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revisione prezzi per i contratti di fornitura di beni e servizi
from TEME 3-4/2023
by edicomsrl
Le Statuizioni Del Codice Civile
In ambito civilistico, il contratto di appalto di cui agli art. 1655 e ss. del codice civile, prevede che l’appaltatore assuma l’impegno di svolgere una certa attività “con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio”. Ciò implica che, in generale, il corrispettivo pattuito sia fondamentalmente invariabile, restando a carico dell’appaltatore ogni evento o imprevisto che possa accadere dopo la stipula del contratto.
Il codice civile prevede quali uniche eccezioni: la possibilità di chiedere la revisione del prezzo nei casi di aumento o diminuzione del costo dei materiali o del costo della manodopera superiore al decimo del prezzo contrattualmente convenuto a causa di circostanze imprevedibili o di difficoltà di esecuzione non previste dalle parti (art. 1664 c.c.)
la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto nei casi di eccessiva onerosità sopravvenuta, eccedente la normale alea contrattuale a causa del verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili (art. 1467 c.c.).
LE PREVISIONI DEL CODICE DE LISE (D. LGS. 12 APRILE 2006, N. 163) a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5”.
Come ben noto il previgente Codice degli Appalti, il D. Lgs. n. 163 del 2006, con specifico riferimento agli appalti di lavori escludeva (art. 133, comma 2) sia la revisione dei prezzi14 e sia l’applicabilità dell’art. 1664, comma 1, c.c.. La rigidità di tale posizione, peraltro, ha costituito oggetto di deroga a seguito della modifica apportata al comma 4 del medesimo art. 133, giusto quanto disposto dalla legge n. 106 del 2011 (art. 4, comma 2, lettera o) che così disponeva: “In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7”.
La ratio era da ricercarsi nella volontà del Legislatore di garantire in modo pressoché automatico e continuativo, il perdurante equilibrio economico del rapporto contrattuale derivante dall’affidamento dell’appalto, evitando, il depauperamento di una parte con contestuale locupletazione dell’altra.
LA DISCIPLINA DETTATA DAL D. LGS. 18
APRILE 2016, N. 50
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50 del 2016 si è dovuto constatare un mutamento di opinione da parte del Legislatore poiché l’art. 106, comma 1, introduce, di fatto, e con una portata pressoché generalizzata, sebbene in maniera non del tutto chiara e, comunque, facoltativa15, la possibilità di operare in corso di contratto una variazione, tendenzialmente in aumento, del corrispettivo inizialmente offerto dall’aggiudicatario. Pertanto, con l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, viene rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante la decisione di inserire, o meno, negli atti di gara, la possibilità di revisione dei prezzi, così come di stabilire la relativa disciplina. Con riferimento ai servizi e forniture, “la revisione non è obbligatoria per legge come nella previgente disciplina, ma opera solo se prevista dai documenti di gara, con la conseguente inapplicabilità del principio di inserimento automatico delle clausole relative alla revisione prezzi e di sostituzione delle eventuali clausole contrattuali difformi”.16 Pertanto, l’Amministrazione ben potrebbe non prevedere alcuna clausola di revisione dei prezzi o sottoporre tale possibilità a limiti o condizioni. Del pari, la dottrina ha rilevato come il nuovo Codice abbia operato un’autentica rivoluzione sulla materia in esame, “precludendo qualsiasi automatismo”, con l’effetto di attuare un “ripristino in via generale del rischio a carico dell’appaltatore” proprio in quanto “in difetto di indicazione sin dagli atti di gara di una precisa disposizione in materia di revisione periodica del prezzo, l’appaltatore non può formulare alcuna pretesa in corso di esecuzione”17.
Disciplina diversamente orientata, per contro, era dettata in riferimento agli appalti pubblici di servizi e forniture. Ed infatti l’art. 115 del D. Lgs. n. 163 statuiva che: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso”.
14 Si parlava, a tal proposito, di criterio del “prezzo chiuso”: il prezzo era quello risultante dall’offerta, aggiornato al tasso d’inflazione, se superiore ad una certa soglia.
15 Tale disciplina è stata ritenuta compatibile con il diritto comunitario dalla Corte di Giustizia UE. Questa, con sentenza del 19 aprile 2018, C 152/17, ha affermato che la direttiva 2004/17/CE ed i principi generali ad essa sottesi non ostano a norme di diritto nazionale che non prevedano la revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva. In senso conforme, Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2022, n. 2446.
16 Cons. St., sez. III, 19 giugno 2018, n. 3768.
17 M. Zoppolato, A. Comparoni, Revisione dei prezzi, in Aa.Vv., Trattato sui contratti pubblici, diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, t. IV, Milano, 2019, 97.
Per Cons. St., sez. V, 6 settembre 2022, n. 7756 “la periodicità della revisione non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare