LEGGE DI BILANCIO 2025
Pubblicata nel S.O. n. 43/L alla G.U. 31/12/2024, n. 305, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio2025-2027”.
La predetta legge contiene una serie di misure di natura fiscale di cui di seguito si riepilogano le più importanti:
Interventi in materia di IRPEF
a) Aliquote IRPEF: con una modifica all’art. 11 TUIR, vengono stabilizzate a regime le aliquote IRPEF per scaglioni di reddito già applicate per il solo 2024, facendo sì che la progressività venga realizzata con aliquote marginali inferiori sulle fasce di reddito più basse. I nuovi scaglioni, pertanto, sono i seguenti: • 23% fino a 28.000 euro; • 35% tra 28.000 e 50.000 euro; • 43% oltre i 50.000.
b) Detrazione lavoro dipendente: innalzata a regime a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di reddito di lavoro dipendente con redditi fino a 15.000 euro, analogamente a quanto già avvenuto per il 2024 (il precedente importo era fissato a 1.880 euro).
c) Trattamento integrativo: al fine di sterilizzare l’effetto dell’aumento delle detrazioni per lavoro dipendente previste per i redditi fino a 15.000, viene stabilito che l’importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo venga diminuita dell’importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Interventi a riduzione del cuneo fiscale
Introdotta a regime una misura che favorisce i redditi da lavoro dipendente non superiori a 40.000 euro. In particolare:
Titolari di redditi da lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20.000 euro, (cc. 4-5)
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (ad eccezione dei percettori di redditi da pensione) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
Reddito di lavoro dipendente Beneficio Reddito di lavoro dipendente ≤ 8.500 euro 7,1%
Reddito di lavoro dipendente compreso tra 8.500 euro e 15.000 euro 5,3% Reddito di lavoro dipendente superiore a 15.000 euro 4,8%
SEGUE ›››
Al fine di individuare la percentuale del beneficio, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
Titolari di redditi da lavoro dipendente con reddito complessivo compreso tra 20.000 euro e 40.000 euro (c. 6)
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (ad eccezione dei percettori di redditi da pensione) che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
Reddito di lavoro dipendente Detrazione Reddito di lavoro dipendente superiore a 20.000 euro e inferiore a 32.000 euro 1.000 euro
Reddito di lavoro dipendente compreso tra 32.000 euro e 40.000 euro 1.000 x 40.000 - reddito complessivo 8.000
In altri termini, per i percettori di reddito tra 32.000,01 euro e i 40.000 euro l’importo riconosciuto è progressivamente decrescente rispetto ai 1.000 euro attribuiti fino alla soglia dei 32.000 euro, per azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente e del reddito complessivo
Ai fini del computo dei benefici in argomento, il reddito complessivo e quello di lavoro dipendente sono determinati (c. 9): - al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; - al lordo delle quote di reddito agevolato previsto i lavoratori impatriati e per i docenti e ricercatori impatriati. Modalità di corresponsione della somma a sostegno
Come previsto dai cc. 7-8, l’erogazione delle somme o il riconoscimento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro è effettuato in via automatica dal sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in sede di conguaglio il beneficio, nelle diverse forme, si riveli non spettante, gli stessi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo (che avviene in dieci rate uguali se di importo superiore a 60 euro), a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Il recupero da parte dei sostituti d’imposta avviene mediante compensazione.
Interventi sulle detrazioni
a) La “tagliola” delle detrazioni per redditi superiori a 75.000 euro
Con l’introduzione del nuovo articolo 16-ter nel TUIR, a decorrere dalle spese sostenute dal 2025 è previsto un “taglio” delle detrazioni (ad esclusione di poche eccezioni) per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Diversamente da quanto accaduto nel 2024, nel quale per i contribuenti con reddito superiore a 50.000 euro la detrazione spettante per alcuni oneri e spese era nettizzata di un importo di 260 euro (ad esclusione delle spese sanitarie), dal 2025 le detrazioni fiscali sugli oneri e spese vengono in sostanza riconosciute entro un limite di spesa, rimodulato in funzione: • dei componenti del nucleo familiare; • di livelli intermedi di reddito (compresi tra 75.000 e 100.000 euro, o superiore a 100.000 euro).
