Chiropratica RIVISTA PUBBLICATA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE PRO CHIROPRATICA ITALIANA. SPEDIZIONE IN ABB. POST. GR. III PUBB. INF. 70% - € 2,50 - Luglio 2003 - NUMERO 4
NUOVO ORIZZONTE DELLA SALUTE
La nuova proposta di legge sulla Chiropratica Chiropratica, ti puoi fidare di queste mani? La lombalgia, 7 cause di mal di schiena La Chiropratica e il rugby Il golf e la Chiropratica
Chiropratica NUOVO ORIZZONTE DELLA SALUTE EDITORE: Associazione Pro Chiropratica Italiana REDAZIONE: Piazza Principe Tommaso, 2 - 11017 MORGEX (AO) Tel. 0165.800404 - Fax 0165.801349 www.prochiropratica.com www.chiropratica.com E-mail: apci@chiropratica.com DIRETTORE RESPONSABILE: Enrica FERRI REGISTRAZIONE: presso la cancelleria del tribunale civile e penale di Aosta il 23-06-1995 PUBBLICITÀ: A.P.C.I. COMITATO DI REDAZIONE: Enrica Ferri Louise La Rue Antonio Gil Baiju Khanchandani
Sommario: Anno 2003
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Per la Chiropratica sarà la volta buona?
La nuova proposta di legge
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A.C. 137 e abbinate “Medicine e pratiche non convenzionali”
La lombalgia
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7 comuni cause di mal di schiena
Il golf e la Chiropratica
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Vademecum per uno sport sempre più popolare
La Chiropratica e il rugby
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The gentleman sport
La Chiropratica
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Ti puoi fidare di queste mani?
IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA: Tipografia MARCOZ s.n.c. Piazza E. Chanoux, 1 - 11017 MORGEX (AO) Tel. e fax 0165.809640 L’Editore non si assume alcuna responsabilità circa dati, opinioni o conclusioni espressi dai vari collaboratori di questa pubblicazione.
Di questo numero sono state stampate
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MAURO CIOCIA, giovane artista emergente di Torino, diplomato a pieni voti al liceo artistico V. Veneto della sua città e ora studente all’Accademia di Belle Arti di Cuneo, frequenta il corso di Arti Multimediali. Multimediale è anche il suo modo di concepire l’arte in quanto oltre che alla pittura si interessa di ogni sfaccettatura della creatività: dalla computer graphics alla progettazione di siti web, al fumetto, al cartone animato...
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nno 2003 Per la Chiropratica sarà la volta buona?
Louise La Rue Presidente Associazione Pro Chiropratica Italiana
La primavera 2003, oltre ad averci portato delle temperature che hanno battuto tutti i precedenti record di calore, è stata anche una primavera ricca di soddisfazioni per la chiropratica.
Fine maggio ha visto la presentazione del nuovo progetto di legge riguardante le “medicine e pratiche non convenzionali” presentato dal relatore, l’Onorevole Francesco Paolo Lucchese, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Tale progetto di legge, come potrete leggere nelle pagine seguenti, potrebbe finalmente portare il giusto riconoscimento alla Chiropratica e alle altre professioni in attesa di legalizzazione (osteopatia, naturopatia ecc.). “Questo progetto di legge” ha affermato l’Onorevole Lucchese durante la sua presentazione, “è la risposta più completa al tentativo di legiferare in una materia così complessa come quella delle medicine alternative, Infatti, nel mio P.D.L. sono stati accorpati ben 17 altri progetti di legge (incluso il P.D.L. 1131 dell’Onorevole Zacchera sulla Chiropratica,
n.d.r.) che da soli rischiavano di portare una soluzione solo parziale o di non venire considerati e rimanere lettera morta nei cassetti della Camera.” Se tale progetto di legge dovesse venire approvato, l’Italia si troverebbe di colpo, dopo aver militato per anni nella zona della poca chiarezza e legalità per quanto riguarda la legislazione sulle CAM (Complementary and alternative medicine, n.d.r.), ad avere una delle migliori e più complete leggi su tutta la complessa materia della Sanità. Abbiamo chiesto al dottor Eddy Pellissier, Presidente dell’Associazione Italiana Chiropratici, un suo parere sul progetto di legge in questione. “Dopo aver visionato il P.D.L. a fine maggio abbiamo, di concerto con i nostri legali, apportato una serie di correzioni al testo del P.D.L. senza le quali, secondo noi” risponde il dottor Pellissier, “tale legge sarebbe di difficilissima attuazione. Nel suo complesso la legge, pur volendo regolamentare discipline praticate sia da medici che da non medici, il che la rende molto difficile da gestire, è nel suo insieme e per ciò che riguarda la chiropratica una buona legge. Alla Chiropratica vengono riconosciuti infatti diritti che l’A.I.C. chiede da trenta anni: 1. essere considerata professione sanitaria di primo contatto, 2. essere autonoma dalle altre forme di medicina, 3. avere una educazione universitaria specifica e paragonabile agli standard europei, 4. avere albi e ordini specifici.” La XII Commissione Affari Sociali ha incontrato i rappresentanti delle varie professioni il 24 giugno per un confronto sul progetto di legge dell’Onorevole Lucchese.
“Abbiamo consegnato alla Commissione gli emendamenti che riteniamo indispensabili per la giusta attuazione della legge e confidiamo che, visto il parere unanime di tutti i presidenti delle altre associazioni di professionisti delle medicine non convenzionali, il governo voglia tenerne conto e applicarli per rendere la legge ancora più efficace” continua il dottor Pellissier. “Tali correzioni riguardano soprattutto il funzionamento delle varie commissioni, poco fluido e a volte in contrasto tra di loro; il meccanismo del riconoscimento delle società ed associazioni scientifiche che, a nostro avviso, dovrebbe essere secondario al riconoscimento dei professionisti; e il riconoscimento primario di tutti gli standard europei e mondiali che reggono da sempre il mondo della Chiropratica. Il P.D.L., nonostante i cambiamenti richiesti, parte da una solida base e ringraziamo gli Onorevoli Lucchese e Giacco per l’enorme mole di lavoro fatto e per la volontà ed il coraggio di avere voluto mettere ordine in una materia così complessa e delicata.” Anch’io, come presidente dell’Associazione Pro Chiropratica Italiana, mi associo ai ringraziamenti del dottor Pellissier e da parte di tutti i pazienti ed amici della Chiropratica vorrei trasmettere agli Onorevoli Lucchese, Giacco, Labate e a tutti coloro che aiutano la professione la nostra più sentita gratitudine, con la richiesta di fare presto a darci finalmente il riconoscimento che ci compete. Come vedete, cari amici e lettori, il 2003 potrebbe veramente essere l’anno buono per la Chiropratica… Nell’attesa di potervi fornire notizie ancora migliori in autunno, vi auguro una buona estate.
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a nuova proposta di legge A.C. 137 e abbinate “Medicine e pratiche non convenzionali” Capo I RICONOSCIMENTO DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI
Proposta di testo unificato del relatore Onorevole Francesco Paolo Lucchese
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Art. 1 (Finalità e oggetto della Legge) 1. La Repubblica italiana, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, riconosce il principio del pluralismo scientifico come fattore essenziale per il progresso della scienza e dell’arte medica e riconosce il diritto di avvalersi delle medicine e delle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, dai laureati in odontoiatria, dai laureati in medicina veterinaria di cui all’articolo 6 della presente legge, dai laureati in chiropratica, dai laureati in osteopatia di cui all’articolo 15 della presente legge, dagli operatori sanitari non medici di cui all’articolo 21 della presente legge, iscritti ai rispettivi albi professionali ed in possesso di specifiche qualificazioni professionali, conseguite secondo le modalità stabilite dalla presente legge. 2. La Repubblica italiana, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura da parte del medico e dell’operatore non medico all’interno di un libero rapporto consensuale ed informato con il paziente e tutela l’esercizio delle medicine e delle pratiche non convenzionali. 3. La Repubblica italiana nell’interesse della salvaguardia della salute dei pazienti garantisce e favorisce un’adeguata qualificazione professionale degli operatori sanitari delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, promuovendo l’istituzione di appositi corsi di formazione presso le
Università statali e non statali e presso gli istituti privati di formazione controllandone l’attività nonché reprimendone l’esercizio per fini illeciti ai sensi delle norme della presente legge. 4. Le Università statali e non statali, stipulano anche apposita convenzione con gli istituti privati di formazione accreditati, ai sensi del comma 5 del presente articolo, presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per lo svolgimento dei corsi di studio e di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, vengono accreditati, su propria richiesta, gli istituti privati di formazione per le professioni sanitarie delle medicine e delle pratiche non convenzionali, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione ai sensi della lettera c) del comma 4 dell’articolo 9, della lettera b) comma 5 dell’articolo 18, della lettera b) comma 4 dell’articolo 24 della presente legge, che ne verificano i requisiti. 6. Le società e associazioni scientifiche delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo accreditate ai sensi dell’articolo 2 della presente legge, nonché gli istituti privati di formazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali per le professioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 6, 15 e 21 della presente legge, accreditate ai sensi del comma 5 del presente articolo, possono erogare corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e attività formative inseriti nel Programma nazionale per la formazione continua (E. C. M.) di cui alla lettera p) comma 1 dell’articolo 5 della presente legge disciplinato dagli
articoli 16 bis, 16 ter e 16 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 7. Le Università degli studi statali e non statali, nei corsi di laurea delle facoltà di medicina e chirurgia, di odontoiatria, di medicina veterinaria, di farmacia, di scienze biologiche, di chimica, inseriscono le materie di insegnamento relative alle medicine e alle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge. 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università, della ricerca, con proprio decreto, definisce le materie di insegnamento, nonché i criteri e le modalità del loro inserimento, nei corsi di laurea di cui al comma 6 del presente articolo, previo parere vincolante della Commissione permanente di cui all’articolo 4. 9. La Repubblica italiana riconosce l’esigenza di una armonizzazione dei principi fondamentali stabiliti dalle disposizioni vigenti nei Paesi membri dell’Unione Europea in materia di riconoscimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali, della formazione universitaria, della disciplina dell’esercizio professionale nonché del riconoscimento delle accademie europee e dei centri di ricerca internazionale di formazione culturale e professionale, il cui valore scientifico sia riconosciuto dalle disposizioni di legge di Stati con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali fondate sulla reciprocità, da attestazioni di organismi scientifici internazionali operanti nel settore e dall’Organizzazione mondiale della sanità, in armonia con le disposizioni della seguente legge. 10. Nel rispetto dei principi di cui al comma 9, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono agli adeguamenti normativi e all’emanazione delle
disposizioni di attuazione della disciplina sulle medicine e sulle pratiche non convenzionali, in conformità agli ambiti di competenza definiti dalla presente legge, nonché da quanto disposto dal titolo V della Costituzione. 11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono promuovere all’interno delle aziende sanitarie, delle strutture universitarie e degli IRCCS, servizi ambulatoriali e ospedalieri nell’ambito delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo. A tal fine, per una adeguata programmazione sanitaria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, valutano l’esperienza maturata in materia in altri Stati membri dell’Unione Europea.
comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, entro tre mesi dalla data di espressione del parere previsto all’articolo 5, comma 1, lettera h). 3. Vengono accreditate le società e associazioni scientifiche di cui ai commi 1 e 2, che alla data della richiesta di accreditamento, abbiano svolto in modo continuativo da almeno 3 anni, attività di informazione rivolta ad utenti ed operatori, formazione professionale, ricerca scientifica, clinica o di base, promozione sociale nella disciplina non convenzionale specifica, nonché abbiano prodotto pubblicazioni, articoli e libri, materiale video ed informatico. Ai fini dell’accreditamento viene ritenuta valida la documentazione dell’attività svolta nel corso degli ultimi dieci anni.
