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Il geometra

Editoriale Organo del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia e del Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta Direttore responsabile ILARIO TESIO Consigliere responsabile LUCIANO SIMONATO Redazione e impaginazione MICHELA OBERTO Grafica CHIARA CAMPONI Comitato di redazione: FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, RODOLFO MEAGLIA, LUCA PERRICONE, RENATO PITTALIS, VITTORIO VIZZINI Direzione, Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Cernaia 18 - 10122 Torino Tel. 011537756 - fax 011533285 e-mail rivista@collegiogeometri.to.it Hanno collaborato a questo numero: FABRIZIO ALBANO, FEDERICA CAPRIOLO, PAOLO CUSELLI, DANIELA DE SALVIA, LUISA ROCCIA, MASSIMO OTTOGALLI, VITTORIO VIZZINI, MARIO ZUCCOTTI Stampa e fotolito: Tipografia Melli - Borgone di Susa Tel. 011.96.46.367 Reg. Trib. Torino n. 297 del 23 luglio 1948 Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50% Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti. Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

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i chiude un altro anno, che sarà andato bene o male o così così, a seconda delle situazioni personali di tutti noi. Che dire del bilancio dell’anno 2008 per la nostra Categoria? Una svolta positiva è stata certamente quella della nuova composizione del Consiglio Nazionale, che da subito ha attuato importanti iniziative: per prima la previsione di modifica del regolamento della professione del 1929, con l’intenzione di “riscrivere” tutta la normativa, revisionando così alcuni principi che nel tempo hanno avuto delle svolte decisive ed affrontando di petto la questione delle competenze. Poi l’aggiunta nella denominazione della Categoria “Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati”, per la previsione di rappresentare nell’Albo dei Geometri anche i laureati triennali. Una decisione che può suscitare qualche perplessità, perchè l’identificazione nel nome storico e radicato di “Geometra” è forte e un po’ ci dispiace di questa aggiunta... Tuttavia l’intuizione è lungimirante, perchè identifica chiaramente la possibilità dei laureati triennali delle classi di laurea IV, VII e VIII di iscriversi all’Albo dei Geometri, quali appunto Geometri Laureati, appartenendo così ad una Categoria coerente con il titolo professionale maturato. In questi ultimi mesi anche la nostra Categoria ha risentito della situazione generale di crisi, prima finanziaria e poi economica, di cui oggi tanto si parla e che ci preoccupa tutti. La Cassa di Previdenza Geometri ha organizzato il 22 e 23 ottobre un importante convegno dal titolo “Professionisti previdenti o rassegnati”, dove si è riflettuto sulle vie d’uscita da una crisi finanziaria internazionale che colpisce i fondi pensione, le assicurazioni e le banche, trascinando al ribasso le borse. La risposta individuata è quella di un equilibrio avanzato, che dia certezza ad una generazione di pensionati sempre più numerosi ed anziani e non penalizzi il reddito dei professionisti più giovani. Quel che possiamo fare noi singoli professionisti, in questo momento cupo e preoccupante, è di proseguire con fiducia a lavorare, scegliendo i settori nei quali prepararci meglio per essere sempre più competitivi e migliorare come persone e come professionisti. Il Collegio è come sempre impegnato a supportare i professionisti in tal senso, proseguendo l’intensa programmazione dei corsi e dei momenti di aggiornamento: nell’anno nuovo saranno avviati nuovi corsi e si intensificheranno le occasioni di approfondimento sugli argomenti di attualità, cercando nuove forme di agevolazione per favorire la partecipazione, nonostante la crisi... La formazione non è un lusso o un bene superfluo, ma è indispensabile per mantenere i livelli di conoscenza e competenza che il mercato comunque richiede nonché per dimostrare e avvalorare le competenze professionali. Molti Auguri a tutti da parte mia, dei Consiglieri, del Personale del Collegio e della redazione della Rivista.

Ilario Tesio


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Sommario Editoriale

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La riforma della scuola

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La Cassazione in materia di Ici

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Argomenti legislativi di Federica Capriolo

Auguri di liete feste

Professione Il responsabile dell’Ufficio tecnico non può avere altri incarichi dal Comune

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Competenze sul cemento armato: grave attacco ai Geometri

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Esecuzioni immobiliari: seminari per i Delegati

pag. 22

Il Mude, il modello unico per l’edilizia

pag. 26

Notizie dall’Agenzia del Territorio

pag. 28

Deposito tipi di frazionamento in Comune

pag. 30

di Daniela De Salvia

Cassa di Previdenza Estratto conto on line

Commissione Sicurezza Multilinguismo, un aspetto da non sottovalutare

pag. 34

La fabbrica di birra

pag. 36

di Mario Zuccotti

di Fabrizio Albano

Atti del Collegio Riunioni di zona

di Vittorio Vizzini

Geometri - Agenzia del Territorio - Comuni: combinazione vincente per il Catasto del futuro

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12° Conferenza Nazionale ASITA

pag. 42

Il paesaggio ordito: giardini, parchi e ville nel Biellese

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di Luisa Roccia e Massimo Ottogalli

On line di Paolo Cuselli

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Convegni

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Argomenti legislativi

La riforma della scuola di Federica Capriolo In relazione alle fonti informative, i dati sul nostro sistema educativo sono a dir poco sconfortanti. Ad un estremo la spesa complessiva per l’istruzione è troppo alta se riferita ai risultati, dall’altro lato è inferiore alla media Ocse euro 500, Italia euro 475 per alunno. Basti pensare che al momento dei confronti educativi internazionali che ogni tre anni misurano le capacità dei quindicenni in matematica e scienze i risultati ci collocano al di sotto della media Ocse. Un secondo dato di lettura è il numero degli insegnanti, il più elevato al mondo rispetto al numero di allievi: il peso degli stipendi assorbe il 97% del bilancio della Pubblica Istruzione. Ne consegue che per ragioni di bilancio

L’organizzazione della scuola e dell’ università è in continua evoluzione per effetto del nuovo progetto educativo avviato dal Governo. La riforma trova molti ostacoli, come i precedenti tentativi che da oltre quarant’anni si avvicendano, bloccati da continui veti incrociati. Negli ultimi dieci anni hanno messo mano sia la riforma di Luigi Berlinguer e quella di Letizia Moratti che sono rimaste sulla carta. Miglior sorte avrà quella di Mariastella Gelmini?

si deve comprime la retribuzione, che risulta la più bassa rispetto ai colleghi europei: media Ocse euro 34.800, Italia euro 26.400. Invece all’università le risorse sono minori se raffrontate con gli altri Paesi, per cui è improbabile che i nostri atenei possano attrarre dall’estero delle eccellenze, anzi i nostri migliori cervelli tendono ad emigrare. Le università italiane hanno un elevato numero di iscritti ma pochi sono gli studenti che si laureano tra i 25/34 anni: media Ocse 33%, Italia 19%; le ragioni di questa situazione sono ascrivibili alla distribuzione dei fondi agli atenei sulla base della spesa storica, indipendente da criteri di merito.

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Argomenti legislativi

I dati sono contraddittori e la critica principale al Governo è di badare solo al taglio delle spese (diminuzione di 90mila insegnanti e di 43mila tra bidelli e impiegati entro il 2012), a discapito della qualità. Ribattono i favorevoli che una cattiva informazione e un clima di allarmismo ingiustificato oscurano i sani principi di riordino che la riforma intende attuare. Il meccanismo di selezione nei concorsi per accedere alla carriera universitaria non fornisce garanzie sufficienti di serietà in quanto è palpabile che si continua a favorire i candidati locali che moltiplicano le cattedre ed affollano il panorama accademico. La Riforma della scuola e dell’università si attua a tappe. Con l’approvazione del decreto legge n. 137/08 si introducono alcune importanti novità nella scuola: iniezioni di qualità con la valutazione dei risultati, tagli alla spesa con la riduzione degli insegnanti, riconoscimento del merito e maggior disciplina nell’ambito scolastico. Il progetto si articola in due momenti distinti: Il primo a partire da quest’anno 2008: - Voti E’ reintrodotta nella pagella la valutazione del profitto in decimi in tutte le materie per elementari e medie. - Condotta Con il voto in comportamento per medie e superiori nel caso di insufficienza il (fatidico “5”) la bocciatura è garantita. - Antibullismo Nuove sanzioni disciplinari per atti scorretti ed infrazioni disciplinari - Libri di testo Tetto alla spesa per i libri di testo nella scuola secondaria. - Internet

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Preferenza ai libri di testo disponibili su Internet. - Card “Io studio” per gli studenti delle superiori è prevista la carta dello studente che consente di accedere al portale del ministero, e di avere delle agevolazioni nei musei, nei mezzi pubblici di trasporto ed altro. - Educazione Civica Torna nelle classi l’insegnamento della materia Cittadinanza, Costituzione, Statuti Regionali Il secondo con inizio dal 2009: - “Maestro unico” Dopo diciotto anni ritorna il maestro unico nelle prime classi delle elementari, e riduzione dell’orario settimanale a 24 ore, obiettivo che conferma l’analisi contenuta nel “Quaderno bianco sulla scuola” presentato dal governo Prodi. - Tagli Riduzione delle somme da stanziare per la scuola e diminuzione degli organici di docenti e personale. - Libri di testo Durata dei libri di testo per almeno cinque anni per le scuole primarie e sei anni per quelle secondarie con sgravio di spesa annuale delle famiglie. Gli obiettivi del Disegno di legge 180/08 sull’università sono mirati all’efficienza, alla qualità alla valorizzazione del merito. In sintesi: tagli drastici alle università che spendono il 90% dei fondi

assegnati per il personale; non possono reclutare per il prossimo anno personale docente e ricercatori, e sono escluse dalla ripartizione dei fondi stanziati per assumere altro personale. Per favorire la qualità del sistema universitario i fondi saranno ripartiti sulla base dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica. Al fine di incrementare il diritto allo studio è aumentato il fondo per le borse di studio e per la realizzazione di residenze per studenti. Il nodo cruciale sono i concorsi per la selezione dei docenti, anzi è la composizione delle commissioni, perché almeno due dei commissari sorteggiati devono appartenere al settore disciplinare oggetto del bando. Altra novità è il modello proposto per il funzionamento degli atenei. Sono in ballo cinquecento milioni di euro che saranno distribuiti con il criterio che assegna il 30% rispettivamente al numero degli iscritti, ai risultati della didattica, e quelli della ricerca, il rimanente 10% per incentivi sui risultati. Attesa anche per il nuovo ordinamento delle superiori, che verrà varato ai primi di dicembre. Il tema è appassionante e coinvolgente, scatena accesi dibattiti che coinvolgono sia il mondo della scuola che la società civile.


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Argomenti legislativi

La Cassazione in materia di Ici

Ici, attribuiti ruoli diversi alle risultanze catastali La Corte di Cassazione afferma che le risultanze catastali influenzano il prelievo locale sugli immobili. Ai fini delle agevolazioni Ici per l’abitazione principale, non è rilevante il numero delle unità catastali che lo compongono, ma la prova dell’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato. Le agevolazioni Ici inerenti all’abitazione principale si applicano quindi anche in presenza di più unità immobiliari, anche se accatastate autonomamente, se dalle dichiarazioni del contribuente risulta che ciascun immobile è destinato ad abitazione principale. Pertanto il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale non costituisce ostacolo per l’applicazione dell’agevolazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo non il numero delle unità catastali ma l’effettiva utilizzazione dell’immobile complessivamente considerato. Corte di Cassazione Civile 29/10/2008 n. 25902 ICI - Applicazione dell’aliquota agevolata all’abitazione principale costituita da due unità immobiliari separate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 29 gennaio 2007 al Comune di Ancona (depositato il 13 febbraio 2007), un contribuente - premesso che: (1) era comproprietario (con la moglie) di due unità immobiliari (entrambe destinate ad abitazione di residenza), ovverosia di due appartamenti gemelli posti nello stesso edificio su più piani comunicanti tra loro necessari per la conduzione: di una normale vita familiare, per le quali unità aveva calcolato e versato l’imposta comunale sugli immobili (ICI) applicando l’aliquota agevolata prevista per l’abitazione principale; (2) con apposito avviso di liquidazione, non preceduto da alcun avviso di accertamento della maggiore imposta dovuta, il Comune aveva proceduto a nuovo calcolo o ri-liquidazione dell’ICI con applicazione dell’aliquota ordinaria anziché agevolata in riferimento ad una delle due unità immobiliari suddette, così implicitamente negando alla stessa il requisito dell’ “abitazione principale” -, in forza di TRE motivi, chiedeva di cassare (con vittoria di spese ed onorari di lite) la sentenza n. 88/09/06 depositata il 20 ottobre 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche (notificata il 2 dicembre 2006) la quale aveva disatteso il suo appello avverso la decisione (51/05/04) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona aveva respinto il ricorso. Nel controricorso notificato il 13 marzo 2007 (depositato il 23 marzo 2007) il Comune intimato instava il rigetto dell’impugnazione, con refu-

sione delle spese. Il 19 giugno 2008 il contribuente depositava memoria ex art. 3/8 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale - premesso: (1) che con il provvedimento impugnato il Comune aveva determinato la differenza d’imposta sulla base delle rendite attribuite alle tre unità immobiliari di cui il contribuente era comproprietario al 50% e (2) che nel proprio ricorso il contribuente aveva sostenuto doversi applicare l’ aliquota prevista per l’abitazione principale, dal momento che due delle unità immobiliari sono due appartamenti gemelli di modeste dimensioni utilizzate necessariamente come unica abitazione per una normale vita familiare - ha disatteso l’appello osservando: “al caso di specie” (due distinte unità immobiliari accatastate separatamente e come tali acquistate dal contribuente, per di più con 5,5 vani catastali cadauna) non può applicarsi analogicamente la sentenza n. 563 pronunciata il 22 gennaio 1998 da questa Corte di legittimità perché non si tratta di due piccoli appartamenti che, trovandosi sullo stesso piano, consentono di realizzarvi, in occasione della loro ristrutturazione, un’unica abitazione da destinare a “prima casa” ad uso degli stessi, per cui non ricorrono i requisiti per considerare ambedue gli appartamenti come prima casa e, pertanto, tassabili ai fini ICI con l’aliquota ridotta”. il geometra n. 11-12/08

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Argomenti legislativi 2. Il contribuente impugna tale decisione con tre motivi di ricorso. A. Con il primo motivo il contribuente - assumendo che l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2002 risulta fondato sulla seguente motivazione “considerato che l’applicazione dell’aliquota agevolata è subordinata alla presentazione dell’apposita autocertificazione da consegnare entro i termini di versamento a saldo dell’imposta per l’anno di riferimento, in mancanza di tale autocertificazione è applicabile l’aliquota maggiorata” - denunzia (art. 360 n. 5 c.p.c.) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto essenziale e decisivo della controversia relativo alla eccepita nullità dell’avviso di liquidazione ICI impugnato perché carente di motivazione come richiesto dall’ art. 11, co. 2, D. Lgs. n. 504/92 ed adduce che la Commissione Tributaria Regionale ha totalmente omesso di esaminare e decidere il profilo di nullità dell’atto impugnato, costituito dalla assoluta carenza di motivazione dello stesso, profilo eccepito con il ricorso in primo grado e riproposto in sede di appello. B. Con il secondo motivo il ricor-

rente, in conseguenza della censura posta a fondamento del primo motivo, denunzia (art. 360 n. 3 c.p.c.) violazione, mancata o falsa applicazione art. 11, co. 2, D. Lgs. 504/92, art. 3, co. 1, legge n. 241/90 e art. 1, co. 1, legge n. 212/2000 esponendo che la Commissione Tributaria Regionale ha omesso di applicare specifica norma di legge (art. 11, co. 2, D. Lgs. 504/92 in materia di ICI) che si assume perciò violata o disapplicata unitamente ad altre norme in materia fiscale e amministrativa nei. rapporti tra P. A. e cittadino quali l’art. 3, co. 1, legge n. 241/90 e art. 1, co. 1, legge n. 212/2000. A conclusione il contribuente (ai sensi dell’ art. 366 bis c.p.c.) formula “quesito di diritto” nel quale chiede a questa Corte di accertare e stabilire (“accerti e stabilisca”) “se l’avviso di accertamento impugnato è stato emesso o meno dal Comune ... in violazione di tali norme di legge in relazione al suo contenuto ed in particolare se in esso si evincono tutti i presupposti e le ragioni della pretesa del Comune ovvero se l’obbligo motivazionale dell’accertamento può ritenersi adempiuto o meno dal Co-

mune” . C. Con il terzo (ed ultimo) motivo il contribuente premesso che “l’immobile in cui [egli] ... vive assieme alla moglie è costituito, sin dall’origine, su tre livelli (piano seminterrato, piano terra e mansarda) e che soltanto a seguito della regolarizzazione con condono edilizio di una parte della superficie del seminterrato, [essi] proprietari hanno optato di accatastare il seminterrato separatamente dal piano terra e dalla mansarda, pur mantenendo inalterata la destinazione d’uso di tutti e tre i livelli a propria abitazione censura l’inapplicabilità al caso, affermata dal giudico di appello, del principio di diritto affermato nella sentenza n. 563 del 22 gennaio 1998 di questa Corte in ordine al merito dell’atto impugnato o denunzia violazione o falsa applicazione art. 8 D.Igs. n. 504/92 esponendo : - l’applicazione della aliquota agevolata ICI prevista per l’abitazione principale ad entrambe le unità immobiliari effettivamente adibite a tale uso è un principio che vige nella ratio della legge in materia e alcuna norma subordina tale applicazione al fatto che tutti i vani debbano trovarsi

Servizio di consulenza legale Grazie alla disponibilità di alcuni legali, la Fondazione dei Geometri ha istituito un servizio di consulenza legale gratuita per iscritti all’Albo dei Geometri. Il servizio consiste in una prima consulenza legale per avere dei pareri informali e porre questioni di carattere giuridico e quesiti di pronta soluzione; qualora le questioni fossero impegnative, richiedessero approfondimenti, veri e propri pareri o assistenza in giudizio, è ovvio che l’interessato dovrà proseguire in sede privata nei contatti. L’orario di ricevimento, presso la sede del Collegio e su appuntamento, è il seguente: -

Avv. Michele Scola – Diritto civile: mercoledì dalle 14 alle 16 Avv. Ugo Bertello - Diritto civile, specializzazione in Diritto Agrario: mercoledì dalle 16 alle 17 Avv. Federica Bergesio – Diritto civile, specializzazione in Diritto Condominiale: giovedì dalle 13 alle 15

I professionisti interessati ad usufruire del servizio possono telefonare per fissare un appuntamento. 6

