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Revisione dei prezzi e decorrenza termine di prescrizione
from TEME 9/10 2022
by edicomsrl
Monica Piovi e Piero Fidanza
Un nostro lettore chiede di sapere quale termine di prescrizione si applica all’istanza di revisione prezzi
La revisione dei prezzi rappresenta un istituto che ha, quale funzione propria, quella di salvaguardare, da un lato, l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni mantengano elevati standard qualitativi, evitando così che l’eccessiva onerosità sopravvenuta, dovuta ai rincari delle materie prime, possa ridurre la qualità dei risultati, dall’altro, mira a tutelare l’interesse dell’appaltatore, evitando che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto e la conseguente remuneratività della propria offerta. La giurisprudenza ha chiarito che il diritto alla revisione non è altro che il diritto ad un diverso e più vantaggioso calcolo del quantum spettante al prestatore del servizio. Tuttavia, la rideterminazione del prezzo passa necessariamente da un’indagine di tipo “bisafico”, nel senso che va configurata una prima fase precipuamente inerente al riconoscimento del compenso revisionale, per la quale è da considerare ammesso il giudizio impugnatorio “riferito all’atto autoritativo dell’Amministrazione ed al suo surrogato costituito dal silenzio rifiuto”, essendo qualificabile in capo all’appaltatore una posizione di interesse legittimo, e, poi, un’ulteriore fase, afferente, invece, la verifica del quantum debeatur secondo meccanismi propri della tutela delle posizioni di diritto soggettivo (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 06/07/2016, n. 3403; TAR Piemonte, Sez. I, 05/06/2015, n. 926; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 13/04/2015, n. 5360). Entrambe rientrano - in ogni caso - nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a.. Si tratta dunque di un diritto ad una prestazione economica che sorge unicamente a seguito dell’espletamento della procedura sopra descritta. Orbene, in assenza di un espresso termine normativo entro il quale il diritto possa essere fatto valere, deve ritenersi che la richiesta debba essere effettuata entro il termine di prescrizione stabilito per le prestazioni che devono essere rese in modo periodico, e quindi nel termine di prescrizione quinquennale dettato dall’art. 2948 n. 4) del codice civile secondo cui “si prescrivono in cinque anni: 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Il termine di prescrizione inizia a decorrere, per ciascun rateo del corrispettivo contrattuale, a partire dal termine di pagamento del rateo stesso, e cioè a seguito dell’avvenuto esercizio del potere-dovere dell’Amministrazione atto ad individuare il diritto dell’appaltatore a percepire la revisione e a determinarne il quantum spettante, se questo non venisse pagato, ovvero del diritto alla integrazione, se il rateo venisse pagato in un importo inferiore a quello contrattualmente dovuto (come da ultimo affermato dal T.R.G.A. Trentino Alto Adige Trento 19/07/2022 n. 140). Peraltro, per completezza, si segnala che la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che dal momento che la pretesa al compenso revisionale non ha la consistenza di un diritto soggettivo perfetto, in quanto la posizione giuridica soggettiva ha piuttosto la natura di interesse legittimo rispetto al potere-dovere della Stazione Appaltante di provvedere in merito all’istanza presentata, si deve escludere che prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale possa trovare applicazione l’interesse legale di mora stabilito per le transazioni commerciali dal D.Lgs. n. 231 del 2002 (Consiglio di Stato sez. III, 13/07/2022, n.5920).