IL GEOMETRA - Marzo 2008

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Il geometra

Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO Grafica CHIARA CAMPONI Comitato di redazione: FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, RODOLFO MEAGLIA, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, VITTORIO VIZZINI Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Cernaia 18 - 10122 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail rivista@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: FABRIZIO ALBANO, MARCO BIANCHIN, IVANO BONANNO, UGO CAGLIO, PAOLO CUSELLI, ANDREA E MASSIMILIANO DEBIASI, AMOS GIARDINO, ELIO GIOVINE, GABRIELE MERCANTI, TOMMASO MONGIOVÌ, MASSIMO OTTOGALLI, VITTORIO VIZZINI Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

Il Consiglio del Collegio ha adottato recentemente importanti iniziative per il mantenimento e l’incentivazione della professione, che hanno avuto avvio in questi primi mesi dell’anno. La prima è stata l’incentivazione rivolta ai giovani neo iscritti, di età al di sotto dei trent’anni, che rappresentano il futuro, ai quali il Consiglio Direttivo ha voluto dare la possibilità di iscrizione con una riduzione del 50% per i primi due anni, nella consapevolezza che per mantenere viva la Categoria servono forze nuove entranti in misura pari o superiore a quelle uscenti. La seconda è l’incremento degli incontri con gli studenti delle scuole medie e le superiori, che si è rivelato foriero di buoni risultati, con l’aggiunta di incontri teorico-pratici su alcune materie basilari per la formazione della figura del geometra. Inoltre una esclusiva attenzione viene rivolta ai Praticanti, valorizzando il Praticantato non già come semplice intermezzo tra il diploma e l’esame di abilitazione, ma vissuto come momento di formazione in seno alla Categoria che guida ed accompagna con responsabilità il giovane nella sua crescita, con vere azioni di tutoraggio. Sono in avanzata fase di approvazione da parte del Consiglio regolamenti e procedure per le verifiche sul corretto svolgimento del Praticantato, anche con il coinvolgimento del domino. L’attività formativa prevede la programmazione dei corsi in base alle richieste che perverranno dagli iscritti e, dove possibile, distribuiti sul territorio provinciale, come si è iniziato ad effettuare già dallo scorso anno, con l’indispensabile appoggio di alcuni colleghi di zona. Oltre alla quantità viene posta particolare attenzione alla qualità ed ai contenuti dei corsi, alla metodologia di insegnamento ed alla verifica dei singoli docenti; tanto più alta sarà la qualità dei corsi ed il livello didattico - formativo e tanto più alto sarà il livello delle nostre competenze, intese come “sapere e saper fare”. L’investimento nella formazione, in termini di tempo e di denaro, potrà essere utilizzato nelle attività di marketing rendendolo di pubblico dominio anche con la pubblicazione, nelle forme consentite, delle singole conoscenze acquisite. E’ un periodo di soddisfazione, nelle varie preoccupazioni che incombono sulla professione: il Collegio ha ideato e sta attuando molte iniziative, i professionisti rispondono positivamente e con pari entusiasmo; la nostra Rivista periodica, sempre più ricca di notizie e resoconti, è testimonianza di questo “movimento” positivo della Categoria dei Geometri. Ilario Tesio


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Sommario Editoriale

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Applicazione dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze

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Evitare le cause. I nuovi accertamenti tecnici preventivi

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La determinazione del “Valore Normale” dei fabbricati

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Ci sarà un futuro per le professioni dopo il voto del 13 aprile?

pag. 18

Argomenti legislativi di Gabriele Mercanti

di Andrea e Massimiliano Debiasi Il convegno sulla determinazione del Valore Normale dei fabbricati, pag. 8

Professione

di Amos Giardino

La nuova Ortofotocarta Digitale della Provincia di Torino pag. 20

di Massimo Ottogalli

Cocktail dell’informazione

pag. 21

Regione Piemonte - Alberi monumentali

pag. 28

di Tommaso Mongiovì

Il convegno UNPISI sulle attività interferenziali nei cantieri edili, pag. 37

Cassa di Previdenza La totalizzazione dei trattamenti previdenziali

pag. 29

Commissione Fisco Rivalutazione terreni e partecipazioni

di Marco Bianchin

pag. 33

Commissione Sicurezza Pronti: 1, 2, 3 ... via

pag. 35

Convegno Unpisi - Le attività interferenziali nei cantieri edili

pag. 37

Il corso di prevenzione incendi

pag. 39

di Fabrizio Albano, Ivano Bonanno e Ugo Caglio Il corso di prevenzione incendi presso il Collegio, pag. 39

di Elio Giovine

Atti del Collegio Il Collegio dei Geometri e gli studenti dell’Istituto Guarini

pag. 40

L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2008

pag. 41

Convegni in breve

pag. 45

di Vittorio Vizzini

On line I virus

di Paolo Cuselli

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Argomenti legislativi

Applicazione dell’imposta sostitutiva delle plusvalenze di Gabriele Mercanti

INTRODUZIONE

L’art. I comma 496 della legge n. 266/2005 (di qui in seguito “finanziaria 2006”) disciplina la cd. imposta sostitutiva sulle plusvalenze e, nella sua attuale dicitura, (a seguito di vari interventi normativi di cui si darà conto in seguito) prevede che “in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all’art. 67, comma I, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 20 per cento. A seguito della richiesta il Notaio provvede anche all’applicazione ed al versamento dell’ imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo ricevendo la provvista dal cedente. Il Notaio comunica altresì all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia”. Posto che la plusvalenza scaturente dalla cessione a titolo oneroso di immobili costituisce reddito imponibile da denunziare, in quanto tale, nella dichiarazione dei redditi, la norma, ponendosi nel solco già tracciato dalla legge n. 448/2001, attribuisce al contribuente la possibilità di versare l’imposta dovuta all’erario direttamente in sede di cessione, con il conseguente esonero di menzione nella

dichiarazione dei redditi. Si tratta, si badi, di una semplice possibilità che viene concessa dal legislatore al cedente- contribuente, il quale, dunque, resta pur sempre libero di non avvalersene, ipotesi che, peraltro, appare difficilmente configurabile, in quanto la mancata opzione per l’imposizione facoltativa presenta due principali “controindicazioni” per il cedentecontribuente stesso e precisamente: - il pagamento in misura superiore, in quanto l’aliquota più bassa vigente per le imposte sui redditi è attualmente pari al 23% (si ricordi che la finanziaria 2006 aveva originariamente determinato la misura dell’imposta sostitutiva al 12,50%, aliquota poi elevata al 20% dall’art. 2 comma 21 del D.L. n. 262/2006 - collegato alla finanziaria, convertito nella legge n. 286/2006) - l’assoggettamento ai controlli previsti dall’art, 3830 comma del Dpr n. 600/1973 in tema di incompletezza, falsità e inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi, che, naturaliter, non possono sussistere nel momento in cui la plusvalenza non deve più essere denunziata nella dichiarazione medesima. Stante dunque la natura alternativa (della modalità di pagamento) dell’imposizione sostitutiva, occorre delineare sinteticamente le linee essenziali del concetto “sostanziale” di plusvalenza per poi fare alcuni cenni sull’aspetto formale del pagamento in sede di atto notarile. Peraltro, proprio per l’alternatività di cui si è detto, la dottrina prevalente ritiene che ove si riscontri un difetto di coordinamento e purtroppo la malaugurata

ipotesi è tutt’altro che fantasiosa, tra la normativa “formale” attinente al pagamento dell’ imposta sostitutiva e quella “sostanziale” attinente alla disciplina stessa della figura della plusvalenza, non possa che prevalere quest’ultima.

COS’È LA PLUSVALENZA E QUANDO SI GENERA

In termini generali per plusvalenza si intende la differenza tra il valore attuale di un bene e il suo costo di acquisizione; tuttavia, la nostra indagine deve essere ristretta solo ad alcune fattispecie ricomprese nella più ampia categoria e, precisamente, a quelle di cui all’art. 67, 10 comma, lettera b) di cui al Dpr n. 917/1986, in quanto articolo espressamente richiamato dalla finanziaria 2006, e che si riferisce alle “plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”. Le ipotesi di plusvalenza sottratte dal novero dell’art. 67 civ., pertanto, esulano dalla nostra indagine e rimangono confinate nelle regole ordinarie in tema di imposizione diretta. Presupposto soggettivo Il cedente deve essere necessariamente soggetto Irpef che non agisce il geometra n. 3/08

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Argomenti legislativi nell’esercizio dell’impresa e/o professione e per il quale, dunque, la plusvalenza generata dalla cessione costituisce “reddito diverso”, come tale disciplinato dall’art. 67 T.U.I.R. Presupposto oggettivo Oggetto della cessione debbono essere: a) Fabbricati di qualsiasi genere acquistati o costruiti da non più di 5 anni, ad eccezione: - di quelli acquisiti per successione; - delle unità urbane adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorrente tra l’acquisto o la costruzione e la cessione: non rileverebbe la categoria catastale, ma solo l’effettiva destinazione; per familiari si intendono coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il terzo (cfr. art. 5 T.U.I.R.): per qualificare l’adibizione ad abitazione si può fare riferimento ai D.M, n. 311/1999 in tema di detraibilità degli interessi passivi dei mutui ipotecari che parla di dimora abituale del contribuente; il riferimento temporale alla “maggior parte” è di per sè elastico e non strettamente matematico; - di quelli acquisiti per donazione, anche da meno di 5 anni, purché siano decorsi più di 5 anni tra la data di alienazione da parte del donatario e la data di acquisto da parte del donante; si tratta di un’innovazione dell’art. 37 legge n. 248/2006 di conversione del Decreto Legge n. 223/2006, volta ad impedire manovre elusive. Prima della novella, infatti, era sufficiente che nel quinquennio antecedente la cessione potenzialmente generatrice di plusvalenza il proprietario dell’immobile lo donasse ad un terzo compiacente, affinché fosse poi questi a rivenderlo, per “sterilizzare” così l’operazione da plusvalenza tassabile. Oggi questa elusione è bloccata sul nascere, poiché è stato introdotta nell’art. 67, 1° comma, lettera b) T.U.I.R. una seconda parte per la quale “in caso di cessione a titolo

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oneroso di immobili ricevuti per donazione il predetto termine di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”. b) Terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione acquistati da non più di 5 anni, fatte salve le ipotesi di provenienza successoria o donativa, già citate al punto precedente. Si noti che sulla nozione di edificabilità ed, ex adverso, di inedificabilità l’art. 36 della legge n. 248/2006 di conversione del Decreto Legge n. 223/2006 ha sgombrato il campo dalle incertezze sancendo (seppur ai soli fini dell’iva, delle imposte sui redditi e dell’ici) che rileva esclusivamente lo “strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente, dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. Si precisa che la cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria determina ancora, e in ogni caso a prescindere dal titolo di provenienza, plusvalenza, ma che per effetto del comma 310 della legge finanziaria 2007, il cedentecontribuente non può più avvalersi, a far tempo dal 10 gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007 medesima), dell’opzione sostitutiva in esame. Nozione di cessione La fattispecie contrattuale generativa di plusvalenza è definita in senso ampio dal T.U.I.R. “cessione a titolo oneroso” e qui si mostra uno dei menzionati difetti di coordinamento con la finanziaria 2006 nel quale si parla di richiesta della “parte venditice” e pertanto rileveranno non solo la vendita, ma anche, a titolo esemplificativo, la costituzione di diritti reali di godimento (fatta eccezione per la costituzione di servitù), la permuta, la dazione in luogo di adempimento, la costituzione di rendita, il conferimento in società, la divisione con conguaglio (dove la plusvalenza

è costituita dal conguaglio stesso). Se la cessione viene effettuata senza l’intervento notarile si avrà comunque plusvalenza, ma il cedente contribuente non potrà avvalersi dell’imposta sostitutiva.

COME SI CALCOLA LA PLUSVALENZA

Ai sensi dell’art. 68 T.U.I.R. il calcolo della plusvalenza, in termini generale, è dato dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta ed il prezzo di acquisto (o il costo di costruzione) aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo, “inerenza” da intendersi sia come spese di acquisto che come spese incrementative (chiaramente in caso di costruzione dell’immobile plusvalente rileveranno i costi dell’area di sedime e della successiva edificazione). Detto meccanismo trova piena applicazione nell’ipotesi in cui l’immobile plusvalente sia un fabbricato, mentre se si tratta di terreni entra in gioco anche l’elemento della rivalutazione. In particolare: A) Ove si tratti di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria occorrerà la rivalutazione del prezzo di acquisto da parte del cedente (o, se si tratta di bene plusvalente di provenienza donativa, del prezzo di acquisto sostenuto dal donante, o, se si tratta di bene plusvalente di provenienza successoria, del valore dichiarato nella denuncia di successione), nonché dei costi detraibili, il tutto in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e ciò sia in caso di bene pervenuto al cedente-contribuente a titolo oneroso (stante il disposto dell’art. 68 secondo comma T.U.I.R) sia in caso di provenienza successoria o donativa (stante quanto statuito dalla sentenza n. 328/2002 della Corte Costituzionale); B) Ove si tratti di terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria, la


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Argomenti legislativi rivalutazione di cui al punto A) trova applicazione, oltre che per i terreni plusvalenti pervenuti al cedente-contribuente a titolo oneroso, anche per quelli di provenienza donativa, ciò in forza di un’estensione interpretativa del già citato intervento della Corte Costituzionale avallata dalla dottrina dominante (estensione che non dovrebbe valere, invece, per i casi di provenienza a titolo oneroso). In tema di plusvalenza generata dalla cessione di terreni (edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 10 gennaio 2002) si deve qui ricordare che 1’art. 7 della legge n. 448/2001 già aveva previsto una fattispecie di imposta sostitutiva sulle plusvalenze nella misura del 4% con l’ulteriore peculiarità che al costo storico di acquisto dovesse essere sostituito il valore risultante da perizia giurata di stima redatta da soggetto qualificato (il termine ultimo per la presentazione della suddetta perizia, più volte prorogato, è ora fissato al 30/6/2008, con valutazione al 1/1/2008). Per chi si fosse avvalso di detta facoltà in caso di ulteriore cessione generatrice di plusvalenza il costo storico è dato dal valore di perizia rivalutato Istat come sopra. Si deve, infine, precisare che: - assoggettabile ad imposta è solo la plusvalenza effettivamente realizzata e, conseguentemente, non sarà dovuto tributo di sorta ove il corrispettivo per la cessione non sia stato di fatto percepito; - è dubbio, per quanto sopra precisato, l’ammontare della base imponibile, ove nella cessione sia stato pattuito il pagamento dilazionato del corrispettivo in più periodi di imposta.

PROFILI ATTINENTI ALL’IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

Per avvalersi del regime sostitutivo di imposizione occorre una richiesta (senza vincoli di forma) fatta dal cedente al Notaio all’atto della

In termini generali per plusvalenza si intende la differenza tra il valore attuale di un bene e il suo costo di acquisizione cessione, richiesta che il Notaio potrebbe legittimamente non accogliere solo ove rilevasse l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’esercizio di tale opzione. Il Consiglio Nazionale del Notariato ha chiarito (vd. studio n. 3/2006/T) che la fattispecie in esame non genera alcun tipo di solidarietà tra Notaio e cedente-contribuente in ordine al pagamento della suddetta imposta, trattandosi di una “normale” delegazione di pagamento e non di una “eccezionale” figura di sostituto di imposta. Ai sensi di legge, a seguito della richiesta, il Notaio provvede “all’applicazione ed al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cliente”. Ciò, in base alle delucidazioni fornite dal Consiglio Nazionale del Notariato, significa concretamente: - che il Notaio è tenuto a calcolare il tributo da versare, ma non la base imponibile, in quanto la legge parla di plusvalenze “realizzate” presupponendo dunque una scansione temporale tra le due fasi; - che, in assenza di uno specifico incarico, il Notaio non sia tenuto ad

accertare la veridicità delle informazioni rese dal cliente; - che in mancanza di versamento della provvista da parte del cedentecontribuente al Notaio, la fattispecie in esame deve ritenersi non perfezionata si noti che ove vi siano sottoscrizioni autenticate in tempi diversi da due notai diversi, legittimato alla ricezione della provvista sarà il Notaio che autentica l’ultima delle sottoscrizioni). Si ribadisce l’impossibilità di avvalersi del pagamento dell’imposta sostitutiva qualora l’immobile plusvalente sia un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. Si segnala che con Provvedimento in data 12 gennaio 2007 il Direttore dell’Agenzia dell’Entrate ha finalmente stabilito le modalità di comunicazione all’agenzia stessa da parte del Notaio dei dati relativi alle cessioni in cui il cedente contribuente si sia avvalso della facoltà di cui all’art. 1 comma 496 della finanziaria 2006. Detto modello, unitamente alle regole per la sua compilazione, è liberamente scaricabile dal sito: www.agenziaentrate.it. Da “Il Geometra Bresciano” il geometra n. 3/08

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Argomenti legislativi

Evitare le cause? Proviamoci con i nuovi accertamenti tecnici preventivi di Andrea Debiasi e Massimiliano Debiasi - Avvocati Nel presente articolo trattiamo della disciplina delle nuove figure di accertamento tecnico preventivo alla luce delle ultime modifiche al codice di procedura civile, solo da qualche mese al vaglio della loro concreta applicazione. Il tutto con pieno interesse per i tecnici in quanto potenziali CTU, CTP ovvero in sede di consulenza per i loro clienti. Partiamo innanzitutto dalla lettera della legge: il nuovo articolo 696 c.p.c. prevede che: “Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere, a norma degli articoli 692 e seguenti, che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. L’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale, se ne ricorre l’urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell’istante e, se questa vi consente, sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta. L’accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica. Il presidente dei tribunale o il giudice di pace provvede nelle forme stabilite negli articoli 694 e 695, in quanto applicabili, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell’inizio delle operazioni”. Il nuovo art. 696 bis CPC sancisce che: “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. - 1 - L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può

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essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’ articolo 696 ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. – 2 - Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione. – 3 - Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. – 4 – Il processo verbale è esente dall’imposta di registro. – 5 - Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. – 6 - Si applicano gli articoli da 191 a 197 in quanto compatibili.” Analizziamo quindi le due figure di cui sopra. Con la prima (ossia l’accertamento tecnico preventivo c.d. “normale” ex art. 696 CPC) si prevede la possibilità di disporre, in casi di urgenza, ed assumere prima del giudizio di merito mirando, se possibile, ad anticipare o prevenire o addirittura evitare l’inizio di un giudizio di cognizione piena, confidando che i risultati dell’istruzione preventiva possano costituire una base per una concilia-

zione tra le parti, la consulenza tecnica d’ufficio e l’ispezione giudiziale di luoghi, cose mobili ed immobili nonché di persone fisiche. L’accertamento tecnico preventivo è un procedimento di istruzione preventiva che, mirando alla precostituzione di una prova, consente all’istante - qualora ricorrano determinate condizioni che vedremo meglio dopo - di ottenere l’assunzione di mezzi di prova costituendi già prima dell’inizio della causa di merito o, qualora essa sia già iniziata, prima della fase istruttoria. Il nostro ordinamento autorizza l’assunzione preventiva di mezzi istruttori se l’attesa della fase probatoria nella causa di merito, renda impossibile o più difficile l’assunzione della prova medesima: uno stato dei luoghi che muta o deve mutare con urgenza, un testimone in grave malattia, uno scavo da riempire al più presto, un danno da riparare, un muro da sistemare ecc.. La ratio dello strumento risiede quindi nel tentativo di impedire la dispersione di elementi probatori, provocata dalle modifiche dello stato di luoghi, cose o persone in grado di compromettere la successiva azione giudiziale: finalità di tale strumento è, infatti, quella di anticipare la formazione di una prova nel timore che il tempo necessario allo svolgimento del giudizio di merito ne impedisca l’acquisizione. Fine principale dello strumento dell’istruzione precedente all’inizio del giudizio è quello di consentire il buon esito delle verifiche e delle indagini, per impedire che lo stato delle cose


