Il geometra
Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO Grafica CHIARA CAMPONI Comitato di redazione: FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, RODOLFO MEAGLIA, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, VITTORIO VIZZINI Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Cernaia 18 - 10122 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail rivista@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: DAVIDE CAMPAGNOLO, PAOLO CUSELLI, GIUSEPPE DE BIASI, RODOLFO MEAGLIA, TOMMASO MONGIOVÌ, ENZO SICOLI, MARIO FRANCO VITALE, VITTORIO VIZZINI Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Si è svolta il 15 luglio a Roma la prima riunione dei Presidenti dei Collegi d’Italia convocata dal Consiglio Nazionale recentemente insediatosi. Sul prossimo numero pubblicheremo il resoconto dell’Assemblea, ma fin d’ora vogliamo rivolgere un plauso ai nuovi componenti del Consiglio Nazionale che, con piglio deciso e manageriale, hanno “preso in mano le redini” della nostra Categoria. Il loro primo passo è importantissimo: procedere con la “riscrittura” del Regolamento per la professione del Geometra, fermo al R.D. 11 febbraio 1929, n. 274: infatti, sono trascorsi inutilmente cinquant’anni dalla presentazione della prima proposta di legge in materia di competenze professionali dei geometri e dal 1958 ne sono state presentate ben 46! Ora si intende cambiare strategia: non più avanzare proposte di legge, essenzialmente tutte centrate sull’art. 16 del regolamento del ’29, ma riscrivere tutto il Regolamento, sulla base del concetto che per operare professionalmente è necessario possedere requisiti formativi nei settori specifici di attività. Quindi competenze nuove e maggiori a coloro che possiedono specifica e certificata formazione. Ciò è oltretutto in linea con le tendenze legislative che prevedono requisiti specifici per poter operare nel campo della sicurezza, del risparmio energetico, della prevenzione incendi e dell’acustica. Sarà una via dura, anche per le difficoltà applicative nell’individuare una formazione uniforme e certificata e nell’agevolarne l’applicazione ed il controllo. I Collegi hanno iniziato ad attrezzarsi in tal senso ed il Collegio di Torino – come abbiamo più volte ribadito – ha acquisito un’importante esperienza in tal senso, grazie alla sua struttura ma soprattutto grazie alla maggior parte dei professionisti che hanno recepito prontamente l’invito alla formazione “istituzionalizzata” tramite il sistema dei Crediti Formativi, seppure ad oggi non ancora obbligatoria. Siamo pertanto fiduciosi che la nuova linea fortemente innovativa ed incisiva adottata dal Consiglio Nazionale porterà buoni frutti non solo nel campo delle competenze ma anche nella qualificazione in generale di tutta la Categoria.
Ilario Tesio
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Sommario Editoriale
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Un fabbricato regolarmente autorizzato ma mai completato può essere commercializzato?
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“Manovra d’estate” D.L. 25 giugno 2008, n. 112
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I Geometri possono essere iscritti nell’elenco degli arbitri della Camera di Commercio
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Cocktail dell’informazione
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Argomenti legislativi La lesione dei diritti di terzi
di Giuseppe De Biasi
Professione
di Tommaso Mongiovì
Commissione Immobiliare Impugnazione delle delibere assembleari
di Davide Campagnolo
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Commissione Sicurezza L’offerta formativa della Fondazione dei Geometri in materia di Sicurezza
Le prime riunioni di Zona di Torino e Castenuovo Nigra, pag. 35
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Consiglio Nazionale FIG Stoccolma “Coinvolgimento delle nuove generazioni”
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Cassa di Previdenza In arrivo gli estratti conto previdenziali
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Atti del Collegio Riunioni di zona
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Colore ed energia
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Campionato italiano di calcio Geometri
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di Mario Franco Vitale
Colore ed energia, pag. 38
Convegni Convegni... in breve
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On line I browser della nuova generazione
di Paolo Cuselli
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Argomenti legislativi
La lesione dei diritti di terzi Ingerenze indebite della pubblica Amministrazione di Giuseppe De Biasi La questione che andiamo a discutere è assai spinosa e prende spunto da decine di richieste di parere al sottoscritto oltre che dalla verifica sul campo di numerose problematiche che partono tutte dalla stessa circostanza: moltissime amministrazioni comunali, all’atto di richiesta autorizzativa edilizia (concessione o DIA), spaventati dal - presunto - strapotere del “vicino di casa” cui non vogliono mai causare alcun disagio, hanno esteso a dismisura la nozione “Diritti di Terzi” pretendendo dal richiedente delle dichiarazioni e degli approfondimenti se non impossibili addirittura DIABOLICI. Già molto tempo fa avevamo “tuonato” contro l’ingerenza dell’Amministrazione nel campo che dovrebbe essere solo giudiziario, ma non siamo stati ascoltati. Ma per fortuna, accantonato con facilità il sottoscritto per questioni forse solo anagrafiche, il Consiglio di Stato ed i TAR in giro per l’Italia, ci stanno dando ragione in maniera univoca e solida. Un esempio tra tutti: in molti Comuni trentini ancora, in sede di inoltro di una DIA, il tecnico trova nel prestampato una casella dal contenuto DIABOLICO (e giuridicamente assurdo) ossia deve dichiarare sotto la propria responsabilità penale, che il previsto intervento edilizio, qualunque esso sia, non lede dei fantomatici e non meglio definiti “diritti di terzi”, il che - per usare un eufemismo - è a dir poco antipatico. La nostra presa di posizione ferma e netta a riguardo è che tale dichiarazione (“non sono lesi diritti di terzi”) NON è rilasciabile in scienza e co-
scienza da NESSUNO e ciò non perché non ci fidiamo delle conoscenze giuridiche di un tecnico ma perché proprio nessuno può dichiarare un tanto se non, state bene a sentire, dopo una sentenza passata in giudicato tra il vostro cliente ed il suo vicino che venga ad escludere TUTTE le possibili lesioni di diritto civile che una costruzione può creare, costituire od aggravare. Ciò in quanto ogni intervento sul territorio nelle vicinanze di uno o più terzi crea la modificazione di una miriade di rapporti giuridici che possono essere rilevanti o meno, ma spesso insondabili. Molti di essi (tra tutte le servitù, ad esempio) dipendono non tanto dall’osservazione dei luoghi, ma dalla assoluta ed approfondita conoscenza della storia dei luoghi e delle persone nell’ultimo ventennio. Così, per semplificare, costruendo una tettoia a ridosso di una casa di terzi e sovrastata da una apertura con oscuranti le domande da farsi, in virtù dell’art. 907 del C.C: che vieterebbe ogni costruzione entro i 3 metri da una veduta diretta altrui, sono: - ma quella è una veduta diretta od è una luce irregolare; - dove corre in realtà il confine: ai piedi del muro perimetrale o sotto la linea della gronda e poi vale la mappa od i segni sui luoghi e da quanto tempo ci sono questi elementi fissi; - sotto terra c’è forse una cantina che sconfina; - da quanto tempo c’è quella finestra; - da quanto tempo ha acquistato l’attuale proprietario oppure ha ereditato;
- ci sono state divisioni ereditarie; - a fianco della casa passa una via pubblica e ciò cambia qualcosa; ecc. ecc. per decine di altre domande che non rendono assolutamente possibile a NESSUNO ma proprio a nessuno dire con certezza se come e quando si possa essere certi che si ledono o meno diritti di terzi. E si tratta di un caso banale: pensate ad una completa ricostruzione di un edificio in centro storico. E quindi se NESSUNO può dire un tanto con certezza, perché un geometra dovrebbe prendersi una tale responsabilità e poi, soprattutto, come fa l’Amministrazione ad arrogarsi il diritto di giudicare se e come la dichiarazione stessa del geometra sia veritiera ? Ecco perché per noi - e per fortuna per la stragrande maggioranza della giurisprudenza - l’AMMINISTRAZIONE NON PUO’ INGERIRSI in questioni di questo tipo, dando il suo mero giudizio architettonico, urbanistico e regolamentare, ma NULLA di più ed il tutto, per salvarsi com’è ovvio e giusto, apponendo la clausola SALVI I DIRITTI DI TERZI. Quella casellina DEVE assolutamente sparire dai formulari prestampati e comunque un geometra NON può sottoscriverla se non con grave ed INUTILE rischio. Certo l’Amministrazione potrebbe obiettare: “a me sembra illegittimo: fatti una causa di 8 anni -che magari nessuno aveva pensato mai di fareper far dichiarare al Giudice che non ledi diritti di terzi e poi ti dò la concessione” ma mi pare francamente assurdo ed invece molto più logico il geometra n. 6-7/08
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Argomenti legislativi che l’Amministrazione dica “per quanto mi riguarda la tua domanda è accoglibile, se il vicino ha qualcosa da dire è libero di farlo nelle sedi competenti”. Se quanto sopra è chiaro leggiamo quindi assieme quanto segue: “La concessione edilizia così come il condono sono rilasciati sempre con salvezza dei diritti dei terzi e l’eventuale conflitto tra proprietari, interessati in senso opposto alla costruzione, va risolto in base al raffronto tra le caratteristiche dell’opera e le norme edilizie che la disciplinano, ai sensi dell’art. 871 cc. pertanto, il condono edilizio interessa i rapporti fra la pubblica amministrazione ed il privato costruttore, che può fruirne anche se l‘edificio abusivo violi le norme sulle distanze legali, restando però impregiudicati i diritti dei terzi, che possono far valere la violazione delle norme suddette e chiedere il risarcimento dei danni o la demolizione delle opere abusive.” Consiglio di Stato 2006/8262 e straordinariamente calzante la seguente TAR Em.Rom. 2006/3260: “Nel caso di condono di un’opera abusiva, come in sede di rilascio del permesso di costruzione secondo la normale procedura, gli atti amministrativi emanati si riferiscono soltanto al rapporto tra privato e p.a. e, quindi, la clausola relativa alla salvezza dei diritti dei terzi deve intendersi nel senso che non spetta al sindaco che rilascia la concessione di compiere complesse ricognizioni giuridico-documentali ovvero accertamenti in ordine ad eventuali pretese prospettabili da soggetti estranei al rapporto concessorio, essendo sufficiente per l’amministrazione l’acquisizione del titolo formalmente abilitante alla concessione...” salvo questioni evidentissime come una richiesta di edificare su fondo altrui. Ed altri esempi molto calzanti sono rintracciabili a monte delle seguenti
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decisioni. Assolutamente di rilievo per l’intera questione, tale da riassumere anni di giurisprudenza, è la sentenza del TAR Toscana, sezione III, datata 29 maggio 2007 n. 806, la quale verte proprio l’ipotesi in cui il Comune aveva negato il condono richiesto da un soggetto privato avendo ritenuto che tale provvedimento avrebbe leso i diritti dei terzi. Il T.A.R. Toscana riconosce l’esistenza di due principi base in materia edilizia e urbanistica sul punto: - la concessione in sanatoria (condono) non può mai pregiudicare i diritti dei terzi né comportare per essi alcuna limitazione; - i terzi anche in caso di rilascio del condono al proprio vicino possono comunque tutelare i propri diritti adendo il giudice competente. Non possono invece ottenere i terzi tutela mediante lo strumento del diniego di condono da parte dell’Amministrazione, cioè nell’ambito del procedimento di richiesta di condono instaurato del soggetto richiedente del medesimo. I predetti due assunti possono all’apparenza apparire contrastanti tra loro, ma in realtà così non è: entrambi si riferiscono al fondamento giuridico per cui se la P.A. emette un provvedimento o accoglie una richiesta di un soggetto privato, questo vale solo per il richiedente, ma mai per il terzo estraneo alla richiesta. In caso di violazione dei propri diritti, il terzo non potrà vedere tutelati i propri interessi nell’ambito del medesimo procedimento instaurato dal soggetto privato richiedente, ma potrà se del caso agire in separata sede avanti l’Autorità Giudiziaria competente. Il T.A.R. Toscana ha quindi così motivato la sua sentenza: - anche se vengono coinvolti diritti dei terzi (es. il vicino) il T.A.R. non può mai motivare il suo diniego al condono edilizio con il fatto che il provvedimento, se emesso, avrebbe arrecato un danno ai diritti dei terzi;
- difatti le motivazioni di eventuale diniego del condono da parte della P.A. devono essere di stampo squisitamente urbanistico ed edilizio e quindi valutare esclusivamente se la richiesta del soggetto privato esaurisca o meno i requisiti di natura pubblicistica (edilizia ed urbanistica); - il diritto del terzo infatti non investe una problematica di natura urbanistica ma rientra nei rapporti tra vicini di esclusiva rilevanza privatistica (ricordiamo la sopra già esemplificata differenza tra questioni di natura privatistica e di natura pubblicistica). Quindi sulla lesività o meno dell’intervento a soggetti terzi l’amministrazione deve tenere un atteggiamento del tutto indifferente. Diversamente la Pubblica Amministrazione avrebbe un comportamento che può essere classificato giuridicamente come ‘sviamento di potere’, perché essa si deve limitare a valutare nel caso singolo la sussistenza o meno dei requisiti di legge (pubblicistica) per emettere il provvedimento richiesto. Vale a dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare! Ovviamente, poi, qui si parla di condono o sanatoria, ma non v’è motivo per non estendere i principi alla normale concessione o DIA e quindi vediamo anche un altro esempio. L’eventuale preventivo rilascio da parte della P.A. di una licenza, concessione o autorizzazione edilizia, ad esempio, per la realizzazione di una nuova opera da parte di un condomino si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra la Pubblica Amministrazione e il condomino richiedente, senza che l’efficacia dell’atto amministrativo possa estendersi ai rapporti tra i soggetti privati e quindi, ad esempio, vincolare o influenzare le decisioni assembleari (Cass. 23.02.1999 n. 1505). Anche in questo caso cioè la P.A., quando la richiesta gli perviene da un solo condomino (comproprietario), deve solo valutare se consentire
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Argomenti legislativi o meno l’attività edilizia o rilasciare il permesso di costruire in relazione solo alla richiesta presentata dal condomino, ma rimangono salvi i diritti dei terzi e quindi degli altri comproprietari. Il principio è sempre quello per cui il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile, ai successori o aventi causa, incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ma, in ogni caso, non comporta limitazione dei diritti dei terzi. Di conseguenza il condomino può, indipendentemente dall’autorizzazione del condominio e quindi previamente della medesima, chiedere alla P.A. il permesso di eseguire opere nella sua proprietà che incidano sui beni condominiali o addirittura direttamente e quale condomino nella proprietà comune del condominio (aprire una veduta sul cortile comune e nel muro perimetrale, aggettare un nuovo poggiolo, una vasca in falda, una velux sul tetto comune ecc. ecc.). Altro sarà poi la verifica della regolarità da un punto di vista privatistico dell’opera realizzata rispetto alle norme codicistiche di natura condominiale: si pensi, ad esempio, alla verifica se l’intervento edilizio o il nuovo impianto costituiscano delle vere e proprie innovazioni (cioè opere nuove che implicano una notevole modificazione della cosa comune, alterandone l’entità sostanziale o la designazione originaria) e quindi in tal caso la necessità dell’ottenimento dell’approvazione da parte della assemblea condominiale ex artt. 1120 e 1121 cc. per la realizzazione dell’opera medesima. Certo è che in questi argomenti, al contrario, il Comune deve rimanere estraneo. Tutto quanto sopra trova ampia conferma giurisprudenziale: - Cass. 9 aprile 1997 n. 6209, Consiglio di Stato, 7 aprile 2004 n. 1963; - TAR Lombardia, sentenza 17 gennaio 2006 n. 72, per cui “i provve-
Ogni intervento sul territorio nelle vicinanze di uno o più terzi crea la modificazione di una miriade di rapporti giuridici che possono essere rilevanti o meno, ma spesso insondabili.
