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L’avvalimento del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio
from TEME n. 11/12 2022
by edicomsrl
Monica Piovi e Piero Fidanza
Un nostro lettore chiede di sapere se il requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio possa essere prestato tramite l’avvalimento di cui all’art. 89 del codice dei contratti
Ènoto che la Stazione Appaltante possa richiedere al concorrente, tra i requisiti necessari per la partecipazione in gara, la previa iscrizione alla Camera di Commercio. Trattasi di un requisito già previsto nel regime previgente, all’art. 39, c. 1, del D. Lgs. 163/2006 e collocato tra i requisiti idonei a dimostrare la capacità tecnica e professionale dell’impresa, il quale è assurto, nell’impianto del nuovo Codice dei contratti pubblici con la previsione di cui all’art. 83, c.1, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016, a requisito di idoneità professionale, anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria dei partecipanti alla gara. La sua funzione risiede infatti nella garanzia, per la Stazione Appaltante, di selezionare un’impresa che abbia realmente un’esperienza specifica nel settore interessato dall’appalto, dimostrando il concreto ed effettivo svolgimento “di una determinata attività, adeguata e direttamente riferibile al servizio da svolgere” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 18/01/2021, n. 508). Detto altrimenti, e come più volte chiarito dalla giurisprudenza, l’utilità sostanziale dell’iscrizione camerale è quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico, poiché l’individuazione ontologica della tipologia d’azienda, al di là dell’oggetto sociale indicato nell’atto costitutivo o nello statuto societario, può avvenire solo attraverso l’attività, principale o prevalente, che sia in concreto espletata (laddove si tratti di impresa operativa da tempo) e/o comunque documentata dall’iscrizione alla Camera di Commercio. Compresa, quindi, la funzione sottesa al requisito in parola, ne consegue l’esclusione della possibilità per i concorrenti di ricorrere all’istituto dell’avvalimento disciplinato all’art. 89 del D.lgs. 50/2016. Quest’ultimo, infatti, si applica ai soli requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, co. 1, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016 (cfr Consiglio di Stato, sez. V,16/11/2020, n. 7037) e non anche ai requisiti di idoneità professionale, i quali costituiscono requisiti strettamente personali, come tali intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione (Consiglio di Stato, sez. V, 5/11/2012, n. 5595). Orbene, al pari degli altri requisiti di idoneità professionale, quali ad esempio le iscrizioni ad albi professionali, anche l’iscrizione alla Camera di Commercio deve necessariamente essere posseduta direttamente dal concorrente, essendo relativo alla sua soggettiva idoneità (professionale) a contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’impresa partecipante non può senz’altro avvalersi del requisito posseduto da un soggetto terzo venendo meno, altrimenti, quella imprescindibile e necessaria garanzia di idoneità professionale dell’aspirante concorrente di essere dotata di una specifica organizzazione aziendale, e di una conoscenza necessaria per consentire il corretto espletamento di attività oggetto di affidamento. Quanto sinora dedotto è stato, peraltro, recentemente richiamato anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, 26/8/2022 n. 7482, il quale, dopo aver ricordato la funzione intrinseca del requisito, ha categoricamente escluso che per assolvere alla richiesta di iscrizione al registro delle imprese possa essere fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento.