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Buyer pubblico, non solo propositore ma anche decisore

Quella del buyer pubblico è una figura che parte da lontano e che non sempre ha avuto da parte pubblica la giusta attenzione che gli sarebbe dovuta in relazione all’importanza strategica del ruolo ricoperto. Ora con l’atteso nuovo Codice, approvato con Dlg n:36 del 31/3/2023, sembra che sia arrivato il momento della sua giusta collocazione al centro del processo di acquisto, attraverso una nuova e più importante configurazione del RUP. Occorre dare atto all’Autorità Anticorruzione che da sempre ha puntato su questa figura, infatti con le linee guida n. 1, ANAC ha inteso elevare la professionalità e formazione del buyer ai massimi livelli prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, oltre al titolo di studio, sarà richiesta un’adeguata formazione in materia di Project Manager acquisita anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management. A tal proposito va ricordato che la nostra Associazione nel 2019 ha attivato il Primo Master Executive per RUP, al termine del quale sono stati certificati dieci RUP Project Manager secondo la direttiva Norma UNI ISO 11648:2016. Dunque veniamo al decreto legislativo del nuovo Codice, la riforma prevede una articolata disciplina sul RUP, una figura chiave, centrale e trasversale per il ruolo che svolge, dovendo governare il complesso iter procedimentale dei pubblici appalti. La materia è stata inserita nell’art. 15 del Codice e la relativa disciplina applicativa nell’Allegato I.2. dove il legislatore, pur mantenendo la dizione di Responsabile unico del procedimento, in effetti ha suddiviso il processo di acquisto in fasi, laddove il RUP non è Responsabile di un solo procedimento (più corretto progetto) ma di più procedimenti ed ovvero: fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante contratti pubblici. Ma la vera novità sta nell’art 6, lettera g) del predetto allegato che testualmente prevede che il RUP “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”. Un cambio di passo straordinario, infatti attualmente nelle linee guida ANAC n. 3 è previsto che il RUP formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni nelle varie fasi della procedura. Una rivoluzione copernicana che riconosce al RUP una sua rilevanza esterna, con nuove competenze ma con conseguenti maggiori e dirette responsabilità nelle scelte effettuate. E’ evidente che tale potere decisionale va recepito all’interno dell’ordinamento della stazione appaltante in linea con quanto previsto dall’articolo 7, lettera g) del richiamato allegato I.2 che prevede che il RUP adotta il provvedimento finale della procedura. A questo punto possiamo immaginare che il legislatore abbia tentato di arginare le enormi responsabilità del RUP, avendo introdotto la figura del responsabile di fase per evitare anche un’eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operativi, fermo restando la permanenza degli obblighi e delle connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo. Occorre rilevare che questa opzione non è condivisa da ANAC per rischio di duplicazioni e divergenze, quindi a seguire ne vedremo l’evoluzione.

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