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Argomenti legislativi possa venir meno o mutare con il passare del tempo risultasse eccessivamente dispendioso preservarlo. I procedimenti di istruzione preventiva presentano i caratteri di strumentalità, sommarietà e provvisorietà. Sono strumentali perché sono diretti a tutelare un altro procedimento, ordinario di cognizione, contro i rischi del pericolo nell’istruzione; sono sommari perché le condizioni per l’emanazione del provvedimento sono verificate solo in un primo momento e provvisori perché quanto deciso nella fase cautelare (preventiva) è destinato ad essere superato dalla pronuncia successiva resa nella causa di merito. Presupposto fondamentale per la richiesta di un accertamento tecnico preventivo è la sussistenza del periculum in mora: deve ricorrere, quindi, l’urgenza di anticipare le verifiche, contemplate nell’art. 696 CPC, dello stato di luoghi, di cose e persone e spetta esclusivamente al Giudice valutare ciò. Innovativa rispetto al passato è la possibilità che l’accertamento tecnico possa comprendere anche valutazioni del consulente (geometra, perito tecnico, ingegnere, architetto, etc.) in ordine alle cause ed ai danni relativi all’oggetto della verifica. L’oggetto dell’indagine, in seguito alla riforma, non è quindi più ristretto alla mera descrizione della cosa (un tempo si diceva “fotografare”), potendo il consulente esprimere pareri o valutazioni o stime. Alla luce delle innovazioni codicistiche, quindi, il consulente non deve limitarsi, nello svolgimento di un accertamento tecnico preventivo alla mera descrizione dello stato, delle condizioni e delle qualità dei luoghi, delle cose o delle persone costituenti oggetto di indagine peritale, potendo anche effettuare considerazioni critiche delle cause dei fatti descritti e dell’entità dei danni eventualmente riscontrati. Con la riforma, pertanto, le indagini peritali richieste in via cautelare possono essere più ampie rispetto a quelle eseguite prima della riforma,

potendo le stesse comprendere valutazioni in ordine alle cause ed ai danni relativi all’oggetto della verifica. Le conseguenze in riferimento alla possibilità che tutto si concluda ivi, senza proseguire nella causa sono intuitive: il giudizio peritale pur se anticipatorio è tale che, se non sussistono gravi altre questioni in diritto, la vertenza è praticamente chiusa e le parti sono maggiormente motivate ad un accordo. La seconda figura, ex art. 696 bis CPC, pur ricalcando lo schema di cui sopra, prevede espressamente la possibilità di richiedere al Tribunale l’espletamento di una consulenza anticipatoria rispetto alla causa di merito, prescindendo dalla sussistenza del periculum in mora, come invece viene richiesto per l’accertamento ex art. 696 CPC sopra descritto. Si distingue inoltre da quest’ultimo per avere un oggetto ben specifico: l’accertamento e determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. A tal riguardo, esemplificando, detto strumento giudiziario potrebbe essere utilizzato: - per quantificare i danni derivanti da sinistri stradali, in tutte le ipotesi in cui non vi sia contestazione sulla dinamica tra le parti bensì solo sul quantum; - per quantificare i danni derivanti da malpratica.... medica (fatti di mala sanità); - per deteminare l’esatta rata di mutuo (in caso di responsabilità contrattuale da mancato pagamento); - per verificare la sussistenza di vizi occulti con relativa determinazione dei costi di ripristino (nell’ipotesi di responsabilità contrattuale derivante da appalto, contratto d’opera, compravendita); - per verificare i corrispettivi nel contratto d’appalto a misura. Ultima, ma non meno importante, differenza rispetto all’accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 696

CPC, è il potere/dovere in capo al consulente nominato dal Tribunale, prima del deposito della relazione, di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, indicando nel verbale i punti di accordo raggiunti sulla res litigiosa. Se tale conciliazione (si sottolinea ante-causam) viene raggiunta, si forma quindi il relativo verbale cui il Giudice poi attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo. Laddove invece la conciliazione non riesca, la relazione predisposta e depositata dal consulente può essere acquisita, su istanza dalle parti, agli atti della successiva causa di merito con rilevante valenza probatoria. Anche detto strumento giudiziario quindi permette alle parti, ancora prima di buttarsi a capofitto in un contenzioso giudiziale, di “tastare il terreno” preventivamente - delineandosi meglio, alla luce dell’accertamento tecnico, la fondatezza o meno delle pretese e posizioni delle parti - e valutare la possibilità di definire transattivamente la vertenza. Se ciò non avviene, avranno comunque ottenuto un accertamento ufficiale sui fatti controversi al quale riferirsi nell’eventuale futura causa da affrontare. In conclusione, vale la pena sottolineare due aspetti spendibili per entrambi gli strumenti sopra descritti. Rispetto alla vera e propria causa giudiziale (che dura mediamente in territorio trentino circa un anno e mezzo), gli accertamenti di cui agli art. 696 e 696 bis hanno evidentemente - almeno per quanto riguarda la tempistica del nostro Tribunale di Trento - dei tempi nettamente inferiori, dovendosi considerare per la conclusione del procedimento (e salvo ritardi da parte del consulente nominato o rinvii disposti dal Giudice per consentire la chiamata e partecipazione di altri soggetti) circa tre mesi. Oltre a ciò, e non è di poco conto, anche i costi risultano di lunga inferiori rispetto alle spese da affrontare in caso di contenzioso giudiziale. Da “Prospettive Geometri” il geometra n. 3/08

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Professione

La determinazione del “Valore Normale” dei fabbricati ai fini dell’accertamento Notaio Andrea Ganelli Il nuovo concetto di “Valore Normale” degli atti di trasferimento immobiliare

Il Collegio ha organizzato il 5 marzo un convegno sull’importante introduzione del concetto di “Valore Normale”. Con la Finanziaria 2007 (Art. 35, commi 2, 3, 4, 23-bis e 23-ter, DL n. 223/2006; Art. 1, comma 307, Legge n. 296/2006) sono state introdotte rilevanti novità, ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e delle imposte di registro e ipocatastali, riguardanti il potere dell’Ufficio di accertare e rettificare i valori dichiarati nell’ambito delle compravendite immobiliari. In particolare, l’indicazione nel rogito del valore catastale dell’immobile non costituisce più uno “scudo” contro l’attività di accertamento dell’Ufficio, in quanto nella maggior parte dei casi assume rilevanza il “valore normale” del bene.

Relatori: Notaio Andrea Ganelli - Marocco-Ganelli Notai Associati - Il nuovo concetto di “Valore Normale” degli atti di trasferimento immobiliare Dott. Commercialista Roberto Coda - Il “Valore Normale” nelle transazioni soggette ad IVA Avvocato Teresio Bosco - Aspetti legali connessi al provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate sui criteri per la determinazione del “Valore Normale” Dr. Angelo Mirra - Capo Ufficio Fiscalità Generale della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate - I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di “Valore Normale” dei fabbricati. Sul sito Internet del Collegio www.collegiogeometri.to.it sono pubblicate le relazioni integrali, di cui riportiamo qui una sintesi

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Mi è stato chiesto di trattare il tema relativo al concetto di “valore normale” nell’ambito degli atti di trasferimento immobiliare. Ciò impone una premessa di ordine terminologico e concettuale. Il concetto di “valore normale” cui si dovrà fare riferimento per trattare il tema in argomento è stato introdotto dal D.L. 4 luglio 2003 n. 223 (c.d. Decreto Bersani) e non deve essere confuso con il quello di “valore” cui fa riferimento la Legge Finanziaria 2006 nell’ambito del cosiddetto “sistema del prezzo/valore”; cerchiamo di chiarire. La Legge Finanziaria 2006, accogliendo le sollecitazioni che ormai da diversi anni provenivano dalla dottrina e dai ceti professionali (primo fra tutti il Notariato) ha stabilito che, negli atti di compravendita di immobili abitativi assoggettati all’imposta di registro, la base imponibile per l’applicazione di detta imposta è data dal valore catastale del bene e non dal prezzo pagato e dichiarato per intero nell’atto stesso. In altre parole, il Legislatore (arrendendosi ad una prassi ormai consolidata) ha individuato nel valore catastale del bene immobile la base imponibile dell’imposta di registro. Peraltro, il cosiddetto sistema del prezzo/valore (cioè pago un determinato prezzo, ma la tassazione avviene sul valore catastale, solitamente molto più basso del prezzo pagato) trova


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Professione applicazione solo in pochi determinati casi; esso si applica solamente nei casi di vendite aventi ad oggetto abitazioni e relative pertinenze (cioè non alle vendite di negozi, uffici, capannoni e terreni), che siano assoggettate ad imposta di registro (quindi non alle vendite assoggettate ad IVA) e nelle quali l’acquirente sia una persona fisica (quindi non se acquista una impresa individuale o una società). In tutte le altre fattispecie non esiste più la “protezione” derivante dal fatto di dichiarare in atto un prezzo superiore al valore catastale del bene e quindi tutti gli atti diversi da quelli di cui sopra sono suscettibili di accertamento di valore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Alla luce di quanto detto appare evidente come la norma della Finanziaria 2006 che ha disciplinato il sistema del prezzo/valore ha natura sostanziale andando a definire, peraltro solo per i pochi atti sopra ricordati, la base imponibile. Al contrario, la disposizione della Decreto Bersani che ha istituito il concetto di “valore normale” non ha carattere sostanziale, bensì procedimentale; il “valore normale”, infatti, non costituisce la base imponibile per la tassazione, ma è unicamente uno degli strumenti a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per accertare (o, per meglio dire, presumere) l’occultamento di parte del corrispettivo. Anzitutto, però, dobbiamo individuare per quali atti trova applicazione il concetto di “valore normale”: sono solo gli atti assoggettati ad IVA (art. 54, comma 3 DPR 633/1972). Ciò significa, ad esempio, che la vendita di un terreno edificabile da una persona fisica ad un’impresa di costruzioni, essendo assoggettata all’imposta di registro, nulla avrà a che vedere con il “valore normale” e sarà tassata sul prezzo dichiarato, ferma (come in passato e con i medesimi strumenti del passato) la possibilità

per l’Agenzia delle Entrate di rettificare il prezzo. Orbene, negli atti assoggettati da IVA la base imponibile per l’IVA stessa era, è e rimane il corrispettivo (prezzo) pattuito tra le parti: la base imponibile è quindi il prezzo. Tuttavia, al fine di combattere i fenomeni di evasione, il Legislatore ha stabilito che, allorquando il “valore normale” del bene immobile venduto risulta superiore al prezzo dichiarato, l’Agenzia presume che il prezzo realmente pagato sia superiore e cioè pari (ma forse anche superiore) al “valore normale”. Si tratta (per gli atti stipulati dopo il 4 luglio 2006) di una presunzione legale relativa, nel senso che il contribuente mantiene la possibilità di fornire la prova contraria, cioè di dimostrare (seppure con innegabili difficoltà pratiche) che non c’è stato il pagamento di somme superiori al prezzo dichiarato. E’ evidente come, alla luce di quanto sopra, diventa fondamentale capire come sia ricostruibile il valore normale di un bene immobile. Sul tema la Legge Finanziaria 2007 (art. 1 comma 307) ha demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati, al fine di assicurare un’uniforme e corretta applicazione del sistema del “valore normale”, fermo restando che lo stesso Legislatore ha stabilito alcuni di questi criteri (si ricordi, fra tutti, la regola per cui il valore normale di una immobile assoggettato ad IVA non può mai essere inferiore al mutuo contratto dall’acquirente per l’acquisto del bene stesso). Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è intervenuto il 27 luglio 2007 stabilendo i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati e con in allegato le formule per la determinazione del valore normale degli immobili residenziali.

Ho volutamente sottolineato i vocaboli immobili, fabbricati e immobili residenziali. Credo che essi siano in un rapporto di genere a specie: ci sono immobili che non sono fabbricati (vedasi i terreni), così come ci sono dei fabbricati che non sono residenziali (si pensi ai capannoni industriali). Ne deriva, ad avviso di chi scrive e nella convinzione che i termini siano stati usati con cognizione di causa, che: • l’allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate non appare applicabile ai capannoni industriali, agli uffici ed ai negozi; ed alle residenze per anziani? • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (con il suo allegato) non appare applicabile ai terreni. In conclusione credo che il sistema del “valore normale” stia ancora muovendo i primi passi e che ciò imponga all’Amministrazione Finanziaria di completare quanto prima lo scenario con ulteriori provvedimenti. Per i contribuenti credo invece che il messaggio sia, in fondo, uno soltanto: è finito il tempo della tassazione sulla base del valore catastale e (forse finalmente) viene definitivamente abbandonata l’ipocrisia di prezzi risibili, ma non attaccabili il geometra n. 3/08

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Professione perché superiori al valore catastale. Semmai, verrebbe da chiedersi perché sia rimasta una nicchia di protezione nel caso degli atti cui si applica il prezzo/valore: la legge non dovrebbe essere uguale per tutti?

Avvocato Teresio Bosco - Aspetti legali connessi al provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate sui criteri per la determinazione del “Valore Normale” Nel mio intervento tratterò in modo particolare della rilevanza probatoria attribuita dalle nuove norme al concetto del “valore normale” esteso al settore immobiliare. Occorre in ogni caso prendere le mosse dal decreto legge 223/2006, del quale si è già trattato in modo approfondito da parte dei Relatori che mi hanno preceduto, ma che nondimeno rappresenta l’evento normativo essenziale ai fini della presente trattazione. 1. decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 e nuovi poteri di accertamento e rettifica in capo all’Amministrazione. Il decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006 n. 153, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006), ha introdotto alcune novità di indubbia rilevanza, ampliando in modo sensibile i POTERI esercitabili dagli uffici finanziari in materia di accertamento ai fini dell’IVA, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per quanto concerne i trasferimenti immobiliari, andando ad estendere

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il concetto del “valore normale”, già noto alla normativa fiscale ai fini IVA ed imposta di registro, al settore immobiliare. L’operazione, che ha preso l’avvio dal cd. decreto Visco – Bersani, è avvenuta attraverso una serie di norme: a chi fosse interessato consiglierei di visitare il sito di e-valuations.org, nel quale è stato pubblicato un lavoro più approfondito curato dal mio studio, che riguarda vari profili legali che vengono in evidenza da tutte queste norme. Cerchiamo di comprendere quale ruolo vengano a giocare sul piano strettamente processuale e probatorio le norme introdotte dall’art. 35 commi 2 e 3 e 23 bis del decreto. In particolare: - il comma 2, in riferimento al terzo comma dell’art. 54 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 aggiunge il seguente periodo:” per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono (….solo….ndr) desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’art. 14 del presente decreto”; - il comma 3, in riferimento al pri-

mo comma dell’art. 39 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, alla lettera d) aggiunge il seguente periodo: “Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’infedeltà dei relativi ricavi viene (…….solo….n.dr ) desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917”; - il 23 bis stabilisce che “Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all’art. 54 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato”. In buona sostanza, con l’entrata in vigore di queste nuove disposizioni, il criterio del valore normale verrebbe ad acquistare il carattere di presunzione legale relativa, la quale di per sé autorizza gli uffici finanziari ad effettuare l’equazione “valore normale” dell’immobile = corrispettivo corrisposto in via di presunzione legale. Qui sta il punto più delicato di tutta la vicenda, se vogliamo, nella definizione del rapporto contenzioso con l’Amministrazione, perché attraverso l’introduzione della presunzione legale relativa si pone in essere, in definitiva, il trasferimento dell’onere della prova dall’amministrazione al privato. Le norme fondamentali di riferimento dalle quali dobbiamo mutuare il concetto di presunzione, le troviamo negli art. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile (libro VI, della tutela dei diritti, titolo II, delle prove). Credo che sia un dato di conoscenza generale che cos’è la presunzione, e nel nostro ordinamento trae origine


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Professione dall’art. 2727 per il quale “Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”. Dalla nozione derivano le due tipologie di presunzione note al nostro ordinamento, che sono per l’appunto la presunzione legale, ovvero stabilita per legge (art. 2728), e la presunzione semplice (art. 2729) lasciata all’apprezzamento del giudice in presenza di elementi gravi, precisi, concordanti. La presunzione legale si distingue poi, ancora, in presunzione legale assoluta (detta anche iuris et de iure) che non ammette prova contraria, e che anzi più che sul piano probatorio opera sul piano sostanziale, nel senso di fissare una equipollenza tra fatto produttivo di un certo effetto ed altro fatto dalla legge equiparato (esempio art. 599 II° comma, a proposito dell’interposizione), e presunzione legale relativa (o iuris tantum) per le quali è appunto ammessa la prova contraria. Orbene, se è vero che la presunzione legale relativa è superabile, in astratto, attraverso una prova contraria, va detto altresì che la prova che permetta di paralizzare una presunzione legale relativa non è affatto semplice da dare, ed anzi va detto che sovente non si riesce a dare. In questo sta dunque la differenza, tutt’altro che trascurabile, tra la presunzione semplice e la presunzione legale, che mentre la prima normalmente rappresenta un elemento, che concorre a formare il convincimento in merito ad un certo fatto, ed è sottoposta al prudente apprezzamento del giudice che la potrà prendere in considerazione soltanto quando sia grave, precisa, concordante, la seconda è sottratta al sindacato del giudice, che non la potrà disattendere se non in presenza di una prova contraria, che a questo punto dev’essere fornita dalla parte che intende opporsi all’evento presuntivo, ed ha interesse a farlo.

Peraltro, coll’affidare allo stesso ente competente ad irrogare la sanzione, in caso di ritenuta evasione, la determinazione dei criteri ai quali ci si deve attenere, onde fissare un valore ritenuto fiscalmente congruo, v’è da chiedersi fino a che punto possa ritenersi rispettato il meccanismo della presunzione, e con esso lo stesso principio di legalità. Si tratta peraltro di profili che mi limito a citare, e che andrebbero approfonditi a parte, ma è evidente che qualcosa non funziona. 2. Rilevanza della presunzione attribuita al valore normale dalle norme del decreto legge 223/06. L’attribuzione del valore di presunzione legale relativa, o iuris tantum, al valore normale, assume una rilevanza tutt’altro che trascurabile nella definizione del rapporto tra il privato, o contribuente, e l’Amministrazione, segnatamente ai fini della individuazione del rapporto di forza, che risulta nettamente a favore di quest’ultima, in quanto è appena il caso di osservare che le questioni di cui stiamo discutendo si inseriscono in un contesto di criticità, se non addirittura di contenzioso aperto. Stiamo evidentemente parlando del caso in cui l’Amministrazione, avvalendosi del metodo di stima rappresentato dal valore normale, abbia il sospetto, ma forse sarebbe più corretto dire la certezza, sia pure in via di mera presunzione, che in riferimento ad una certa transazione immobiliare vi sia stata un’evasione a seguito di una dichiarazione non veritiera dell’importo. Va da sé che se il valore normale assumesse rilevanza quale criterio presuntivo semplice, l’Amministrazione dovrebbe preoccuparsi di compiere ulteriori indagini, disponendo dei suoi poteri di accertamento e verifica, che tra il resto sono stati ulteriormente potenziati, al fine di individuare altri elementi a conferma del sospetto d’evasione, come ad esempio movimenti anomali di denaro av-

venuti contestualmente all’atto. Ma poiché, come abbiamo detto, il valore normale rappresenta prova legale, l’Amministrazione si vede esonerata dal Legislatore dal compiere siffatte ulteriori indagini, essendo sufficiente che verifichi l’importo della transazione alla stregua, appunto, del valore determinato sulla base dei parametri di calcolo individuati dal Direttore dell’Agenzia delle entrate nel provvedimento n. 2007/120811. La presunzione relativa determina, dunque, l’inversione dell’onere della prova, in questo caso particolarmente gravosa per il privato (anzi dei contribuenti intendendo entrambe le parti, facendo riferimento alla novità della finanziaria per il 2008, che ha esteso all’acquirente la responsabilità in solido con il venditore per l’IVA e le sanzioni nel caso di vendita di immobili con corrispettivo in parte in nero, salvo regolarizzazione versando la maggiore imposta dovuta entro 60 giorni dalla stipulazione dell’atto) ponendo quest’ultimo nella non agevole condizione di: - dover superare mediante elementi convincenti una prova legale, che assume di per sé una rilevanza probatoria specifica e mirata, della quale il giudice tributario sarà portato, per sua forma mentis, a tenere in particolare considerazione; - dover fornire quasi una prova impossibile, mirata a dimostrare un non fatto (diabolica probatio), ovvero di non aver posto in essere l’evasione, e che pertanto il corrispettivo dichiarato è quello reale dell’operazione, ancorché non coincidente, per difetto col valore normale. Ma come può essere data la prova di un fatto negativo? Anche in questo caso soltanto per presunzione semplice, per giurisprudenza pressoché costante della Corte di Cassazione, ovvero mediante la prova di fatti o circostanze positive che inducono ad escludere, o quanto meno a ritenere di poter escludere, il fatto negativo. il geometra n. 3/08

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Professione 3. Individuazione degli elementi positivi di prova con rilevanza oppositiva della presunzione legale relativa. Dobbiamo a questo punto chiederci se sia possibile superare la prova legale, e quali siano gli strumenti o i mezzi di prova contraria che possano indurre il Giudice a rimettere in discussione la rilevanza nel caso specifico del valore normale. Non è affatto detto che ciò sia possibile, e che pertanto si riesca a raggiungere questo risultato. In termini molto generali va detto che il processo tributario è caratterizzato, oltre che dall’impulso officioso, dall’assenza di tipizzazione dei mezzi di prova, restando ambo le parti libere di indicare i mezzi di prova più vari a sostegno della propria posizione, con la sola esclusione delle prove orali. Posto che per procedere alla rettifica sarà sufficiente per l’Amministrazione provare il fatto indiziante, ovvero il valore normale del bene compravenduto, essendo ora esonerata dalla prova del fatto presunto, ovvero la prova dell’evasione, ed essendo il giudice tributario vincolato alla stretta applicazione della presunzione, in assenza di prova contraria idonea da parte del contribuente, appare evidente come la libertà di determinare il corrispettivo rischia in realtà di trasformarsi in una mera illusione. Dunque, se da una parte i contraenti restano liberi di fissare il corrispettivo di vendita nella misura ritenuta più congrua e se detto corrispettivo, rappresentando il valore dell’operazione, integra la base imponibile ai fini della tassazione dell’atto, dall’altra la dichiarazione di un valore inferiore a quello normale risulta sufficiente a provare che il trasferimento è avvenuto ad un valore effettivo superiore a quello dichiarato in atto, salva la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria. Si possono tentare delle soluzioni, ma pur con tutte le riserve del caso.

