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revisione prezzi per i contratti di fornitura di beni e servizi

vo ma di interesse legittimo. La giurisdizione del giudice amministrativo

Sempre la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che l’inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo negli atti di gara non comporta anche il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto l’interesse legittimo a che l’Amministrazione svolga un’adeguata istruttoria a seguito della richiesta di revisione al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, nella prospettiva “di pervenire ad un corretto bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso al risparmio di spesa, ed alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato”9. In tema si registra la presa di posizione anche della giurisdizione ordinaria, secondo la quale “il diritto dell’appaltatore alla revisione dei prezzi sorge solo quando, a lavori compiuti, la pubblica amministrazione adotti un espresso provvedimento attributivo della revisione e determini il compenso revisionale spettante all’appaltatore il quale, fino a tale momento, è portatore di un interesse legittimo pretensivo, sicché...non vi è un diritto dell’appaltatore di pretendere la revisione,... poiché l’ammontare della revisione potrà essere determinato solo quando la pubblica amministrazione avrà deciso se ed in che misura corrisponderla”10

L’individuazione della posizione giuridica fatta valere dall’operatore richiedente la revisione dei prezzi ha, evi- dentemente, una diretta conseguenza sulla determinazione della giurisdizione rispetto all’eventuale contenzioso che ne può derivare. Sul punto il disposto di cui all’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del Codice del processo amministrativo, di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ha ricondotto le controversie sulla revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo11

Sulla questione in esame, la giurisprudenza ha specificato che nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an e al quantum del corrispettivo, così che la controversia incardinata dall’appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale comportando l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, si ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria12. A contrario, qualora la posizione fatta valere dall’operatore economico derivi dall’attivazione della clausola di revisione del prezzo, essa dovrà essere riconosciuta sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione che esercita un potere di supremazia e che costituisce estrinsecazione di un apprezzamento discrezionale. Quest’ultimo viene svolto attraverso l’attività istruttoria, così che l’esercitata pretesa nella fase procedimentale degrada al mero rango di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione dei giudici amministrativi13

9 Così Cons. St., sez. III, 6 agosto 2018, n. 4827. Nel medesimo senso anche Cons. St., sez. III, 19 giugno 2018, n. 3768; Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 25. Di recente, sul punto, si veda pure TAR Lazio Roma, sez. III-quater, 15 febbraio 2022, n. 1818; TAR Puglia Bari, sez. II, 14 gennaio 2022, n. 63; TAR Campania Napoli, sez. I, 15 luglio 2021, n. 4902.

10 Cass. civ., sez. I, 3 ottobre 2018, n. 24096. In tal senso anche Cons. St., sez. V, 6 settembre 2022, n. 7756 che afferma “i risultati del procedimento di revisione prezzi, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, sono quindi espressione di una facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge (Cons. St., Sez. V, 27 novembre 2015 n. 5375, Cons. St., sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4207; sez. V, 24 gennaio 2013, n. 465; sez. V, 3 agosto 2012 n. 4444; Cass., SS.UU. 30 ottobre 2014, n. 23067; 15 marzo 2011, n. 6016; 12 gennaio 2011, n. 511; 12 luglio 2010, n. 16285). Dunque, la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo, quanto alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria (Cons. St., Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6275 e 24 gennaio 2013 n. 465), in presenza di una facoltà discrezionale riconosciuta alla stazione appaltante (Cass. SS.UU., 31 ottobre 2008, n. 26298), che deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’appaltatore alla revisione e l’interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato. (…)Alla stregua di tali considerazioni, la determinazione della revisione prezzi viene effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi (Cons. St., sez. III, 9/1/2017, n. 25 cit.) secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, che sottende l’esercizio di un potere autoritativo di carattere discrezionale dell’amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa” che, pertanto, non ha “la consistenza di un diritto soggettivo perfetto suscettibile di accertamento e condanna da parte del giudice amministrativo; infatti, le citate disposizioni prescrivono che la determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante all’esito di un’istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi.

Di conseguenza, la posizione del privato contraente si articolerà nella titolarità di un interesse legittimo con riferimento all’ an della pretesa ed eventualmente in una situazione di diritto soggettivo con riguardo al quantum, ma solo una volta che sarà intervenuto il riconoscimento della spettanza di un compenso revisionale”.

11 L’operatore economico ha l’onere attivare un procedimento amministrativo nel quale la P.A. dovrà svolgere l’attività istruttoria per verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale ed adottare il provvedimento che riconosce il diritto alla revisione prezzi e ne stabilisce l’importo. In caso di inerzia della P.A., l’appaltatore potrà impugnare il silenzio inadempimento ma non potrà adire direttamente il giudice per l’accertamento del diritto, non potendo questi sostituirsi alla P.A. rispetto ad un obbligo di provvedere gravante su di essa (cfr., Cons. St., sez. V, 24 gennaio 2013 n. 465).

12 Cass. civ., SS.UU., 13 luglio 2015, n. 14559. Si vedano pure TAR Campania Napoli, sez. V, 09 aprile 2019, n. 1949, Id., 04 febbraio 2019, n. 566, nonché la decisione del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 08 aprile 2019, n. 764.

13 Cass. civ., SS.UU., 8 febbraio 2022, n. 3935. In tema, sempre di recente, si v. anche Cass. civ., SS.UU., 22 novembre 2021, n. 35952, TAR Campania Napoli, sez. V, 16 giugno 2022, n. 4095, secondo il quale “l’ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi ha, infatti, per l’effetto, definitivamente assunto - in ragione del concorso di situazioni di interesse legittimo e di diritto soggettivo - una portata ampia e generale, includendo ogni controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto, compreso il profilo del quantum debeatur (Cons. St., sez. III, n. 1937/2019), con definitivo superamento di quel tradizionale orientamento interpretativo secondo il quale al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all’an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano

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