Art. 2 (Accreditamento delle società e associazioni scientifiche di riferimento delle professioni sanitarie non convenzionali)
Art. 3 (Composizione del Consiglio superiore di sanità. Qualificazione professionale)
1. Il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, con decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede ad accreditare le società e le associazioni scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 1 dell’art. 1. A tal fine le società e le associazioni scientifiche interessate presentano apposita domanda al Ministero della salute entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione permanente di cui all’articolo 4 delle presente legge. 2. Il Ministro della salute, con le stesse modalità di cui al comma 1, provvede ad accreditare altre e nuove società e associazioni scientifiche di riferimento di ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al
1. Il Ministro della salute, con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, modifica la composizione del Consiglio superiore di sanità, al fine di garantire la presenza, tra i componenti non di diritto, di sei rappresentanti delle medicine e pratiche non convenzionali, in particolare tre per le discipline di cui all’articolo 6, due per le discipline di cui all’articolo 15 e uno per le discipline di cui all’articolo 21 designati dalla Commissione permanente di cui all’articolo 4. 2. Agli operatori delle professioni sanitarie delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di cui al comma 1 dell’articolo 1, è consentito definire pubblicamente la loro qualificazione professionale nel rispetto delle disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 175, e successive modificazioni.
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Art. 4 (Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali) 1. È istituita presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la Commissione permanente delle medicine e delle pratiche non convenzionali, di seguito denominata “Commissione permanente”. 2. La Commissione permanente è composta da 35 membri nominati con decreto del Ministro della salute, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri: a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzioni di presidente; b) due rappresentanti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; c) tre rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; d) due membri designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; e) un membro designato dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici veterinari; f) un membro designato dalle Federazioni degli ordini professionali previsti all’articolo 16 della presente legge; g) un membro designato dalle Federazioni degli ordini professionali previsti all’articolo 22 della presente legge; h) un membro designato dal Tribunale per i diritti del malato; i) un membro designato di concerto dalle associazione dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 28, e successive modificazioni; 6
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l) due docenti universitari esperti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali; m) tre rappresentanti delle strutture territoriali e ospedaliere pubbliche di medicina non convenzionale, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; n) sedici rappresentanti designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche di riferimento delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 della presente legge, di cui dieci per le professioni sanitarie di cui all’ articolo 6, due per le professioni sanitarie di cui all’articolo 15 e quattro per le professioni sanitarie di cui all’articolo 21 della presente legge. 3. Il numero dei membri della Commissione permanente può essere ampliato, con le medesime modalità di cui al comma 2, in relazione al riconoscimento di altre e nuove società e associazioni di riferimento delle professioni sanitarie non convenzionali di cui al comma 2 dell’articolo 6, al comma 2 dell’articolo 15 e al comma 2 dell’articolo 21. 4. La Commissione permanente dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della salute con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale. 5. L’attività e il funzionamento della Commissione permanente sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa. 6. Il Ministero della salute trasmette annualmente una relazione al Parlamento sul funzionamento e l’attività della Commissione permanente.
Art. 5 (Compiti della Commissione permanente) 1. La Commissione permanente svolge i seguenti compiti: a) promuove e coordina, nell’ambito delle attività di ricerca di cui all’articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge; b) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, nell’ambito di più generali programmi di educazione alla salute; c) promuove l’integrazione delle medicine e delle pratiche non convenzionali, anche all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e private; d) verifica e approva i programmi di studio delle università degli studi e degli istituti privati di formazione riconosciuti o accreditati di cui al comma 4 dell’articolo 1, ai commi 1 e 2 dell’articolo 8, al comma 1 dell’articolo 17 ed al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge; e) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni sanitarie non convenzionali di cui agli articoli 6, 15 e 21 della presente legge; f) adotta i programmi per la valorizzazione e la sorveglianza delle professioni sanitarie delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge; a tal fine può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; g) esprime parere vincolante per l’inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di lau-
rea di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 1, sentite le commissioni per la formazione ai sensi della lettera d) comma 4 dell’articolo 9, della lettera c) comma 5 dell’articolo 18 e della lettera c) comma 4 dell’articolo 24 della presente legge; h) esprime parere vincolante per l’accreditamento delle altre e nuove società e associazioni scientifiche di cui al comma 2 dell’articolo 2 della presente legge, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2, sentite le commissioni della formazione, ai sensi della lettera e) comma 4 dell’articolo 9, della lettera d) comma 5 dell’articolo 18 e della lettera d) comma 4 dell’articolo 24 della presente legge; valuta altresì con le stesse modalità i ricorsi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della presente legge; i) riconosce i titoli di studio equipollenti di cui al comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, conseguiti sia antecedentemente che successivamente all’entrata in vigore della presente legge, nei Paesi membri dell’Unione europea e in Paesi terzi, stabilendo i criteri e le modalità di valutazione previo parere vincolante delle commissioni per la formazione ai sensi della lettera f) comma 4 dell’articolo 9, della lettera e) comma 5 dell’articolo 18 e della lettera e) comma 4 dell’articolo 24 della presente legge; j) designa i propri rappresentanti all’interno del Consiglio superiore di sanità ai sensi del comma 1 dell’articolo 3, della presente legge; l) provvede al riconoscimento del diploma di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 6 della presente legge nonché all’equiparazione (equipollenza) al relativo diploma, di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 8 della presente legge, conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge di cui al comma 1 dell’articolo 14 della presente legge, previo parere vincolante dell’apposita Commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 14; m) provvede al riconoscimento del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge nonché alla equiparazione (equipollenza) al relativo diploma di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge conseguito precedentemente e nei sei anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui al comma 1 dell’art. 20 della presente legge, previo parere vincolante dell’apposita Commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 20; n) provvede al riconoscimento del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 21 della presente legge nonché all’equiparazione (equipollenza) al relativo diploma di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge conseguito precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge di cui al comma 1 dell’articolo 28 della presente legge, previo parere vincolante dell’apposita Commissione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 28; o) provvede e controlla la formazione continua degli operatori delle medicine e pratiche non convenzionali; pertanto nomina un rappresentante per ciascuna delle professioni sanitarie di cui agli articoli 6, 15 e 21 della presente legge all’interno della Commissione nazionale
per la formazione continua di cui all’articolo 16 ter D.L.gs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni; p) trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute sull’attività svolta. 2. La valutazione dei risultati delle ricerche promosse dalla Commissione permanente costituisce la base per la programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari.
Capo II PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DAI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA, DAI LAUREATI IN ODONTOIATRIA E DAI LAUREATI IN MEDICINA VETERINARIA Art. 6 (Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e in medicina veterinaria) 1. Sono istituite le professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, dai laureati in odontoiatria e dai laureati in medicina veterinaria, nell’ambito delle rispettive sfere di competenza, previo accreditamento delle società e associazioni scientifiche di riferimento conseguito ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge. Tali professioni sanitarie comprendono i seguenti indirizzi: a) agopuntura; b) fitoterapia; c) omeopatia; d) omotossicologia; e) medicina antroposofica; f) medicina tradizionale cinese; g) ayurveda; h) medicina manuale. 2. Possono essere istituite altre e nuove professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in
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odontoiatria e in medicina veterinaria, previo accreditamento delle società ed associazioni scientifiche di riferimento conseguito ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della presente legge. Art. 7 (Comunicazione agli Ordini professionali dei laureati in medicina e chirurgia, dei laureati in odontoiatria e dei laureati in medicina veterinaria) 1. I laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e medicina veterinaria, ... omissis ... Art. 8 (Formazione e Commissione per la formazione post-laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria) 1. Le università degli studi statali e non statali, nell’ambito della loro autonomia didattica ... omissis ... 2. Gli istituti privati di formazione, singolarmente o in associazione, ... omissis ... 3. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ... omissis ... 4. Ciascuna delle commissioni per la formazione di cui al comma 3 del presente articolo ... omissis ... 5. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del comma 4 del presente articolo ... omissis ... 6. Le commissioni per la formazione durano in carica tre anni ed i suoi membri ... omissis ... 7. L’attività ed il funzionamento delle commissioni per la formazione ... omissis ...
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comma 3, ... omissis ... 2. Le commissioni per la formazione istituite ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della presente legge, ... omissis ... 3. Le commissioni per la formazione istituite ai sensi del comma 3 dell’articolo 8, nell’esercizio delle funzioni ... omissis ... 4. Le commissioni per la formazione istituite ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 della presente legge ... omissis ... 5. Le commissioni per la formazione istituite ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 ... omissis ... Art. 10 (Medicinali non convenzionali) 1. Presso il Ministero della salute sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri ... omissis ... 2. Le commissioni di cui al comma 1 del presente articolo svolgono i seguenti compiti: ... omissis ... 3. Allo scopo di definire i criteri di qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali ... omissis ... 4. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, è sostituito dal seguente: ... omissis ... 5. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 è composta 28 membri ... omissis ... 6. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) del comma 5 ... omissis ... 7. Le commissioni per i farmaci non convenzionali di cui al comma 1 del presente articolo ... omissis ... 8. Le commissioni di cui al comma 1 durano in carica tre anni e i suoi membri ... omissis ... 9. L’attività ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 ... omissis ...