Il livello massimo di detrazioni fruibili annualmente:
per i soggetti con reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro: è variabile fra i 7.000 euro (in assenza di figli fiscalmente a carico) e i 14.000 euro (con 3 o più figli fiscalmente a carico, oppure un figlio con disabilità);
per i soggetti con reddito complessivo superiore 100.000 euro: il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente si riduce a 4.000 euro (in assenza di figli), elevate fino ad un massimo di 8.000 euro in presenza di 3 o più figli fiscalmente a carico, oppure un figlio con disabilità). Se la detrazione è ripartita in più annualità (come è il caso, ad esempio, delle spese sostenute per detrazioni edilizie), ai fini del computo delle spese rientranti nel predetto limite rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Rimangono escluse dal limite:
le spese sanitarie, che continuano quindi ad essere detratte nella misura del 19% senza nessuna “tagliola” anche dai soggetti con redditi superiori a 75.000 euro;
gli oneri detraibili per interessi passivi sui mutui per l’acquisto o costruzione dell’abitazione principale sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2024;
le rate delle spese per interventi edilizi detraibili sostenute fino al 31 dicembre 2024;
le somme investite nelle start up innovative e nelle piccole e medie imprese innovative;
i premi di assicurazione per il rischio morte e quelli per il rischio di eventi calamitosi stipulati per le abitazioni, sostenuti fino al 31 dicembre 2024.
b) Detrazioni per carichi di famiglia
La detrazione di 950 euro per i figli a carico di età superiore a 21 anni è riconosciuta solo sino al 30esimo anno di età, oltre i 30 anni viene riconosciuta solo in presenza di disabilità. La detrazione di 750 euro (oggi riconosciuta per gli altri familiari a carico) viene limitata agli ascendenti conviventi. Le detrazioni per carichi di famiglia vengono riconosciute solo ai cittadini italiani.
c) Detrazione per frequenza scuole dell’obbligo
Elevato a 1.000 euro il limite massimo di detrazione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione. cc. 229-230
d) Detrazione delle spese sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida
Sostituendo il comma 1-quater all’articolo 15 del TUIR, è disposto - ai fini IRPEF - che dall’imposta lorda si detrae la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida in misura forfetaria pari a 1.100 euro (l’attuale formulazione prevede una misura forfetaria di euro 1.000 euro).
Regime forfetario
Viene innalzato, solo per il 2025, a 35.000 euro (dagli attuali 30.000 euro) il limite di reddito di lavoro dipendente dell’anno precedente al di sopra del quale non è possibile accedere al regime forfetario
Modifica alla tassazione delle plusvalenze delle cripto-attività
Dal 1° gennaio 2026 innalzamento dell’imposta sostitutiva che, in ogni caso, viene attenuata al 33% (anziché al 42% previsto dall’originario disegno di legge). Soppresso, già dal 2025, il limite di 2.000 euro per la tassazione della plusvalenza come reddito diverso. Concessa la possibilità di rideterminare il valore delle criptoattività in base al loro valore normale al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o valore di acquisto (da tale opzione non può generarsi una minusvalenza): è dovuta un’imposta sostitutiva del 18% da versare entro il 30/11/2025, rateizzabile in 3 anni.
A regime la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni non posseduti nell’ambito d’impresa
La disposizione prevede la messa a regime dell’agevolazione consentendo di rivalutare terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio di ogni anno. Entro il 30 novembre del medesimo anno deve essere versata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% in unica soluzione o 3 rate annuali di pari importo. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre di ciascun anno.
Reintrodotta l’assegnazione agevolata dei beni ai soci
La norma permette alle società, entro il 30 settembre 2025, di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci (iscritti nel libro soci alla data del 30 settembre 2024, ovvero iscritti entro il 31 gennaio 2025) beni immobili o beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. L’imposta sostitutiva è pari all’8% (elevata al 10,5% per le società non operative in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione); prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente dovuta per le assegnazioni e cessioni ai soci, SEGUE ›››
con ipocatastali in misura fissa. 3) Previsto il versamento del 60% di quanto dovuto entro il 30 settembre 2025, mentre il residuo è versato entro il 30 novembre 2025.
