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La rubrica di Mauro Trentini

a cura di Mauro Trentini avvocato

mail: trentinilegal@bluewin.ch

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Caro avvocato, Ho sentito dire che esiste una protezione contro la disdetta del rapporto di lavoro. Di cosa si tratta? Marco

Caro Signor Marco, ha sentito bene. Il nostro Codice delle Obbligazioni (di seguito CO) dove vengono regolati i contratti prevede, nell’ambito del contratto di lavoro, un certo numero di casi dove sia i lavoratori come pure il datore di lavoro vengono protetti nel caso in cui la controparte decide di disdire il rapporto di lavoro. Il sistema implementato dal legislatore distingue due filoni ben determinati di protezione. Da un lato vi sono i casi di disdetta abusiva (casi questi che per semplificare rispondono alla domanda "con che motivazione non può essere data una disdetta?") e dall’altro i casi della disdetta in tempo inopportuno (che risponde alla domanda "quando non si può dare una disdetta?" Al centro vi è la personalità del lavoratore e i bisogni di protezione della medesima, come pure momenti della vita, dove una disdetta metterebbe in condizioni critiche chi la deve subire. Andiamo comunque con ordine:

La disdetta abusiva

Gli articoli 336, 336° e 336b CO sono gli articoli che proteggono contro una disdetta abusiva. Al centro di queste disposizioni vi è una concretizzazione del principio della buona fede. Ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 CO, la disdetta è abusiva se data: a. per una ragione intrinseca alla personalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nella azienda; La disposizione protegge quando una disdetta del rapporto di lavoro è motivata da ragioni legate al sesso del destinatario, alla famiglia, all’origine, alla razza, alla nazionalità, alla religione, all’orientamento sessuale. Sono pertanto abusivi i licenziamenti cosi motivati: ti licenzio perche sei donna, perché sei un africano, perché sei un mussulmano, perché sei gay, ecc…; b. perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda; La disposizione protegge contro licenziamenti motivati dall’appartenenza ad un partito, dall’aver firmato un’iniziativa o una petizione, dall’aver esercitato un diritto politico. c. soltanto per vanificare l’insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro; Molti contratti di lavoro possono prevedere, dopo diversi anni di lavoro, la concessione di premi (un salario supplementare, un orologio, ecc…). Orbene se il licenziamento avviene prima che questi eventi si producano può essere considerato come abusivo. d. perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rapporto di lavoro; Generalmente delle pretese vengono fatte valere dopo la fine del rapporto di lavoro. Il legislatore ha perô pensato anche a pretese che possono insorgere durante il medesimo. Si pensi ad una promessa di aumento di stipendio che non viene però concesso. Quando il lavoratore, in buona fede lo reclama, il datore di lavoro lo licenzia. e. perché il destinatario presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente. La disposizione non necessita di ulteriori commenti essendo chiara di per se. Come in tutte le questioni di diritto quando si intende fare valere una pretesa bisogna essere in grado di fornire la prova di quanto si pretende. Non sempre è facile difendersi da un licenziamento abusivo poiché, la pratica lo insegna, il datore di lavoro utilizza sovente motivazioni contro le quali è difficile difendersi (ad esempio motivi economici) per mascherare un licenziamento dettato magari dalla religione o dall’orientamento sessuale. Vale quindi sempre la pena, quando si è vittima di un licenziamento che si sospetta abusivo chiederne la motivazione e, se del caso, assicurarsi la testimonianza di colleghi che hanno magari assistito ad episodi sul posto di lavoro che possono far pensare ad un licenziamento abusivo. Buona settimana a tutti i lettori de l’Eco.

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