Essere Impresa - Supplemento agosto 2024

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ESSERE IMPRESA SUPPLEMENTO

CONSULENZA FISCALE:

Le nuove regole per le Compensazioni

Da pag. 2

CONSULENZA DEL LAVORO: Rapporto biennale situazione personale maschile e femminile

Da pag. 9

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››› CONSULENZA FISCALE

a cura di Francesco Bandini

LE NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI

Si forniscono chiarimenti sulla compensazione dei crediti, alla luce delle novità intervenute con la legge di Bilancio 2024 e del successivo decreto cd “Agevolazioni” (D.L. n. 39 del 29 marzo 2024), il cui articolo 4, commi 2-3, ha sostituito il comma 49-quinquies dell’art. 37 D.L. n. 223/200.6

In particolare, le novità riguardano:

 l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’INPS e INAIL;

 l’esclusione, dal 1° luglio 2024, della facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali ed accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’AdE, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro.

COMPENSAZIONI:

UTILIZZO

ESCLUSIVO DEI SISTEMI MESSI A DISPOSIZIONE DA AGENZIA

DELLE ENTRATE

Dal 1° luglio 2024, i modelli F24 che contengono compensazioni di crediti (di qualsiasi natura) devono essere trasmessi unicamente attraverso i servizi telematici gestiti da Agenzia delle entrate. Ciò per effetto dell’articolo 1, commi 95 e 96, legge di bilancio 2024.

La nuova disposizione, rispetto alla disciplina previgente, estende dalla predetta data l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel e Fisco on line) per tutti i versamenti unitari da effettuare con compensazione di crediti di qualsiasi natura ed importo.

La circolare precisa che l’obbligo sussiste:

 anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 “non a saldo zero”;

 nel caso di compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo, qualora questa venga esposta nel modello F24;

 nel caso di compensazione eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, anche qualora:

 la prenotazione tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati sia stata effettuata entro il 30 giugno 2024;

l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario sia stato effettuato in data anteriore al 1° luglio 2024.

La circolare conferma che rientra nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’AdE la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024 per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024, che quest’anno è caduto di domenica (come già anticipato nella Informativa n. 24/2024), precludendo così l’utilizzo dei canali interbancari (CBI).

COMPENSAZIONI CREDITI INPS/INAIL

L’articolo 1, comma da 94 a 97, della legge di Bilancio 2024 ha introdotto norme più stringenti per quanto riguarda la compensazione dei crediti INPS e INAIL. Si tratta, in breve, delle seguenti disposizioni:

 obbligo, dal 1° luglio 2024, della compensazione tramite i canali telematici anche per i crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

 compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi verso l’INPS effettuata, tra gli altri, dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Il comma 98 della legge di Bilancio 2024, stabilisce che con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione.

La circolare n. 16/E/2024, al riguardo, conferma il rinvio della decorrenza delle nuove condizioni all’emanazione dei suddetti provvedimenti, ad oggi ancora non avvenuta.

ESCLUSIONE DELLA COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI CARICHI SUPERIORI A 100.000 EURO

Il comma 94 dell’articolo 1 della legge n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) ha introdotto il comma 49-quinquies nell’art. 37 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006.

Il citato nuovo comma 49-quinquies, che è stato integralmente sostituito dall’art. 4 co. 2 del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024, prevede che: “(…) per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17.

La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.”

Le novità decorrono dal 1° luglio 2024

L’esistenza di carichi affidati all’agente della riscossione è riscontrabile dal contribuente, oltre che tramite le cartelle e gli atti notificati, attraverso la consultazione della propria situazione debitoria nella propria “area riservata” del sito AdE-Riscossione, o tramite gli appositi canali o sportelli.

La circolare n. 16/E/2024, al riguardo, fornisce dettagliate precisazioni.

SEGUE ›››

Debiti che concorrono alla determinazione della soglia dei 100.000 euro

Ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, rilevano gli importi relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione concernenti le imposte erariali e i relativi accessori, quelli affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi comprese le somme oggetto degli atti di recupero.

