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DIFFIDA AMMINISTRATIVA: ARRIVA LA LEGGE
«Un atto di civiltà e buon senso». Così il direttore di Confesercenti Verona, Fabrizio Tonini, ha appreso la recente approvazione da parte del Consiglio Regionale del Veneto della norma sulla diffida amministrativa, lo strumento legislativo che andrà a sostituire le multe permettendo di sistemare in modo rapido e senza conseguenze per gli esercenti le piccole anomalie che possono capitare nella complessa gestione di un'attività commerciale, uno strumento fortemente voluto dalla stessa associazione di categoria. In pratica, fatto il verbale, all’esercente si concedono 10 giorni di tempo per sanare la situazione, prima di procedere con la sanzione vera e propria. La riforma ha preso spunto dalla conosciutissima vicenda della multa da 1.400 euro al barista di Meste per al detenzione di un biliardino senza autorizzazione che veniva utilizzato gratuitamente dagli avventori del locale. «Grazie a questa norma, le imprese non saranno più multate con sanzioni insostenibili per mancanze che spesso sono causate dalla difficoltà di applicare correttamente una regolamentazione eccessiva e incomprensibile» prosegue Tonini «Per questo abbiamo voluto portare all'attenzione dell’Assessore regionale competente questo strumento legislativo perché lo riteniamo, insieme alle semplificazioni burocratiche che da tempo portiamo avanti, un sostegno concreto alle piccole e medie imprese per aiutarle in questo momento di grave difficoltà». La diffida amministrativa, secondo Confesercenti Verona, garantisce da un lato il rispetto della legalità, aiutando le imprese a responsabilizzarsi, e dall’altro dimostra comprensione e rispetto per il difficile lavoro dell’imprenditore. «Ringraziamo il Consigliere regionale Gennaro Marotta, che ha prontamente raccolto il nostro suggerimento presentando il progetto di legge» conclude Fabrizio Tonini «ma anche l’Assessore Marialuisa Coppola che lo ha immediatamente e convintamente appoggiato, così come l’intero Consiglio Regionale che ha approvato il provvedimento a voti unanimi, dimostrando che la politica, se vuole, sa procedere in tempi velocissimi». La diffida amministrativa è applicabile per procedimenti sanzionatori nei settori del commercio, somministrazione di alimenti e bevande, attività di artigianato a contatto col pubblico, divieto di fumo e nelle fattispecie previste dai regolamenti comunali, eccetto le normative di settore, che già prevedono una diffida: «Invieremo a tutti i comuni veronesi una bozza di delibera e tutta la documentazione necessaria - ha concluso Tonini – affinchè la normativa Regionale venga adottata al più presto e con il minimo sforzo». 10
NORMATIVE
di Luca Squarzoni
FISCALE
BONUS IRPEF ORA PIÙ FACILE I datori di lavoro possono recuperare, in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta del Bonus Irpef erogato ai propri dipendenti e la compensazione non sconta i limiti ordinari come quello dell’importo massimo annuale di 700mila euro o quello del divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con una circolare in cui chiarisce come recuperare il bonus dopo le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto Irpef ed illustra le novità introdotte. Recupero del credito a tutto campo I datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori, dovranno utilizzare esclusivamente il modello F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali). L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati tramite modello di pagamento F24. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d’imposta che, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24. Nessun limite annuale Il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non è soggetto al limite annuale di 700mila euro (previsto dall’art.34 della Legge 388 del 2000). Inoltre il recupero non è soggetto neanche al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro (previsto dall’articolo 31 del Dl n. 78/2010). Ricalcolo del credito spettante Il sostituto d’imposta che in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera il credito ad altri lavoratori, dovrà utilizzare in compensazione o versare solo l’importo netto risultante dalla differenza. Se l’importo del credito erogato è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta può utilizzare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza. Se, invece, l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta deve versare la differenza a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto, utilizzando il codice tributo 1655. Amministrazioni dello Stato Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare il credito d’imposta erogato ai lavoratori sia mediante compensazione con i modelli F24 e F24 Ep, sia mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per la parte mancante, dei contributi previdenziali. In questo caso saranno poi l’Inps e gli altri enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria a recuperare i contributi non versati, attingendo all’importo delle ritenute da versare mensilmente all’erario.
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