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Argomenti legislativi allo stesso piano o che debba necessariamente dipendere dal numero dei vani che compongono ciascuna unità immobiliare; - il principio invocato risulta largamente affermato in materia di imposta di registro da questa Corte (sentenza 22 gennaio 1998 n. 563), secondo cui “se deve ammettersi che le agevolazioni per la prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinale, nel loro insieme, dagli acquirenti a costituire un’unica unità abitativa, e che quindi il contemporaneo acquisto di due appartamenti non è di per sé ostativo alla fruizione di tali benefici... assumono rilievo decisivo non la consistenza e la destinazione che tali immobili avevano prima dì essere venduti, ma, quella che ricevono a seguito dell’acquisto”; - con decisione n. 39/03/07 la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento dell’ICI 2003. Il ricorrente, quindi, chiede (“quesito di diritto”) a questa Corte: a) di accertare e stabilire (“accerti e stabilisca”) “se appare legittimo o meno riconoscere il diritto all’applicazione di aliquota agevolata ICI prevista per l’abitazione principale a favore di quel contribuente proprietario di due unità immobiliari dislocate su diversi piani tutte comunicanti tra loro e dichiaratamente e di fatto tutte godute e destinate ad abitazione principale del proprio nucleo familiare e ciò in relazione ad entrambe le unita immobiliari anziché ad una sola come preteso dal Comune impositore” e, “per l’effetto”, b) di pronunciare (“pronunci”) o meno la nullità dell’atto impugnato”. 3. Il Comune, dal suo canto, rivendica la legittimità: - sia dell’avviso di liquidazione con riferimento alle rendite catastali assegnate dall’Ufficio del Territorio, atteso che, a suo giudizio, la sola

Le agevolazioni Ici inerenti all’abitazione principale si applicano anche in presenza di più unità immobiliari, anche se accatastate autonomamente, se dalle dichiarazioni del contribuente risulta che ciascun immobile è destinato ad abitazione principale. differenza tra la dichiarazione del contribuente e la liquidazione della maggiore imposta è consistita nella diversa aliquota calcolata sulla minore unità immobiliare, mentre tutti gli altri presupposti sono rimasti invariati; - sia della considerazione degli immobili occupati come due distinte unità con esclusione della riduzione dell’aliquota per una delle due, in quanto, per il secondo comma dell’art. 8 D.Lgs n. 504 del 1992 (norma di facile lettura), la detrazione dall’imposta dovuta si applica alla sola unità immobiliare adibita a dimora principale, non anche alle unità immobiliari che il contribuente voglia adibire a propria abitazione (secondo la risoluzione n. 6 del 7 maggio 2002 del Dipartimento per le politiche fiscali, infatti, “per poter fruire per intero degli effetti sia dell’aliquota ridotta sia della detrazione sarebbe opportuno che il contribuente richieda l’ accatastamento unitario dei due distinti

cespiti”; per il parere espresso il 15 giugno 2001 dalla Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, poi, “l’abitazione principale dislocata su due livelli, come da risultanze catastali non può essere considerata un’unica abitazione” ) . 4. I primi due motivi del ricorso del contribuente vanno respinti perché inammissibili; l’ultimo, invece, deve essere accolto perché fondato. A. Il primo motivo è inammissibile in quanto, adducendo a suo fondamento che la Commissione Tributaria Regionale ha totalmente omesso di esaminare e decidere il profilo di nullità dell’atto impugnato costituito dalla assoluta [sua] carenza di motivazione, con lo stesso il ricorrente, nella sostanza, denunzia (espressamente ai sensi dell’ art. 360 n. 5 c.p.c.), ma erroneamente, sub specie di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione una vera e propria carenza di pronuncia, censurabile innanzi a questa Corte come vizio della il geometra n. 11-12/08

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Argomenti legislativi sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c. (“nullità della sentenza”), per violazione dell’art. 112 c.p.c: il vizio di omessa pronuncia, come noto (Cass., 20 novembre 2007 n. 24139; 18 settembre 2007 n. 19356; 17 luglio 2007 n. 15882; 5 giugno 2007 n. 13059; 26 gennaio 2006 n. 1701, tra le recenti), deve essere fatto valere unicamente in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. e non già con denuncia della violazione di norme processuali ovvero di un vizio di motivazione; quest’ultimo, in particolare, poiché un ragionamento inesistente non può avere vizi logici, presuppone di necessità l’avvenuto esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure la parte censuri la soluzione adottata perché ritenuta giuridicamente non corretta ovvero priva di adeguata giustificazione. Lo stesso motivo, peraltro, è privo del “quesito di diritto” prescritto, a espressa pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis c.p.c. anche per la denunzia (ex art. 360 n. 4 c.p.c.) della violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass., III, 26 febbraio 2008 n. 4968, per la quale “l’illustrazione di ciascun motivo (scilicet, di ricorso per cassazione) deve a pena di inammissibilità concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19 dicembre 2006, n. 27130)”. B. La rilevata inammissibilità del primo motivo travolge naturaliter il successivo perché proposto, espressis verbis, in conseguenza della censura posta a fondamento del primo motivo. Tale motivo, peraltro e comunque, è affetto da una propria, specifica, ragione di inammissibilità perché nel “quesito di diritto” formulato a conclusione dello stesso si chiede a questa Corte, in particolare, di accertare (“accerti”) “se l’avviso di liquidazione impugnato è stato emesso o meno dal Comune in violazione”: il “quesito di diritto” voluto dall’art. 366 bis detto, invece, diversamente da quanto domandato dal ricorrente,

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non può mai importare la richiesta a questa Corte di compiere un accertamento sul fatto perché la sua unica finalità è quella di individuare il principio di diritto, diverso da quello fondante (per esplicito o per implicito) la sentenza impugnata, ritenuto dal ricorrente applicabile ad una specifica e ben individuata (oltre che indiscussa) fattispecie concreta, idoneo a determinare (Cass., un., 12 marzo 2008 n. 6530) “ un ribaltamento della decisione adottala dal giudice a quo”. C. Il terzo motivo, di contro, come anticipato, deve essere accolto perché fondato. Per il terzo comma dell’art. 6 D.Lg.vo n. 504 del 1992 (nel testo “sostituito” dall’art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996 n. 662), invero, “l’imposta” comunale sugli immobili (ICI) “è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente”. Il primo comma dall’ art. 5 dello stesso D.Lg.vo considera “base imponibile” il valore degli immobili soggetti all’ imposta, inteso (secondo comma) come “valore” dei fabbricati iscritti in catasto “quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori” di cui al secondo comma dell’art. 52 DPR 26 aprile 1986 n. 131. In forza del secondo comma dello stesso art. 6, poi, “l’ aliquota ... può essere diversificata ..., con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”: con questa norma il legislatore ha imposto al Comune di deliberare comunque un trattamento fiscale meno gravoso per l’“abitazione principale”. La lett. e) dell’art. 59 D.Lg.vo 15 dicembre 1997 n. 446, di poi, ha espressamente previsto la possibilità, per il Comune, di “considerare abitazioni principali, con conseguente

applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela”. Con l’attuazione di questa previsione, ovviamente, debbono essere considerate “abitazioni principali” tutte quelle “concesse in uso gratuito a parenti”: tanto, all’evidenza, in via logica, mostra l’irrilevanza del collegamento, propugnato come necessario dal Comune, della nozione di “abitazione principale” (beneficiaria “dell’aliquota ridotta od anche della detrazione prevista”) con quella di unica “unità immobiliare” catastale in quanto lo stesso soggetto passivo fruisce “dell’aliquota ridotta od anche della detrazione prevista” per tutti i suoi immobili adibiti ad “abitazioni” siano “principali” ovvero da considerare tali perché concessi “in uso gratuito a parenti”. Il favore del legislatore per l’“abitazione principale”, inoltre, si evince ulteriormente dal quarto comma dell’art. 5 bis DL 27 maggio 2005 n. 86 (convertito nella legge 26 luglio 2005 n. 148) con il quale, al dichiarato “fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale”, si è concesso ai Comuni (alla “condizione” ivi prevista) la facoltà (“possono”) di “deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario”. Il concetto di “abitazione principale”, quindi, non risulta necessariamente legato a quello (ex art. 2, comma 1, lett. a) D.Lg.vo n. 504 del 1992) di “unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio” (poi “catasto dei fabbricati”) né, di conseguenza, limitato ad una sola unità come identificata catastalmente, ma viene in rilievo esclusivamente per la speciale con-


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Argomenti legislativi siderazione, da parte del legislatore, dello specifico uso quale “abitazione principale” dell’immobile nel suo complesso. In tale contesto normativo l’“accatastamento unitario” ritenuto dal Comune (sulla scorta della risoluzione dallo stesso richiamata) necessario per l’applicazione dell’ “aliquota agevolata” si rivela mero escamotage fattuale, non rispettoso della evidenziata finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti ad “abitazione principale”, confermata dalla recentissima previsione (“a decorrere dall’anno 2008”) dell’“esenzione” totale dell’imposta de qua sull’abitazione principale, disposta dall’ art. 1 del Dl. 27 maggio 2008 n. 93. Di conseguenza - essendo pienamente mutuabile la ratio che sorregge le statuizioni di questa Corte (Cass., I, 22 gennaio 1998 n. 563, seguita da I, 3 giugno 1998 n. 5433 e, di recente, da trib. 10 dicembre 2002 n.

17580; 24 novembre 2006 n. 24986; 25 febbraio 2008 n. 4739) in tema di agevolazioni c.d. per 1’ acquisto della “prima casa”, previste dall’art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982 n. 168 - mutatis mutandis, deve affermarsi il princìpio secondo cui ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come “abitazione principale” non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’“abitazione principale”, sempre che (cfr., analogamente, per l’agevolazione “prima casa”, Cass., n. 563 del 1998, cit.) il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma (la prova de) l’effettivo, utilizzazione ad “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione

prevista dal secondo comma dell’ art. 8 una sola volta per tutte le unità. D. In definitiva, la sentenza impugnata - la quale, peraltro, si è ingiustificatamente ed illogicamente fermata a valutare solo la circostanza, del tutto priva di rilievo ai fini della soluzione della controversia, che i due appartamenti non si trovava sullo stesso piano - deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa, siccome bisognevole dei conferenti accertamenti fattuali, deve essere rinviata a sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, diversa da quella che ha pronunciato tale decisione, affinché (1) decida l’appello del contribuente facendo applicazione del principio di diritto innanzi affermato e (2) provveda anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie l’ultimo moti-

8 studenti su 10 trovano lavoro entro 1 anno

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Argomenti legislativi vo di ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Ici, fabbricati non ultimati Corte di Cassazione 10/10/2008 n. 24924 La Corte di Cassazione, sez. V, con Sentenza n. 24924 del 10 ottobre, pronunciandosi in merito alla fondatezza di un accertamento subito da un’impresa di costruzioni (che aveva richiesto l`accatastamento di fabbricati a destinazione residenziale non ancora ultimati) ed avente ad oggetto il mancato versamento dell`Ici,

nei periodi d’imposta precedenti a quello di ultimazione dei fabbricati, ha affermato che l’Ici si applica con riferimento ai fabbricati iscritti in catasto, ancorché risultino in corso di costruzione, a nulla rilevando la circostanza che gli immobili non siano, in concreto, utilizzabili, e, quindi, non idonei a svolgere la funzione cui sono destinati. La sentenza mostra dunque un forte riferimento al valore dei dati catastali, stabilendo che i fabbricati dichiarati al Catasto sono assoggettati all’imposta comunale sugli immobili anche se non ancora ultimati. La valutazione dei giudici è basata sull’interpretazione delle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Ici, secondo cui il presupposto dell’imposta è il possesso, tra l’altro, di “fabbricati” destinati a qualsiasi uso (art.1, comma 1). In particolare, l’art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 504/1992 stabilisce che per “fabbricato” si intende

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“l’unità immobiliare iscritta, o che deve essere iscritta in catasto”, con l’ulteriore precisazione che il “fabbricato di nuova costruzione” è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero, se antecedente, dalla data in cui viene comunque utilizzato. Per i “fabbricati di nuova costruzione”, la data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero quella anteriore di utilizzazione del bene, assume rilievo soltanto nell’ipotesi in cui l’immobile non sia stato ancora iscritto in catasto, visto che tale è il presupposto principale che rende il bene imponibile al tributo. Pertanto, a parere dei giudici, non rilevano, ai fini dell’applicabilità dell’ICI sul fabbricato, né la circostanza che il medesimo non sia stato ultimato e non sia, di fatto, utilizzabile né l’idoneità dell’immobile a produrre reddito. La sentenza ha immediatamente suscitato perplessità e non condivisione da parte degli organi di stampa e dei giuristi Per quanto l’art. 2, comma 1, lett. a) del dlgs n. 504/1992 definisca “fabbricato” l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, il comma 6, dell’art. 5 dello stesso decreto statuisce, in deroga ai principi generali contenuti nel predetto art. 2, che l’Ici deve essere pagata sul valore dell’area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione o, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato. Si tratta quindi di una norma speciale che deroga al principio generale di rilevanza dell’accatastamento. Spetterà al contribuente dimostrare che il fabbricato, pur essendo stato (erroneamente) accatastato non era ultimato - e neppure utilizzato- e quindi, in definitiva, che ai fini Ici non poteva che essere considerato un’area edificabile.


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Professione

Il responsabile dell’Ufficio Tecnico non può avere altri incarichi dal Comune Consiglio di Stato, Sentenza n. 517522 del 22 ottobre 2008 La recente sentenza del Consiglio di Stato, nel confermare la precedente giurisprudenza (TAR Marche n. 203/2003 del 31/3/2003), ha precisato che un Comune che abbia conferito ad un progettista esterno l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico, non può affidargli incarichi di progettazione compensati sulla base della tariffa professionale. Il Comune aveva conferito ad un architetto, estraneo ai suoi ruoli, l’incarico di responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Settore Lavori Pubblici, con il compito di istruire le pratiche di competenza dell’Ufficio, con firma degli atti, compresi quelli a rilevanza esterna, la redazione di progettazioni, stime e quant’altro necessario per il suo funzionamento, con assunzione di responsabilità dell’istruttoria e del provvedimento

finale. Aveva poi affidato allo stesso architetto, anche congiuntamente ad altri professionisti, incarichi di progettazione e direzione lavori, compensati sulla base della tariffa professionale vigente. Alcuni consiglieri comunali hanno segnalato i fatti all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, la quale ha accertato l’illegittimità dell’operato del Comune per violazione delle norme in materia di conferimento di servizi di ingegneria ed architettura con particolare riferimento ai principi di pubblicità, concorsualità e trasparenza da garantire nella selezione dei soggetti esterni. Il Comune si è rivolto al Tar che ha respinto il ricorso; la questione è stata quindi sottoposta al Consiglio di Stato. La sentenza ricorda che, in base all’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti possono affidare gli incarichi di cui si tratta a

propri dipendenti ovvero a professionisti esterni, con disciplina diversa quanto ai meccanismi di affidamento e quanto alla remunerazione. Infatti, i rapporti con professionisti esterni vengono instaurati secondo procedimenti da pubblicizzare adeguatamente ed ai quali possono partecipare tutti i soggetti in possesso della qualificazione necessaria; la remunerazione è stabilita in base alle tariffe professionali vigenti, ed è oggetto di confronto concorrenziale. Invece, il Comune in questione ha affidato ad un professionista interno (anche se a termine) alla propria struttura un incarico professionale che poi ha retribuito secondo il regime proprio dei rapporti con i professionisti esterni. Il Comune ha quindi confuso i due regimi, affidando contratti di rilevanza esterna con la libertà di scelta che gli è propria nell’ambito delle decisioni interne.

COMUNE DI TORINO SPORTELLO PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA La DIVISIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA - SETTORI URBANISTICA comunica l’implementazione dello Sportello per l’Edilizia e l’Urbanistica con i settori della Divisione dedicati all’Urbanistica. Le nuove pagine sono linkabili dal menu a sinistra della home page, Organizzazione - Urbanistica. Un menù a tendina indicherà le differenti opzioni. http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/prg_riass_urb_prg_spina.shtml http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/trasformazioni_convenzionate.shtml http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/proc_ammin_urbanistiche.shtml http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/direzioni.shtml http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/organizzazione/strumentazione_urbanistica.shtml il geometra n. 11-12/08

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Competenze sul cemento armato: grave attacco ai Geometri La lettera della Fiopa

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FIOPA Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri e Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta Prot. Federazione Archh. n. 195/’08 Prot. Federazione Ingg. n. 502/’08 Spett.li Amministrazioni Comunali Amministrazioni Comunità Montane Amministrazioni Provinciali del Piemonte e della Valle d’Aosta - Loro sedi Geometri: competenze per progettazione e direzione di lavori con strutture in cemento armato. La questione relativa ai limiti delle competenze dei geometri alla progettazione e direzione di lavori con strutture in cemento armato, pur non nuova, ha trovato recentemente una più chiara definizione ad opera della giurisprudenza. In relazione alle attuali disposizioni le sottoscritte Federazioni Interregionali degli Ordini degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta, con l’obiettivo

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Periodicamente si assiste all’insorgere di iniziative da parte delle Categorie dei Laureati tecnici contro le competenze dei Geometri, particolarmente nel settore del cemento armato. Ecco ora la lettera della FIOPA - la Federazione Ordine Ingegneri e Architetti Piemonte e Valle d’Aosta - che tenta si “screditare” presso le amministrazioni competenti l’operato dei geometri. Rispondono prontamente il Consiglio Nazionale Geometri ed i Collegi interessati. di esercitare un’azione preventiva diretta ad evitare i contenziosi invitano le Amministrazioni e gli Uffici Tecnici Comunali, Provinciali e delle Comunità Montane a segnalare ai committenti la non competenza professionale dei tecnici diplomati per gli interventi proposti qualora venga rilevato, dopo una rigorosa valutazione di tutti i progetti redatti da tecnici diplomati, il superamento dei limiti di competenza come delineati dalla normativa vigente e meglio precisati dalla giurisprudenza, respingendo quindi per tali motivi le relative richieste di permessi di costruire o D.I.A., nonché ad esercitare essi stessi un controllo, secondo le normative di seguito indicate, sui progetti presentati. Detta valutazione dovrà essere eseguita alla luce della ratio legis della

normativa di carattere imperativo vigente, che è quella di “garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone”. I principali riferimenti in relazione a quanto sopra sono i seguenti: - L’art. 16, lett. m) del R.D. 11.2.1929 n. 274 abilita i geometri alla progettazione, direzione e vigilanza in materia edilizia solo per le costruzioni rurali, gli edifici per uso delle industrie agricole di limitata importanza e le “modeste costruzioni civili”. - Il medesimo articolo, alla lettera l) consente ai predetti professionisti “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”. - L’art. 2 della legge 5.11.1971 n. 1086 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”) stabiliva che “la costruzione delle opere di cui all’articolo 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze” e che “l’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze” . - Le disposizioni dell’art. 2 citato sono