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Immobile per il quale il valore normale risulta oggettivamente superiore al valore effettivo di mercato: l’ipotesi più comune potrebbe essere quella in cui i contraenti, pur in assenza di particolari motivazioni, abbiano fissato un prezzo inferiore al valore normale accertato sulla base dei criteri indicati dall’Agenzia. In tal caso è difficile dire quale possa essere la prova contraria cui il contribuente è tenuto a fronte di un accertamento da parte dell’Agenzia, essendo chiaro che se per questa sarà sufficiente provare il valore normale presunto e nulla più, la controprova richiesta al privato sarà veramente diabolica, trovandosi questi forse nella possibilità di fornire unicamente una prova negativa, quale l’assenza di movimenti sospetti di denaro nei periodi immediatamente precedenti e seguenti la compravendita, magari estendendo detta verifica agli stretti congiunti. In questo caso gli accorgimenti da seguire potrebbero consistere: - nel procedere senz’altro alla registrazione del preliminare, di per sé obbligatoria ma non ancora poi così usuale; - ad effettuare il versamento del corrispettivo nonché delle spese notarili e tecniche attingendo da un solo conto corrente bancario, del quale potrebbe essere fornito un estratto conto, a fronte di un’eventuale richiesta dell’Amministrazione, per evidenziare l’assenza di altri movimenti. Cessione di immobile locato: qualora il trasferimento riguardi un immobile condotto in locazione da terzi soggetti appare legittimo applicare in sede di determinazione del corrispettivo una diminuzione che tenga conto della durata dell’occupazione e della conseguente non fruibilità del bene nonché dell’uso che altri ne faranno medio tempore. A fronte di ciò sarà consigliabile far risultare lo stato dell’immobile direttamente nell’atto di cessione, spettando in ogni caso al contribuente fornire idonei riscontri documentali di quanto dichiarato.

Cessione di immobile ad un corrispettivo inferiore al presunto valore normale per particolari necessità finanziarie del venditore: non è da escludere che un soggetto sia indotto ad alienare un bene ad un prezzo inferiore vuoi al valore normale vuoi a quello di mercato a causa dell’urgenza di procurarsi liquidità corrente e dell’impossibilità di rinviare oltre la stipula dell’atto di trasferimento. In tale ipotesi spetterà al contribuente superare la presunzione legislativa del maggior realizzo, non essendo sufficiente la sola sua dichiarazione, ma occorrendo provare le reali necessità finanziarie che lo hanno indotto o costretto a porre il bene sul mercato e ad alienarlo nel più breve tempo possibile, rinunciando al maggior lucro in astratto realizzabile. Occorrerà altresì dimostrare la correlazione tra le predette necessità finanziarie e la vendita effettuata al di sotto del valore normale. Cessione al di sotto del valore normale per cause soggettive: non è da escludere che i particolari rapporti esistenti tra le parti inducano le stesse a concludere la vendita ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Per le ragioni più svariate ad esempio un padre potrebbe essere indotto a vendere al figlio un immobile ed è evidente che, difettando nel caso di specie qualsiasi finalità di lucro, ben potrebbe vendere il bene ad un prezzo di favore, ma comunque tale da non poter far assurgere l’atto nell’ambito dello schema donativo. Davvero ardua sarà in tal caso la prova che attende il contribuente, non integrando presunzione grave il mero rapporto di parentela qualora non supportato da motivazioni ultronee, quali ad esempio le concrete esigenze abitative del figlio, le limitate disponibilità di questo. Cessione di immobile da ristrutturare. Trattasi di fattispecie presa in considerazione dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione del primo giugno 2007 n. 122 limitatamente al-


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Professione l’ipotesi di cessione da impresa per un corrispettivo inferiore al mutuo contratto dall’acquirente, mutuo che prevedeva espressamente la destinazione di parte dell’importo erogato ai lavori di ristrutturazione dell’immobile. Nel caso esaminato dall’Amministrazione si trattava di superare la presunzione dettata dall’art. 54 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 terzo comma, ultimo periodo, che prevede che in tal caso il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato, rappresentando in sostanza questo la soglia minima alla quale rapportare il valore normale. Nella fattispecie sottoposta al suo esame l’Agenzia si è così espressa: “nel caso in cui l’imponibile dichiarato sia inferiore all’ammontare del mutuo concesso all’acquirente in relazione all’acquisto di un immobile lo stesso può essere rettificato in aumento, almeno sino a concorrenza dell’ammontare del mutuo, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria. Nel caso in cui nel contratto sia specificato che parte della somma mutuata è destinata a coprire i costi dei lavori di ristrutturazione dell’immobile, per vincere la presunzione secondo cui il valore normale dell’immobile è determinato in misura non inferiore all’ammontare del mutuo, occorre fornire la prova documentata dei lavori di ristrutturazione effettuati sull’immobile acquistato. A tale scopo potranno essere esibite le autorizzazioni ad eseguire i lavori rilasciate dall’ente locale competente, ove previste, i preventivi relativi ai lavori da svolgere, le fatture di pagamento e ogni altra utile documentazione”. Ed ancora v’è da chiedersi se la spesa occorrente per la ristrutturazione di un immobile non possa giustificare in ogni altra fattispecie la discrepanza tra corrispettivo pagato e valore normale astrattamente determinato. Non è infatti da escludere che il bene si trovi in condizioni di

conservazione tali da richiedere interventi costosi o che, per quanto in buono stato, necessiti comunque di opere di rifinitura, ammodernamento, messa a norma degli impianti, regolarizzazioni, tutte spese che, gravando sull’acquirente, contribuiscono ad abbassare il valore di mercato effettivo del bene nell’ambito della libera contrattazione ed in definitiva possono incidere al ribasso sul corrispettivo pattuito. In tal caso la discrepanza tra prezzo dichiarato e valore normale potrebbe trovare giustificazione adeguata nella prova dei lavori occorrenti per rendere agibile l’immobile, magari documentata a mezzo perizia di stima che attesti il costo a tal fine necessario ed il conseguente abbattimento di valore.

Dr. Angelo Mirra I provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate in materia di “Valore Normale” dei fabbricati. La presenza a questo convegno dell’Agenzia delle Entrate, chiamata in causa mille volte, quasi sempre a proposito, credo fosse davvero necessaria. Avevo preparato un intervento di tipo diverso, un intervento di tipo squisitamente divulgativo che è stato quasi del tutto assorbito da quello che hanno detto i relatori che mi hanno preceduto. Tuttavia, sono state sollevate problematiche particolari, a questo punto forse è meglio chiarire, fin dove possibile, proprio alcuni aspetti degli interrogativi sollevati. È stato già detto più di una volta che la circolare 6 del 2007 ha fornito le prime direttive all’Ufficio. Erano direttive in materia di accertamento relativo all’imposta di registro. Non dimentichiamoci che c’è sempre, oltre all’imposta di registro, anche l’imposta ipotecaria catastale che è l’ancella delle imposte di registro e

che ha una sua rilevanza. Quella circolare era la prima uscita dopo gli sconvolgimenti profondissimi ma, secondo me, assolutamente indispensabili per cercare di circoscrivere in qualche modo e combattere in maniera efficace l’evasione davvero gigantesca; e credo che tutti voi, con la professione che esercitate, abbiate potuto rendervi conto di quanta evasione si annidi tuttora nel settore immobiliare. La manovra Bersani è stata diretta proprio a cercare, nella maniera più efficace, più corretta e più ragionevole possibile, di individuare quelli che non fanno il loro dovere e sono tantissimi. Non sono certo i professionisti, anche se c’è qualche professionista in ogni settore che si muove in questo modo. Io non partirei con il piede sbagliato e non penserei: “mi devo preparare ad affrontare le ire dell’Agenzia”. Nella circolare diciamo che l’Agenzia non deve applicare di brutto queste regole, diciamo che deve valutare tutti gli elementi; ma proprio tutti. È evidente che i servi sciocchi ci sono pure nell’Agenzia, siamo in 35.000, quelli che fanno controlli saranno 14/15.000, non siamo tutti uguali. C’è chi prende alla lettera la norma, per fortuna pochissimi, e c’è chi va a valutare in maniera più elastica e un pochino più corretta il geometra n. 3/08

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quello che la norma e le direttive successive dicono. Noi useremo cum grano salis anche il provvedimento del luglio 2007. Il provvedimento è il primo e non l’ultimo, ce ne saranno degli altri. Del resto si parla di periodicità, si terrà conto sicuramente di tutte le osservazioni. Ma qualunque provvedimento, anche perfetto, non riuscirà mai a ricomprendere in maniera esatta tutte quelle che sono le possibili caratteristiche di un immobile. Io posso decidere di vendere, e di vendere in un certo modo, perché il mio vicino che suona il piano mi tormenta di continuo: questo dove lo inseriamo nel provvedimento? Da nessuna parte. Sono tutte cose che andranno valutate. La presunzione legale vale per gli atti stipulati dal luglio 2006 in avanti, non vale per il passato per cui si parla di presunzioni semplici. La presunzione semplice, come ha ben detto l’Avvocato Bosco, non è nulla, è qualcosa. Più di una volta anche una sola presunzione semplice, purché assistita da quei requisiti: gravità, precisione, concordanza, è stata considerata valida dal Giudice tributario per riconoscere la legitti-

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mità di un accertamento. Però ripeto: non è questo il punto. Molto probabilmente, le presunzioni legali che già hanno rilievo e dignità nel nostro ordinamento, sono fatte in un certo modo. Gli studi di settore, per non andare troppo lontano, sono presunzioni legali relative: noi presumiamo che un Geometra che abbia uno studio di 200 metri, 8 segretarie, un paio di strumentali di rilievo, debba dichiarare xy di compensi. Anche quella è una presunzione legale relativa. Poi in sede di accertamento si può rilevare che le segretarie sono sfaccendate e per i 200 metri: “ho dovuto prendere in affitto quel locale perché è sotto casa mia e vicino ce ne sono altri di 400 metri…” e così via. C’è l’accertamento con adesione che ha proprio questa funzione. Si va in ufficio e si portano tutte le giustificazioni di questo mondo, che normalmente il funzionario dell’ufficio è disposto ad accettare se ci si rende conto che l’altro non è lì per fare ostruzionismo. Fatta questa necessaria premessa, mi sono appuntato delle cose in relazione ad ogni intervento. Non me ne vogliano i relatori che mi hanno preceduto, che hanno il diritto di replica

e potranno anche dire peste e corna dell’Agenzia, ma con affermazioni fondate. L’intervento del Notaio Ganelli: si è parlato del prezzovalore: quali sono le criticità del prezzo-valore? Il prezzovalore era una forma di evasione legalizzata scandalosa. Sappiamo tutti che il valore catastale in moltissimi casi è largamente inferiore al prezzo che poi veniva praticato. Si poteva fare e l’ufficio non poteva fare nulla; una volta che si era dichiarato il valore catastale, l’ufficio o avrebbe dovuto dimostrare, non so con quali sistemi, visti i poteri che aveva in precedenza, che era stato pagato un prezzo superiore oppure l’atto veniva pacificamente messo da parte e non si faceva nulla. Avremmo dovuto dimostrare che c’era stato l’occultamento del corrispettivo. Questo termine è usato in una delle disposizioni del Testo sull’imposta di registro, l’art. 72. È stato Bersani che ha dato anche questa possibilità, che ha esteso tutti i poteri tipici di indagine previsti per le imposte dirette anche per le imposte di registro. Allora si possono fare accessi, ispezioni, si possono andare a controllare i conti correnti dell’acquirente o del venditore per andare a vedere in concreto se c’è stata quella infedeltà dichiarativa. Cosa che prima non si poteva assolutamente fare. Rimane ancora questo scudo limitato agli acquisti, dove l’acquirente dell’immobile ad uso abitativo sia una persona fisica, ci sono naturalmente delle condizioni particolari, e bisognerà farne richiesta al notaio. Abbiamo chiarito in una risoluzione che queste regole possono essere applicate solo quando c’è il rogito notarile. Bisogna anche chiedere espressamente di essere tassati sul valore catastale ma è indicato anche il valore del corrispettivo pagato obbligatoriamente. E va anche


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Professione detto in che modo il corrispettivo è stato pagato, numero dell’assegno… e poi bisogna anche dire se c’è stato un mediatore. Altra cosa: l’ufficio non può fare controlli in cui viene applicato il prezzo-valore, può sempre dimostrare che c’è stato l’occultamento del corrispettivo, e sicuramente, ove riesca a dimostrarlo, rientra in ballo tutto. Quindi, l’ufficio non solo potrà fare l’accertamento sulla base dell’occultamento del corrispettivo. Se ad esempio ho dichiarato un immobile, valore catastale 100, dico di averlo pagato 150, facendo un’indagine sui c/c bancari vedono che ho tirato fuori 180, l’ufficio potrebbe accertarmi 180 ma è liberissimo di accertarmi 230 se quello è il valore normale dell’immobile perché rientra tutto in gioco, oltre ad altre conseguenze tipo sanzioni di carattere penale perché io debbo dichiarare sotto la mia responsabilità in una dichiarazione sostitutiva quello che faccio, in cui dico che ho pagato x, che ho pagato in quel modo, che non sono intervenuti mediatori. Una volta che siamo riusciti a scoprire ciò, usando quei sistemi, abbiamo di nuovo le mani libere. I terreni agricoli sono fuori da questo sistema, non hanno scudo di nessun tipo. Non basta dichiarare il valore catastale del terreno agricolo per non essere soggetti ad accertamento e a maggior ragione le aree edificabili. Il terreno agricolo va dichiarato e tassato, in base al valore venale. Lo abbiamo detto in maniera chiara nella risoluzione 121 del 1° giugno 2007. Le risoluzioni si possono consultare sul sito dell’Agenzia, nel link della documentazione tributaria. La risoluzione 121 era importante non solo perché parlava del prezzo-valore ma con essa venivano posti tutta una serie di quesiti. Il primo era se le regole del prezzo-valore si potevano applicare solo agli atti in cui interveniva il notaio oppure anche ad altri. Poi c’era in che modo venivano tassati gli immobili quando c’erano atti

dell’autorità giudiziaria, poi quando c’era la cessione della nuda proprietà o della costituzione di diritti reali di godimento e l’ultima era se ai terreni agricoli continua ad applicarsi l’art. 52, comma 4 e 5 del TUIR che prevedevano che c’era lo scudo d’accertamento una volta che si andava a dichiarare il valore catastale. Quando poi è stato introdotto il comma 5 bis in fondo all’art. 52, si è detto che le regole del IV e V comma, valgono solo per gli immobili che sono tassati con il sistema del prezzo-valore oppure quando l’acquirente è un privato. I terreni agricoli sono fuori. Relativamente al secondo intervento del dr. Coda, c’è da dire che la circolare che aveva parlato di possibilità di applicazione retroattiva delle nuove regole in tema di IVA e di imposte indirette era la circolare 11/2007, non la 6 che si riferiva al registro. La circolare 11 aveva detto che tutte le regole nuove, in ordine agli accertamenti IVA e imposte dirette sul valore normale, erano regole di natura procedimentale, e quindi, poiché non erano state toccate le norme sostanziali ma solo l’art. 39 e l’art. 54, che sono articoli rispettivamente del Testo unico delle imposte dirette e del testo unico sull’IVA che riguardano l’accertamento, si applicano anche per il passato. Aveva anche detto che tutti i poteri nuovi conferiti all’Agenzia delle Entrate, gli accessi, le ispezioni, le verifiche e le indagini bancarie, erano anch’esse di natura procedimentale e quindi si applicavano anche per fattispecie antecedenti all’entrata in vigore delle nuove norme. Questo ha creato un bel po’ di problemi. Ha messo in luce la carenza di coordinamento tra due nostre Direzioni, ha reso necessario l’intervento illustrato dall’Avv. Bosco in cui si è detto: per il passato quelle regole valgono come presunzioni semplici, non sono più presunzioni legali relative. Non è che sia cambiato granché, così mi pare, perché anche la presunzione sempli-

ce è stata dipinta come qualcosa che comunque impone la raccolta di documentazione, però c’è una differenza fondamentale: con la presunzione semplice è l’ufficio a dover provare, a dover cercare di convincere il giudice tributario. Comunque è stato chiarito: le nuove regole valgono per i periodi di imposta che partono dopo il 4 luglio 2006 e le norme relative ai poteri di indagine valgono anche per i periodi di imposta precedenti. Secondo me è importante dire in maniera più approfondita che l’istituzione della “responsabilità solidale” in tema di acquisti di immobili soggetti ad IVA, riguarda il cessionario soggetto privato. Quindi, io vado dall’impresa di costruzioni vicino a casa mia, faccio più di un preliminare, se poi il preliminare coinciderà vado a registrarlo altrimenti lo strappo: cosa che si faceva prima con moltissima frequenza. L’impresa mi dice che fa 300.000 euro più IVA del 10%, del 4% se ho i requisiti primacasa. Si scopre poi che gliene ho dati 350.000. Cosa succede? Ne rispondo anch’io. E quindi, se c’è una divergenza tra il corrispettivo indicato nell’atto e il corrispettivo effettivo, ne risponde anche il cessionario. Il cessionario è responsabile con il cedente per l’imposta, gli interessi e le sanzioni. L’Agenzia delle Entrate, ove dovesse accertare una situazione del genere facendo i controlli bancari o quant’altro, notificherà l’avviso di rettifica e l’avviso di accertamento ad entrambi, all’impresa e all’acquirente. È catastrofica invece l’altra ipotesi ed io credo davvero che non corrisponda al vero, stando proprio al tenore letterale della norma: risponde il cessionario soltanto quando vi sia divergenza tra il corrispettivo dichiarato e quello effettivo, non si sta parlando di valore normale, è qualcos’altro il valore normale. Se l’Agenzia dovesse accertare che all’impresa sono stati dati 50.000 euro sotto banco, violando anche le norme anti-riciclaggio, usando i coefficienti il geometra n. 3/08

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Professione del provvedimento del luglio 2007, le maggiorazioni in maniera elastica, ritiene che l’immobile ha un valore normale superiore, io acquirente non ne rispondo in quei casi, ne rispondo solo quando c’è la differenza di corrispettivo. Precisiamo che sto dando un’interpretazione del tenore letterale della norma, l’Agenzia, infatti, non si è ancora espressa a livello ufficiale ma credo confermerà pienamente ciò che sto dicendo. In che modo si può eliminare questo tipo di responsabilità solidale da parte dell’acquirente? Il legislatore ha pensato ad una sorta di pentimento: si danno 60 giorni per pagale l’IVA in più, l’IVA che non si è versata. Pago l’IVA, lo comunico e nessuno potrà più sanzionarmi. Naturalmente metto nei guai chi mi ha venduto l’immobile. Con il pentimento scatta subito la rettifica, l’accertamento all’imprenditore. Le conseguenze sono catastrofiche per l’imprenditore quando c’è l’acquirente pentito. Se non c’è l’acquirente pentito ci si espone al rischio che anche l’acquirente risponda insieme al venditore. Per quanto riguarda il valore nor-

