norme e società
Transazione fiscale: semplificato il procedimento di omologazione Il Tribunale adesso può omologare l’accordo anche in mancanza dell’adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie
Maurizio Galardo avvocato cassazionista e dottore di ricerca in diritto commerciale studio legale Galardo & Venturiello mgalardo@galardoventuriello.it
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el suo paradigma attuale la transazione fiscale (art. 182 ter l.fall.) rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra amministrazione finanziaria e/o enti gestori di forma di previdenza e assistenza obbligatorie, inserita nell’ambito del concordato preventivo (art. 160 e segg. l. fall.) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l. fall.) che consente il pagamento in misura ridotta e/o dilazionata del credito tributario sia privilegiato che chirografario. L’articolo 3 comma 1 bis del D.L. 07/10/2020 n. 125 (C.d. decreto Covid) ha modificato la disciplina della transazione fiscale, sia nell’ambito del concordato preventivo, sia degli accordi di ristrutturazione dei debiti, prevedendo tra l’altro: • all’art. 180 comma 4) l.
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fall., in tema di concordato preventivo che: «il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza del voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177 e quando, anche sulla base della relazione del professionista di cui all’articolo 161 terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria»; • all’art. 182 bis, comma 4) in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti: «il tribunale omologa l’accordo
anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria»; Inoltre all’art. 182 ter comma 5 l. fall, in tema di transazione fiscale, è stato previsto, tra l’altro, che nei casi sopra indicati: «l’attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi e relativi accessori, ha ad oggetto