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Professione ora trasfuse nei commi 2 e 3 dell’art. 64 del DPR 6.6.2001 n. 380 (T.U. dell’Edilizia). La giurisprudenza, ancora recentemente (Cass. 8246/07), ha più volte ribadito i seguenti principi: - “Il geometra può occuparsi della progettazione, computo statico, e direzione dei lavori di costruzione, in cui vengano impiegate strutture in cemento armato, solamente con riferimento a piccole costruzioni annesse a fabbricati rurali, oppure riguardanti le imprese di trasformazione in agricoltura, e vigilare sull’esecuzione dei lavori relativi, oppure in ordine a costruzioni civili di carattere modesto, sempre che queste ultime però non comportino l’utilizzazione di elementi in cemento armato. In proposito va precisato che a norma del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, lett. m), la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre, in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa, la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali”. - “La previsione, contenuta nella L. 5 novembre 1971, n. 1086, art. 2, della progettazione e della direzione dei lavori per opere in cemento armato, anche da parte dei geometri, non ha comportato l’ampliamento della competenza di questi ultimi, in quanto nel-

la stessa disposizione di legge è testualmente detto che, per tutti i professionisti indicati (ingegneri, architetti, geometri e periti industriali edili), la progettazione, esecuzione e direzione dei lavori è ammessa “nei limiti delle rispettive competenze”, il che significa che la determinazione della competenza va fatta in base alla normativa preesistente che, per quanto riguarda i geometri, è quella contenuta nel R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, art. 16, integrato dalla L. 2 marzo 1949, n. 144, artt. 56 e 57, dalla quale si evince Una corretta ed imparziale interpretazione - come si è osservato delle norme e della giurisprudenza dovrebbe - che la progettazione rientrare nel rapporto del reciproco rispetto per opere in cemento tra professioni, pur a fronte di posizioni armato da parte di tali antitetiche. professionisti è limitata alle “piccole costruzioni accessorie di costrugettazione, trattandosi di incombenze zioni rurali e di edifici per uso d’in- che devono essere inderogabilmente dustrie agricole, che non richiedono affidate dal committente al professioparticolari operazioni di calcolo, tali, nista abilitato secondo il proprio stain definitiva, da non poter comportare, tuto professionale, sul quale gravano per loro destinazione, pericolo alcuno le relative responsabilità” per l’incolumità delle persone”. E la sentenza Cass. 12193/07 preciE la sentenza Cass. 17028/06 preci- sa: sa: - “E’ nullo il contratto tra un geome- “La progettazione e direzione di tra e il committente avente a oggetto la opera da parte di un geometra in ma- progettazione e la direzione di opere teria riservata alla competenza profes- in materia riservata alla competenza sionale degli ingegneri o degli archi- professionale degli ingegneri e degli tetti sono illegittime. In particolare, a architetti. In tal caso, il professionirendere illegittimo in tale ambito un sta non ha titolo ad alcun compenso, progetto redatto da un geometra non non essendo consentito di enucleare e rileva che esso sia controfirmato o vi- distinguere, con riferimento a un prostato da un ingegnere, ovvero che un getto generale di una costruzione da ingegnere esegua i calcoli del cemento destinare a civile abitazione redatto armato e diriga le relative opere, per- da un geometra, privo di competenza ché è il professionista competente che al riguardo, e che abbia assunto la dideve essere altresì titolare della pro- rezione dei lavori, un’autonoma attiil geometra n. 11-12/08

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Professione vità, per le parti di tali lavori inerenti a opere in cemento armato, riconducibile a un ingegnere o a un architetto. La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre è ammessa la sua competenza in via di eccezione anche a queste soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone”. Gli assunti sono stati confermati più volte sia della stessa Cassazione civile che dai giudici amministrativi: Cass. 12193/07; Cass. 27441/06; Cass. 17028 /06; Cass. 7778/05; Cass. 3021/05; Cass. 5961/04; Cass. 15327/00 Cass. 2861/97; Cass. 10365/97; Cass. 5891/95; Cons. di Stato 6572/04; Cons. Stato Sez. V, 25/99, T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 4.12.2006 n. 3966. Ugualmente anche la Cassazione penale in più occasioni ha sottolineato che “i geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: […]. La lettera della legge non può lasciar dubbi al riguardo, considerato che l’unica disposizione che abilita i geometri alle opere di cemento armato fa riferimento alle costruzioni rurali o di industria agricola, mentre la disposizione che riguarda le costruzioni civili non menziona assolutamente le opere in cemento armato” (così in motivazione Cass. pen. sez. III, 6.11.2000 n. 11287; conf. Cass. pen. sez. III, 16.10.1996 n. 10125, Cass. pen. sez. VI, 10.10.1995, n. 1147). Le violazioni delle disposizioni di carattere imperativo sulle competenze professionali, così come meglio delimitate anche ad opera delle giurisprudenza, comportano come conse-

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guenza, oltre alla nullità del contratto d’opera professionale di affidamento al geometra della progettazione delle opere e ad implicazioni di carattere penale in relazione al reato di esercizio abusivo della professione, la illegittimità delle concessioni o permessi a costruire basate su progetti redatti da geometri anche nel caso in cui, come risulta alla giurisprudenza della Cassazione citata, la concreta esecuzione del progetto avvenga ad opera di un soggetto abilitato o con la sua collaborazione. Inoltre è stato chiarito che spetta alle amministrazioni interessate, prima di rilasciare un permesso di costruire o D.I.A., verificare se il progetto proposto sia stato redatto da un tecnico professionista iscritto al relativo albo professionale e, in particolare - in relazione alla natura ed all’entità dell’intervento costruttivo progettato, nonché alla differente competenza -, se il redattore del progetto sia effettivamente abilitato al tipo di opera progettata, sia per assicurare che la compilazione dei progetti stessi sia affidata al professionista competente “ex lege” sia per la salvaguardia dell’economia nazionale e della pubblica e privata incolumità (così Cons. Stato Sez. V 83/99). La violazione dei suddetti principi può comportare quindi anche la richiesta di illegittimità dei permessi a costruire rilasciati. Le Federazioni scriventi e gli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti aderenti alle rispettive Federazioni restano a disposizione per qualsiasi informazione o supporto. Torino, 15 Settembre 2008 Distinti saluti. Il Presidente della Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti P.P.C. degli Ordini degli Ingegneri del Piemonte e della Valle d’Aosta arch. Gianni Cavallero dott. ing. Giuseppe Levis

La risposta del Consiglio Nazionale Geometri

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Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Prot. 7762 Roma, 21 ottobre 2008 Oggetto: Competenze professionali dei geometri – Circ. Federazioni Interregionali Ordine Architetti ed Ordine Ingegneri Piemonte e Valle d’Aosta Spett.li Amministrazioni Comunali Amministrazioni Comunità Montane Amministrazioni Provinciali del Piemonte e della Valle d’Aosta - Loro sedi Questo Consiglio Nazionale è venuto a conoscenza della circolare diramata dalle Federazioni Interregionali in oggetto, inviata alle amministrazioni locali in indirizzo e riguardante la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione lavori di edifici con struttura in c.a.. Una corretta ed imparziale interpretazione delle norme e della giurisprudenza richiamata a sostegno delle affermazioni contenute nella citata circolare, dovrebbe rientrare nel rapporto del reciproco rispetto tra professioni, pur a fronte di posizioni antitetiche. Per quanto riguarda le competenze


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Professione La preparazione scolastica dei geometri - unitamente a quella professionale - è assicurata dalla disciplina dei programmi di insegnamento, attualmente previsti dal D.P.R. n. 825, dell’1.5.1972 (materie, orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri). Tale decreto ha, infatti, introdotto il “cemento armato” come materia di studio sotto ogni rilevante aspetto (materiali, requisiti di accettazione e di impiego, sistemi costruttivi, calcolo delle strutture, progettazione e direzione lavori).

professionali, dal punto di vista normativo, è appena il caso di ricordare che la legislazione vigente non vieta in modo aprioristico al geometra di operare con strutture in cemento armato nelle costruzioni. Se è vero che la lettera l), art. 16, del R.D. n. 274/1929, disciplina la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione di piccole costruzioni accessorie in c.a. di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza è altrettanto innegabile che la lettera m) assegna ai geometri il “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”. La maggiore ampiezza normativa della lettera l) che espressamente disciplina l’uso del cemento armato nelle costruzioni a destinazione agricola, non può autorizzare l’interprete a concludere che il legislatore, formulando in modo generico la norma contenuta nella successiva lettera m) (senza esplicito riferimento all’uso del cemento armato), ne abbia voluto vietare l’utilizzo per le costruzioni civili. Questa conclusione condurrebbe a conseguenze aberranti, tali da comprimere in maniera inaccettabile l’esercizio della professione del geometra e da snaturarne la funzione, vista l’importanza e la diffusione ormai acquisita dal cemento armato nell’ambito delle costruzioni non solo a destinazione civile. Oltre tutto siffatta conclusione contravviene chiaramente al dettato della L. n. 1086, del 5.11.71, art. 2, 1°

comma, che, anzi, garantisce al geometra il diritto all’uso del cemento armato entro i limiti di competenza. Tale legge, infatti, ha ridisciplinato “in toto” la materia, innovando la precedente normativa e riconoscendo la legittimazione anche dei geometri a progettare opere in cemento armato, secondo i criteri stabiliti dal relativo regolamento professionale. Pertanto, si deve riaffermare il concetto di modesta costruzione per delimitare l’ambito di competenza del geometra nell’espletamento di incarichi professionali, adottando il criterio tecnicoqualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare. Anche per quanto riguarda l’ulteriore aspetto della questione, cioè la progettazione in zona sismica, si richiama la L. n. 64, del 2.2.1974, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” che, all’art. 17, 2° comma, così prescrive testualmente: “Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra, o perito industriale iscritto all’Albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché del direttore dei lavori”. Si osserva che la norma, nella sua formulazione, richiama in modo pressoché identico quella contenuta nell’art. 2, 1° comma, della L. n. 1086/71 sulla disciplina dell’uso del cemento armato, che è stata fino ad ora oggetto di analisi interpretativa.

Anche questa norma rimanda ai criteri di ripartizione delle competenze stabiliti dalla legge professionale, motivo per cui tutte le considerazioni di principio già svolte in precedenza possono essere qui validamente riproposte. Ancora una volta, la legge autorizza il geometra ad operare, in zona sismica, a condizione che egli sia iscritto al proprio albo professionale e nei limiti della sua competenza, secondo i criteri generali richiamati dall’art. 16, R.D. n. 274/1929. Quand’anche la progettazione in zona sismica richieda particolari operazioni di calcolo, la legge comunque scevera da questo concetto e colloca i limiti di competenza del geometra entro quelli predeterminati dalla legge professionale alla quale rimanda, vale a dire il limite della modesta costruzione. Si deve dunque nuovamente riaffermare il concetto di modesta costruzione civile per delimitare l’ambito di competenza del geometra nell’espletamento di incarichi professionali anche in zone sottoposte a pericolo sismico ed a più forte ragione in zone non sottoposte a tale rischio. D’altro canto, occorre tener conto della specifica preparazione scolastica - unitamente a quella professionale - dei geometri, assicurata dalla disciplina dei programmi di insegnamento, attualmente previsti dal D.P.R. n. 825, dell’1.5.1972 (materie, orari e programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri). Tale decreto ha, il geometra n. 11-12/08

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Professione

La valutazione circa la competenza professionale del geometra nell’ambito di procedimenti amministrativi autorizzativi spetta esclusivamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale; la commissione edilizia non è di norma titolare di alcun potere di sindacato su tale delicato argomento, in quanto trattasi di organo tecnico consultivo deputato esclusivamente a valutare la compatibilità del progetto con le norme urbanistiche vigenti nel territorio interessato. infatti, introdotto il “cemento armato” come materia di studio sotto ogni rilevante aspetto (materiali, requisiti di accettazione e di impiego, sistemi costruttivi, calcolo delle strutture, progettazione e direzione lavori). A sostegno di quanto sopra esposto, si evidenziano le pronunzie giurisprudenziali che seguono. La sentenza n. 199/93 della Corte Costituzionale, in particolare, fa proprio il criterio “tecnico qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive”. Questo è un criterio “flessibile” - dichiara la Corte - che si evolve in accordo con le “cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnici scientifici che la materia può subire nel tempo” e per la cui applicazione concreta occorre far riferimento, oltre alla legge n. 144/49 (tariffa professionale), anche all’intera normativa di settore. In tale ambito, dunque, vanno ricomprese le disposizioni riguardanti altre categorie tecniche, quale il regolamento professionale dei periti industriali (R.D. n. 275/29) che riporta la medesima espressione “modesta costruzione civile”, ampiamente spe-

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cificata all’art. 19 della relativa tariffa (L. n. 146/57). A tale proposito, la Consulta conferma che i regolamenti delle professioni suddette risultano emanati contemporaneamente e, pertanto, appare inoppugnabile che la medesima espressione debba avere la stessa valenza, individuata attraverso le tariffe professionali, alla luce della cultura tecnica e professionale delle categorie interessate. Pertanto, il più ampio ambito di competenze descritto dalla legge n. 146/57, rispetto a quello indicato dalla legge n. 144/49, determinato dalla evoluzione tecnico-professionale, deve essere ragionevolmente riferito anche ai geometri. La sentenza citata non menziona il cemento armato, ma le espressioni adoperate (“valutazione” delle “caratteristiche costruttive” e delle “difficolta’ tecniche presenti”) non solo non ne escludono l’uso, ma all’opposto lo ammettono. La sentenza n. 3673/93 della Sesta Sezione della Cassazione Penale si pone nel medesimo solco della Corte Costituzionale, ma si spinge oltre. La sentenza riconosce che la competenza in materia di costruzioni civili

è disciplinata dalla sola lett. m) dell’art. 16 R.D. n. 274/29 e che, ai fini della delimitazione della competenza in materia di costruzioni civili, non hanno alcuna rilevanza le disposizioni dettate nelle altre lettere del medesimo art. 16. La lettera m) non ha posto “alcuna distinzione o esclusione in ordine al tipo di costruzione, alla sua struttura o alla tecnica costruttiva; poiché la legge non ha escluso l’uso della struttura in cemento armato, sarebbe ingiustificato ed anzi arbitrario porre una limitazione alla attività del geometra circoscrivendola ad un solo tipo di costruzione, escludendo quella realizzata con l’impiego del cemento armato” e, pertanto, i geometri “sono normalmente competenti a progettare ed eseguire opere in cemento armato nei limiti quantitativi e qualitativi previsti” dalla disciplina professionale. Ad ulteriore conferma della legittimità del criterio tecnico qualitativo e dei risultati “flessibili” (per usare l’espressione adottata dalla Corte Costituzionale) che esso comporta, la Corte di Cassazione, con riguardo specifico al cemento armato, ha osservato “che nel periodo intercorrente fra l’emanazione del R.D. n. 274/1929 e delle successive leggi citate, lo sviluppo del cemento armato nell’edilizia è stato notevolissimo, tanto che le strutture di tale tipo hanno praticamente sostituito l’uso di quelle una volta denominate “ordinarie”, concludendo pertanto che “il richiamo fatto alle due citate leggi n. 1086/1971 e n. 64/1974 sulle strutture cementizie e sulle costruzioni antisismiche alla competenza dei geometri e dei periti industriali edili, ha anche il significato di riconoscere ad essi una normale e generica competenza nel progettare le opere in cemento armato”. Tale orientamento risulta, confermato “in toto” dalla sentenza n. 784/97 della quarta sezione del Consiglio di Stato, laddove sancisce, in particolare, l’interpretazione delle leggi tecniche - dal R.D. n. 2229/39 alla legge n. 64/74 (attraverso la legge n. 1086/71) - come


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Professione una conferma che la competenza dei geometri, di cui all’art. 16 lett. m) del R.D. n. 274/29, comprende la legittimazione a progettare e dirigere modeste costruzioni civili, senza alcuna preclusione in ordine alla struttura. Alla stessa conclusione perviene anche la decisione del Consiglio di Stato, sez. 5°, n. 348/2001 laddove recita testualmente: “Dunque, per valutare la idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera edilizia che comporta l’uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento. A tal fine, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell’evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio”. Anche la Suprema Corte di Cassazione, sez. 2° civile, ha ribadito il suddetto principio con la pronunzia n. 5428 del 17/03/2004. Allo stesso modo, la sentenza del Tribunale penale di Aosta, n. 683/06 – tenendo tra l’altro conto di una perizia redatta da ingegnere – riconosce la competenza professionale del geometra nella progettazione e DL di opere in c.a., laddove l’opera stessa possa “considerarsi modesta”. Se non bastasse la giurisprudenza citata, si fa esplicito riferimento a quanto affermato dal Centro Studi Ingegneri nella pubblicazione “Le competenze professionali degli ingegneri juniores” (luglio 2008) – con prefazione a firma del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - che, trattando della definizione della modesta costruzione, alla nota 17, pag. 36, riporta testualmente: “Ad esempio, ipotesi non di rado verificatasi, oggetto della progettazione è una struttura pari a circa 5.050 mc a fronte dei canonici 5.000 mc con i quali la giurisprudenza individua generalmente le strutture di modesta entità”. La valutazione della “modestia” va, pertanto, effettuata per ogni singola fattispecie, dando rilevanza decisiva all’elemento tecnico-qualitativo, “tenuto conto della

preparazione professionale della medesima (ndr Categoria dei geometri) in relazione agli studi compiuti ed alla cultura accresciuta dall’evoluzione delle conoscenze tecniche”. Le considerazioni svolte valgono pienamente anche per le costruzioni a destinazione industriale o commerciale, come previsto anche dalla tariffa professionale (legge n. 144/1949) ed a maggior ragione la competenza non può essere messa in dubbio per le costruzioni con strutture prefabbricate di cui all’art. 9 della medesima legge n. 1086/1971. Ai sensi di tale norma, infatti, il progettista è responsabile dell’organico inserimento dei manufatti nel progetto delle strutture dell’opera, ma non anche del calcolo delle strutture prefabbricate. Va, inoltre, ricordato che nella categoria dei geometri sono attualmente già iscritti un gran numero di geometri laureati che possiedono, pertanto, la stessa formazione scolastica ed universitaria degli ingegneri juniores, ai quali è consentita la progettazione e DL di edifici con utilizzo di strutture in c.a. con la sola esclusione dell’utilizzo di metodologie <<innovative>>. Pertanto, alla luce di quanto premesso, è dovere di questo Consiglio Nazionale difendere l’operato dei propri iscritti laddove, ovviamente, esso sia rispettoso della disciplina che regola i limiti dell’esercizio dell’attività professionale. Nello spirito di collaborazione che contraddistingue, da sempre, i rapporti della categoria dei geometri con le amministrazioni locali, si invita a scongiurare ogni adesione alla richiamata circolare inviata dalle Federazioni degli Ingegneri e degli Architetti e si dichiara la più ampia disponibilità a fornire eventuali ulteriori chiarimenti, al fine di evitare comportamenti idonei a ledere le legittime prerogative dei medesimi professionisti. Con i migliori saluti IL PRESIDENTE f.to (Geom. Fausto Savoldi)

La risposta del legale dei Collegi dei Geometri del Piemonte e Valle d’Aosta

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Studio Legale Vinciguerra & Fiorini - Torino Torino, 18 novembre 2008 Egr. Sig.ri PRESIDENTI DEI COLLEGI DEI GEOMETRI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA Loro sedi Spett.li AMMINISTRAZIONI COMUNALI AMMINISTRAZIONI DELLE COMUNITA’ MONTANE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA Loro sedi Oggetto: Competenza professionale del geometra nella progettazione e nella direzione lavori di opere che presentano strutture in cemento armato. Sono stato richiesto dai Presidenti dei Collegi dei Geometri del Piemonte e della Valle d’Aosta di esprimere parere legale in ordine al contenuto della lettera del 15 settembre 2008, con la quale la Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti P.P.C. del Piemonte e della Valle d’Aosta (FIOPA) contestava la competenza dei geometri nella il geometra n. 11-12/08

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Professione progettazione e direzione lavori di opere a civile destinazione in cemento armato, invitando contestualmente le Amministrazioni destinatarie della missiva a respingere i relativi permessi di costruire e le denunce di inizio attività (DIA) inerenti a progetti redatti e sottoscritti da geometri. Dopo aver attentamente riflettuto, ritengo di rispondere come segue. 1. La lettera FIOPA del 15 settembre 2008 presenta numerose imprecisioni e, mediante un’analisi parziale della giurisprudenza, fornisce un quadro complessivo della materia che rischia di fuorviare le Amministrazioni nell’adozione dei provvedimenti di loro competenza. Al riguardo, occorre in primo luogo osservare che a sostegno dell’asserita incompetenza professionale dei geometri viene fatto ampio riferimento all’orientamento giurisprudenziale corrente nella Cassazione civile. Le sentenze citate, tuttavia, non riguardano la validità dei permessi di costruire e delle DIA rilasciati dalle Amministrazioni, bensì il differente profilo relativo ai rapporti patrimoniali intercorrenti fra il geometra ed il committente del progetto. La Cassazione civile si pronuncia, infatti, sulla validità del contratto di progettazione stipulato fra il committente e il geometra e, in particolare, sul diritto di quest’ultimo a percepire il compenso per le prestazioni professionali svolte. Si tratta. pertanto di pronunce rese in questioni di natura privatistica. che non rivestono rilevanza alcuna ai fini del rilascio di provvedimenti autorizzativi da parte delle Amministrazioni pubbliche. Il giudizio sulla validità dei permessi di costruire e delle DIA spetta, invece ai Tribunali Amministrativi Regionali (in primo grado) ed al Consiglio di Stato (in grado di appello), i quali hanno ormai da tempo riconosciuto la competenza professionale del geometra nella progettazione e direzione lavori di costruzioni civili in cemento

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armato, purché esse presentino il requisito della “modestia”. In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha svolto un’importante opera di interpretazione evolutiva delle disposizioni che disciplinano le competenze professionali dei geometri. 2. L’art. 16 lett. l R.D. 11.2.1929 n. 274, recante il regolamento professionale dei geometri, stabilisce che rientrano nella loro competenza “progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”. La successiva lett.m riconosce, inoltre, al geometra la competenza nel “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”. L’art. 2 L. 5.11.1971 n. 1086 (recante norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato) e l’art. 17 L. 2.2.1974 n. 64 (recante la disciplina delle costruzioni in zone sismiche) attribuiscono, inoltre, anche ai geometri, oltre che agli ingegneri ed agli architetti, la competenza nella progettazione di opere in cemento armato “nei limiti delle rispettive competenze”, riconoscendo in tal modo che essi sono normalmente competenti a progettare opere in cemento armato, nei limiti previsti dalle rispettive norme professionali. Muovendo da questi dati normativi, la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente sganciato la legittimazione del geometra nella progettazione di opere con strutture in cemento armato dall’uso agricolo delle opere stesse, ammettendo - com’è giusto in relazione all’evoluzione delle conoscenze tecniche - la competenza professionale del geometra anche per le costruzioni civili in cemento armato, purché - come stabilisce l’art. 16 lett.

m R.D. 11.2.1929 n. 274 - abbiano carattere “modesto”. Si riporta qui di seguito una rassegna delle più significative pronunce della giurisprudenza amministrativa: a) Cons. Stato, Sez. VI, 13 giugno 2005, n. 3085: “La competenza professionale del geometra per la progettazione di strutture in cemento armato è ammessa se comunque limitata alle opere di dimensioni minori; pertanto, al fine di valutare l’idoneità a firmare il progetto di un’opera edilizia che comporta l’uso del cemento armato, bisogna ammetterla solo se si tratta di un’opera di modeste dimensioni” b) Cons. Stato, Sez. V, 16.09.2004, n. 6004 e Cons. Stato, Sez. V, 1.12.2003, n. 7821: “per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera edilizia che comporta l’uso del cemento armato occorre considerare le specifiche caratteristiche dell’intervento al fine di ammetterla solo se si tratti di un’opera di modeste dimensioni”; c) Cons. Stato Sez. V, 31.01.2001, n. 348: “Per valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera edilizia che comporta l’uso di cemento armato ex art. 16 lett. l del regolamento di cui al r.d. n. 274 del 1929, occorre, quindi, considerare le concrete caratteristiche dell’intervento; a tal fine, non possono essere prefissati criteri rigidi e fissi, ma è necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell’evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio” d) Cons. Stato, Sez. V, 8 giugno 1998, n. 779: “La competenza dei geometri per la realizzazione in cemento armato di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali deve essere estesa, ai sensi dell’art. 16 R.D. n. 274 del 1929, anche alle opere accessorie alle costruzioni civili, fermo restando che deve trattarsi di costruzioni di dimensioni esigue e tali da non presentare particolari problemi strutturali”. e) Cons. Stato, 7 agosto 1997 n. 784: “Dal complesso normativo risultante


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Professione dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 e dalle L. 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio 1974 n. 64 e 2 marzo 1949 n. 144 si deve trarre la conclusione che ai tecnici diplomati non è preclusa in assoluto la progettazione di strutture in cemento armato; anzi la stessa è specificamente prevista e consentita sempre che si mantenga nei limiti della competenza come determinata nella rispettiva disciplina professionale. Ne consegue che la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione nella relativa struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica cultura di tali professionisti accresciuta dall’evoluzione delle relative conoscenze tecniche”; f) TAR Campania, Salerno, Sez. I, 17.11.2004, n. 2016: “Nel nuovo quadro normativo, dunque, è caduta ogni rigida preclusione alla possibilità dei geometri di effettuare l’attività di progettazione per le opere in cemento armato. In particolare, la competenza di tale categoria professionale va riconosciuta per le costruzioni rurali e per le opere civili di modeste dimensioni”; g) Lo stesso TAR Piemonte. Sez. I, 10.12.2003, n. 1784, si è conformato a tale orientamento: “I geometri hanno la competenza per progettare opere in cemento armato, in virtù del R.D. n. 274 del 1929, il quale non prevede una limitazione dell’abilitazione esclusivamente per le piccole costruzioni accessorie di edifici rurali, dal momento che l’art. 16 contiene l’estensione anche per le opere accessorie di edifici civili, fatta salva la necessità che le dimensioni dell’edificio presentino la caratteristica dell’esiguità e la loro struttura non deve presentare problematiche particolari. Occorre pertanto una considerazione di tipo casistico e se, concretamente, dovessero riscontrarsi dei particolari problemi, la competenza spetta ad ingegneri ed architetti e non invece ad i geometri”; h) T.A.R. Abruzzo, Pescara,

12.07.2002, n. 604; “Essendo la competenza dei geometri limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, al fine di valutare l’idoneità del geometra a sottoscrivere un progetto che, pur relativo ad un’opera di modesta dimensione, implichi l’uso di cemento armato, occorre considerare tutte le particolarità e le concrete caratteristiche dell’intervento edilizio, anche alla luce dell’evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio (nella specie è stato ritenuto che un geometra poteva progettare l’ampliamento di un capannone industriale di circa 296 mq con elementi metallici prefabbricati e con tamponatura perimetrale attraverso pannelli prefabbricati)”; i) T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 7.10.2002, n. 523: “Non sono precluse alla progettazione dei geometri le opere modeste con impiego di cemento armato”; 3. Questo modo più elastico di intendere la competenza professionale del geometra si è già affermato da tempo nella giurisprudenza della Cassazione penale, la quale giudica sulla sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione previsto nell’art. 348 c.p. Si veda, in tal senso, Cass. pen., 2 febbraio 1993, in Giur. It.,1994,II, 844, secondo la quale da lett. m) prevede che il geometra può provvedere al “progetto, direzione, vigilanza di modeste costruzioni civili” senza porre alcuna distinzione o esclusione in ordine al tipo di costruzione, alla sua struttura o alla tecnica costruttiva; poiché la legge non ha escluso l’uso della struttura in cemento armato sarebbe ingiustificato ed anzi arbitrario porre una limitazione all’attività del geometra circoscrivendola ad un solo tipo di costruzione escludendo quella realizzata con l’impiego del cemento armato”. Di analogo tenore è, fra le altre, Cass. pen., 16 ottobre 1996, Bormolini, n. 10125, in Cass. pen., 1998, 1763, la quale, nella lettera in contestazione, è stata impropriamente presentata come

se negasse la competenza dei geometri. In realtà, tale pronuncia è di segno esattamente contrario e testualmente afferma: “L’art. 2 L. 5 novembre 1971 n. 1086, nell’indicare i professionisti abilitati alla progettazione e alla costruzione delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali. Per quanto riguarda i geometri, occorre fare riferimento alle lettere l) e m) dell’art. 16 r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, e da cui può desumersi che, relativamente alle costruzioni in cemento armato, il geometra è abilitato alla progettazione e direzione di lavori afferenti a esse solo quando si tratti di modeste costruzioni - intendendosi con tale termine la limitata entità dell’opera nel suo complesso e non la sola semplicità di essa - che non richiedano complessi calcoli delle strutture e non comportino problemi di stabilità e pericolo per la incolumità pubblica. (Nello stesso senso v. anche Id.27 marzo 1995, Dolmen, ivi,1996, 792; Id., 8 luglio 1983, in Arch. Pen., 1985, 271; Id. 30 maggio 1979, in Rep. Giur. It., I 980, voce Professioni intellettuali, 1980, 35). 4. Quanto al carattere “modesto” della costruzione, esso deve essere valutato secondo criteri tecnico-qualitativi. Ciò è stato riconosciuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza 19-27 aprile 1993 n. 199, nella quale si prende atto di “una nutrita elaborazione giurisprudenziale ormai concorde nel ritenere che, per accertare se una costruzione sia da considerare “modesta” e rientri nella competenza professionale dei geometri ai sensi dell’art. 16 R.D. n. 274/1929, il criterio basilare cui fare appello è quello tecnico-qualitativo fondato sulla valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalità costruttive, che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusiil geometra n. 11-12/08

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Professione vamente ai professionisti di rango superiore, mentre il criterio quantitativo e quello economico possono soccorrere quali elementi complementari di valutazione, in quanto indicativi delle caratteristiche costruttive e delle difficoltà tecniche presenti nella realizzazione dell’opera”. Il criterio quantitativo - il quale fa riferimento alla dimensione della costruzione in termini di volumetria o superficie - ha natura indicativa ed assume rilievo in quanto da esso possa desumersi che l’opera presenta particolari difficoltà sotto il profilo tecnico qualitativo. Sulla base di questi principi, la giurisprudenza ha ritenuto modeste costruzioni civili anche opere aventi una significativa volumetria: un capannone industriale con volumetria di circa 8200 mc, su tre piani fuori terra e con struttura in cemento armato (Cass. pen. 27 marzo 1995, Dolmen, cit.); un capannone ad uso commerciale di circa 10000 mc di volumetria, con annessa palazzina destinata ad uffici con volumetria di 1500 mc e struttura in cemento armato (Cass. pen., 13 marzo 1995, Bonan, in Il Geometra, 1997, n. 7, 107); una palazzina avente volumetria di 4000 mc circa (T.A.R. Puglia, Sez. II Bari 2l giugno 1995, n. 522, cit.). Su queste cifre si attesta anche la giurisprudenza di merito, che ha ritenuto modeste costruzioni civili un condominio a tre piani fuori terra e un piano seminterrato, con volumetria di circa 3804 mc (Pret. Venezia, 24 ottobre 1995, Clementi, in Il Geometra, 1997, n. 7, 28); un edificio con volumetria di 2984 mc, un edificio costituito da tre corpi di fabbricati rispettivamente di 2400, 2400 e 1600 mc, nonché un fabbricato con volumetria di 3000 mc (Pret. Perugia, 17 ottobre 1995, Giuglietti e altr, ivi, 20). Al riguardo TAR Campania, Sez. I, Salerno, 17.11.2004 n. 2016 ha individuato la “soglia discriminatoria” fra competenza del geometra e competenza dei tecnici laureati in 5.000 mc, precisando che si tratta di un limite

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pratico che non ha carattere assoluto, che si combina con la valutazione dei menzionati elementi qualitativi dell’opera. 5. Va, peraltro, rilevato che nella più recente giurisprudenza amministrativa si riscontra la tendenza a ritenere valido il permesso di costruire relativo ad un progetto architettonico redatto da geometra, quando il progetto strutturale (con i calcoli relativi alle strutture in cemento armato) venga effettuato da un tecnico laureato. In questa prospettiva, la stessa giurisprudenza è giunta ad ammettere la competenza del geometra anche nella progettazione architettonica di opere prive del requisito della “modestia”, purché, come detto, i calcoli strutturali siano redatti da un ingegnere o da un architetto. In particolare, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 11.06.2008, n. 1164, ha affermato che: “quando la normativa riguardante la professione dei geometri parla di progettazione con riferimento alle modeste costruzioni civili. intende riferirsi alle strutture portanti, con la conseguenza che il limite professionale dei geometri per le costruzioni che non sono modeste attiene alla progettazione delle strutture portanti e non al disegno architettonico che, in quanto tale, non implica valutazioni statiche” (in senso similare, TAR Marche, Ancona, Sez. I, 13.03.2008 n. 194, che ha ritenuto legittimo il permesso di costruire in quanto il progetto era stato controfirmato da un ingegnere). 6. Per completezza di trattazione, è opportuno rammentare che la valutazione circa la sussistenza della competenza professionale del geometra nell’ambito di procedimenti amministrativi autorizzativi spetta esclusivamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, quale organo deputato al rilascio del permesso di costruire. La commissione edilizia non è di

norma titolare di alcun potere di sindacato su tale delicato argomento, in quanto trattasi di organo tecnico consultivo deputato esclusivamente a valutare la compatibilità del progetto con le norme urbanistiche vigenti nel territorio interessato. In ogni caso, qualora la commissione edilizia esprimesse un parere negativo al rilascio del permesso di costruire, motivandolo con l’incompetenza professionale del geometra firmatario del progetto, tale parere può essere validamente disatteso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico. Infatti, i pareri rilasciati dalla commissione edilizia hanno natura obbligatoria (nel senso che è obbligatorio che la stessa Commissione si pronunci), ma non vincolante; ciò significa che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico non ha l’obbligo di aderire a quanto affermato nel parere stesso, salvo, in tale evenienza, l’onere di motivare adeguatamente il proprio dissenso. In questa prospettiva, auspico che i principi affermati dalla giurisprudenza sopra riportata possano essere utili ai Responsabili degli Uffici Tecnici per il corretto esercizio della loro funzione. 7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è evidente che lettera del 15 settembre 2008 a firma della Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti P.P.C. del Piemonte e della Valle d’Aosta non rispecchia la realtà del diritto vivente come interpretato dai giudici amministrativi (i quali, giova ribadirlo, sono gli unici legittimati a pronunciarsi sulla validità dei provvedimenti autorizzati) e si risolve, pertanto, in un’ingiustificata penalizzazione dell’intera categoria professionale dei geometri. Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse utile o necessario, porgo, con i sensi della mia considerazione, i migliori saluti. (Avv. Giulio Vinciguerra)


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Esecuzioni immobiliari: seminari per i Delegati di Daniela De Salvia La Commissione Scientifica dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha organizzato, tra il 7 ottobre ed il 18 novembre 2008 presso la Maxi Aula 1 del Palazzo di Giustizia di Torino, quattro seminari sul tema “LA RIFORMA DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

– aspetti teorici e pratici, con particolare attenzione alle problematiche connesse con gli incarichi di delega”. La mia partecipazione ai seminari, gentilmente concessa dall’Ordine degli Avvocati, è stata dettata dalla volontà di acquisire le nozioni sugli aspetti pratici che investono la figura del delegato (notai, avvocati, commercialisti). Le Leggi n. 302/98, n. 80 del 14.05.2005 e n. 263 del 28.12.2005 hanno rinnovato il processo di esecuzione disciplinato dal Codice di Procedura Civile. Con la nuova riforma, un intero segmento del procedimento esecutivo per espropriazione è stato attribuito ai professionisti delegati. In seguito provvederò a riassumere i contenuti esposti dai relatori, tralasciando le nozioni tecniche operative di interesse specifico dei delegati. Tutti i seminari sono stati sapientemente introdotti e guidati dall’Avv. Alberto Frascà. 22

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rivolgersi al Giudice dell’esecuzione (e non deve obbligatoriamente).