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Cosa si intende per Valore Normale dei Fabbricati? Per avere una chiara rappresentazione di cosa la normativa intenda per valore normale degli immobili è necessario rifarsi al definzione estratta dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633 art. 14 cosi come richiamata dal comma 307 della Legge finanziaria 2007: “Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui è stata effettuata l’operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell’impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa.”

male di cui al provvedimento del luglio 2007, come ho già detto, i calco-

li dell’Agenzia non saranno applicati brutalmente, sono dei calcoli matematici e come tali si prestano ad equivoci. La casistica non è sicuramente completa anche se i nostri colleghi del Territorio lavorano benissimo, ci saranno degli aggiustamenti e si terrà conto delle osservazioni delle categorie interessate. Si introdurranno dei temperamenti, si terrà conto di tutto. Poi, visto che si tratta di provvedimenti periodici, si può aggiustare tutto. Correggiamo i modelli di dichiarazione, perché non dovremmo correggere i nostri provvedimenti? Altra cosa già detta circa il sistema di carattere generale: noi cerchiamo di non fare andare il contribuente in contenzioso; il fatto è che il


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Professione contenzioso, prima di tutto è qualcosa dall’esito non scontato; è successo mille volte che nostri accertamenti e rettifiche ben fatti sono stati bocciati dalle Commissioni tributarie e al contrario, accertamenti mal fatti vengono ritenuti validi e legittimi. Poi ci sono delle direttive specifiche da parte della nostra Direzione centrale perché non si vada in contenzioso ma si cerchi di fare gli accertamenti nella maniera più corretta possibile, quasi inattacabile, e quando non sono inattaccabili si dà la possibilità al contribuente di fare l’istanza di accertamento con adesione e di riportare tutto nelle giuste dimensioni. Ci vuole molto buon senso, non solo da parte dell’Agenzia delle Entrate ma anche da parte del contribuente o da chi lo rappresenta. Nel provvedimento direttoriale, oltre ai calcoli matematici e al valore minimo dei coefficienti, viene detto che occorre tener conto degli altri elementi, ad esempio quelli delle offerte pubbliche da parte dello stesso soggetto, delle vendite di appartamenti uguali, nella stessa zona, ecc. Si tratta di integrare il valore normale. E’ evidente che il valore normale come disegnato dal provvedimento del 2007 non è da prendere alla lettera, infatti ci preoccupiamo di andare a vedere se ci sono gli elementi che ci permettono di aumentarlo e se ci sono vuol dire che riteniamo che non sia un parametro rigido, fisso, immutabile. Una grande arma di contrasto all’evasione sarà costituita dalle indagini bancarie, che in passato avevano tempi lunghissimi. Adesso non ci sono più questi tempi, poiché facciamo tutto per via telematica, ed usando queste armi in un quadro di insieme, credo che i disonesti e i furbi non avranno vita facile e credo che questo faccia piacere a tutti: a noi come Agenzia e a voi come cittadini onesti.

Notizie utili Una nuova Banca Dati Regionale

Creare una banca dati condivisa a livello regionale, consultabile e aggiornabile in materia di dissesto geomorfologico e idraulico, da utilizzare a supporto delle scelte di pianificazione, programmazione, finanziamento e progettazione, è l’obiettivo che si prefigge il gruppo di lavoro composto dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, dall’Arpa, dall’Aipo e dalle Province piemontesi. Lo ha deciso la Giunta regionale nella seduta del 18 febbraio. Le informazioni così catalogate serviranno ai Comuni che devono procedere all’adeguamento del proprio strumento urbanistico al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), alle Province e alla stessa Regione per l’aggiornamento dei dati, come supporto alla formazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e per stabilire le priorità nella programmazione degli interventi. Il nuovo metodo di raccolta dei dati prevede l’utilizzo di una scheda, già testata su alcuni bacini campione di tutte le Province, che andrà compilata per ogni tipologia di dissesto dei bacini esistenti, dovrà contenere una valutazione critica dei contenuti e sarà quindi inserita in un sistema informativo a disposizione di Comuni, Province e Regione.

Smat - Nuovo servizio Internet

La Smat informa che è attiva sul sito Internet www.smattorino.it una nuova sezione denominata “Sportello on-line” che consente di: 1. visualizzare i dati anagrafici e contrattuali associati ad ogni codice utente 2. visualizzare i dati relativi a bollette e pagamenti degli ultimi 8 periodi di fatturazione 3. visualizzare gli ultimi consumi 4. comunicare la lettura del contatore 5. richiedere la cessazione della presa 6. inoltrare comunicazioni (suggerimenti, segnalazioni, reclami) relative alla propria utenza o generali su impianti Smat 7. richiedere la voltura del contratto 8. richiedere il cambio di indirizzo di recapito della bolletta In fase di primo accesso ai servizi, viene richiesto di seguire una semplice procedura guidata di registrazione on-line. A tutela della riservatezza e del corretto accesso ai dati, le funzionalità da 1 a 5 richiedono inoltre la successiva registrazione delle singole utenze Smat di riferimento. Per tale operazione, deve essere utilizzata l’apposita procedura “Gestione lista utenze” che richiede l’inserimento per ciascuna utenza del Codice Utente e del Codice Servizi Internet che è riportato su tutte le bollette emesse. La lista utenze consente di avere agevolmente sotto controllo tutta la situazione degli stabili gestiti e potrà pertanto essere uno strumento molto utile per gli Amministratori Condominiali. il geometra n. 3/08

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Ci sarà un futuro per le professioni dopo il voto del 13 aprile? di Amos Giardino - Presidente Comitato Unitario delle Professioni del Piemonte Il voto del 13 aprile sarà determinante per il futuro delle Professioni intellettuali. Nel passato biennio la situazione si è aggravata ed ha visto le professioni intellettuali nel mirino delle lobby confindustriali l’attacco al sistema ordinistico è l’obiettivo primario dei forti poteri economici. Il sistema industriale italiano soffre di una grave crisi a causa della competitività con i mercati esteri, i costi del lavoro sono ormai altissimi per gli alti costi energetici e finanziari, la recessione e la globalizzazione industriale ha portato gli investimenti industriali nei cosiddetti “paesi emergenti”, in Italia gli addetti all’industria manifatturiera sono ridotti

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a 1.300.000, mentre negli ultimi 10 anni il numero di professionisti è raddoppiato raggiungendo i 2.350.000 iscritti agli Ordini e Collegi Professionali. L’unico settore economico portante della nostra economia fa capo alle professioni intellettuali e vale il 13% del PIL. Smantellare il sistema ordinistico declassando le prestazioni professionali a “servizi”, porterà all’abolizione delle funzioni di tutela della collettività e degli interessi generali costituzionalmente previste in capo ad Ordini e Collegi, liberando la strada alle grandi multinazionali del capitale che potranno creare un loro oligopolio delle attività professionali. Al Congresso nazionale di Confindustria del 2006 in periodo pre-elettorale è stato presentato uno studio che imputava ai “servizi” un costo nella produzione industriale pari al 6% del fatturato delle imprese, la soluzione proposta era stata presentata in una slide che recitava testualmente quanto scritto dal Ministro Bersani nel suo decreto sulle liberalizzazioni. Nella prima lista dei Ministri del Presidente Prodi non compariva il nome “Bersani” è apparso all’improvviso dopo il colloquio tra il Presidente di Confindustria e il Presidente del Consiglio. La casualità ha voluto che in una notte romana del giugno del 2006

proprio dal Ministro Bersani partisse il più grave attacco alle professioni intellettuali della storia. Le candidature di alti esponenti di Confindustria e del CNA, unitamente al decalogo di Montezemolo e all’esclusione dalle liste del PD dei referenti storici delle professioni quali gli Onorevoli Mantini, Chicchi e Battafarano danno un segnale molto preoccupante ai professionisti. Confindustria ritiene oneroso il costo delle prestazioni professionali e mira ad eliminare il valore legale del titolo di studio e i requisiti necessari per l’esercizio delle Professioni Intellettuali. L’ultimo atto nell’attacco al sistema ordinistico è stato portato a termine il 27 febbraio scorso a Camere sciolte dal Ministro delle politiche comunitarie Emma Bonino che con un decreto interministeriale ha riconosciuto le associazioni che potranno rilasciare gli “Attestati di Competenza” e contestualmente, insieme al Ministro Livia Turco, ha impedito l’emanazione del decreto attuativo della legge 43/2006 per l’istituzione degli ordini delle 22 professioni sanitarie non mediche, facendone scadere i termini della delega. Ci si chiede: le associazioni che ruolo hanno nell’economia nazionale? Le associazioni sono il cavallo di Troia per consentire alle grandi associazioni confindustriali l’istituzione di un oligopolio di mercato, attraverso il rilascio degli attestati di competenza ai propri iscritti.


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Professione Cronistoria della riforma delle Professioni 1997 L’antitrust rileva un sistema professionale troppo rigido su accesso, barriere territoriali e tariffe minime. 1998 Il Presidente del Consiglio Massimo D’Alema definisce Gli Ordini “Corporazioni Medioevali”. 1999 La Sen. Maria Grazia Siliquini presenta il primo Disegno di Legge “Disciplina delle professioni intellettuali” 1999 Piero Fassino, Ministro della Giustizia, prova a riformare il sistema. L’intento naufraga 2000 Gli Ordini e i Collegi si organizzano in CUP (Comitati Unitari delle Professioni) 2001 Si modifica la Costituzione. Le regioni conquistano la competenza legislativa concorrente e cominciano a legiferare. 2001 Viene emanato il DPR 328 /2001 che regola gli accessi agli Ordini e Collegi Professionali (nascono le sezioni A e B negli Ordini) 2003 La commissione Vietti licenzia un testo condiviso da gran parte delle professioni. Un fronte trasversale dice no. 2004 Il sottosegretario di Stato del MIUR Sen. Maria Grazia Siliquini costituisce il tavolo comune Ordini Università per la riforma delle Classi di Laurea 2005 Il sottosegretario di Stato del MIUR Sen. Maria Grazia Siliquini di concerto con il Ministero della Giustizia l’approva definitiva il nuovo Regolamento elettorale dei Consigli degli Ordini professionali 2005 Ci prova il Ministro della Giustizia, Roberto Castelli. Niente da fare neanche in questo caso. Finisce la legislatura. 2005 L’Antitrust avverte che il sistema è ancora ingessato. E si appella alle forse politiche per riformare il sistema. 2005 La commissione europea, avvia diverse procedure di infrazione nei confronti dell’Italia su avvocati, architetti, ingegneri. 2005 Approvata la direttiva Europea per il riconoscimento delle qualifiche professionali 2005/36CE (Direttiva Zappalà) 2006 Approvata la legge la Legge 43/2006 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi 2006 La Corte costituzionale ha nel corso di cinque anni annullato tutte le leggi regionali in materia di professioni 2006 A luglio Bersani fa approvare le sue liberalizzazioni a sfavore degli Ordini. Via i minimi tariffari e i divieti su pubblicità e società. 2006 A ottobre le rappresentanze ordinistiche scendono in piazza per protestare. Esultano le associazioni non regolamentate. Il Presidente del Consiglio Romano Prodi in un intervista a “El Pais” (in Spagna) definisce i 2006 A dicembre il Ministro della Giustizia Clemente Mastella fa approvare in Consiglio dei Ministri un disegno di legge delega che prevede il riconoscimento delle Associazioni e la riduzione degli Ordini e Collegi. 2007 A febbraio il ddl del guardasigilli passa all’esame della Camera. Che, intanto, avvia l’indagine conoscitiva in materia. 2007 Approvato ad ottobre il dlgs 206/2007 di recepimento della direttiva qualifiche che, fra le altre cose, apre la strada al riconoscimento legislativo per le associazioni di professionisti non iscritti agli ordini 2008 Presentato a gennaio il testo base Mantini-Chicchi, compendio di cinque proposte di legge compresa quella del Governo. Negli stessi giorni il disegno di legge di iniziativa popolare del Cup arriva alla Camera dei 2008 Cade il Governo Prodi 27/02/2008 Con un decreto interministeriale, a Camere sciolte, il Ministro Emma Bonino riconosce le Associazioni che potranno rilasciare attestati di competenza. 2008 ………La storia continua….. il geometra n. 3/08

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La nuova Ortofotocarta Digitale della Provincia di Torino di Massimo Ottogalli La Provincia di Torino ha presentato la nuova Ortofotocarta Digitale. Per gestire con efficacia le nuove fasi della pianificazione è sempre più necessario un sistema informativo territoriale condiviso e aggiornato, in quest’ottica è stata presentata a Torino il 7 febbraio 2008 la nuova ortofotocarta digitale definita dalla restituzione di 5079 fotogrammi realizzati con voli effettuati nella tarda estate del 2006. Le immagini di 13800x7600 pixel hanno una risoluzione a terra pari a 35 cm. L’ortofoto digitale costituisce un nuovo importante tassello del Sistema Informativo delineato nel PTCP e un importante ed essenziale servizio messo a disposizione degli Enti Locali. L’ortofotocarta digitale restituita nel 2007 è, insieme alla cartografia tecnica vettoriale (alla scala 1:5.000) e alla cartografia catastale, il completamento della dotazione informativa, unica nel panorama italiano, che la Provincia di Torino mette a disposizione delle amministrazioni comunali, attraverso il Sistema Informativo Territoriale e Cartografico (GITAC), in modo congruente e “sovrapponibile”, nella forma di Assistenza Tecnica agli Enti Locali, come contributo importante al nuovo modello di governo del territorio prefigurato dalla Regione Piemonte. La Provincia di Torino si candida perciò (in stretta collaborazione con la Regione Piemonte) ad attivare in forma sperimentale l’anticipazione alla nuova legge di Governo del Territorio attraverso l’integrazione e la

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condivisione della conoscenza dei processi di trasformazione del territorio (mettendo a disposizione di Regione e Comuni gli Osservatori già avviati dalla Provincia e realizzando un modello unico e condiviso tra gli Enti) e rendendo efficaci i processi di co-pianificazione urbanistica attraverso concordati modelli di scambio dati che consentano una gestione “condivisa/cooperativa” degli strumenti urbanistici già nelle diverse fasi delle conferenze di pianificazione, in modo tale da rendere tempestivi ed efficienti il dialogo e l’interlocuzione tra gli Enti. La proposta attivabile immediatamente consiste nel mettere a disposizione dei 315 Comuni della Provincia di Torino l’ortofotocarta e tutte le cartografie di base congruenti disponibili (Catasto, CTP 1 :5.000) per utilizzarle come base omogenea di riferimento per la redazione dei propri strumenti urbanistici. Le amministrazioni comunali potranno così, con l’assistenza della Provincia e della Regione, redigere in formato digitale il proprio Piano Regolatore su basi “omogenee e

unificate”, utilizzando (in una forma semplificata) specifiche tecniche, metodologie operative e “dizionari” proposti dalla Regione nell’ambito del Progetto Sistema Informativo Urbanistico. Le varianti di PRGC così informatizzate (al diverso stato di realizzazione - delibera programmatica, preliminare, definitivo) possono diventare la base di dati di interscambio, nel processo di co-pianificazione. Il dialogo tra i diversi Enti su dati condivisi e omogenei è il requisito indispensabile, per approfondire in tempi “brevi” la valutazione del piano, anche in relazione ai Comuni contermini (mosaicatura strumenti urbanistici), ai piani/programmi sovraordinati e ai progetti di valenza sovracomunale. Una ortofotocarta è una proiezione della immagine aereofotografica su un piano di riferimento. Su di essa sarà pertanto possibile sovrapporre altre cartografie, come ad esempio la carta tecnica regionale o le tavolette I.G.M.I., ottenute con lo stesso principio. Anche le mappe catastali, ottenute dalla unione di punti proiettati su un piano di riferimento, potranno essere sovrapposte alla ortofotografia. Con la produzione della ortofotocarta, sovrapposta alla mappa catastale, potranno essere facilmente e costantemente controllate e monitorate nel tempo le linee di confine della proprietà, in base alle risultanze catastali.


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Cocktail dell’informazione a cura di Tommaso Mongiovì

Opinioni Diritto alla provvigione e scadenza o revoca dell’incarico di Giuseppe Bordolli (Consulente legale in Genova) E’ prassi diffusa che il cliente di un mediatore, dopo la scadenza del termine dell’incarico o la revoca dello stesso, tenti di sottrarsi al pagamento della provvigione prendendo diretto contatto con l’acquirente o venditore presentatogli dall’agente immobiliare cercando di portare a termine privatamente l’affare. Si tratta di tentativi che, generalmente, sebbene siano compiuti a distanza di tempo dalla conclusione del rapporto con l’intermediario, non portano a risultati positivi in quanto spesso il cliente è poi costretto a pagare la provvigione a seguito di sentenza del giudice. Non mancano però casi in cui per l’effetto di clausole particolari o per altre particolari circostanze il compenso all’agente non è dovuto. I principi generali L’art. 1755 cod. civ. prevede il diritto del mediatore alla provvigione solo nel caso in cui l’affare sia concluso per effetto del suo intervento. In altre parole l’opera del mediatore deve avere un’efficacia causale e decisiva ai fini della conclusione del contratto: la messa in relazione dei

contraenti da parte del mediatore deve essere l’antecedente necessario per pervenire al perfezionamento del negozio. Il nesso eziologico fra l’attività svolta dal mediatore e la conclusione del contratto deve reputarsi integrato allorquando l’intervento del mediatore – secondo il meccanismo operativo della casualità adeguata – rientri nella serie dei fattori ai quali sia ricollegabile l’esito positivo delle trattative. Si noti che per il diritto del mediatore al compenso non è determinante un suo intervento in tutte le fasi della trattativa sino all’accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti (1). Se esiste tale nesso, anche in caso di revoca o scadenza dell’incarico, non impedisce al mediatore di prendere il compenso per l’opera svolta. La revoca o la scadenza del mandato non rimette automaticamente le

parti nella condizione di poter liberamente concludere l’affare: infatti, dopo tale revoca o decorso del tempo, le segnalazioni provenienti dal mediatore non perdono efficacia e non possono essere considerate come mai avvenute. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nel caso di revoca anticipata dell’incarico qualora cioè sia pattuito un termine di efficacia con facoltà per l’incarico, fino alla scadenza dello stesso di promuovere affari con diritto di provvigione anche se il committente rifiuti la conclusione del contratto: la revoca dell’incail geometra n. 3/08

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Professione E’ prassi diffusa che il cliente di un mediatore, dopo la scadenza del termine dell’incarico o la revoca, tenti di evitare il pagamento della provvigione prendendo diretto contatto con l’acquirente o venditore presentatogli, cercando di portare a termine privatamente l’affare. Anche se compiuti a distanza di tempo dalla conclusione del rapporto con l’intermediario, non portano solitamente a risultati positivi in quanto spesso il cliente è poi costretto a pagare la provvigione a seguito di sentenza del giudice rico, in tal caso, infatti, ponendosi in contrasto con detta attribuzione, rientrante nel potere di autonomia contrattuale delle parti, comporta il diritto dell’incaricato ad un corrispettivo anche in applicazione del principio generale di cui all’art. 1373, comma 3, cod. civ. Del resto è possibile rendere atipica le mediazione dando al rapporto una regolamentazione diversa da quella legale, stabilendo il diritto del mediatore al compenso, anche nel caso di revoca anticipata dell’incarico, oltre che come per legge (art. 1755 cod. civ.), al verificarsi della conclusione dell’affare. In ogni caso, il conferimento di incarico al mediatore, con patto di esclusiva per un determinato periodo di tempo, non è indicativo anche della volontà del preponente di rifiutare l’attività del mediatore stesso dopo la scadenza del termine di validità del patto. Allo stesso modo l’affidamento successivo del medesimo incarico ad altro mediatore non concreta un comportamento concludente denotante revoca dell’incarico originario nei confronti del primo, ma solo determina, nell’ipotesi in cui l’affare sia concluso in dipendenza dell’attività svolta da entrambi i mediatori,