Reintrodotta l’estromissione agevolata dell’immobile posseduto da imprenditore individuale
La disposizione prevede la possibilità, per l’imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell’impresa gli immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2024. L’estromissione è effettuata dal 1° gennaio 2025 fino al 31 maggio 2025. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva sono effettuati entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026.
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici
In generale, le detrazioni spettanti per gli interventi edili vengono fortemente ridotte; di assoluta novità la differenziazione delle aliquote per l’abitazione principale del proprietario o titolare del diritto reale di godimento. Esclusa da ogni agevolazione fino al 2027 la sostituzione delle caldaie se alimentate a combustibili fossili. Nessuna proroga per il bonus verde. Nel dettaglio, le singole misure.
a) Ristrutturazione edilizia (art. 16-bis TUIR): Il comma 54 interviene sull’articolo 16-bis TUIR, prevedendo che la riduzione al 30% della detrazione per ristrutturazione edilizia (che sarebbe dovuta entrare in vigore dal 1° gennaio 2028), è anticipata al 1° gennaio 2025. Invariato il termine finale, fissato al 31 dicembre 2033. Dal 1° gennaio 2025 il tetto di spesa è stabilito a 48.000 euro. In tale contesto, sono previste tuttavia delle misure più elevate per il periodo 2025-2027, relativamente ad alcune fattispecie (come di seguito indicato).
b) Ecobonus (art. 14 DL 63/2023): il comma 55, lett. a), interviene sull’ecobonus (scadente al 31/12/2024 nelle differenti misure del 50%, 65%, 70%-75%, 80%-85%), prevedendone la proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 nella misura unica del: - 36% per le spese sostenute nel 2025; innalzata al 50% se la spesa è sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale; - 30% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027; innalzata al 36% per la spesa sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale.
c) Ristrutturazione edilizia (art. 16 DL 63/2013): il comma 55, lett. b), interviene sul bonus “ristrutturazione” (scadente al 31/12/2024 nella misura del 50%), prevedendone l’applicazione con le seguenti misure:
36% per le spese sostenute nel 2025; innalzata al 50% se la spesa è sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale.
30% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027; innalzata al 36% per la spesa sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale.
d) Escluse da ogni agevolazione, nel triennio 2025-2027, le spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili: il divieto è ora contenuto negli articoli 14 e 16 DL 63/2013.
e) Sismabonus (art. 16 DL 63/2013): analogamente all’ecobonus e al bonus ristrutturazione edilizia, le medesime aliquote sono previste anche per il sismabonus e sismabonus acquisti. In particolare, l’agevolazione è applicata nella misura del:
36% per le spese sostenute nel 2025; innalzata al 50% se la spesa è sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
30% per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027; innalzata al 36% per la spesa sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale
Invariati i limiti di spesa (96.000 euro).
f) Bonus mobili: prorogato per il 2025 nella misura del 50%, limite di spesa 5.000 euro.
g) Superbonus spettante nel 2025 nella misura del 65%: l’agevolazione viene mantenuta solo per gli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti presentata la CILA e/o risulti adottata la delibera condominiale o risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo di demolizione/ricostruzione (c. 56).
h) Superbonus e spese sostenute nel 2023: il nuovo comma 8-sexies dell’art. 119, DL 34/2020 prevede la facoltà di ripartire la detrazione in 10 anni (anziché in 4). A tal fine andrà presentata una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione redditi relativa al 2024 (31/10/2025), con eventuale versamento, se dovute, delle relative imposte (senza sanzioni e interessi) entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute il periodo d’imposta 2024 (30/06/2025).
Reverse charge su prestazioni
caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso il committente
Viene introdotta l’inversione contabile per le prestazioni rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione si applica ai contratti di appalto, subappalto, affidamento caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. L’efficacia della disposizione è subordinata ad autorizzazione comunitaria. In attesa della piena operatività della disposizione, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. In tal caso la fattura è emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente senza possibilità di compensazione. L’opzione ha durata triennale ed è comunicata all’AdE con apposito modello da approvare.
