzate per il furto di informazioni

Phishing e spoofing. L’assunzione dell’identità di un’organizzazione nota attraverso e-mail fraudolente (phishing) e siti web contraffatti. Esaminare la spazzatura. Frugare nei bidoni della spazzatura alla ricerca di vecchi estratti conto o altri documenti contenenti informazioni personali. Di persona. Origliare o spiare le persone durante le transazioni finanziarie.

Pirateria informatica. Effettuare accessi non autorizzati ai database dei computer e recuperare informazioni.

Modalità per contrastare i ladri di identità

Non sempre i rifiuti finiscono nella discarica. Uno studio recente condotto dalla Javelin Strategy & Research ha evidenziato che i ladri di identità “frugano” nei rifiuti a caccia di documenti o effettuano accessi non autorizzati alle caselle di posta rappresentando un pericolo maggiore rispetto al furto online. I portafogli rubati possono dar luogo a furti di identità. Il rapporto del sondaggio sul furto di identità condotto dalla Federal Trade Commission stima che il 14% dei furti di identità deriva dalla sottra-

zione di portafogli, libretti degli assegni e carte di credito. Per una efficace protezione si valuti la possibilità di distruggere i documenti contenenti le proprie informazioni personali, ad esempio gli estratti conto, di bloccare la casella di posta e di togliere dal portafoglio tutto ciò che non si deva necessariamente portare con se. Non rispondere alle e-mail o alle telefonate in cui viene chiesto di fornire informazioni personali. E-mail di phishing. Il truffatore inizia a inviare migliaia, addirittura milioni, di messaggi e-mail che sembrano provenire da un’azienda nota a diversi account di posta. La tipica e-mail di phishing contiene informazioni inventate che hanno lo scopo di indurre ad effettuare un’azione quale cliccare su un link o un pulsante dell’e-mail oppure

Schema del sistema di phishing

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Il geometra

On line chiamare un numero di telefono. L’e-mail contiene link o pulsanti che visualizzano un sito web fraudolento. Anche il sito web fraudolento imita l’aspetto di un sito web o di un’azienda nota. Nel sito web contraffatto vengono richieste informazioni personali quali il numero di carta di credito, il numero della carta di identità nazionale o la password del conto. L’utente crede di inviare le informazioni a un’azienda credibile, mentre in realtà le fornisce a un truffatore. Telefonate. Si faccia attenzione alle telefonate non richieste, in apparenza provenienti dai centri assistenza clienti, in cui si viene invitati a fornire informazioni personali riservate. Pagamenti online. Gli utenti, paradossalmente, sono più riluttanti a

fornire dati generici ma spesso non esitano a condividere altri tipi di informazioni riservate durante le transazioni. Assegni. Quando si effettuano pagamenti tramite assegno, si consegna spesso ad un estraneo un documento cartaceo contenente il nome della banca, il numero di conto, l’indirizzo e la firma. Protezione del computer. Una misura essenziale per la sicurezza è l’utilizzo e l’aggiornamento di software per la protezione. Ci si assicuri sempre di installare tutti gli aggiornamenti di protezione messe a disposizione dallo sviluppatore del sistema operativo utilizzato. Si utilizzino software antivirus per controllare le e-mail in entrata aggiornando frequentemente le definizioni dei virus. Impostare un firewall per evitare in-

trusioni nella rete o nel computer è operazione saggia. Protezione della password. Si scelga sempre password efficaci per proteggere gli account. Si utilizzi lettere minuscole e maiuscole unite a caratteri simbolo. Si Creino password univoche per ciascun conto di cui si sia titolari. Se la scoperta di una violazione rimane ignota, maggiore può essere il danno. Secondo gli analisti, la probabilità di subire un danno finanziario rilevante a causa di un furto di identità si riduce sensibilmente se si scopre la violazione entro sei mesi dal momento in cui si verifica. Dopo sei mesi, aumentano le probabilità di perdere denaro o di dover dedicare un’eccessiva quantità di tempo alla risoluzione di una situazione realmente intricata.