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la parziarietà dal lato attivo dell’obbligazione relativa alla provvigione (avendo ciascun mediatore diritto al pagamento di una quota di essa in proporzione all’entità e all’importanza dell’opera prestata) (5). Del resto l’intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e le prime trattative o il successivo interessamento anche di altri soggetti (6), non sono circostanze idonee ad escludere che l’attività iniziale, espletata da colui che pretende la provvigione, costituisca l’antecedente necessario della conclusione dell’affare, e, perciò, non interrompe il nesso di causalità. Alcuni casi pratici Alla luce dei principi sopra espressi risulta che se le parti messe in contatto dal mediatore dopo la scadenza o revoca del mandato intendono concludere l’affare senza darne comunicazione alcuna all’agente, si espongono alla legittima richiesta della provvigione se il contratto concluso è comunque riconducibile all’intervento dell’ intermediario. Così, se un mediatore, attraverso un’attività di ricerca, trova un acquirente per un immobile e invia una proposta di acquisto all’aspirante venditore che, data la situazione

fortemente debitoria, è costretto a rifiutare ma, successivamente, per effetto del ripianamento delle esposizioni debitorie, a distanza di tempo (2 anni), può stipulare (per lo stesso prezzo originariamente pattuito), non si può escludere assolutamente il nesso di causalità fra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare: infatti il processo di formazione della volontà dei contraenti, anche se protratto nel tempo (nell’esempio per la particolare situazione debitoria in cui versava il venditore), è stato determinato dal precedente intervento del mediatore. Questa conclusione vale anche nel caso in cui un mediatore mette in contatto compratore e venditore di immobile, se le trattative si interrompono a causa delle eccessive pretese del venditore e l’affare si conclude qualche mese dopo, perché il compratore legge, su un periodico, un’inserzione pubblicitaria da cui apprende che il venditore ha ridotto il prezzo e per questo si decide a concludere l’affare. Anche in quest’ultimo caso infatti l’interruzione delle trattative e la ripresa di contatti tra le stesse parti - a breve distanza di tempo, dopo l’inserzione pubblicitaria - non esclude il nesso causale tra l’affare stesso e


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Professione Per il diritto del mediatore al compenso non è determinante un suo intervento in tutte le fasi della trattativa sino all’accordo definitivo, essendo sufficiente che la conclusione dell’affare possa ricollegarsi all’opera da lui svolta per l’avvicinamento dei contraenti (Cass., sez. III, 20 dicembre 2005 , n. 28231)

l’attività, precedentemente spiegata dal mediatore. Lo stesso dicasi se gli eredi di un venditore, dopo la scadenza dell’incarico, concludono l’affare con la parte presentata al de cuius, per un prezzo lievemente inferiore. La scadenza dell’incarico ed il prezzo inferiore a quello richiesto con la lettera di incarico non possono essere ritenuti, in se stessi, logicamente sintomatici dell’interruzione del nesso causale tra l’originaria attività del mediatore e la conclusione dell’affare, ben potendo ricollegarsi il possibile accordo su un prezzo inferiore all’ordinario sviluppo delle trattative, mentre la circostanza che gli eredi avrebbero potuto diversamente determinarsi non è in alcun modo qualificante, giacché la possibilità di un’autodeterminazione non conforme alla proposta o alle originarie trattative è sempre possibile, indipendentemente dalla qualità di erede. E ancora, se il mediatore mette in contatto il potenziale acquirente con il venditore, cioè fissa un appuntamento presso un cantiere della società alienante, fa visionare l’intero complesso edilizio realizzato ed, in particolare, mostra le diverse villette in vendita, sussiste il nesso causale

tra l’opera del mediatore e il successivo acquisto di una villetta, anche diversa da quella visionata, senza che detto rapporto causale si possa ritenere vanificato o interrotto a un intervallo di tempo di diversi mesi e l’acquisto non abbia riguardato esattamente la villetta mostrata. Inesigibilità delle provvigione dopo la scadenza dell’incarico: un caso particolare In un caso particolare in cui l’affare è stato concluso privatamente dalle parti messe in contatto dal mediatore, il Tribunale di Genova (7), pur riconoscendo il nesso tra l’opera svolta dall’agente immobiliare ed il contratto concluso, ha escluso, almeno per l’acquirente, l’obbligo del pagamento del compenso all’agente immobiliare. In particolare, nel caso in questione, l’acquirente sottoscriveva una proposta irrevocabile d’acquisto tramite il mediatore, impegnandosi contestualmente a corrispondere la provvigione solo in caso di accettazione della predetta proposta entro un determinato termine. Tale clausola veniva sottoscritta dallo stesso agente inmobiliare, che, sorprendentemente, la faceva approvare specificatamente, ai sensi degli

artt. 1341 e 1342 cod. civ, anche alla parte acquirente. Invero tale pattuizione, come è stato rilevato dal Tribunale di Genova, ha limitato il diritto dell’intermediario a percepire il compenso al solo caso in cui l’affare fosse stato concluso entro la data prevista dalla predetta clausola. Poiché nel caso in questione la proposta di acquisto è stata accettata dopo la data indicata, in applicazione del patto contrattuale sopraddetto, il cui inequivoco tenore letterale non consente diversa interpretazione ed, in deroga all’art. 1755 cod. civ. la parte acquirente ha evitato di corrispondere la provvigione al mediatore. Note: (1) Cass., sez. III, 20 dicembre 2005 , n. 28231, in Giust. Civ. Mass.,2005. (2) Trib. Torino 15 giugno 2006, inedita. (3) Cfr. in tal senso: Trib. Ivrea, 29 ottobre 2003 in Giur. Merito, 2004, 274; Trib. Firenze, 4 febbraio 2003 in Foro toscano, 2003, 7; Cass., sez. III, 1° giugno 2000, n. 7273, in Corriere giur. 2000, 1610; Cass., sez. III, 16 febbraio 1998, n. 1630, in Giust. Civ., 1998; Cass. 8 giugno 1993, n. il geometra n. 3/08

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Professione 6384, in Mass. Giur. It, 1993. (4) Cass., 13 giugno 2002, n. 8437, in Giust. Civ. Mass., 2002; Cass., 1° giugno 2000, n. 7273, cit. (5) Cass. Sez. III, - 8 marzo 2002, n. 3437, in Giust. civ, 2002. (6) Cass., 21 novembre 2000, n. 15014, in Mass. giur. it., 2000. (7) Trib. Genova, 31 marzo 2005, n. 1556, in Immobili e Diritto, 2006, 105 Da Immobili & Proprietà

Giurisprudenza L’assegnazione dei posti auto non può farsi in base ai millesimi di proprietà A cura di Mariagrazia Monegat (Avvocato in Milano) Corte di Cassazione, Sez. II, 7 dicembre 2006, n. 26226 Condominio negli edifici - Parti comuni - Uso locale garage - Uso differenziato - Violazione pari uso - Sussistenza È illegittima la delibera assembleare che nello stabilire il criterio di uso del garage comune condominiale, attribuisca ai condomini la scelta del posto macchina secondo il criterio del valore degli appartamenti, giacché non garantisce, anzi impedisce, il “pari uso” del garage a tutti i condomini, considerato che i posti macchina non sono equivalenti sotto il profilo della comodità di uso. Commento Gli spazi destinati al parcheggio delle autovetture suscitano sempre più un vivace interesse sia nell’ambito della disciplina dell’uso degli spazi comuni condominiali, sia in relazione agli spazi pubblici destinati a sosta delle auto (1). Nel caso affrontato con la decisione in commento la Suprema Corre, nel rigettare il proposto ricorso, ha confermato

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la correttezza della decisione con cui i giudici di merito hanno ritenuto illegittima, in quanto in violazione dell’art. 1102 cod. civ. la deliberazione dell’assemblea del condominio che, sostituendo il precedente criterio di turnazione, ha adottato come criterio per l’assegnazione dei posti auto nel garage comune quello del valore millesimale. In particolare, la deliberazione assembleare aveva stabilito che la scelta del posto auto nel garage condominiale avvenisse partendo dal condomino titolare del più alto numero di millesimi: con tale criterio l’amministratore avrebbe dovuto quindi attribuire ai singoli condomini i posti auto, complessivamente in numero di nove, ma di cui due non equivalenti per dimensione e collocazione, tanto da necessitare che l’auto ivi collocata fosse lasciata in modo tale da consentirne lo spostamento manuale per permettere il loro spostamento. Con tale decisione la maggioranza dei condomini intendeva adottare un criterio che, sostituendo il precedente di turnazione, fosse idoneo, anno per anno, a realizzare la rotazione dei posti auto tra i condomini, senza operare la divisione del bene comune. La deliberazione impugnata dai condomini dissenzienti è stata ritenuta sia dal Giudice di pace, in primo grado, sia dal Tribunale in appello, in violazione dell’art. 1102 cod. civ. avendo attribuito un uso differenziato del bene comune dal punto di vista qualitativo: dei nove posti auto in questione, infatti, quattro consentono una ridotta utilizzabilità. Di conseguenza l’attribuzione permanente del godimento frazionato di una parte del bene in danno di alcuni soltanto dei condomini, è stata ritenuta contraria alla citata norma perché comportante l’alterazione della pienezza e della parità dell’uso di un bene comune. Inoltre, essendo tale decisione assembleare diretta a disciplinare diritti dei singoli condomini, avrebbe dovuto essere assunta all’unanimità.

La Corte dopo aver ribadito la legittimità dell’applicazione al condominio delle disposizioni di cui all’art. 1102 cod. civ., dettate in materia di comunione, per l’espresso richiamo operato dall’art. 1130 cod. civ., ha ritenuto che sussista la violazione della citata disposizione, ossia violazione del “pari uso” di un bene comune, nel caso in questione perché il criterio adottato per l’uso del garage condominiale è idonea ad impedire il “pari uso” dello spazio comune a tutti i condomini, proprio perché i posti auto non sono equivalenti sotto il profilo della comodità di uso. Il garage di cui tratta è invero una parte comune dell’edificio condominiale e, in quanto tale forma oggetto, a norma dell’art. 1118 cod. civ., del diritto proporzionato al valore del piano o porzione di piano appartenente al singolo condomino. In altri termini, a ciascun condomino compete una quota (millesimi) sulle parti comuni, ma tale diritto rileva ai fini della ripartizione dei pesi e dei vantaggi della comunione, non anche in ordine al godimento delle parti comuni che si presume uguale per tutti, con il limite del “pari uso” di cui al citato art. 1102 cod. civ. La S.C. sottolinea, quindi, che nelle ipotesi di godimento diretto dei beni comuni non può farsi applicazione dell’art. 1118 cod. civ., ma deve sempre aversi riguardo alla norma di cui all’art. 1102 cod. civ. Di conseguenza, il condomino che ha la maggior quota, ossia il numero più elevato di millesimi, ha senza dubbio un maggior potere decisionale e una maggior quota di spesa per la manutenzione e la conservazione dei beni comuni e per disciplinare l’uso dei servizi comuni, ma non potrà fruire maggiormente, e in proporzione a tale sua maggior quota, dei beni comuni. Da tempo, invero, la Corte di Cassazione ha precisato e distinto tra un godimento astratto o potenziale dei beni comuni e un godimento diretto


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Professione ed effettivo da parte dei singoli condomini. Il primo è connaturato alla natura dei beni stessi e alla loro destinazione insuscettibile di godimento diretto da parte del singolo condomino oltre che indifferente al godimento stesso: il tetto, la facciata, le fondamenta dell’edificio sono beni comuni di cui il singolo condomino fruisce per il sol fatto di essere proprietario del piano o porzione di piano. Il godimento si realizza dunque in quanto la proprietà individuale è collocata in un condominio: non rileva se il proprietario utilizzi o meno il proprio alloggio, il diritto sulle cose comuni ex art. 1118 cod. civ. attribuisce al condomino la quota millesimale in base alla quale partecipa alla gestione dei beni comuni ed è onerato delle spese per il

mantenimento degli stessi, ancorché non ne tragga alcun utilizzo concreto e immediato, ma solo un godimento astratto e potenziale. Rispetto ad alcuni beni e servizi comuni il singolo condomino può anche trarre un godimento diretto e concreto, come nel caso del servizio di riscaldamento e dell’ascensore: in tal caso l’uso del bene comune dovrà essere realizzato con le modalità e i limiti di cui all’art. 1102 cod. civ. Il singolo partecipante al condominio potrà legittimamente usare del bene e del servizio comune purché non ne alteri la destinazione e consenta agli altri partecipanti al condominio di farne parimenti uso, Proprio di recente la stessa S.C. ha avuto modo di affermare che l’uso frazionato della cosa comune a favore dei compro-

prietari può ritenersi consentita per accordo fra i partecipanti solo quando l’utilizzazione, concessa nei limiti stabiliti dal citato art. 1102 cod. civ., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri partecipanti alla comunione, giacché l’utilizzo da parte di ciascun comproprietario trova un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Di conseguenza, quando il bene comune sia alterato o addirittura sottratto definitivamente alla possibilità di godimento collettivo, si esula dall’ambito dell’uso frazionato consentito e si finisce con realizzare un’appropriazione della cosa comune da parte del singolo che può realizzarsi solo con il consenso unanime espresso in forma scritta ab substantiam (2).

PUBBLICITA’ POLITECNICO

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La Suprema Corte ha già avuto modo di affermare la illegittimità della deliberazione assembleare adottata a maggioranza che assegna al singolo condomino in via esclusiva un posto auto individuato nell’ambito del cortile comune (3): l’assegnazione nominativa di posti fissi nel cortile comune per la sosta della seconda auto finisce con il sottrarre l’utilizzazione del bene comune ai condomini che non posseggono tale ulteriore auto e comunque crea presupposti per l’acquisto per usucapione della porzione di bene comune. Del tutto legittima è invece la previsione, contenuta nel regolamento condominiale adottato a maggioranza, di prevedere l’uso a rotazione tra i quattro condomini dei tre posti auto disponibili (4): in tal modo trova perfetta applicazione l’art. 1102 cod. civ. giacché è assicurato il diritto al pari uso di tutti i condomini che va inteso non solo come uso identico in concreto, laddove possibile, una in particolare l’astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere potenzialmente mantenuto tra tutte le possibili concorrenti utilizzazioni del bene comune da par te dei partecipanti al condominio. In conclusione, è da escludersi che la quota millesimale, che attribuisce

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a ciascun condomino la misura dell’onere di spesa e del diritto di voto in assemblea, possa essere utilizzata per regolamentate l’uso delle parti comuni. La sola norma da prendere in considerazione per valutare la legittimità di una delibera dell’assemblea condominiale avente ad oggetto le modalità d’uso delle parti comuni è l’art. 1102 cod. civ., entro i cui limiti - divieto di alterarne la destinazione e di consentire il pari uso - la maggioranza dei condomini può regolamentate l’uso de! bene comune da parte del singolo partecipante al condominio, uso concreto, anche più intenso del bene comune (5), ma pur sempre contenuto nei citati limiti e comunque del tutto indipendente dalla misura della quota millesimale.

Riflessioni Non attribuire sempre agli altri le cause dei tuoi malumori

Note: (1) Proprio di recente le Sezioni Unite della S.C. hanno dichiarato la legittimità della sentenza di un Giudice dì pace che, in occasione di un giudizio di opposizione avverso alcune ordinanze-ingiunzione relative a multe per divieto di sosta, ha disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni perché esse non avevano previsto l’istituzione di parcheggi liberi, nè avevano dato atto della preesistenza di tali parcheggi: sentenza 9 gennaio 2007 n. 116. (2) Cass., sez. II, I aprile 2006, n. 8429 (3) Così Cass., sez. II, 22 gennaio 2004, n. 1004 (4) Cass., sez. II, 16 giugno 2006 n. 12873 (5) Fra le tante, circa la legittimità di un uso più intenso della cosa comune purché non sia alterato il rapporto di equilibrio fra tutti i comproprietari, avuto riguardo all’uso potenziale: Cass, sez. II, 19 gennaio 2006 n. 972. Da Immobili & Proprietà Parti Comuni Corte di Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006, n. 23612 – Pres. Spadone; Rel. Trombetta Uso – Scale – Ballatoio – Incorporazione parziale nella proprietà esclusiva – Illegittimità E’ illegittima la chiusura, ad opera di un condomino, di una parte del ballatoio, con incorporazione nel proprio appartamento. Il caso I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il comportamento di una condomina, che aveva chiuso una parte del ballatoio con una tamponatura, incorporandolo nel proprio appartamento, in quanto era stata alterata l’estetica del fabbricato ed erano


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Professione stati violati i limiti previsti dall’art. 1102 c.c. all’uso delle parti comuni. La soluzione della Corte di Cassazione ed i collegamenti giurisprudenziali La S.C., nel rigettare il ricorso, ha ribadito principi pacifici in tema di limiti all’uso delle parti comuni ad opera dei singoli condomini. Per quanto riguarda l’alterazione del decoro architettonico, va, però, ricordato che Cass. 19 gennaio 2005, n. 1076 ha ritenuto legittima l’installazione da parte del condomino di una controporta, collocata a filo del muro di separazione tra l’appartamento e il ballatoio delle scale sulla quale si apre, quando la stessa - non riducendo in modo apprezzabile la fruibilità del bene comune da parte degli altri condomini - non determini pregiudizievoli invadenze dell’ambito dei coesistenti diritti degli altri propri e rari. Assemblea Corte di Cassazione, sez. II, 27 ottobre 2006, n, 23290 - Pres. Vella; Rel. Bucciante Quorum costitutivo - Condominio con cinque partecipanti Quando i condomini sono cinque, ai fini della valida costituzione dalla assemblea in prima convocazione è necessaria la partecipazione di almeno quattro di essi, non essendo il numero di tre sufficiente ad assicurare il quorum dei due terzi. Il caso I giudici di merito avevano ritenuto che l’assemblea condominiale in prima convocazione fosse valida per avere partecipato alla stessa i proprietari di tre delle cinque unità immobiliari dalle quali era costituito il fabbricato, affermando che l’opinione contraria dell’arrotondamento per eccesso avrebbe comportato un indebito innalzamento del quorum stabilito dalla legge.

La soluzione della Corte di Cassazione ed i collegamenti giurisprudenziali La S.C. ha accolto il ricorso osservando che l’argomentazione svolta nella sentenza impugnata è reversibile, poiché la frazione di 3/5 (pari a 9/15, ossia al 60%) è minore di quella di 2/3 (pari a 10/15, ossia al 66,7%) stabilita dall’art. 1136 c.c. per la regolarità della costituzione dell’assemblea in prima convocazione, sicché ritenerla sufficiente darebbe luogo semmai a un “abbassamento” del quorum altrettanto “indebito”, quanto il suo “innalzamento”. Ma, d’altra parte, considerare l’una frazione equipollente all’altra contrasta con la norma, la quale esige la presenza di almeno 2/3 dei partecipanti al condominio, stabilendo così un quorum costitutivo minimo, che deve comunque essere raggiunto, sicché è indifferente che ne manchi una quantità intera o frazionaria, e che quest’ultima sia eventualmente esigua. Controversie Corte di Cassazione, su., 18 settembre 2006, n. 20076 - Pres. Carbone; Rel. Settimi Competenza per territorio - Ambito

di applicazione Qualunque controversia possa insorgere nell’ambito condominiale per ragioni afferenti al condominio, quand’anche veda contrapposto un singolo partecipante a tutti gli altri, ciascuno dei quali è singolarmente rappresentato dall’amministratore, è pur sempre una controversia “tra condomini” la cui cognizione ratione loci spetta esclusivamente, in base all’art. 23 cod. proc. civ., al giudice del luogo in cui si trova l’edificio condominiale. Il caso Un condominio aveva proposto opposizione contro un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di oneri condominiali, eccependo in via preliminare che la competenza doveva essere determinata con riferimento al luogo ove si trovava non già l’ufficio dell’amministratore, ma l’immobile condominiale. La S.C., nel ritenere fondata l’eccezione, ha ribadito la propria prevalente giurisprudenza (Cass. 24 giugno 2005, n. 13640; Cass. 5 novembre 2004, n. 21172; Cass. 18 aprile 2003, n. 6319), dal quale si era distaccata Cass. 10 gennaio 2003, n. 269.

PROVINCIA DI TORINO ELENCO DEI SOGGETTI DISPONIBILI ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA E L’EDILIZIA FINO A 100.000 DI EURO La Provincia ha emanato un avviso di predisposizione di elenco di soggetti disponibili ed idonei per l’affidamento – fino a 100.000,00 Euro – di servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria e l’edilizia. L’avviso è reperibile (insieme alla domanda di iscrizione ed al fac simile di curriculum) sul sito Internet della Provincia all’indirizzo www.provincia.torino.it/speciali/professionisti.