Disposizioni per il contrasto all’evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità
delle banche dati
a) Registratori telematici (cc. 74-77): dal 1° gennaio 2026, viene prevista una integrazione del RT (per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) con lo strumento di pagamento Allegato schema illustrativo all’Informativa n. 1/2025 8 gennaio 2025 elettronico. Viene introdotto, infatti, un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il RT in modo tale che quest’ultimo possa memorizzare le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all’identificazione del cliente) e trasmettere all’Agenzia delle entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi. Introdotte le relative sanzioni.
b) CIN locazioni (c. 78-79): i provvedimenti di approvazione della modulistica definiranno le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e nella CU. c) Dati delle FE (c. 80): viene estesa all’Agenzia delle Dogane la possibilità di consultare i dati FE su determinati prodotti.
Misure in materia di tracciabilità delle spese
Previste alcune misure che circoscrivono la deducibilità di alcune tipologie di spesa, ai fini delle imposte sui redditi, alla condizione che le stesse siano sostenute con mezzi di pagamento tracciabili. In particolare:
a) Spese di vitto, alloggio, viaggio, trasporto (c. 81-83): dal 1° gennaio 2025, la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo e d’impresa solo se effettuati con versamento bancario o postale o con altri sistemi tracciati. La medesima disposizione vale anche ai fini IRAP. Il rimborso ai dipendenti delle citate spese formerà, in capo a loro, reddito tassabile se il pagamento delle stesse, anticipato dal dipendente medesimo, è avvenuto con mezzi non tracciabili. Anche per le spese di rappresentanza disciplinate dall’art. 108 del TUIR la deducibilità è subordinata al loro sostenimento con mezzi di pagamento tracciabili.
b) Pagamenti delle PP.AA. (cc. 84-85): dal 1° gennaio 2026, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a SEGUE ›››
causa di licenziamento, è prevista la riduzione a 2.500 euro del limite di importo previsto dall’articolo 48-bis, comma 1, DPR 602/73. Pertanto, i soggetti di cui allo stesso articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per i titoli anzidetti, di importi superiori a 2.500 euro, avranno l’obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
c) Firma processi verbali (c. 86): con appositi provvedimenti direttoriali è rivista la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente.
Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri
I lavoratori transfrontalieri possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e fino alla data di entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, fino al 25% della loro Allegato schema illustrativo all’Informativa n. 1/2025 8 gennaio 2025 attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. L’attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino a un massimo del 25% del tempo di lavoro, si considera effettuata nell’altro Stato contraente presso il datore di lavoro. Il c. 98, inoltre, interviene con una interpretazione autentica dell’art. 51, c. 8-bis del DPR n. 917/1986: tale ultima disposizione prevede che, in deroga alla norma ordinaria, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da lavoratori che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, pur mantenendo la residenza in Italia, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali. Con la norma di interpretazione è chiarito che rientrano in tale fattispecie anche i predetti dipendenti che, pur soggiornando nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornano in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. Ulteriori modifiche non fiscali (sulla compartecipazione al SSN e sulle risorse ai comuni di frontiera).
Imposta di registro 2% per l’acquisto “prima casa”
Ampliato da un anno a due anni il periodo di tempo previsto per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell’aliquota agevolata del 2 per cento relativa all’imposta di registro.
Interventi in materia di premi di produttività
Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, è ridotta al 5%.
Misure fiscali per il welfare aziendale
Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati (cc. 386- 389)
Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Le predette disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno precedente l’assunzione a 35.000 euro che abbiano trasferito la residenza oltre un raggio di 100 chilometri calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale. Tali somme rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
SEGUE ›››
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (cc. 390-391)
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il predetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati.
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, si applica anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Il comma 400 definisce i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d’imposta in cui è vigente l’incentivo fiscale de quo non si debba tener conto dei relativi effetti.
Riduzione IRES per i soggetti che reinvestono in beni strumentali tecnologicamente avanzati
Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (p.i. 2025), per le società di cui all’art. 73, lettere a) b) e d) l’aliquota IRES è fissata al 20% al ricorrere delle seguenti condizioni: a una quota non inferiore all’80% degli utili d’esercizio 2024 accantonata ad apposita riserva; b) un ammontare non inferiore al 30% di detti utili accantonati sia destinato a investimenti relativo all’acquisto, anche tramite leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, indicati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016 nonché nell’art. 38 del D.L. n. 19/2024 realizzati dal 1° gennaio 2025 fino alla scadenza del termine della dichiarazione dei Redditi 2026 (p.i. 2025). Gli investimenti non devono essere inferiori a 20.000 euro. Inoltre, l’ammontare degli investimenti (30% dell’80%) dell’utile 2024) deve essere, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio 2023.