1° Seminario – Il sub-procedimento delegato per le operazioni di vendita Le relatrici Avv. Erika Amerio e Avv. Sabina Gaezza, delegate alla vendita da diverso tempo, hanno subito premesso, ai numerosi avvocati presenti in aula, come la forma mentis dell’avvocato debba essere “rivoluzionata” nell’esercizio delle operazioni di delega. Il delegato infatti ricomprende in sé sia le competenze del Notaio (per quanto attiene le operazioni di verifica della titolarità, registrazione, trasferimento, trascrizione, cancellazione formalità) sia le competenze tipiche dell’avvocato (dimestichezza processuale, redazione verbale udienza, liberazione, progetto di distribuzione). La fase del procedimento attribuita al delegato è costituita dalle operazioni disciplinate dall’ art. 591 bis c.p.c. (nota) della Legge n. 263 del 28.12.2005. Ricevuta la delega il professionista procede autonomamente nelle operazioni di cui al succitato art. 591 bis c.p.c. assumendo direttamente e sotto la propria responsabilità le decisioni. Il legislatore ha stabilito (art. 591ter c.p.c.) che nel caso in cui il delegato incontri delle difficoltà nel corso delle operazioni di vendita può

2° Seminario – Riforma della procedura espropriativa immobiliare e problematiche connesse al bene pignorato Il relatore, Giudice Dr. Ludovico Sburlati, ha illustrato la fase iniziale del processo (art. 479 c.p.c.) che avviene con la notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto (art. 474475-480 c.p.c.). Decorsi i 90 giorni dalla notifica del precetto (Ai sensi dell’art. 481 cp.c.:“Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.”.), 90 giorni per il deposito dell’istanza di vendita e 120 giorni per il deposito della documentazione ipocatastale, il Giudice, verificata la documentazione, nomina l’esperto e lo convoca davanti a sé per il giuramento di rito e la formulazione del quesito. Fissa quindi udienza per l’audizione delle parti, dei comproprietari e dei creditori iscritti non intervenuti. Nella fase iniziale del procedimento è molto importante la verifica della titolarità del bene. La titolarità viene verificata in prima battuta dal Giudice, in un secondo tempo dall’esperto (che provvede anche alla ricostruzione dei passaggi di proprietà nel ventennio antecedente il pignoramento sino a risalire al primo atto di provenienza tra vivi) ed infine dal delegato.


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Professione Il problema della provenienza di un bene pignorato a capo dell’esecutato, si pone quando la trascrizione in favore del debitore è una dichiarazione di successione. L’accettazione dell’eredità può essere tacita (quando ad esempio l’erede richiede un mutuo, che verrà iscritto con ipoteca, sul bene immobile ereditato) o espressa. Ai sensi dell’art. 519 c.c., la rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. Ai sensi dell’art. 524 c.c., se qualcuno rinuncia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti (2652, 2740). Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia (2934 e seguenti). Ai sensi dell’art. 481 c.c., chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine (Cod. Proc. Civ. 749) entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare (488). In alcuni casi l’accettazione tacita può porre dei problemi che coinvolgono i poteri del Giudice dell’esecuzione. Ai fini di accertare l’accettazione tacita si dovrà promuovere un’azione ordinaria sospendendo la procedura esecutiva. Nel caso in cui il pignoramento colpisca una quota indivisa di un bene immobile, se si deve procedere alla divisione (art. 601 c.p.c.), l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all’art. 627. Avvenuta la divisione, la vendita o

Con la nuova riforma, un intero segmento del procedimento esecutivo per espropriazione è stato attribuito ai professionisti delegati l’assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti. Le parti che si sono costituite dell’esecuzione ma non nel procedimento di divisione non possono considerarsi contumaci. Nel caso di fondo patrimoniale vi è il divieto di esecuzione ai sensi dell’art. 170 c.c. che cita “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”. Il diritto di abitazione non è pignorabile perché non rientra tra i beni ipotecabili art. 2810 c.c.. I beni abusivi sono pignorabili e vendibili l’unico problema che si pone è quello della stima. I diritti reali di godimento sono opponibili se trascritti prima del pignoramento. Ai sensi dell’art. 2923 c.c. “le locazioni (1571 e seguenti) consentite da chi ha subito l’espropriazione sono opponibili all’acquirente se hanno data certa (2704) anteriore al pignoramento (1599), salvo che, trattandosi di beni mobili, l’acquirente ne abbia conseguito il possesso in buona fede (1147). Le locazioni immobiliari eccedenti i nove anni che non

sono state trascritte anteriormente al pignoramento (2643 n. 8) non sono opponibili all’acquirente, se non nei limiti di un novennio dall’inizio della locazione (1599)…..”. Potrebbe configurarsi un canone vile “…..qualora il prezzo convenuto sia inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni.” Se la locazione non ha data certa (2704), “ma la detenzione del conduttore è anteriore al pignoramento della cosa locata, l’acquirente non è tenuto a rispettare la locazione che per la durata corrispondente a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato (1574). Se nel contratto di locazione è convenuto che esso possa risolversi in caso di alienazione, l’acquirente può intimare licenza al conduttore secondo le disposizioni dell’art. 1603.”. Gli immobili pignorati, soggetti a convenzioni edilizie di diritto di superficie, possono essere trasferiti a terzi (con decreto di trasferimento) a qualunque prezzo di aggiudicazione. Qualora però l’aggiudicatario dovesse a sua volta trasferire l’immobile (atto di vendita) dovrà attenersi ai prezzi di vendita indicati in Convenzione ed il Comune eserciterà il diritto di prelazione.

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Professione 3° Seminario – Gli ausiliari del Giudice: la perizia di stima e la custodia giudiziaria Il relatore, Ing. Andrea Enrico Bianchi, ha illustrato ai delegati gli aspetti più salienti relativi al segmento della procedura riservata all’esperto C.T.U. ausiliario del Giudice. Trattandosi di operazioni ormai consolidate per i C.T.U., ritengo superfluo soffermarmi sul tema. A Torino la custodia giudiziaria è affidata all’Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.). Sul sito www.astagiudiziaria.com è possibile visionare gli immobili che andranno all’asta e scaricare presso il proprio sito di posta elettronica l’avviso di vendita e la perizia dell’esperto. Il responsabile dell’I.V.G., Geom. Andrea Mancin, ha esposto le procedure operative adottate con la Cancelleria della Sezione Esecuzioni Immobiliari. Tra le modalità operative ritengo sia importante sottolineare che l’I. V.G. procede immediatamente negli adempimenti atti ad arrivare alla liberazione dell’immobile. Per immobili occupati dall’esecutato o da soggetto senza titolo i tempi per la liberazione dell’immobile si attestano intorno ai tre mesi dall’aggiudicazione. Qualora l’immobile sia occupato in forza di regolare contratto di locazione l’I. V.G. provvede ad inviare disdetta all’occupante. 4° Seminario – Funzione e prassi della Cancelleria delle esecuzioni immobiliari La Dott.ssa Brunella Magnani, Cancelliere della Sezione Esecuzioni Immobiliari, ha illustrato le procedure per arrivare all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile. L’attuale sottoprogetto analizza le prassi adottate nei 14 Tribunali in Italia. A Torino un gruppo guida (tra cui il Presidente di Sezione Dott.ssa Rosso, due Giudici, due Avvocati ed il Cancelliere) si occupa di rivedere

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Dati sulle procedure esecutive Nel 2006: n. 1438 procedure interne e n. 447 delegate Nel 2007: n. 1609 procedure interne e n. 560 delegate Al 31.10.2008: n. 460 procedure delegate I professionisti delegati nel 2007 per le 560 procedure: n. 44 notai per 255 procedure n. 5 ragionieri per 19 procedure n. 50 dottori commercialisti per 145 procedure n. 27 avvocati per 141 procedure I professionisti delegati al 31.10.2008 per le 460 procedure: n. 46 notai per 212 procedure n. 7 ragionieri per 30 procedure n. 44 dottori commercialisti per 110 procedure n. 33 avvocati per 110 procedure le prassi adottate al fine di scegliere (soprattutto per le operazioni di delega) le metodologie più corrette ed agevoli. Il Tribunale di Verona partirà con il progetto di invio telematico a Gennaio 2009 ed il Tribunale di Torino dovrebbe partire con la procedura nel 2010. I soggetti abilitati saranno i giudici, gli avvocati, i C.T.U, la Cancelleria ed i delegati. Ogni Ordine Professionale dovrà munirsi della “casella postale certificata”. Il punto di accesso sarà gestito da un Ordine (presumibilmente l’Ordine degli Avvocati) che sarà collegato ad un gestore centrale. I messaggi saranno memorizzati per 30 giorni dal sistema. Per l’invio della documentazione la Cancelleria “virtuale” sarà attiva sino alle ore 23. L’uso digitale garantirà l’integrità della firma. Non ci sarà alcuna differenza tra il fascicolo di ufficio ed il fascicolo di parte. Invito i lettori a collegarsi ai sottostanti siti, al fine di acquisire informazioni più dettagliate ed aggiornate sul processo telematico: www.giustizia.it/speciali/proctel_indice.htm www.processotelematico.giustizia.

it/pdapublic/index.jsp La Dott.ssa Magnani ha precisato che il delegato, a differenza del C.T.U e dell’I.V.G. (che sono ausiliari del Giudice), si sostituisce al Giudice. Il fascicolo viene ritirato interamente dal delegato ed è pertanto importante che tra il delegato e la Cancelleria si instauri un rapporto di estrema fiducia e collaborazione. Il Cancelliere ha poi fornito alcuni dati sulle procedure esecutive che provvedo a riportare nella tabella. Concluso l’intervento della Dott. ssa Magnani, il Dott. Carlo Emanuele Musso ha illustrato le procedure dell’Esecuzione Esattoriale. In tale procedura non è prevista la relazione di perizia del C.T.U. ed i criteri di valutazione sono eseguiti sulla base di coefficienti che vengono moltiplicati alla rendita catastale. Per i terreni edificabili e per gli immobili privi di rendita, la stima viene fatta dall’ufficio esattoriale sulla base di altri parametri. Nell’esecuzione esattoriale si procede solo alla vendita con incanto. Nell’avviso di vendita vengono indicate le date dell’eventuale secondo e terzo incanto qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di offerte. Al secondo incanto il ribasso è


Il geometra

Professione di 1/3 rispetto al prezzo base d’asta, al terzo incanto il ribasso è di 1/3 inferiore rispetto al secondo incanto. Se anche al terzo incanto l’asta và deserta l’immobile viene assegnato allo Stato. L’agente di riscossione competente per Torino è Equitalia Nomos S.p.A.. Sul sito www.equitalianomos.it si possono visionare gli avvisi di vendita degli immobili soggetti a procedura esattoriale. Segnalo anche il sito www.portaleaste.com. Nota: Il professionista delegato provvede: 1) alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice; 2) agli adempimenti previsti dall’articolo 570 e, ove occorrenti, dall’articolo 576, secondo comma; 3) alla deliberazione sull’offerta a norma dell’articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574; 4) alle operazioni dell’incanto e all’aggiudicazione dell’immobile a norma dell’articolo 581; 5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’articolo 583; 6) sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all’articolo 585, secondo comma; 7) sulla istanza di assegnazione di cui all’articolo 590; 8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 591; 9) alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’articolo 587; 10) ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o

FONDAZIONE DEI GEOMETRI CORSO DI FORMAZIONE IN CONSULENZA TECNICA PER L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA Il percorso formativo ha finalità di curare e approfondire il ruolo e le attività dei tecnici nell’esercizio degli incarichi civili e penali nelle procedure della pubblica giurisdizione. Il professionista potrà comprendere ed approfondire in modo organico i diversi aspetti dell’incarico, gli obblighi, la prassi le metodologie pratiche di lavoro al fine di compiere nel modo più efficace l’incarico. Il corso cura ed approfondisce, inoltre, la figura ed il ruolo del consulente tecnico di parte, che riveste una fondamentale importanza per gli esiti e per il raggiungimento degli obiettivi che si perseguono nel procedimento giudiziario. Lezioni (sede Collegio dei Geometri): 48 ore, suddivise in moduli di 4 ore cadauno, dalle 14.30 alle 18.30 il lunedì: 23 febbraio, 2 marzo, 9 marzo, 16 marzo, 23 marzo, 30 marzo, 6 aprile, 20 aprile, 27 aprile, 4 maggio, 11 maggio, 18 maggio Relatori: Magistrati, Avvocati, Geometri, funzionari Costo: 500 Euro (+ Iva), rateizzabili in tre rate da 200 Euro, con scadenze: 1° rata all’iscrizione, 2° rata entro il 16 marzo, 3° rata entro il 18 maggio. 

  del corso è disponibile sul sito del Collegio Il programma completo  www.collegiogeometri.to.it. 

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dell’assegnatario a norma dell’articolo 508; 11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonchè all’espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586; 12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596; 13) ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente ver

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sata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate. il geometra n. 11-12/08

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Il Mude, il modello unico per l’edilizia Il 12 novembre i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali sono stati invitati dal Comune di Torino alla presentazione del progetto Mude; vi hanno partecipato in rappresentanza del Collegio i Consiglieri geometri Giuseppe De Marco e Luigi Gaidano. La Città di Torino partecipa a vari titoli ai vari tavoli di coordinamento nazionale sul tema del Modello unico digitale dell’Edilizia, previsto dalla legge n. 80/2006. La definizione del Mude assume particolare rilevanza per i professionisti dell’edilizia in quanto interviene sulle modalità di interazione con la Pubblica Amministrazione relative alla presentazione delle pratiche edilizie e catastali. Al momento non sono state ancora assunte decisioni in merito ai contenuti del Mude, in quanto a tutt’oggi non è stata istituita la Commissione nazionale che dovrà definirne le re-

gole tecniche, ai sensi del DPCM 6 maggio 2008. E’ tuttavia parso di interesse alla Città illustrare alcune indicazioni di orientamento sul tema ai rappresentanti degli operatori del settore, anche al fine di acquisire utili osservazioni e suggerimenti. Con il Decreto Ministeriale 18 giugno 2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 894, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296” (Legge Finanziaria per il 2007), concernente il Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli Enti Locali, è stata decretata la dotazione del “Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali”, di cui all’articolo 1, comma 893, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il programma di investimenti è stato denominato “Programma ELISA (Enti Locali - Innovazione di Sistema)”. Durante l’incontro del 12 novem-

Il nuovo documento tecnico digitale, con il quale si potrà richiedere un permesso a costruire o presentare una Dia, e che a ultimazione dei lavori permetterà di effettuare anche le connesse operazioni in Catasto, sarà progressivamente implementato in collaborazione con i Comuni 26

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bre è stato presentato il progetto “La costruzione della versione-alfa del Modello Unico Digitale dell’Edilizia (Mude), da parte del “Programma Elisa Catasto e Fiscalità – Progetto Elicat – Comitato Mude – Modello Unico Digitale dell’Edilizia”. Gli obiettivi del Comitato tematico Mude sono di produrre uno studio di fattibilità del Mude condiviso da tutti gli enti partecipanti al progetto, che analizzi le interazioni tra Comune e professionista nell’ambito dei procedimenti edilizi e catastali, ai fini di raccogliere i dati rilevanti per l’Anagrafe Comunale degli Immobili. Lo studio di fattibilità sarà poi trasmesso all’istituenda Commissione nazionale incaricata della definizione del Mude. L’incontro del 12 novembre era pertanto voluto con l’obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti interessati a contribuire alla conoscenza ed all’approfondimento dell’argomento,


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Professione ed ha raggiunto i propri scopi. Anche l’Agenzia del Territorio punta a implementare pienamente il Mude, ponendolo al centro della riforma catastale. Il nuovo documento tecnico digitale, con il quale si potrà richiedere un permesso a costruire o presentare una Dia, e che a ultimazione dei lavori permetterà di effettuare anche le connesse operazioni in Catasto, sarà progressivamente implementato in collaborazione con i Comuni: l’Agenzia del Territorio mira ad attuare il decentramento con un’intelaiatura tecnologica diretta a garantire l’unitarietà della banca dati catastale e dei suoi processi di alimentazione e di aggiornamento. Il sistema catastale si configura così sempre più come sistema informativo integrato tra la componente statale, rappresentata dall’Agenzia del Territorio, e quella comunale, sul patrimonio immobiliare della nazione e sulle sue variazioni, a sua volta integrato con l’archivio della pubblicità immobiliare (Anagrafe immobiliare integrata) gestito mediante un rinnovato uso della cartografia catastale (georeferenziazione dei dati) e integrato con l’Osservatorio del mercato immobiliare.

Definizione generale di Mude

Il Mude è una scheda anagrafica (un modulo) di un bene immobile attorno alla quale ruotano i processi di diversi Enti pubblici, governati dal Comune. Quindi l’identificazione del bene è al centro del Mude. Inoltre il Mude: - deve migliorare il servizio del Comune ai privati - accorpa pratiche edilizie e pratiche catastali - viene accettato dai Comuni (sportello unico) - viene erogato tramite uno o più strumenti informatici

- a tendere – deve permettere ai Comuni di reperire informazioni per l’Anagrafe Comunale (Nazionale) Immobili

Identificazione del bene immobile

Il bene immobile può essere identificato e localizzato tramite tre georeferenziazioni - estremi catastali con foglio di mappa, particella e U.I.IU. (AdT) - toponomastica con via, numero civico (Comune) - riferimento cartografico univoco con coordinate geografiche WGS84 (referenziazione cartografica)

Rappresentazione cartografica

La condizione minima di attuazione del Mude è che ci sia anche la georeferenziazione. Questa, come avviene già oggi, può essere ricavata per mezzo della tavola di inquadramento territoriale, presente in tutte le richieste di permesso di costruire, che prevede la rappresentazione del nuovo immobile sulla carta tecnica o catastale. L’ingombro del nuovo immobile aggiornerebbe la carta tecnica (e catastale?) e quindi il SIT come immobile in costruzione/area di cantiere. A fine lavori, attraverso PREGEO, si consoliderà la geometria realizzata, che anche la carta tecnica potrà intercettare per l’aggiornamento.

Modularità

Il Mude deve essere modulare per rappresentare le peculiarità territoriali (in assenza, la soluzione AdT è da preferire) - Informativa: ogni Comune personalizza parte del Mude - Applicativa: ogni Comune espone bacheche dati che possiede ed importa sul proprio gestionale le pratiche ( se questo è abilitato) - Di erogazione: ogni Comune decide se abilitare un solo punto di accesso o più di uno esponendo le API neces-

sarie e definendone i termini di concessione.

Requisiti organizzativi del Mude

Dati/Informazioni: il Mude non si sovrappone agli attuali processi edilizio e catastale ma li integra, coordinando dati e informazioni trasmesse dal Privato/Professionista per l’attuazione dell’intervento edilizio (“ciclo di vita” dell’intervento) Organizzazione: il coordinamento informativo è accompagnato da un coordinamento organizzativo nel merito del trattamento dei dati trasmessi dal Privato/Professionista. Ruoli fondamentali: - Professionisti: attuano i processi, alimentano i dati e li certificano - Regioni: legiferano per uniformare modulistica e comportamenti - Comuni: orchestrano per unificare i procedimenti edilizio e catastale

Conclusioni

Obiettivi fondamentali del Mude: - garantire l’applicazione del Mude su tutto il territorio nazionale - rendere trasparenti i procedimenti amministrativi - uniformare a livello nazionale comportamenti e dati scambiati - piena integrazione delle banche dati edilizie con quelle catastali e cartografiche - anticipare i controlli per evitare i contenziosi Per ottenere questo risultato è necessario rendere effettivamente pubblici i meccanismi di estimo e unificarli realmente a livello nazionale. La gestione del Mude può essere inclusa nelle attività dei Poli catastali decentrati (che diventano quindi Poli edilizio-catastali), rafforzando in questo modo sia il processo di decentramento del Catasto sia l’associazionismo dei Comuni nella gestione dei procedimenti amministrativi edilizi.

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Notizie dall’Agenzia del Territorio

Pregeo 10 è disponibile per il download al seguente link: http:// www.agenziaterritorio.gov.it/index. htm?id=3683

DISPONIBILE SUL SITO DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO LA NUOVA VERSIONE DEL DOCFA 3.0 E DEL SOFTWARE PREGEO

L’Agenzia del Territorio ha reso disponibile sul proprio sito Internet la nuova versione (3.00.5) del software Docfa 3.0. La nuova versione di Docfa 3.0 si è resa necessaria al fine di recepire le indicazioni contenute nella Finanziaria 2008, ed offre nuove funzionalità, tra le quali in particolare la possibilità di indicare la motivazione alla base della compilazione delle dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione presentate, prevedendo anche i casi relativi a Fabbricato ex rurale, Fabbricato mai dichiarato, e Stralcio da categoria E, di cui all’art. 2, del D.L. 262/2006. Assieme ai file di installazione del software sono disponibili all’indirizzo http://www.agenziaterritorio.it/?id=675#docfa anche gli archivi e i modelli dei file vettoriali, nonché documenti introduttivi ed esplicativi delle funzionalità del software. E’ stata inoltre resa disponibile la nuova versione 10 del software PREGEO, procedura per la predisposizione da parte dei tecnici liberi professionisti degli atti di aggiornamento geometrico del Catasto

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Terreni. La nuova versione Pregeo 10 permette di effettuare controlli preventivi sui dati contenuti nell’atto di aggiornamento e conferma la completa dematerializzazione degli atti di aggiornamento e la possibilità dell’invio telematico degli stessi (in accordo con le disposizioni del provvedimento direttoriale del 23.2.2006). Nella nuova versione del software è stato incrementato il numero di controlli sui dati contenuti nella proposta di aggiornamento; in tal modo il tecnico potrà controllare, prima della consegna del documento di aggiornamento, la qualità dei dati che verranno introdotti negli archivi catastali al momento dell’approvazione dell’atto predisposto. Inoltre, essendo i controlli a disposizione del tecnico redattore i medesimi a disposizione della corrispondente procedura disponibile presso gli Uffici Provinciali dell’Agenzia, questi ultimi potranno approvare gli atti in modo del tutto automatico, aggiornando contestualmente le banche dati censuaria e cartografica. Grazie ad opportuni messaggi diagnostici, infine, Pregeo 10 permette al tecnico redattore di sapere già nella fase di predisposizione se l’atto di aggiornamento verrà sottoposto presso l’ufficio di destinazione al processo di approvazione automatica oppure se verrà trattato nella consueta modalità interattiva da parte degli operatori dell’UP.

PUBBLICATA LA NUOVA CARTA DELLA QUALITA’

Anche quest’anno con la quinta edizione della Carta della Qualità, l’Agenzia del Territorio rinnova il suo impegno verso gli utenti, rendendo pubblici i propri obiettivi di servizio e affermando il suo impegno per il loro raggiungimento. La Carta offre un quadro unitario dei servizi catastali e ipotecari di sportello e telematici, descritti dal punto di vista dell’utente. In questo modo si adegua al forte sviluppo dei servizi offerti attraverso Internet. La Carta si compone di due parti: • una parte generale, in cui sono illustrati i servizi forniti sia presso gli sportelli che per via telematica, esplicitati gli indicatori di qualità per ogni servizio e indicati gli obiettivi per i soli servizi telematici; • una parte specifica, che contiene gli obiettivi di qualità di ogni singolo Ufficio. I risultati raggiunti a fronte degli obiettivi della qualità sono pubblicati annualmente sul sito Internet dell’Agenzia. Inoltre, sul sito sono pubblicati in sintesi i risultati delle rilevazioni della soddisfazione dell’utenza realizzate ogni anno. Per comunicazioni specifiche riguardanti la Carta della Qualità si può inviare un messaggio email a: cartadellaqua


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Professione lita@agenziaterritorio.it Nella carta, successivamente alla presentazione, sono sviluppati i seguenti argomenti: • perché ci si rivolge all’Agenzia del Territorio; • come accedere ai servizi; • consultazione delle banche dati e certificazione; • aggiornamento nello stato dei terreni e dei fabbricati; • passaggi di proprietà o di altri diritti; • richieste di correzione di errori; • osservatorio del mercato immobiliare e servizi tecnico-estimativi; • il portale per i comuni; • gli strumenti di pagamento; • per saperne di più sull’agenzia.

In vendita presso gli uffici del Collegio a 12 Euro ciascuna

Prezzi di San Martino 2008 La Commissione Agricoltura del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia con la collaborazione del Collegio dei Periti Agrari e delle organizzazioni sindacali di Categoria ha proposto i prezzi medi indicativi per affittanze agrarie, per i contraenti che intendono regolare gli affitti secondo i vigenti patti contrattuali: Carne di bue grasso Latte Fieno maggengo Fieno ricetta Fieno terzuolo Granoturco ibrido nazionale Grano tenero nazionale Orzo nazionale Risone Erba quartirola di prato irriguo Granoturco a maturazione cerosa in silos Paglia pressata Letame maturo di paglia Letame fresco di paglia Paglia pressata in rotoballe

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Deposito tipi di frazionamento in Comune Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati Prot. n. 8722 Roma, 20 novembre 2008. Oggetto: Deposito tipi di frazionamento in Comune. Ai Signori Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati LORO SEDI Da più parti viene segnalata l’applicazione di disparate e pretenziose procedure, attivate a vari titoli dagli Uffici Tecnici Comunali, per ottemperare al dettato di legge che impone il deposito preventivo in Comune degli aggiornamenti catastali, comprendenti il frazionamento di terreni. E’ appena il caso di sottolineare quale sia la “ratio” della norma in parola, istituita per la prima volta nella legge 47/85 (Condono Edilizio) e poi confermata, ripresa ed integrata anche da norme successive, ma mai modificata nei contenuti essenziali. Detti contenuti sono inequivocabili e non si prestano ad interpretazioni, come invece pare facciano inopinatamente, alcuni Comuni. La norma è contenuta nell’articolo 18, comma 5 della legge 47/85, che recita testualmente: “ I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Ufficio tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune”.

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Con detta norma, si intendeva scoraggiare la realizzazione di lottizzazioni abusive, che erano avvenute un po’ ovunque, prima dell’entrata in vigore della legge sul condono edilizio, anche soltanto attraverso il semplice frazionamento del terreno e la vendita dei lotti, formati esclusivamente a livello catastale. Accadeva infatti che nella realtà, la formazione di lotti di terreno, appariva come una sorta di assenso e di legittimazione (seppur soltanto catastale) a proseguire con le attività edilizie successive, anche in luoghi privi di specifiche e puntuali prescrizioni urbanistiche, che per altro, all’epoca spesso erano assenti o non erano puntualmente definiti. Quindi la norma, intendeva rendere edotti anche i Comuni di un fatto che prima, appariva meramente di rilevanza catastale, fornendo così un’ulteriore opportunità di poter intervenire amministrativamente, contrastando sul nascere eventuali attività urbanistiche ed edilizie illecite ed abusive, prima del loro compimento. L’articolo 18, comma 5 delle legge 47/85, impone che l’Amministrazione Catastale non possa approvare un atto tecnico di aggiornamento del Catasto dei Terreni che preveda il frazionamento di una o più particelle catastali, quindi ne modifichi la consistenza, in assenza della certezza che l’elaborato relativo sia stato preventivamente depositato presso il Comune. La dimostrazione che l’elaborato sia stato depositato in Comune, ha la funzione di tranquillizzare il Catasto (per nulla competente nel settore del-

l’urbanistica) facendogli acquisire la consapevolezza che, comunque e quantunque debba per altro, eseguire puntualmente gli aggiornamenti di mappa e dei dati amministrativo/censuari di cui all’atto di aggiornamento presentato per l’approvazione, la vigilanza ed il controllo della legittimità urbanistica ed edilizia, deputate per legge all’Amministrazione Comunale, sono comunque garantite. Dunque il deposito in Comune, consente che l’atto di aggiornamento sia approvato dal Catasto e contemporaneamente, mette il Comune nelle condizioni di essere a conoscenza dell’aggiornamento in corso e se del caso, gli consente di poter intervenire con i mezzi indicati dalla stessa legge, per scongiurare la costituzione di una lottizzazione abusiva. Questo però non consente al Comune di trattenere preventivamente l’elaborato di aggiornamento, né per verifiche preventive, né per autorizzazioni o pareri, in quanto la norma in parola richiede soltanto il “deposito” e non anche altre incombenze, al fine dell’approvazione catastale. Il Comune non può richiedere al depositante, la presentazione di ulteriori dati tecnici o metrici, il pagamento di diritti, la presentazione di istanze, né tantomeno trattenere per un tempo indefinito o discrezionalmente prefissato, la copia presentata per l’apposizione della prova dell’avvenuto deposito (di solito data, timbro e firma del funzionario preposto), con la pretesa di consentire la preventiva verifica dell’Ufficio Tecnico, o del Sindaco o del Funzionario. La possibilità consentita al Comu-


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Professione ne di accertare e verificare la presenza nell’atto tecnico di aggiornamento che viene presentato per il deposito, di elementi che possano configurarsi come illegittima attivazione di una lottizzazione abusiva, è una procedura che deve essere del tutto interna all’Ufficio Comunale e non deve assolutamente essere pregiudizievole del corretto deposito, previsto dalla legge.

Quindi è evidente che il Comune non deve frapporre alcun indugio od ostacolo alla dinamica tempistica del deposito, il quale non può essere condizionato da elementi diversi dal semplice “prendere in custodia ciò che per legge viene affidato”. Pertanto risulta senza dubbio indispensabile che il Comune rilasci immediatamente ed in tempo reale al richiedente l’attestazione che l’at-

to tecnico di aggiornamento è stato depositato, trattenendosi la copia di pertinenza e riservandosi, contemporaneamente, ogni facoltà di intervento in seguito. Cordiali saluti. IL PRESIDENTE f.to (Geom. Fausto Savoldi)

FONDAZIONE DEI GEOMETRI CORSI DI LINGUA INGLESE A) Corsi di General e/o Business English di gruppo presso la sede del Collegio Gestiti interamente da insegnanti madrelingua, prevedono delle lezioni settimanali e bisettimanali della durata di 1 ora e ½ ciascuna, presso la sede del Collegio. Sono previsti 17 livelli di General English suddivisi in sei stage, da Survival 1 (Principiante) a Mastery 17 (Proficiency). Per sviluppare un livello di conoscenza ogni gruppo, composto di massimo sei partecipanti di livello omogeneo, necessita di 30 ore con l’insegnante. I partecipanti svolgono un test per stabilire il livello di partenza secondo i parametri Wall Street. Lezioni: 30 ore, suddivise in 20 lezioni di 1 ora e mezza ciascuna, dalle 17.30 alle 18.30. Il costo per ogni livello di 30 ore è di 360 Euro (compresa Iva) a partecipante, comprensivo di materiale didattico. Le iscrizioni si ricevono presso la sede del Collegio. B) IN-COMPANY MULTIMEDIA COURSE individuale Il Wall Street Institute ha proposto condizioni riservate per gli iscritti all’Albo per lo svolgimento di corsi individuali, che prevedono: - Attività individuale nel laboratorio linguistico multimediale in cui si assimilano capacità di comunicazione. Tali attività vengono gestite, a livello di orari, autonomamente dagli studenti - Lezioni Encounters, in cui si mettono in pratica e si verificano le capacità apprese in laboratorio. Viene elaborata una pianificazione delle attività didattiche, in base al ritmo medio di studio degli Allievi (mediamente ogni 10 giorni) - Complementary Classes, in cui si trattano argomenti di attualità e di interesse professionale con l’obiettivo di abituare lo studente ad esprimersi in modo disinvolto. Tali attività verranno svolte presso l’ Istituto, con un monte ore illimitato, fino al raggiungimento dell’obiettivo. Prezzi riservati agli iscritti all’Albo dei Geometri: Tassa di iscrizione: scontata . Servizio @nytime: € 50,00+iva a partecipante. Materiale didattico: € 40,00+iva cad/ livello. A fronte di n. livelli: € 500,00+iva/cad.livello Le iscrizioni si ricevono direttamente presso Wall Street Institute tel. 011 6055641 sig. Carlo Convertino.

I professionisti interessati ai corsi possono rivolgersi: - per i corsi di gruppo presso la sede del Collegio: 011 5620210 Michela Borgarello - per i corsi individuali direttamente al Wall Street Institute tel. 011 6055641 sig. Carlo Convertino

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Cassa previdenza

Estratto conto on line Scadenza al 31 gennaio 2009 Si ricorda a tutti gli iscritti ed exiscritti che entro il 31/1/2009 (termine prorogato dal 31/12/2008) è necessario convalidare o rettificare on-line l’estratto conto assicurativo della Cassa Geometri consultabile sul sito ww.cassageometri.it. Per visualizzare l’estratto conto occorre essere in possesso dei codici identificativi per l’accesso all’area riservata della Cassa Geometri: Matricola, Password, PIN (possono essere richiesti al Numero Verde 800 655 873) e tramite l’apposita procedura effettuare la richiesta di rettifica o convalida dati. Sull’estratto sono evidenziate le eventuali note che si riferiscono ad anomalie relative alla posizione giuridica posseduta ed ai valori reddituali dichiarati, le quali non permettono di validare, ai fini previdenziali, i singoli anni contributivi in cui compaiono. A tal proposito si precisa che per una migliore lettura dell’estratto, il reddito IRPEF indicato è riferito all’anno di presentazione della modello 17 mentre il volume d’affari IVA è riferito all’anno di produzione e dichiarato con il modello 17 l’anno successivo. Inoltre in caso di rettifica è bene sempre indicare nella casella di testo “note” la spiegazione di quanto effettuato e da trasmettere alla Cassa. Pertanto l’iscritto dovrà verificare i versamenti effettuati e se corretti, procedere personalmente con la rettifica on-line unitamente all’invio della documentazione giustificativa al n. di fax 06 23328393, oppure rivolgersi al Collegio che provvederà

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Per gli iscritti o ex-iscritti che volessero convalidare l’estratto o consegnare le richieste di rettifica presso il Collegio, è stato predisposto un servizio di prenotazione (si raccomanda di rispettare i tempi di prenotazione e di non dilungarsi con altri argomenti, al fine di poter dare spazio alla maggior parte dei colleghi).

Per prenotarsi presso il Collegio occorre: Telefonare al n. 011/532185 1) Per la convalida Estratto Conto: Recarsi personalmente al Collegio per convalidare l’estratto OPPURE allegare delega scritta che autorizza la convalida 2 ) Per la rettifica Estratto Conto: a) Recarsi personalmente al Collegio per rettificare l’estratto OPPURE allegare delega scritta che autorizza la convalida b) consegnare la documentazione di supporto : • quietanze di pagamento bancario MAV • quietanze esattoriali • modelli 17 dell’anno interessato e relativa ricevuta di spedizione TUTTI OBBLIGATORIAMENTE FOTOCOPIATI (NON PORTARE ORIGINALI)

Sulla base della documentazione prodotta e, fatte le necessarie verifiche, la Cassa provvederà ad aggiornare i dati degli iscritti. Si possono inoltre trovare informazioni più dettagliate collegandosi al sito ww.cassageometri.it. oppure telefonando al numero verde della Cassa attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00.


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Cassa previdenza alla rettifica. L’impiego ormai consolidato di Internet come mezzo di comunicazione tra l’Ente e chi usufruisce dei servizi, ha spinto la Cassa a potenziare il canale di comunicazione della rete, cercando di sfruttarne appieno le potenzialità, la facilità di consultazione, la trasparenza, l’orientamento all’utente finale nonché la facilità di verifica della completezza e dell’esattezza dei dati già in possesso dei data base dell’Ente. Pertanto ogni iscritto potrà soddisfare l’esigenza riguardo le informa-

zioni aggiornate e puntuali sulla propria posizione assicurativa. Nell’ottica di un’azione in piena sinergia tra Associati, Collegi e Cassa, la consultazione dell’estratto cono online, offre agli iscritti della Cassa Geometri che sono prossimi al pensionamento, di verificare che abbiano maturato i requisiti necessari per accedere alla prestazione pensionistica e per chi è ancora lontano dalla pensione o è già pensionato di verificare la regolarità contributiva. Va ricordato però che l’estratto conto ha un valore puramente in-

formativo e non certificativo, ovvero non certifica il diritto alla pensione e ad altre prestazioni previdenziali. Tale verifica si rende anche necessaria in vista dell’invio ai contribuenti previsto per legge, entro il 29 marzo 2009, dell’ ”estratto conto assicurativo integrato”, contenente tutti i periodi assicurativi degli interessati risultanti nel Casellario INPS. Ogni anno contributivo è validato solo se, oltre la contribuzione, sono stati pagati anche gli eventuali oneri ed accessori dovuti (sanzioni, maggiorazioni ed interessi).