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Regione Piemonte Alberi monumentali

La Regione Piemonte ha intrapreso un programma di lavoro per far conoscere le iniziative di tutela degli alberi monumentali, fornendo una conoscenza generale dell’argomento e suscitando la percezione ed il desiderio di conoscenza di chi ama la natura. L’azione si realizza con pubblicazione specifiche, rivolte principalmente alle scuole, che illustrano le caratteristiche degli alberi monumentali e le iniziative di tutela delle caratteristiche naturalistiche e ambientali. Le azioni promosse rientrano negli obiettivi della L.R. n. 50/1985; importanti sono i risultati ottenuti dal censimento arboreo avviato sul territorio che ha consentito di giungere ad una maggiore conoscenza della consistenza del nostro patrimonio arboreo. Secondo la Legge sono monumentali:

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a) Alberi che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità; b) Alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale; c) Alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storicoculturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani. Singoli cittadini, Organi e Enti pubblici o Associazioni sono invitati a segnalare l’esistenza di esemplari che potrebbero essere definiti monumentali. L’esame delle schede del rilevamento è affidato ad una commissione tecnica regionale, in base al quale è stato costituito l’elenco degli alberi monumentali del Piemonte, nel quale risultano inclusi per il momento 40 esemplari, per i quali la Regione ha istituito i relativi decreti di vincolo di

tutela, ai fini della salvaguardia degli esemplari interessati. A tal riguardo, sono insorte talvolta preoccupazioni da parte dei proprietari, per il timore di impedimenti all’utilizzo del bene posseduto o, ancor di più, delle complesse questioni legate alla richiesta di particolari autorizzazioni amministrative. In considerazione di ciò, la Regione ha scelto di agire attraverso una serie di operazioni destinate esclusivamente alla tutela del patrimonio, con il sostegno economico attraverso l’erogazione di appositi contributi, realizzate nella promozione dell’operazione “intervento sostitutivo”. Tale intervento consiste nell’esame delle segnalazioni pervenute e nella valutazione dei problemi contingenti, dopo di che si procede all’ideazione di un programma annuale di intervento, nel quale la Regione partecipa con i propri mezzi economici e professionali. Si tratta quindi di un’opportunità che può essere sfruttata sia per l’interesse del proprietario sia per l’interesse generale. Chi desidera segnalare un albero che corrisponda alle caratteristiche previste o che comunque ritenga di significativo interesse, può contribuire al censimento promosso dalla Regione, compilando ed inviando l’apposita scheda reperibile presso i Comuni, gli organismi istituzionali competenti in materia oppure sul sito della Regione.


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Cassa di Previdenza

La totalizzazione dei trattamenti previdenziali

Come noto il decreto legislativo 2/2/2006, n. 42, pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/2/2006, ha dato attuazione alla delega conferita dal Governo con la legge n. 243 del 23.8.2004, in materia di totalizzazione dei periodi contributivi, abrogando, tranne poche eccezioni, la precedente disciplina recata dal D.M. 7/2/2003, n. 57. E’ opportuno ricordare che l’istituto della totalizzazione, così come disciplinato dal nuovo decreto n. 42/06, consente ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti privatizzati di cui al d. Lgs n. 509/94, come la Cassa Geometri, e 103/96, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, di cumulare periodi contributivi, purché non già titolari di un trattamento pensionistico erogato da una delle predette gestioni. La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle predette gestioni ed ai fini del conseguimento del diritto ad un’unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti. Appare quindi opportuno riepilogare, nel dettaglio, in cosa concretamente consiste detto istituto ed allo scopo di agevolarne la comprensione si riporta di seguito una sintesi della normativa.

TOTALIZZAZIONE EX D. LGS. 42/0606 La facoltà di totalizzare ai sensi del suddetto decreto è riconosciuta a decorrere dal 1/1/2006. Per le domande inoltrate secondo la vecchia normativa (e fino al 3.3.2006) deve essere riconosciuto il trattamento più favorevole tra la vecchia e la nuova normativa. PRESTAZIONI Le prestazioni conseguibili mediante l’esercizio della totalizzazione sono: - pensione di vecchiaia con 65 anni di età ed almeno 20 anni di anzianità contributiva complessiva; - pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva e senza limite di età anagrafica - pensione di inabilità - pensione indiretta ai superstiti AMBITO DI APPLICAZIONE Si può accedere alla totalizzazione anche se si è maturato il diritto presso uno degli enti interessati. Non si può accedere alla totalizzazione se si è titolari di trattamento pensionistico anche se erogato da un ente diverso da quelli interessati alla totalizzazione. ANNUALITA’ VALIDE AI FINI DEL DIRITTO Sono valide tutte le annualità non coincidenti presso le diverse gestioni. Per le pensioni dì vecchiaia e di anzianità devono essere presenti almeno 6 annualità.

CONDIZIONI Le condizioni per cumulare periodi contributivi non coincidenti sono: - non essere titolare di trattamento pensionistico diretto - per la pensione di vecchiaia e di anzianità possono essere incluse nel cumulo le sole gestioni nelle quali risultino almeno 6 anni di contribuzione - ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data della domanda - può essere chiesta la totalizzazione anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in una gestione o fondo - non è possibile effettuare una totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi della singola gestione. RICONGIUNZIONE E TRATTAMENTI PENSIONISTICI DA TOTALIZZARE L’esercizio della totalizzazione è incompatibile con la ricongiunzione dei periodi assicurativi che si preclude con l’accettazione della stessa. La distinzione dei casi di ricongiunzione a titolo gratuito e a titolo oneroso è la seguente: - ricongiunzione gratuita: la mancata manifestazione di non accettazione entro 90 giorni dalla notifica ne determina l’accettazione - ricongiunzione onerosa: la mancata conclusione del procedimento di pagamento consente di recedere e il geometra n. 3/08

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Cassa di Previdenza

Il Consigliere Cassa geom. Luciano Simonato ed i Delegati del nostro Collegio geometri Massimo Ottogalli, Gian Luca Pautasso, Franco Rigazio e Ilario Tesio sono a disposizione su appuntamento per informazioni previdenziali. Il Decentramento delle funzioni della Cassa al Collegio è affidato a Marta Defranceschi e Chiara Camponi

PENSIONE DI VECCHIAIA TOTALIZZATA Requisiti per la pensione di vecchiaia totalizzata: - 65 anni di età sia per gli uomini che per le donne - 20 anni di anzianità contributiva (sommatoria della contribuzione non coincidente)

chiedere la restituzione di quanto già versato. La richiesta di recesso deve essere esercitata entro il 2 marzo 2008 e i casi in cui non venga pagato l’intero onere (pagamento in un’unica soluzione), ovvero. non venga effettuato il primo pagamento, sono da ritenere come non accettazione della ricongiunzione.

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PENSIONE DI ANZIANITA’ TOTALIZZATA Requisiti: - 40 anni di anzianità contributiva (sommatoria della contribuzione non coincidente) - sussistenza di ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti Sulla quota di spettanza della Cassa sono applicabili alla pensione di anzianità da totalizzazione i coefficienti di riduzione legati all’età anagrafica ed all’anzianità contributiva, ogniqualvolta il relativo calcolo venga effettuato al di fuori dell’applica-

zione dell’algoritmo (e quindi con il criterio retributivo). Si applicano comunque i rispettivi coefficienti ove i requisiti di anzianità contributiva e/o di età anagrafica siano inferiori a quelli minimi previsti (ad esempio: con 32 anni di anzianità contributiva e 63 anni di età si applicano rispettivamente il 15% e il 2% dei coefficienti di riduzione). Non si applica invece il requisito del raggiungimento del limite del volume d’affari minimo previsto dal comma 8 dell’art. 3 del Regolamento sulla Contribuzione. PENSIONE Al SUPERSTITI TOTALIZZATA Il diritto alla pensione ai superstiti totalizzata, ancorché il dante causa sia deceduto prima dì aver acquisito il diritto alla pensione, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale da ultimo era iscritto al momento del decesso. Decessi avvenuti a decorrere dal 3.3.2006: applicazione D. Lgs. n. 42/06 Decessi avvenuti anteriormente: applicazione D.M. n. 57/03 Invece per la reversibilità delle pensioni dirette totalizzate (vecchiaia. anzianità, inabilità), gli importi in “pro-rata” sono liquidati con le relative quote di reversibilità da parte delle sole gestioni che riconoscono il diritto alla pensione di reversibilità ai


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Cassa di Previdenza familiari superstiti. PENSIONE Dl INABILITA’ TOTALIZZATA Il diritto alla pensione di inabilità totalizzata è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante. DECORRENZA DEI TRATTAMENTI Le pensioni dì vecchiaia. anzianità (non sono previste le finestre di accesso) e inabilità totalizzate decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque non anteriormente all’ 1/2/2006. La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa e comunque con data non antecedente all’ 1/4/2006. Per i decessi avvenuti fino al 3/3/2006 e successivi al 31/12/2000 si applica la previgente disciplina (art. 71 L. 388/2000). ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE La domanda deve essere presentata all’ente presso il quale il pensionando è stato iscritto per ultimo. Per le pensioni di reversibilità da totalizzazione la domanda deve essere presentata sempre all’ INPS, perché ente erogatore della pensione diretta. RIVALUTAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI La pensione totalizzata costituisce un unico trattamento e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati in base alle disposizioni vigenti e rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo. Il criterio secondo cui sono riferiti tali aumenti riguardano comunque il trattamento complessivo secondo la cd “perequazione cumulata”.

FINANZIAMENTO PENSIONATI/PENSIONANDI La Cassa di Previdenza Geometri ha stipulato una convenzione con la Banca Popolare di Sondrio e Conafi Prestito S.p.a., al fine di consentire l’erogazione di finanziamenti e condizioni favorevoli rispetto a quelle medie di mercato. Tale servizio è stato reso possibile a seguito delle recente normativa recata dalla legge n. 266 del 23.12.2005 e del D.M. n. 313 del 27.12.2006 che consente ai pensionati pubblici e privati di contrarre con Banche e con intermediari finanziari autorizzati previsti da estinguersi con cessione di quote di pensione fino al quinto della stessa. La convenzione prevede che di tale servizio possano usufruire, oltre ai pensionati, anche i pensionandi (coloro cioè che abbiano già presentato la domanda di pensione) per il saldo di debiti pregressi ostativi al riconoscimento del diritto a pensione. Il prestito può essere concesso per un importo non superiore ad € 50.000,00 ed è estinguibile in un massimo di 120 mesi con una durata minima di 24 mesi. L’età massima alla scadenza del prestito non deve superare gli ottanta anni. Per quanto riguarda i tassi degli interessi la convenzione prevede un TAN del 6,15% e un TAEG (costi assicurativi esclusi) del 7,28% e del 7,89%, rispettivamente per 120 e per 60 rate. I tassi verranno adeguati alla variazioni in aumento o diminuzione della BCE e tali adeguamenti non porteranno variazioni ai finanziamenti già erogati. La trattenuta verrà effettuata sulla rata di pensione già in godimento per i pensionati o su quella che verrà corrisposta a seguito dell’erogazione del finanziamento, facendo salvo il trattamento minimo previsto della legge. E’ altresì prevista per legge l’assicurazione obbligatoria al fine di tutelare l’interessato ed i suoi superstiti in caso di morte. Per la maggiore rapidità dell’iter della pratica di finanziamento, le relative domande dovranno essere inoltrate tramite il sito Internet istituzionale www.cassageometri.it , accedendo all’Area Riservata tramite MATRICOLA e la PASSWORD già in possesso, o da richiedere sul sito stesso secondo la procedura già nota, per poter transitare nell’area riservata dell’istituto finanziatore e formulare la domanda sul “forum”presente all’interno della stessa. In tale area sono altresì presenti le principali informazioni al riguardo, nonché la possibilità di simulare il calcolo del prestito ed un numero verde al quale rivolgersi per tutte le eventuali ulteriori richieste. La Cassa riceverà immediatamente apposita segnalazione per provvedere all’integrazione della domanda con i dati necessari al proseguimento del prestito a cura dell’istituto finanziatore. Quest’ultimo fornirà puntuale comunicazione alla Cassa, sia dell’esito positivo del finanziamento per i successivi adempimenti di competenza, sia dell’esito negativo legato alle condizione di salute del richiedente incompatibili con l’assicurazione, ovvero all’importo del prestito richiesto in relazione all’età dell’interessato ed al quantum di pensione percepito.

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Cassa di Previdenza anni se non prevista; a è l’anzianità contributiva maturata presso l’ente. E’ prevista una deroga per coloro che presso l’ente di appartenenza possiedono una anzianità pari o superiore a quella minima richiesta per conseguire autonomamente la pensione di vecchiaia ed in tal caso la quota viene calcolata con le regole proprie dell’ordinamento e non con quelle previste dal nuovo decreto (per la Cassa con il retributivo exart. 2 Reg. Prev.). SUPPLEMENTI PENSIONE Pur in assenza di una specifica disposizione al riguardo, si ritiene che possano essere riconosciuti secondo la normativa in vigore supplementi pensionistici a seguito del riconoscimento della pensione da totalizzazione di vecchiaia e di anzianità ove venga proseguita l’iscrizione alla Cassa.

CALCOLO PRO-RATA La quota è determinata considerando i soli contributi soggettivi versati (entro il limite del tetto massimo) ed applicando ì coefficienti di capitalizzazione corrispondenti fino al 1998 alla variazione della media quinquennale del PIL e dal 1999 aI 2006 al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito. La sommatoria dei contributi rivalutati costituisce il montante individuale che viene moltiplicato per il coefficiente di parametrazione relativo all’età anagrafica: coefficiente relativo all’età di 65 anni, seppure siano previsti dalle norme dei singoli enti coefficienti riferiti all’età maggiori, per la pensione di vecchiaia, il coefficiente corrispondente all’età effettiva compreso tra i 57 ed i 64, per l’anzianità, il coefficiente relativo all’ età effettiva del pensionando per le pensioni

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indirette o di inabilità e in caso di decesso o di malattia avvenuti prima dei 57 anni quello relativo a quest’ ultima età anagrafica. Alla quota così determinata viene applicata la relazione matematica prevista dall’allegato 1 del decreto n. 42/2006: Ptot = po * [1 /(A-a)] + p1 * [(A-1a) / (A-a)] dove Ptot è la quota da totalizzazione per gli enti privatizzati; po è il trattamento da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell’ente previdenziale (retributivo ex art. 2 Reg. Prev.: in assenza di redditi l’importo è quello minimo ex comma 4); p1 è il trattamento da totalizzazione calcolato con il metodo di cui all’art. 3, comma 3, lett. a), b), c); A è l’anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia e comunque pari a 15

ENTE EROGATORE Il pagamento della pensione da totalizzazione viene effettuato esclusivamente dall’ INPS sulla base di un’apposita convenzione stipulata recentemente. L’ lNPS liquida le prestazioni anche nel caso in cui non è interessato a nessuna quota di pensione. Le principali caratteristiche dell’istituto contenute in tale sintesi non possono qui esaurire le molteplici casistiche che possono verificarsi in concreto, tuttavia danno un quadro di insieme della normativa, utile per fornire le informazioni preliminari. E’ necessario pertanto che l’interessato, in questo primo momento, si rivolga, ai fini di una più specifica valutazione della propria posizione, all’ufficio competente della Cassa Geometri ai seguenti numeri telefonici: 0632686241 - 0632686805


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Commissione Fisco

Rivalutazione Terreni e Partecipazioni Art. 1, co. 91 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 di Marco Bianchin

La Finanziaria consente a persone fisiche, società semplici e enti non commerciali di rideterminare il valore dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° gennaio 2008, e ciò ai fini della determinazione dei redditi diversi derivanti dalla cessione di terreni ovvero di partecipazioni qualificate o no. Precedenti edizioni Si tratta di una riapertura dei termini prevista più volte in particolare: Norma di riferimento

Data di valutazione dei beni detenuti

Artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001 Art. 2, comma 2, del D.L. n. 282/2002 Art. 39, comma 14 undecies, del D.L. n. 269/2003 Art. 6-bis, del D.L. n. 355/2003 Art. 1, comma 376, della legge n. 311/2004 Art. 1, comma 91, della legge n. 244/2007

1° gennaio 2002

Data per Date di effettuare il versamento versamento successive delle rate in alla prima unica soluzione o prima rata e la perizia giurata 30 settembre 2002 30 settembre 2003 30 settembre 2004

1° gennaio 2003

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30 maggio 2004 30 maggio 2005

1° gennaio 2003

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16 marzo 2005 16 marzo 2006

1° luglio 2003

30 settembre 2004 30 settembre 2005 30 settembre 2006 30 giugno 2005 30 giugno 2006 30 giugno 2007

1° luglio 2003 1° gennaio 2008

30 giugno 2008

30 giugno 2009 30 giugno 2010

Per beneficiare È necessario: - procedere alla redazione ed al giuramento di un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2008 (predisposta dai soggetti indicati negli art. 5 e 7 della L. 448/2001); - versare un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito da calcolarsi sul valore rivalutato entro la data del 30 giugno 2008; - Occorrerà probabilmente indicare nei quadri RT / RM della dichiarazione dei redditi i valori rideterminati, le imposte sostitutive dovute e la rateizzazione (come per le edizioni precedenti). Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva è dovuta sul valore complessivo del bene alla data del 1° gennaio 2008, come risultante dalla perizia di stima e, in particolare, l’aliquota è del: - 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili; - 4% per le partecipazioni qualificate; - 2% per le partecipazioni non qualificate. Per verificare la tipologia di partecipazione - Partecipazioni non qualificate: partecipazioni, titoli o diritti che rappresentino una percentuale complessiva di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria pari o inferiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una percentuale di partecipazione al capitale il geometra n. 3/08

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Commissione Fisco o al patrimonio pari o inferiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; - Partecipazioni qualificate: partecipazioni superiori alle partecipazioni sopra indicate. Il pagamento Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato, in un’unica soluzione, o in tre rate di eguale importo, con la maggiorazione degli interessi al tasso del 3 per cento annuo, pagamento da effettuarsi entro il:  · 30 giugno 2008 (I rata);  · 30 giugno 2009 (II rata);  · 30 giugno 2010 (III rata). Effetti La rideterminazione del valore delle aree e delle partecipazioni così effettuata produce i relativi effetti fiscali in termini di minore tassazione delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 917/1986, in caso di cessione degli stessi immobili o delle partecipazioni. A seguito della rivalutazione, infatti, il nuovo valore del terreno (o della partecipazione) assume la natura di prezzo di acquisto dello stesso, da considerare in diminuzione del corrispettivo ottenuto al momento della cessione, ai fini della quantificazione delle plusvalenze realizzate.

Il costo della perizia Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data del 1° gennaio 2008 e diviene, pertanto, deducibile. Per le partecipazioni, se la redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto. La scelta per la rivalutazione terreni La scelta tra l’accedere alla rivalutazione ovvero la tassazione delle plusvalenze secondo le regole ordinarie dipende da una serie di variabili e, in particolare: - Per le aree edificabili, il costo derivanti dall’applicazione dell’aliquota del 4% sul valore complessivo dell’area al 1° gennaio 2008 da un lato, - l’esborso dovuto alla tassazione della plusvalenza separatamente dagli altri redditi, - la scelta per la tassazione ordinaria. La scelta per la rivalutazione partecipazioni La scelta tra l’accedere alla rivalutazione ovvero la tassazione delle plusvalenze secondo le regole ordinarie dipende da una serie di variabili e, in particolare: - quanto alle partecipazioni non qualificate, il costo derivante dall’applicazione dell’aliquota del 2% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2008

LE COMMISSIONI DEL COLLEGIO La Commissione Fisco, come tutte le altre Commissioni del Collegio, sono a disposizione dei Professionisti per esaminare dettagliatamente ogni singola problematica inerente la professione. Le Commissioni normalmente sono presso la sede del Collegio il mercoledì; è necessario richiedere un appuntamento e possibilmente inviare preventivamente per scritto i quesiti che si vogliono porre. 34

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- il prelievo del 12,5% (imposta sostitutiva – capital gain) sulla plusvalenza realizzata. - quanto alle partecipazioni qualificate, il costo derivante dall’applicazione dell’aliquota del 4% sul valore complessivo della partecipazione al 1° gennaio 2008 - il prelievo che deriverebbe dall’assoggettare a imposizione ordinaria progressiva IRPEF sul 40 % della plusvalenza realizzata (questa percentuale potrebbe essere variata, alla luce della riduzione dell’aliquota Ires dal 33% al 27,5%). Per chi aveva già usufruito Per chi aveva già usufruito di una disposizione precedente per aggiornare il valore delle partecipazioni o dei terreni può: - procedere all’applicazione della nuova disposizione su tutto il valore periziato alla nuova data di riferimento; - richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata con riferimento alla precedente disposizione mediante istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973 per i versamenti effettuati entro 48 mesi dalla presentazione dell’istanza. Problematiche Occorre ricordare: - Che come il valore dei terreni agricoli ed edificabili risultante dalla perizia di stima, costituisce anche valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali; - Che, per le partecipazioni, il fatto che la rivalutazione valga ai fini dei redditi diversi impedisce di dare rilevanza a tale valore nell’ambito di categorie reddituali di altro tipo, quali quelli di capitale. Quindi, se dovesse essere che un socio recede da una società, il reddito da recesso – differenza tra somme attribuite e costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione - si determina secondo il valore della partecipazione non rivalutato.


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Commissione Sicurezza

Pronti: 1, 2, 3 ... via Incontro di autoformazione della Commissione Sicurezza

a cura di Fabrizio Albano, Ivano Bonanno e Ugo Caglio

Anche quest’anno, al rientro dalla pausa estiva, i professionisti che si occupano di Sicurezza e non solo, hanno trovato sulle loro scrivanie o nelle mail ricevute la Legge 3 agosto 2007, n. 123 “Misure in tema di tutele della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”. Anche undici anni fa’ al rientro delle vacanze estive, ci siamo trovati di fronte ad un Decreto Legge epocale: la famosa 494, o meglio il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. Bisogna riconoscere all’esecutivo in carica una certa dose di pragmatismo: certo non era cercato il numero delle legge (123), ma indirettamente è stato creato un monito per la ripartenza nel mondo sicurezza sui luoghi del lavoro…uno due tre pronti via… Grazie a questa gioco lessicale, la Commissione Sicurezza, ha deciso di incontrarsi e auto formarsi. Per il Collegio dei Geometri di Torino non è un’esperienza nuova, in quanto la Commissione Immobiliare ha già attuato questo tipo di incontri, dove oltre a discutere delle problematiche della categoria in quel specifico settore, dedica delle sedute per una formazione continua dei suoi componenti. Per quanto riguarda la Commissio-

ne Sicurezza è la prima volta di un incontro auto formativo e intravedendo nella Legge n. 123 la possibilità di una Legge quadro in materia di sicurezza, si è deciso di sperimentare con l’avvento di questa legge, l’auto formazione. La Legge n. 123 è composta da 12 articoli, quindi a prima vista sembrerebbe un emendamento snello, ma come tutte le leggi non lo è in quanto rimanda di continuo a leggi esistenti quali 494/96 o 626/94 modificandone o sostituendo articoli e/o commi. L’articolo 1 “Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”: viene data facoltà all’esecutivo di emanare, entro nove mesi dalla data in vigore della legge, i Decreti attuativi che dovranno prevedere ad esempio: - riordino e coordinamento della normativa vigente - tipologie di rischio - applicazioni per tutti i lavoratori - riordino dell’apparato sanzinatorio amministrativo e penale - semplificazione adempimenti - accordi territoriali e nazionali fra i

soggetti coinvolti nell’ambito lavorativo - percorsi formativi per imprese e lavoratori autonomi - creazione di “banca dati” per la circolazione a livello nazionale di informazioni e linee guida in materia di sicurezza - partecipazione delle parti sociali al sistema informativo - promozione e formazione della cultura e delle azioni di prevenzione - revisione della normativa in materia di appalti - modalità sorveglianza sanitaria - introduzione dello strumento dell’interpello Inoltre viene ampliato il campo di applicazione della normativa in materia di sicurezza alle Forze Armate e riconfermate le figure “datori di lavoro”. L’articolo 2 “Notizia all’INAIL, in taluni casi di esercizio dell’azione penale” prevede la possibilità dell’INAIL di costituirsi parte civile in una eventuale violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. L’articolo 3 “Modifiche al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626”, apporta le seguenti modifiche: - il datore di lavoro committente elabora un documento di valutazione dei rischi e deve indicare le misure per eliminare le interferenze tra i lavoratori; tale documento deve esser allegato ai contratti - devono essere indicati i costi per la sicurezza nei contratti di subappalto il geometra n. 3/08

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Commissione Sicurezza e somministrazione - l’elezione dei RLS aziendali, territoriali e di comparto avverrà, di norma, in un’unica giornata a livello nazionale. Articolo 4 “Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. In questo articolo viene data

la responsabilità al Presidente della Provincia del coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza, sino all’emanazione di apposito decreto. Verranno stanziate somme di denaro per potenziare l’attività ispettiva con l’immissione di nuovo personale.

Notizie in breve Circolare sui depositi GPL Con Circolare del 4 ottobre 2007 protocollo n. P1169/4106 sott. 40/A del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi, avente ad oggetto “Depositi di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 metri cubi – Attuazione del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 214 – Indirizzi applicativi”, per quanto concerne la presentazione della planimetria del deposito, viene richiesto di individuare in maniera univoca tutti gli elementi al contorno connessi con la corretto installazione del deposito (distanze di sicurezza, area di sosta dell’autocisterna, ecc) e di adottare come scala di rappresentazione 1:100. Si richiede di indicare i correttivi da attuare, qualora dovessero riscontrarsi carenza in fase di sopralluogo, in un’unica soluzione, al fine di favorire una più rapida definizione della pratica.

Il Sito Internet dei Vigili del Fuoco Si segnala a tutti i colleghi, che sul sito www.vigilfuoco.it è possibile consultare i nuovi servizi on-line, per semplificazione dei rapporti con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. A partire dal 1 ottobre 2007 è attivo l’invio tramite internet delle domande di prevenzione incendi in 22 Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco: Arezzo, Bari, Bologna, Catania, Ferrara, Frosinone, Livorno, Lucca, Mesisna, Modena, Padova, Perugina, Pesaro Urbino, Pisa, Pistoia, Ravenna, Rieti, Roma, Siracusa, Trapani, Venezia, Vicenza. L’estensione all’intero territorio nazionale è prevista entro fine 2007. Per sapere quali sono i servizi offerti on-line, una volta collegati al sito, accedere all’area “Prevenzione Incendi on-line”, e poi ciccare “Servizi di cooperazione applicativa per SUAP ed amministratori Locali” ed infine su “Il progetto di prevenzione incendi on-line”. Inoltre sempre sullo stesso sito, nella sezione notiziario mese di ottobre (16.10.2007), è possibile scaricare il nuovo programma “ClaRaf” per il calcolo del carico di incendio specifico di progetto e della classe del compartimento in applicazione del D.M. 9 marzo 2007, elaborato dall’Area Protezione Passiva della DCPST.

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Il Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza, le Regioni, Provincie, INAIL, IPSEMA, ISPESL, predisporranno l’integrazione dei rispettivi archivi informatici con creazione di banche dati unificate. Articolo 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”. Il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle ASL adotterà dei provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali, nel caso riscontrasse l’impiego di personale irregolare nella misura pari o superiore al 20% del personale regolarmente impiegato. E’ prevista, nell’ottica di favorire la regolarizzazione, la possibilità di revocare il provvedimento a determinate condizioni quali pagamento sanzioni. L’articolo 6 “Tessere di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici” stabilisce che tutti sono obbligati ad esporre il tesserino di riconoscimento, compresi i lavoratori autonomi. Il lavoratore che non espone la tessera verrà punito con la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00. L’articolo 7 “Poteri degli organismi paritetici”. Quest’ultimi potranno effettuare sopralluoghi presso i luoghi di lavori, nei territori di competenza, e dovranno informare dell’esito le Autorità del coordinamento della attività di vigilanza e richiedere controlli in materia di sicurezza sul lavoro, mirati e specifici. Articolo 8 “Modifiche all’articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. Gli enti appaltatori nella valutazione dell’anomalia delle offerte, sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato a sufficiente, rispetto al costo del lavoro e della sicurezza. Quest’ultimo dovrà essere specificato e risultare congruo rispetto all’entità e caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Il costo della Sicu-


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Commissione Sicurezza rezza non può essere soggetto a ribasso d’asta. Articolo 9 “Modifiche del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, viene applicata una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote, rispetto a quelle indicate nel codice penale. Articolo 10 “Credito d’imposta”. Verrà riconosciuto per i datori di lavoro, nel biennio 2008-2009, un credito di imposta per le spese sostenute alla partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nella misura del 50%. Con l’articolo 11 “Modifica dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”, viene concessa una sanatoria per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro non risultante da contratti: si segnala che tale istanza andava presentata entro il 30 settembre 2007… L’articolo 12 “Assunzione di ispettori del lavoro” prevede dal 1 gennaio 2008 l’immissione in servizio di 300 nuovi ispettori ministeriali del lavoro. Questo è stato il lavoro svolto dalla Commissione Sicurezza nella seduta del 3 ottobre ultimo scorso, nella quale oltre ad aver fornito autoformazione a tutti i componenti della stessa, vi è stato un positivo confronto fra tutti i partecipanti. La Commissione Sicurezza giudica positivo il metodo adottato, non solo per i componenti della commissione, ma anche per la divulgazione a tutti i colleghi geometri, delle normative che in ogni momento ci accompagnano nella vita professionale, in maniera più esplicativa e quindi poco formale. La Commissione Sicurezza rimane a disposizione di tutti gli iscritti per qualsiasi chiarimento in materia di sicurezza. Si segnala che il testo completo della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 e consultabile sul sito www.camera. it/parlam/leggi/071231.htm.

Convegno Unpisi Le attività interferenziali nei cantieri edili La sicurezza, ma sarebbe più giusto dire la non sicurezza, dei cantieri continua tristemente ad occupare le pagine dei giornali. Le notizie di infortuni più o meno gravi, che si verificano quotidianamente, descrivono un quadro della situazione che, se pur in lento miglioramento, è ben lontano dall’essere accettabile. La sicurezza delle persone è un valore irrinunciabile che riguarda tutti. L’esortazione ad agire, ad impegnarsi per migliorare la situazione, rivolta dalle massime cariche istituzionali, coinvolge cittadini, professionisti, imprese, lavoratori, enti pubblici, ispettori e organi di vigilanza. La sicurezza non sarà mai merito (o demerito), di questo o quell’Ente, di questa o quella categoria professionale o produttiva ma, se sarà, sarà il frutto dell’impegno di tutti. E’ necessario quindi che la cultura della sicurezza sul lavoro si sviluppi e si diffonda, come un unico tessuto connettivo, tra tutti gli strati della società e del mondo della produzione e del controllo. E’ da questa idea, da questa voglia di incontro e confronto che è nato il convegno “Le attività interferenziali nei cantieri edili – criticità e proposte operative” tenutosi presso il Centro Internazionale del Cavallo La Venaria Reale in Druento.

Il convegno, promosso e organizzato da UNPISI ha avuto la collaborazione sinergica della Fondazione dei Geometri di Torino e della Fondazione Ordine Ingegneri di Torino. La presenza contemporanea di esponenti del mondo professionale (geometri e ingegneri) del mondo associativo (C.P.T.) e degli Organi di Vigilanza (ASL, Spresal e Direzione Provinciale del Lavoro) dell’Università (T.P.A.L.L.), resa possibile dall’iniziativa UNPISI ha permesso una visione a 360 gradi dello stato attuale della sicurezza cantieri. I lavori hanno impegnato l’intera giornata con la mattina dedicata alle relazioni e il pomeriggio alla tavola rotonda. il geometra n. 3/08

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Nelle foto: 1 - il Sindaco di Druento; 2 - l’ing. Giani, Segretario Fondazione Ingegneri; 3 - l’ing. Scopacasa CPT; 4 - il dr. Calore della Direzione Provinciale del Lavoro; 5 - il dr. Giorgini della Direzione Provinciale del Lavoro; 6 - la dott.ssa Forno dell’ASL; 7 - il dr. Arbezzano; 8 - gli avvocati Viale e Verrando; 9 - il dr. Paolo Smania, Vice Segretario Regionale UNPISI; 10 - il Sindaco di Druento presenta un relatore; 11 - l’ing. Antonio Terrizzi, Presidente Fondazione Ingegneri; 12 - una veduta della sala

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Commissione Sicurezza

Il corso in prevenzione incendi presso il Collegio dei Geometri di Elio Giovine

Nel periodo settembre-dicembre 2007, presso il Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, si è svolto il corso di 100 ore relativo alla prevenzione incendi. Il corso di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 818 del 7/12/1984 della durata di 100 ore prevede oltre a lezioni teoriche anche esercitazioni pratiche con verifica e consegna di Attestato che consentirà l’Iscrizione al Registro Nazionale dei Professionisti Geometri Abilitati al rilascio del “Certificato Provvisorio di Prevenzione” pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale. Il corpo docente era formato da Tecnici specializzati del Corpo Provinciale e Regionale dei V.V.F. Al corso hanno partecipato geometri, ingegneri ed architetti, provenienti dalle Province di Torino, Verbania , Alessandria ed Aosta. A fine corso per ottenere le ore necessarie per il conseguimento dell’autorizzazione a progettare la prevenzione incendi, necessitavano ancora dieci ore “pratiche”, che sono state svolte con le visite presso il Teatro Regio di Torino e l’aereostazione di Caselle “Sandro Pertini”. In tutte e due le sedi, grazie alla presenza dei VV.F., è stato possibile vedere come viene affrontato il problema della sicurezza incendi nei vari settori: centrali termiche, di pompaggio, cabine elettriche, impianti di refrigerazione, depositi e laboratori materiali particolari, depositi smistamento bagagli e quant’altro necessario alla svolgimento delle naturali operazioni di un teatro e di un aeroporto considerando altresì le problematiche relative alla sicurezza vista da parte del Ministero degli Interni, per quanto attiene all’aeroporto e per quanto riguarda le scenografie e gli effetti speciali per quanto riguarda il Teatro.

Nelle foto alcuni momenti delle visite dei corsisti e delle esercitazioni pratiche il geometra n. 3/08

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Atti del Collegio

Il Collegio dei Geometri e gli studenti dell’Istituto Guarini di Vittorio Vizzini

Venerdì 15 febbraio 2008 si è svolto l’annuale convegno dedicato agli studenti delle quinte classi dell’Istituto Tecnico per Geometri Guarino Guarini di Torino. Con al collaborazione e la presenza dei professori Silvia Nervo, Patrizia Boldo, Amedeo Froio e Patrizia Severino, tutti docenti di Costruzioni, gli allievi del quinte classi, presenti circa cento studenti, si è svolto l’incontro informativo sul tema “Il geometra ed il Collegio dei Geometri”. Relatori il Consigliere geom. Paolo Cuselli ed il geom. Vittorio Vizzini. Precisa, puntuale, doviziosa, esaustiva la relazione del Consigliere Cuselli sull’operatività del Collegio, sulla storia dei geometri, sull’eterogenicità degli adempimenti e delle funzioni istituzionali del Consiglio dell’Ordine; grande interesse ha suscita l’illustrazione del poster rappresentativo, in forma schematica, della variegazione delle attività possibili dal geometra rappresentate da un platano; ad ogni ramo una possibile specializzazione. Valida e puntuale è stata, e seguita con molto interesse, l’evidenziazione delle opportunità date dal Collegio a favore dei praticanti, sia nel tempo di transizione tra il conseguimento del diploma e l’esame di Stato per il conseguimento dell’abilitazione alla professione che le facilitazione per i primi due anni di iscrizione all’Albo professionale. Vizzini, partendo dal lontano 1924, ha evidenziato l’importanza che i geometri hanno sem-

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pre avuto nella Società: normalmente tra le prime cinque colonne. Ha tratteggiato l’importanza del ruolo del geometra tra la gente, in special modo nelle realtà urbane di media grandezza. Ha stimolato gli allievi ad usufruire al massimo della passione e della vocazione all’insegnamento dei professori, immensa fornace di cultura e sapere, per avere il maggior viatico possibile da usufruire prima nel periodo di transizione tra la maturità e dopo l’abilitazione alla professione. Ha evidenziato che l’attuale periodo della loro vita è il più bel periodo esistenziale: dalla maturità in poi la vita si trasforma, cambia, diventa difficile per tutti. Ha evidenziato l’enorme differenza tra la attuale maturità e la passata abilitazione. Molte le richieste di

delucidazione sulla metodologia professionale e sul periodo di praticantato che li aspetta.


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Atti del Collegio

L’inaugurazione dell’anno giudiziario 2008

Il 26 gennaio, nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Torino, si è svolta la cerimonia inaugurale dell’Anno Giudiziario 2008, a cui ha partecipato il Presidente del Collegio geom. Ilario Tesio. Riportiamo una sintesi della relazione del Presidente della Corte d’Appello. Il Presidente della Corte d’Appello, Mario Francesco Novità, nella sua relazione, in apertura dell’Anno Giudiziario, si è soffermato sulle attività giudiziarie svolte nel distretto e sui risultati raggiunti malgrado le difficoltà in cui si è costretti ad operare anche a causa degli attacchi rivolti spesso alla magistratura nel suo complesso, e tendenti a delegittimarla. A suo avviso, il quadro sintetico delle attività svolte nel distretto nel periodo luglio 2006 – giugno 2007 riporta, relativamente ai dati relativi al complesso dei procedimenti civili in carico alla Corte d’Appello, una riduzione delle pendenze e uno smaltimento del 47% delle pendenze iniziali e delle sopravvenienze. Da uno studio effettuato dalla Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia risulta che l’indice di variazione delle pendenze è il migliore realizzato, fra le Corti d’Appello, nel periodo in considerazione. Ma per il Presidente, è necessario che venga ulteriormente eroso l’ar-

retrato, che appare ancora pesante, e che, a tal fine, venga incrementata la produttività, specie negli uffici che registrano indici di smaltimenti inferiori alla media. E’ necessario, cioè, che si faccia quanto è possibile per avvicinarci sempre più ai modelli europei e per assicurare ai cittadini una giustizia rapida ed efficiente. Relativamente al settore penale, si registra un aumento delle pendenze dei procedimenti penali in carico alle Procure (+6,78%), salvo che per i fascicoli relativi a procedimenti di competenza del Gdp, che hanno subito una riduzione dell’8,9%. Novità ha ricordato che un noto quotidiano ha effettuato un’indagine sulla vivibilità delle province italiane in base a tutta una serie di indici e classifiche ed ha attribuito a Torino il primo posto solo per quanto riguarda la velocità della giustizia. Il quadro della Giustizia penale viene integrato con le seguenti notizie. Risulta pesante il numero degli omicidi volontari (consumati e tentati), delle rapine e dei furti commessi nel nostro territorio. Sono stati, altresì, segnalati numerosissimi fatti di microcriminalità: fatti, questi, che colpiscono una vasta massa di persone e contribuiscono a creare un clima di insicurezza per i cittadini. Secondo quanto hanno segnalato molte Procure della Repubblica del distretto, sono in aumento i reati

commessi da cittadini stranieri, extracomunitari in particolare, e la percentuale dei procedimenti instaurati nei loro confronti è, in rapporto al complesso dei procedimenti aperti, elevata. Parecchi sono stati i procedimenti per estorsione iscritti nel periodo in considerazione. Numerosi (anche se, sostanzialmente, stabili) sono i procedimenti aperti, nel periodo luglio 2006 – giugno 2007, per reati contro la Pubblica Amministrazione. La Procura di Torino, a sua volta, riferisce di avere aperto numerosi procedimenti “per omicidi colposi o lesioni colpose”, consistiti, per un verso, in infortuni sul lavoro (sia mortali, sia non mortali), e che altrettanto numerosi sono stati i procedimenti penali per omicidi colposi o lesioni personali colpose consistiti in tumori professionali. Non poteva mancare un accenno alla tragedia della Thyssenkrupp, costata la vita a sette operai lo scorso 6 dicembre a Torino, che secondo Novità non deve più ripetersi “in uno Stato che la Costituzione afferma essere fondato sul lavoro”. “Il lavoro - ha aggiunto - sia strumento di vita e per la vita, e mai occasione di morte”. Novità ha comunque sottolineato che la magistratura torinese saprà “fare piena luce” sul disastro “con la consueta obiettività e serenità”. Il Presidente afferma inoltre che il geometra n. 3/08