La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che:
a) nel p.i. 2025:
1. il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; 2. siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari ad almeno l’1% del numero di lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
b) l’impresa non abbia fatto ricorso alla CIG nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all’art. 11, c.1, lett. a). d.lgs. 148/2015. Le imprese beneficiarie decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa:
a) in caso di distribuzione degli utili accantonati entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (p.i. 2027);
b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio di impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all’estero entro il quinto p.i. successivo a quelli nel quale è stato realizzato l’investimento. La riduzione di aliquota non si applica alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel p.i. 2025 o che determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente sulla base di regimi forfetari.
SEGUE ›››
Modifiche al credito d’imposta Transizione 4.0
Il comma 445 modifica in più parti la disciplina del credito d’imposta c.d. “Transizione 4.0”. In particolare:
viene modificato il comma 1057-bis relativo ai tempi entro cui devono essere realizzati gli investimenti in beni di cui allegato A: non sono più agevolabili in maniera automatica gli investimenti effettuati nel 2025, o entro il 30.06.2026 se l’ordine risulta accettato dal venditore e se viene pagato un acconto del 20% del costo di acquisizione, che davano diritto ad un credito d’imposta del 20% (per investimento fino a 2.5 milioni di euro) o del 10% (per investimenti tra 2.5 milioni di euro e 10 milioni di euro), o 5% (per investimenti superiori a 10 milioni di euro), nel limite di 20 milioni di euro;
viene abrogata, la disposizione che riconosce il credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».
per l’agevolazione prevista dal comma 1057-bis (acquisto, nel 2025, o entro il 30 giugno 2026 se l’ordine è accettato entro il 31.12.2025 da parte del venditore e pagato acconto del 20%, di beni dell’allegato A) viene introdotto un tetto massimo di spesa di 2.200 milioni di euro. Per rispettare tale tetto di spesa, l’impresa deve trasmettere al MIMIT una comunicazione ai sensi del decreto direttoriale del 24 aprile 2024 che dovrà essere appositamente aggiornato. L’importo del credito spettante sarà trasmesso dal MIMIT all’Agenzia delle entrate per l’utilizzo in F24 dello stesso.
Adeguamento della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche
È differito al 15 aprile 2025 il termine stabilito dall’articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2025. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non approvano entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2025, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno 2025, ai fini della loro pubblicazione sul sito informatico.
Adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell’IRPEF i comuni per l’anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge bilancio 2025. Per il solo anno di Allegato schema illustrativo all’Informativa n. 1/2025 8 gennaio 2025 imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote è fissato al 15 aprile 2025. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera o non la trasmettono entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce (termine stabilito dall’art. 14, co. 8, del D.Lgs n. 23/2011), per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.
››› CONSULENZA DEL LAVORO
a cura di Arianna Fabbri
LEGGE DI BILANCIO 2025 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
Dal 1gennaio 2025 è in vigore la Legge di Bilancio (Legge 207 del 30.12.2024)
Di seguito si segnalano le principali novità in materia di lavoro:
ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO
Viene resa strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito avviata lo scorso anno, pertanto per il periodo d’imposta 2025 e per quelli successivi trovano applicazione le seguenti aliquote:
Redditi fino a 28.000,00€ - aliquota IRPEF 23%
Redditi da 28.000,00€ a 50.000,00€ - aliquota IRPEF 35%
Redditi oltre ai 50.000,00€ - aliquota IRPEF 43%
La detrazione da lavoro dipendente passa in maniera definitiva da euro 1.880 a euro 1.955 per i titolari di reddito complessivo annuo non superiore a 15.000 euro introdotto originariamente per il solo periodo d’imposta 2024.
TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Anche per il trattamento integrativo viene reso strutturale il calcolo introdotto dal D.Lgs. n. 216/2023, per cui per i lavoratori titolari di reddito complessivo non superiore ad euro 15.000, la verifica della presenza di imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti viene effettuata utilizzando il valore della detrazione vigente fino al periodo d’imposta 2023 (pari ad euro 1.880).
