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nuovo codice appalti - II appuntamento
from TEME 3-4/2023
by edicomsrl
al predecessore, con l’ambizione di tornare ad essere un Testo Unico, così come era accaduto nel passato con il Dlgs 163/2006. L’estensore del nuovo Codice nella relazione introduttiva prova a raccontare in sintesi il metodo che ha animato questa profonda revisione codicistica: “Si è cercato di scrivere un codice “che racconti la storia” delle procedure di gara, accompagnando amministrazioni e operatori economici, passo dopo passo, dalla fase iniziale della programmazione e progettazione sino all’aggiudicazione e all’esecuzione del contratto. L’indice del codice sintetizza questa storia: si inizia con i principi, si prosegue con il libro dedicato all’appalto in tutte le sue singole fasi, si finisce con i rimedi e con l’autoesecutività e, in mezzo, si dedicano due libri “autoconclusivi” a settori speciali e concessioni (dove si valorizza il partenariato pubblico privato, rendendo i contratti più solidi e aumentando la bancabilità), libri che erano oggetto di direttive autonome che sono state recepite più puntualmente, superando un rinvio incerto alle norme sugli appalti.”. I concetti espressi dal gruppo di lavoro si traducono in uno schema molto lineare che ha come parte dai principi ispiratori degli appalti (comunitari e nazionali), per passare ai principi digitali e di trasparenza, proseguendo per la disciplina specifica del sottosoglia. Poi si continua con i 3 settori: ordinari, speciali e concessioni, declinandoli ognuno per le fasi in cui si compone un appalto (programmazione, progettazione, scelta del contraente ed esecuzione). La parte finale è in continuità con il Dlgs 50/2016, dove troviamo gli elementi accidentali dell’appalto, quali risoluzione anticipata del contratto, sospensione dell’esecuzione, accordi bonari e, ovviamente, il contenzioso. L’estensore ha deciso di conferire un significato concreto ad alcune parole chiave spesso usate in tema di contratti pubblici: - Semplificazione: in linea con gli obiettivi del PNRR che mirano ad una riduzione sostanziale dei tempi per l’affidamento dei contratti, è stata operata la scelta di aumentare la discrezionalità tecnica delle amministrazioni pubbliche e ciò al fine di consentire una (potenziale) maggiore rapidità nella programmazione, progettazione e scelta del contraente. Per garantire la corretta attuazione di tale principio, è stato posto come contrappeso una maggiore digitalizzazione, trasparenza e qualificazione delle stazioni appaltanti (pienamente operative a partire dal 1° gennaio 2024). Per l’estensore queste misure, contrapposte e complementari, dovrebbero disincentivare e contrastare fenomeni corruttivi, garantendo la massima efficienza e correttezza nella gestione dei contratti pubblici.
- Accelerazione: intesa come massima velocizzazione delle procedure, ma senza tralasciare la fattibilità pratica. Di pari importanza è stata considerata la certezza dei tempi di affidamento, esecuzione e pagamenti alle imprese, poiché sono stati valutati come elementi essenziali per ogni appalto. Per tale ragione è stato deciso di semplificare gli appalti sottosoglia comunitaria (perché rientrano nella competenza legislativa concorrente degli Stati Membri), ma anche riducendo gli oneri di pubblicazione e di conoscibilità delle procedure di gara pubblicate e, inoltre, attraverso la semplificazione dei controlli post aggiudicazione da effettuarsi mediante un sistema di interconnessione centralizzato tra banche dati nazionali (e prossimamente “europee”). Anche qui l’obiettivo è quello di mantenere una maggiore efficienza e velocità del processo, utilizzando la tecnologia per effettuare controlli adeguati e per garantire la trasparenza delle operazioni svolte.
- Digitalizzazione: l’obiettivo della completa digitalizzazione delle procedure e l’interoperabilità delle piattaforme, sarà possibile con l’attuazione del principio del once only, ovvero l’invio unico di dati, documenti e informazioni alle stazioni appaltanti, riducendo le dichiarazioni ridondanti richieste agli operatori economici. Inoltre, è già previsto nel testo la possibilità di automatizzare parte dei processi, adottando soluzioni tecnologiche come l’intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti (come la c.d. blockchain). Si è inoltre cercato di superare il concetto tradizionale di “documento”, inteso come una trasposizione digitale del corrispondente documento cartaceo, valorizzando invece il concetto di “dato” contenuto in una banca dati.
- Tutela: sono state introdotte nuove misure a protezione dei lavoratori e delle imprese, con il rafforzamento delle c.d. “clausole sociali” per una maggiore valorizzazione e rispetto dei CCNL, con lo scopo anche di contrastare i c.d. “contratti pirata”. Inoltre, si è prestata attenzione alla rinegoziazione e revisione dei prezzi, nonché alla suddivisione in lotti, per garantire una maggiore equità tra le parti coinvolte. Un’importante innovazione introdotta riguarda il concetto di rinegoziazione, sviluppata sulla falsa riga delle clausole di hardship presenti nei contratti di commerciali di diritto internazionale. In pratica, viene data la possibilità, per legge, di riequilibrare il contratto di appalto in caso di eventi imprevisti e imprevedibili che mutino sostanzialmente l’esecuzione del contratto, rendendola impossibile o eccessivamente onerosa per una delle parti. Il tutto senza necessariamente adire una nuova procedura di gara (ovviamente in casi tipizzati e circoscritti).
Articoli ricollocati e reinterpretati
Sarebbe anche in questo caso riduttivo pensare che gli articoli siano stati ricollocati mediante una mera operazione di “copia e incolla”. Il gruppo di lavoro ha colto l’occasione per ripensare a molti istituti presenti nelle Direttive appalti, che in fase di recepimento nel 2016 avevano lasciato troppe incertezze in fase di applicazione, costringendo talvolta il Consiglio di Stato ad andare oltre all’interpretazione della norma. Il Dlgs 36/2023 è