5 minute read
Presunzione distribuzione degli utili extracontabili ai soci in ristretta base partecipativa
Per un migliore rapporto contribuente - Amministrazione Finanziaria, sarebbe utile un deciso ed esaustivo intervento del Legislatore per fare chiarezza su di una materia tanto controversa
Giovanni Di Filippo dottore commercialista
Advertisement
giovanni@studiodifilippo.it
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, a seguito di una verifica tributaria, il maggior reddito accertato ad una società di capitali a ristretta base proprietaria comporta l’ulteriore emissione di avviso di accertamento in capo ai soci relativamente alla parte di reddito (extra contabile) loro imputabile in ragione della quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno detenuta, in quanto presunti percettori di reddito di capitale. È noto che tale modus operandi non trae origine da un impianto normativo ben definito, ma da una prassi maturata esclusivamente in sede giurisprudenziale, secondo cui, operando una sorta di equiparazione tra società di persone e società di capitali a ristretta base partecipativa, è ritenuto legittimo assoggettare a tassazione i maggiori utili extra-bilancio non dichiarati e accertati nei confronti della società direttamente in capo ai soci, presumendo che tali utili occulti fossero loro distribuiti. Secondo tale consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il presupposto in base al quale sia legittimo presumere che vengano distribuiti ai soci gli utili “in nero” accertati alla società di capitali a ristretta base azionaria, è ravvisabile proprio nell’esiguità del numero dei compartecipi, nel vincolo di solidarietà tra loro, nella possibilità che ciascuno ha di conoscere gli affari societari, nel reciproco controllo. La ridotta compagine sociale, quindi, rappresenta a tutti gli effetti la chiave di volta che consente all’Amministrazione Finanziaria di presumere la distribuzione di utili ai soci e di ribaltare su di loro l’onere di dimostrare in giudizio il contrario, ovviamente mediante la nota probatio diabolica. In genere, l’impianto giurisprudenziale sopra delineato, che trova fondamento nei casi in cui il maggior reddito societario accertato derivi dall’accertamento di ricavi occulti non dichiarati o dall’accertata presenza di costi fittizi o inesistenti, rappresenta un contesto in cui al comportamento adottato, in taluni casi fraudolento, potrebbe affiancarsi il concetto di complicità sopra indicato. Stessa considerazione, a parere dello scrivente, non può però essere condivisa nell’ipotesi in cui la presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili da parte di società a ristretta base partecipativa si applica se il maggior reddito accertato alla società tragga origine non da ricavi occultati o costi fittizi, ma nell’ipotesi di costi indeducibili, così come recita una recentissima pronuncia della Suprema Corte, secondo cui: «…i costi costituiscono un elemento rile-
vante ai fini della determinazione del senta pur sempre una classica dei soci nell’ambito delle anzidetreddito d'impresa, sicché quando essi “praesumptio de praesumpto”, nella te società. Dall’altro, sempre la siano "fittizi" o "indeducibili", scatta quale la ristretta base azionaria è giurisprudenza di legittimità ha la presunzione che il medesimo è mag- assunta come fatto noto per pre- però ammesso, in altre circogiore di quanto dichiarato o indicato sumere l'esistenza di un vincolo di stanze, che la stessa presunzione in bilancio, con la conseguenza che complicità che avvince i parteci- può essere superata qualora non può riscontrarsi alcuna differenza panti al sodalizio, in detti casi non l’amministrazione non fornisca la tra la percezione di maggiori ricavi e solo non può far ulteriormente cosiddetta prova rafforzata della l'indeducibilità o inesistenza di costi» presumere, con sufficiente proba- ristretta base sociale e dell’effet(Corte di Cassazione, sezione 5, bilità, che quegli utili siano stati tiva distribuzione degli utili, e/o sentenza 02.02.2021, n. 2224). effettivamente distribuiti ai soci, laddove il contribuente dimostri Non è difficile considerare che che la distribuzione sia avvenuta la sua estraneità alla gestione e l’equiparazione tra costi inesi- nello stesso periodo d'imposta in conduzione societaria. Dunque, stenti e costi indeducibili se è pur vero che, in più appare piuttosto ostica «L'equità tra costi inesistenti occasioni, la Cassazione da digerire, alquanto arbitraria ed eccessiva- e costi indeducibili appare ha stabilito che la ristretta base partecipativa di mente penalizzante per il piuttosto ostica da digerire, una società di capitali contribuente, laddove per alquanto arbitraria ed rappresenta quei requisiti i costi indeducibili non si eccessivamente penalizzante di gravità, precisione e prevede la costituzione di alcuna provvista finanzia- per il contribuente, laddove concordanza propri delle presunzioni semplici, è ria occulta distribuibile. per i costi indeducibili non anche vero che ulteriori È ben noto che la discipli- si prevede la costituzione orientamenti giurispruna dei costi indeducibili trae spunto da disposizioni normative ben definite di alcuna provvista finanziaria occulta distribuibile» denziali sono tesi a rilevare che la dimostrazione della ristrettezza della base di varia natura e principi. societaria è condizione sì Si pensi all’indeducibilità dei cui li avrebbe prodotti la società necessaria, ma non sufficiente costi in ossequio al principio di e nella stessa proporzione della per l'accertamento dei maggiori competenza, oppure alla deduci- quota di partecipazione al capitale redditi di capitale a carico dei soci. bilità limitata di tali costi quali la sociale, ma addirittura risulta Come già detto, l’azione accergestione delle autovetture, delle inequivocabilmente insussistente tatrice dei verificatori nei casi qui spese per telefonia, delle spese qualsiasi ipotesi di complicità o analizzati non trae origine da un di rappresentanza, degli interessi coinvolgimento dei soci stessi. impianto normativo ben definipassivi, o ancora l’indeducibilità La materia è complessa, contro- to, ma da una prassi maturata delle sanzioni, ecc., ma quand’an- versa e non ancora univoca in esclusivamente in sede giurispruche alle ipotesi di indeducibilità campo giurisprudenziale. denziale. derivanti da talune controverse Da un lato, in tema di presunzione Nell’ottica di un miglioramento fattispecie di mancanza del di distribuzione ai soci degli utili dei rapporti tra contribuente e presupposto di inerenza, oppure, extracontabili accertati in capo ad Amministrazione Finanziaria, ancor più controverse, quelle de- una società a ristretta compa- anche in ambito della più volte rivanti da presunte considerazioni gine sociale, un orientamento sbandierata riforma semplificativa di operazioni commerciali ritenute giurisprudenziale della Suprema del sistema fiscale, sempre ostenantieconomiche nell’ambito di Corte ne riconosce la legittimità tata ma mai attuata, si auspica un una sana gestione aziendale. sulla base del fatto noto costituito deciso e esaustivo intervento del Ricordando che il costrutto dalla complicità, dal vincolo di Legislatore volto a fare chiarezza giurisprudenziale in esame rappre- solidarietà e di reciproco controllo sulla materia.