2 minute read

Gli ingredienti per la nuova etichetta… all’inglese

LE NUOVE REGOLE DA SEGUIRE PER UN’ETICHETTA CONFORME, POST-BREXIT (STICKER INCLUSO!)

VINO LEX

Advertisement

di danilo tonon e ludovica denari

Studio Tonon, Lo Vetro & Partners Studio legale & Consulenza Internazionale Roma, Milano, New York

Da quando Mr. Boris Johnson ha portato a termine l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, molte cose sono cambiate. Il mutamento dello scenario politico ha portato con sé anche l’introduzione di nuove regole per l’etichettatura con delle deadline ben precise.

Attualmente il commercio del vino post BREXIT è regolato dall’allegato TBT n.5 (Trade in Wine) contenuto nell’accordo di libero scambio tra Unione Europea e Regno Unito, conosciuto anche come “Accordo di Natale”. Il Defra-Department for Environment, Food & Rural Affairs del Regno Unito ha stabilito che le regole per l’etichettatura del vino che viene importato in Gran Bretagna sono destinate a cambiare a partire dal 1° ottobre 2022… con alcune distinzioni, a seconda della data di produzione. Nello specifico, se il vino è stato prodotto nell’UE prima del 1° maggio 2021, potrà essere etichettato con l’indirizzo di un importatore o imbottigliatore con sede nell’UE, Gran Bretagna oIrlanda del Nord ovvero venduto dai grossisti o produttori fino al 1°

maggio 2023 senza una dichiarazione dell’importatore del Regno Unito (dopo tale data sarà necessario esibire una dichiarazione dell’importatore del Regno Unito). Potrà, altresì, essere venduto ai rivenditori già nell’ambiente “retail” britannico fino a esaurimento scorte. Al contrario, se il vino è stato prodotto nell’UE successivamente al 1° maggio 2021, dovrà necessariamente essere etichettato con l’indirizzo dell’importatore o imbottigliatore britannici (e non più col mero indirizzo dell’importatore o imbottigliatore UE). La nuova bilancia sarà, quindi, la data di produzione del vino. Ma cosa si intende per vino “prodotto”? Per il Defra-Department britannico, il vino “prodotto” è quello che comprende sia il vino idoneo a essere consumato/venduto sia il vino di cui si è avviata la fase di produzione. Infatti, vi rientrano, altresì, i vini in fase di fermentazione o, eventualmente, in fase di maturazione in botte, destinati a essere imbottigliati ed etichettati in un secondo momento. E se tutte queste regole sembrano essere complesse, ecco arrivare in nostro aiuto lo sticker salva-etichette! La nuova legislazione, infatti, consente di inserire la dichiarazione dell’importatore del Regno Unito con un’etichetta aggiuntiva, il cosiddetto “sticker”, che si aggiunge alla vecchia etichetta. Questa concessione potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per le aziende vinicole/ produttrici più piccole che non desiderano produrre più retro-etichette differenti per mercati o clienti diversi. Per altri chiarimenti sulle nuove regole per l’etichetta all’inglese, può essere utile chiedere consiglio a professionisti esperti del settore. God save the Queen and the wine!

This article is from: