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La riforma del Terzo Settore
Decreto Legislativo n. 117/2017: illustrazione e consigli
di MARIACARLABIANCHI, fotoDAINTERNET(autori vari)
La riforma del terzo settore impone ad un ente no profit (un’associazione od un club, come i nostri, per esempio) di effettuare un’attenta analisi comparativa per decidere in primis se entrare o meno nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e quindi soggiacere alle nor - me del nuovo Codice (CdTS) oppure se rimanere nell’ambi to delle associazioni più generiche no profit che ubbidiranno alle norme del Codice Civile e a quelle del Testo Unico delle Imposte Dirette. Questa riforma si caratterizza, fra l’altro, per l’introduzione di nuovi obblighi di contabilità e rendicontazione, con l’obiettivo di rendere unitaria e omogenea la disciplina civilistica e fiscale di settore nonché di indirizzare le agevolazioni fiscali ai soggetti più meritevoli in funzione delle attività dagli stessi svolte. La riforma, se tutto fila liscio, dovrebbe entrare in vigore il 01.01.2021. La riforma prevede l’istituzione del “Registro unico nazionale del terzo settore” (RUNTS), il portale online che
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accoglierà le varie categorie dei futuri Enti del terzo settore (ETS), anche associazioni, che desidereranno volontariamente accedervi. Infatti diventare ETS, iscrivendosi nel RUNTS, e soggiacere alle regole del Codice del terzo settore è una facoltà e non un obbligo. L’alternativa è quella di rimanere associazione no profitle cui regole vengono dettate dal Codice civile e dal Testo unico delle imposte sui redditi riformato. Ogni associazione quindi dovrà decidere se iscriversi al RUNTS e quindi dipendere dalla normativa del Codice del Terzo settore, più favorevole da un punto di vista fiscale, ma anche più onerosa dal punto di vista degli obblighi amministrativi, oppure rimanere com’è. Chi rimane fuori dal RUNTS non dovrà modificare lo statuto, non dovrà af - frontare i nuovi obblighi amministrativi, ma dovrà pagare le imposte sui redditi relative agli ingabbi, per esempio, e quindi redigere la dichiarazione
Immagine tratta da: it.freepick.com
dei redditi. Tale associazione non po - trà rientrare negli elenchi delle associazioni che hanno diritto al 5 per mille. Eventuali soggetti che daranno erogazioni liberali non potranno detrarla. La pubblicità fatturata dall’associazione, ovviamente, potrà invece essere dedotta. Le quote associative invece sono sempre non tassabili. Le sponsorizzazioni e gli ingressi, come ora, andranno assoggettati ad IVA ed alle imposte sui redditi. Il regime favorevole della leg - ge n. 398/1991 viene mantenuto per le sole associazioni sportive dilettantistiche: pertanto le nostre asso - ciazioni (che non sono iscritte al CONI) non potranno più beneficiare di tale regime. Si ricorda che la legge n. 398/1991 rappresentava un regime di favore poiché disponeva l’esonero dalle scritture contabili e l’esonero dalla fatturazione elettronica (sino a 65.000 euro di proventi) e la determinazione forfettaria del reddito e dell’IVA. L’associazione che passerà nel RUNTS e si scriverà nella sezione delle associazioni di promozione sociale (APS), viceversa, avrà detassati i contributi degli ingabbi ed i proventi di natura commerciale (sponsorizzazione, in gres si od altro) subiranno una tassazione di favore. Inoltre potrà iscriversi negli
elenchi per ricevere il 5 per mille ed i soggetti che effettueranno erogazioni liberali a queste associazioni potranno detrarle. Infine anche le amministrazioni pubbliche potranno sot to scri vere convenzioni di favore con le associazioni di promozione sociale. A fronte di tali agevolazioni però si deve tenere conto che i nuovi ETS dovranno pubblicare sul loro sito internet, ma anche sul RUNTS, il loro bi lancio (che dovrà essere redatto in conformità alla modulistica definita dal ministro del lavoro e delle po - litiche sociali) nonché lo statuto e le modifiche statutarie, etc. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla loro nomina, dovranno chiederne l’iscrizione nel RUNTS indicando i dati ana
grafici. Non si dovrà però più inviare il mo dello EAS. Man mano che crescono i proventi, si aggiungono ulteriori adempimenti (per esempio la figura dell’organo di controllo e altro ancora). In definitiva ogni associazione dovrà decidere se rimanere associazione no profit oppure diventare Ente del terzo settore (sicuramente nella veste di APS, associazione di promozione sociale) e procedere ad un calcolo di convenienza. Una scelta del genere necessita di una approfondita analisi di tutte le componenti dell’associazione sia di tipo organizzativo che di componenti economico/gestionali. In linea generale, mi sento di suggerire che le associazioni più piccole oppure quelle che hanno solo le quote associative, possano preferibilmente decidere di non entrare nella disciplina del RUNTS. Mentre quelle più grandi con diverse attività, possano preferi bil - men te optare per il RUNTS. Per quanto riguarda la fatturazione elettronica sarà obbligatoria, anche per i futuri enti del terzo settore, alla pari di quanto avverrà nei confronti della più generale categoria degli enti non commerciali. Ad oggi le associazioni con partita IVA ed in regime della legge n. 398/1991, con proventi inferiori ai 65.000,00 euro, potevano ricevere ed emettere le fatture cartacee, con il 2021 abrogata la predetta legge dovranno fare i conti con la fatturazione elettronica (salvo precisazioni diverse che ad oggi non sono emerse). Le associazioni invece con il solo co - di ce fiscale, sia come ETS che come associazione di tipo generico, potranno continuare a ricevere le fatture cartacee. Un discorso a parte meritano invece le Onlus. Infatti prima di tutto dovranno verificare che effettivamente siano iscritte all’anagrafe delle Onlus (condizione verificabile anche dal sito internet) e, in caso affermativo, per evitare la devoluzione del patrimonio dell’associazione ad altro ente del terzo settore, dovranno transitare nel RUNTS e quindi adeguare lo statuto entro il termine del 31/10/2020 (scadenza rin - viata causa emergenza coronavirus)