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dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro

Paragrafo 3, lettera d)il 24° t rattino è da: articolo 120, paragrafo 3 quinquies.

Paragrafo 3, lettera d) articolo 120, paragrafo 3, primo comma, seconda frase.

ARTICOLO 1 10 (Disposizioni transitorie) REGOLAMENTO (UE)

Paragrafo «4. I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi della direttiva 98/79/CE anteriormente al 26 maggio 2022 e i dispositivi immessi legittimamente sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2022 a norma del paragrafo 3 del presente articolo possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio.»;

Paragrafo 4 I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi della direttiva 98/79/CE anteriormente al 26 maggio 2022 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 26 maggio 2025 .

2023607

2023/ 607

INVARIATI

Restanti paragrafi

ARTICOLO 11 2 (Abrogazione) REGOLAMENTO (UE) 2017/746

2 comma

«Per quanto riguarda i dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, la dire ttiva 98/79/CE continua ad applicarsi nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.».

INVARIATI

REGOLAMENTO UE 2017/746

2 comma

Per quanto riguarda i dispositivi di cui all'articolo 110, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento, la dir ettiva 98/79/CE continua ad applicarsi fino al 26 maggio 2028 nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi Restanti punti

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