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revisione prezzi per i contratti di fornitura di beni e servizi

Per i motivi legati al contesto globale post-pandemico e alla situazione di tensione geopolitica internazionale in atto, l’istituto della revisione prezzi è ritornato di grande attualità, in concomitanza con l’acuirsi della tendenza inflattiva relativa soprattutto, ma non solo, al cospicuo aumento del costo delle materie prime. In questa cornice, si inseriscono i recenti interventi legislativi che hanno riguardato, in primo luogo, i contratti in corso aventi ad oggetto lavori pubblici.

Per ciò che concerne le procedure pubblicate dopo l’entrata in vigore del D. L. 27 gennaio 2022, n. 4, il Legislatore ha ripristinato, in via temporanea e generalizzata fino al 31 dicembre 2023, l’obbligo di inserimento negli atti di gara di clausole di revisione del prezzo, lasciando così alla stazione appaltante la discrezionalità di “modellare” l’effettivo contenuto di siffatte clausole, almeno nel caso di servizi e forniture, delineando, invece, in maniera più precisa il meccanismo di revisione per quanto riguarda i lavori, che sono stati oggetto anche dell’ulteriore e più recente disciplina di cui al D. L. 17 maggio 2022, n. 50.

Nel caso in cui sia la stazione appaltante a dover definire il contenuto delle clausole di revisione dei prezzi, appare comunque doveroso esigere dall’appaltatore che richiede la revisione la prova “rigorosa” in ordine alla sussistenza di circostanze “imprevedibili” che abbiano determinato aumenti nei costi.

Il tutto fermo restando, il ricorso ai rimedi civilistici, perlomeno a quello di cui all’art. 1467 c.c., il quale, come già rilevato, si riferisce ai casi, straordinari e imprevedibili, di squilibrio complessivo del sinallagma contrattuale, e non all’aumento di singole voci di costo.

L’APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA CIVILISTICA

AI CONTRATTI PUBBLICI

Occorre determinare, però, se la facoltatività18 della clausola di revisione prezzi nell’ambito dei contratti pubblici in corso sia in qualche modo “temperata” dalla possibilità da parte dell’appaltatore di fare ricorso ai rimedi civilistici. Sul punto, partendo proprio dalla considerazione che l’attuale Codice dei contratti pubblici non ha previsto l’espressa esclusione circa l’applicazione della norma civilistica, da parte della dottrina e della giurisprudenza (ad onor del vero, minoritarie entrambe) si è sostenuto che, ove gli atti di gara non prevedano alcuna clausola di revisione dei prezzi (o una previsione di esclusione della revisione dei prezzi), torni a potersi applicare la norma di cui all’art. 1664 c.c..19

La Corte di Cassazione già nel 2018 affermava che la disposizione di cui all’art. 1664 c.c. è “senz’altro applicabile anche agli appalti pubblici”20

Recentemente, la giurisprudenza amministrativa21 , pur non ammettendo l’applicabilità dell’art. 1664 c.c., ha affermato che, in presenza di una espressa esclusione negli atti di gara di ogni ipotesi di revisione del prezzo, l’impresa appaltatrice non rimane, comunque, “sprovvista di mezzi di tutela nel caso in cui si verifichi un aumento esorbitante dei costi del servizio in grado di azzerarne o comunque di comprometterne in modo rilevante la redditività; nel corso del rapporto, infatti, anche in presenza di una previsione escludente della legge di gara (come l’art. 46 comma 1 del capitolato speciale della gara qui in esame), qualora si verifichi un aumento imprevedibile del costo del servizio in grado di alterare il sinallagma contrattuale rendendo il contratto eccessivamente oneroso per l’appaltatore, questi può sempre esperire il rimedio civilistico di cui all’art. 1467 c.c., chiedendo la risoluzione del contratto di appalto per l’alea riconosciuta dal codice civile per i contratti commutativi di durata, come confermata dalla disciplina di cui all’art. 1664 c.c. (applicabile in via generale a tutti gli appalti, con esclusione dei contratti pubblici secondo il principio di specialità) …di modo che risulterebbe ben singolare una interpretazione che esentasse del tutto, in via eccezionale, l’appaltatore dall’alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse finanziarie provenienti dalla collettività (in tal senso Cons. ST., sez. III, 25 marzo 2019 n. 1980).

Pertanto la circostanza che il disposto dell’art. 1664 c.c. non sia direttamente applicabile ai contratti pubblici non implica affatto l’automaticità della revisione prezzi, ancorata pur sempre ad un sopravvenuto squilibrio del rapporto contrattuale”.

L’obbligatoria inserzione di una clausola di revisione periodica del prezzo, da operare sulla base di un’istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell’Amministrazione, non determina il diritto all’automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma soltanto che l’Amministrazione proceda agli adempimenti istruttori normativamente sanciti (Cons. St., sez, III, 6 agosto 2018 n. 4827). In tal senso anche TAR Brescia, sez. I, 03 luglio 2020, n. 504; TAR Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 7 luglio 2021 n. 211. In tal senso anche TAR Lombardia Milano, sez. IV, 26 gennaio 2022, n. 181.

18 Con l’eccezione di cui si è detto relativamente alla previsione di carattere generale circa l’obbligatorietà dell’inserimento della clausola revisione prezzi fino al 31 dicembre 2023.

Dalla lettura dello “Schema preliminare di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, licenziato dal Consiglio di Stato ed, in particolare, dell’art. 60 - Revisione prezzi (1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi. 2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell’accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al XX per cento dell’importo complessivo e operano nella misura del XXX per cento della variazione stessa), appare chiaro che la facoltatività dell’inserimento o meno della clausola di revisione prezzi verrà definitivamente abbandonata a favore dell’inserimento obbligatorio nei documenti di gara di tale clausola.

19 M. Zoppolato, A. Comparoni, op. cit., 94. Sulla applicabilità dell’art. 1664 c.c. ai contratti di appalto pubblici si v. Cass. civ., sez. I, ordinanza, 6 marzo 2018, n. 5267; Corte d’Appello L’Aquila, 3 novembre 2020, n. 1480.

20 Cass. civ., sez. I, ordinanza, 06 marzo 2018 n. 5267.

21 TAR Lombardia Brescia, sez. I, 10 marzo 2022, n. 239.

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