dimenti abitativi in materia edilizia vengono rilasciati con salvezza dei diritti dei terzi” (fattispecie relativa alla modifica di un sottotetto comune in un condominio); - Consiglio di Stato, sentenza 9 novembre 1998 n. 1583 per la quale è facoltà del singolo condomino eseguire opere edilizie che anche se incidono su parti comuni dell’edificio quando sono strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare sotto i profili funzionale e spaziale con la conseguenza che il privato è legittimato a chiedere a nome proprio l’autoriz-
zazione o la concessione edilizia relativamente a tali opere (nella specie, canna fumaria in un muro perimetrale dell’edificio destinata a servire l’unità immobiliare del condomino); - Consiglio di Stato, sentenza 27 settembre 2004 n. 6297, nel caso di apertura da parte di un condomino di una finestra o luce nel muro perimetrale che delimita il suo piano con richiesta di chiudere una grande vetrata per ricavare una porta e due finestre: anche in tal caso la P.A. deve valutare l’incidenza di tali opere sulla stabilità del muro, sulla sua il geometra n. 6-7/08
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Argomenti legislativi funzionalità e sulla funzionalità di altre parti comuni ed in merito alle linee architettoniche dell’edificio mediante un accertamento tecnico che prescinde dall’assenso o meno del condominio, la cui mancanza non incide sulla legittimità del provvedimento amministrativo in sé. Difatti il mancato assenso del condominio ove insiste la porzione immobiliare interessata dall’intervento edilizio e l’eventuale mancato rispetto della disciplina condominiale è una questione di natura privatistica a cui resta estranea la P.A. L’ente pubblico deve solo valutare l’esistenza o meno dei parametri oggettivi o tecnici che si riferiscono direttamente ed esclusivamente alle norme urbanistiche, tecniche e regolamentari che disciplinano la realizzazione dell’opera; - TAR Campania, sentenza 19 marzo 2002 n. 1445, per cui “I provvedimenti di condono edilizio sono emanati sempre con salvezza dei diritti dei terzi e pertanto non privano il proprietario del fondo contiguo leso dalla violazione delle norme sulle distanze del diritto di chiedere ed ottenere tutela per il pregiudizio sofferto”; Per concludere si può quindi agevolmente affermare che (come peraltro si desume dall’art. 2 c. 37, lett. C) della legge n. 662 del 1996, per
cui espressamente la concessione o autorizzazione in sanatoria non pregiudica i diritti dei terzi, e dall’art. 11 del testo unico dell’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) l’autorità che rilascia la concessione edilizia o una DIA o che concede un condono non è tenuta a compiere complesse ricognizioni giuridico-documentali o accertamenti in ordine ad eventuali pretese che potrebbero avanzare soggetti estranei al rapporto concessorio. Il parametro valutativo dell’attività amministrativa nella materia va ricercato esclusivamente nella disciplina pubblicistica che regola la realizzazione delle opere edilizie, senza che il mancato accertamento dell’assenso da parte dei terzi, o della lesione che l’attività edificatoria potrebbe eventualmente arrecare, possa incidere sulla legittimità del provvedimento. Vale a dire, la P.A. non può negare il provvedimento se vi è la lesione dei diritti dei terzi. I diritti dei terzi sono infatti sempre fatti salvi in quanto i rapporti di diritto privato non possono essere oggetto di valutazione nell’ambito di un procedimento amministrativo, il quale invece ha solo come oggetto l’esame degli interessi legittimi del soggetto richiedente ed esclusivamente nell’ambito del rapporto diret-
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to tra soggetto privato e P.A. Il terzo quindi, i cui interessi nella sostanza non devono essere presi in considerazione nei provvedimenti assunti dalla Pubblica Amministrazione richiesti dai singoli privati, avranno tutela nelle seguenti sedi: - civilistica con la possibilità di chiedere il risarcimento del danno avanti il Giudice ordinario per la tutela dei suoi diritti soggettivi, danni che ovviamente andranno provati; - amministrativa nel caso in cui siano ancora pendenti i termini per impugnare da parte del terzo il provvedimento avanti al T.A.R. - 60 giorni dalla data di sua conoscenza (o conoscibilità) e quindi con la instaurazione di un procedimento a se stante rispetto a quello di emissione del provvedimento da impugnare. Per tornare in conclusione al punto di partenza, il fatto che la P.A. faccia dichiarare nella DIA se vengono lesi o meno i diritti dei terzi non ha, agli effetti pratici, alcuna valenza ed agli effetti giuridici costituisce invece un grave rischio di compiere una dichiarazione non veritiera: si tratta di una domanda che la Pubblica Amministrazione non deve neppure fare in quanto ella, come abbiamo visto, non deve valutare all’interno di quel procedimento e che eventualmente sarà oggetto di idoneo procedimento di natura sia amministrativa sia civilistica instaurato dal terzo interessato. Del pari, ogni blocco, limitazione, vincolo, sospensione, riserva, ritardo, richiesta di integrazioni od altro che il Comune ci richieda in sede edilizia quando crede di aver intravisto - magari dopo una lettera minatoria del solito vicino - dei problemi relativi a diritti civili di terzi, è un grave errore ed un illegittimo limite, che va combattuto come un malcostume che deve sparire. Da “Prospettive Geometri” di Trento e Bolzano
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Un fabbricato regolarmente autorizzato ma mai completato può essere commercializzato? Consiglio Nazionale del Notariato Ufficio Studi Roma, 20 giugno 2008 Quesito n. 399-2008/C
Un esauriente parere del Consiglio Nazionale del Notariato
Gentile Notaio .................. Torino Egregio Notaio, Lei ha prospettato un quesito che riassumo come segue. Se sia ricevibile un atto di compravendita avente per oggetto un fabbricato sito nel territorio del Comune di Torino, nel parco Naturale della Collina di Superga. Detta costruzione era stata licenziata con concessione in data 13 ottobre 1988; successivamente era stata concessa una proroga fino al 21 giugno 1994 per l’ultimazione dei lavori, senza peraltro successo, perché i lavori non erano stati ultimati. In data 19 aprile 1995 è stata presentata istanza di concessione edilizia per ultimare i lavori, ma detta istanza è stata respinta con la motivazione che le opere ricadevano “in sito individuato con classe di instabilità 6b dalla carta Geologica- Tecnica e su area boscata” e risultando quindi detta costruzione in contrasto con norme urbanistico-edilizie di attuazione del Nuovo Piano Regolatore Generale. Avverso il diniego è stato presentato ricorso al TAR, ricorso del quale peraltro non si conosce alcun esito
e non è stato possibile rintracciare alcuna carta che ne individuasse lo stato. Ciò premesso, Lei domanda “se il manufatto in questione può considerarsi commerciabile o si deve ravvisare nel caso di specie una difformità totale rispetto al progetto originario, in quanto ciò che è stato realizzato non corrisponde a ciò che è stato licenziato”. E precisa altresì che è già stato concluso un compromesso avente per oggetto la vendita del più ampio terreno comprendente, oltre a quanto sopra descritto, un fabbricato ante ‘67 e che c’è il pieno accordo delle parti a stipulare l’atto definitivo, se ricevibile. Nel caso l’atto non fosse ricevibile, si domanda ancora se l’unica soluzione per addivenire al trasferimento della più estesa proprietà sia rappresentata dalla demolizione del fabbricato in questione oltre che del basamento della mai realizzata serra. In definitiva, il suo quesito si può ridurre alla seguente domanda: un fabbricato regolarmente abilitato con concessione del comune ma mai completato nelle strutture di base (con tetto e mura perimetrali) può
essere commercializzato? E se la risposta al quesito è in senso negativo, può provvedersi alla demolizione del fabbricato ed alla commercializzazione successiva del terreno nudo? Iniziamo ad esaminare il tipo di vizio che concerne il manufatto in discorso: si tratta di provvedimento concessorio del Comune il quale, a seguito della mancata ultimazione dell’opera stabilita nel corso del triennio previsto dalla legge, decade automaticamente per il venir meno del termine di completamento della costruzione. In precedenza si era discusso se la decadenza si verificasse automaticamente per legge o richiedesse la pronuncia del Comune. Attualmente il legislatore parla di decadenza di diritto. L’art. 15 del testo unico per l’edilizia ora dispone che decorso il triennio il permesso di costruire “decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga”. Questa conclusione è confermata anche dalla Cassazione penale quando afferma che in materia edilizia a seguito dell’entrata in vigore del testo unico per l’edilizia del 2001, “il provvedimento autorizzatorio decade ove nel termine triennale, non prorogato, l’opera non risulti completata, senza che tale decadenza debba essere dichiarata con provvedimento espresso, con la conseguente illegittimità dei lavori proseguiti oltre detto termine” (Cass. pen. 21 febbraio 2007, n. 12316; analogamente v. Cass. pen. 20 settembre 2005, n. 539). Gli effetti della decadenza del il geometra n. 6-7/08
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provvedimento abilitativo sono l’irregolarità urbanistica del manufatto, il quale viene considerato come se non avesse mai ricevuto un provvedimento abilitativo iniziale (così sostanzialmente Cass. pen. 14 ottobre 1997, n. 2784, per la quale “la situazione che si determina alla scadenza del termine previsto dalla concessione per l’edificazione del manufatto deve essere equiparato alla totale assenza di concessione edilizia amministrativa. Dopo l’inutile scadenza ditale termine la concessione è tamquam non essel; sicché i lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la relativa scadenza restano privi di titolo abilitativo, indipendentemente da una dichiarazione amministrativa di decadenza, e vanno pertanto soggetti alla sanzione penale prevista dall’art. 20 della!. 28 febbraio 1985 n. 47”). Nessun dubbio, pertanto, che il manufatto in discorso sia ormai da ritenersi abusivo, vale a dire irregolare sul piano urbanistico, ad eccezione
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delle parti che il Comune interpellato ha ritenuto tuttora regolari. Si tratta ora di stabilire gli effetti che questo manufatto abusivo, e come tale suscettibile di sanzioni sia penali che amministrative, comporta sulla commerciabilità del bene. Occorre partire dal concetto di costruzione. Questo concetto varia a seconda della disciplina che governa la materia. Allorquando si parla di costruzione nell’ambito dei rapporti di vicinato, il concetto di costruzione identifica un concetto generico che risulta applicabile a qualsiasi manufatto di portata stabile (v. fra le tante Cass. 23 gennaio 1982, n. 448, in Giur. 11., 1984, I, 1, 377, per la quale ai fini dell’applicazione dell’art. 907 cod. civ., in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, vanno comprese nel concetto di “costruzione” non solo le opere che abbiano le caratteristiche di un edificio o di altra fabbrica in muratura, ma anche ogni manufatto, il quale possegga i caratteri della stabilità, della immobilità rispetto al suolo, ancorché lo stesso difetti di una propria individualità e rappresenti un semplice accessorio del fabbricato; analogamente v. Cass. 8 giugno 1967, n. 1269, in Giust. civ., 1967, I, 1433, per la quale la locuzione “fabbricato”, adoperata dai compilatori del regolamento edilizio del comune di Sestri Levante, non ha un significato diverso dalla parola costruzione-, di cui all’art. 873 cod. civ., esprimendo entrambe lo stesso concetto di opera edilizia che, per la sua struttura e destinazione, abbia
carattere di consistenza e stabilità, in modo da assumere rilevanza concreta in ordine alla finalità della norma, che è quella di evitare intercapedini dannose). Allorquando invece si parla di normativa urbanistica, per identificare il concetto di costruzione, specie se si tratta di costruzione abusiva, occorre tener conto della norma contenuta nell’art. 31 della legge 47 del 1985, norma tuttora in vigore, per la quale ai fini del procedimento di sanatoria edilizia si deve tener conto solo degli edifici ultimati e questi sono da ritenersi tali quando “sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente (così art. 31 della legge n. 47 del 1985). Infatti l’art. 46 della legge 47, che rappresenta la norma di base sulla quale è stata costruita tutta la disciplina che governa la commercializzazione degli edifici sia per il primo che per il secondo e per il terzo condono, parla di atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali “relativi ad edifici o loro parti”, con chiaro riferimento ad un oggetto negoziato che abbia consistenza di appartamento o locale minore utilizzabile come bene autonomo. In altre parole, il legislatore non si è preoccupato assolutamente della commercializzazione di porzioni di costruzioni non ancora completate e per il riferimento contenuto nell’art. 31 della legge 47 agli edifici ultimati è evidente che essa legge ha inteso riferirsi ad essi quando ha voluto disciplinare la commercializzazione delle costruzioni. In altre parole, nel caso di specie, trattandosi di costruzioni effettuate soltanto in parte, non è pensabile che anche queste debbano, ai fini della validità del negozio di trasferimento posto in essere, rispettare le norme dettate per le unità immobiliari ul-
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Professione timate sul piano costruttivo, data la diversità di oggetto. Pertanto se le porzioni edificate nel caso di specie e non completate vengono negoziate come tali, cioè come porzioni di costruzioni non ultimate, non vi è alcun dubbio che la loro commercializzazione sia consentita senza dover necessariamente rispettare la normativa sul condono edilizio. In altre parole, se il legislatore ha ritenuto sanabili soltanto le opere completate nel senso previsto dall’art. 31 della legge 47 del 1985, e se esso, nello stesso tempo, si è preoccupato di bloccare la commercializzazione delle costruzioni abusive non sanate, è evidente che il legislatore stesso ha ritenuto che il concetto di commercializzazione di questi beni non andasse disgiunto dal concetto di fabbricato ultimato nel senso appunto stabilito dall’art. 31 più volte
sopra richiamato. Del resto la stessa Cassazione penale ha affermato che “ai fini dell’applicabilità del condono edilizio, è necessario che l’immobile nel suo complesso sia ultimato quanto meno allo stato di rustico, secondo la definizione che ditale concetto dà l’art. 31 della 1. 47/85” (Cass. pen. 3 ottobre 1997, a. 9011). Ed altra Cassazione penale ha chiarito che “l’art 31 legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul cosiddetto condono edilizio, definisce la ultimazione delle opere suscettibili di sanatoria facendo riferimento all’esecuzione del rustico e al completamento della copertura. Quest’ultima è considerata dalla norma elemento essenziale ai fini della ultimazione dell’opera in quanto concorre ad individuare il volume dell’edificio, essendo sempre possibile una modificazione del volume della costruzione fino a quando
non sia stata realizzata la copertura in modo definitivo e stabile” (Cass. pen. 8 giugno 1988, n. 6820). Questa conclusione appare in linea con il concetto di abuso primario o prima costruzione, che sta alla base della disciplina della commercializzazione dei manufatti abusivi. In conclusione, i manufatti previsti nel caso di specie, pur continuando ad essere manufatti irregolari sul piano urbanistico, perché carenti di concessione edilizia ormai decaduta, possono continuare ad essere commercializzati, unitamente al terreno, conservando essi il connotato di manufatti irregolari e come tali suscettibili, per colui che li acquisterà, a sopportare eventuali conseguenze sanzionatorie di carattere amministrativo. Con i migliori saluti Giovanni Casu
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“Manovra d’estate” D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Di seguito si esaminano le principali novità contenute nel D.L. 25.6.2008, n. 112, dal titolo “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, elaborate dallo Studio Dottori Commercialisti Osella – Piccato – Paletto. 1. NUOVI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE E DEGLI ASSEGNI (art. 32, comma 1) Viene modificato l’importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 che, a decorrere dal 30.4.2008, aveva previsto il divieto di utilizzo del contante per importi pari o superiori a € 5.000. Ora, l’art. 32, comma 1 del Decreto in esame dispone, a decorrere dal 25.6.2008, l’innalzamento di detto limite a € 12.500. Si evidenzia che rispetto alla normativa vigente fino al 29.4.2008 (art. 1, DL n. 143/91), in base alla quale il divieto di utilizzo del contante era previsto per importi superiori a € 12.500, il nuovo limite trova applicazione con riferimento alle somme di importo pari o superiore a € 12.500 DIVIETO ALL’USO DEL CONTANTE Fino al 29.04.2008 Per importi superiori a € 12.500 Dal 30.04.2008 al 24.06.2008 P e r importi pari o superiori a € 5.000 Dal 25.6.2008 Per importi pari o superiori a € 12.500
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Per quanto riguarda la normativa che, a decorrere dal 30.4.2008, disciplina l’uso degli assegni, il comma 1 dell’art. 32 in esame dispone che, a decorrere dal 25.6.2008: • gli assegni bancari e postali sono trasferibili se emessi per importi inferiori a € 12.500; la clausola di non trasferibilità trova pertanto applicazione con riferimento agli assegni di importo pari o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000); • ferma restando la necessità di pagare l’imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, a decorrere dal 25.6.2008, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante. Va segnalato che l’innalzamento a € 12.500 del limite concerne anche il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore. 2. TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI PER I LAVORATORI AUTONOMI (art. 32, comma 3) Sono abrogati i commi 12 e 12-bis dell’art. 35, DL n. 223/2006. Conseguentemente, a decorrere dal 25.6.2008, i lavoratori autonomi non sono più obbligati a: * tenere uno o più c/c sui quali far confluire gli incassi/proventi professionali; * incassare i compensi di importo pari o superiore al limite fissato (fino al 30.6.2008) a € 1.000, esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito, POS, ecc.).
3. ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA CAPITAL GAIN (art. 3) All’art. 68, TUIR, che disciplina la determinazione del c.d. capital gain, è aggiunto il nuovo comma 6-bis in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni: - in società costituite da non più di 7 anni; - possedute da almeno 3 anni; non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi da considerarsi esenti: * a condizione che entro 2 anni dal conseguimento della plusvalenza, la stessa sia reinvestita (mediante la sottoscrizione del capitale sociale ovvero l’acquisto di partecipazioni) in una società, costituita da non più di 3 anni, che svolge la medesima attività; * per un importo pari alla plusvalenza reinvestita e comunque non superiore al quintuplo del costo sostenuto, nei 5 anni precedenti alla cessione, dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, per l’acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili (diversi dagli immobili), di beni immateriali ovvero per spese di ricerca e sviluppo. 4. ABROGAZIONE DEGLI ELENCHI CLIENTI E FORNITORI (ART. 33, COMMA 3) Con l’abrogazione dell’art. 8-bis, comma 4-bis, DPR n. 322/98 è soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti e fornitori. Tale novità decorre dagli elenchi relativi al 2008. Contestualmente è stato abrogato
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Professione anche il comma 6 del citato art. 8-bis riguardante le sanzioni per l’omessa, incompleta o non veritiera presentazione degli elenchi clienti e fornitori. In merito si evidenzia che la soppressione del regime sanzionatorio si riflette anche sulle eventuali irregolarità riguardanti gli elenchi clienti fornitori presentati nel 2007 (relativi al 2006) e nel 2008 (relativi al 2007). 5. SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER L’INIZIO DELL’ATTIVITA’ (ART. 38) Nell’ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi previsti per l’inizio dell’attività, dopo l’introduzione della “Comunicazione unica per la nascita d’impresa” con il DM 2.11.2007, è prevista l’emanazione di un apposito regolamento per l’ulteriore semplificazione ed il riordino della disciplina dello “sportello unico per le attività produttive”, che dovrà rappresentare l’unico punto di riferimento per l’espletamento delle procedure amministrative da parte del soggetto che intende iniziare un’attività (c.d. “impresa in un giorno”). 6. ACCERTAMENTO IN BASE AL REDDITOMETRO (ART. 83, COMMI DA 8 A 11) È stabilito per il triennio 2009 – 2011 un piano straordinario di controlli sulla base del redditometro, da effettuarsi prioritariamente nei confronti dei contribuenti che in dichiarazione dei redditi non hanno evidenziato un debito d’imposta e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva. Alla realizzazione di tali controlli sono chiamati a partecipare anche i Comuni, segnalando eventuali situazioni, di cui siano a conoscenza, rilevanti per la determinazione sintetica del reddito 7. TRASFERIMENTO RESIDENZA ALL’ESTERO (ART. 83, COMMI 16 E 17)
È attribuito ai Comuni il compito di confermare all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio italiano. La disposizione si applica anche nei confronti delle persone fisiche che hanno richiesto il trasferimento della residenza all’estero dall’1.1.2006. 8. ADESIONE AI PVC (ART. 83, COMMA 18) È inserito nel D.Lgs. n. 218/97 relativo all’accertamento con adesione il nuovo art. 5-bis “Adesione ai verbali di constatazione”, che disciplina la possibilità per il contribuente di definire il contenuto di un processo verbale (pvc) contenente rilievi che consentono l’emissione di accertamenti parziali in materia II.DD. e IVA, ottenendo una riduzione delle sanzioni (1/8) e la possibilità di versamento rateizzato senza necessità di prestare garanzie. In particolare è previsto che l’adesione in esame deve riguardare il contenuto integrale del pvc e deve essere effettuata entro 30 giorni dalla consegna dello stesso, mediante comunicazione all’Ufficio e alla GdF. Entro i 60 giorni successivi a tale comunicazione, l’Ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale 9. GARANZIE PER LA RATEAZIONE DEI RUOLI (ART. 82, COMMA 23) Per effetto della modifica dell’art. 19, DPR n. 602/73, non è più richiesta la prestazione di garanzie fideiussorie per richiedere la rateizzazione del pagamento delle imposte iscritte a ruolo. 10. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY (ART. 29) Aggiungendo all’art. 34, D.Lgs.
