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a cura di
Mauro Trentini
avvocato mail: trentinilegal@bluewin.ch
DISDETTA DEL RAPPORTO DI LAVORO
La protezione prevista dal Codice delle Obbligazioni
C
aro avvocato, Ho sentito dire che esiste una protezione con tro la disdetta del rapporto di lavoro. Di cosa si tratta? Marco Caro Signor Marco, ha sentito bene. Il nostro Codice delle Obbligazioni (di seguito CO) dove vengono regolati i contratti prevede, nell’ambito del con tratto di lavoro, un certo numero di casi dove sia i lavoratori come pure il datore di lavoro vengono protetti nel caso in cui la controparte decide di disdire il rapporto di lavoro. Il sistema implementato dal legislatore distin gue due filoni ben determinati di pro tezione. Da un lato vi sono i casi di disdetta abusiva (casi questi che per semplificare rispondono alla doman da "con che motivazione non può es sere data una disdetta?") e dall’altro i casi della disdetta in tempo inoppor tuno (che risponde alla domanda "quando non si può dare una disdet ta?" Al centro vi è la personalità del lavo ratore e i bisogni di protezione della medesima, come pure momenti della vita, dove una disdetta metterebbe in condizioni critiche chi la deve subire. Andiamo comunque con ordine: La disdetta abusiva Gli articoli 336, 336° e 336b CO so no gli articoli che proteggono contro una disdetta abusiva. Al centro di queste disposizioni vi è una concretiz zazione del principio della buona fede. Ai sensi dell’art. 336 cpv. 1 CO, la di sdetta è abusiva se data: a. per una ragione intrinseca alla per sonalità del destinatario, salvo che tale ragione sia connessa con il rap porto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nella azienda; La disposizione protegge quando una disdetta del rapporto di lavoro è moti vata da ragioni legate al sesso del de stinatario, alla famiglia, all’origine, al la razza, alla nazionalità, alla religio ne, all’orientamento sessuale. 4
/mercoledì 17 novembre 2021
Sono pertanto abusivi i licenziamenti cosi motivati: ti licenzio perche sei donna, perché sei un africano, perché sei un mussulmano, perché sei gay, ecc…; b. perché il destinatario esercita un diritto costituzionale, salvo che tale esercizio leda un obbligo derivante dal rapporto di lavoro o pregiudichi in modo essenziale la collaborazione nell’azienda; La disposizione protegge contro licenziamenti motivati dall’apparte nenza ad un partito, dall’aver firmato un’iniziativa o una petizione, dall’aver esercitato un diritto politico. c. soltanto per vanificare l’insorgere di pretese del destinatario derivanti dal rapporto di lavoro; Molti contratti di lavoro possono pre vedere, dopo diversi anni di lavoro, la concessione di premi (un salario sup plementare, un orologio, ecc…). Orbe ne se il licenziamento avviene prima che questi eventi si producano può essere considerato come abusivo. d. perché il destinatario fa valere in buona fede pretese derivanti dal rap porto di lavoro; Generalmente delle pretese vengono fatte valere dopo la fine del rapporto di lavoro. Il legislatore ha perô pen sato anche a pretese che possono in sorgere durante il medesimo. Si pen
si ad una promessa di aumento di sti pendio che non viene però concesso. Quando il lavoratore, in buona fede lo reclama, il datore di lavoro lo licenzia. e. perché il destinatario presta servi zio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero o adempie un obbligo legale non assunto volontariamente. La disposizione non necessita di ulte riori commenti essendo chiara di per se. Come in tutte le questioni di diritto quando si intende fare valere una pre tesa bisogna essere in grado di forni re la prova di quanto si pretende. Non sempre è facile difendersi da un li cenziamento abusivo poiché, la prati ca lo insegna, il datore di lavoro utiliz za sovente motivazioni contro le quali è difficile difendersi (ad esempio mo tivi economici) per mascherare un li cenziamento dettato magari dalla re ligione o dall’orientamento sessuale. Vale quindi sempre la pena, quando si è vittima di un licenziamento che si sospetta abusivo chiederne la motiva zione e, se del caso, assicurarsi la te stimonianza di colleghi che hanno magari assistito ad episodi sul posto di lavoro che possono far pensare ad un licenziamento abusivo. Buona settimana a tutti i lettori de l’Eco.