Art. 9 (Compiti delle commissioni per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria)
Art. 11 (Prontuario farmaceutico dei medicinali non convenzionali. Norme per la farmacovigilanza)
1. Le commissioni per la formazione istituite ai sensi dell’articolo 8,
1. I medicinali non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 10
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sono regolamentati ... omissis ... 2. I medicinali già registrati o autorizzati in uno Stato membro dell’Unione Europea e presenti nel mercato ... omissis ... 3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le commissioni di cui al comma 1 dell’articolo 10 ... omissis ... 4. Il monitoraggio continuo di eventuali reazioni avverse da medicinali non convenzionali deve essere condotto ... omissis ... 5. Le schede di cui al comma 4 del presente articolo devono essere inviate ... omissis ... Art. 12 (Prescrizioni di medicinali non convenzionali) 1. Le prescrizioni di medicinali non convenzionali di cui al comma 1 dell’articolo 10 ... omissis ... Art. 13 (Imposta sul valore aggiunto) 1. L’imposta sul valore aggiunto applicata ai medicinali non convenzionali ... omissis ... Art. 14 (Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equiparazione del diploma di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria) 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge il riconoscimento del diploma di esperto nelle professioni sanitarie non convenzionali ... omissis ... 2. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica ... omissis ... 3. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo, in conformità alle norme ... omissis ... 4. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo è composta da 13 membri, ... omissis ... 5. Il Ministro della salute, di concer-
to con il Ministro dell’istruzione, dell’università ... omissis ... 6. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo dura in carica sei anni al termine dei quali decade. ... omissis ... 7. L’attività e il funzionamento della Commissione di cui al comma 2 del presente ... omissis ... 8. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro ... omissis ...
Capo III PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DA OPERATORI IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA Art. 15 (Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica) 1. Sono istituite le professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e in osteopatia disciplinate dalla presente legge, previo accreditamento delle società e associazioni scientifiche di riferimento conseguito ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 della presente legge. 2. Possono essere istituite altre e nuove professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di laurea specialistica con ordinamenti didattici, profili e formazione professionale ai sensi dell’articolo 18 della presente legge, previo accreditamento delle società e delle associazioni scientifiche di riferimento conseguito ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della presente legge. 3. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di laureato in chiropratica e la denominazione di osteopata è equivalente a quella di laureato in osteopatia.
Art. 16 (Ordini ed Albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica) 1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ordini e gli albi professionali per ognuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all'articolo 15 della presente legge ai quali si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. 2. Possono iscriversi ai rispettivi Albi di cui al comma 1 del presente articolo i laureati di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 15 della presente legge che hanno conseguito il diploma di laurea rilasciato dalle università degli studi statali e non statali di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge e che abbiano superato l’esame di abilitazione all’esercizio professionale. 3. Le iscrizioni agli Albi professionali di cui al comma 1 del presente articolo sono obbligatori per l’esercizio delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia di cui all’articolo 15 della presente legge. 4. Agli iscritti agli albi di cui al presente articolo si applica l’articolo 622 del Codice Penale. Art. 17 (Formazione e Commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica) 1. Le università degli studi statali e non statali, nell’ambito della loro autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono, in conformità alle dis-
posizioni di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 59, corsi di laurea per il rilascio del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate dai laureati di cui all’articolo 15 della presente legge, previo parere vincolante delle commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo, espresso ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera a), della presente legge. 2. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, sono istituite singole commissioni per la formazione per ognuno degli indirizzi di cui all’articolo 15 che svolgono i compiti di cui all’articolo 18 della presente legge. 3. Ciascuna delle commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo è composta da 16 membri nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri: a) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; d) un membro designato dall’Ordine professionale di riferimento; e) un membro designato dal Tribunale dei diritti del malato; f) un membro designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni; g) due docenti universitari esper-
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ti nelle medicine e nelle pratiche non convenzionali designati dal Ministro della salute; h) sei membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente legge, per ognuna delle professioni sanitarie di cui all’articolo 15 della presente legge. 4. I membri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 3 del presente articolo fanno parte di tutte le commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo per i quali è anche nominato un membro supplente, mentre i membri di cui alla lettera d) e h) sono nominati per ognuna delle professioni sanitarie di cui all’articolo 15. 5. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo durano in carica tre anni ed i suoi membri possono essere confermati per una sola volta. Le funzioni di segretario delle commissioni per la formazione sono funzionari del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con qualifica non inferiore all’ex ottava qualifica funzionale. 6. L’attività ed il funzionamento delle commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinate dal regolamento interno approvato dalle commissioni stesse. Art. 18 (Compiti delle commissioni per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica) 1. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge provvedono alla definizione scientifica e all’inquadramento nosologico, in relazione all’approccio diagnosticoterapeutico e alla delimitazione 10
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del relativo campo di intervento delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge, su richiesta delle società e associazioni scientifiche di riferimento di cui all’articolo 2 della presente legge. 2. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’articolo 17 della presente legge, definiscono: a) i principi generali per la definizione dei codici deontologici delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge; b) i criteri generali per l’adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge; c) i profili professionali specifici per ciascuna delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15; d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge; e) i criteri con cui riconoscere gli specifici profili professionali e le qualifiche necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge, non escludendosi la possibilità di avvalersi di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell’insegnamento; f) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti. 3. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, si attengono ai seguenti principi: a) i corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge devono com-
prendere un iter di formazione, la discussione di una tesi di laurea finale; b) la durata dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge non deve essere inferiore a cinque anni accademici con un biennio in comune con la facoltà di medicina e chirurgia con un numero complessivo di crediti formativi non inferiore a 300; c) le università degli studi statali e non statali devono garantire lo svolgimento dei corsi di laurea ed il programma fondamentale di insegnamento; d) il diploma di laurea in chiropratica ed il diploma di laurea in osteopatia di cui al comma 1 dell’articolo 15 della presente legge, sono rilasciati solo al termine dell’iter completo di formazione; e) per l’iscrizione ai relativi corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17, è richiesto il diploma di scuola media superiore. 4. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge, nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 e 3, tengono conto degli standards educativi riconosciuti dalle associazioni europee di rappresentanza dei chiropratici e degli osteopati. 5. Le commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge svolgono inoltre i seguenti compiti: a) esprimono parere vincolante per l’istituzione dei corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente; b) esprimono parere vincolante per l’accreditamento degli istituti di formazione di cui al comma 5 dell’articolo 1 della presente legge; c) esprimono parere per l’inserimento delle materie di insegnamento nei corsi di laurea di cui al comma 7 dell’articolo 1 della presente legge ai sensi
del comma 8 dello stesso articolo, su richiesta della Commissione permanente di cui all’articolo 4; d) esprimono parere per l’accreditamento di altre e nuove società e associazioni scientifiche di riferimento di cui all’articolo 2, comma 2, nonché per il ricorso di cui all’articolo 2, comma 1, su richiesta della Commissione permanente di cui all’articolo 4, ai fini dell’espletamento dei compiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h); e) esprimono parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti di cui all’articolo 15 comma 1, lettera i) della presente legge, per le professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge; f) esprimono parere vincolante per l’istituzione dei profili professionali delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 della presente legge. 6. Le commissioni per la formazioni di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge, presentano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto. Art. 19 (Competenze professionali e profili degli operatori in possesso di diploma di laurea specialistica) 1. L’intervento del chiropratico e dell’osteopata sul paziente avviene solo manualmente con l’esclusione della prescrizione dei farmaci e della effettuazione di ogni intervento chirurgico. 2. Le competenze professionali degli altri operatori riconosciuti di cui all’articolo 15, comma 2, della presente legge vengono stabilite in conformità all’articolo 18, commi 2 e 3 nonché ai relativi profili professionali di cui al
comma 3 del presente articolo. 3. Il Ministro della salute col parere vincolante delle commissioni per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 17 della presente legge, ai sensi della lettera f) comma 5 dell’articolo 18 della presente legge, con proprio decreto, istituisce i profili professionali relativi alle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge. Art. 20 (Disposizioni transitorie – Riconoscimento ed equiparazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori in possesso di diploma di laurea specialistica) 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento del diploma di laurea delle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge, nonché l’equiparazione (equipollenza) al relativo diploma di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge conseguito precedentemente e nei sei anni successivi all’entrata in vigore della presente legge presso istituti privati di formazione, viene effettuato, su richiesta degli interessati, dalla Commissione permanente di cui all’articolo 4, previo parere vincolante della Commissione di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, senza nuovi maggiori oneri per il bilancio dello Stato, è istituita un’apposita Commissione per la valutazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge conseguito precedentemente e nei sei anni successivi all’entrata in vigore della presente legge. 3. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo, in conformità alle norme e ai principi di cui
ai commi 2 e 3 dell’art. 18 della presente legge, svolge i seguenti compiti: a) Verifica la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diploma di laurea; b) valuta i titoli posseduti; c) valuta il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte; d) qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso le università statali e non statali di cui al comma 1 dell’articolo 17 della presente legge; e) esprime parere vincolante alla Commissione permanente di cui all’articolo 4 della presente legge, in merito al riconoscimento del diploma di laurea come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera n). 4. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo è composta dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca d’intesa con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) un rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con funzione di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; d) un membro designato dall’Ordine professinale di riferimento di cui al comma 1 dell’articolo 16 della presente legge; e) due docenti universitari designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate di cui all’articolo 2 della presente legge, per le
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professioni sanitarie non convenzionali di cui all’articolo 15 della presente legge; f) tre membri designati di concerto dalle società e associazioni scientifiche accreditate delle medicine e delle pratiche non convenzionali di cui all’articolo 2 della presente legge per ognuna delle professioni sanitarie di cui all’articolo 15 della presente legge. 5. Il Ministro della salute di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede con proprio decreto al riconoscimento e all’equiparazione dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo. 6. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo dura in carica sette anni, al termine dei quali decade. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con qualifica non inferiore alla ex ottava qualifica funzionale. 7. L’attività e il funzionamento della Commissione di cui al comma 2 del presente articolo sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa. 8. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca un rapporto annuale sul lavoro svolto.