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Atti del Collegio per effetto della normativa introdotta con la riforma del 2002. SeDal Al Interesse legale disposizione condo la Procura della Repubblica 21.04.1942 15.12.1990 5,0% di Torino, peralL. 26 novembre 1990, n. 353 tro, i reati in ma16.12.1990 31.12.1996 10,0% teria economica L. 23 dicembre 1996, n. 662 – che richiedo01.01.1997 31.12.1998 5,0% no quasi sempre complesse 01.01.1999 31.12.2000 2,5% D.M. 10 dicembre 1998 indagini – sono “a prescrizione 01.01.2001 31.12.2001 3,5% D.M. 11 dicembre 2000 garantita”, non essendo i termini 01.01.2002 31.12.2003 3,0% D.M. 11 dicembre 2001 stabiliti sufficienti a coprire i ne01.01.2004 31.12.2007 2,5% D.M. 1 dicembre 2003 cessari “tempi” delle indagini e 01.01.2008 3,0% D.M. 12 dicembre 2007 del processo. Relativamente al processo soCoefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delcietario–rito orle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 3% dinario, mantengono ancora attualità le considerazioni svolte nella relazione dello scorso anno: il nuovo rito – oltre che rivelarsi tutt’altro che semplice, “anche per le complicazioni derivanti da una serie di termini per la notifica di repliche, controrepliche, istanze, e per l’esasperata collegialità” – non riduce i “tempi” del processo. Dai dati relativi al periodo luglio 2006–giugno 2007, si evince che la durata media del “processo societario” davanti ai Tribunali è di 17 mesi, ed è, perciò, sostanzialmente pari alla durata media dei processi di cognizione ordinaria di primo grado, che è, anch’essa, di circa 17 mesi. sono stati segnalati molti reati am- Procura di Torino ha aperto dei proLa durata delle procedure fallimenbientali e contro l’incolumità pub- cedimenti concernenti le sorgenti di tari, ad avviso del Presidente Novità, blica e la salute dei cittadini (in campi elettromagnetici nocivi (eletresta eccessiva: adesso è di 7 anni e particolare, inquinamento dell’aria trodotti, antenne di telefonia cellulatre mesi (circa un anno e mezzo in e dell’acqua, incendi, adulterazione re e radiotelevisive). più, rispetto al precedente periodo). di alimenti, commercio di mediciIl numero dei reati societari è semPassando ad analizzare le esecunali guasti e di sostanze nocive). La pre in diminuzione, probabilmente INTERESSI LEGALI (art. 1284 codice civile e successive modificazioni)

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Atti del Collegio zioni mobiliari, secondo il Tribunale di Torino l’aumento dell’arretrato è dovuto, presso il debitore, soprattutto agli scarsi risultati ottenuti, pur dopo l’entrata in vigore della recente riforma della materia, e alla estrema difficoltà di vendere i beni pignorati ad un prezzo che serva quanto meno a coprire i costi della procedura. Migliori risultati si ottengono nelle esecuzioni mobiliari presso terzi, il cui numero, però, è notevolmente

aumentato, facendo dilatare i tempi delle definizioni. I tempi medi di definizione delle procedure di esecuzione mobiliari non sono brevi, ma non sembrano eccessivi per Novità; eccessivi, invece, sono i tempi delle procedure immobiliari, che richiedono, per la definizione, circa 2 anni e 6 mesi. Secondo il Tribunale di Torino, le lungaggini di queste procedure trovano spiegazione – almeno per un

numeroso gruppo di esecuzioni di vecchia data – in fattori che è difficile, se non impossibile eliminare, quali la mancanza di offerte di acquisto, la mancata predisposizione, da parte dei creditori, della pubblicità ordinata, la sospensione della procedura e la successiva riassunzione a distanza di molto tempo, al termine di complesse cause di divisione e di opposizione.

Il Fondoprofessioni L’investimento nella formazione per lo studio professionale Il Fondoprofessioni è una realtà poco conosciuta: si tratta di un Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua nato nel dicembre del 2003 dall’accordo tra Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica, Cipa e Cgil-Filcams, Cisl-Fisascat, Uil-Uiltucs. La Categoria dei Geometri, tramite il proprio sindacato Federgeometri, appartiene a Confedertecnica, insieme alle altre professioni tecniche. A finanziare il fondo è il contributo dello 0,30% del monte salario che i datori di lavoro attualmente versano all’Inps e che possono invece destinare a Fondoprofessioni. Per l’adesione è sufficiente segnalare la scelta del Fondo sul modello DM10, indicando la sigla del Fondo “FPRO” e il numero dei dipendenti occupati. I finanziamenti possono essere richiesti dalle associazioni di categoria aderenti alle Confederazioni socie del Fondo, le Ati (Associazioni temporanee di impresa) e i singoli studi o aziende ai quali si applichi il contratto collettivo degli studi professionali. Ogni singolo piano di formazione può essere destinato a un massimo di 18 partecipanti (con un minimo di otto). L’adesione a Fondoprofessioni da parte del professionista datore di lavoro è facile, libera e gratuita: basta segnalare la scelta una sola volta sul modello DM 10, scrivendo “ADESIONE FONDO” e specificando, nella colonna accanto, la sigla di Fondoprofessioni “FPRO” e il numero di dipendenti occupati nello Studio o nell’Azienda. La comunicazione all’INPS tramite il modello DM10 è la sola modalità richiesta per l’adesione al Fondo: NON BISOGNA EFFETTUARE NESSUN VERSAMENTO SUPPLEMENTARE. Semplicemente il contributo dello 0,30%, che viene già versato ogni mese dal datore di lavoro, viene destinato a Fondoprofessioni, senza ulteriori esborsi. Eventuali successive variazioni di organico vengono automaticamente aggiornate dall’INPS. L’adesione al Fondo tramite il DM 10 può essere effettuata direttamente dal datore di lavoro o tramite uno studio di consulenza. Con l’adesione, il professionista ha così la possibilità di permettere ai propri dipendenti l’accesso ai corsi di formazione gratuiti, conseguendo un miglioramento ed una crescita del proprio studio.

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Lutti A soli 49 anni ci ha lasciati Claudio Viero. Nonostante la giovane età, è stato una figura importante per il Collegio dei Geometri: Consigliere dal 1992 al 2002, Vice Presidente dal 1996 al 1998 e Tesoriere dal 1998 al 2002, ha anche assunto l’incarico di Delegato della Cassa di Previdenza. Ma al di là delle cariche, per molti di noi era una persona importante. Con tanti giovani, colleghi e amici, ha condiviso le fatiche dell’inizio dell’attività di Geometra, le difficoltà e poi le prime soddisfazioni nell’avvio nella professione, particolarmente nei settori dell’amministrazione immobiliare e dei CTU, dove oggi era apprezzato ed affermato: iniziava ora a raccogliere i frutti della fatica dell’inizio della nostra professione ed a poter lavorare serenamente, con una carriera ben avviata e consolidata. Anche per noi più avanti negli anni era una persona importante, perchè era partecipe a tutte le iniziative e sapeva coinvolgere gli altri nelle innovazioni e nella ventata di gioventù che portava con sè. Abbiamo vissuto insieme una bella esperienza nel Consiglio del Collegio: Claudio era sempre disponibile ed attento, pronto a gettarsi con entusiasmo nelle novità ed a “tirare” il gruppo nella conduzione del Collegio; era anche talvolta lucidamente e disinteressatamente critico e le sue opinioni non erano sempre allineate a quelle della maggioranza, ma la sua posizione era sempre costruttiva, leale e corretta. Razionale e preciso fino all’ultimo, con grande coraggio, non ha lasciato nulla in sospeso ed ha voluto predisporre al meglio tutto perchè la vita pratica della sua famiglia e l’iter degli incarichi professionali avviati proseguissero anche senza di lui: ma inevitabile è il rimpianto della sua perdita così prematura e la tristezza per la crudeltà del destino che gli ha strappato tanti anni di vita che avrebbe potuto ancora vivere con gioia. Anche Angelo Airola ci ha purtroppo lasciati, all’età di 75 anni, raggiunti dopo una lunga carriera di geometra topografo ed una vecchiaia serena e ancora attiva. Consigliere del Collegio per ben 19 anni, dal 1975 al 1994, si è sempre occupato di topografia, oltre che per la sua professione, anche a favore dei colleghi, particolarmente quelli più giovani, ai quali ha tenuto per molti anni corsi di topografia pratica. Gli strumenti topografici, particolarmente quelli classici ma anche quelli più avanzati, non avevano segreti per lui e la sua lunga esperienza di professione gli dava una grande sicurezza e una particolare capacità nel trattare e risolvere i casi più complessi di tracciamento, di riconfinazioni e di identificazione delle mappe e dei dati catastali. Anche a livello nazionale la sua opera ha lasciato una traccia, essendo stato componente delle Commissioni del Consiglio Nazionale e dell’Unione Regionale dei Collegi del Piemonte e Valle d’Aosta, nonchè membro e rappresentante del Collegio nell’ambito della SIFET - Società Italiana di Topografia e Fotogrammetria. Luciano Simonato 44

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Convegni

Convegni in breve

Prestazioni energetiche di edifici ed impianti Torino, 11 ottobre 2007 Al perfetto controllo della performance energetica dell’edificio è stato dedicato un convegno organizzato con il patrocinio di: Ordine degli Architetti, P.P e C. della Provincia di Torino, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, I.R.C.A.T. (Istituto Ricerche Casa Ambiente e Territorio) e A.N.A.C.I. (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari). Gli interventi dei relatori hanno evidenziato come la consistente dotazione impiantistica e le nuove aspettative in termini di comfort ambientale, sicurezza ed energy saving, facciano sì che il progetto dell’involucro nell’architettura contemporanea assuma notevole importanza sia nelle strategie progettuali sia in quelle esecutive. L’iniziativa ha fornito un momento di riflessione sull’oggetto architettonico che deve coniugare, oggi più che mai, i diversi dettati normativi, la valutazione dei rapporti costi/benefici con la neces-

cedimenti d’indagine documentale per entrare poi in dettaglio nelle più recenti tendenze analizzando metodi di misurazione e nuove tecnologie.

sità di servizi tecnologici ed elevata qualità edilizia: l’insieme delle politiche ecosostenibili implica il rispetto di normative, ma è anche occasione per accedere a sovvenzioni, con reali opportunità di cofinanziamenti e agevolazioni fiscali. Azione di regolamento dei confini Pesaro, 30 novembre 2007 Il Collegio dei Geometri della Provincia di Pesaro-Urbino ha promosso una giornata di studi sulle azioni di regolamento dei confini; tema ancora oggi di estrema attualità, grazie anche al processo, ormai inarrestabile, teso a trasformare in probatorio un catasto sempre più moderno e in grado di aggiornarsi, mediante metodologie di rilievo sempre più precise e sofisticate. Nel corso della giornata è stato affrontato il legame tecnico-giuridico, approfondendo prima i classici pro-

Il Valore Normale dei Fabbricati Udine, 30 novembre 2007 E-Valuations, Istituto di Estimo e Valutazioni, ha organizzato un seminario per cercare di dare risposte alle domande a cui tutti gli operatori direttamente o indirettamente coinvolti nella compravendita di un fabbricato si pongono da quando è stato emanato il provvedimento per la determinazione del valore normale dei fabbricati oggetto di compravendita: - Che cos’è il valore normale dei fabbricati? - Perché il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è cosi importante? - Quali sono gli atti interessati? - Come si calcola il valore normale dei fabbricati? L’incontro di Udine ha avuto un buon successo di pubblico, a dimostrazione dell’attualità dell’argomento e della valenza dei relatori individuati da E-Valuations. il geometra n. 3/08

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Convegni economica con importanti inneschi per potenzialità turistiche e culturali.

Case di legno Aosta, 22 febbraio 2008

Luoghi e superfici dello spazio pubblico: le pavimentazioni nel progetto del paesaggio urbano Venaria Reale, 6 dicembre 2007 L’Ente Sviluppo Porfido del Trentino, con il patrocinio del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, ha dedicato un seminario al tema dell’Architettura orizzontale. Dagli interventi è emerso che i centri e i nuclei storici sono un modello di qualità e di sperimentazione; la loro riconversione richiede un’azione di coerenza che deve trovare nel recupero e nel restauro del patrimonio storico il fulcro dell’azione identitaria e nella ristrutturazione degli spazi e dei luoghi funzionali e di vita un progetto di riqualificazione sociale,

La Promolegno, Associazione per la promozione del legno, con il sostegno del CNA, ha promosso un pomeriggio dedicato alle nuove tecnologie nelle costruzioni in legno, agli aspetti della fisica tecnica e al pregio ambientale e culturale. Con particolare attenzione è stato affrontato il tema della coniugazione tra risparmio energetico, benessere abitativo e sostenibilità attraverso un concetto intelligente di certificazione energetica. Interessante l’intervento di un Architetto di Brunico che ha illustrato un esempio di recupero sofisticato nella zona alpina: come un fienile diventa casa. In uno spazio adiacente la sala convegni è stata organizzata una rassegna che ha offerto ai convenuti la possibilità di incontrare le aziende italiane del settore del legno e di avere informazioni approfondite.

Afterville è il titolo di un insieme di manifestazioni ufficialmente collegate al XXIII Congresso mondiale degli architetti UIA Torino 2008, un viaggio già iniziato felicemente il 6 ottobre 2007 con Astronave Torino - Turin Spaceship Company, la mostra allestita al MIAAO, Museo Internazionale di Arti Applicate dedicata a episodi rimossi della storia dell’architettura, della pittura, del design e dell’artigianato metropolitano di Torino.

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Torino 2008 Capitale Mondiale del Design World Design Capital è una nomina che viene assegnata ogni due anni da Icisid (International Council of Societies of Industrial Design) ad una città del mondo che punti fortemente sul design come fattore di crescita economica, sociale e culturale. Torino sarà la prima World Design Capital: quella del 2008 è la prima edizione. La nomina del Icisid ha riconosciuto innanzitutto a Torino la volontà progettuale di rinnovare sé stessa attraverso un legame profondo con l’innovazione e la creatività, oltre a solide tradizioni e diffuse competenze nel campo del design. Il Calendario delle attività di Torino 2008 World Design Capital si estende fino a dicembre 2008. A ciascun mese della programmazione corrisponde un tema, un punto di vista particolare sul design, sull’architettura, sulla grafica. Un ricco calendario di eventi e manifestazioni proporrà alla vetrina internazionale le eccellenze piemontesi ed italiane. Si può scaricare il calendario degli eventi da non perdere nell’anno di Torino World Design Capital Su www.torinoworlddesigncapital.it


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Professione

I virus di Paolo Cuselli Nell’ambito dell’informatica un virus è un frammento di software, appartenente alla categoria dei malware, che è in grado, una volta eseguito, di infettare dei file in modo da riprodursi facendo copie di sé stesso, generalmente senza farsi rilevare dall’utente. I virus possono essere o non essere direttamente dannosi per il sistema operativo che li ospita, ma anche nel caso migliore comportano un certo spreco di risorse in termini di RAM, CPU e spazio sul disco fisso. Come regola generale si assume che un virus possa danneggiare direttamente solo il software della macchina che lo ospita, anche se esso può indirettamente provocare danni anche all’hardware, ad esempio causando il surriscaldamento della CPU mediante overclocking, oppure fermando la ventola di raffreddamento. Un virus è composto da un insieme di istruzioni, come qualsiasi altro programma per computer. È solitamente composto da un numero molto ridotto di istruzioni, (da pochi byte ad alcuni kilobyte), ed è specializzato per eseguire soltanto poche e semplici operazioni e ottimizzato per impiegare il minor numero di risorse, in modo da rendersi il più possibile invisibile. Caratteristica principale di un virus è quella di riprodursi e

quindi diffondersi nel computer ogni volta che viene aperto il file infetto. Tuttavia, un virus di per sé non è un programma eseguibile, così come un virus biologico non è di per sé una forma di vita. Un virus, per essere attivato, deve infettare un programma ospite, o una sequenza di codice che viene lanciata automaticamente, come ad esempio nel caso dei boot sector virus. La tecnica solitamente usata dai virus è quella di infettare i file eseguibili: il virus inserisce una copia di sé stesso nel file eseguibile che deve infettare, pone tra le prime istruzioni di tale eseguibile un’istruzione di salto alla prima linea della sua copia ed alla fine di essa mette un altro salto all’inizio dell’esecuzione del programma. In questo modo quando un utente lancia un programma infettato viene dapprima impercettibilmente eseguito il virus, e poi il programma. L’utente vede l’esecuzione del pro-

gramma e non si accorge che il virus è ora in esecuzione in memoria e sta compiendo le varie operazioni contenute nel suo codice. Si possono distinguere due fasi di un virus: • quando è solo presente su un supporto di massa (disco fisso, floppy, CD, ...) il virus è inerte, anche se copiato sul proprio PC non è in grado di fare nulla fino a quando non viene eseguito il programma che lo ospita; • quando è stato caricato in memoria RAM il virus diventa attivo ed inizia ad agire. Principalmente un virus esegue copie di sé stesso spargendo l’epidemia, ma può avere anche altri compiti molto più dannosi (cancellare o rovinare dei file, formattare l’hard disk, aprire delle back door, far apparire messaggi, disegni o modificare l’aspetto del video, ...) Il termine “virus” venne usato la prima volta da Fred Cohen (1984) nel suo scritto Experiments with il geometra n. 3/08

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Professione Computer Viruses (Esperimenti con i virus per computer), dove egli indicò Len Adleman come colui che aveva coniato tale termine. Nel 1972 David Gerrold scrisse un romanzo di fantascienza La macchina di D.I.O. (When H.A.R.L.I.E. was One), dove è presente una descrizione di un programma per computer chiamato “VIRUS” che fa esattamente le stesse cose di un virus. Nel 1975 John Brunner scrisse il romanzo Codice 4GH (The Shockwave Rider) in cui sono descritti programmi chiamati “tapeworms” che si infiltrano nella rete con lo scopo di cancellare tutti i dati. Nel 1973 la frase “virus del computer” era stata usata nel film Il mondo dei robot (Westworld). Il termine “virus del computer” con il significato corrente è inoltre presente anche nell’albo a fumetti “Uncanny X-Men” n. 158, pubblicato nel 1982. Si può dunque affermare che Cohen fece per primo uso della parola virus solo in campo accademico, dato che questa era già presente nella lingua parlata. Un programma chiamato “Elk Clo-

ner” è accreditato come il primo virus per computer apparso al mondo. Fu creato nel 1982 da Rich Skrenta sul DOS 3.3 della Apple e l’infezione era propagata con lo scambio di floppy disk. Nel corso degli anni ottanta e nei primi anni novanta fu lo scambio dei floppy la modalità prevalente del contagio da virus informatici. Dalla metà degli anni novanta, invece, con la diffusione di internet, i virus e i malware in generale iniziarono a diffondersi assai più velocemente, usando la rete e lo scambio di e-mail come fonte per nuove infezioni. Il bersaglio preferito di questi software sono prevalentemente le varie versioni di Windows. In coincidenza con la diffusione della rete, alla metà degli anni novanta, i virus, che precedentemente infettavano direttamente i sistemi operativi, le applicazioni o i dischi, furono surclassati in quanto a diffusione dai macro-virus, macro scritte nel linguaggi di scripting di programmi di Microsoft come MS-Word ed Outlook. Anche questi virus (tra cui merita una citazione particolare

“I love you”, ideato dallo studente filippino Onel De Guzman) infettano soprattutto le varie versioni dei programmi Microsoft attraverso lo scambio di documenti. Ogni sistema operativo che permette l’esecuzione di programmi scritti da terzi è un potenziale sistema attaccabile da virus, però bisogna anche riconoscere che ci sono sistemi operativi meno sicuri di altri. I sistemi operativi della Microsoft sono i più colpiti dai virus (anche a causa della loro diffusione tra un pubblico di ‘non addetti ai lavori’), ma esistono virus sperimentali anche per altre piattaforme. Sui sistemi basati sul progetto GNU (GNU/Linux, GNU/Hurd, BSD, ...) e su Mac OS X la diffusione di un virus è molto improbabile se il sistema è gestito correttamente dal proprietario; inoltre, su questi sistemi un virus molto difficilmente può riuscire a causare danni al sistema operativo.

www.collegiogeometri.to.it www.cassageometri.it www.cng.it www.geoval.it www.evaluation.it www.agiai.com www.geosicur.it www.anab.it www.geoweb.it www.agit.cng.it www.agicat.cng.it www.donnegeometra.it

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