Tra i debiti rilevano, pertanto, non solo le imposte ma anche le sanzioni e gli interessi essendo tuttavia esclusi gli interessi di mora e i compensi di riscossione.

A titolo esemplificativo, vi rientrano:

a) II.DD., IVA, imposta di registro e altre imposte indirette;

b) le somme recuperate a fronte dell’utilizzo, in tutto o in parte, in compensazione, dei crediti non spettanti o inesistenti risultanti dagli atti di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge n. 311 del 2004(c.d. “legge finanziaria 2005”), emessi prima del 30 aprile 2024, e da quelli di cui all’articolo 38-bis del DPR n. 600 del 197326, emessi a partire da tale data;

c) le somme accessorie alle precedenti, come le sanzioni e gli interessi (esclusi quelli di mora e gli oneri di riscossione).

I predetti importi contribuiscono al raggiungimento della citata soglia a condizione che per gli stessi:

 sia scaduto il termine di pagamento del debito;

 non siano in essere provvedimenti di sospensione di qualsiasi genere;

 non siano in essere piani di rateazione.

La norma non fa distinzioni riguardo ai ruoli ordinari o straordinari, né alle iscrizioni a ruolo a titolo definitivo oppure a titolo provvisorio.

In ordine alla scadenza da considerare, l’AdE precisa che:

 con riguardo alle somme iscritte a ruolo, occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente;

 in relazione agli accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, D.L.78/2010, ordinariamente al decorso del trentesimo giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti.

In caso di tempestiva proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento esecutivo, pertanto, contribuisce al raggiungimento della soglia di 100.000 euro anche il carico affidato ai sensi del citato articolo 29 del D.L. 78/2010, in conseguenza del mancato pagamento degli importi dovuti a titolo provvisorio ai sensi dell’articolo 15 DPR 602/73 (tale importo non rileva in vigenza di provvedimenti di sospensione giudiziale di cui all’articolo 47 del D.Lgs. n. 546/1992, oppure di sospensione amministrativa di cui all’articolo 39 del D.P.R.n. 602/1973).

L’esclusione della facoltà di avvalersi della compensazione «non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza».

Al riguardo, la circolare precisa che i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R.n. 602/1973, non contribuiscono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione: la disposizione ha la finalità di incentivare i contribuenti a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere anche in parte i medesimi debiti in carico all’agente della riscossione per potersi avvalere della compensazione. Se, diversamente, il pagamento non è stato effettuato ed è intervenuta la decadenza “per inadempienza” dal relativo piano di rateazione (che si verifica nel caso di mancato pagamento di un certo numero di rate, anche in modo non consecutivo), il debito residuo complessivo non pagato contribuisce al raggiungimento della soglia dei 100.000 euro.

Se il contribuente ha aderito alla definizione agevolata per i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° genna-

SEGUE ›››

io 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. “Rottamazione-quater”), con pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. Tutto il carico residuo, invece, rileva ai fini del calcolo della soglia di 100.000 euro nel caso in cui, per omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate, si verifichi la decadenza dalla definizione agevolata. Al riguardo, nella circolare n. 16/E/2024, è formulato specifico esempio (esempio n. 3).

Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

Un’eccezione al divieto di compensazione riguarda i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

I contribuenti che maturano tali crediti, infatti, possono utilizzare in compensazione gli stessi anche in presenza di somme affidate all’agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Non è consentito esporre nel medesimo F24 sia crediti INPS/INAIL, sia crediti per i quali opera l’inibizione alla compensazione.

La circolare n. 16/E elenca, al par. 2.2., a titolo esemplificativo i crediti per i quali è inibita la compensazione (al verificarsi delle condizioni previste dalla norma):

 crediti relativi alle imposte erariali (es.: IIDD, IVA, imposta di registro);

 credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013);

 credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (L. 208/2015);

 credito d’imposta a favore di imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di beni strumentali nuovi (cd Industria 4.0 - ex art. 1, c. 1051, L. 178/2020);

 crediti relativi a bonus edilizi altri crediti di natura agevolativa (ad esempio, vi rientra il credito “caro petrolio” spettante agli autotrasportatori).