n. 196/2003, il nuovo comma 1-bis, è introdotta la semplificazione degli adempimenti previsti in materia di privacy a favore dei “soggetti che trattano dati personali non sensibili, e l’unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti senza indicazione della relativa diagnosi”. Per detti soggetti viene meno l’obbligo di tenere il DPS, in sostituzione del quale è sufficiente stilare un’autocertificazione del titolare del trattamento dei dati, attestante l’osservanza delle misure di sicurezza richieste dal Codice della privacy. È inoltre prevista l’emanazione a breve di un apposito Decreto per l’introduzione di ulteriori semplificazioni per la redazione del DPS ai fini amministrativo-contabili. In caso di mancata emanazione di tale Decreto nei prossimi 60 giorni, anche in tal caso sarà ritenuta sufficiente l’autocertificazione in luogo del DPS. Viene semplificata anche la notifica del trattamento dei dati al Garante della privacy di cui all’art. 38, del citato D.Lgs. n. 196/2003. In particolare in base al nuovo comma 2 dell’art. 38, devono essere forniti al Garante, mediante l’apposito modello, soltanto i seguenti dati: • dati identificativi del titolare del trattamento, dell’eventuale rappresentante, nonché del responsabile del trattamento (se designato); • le finalità del trattamento; • la descrizione delle categorie di persone interessate e dei dati/categorie di dati relativi alle stesse; • i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati possono essere comunicati; • i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi; • la descrizione generale che permetta di valutare l’adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati. Conseguentemente, entro i prossimi 2 mesi, verrà predisposta la nuova versione del modello. il geometra n. 6-7/08
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I Geometri possono essere iscritti nell’elenco degli arbitri della Camera di Commercio CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - VARESE Camera Arbitrale Deliberazione n. 1 del 20 marzo 2007 Oggetto: Iscrizione geometri G.R. e R.F. nell’elenco degli arbitri PREMESSA In data 19 marzo 2001 e 24 aprile 2001, rispettivamente, i geometri G.R. e R.F. presentavano domanda di iscrizione presso l’elenco degli arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale di Varese. I1 Consiglio della Camera Arbitrale di Varese, nella seduta del 05 dicembre 2001, 4 deliberava di escludere le domande dei candidati G.R. e R.F., in quanto non in possesso dei requisiti fissati dallo stesso Consiglio nella seduta del 13 dicembre 1999 e, nella fattispecie, la mancanza del diploma di laurea quale concreta specificazione del requisito della particolare esperienza nelle materie giuridiche e tecniche previsto dall’art. 5 del Regolamento di questa Camera Arbitrale. I geometri G.R. e R.F. depositavano ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al fine di ottenere, previa sospensione, l’annullamento del provvedimento di esclusione n. 758/02, del verbale di riunione adottato dal Consiglio Arbitrale in data 05 dicembre 2001 e della delibera di Consiglio Arbitrale del 13 dicembre 1999. Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio Industria Arti e Agricoltura - Camera Arbitrale di Varese, quale resistente chiedendo il rigetto
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della domanda. Il TAR Lombardia, con sentenza n, 707 del 28 febbraio 2006, accoglieva il ricorso e, di riflesso, annullava gli atti impugnati, sulla base della seguente motivazione. In particolare, il TAR della Lombardia sottolineava come la modifica dell’art. 4 del Regolamento della Camera arbitrale risalente al 1991 - sostituito dall’attuale art. 5 del Regolamento e rubricato “Elenco degli arbitri”, ha, di fatto, sottratto al Consiglio arbitrale la competenza a predeterminare in astratto i criteri relativi ai requisiti professionali di accesso all’elenco degli arbitri. Il nuovo art. 5 del Regolamento della Camera Arbitrale, infatti, si limita ad una generica attribuzione al Consiglio del potere di formare, ogni triennio, un elenco di persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche e materie tecniche che si ritengano idonee a svolgere funzioni arbitrali, con ciò evidenziando l’assenza, in capo al Consiglio, della facoltà a stabilire ex ante e in astratto i criteri di iscrizione degli aspiranti arbitri nell’apposito elenco. Pertanto, il Consiglio della Camera arbitrale - aggiunge il Collegio giudicante - non avrebbe potuto fissare in via generale i criteri di accesso allo svolgimento della funzione di arbitro - tra cui il possesso del diploma di laurea - come invece, deliberato nella seduta del 13 dicembre 1999, atto posto a base dalla relazione della domanda di iscrizione formulata dai geometri e successivamente annullato dal TAR della Lombardia. Il Collegio giudicante riconosceva, pertanto, in capo al Consiglio arbitrale, sulla base del nuovo Regolamen-
to, solo un potere di esame del caso concreto avente ad oggetto l’idoneità e la particolare esperienza di ogni candidato, esame ed esito del quale deliberare l’iscrizione nell’elenco degli arbitri del candidato che ne abbia fatto richiesta; IL CONSIGLIO DELLA CAMERA ARBITRALE ESAMINATO i vigente Statuto della Camera Arbitrale approvato con deliberazione di Giunta n. 70 del 16 aprile 1997 e modificato con deliberazione di Giunta n. 29 del 25 marzo 2004, insieme ai regolamenti arbitrali annessi; PRESO ATTO della sentenza del TAR Lombardia n. 707 del 28 febbraio 2006, con la quale il TAR Lombardia, in accoglimento del ricorso, annullava gli atti impugnati così come richiamati in premessa; ESAMINATE le argomentazioni esposte in premessa ed espresse nella sentenza n. 707/2006; VISTO il verbale di Consiglio della Camera Arbitrale del 09 maggio 2006 con il quale è stata disposta l’iscrizione dei geometri G.R. e R.F. nell’elenco degli arbitri, nella sezione professionisti vari, formalizzandone l’ammissione per il tramite dì una delibera consiliare; ACCERTATA la sussistenza dei requisiti morali in capo ai geometri G.R. e R.F nonché dell’attuale loro interesse all’inserimento nell’elenco degli arbitri; de1ibera di iscrivere i geometri G.R. e R.F. nell’elenco degli arbitri, nella sezione professionisti vari.
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Professione Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Alessandria Il Direttore
Ai Collegi e agli Ordini Professionali della Provincia di Alessandria Alla Direzione Regionale del Piemonte Alla Direzione Regionale della Liguria
Alessandria, 16 giugno 2008 Prot. n. 8392 OGGETTO: Modifiche organizzative all’area cartografica. Istituzione di nuova postazione e caselle di posta elettronica dedicate all’utenza professionale. Nell’ambito di una rivisitazione organizzativa interna, si è reso necessario attuare una diversa programmazione di alcune attività relative all’ area cartografica e – per quanto d’interesse dell’utenza professionale si comunica quanto segue. CONSEGNA ATTESTATI D’APPROVAZIONE Nel garantire gli attuali standard produttivi previsti per l’approvazione degli atti d’aggiornamento in front office, la consegna degli attestati d’approvazione e/o la riconsegna degli atti “non approvabili” avverrà secondo le seguenti modalità : Per le “prenotazioni” dalle 8.00 alle 9.40, gli attestati saranno ritirabili a partire dalle ore 10; Per le prenotazioni dalle 10 alle 11.40, gli attestati saranno ritirabili a partire dalle ore 12; Per le prenotazioni pomeridiane ( fascia oraria 14.30 – 15.30 ) gli attestati saranno ritirabili al termine del servizio o a partire dalle 8.30 del giorno seguente. Gli attestati saranno resi disponibili e consegnati alla CASSA PREGEO. ISTITUZIONE CASELLE DI POSTA DEDICATE ALL’UTENZA PROFESSIONALE Al fine di razionalizzare l’afflusso dell’utenza professionale, garantire comunque la necessaria collaborazione ed assistenza tecnica e per implementare le azioni di comunicazione esterna, sono state istituite tre caselle di posta elettronica dedicate all’utenza professionale il cui utilizzo si sintetizza di seguito : UP ALESSANDRIA CONSULENZA up_alessandria_consulenza@agenziaterritorio.it Tale casella è dedicata alla richiesta di appuntamenti con i tecnici dell’area cartografica per la risoluzione di criticità della mappa e /o per la discussione di casi complessi e particolari. UP ALESSANDRIAESTRATTIEPF up_alessandria_estrattiepef@agenziaterritorio.it Tale casella è dedicata alla segnalazione di problematiche riscontrate in fase di rilascio degli estratti di mappa telematici e cartacei. UP ALESSANDRIA URP up_alessandria_urp@agenziaterritorio.it L’utilizzo di tale casella – non esclusiva per l’utenza professionale - è consigliato per la richiesta di informazioni generiche su nuove procedure e/o prassi dell’ufficio. ISTITUZIONE POSTAZIONE FRONT OFFICE DEDICATA ALLA CORREZIONE DELLA MAPPA E ALL’ISTITUZIONE DI NUOVI PF E’ stata istituita una nuova postazione FRONT OFFICE che - compatibilmente con l’afflusso giornaliero e l’entità degli interventi da attuare - è dedicata a : CORREZIONE MAPPA : sostituzioni, cancellazioni duplicati, inversioni numeri di mappa, inversioni “campiture fabbricati – corte, etc. ; PUNTI FIDUCIALI : inserimento nuovi punti fiduciali, conferma ed annullamento punti esistenti. Nel comunicare che rimangono invariate le modalità di gestione del SERVIZIO PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI da utilizzare per la presentazione delle pratiche PREGEO e DOCFA, si coglie l’occasione per invitare i collegi e gli ordini in indirizzo a voler sensibilizzare i propri iscritti all’uso dell’invio telematico dei documenti che – come è noto – supporta ed agevola notevolmente il quotidiano lavoro dei professionisti. Nell’invitare i presidenti degli Ordini e dei Collegi in indirizzo a voler diffondere tra i propri iscritti la presente comunicazione anche attraverso i propri siti internet - e nel rimanere a disposizione per ogni eventuale supporto o chiarimento – si coglie l’occasione per informare che le attività dell’area cartografica saranno coordinate dal dott. Alessandro De Falco, di cui si trasmettono i recapiti, già responsabile del settore servizi all’utenza. Infine, alle Direzioni regionali del Piemonte e della Liguria si chiede di voler diffondere la presente comunicazione alla mailing list degli ordini e collegi delle proprie regioni sì da diffondere capillarmente l’informazione anche a bacini d’utenza extra provinciali. Alessandro De Falco alessandro.defalco@agenziaterritorio.it 0131262558 (3388322368) F.to p. IL DIRETTORE (Salvatore Trapani) IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALL’UTENZA (Alessandro De Falco) il geometra n. 6-7/08
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Indirizzi di Politica Urbanistica della Città di Torino Assessorato Urbanistica Comune di Torino 4 luglio 2008 Oggetto: Indirizzi di Politica Urbanistica della Città di Torino Come preannunciato nel corso della conferenza stampa svoltasi lo scorso 18 giugno, nella quale sono stati ufficialmente presentati i nuovi indirizzi di politica urbanistica della Città di Torino (approvati dalla Giunta comunale in data 10 giugno c.a.) è ora disponibile on line la pagina internet dalla quale è possibile consultare i documenti ad essi relativi. L’indirizzo internet in questione è: http://www.comune.torino.it/indirizzipoliticaurbanistica La Giunta intende sviluppare la discussione pubblica sul documento in oggetto attraverso due modalità. La prima mediante un Forum aperto nel suddetto sito internet, in modo da mettere a disposizione un canale di comunicazione facilmente accessibile a chiunque intenda prendere parte al dibattito sul futuro assetto urbanistico della Città. La seconda attraverso confronti, dibattiti e seminari che le parti istituzionali, politiche, culturali, sociali, economiche e professionali riterranno opportuno autonomamente organizzare sull’intero documento o su parti di esso. In merito a ciò si segnala la piena disponibilità a partecipare, nei modi e nelle forme che saranno volta a volta identificate, alle iniziative che verranno organizzate in tal senso. Ci è parso infatti che fosse opportuno configurare il documento preliminare come stimolo ad una discussione aperta secondo modalità scelte dai molti attori della scena urbana piuttosto che come un atto compiuto su cui aprire una consultazione diretta dal centro. Tale fase di consultazione pubblica consentirà di aggiornare ed integrare il testo proposto dalla Giunta ed addivenire dunque alla redazione di un documento finale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale. Augurandoci che in questo modo la discussione pubblica su temi di grande rilevanza ed interesse comune possa avvenire nella forma più compiuta, restiamo a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento che si renderà opportuno. Cordiali saluti L’Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio Mario Viano
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino comunica che nel periodo dal 1° luglio al 15 settembre 2008 osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalla ore 9,00 alle ore 13,00
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Cocktail dell’informazione a cura di Tommaso Mongiovì
Opinioni L’inadempimento del conduttore nel contratto di locazione ad uso abitativo di Mariagiulia Signori (Avvocato in Milano) Il conduttore può essere dichiarato inadempiente nei confronti del locatore non solo quando si rende moroso per la mancata corresponsione dei canoni locatizi, ma anche quando altera la destinazione d’uso dell’immobile locato, dispone la sublocazione dell’immobile senza consenso della proprietà, od incrina i rapporti con il vicinato. Il pagamento del canone Il conduttore a cui viene consegnato l’immobile ne diventa il custode e si impegna ad utilizzarlo con la cosiddetta diligenza del “buon padre di famiglia”, nel rispetto della destinazione pattuita nel contratto. Una delle obbligazioni principali che il conduttore si assume nel rapporto locatizio è quella di pagare il canone di locazione pattuito alla scadenza indicata nel contratto. Il canone deve essere versato al domicilio del locatore, fatta comunque salva la possibilità per le parti di concordate una diversa e più comoda modalità di pagamento a mezzo di bonifico bancario, di vaglia postale o di assegno da consegnarsi a mani del proprietario o di un suo incaricato. E’ bene precisare che le modalità di
pagamento differenti rispetto a quanto disposto dall’art. 1587, comma 2 cod. civ. (il pagamento in contanti presso il domicilio del creditore) devono essere accettate dal locatore. Infatti, ove l’iniziativa di dar corso a pagamenti per mezzo di vaglia od assegni non sia accettato dal locatore, ma persista l’utilizzo di tale modalità in capo al conduttore, può essere ravvisato il grave inadempimento dell’inquilino per inosservanza dell’art. 1587, comma 2 cod. civ. La ratio di tale orientamento è riconducibile al dato per il quale il vaglia postale, ad esempio, costituisce un titolo di credito improprio che non attribuisce efficacia liberatoria se non è accettato dal locatore; trattandosi di un debito pecuniario l’adempimento si produce al domicilio del creditore ai sensi dell’art. 1182 cod. civ., che in quest’ipotesi verrebbe sostituito dall’ufficio postale. E’ stato tuttavia ritenuto dalla Suprema Corte che l’efficacia liberatoria può ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata accettazione dei
canoni attraverso questa forma manifesti tacitamente il consenso del creditore alla prestazione diversa da quella dovuta, ai sensi dell’art. 1197 cod. civ.; con la conseguenza che tale comportamento del creditore può essere idoneo anche ad escludere lo stato soggettivo di colpa del debitore inadempiente e quindi la mora idonea ad introdurre l’azione per la risoluzione del contratto (1). Medesimo discorso vale per l’utilizzo dell’assegno bancario avuto riguardo alla tempestività del pagamento, che potrebbe risultare in ritardo a causa di intoppi del circuito bancario. Anche in questo caso inil geometra n. 6-7/08
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fatti bisogna ricordare, ai fini della tempestività dell’adempimento, che il conduttore è liberato solo nel momento in cui il pagamento perviene al domicilio del creditore alla data di scadenza prefissata (2). In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute il conduttore sarà ritenuto a corrispondere anche gli interessi maturati nella misura legale. Nulla vieta però alle parti di prevedere in contratto l’applicazione di interessi in misura superiore a quello legale. Ciò premesso, è necessario individuare in che termini può essere considerato grave l’inadempimento del conduttore moroso, con la conseguente richiesta da parte del locatore di risolvere il contratto, sulla base del principio della “predeterminazione legale” enunciato dall’art. 5 legge n. 392/1978 (non abrogato) (3), per il quale il mancato pagamento del canone della locazione decorsi venti giorni dalla scadenza prevista costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1455 cod. civ. Il criterio per valutare l’inadempimento è dato dalla non scarsa importanza dello stesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1455 cod. civ., ovvero la morosità del conduttore è considerata grave se lede l’interesse contrattuale del locatore andando ad incidere in modo rilevante sull’equilibrio negoziale (4). Ai fini della valutazione, in concre-
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to, della gravità dell’inadempimento si dovrà tenere conto anche del comportamento del conduttore tenuto successivamente alla proposizione della domanda da parte del locatore. Ciò in quanto il conduttore continua a godere della cosa locata occupandola ed è tenuto alla corresponsione dei canoni fino alla riconsegna dell’immobile al locatore (5), salvo poi che il conduttore dimostri in corso di causa la non imputabilità dell’inadempimento perché dovuto al rifiuto ingiustificato del locatore di ricevere i canoni. Il divieto di autoriduzione del canone Può accadere che in seguito ad un comportamento inadempiente del locatore, quale l’omessa riparazione o manutenzione, il conduttore decida di interrompere o ridurre drasticamente il pagamento del canone, ancorché continui a godere del bene seppur in misura ridotta o limitata. Questo comportamento è in generale da considerarsi illegittimo perché è un’iniziativa arbitraria del conduttore, contraria al principio dell’esecuzione del contratto in buona fede che provoca il venire meno dell’equilibrio sinallagmatico del negozio (6). Se il conduttore applica l’autoriduzione del canone, il locatore può legittimamente perseguirlo giudizialmente sia per richiedere l’integrale pagamento dei canoni non
versati e sia per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento in conseguenza dell’intervenuta morosità. Di fronte ad un grave inadempimento del proprietario, il conduttore, ben lungi dal potersi fare giustizia da sé, deve richiedere al giudice l’accertamento del fondamento delle proprie pretese e conseguentemente una riduzione del canone in proporzione all’entità del disagio subito. A titolo esemplificativo si richiama una recente sentenza della Cassazione, la quale ha ritenuto inadempiente il conduttore che aveva sospeso la corresponsione dei canoni a causa di vizi dell’immobile locato. La Corte infatti ha stabilito che la sospensione del canone era illegittima perché il conduttore ha continuato a godere dell’immobile, seppur viziato, con la conseguenza che questo comportamento non era proporzionale all’inadempimento del locatore (7). Del pari dicasi nel caso in cui l’iniziativa del conduttore di sospendere la corresponsione del canone trovi giustificazione nella convinzione che l’importo del canone convenuto sia esorbitante rispetto all’importo inderogabile fissato per legge oppure che debba essere totalmente o parzialmente compensato con credito che egli ritenga di vantare, magari per opere eseguire nell’immobile. Anche in detta ipotesi il conduttore deve adire l’autorità giudiziaria perché l’importo dovuto sia ricondotto alla misura legale in sostituzione di quella convenzionale oppure per far accertare il suo diritto alla compensazione con quanto da lui preteso. In buona sostanza, l’inquilino non è legittimato a ridurre la misura del canone o addirittura a non versalo, salvo che non sia espressamente autorizzato a farlo dal locatore. L’unico caso in cui è legittimata la sospensione del pagamento è quando viene a mancare completamente la prestazione del locatore.
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Professione Il mutamento di destinazione del bene locato La legge n. 431 del 1998 non ha abrogato la disposizione di legge contenuta nell’ormai vetusta legge dell’equo canone che, all’art. 80, tuttora prevede che se il conduttore muta la destinazione dell’immobile adibendolo ad un uso diverso da quello pattuito commette un grave inadempimento a seguito del quale il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui abbia avuto effettiva conoscenza dell’arbitrario cambiamento. Se il locatore lascia decorrere detto termine inattivamente, si applicano le norme che disciplinano l’uso effettivo che il conduttore ha fatto del bene locato in quanto è mutato il regime giuridico applicabile rispetto l’originario contratto tra le parti stipulato (8). L’obbligo principale, quindi, del conduttore è quello di fare uso dell’immobile secondo le modalità per cui gli è stato locato, diversamente quest’ultimo è sottoposto al rischio di vedere risolto il rapporto di locazione per sua colpa, con ogni conseguenza anche in tema di risarcimento dei danni subiti dal locatore, che ben può avere fatto legittimo affidamento sul perdurare della locazione per quel determinato uso per cui si era indotto a locare il bene. Anche la nuova legge, pur essendosi aperta alla previsione di svariate tipologie di contratto, è rimasta sufficientemente rigida nel pretendere, attraverso l’attribuzione al locatore della facoltà di risolvere il contratto, una sicura corrispondenza tra l’uso effettivo del bene rispetto a quello previsto in contratto. E’ bene precisare tuttavia che rileva solo il mutamento di destinazione realizzato in concreto dal conduttore e reso conoscibile al locatore, rimanendo irrilevante una situazione di semplice conoscenza del proprietario della sola intenzione del conduttore di modificare la destinazione d’uso
dell’immobile locato. L’inerzia del locatore è interpretata come fattore comprovante la sua volontà di accettare l’intervenuto mutamento d’uso, con effetti novativi del precedente rapporto e l’applicazione automatica della disciplina dettata per il diverso uso dell’immobile che di fatto viene effettuato dal conduttore, con decorrenza della scadenza del termine per proporre l’azione di risoluzione (9). E’ quindi innegabile che, qualora venga stipulata una locazione abitativa con tipologia di contratto libero previsto dalla legge n. 431/1998, la modificazione dell’abitativo in uso commerciale comporti l’automatica applicazione della disciplina dettata dall’art. 27 della legge n. 392/1978, a condizione naturalmente che il locatore, restando inerte per oltre un trimestre, abbia tacitamente accettato l’intervenuta modificazione. Il regime giuridico applicabile sarà quello dell’uso non abitativo, con la conseguente sostituzione di tutte quelle clausole che risulteranno incompatibili con la disciplina per esso inderogabilmente dettata, prima tra tutte quelle relative alla maggior durata della locazione. Sorge per vero il dubbio della compatibilità di simile automatico meccanismo con l’obbligo della forma scritta del contratto prevista invece dalla legge n. 43 1/1998. E’ il caso in cui, stipulata verbalmente una locazione per uso commerciale, il conduttore adibisca l’immobile, magari in modo parziale ma comunque con carattere di prevalenza, ad uso di propria abitazione: il professionista che adibisce l’immobile locatogli come studio anche a propria abitazione. Sembra però potersi pacificamente affermare che l’assoggettamento del rapporto ad una nuova disciplina in conseguenza della volontà tacita delle parti prescinda dalla sussistenza del requisito formale della forma scritta del contratto. Non v’è quindi ostacolo ad ammettere che il citato
art. 80 possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di passaggio da un regime diverso (appunto quello dettato dall’art. 27 delle legge n. 392/1978) ad uno di quelli invece previsto dalla nuova normativa in esame (10). La sublocazione Le parti del rapporto contrattuale possono altresì prevedere la sublocazione totale o parziale dell’immobile, ovvero riguardare l’unità immobiliare nella sua globalità o solo una sua parte, con il perdurare del godimento dell’alloggio anche da parte del conduttore originario. Anche per tale ipotesi normativa è richiesto il consenso del locatore, con la precisazione che se la sublocazione è totale è necessario il consenso dichiarato del locatore, mentre se è parziale si ritiene consentita salvo che il contratto non lo vieti espressamente (11). Se il conduttore omette di comunicare l’avvenuta sublocazione al locatore, questi può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, perché un simile comportamento del conduttore integra gli estremi di grave inadempienza contrattuale. Il locatore, per non vedere pregiudicati i propri diritti verso il conduttore, può agire direttamente verso il legittimo subconduttore per esigere il pagamento dei canoni. Può anche costringerlo ad adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, quali ad esempio il pagamento degli oneri accessori previsti nel contratto stipulato con il suo sublocatore. Una volta cessato il rapporto di locazione principale il subconduttore deve restituire l’immobile al locatore, tenendo presente che il rifiuto di restituire la cosa locata integra uno spoglio violento del bene, da cui discende il diritto del locatore di agire contro il subconduttore per la restituzione dell’immobile (12). I rapporti di buon vicinato Un ultimo accenno merita l’ipoteil geometra n. 6-7/08
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Professione
L’obbligo principale del conduttore è quello di fare uso dell’immobile secondo le modalità per cui gli è stato locato, diversamente quest’ultimo è sottoposto al rischio di vedere risolto il rapporto di locazione per sua colpa.