CASSA ITALIANA PREVIDENZA GEOMETRI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MINIMI OBBLIGATORI ANNO 2009 CONTRIBUZIONE PER GLI ISCRITTI OBBLIGATORI CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO La percentuale sul reddito è fissata in 10,5% per il reddito fino a € 134.900,00

2.000,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO (contributo di indennità maternità)

€ €

800,00 20,00

(€ 2.820,00)

CONTRIBUZIONE PER I NEO-ISCRITTI entro l’anno solare di compimento del 30° anno di età: (€ 520,00) oppure

(€ 1.020,00)

CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO NEO-ISCRITTI € 500,00 (1/4 per i primi due anni di iscrizione) € 1.000,00 (1/2 per i successivi tre anni di iscrizione) € 20,00 (contributo di indennità maternità) CONTRIBUZIONE PER I PENSIONATI ANCORA ISCRITTI ALBO E CASSA (€ 1.490,00) CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO (contributo di indennità maternità)

€ € €

670,00 800,00 20,00

CONTRIBUZIONE PER I PRATICANTI ISCRITTI CASSA (€ 520,00) CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO (contributo di indennità maternità)

€ €

500,00 20,00

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Commissione Sicurezza

Multilinguismo, un aspetto da non sottovalutare di Mario Zuccotti Una maggiore mobilità all’interno dei confini dell’Unione europea, i flussi migratori dai paesi terzi, hanno portato un numero crescente di lingue nella vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e dei nostri cantieri. Il problema del multilinguismo è più grande del nostro piccolo cantiere. Una recente pubblicazione della Commissione Europea ha stabilito che solo in Europa coesistono all’interno dei vari stati 23 lingue ufficiali diverse, sebbene nel loro insieme le lingue parlate siano oltre 57, tra cui numerose lingue regionali e minoritarie nonchè lingue parlate in paesi al di fuori della UE. E’ impensabile ovviamente conoscerle e apprenderle tutte ma possiamo e dobbiamo, nel nostro piccolo, dare un contributo all’integrazione dei lavoratori non italiani, che hanno

difficoltà a comprendere una lingua difficile come la nostra. Il rapporto annuale dell’Inail ci

dice che in Italia nel 2007 gli infortuni riguardanti lavoratori stranieri hanno interessato per la maggior parte marocchini, rumeni ed albanesi, sicuramente le nazionalità più frequenti nei nostri cantieri. Ma il mercato del lavoro è in evoluzione, oggi oltre ai lavoratori è in crescita la presenza di imprese gestite da imprenditori non di nazionalità italiana. Questo è un fenomeno a cui prestare molta attenzione durante la valutazione dei rischi, la redazione del Piano di Sicurezza e dei Verbali in fase esecutiva. Siamo certi che le prescrizioni siano comprensibili ai soggetti a cui sono rivolte? Se ad un imprenditore o ad un RLS con chiare difficoltà di lettura della nostra lingua facciamo sottoscrivere la presa visione di un psc o di un verbale per l’esecuzione di lavorazioni che richiedono

INDUSTRIA E SERVIZI PAESE DI NASCITA

TOTALE INFORTUNI

MORTALI

MAROCCO ROMANIA ALBANIA TUNISIA EX - JUGOSLAVIA SENEGAL SVIZZERA GERMANIA Altri Paesi

2005 21.322 10.149 13.570 5.749 5.000 4.042 4.306 3.878 50.889

2006 21.876 10.699 13.960 5.801 5.033 4.232 4.163 3.846 53.791

2007 22.633 16.843 14.404 5.769 4.860 4.065 4.055 3.855 57.905

TOTALE

118.905

123.401

134.389

dati desunti dal rapporto annuale INAIL 2007

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2005

2006

2007

13 29 18 4 6 7 4 6 71

15 27 20 6 9 10 4 7 55

23 38 16 5 5 7 11 5 53

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153

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Commissione Sicurezza

Un utile supporto è la pubblicazione “in-sicurezza”, scaricabile gratuitamente sul sito www.asl4.liguria. it/ovinternet/Resource/PSAL/ in_sicurezza.pdf con immagini e didascalie multilingue sulla sicurezza in cantiere

particolari procedure, siamo certi di aver adempiuto a quanto previsto dal Decreto Lgs.vo 81? Ad esempio in fase esecutiva l’articolo 92, specifica che il Coordinatore deve “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonchè la reciproca informazione”; operazione che in un cantiere dove coesistono ponteggiatori egiziani, muratori marocchini e piastrellisti rumeni diventa complicata e rischiosa se non si considerano le difficoltà linguistiche di tutti i soggetti in cantiere e le incomprensioni che queste generano. Un valido supporto che consiglio è una pubblicazione a cura di Associazioni e Consulte impegnate in materia, dal titolo “in-sicurezza” scaricabile gratuitamente sul sito dell’Asl 4 della Regione Liguria (www.asl4.liguria.it/ovinternet/Resource/PSAL/ in_sicurezza.pdf). Si tratta di un fascicolo con immagini e didascalie multilingue dove

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vengono analizzate buone e cattive abitudini di cantiere. Se nell’aggiornamento del piano in fase esecutiva, una volta conosciute le imprese partecipanti all’opera, constatiamo la presenta di imprenditori o lavoratori autonomi con problemi linguistici, il nostro piano deve tenerne conto. Diversamente c’è da chiedersi se abbiamo dato il nostro massimo contributo perché nessuno si faccia male. Non bisogna dimenticare che un messaggio chiaro e comprensibile a tutti i soggetti coinvolti ci consente di dire in modo inequivocabile cosa vogliamo in cantiere, perché nessuno possa affermare “non avevo capito!”.

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Commissione Sicurezza

La fabbrica di birra di Fabrizio Albano

Occupandosi degli aspetti burocratici connessi con la realizzazione di un nuovo impianto, o con l’adeguamento di una struttura esistente che debba ospitarne uno, bisogna conoscere almeno sommariamente i cicli di produzione. Pochi ingredienti naturali (dalla cui qualità dipende tanto della buona riuscita del prodotto finale) che sono acqua, orzo e luppolo, vengono portati ad ebollizione in grossi tini di

Da qualche tempo una realtà del nostro territorio è in continua espansione: i così detti “micro-birrifici”, o meglio laboratori artigianali, spesso di piccole dimensioni, per la produzione di birra.

cottura; il mosto caldo così ottenuto subisce più filtrazioni per eliminare le trebbie (residui in sospensione del luppolo in cottura). Quindi il mosto viene raffreddato nello “scambiatore a tubi” grazie a serpentine immerse nelle quali scorre acqua fredda, con aggiunta dei lieviti. Solo qui avviene il passaggio in appositi recipienti (fermentatori) dove inizia la prima fermentazione, con

DIAGRAMMA DI FLUSSO DEI PASSAGGI PER LA PRODUZIONE DI BIRRA ARTIGIANALE

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Commissione Sicurezza

Tini di cottura, fermentatore e contalitri “piombato”

periodica “schiumatura” degli ultimi residui in sospensione. A questo punto la birra è pronta per l’imbottigliamento (o l’infustamento) ma deve ancora subire l’ultimo processo di rifermentazione e maturazione a temperatura controllata nelle celle frigorifere. Un percorso che dura più di un mese prima di poter gustare il prodotto in tutta la sua freschezza. Nel passaggio del mosto dai tini di cottura al fermentatore, avviene il

computo dei litri con apposito contatore, predisposto per la “piombatura” da parte dell’Agenzia delle Dogane (già Ufficio Tecnico di Finanza); sulla quantità rilevata verrà difatti calcolata la tassa da corrispondere per la produzione di bevande alcoliche. Dunque per fare la birra la strada è lunga, ma anche l’ottenimento delle varie autorizzazioni comporta tempi dilatati per cui è opportuno prepararsi.

Come sappiamo occorre rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio; le pratiche da predisporre sono essenzialmente la pratica urbanistica, la pratica sanitaria, la pratica fiscale presso l’ Agenzia delle Dogane per il rilascio della licenza fiscale, e la pratica presso il competente comando VV.F, nel caso in cui l’attività rientri, per tipologia, tra quelle soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) ex D.M. 16/02/1982. Pratica sanitaria: è opportuno, prima di tutto, chiedere un parere preventivo di idoneità del progetto, ai sensi dell’art. 48 L.R. n. 56/77; questo è uno strumento utile per il Progettista in quanto consente di evidenziare e correggere, già in fase di progetto, eventuali inesattezze. In ogni caso, trattandosi di attività per la produzione di sostanze destinate all’alimentazione, va successivamente presentata - trenta giorni prima dell’avvio dell’attività - la cosiddetta “D.I.A. sanitaria differita” (art. 6 Reg. CE 852/2004 - D.G.R. 79-7605 del 26/11/2007); tale dichiarazione resa dal Titolare della ditta, il geometra n. 11-12/08

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Commissione Sicurezza deve attestarne la conformità rispetto ai pertinenti requisiti d’igiene previsti dalla normativa. Pratica fiscale: per l’ottenimento della licenza fiscale è richiesta la presentazione di una istanza completa di relazione tecnica che evidenzi apparecchiature, impianti, materie prime, prodotti finiti, strumenti installati per la misurazione (conta litri), nonché la descrizione delle procedure di carattere tecnico contabile che si intendono attivare per la gestione del deposito; la domanda va corredata di una tavola grafica che illustri i locali di produzione, le attrezzature e che evidenzi la movimentazione della merce, anche tramite un diagramma di flusso. Prima del rilascio della prevista Autorizzazione l’Ufficio ef-

fettuerà un sopralluogo per verificare la conformità del progetto a quanto realizzato, e per procedere alla piombatura dei contatori. Pratica VV.F: è da richiedere il C.P.I. nel solo caso in cui il laboratorio, per le sue caratteristiche peculiari, rientri tra le attività soggette di cui al D.M. 16/02/1982; va detto che, anche in caso negativo, il progetto deve comunque rispettare le norme generali di prevenzione incendi per ridurre al minimo il rischi connessi. Si ricorda ancora che: • la notifica all’ispettorato del lavoro ex art. 48 D.P.R. n. 303/56 è richiesta nel solo caso di locali da adibire a lavorazioni industriali in cui debbano presumibilmente essere impiegati più di tre operai. Ne consegue

che per attività artigianali - come nel caso in esame - nelle quali siano impiegati sino a tre operai (compresi i soci lavoratori) tale notifica non è dovuta; • è previsto - nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti - che una zona sia adibita alla vendita, senza che ciò comporti un parziale cambiamento di destinazione d’uso dall’artigianale al commerciale; beninteso che, in questo caso, gli unici beni che possono essere venduti sono esclusivamente quelli di produzione propria, come chiarisce il Decreto sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio (D.Lgs n. 114/’98, Titolo 1, art. 4, comma 2, lett. F).

ABSTRACT Si segnala che il Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei luoghi di lavoro, con il Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Provincie autonome in collaborazione con l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, ha stilato una serie di indicazioni applicative, riguardante i rischi previsti ai Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008. Tale lavoro è frutto di positivi riscontri sulle prime indicazioni operative per l’applicazione dei decreti 187/2005 (vibrazioni) e 195/2006 (rumore), aggiornandone i contenuti e cercando di risolvere i più comuni quesiti (FAQ) proposti ai tecnici del settore. I vari enti hanno ritenuto necessario dettare alcune indicazioni dopo l’emanazione del Decreto Legislativo 81/2008, relativamente agli agenti fisici, che pur essendosi ispirata ai decreti sopra citati, prevede in capo alle aziende obblighi di valutazione e gestione del rischio che presentano elementi di novità. Gli stessi enti a breve prepareranno analoghe indicazioni per il Capo IV (campi elettromagnetici) e il capo V (radiazioni ottiche artificiali) del D.Lgs. 81/2008. Il testo completo delle indicazioni applicative ai Capi I, II e III del Titolo VIII è consultabile al seguente indirizzo: http://www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/lgafisici08-07-10.pdf A cura di Ivano Bonanno

“Agenda On Line” del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Sul sito del Dipartimento dei Vigili del Fuoco www.vigilifuoco.it è stata creata “Agenda On Line”, una procedura web ideata per facilitare la gestione degli appuntamenti tra i funzionari dei Vigili del Fuoco ed i professionisti, implementando una vera e propria agenda elettronica. Nel file scaricabile, sono fornite tutte le spiegazioni relative alla funzionalità che il professionista può utilizzare. Per accedere, occorre che il professionista sia registrato tramite la procedura “Prevenzione On Line” (il link è presente sulla home page del sito www.vigilifuoco.it)

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Atti del Collegio

Riunioni di Zona di Vittorio Vizzini

Caluso, 27 settembre Sabato 27 settembre 2008, in un signorile Hotel di via della Circonvallazione di Caluso, si svolge l’annuale riunione della Zona del “Basso Canavese”. Ne hanno curato l’organizzazione, con meticolosità, i Priori geometri Domenico Gilaudo e Giancarlo Gamerro. Nella parte iniziale del convegno, danno corpo alle relazioni con tematica “Materiali ecocompatibili” e “Utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici civile ed industriali” i relatori di due importanti industrie, di livello internazionale, con ampia esemplificazione mediale e dimostrazione pratica delle modalità applicative. L’argomento è quanto mai di attualità e pertanto è seguito con attenzione dai professionisti presenti. Il Presidente del Collegio, geom. Ilario Tesio, illustra la situazione attuale sia dal punto delle problematiche operative, con la miriade delle nuove normative e la necessità di un costante aggiornamento, che delle sempre maggiori difficoltà circa l’espletamento della professione; porta a conoscenza che il nuovo Presidente nazionale è il geom. Fausto Savoldi, già Presidente per anni della Cassa nazionale ed illustra i programmi della categoria. Al termine, espone un breve pensiero sulla situazione della sede del Collegio di Torino. Al termine della riunione conviviale vengono eletti quali nuovi Priori il geom. Renato Perotti Nigra e la geom. Lina Franchino.

Caluso, posta sul versante meridionale della morena che chiude l’anfiteatro morenico d’Ivrea, è patria del Prof. Cesare Annibale Aimonetti, celebre topografo e autore di preziosi testi adottati in tutte le scuole specializzate d’Italia.

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Atti del Collegio Chivasso, 31 ottobre Venerdì 31 ottobre 2008 si è svolta la riunione annuale di zona di Chivasso e Settimo Torinese, coordinata dal Priore in carica geom. Pia Ponzetto. Affollato il convegno del pomeriggio, svoltasi nel salone delle conferenze del Comune di Chivasso nel Palazzo dell’Economia e del Lavoro “Luigi Einaudi” di Piazza d’Armi, la cui ristrutturazione ha portato alla luce la splendida struttura antica dalle volte a botte Il convegno è stato dedicato all’isolamento termo-acustico, circa settanta i presenti; argomento su una problematica attualissima: l’isolamento termo – acustico negli edifici, con riferimento alla legge 447/95, alla normativa ed alle soluzioni tecniche applicative. Un dirigente di un’importante società ha illustrato l’esatto adempimento alla normativa vigente, corroborata dalla proiezione di un’esatta esecuzione in opera di quanto previsto, progettato e richiesto. Prende la parola il nostro Vicepresidente Franco Rigazio che illustra le ultime novità sia a livello nazionale, comunicando l’elezione a Presidente di Fausto Savoldi e delle nuove iniziative del Consiglio Nazionale, che locale; a Torino il sindacato degli Ingegneri ha inviato una lettera a tutti gli uffici tecnici dei comuni invitandoli a non rilasciare alcun permesso di costruire agli elaborati presentati e firmati dai geometri; immediata la reazione del Collegio con inizio di procedure legali nei confronti di tale “suggerimento” con adesione a tale evenienza del Consiglio Nazionale. Ha poi illustrato le problematiche circa la sede del Collegio: l’intenzione del Consiglio è quella di acquistarne una, ma la ricerca e la scelta non è semplice e facile e deve tenere in debito conto svariate componenti anche a livello di ubicazione, zona ZTL, mezzi pubblici, parcheggi, ecc.

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Una parte della giornata è stata dedicata anche alla visita della “rassegna di campagne internazionali di comunicazione per pensare al sociale”, una mostra di oltre 250 soggetti delle migliori campagne stampa, affissioni, filmati e spot dedicati alla Comunicazione Sociale, provenienti da tutto il mondo. Trasferimento, dopo l’aperitivo, in un noto e piacevole ristorante alle porte di Chivasso, con elezione e brindisi al nuovo Priore che avrà il compito di organizzare per il 2009: il geom. Mauro Lorenzo Arrivabene.


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Convegni

Geometri - Agenzia del Territorio Comuni: combinazione vincente per il Catasto del futuro Riccione, 28 settembre 2008 di Luisa Roccia e Massimo Ottogalli

Il 26 settembre 2008, a Riccione al Palazzo dei Congressi si è tenuto il convegno nazionale dal titolo: “Geometri - Agenzia del Territorio Comuni: combinazione vincente per il Catasto del futuro”, nel quale si è parlato di Catasto Terreni a 360°. Erano presenti i maggiori rappresentanti di ogni ente, dal Presidente del Collegio dei Geometri di Rimini, al Consigliere Nazionale geom. Razza, al Responsabile dell’area servizi Cartografici dell’Agenzia del Territorio ing. Ferrante. Durante la mattinata, in collaborazione Geometri e Agenzia del Territorio, si sono analizzati i progetti relativi all’Emilia Romagna; di seguito, si è accennato ad alcune novità per il Catasto: l’illustrazione di due nuovi programmi tecnici per la consultazione dei dati catastali e loro applicazioni: il MIT - mappa informativa territoriale – e il GIS – sistema informatico geografico, tramite la rete fissa GPS, per il rilevamento del territorio.