Limite “assoluto” di euro 100.000 euro

Il limite dei carichi affidati all’agente della riscossione è un limite “assoluto”: pertanto, anche nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati all’agente della riscossione, non potrà effettuare alcuna compensazione se non provvede preventivamente al pagamento del debito scaduto, almeno per ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro.

Ripristino della facoltà di compensazione

L’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto ad un importo pari o inferiore a 100.000 euro per effetto:

 della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;

 della concessione di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;

 del pagamento delle somme dovute.

Poiché il nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 D.L. 223/2006, al terzo periodo, “fa salve le previsioni di cui all’art. 31, c.1, quarto periodo, D.L. 78/2010” (che, nell’ambito del divieto di compensazione dei crediti, per imposte erariali, fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori superiore a 1500 euro, prevede che “è comunque ammesso il pagamento anche parziale delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione di crediti relativi alle stesse imposte”), l’Agenzia conclude che è “la rimozione o la riduzione fino a 100.000 euro dei carichi per imposte erariali ed accessori, potrà pertanto essere conseguita dal SEGUE ›››

contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali” (le cui modalità di versamento sono state definite con la risoluzione n. 18/E/2011).

Dalla lettura del chiarimento di prassi, valorizzando la formulazione letterale del citato quarto periodo (“stesse imposte”), si può concludere che la riduzione dei carichi al di sotto dei 100.000 euro è possibile, ad esempio, tramite l’utilizzo di un credito IVA per compensare un carico debitorio della stessa imposta (IVA).Non si ritiene possibile, quindi, ridurre l’importo complessivo dei carichi utilizzando (ad esempio) un credito IRPEF per compensare un debito IVA: pur trattandosi sempre di imposte erariali (IVA e IRPEF), tale possibilità di riduzione vanificherebbe la logica del divieto, in quanto una compensazione parziale tra imposte erariali sarebbe utilizzata per ripristinare la totale compensazione.

Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, invece, resta solo il relativo riversamento senza compensazione.

Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’art. 31 D.L. 78/2010

È ancora vigente il divieto di compensazione dei crediti, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31 D.L. 78/2010).

La circolare n. 16/E/2024 fornisce una lettura per il coordinamento della predetta disposizione con il nuovo limite di 100.000 euro, partendo dalla considerazione che le due disposizioni prevedono un campo di applicazione diverso:

l

 a disposizione di cui all’art. 31 D.L. 78/2010 prevede un divieto di compensazione di crediti erariali in presenza di carichi per crediti erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;

 la nuova disposizione (art. 37, c. 49-quinquies, D.L. 223/2006) prevede un divieto di compensazione di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), ad eccezione di quelli INPS ed INAIL, in presenza di carichi superiori a 100.000 euro: il divieto è molto più ampio e riguarda anche i crediti di natura agevolativa (e non solo erariali).

Pertanto:

 l’iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti);

 l’affidamento di carichi all’agente della riscossione per importi superiori a 100.000 euro, inibisce la compensazione “orizzontale” di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), fatti salvi i crediti INPS/ INAIL. Resta ferma, in tali ipotesi, la possibilità di estinguere i ruoli per debiti relativi a imposte erariali mediante l’utilizzo in compensazione dei soli crediti della stessa natura al fine di ridurre l’ammontare delle iscrizioni a ruolo a un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro e, conseguentemente, consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti agevolativi.

TRASPORTO MERCI IN C/TERZI - CREDITO DI IMPOSTA

SULL’ACQUISTO DI GASOLIO MESE DI LUGLIO 2022

L’Agenzia delle Entrate ha istituito, con risoluzione n. 41/E del 2024, il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Si tratta, in particolare, del contributo straordinario, previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del D.L. n. 144/2022 (decreto Aiuti-ter), riconosciuto sotto forma di credito di imposta, per l’acquisto di gasolio alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che soddisfino i requisiti di cui all’articolo 24-ter, comma

SEGUE ›››

2, lettera a), numero 1) del Testo unico per le imposte sulla produzione e sui consumi (Dlgs. n. 504/1995), ossia:

 effettuino attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;

 siano iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), articolo 1, comma 296, ha esteso l’agevolazione, inizialmente prevista per gli acquisti del secondo trimestre del 2022, anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024.