Quota iscrizione Albo 2008 In questi giorni sono stati inviati i bollettini Mav di pagamento della tassa di iscrizione all’Albo per il 2008, che il Consiglio ha deliberato di fissare in Euro 320 (comprensive di Euro 35 al Consiglio Nazionale). Si tratta di un aumento di 40 Euro ad iscritto, ma non per tutti; il Consiglio ha infatti stabilito, su proposta della Commissione Incentivazione della Professione, di agevolare i giovani colleghi (di età inferiore ai 30 anni e per i primi due anni di iscrizione) con una riduzione della quota al 50%. La scelta dell’aumento, del 15% circa rispetto al 2006, è motivata dall’aggravio sul bilancio di tale agevolazione ed in parte dalle spese che aumentano costantemente, sia per l’inflazione, sia per le attività sempre maggiori del Collegio e della Fondazione: basti pensare che nel 2007 si sono organizzati 36 corsi presso la sede per i professionisti e 10 per i praticanti; i corsi vengono svolti “a pareggio”, cioè non vi è utile per la struttura del Collegio o della Fondazione, proprio per mantenere i prezzi più bassi possibile per i partecipanti. Inoltre, si sono organizzate molte conferenze e manifestazioni di una giornata presso i centri congressi, la cui partecipazione è gratuita ed il costo di noleggio delle sale, delle strutture e del materiale distribuito molto oneroso. La riduzione della quota al 50% per i giovani iscritti per due anni costituisce un’agevolazione consistente, che certamente grava sul bilancio e quindi su tutti gli altri iscritti. Ma il Consiglio è convinto che solo agevolando le iscrizioni ed i giovani la Categoria avrà un futuro ed una continuità: mantenere un numero consistente di iscritti all’Albo e favorirli nello svolgimento della professione è l’unica via per permettere a tutti sia di continuare a lavorare con la nostra identità sia di mantenere il sistema previdenziale per assicurarci la pensione nella vecchiaia. Confidiamo quindi che l’intento sia condiviso, che i professionisti comprendano le motivazioni dell’aumento e che i giovani sappiano sfruttare positivamente l’agevolazione. Il Consiglio del Collegio

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Il Consiglio del Collegio dei Geometri, sulla base di una proposta avanzata dalla Commissione Incentivazione della Professione e Pari Opportunità, ha deliberato nella riunione del Consiglio del 20 dicembre 2007 una GRANDE AGEVOLAZIONE per i giovani geometri. Infatti dal 1°gennaio 2008 per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta al Collegio ed alla Cassa Geometri, la quota albo annuale è ridotta a 1/2 per i primi due anni di iscrizione. Tale beneficio è riconosciuto fino alla fine dell anno solare di compimento del 30°anno di età. Gli iscritti all Albo nell anno 2007 che al 1°gennaio 2008 sono iscritti anche alla Cassa Geometri versano 1/2 quota Albo per l anno 2008, tale riduzione è concessa a coloro che sono nati dal 1978 in poi. La Commissione Incentivazione e P.O. invita i giovani a partecipare attivamente alle riunioni, ai convegni, ai corsi ed alle iniziative promosse dall organo direttivo e dalle Commissioni……………..e augura a tutti un produttivo 2008.


COMITATO ORGANIZZATORE GARA SCIISTICA “IL GEOMETRA” presso COLLEGIO DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA Via Cernaia 18 tel. 011 537 756 10122 Torino

Trofeo “IL GEOMETRA” 2008

GARA DI SLALOM GIGANTE PER I GEOMETRI ISCRITTI AL COLLEGIO DI TORINO E PROVINCIA

BARDONECCHIA – 8 Marzo 2008 PISTA FISI 50 COLOMION ( Pian Del Sole )


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