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Tutto sul Bonus aggregazioni

Requisiti, modalità e destinatari di una misura che consente alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole la competizione nel mercato internazionale

Antonio Visconti dottore commercialista - fondatore studio Visconti e associati

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info@viscontieassociati.com

Con l’art. 11 del Decreto Crescita viene riproposto il c.d. bonus aggregazioni. L’agevolazione consente, al ricorrere di particolari condizioni e a fronte dell’effettuazione di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale gratuito dell’avviamento e del maggior valore attribuito a beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. La previsione di incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali non è nuova nel nostro ordinamento in quanto già introdotto, per la prima volta, con la Legge finanziaria 2007, per essere poi successivamente riproposto, con talune modifiche, dal D.L. 5/2009. Nella nuova disposizione non è più obbligatoria la presentazione dell’interpello. In ultimo, la Legge di Bilancio 2021 introduce un incentivo alle operazioni di aggregazione aziendale deliberate nel corso del 2021, che a differenza del bonus aggregazioni previsto dal Decreto Crescita, riconosce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate in capo ai partecipanti. La ratio del bonus aggregazioni (versione Decreto Crescita) è quella di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale al fine di consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole la competizione nel mercato internazionale. Le minori dimensioni delle aziende italiane si traducono in una inferiore produttività che ha un peso sul nostro sistema economico più spiccato rispetto al resto dell’UE. Si evidenzia infatti che il sistema produttivo italiano è caratterizzato da una ridotta dimensione delle imprese, tenuto conto che oltre il 99% delle imprese italiane ha meno di 50 addetti. La ridotta dimensione aziendale si riflette negativamente su molteplici aspetti dell’economia italiana, in particolare sotto il profilo della capacità di sostenere i costi connessi con l’attività di ricerca e sviluppo e della propensione all’esportazione, generando un divario di produttività tra le imprese più piccole e quelle più grandi. I destinatari dell’agevolazione sono i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), T.U.I.R. in particolare le S.p.A., S.a.p.a., le S.r.l., le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato. Non rileva invece la natura giuridica delle società o

delle imprese che vengono fuse o perazione, nel qual caso rileva comma 1, n. 1, c.c. Il requisito scisse, ma esclusivamente la na- tale data di efficacia. In relazione dell’operatività è da intendersi tura giuridica del soggetto risul- ai conferimenti d’azienda, il in senso “sostanziale”, con la tante dall’operazione. Pertanto il momento di “realizzo” dell’ope- conseguenza che il beneficio soggetto di partenza può essere razione coincide con la data di non potrà essere riconosciuto un imprenditore individuale, una iscrizione presso il Registro delle laddove le imprese risultino solo società di persone o di capitali. imprese ai sensi dell’art. 2436, formalmente costituite da almeIn caso di fusione, il beneficio è il comma 5, c.c.. no un biennio, essendo invece riconoscimento fiscale gratuito Le suddette disposizioni dero- necessario che venga esercitata del disavanzo da concambio. gano al principio generale di un’effettiva attività commerciaTale grandezza è la differenza neutralità fiscale tipico delle ope- le. Le imprese che partecipano positiva tra il valore del capitale razioni straordinarie e danno la all’operazione di aggregazione sociale della società risultante possibilità alla società risultante non devono essere legate tra dall’operazione di aggre- loro da un rapporto di gazione e la somma dei partecipazione superiore patrimoni netti contabili al 20%. delle società fuse alla «L’agevolazione è di carattere La decadenza dall’agevodata di efficacia giuridica dell’operazione. Nelle operazioni di confetemporaneo, riguardando le operazioni realizzate lazione avviene quando prima del periodo di osservazione, 4 periodi rimento, invece, la natura dal 1° maggio 2019 sino al 31 di imposta dalla data di dell’incentivo consiste nel dicembre 2022. Per realizzate effettuazione dell’opericonoscimento fiscale gratuito dei maggiori si intende il momento in cui razione, siano compiute ulteriori operazioni stravalori iscritti dal conferi- l’operazione si perfeziona» ordinarie, ovvero quando tario a titolo di avviamen- nel medesimo lasso to o di beni strumentali temporale siano ceduti materiali ed immateriali a i beni rivalutati o iscritti seguito di conferimenti d’azienda dall’operazione di aggregazione nell’operazione straordinaria. effettuati in base all’art. 176 del di dedurre fiscalmente maggiori La decadenza dall’agevolazione Tuir. ammortamenti e avrà riflesso, comporta, nell’esercizio in cui si In entrambi i casi il limite mas- altresì, sulla quantificazione delle decade, la necessità di versare simo dell’agevolazione fiscale è eventuali plusvalenze o minusva- le imposte dovute anche per gli pari a euro 5.000.000. lenze realizzate successivamente esercizi precedenti sui maggiori L’agevolazione è di carattere al decorso del termine di quattro valori non più riconosciuti ai fini temporaneo, riguardando le ope- periodi d’imposta. Ires ed Irap. razioni realizzate dal 1° maggio Per il riconoscimento del bene- Questi versamenti saranno 2019 sino al 31 dicembre 2022. Per ficio è richiesto che le imprese relativi alle sole imposte senza realizzate si intende il momento partecipanti all’operazione di sanzioni e interessi. In sostanza, in cui l’operazione si perfeziona. aggregazione debbano rispettare è sufficiente che il veicolo finale Un’operazione di scissione/fusio- i seguenti requisiti: essere ope- in cui il bonus aggregazione ne si considera perfezionata dalla rative, non far parte dello stesso ha esplicitato i propri effetti c.d. data di efficacia giuridica gruppo societario, non essere provveda a vendere uno o più della stessa, identificata con legate tra loro da un rapporto di elementi rivalutati nel periodo l’ultima delle iscrizioni dell’atto partecipazione superiore al 20% stesso in cui si è concretizzata di fusione presso il Registro delle e non essere controllate, neppure l’operazione straordinaria e nei imprese, salva ipotesi di post- indirettamente, dallo stesso tre successivi perché l’intera datazione dell’efficacia dell’o- soggetto, ai sensi dell’art. 2359, operazione decada.

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