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Transazione fiscale: semplificato il procedimento di omologazione
Il Tribunale adesso può omologare l’accordo anche in mancanza dell’adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie
Maurizio Galardo avvocato cassazionista e dottore di ricerca in diritto commerciale studio legale Galardo & Venturiello
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mgalardo@galardoventuriello.it
Nel suo paradigma attuale la transazione fiscale (art. 182 ter l.fall.) rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra amministrazione finanziaria e/o enti gestori di forma di previdenza e assistenza obbligatorie, inserita nell’ambito del concordato preventivo (art. 160 e segg. l. fall.) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l. fall.) che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario sia privilegiato che chirografario. L’articolo 3 comma 1 bis del D.L. 07/10/2020 n. 125 (C.d. decreto Covid) ha modificato la disciplina della transazione fiscale, sia nell’ambito del concordato preventivo, sia degli accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo tra l’altro: • all’art. 180 comma 4) l.
fall., in tema di concordato preventivo che: «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza del voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 e quando, anche sulla base della relazione del professionista di cui all’articolo 161 terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria»; • all’art. 182 bis, comma 4) in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti: «il tribunale omologa l’accordo
anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria»; Inoltre all’art. 182 ter comma 5 l. fall, in tema di transazione fiscale, è stato previsto, tra l’altro, che nei casi sopra indicati: «l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, ha ad oggetto
anche la convenienza del trattamento ad affrontare l’attuale congiuntura indicazioni relative alla gestione proposto rispetto alla liquidazione economica, nell’ottica di favorire la dei rapporti con i rappresentanti giudiziale; tale punto costituisce ripresa produttiva e la conservazione dell’imprenditore e con il Comoggetto di specifica valutazione da dei livelli occupazionali». Orbene, missario giudiziale nell’ambito del parte del tribunale» . è evidente il cambiamento di concordato preventivo. Tali disposizioni sono entrate prospettiva dell’Agenzia delle La ratio sottesa all’istituto della in vigore dal 4 dicembre 2020 Entrate rispetto al passato: a una transazione fiscale (art. 182 ter è la loro portata è dirompente visione tradizionale che privile- l. fall.) che nella prospettiva rispetto alla disciplina previgente giava esclusivamente l’interesse iniziale dell’Agenzia delle Entrate poiché ne risulta agevolato tantis- dell’amministrazione finanziaria, era nato per tutelare in misura simo il procedimento di omolo- si sostituisce adesso una valuta- prevalente, gli interessi erariali e gazione della transazione fiscale, zione molto più ampia e sostan- l’azione amministrativa, è adesso veicolata attraverso l’accordo di ziale che mette in primo piano la mutata, anche nella visione del Firistrutturazione o il concordato necessità di affrontare l’attuale sco, poiché tesa a «contemperare i preventivo, mentre in passato crisi economica favorendo l’ef- predetti interessi con la massima sall’inerzia dell’amministrazione fettiva rispesa della produzione e vaguardia della continuità aziendale e finanziaria e degli enti gestori di con questa dei livelli occupazio- dei connessi livelli occupazionali» . forme di previdenza e assistenza nali. Nel perseguimento di questo La nuova finalità è pertanto obbligatorie poteva costituire obiettivo viene evidenziato anche quella di individuare soluzioni un ostacolo al buon esito della il ruolo centrale degli impren- condivise tra le imprese e l’amprocedura. ditori e dei professionisti che si ministrazione finanziaria per arIl modificato impianto normativo occupano della gestione di questi monizzare gli interessi del mondo rappresenta una svolta impor- procedimenti ai quali è richiesta produttivo con quelli del Fisco. La tante nell’assetto degli prevalenza dell’interesse equilibri e degli interessi dell’impresa alla continuità che queste procedure «Il modificato impianto aziendale e alla salvaguardi composizione della crisi d’impresa tendono a normativo rappresenta dia dei livelli occupazionali viene valorizzata proprio coniugare. una svolta importante dalla possibilità per il triTale mutato assetto è nell’assetto degli equilibri bunale di procedere adesso stato recepito dall’Ammi- e degli interessi che queste all’omologazione dell’acnistrazione finanziaria, che nella recentissima procedure di composizione cordo anche in mancanza dell’adesione dell’amminicircolare n. 34/E del della crisi d’impresa strazione finanziaria e/o 29/12/2020 rubricata: tendono a coniugare» degli enti previdenziali e «Gestione delle proposte assistenziali laddove tale di transazione fiscale nelle adesione sia decisiva ai fini procedure di composizione del raggiungimento delle della crisi d’impresa» ha eviden- una fattiva e leale collaborazione percentuali previste dalla legziato testualmente che «in tale con l’Amministrazione finanzia- ge.L’interesse alla «conservazione nuovo e complesso scenario, l’Agenzia ria. Sulla base di queste premesse, dei mezzi organizzativi dell’impresa» , delle Entrate è chiamata a profondere l’Agenzia delle Entrate ha quindi è destinato a prevalere sempreché il massimo impegno nel garantire fornito agli Uffici territoriali la proposta di soddisfacimento una tempestiva gestione delle nuove istruzioni sulla valutazione rivolta all’amministrazione procedure di composizione della crisi delle proposte di transazione finanziaria e/o agli enti gestori di d’impresa, fornendo, nell’esercizio fiscale presentate dagli impren- forme di previdenza e assistenza della propria azione, un adeguato ditori che sostituiscono quelle obbligatorie sia conveniente risupporto agli operatori che si trovano emanate in precedenza, nonché spetto all’alternativa liquidatoria.