Capo IV PROFESSIONI SANITARIE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DA OPERATORI NON MEDICI Art. 21 (Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici) 1. Sono istituite le professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici, discipli12
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nate dalla presente legge, previo accreditamento delle società e associazioni scientifiche di riferimento ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, che comprendono: a) la naturopatia; b) lo shiatsu; c) la riflessologia; d) la pranoterapia. 2. Possono essere istituite altre e nuove professioni sanitarie non convenzionali ... omissis ... Art. 22 (Ordini e Albi professionali delle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici) 1. Sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ordini ... omissis ... 2. Possono iscriversi agli albi di cui al comma 1 del presente articolo gli operatori ... omissis ... 3. Le iscrizioni agli albi professionali di cui al comma 1 del presente articolo ... omissis ... 4. Agli iscritti agli Ordini e Albi professionali di cui al presente articolo si applica l’articolo 622 del codice penale. Art. 23 (Formazione e Commissione per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici) 1. Le università degli studi statali e non statali, nell’ambito della loro autonomia didattica ... omissis ... 2. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, senza nuovi ... omissis ... 3. La Commissione per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo è composta dai seguenti membri, ... omissis ... 4. Le Commissioni per la formazione di cui al comma 2 del presente articolo, ... omissis ... 5. L’attività ed il funzionamento della Commissione per la formazione ... omissis ...
6. L’eventuale spesa per il funzionamento della Commissione per la formazione ... omissis ... Art. 24 (Compiti delle Commissioni per la formazione nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici) 1. La Commissione per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23 della presente legge, tenuto conto delle norme ... omissis ... 2. La Commissione per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23 della presente legge, entro tre mesi ... omissis ... 3. La Commissione per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23 della presente legge, nell’esercizio ... omissis ... 4. La Commissione per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23 della presente ... omissis ... 5. La Commissione per la formazione di cui al comma 2 dell’articolo 23 della presente legge presenta al Ministro ... omissis ... Art. 25 (Profili e competenze professionali per gli operatori non medici delle professioni sanitarie non convenzionali) 1. Gli operatori non medici delle professioni sanitarie non convenzionali ... omissis ... 2. Il Ministro della salute con il parere vincolante della Commissione per la formazione ... omissis ... Art. 26 (Normative per le professioni sanitarie non convenzionali di operatore della pranoterapia. Commissione tecnica) 1. Sono ammessi ai corsi di laurea di cui al comma 1 dell’articolo 23 della presente legge ... omissis ... 2. Presso il Ministero della salute senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ... omissis ... 3. La Commissione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo determina i criteri ... omissis ...
4. La Commissione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo è composta ... omissis ... 5. La Commissione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo, dura in carica tre anni e i suoi membri ... omissis ... 6. L’attività e il funzionamento della Commissione tecnica di cui al comma 2 ... omissis ... 7. Le eventuali spese per il funzionamento della Commissione tecnica di cui al comma 1 ... omissis ... 8. La Commissione tecnica di cui al comma 2 del presente articolo presenta ... omissis ... Art. 27 (Operatori non medici delle professioni sanitarie – laureati in scienze motorie) 1. Gli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione ... omissis ... 2. Gli operatori non medici e i laureati in scienze motorie di cui al comma 1 del presente articolo, possono richiedere ... omissis ...
Art. 28 (Disposizioni transitorie. Riconoscimento ed equiparazione del diploma di laurea nelle professioni sanitarie non convenzionali esercitate da operatori non medici.) 1. All’entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento del diploma di laurea nelle professioni sanitarie ... omissis ... 2. Presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, senza nuovi ... omissis ... 3. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo, in conformità alle norme ... omissis ... 4. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo è composta dai seguenti membri, nominati con decreto ... omissis ... 5. Il Ministro della salute di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università ... omissis ... 6. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo dura in carica sei anni ... omissis ... 7. L’attività e il funzionamento di cui
al comma 2 del presente articolo sono disciplinate ... omissis ... 8. L’eventuale spesa per il funzionamento della Commissione di cui al comma 2 del presente articolo sono poste ... omissis ... 9. La Commissione di cui al comma 2 del presente articolo presenta al Ministro ... omissis ...
Capo V NORME FINALI Art. 29. (Relazione al Parlamento) 1. Il Governo trasmette ogni anno una relazione al Parlamento sullo Stato di attuazione della presente legge. Art. 30. (Entrata in vigore) omissis
Da sinistra: Dott. Pellissier, Onorevole Lucchese, Onorevole Giacco, Dott. Grondona e Dott. Nicholson
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RULLO CERVICALE Il RULLO CERVICALE CUSCINOLO è disegnato in modo da riposare il vostro collo e la vostra testa, riducendo nel contempo lo stress. Ideale per la lettura, per guardare la televisione o per rilassarsi. In viaggio, in auto potrete finalmente appoggiarvi e dormire senza avere la testa che ciondola. In poco tempo sarete stupiti dalla sensazione di sollievo e dal relax che offre ai vostri muscoli stanchi e tesi. Indispensabile per chi soffre di riduzione della lordosi cervicale. L’uso del rullo cervicale è indicato in caso di cefalee, torcicolli, dolori alle spalle e al collo.
CUSCINO LOMBARE Il SUPPORTO LOMBARE CUSCINOLO è disegnato in modo da adattarsi perfettamente al contorno della vostra schiena, specialmente nella zona lombare dove è più importante. Riduce l’affaticamento e porta sollievo ai problemi lombosciatalgici. Ideale per le persone che devono svolgere un lavoro sedentario. Adatto per la casa, l’ufficio o l’automobile. Utile per prevenire, in caso di predisposizioni, peggioramenti di problemi di ernie del disco.
CUSCINO ILEO-COCCIGEO Il CUSCINO ILEO-COCCIGEO CUSCINOLO è disegnato per fornire un supporto perfetto alla vostra seduta, specialmente nella zona sacro-coccigea dove la pressione del corpo è più intensa. Riduce l’affaticamento e porta sollievo ai problemi lombari. Costruito in materiale viscoelastico termodeformabile, si adatta alle vostre forme. Ideale per le persone che devono svolgere un lavoro sedentario. Protegge il coccige dai microtraumi. Disponibile in versione quadrata o rotonda.
CUSCINO MULTIFUNZIONI Il CUSCINO MULTIFUNZIONI CUSCINOLO è disegnato in modo da poter essere usato a sostegno del vostro collo, per appoggiare la schiena o come cuscino sternale. Ideale per la lettura, per il riposo o per rilassarsi. Perfetto per la spiaggia e per le vostre escursioni. Può essere usato in auto o in battello per evitare di affaticare la schiena.
CUSCINO LOMBARE AUTO Il SUPPORTO LOMBARE per AUTO CUSCINOLO è disegnato in modo da adattarsi perfettamente al contorno della vostra schiena, specialmente nella zona lombare dove è più importante. Riduce l’affaticamento e porta sollievo ai problemi lombo-sciatalgici. Specifico per l’automobile e per i lunghi viaggi in aereo o treno. Ideale per le persone che devono guidare a lungo o che devono ricominciare a guidare dopo operazioni di ernia del disco.
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L Dr. John Williams D.C.
Il mal di schiena è un grosso problema che affligge buona parte della popolazione: non siamo però obbligati a soffrirne senza fare nulla
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a lombalgia 7 comuni cause di mal di schiena Il mal di schiena o lombalgia è un problema che affligge un numero crescente di persone nel mondo sviluppato ed è il problema sanitario che consuma più risorse economiche in costi terapeutici e in termini di giornate lavorative perse. Il mal di schiena può interessare chiunque, a qualsiasi età, in qualsiasi fascia socio-economica, e dato che è causato soprattutto da problemi biomeccanici, colpisce sia lo sportivo che il sedentario. Numerosi possono essere i motivi scatenanti della lombalgia o della lombosciatalgia e di solito sono legati a più fattori. Prima di approfondirli, è bene conoscere la terminologia con cui il paziente si “scontra” durante le varie visite mediche. Per capire meglio il significato di certi termini, farò riferimento al vocabolario medico Dorland’s Medical Dictionary (26th edition). Lombalgia, sciatalgia, cervicalgia o qualsiasi altra algia sono sinonimi di dolore e non possono essere considerate diagnosticamente cause di un problema, ma sintomi prodotti da queste stesse. Una efficace diagnosi del problema deve permettere di individuare il motivo per cui si manifestano questi sintomi ed è questo motivo o causa che va affrontato ed eliminato per ristabilire il normale stato di salute dell’organismo. L’artrosi è un’altra “malattia” spesso incolpata per fastidi legati agli arti e al movimento, ma esattamente che significa? Secondo Dorland’s, l’artrosi è definita come: 1 - un’articolazione; 2 - una malattia di un’articolazione Sembra un po’ vago scritto così, quindi sarà meglio approfondire la conoscenza dell’artrosi e contemporaneamente essere più specifici riguardo le possibili cause e l’eventuale esito (prognosi) dell’artrosi. Innanzitutto, dato che l’artrosi fa riferimento a un’articolazione, sembra evidente che qualunque cosa possa causare una disfunzione articolare potrebbe provocare un’“artrosi”. Ogni articolazione (il luogo di unione tra due o più ossa) ha dei precisi
piani di movimento che devono essere liberi e simmetrici per mantenere la giusta funzione articolare: considerando che i muscoli sono le strutture che fanno muovere le articolazioni, e i legamenti conferiscono loro stabilità, sembrerebbe logico presumere che qualsiasi problema biomeccanico – anche remoto – è in grado di causare dolore e artrosi. Capito questo concetto globale, diventa difficile credere che un farmaco antinfiammatorio potrebbe essere INDICATO per l’artrosi ed essere utilizzato come trattamento primario per delle cause complesse, ignorando così la normale funzione del corpo e ciò che l’ha fatto perdere. I maggiori benefici per il paziente si avrebbero se il sistema neuro-muscolo-scheletrico fosse valutato nella sua globalità e fatto quindi funzionare ai massimi livelli possibili. Ciò è particolarmente importante per la prognosi dell’artrosi, che diventa un problema degenerativo cronico se l’articolazione continua a lavorare in modo errato, anche dopo che la sintomatologia si attenua. 7 comuni cause di mal di schiena 1) anomalie congenite 2) sindrome delle faccette posteriore (infiammazione delle articolazioni posteriori delle vertebre) 3) trauma 4) sindrome sacro-iliaca (acuta, dolorosa disfunzione delle articolazioni tra le ilei o bacino e il sacro) 5) stenosi (restringimento del canale vertebrale, che può essere congenito o dovuto a processi degenerative) 6) ernia del disco: questa è forse la diagnosi più frequente e più temuta riguardo al mal di schiena o lombosciatalgia, ma secondo la mia opinione è spesso errata o sopravvalutata. Vorrei spiegare meglio perché una simile diagnosi non deve essere necessariamente una condanna, ma può essere gestita e superata con metodi conservativi quando è applicata una visione olistica. Per cominciare, si