appartamento ad un altro di fumo, calore, esalazioni e rumore; particolare rilievo nella vita quotidiana assume quest’ultimo aspetto. Infatti, il locatore può essere chiamato a rispondere verso gli altri inquilini dei rumori molesti prodotti dal conduttore e dai suoi conviventi. Al verificarsi di tale ipotesi il locatore può decidere di risolvere il contratto di locazione per inadempimento del conduttore, il quale disturbando gli altri condomini ha abusato della cosa locata. Si precisa che se le immissioni sono tali da configurare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 cod. pen.), il conduttore risponderà personalmente avuto riguardo al profilo penale, ma i condomini potranno agire contro di lui e anche contro il locatore per il risarcimento dei danni patiti.
si in cui il proprietario dell’immobile locato sia richiamato dagli altri comproprietari a causa delle molestie provocate dal conduttore in loro danno. In linea generale, l’inquilino che ha in uso l’appartamento locato è personalmente responsabile per le immissioni che lui o i suoi conviventi rechino agli altri condomini e che superino la soglia della normale tollerabilità. Le immissioni sono peraltro da individuare nelle propagazioni da un
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Note: (1) Cass. civ., sez. III, 25 settembre 1998 n. 9595, in Giur. It. 1999, 1378 (2) Cass. civ., sez. III, 14 gennaio 2000 n. 369, in Vita not. 2000, 278. (3) Cass. civ., sez. III, 17 marzo 2006 n, 5902; Cass. civ., sez. III, 12 aprile 2006 n. 8628. (4) Cass. civ., sez. III, 4 agosto 2000 n. 10239. (5) Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2004 n. 6518, con nota di A. Scarpa, La morosità del conduttore quando il locatore rifiuta il canone, in Immobili & Diritto 2005, 1,67 ss.
(6) Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2004 n. 14234. (7) Cass. civ., sez. III 11 aprile 2006 n. 8425, in Immobili & Proprietà 2006, 9, 591. (8) Cass. civ., sez. III, 1° aprile 1996 n. 2962, in Arch. loc. 1996, 747; conforme Cass. civ., sez. III 13 marzo 1998 n. 2745; Cass. civ., sez. III, 2 settembre 1998 n. 8716 in Giur. It. 1999, 1161 con nota di Villani. (9) Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2006 n. 3683, con nota di A. Carrato La rilevanza del mutamento di destinazione d’uso nelle locazioni, in Immobili & Diritto n. 6, 67ss. (10) A. Cirla, Guida alle locazioni 2006, Il Sole 24 ore, 58. (11) Cass. civ. sez. III, 1° giugno 2004 n. 10485, in D&G 2004, 28. (12) Cass. civ., sez. un., 6 novembre 1991 n. 11853, in Arch. loc. 1992, 798. Da “Immobili & Proprietà”
Giurisprudenza Spese condominiali all’assegnatario dell’appartamento In caso di assegnazione della casa coniugale, al coniuge affidatario spettano le normali spese condominiali mentre l’ICI deve essere pagata dal reale proprietario o di chi ne possiede i diritto reale. Suprema Corte di cassazione - Sezione I Civ, - Sentenza 19-09-2005, n. 18476 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 21.11.1996, F.B. conveniva davanti al Pretore di Roma Elena M., chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 43.162.480, corrispondente a quanto da esso attore anticipato, negli anni compresi tra il 1991 ed il 1996, a titolo di spese condominiali e di riscaldamento, di ICI e di tassa di smaltimento dei rifiuti so-
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Professione lidi urbani relative alla casa familiare sita nel locale Comune, in Via ..... Assumeva il B. che detto appartamento, di sua proprietà, era stato inizialmente assegnato, nel febbraio del 1991, in sede di provvedimenti presidenziali per la separazione dei coniugi, alla moglie convenuta, laddove, successivamente, l’immobile era rimasto nella disponibilità della moglie medesima, la quale non aveva provveduto ad effettuare i pagamenti di sua competenza, pur dopo che l’alloggio, con sentenza del Tribunale di Roma in data 1.7.1994, era stato assegnato ad esso istante. Si costituiva in giudizio la M., eccependo pregiudizialmente l’incompetenza per materia del Pretore e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Giudice adito, con sentenza del 5.2.1999, ritenuta la propria competenza, condannava la convenuta a pagare all’attore la somma pretesa da quest’ultimo, oltre gli interessi legali dalla domanda, compensando integralmente le spese di lite. Avverso la decisione, interponeva appello la M.. Resisteva nel grado il B., chiedendoli rigetto del gravame e spiegando, a sua volta, impugnazione incidentale nei riguardi della pronuncia di compensazione delle spese di prima istanza. La Corte territoriale di Roma, con sentenza del 25.5/12.6.2001, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava la M. al pagamento della minor somma di lire 35.295.920, oltre gli accessori, confermando nel resto la decisione impugnata. Assumeva, in particolare, detta Corte: a) che dovesse venire preliminarmente disattesa l’eccezione di incompetenza del Pretore, ribadita dalla stessa M., non potendo nella specie invocarsi una competenza funzionale del giudice delle questioni attinenti alla separazione, dal momento che il
petitum del B. era volto a conseguire il pagamento di somme da lui corrisposte nel periodo 1991/1996 e delle quali egli assumeva di essere creditore nei confronti della M., onde la relativa controversia risultava solo occasionalmente connessa con la causa di separazione personale che lo opponeva alla consorte; b) che fossero, invece, parzialmente condivisibili le censure mosse dalla M. circa gli oneri di natura economica posti a suo carico dal Pretore e correlati all’assegnazione della casa familiare, dovendo la decisione del primo Giudice essere riformata limitatamente al pagamento dell’ICI, la quale grava sul proprietario dell’immobile, o sul titolare di altro diritto reale sopra di esso, laddove il diritto del coniuge assegnatario della casa anzidetta, ove questa sia di proprietà dell’altro, non ha natura reale, ma consiste in un diritto personale di godimento. Avverso tale sentenza, ricorre per Cassazione la M., deducendo un solo, complesso motivo di gravame, al quale resiste il B. con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione Deve, innanzi tutto, essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente in relazione alla pretesa decadenza della parte avversa dal diritto di impugnazione, ex art. 327 c.p.c, sul rilievo che, essendo la sentenza della Corte territoriale stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria avvenuto il 12 giugno 2001, detto ricorso, in difetto di notifica della sentenza medesima, doveva venire proposto entro e non oltre la data del 27 luglio 2002, mentre lo stesso risulta notificato solamente in data 29 luglio 2002. Al riguardo, si osserva che il termine “lungo” per impugnare, di cui all’art. 327, primo comma, c.p.c, è della durata di “un anno dalla pubblicazione della sentenza”, così da giungere a scadenza, nella specie, il “12
giugno 2002” (ovvero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, primo e quarto comma, c.c, nel mese e nel giorno corrispondenti al mese ed al giorno, iniziali, di pubblicazione della sentenza impugnata), laddove, però, il termine anzidetto, computando la sospensione nel periodo feriale, la quale è di giorni “quarantasei” (e non quarantacinque) a norma dell’art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (“dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno”), deve intendersi pervenuto a maturazione il “28 luglio 2002” (dietro aggiunta di quarantasei giorni alla data del 12 giugno 2002), ovvero, essendo il 28 luglio 2002 giorno festivo, esattamente il “29 luglio 2002” (art. 155, ultimo comma, c.p.c.), sotto la data, cioè, in cui il ricorso è stato appunto, del tutto tempestivamente, notificato. Con l’unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. e degli artt. 708 e 710 c.p.c., attinenti alla natura giuridica dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti in materia di separazione coniugale, in relazione all’art. 360, nn. 2, 3 e 5, c.p.c, nonchè omessa motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti, deducendo: a) che la Corte romana ha omesso ogni e qualsiasi motivazione in ordine alla eccepita incompetenza del Pretore adito, riportandosi a quanto deciso in proposito dal primo Giudice e ritenendo che il petitum del B. era volto a conseguire il pagamento delle somme da lui corrisposte e di cui assumeva essere creditore, onde la controversia è solo occasionalmente connessa con la causa di separazione che l’opponeva alla consorte; b) che il nostro ordinamento prevede, prescrive ed impone particolari procedure riservate alla valutazione globale del Giudice delle separazioni, anche per quanto attiene alla moil geometra n. 6-7/08
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Professione difica di quei provvedimenti; c) che, nulla avendo precisato il Presidente del Tribunale, in sede di comparizione dei coniugi là dove ha assegnato ad uno di essi la casa familiare, circa le spese condominiali e le tasse ed imposte relative, non possono queste essere poste da altro Giudice, non competente per materia, a carico del coniuge che verrebbe così a subire svantaggio con un onere diverso da quello posto dal Presidente medesimo nell’ambito del giudizio di separazione; d) che non v’è dubbio che i doveri tutti relativi agli oneri afferenti l’appartamento di proprietà del B. debbano continuare a rimanere in capo a lui; e) che trattasi, quindi, di questioni rientranti nella disciplina della materia e delle funzioni espressamente previste dagli artt. 708 e 710 c.p.c., ovvero sottratte all’esame del Pretore e, quindi, sotto il profilo procedurale, soggette ad un iter diverso dal normale giudizio di cognizione; f) che il diritto personale di godimento a favore del coniuge non può trasformarsi in un onere o in una sanzione economica per il beneficiario del diritto che lo vedrebbe altrimenti gravato non da un fatto imprevedibile, ma da un fatto previsto e prevedibile da parte del Presidente del Tribunale, il quale, se avesse ritenuto di modificare la situazione preesistente e, quindi, di porre le spese condominiali a carico dell’assegnataria, lo avrebbe espressamente detto; g) che tra gli oneri condominiali vi sono anche voci, quali quella del portiere e quella relativa alle spese di assicurazione dell’immobile, che non possono non essere a carico del proprietario. Il motivo non è fondato. Per quanto attiene, in primo luogo, alla “reiterata eccezione di incompetenza del Pretore adito”, sollevata dalla M. ancora in sede di appello, si osserva come la Corte territoriale, dopo avere riportato che, secondo
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l’appellante, il B. “aveva due strade da percorrere: la prima era quella di chiedere in Corte d’Appello, innanzi alla quale pendeva il giudizio di separazione..., quanto ha chiesto al Pretore, od avvalersi della procedura di cui all’art. 710 C.P.C.”, abbia, quindi, affermato, richiamando quanto già evidenziato dal medesimo Pretore, che “la domanda del B. era finalizzata ad ottenere il rimborso di spese condominiali, tasse ed imposte, relative all’immobile di sua proprietà, provvisoriamente assegnato, in sede di separazione coniugale, alla M.. Il petitum del B. era, dunque, volto a conseguire il pagamento di somme da lui corrisposte nel periodo 1991/1996 e di cui assumeva essere creditore nei confronti della M.: la relativa controversia è, quindi, solo occasionalmente connessa con la causa di separazione personale che lo opponeva alla consorte”. Una simile, esauriente motivazione, lungi dall’incorrere nel vizio di omissione denunciato dalla ricorrente, si palesa altresì del tutto condivisibile e va, pertanto, esente dalle censure dedotte dalla stessa ricorrente, dovendo in questa sede ribadirsi che, là dove, come nella specie, un coniuge, facendo espresso riferimento e richiamo al provvedimento temporaneo ed urgente di assegnazione della casa familiare all’altro coniuge, adottato nella sede presidenziale del giudizio per separazione personale, richieda il rimborso di quanto da lui spontaneamente e consapevolmente corrisposto a titolo di spese condominiali e di riscaldamento, nonchè a titolo di imposte e tasse, la domanda che così viene proposta mira ad esercitare un diritto che in detta situazione trova il suo presupposto, onde si è al di fuori dell’ambito del giudizio principale di separazione ex artt. 706 e seguenti c.p.c. o del giudizio per la modifica delle conseguenti statuizioni ex art. 710 c.p.c., considerato che siffatta domanda non presenta dirette connessioni od interferenze su quelle
statuizioni ed attiene, piuttosto, alla sorte degli oneri sopra indicati, così che, pur trattandosi di abitazione familiare di coniugi in regime di separazione, la competenza del giudice determinata secondo le regole comuni non trova deroga in favore del giudice competente per la separazione o del giudice competente per la modifica dei relativi provvedimenti. Quanto, poi, alle doglianze espresse dall’appellante circa “i nuovi notevoli oneri di carattere economico”, posti a suo carico dalla sentenza del Pretore e correlati all’assegnazione della casa coniugale, si osserva che la Corte territoriale del tutto correttamente le ha ritenute solo parzialmente condivisibili, riformando tale sentenza limitatamente al pagamento dell’ICI e ritenendo che quest’ultima imposta, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, spetti al proprietario dell’immobile, ovvero al titolare di altro diritto reale, onde la conclusione, accolta dalla Corte medesima, secondo cui la M., non essendo titolare di diritti reali sopra l’abitazione familiare, di proprietà del B., non può essere considerata soggetto passivo di imposta per il pagamento anzidetto, gravante invece sullo stesso B.. Al riguardo, giova notare che, in tema di separazione personale, l’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o (in parte qua) del comproprietario dell’immobile assegnato, onde, qualora il giudice attribuisca ad uno dei coniugi l’abitazione di proprietà dell’altro, la gratuità di tale assegnazione si riferisce solo all’uso dell’abitazione medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo), ma non si estende alle spese correlate a detto uso (ivi comprese quelle, del genere delle spese condominiali, che riguardano la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abi-
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Professione tazione familiare), onde simili spese vanno legittimamente poste a carico del coniuge assegnatario (Cass. 3 giugno 1994, n. 5374). Nè, del resto, varrebbe argomentare nel senso che, nulla avendo il Presidente del Tribunale, in sede di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, precisato in ordine alle spese condominiali ed alle tasse ed imposte relative, non possono queste essere poste da altro Giudice, non competente per materia, a carico del coniuge che verrebbe a subire svantaggio con un onere diverso da quello fissato in tale sede. Al riguardo, conviene notare che questa Corte, sul rilievo che il diritto riconosciuto al coniuge non titolare di un diritto di proprietà o di godimento sulla casa coniugale, attraverso il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa medesima in sede di separazione (o di divorzio), riveste natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale (essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere: Cass. 22 novembre 1993, n. 11508; Cass. 18 agosto 1997, n. 7680; Cass. 8 aprile 2003, n. 5455), ha riconosciuto la possibilità che, in tema di separazione personale dei coniugi (o di divorzio), il giudice del merito disponga, a carico del coniuge obbligato al versamento dell’assegno per l’altro coniuge, o del contributo per il mantenimento della prole, altresì il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori relativi alla casa familiare (Cass. 19 marzo 1991, n. 2932; Cass. 30 luglio 1997, n. 7127), restando così confermato il criterio, di segno opposto, secondo cui è l’accollo di tali spese a quello tra i coniugi il quale “non” risulti assegnatario dell’abitazione a postulare semmai l’intervento di un provvedimento espresso e che, al contrario, quindi, la mancanza di un simile provvedimento (come nella specie)
implica l’accollo delle spese medesime al coniuge assegnatario. Per quanto attiene, da ultimo, al fatto che, tra gli oneri condominiali, vi siano anche voci, del genere di quella relativa alle spese di portierato nonchè di quella relativa alle spese di assicurazione dell’immobile, le quali, secondo l’assunto della ricorrente, non possono non essere a carico del proprietario, si osserva che la relativa prospettazione, ove pure non sia da considerare attinente ad una questione sollevata per la prima volta in sede di legittimità e, perciò, inammissibile, secondo quanto pure induce a presumere la circostanza stessa che la Corte territoriale non ne ha fatto parola nell’impugnata sentenza e che la medesima ricorrente non ha censurato quest’ultima sotto il profilo (quanto meno) dell’omessa motivazione, si palesa, comunque, per nulla specifica, non avendo detta ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, provveduto ad indicare analiticamente, riportandone semmai testualmente il contenuto, le risultanze di causa dalle quali sia dato di ricavare l’effettiva presenza e la concreta misura, tra gli oneri condominiali in questione, anche delle voci sopra indicate, così da porre la Suprema Corte nelle condizioni di apprezzare la fondatezza della doglianza in argomento. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. La sorte delle spese del giudizio di Cassazione segue il disposto dell’art. 385, primo comma, c.p.c., liquidan-
Riflessioni Tutti abbiamo le nostre posizioni, e purtroppo ci relazioniano sempre “a partire da” quelle posizioni
dosi dette spese in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorario, oltre le spese generali (nella misura forfettaria del 12,50% sull’importo dell’onorario medesimo) e gli accessori (I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati) dovuti per legge. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi euro 2.100,00, di cui euro 2.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori dovuti per legge. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2005. Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2005 Citofoni e campanelli Cose e servizi comuni di edifici impianti comuni Codice civile art. 1117 Codice civile art. 1123. Tribunale Bologna, 22 maggio 1998 Nel sistema di comunicazione tra ciascun appartamento condominiale e l’esterno (citofono) possono distinguersi parti comuni (il quadro esterno e comunque tutta la parte dell’impianto che precede la diramazione dei cavi in direzione delle singole unità abitative) e parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Da ciò la necessità di distinguere, anche in sede di riparto delle spese di installazione, la parte comune da quelle di proprietà individuale: di esse, la prima ricade nel regime previsto dall’art. 1123, comma 2, c.c., mentre le seconde gravano interamente su ciascun condomino in ragione della loro obiettiva entità. (Nella fattispecie, quanto alle parti di proprietà comune dell’impianto, il tribunale ha disposto la suddivisione delle spese di installazione in quote identiche, sulla considerazione che la cosa comune era, per consistenza e funzione, destinata a servire ugualmente e indiscriminatamente le singole proprietà). il geometra n. 6-7/08
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Impugnazione delle delibere assembleari Note a beneficio sia degli Amministratori sia dei Condomini di Davide Campagnolo
Per definizione, impugnare una delibera assembleare significa opporsi alla stessa con ricorso all’Autorità Giudiziaria; tale atto, se recepito dell’Autorità Giudiziaria, vedrà la delibera contestata annullata a causa dei vizi in essa contenuti. Precisiamo subito che l’impugnazione di una delibera assembleare non può assolutamente essere mai proposta (o peggio, convalidata) per mezzo di una semplice raccomandata postale inviata dal Condomino all’Amministratore; il potere di stabilire se una delibera è impugnabile o meno spetta esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. Ovviamente l’impugnazione potrà essere totale, se riguarda la delibera nel suo insieme, o parziale se riguarda solo una sua parte; inoltre l’impugnazione di una delibera assembleare può riguardare sia una delibera nulla sia una delibera annullabile. Tale distinzione è di fondamentale importanza se si pensa che solo l’impugnazione delle delibere annullabili è sottoposta a termini di decadenza mentre quelle nulle (o radicalmente nulle) non sono sottoposte a nessun termine di decadenza in quanto, giuridicamente, è come se non fossero mai state disposte. La confusione in merito ad una delibera nulla o annullabile è stata in parte spiegata da una recente sentenza (Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione - sentenza n. 4806 del 2005) affermando che “sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto im-
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possibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto”; sono, invece, annullabili “le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto”. Portiamo a supporto due semplici esempi: è da considerarsi illecita e quindi radicalmente nulla, la delibera con la quale si decide di destinare il giardino condominiale a coltivazione e piantagione di stupefacenti, mentre è “semplicemente” annullabile (caso sicuramente più frequente) una delibera adottata da un’assemblea che non è stata regolarmente convocata in tutti i suoi rappresentanti (Condomini, Inquilini, Usufruttuari, ovviamente a seconda dell’argomento oggetto di delibera). La distinzione non è di poco conto. Nel primo caso (delibera radicalmente nulla) la delibera è impugnabile da
chiunque vi abbia interesse e in qualsiasi tempo, senza alcun decorso di termini. Nel secondo caso (delibera annullabile), la delibera è impugnabile nel termine massimo di 30 giorni e più precisamente: 1. da parte dei Condomini assenti (con decorrenza del termine dalla comunicazione dello svolgimento dell’assemblea, sottolineando quindi l’importanza di inviare rapidamente la copia conforme della delibera assembleare a tutti i Condomini); 2. da parte dei Condomini dissenzienti (con decorrenza del termine dal giorno della delibera stessa).