NUOVE MISURE DI RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
A seguito della mancata conferma, per l’anno 2025, dell’esenzione parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (esonero IVS 6%-7%), sono state introdotte due nuove misure fiscali.
Somma integrativa
Tale misura spetta a condizione che il lavoratore dipendente abbia un reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro. L’importo è variabile a seconda della fascia di reddito e viene quantificato in percentuale sullo stesso.
SEGUE ›››
Tale somma integrativa è riconosciuta in automatico dal sostituto d’imposta in ciascun periodo di paga e viene recuperato in compensazione nel Mod. F24 sotto forma di credito.
Ulteriore detrazione d’imposta
La seconda misura finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale consiste in una ulteriore detrazione d’imposta, spettante per i redditi superiori ad euro 20.000,00 ma non a 40.000 euro. Tale detrazione è fissata in 1.000 euro annui ma, se il reddito complessivo supera la soglia di 32.000 euro, l’importo si riduce progressivamente fino ad azzerarsi con un reddito pari a 40.000 euro.
DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO
Le nuove disposizioni fiscali introducono, a decorrere dal periodo d’imposto 2025, significative novità in merito alle detrazioni per familiari a carico:
la detrazione è riconosciuta per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni. Permane il requisito del reddito: per essere considerati figli fiscalmente a carico il reddito complessivo annuo non deve essere superiore a 2.840,51 euro elevato, per i figli di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro.
La detrazione per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente (quindi, genitori, nonni, bisnonni) che conviva con il contribuente.
Ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli e altri familiari) non spettano in relazione ai familiari residenti all’estero.
ESENZIONE/DEDUCIBILITA’ SPESE TRASFERTA - SOLO TRACCIABILI
A decorrere dal 2025 le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (ossia servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti, vengono considerati deducibili (nei limiti previsti commi 1, 2 e 3, art. 95 del TUIR) soltanto se il pagamento sarà eseguito con metodi tracciabili, dunque, tramite versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
PREMI DETASSABILI
La Legge di Bilancio conferma l’aliquota ridotta al 5% per l’imposta sostitutiva sui premi e le somme detassabili erogate nel triennio 2025-2027, corrisposti in forza di contratti collettivi, territoriali o aziendali, depositati.
Tale agevolazione si applica a premi legati a risultati aziendali e quote di utili, fino a un massimo di 3.000€ annui, per i dipendenti con un reddito annuo non superiore a 80.000€.
LIMITE DI ESENZIONE FRINGE BENEFIT
La deroga all’art. 51 comma 3 del TUIR viene estesa anche al triennio 2025-2027, per cui viene confermato il limite di esenzione di 1.000 euro per
il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti,
le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, per l’affitto dell’abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale.
Tale limite è innalzato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.
SEGUE ›››
AMMORTIZZATORI SOCIALI E SOSTEGNO AL REDDITO
La Legge di Bilancio 2025 interviene prorogando alcune misure di sostegno al reddito.
Viene previsto lo stanziamento di 70 milioni di euro per prorogare, fino al 2025, i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga per i lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Tali misure, disciplinate rispettivamente dall’art. 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 e dall’art. 53-ter del DL n. 50/2017, saranno finanziate dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione. Inoltre, viene prorogato per l’anno 2025, con un limite di spesa di 100 milioni di euro, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi del personale di cui all’art. 44 del DL n. 109/2018, per le imprese che cessano l’attività produttiva, per un periodo massimo di 12 mesi.
Viene inoltre prorogata fino al 2027 la CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, prevista dall’art. 22-bis del D.Lgs. n. 148/2015, per le imprese di rilevanza strategica regionale con significativi esuberi. La durata massima della proroga è di 12 mesi per riorganizzazioni o contratti di solidarietà, e di 6 mesi per crisi aziendali, con un limite di spesa annuo di 100 milioni di euro.
MISURE IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI
La Legge di Bilancio 2025 apporta nuovamente modifiche alla normativa in materia di congedo parentale, intervenendo direttamente sull’articolo 34, comma 1, primo periodo del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La principale novità introdotta consiste nell’elevazione dell’indennità economica spettante ai lavoratori dipendenti che fruiscono del congedo parentale. A partire dal 2025, l’indennità sarà pari all’80% della retribuzione per un periodo complessivo di tre mesi, da fruirsi entro il sesto anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).