L’ing. Iobbi ha illustrato il progetto MIT, quale strumento di supporto alla nostra professione ed alle ricerche storiche; è un unico strumento nel quale trovare molte informazioni, anche perché di facile accesso, di facile utilizzo e ricco di materiale. E’ costituito dal layer standard che contiene: mappa d’impianto, mappa

storica, mappa catastale vigente e ortofotocarta; layer storico che contiene: carte di potenzialità archeologica, catasto Calindri (1774-1787), catasto napoleonico e catasto gregoriano. Per maggiori informazioni consultare il sito www.mappainformativaterritoriale.com

VALTER CASALEGNO campione di mountain bike e nuova fucina per i giovani Oltre alla full immersion tra tavole di disegno, rappresentazioni grafiche, ed applicazione delle variegate normative, Valter Casalegno non solo non demorde in campo agonistico, ma ottenuta la licenza, a livello nazionale, di istruttore è già al lavoro con una nutrita squadretta di giovani aspiranti campione. Il Presidente del “Pedale Chierese”, Giorgio Sirti, gli ha affidato i giovani aspiranti adepti della specialità; tra gli altri gli sono stati affidati Vittoria Spada, di anni 12, detentrice del titolo regionale “Baby”, Stefano Lo Scalzo campione regionale “Baby”. I programmi futuri di questa equipe sono il campionato italiano esordienti. Nel frattempo il Valter Casalegno continua a combattere e duellare sulle strade, e non solo, della provincia nella rincorsa al titolo di “Campione Provinciale 2008”; è alla soglia del quinto campionato provinciale, se volgiamo fare un parallelismo esagerato si trova nella situazione della formula 1: a lui manca l’ultima gara vittoriosa. La sua immensa passione la vuole trasferire alle nuove generazioni sognando di creare un grande campione, magari internazionale. Vittorio Vizzini

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Convegni

12° Conferenza Nazionale ASITA L’Aquila, 21 - 24 ottobre 2008

Quest’anno la Conferenza Nazionale Asita è stata ospitata dalla città dell’Aquila, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, come sempre occasione unica di incontro tra operatori pubblici e privati per confrontarsi sugli sviluppi della conoscenza, rappresentazione e gestione del territorio. L’ASITA - Federazione Italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali - organizza ogni anno una esposizione tecnico-commerciale, che mette in contatto Enti, professionisti, operatori nel settore della geomatica e fornitori di servizi e strumenti. La mostra è stata allestita all’interno della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a L’Aquila, appositamente allestita, e si è articolata su due livelli espositivi, per una superficie complessiva di 2200 mq. La prima sezione era dedicata agli espositori, il secondo settore, collegato con passerella coperta, comprendeva la sezione dedicata alla Mostra Cartografica, le Sessioni poster e la zona delle sale conferenze. La mostra tecnico-commerciale, ad accesso gratuito, nel corso degli anni ha messo in contatto i diversi operatori del mondo della geomatica. All’interno degli stand espositivi sono stati presentati prodotti innovativi e il visitatore ha potuto toccare con mano le novità e incontrare direttamente i fornitori. Anche nell’edizione 2008 si è voluto proseguire nella volontà di mettere l’espositore al centro dell’attenzione disponendo l’area tecnico commer-

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ciale, visitata da molte persone e studenti, lungo un unico corridoio. La partecipazione degli espositori è stata di notevole impatto e, come ogni anno, il loro contributo ha permesso la riuscita della manifestazione, costituendo un’occasione di aggiornamento per gli utenti e per il mercato del settore. La più importante e consolidata manifestazione italiana di geomatica ha favorito alcune riflessioni sui problemi legati alle informazioni geografiche, territoriali e ambientali, che sono stati esaminati attraverso 20 sessioni poster, 21 sessioni parallele, 5 sessioni speciali tematiche, 8 sessioni gestite dalle aziende espositrici, 2 sessioni dedicate alle attività della Regione ospitante, una sessione dedicata alle attività del Centro interregionale, una vastissima e completa esposizione tecnico-commerciale, una prestigiosa mostra cartografica e la sessione plenaria conclusiva dedi-

cata al tema “Informazioni geografiche ed emergenze ambientali”. Luciano Surace, Presidente Asita, ha affermato che c’è chi sostiene che il tema dell’ambiente e del territorio riesce a ritagliarsi qualche spazio solo in casi di emergenze o gravi disastri, e nei periodi di benessere. Nei periodi di crisi economica preoccuparsi del territorio diventa un lusso troppo costoso, contrapposto a temi quali disoccupazione, immigrazione, insicurezza ecc. E’ ciò che sta avvenendo, ad esempio, nel dibattito sulle direttive europee in materia di rispetto dell’ambiente. E’ una posizione irresponsabile e miope. La vera emergenza – prosegue Surace - non sta nel territorio, bensì nel sistema delle informazioni territoriali. E’ necessaria una riforma ad impatto strutturale per costruire un futuro normale: una riforma delle strutture deputate alla conoscenza del territorio, invece di un impossibile coordinamento dell’esistente fallimentare, utile solo ad aumentare la cultura dell’irresponsabilità! La vulnerabilità della natura, che oggi possiamo constatare direttamente, nel passato era del tutto insospettabile. E’ necessario prevedere gli effetti del nostro comportamento e correggere il comportamento stesso in base a tale previsione. Ma come si possono costruire modelli di simulazione degli effetti su un oggetto che non si conosce a sufficienza? Conoscere la Terra per governare il futuro ... Questa è stata la filosofia e la conclusione del relatore. La legislazione italiana tratta i problemi del rilevamento e della rap-


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Convegni presentazione del territorio con una miriade di leggi che affidano competenze ad enti e strutture nazionali e locali, senza una logica unitaria di efficienza e di utilità collettiva. In Italia, caso forse unico al mondo, vi sono cinque organi cartografici dello Stato, e qualcuno ha ipotizzato di portarli a sei, quattro servizi tecnici nazionali in costante ristrutturazione, venti “organi cartografici” regionali e poi una sequela infinita di ministeri, enti, agenzie, istituti che sarebbe impossibile enumerare, che raccolgono e producono dati territoriali in un contesto di norme spesso tra loro contrastanti, con duplicazioni, sovrapposizioni e sprechi di risorse pubbliche. E’ il problema della eccessiva frammentazione delle competenze e della disorganica stratificazione di funzioni, origine di conflitti paralizzanti. In verità non è un problema solo italiano, la differenza sta nel fatto che gli altri se ne sono accorti e hanno iniziato a porvi rimedio. La crescente richiesta di informazioni geografiche dettagliate, accurate e fruibili è una stringente tendenza planetaria. Molte tecnologie oggi disponibili vanno incontro a queste domande emergenti, almeno sul fronte dell’acquisizione dei dati. Nonostante ciò, un alto tasso di interattività è tuttora necessario per trasformare il dato acquisito in informazione fruibile in un sistema informativo geografico, dove esso possa essere oggetto di interrogazione, analisi e correlazione con altre informazioni, spaziali e non. La possibilità di raccogliere la sfida imposta dalle esigenze di trasformazione e di conseguire risultati anche in termini di sviluppo occupazionale del settore, è strettamente connessa al riordino del comparto geografico nazionale, attraverso l’elaborazione di un nuovo strumento normativo e di nuovi modelli organizzativi. Mancano norme quadro che definiscano i ruoli e le risorse destinate ai diversi

organismi centrali e locali, per una razionale utilizzazione delle informazioni territoriali da parte di tutti gli utenti interessati. Occorre predisporre gli strumenti legislativi e finanziari per la più importante e meno costosa di tutte le opere pubbliche: un nuovo rilevamento generale del territorio all’altezza delle esigenze del terzo millennio e in sintonia con quanto si va facendo nel resto d’Europa. Come di consueto, ASITA ha visto

la partecipazione dei professionisti e degli operatori anche in sessioni speciali dedicate ai lavori più significativi ed alle iniziative di settore, denominate sessioni Poster. Nella sessione Poster 18 “Rilievo applicato ai beni culturali” di ASITA è stato esposto il lavoro “Un metodo di tracciamento dei sondaggi archeologici con l’utilizzo della cartografia antica nel Parco della reggia della Venaria Reale” del Consigliere del Collegio di Torino geom. Luca Perricone. il geometra n. 11-12/08

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Convegni

Il paesaggio ordito: giardini, parchi e ville nel Biellese Biella, 18 ottobre - 18 novembre 2008

IL PAESAGGIO ORDITO Giardini, Parchi e Ville nel Biellese Pubblicazione scientifica e Mostra fotografica a cura di Renata Lodari Biella, Museo del Territorio Biellese I giardini, i parchi e le ville del Biellese piacciono e convincono tanto il grande pubblico quanto gli addetti ai lavori. Grande successo, infatti, sabato 18 ottobre a Biella, nella sala convegni del Museo del Territorio per la presentazione del volume intitolato appunto “Il Paesaggio ordito - Giardini, Parchi e Ville nel Biellese”. Realizzata su mandato della Regione Piemonte nell’ambito del programma di censimento dei Giardini storici regionali, la pubblicazione scientifica è stata curata da Renata Lodari, responsabile dell’Archivio Ville e Giardini del Museo del Paesaggio di Verbania. Organizzato in collaborazione con Parco Burcina “F. Piacenza” e ATL del Biellese, l’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni e del territorio. Intervenuto alla manifestazione, l’assessore regionale all’Ambiente, Parchi e Aree Protette, Nicola de

Ruggiero, ha ricordato come “in maniera lungimirante la Regione Piemonte abbia, già dal 1983, dedicato risorse ed attenzione alla conservazione ed alla catalogazione di questo straordinario patrimonio culturale ed ambientale. Se è vero che attraversiamo una fase di recessione economica internazionale - ha aggiunto - è altrettanto innegabile che abbandonare al degrado questo patrimonio oggi, significherebbe dover spendere

molti più fondi domani. Questo genere di sensibilità - ha concluso l’assessore - non costituisce certo un lusso, ma rappresenta un investimento”. Nell’occasione, l’Ente di gestione della R.N.S. Parco Burcina “F. Piacenza” ha presentato il Centro di Documentazione dei Giardini storici biellesi, recentemente istituito in accordo con la Regione Piemonte, e ha illustrato il progetto per il dépliant turistico “I Giardini storici del Biellese”. Al termine dell’incontro è stata inaugurata la Mostra fotografica che approfondisce i diversi aspetti culturali e artistici dei giardini del Biellese. La rassegna, con ingresso libero, sarà aperta al pubblico sino al 18 novembre. Galleria delle immagini e approfondimenti sul sito: www.parcoburcina.org

Orari degli uffici del Collegio Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 - Lunedì e mercoledì anche dalle 14,00 alle 17,00 Consulenza Cassa di Previdenza: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 (estratti conti solo su appuntamento da richiedersi al n. 011 532185)

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On line

Browser... browser... browser... di Paolo Cuselli Un browser web (in italiano: navigatore) è un programma che consente agli utenti di visualizzare e interagire con testi, immagini e altre informazioni, tipicamente contenute in una pagina web di un sito (o all’interno di una rete locale). Il browser è in grado di interpretare il codice HTML (e più recentemente XHTML) e visualizzarlo in forma di ipertesto. L’HTML è il codice col quale la maggioranza delle pagine web nel mondo sono composte: il web browser consente perciò la navigazione nel web. I browser solitamente vengono utilizzati su personal computer, ma non mancano altri dispositivi in grado di effettuare la navigazione con un browser, tra cui i palmari e gli smartphone. Storia Il primo browser fu sviluppato da Tim Berners-Lee (tra i primi precursori del concetto di WWW e fondatore del W3C), e venne chiamato WorldWideWeb. Serviva a scopi dimostrativi, era disponibile solo per sistema operativo NeXT e perciò in seguito fu chiamato Nexus. Il primo browser a raggiungere un’apprezzabile popolarità internazionale fu Mosaic, sviluppato da NCSA, seguito poi da Netscape Navigator, che crebbe in fretta e fu la piattaforma su cui vennero mes-

se a punto alcune innovazioni oggi comunissime (come ad esempio JavaScript). La netta prevalenza di Netscape presso l’utenza, a metà degli anni Novanta, fu incrinata dalla cosiddetta guerra dei browser, una competizione inizialmente commerciale e poi di immagine cominciata da Microsoft quando le innovazioni introdotte da Netscape divennero così sofisticate da costituire una minaccia potenziale per i propri interessi. Per vincere la concorrenza, Microsoft incluse Internet Explorer nel proprio sistema operativo Windows (il più diffuso al mondo), stroncando sul nascere i possibili concorrenti. Questa mossa fu motivo di numerose cau-

se legali per la difesa della libera concorrenza e contro la nascita di monopoli informatici. Netscape reagì rilasciando nel 1998 il proprio codice con una licenza open source. Il progetto Mozilla che ne derivò fornisce il codice che è alla base di diversi browser, fra i quali Netscape, Mozilla Suite, Galeon, Beonix, Firefox e uno dei programmi di accesso della AOL. La presenza di browser diversi con funzioni differenti, ha portato alcuni webmaster a realizzare siti web destinati a essere visitati con un browser preferenziale, talvolta impedendo l’accesso a utenti che utilizzassero un browser differente da quello scelto. Questa il geometra n. 11-12/08

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On line

Moscaic

Netscape

Firefox

Opera

Chrome

gersi” un altro browser (modificando il proprio user agent), per poter aver accesso a un maggior numero di documenti. Il browser più diffuso a livello mondiale è Internet Explorer, prodotto da Microsoft, che viene fornito gratuitamente e “di serie” con ogni sistema operativo Windows. Il secondo browser in ordine di utilizzo è Mozilla nelle sue varianti (e in particolare Firefox), prodotto e distribuito gratuitamente dalla Mozilla Foundation; il terzo è Safari di Apple, distribuito assieme al sistema operativo Mac OS X (di cui più recentemente è stata messa a disposizione una versione gratuita anche per Windows). Altri browser molto diffusi sono Opera e il già citato Netscape Navigator.

Le circolari del Collegio Geometri Le circolari del Collegio geometri vengono inviate solo tramite e-mail

Explorer

- gli iscritti ed i praticanti che hanno un indirizzo e-mail lo comunichino a: segreteria@collegiogeometri.to.it - ricordarsi di consultare e svuotare periodicamente la propria casella e-mail!

Safari consuetudine, oltre a essere contro la filosofia portante del World Wide Web, che vede l’accessibilità come uno dei pilastri portanti e aver quindi suscitato forti critiche e campagne di protesta e sensibilizzazione (come Campaign for a Non-Browser Specific WWW), ha costretto browser molto comuni (quali Opera) a “fin-

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- in ogni caso le circolari sono reperibili sul sito: www.collegiogeometri.to.it


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Formazione

Proposte formative della Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia Analisi dei fabbisogni Al fine di programmare i corsi, è necessario effettuare periodicamente un’”Analisi dei Fabbisogni” tra gli utenti. I risultati serviranno ad indirizzare la programmazione futura, confermando i corsi che la Fondazione già organizza da anni e/o individuando nuove proposte che emergeranno dagli iscritti. Pubblichiamo pertanto il seguente questionario, con viva preghiera di attenta compilazione; le domande del questionario devono essere intese come rilevamento del FABBISOGNO, cioè della necessità che il professionista avverte di ampliare le conoscenze in una determinata area. Si prega pertanto di compilare l’allegato questionario e inviarlo al Collegio, nel più breve tempo possibile. Il questionario è anche compilabile on line sul sito www.geometritorino.org FONDAZIONE DEI GEOMETRI DI TORINO E PROVINCIA QUESTIONARIO SULL’ANALISI DEI FABBISOGNI FORMATIVI 2008

SETTORE SICUREZZA

L’HO GIA’ MI INTERESSA FREQUENTATO PROSSIMAMENTE

NON MI INTERESSA

L’HO GIA’ MI INTERESSA FREQUENTATO PROSSIMAMENTE

NON MI INTERESSA

Corso obbligatorio sulla sicurezza in cantiere - D.Lgs. 494/96 (120 ore) Teoria e pratica sulle norme per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione dell’opera ai sensi del D. Lgs. 494/96 per i cantieri temporanei o mobili. Rilascio dell’attestato di frequenza obbligatorio per operare nel settore. Corso Base breve sulla pratica della sicurezza in cantiere (15 ore) Corso breve d’esame su alcuni casi applicativi sul D.Lgs. 626/94. Rilascio dell’attestato di frequenza obbligatorio per operare nel settore. Corso di prevenzione incendi l. 818 (100 ore) Corso di specializzazione i prevenzione incendi ai sensi della L. 818/84. Rilascio dell’attestato di frequenza obbligatorio per operare nel settore. Corso per RSPP (28 ore) Corso di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi. Rilascio dell’attestato di frequenza obbligatorio per assumere l’incarico. Applicazione del D.Lgs. 626/94 (20 ore) Esame di casi pratici di applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 626/94 Corsi monotematici sulla sicurezza (8 ore) La sicurezza nei ponteggi, negli edifici pubblici, industriali, per caratteristiche speciali ecc. Aggiornamento sul Testo Unico sulla Sicurezza (12 ore) Panoramica sulle novità e sulle nuove modalità da porre in atto a seguito dell’entrata in vigore del T.U. sulla sicurezza

SETTORE EDILIZIA - URBANISTICA Corso sulla Normativa sismica (32 ore) Approfondimento sulla normativa sismica di cui all’Ordinanza 3274 del 20/3/2003 Corso breve sulla Direzione lavori OO.PP. (8 ore) I compiti del Direttore Lavori, del responsabile del procedimento e del coordinatore della sicurezza nelle OO.PP. Corso breve sulla Progettazione OO.PP. (8 ore) Adempimenti e obblighi del professionista nelle OO.PP.

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Formazione SETTORE EDILIZIA - URBANISTICA

L’HO GIA’ MI INTERESSA FREQUENTATO PROSSIMAMENTE

NON MI INTERESSA

L’HO GIA’ MI INTERESSA FREQUENTATO PROSSIMAMENTE

NON MI INTERESSA

L’HO GIA’ MI INTERESSA FREQUENTATO PROSSIMAMENTE

NON MI INTERESSA

L’HO GIA’ MI INTERESSA FREQUENTATO PROSSIMAMENTE

NON MI INTERESSA

L’HO GIA’ MI INTERESSA FREQUENTATO PROSSIMAMENTE

NON MI INTERESSA

Edilizia sostenibile e bioedilizia (120 ore) Principi e leggi riguardanti l’ecologia del progetto, basata su criteri costruttivi rispettosi dell’ambiente e della salute di fruitori e operatori dell’edilizia. Il risparmio energetico negli edifici (31 ore) Normativa nazionale e regionale e principi di progettazione relativa Isolamento acustico degli edifici (15 ore) Normativa e progettazione inerenti i principi dell’isolamento acustico.

SETTORE CATASTALE - TOPOGRAFICO Corso sui sistemi informativi territoriali (18 ore) Corso programmi Docfa e Pregeo (8 ore) Illustrazione ed esempi sui programmi Corso base di topografia (15 ore) Teoria e principi base della topografia

SETTORE AMMINISTRATIVO - TRIBUTARIO Corso per Amministratori Immobiliari (44 ore) Principi e pratica dell’amministrazione condominiale Corso di Estimo in Valutazioni Immobiliari (60 ore) Corso avanzato di approfondimento sulle moderne teorie e tecniche estimative e relativi software Corso per CTU (48 ore) Specializzazione sulle perizie tecniche d’ufficio Corso Usi Civici (28 ore) Teoria sugli usi civici e ruolo del professionista. Riconosciuto dalla Regione Piemonte

SETTORE INFORMATICA Corso Autocad base (40 ore ) Corso di Microsoft excel (8 ore) Corso base di access (18 ore)

VARIE Corso per Tutors (32 ore) La figura del Tutor nello studio professionale Corso di inglese (30 ore) La comunicazione interpersonale (20 ore) Tecniche di comunicazione per il miglioramento della gestione dei rapporti con i clienti, collaboratori e partner di progetto

CORSI CHE PROPONGO DI PROGRAMMARE (indicare l’argomento e l’ipotetica durata)

DATI GENERALI -- Ritengo che l’orario delle lezioni dovrebbe essere di: a) mattina b) pomeriggio c) preserale d) serale

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-- La durata ottimale delle singole lezioni dovrebbe essere: a) minima (2 ore) b) massima (6 – 8 ore) c) media (4 ore)

a)

-- Per recarmi alla sede delle lezioni dei corsi organizzati presso la sede del Collegio uso solitamente:

GEOMETRA .............................................

b) c) d)

l’automobile o un mezzo motorizzato privato i mezzi pubblici (tram, bus, metrò) il treno a piedi

Data .........................................................


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