Alcune sentenze riguardanti l’impugnazione delle delibere condominiali Sentenza n. 4421 del 27/02/2007 Al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per la riscossione dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea non è consentito di sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio di impugnazione, ex art. 1137 cod. civ., della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.” E’ quanto hanno statuito le Sezioni Unite, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza” La proposizione dell’impugnativa
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Commissione Immobiliare può essere introdotta con atto di citazione o con ricorso, senza che tale scelta comporti alcuna conseguenza in ordine alla validità dell’impugnazione, purché, ove ciò risulti necessario in considerazione dei motivi del rimedio azionato, la notifica dell’atto introduttivo della lite avvenga nel termine di trenta giorni previsto dall’art.1137 c.c. . Con riferimento, per esempio, alla redazione di un valido bilancio, viene specificato che è sufficiente che la redazione avvenga in maniera chiara e intelligibile, attraverso documenti giustificativi che diano conto delle somme incassate e delle spese sostenute. Non si può assolutamente pretendere in questo tipo di bilancio l’applicazione di ben più rigidi e complessi criteri che caratterizzano altre realtà (per esempio le Società), a loro volta più complesse della realtà condominiale e con obiettivi sicuramente diversi.
Nei casi in cui l’assemblea non assuma i necessari provvedimenti per l’amministrazione della cosa comune, ogni condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria senza necessità di impugnare la specifica delibera ovvero impugnando la delibera ma, non perché violi la disposizione sulle innovazioni ma perché l’assemblea non adotta i provvedimenti necessari per l’amministrazione delle parti comuni.
Cass. civ., sez. II, 2 -2- 2007, n. 2362 Immobile acquistato in epoca successiva alla delibera - impugnazione In tema di condominio, spetta a chi abbia acquistato l’immobile in epoca successiva alla delibera condominiale, la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare, dal momento che, ai fini della stessa, occorre tener conto della situazione esistente al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che sussiste la legittimazione di chi sia divenuto proprietario di una porzione condominiale nello stesso giorno in cui, mediante notifica della citazione, sia stata instaurata la controversia.
Cassazione Civile Sezione II, 2703-2003 - n. 4531 In tema di condominio di edifici, la nullità della delibera assembleare per omessa comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea può essere fatta valere da ciascun Condomino, trattandosi di nullità assoluta, ma quando il condomino nei cui confronti la comunicazione è stata omessa è presente in assemblea si presume che ne abbia avuto comunque notizia, rimanendo l’eventuale irregolarità della sua convocazione conseguentemente sanata.
Cassazione Civile Sezione II, 0110-1999 - n. 10886 Prevista all’ordine del giorno di un’assemblea condominiale l’approvazione di una spesa, l’omessa indicazione dei criteri di ripartizione della medesima, ancorché quelli adottati divergano da quelli disposti dal codice civile o dal regolamento - nella specie tabelle millesimali, in proporzione all’uso del bene per il quale la spesa è stata affrontata - non determina la nullità della delibera, bensì l’annullabilità, da far valere nei termini stabiliti dall’art. 1137 cod. civ., trattandosi di lacuna formale, incidente sul procedimento di convocazione e informazione dei Condomini, mentre la sanzione di nullità è comminata se non tutti i Condomini sono informati della convocazione, se la delibera è priva degli elementi essenziali, se ha un oggetto impossibile o illecito.
Cassazione Civile Sezione II, 0302-1999 - n. 875 Poiché l’art. 1136 cod. civ. non prescrive particolari modalità di notifica ai Condomini dell’avviso di convocazione per la regolarità delle relative assemblee, la comunicazione può essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, e può essere provata da univoci elementi dai quali risulti, anche in
Cassazione Civile Sezione II, 0210-2000 - n. 13013 Le delibere condominiali, analogamente a quelle societarie, sono nulle soltanto se hanno un oggetto impossibile o illecito, ovvero che non rientra nella competenza dell’assemblea, o se incidono su diritti individuali inviolabili per legge. Sono invece annullabili, nei termini previsti dall’art. 1137 cod. civ., le altre delibere “con-
Cass. civ., sez. II, 26 - 5 - 2006, n. 12654 Il condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria nella ipotesi di mancata adozione di provvedimenti per l’amministrazione del bene comune
Cass. civ., sez. II, 18-04-2002, n. 5626 La nullità di una delibera condominiale è disciplinata dall’art. 1421 cod. civ., a norma del quale chiunque vi ha interesse può farla valere e quindi anche il Condomino che abbia partecipato, con il suo voto favorevole, alla formazione di detta delibera, salvo che con tale voto egli si sia assunto o abbia riconosciuto una sua personale obbligazione.
via presuntiva, che il Condomino ha, in concreto, ricevuta la notizia della convocazione (Nella specie, il Giudice del merito - la cui decisione è stata confermata dalla S.C. in base all’enunciato principio - aveva considerato raggiunta detta prova alla stregua della dimostrata spedizione della raccomandata contenente l’avviso di convocazione attraverso il tempestivo inserimento del relativo avviso nella casella intestata al Condomino destinatario, integrata dalla presunzione che lo stesso destinatario controllasse assiduamente la presenza al suo interno di corrispondenza a lui diretta).
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Commissione Immobiliare trarie alla legge o al regolamento di condominio”, tra cui quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento, come ad esempio per la convocazione dei partecipanti, o che richiedono qualificate maggioranze per formare la volontà dell’organo collegiale, in relazione all’oggetto della delibera da approvare.
Considerazioni di carattere generale
Il principio giuridicamente e universalmente consolidato circa le delibere condominiali adottate dall’assemblea trovano giustificazione nel c.d. principio di maggioranza. Questo vuol significare che le delibere adottate nel pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamentari sono e diventano assolutamente obbligatorie per tutti i Condomini, anche per gli eventuali dissenzienti. Ma attenzione: una delibera presa a maggioranza, che obbliga pertanto anche i dissenzienti, non è assolutamente detto che sia anche giuridicamente valida! Con il consolidato principio di maggioranza sopra richiamato, si formalizza e si concilia il diritto di ciascun proprietario (Condomino) di partecipare attivamente alla gestione del condominio, con la necessità e lo scopo finale di organizzarne il buon (.. nei limiti ..) funzionamento del condominio stesso. Deve essere assolutamente chiaro che l’approvazione a maggioranza di una delibera non ne esclude a priori l’eventuale sua invalidità, ma ne costituisce il necessario presupposto logico-giuridico per l’eventuale impugnazione! UNA DELIBERA PRESA A MAGGIORANZA NON E’ DETTO CHE SIA ANCHE VALIDA! Le delibere assembleari impugnabili vengono qualificate come nulle, annullabili e inesistenti. Sorvolando circa i criteri e le sfu-
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mature (prevalentemente di carattere giuridico) in base alle quali le delibere viziate vengono inserite nell’una o nell’altra categoria (e che nella casistica giuridica danno luogo ad un’amplissima gamma di varianti, molte volte a prima vista contrastanti in quanto legate all’intimo contesto in cui vengono valutate), si può dire in generale che la principale distinzione è basata sull’argomento o materia della deliberazione, a seconda cioè che questa riguardi un oggetto su cui l’assemblea abbia potere di deliberare, o meno (c.d. eccesso di potere). Il problema assume ovviamente una notevole rilevanza pratica; l’impugnazione delle delibere “annullabili” deve essere proposta necessariamente ed a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data della deliberazione (nel caso ad impugnare siano i Condomini presenti all’assemblea), o dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti. Naturalmente non possono impugnare la delibera i condomini che hanno espresso voto favorevole ad essa (art. 1137 c.c.). Il predetto termine di 30 giorni è assolutamente inderogabile ed il suo decorso non può essere interrotto, perché si tratta di un termine di decadenza e non di prescrizione. Le delibere “nulle” possono invece essere impugnate in ogni tempo, anche dai condomini presenti alla votazione ed addirittura se essi avevano espresso voto favorevole, poiché queste sono radicalmente contrarie alla legge ed il trascorrere del tempo non basta a sanare il vizio. A prescindere dall’oggetto della delibera, sussiste un contrasto giurisprudenziale in materia di impugnazione per mancato rispetto delle procedure che disciplinano la convocazione ed il funzionamento dell’assemblea (come nel caso di superamento del numero massimo di deleghe consentite dal regolamento, nella funzione di Segretario da parte dell’Amministratore quando il rego-
lamento lo vieta, ecc.), per cui alcune sentenze affermano che in questi casi si verterebbe in materia di annullabilità e non di nullità. Per i motivi già visti è pertanto consigliabile adottare una linea pragmatica di estrema prudenza, allineandosi al principio di delibera “annullabile” anziché “nulla” soprattutto per non incorrere nelle già vedute decadenze. È utile comunque sapere che tutte le delibere impugnabili possono comunque essere sostituite da una successiva delibera conforme alla legge ed al regolamento: in tal caso l’originaria delibera perde completamente efficacia e non avrebbe pertanto più alcun senso proporre impugnazione contro di essa. La sostituzione deve comunque essere esplicita ed integrale. È utile sapere che la sostituzione di una delibera impugnabile con una delibera conforme alla legge ed al regolamento sarebbe utile venisse deliberata dall’assemblea prima della proposizione di un’impugnazione; infatti, se successiva potrebbe comportare una responsabilità del condominio convenuto in ordine al pagamento delle spese legali relative al giudizio (oltre all’eventuale condanna per difesa temeraria). Ovviamente non può essere sostituita una delibera che sia stata già dichiarata invalida dall’Autorità Giudiziaria. E’ alquanto discusso se l’impugnativa debba essere effettuata con atto di citazione o con ricorso: la scelta dello strumento deve essere attentamente valutata perché implica talune conseguenze sul piano processuale in ordine al rispetto del già visto termine di 30 giorni. in ogni caso l’impugnazione si propone nei confronti di tutti gli altri condomini o dell’amministratore innanzi al Tribunale territorialmente competente e non avanti il Giudice di Pace, la cui competenza in materia condominiale è alquanto limitata. Sull’argomento, ovviamente i legali coinvolti saranno di più utile conforto.
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Commissione Immobiliare Il condominio Foto della geom. Paola Olmo, segnalato al Concorso Nazionale Fotografico promosso dal Consiglio Nazionale e dalla Consulta Femminile Compito dell’amministratore è quello di informare urgentemente l’assemblea dell’impugnativa proposta da un condomino, qualora non sia dotato del potere di resistere autonomamente in giudizio. Normalmente, nella grande maggioranza dei casi, l’Amministratore ha un mandato ordinario da parte dell’Assemblea e pertanto è assolutamente consigliabile convocare urgentemente un’assemblea per informare tutti di quanto si è a conoscenza. Tale prudenziale atteggiamento da parte dell’Amm. re sarebbe comunque utile adottarlo anche in presenza di particolari mandati, definibili come “ampi mandati”, quindi diversi da quelli ordinariamente conosciuti, onde sgombrare il campo da possibili dubbi circa l’autonomia d’azione da parte dell’Amm. re stesso. I risvolti, in caso di mancata informativa ai Condomini per il tramite di un’Assemblea, possono essere negativi per l’Amministratore; esso infatti potrebbe essere revocato dal mandato (che, giova ricordare, è di tipo fiduciale) e tenuto a risarcire l’eventuale danno arrecato. Il provvedimento giurisdizionale che annulla la delibera impugnata, indipendentemente dalla comunicazione in Assemblea a tutti i Condomini, rimane comunque assolutamente efficace nei confronti dei Condomini, anche se ignari della lite. Ovviamente l’onere di provare il vizio che affligge la deliberazione impugnata è a carico del Condomino impugnante. L’impugnazione può essere proposta anche da uno solo dei proprietari (Condomini) in quanto è sempre salva la possibilità per ognuno dei
singoli Condomini di vedere tutelati i propri diritti. All’interno della vita condominiale, ruotano molteplici soggetti, tra i quali possiamo ricordare: il Condomino (proprietario), il Conduttore (inquilino) e l’Usufruttuario. Ad ognuno di essi la legge consente, nei limiti del proprio diritto, a proporre azione di tutela: il Condomino essendo proprietario ha praticamente diritto su tutto, il Conduttore può impugnare solamente le deliberazioni riguardanti le materie su cui la legge gli riconosce diritto di voto (riscaldamento e condizionamento e non, ad es., le deliberazioni di nomina dell’amministratore, di approvazione dei rendiconti ordinari, ecc.). Per l’Usufruttuario si ritiene che esso possa impugnare qualsiasi delibera riguardante l’ordinaria amministrazione ed il godimento delle cose e servizi comuni. Il Tribunale può sospendere (per gravi e comprovati motivi) l’efficacia della delibera impugnata per il tempo in cui il giudizio è in corso, ma comunque questo non è un effetto immediato ed automatico dell’impugnazione e comunque i provvedimenti pronunciati dal Giudice devono essere obbligatoriamente eseguiti dall’Amministratore. Nell’ambito dell’annullamento delle delibere assembleari, occorre
sottolineare un importante principio: l’annullamento della delibera assembleare impugnata non pregiudica assolutamente i diritti che in base ad essa sono stati acquistati in buona fede dai terzi quali ad es. i fornitori o gli appaltatori (cfr. art. 1445 c.c.). Un caso particolare è rappresentato dall’Amministratore che riveste anche la figura di Condomino (caso pratico non tanto isolato, anzi …). Qualora l’impugnazione venga proposta dall’Amministratore nella sua veste di comproprietario, è utile procedere a nominare un curatore (art. 78 c.p.c.), cioè un “esterno” che rappresenti in giudizio il condominio, onde evitare il conflitto tra gli interessi del rappresentante legale (Amministratore) e del rappresentato (Condomino). Analogo provvedimento si ritiene possa essere adottato in caso di impugnativa proposta contro la delibera di un condominio privo di Amministratore: in questo caso il nominato curatore dovrebbe prontamente convocare l’assemblea. Si ritiene sia ammissibile l’impugnazione da parte del Condomino presente alla deliberazione, ma astenutosi al momento di votare e, analogamente, del Condomino presente all’assemblea ma che si sia allontanato prima della votazione senza lasciare delega ad alcuno. il geometra n. 6-7/08
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L’offerta formativa della Fondazione Geometri in materia di Sicurezza Cantieri (e non solo) Pianificazione e Progetto didattico a cura dei geometri Luca Perricone e Federica Capriolo Le importanti innovazioni normative promulgate negli ultimi tempi, tra cui il D.lgs 81/08 impongono la revisione di tutta l’offerta formativa della Fondazione Geometri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei cantieri temporanei e mobili. In questo momento sono in fase avanzata di definizione diversi progetti didattici di corsi tematici di cui, di seguito, pubblichiamo un elenco non esaustivo con l’indicazione (non definitiva) di obbiettivo, programma, e periodo di svolgimento. Sede dei corsi I corsi si svolgeranno principalmente presso la sede del Collegio, ma per rendere più agevole la partecipazione ai corsi dei Colleghi che abitano fuori Torino sarà possibile organizzare corsi decentrati in altri luoghi della Provincia. I corsi decentrati saranno attivati a condizione che ci sia un numero minimo di partecipanti. Adesioni Per i primi tre seminari di orientamento è possibile iscriversi fin d’ora tramite il sito www.geometritorino. org. Gli altri corsi verranno effettuati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti: pertanto tutti i Colleghi interessati sono invitati a segnalare via e-mail alla Segreteria del Collegio il proprio interesse a uno o più corsi, specificando espressamente la necessità/disponibilità a partecipare in una specifica zona o luogo.
