CONSULENZA FISCALE: RAVVEDIMENTO SPECIALE ANNI PREGRESSI
SECONDO/UNICO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2024
Da pag. 2
CONSULENZA DEL LAVORO
DDL DI BILANCIO
PER L’ANNO 2024
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
Da pag. 6
NOVEMBRE 11 20 24
››› CONSULENZA FISCALE
a cura di Francesco Bandini
RAVVEDIMENTO SPECIALE ANNI PREGRESSI
Per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale si apre la possibilità di definire, con una forma di ravvedimento speciale, i periodi d’imposta dal 2018 al 2022. La definizione si perfeziona con il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquote variabili a seconda del grado di affidabilità fiscale del contribuente, calcolata su un extra-reddito anch’esso variabile a seconda dell’affidabilità.
Durante i periodi oggetto di sanatoria è prevista una limitazione dell’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
In particolare, le rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA (presuntive) restano possibili solo in caso di:
decadenza dal concordato preventivo biennale;
applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 (ad esclusione di quelli su dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e IVA, indebita compensazione) e per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi nel corso degli anni 2018-2022;
mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.
L’opzione per il regime del ravvedimento può essere esercitata per una o più delle annualità tra il 2018 e il 2022 e la stessa viene comunicata non attraverso un particolare modello, ma mediante la presentazione, per ogni annualità, del modello F24 per il pagamento della prima o unica rata dell’imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell’IRAP (ove dovuta).
l ravvedimento è strettamente connesso a due variabili che dipendono dal grado di affidabilità ai fini ISA e cioè al punteggio conseguito.
Nel dettaglio, l’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:
5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
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30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva sono stati istituiti con risoluzione n. 50/2024 i seguenti codici tributo:
“4074” per i soggetti persone fisiche (imposte dirette e addizionali);
“4075” per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imposte dirette e addizionali);
“4076” per l’imposta sostitutiva dell’IRAP.
Il versamento va eseguito in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Il versamento degli interessi è eseguito con il codice tributo “1668” in caso di utilizzo dei codici “4074” e “4075”; con il codice tributo “3805” in caso di utilizzo del codice “4076”.
Per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR e per le società di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata:
dell’imposta sostitutiva dell’IRAP da parte della società o associazione;
delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2-quater comma 7 del D.L. 113/2024 è previsto che “il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro”.
SECONDO
/ UNICO ACCONTO DELLE IMPOSTE 2024
Nel mese di novembre va determinata la seconda ovvero unica rata dell’acconto delle imposte dovute sul reddito / valore della produzione 2024, utilizzando il metodo storico oppure il metodo previsionale.
Metodo storico
Con il metodo storico, l’importo del secondo acconto IRPEF 2024 è calcolato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (2023), dopo aver sottratto eventuali detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto. In questo caso, fai riferimento al rigo “Differenza” o “IRES dovuta” nel quadro RN del Modello Redditi 2024. Questo metodo è particolarmente sicuro perché si basa su dati definitivi e non comporta il rischio di sanzioni, ma non ti permette di adeguare l’acconto alla tua attuale situazione finanziaria.
Metodo previsionale
Se prevedi che il reddito 2024 sarà inferiore a quello dell’anno precedente, puoi optare per il metodo previsionale, che consente di ridurre l’acconto basandosi su stime aggiornate dei tuoi redditi, delle spese deducibili e detraibili e dei crediti d’imposta attesi. Tuttavia, questa scelta richiede una certa prudenza: se la tua stima si rivela troppo bassa, rischi di versare meno del dovuto, incorrendo in sanzioni e interessi sulla differenza mancante.
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Acconto IRPEF
L’acconto IRPEF è obbligatorio se l’imposta dovuta per l’anno precedente supera € 51,65. Utilizzando il metodo storico, il contribuente calcola l’acconto IRPEF 2024 pari al 100% della somma risultante al rigo RN34 “Differenza” del modello REDDITI 2024 PF. Se si opta per il metodo previsionale, è possibile adeguare l’importo sulla base dell’imposta che si prevede di dover versare, tenendo però presente che eventuali scostamenti significativi possono comportare sanzioni.
A seconda dell’importo, il versamento può essere effettuato in una o due rate:
Unica soluzione entro il 2 dicembre 2024: se l’acconto IRPEF è inferiore a € 257,52, il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione pari al 100% dell’importo.
Due rate per importi pari o superiori a € 257,52:
Soggetti non ISA: 40% di rigo RN34 del mod. REDDITI 2024 ENC da versare entro il 1 luglio o il 31 luglio 2024 (con una maggiorazione dello 0,40% per il versamento in luglio), e il restante 60% da versare entro il 2 dicembre 2024.
Soggetti ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità): 50% di rigo RN34 del mod. REDDITI 2024 ENC. entro il 31 luglio o 30 agosto 2024 (con maggiorazione dello 0,40%) e il saldo 50% entro il 2 dicembre 2024.
Acconto IRES
L’acconto IRES 2024, dovuto da società di capitali, enti commerciali e non commerciali, deve essere versato in due rate, a meno che la prima rata non superi i 103 euro. IRES è fissato al 100% dell’imposta calcolata con il metodo storico, basandosi sui valori dichiarati a rigo RN17 del modello REDDITI 2024 SC o rigo RN28 del modello REDDITI 2024 ENC.
Per il 2024, le modalità di versamento dell’acconto IRES sono le seguenti:
Importo non superiore a € 20,66: Nessun versamento.
Importo tra € 20,66 e € 257,52: Unica soluzione entro il 2 dicembre 2024 (considerando che il 30 novembre è un sabato).
Importo superiore a € 257,52:
Soggetti non ISA: due rate, con il 40% di rigo RN17/28 entro il 1° o il 31 luglio (+ 0,40% per il versamento in luglio) e il restante 60% di rigo RN17/28 entro il 2 dicembre 2024.
Soggetti ISA: due rate del 50% di rigo RN17/28 ciascuna, con la prima da versare entro il 31 luglio o il 30 agosto (+ 0,40%) e la seconda entro il 2 dicembre 2024.
Acconto IRAP
Il versamento dell’acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per i soggetti IRPEF e IRES, con un acconto pari al 100% dell’imposta dovuta. Anche per l’IRAP, l’acconto non è richiesto se l’importo di rigo IR21 del modello IRAP 2024 è inferiore a € 51,65 per i soggetti IRPEF e a € 20,66 per i soggetti IRES.
Anche per il pagamento, la modalità varia a seconda che il contribuente sia un soggetto ISA o meno:
Soggetti non ISA: versamento in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2024, oppure in due rate: 40% da versare entro il 1° o il 31 luglio (+0,40% per il versamento in luglio) e il restante 60% entro il 2 dicembre 2024.
Soggetti ISA: versamento in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2024 oppure due rate del 50% ciascuna, con la prima da versare entro il 31 luglio o il 30 agosto (+0,40%) e la seconda entro il 2 dicembre 2024.
Per le Regioni in disavanzo sanitario, si applicano maggiorazioni all’aliquota IRAP, sia quella ordinaria sia le aliquote ridotte o maggiorate, come stabilito dalle normative regionali per coprire il disavanzo del settore sanitario.
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Cedolare secca 2024
Dal 2024, i contribuenti che scelgono la cedolare secca per il reddito derivante dagli immobili locati possono beneficiare di alcune agevolazioni e differenze rispetto alla tassazione ordinaria. Ecco le principali novità:
Nessun acconto per il 2024: per chi opta per la cedolare secca, non è previsto il versamento dell’acconto per l’anno fiscale 2024.
Possibilità di metodo previsionale per l’IRPEF: utilizzando il metodo previsionale, i contribuenti possono escludere dal calcolo del secondo acconto IRPEF il reddito fondiario o il reddito derivante da locazione breve, poiché tali redditi non saranno assoggettati a IRPEF.
L’acconto per la cedolare secca 2024 è stabilito al 100% dell’imposta dovuta per il 2023. Per i contribuenti soggetti ISA che devono versare in due rate, queste saranno di pari importo (50% ciascuna). Nel modello REDDITI 2024 PF, il quadro LC è dedicato alla “Determinazione della cedolare secca” e contiene i seguenti riferimenti:
Rigo LC1, campo 5: indica se l’acconto è dovuto, non dovuto o se deve essere versato in una o due rate.
Rigo LC2: riporta l’importo dell’acconto 2024 da versare.
Queste nuove disposizioni semplificano le modalità di calcolo per chi sceglie o abbandona la cedolare secca, rendendo più agevole la gestione fiscale degli immobili locati.
››› CONSULENZA DEL LAVORO
a cura di Arianna Fabbri
DDL di bilancio per l’anno 2025 NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO
Il Disegno di Legge di Bilancio ha iniziato il suo iter parlamentare.
Si fa presente che alcune priorità su cui puntava Confartigianato hanno trovato una positiva conferma nel testo in esame:
la stabilizzazione e il rafforzamento della riduzione del cuneo fiscale e della tassazione IRPEF già introdotti per il 2024;
la proroga per tre anni della deduzione “rafforzata” del costo del lavoro dei neoassunti e della tassazione agevolata dei premi di produttività dei lavoratori;
Di seguito si segnalano le principali novità in materia di lavoro.
Stabilizzazione e rafforzamento della riduzione
del cuneo fiscale e della tassazione Irpef 2024
Già da qualche anno si sta cercando di aumentare il potere di acquisto delle famiglie e favorire così i consumi e l’economia.
Con il DDL Bilancio il Governo punta sulla proroga della riforma fiscale già in essere, rendendo strutturale l’accorpamento su tre scaglioni delle aliquote IRPEF già in vigore nell’anno in corso.
Per cui, anche per l’anno 2025, gli scaglioni Irpef rimarranno i seguenti:
Aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro (primo scaglione IRPEF)
Aliquota del 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro
Aliquota del 43% per i redditi che superano i 50.000 euro
Viene inoltre confermata la riduzione del cuneo fiscale che non andrà più a diminuire i contributi a carico dipendente, ma verrà riconosciuta come segue:
nel caso di reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro sarà riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale di seguito indicata:
a) 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
nel caso di reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetterà invece una maggior detrazione sull’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
a) a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro; b) al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Fringe Benefit
La Manovra riprende le esenzioni fiscali già previste per l’anno 2024, ritenendole uno strumento sempre più centrale nelle politiche di welfare aziendale.
Viene pertanto confermato per il triennio 2025-2027 il limite massimo dei fringe benefit (importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre alla formazione di reddito da lavoro dipendente) nei seguenti limiti:
€ 2.000,00 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico
€ 1.000,00 per tutti gli altri lavoratori dipendenti.
Donne lavoratrici
Il Disegno di Legge conferma la decontribuzione per le lavoratrici madri dipendenti.
Dal prossimo anno le lavoratrici madri di due o più figli potranno beneficiare di uno sgravio contributivo parziale (la cui percentuale sarà stabilita da un decreto ministeriale).
L’esonero è previsto fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, e a partire dal 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero è prolungato fino al diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Inoltre tale decontribuzione viene estesa anche alle lavoratrici autonome con determinati requisiti di reddito.
Congedo parentale
Da due anni a questa parte il congedo parentale è stato rivisto di anno in anno, cercando di dare più sostegno alle famiglie, aumentandone l’importo.
Con il Disegno di Legge di Bilancio sembra che l’aumento dell’indennità diventi strutturale.
Di fatto a partire dal 1° gennaio 2025, vengono previsti tre mesi di congedo retribuiti all’80% della retribuzione per tutti i genitori lavoratori, sia madri che padri.
Questa misura è destinata a tutti i lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato, che abbiano concluso il periodo di congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025.
Incentivi alle assunzioni
Con l’obiettivo di sostenere l’occupazione, il governo ha inserito nel DDL Bilancio 2025 la proroga di una serie di incentivi per le imprese che assumono nuovo personale:
Proroga delle deduzioni fiscali: L’articolo 70 del disegno di legge proroga la maggiorazione delle deduzioni fiscali per le nuove assunzioni, estendendo questo beneficio anche per i due anni successivi al 31 dicembre 2024. Questa misura mira a sostenere le imprese che decidono di ampliare il proprio organico e a creare nuove opportunità occupazionali.
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Incentivi per il rilancio occupazionale: Con l’articolo 72 viene disposto il rifinanziamento della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024 e vengono incrementate le risorse destinate al finanziamento degli incentivi all’assunzione introdotti dal DL Coesione, prorogando per cui gli esoneri contributivi previsti per giovani, donne e la ZES unica Mezzogiorno con risorse ripartite dal 2024 al 2027.
Premi produttività
In continuità con la precedente Legge di bilancio viene disposta la proroga per il triennio 2025-2027 del dimezzamento dal 10 al 5 % dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa.
Oltre alla Legge di Bilancio sta seguendo il suo iter parlamentare anche il Disegno di Legge “LAVORO”, di seguito le novità che potrebbero essere introdotte a breve.
Assenze ingiustificate e dimissioni: conseguenze e tutele
L’assenza ingiustificata e prolungata dal lavoro, oltre il limite di 15 giorni stabilito dalla normativa vigente, è equiparata a una dimissione volontaria da parte del lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto a segnalare all’Ispettorato del Lavoro le assenze ingiustificate dei dipendenti che superano i 15 giorni consecutivi. Tale segnalazione è fondamentale per avviare i controlli necessari e verificare l’esistenza di eventuali giustificazioni.
In assenza di valide giustificazioni, l’assenza prolungata è equiparata a una dimissione volontaria, con conseguente perdita del diritto alla disoccupazione NASPI e ad altre tutele previste dalla legge.
Periodo di prova per i tempi determinati
Durante il periodo di prova, entrambe le parti del contratto di lavoro possono recedere senza preavviso e senza alcuna giustificazione semplicemente comunicando per iscritto la propria decisione all’altra parte.
Il Disegno di Legge, con riferimento ai contratti a tempo determinato, stabilisce, fatte salve le previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, la durata del periodo di prova in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data d’inizio del rapporto di lavoro.
Vengono anche stabiliti limiti minimi e massimi alla durata del periodo di prova per questa tipologia contrattuale:
per i contratti di lavoro a termine di durata pari o inferiore a 6 mesi, il periodo di prova non potrà essere né inferiore a 2 giorni né superiore a 15;
per i contratti di lavoro a termine di durata superiore a 6 mesi, non potrà oltrepassare i 30 giorni.
Infine, si prevede che i giorni siano computati in relazione ai giorni di effettiva prestazione e. in particolare. si afferma che 15 giorni di prestazione effettiva equivalgano a un giorno di prova.