deve capire la biomeccanica locale del disco, cioè il comportamento normale del disco nelle condizioni statica e dinamica. Il disco intervertebrale nella condizione statica serve principalmente da spessore per mantenere la giusta distanza e il corretto orientamento delle faccette articolari, e come ammortizzatore per le varie pressioni subite dall’organismo. Ma il disco è soprattutto una parte essenziale dell’unità mobile anteriore della vertebra: non è casuale, infatti, che esistano i dischi intervertebrali, o che un disco sia composto da due distinti componenti, l’anello fibroso e il nucleo polposo. L’anello fibroso consiste di fibro-cartilagine, un tessuto molle ma durevole, che può protrudere anteriormente, posteriormente, lateralmente o in modo circonferenziale, secondo il livello di degenerazione o per ragioni di compensazione. Il nucleo polposo, invece, è sferico, bifido e possiede un certo tono idrico che, con il tempo, tende a diminuire. Queste due strutture sono mobili e attive quando noi ci muoviamo, e lavorano sia per facilitare i normali movimenti che per compensare eventuali disfunzioni biomeccaniche presenti nel sistema neuro-muscolo-scheletrico. Per questo motivo quando si legge una TAC o risonanza magnetica, molto spesso
si scambia la normale funzione del disco per una patologia. Quindi, nonostante un esito positivo di uno dei suddetti esami, e pur in presenza di forte dolore, conviene sempre provare una terapia conservativa che può ottenere il ripristino della normale funzione dell’organismo. La Chiropratica, per esempio, tramite un’analisi approfondita del sistema neuro-muscoloscheletrico, è in grado di individuare molte delle concause funzionali che hanno portato il paziente a una situazione di scompenso e aiutare in modo conservativo l’organismo a funzionare correttamente. La chirurgia, anche in quei casi in cui sembri l’unica soluzione, è sempre un intervento invasivo che causa un’accelerazione delle degenerazioni della colonna vertebrale. Ci sono diversi tipi di interventi chirurgici, alcuni dei quali hanno conse-
guenze minori, ma anche quelli considerati poco invasivi come gli interventi con il laser e la chimopapaina, distruggono il nucleo polposo, rovinando le funzioni di compensazione e facilitazione del disco, e portando a
una perdita di movimento e a un’accelerazione della degenerazione della stessa unità mobile e di quelle superiori. Farmaci e riposo non hanno alcuna caratteristica correttiva
SOFFRI DI LOMBALGIA? La lombalgia colpisce 80 persone su 100 indipendentemente dall’attività svolta (sedentaria o attiva). Più colpiti gli uomini al di sopra dei 30 anni di età. Nel 90% dei casi ci sono recidive. Nel 60% dei casi non si è in grado di individuare un movimento, un trauma scatenante. Nel 44% dei casi l’episodio acuto si risolve in una settimana; nell’86% dei casi l’episodio si risolve in un mese; nel 92% si risolve in due mesi; nel 35% dei casi la lombalgia recidiverà in una sciatica. Nonostante le diverse attività o professioni, tutte le persone che soffrono di lombalgia sono accomunate da due cose: la posizione seduta prolungata e la graduale diminuzione del movimento effettuato. La posizione seduta: se mantenuta a lungo, pone la colonna vertebrale in posizione scorretta determinando distorsioni nelle strutture della colonna vertebrale. Le modificazioni che avvengono possono determinare dolore che, partendo dalla zona lombare può “periferalizzare”, allontanandosi dalla schiena lungo l’arto inferiore. Il cambiamento di localizzazione dei sintomi, che vengono percepiti in zone mano a mano più lontane dalla colonna vertebrale, segnala una progressione della distorsione di alcune strut-
ture vertebrali e un peggioramento della situazione. Un esempio? Fase 1 - Sono seduto in ufficio e inizio ad avvertire un dolore lombare, poi man mano che la giornata va avanti il dolore si sposta più distalmente alla colonna (coscia, ginocchio, polpaccio, caviglia); la posizione seduta, mantenuta a lungo, sta peggiorando la sintomatologia perché il dolore si allontana dalla colonna vertebrale. Fase 2 - Dopo essere stato seduto a lungo, quando mi alzo, mi sembra che la schiena sia diventata più rigida. Anzi il dolore, passando da seduto alla posizione eretta, aumenta. Che cosa significa? Una struttura si è modificata all’interno della colonna e ha difficoltà a ritornare alla sua posizione originale. L’assoluta incapacità da parte delle strutture distorte di ritornare nella loro posizione fisiologica, impedendo così alla colonna di raddrizzarsi, determina il cosiddetto “colpo della strega”. Come rimediare? Bisogna stare seduti diritti, mantenendo la lordosi fisiologica. Se si sta seduti su una sedia fornita di schienale, la cosa migliore è quella di utilizzare un supporto lombare. È un cuscino anatomico che il paziente posiziona all’altezza della vita e che fornisce una spinta meccanica per mantenere nella schiena la lordosi fisiologica.
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perché sono mirati ai soli sintomi e non a restaurare una funzionalità normale. 7) alterazioni dei normali sistemi biomeccanici: è la causa più importante del mal di schiena ed è una concausa di tutti gli altri fattori già citati. Non va considerata solo la funzione del disco, ma anche il fatto che i movimenti del disco dipendono dalla corretta funzione di tutto il sistema biomeccanico del corpo: è importante capire che tramite precise catene biomeccaniche, problemi remoti che hanno origine per esempio in bocca, alla spalla, nel piede ecc., causano degli adattamenti anche ai livelli L4-L5, L5-S1, dove si riscontrano protrusioni (funzionali). In questi casi, la Chiropratica mira non a trattare il dolore o a eliminare solo la protrusione, ma interviene dovunque si trovano alterazioni
della normale funzione, correggendo sublussazioni vertebrali e delle estremità, sempre con lo scopo di ripristinare la normale funzione globale. In seguito, è altrettanto importante capire che cosa ha portato a questi disagi. Il chiropratico deve indagare sui molti fattori presenti nella vita quotidiana del paziente per fare sì che i problemi si risolvano. Stress, posizioni errate a lavoro o a letto, squilibri o carenze muscolari, cattive abitudini nutrizionali, danni fisici causati da traumi o precedenti interventi chirurgici sono tutti possibili concause di disfunzione e devono essere affrontati.
Infine, è essenziale il concetto olistico secondo il quale le cause di base possono essere illustrate con un triangolo equilatero. Il primo lato, relativo alla
struttura, rappresenta i nostri sistemi fisici come lo scheletro, i muscoli, i nervi, il sistema linfatico e circolatorio ecc. Questo lato può essere legato direttamente a traumi, anomalie congenite, errate posizioni di lavoro, squilibri o carenze muscolari, o cattive abitudini alimentari. Il secondo lato è quello chimico, che può esprimere problemi causati da una cattiva nutrizione, inquinamento atmosferico, farmaci, o qualsiasi sostanza nociva. Il terzo lato del triangolo è relativo alla psiche: diverse forme di stress possono creare problemi in questa sfera. Il concetto più importante da ricordare è che questi lati sono appunto equilateri, e presentano una forte interazione tra loro che può causare disagi in un lato solamente o in tutti e tre. Il risultato per il paziente è sempre una sintomatologia di dolore, malessere e perdita di funzione.
COME COMBATTERE IL MAL DI SCHIENA Al giorno d’oggi il mal di schiena è uno dei dolori più diffusi; colpisce indifferentemente soggetti giovani e meno giovani, uomini e donne. Dopo i 20-30 anni di età, infatti, una volta persa l’elasticità tipica dell’adolescenza e della prima infanzia, ci si trova ad affrontare questo grave problema. “Colpi della strega”, sindromi cervicali che ci assillano al lavoro e in casa, sono causate, in via prioritaria, dagli errori di postura che si commettono quotidianamente, quasi senza rendersi conto. Con questo articolo cercheremo di sottolineare le situazioni più comuni e di maggiore rischio, che sono la causa diretta o indiretta del mal di schiena. Telefonare: quando le telefonate sono lunghe, è consigliabile non tenere la cornetta tra la mandibola e la spalla, poiché vengono sottoposti a stress i muscoli di collo e spalle, tendini e legamenti. La soluzione più semplice è quella di usare il vivavoce o collegare al telefono una cuffia. Leggere a letto: la posizione più comune, ma anche la più sbagliata, è quella del mettersi a pancia in su con le gambe tese: infatti in questo modo si accentua la curva lombare della colonna vertebrale, e si scarica un peso eccessivo sui dischi intervertebrali della zona. Meglio piegare le ginocchia o, posizione ancora più salutare, appoggiare la schiena a uno o più cuscini adagiati contro la testiera del letto, e sistemare il libro aperto sulle cosce, a ginocchia piegate. Guidare l’auto: è importante, quando si guida, aderire bene con il dorso allo schienale del sedile, utilizzando anche un cuscino “salsicciotto” a livello lombare. Per evitare tensioni muscolari del collo e dei muscoli dorsali, è opportuno poggiare la nuca al poggiatesta. Durante la marcia indietro è meglio non limitarsi a ruotare solo la testa (si finirebbe per sollecitare troppo la colonna), ma compiere un giro completo e ampio, coinvolgendo, nella rotazione, anche le spalle e il torace. Truccarsi allo specchio: per mettersi eye-liner e fondotinta, è 18
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meglio non appoggiare il bacino al mobiletto del lavabo con il busto inclinato in avanti: si sottopongono a un irrigidimento i muscoli lombari, soprattutto quando si è poco “sciolti”, come succede di primo mattino. La soluzione può essere quella di non inclinarsi verso lo specchio, e truccarsi a gambe leggermente divaricate, o con un piede appoggiato a uno sgabello. Leggere alla scrivania: appoggiare la testa a una mano, distendersi in avanti sul piano di lavoro o indietro sulla sedia sono gli atteggiamenti sistematici ed errati che compiamo più di frequente. È consigliabile, davanti alla scrivania, tenere la schiena dritta, i gomiti e gli avambracci appoggiati al tavolo, per alleviare lo sforzo della colonna. Sollevare un peso da terra: nonostante sia stato ripetuto da più parti, si tende a raccogliere un oggetto da terra piegando la schiena, quando, invece, si dovrebbero piegare le gambe. Infatti, in questo caso, una parte rilevante del peso verrebbe assorbita dai muscoli delle gambe. È importante sottolineare che l’oggetto sollevato deve essere aderente al busto, e non staccato, e mai al di sopra della vita. Stirare: stare in piedi per stirare sicuramente stanca la schiena, il collo e le spalle. Per alleviare il dolore è bene tenere il mento leggermente piegato in basso, e il collo un po’ all’indietro, cercando di non far sporgere il sedere in fuori. Ancora più utile uno sgabello su cui poggiare alternativamente i piedi. Fare le valigie: esiste il rimedio anche per la scorretta posizione che assumiamo quando si fanno le valigie. Generalmente si piega la schiena in avanti per appoggiare le camicie, le magliette e le gonne. In realtà è opportuno piegare una gamba, appoggiando un ginocchio a terra e portando spalle e testa all’altezza della valigia; o, più semplicemente, aprire la valigia su qualcosa di più alto, per esempio un tavolo, per non abbassarsi così di frequente.
