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“Vecchie” e nuove forne di violenza
Diverse sono le forme di violenza di genere, pur senza arrivare a quella fisica o al femminicidio. Vediamole. Stalking (dall’inglese to stalk, che significa appostarsi, braccare) è un reato per l’articolo 612 Bis del Codice Penale. Raggruppa in sé qualunque tipo di comportamento persecutorio, ripetitivo e fastidioso nei confronti di una persona.
Stalker è chi metta in atto azioni che disturbano, impongono attenzioni non gradite, minacciano, molestano, perseguitano. Nella maggior parte dei casi, è qualcuno che già si conosce. Può, comunque, essere anche uno sconosciuto.
Che cosa fa lo stalker. In genere compie atti che di per sé possono apparire come innocui, ma che con il tempo, considerando la loro frequenza e durata, costituiscono un pericolo per la persona presa di mira.
Quali sono questi atti? L’invio di grandi quantità di email, sms, messaggi sul cellulare, sui social network, sull’auto, sulla porta di casa, sul luogo di lavoro; telefonate a qualsiasi ora giorno o notte; appostamenti per controllare le attività quotidiane, invio regali indesiderati, inserzioni (offerte di sesso o necrologi) a nome della persona presa di mira, prendere informazioni tramite altre persone, danneggiare le sue proprietà, leggere o rubare la sua corrispondenza, introdursi in casa, minacciarla e insultarla e/o le persone ad essa vicine.
Nei casi più gravi, lo stalker può arrivare a compiere aggressioni fisiche e sessuali. La persona che subisce questi comportamenti e atti, prova un senso di pericolo, insicurezza e timori che portano a limitare la sua libertà personale e a modificare le sue abitudini.
Violenza domestica e maltrattamento. Sono reati secondo l’articolo 572 del Codice penale e comprende diverse forme di violenza, messe in atto da un membro della famiglia nei confronti di un altro componente del nucleo familiare (che può abitare, aver abitato o meno nella stessa casa) o verso ex coniugi o ex partner. È di tipo fisico (calci, pugni, schiaffi, spintoni, graffi, morsi, lancio di oggetti), sessuale (molestie sessuali, battute, approcci fisici invadenti, palpeggiamenti, obbligo alla visione di pornografia, uso della forza e minacce per obbligare a compiere atti sessuali, stupro), psicologico (insulti, intimidazioni, denigrazioni, umiliazioni, minacce, suscitare sensi di colpa, incutere timore, ansia, sensazione di pericolo), economico (limitazione e controllo dei soldi della vittima, sfruttamento finanziario della vittima, utilizzo dei suoi soldi senza il consenso, divieto di lavorare o l’obbligo a farlo, lavoro all’interno dell’impresa familiare senza contratto e senza retribuzione).
La violenza fisica, sessuale, psicologica può a volte essere indirizzata verso la famiglia, gli amici e le persone che la vittima frequenta. L’autore della violenza, inoltre, può iniziare ad esercitare controllo sui contatti della vittima, negarle la possibilità di vedere altre persone e perfino farla dubitare di se stessa al punto di credersi pazza. Il fenomeno si chiama gaslighting ed è messo in atto fornendo alla vittima false informazioni. M.R.
LE TIPOLOGIE DI VIOLENZA
Dallo stalking al cyberstalking, dalla violenza verbale/psicologica a quella economica, da quella online (revenge porn) a quella sessuale e fisica...
L’inchiesta è stata curata da: Beppe Castellano, Michela Rossato, Valentina Calzavara.
Ha collaborato: Manuela Fossa.
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