La norma citata ha escluso l’applicazione del comma 1-bis1 dell’articolo 14 sopra citato e pertanto il credito di imposta in argomento è ordinariamente tassabile.

L’individuazione dei beneficiari è avvenuta attraverso l’apposita piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli implementata dal 6 dicembre 2023 al 13 dicembre 2023.

Le regole attuative di questa estensione sono state stabilite con il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Mit) n. 263 del 31 maggio 2024.

In particolare, l’articolo 5 del Decreto citato definisce le modalità di fruizione del credito di imposta stabilendo che: “Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti direttoriali di concessione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Esso concorre alla formazione del reddito d’impresa, della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed infine rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Il contributo utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

 effettua la verifica sul R.N.A. (Registro nazionale degli Aiuti di Stato) dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

 all’esito di tali verifiche approva con uno o più decreti di concessione il credito riconosciuto alle imprese beneficiarie a seguito del quale provvede a registrare sul RNA gli aiuti concessi;

 trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.

L’articolo 7 del decreto direttoriale n. 263/2024 precisa che i contributi sono concessi entro e non oltre il termine previsto della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711, come modificato dalla Comunicazione C (2023) 1888, e compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, non ne compromettano la redditività.

In base a tale diposizione, gli aiuti in argomento sono concessi entro il 30 giugno 2024 e se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazione fiscale, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2024 (Comunicazione C (2023) 1888, pag. 2).

Pertanto, l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sarà possibile solo per i debiti relativi alle imposte e ai contributi previdenziali, assistenziali ecc. sorti entro il 30 giugno 2024.

Con la risoluzione n. 41/E del 24 luglio 2024, oltre a istituire il codice tributo, l’Agenzia precisa che ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’impresa potrà utilizzare il credito solo una volta che il medesimo comparirà nel proprio cassetto fiscale.

L’Agenzia ha dunque previsto il seguente codice tributo, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento:

“7060” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. L’Agenzia ricorda che in sede di compilazione del F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale. Infine, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

››› CONSULENZA DEL LAVORO

a cura di Susi Silvani

RAPPORTO BIENNALE

SITUAZIONE PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

Il termine per presentare il rapporto sulla situazione del personale è stato prorogato al 20 settembre 2024. Inizialmente, la scadenza era fissata per il 15 luglio, come stabilito dal Decreto Ministeriale del 3 giugno 2024. Tuttavia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di concedere una proroga, probabilmente per venire incontro alle esigenze delle aziende, soprattutto in questo periodo caratterizzato da numerose novità normative.

Ricordiamo che l’obbligo di presentare questo rapporto riguarda tutte le aziende che occupano più di 50 lavoratori, come previsto dall’articolo 46, comma 1, del Decreto Legislativo 198/2006. Per le aziende più piccole, con meno di 50 lavoratori, la compilazione del rapporto è facoltativa, Il rapporto serve a fornire un quadro dettagliato della situazione occupazionale all’interno dell’azienda, con particolare attenzione alla parità di genere.

Il rapporto sulla situazione del personale è uno strumento fondamentale per monitorare l’andamento occupazionale e per individuare eventuali disuguaglianze di genere.

IL DECRETO COESIONE CONVERTITO IN LEGGE: AGEVOLAZIONE PER L’OCCUPAZIONE DI GIOVANI E DONNE

La Legge di conversione del Decreto Coesione, entrata in vigore il 7 luglio 2024, reintroduce una serie di misure interessanti per favorire l’occupazione, soprattutto tra giovani e donne. Al centro di queste misure ci sono esoneri contributivi per le aziende che decidono di assumere a tempo indeterminato determinate categorie di lavoratori. Si evidenzia che occorre attendere i decreti attuativi che il Ministero del Lavoro dovrà emanare nei prossimi mesi.