I Dr. Anthony McDougall D.C., C.C.S.P.
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l golf e la Chiropratica Vademecum per uno sport sempre più popolare Il golf sta crescendo in popolarità, il numero dei campi da gioco è aumentato e i costi si abbassano allargando così la possibilità a tutti di imparare a giocare. Nonostante l’apparenza, il gesto atletico è difficile e complicato. È asimmetrico, violento, ripetuto almeno 120 volte (per 18 buche, prove incluse), e include una combinazione di movimenti dannosi per la schiena e gli arti inferiore e superiore. La rotazione, l’estensione, e la flessione laterale della schiena, insieme con le forti contrazioni muscolari eccentriche, provocano notevoli stress al corpo umano. Per questo, ma non soltanto, il golf e la Chiropratica sono fatti l’uno per l’altra. Circa l’85% degli infortuni del PGA Tour e del Senior Tour sono da riferirsi alla spina dorsale, e circa il 75% di questi golfisti ricevono regolari trattamenti chiropratici. Lo scopo di questo articolo non è di insegnare lo swing, ma far capire dove sono i punti critici e quali
esercizi possiamo fare per giocare meglio e con pochi rischi per la nostra schiena. A margine si trova qualche consiglio e accorgimento da seguire sul campo per godere al massimo di questo bellissimo e affascinante sport. Luca Flori di Montelupo (FI), maestro professionista di golf, parla dell’importanza del fisico per arrivare in fondo alla gara ancora concentrato e con il fiato. “Il giocatore deve essere capace fisicamente e mentalmente di giocare ancora un minimo di 9 buche dopo i 18 di gara per essere considerato in buona forma.” Per il maestro Flori questo significa allenamenti anche in palestra, specialmente durante l’inverno, e per mantenere la schiena libera e flessibile si sottopone a regolari trattamenti dal chiropratico. Spiega il maestro Flori che anche la parte mentale del gioco del golf è di importanza enorme, e per questo il giocatore non deve essere distratto dai problemi fisici oppure dalla stanchezza. Secondo il Dr. Jeffrey Blanchard, chiropratico, autore e professionista del golf, gli infortuni nascono di solito da tre fattori: postura scorretta, mancanza di flessibilità e problemi tecnici nello swing. Per la tecnica dello swing è fondamentale imparare dall’inizio da un maestro professionista e poi seguire lezioni periodicamente per eliminare le cattive abitudini e per perfezionare i dettagli di questo movimento complicato. Per mantenere una postura corretta e aumentare la flessibilità possiamo seguire i consigli di un vero fenomeno nel mondo del golf, Tiger Woods, il quale sostiene che la palestra, esercizi quotidiani di stretching e trattamenti chiropratici regolari hanno migliorato notevolmente le sue prestazioni golfistiche. Qui di seguito vengono presentati alcuni esercizi di base che possono risultare utili nello svolgimento delle fasi dello swing:
1. PRIMA FASE DEL BACKSWING
MUSCOLI ADDOMINALI forti sono fondamentali per la stabilità e il controllo del bacino e della schiena lombare.
2. L’APICE DEL BACKSWING
Stringere le scapole indietro e successivamente riportare i gomiti in avanti sentendo contrarre e ALLUNGARE I MUSCOLI DEL TORACE E DELLA SPALLA (parte posteriore).
Con la mano destra spingere il bastone di lato e con la mano sinistra tirare in senso contrario mentre si gira il busto a sinistra. Ripetere con l’altra mano. Si deve sentire ALLUNGARE LA PARTA POSTERIORE DELLA SPALLA.
3. L’IMPATTO CON LA PALLINA A) Per RAFFORZARE I MUSCOLI ADDOMINALI OBBLIQUI (quelli che fanno ruotare il tronco durante il movimento verso la palla), attaccare un elastico a qualcosa di solido, poi con le gambe leggermente piegate e le mani unite a tenere l’elastico, girare solo la parta alta del corpo fino a portare la spalla sotto il mento. Ripetere dalla parte opposta.
B) Con il bastone sulle spalle girare il busto molto lentamente in entrambe le direzioni per aumentare la FLESSIBILITÀ DEL TRONCO.
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4. IL FOLLOW THROUGH
I MUSCOLI ILIOPSOAS E RETTORE DEL FEMORE sono due muscoli che è importante siano sempre flessibili per arrivare al massimo follow through.
LA FLESSIBILITÀ DELLE ARTICOLAZIONI DELLE ANCHE è necessaria per ruotare al massimo il bacino nella fase finale dello swing. Le seguenti semplici regole, proposte dall’American Chiropractic Association, vi aiuteranno a evitare infortuni vari e a migliorare il vostro gioco: 1. Acquistate attrezzatura adatta. Non provate ad adattare il vostro movimento agli attrezzi sbagliati. È possibile comprare le mazze fatte apposta per voi. Christopher Cowie del Montelupo Golf Club sta facendo mazze da golf su misura. Spiega il signor Cowie che “le mazze possono creare dei problemi quando la rigidità del bastone oppure il peso non è quello corretto per l’individuo”. Le parti della mazza (grip, bastone, testa) sono scelte in base alla necessità di ogni giocatore, eliminando così la possibilità di procurarvi danni per colpa dell’attrezzatura non adatta. Sono prodotte in funzione della velocità del vostro swing e alla vostra altezza, prestando anche particolare attenzione alla vostra forza muscolare. 2. Eseguite degli esercizi di stretching e riscaldamento prima di giocare ed esercizi di stretching e raffreddamento dopo il gioco. 22
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3. Tirate, non trasportate il bagaglio da golf. Trasportare una sacca pesante per 18 buche può causare alla spina dorsale una pressione che infastidisce i dischi e irrita i nervi. Se si preferisce muoversi in cart, tra una buca e l’altra, alternatelo con il camminare. 4. Cercate di coinvolgere tutto il vostro corpo. Ogni tre buche, può essere di aiuto fare un movimento rotatorio con l’arto opposto, per mantenere bilanciata la muscolatura da entrambi i lati e alleggerire la schiena dallo stress. 5. Bevete molta acqua. La disidratazione causa stanchezza più velocemente, quindi si è costretti a compensare aggiustando il movimento e ciò aumenta il rischio di problemi alla schiena. Non fumate e non assumete alcolici perché ciò causa perdita di liquidi. Il chiropratico è preparato e qualificato per trattare l’intero sistema neuromuscolo-scheletrico. Alcuni chiropratici sono specializzati in medicina dello sport e quindi sono in grado di
dare consigli ai golfisti per limitare lo stress sulle parti del corpo sottoposte a particolari sollecitazioni. Non solo, il chiropratico può fare funzionare al massimo e alleviare anche il dolore di altre parti del corpo quali spalle, ginocchia, braccia e polsi e tutto ciò può incidere positivamente sul risultato del gioco.
BIBLIOGRAFIA 1. Duval, David, “Fit da Major”, dalla rivista “Il Mondo del Golf”, anno 22, numero 172, dicembre 2002-gennaio 2003. 2. Liebenson, Craig, Rehabilitation of the Spine, Pennsylvania, 1996. 3. Anderson, Bob, Stretching, Bolinas, California, 2000. 4. Leadbetter, David, “In Full Bloom”, dalla rivista “Golf International”, December 2002-January 2003. 5. Blanchard, Jeffrey, “Chiropractic and Golf”, Dynamic Chiropractic Online (www.chiroweb.com).
thumper D I S S O LV E T E N S I O N E M U S C O L A R E E S TA N C H E Z Z A • R I L A S S A E R I N V I G O R I S C E • A I U TA A L E N I R E I L M A L D I S C H I E N A E L E C E FA L E E D OV U T E A I P R O B L E M I C E RV I C A L I • PA R AG O N A B I L E A L L A S E N S A Z I O N E D I BENESSERE DI UN MASSAGGIO PROFESSIONALE
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L N Dr. Battiston Angelo D.C.
Angelo Battiston, nato in Sudafrica da genitori friulani, ha giocato fin da piccolo a rugby. Nel 1987, come pilone, ha rappresentato il suo club (False Bay RFC) nella formazione del famoso Western Province (u 21 “Grand Challenge Club Side”). Nel 1988 e 1989 ha giocato professionalmente in Italia (per il CUS Milano) e in Canada (per Ottawa Irish RFC e i Bytown Blues RFC). Ha ricevuto una borsa di studio dal Palmer Rugby Club mentre era studente di Chiropratica presso il Palmer College of Chiropractic (Davenport, Iowa – USA). Professionalmente il dottor Battiston pratica attualmente a Padova sia in convenzione che privatamente e ha seguito tra l’altro i famosi Springboks (squadra nazionale sudafricana) e molti altri giocatori di rugby nel Triveneto. Il dottor Battiston è ancora coinvolto nello sport con i “Vecchi di Monselice”, naturalmente come pilone e chiropratico!