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Corsi e seminari in materia di sicurezza nella stagione autunno 2008/inverno 2009 COD: 10S SEMINARIO DI ORIENTAMENTO ALLA SICUREZZA CANTIERI (ED. 1) Data: mercoledì 24 settembre dalle 15,00 alle 18,00 Durata: 3 ore Costo: GRATUITO Temi: Il seminario è riservato esclusivamente agli iscritti all’Albo ed è indirizzato in particolare ai neo iscritti e più in generale ai professionisti più giovani che desiderano avere un quadro generale della sicurezza cantieri, che permetta loro un orientamento della propria attività professionale. Il seminario avrà una parte sui principi generali della sicurezza, una parte specifica sulla formazione necessaria, sui possibili sbocchi professionali, sulle tipologia della clientela e su come gestire al meglio l’incarico professionale e il rapporto con la committenza, e una parte in forma di confronto e di discussione aperta. Docenti: Il coordinatore della Commissione Sicurezza, Geom. Luca Perricone e Geometri esperti della materia. Crediti: 3 COD: 11S SEMINARIO DI ORIENTAMENTO ALLA SICUREZZA AZIENDALE (EX 626) E AL RUOLO DI RSPP (ED. 1) Data: mercoledì 1° ottobre dalle 15,00 alle 18,00 Durata: 3 ore Costo: GRATUITO Temi: Il seminario è riservato esclusivamente agli iscritti all’Albo ed è indirizzato, in particolare, ai neo iscritti e più in generale ai professionisti più giovani che desiderano avere un quadro generale della sicurezza cantieri che permetta loro un orientamento della propria attività professionale. Il seminario avrà una parte sui principi generali della sicurezza, una parte specifica sulla formazione necessaria, sui possibili sbocchi professionali, sulle tipologia della clientela e su come gestire al meglio l’incarico professionale e il rapporto con la committenza e una parte in forma di confronto e di discussione aperta. Docenti: Il coordinatore della Commissione Sicurezza, Geom. Luca Perricone e Geometri esperti della materia. Crediti: 3
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Commissione Sicurezza COD: 12S SEMINARIO DI ORIENTAMENTO ALLA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO (ED. 1) Data: mercoledì 8 ottobre dalle 15,00 alle 18,00 Durata: 3 ore Costo: GRATUITO Temi: Il seminario è riservato esclusivamente agli iscritti all’Albo ed è indirizzato, in particolare, ai neo iscritti e più in generale ai professionisti più giovani che intendono seguire questa specializzazione nella propria strategia professionale. Il seminario darà un orientamento generale con informazioni utili sulla formazione necessaria, sui possibili sbocchi professionali, sulle tipologia della clientela e su come gestire al meglio l’incarico professionale e il rapporto con la committenza, e una parte in forma di confronto e di discussione aperta. Docenti: Il coordinatore della Commissione Sicurezza, Geom. Luca Perricone e Geometri esperti della materia. Crediti: 3 COD: 13S CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TESTO UNICO (ED. n. 7) Data inizio: ottobre 2008 Durata: 6 lezioni di due ore ciascuna per complessive 12 ore Costo: 140 Euro più Iva Temi: Il testo unico sulla sicurezza D.lgs 81/08 ha modificato notevolmente le procedure e le soglie di applicabilità dei precedenti Decreti 494 e 528. Il Corso, pur nei limiti di una normativa non ancora del tutto stabilizzata, si propone di dare un’ampia quanto pratica visione delle novità e delle nuove modalità di azione professionale da porre in atto. Direttore del Corso: Geom. Luca Perricone con la collaborazione del geom. Giancarlo Carasso Docenti: Personale Ispettivo dell’ASL TO3 Crediti: 12 N.B. Le 12 ore del corso valgono nel conteggio delle 40 ore di aggiornamento obbligatorio nel quinquennio previsto dall’ All. XIV di cui all’Art. n . 98 c. 3 del D.Lgs 81/08 COD: 14S CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 98 C. 3 ALL. XIV Data inizio: ottobre 2008 Durata: 120 ore complessive in moduli di 3 ore ciascuna. Costo: da definire Temi: Il corso segue quanto stabilito dal Dlgs. N. 81/08 e descritto nell’allegato XIV, pertanto è diviso in quattro moduli: giuridico 28 ore; Tecnico 52 ore; metodologico/ organizzativo 16 ore: parte pratica 24 ore. Alla fine di ogni modulo verrà svolto un breve test di autovalutazione dell’apprendimento. Il corso ha obbligo di frequenza con
un massimo di assenze ammesse nella misura del 10%. L’attestato viene rilasciato solo con esito positivo della verifica finale di apprendimento effettuata da un’apposita commissione di tre docenti del corso. Docenti: Professionisti esperti della materia, Personale Ispettivo ASL. Crediti: 120 COD: 15S CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI EX LEGGE 818/84 E DM. 25/03/85 Data inizio: da definire Durata: 100 ore Costo: da definire Temi: La prevenzione incendi e la relativa progettazione secondo la normativa vigente, con nozioni di fire engineering. Direttore del Corso: Geom. Luca Perricone Docenti: Funzionari e Tecnici del Comando Provinciale dei VV. F Crediti: 105 COD: 16S CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI Data inizio: da definire Durata: 12 ore complessive in 4 lezioni di tre ore ciascuna Costo: 130 Euro più Iva Temi: Il corso è rivolto ai professionisti già abilitati alla progettazione antincendio che desiderano aggiornare le proprie competenze con particolare riguardo alle nuove metodologie di “fire engieering” Direttore del Corso: Geom. Luca Perricone Docenti: Funzionari e Tecnici del Comando Provinciale dei VV. F e/o docenti universitari. Crediti: 12 COD: 17S CORSO MONOTEMATICO DI SICUREZZA CANTIERI SU: LA PROGETTAZIONE DEL CANTIERE E DEGLI SCAVI Data inizio: da definire Durata: 8 ore Costo: 90 Euro più Iva Temi: Il testo unico della sicurezza ha dato ancora maggior rilevanza alla redazione di elaborati grafici concernenti la planimetria del cantiere e della sua logistica, della viabilità e della pianificazione degli scavi (v. Art. 100 c. 1). Il corso monotematico è rivolto a professionisti già abilitati alla sicurezza cantieri e intende fornire informazioni utili e riordino delle nozioni già possedute per rispettare la normativa con la migliore prestazione professionale per la Committenza. Direttore del Corso: Geom. Luca Perricone Docenti: Esperti della materia Crediti: 8 il geometra n. 6-7/08
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INCARICHI ESTERNI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ART. 46 D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 Il Governo, anche a seguito dell’intervento congiunto dei Consigli Nazionali dei Geometri, dei Periti Industriali e dei Periti Agrari, ha inserito nel decreto-legge n. 112 del 25/06/2008 (cd. “manovra d’estate”, pubblicato sul S. O. n. 152 alla G.U. n. 146 del 25/06/2008), la modifica dell’art. 7, comma 6 D. Lgs. n. 165/2001, riguardante gli incarichi esterni di collaborazione e consulenze nella pubblica amministrazione. In particolare, la novella legislativa, contenuta nell’art. 46 del citato decreto-legge, definisce e chiarisce che i suddetti incarichi possono essere conferiti “ad esperti di … specializzazione anche universitaria” ed, inoltre, dispone una deroga espressa, in merito al possesso della specializzazione universitaria, “in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi”.
CONSULENZE LEGALI GRATUITE Grazie alla disponibilità di alcuni legali, la Fondazione dei Geometri ha istituito un servizio di consulenza legale gratuita per iscritti all’Albo dei Geometri. Il servizio consiste in una prima consulenza legale per avere dei pareri informali e porre questioni di carattere giuridico e quesiti di pronta soluzione; qualora le questioni fossero impegnative, richiedessero approfondimenti, veri e propri pareri o assistenza in giudizio, è ovvio che l’interessato dovrà proseguire in sede privata nei contatti. L’orario di ricevimento, presso la sede del Collegio e su appuntamento, è il seguente: - Avv. Michele Scola – Diritto civile: mercoledì dalle 14 alle 16 - Avv. Ugo Bertello - Diritto civile, specializzazione in Diritto Agrario: mercoledì dalle 16 alle 17 - Avv. Federica Bergesio – Diritto civile, specializzazione in Diritto Condominiale: giovedì dalle 13 alle 15 I professionisti interessati ad usufruire del servizio possono telefonare per fissare un appuntamento.
AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOPRALLUOGO AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. Con lettera-circolare del 24/4/2008 prot. P515/4101 il Ministero dell’Interno ha fornito un aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo i fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. I quattro nuovi modelli, che sostituiscono integralmente quelli emanati nel 2004, sono i seguenti: - mod. CERT.REI-2008 “Certificazione di resistenza l fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)” - mod. DICH.PROD.-2008 “Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte” - mod. DICH.IMP.-2008 “Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto (non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37)” - mod. CERT.IMP.-2008 “Certificazione di corretta installazione e funzionamento dell’impianto” Il testo integrale della circolare ed i modelli sono disponibili sul sito del Collegio www.collegiogeometri.to.it
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FIG working week Stoccolma 4 - 19 giugno 2008 “Coinvolgimento delle nuove generazioni” Esercizio e Standard Professionali Geometra: modello italiano Rapporto del Consiglio Nazionale Geometri - Italia (sintesi) di Fausto Savoldi
Nel mese di giugno si è svolto a Stoccolma un congresso della FIG - Federazione Internazionale Geometri - al quale il Presidente del Consiglio Nazionale geom. Fausto Savoldi ha presentato una relazione, che qui sintetizziamo. Il testo completo è disponibile sul sito del Consiglio Nazionale www.cng.it.
La situazione odierna della professione
La professione esercitata in forma autonoma (ciò vale per tutte le professioni) richiede oggi, da un lato, una specifica conoscenza professionale (specializzazione) e, sempre in forma maggiore, un’organizzazione di tipo aziendale che in varie situazioni risulta essere più importante, apprezzata e vincente sul mercato rispetto alla “conoscenza”. Anche da ciò nasce l’esigenza, particolarmente sentita negli ultimi 10 anni, di una radicale riforma del “sistema delle libere attività professionali” oggi ancora affermate sul mercato grazie ad una “protezione” legislativa basata sull’appartenenza ad un Albo anziché sulle “qualità” e sulle capacità operative del singolo professionista. Nessun governo in Italia è mai riuscito a varare una riforma delle professioni risultando estremamente
difficile conciliare aspetti organizzativi molto simili a quelli delle “imprese” ed aspetti di tutela del lavoro intellettuale legati alla persona, alla sua formazione ed alla sua capacità operativa. Il geometra italiano è per sua natura e formazione un tecnico intermedio in grado di risolvere problemi tecnici di limitata rilevanza (definiti problemi semplici o modesti) che costituiscono però la maggior parte
I geometri italiani sentono oggi la necessità di avviare un PROGRAMMA DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DISCIPLINARE E FORMATIVO atteso che, dopo circa 80 anni dalla istituzione dell’Albo professionale, lo Stato non ha aggiornato le regole associative della categoria, non ha aggiornato il campo delle competenze tecniche della professione ed ha anzi ridimensionato il programma formativo dei giovani privilegiando una generica formazione del “cittadino” piuttosto che una formazione specifica del tecnico professionista.
delle esigenze tecniche della società ed è appunto per tale motivo che il geometra trova sul mercato un ampio ventaglio di possibilità operative e
reddituali. La globalizzazione ha tuttavia eliminato la competenza esclusiva della categoria in pressoché tutti i settori operativi aprendo il mercato ad altre e nuove compagini di tecnici, provenienti dall’intera Comunità Europea, altamente specializzati in talune discipline e spesso riuniti in “associazioni” nate con il compito di incrementare la qualità del lavoro svolto dai propri aderenti. La liberalizzazione delle attività professionali, un tempo riservate ai soli iscritti all’Albo professionale, ha aperto sempre più il mercato, accentuando la concorrenza non solo tra diverse categorie di tecnici ma anche tra i singoli iscritti alla stessa categoria professionale. La concorrenza ha pertanto esaltato la necessità di “qualità” della prestazione quale unico elemento che consente di competere sul mercato e garantire la sopravvivenza della figura del “geometra” che oggi deve essere non più tecnico intermedio generico, bensì “tecnico di alta qualità e specializzazione”. A tutto ciò deve aggiungersi un importante fatto registrato nell’ultimo decennio: i servizi professionali, tradizionalmente legati al sapere della persona ed alle sue conoscenze tecniche, sono in buona parte resi da società commerciali di capitali e da strutture tecniche pubbliche che operano, le prime, con puri intenti di profitto e, le altre, con finalità di contenimento della spesa pubblica. il geometra n. 6-7/08
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Tale fatto ha ulteriormente esaltato il ruolo dell’organizzazione rispetto alla conoscenza, riportando ancor più il lavoro intellettuale nell’ambito dell’attività di impresa. La categoria dei tecnici geometri sta pertanto soffrendo le conseguenze della liberalizzazione indiscriminata ed incontrollata dei servizi professionali, culminata recentemente nel provvedimento legislativo di abolizione delle tariffe degli onorari: tariffe minime la cui adozione ed applicazione era obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo sino a pochi mesi fa. La riforma del sistema di istruzione universitaria (approvata nel 2001) ha accentuato le difficoltà operative della nostra categoria composta da oltre 100.000 iscritti all’Albo e da altri 250.000 geometri dipendenti della pubblica amministrazione e delle imprese private. La riforma e ha infatti creato una nuova categoria di tecnici intermedi con laurea conseguita dopo tre anni di studi universitari distribuiti in centinaia di discipline di
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conoscenza e per lo più tendenti ad assegnare agli studenti un titolo accademico (del resto al pari della altre nazioni europee) piuttosto che una specifica capacità operativa peraltro vagamente attribuita loro dalla riforma. Tale novità legislativa rischia di relegare i geometri italiani non più tra i tecnici intermedi ma ad un ruolo di terzo piano e ciò in netto contrasto con la loro tradizionale formazione professionale basata sulle conoscenze teoriche ma anche e soprattutto sulla capacità di “fare”, derivante dalla esperienza scolastica secondaria e dal successivo biennio di tirocinio pratico presso studi professionali ed aziende. Invero i tecnici con laurea triennale di nuova istituzione costituiscono la naturale evoluzione degli attuali tecnici diplomati che in Italia sono oggi raggruppati nelle professioni regolamentate dei “geometri”, “periti agrari” e “periti industriali”. Nessuno ha sino ad oggi compreso la vera finalità della istituzione della nuova categoria di tecnici peraltro
affiancati ed ancillarmente collegati agli Albi degli Architetti, Ingegneri ed altre categorie; di sicuro non si tratta di tecnici destinati ad esercitare attività professionali in forma libera ed autonoma.
Nuovo modello del Geometra italiano nel futuro Per evitare il declino di una categoria professionale tanto importante per la società italiana, necessita una grande e straordinaria opera di rinnovamento e di riqualificazione che viene prospettata al governo italiano e che richiede la condivisione delle Organizzazioni Internazionali dei Geometri. La proposta riguarda essenzialmente: - i giovani che devono essere avviati alle attività operative già nel corso degli studi secondari e devono rafforzare le loro conoscenze durante la fase del biennio di tirocinio. Gli stes-
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Professione Consiglio Nazionale si giovani devono essere incentivati a seguire il corso universitario triennale per conseguire la laurea con la modalità scuola/lavoro in modo che le conoscenze teoriche vengano contemporaneamente applicate sul mercato. L’iscrizione all’Albo li coinvolgerà nella struttura organizzativa di categoria che avrà il compito di facilitare l’accesso al lavoro, alla ulteriore formazione ed all’aggiornamento permanente. Un’alternativa al conseguimento della laurea può essere il percorso dell’Istruzione Tecnica Superiore ancorché maggiormente legata alla programmazione regionale; - gli attuali iscritti professionisti che devono riqualificare la propria formazione in specifici settori di attività, raggiungendo alte specializzazioni. I corsi di formazione organizzati dalla categoria devono essere concordati con le Università, affinché il livello di preparazione, pur settoriale, non sia inferiore a quello dei giovani laureati. La formazione specifica deve essere obbligatoria e l’aggiornamento deve divenire permanente, pena l’esclusione dall’Albo e ciò nell’interesse degli utenti/committenti. Solo in questo modo sarà possibile che la nostra categoria mantenga e rafforzi la propria collocazione al IV livello tra i cinque livelli professionali fissati dalla Direttiva Europea 2005/364 nella quale trovano posto, oltre ai laureati triennali, anche i tecnici che in virtù delle leggi del paese di appartenenza svolgono attività ingegneristiche sia nel settore edilizio sia in quello topografico ed estimativo. Ma tutto ciò non è sufficiente se il campo di attività del geometra italiano non si amplia seguendo le richieste e le esigenze della società di oggi. E’ pertanto necessario individuare, per la categoria, una missione tecnica da svolgere all’interno della società, il che vuol dire darle una nuova anima sostanzialmente diversa da quella del periodo post bellico della
ricostruzione e di quello della rivoluzione industriale. La nuova missione è stata individuata nell’ampio ed ancor troppo generico termine di “TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE”. Il compito di tutelare l’ambiente ed il territorio coinvolge tutti i tradizionali settori di attività del geometra ed è compito che non è possibile affidare ai soli specialisti di formazione accademica (architetti, geologi, ingegneri, etc.) in quanto l’attenzione per l’ambiente in cui viviamo deve divenire una cultura del singolo cittadino a contatto del quale opera il tecnico sul territorio. I geometri italiani si propongono quindi come figura professionale di raccordo in grado di creare nei singoli la cultura della tutela ambientale, in quanto l’ambiente lo conoscono, lo rilevano, lo trasformano e lo valutano. Una figura in grado di trasferire i valori e trasformarli in comportamenti quotidiani quale unica garanzia per ottenere una sostanziale inversione di tendenza rispetto allo sfruttamento ed alla depauperazione ambientale. Per raggiungere detto obiettivo è determinante che tutta la formazione scolastica e post scolastica venga adattata alla rinnovata missione: - non più costruire ma costruire in sicurezza; - non più costruire ma realizzare contenendo i consumi energetici e recuperare l’esistente; - non più misurare ma rilevare il territorio per la conservazione e l’aggiornamento della cartografia anche tematica e per la creazione delle banche dati territoriali; - non più stimare ma valutare secondo procedure certificate nel rispetto degli standard internazionali; - non più ignorare i fattori di inquinamento dell’aria e dell’acqua; - non più disperdere sul suolo rifiuti ed altri inquinanti; - demolire dove è necessario. Tutti temi ai quali i giovani si appassionano con grande entusiasmo
perché, tra l’altro, loro stessi diventano davvero protagonisti di una società che cambia e realizzano cose diverse da quelle create nel passato dai loro colleghi più anziani. A questa nuova tipologia di formazione deve provvedere la categoria degli attuali professionisti, non essendo ipotizzabile che in tempi ragionevolmente brevi provveda lo Stato con una radicale riforma dell’istruzione secondaria, soprattutto per garantire continuità e sopravvivenza alla professione. La continuità nel tempo della nostra attività, così rinnovata, è assicurata dalla presenza di oltre 100.000 studenti iscritti in 154 istituti tecnici e in 648 istituti misti commerciale e per geometri. I grafici seguenti, forniti dal Ministero dell’Istruzione, illustrano la consistenza del ricambio generazionale in atto. Con gradualità ma con grande determinazione ci avviamo pertanto a costruire questa rinnovata categoria tecnica: - intervenendo direttamente nel mondo dell’Istruzione Secondaria Superiore per organizzare il sistema scuola/lavoro dove saranno impegnati un gran numero di professionisti e studi professionali con la finalità di coniugare il sapere con il saper fare; - rafforzando e regolamentando il tirocinio professionale post diploma ed istituendo il processo scuola/lavoro anche per gli iscritti ai corsi universitari; - rendendo obbligatori corsi di formazione di settore per tutti gli iscritti all’Albo anche in attuazione di norme regionali innovative ma legate alle tradizionali attività tecniche; - stabilendo per ogni attività procedure certe e standardizzate e contenuti minimi in assenza dei quali la prestazione non possa considerarsi correttamente svolta; - rilasciando, con l’aiuto degli Enti a ciò autorizzati, attestati di qualità sia della formazione acquisita sia della struttura organizzativa degli studi; il geometra n. 6-7/08
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Professione Consiglio Nazionale - definendo regole comportamentali per l’attività svolta in collaborazione con altre categorie di tecnici; - incentivando la creazione di studi associati; - rafforzando la struttura di governance della categoria oggi organizzata in 110 Collegi provinciali ai quali gli iscritti fanno riferimento per ottenere servizi e, possibilmente, dando risorse importanti e rappresentatività alle strutture regionali e interregionali; - coinvolgendo nel processo di rinnovamento le categorie professionali dei “periti agrari” e dei “periti industriali” che, pur in misura minore rispetto ai geometri, intervengono nel territorio e nell’ambiente con le loro specifiche attività. Tutto questo con l’impegno di ingenti risorse economiche ed intellettuali, per creare un “Nuovo Tecnico” che raccolga le esperienze e le tradizioni di un glorioso passato e che sia in grado di affrontare con competenza le sfide del mercato odierno con l’obiettivo di servire meglio la società, migliorare la qualità della vita tutelando, anche a scapito del profitto, la cultura ed il territorio. Un modello italiano di “tecnico” che, partendo dalla “misura” e dalla “raccolta ed elaborazione di dati”, sia in grado di affrontare e risolvere i problemi tecnici della società del XXI secolo. Un modello che proponiamo alle nostre organizzazioni internazionali perché dalle stesse giungano condivisione e sostegno.