Focus sui giovani

Per quanto riguarda i giovani under 35 che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato, è previsto un esonero contributivo totale fino a 500 euro al mese per i primi 24 mesi di contratto (non si applica ai premi dovuti all’INAIL), per i datori di lavoro privati che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato.

L’esonero si applicherà a far data dal 01/09/2024 al 31/12/2025. Se l’assunzione avviene nelle regioni del Zes unica Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), l’esonero sale a 650 euro.

L’esonero si applica anche per la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine,

SEGUE ›››

sono esclusi invece i rapporti di apprendistato. Questa misura è pensata per incentivare le aziende ad assumere giovani talenti e favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro.

Tale esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

Opportunità per le donne

Anche le donne sono al centro dell’attenzione. In particolare, sono previste agevolazioni per i datori di lavoro privati che assumono, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, con contratto a tempo indeterminato:

 donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni del Mezzogiorno (ZES unica),

 donne di qualsiasi eta’, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Per tali assunzioni è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (con esclusione dei premi Inail), nel limite di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice.

Per la sua spettanza è richiesta la realizzazione dell’incremento occupazionale netto sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Incentivi per le aziende della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)

Il Mezzogiorno beneficia di incentivi specifici. Le aziende che operano in questa area e assumono lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi possono usufruire di esoneri contributivi. Si specifica che l’esonero contributivo è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni. Questa misura mira a favorire lo sviluppo economico delle regioni del Sud e a contrastare il fenomeno della disoccupazione di lunga durata.

Tale esonero è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

Condizioni generali per accedere agli incentivi

Per poter beneficiare degli incentivi sopra esposti, le aziende devono rispettare alcune condizioni, come ad esempio:

 Non aver effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti l’assunzione.

 Rispettare i principi generali di fruizione degli incentivi.

 Non cumulare l’esonero con altri esoneri o riduzione di aliquote. Resta il cumulo esclusivamente con la c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro.

CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale rappresenta una forma di sostegno per i genitori lavoratori, che si aggiunge al congedo per maternità/paternità. Consiste, infatti, in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, retribuito entro certi limiti che vedremo, che può essere richiesto dalla madre e/o dal padre lavoratori, fino ai 12 anni di età del figlio.

La durata del congedo parentale può essere usufruita come di seguito dettagliato:

 Madre dipendente: 6 mesi;

 Padre dipendente: 6 mesi elevabili a 7 se si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Il padre può usufruire dei giorni del congedo parentale anche nel periodo in cui la madre usufruisce del congedo di maternità;

 Genitore solo: 11 mesi;

 Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS: 3 mesi entro il 1° anno di vita del figlio;

 Lavoratrici autonome: 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino

Resta inteso che i giorni di permesso usufruiti dal padre e dalla madre, però non possono essere superiore ai 10 mesi, che aumentano a 11 qualora il padre usufruisca di almeno 3 mesi di permesso.

L’indennità è pari al 30% della retribuzione indipendente dall’età del figlio (massimo 12 anni). L’unica condizione da soddisfare è non aver superato il limite di giorni indennizzabili fissato dalla normativa (massimo 9 mesi).

Il primo mese di congedo, esclusivamente quando fruito da genitori dipendenti che rientrano al lavoro al termine del congedo obbligatorio (maternità o paternità) - dal 1° gennaio 2023 -, è retribuito all’80% entro i primi 6 anni di vita del figlio. Per i lavoratori che rientrano dal congedo obbligatorio successivamente al 1° gennaio 2024 il secondo mese di congedo parentale è retribuito al 60% (solo ed esclusivamente per l’anno 2024 è elevato all’80%).

Si ricorda che il termine relativo alla comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro, per richiedere il congedo di cui sopra, deve avvenire con un preavviso minimo non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), salvo quanto previsto dai rispettivi CCNL applicati.

L’Inps, come specificato nel messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, interviene per offrire indicazioni rispetto alle modifiche effettuate alla domanda di congedo parentale al fine di richiedere le maggiorazioni dell’indennità per il primo e secondo mese di congedo, per evitare così di doversi affidare, per l’erogazione dell’indennità maggiorata alle sole autocertificazioni rilasciate dai soli lavoratori interessati.

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