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acquisizione gas medicinale

Nel caso di interventi sugli impianti di gas medicinali esistenti o di nuova fabbricazione, il Responsabile della Farmacia si coordina con il Responsabile Tecnico Ospedaliero in modo che, prima della messa in funzione degli stessi impianti, possano essere effettuati i controlli analitici alle unità terminali.

D12: Nel caso di subentro tra fornitori ed in particolare in relazione alla installazione dei serbatoi criogenici la Stazione Appaltante quale documentazione deve mettere a disposizione del subentrante?

R12: È auspicabile che la Stazione Appaltante metta a disposizione, già negli atti di gara, la documentazione relativa ai basamenti esistenti e le relative autorizzazioni, al fine di consentire la verifica dell’idoneità degli stessi. In particolare, nel caso in cui una piazzola per l’installazione dei serbatoi criogenici non fosse ritenuta adeguata per motivi strutturali o tecnici, l’Ente, in quanto proprietario, si farà carico di ricostruirla e di certificarla al fine di garantire l’installazione dei serbatoi criogenici.

D13: Sempre nell’ambito dell’installazione di serbatoi criogenici, l’azienda ospedaliera/sanitaria quali attività deve compiere e quali sono le sue responsabilità?

R13: Una volta ottenuta dal fornitore la documentazione tecnica relativa alle apparecchiature da installare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’azienda ospedaliera/sanitaria ha l’onere di:

- garantire la sicurezza dell’area ai sensi della normativa antincendio;

- presentare alle Autorità Competenti la documentazione necessaria ai fini dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);

- garantire il rispetto della normativa antisismica (ivi incluso l’eventuale rifacimento delle piazzole);

- garantire la disponibilità di adeguati impianti elettrici e di messa a terra, nonché il loro mantenimento nel tempo, in prossimità dell’area di stoccaggio;

- garantire un accesso consono per consentire ai mezzi che riforniscono le centrali di raggiungere le aree di stoccaggio

D14: Quali sono le figure professionali dell’azienda ospedaliera/sanitaria coinvolte nella gestione di un appalto dei gas medicinali e dei servizi correlati?

R14: Il D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006 e ss.mm.ii. e le determinazioni dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) relative all’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (A.I.C.) riconosciuta alle aziende produttrici dei diversi gas medicinali (ossigeno, aria medicinale, protossido di azoto), ha aperto uno scenario nuovo per tutti gli “attori”, sia delle Aziende ospedaliere che delle stesse aziende produttrici, coinvolte nel processo di gestione dei “farmaci” gas medicinali.

Il D.Lgs. n. 219/2006, la Farmacopea Ufficiale e tutti gli altri decreti e norme (UNI EN ISO 7396 1-2 e suoi allegati;

UNI 11100, per citarne alcune) che compongono il complesso quadro legislativo inerente i farmaci gas medicinali sono perentori e non ammettono deroghe sulla qualità e la tracciabilità dei prodotti acquistati, come sulla necessità che per ogni ospedale siano disponibili risorse, mezzi e tecnologia volti a garantire la continuità di erogazione dei gas al paziente, l’efficienza nel tempo degli impianti di distribuzione, la gestione delle emergenze.

Per garantire l’osservanza delle normative di legge e dei contratti con le aziende produttrici, unitamente alla corretta gestione dei servizi correlati alla fornitura dei gas medicinali, ogni singola figura coinvolta (Responsabile della Farmacia, Responsabile Tecnico, Direttore Sanitario, in primis) deve avere chiaro il suo ruolo rispetto al panorama di responsabilità che gli compete. Definendo, in maniera sintetica, il perimetro fisico degli apparati che consentono l’erogazione al letto del paziente dei gas medicinali, si individuano la fonte di stoccaggio, costituita da serbatoi criogenici o da centrali in pacchi bombola o bombole, e la rete di distribuzione fino alle unità terminali (prese) presso il letto del paziente. Rispetto al perimetro “impiantistico” sopra definito, il Responsabile della Farmacia ha la responsabilità dell’identità, della quantità e della qualità del medicinale, fornito dall’azienda farmaceutica produttrice, e del prodotto “sconfezionato” erogato al paziente, ossia del farmaco alle unità terminali (prese), veicolato a partire dalla centrale di stoccaggio attraverso l’impianto di distribuzione specifico.

È pertanto semplice desumere che il farmacista sia altresì responsabile, insieme con la direzione tecnica e la direzione sanitaria, dell’impianto dei gas medicinali. Tra le indicazioni dal decreto succitato, v’è quella per cui i contenitori criogenici fissi (serbatoi) e le confezioni mobili (ad esempio, bombole e pacchi bombole) siano

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