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a Chiropratica e il rugby The gentleman sport La leggenda vuole che la prima azione “alla mano” si sia giocata nella scuola di Rugby, in Inghilterra, verso la metà del 1800, allorché uno studente impegnato in una partita di football, improvvisamente prese la palla con le mani e corse fino alla porta avversaria tra gli sguardi stupefatti dei suoi compagni. Come tutte le leggende, anche questa ha un fondo di verità: furono infatti gli studenti della scuola di Rugby a rielaborare l’antico gioco del hurling at goals, dando vita al moderno sport del football rugby. La prima società di football rugby nacque nel 1858, il Blackheath F.C. fu la prima squadra nella storia della Rugby Football Union, che da allora amministrò il nuovo sport. Il rugby è probabilmente lo sport di squadra per eccellenza, per l’importanza ricoperta dall’organizzazione del gioco e dall’interazione tra i diversi reparti, fondamentale per la buona riuscita delle azioni. Le individualità, seppur importanti, non sono mai determinanti se non supportate da uno schema atto a esaltarle. Il rugby è spesso dipinto come sport violento poiché la durezza dei contrasti distoglie lo spettatore disattento da quello che è il vero spirito di questo nobile sport. Dato che, per chi scrive, il contatto fisico è esattamente ciò che distingue uno sport da un gioco, bisogna ribadire che ogni genere di contrasto nel rugby è regolamentato opportunamente: esistono limiti ben precisi al tipo di contatto fisico permesso e soprattutto, ciò che non si troverà mai scritto nei regolamenti, esiste un codice di comportamento in campo al quale nessun rugbista si sottrae, pena l’esclusione dal gruppo. Un codice non scritto, fondato sul rispetto assoluto degli avversari, che
permette a uno sport duro per vocazione di non degenerare in combattimento scomposto. Esemplare dello spirito cavalleresco che anima questo sport è la passerella che i vincitori concedono in conclusione di partita agli sconfitti come riconoscimento per la combattività dimostrata in campo. Il rugby raggiunge la sua massima espressione in occasione delle sfide tra rappresentative nazionali, allorché la tradizione gioca un ruolo fondamentale dando alla partita di un giorno l’importanza di una sfida centenaria, con connotazioni che vanno al di là dello sport e che chiamano in causa l’orgoglio e la fierezza dell’appartenenza al proprio popolo. Così ogni partita del Six Nations, il torneo più antico e importante del vecchio continente, vede scendere in campo e scontrarsi i diversi sentimenti dei contendenti: la volontà degli inglesi di ribadire la supremazia di chi questo sport lo ha inventato; l’orgoglio degli scozzesi che, sulle note di “Flower of Scotland”, riversano in campo tutta la rabbia di un popolo storicamente sopraffatto e assoggettato; la fierezza degli irlandesi, un cui detto popolare recita “ogni vero irlandese è stato partorito su un campo di rugby”; la combattività dei gallesi, la fantasia tutta latina dei francesi e infine la spregiudicatezza degli italiani consapevoli, da ultimi arrivati, di non aver nulla da perdere, ma tutto da guadagnare da un torneo che ha fatto la storia di questo sport. Una sfida che da continentale diventa planetaria in occasione della Coppa del Mondo, in cui le già citate formazioni europee lanciano il guanto di sfida a quelle dell’emisfero australe, in particolare Sud Africa, Australia e Nuova Zelanda, potenze assolute in
campo rugbistico, raramente superate dai maestri d’oltremanica. Formazioni, queste ultime tre, che danno vita annualmente al Tri Nations, torneo di incredibile spettacolarità in cui si scontrano la potenza del pacchetto di mischia sudafricano, la tecnica cristallina degli australiani e la spaventosa forza d’urto dell’orda nera degli All Blacks neozelandesi: impressionante e suggestiva di questi ultimi la danza di guerra Maori, Haka!, eseguita prima dell’inizio di ogni partita come sfida e intimidazione agli avversari.
In questa ottica il rugby moderno si è avviato a passi lenti ma decisi (fino dal campionato mondiale del ‘95), verso un professionismo dove il business è la parte più importante in quanto, per la necessità di raggiungere un numero sempre maggiore di spettatori, principalmente televisivi, si è dovuto ricorrere a professionisti sempre più specializzati, tra cui i chiropratici. Nel rugby di ultima generazione, tra le possibili scelte delle forme di gioco (al largo, in penetrazione o al piede) la scelta deve esse-
re spettacolare per mantenere l’entusiasmo degli spettatori e i vari sponsor. La squadra che attacca è premiata dal regolamento che la favorisce, permettendo scelte tattiche non ripetitive e scontate. Il metro di valutazione della funzionalità è dato della capacità della squadra che difende di adattare il proprio comportamento ai principi dell’azione difensiva (avanzamento/pressione - sostegno difensivo - occupazione recupero). Nella mia esperienza sia di gioca-
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tore che di chiropratico di squadre di rugby ho potuto constatare che la combinazione tra la chiropratica e l’allenamento alla resistenza muscolare attraverso esercizi specifici è un meccanismo valido per mantenere un giocatore di rugby nella migliore delle forme. Questa riattivazione neurologica attraverso l’input sensoriale (per esempio meccanorecettori) attuato con l’aggiustamento chiropratico ha come effetto la riattivazione del sistema nervoso e il mantenimento di risposte che per i rugbisti sono fondamentali L’allenamento di resistenza comporta numerosi benefici.
Per i rugbisti questi benefici possono includere la capacità di generare più forza durante il movimento, di produrre più energia e la capacità di mantenere e sostenere sforzi massimi durante il gioco. È proprio questo tipo di combinazione, tra potenziamento della resistenza e aggiustamenti chiropratici mirati alla coordinazione, che può contribuire alla diminuzione degli incidenti e dei traumi e alla migliore integrità strutturale dell’atleta.
E DA NOI? Per la prima volta la nazionale italiana ha ottenuto buoni risultati nel “Sei nazioni” e lo sport della palla ovale ha guadagnato spazi fino a ieri impensati in tv e sulla carta stampata. In pochi conoscono le antiche radici del rugby di casa nostra. Nasce in Inghilterra nel 1846, ma la prima partita giocata in Italia, di cui si ha notizia, si disputa nel 1910 a Torino. Si tratta di una dimostrazione di rugby franco-svizzero, il Racing Club Parigi conto il Servette di Ginevra. Nel 1911 a Milano, invece, la prima partita con una squadra italiana: US Milanese contro i francesi del Voiron. Con la creazione della “Federazione Italiana Rugby”, il 28 settembre 1928, si sigla definitivamente la presenza del gioco con la palla ovale in Italia. Nel 1929 si contano 16 squadre attive in tutta la penisola. Negli anni trenta un altro grande passo in avanti: l’Italia partecipa alla creazione della FIRA (Federation Internationale Rugby Amateur) insieme a Francia, Spagna, Cecoslovacchia, Romania e Germania. Da subito, Milano e Roma sono i grandi centri rugbistici italiani, ma si gioca anche a Torino, Bologna, Padova, Napoli, Genova, Brescia, Treviso, Rovigo, Parma. Conclusa la seconda guerra mondiale, il rugby nostrano scopre una nuova dimensione, grazie in particolare agli insegnamenti delle truppe alleate in Italia. Tuttavia il clamore degli inizi si affievolirà negli anni successivi, in seguito all’affermazione del solo sport nazionale, l’unico amato indistintamente da nord a sud, senza distinzioni d’età : il calcio. A partire dal 1994, però, con le nuove vittorie della Nazionale azzurra, il rugby comincia a raccogliere sempre più consensi. Nell’autunno del 2002, contro Spagna e Romania, l’Italia stacca l’ennesimo biglietto per la Coppa del Mondo, in Australia, nell’autunno del 2003 e questo darà un ulteriore impulso alle adesioni. 26
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Anche se ciò che si vede in tv alle volte sembrano zuffe senza ordine, il regolamento esiste ed è anche molto severo. Per scendere in campo non basta essere solo forti, scatenati e pronti a rotolarsi nel fango per il possesso di palla. Occorre, anzi è essenziale, essere leali, controllati, rispettosi delle regole, degli avversari e soprattutto molto appassionati, perché reggere un’intera partita non è una passeggiata. Il target degli appassionati è medio-alto, tra studenti universitari e liberi professionisti. I rugbisti condividono, oltre a un grande senso di lealtà, anche il gusto della sfida fino alla fine. In questo sport è molto forte il senso della competizione. Uno spirito lontano anni luce dal mondo del calcio che non ammette violenze di nessun tipo. È una cultura diversa: la simulazione, che nel calcio è prassi, nel rugby è motivo di disprezzo, i giocatori odiano perdere tempo a restare a terra, preferiscono andare all’attacco, mentre a fingere ci pensano gli attori. La strada da percorrere è ancora lunga prima di arrivare ai numeri del calcio ma nel frattempo gli iscritti alle società sportive continuano a crescere; sono già 40mila e per l’anno prossimo si prevede addirittura un raddoppio dei praticanti rugbisti. È una disciplina molto rude, ma guai a chiamarlo sport “non adatto alle femminucce”. Sembrano essere proprio le donne ad apprezzarlo in particolar modo. Le squadre femminili non hanno nulla da invidiare a quelle maschili quanto a grinta e aggressività. Insomma, da nord a sud, il gioco inglese seduce studenti, professionisti, nobili fanciulle. Certo la distanza con Inghilterra, Nuova Zelanda o Francia, per livello tecnico e soprattutto per base di praticanti, rimane importante. Ma ritrovarsi a disquisire di “touche”, “mischia”, “meta” sta diventando comune anche a casa nostra.
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C C Carmelo Nicolosi Giornalista Ristampa di articolo apparso originariamente sul Corriere Salute (suppl. Corriere della Sera) il 6 aprile 2003
Per curare dolori cervicali, sciatica e mal di schiena vari sono più di 4000 oggi in Italia coloro che eseguono questa particolare manipolazione vertebrale. Ma solo pochissimi hanno la vera laurea, conseguita all’estero. Gli altri? Vediamo, in assenza di una regolamentazione, come ci si può tutelare.