Consiglio Nazionale Geometri Presidente Vice Presidente Segretario Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere
Cassa di Previdenza Geometri Presidente Vice Presidente Componente di Giunta Componente di Giunta Componente di Giunta Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere
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Geom. Fausto Savoldi Geom. Francesco Mazzoccoli Geom. Enrico Rispoli Geom. Antonio Benvenuti Geom. Mariano Casiello Geom. Giuseppe Foresto Geom. Marco Nardini Geom. Ezio Piantedosi Geom. Bruno Razza Geom. Maurizio Savoncelli Geom. Giuliano Villi
Geom. Fausto Amadasi Geom. Dilio Bianchi Geom. Nicola Santopolo Geom. Diego Buono Geom. Luciano Simonato Geom. Pietro Armando Angelini Geom. Antonio Aversa Geom. Alessandro Benvegnù Geom. Carmelo Garofalo Geom. Fausto Savoldi Geom. Ivano Slaviero
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Consiglio Nazionale
Si svolgerà a Verona il 14 settembre prossimo un importante simposio “Amministrazione e gestione del territorio: grandi opere per la difesa del territorio”, organizzato dalla 7° Commissione della FIG - Federazione Internazionale Geometri - da FAO Land Tenure and Management Unit, dal Consiglio Nazionale Geometri e dal Collegio Geometri di Verona.
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Cassa di Previdenza
In arrivo gli estratti conto previdenziali Estratto conto assicurativo La normativa previdenziale che regola l’invio dei dati al Casellario Centrale delle posizioni previdenziali attive presso l’INPS, prevede da parte degli Enti interessati l’invio dell’estratto conto assicurativo a tutti i soggetti per i quali risulta almeno un’annualità contributiva valida ai fini previdenziali. Pertanto la Cassa Geometri, allo scopo di garantire la completezza e l’esattezza dei dati registrati nel data base, invierà a breve l’Estratto Conto Assicurativo aggiornato al 2007 a tutti gli iscritti Assicurati che abbiano almeno un anno di contribuzione, i quali potranno eventualmente apportare le opportune rettifiche. Tale verifica si rende oltretutto necessaria in vista dell’invio ai contribuenti previsto per legge, entro il 29 marzo 2009, dell’ ”estratto conto assicurativo integrato”, contenente tutti i periodi assicurativi degli interessati risultanti nel Casellario INPS. Già nell’anno 2004 la Cassa aveva inviato a tutti i iscritti e i pensionati un documento che riassumeva la situazione assicurativa e contributiva come risultava negli archivi informatici dell’Ente aggiornato al 2003. Nel prospetto era indicato il dovuto e il versato per ogni singolo anno contributivo, prendendo in considerazione la percentuale di contribuzione legata alla posizione giuridica rivestita applicata sul reddito e volume d’affari Iva dichiarati e la somma dei versamenti effettuati, riferiti a ciascuna tipologia di contributo, non comprendendo, eventuali oneri ed
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accessori, già recuperati o in corso di recupero, legati a ritardi od omissioni dei pagamenti e di invio delle dichiarazioni (modelli 17). Ben 600 iscritti si erano avvalsi dei servizio decentrato del Collegio ed avevano consegnato il modello rettificato con le eventuali variazioni ed aggiornamenti allegando copia dei documenti probatori. A questo proposito è opportuno sottolineare agli iscritti l’importanza, nell’acquisizione del Modello 17/08, di verificare i dati anagrafici, indirizzo e soprattutto e-mail, per registrare notizie utili per l’invio dell’estratto conto. Ciascun associato riceverà una lettera di accompagnamento, l’estratto conto e un modulo per la richiesta di rettifica dei dati e le relative istruzioni. Sull’estratto saranno evidenziate le eventuali note che si riferiscono ad anomalie relative alla posizione giuridica posseduta ed ai valori reddituali dichiarati, le quali non permettono di validare, ai fini previden-
ziali, i singoli anni contributivi in cui compaiono. A differenza di quanto esposto in occasione del precedente invio del 2004, oltre ad indicare i versamenti dovuti/versati a titolo di contributo di maternità, verranno riportati nella colonna “altri versamenti”, le eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi, posti in riscossione per le varie irregolarità nei pagamenti o nelle dichiarazioni reddituali risultanti per il singolo anno. Sulla base della documentazione prodotta e, fatte le necessarie verifiche, la Cassa provvederà ad aggiornare i dati degli iscritti al fine di rendere più breve l’iter delle future pratiche di pensione. Un lavoro certamente di grande utilità ma anche di notevole laboriosità, sia da parte della Cassa che dovrà visionare circa 147.000 posizioni tra iscritti e cancellati, e sia da parte degli uffici del nostro Collegio che si attiveranno per dare un’informazione sempre più precisa e tempestiva.
COMUNICAZIONE REDDITUALE ANNUALE Il termine di presentazione della comunicazione reddituale 2008 alla Cassa di Previdenza è fissato entro il 15 settembre. La comunicazione deve essere effettuata obbligatoriamente da tutti gli iscritti alla Cassa, da coloro che si sono cancellati Albo nel 2007e 2008 ed anche in presenza di reddito negativo o nullo (sono esonerati solo i nuovi iscritti Albo e Cassa dell’anno 2008)
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Atti del Collegio
Riunioni di zona Torino, 3 luglio 2008 Giovedì 3 luglio i colleghi di Torino si sono ritrovati per la riunione annuale nella prestigiosa cornice dell’albergo a cinque stelle del Lingotto Art+Tech: i locali, progettati da Renzo Piano, sono integrati nella pianta di Lingotto Fiat, il celebre complesso storico costruito negli anni 20, in una miscela perfetta di storia, di arte e di coltura, di cui ogni particolare è dedicata al futuro. La sala del ristorante è stata allestita in sintonia con l’Auditorium del Lingotto, mantenendo l’altezza dell’originaria struttura e rivestendo le pareti con pannelli uguali a quelli dell’Auditorium, con un effetto scenico veramente ben riuscito, in abbinamento a vetrate e ascensori a tutta vista. I giovani Priori in carica geometri Tiziana Cicero e Ivano Bonanno hanno ottimamente organizzato la serata, alla presenza di numerosi ospiti e autorità. Dopo il saluto del Presidente, hanno parlato brevemente il Presidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio, che ha sottolineato l’importanza delle categorie professionali e si è complimentato per le numerose attività ed iniziative del Collegio, ripromettendosi di intervenire ancora in altre occasioni. Hanno poi porto il loro saluto il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri Ilario Cursaro, che ha rilevato come la buona conduzione degli Ordini e Collegi porti ad una maggiore armonia tra i
professionisti tecnici, che oggi sono uniti nelle battaglie comuni ed hanno fortunatamente superato felicemente le “guerre” delle competenze che hanno caratterizzato i periodi passati. Anche Amos Giardino, Presidente della Consulta delle Professioni, rappresentata anche dall’avv. Emilia Lodigiani, Presidente del Comitato Interprofessionale delle Pari Opportunità della Regione Piemonte, ha salutato i professionisti di Torino ed ha accennato alle tematiche inerenti
la riforma delle professioni. Al termine della piacevole cena, in un ambiente per una volta tanto ben insonorizzato, nonostante le 130 persone presenti, sono stati festeggiati e ringraziati i Priori organizzatori ed eletti Priori per il prossimo anno i geometri Antonio Beccia e Loretta Lamargese.
Foto di Enzo Sicoli e Vittorio Vizzini il geometra n. 6-7/08
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Atti del Collegio
Saluto del Presidente del Collegio geom. Ilario Tesio Gentili ospiti, cari colleghi, Vi porgo il benvenuto a questa serata di incontro annuale tra i Geometri Liberi Professionisti della città di Torino. Abbiamo l’onore ed il piacere di avere con noi: - il Presidente del Consiglio Regionale Davide Gariglio - i Presidenti o rappresentanti degli altri Ordini e Collegi professionali di Torino e Provincia (Ing. Ilario Cursaro, Notaio Stefano De Giovanni, Perito Agrario Alessandro Boniforte, Perito Industriale Amos Giardino in rappresentanza dei Periti Industriali e della Consulta delle Professioni) - l’ing. Angelo Mirra, Capo Ufficio Fiscalità della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate - l’ing. Giovanni Galletto Direttore dell’Agenzia del Territorio, con i funzionari geometri Alaimo e Rampino e la dott.ssa Montisano - il Sindaco di Nichelino Giuseppe Catizzone - i Presidenti di alcuni Collegi del Piemonte (geom. Rinaudo Presidente di Cuneo, geom. Fizzotti Presidente di Novara e geom. Castiglione Presidente di Alessandria) - molti Delegati Cassa e Presidenti dei Collegi della Valle d’Aosta e della Liguria, che ringraziamo particolarmente per essere sempre presenti a questo nostro appuntamento annuale
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- relatori, consulenti e collaboratori delle numerose attività del Collegio - i colleghi sportivi componenti la nostra squadra di calcio, che ci rappresentano in sede nazionale (con alterne fortune) La nostra Cassa di Previdenza è ben rappresentata dal Consigliere di Giunta, nonchè nostro Segretario, geom. Luciano Simonato, mentre il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale geom. Fausto Savoldi non è potuto essere presente, ma ci ha fatto l’onore di inviare in rappresentanza la gentile consorte, nonchè collega, sig.a Chiara, che salutiamo affettuosamente. Quest’anno la riunione di Torino è giunta alla sedicesima edizione; grazie a tutti i colleghi che sono presenti con assiduità tutti gli anni e grazie soprattutto ai giovani colleghi, che vedo ogni anno sempre abbastanza numerosi, segno che la Categoria attira anche in queste occasioni non strettamente istituzionali. Ringrazio infine i Priori in carica geometri Tiziana Cicero e Ivano Bonanno, che hanno così bene organizzato per noi la serata. Gli argomenti di cui trattare sarebbero molti, ma non è questa l’occasione per parlare di lavoro, perchè questa è una serata di festa e di intrattenimento tra colleghi e quindi trascorriamola serenamente e in spensieratezza. Buon appetito e buona serata.
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Atti del Collegio Castenuovo Nigra, 5 luglio 2008 Grazie all’amenità del luogo si riesce a comprendere, ancora oggi, perché poeti come il Bertolotti e il “Vate” Carducci, descrivevano i luoghi come Castelnuovo Nigra “immersi nel verde Canavese”. A poca distanza dai centri maggiori di Rivarolo, Cuorgnè e Castellamonte, qui si può godere di tutti i “vantaggi” della collina, (mt 825 sl.m.), soprattutto nei torridi (?) periodi estivi. La frescura è garantita, così come la vista che, a vari livelli altimetrici, concede, nelle giornate più limpide, di spaziare a 180° verso l’orizzonte, su Torino, oltre il Po in direzione di Chivasso e delle sue Colline, sino alle Torri, un po’ inquietanti, della dismessa ex Centrale Nucleare E. Fermi di Trino, nel Vercellese. Il paese di Castelnuovo è stato luogo d’origine del suo figlio più illustre, Costantino Nigra, di cui nell’anno appena trascorso, sono state organizzate le manifestazioni in occasione del Centenario della sua morte. Caduto troppo frettolosamente nell’oblio Costantino Nigra, poeta, diplomatico e filologo, è stato giustamente riscoperto, così com’è stata rivalutata la sua opera, nonché le sue grandi doti di mediatore dell’allora nascente Stato Italiano, periodo vissuto a fianco del Cavour, che lo apprezzava molto. Ma torniamo ai giorni nostri, sottolineando la buona riuscita della giornata ed in particolare l’ospitalità del Sindaco di Castenuovo Nigra, Sig. Matteo Sergio Bracco, che ci ha permesso di usufruire del Salone Comunale dove il Priore in carica Geometra Enrica Caretto ha perfettamente svolto il ruolo di “padrona di casa”, proponendo come tema della giornata: “Il ruolo del colore nell’ambiente abitato” (di cui trattiamo ampiamente a parte, nelle pagine seguenti). L’argomento è stato insolito ed avvincente: vorremmo solo sottolinea-
Durante la riunione di zona di Castenuovo Nigra si è svolto un convegno su “Il ruolo del colore nell’ambiente abitato” re la verve che ha contraddistinto il relatore della giornata, l’Arch. Mario Vitale, che è riuscito a mantenere e a stimolare l’attenzione grazie alla sua capacità di dialogo e all’interesse che l’argomento ha suscitato sui colleghi presenti. Sono quindi seguiti i saluti ai presenti da parte del Vice Presidente Geom. Franco Rigazio, del Consigliere Geom. Federica Capriolo e in ultimo del Presidente Geom. Ilario Tesio che, suo malgrado, ha dovuto parlare dei problemi che affliggono la nostra illustre ma ultimamente un
pò troppo bistrattata professione. Ha avuto comunque parole di incoraggiamento soprattutto verso i giovani, invitandoli a “tenere duro” ed a essere sempre presenti alle riunioni di Categoria. Al termine del pranzo che si è svolto all’Agriturismo “Il Narciso” è stato nominato il nuovo Priore, il Geom. Roberto Rapelli di Rivarolo C.se, al quale spetterà il compito di organizzare la riunione nel 2009. Rodolfo Meaglia il geometra n. 6-7/08
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Colore ed energia di Mario Franco Vitale
Colori primari ed associazioni ROSSO: Fuoco, sangue, febbre, collera, ferimento e dolore. Rosso era anche il colore della carne cruda che serviva a sfamarsi. Inizialmente questo colore si riferiva semplicemente alla voglia di cibo. Più tardi gli si associavano anche le voglie carnali, quella dell’orgia ed anche e soprattutto quella della sessualità in generale. Erano gli uomini che dovevano procurare la carne cruda ed uccidere gli animali … se non restavano uccisi loro stessi durante questi tentativi. Il rosso veniva quindi considerato il colore dell’uccisione, dell’aggressività. Rosso era il colore del pericolo, ma anche del coraggio dell’Uomo e quindi simbolizzava il tipo virile. Come il giorno iniziava con l’orizzonte tinto di rosso, così ogni inizio, ogni nascita di una cosa nuova, era correlata a questo colore. ARANCIO: L’arancio è più morbido del rosso. Non simbolizza tanto il calore, quanto il tepore accogliente. Se il rosso rappresentava l’uomo, il più morbido arancio ha come immagine la donna, e quindi il simbolo di ciò che è tipicamente femminile. La donna doveva procurare piacere all’uomo attraverso l’erotismo, il canto e la danza. Per questo l’arancio è diventato il simbolo di ciò che è allegro, artistico, edonistico.
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Sequenza dello spettro e raffronto con le fasi vitali dell’uomo ROSSO : 0 –15 ANNI – NASCITA, MATURAZIONE SESSUALE ARANCIO: 15-30ANNI –AMORE , MATRIMONIO , NUCLEO FAMIGLIARE GIALLO : 30-45 ANNI – INCREMENTO DELLA CONOSCENZA VERDE: 45-60 ANNI –BISOGNO DI SICUREZZA(PROVVEDERE ALLA VECCHIAIA) , ESTENSIONE DELLA FAMIGLIA (NIPOTI) BLU : 60-75 ANNI: L’EROTISMO SCOMPARE, CI SI RITIRA DALLA VITA PUBBLICA E DALLA PROFESSIONE, PREPARAZIONE ALLA MORTE. VIOLETTO: DAI 75 IN POI : MORTE, VITA DOPO LA MORTE E RINASCITA
GIALLO: Accanto all’immagine dell’Uomo-guerriero, ne affiora un’altra: il sapiente. Egli non cerca, come l’uomo “rosso”, il semplice appagamento delle proprie voglie, ma vuole conoscere; non è temprato da sole, ma ha un colore giallo stinto, causato dalla costante permanenza dentro casa. Giallo diventa dunque il colore di chi cerca la conoscenza. Questi esseri umani, i quali si sottraevano il più possibile a guerra ed erotismo, non erano considerati nè “uomo” né “donna”. Erano ritenuti dunque esseri “neutri”. Giallo sta, infatti, per ciò che è neutro. VERDE : Accanto alla donna voluttuosa, che doveva servire all’uomo come distrazione e divertimento, c’è anche un’altra donna: la madre, il cui
compito è di partorire ed allevare i figli. Verde è anche il simbolo della fertilità, di tutto ciò che cresce. Esso rappresenta dunque la natura con le sue piante ed i suoi alberi verdi, i quali nutrono l’Uomo, così come la madre nutre il figlio. Nutrirsi significa potersi mantenere in vita: è la vita stessa! La coltre verde protegge l’Uomo dai raggi del sole, così come la madre protegge il figlio dai pericoli del mondo esterno. Il verde riveste di conseguenza il simbolo della protezione, della sicurezza. BLU: Il blu è opposto al rosso. Esso riveste quindi il simbolo di tutti i concetti contrapposti al rosso; il freddo (della notte e del ghiaccio) e l’insensibilità (il congelamento delle dita). Il gelo estingue persino il fuoco della
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Atti del Collegio
passione e dilegua l’erotismo. Il blu simbolizza la natura morta nel freddo invernale. Se il verde è vita, il blu è morte.
Associazione del colore ai cinque elementi nella cultura dell’antica Cina
VIOLETTO: Nella natura questo colore esiste appena. Si potrebbe quasi affermare che è un colore soprannaturale, simbolo quindi di tutto ciò che và oltre il terrestre, fino alla divinità stessa. Il violetto viene dopo il blu (la morte) e prima del rosso (la nascita). Violetto significa quindi tutto ciò che si trova fra morte e rinascita: l’aldilà. Il violetto stà in opposizione al giallo, vale a dire la conoscenza del mondo; esso significa quindi l’opposto: la conoscenza divina, la saggezza.
Nell’antica Cina i colori insieme alle forme vengono associati ai cinque elementi: il verde con la forma rettangolare verticale viene associato all’elemento legno, l’elemento della crescita, della creatività. Il rosso con la forma triangolare che ricorda la fiamma viene associato all’elemento fuoco. Il giallo con la forma quadrata viene associato all’elemento terra, l’idea della stabilità. Il colore bianco, o metallico, insieme alla forma circolare si associa all’elemento metallo. I colori blu e nero con le forme ondulate vengono associati all’elemento acqua, l’elemento della comunicazione.
Notizie tratte da : Guarire con i colori – Jack F. Chandu – Brancato editore
Nello schema pentagonale riportante i cinque elementi sono rappresentate le relazioni fra gli elementi e di conseguenza fra i colori e le forme. La freccia bianca in senso orario indica “il nutrimento”; ovvero se l’elemento legno nutre il fuoco, a sua volta il fuoco con le ceneri prodotte nutre la terra, la terra da sostentamento e nutrimento a metallo che a sua volta nutre l’acqua disperdendo in essa delle sostanze. Quest’ultima nutre il legno e quindi la crescita e via via così si stabilisce un equilibrio che si può definire armonia. Questo meccanismo di nutrimento determina un valore contrario ovvero se il legno nutre il fuoco significa che il fuoco indebolisce il legno e così via per gli altri elementi, l’elemento che è nutrito di conseguenza indebolisce l’elemento che lo ha sostenuto. In questa teoria è individuabile un rapporto di controllo che in senso opposto individua la conflittualità ovvero se il legno nutre il fuoco e di conseguenza il fuoco nutre la terra significa che il legno ha un controllo sulla terra; e così si può dire per il fuoco che nutre la terra che a sua volta nutre il metallo, pertanto significherà che il fuoco ha il controllo sul metallo. Di fatto il controllo farà si che si creerà irritazione nel controllato, motivo per cui questa relazione si ritiene conflittuale. Lo schema riportato graficamente sintetizza tutte queste funzioni che nella disciplina cinese servono, in senso metaforico, all’interpretazione energetica fra le forze appartenenti ad un elemento piuttosto che un altro. La lettura viene utilizzata per comprendere nelle analisi il rapporto fra le energie del luogo esaminato in funzione dell’elemento di appartenenza.