Tale periodo di congedo con indennità elevata, come previsto già in precedenza, potrà essere fruito alternativamente dai genitori, entro i limiti temporali sopra indicati.
È importante sottolineare che la nuova disciplina non ha effetto retroattivo pertanto, si potrà applicare solo nei casi in cui il congedo di maternità/paternità si sia concluso dal 01 Gennaio 2025.
Per le maternità/paternità conclusesi nel corso dell’anno 2024 rimane ferma la disciplina previgente che prevedeva un’indennità pari all’80% per i primi due mesi di congedo.
DECONTRIBUZIONE DI LAVORATRICI MADRI
La Legge di Bilancio 2025 proroga il beneficio a sostegno delle lavoratrici madri, prevedendo un parziale esonero contributivo sulla quota IVS a carico della lavoratrice stessa. Tale beneficio viene esteso anche alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.
I requisiti per poter beneficiare di tale esonero sono:
Essere madri di almeno due figli.
Per le lavoratrici dipendenti, il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve superare la soglia annua di 40.000 euro. Le lavoratrici autonome, invece, devono rispettare il limite del reddito minimo previsto dall’articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990.
L’esonero spetta fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, con un’estensione fino al diciottesimo anno di età per le madri di tre o più figli a partire dall’anno 2027.
Per le lavoratrici autonome, l’agevolazione è stata notificata alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831, al fine di garantire la sua compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato.
Per una corretta applicazione della nuova normativa, è previsto l’adozione di un decreto ministeriale congiunto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definirà nel dettaglio le SEGUE ›››
modalità di attuazione e le procedure per la richiesta e l’erogazione del beneficio.
INCREMENTO DEL FONDO PARI OPPORTUNITÀ PER INTERVENTI A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Vengono destinate risorse aggiuntive al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con lo stanziamento di 8 milioni di euro aggiuntivi all’anno a partire dal 2025 per sostenere le donne vittime di violenza. Questi fondi saranno destinati a favorire l’indipendenza economica, attraverso programmi di formazione e orientamento al lavoro, e a potenziare il reddito di libertà.
PROROGA DELLA MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI
Viene prorogata (commi 399 e 400 dell’art.1) la maxi deduzione prevista dall’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 216/2023, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Il beneficio, inizialmente previsto per un solo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, viene esteso a tre periodi d’imposta consecutivi così che le imprese potranno beneficiarne fino al 31 dicembre 2027.
La maxi deduzione consiste in una maggiorazione del costo del personale ammesso in deduzione, calcolato come segue:
20%: per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;
30%: per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori appartenenti alle categorie maggiormente tutelate, come specificato nell’Allegato I del Decreto Legislativo n. 216/2023.
Per quanto riguarda la determinazione degli acconti dovuti, l’articolo 70, comma 2, introduce le seguenti specificazioni:
Acconti successivi al 31 dicembre 2025: Nell’individuare l’imposta da cui partire per il calcolo degli acconti relativi ai periodi d’imposta a partire dal 2026, non si dovrà considerare l’imposta determinata applicando la maxi deduzione.
Acconti successivi al 31 dicembre 2024: Anche per gli acconti relativi ai periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, non si terrà conto della maxi deduzione ai fini del calcolo.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE DEL MEZZOGIORNO
La Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo incentivo all’occupazione nelle regioni del Sud Italia, sostituendo la “Decontribuzione Sud”.
Ne possono beneficiare le Micro e piccole imprese, intendosi tutte le aziende con meno di 250 dipendenti nelle regioni del Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria), a patto di rispettare i limiti degli aiuti di Stato (de minimis) e le Grandi imprese. In quest’ultimo caso vi rientrano solo quelle che dimostrano un incremento occupazionale annuale di lavoratori a tempo indeterminato, ed inoltre è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.
L’incentivo è previsto per il periodo dal 2025 al 2029 e consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Per l’anno 2025, tale agevolazione è pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024. Dal 2026 tale percentuale diminuisce progressivamente fino al 15% dell’anno 2029.