Esiste il rischio che cittadini possano essere sottoposti a manipolazione chiropratica da persone che non hanno specifico titolo e la necessaria abilitazione secondo i criteri internazioni previsti per garantire la tutela della salute. 28
Chiropratica
hiropratica Ti puoi fidare di queste mani? TUTELA DEI PAZIENTI SONO PIÙ DI 4 MILA IN ITALIA COLORO CHE PRATICANO QUESTA MANIPOLAZIONE VERTEBRALE. POCHISSIMI HANNO LA SPECIFICA LAUREA, CHE ESISTE SOLTANTO ALL’ESTERO. GLI ALTRI CHE PREPARAZIONE GARANTISCONO? In molte nazioni europee (Belgio, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Islanda, Finlandia), negli Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e altri Paesi, la Chiropratica è oggetto di disciplina specifica, ha piena dignità scientifica e autonomia formativa. Inserita nei sistemi curativi nazionali, prevede un percorso di studi di sei anni d’università, cinquemila ore di formazione e l'acquisizione del titolo di dottore in Chiropratica. Il percorso formativo è standardizzato a livello internazionale dal Council on Chiropractic Education (C.C.E.) e, in Europa, dall'European Council on Chiropractic Education (E.C.C.E.): la preparazione è uguale per tutti i chiropratici che escono dalle università riconosciute da tali enti. TROPPI PER ESSERE “VERI” Da noi, i “veri” chiropratici, per intenderci i laureati in Chiropratica nelle università estere, non sono più di 200 e quasi tutti riuniti nell’Associazione Italiana Chiropratici. Di questi, soltanto 18 sono italiani. Eppure, si stima che nel nostro Paese ci siano quattromila-cinquemila individui che praticano la Chiropratica. Dove l’hanno appresa? Quale titolo hanno conseguito? Difficile dirlo. L’assenza di una legislazione ha portato strutture private e qualche università ad attivare corsi di perfezionamento e masters in chiropratica, dove ad insegnare non sono spesso laureati
con alle spalle ben sei anni di rigida formazione. Ci si domanda: il corpo docente dove ha appreso la Chiropratica? Chi frequenta questi corsi sa che non sono riconosciuti in altre nazioni? Ecco che si avverte la necessità di una legge sulla materia. NON SOLO MASSAGGIO “Il tema è di grande urgenza, si inquadra in quello più generale delle medicine non convenzionali e sarà discusso nella prossima Conferenza dei Presidi di medicina e dei Presidenti dei corsi di laurea in medicina e chirurgia delle Università italiane. Il problema va affrontato su due piani distinti: quello normativo e legislativo; e quello scientifico e formativo” commenta il professor Adelfio Elio Cardinale, preside della Facoltà di medicina dell'Università di Palermo. Per il professor Cardinale, la Chiropratica non è una semplice variante del massaggio o della manipolazione corporale. “Ritengo - dice - che difficilmente possa essere appresa con pochi mesi di perfezionamento teorico e pratico.” “La mancanza di regolamentazione, conforme alle norme europee della Chiropratica come professione sanitaria primaria, danneggia i chiropratici e gli utenti” lamenta il dottor Eddy Pellissier, presidente dell’Associazione Italiana Chiropratici. Di fatto, i chiropratici laureati in altri Paesi dell’Unione Europea e che esercitano in Italia non sono protetti in modo adeguato dal nostro ordinamento, mentre c'è il rischio che cittadini possano essere sottoposti a manipolazione chiropratica da persone che non hanno specifica laurea e la necessaria abilitazione, secondo i livelli di qualità degli standards internazionali volti proprio a garantire la tutela della salute del paziente.
NATA NEGLI STATI UNITI PIÙ DI CENTO ANNI FA, QUASI SUBITO... ... ESPORTATA IN CANADA E IN SEGUITO NEL REGNO UNITO DA DOVE SI DIFFUSE IN ALTRI PAESI EUROPEI, LA CHIROPRATICA HA COME BASE LA MANIPOLAZIONE ESPERTA DELLA COLONNA VERTEBRALE A FINI CURATIVI. IL PRINCIPIO È CHE DIVERSI DISTURBI HANNO ORIGINE DA UN’IRREGOLARE POSIZIONE DELLE ARTICOLAZIONI VERTEBRALI, FENOMENO CHE PUÒ ESSERE CAUSA DI LOMBALGIA, SCIATICA, DOLORI DI SCHIENA IN GENERE, DOLORI CERVICALI, CEFALEA. L’ESAME RADIOLOGICO DELL’INTERA COLONNA VERTEBRALE EVIDENZIA IL PROBLEMA E IL CHIROPRATICO INTERVIENE, CON UN TRATTAMENTO MANUALE SPECIFICO, A COR-
UNA NUOVA LAUREA Dice il professore Salvatore Amato, presidente della Commissione sulle medicine non convenzionali della Federazione Ordini dei medici: “Lo spirito del documento siglato tempo fa dagli Ordini dei medici in cui si riconosce lo stato di atto medico alla Chiropratica come ad altre medicine non convenzionali, era quello di stabilire il principio che chi opera a fini curativi su una persona ne abbia titolo e competenza. Questo spirito si incarna in una bozza di proposta di legge alla quale si sta lavorando per dare al chiropratico identità e qualificazione, con un corso di laurea di 5 anni. Accanto, può esistere anche il medico chiropratico con alcuni anni di specializzazione”. E i laureati all’estero in Chiropratica non riconosciuti in Italia? “Il ministero della Salute, - risponde Amato identificato un profilo professionale, dovrebbe accertare se il corso di studi estero è valido in Italia o se occorre fare integrazioni”. I masters italiani? “Titoli che non danno validazione al chiropratico. Non identificano un profilo professionale, sono solo una sorta di corsi di perfezionamento. Un’università non può inventarsi un corso, tutte devono seguire determinate regole”dice Amato.
REGGERE LE RISCONTRATE ALTERAZIONI DEI SINGOLI ELEMENTI DELLA COLONNA. PER FARE CIÒ OCCORRE UNA SERIA PREPARAZIONE. SENZA DI QUESTA, IL RISCHIO DI PROVOCARE DANNI È ALTO. IN ITALIA, PURTROPPO, NON ESISTE UNA LEGISLAZIONE CHE DISCIPLINI LA PROFESSIONE DEL CHIROPRATICO. UN’ANOMALIA CHE NELL’EUROPA OCCIDENTALE ESISTE SOLO IN ALTRI TRE PAESI: GRECIA, SPAGNA E PORTOGALLO E CHE PORTA ANCHE PERSONE NON QUALIFICATE A FREGIARSI DEL TITOLO DI CHIROPRATICO, UN FENOMENO CHE NON TUTELA COLORO CHE SI SOTTOPONGONO A TRATTAMENTO.
...RILASSATI CHE TI METTIAMO A POSTO
Il Chiropratico by Don Martin
...COME TI SENTI?
MAL DI TESTA CHE NASCE DALLA SCHIENA Nel campo delle cefalee la Chiro-
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pratica può avere un ruolo non secondario. L’International Headache Society, la società internazionale per lo studio delle cefalee, ha infatti inserito nella riclassificazione di questi disturbi una nuova categoria, la “cervicogenica”, adottata per descrivere quel mal di testa derivante dalle strutture della parte cervicale della colonna vertebrale. Recenti studi europei suggeriscono che circa la metà dei pazienti ai quali è stata diagnosticata una cefalea muscolotensiva o un’emicrania sono in realtà affetti da cefalea cervicogenica, disturbo che si presenta con altrettanta frequenza dell’emicrania. I CORSI In Italia esistono soltanto corsi di Chiropratica istituiti da strutture private oppure da qualche università che non rilasciano titoli riconosciuti.
SERVE LA LEGGE Tante proposte per definire studi e professione Le diverse proposte di regolamentazione della Chiropratica mirano tutte a stabilire un preciso iter di formazione, anche a livello universitario, e all’istituzione di un ordine o di un albo specifico. In Parlamento giacciono diverse proposte di legge per disciplinare la professione di chiropratico. Una intende istituire e riconoscere le professioni sanitarie di osteopata e di chiropratico quali libere professioni nell'ambito dell’assistenza sanitaria, tenuto conto che le due figure operano sul paziente solo manualmente, senza l’utilizzo di prodotti medicinali o strumenti chirurgici. Si prevede l’istituzione di due distinti registri nazionali professionali e il riconoscimento dei titoli conseguiti nell’ambito dell’UE o in Stati con i quali esiste un trattamento di reciprocità. Un altro disegno di legge chiede l’istituzione di un albo professionale per i chiropratici e l’istituzione di un corso di laurea in Chiropratica, per porre l’Italia in linea con gli altri Paesi europei. Un altro ancora riconosce il crescente interesse della popolazione verso le medicine non convenzionali, il bisogno di una medicina “più umana” e mira ad individuare un nucleo organico di norme che costituisca un riconoscimento giuridico per determinate terapie non convenzionali. Tra queste la Chiropratica; ma a praticarla, così come per altre medicine non convenzionali, devono essere dei laureati in medicina, preparati da corsi post-laurea gestiti anche da istituti privati autorizzati. La durata del 30
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corso sarebbe triennale con un totale complessivo di almeno trecentotrenta ore, delle quali cinquanta di pratica clinica (ipotizzando un impegno di 5 ore al giorno, la pratica clinica si acquisirebbe in 10 giorni. Nessun commento.). E i chiropratici con laurea universitaria conseguita in altri Paesi europei? Come verrà, secondo questa proposta di legge, disciplinata la loro attività nel nostro Paese? Non si sa. Eppure, all’interno dell’Unione Europea il loro titolo non può che essere valido. “Se la Chiropratica in Italia deve essere attuata solo da laureati in medicina, si rischia di avere una situazione diversa dal resto d'Europa”, commenta il dottor Peter Christensson, iscritto all’Ordine dei chiropratici in Svezia. Christensson attualmente pratica la sua attività a Roma. Pare, comunque, che i presentatori della proposta stiano lavorando ad una modifica per renderla più aderente alla realtà d’oggi. L’ultimo disegno di legge, per il riconoscimento della Chiropratica come professione sanitaria primaria, prevede un corso di laurea non inferiore a 5 anni, materie d’insegnamento secondo gli standard del Council on Chiropractic Education (CEE) e dell’European Council on Chiropractic Education (ECCE), l’istituzione di un Ordine professionale dei chiropratici al quale potranno iscriversi coloro che hanno la laurea in Chiropratica rilasciata da università o enti riconosciuti dal CEE e dall’ECCE e che abbiano superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale.
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