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Il Ba Gua è un simbolo i cui significati si riscontrano in vari campi della millenaria cultura cinese: dal Taoismo, alle tecniche Feng shui, alle arti marziali. Ba significa otto, gua significa trigrammi. Il significato di bagua (ba gua) è dunque otto trigrammi. I trigrammi hanno moltissimi significati, ma si può dire che generalmente simboleggiano i flussi di energia che attraversano il mondo e possono condizionare la vita umana.
La presenza del colore nel Ba Gua cinese L’immagine riportata sullo schema a colori del Ba Gua (titolato “Ba gua con gatto”) riporta una sintesi della metafora utilizzata per l’interpretazione nella lettura energetica di un luogo. Il gatto è interpretazione spiritosa per sostituire gli elementi della famiglia che comunque sono identificati nei vari settori dai trigrammi dell’ “Y King”. Di fatto l’insieme è metafora della convivenza fra Yin e Yang in riferimento all’orientamento, alle stagioni, alle ore del giorno, agli elementi attraverso forme e colori, alle caratteristiche dei personaggi di una ipotetica famiglia di otto persone indivi-
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duabili attraverso i trigrammi Y King. Anche in questa rappresentazione emerge l’uso del colore come identificativo dell’elemento e negli otto settori citati troviamo forme verticali di colore verde per l’elemento legno triangolo, rosso per l’identificazione del fuoco forme, quadrate di colore giallo per gli elementi terra, colore bianco e metallico in forme circolari per l’identificazione dell’elemento
metallo e colore blu e nel caso specifico gatto nero come identificanti dell’elemento acqua. E’ interessante conoscere come la distribuzione dei colori sia in sintonia con stagioni e ore del giorno e come, in questa cultura, i colori si identifichino anche con gli organi vitali del corpo umano. Ad esempio, il colore verde con il fegato e la bile, il colore rosso con il cuore e la circolazione, il colore giallo con la milza e la struttura muscolare, il colore bianco e metallico con i polmoni ed il colore blu o nero con i reni; infatti l’immagine riportante i colori è in perfetta sintonia con il pensiero della medicina cinese.
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Atti del Collegio
Arch. Mario Franco Vitale
Il Feng Shui, antica Arte cinese nata per definire la migliore collocazione delle tombe degli imperatori, studia le relazioni che intercorrono tra i luoghi e gli esseri che vi soggiornano. Nei secoli la pratica del Feng Shui si è evoluta diventando riferimento per la costruzione di palazzi, edifici governativi e monumenti, fino alla progettazione di intere città. Per la prima volta in Italia Feng Shui e Sostenibilità Ambientale pongono a confronto saperi orientali ed occidentali legati ad architettura, design e urbanistica. Per tre giorni Maestri di Feng Shui provenienti da ogni parte del mondo, praticanti dell’Arte, architetti, designer ed urbanisti studieranno ed approfondiranno i principi dell’urbanizzazione dell’Estremo Oriente raffrontandoli con la moderna disciplina della Sostenibilità Ambientale. Ma quale rapporto esiste tra la Sostenibilità Ambientale ed il Feng Shui? La risposta è insita nelle variabili che entrano in gioco da sempre nel processo di realizzazione di ogni insediamento urbano: il territorio, l’uomo e le componenti climatiche. I diversi metodi applicativi, che il Feng Shui e la sostenibilità Ambientale offrono, diventano strumenti fondamentali per la creazione di un corretto equilibrio tra ambiente/natura e ambiente/uomo: architettura intesa non come supremazia dell’essere umano sulla natura, ma piuttosto come forma visibile di una perfetta armonia fra loro, che ne esalti le sinergie. La “mission” del Congresso e della nascente Società Italiana Feng Shui è creare una piattaforma internazionale per la diffusione di una cultura della qualità abitativa che coniughi gli antichi saperi orientali del Feng Shui con le rispettive conoscenze occidentali, dalla Geomanzia alla Sostenibilità Ambientale.
Nato a Favria (TO) nel 1951. Ha conseguito la maturità artistica presso l’Istituto “Accademia Albertina di Belle Arti” in Torino. Si è poi laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino con tesi di laurea sulla Prevenzione degli Incendi. Ha partecipato alla stesura di guide per la progettazione e alla sicurezza antincendio occupandosi delle illustrazioni grafiche: edizioni CELID (testi adottati dalla facoltà di Architettura) e per l’Associazione Italiana Albergatori “guida al personale alberghiero per la sicurezza antincendio”. Lavora da circa trent’anni nel campo della progettazione edilizia con particolare interesse per la ristrutturazione, il recupero, il restauro e la decorazione. Parallelamente all’attività di Architetto ha approfondito l’esperienza artistica. Di tecnica spiccatamente figurativa, ricerca attraverso un linguaggio espressionista a volte vicino all’astrattismo la propria esperienza emotiva. Ha seguito la “Scuola del tempo e dello spazio” prima con Marie-Pierre Dillenseger ed ha approfondito poi con il maestro Joseph Yu , fondatore del Feng Shui Research Center di Toronto. Applica i criteri del Xuan Kong Feng Shui nel proprio lavoro con l’obiettivo di migliorare le prestazioni professionali al fine di completare nel miglior modo possibile il rapporto tra il committente ed il prodotto del proprio lavoro.
Informazioni sul sito: www.torinofengshui2008.it
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Atti del Collegio
Campionato italiano di calcio Geometri Rimini, 31 maggio - 7 giugno
Alterne vicende per la squadra che rappresenta il Collegio di Torino: dopo ben quattro anni di vittorie, quest’anno... Lasciamo il commento al nostro allenatore Antonio Beccia.
Ciao ragazzi, anche quest’anno Vi scriviamo al rientro dal campionato di calcio per geometri ma con maggior amarezza che siamo certi sentiate anche Voi… Nella lettera di chiusura del campionato 2007 Vi avevamo enunciato “gladiatori” poiché vista la rosa ristretta siamo comunque approdati alla finalissima sfuggitaci, tanto per cambiare, ai calci di rigore. L’anagrafica della squadra logora di un decennio di calcio fra geometri ha imposto un ricambio generazionale sia per quanto riguarda l’aspetto tecnico-tattico sia per dare linfa nuova affinché gli innesti possano, indipendente da chi Vi scrive, consentire di aggiungere ancora il nome del nostro Collegio nell’albo d’oro. I nuovi arrivati si sono integrati piacevolmente con il resto della squadra condividendo pienamente sia i momenti ludici che quelli prettamente sportivi e legati alle partite. Questo ci dimostra ulteriormente che l’intelaiatura del gruppo è fortemente quadrata e solida e che ogni subentro non fa altro che rafforzarne lo spirito. Come vi sarete accorti il livello tecnico dei campionati è cresciuto con il passar degli anni, non esiste più partita dal risultato scontato, ma soprattutto Vi sarete resi conto che incontrare la blasonata squadra del Collegio di Torino è di stimolo per le squadre avversarie che scendono in campo, oltre con degli incredibili panzoni, doppiamente concentrate e determinate. Ci permettiamo di dirvi che forse a questo aspetto non è stata posta la dovuta attenzione e la necessaria concentrazione e grinta per affrontare le partite con lo spirito di sempre. Quindi cari fantasisti, incontrasti e, perché no, rigoristi: quanto sopra sia di monito per gli anni a venire e soprattutto per onorare sempre a pieno i colori del nostro Collegio. Grazie comunque a tutti per l’impegno e la goliardia ma ci sentiamo di ringraziare immensamente anche chi, pur non giocando, è stato un forte collante “di peso” fuori e dentro al rettangolo di gioco… Fabio (Tarallo). Cin cin! Antonio
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Il geometra
Atti del Collegio N°
Anno
1° Classificata
2° Classificata
1
1998
FIRENZE
BOLOGNA
2
1999
FIRENZE
TORINO
3
2000
TORINO
AREZZO
4
2001
AREZZO
LECCE
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2002
TORINO
FIRENZE
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FIRENZE
TORINO
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TORINO
PIACENZA
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CATANIA
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ANCONA
Quest’anno niente coppe nè trofei! Speriamo nelle nuove leve (nella foto in basso: Nicolò, nipote del geom. Giorgio Francioli)
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Convegni
Convegni... in breve
Recupero edilizio e messa a norma di impianti sportivi. Riconversione ad uso sportivo di strutture esistenti Corso di formazione sull’impiantistica sportiva Roma 8-9 maggio Il corso si è proposto di fornire metodologie, strumenti tecnici e riferimenti normativi per interventi volti al recupero, messa a norma e modernizzazione del patrimonio di impianti sportivi esistenti. Inoltre, sono state approfondite problematiche e contesto normativo relativo alla riconversione ad uso sportivo di spazi esistenti con diversa destinazione d’uso. Le lezioni sono state tenute da esperti del settore e professionisti Coni Servizi. La nascita di un cluster nel settore dell’Energia: esperienze locali ed europee a confronto Torino, 9 maggio
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Questo workshop, nato nell’ambito dello Studio di fattibilità del PTI “Sostenibilità energetica come fattore di sviluppo: un piano per Torino”, è stato realizzato in collaborazione con il programma Managenergy della Commissione Europea che ha sostenuto l’iniziativa offrendo l’opportunità di mettere a confronto l’approccio locale con le esperienze europee di maggior successo. Scopo del workshop è stato quello di avviare, su questa tematica, un primo confronto con il territorio, riunendo tutti i soggetti interessati e utilizzando come punto di partenza e di riflessione alcune esperienze europee di successo. Riguardo a queste, sono state illustrate le politiche messe in atto nonché gli strumenti e le strutture di supporto sviluppati per favorire la nascita e la crescita di cluster nel settore energia. Inoltre, sono stati analizzati i fattori di successo e i risultati realmente conseguiti, ponendo attenzione sui cambiamen-
ti che si sono prodotti in termini di occupazione, sviluppo delle imprese, protezione dell’ambiente nelle regioni che hanno già attuato questi interventi, nonché gli ostacoli incontrati nel percorso di creazione dei cluster che possono renderne difficoltoso lo sviluppo. La conciliazione davanti al Giudice di Pace - Uno strumento a disposizione dei cittadini Torino, 10 maggio A Torino si è svolto uno dei 18 incontri promossi dall’Associazione Nazionale Giudici di Pace, Sezione distrettuale Piemonte e Valle d’Aosta con la partecipazione di Giudici di Pace, operatori della giustizia ed associazioni dei consumatori e con il patrocinio dei comuni ospitanti. Scopo principale dell’incontro è stato quello di informare cittadini
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Convegni e associazioni rappresentative in merito alla conciliazione extragiudiziale davanti al giudice di Pace: uno strumento ancora poco diffuso, ma che opera sin dal 1995 e che ha dato buoni risultati ma che tuttavia risulta ancora poco conosciuto dai cittadini. L’impegno dell’Unipol e dei suoi agenti per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro Torino, 15 maggio La consegna dei fondi raccolti per iniziativa dell’Associazione Agenti Unipol a sostegno dei familiari delle vittime degli infortuni sul lavoro in Piemonte presso il Gruppo Abele è stata l’occasione per testimoniare una rinnovata attenzione e un forte impegno sui problemi del lavoro e delle esigenze delle persone che lavorano. Con la presenza dei rappresentanti dei tutte le Istituzioni locali e delle maggiori sigle sindacali si è discusso della realizzazione di un Patto per promuovere la qualità e la valorizzazione del lavoro, superando logiche di competizione basate sulla precarizzazione e il sottosalario. Corso di formazione: verifica e validazione del progetto Come effettuarla ed essere certificati per tale attività Milano, 21 maggio Il corso, rivolto all’interesse dei funzionari delle pubbliche amministrazioni e dei progettisti, ha previsto nella prima parte la disamina dell’attuale legislazione (Dlgs 163/2006), delle modalità di affidamento del servizio di verifica, dei costi, delle modalità operative per lo svolgimen-
to dell’attività, con illustrazione di alcuni casi reali. Nella seconda parte sono state fornite, con riferimento alla norma UNI EN ISO 9001:2000 ed alle prescrizioni di cui al Regolamento SINCERT RT 21, informazioni in merito all’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità finalizzato a governare le verifiche di progetto. Corso di formazione: l’Acustica degli edifici dalla progettazione alla certificazione Milano, 27 maggio Questo breve corso di una giornata si è rivolto ai tecnici ed agli operatori dell’edilizia. In particolar modo a coloro che operano nell’ambito di Immobiliari ed Imprese, interessati a conoscere, oltre a cenni sulle nozioni fondamentali di acustica, i principali contenuti della legislazione, le modalità di ottenimento di soddisfacenti prestazioni sia in fase di progetto che in fase di costruzione, nel rispetto dei limiti di legge e per la prevenzione dei contenziosi del settore edile. Il corso ha fornito ai partecipanti suggerimenti per un corretto approccio alle problematiche di acustica
edilizia, facendo ricorso ad esempi tecnici e a contenziosi di tipo legale già verificatisi. Più chiarezza c’è meglio è La trasparenza nella compravendita immobiliare Torino, 28 maggio 2008 Il convegno, rivolto agli intermediari del settore immobiliare e operatori del diritto, ha proposto strumenti per una maggiore conoscenza del settore e le novità normative. Il Presidente dell’Istituto Ricerche Casa Ambiente Territorio ha illustrato gli adempimenti per la certificazione degli impianti e degli edifici mentre il Vicepresidente Nazionale Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali ha parlato della turbativa del mercato: le distorsioni nella valutazione e l’esigenza di una corretta informazione. Le novità fiscali e le agevolazioni del settore sono state illustrate da un Dirigente dell’Agenzia delle Entrate mentre l’intervento dell’Avv. Riassetto si è focalizzato sui contratti-tipo. Infine, Roberto Russo della Camera di Commercio di Torino ha illustrato le iniziative a favore della trasparenza. il geometra n. 6-7/08
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On line
Novità per navigare I browser della nuova generazione di Paolo Cuselli La Mozilla Foundation ha rilasciato la nuova versione del navigatore open source nato dalle ceneri di Netscape. Firefox 3, il cui nomignolo di sviluppo è stato dedicato alla montagna italiana Gran Paradiso, è costato due anni e mezzo di sviluppo e diversi mesi di sperimentazione. Si mostra più scattante, più facile da usare e più ricco di funzionalità per la navigazione. Il browser è gratuito è si può scaricare per sistemi Windows, Mac e Linux dalla pagina creata ad hoc per celebrare la nuova nascita. Chi installerà Firefox si troverà comunque tra le mani uno dei migliori navigatori di pagine Web di sempre. La nuova versione conta 15 mila piccoli miglioramenti rispetto alla precedente e si basa su un “cuore” di sviluppo ampiamente rimaneggiato e su un’interfaccia grafica molto più chiara e integrata nei diversi sistemi operativi. Oltre a visualizzare con più velocità
Firefox
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le pagine Web - fino al doppio di velocità dicono gli sviluppatori e a rendere molto meno esigente di risorse il sistema, con il nuovo browser sarà molto più semplice salvare le password dei molti siti ad accesso riservato, installare componenti aggiuntivi per aggiungere funzionalità e gestire i file scaricati dalla rete. La norvegese Opera, da sempre all’avanguardia per scelte e innovazioni tecnologiche, ha rilasciato lo scorso giovedì la versione 9.5 dell’omonimo navigatore. Come in Firefox, è stato incluso un filtro per i siti “spara-virus” e una più facile ricerca per i siti già visitati o salvati tra i preferiti. Tra le novità anche Opera Link, un servizio basato sul Web che permette di sincronizzare i preferiti tra browser usati su diversi computer o su telefoni cellulari.
Opera
Safari
Anche Apple e Microsoft hanno in serbo novità. La prima ha già da tempo reso disponibile Safari anche per Windows, il browser elegante e molto veloce fino a qualche mese fa disponibile solo per gli utenti Mac. Il software tuttavia non è stato ben accolto a causa dei molti problemi mostrati nelle prime versioni di sviluppo e per la mancanza di alcuni strumenti a protezione della navigazione, come un filtro anti-phishing o il supporto a più evoluti certificati di sicurezza per siti Web. È lecito aspettarsi a breve nuovi aggiornamenti. Microsoft Explorer 8, la cui versione definitiva dovrebbe arrivare a fine 2008, verrà invece distribuito con due nuove tecnologie nuove di zecca chiamate Activities e Webslice destinate a rendere più interattivi contenuti pubblicati sul Web. Continua il suo percorso anche Camino, un browser open source
Explorer 7
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On line specificamente destinato ad utenti Mac che condivide con Mozilla una parte del codice e che poche settimane fa è stato distribuito nella versione 1.6.1. Oltre ad una grafica del tutto integrata nell’ambiente dei sistemi Apple, Camino supporta alcune delle tecnologie presenti in Mac OS X come il servizio di identificazione automatica di risorse Bonjour o il gestore di password
La Gazzetta Ufficiale On-Line www.gazzettaufficiale.it La chiamano dematerializzazione. Più semplicemente significa addio ai faldoni polverosi e ai plichi di carta che ingombrano gli archivi degli Enti Locali. La Gazzetta Ufficiale su carta scomparirà progressivamente, in favore della versione digitalizzata, parola del ministro alla Semplificazione Roberto Calderoli.
www.collegiogeometri.to.it www.cassageometri.it www.cng.it www.geoval.it www.evaluation.it www.agiai.com www.geosicur.it
Le circolari del Collegio Geometri
www.anab.it www.geoweb.it www.agit.cng.it www.agicat.cng.it www.donnegeometra.it
Le circolari del Collegio geometri vengono inviate solo tramite e-mail - gli iscritti ed i praticanti che hanno un indirizzo e-mail lo comunichino a: segreteria@collegiogeometri.to.it - ricordarsi di consultare e svuotare periodicamente la propria casella e-mail! - in ogni caso le circolari sono reperibili sul sito: www.collegiogeometri.to.it
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On line
Giovani e Lavoro - Istruzioni per l’uso Un Vademecum del Lions Il Vademecum Giovani e Lavoro contiene informazioni di sintesi per consentire ai giovani in cerca della prima occupazione di orientarsi nel dedalo delle alternative relative alla scelta del settore professionale e di reperire informazioni sulla redazione dei curricula, sul come sostenere un colloquio, sulle norme in vigore nella materia. Un capitolo è dedicato alle libere professioni, tra cui quella di Geometra. Il Vademecum è una delle iniziative del progetto “Giovani e Lavoro” realizzato dal Comitato Assise Italo Francese costituito dai Lions e Leo Clubs deil distretti 108ia1 e 103 Centro Sud. Il Vademecum è dispponibile su CD e può essere consultato sul sito www.assiselions.org
Consulta Nazionale Femminile “Donne Geometra” La Consulta Nazionale Femminile “Donne Geometra” è un Organismo nato grazie al Consiglio Nazionale Geometri, che osservando la Femminilizzazione di un mondo professionale da sempre riservato agli uomini, ha ritenuto costituire un gruppo di lavoro, che si interessasse delle problematiche delle colleghe geometra libere professioniste. Il nucleo operativo si è costituito per collaborare, identificare, migliorare il ruolo sociale delle donne geometra, attraverso il pensiero della differenza, anche nel rispetto delle direttive europee riguardo alla parità di genere. GLI OBIETTIVI Conoscere e analizzare l’impegno delle donne geometra nel mondo della professione e del lavoro Valorizzare il ruolo professionale, creativo e istituzionale delle donne geometra nel contesto storico, culturale economico e sociale Partecipare ai processi di sviluppo del territorio attraverso la cultura della differenza Promuovere iniziative sul territorio per divulgare gli sbocchi professionali.
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